SCHEMA ATTO DI CONVENZIONE
ALLEGATO D
SCHEMA ATTO DI CONVENZIONE
PER LA CONCESSIONE DELL’AREA RETRODEMANIALE “A9” SITA NEL LUNGOMARE POETTO DI QUARTU SANT’ELENA
L'anno , il giorno del mese di .
In Quartu Sant’Elena, alla via Xxxxxx Xxxxx, civico n. 141.
Davanti a me , Segretario Generale in qualità di Ufficiale rogante in Quartu Sant'Elena, sono presenti i signori:
, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio ed in legale rappresentanza del Comune di Quartu Sant’Elena, con sede in Quartu Sant’Elena, alla xxx Xxxxxx Xxxxx, xxxxxx x. 000, codice fiscale/Partita Iva 00288630924 a tale carica nominato con Decreto Sindacale n. del , al presente atto autorizzato in virtù dei poteri attribuitigli dall'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000, nonché in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale n. del 2019, che, in copia conforme all’originale, si allega al presente contratto sotto la lettera “A”;
dati concessionario
Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, premettono che:
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 26/14 del 25.05.1999, a questa Amministrazione sono state assegnate in concessione d’uso a titolo gratuito per 29 anni le aree retro-demaniali site nel lungomare Poetto.
- La realizzazione delle strutture amovibili nel litorale del Poetto è disciplinata dal “Regolamento per l’installazione di manufatti amovibili” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 06.08.1998 e in data 08.09.1998 dal XX.XX.XX., come modificato in data 08.03.1999 dall’Ufficio Tutela del Paesaggio con nota 1162 che per il tratto del Poetto ha dato al Regolamento valenza di Piano Particolareggiato.
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. .10 del 19.01.2001 venne approvato il progetto preliminare per il recupero ed il risanamento ambientale in esame e con Deliberazione della medesima Giunta n. 275 del 27.12.2001 vennero modificati alcuni elaborati progettuali;
- con deliberazione del C.C. n. 33 del 05.03.2002 sono stati determinati i canoni per le aree rientranti nel patrimonio indisponibile del Comune da dare in concessione per finalità turistico ricreative;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 10.04.2002 è stata approvata la variante al progetto preliminare di Recupero e Risanamento ambientale della Pineta del Poetto;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 05.12.2002 venne approvato il progetto esecutivo per il Recupero e Risanamento ambientale della Pineta del Poetto;
- con Determinazione n. 827/09 del 26.05.2003 è stato approvato il progetto esecutivo per il Recupero e Risanamento ambientale della Pineta del Poetto;
- con Deliberazione del C.C. n. 99 del 24.06.2004 venne approvato il “Regolamento per la concessione degli immobili ed aree assimilate, facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29.05.2012 è stata approvata per le aree dell’ex Pineta del Poetto in adeguamento alla nuova disciplina commerciale della L.R. 5/2006 l’integrazione ai parametri minimi del bando di gara di assegnazione delle aree previsti;
- con deliberazione n. 24 del 19.06.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Triennale delle Valorizzazioni e Alienazioni 2019-2021, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 dell’art. 58 del D.L. 25.06.2008 n. 112 come modificato dalla legge di conversione 06.08.2008 n. 133 e, successivamente
così sostituito dall’art. 33bis comma 7 del DL 06.07.2011 n. 98, come modificato dall’art. 27 comma 1 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214;
- ai punti dal 12 dell’allegato “Piano delle Alienazioni 2019-2021”, parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione del CC n. 24/2019, contenente l’elenco dei beni sinteticamente descritti soggetti a valorizzazione, è stata inserita quale immobile da valorizzare nell’anno 2019, l’area retro demaniale “A9” in località Poetto destinata ad “Area Spettacoli – Teatro all’aperto”;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio n. del
è stata indetta l’asta pubblica per la concessione dell’area retro-demaniali A9 con annessa Arena-Teatro, in località Poetto destinata a “Area Spettacoli – Teatro all’aperto”;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio n.
del
è stato approvato il verbale di gara e aggiudicazione della concessione dell’area “A9” alla qui comparente “ ”;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Volendosi tradurre in atto pubblico amministrativo, da valere ad ogni effetto di legge, quanto convenuto e stabilito tra le parti e con l’intesa che la narrativa che precede faccia parte integrante e sostanziale del presente contratto, di comune accordo, si conviene e si stipula quanto segue
ART. 1 - PREMESSA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
In base alla presente convenzione il Comune di Quartu Sant'Elena concede a “ ” 'l’area retro-demaniali sita nel lungomare Poetto con annessa Arena-Teatro, censite nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Foglio 54, mappali 561, 566, 567, per una superficie totale di mq 6.122,00, da utilizzarsi quale “Area Spettacoli – Teatro all’aperto”, individuata come area “A9” nella planimetria allegata sotto la lettera “ ”.
Il concessionario s’impegna a realizzare, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità i manufatti amovibili, nel rispetto dei seguenti atti:
- “Regolamento per l’installazione di manufatti amovibili” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 06.08.1998;
- Scheda tecnica parametri stralcio dell’allegato “Schede tecniche” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 10.04.2002;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29.05.2012 di adeguamento ai parametri minimi della scheda parametrica di cui alla Deliberazione GC n. 51/2002.
Nell'attività di gestione delle aree e degli impianti esistenti la Concessionaria dovrà rigorosamente attenersi a quanto disposto nel presente contratto, dai regolamenti interni e dallo Statuto, nella consapevolezza che l'attività di gestione non potrà in alcun modo,pregiudicare l’usufruibilità dell’area e delle strutture su di essa realizzate da parte della generalità dei cittadini.
L’organizzazione delle attività svolte dal Concessionario deve essere di tipo imprenditoriale con l’obbligo dell’unitarietà della gestione.
Si allega al presente atto sotto la lettera “D” il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Sindaco dei Comune di Quartu Sant'Elena in data ex art. 18 della Legge 28.02.1985 n. 47, comma secondo, omessane la lettura per dispensa avvenuta dai comparenti.
L’Amministrazione dà atto, a termini del terzo comma, del detto articolo 18, che non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
ART. 3 - DURATA E ONERI DELLA CONCESSIONE
il Comune di Quartu Sant'Elena concede al Concessionario, per le sue finalità sociali l’uso dell’area di cui all’art. 2 a mezzo di regolare verbale di consegna da redigersi successivamente alla stipula della presente convenzione.
La concessione avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione.
Trascorso tale termine, la convenzione scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga. Al termine della concessione l'area verrà riconsegnata al Comune.
ART. 4 - PROPRIETÀ DELLE AREE E DEGLI IMPIANTI
Il Concessionario dichiara e riconosce che la suddetta area, completa dell’insistente Arena, degli impianti e delle infrastrutture esistenti e ogni altra eventuale opera presente nell’area all’atto della stipula della presente convenzione, nonché ogni ulteriore opera che verrà realizzata dal concessionario, eccetto i manufatti amovibili, alla scadenza della concessione torneranno al Comune, previa stesura in contraddittorio tra le parti del necessario verbale di constatazione delle aree e delle strutture.
Il Concessionario dichiara inoltre e riconosce di non avere per tale fatto, nulla a pretendere dal Comune di Quartu Sant’Elena.
ART. 5 - UTILIZZO AREE E INFRASTRUTTURE
Il Concessionario non potrà fare uso dell’area, delle strutture e degli impianti se non per gli scopi secondo cui la Concessione stessa è stata disposta dal Comune e dovrà svolgere, mediante un’organizzazione di tipo imprenditoriale con l’obbligo dell’unitarietà della gestione, tutte le seguenti attività di:
1. spettacolo;
2. ristorazione;
3. sportive;
4. espositive.
I consumi dell'energia elettrica, dell'acqua e di quanto occorra per l'esercizio dell’impianto complessivamente considerato, sono a carico del Concessionario.
ART. 6 - CANONE PER L’UTILIZZAZIONE DELLE AREE E/O IMMOBILI
Per l’utilizzazione delle aree oggetto della presente Convenzione è dovuto il pagamento di un canone annuale, determinato in € .
Il valore contrattuale del presente atto è stabilito, pertanto, in € (diconsi euro
).
Il canone annuo di concessione verrà aggiornato annualmente in aumento secondo l’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT a decorrere dal mese di gennaio del primo anno successivo alla stipula della convenzione.
Il calcolo del canone annuo di concessione è indipendente dalla superficie coperta effettiva che verrà realizzata dall’aggiudicatario nell’area.
Il primo canone pari ad € (diconsi euro ), dovrà essere versato in un’unica rata alla firma della convenzione.
I successivi canoni dovranno essere versati entro il 30 gennaio di ogni anno in quanto la validità della convenzione sarà subordinata al pagamento del suddetto canone annuale che non dovrà essere sospeso per nessun motivo non dipendente dall’Amministrazione Comunale.
L’ultimo canone dovrà essere versato entro il 30 gennaio dell’anno in corso e sarà relativo ai mesi che concorrono alla data di scadenza della convenzione.
I pagamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Quartu San’Elena o mediante bonifico sul conto bancario dell’amministrazione, riportando come causale del versamento la dicitura “Canone per concessione area retro-demaniale “A9” Lungomare Poetto”.
ART. 7 - INSTALLAZIONE MANUFATTI
L’installazione dei manufatti amovibili è subordinata al rilascio dei prescritti titoli edilizi abilitativi.
Sono a carico del Concessionario la richiesta e l’ottenimento dei titoli abilitativi edilizi necessari per la realizzazione dei manufatti amovibili, il loro accatastamento e la dichiarazione di agibilità.
La data di inizio dei lavori, l’ultimazione dei lavori, l’avvenuto accatastamento dei manufatti amovibili e la dichiarazione di agibilità dovranno essere trasmesse dal Concessionario, mediante Pec istituzionale o raccomandata A/R, anche Settore Patrimonio del Comune di Quartu Sant’Elena, quale responsabile dell’affidamento della concessione in oggetto.
ART. 8 - INIZIO ATTIVITÀ
Le attività devono essere avviate entro sei mesi dalla data della stipula del contratto.
Sono a carico del concessionario la richiesta e l’ottenimento di eventuali concessioni, licenze, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l’uso dell’area e l’avvio delle attività.
ART 9 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E CUSTODIA DELLE AREE E DELLE STRUTTURE – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Le aree concesse costituiscono spazi sociali ed economici al servizio della collettività per i quali è richiesto un costante controllo dello stato ambientale e funzionale, delle strutture, attrezzature e impianti che vi insistono, che devono risultare in ogni momento in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione. Tutte le spese necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per la custodia e per qualsiasi altro lavoro inerente l’area e le strutture suddette, sono a carico del Concessionario.
Il concessionario assume l’impegno e l’obbligo di conservare le aree e le strutture in perfetto stato di manutenzione, così da poterle riconsegnare al Comune, al termine della concessione, in perfetto stato di efficienza.
Il Comune avrà facoltà di controllare in ogni momento e di prescrivere in accordo con il concessionario l'attuazione di quei lavori che ritenesse necessari.
Pertanto il Concessionario:
• sarà unico responsabile, di fronte al Comune, degli eventuali inconvenienti che il Comune medesimo avesse a rilevare in dipendenza dell’uso degli impianti di cui trattasi;
• non potrà farne uso difforme da quanto stabilito dalla concessione;
• è tenuto a prestare la propria collaborazione tecnico organizzativa per iniziative che l’Amministrazione Comunale proponga di attuare in periodi determinati, da concordarsi fra le parti nel corso di ogni anno e secondo quanto previsto al comma successivo;
• è tenuto a garantire la fruizione ed il passaggio pubblico nell’area;
• è tenuto a sistemare a verde l’area data in concessione e a curarne la manutenzione così come stabilito negli elaborati del progetto esecutivo.
Il Concessionario dovrà garantire l’uso dell’Arena per non meno di n. 12 (dodici) giorni all’anno distribuiti nei mesi estivi (aprile-settembre) per spettacoli e/o manifestazioni organizzate dall’Amministrazione comunale.
ART. 10 - SANZIONI
I trasgressori che procedono alla realizzazione di manufatti senza le necessarie autorizzazioni, saranno sanzionati con un’ammenda che varia da € 258,23 (diconsi duecentocinquatotto/23) a € 2.582,28 (diconsi duemilacinquecentottandue/28).
La sanzione di € 258,23 sarà irrogata nei confronti dei trasgressori che procedono alla realizzazione di manufatti in assenza di autorizzazione comunale.
La sanzione € 1.291,14 sarà irrogata nei confronti di coloro che utilizzano il manufatto in assenza dell’agibilità.
La sanzione di € 2.582,28 sarà irrogata nei confronti di coloro che eserciteranno l’attività in assenza di autorizzazioni, fatte salve l’applicazione delle relative sanzioni penali.
Tutti gli inadempimenti di cui sopra comporteranno una penalità e la perdita di priorità nell’assegnazione in caso di rinnovo.
ART. 11 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE
Il Concessionario deve esercitare direttamente la concessione.
Quando il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione deve chiederne l’autorizzazione all’autorità concedente.
È vietato al Concessionario di sub-concedere in tutto o in parte con o senza corrispettivo quanto dal Comune concessogli, nonché di apportare innovazioni od effettuare modifiche alla morfologia del terreno e degli impianti, oltre quelli previsti nel progetto.
Con riferimento alla modalità di gestione si richiama l’art. 2 lettera b) del regolamento comunale sulla “Concessione degli immobili ed aree assimilate facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune” che prevede un’organizzazione di tipo imprenditoriale con l’obbligo dell’unitarietà della gestione.
In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione ma devono chiederne conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se per ragioni attinenti all’idoneità tecnica o economica degli eredi, l’Amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.
ART. 12 - CAUZIONI
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi il Concessionario consegna i seguenti documenti:
• polizza fideiussione bancaria/assicurativa di € , stipulata presso
in data , quale deposito cauzionale, pari a tre volte il canone annuo, a garanzia del mancato pagamento del canone;
• polizza fideiussione bancaria/assicurativa di € , .
stipulata presso
in data , quale deposito cauzionale a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, pari ad 1/20 del valore delle opere da realizzare sulle aree concesse,
• polizza assicurativa n.
stipulata presso
in data
che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi derivanti dalla gestione dell’area, per l’importo di € 600.000,00 pari al valore delle opere esistenti.
• polizza assicurativa n stipulata presso in data
di responsabilità civile verso terzi per l’importo di .
I suddetti depositi cauzionali e polizze saranno restituiti o svincolati alla scadenza della concessione e sempre che il concessionario non abbia lasciato pendenze con l’Amministrazione Comunale, in quest’ultimo caso la cauzione verrà trattenuta in tutto o in parte dall’Amministrazione Comunale a titolo di penale.
Tali polizze avranno la durata del contratto.
ART. 13 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE
L’Amministrazione Comunale può dichiarare la decadenza del concessionario per:
- mancata esecuzione degli impianti, manufatti ed opere previsti nell’atto di concessione o mancato inizio della gestione, nei termini assegnati di cui all’art. 9, per fatto imputabile al concessionario;
- non uso continuato durante il periodo fissato nell’atto di concessione o per cattivo uso;
- mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo della concessione;
- omesso pagamento del canone di concessione;
- abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- mancato adempimento dei termini contrattuali riferiti all’organico aziendale;
- inadempienze degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi o regolamenti sia statali che regionali.
Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.
Prima di dichiarare la decadenza, l’Amministrazione fissa un termine entro il quale il concessionario può presentare le sue deduzioni.
Resta inteso che l’inadempienza da parte del concessionario di qualsiasi clausola della presente convenzione potrà essere causa di risoluzione di diritto della convenzione stessa.
ART. 14 - REVOCA DELLA CONCESSIONE
Per dimostrate esigenze di interesse pubblico generale, ritenute inderogabili, l'Amministrazione può rientrare in possesso delle aree e delle strutture in qualsiasi momento, salvo congruo indennizzo da stabilirsi con le procedure e le modalità di cui al successivo art. 17.
Nel caso di revoca parziale il canone è ridotto, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca.
ART. 15 - RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
Il Concessionario è responsabile per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto della concessione.
A tal fine il concessionario si obbliga a stipulare polizza per Responsabilità Civile conseguente alle attività svolte nelle aree e negli impianti oggetto di concessione.
ART. 16 - LEGGI E REGOLAMENTI DA OSSERVARSI
Per quanto non regolato dall'Atto di Concessione, si richiamano le disposizioni di leggi in materia, applicabili e compatibili con la natura delle aree e strutture.
Il Concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti norme:
a) Leggi nazionali e regionali;
b) Regolamenti comunali;
c) Rispetto delle norme antincendio;
d) Statuto e regolamenti interni;
Deve inoltre adottare tutti i provvedimenti cautelativi necessari a garantire, la pubblica privata incolumità ed evitare danni a beni pubblici e privati a norma delle vigenti disposizioni in materia a mezzo polizza assicurativa.
II concessionario è tenuto, pena la decadenza a praticare o far praticare a favore dei lavoratori dipendenti o sub-dipendenti le 'condizioni di lavoro, nonché al rispetto dai contratti vigenti per la categoria, nonché al rispetto delle norme in materia di previdenza e assistenza contributiva, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro.
ART. 17 - PROCEDURA DI CONTESTAZIONE
Ove il Comune rilevasse delle condizioni di utilizzo o di gestione dell’impianto che, per responsabilità del concessionario, costituiscono violazione della concessione, è tenuto a contestarle alla medesima per iscritto, dando facoltà a questi di produrre proprie eventuali deduzioni.
Qualora i motivi dell'addebito persistessero il Comune intimerà al Concessionario di risolvere, entro un periodo di tempo congruo, il fatto oggetto della contestazione. Trascorso infruttuosamente tale periodo, ovvero nel caso in cui le giustificazioni non siano ritenute idonee, il Comune potrà sospendere la concessione persistendo l’obbligo dell’intervento del concessionario, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi.
Successivamente a tale termine la concessione potrà essere revocata.
Qualora le controversie derivanti dall’attuazione della presente Convenzione non fossero risolvibili in via amministrativa saranno devolute alla giurisdizione competente.
Relativamente al congruo indennizzo di cui all’art. 14 lo stesso verrà stabilito sulla base della rivalutazione del mancato guadagno valutata sulla base del fatturato.
Nei casi in cui il Comune di Quartu Sant’Elena pronunci la decadenza o dichiari la risoluzione del contratto ovvero, revochi o sospenda lo stesso ai sensi delle disposizioni dettate negli articoli precedenti, è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno cagionato dai comportamenti di inadempimento.
Il Concessionario
L’Amministrazione
L’Ufficiale rogante
Tutte le spese per la registrazione, trascrizione, imposte, tasse, diritti inerenti e conseguenti alla presente convenzione, nessuna esclusa, sono a totale carico del concessionario.
Il presente contratto è la precisa e fedele espressione della volontà delle parti contraenti; si compone di n.
pagine e n- righe fino a qui.
Ne è data lettura alle parti che confermano quanto sopra, esonerandomi dalla lettura degli allegati che dichiarano di conoscere appieno.