RICHIESTA APERTURA CONTO CORRENTE, SERVIZI DI PAGAMENTO E SERVIZI COLLEGATI
RICHIESTA APERTURA CONTO CORRENTE, SERVIZI DI PAGAMENTO E SERVIZI COLLEGATI
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Egr. Sig.
di seguito indicato/i come "il Cliente" e
Dati Banca
Banca Popolare Etica S.c.p.a.
xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx di seguito indicato/i come "la Banca"
Tipologia Prodotto
N° del Conto Corrente
Codice Interno Cliente (NDG) Codice Fiscale
FAC SIMILE
- ai sensi della normativa di trasparenza -
premesso
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
che ho/abbiamo ricevuto le informazioni relative ai servizi di pagamento richiesti dalla normativa sulla trasparenza bancaria, attraverso la messa a disposizione del foglio informativo relativo al conto corrente, comprensivo dei servizi di pagamento nonché (per i soli clienti consumatori) del distinto Fascicolo "Fogli Informativi degli strumenti di pagamento accessori al conto corrente", del “Documento informativo sulle spese” e la consegna in tempo utile prima della conclusione del presente atto di una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula, nonché del Documento di Sintesi frontespizio del contratto, che ne costituisce parte integrante1.
Richiedo/richiediamo l'apertura di un conto corrente e dei servizi collegati di seguito indicati. Ho/abbiamo diritto di recedere dal contratto, senza penali, senza spese e senza dover indicare il motivo, entro il termine di quattordici giorni dalla conclusione. Il diritto di recesso può essere esercitato, nel suddetto termine, tramite l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Banca Popolare Etica S.c.p.a. - Ufficio Servizi Accentrati, xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. In tal caso, le eventuali operazioni ed i pagamenti da me/noi disposti sino al ricevimento da parte della Banca della suddetta comunicazione di recesso si intenderanno validi ed efficaci nei miei/nostri confronti. Analogamente si intenderanno validi ed efficaci i pagamenti da me/noi ricevuti2.
1 Ove l'offerta non sia in alcun modo personalizzabile, Documento di Sintesi e Foglio Informativo possono coincidere e, in questo caso, il frontespizio del contratto è costituito dal Foglio Informativo.
2 Il diritto di recesso opera nel casi di offerta fuori sede a mezzo dei consulenti finanziari nonché nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
DICHIARAZIONE PROVENIENZA / DESTINAZIONE DEL DENARO
Questa dichiarazione non è obbligatoria per legge, né tanto meno Banca Etica vuole proporsi come il controllore delle scelte personali di ogni risparmiatore.
Banca Etica si è assunta l'impegno di informare e garantire un uso corretto e trasparente del denaro affidatole, pertanto chiede al risparmiatore, senza però imporlo, di aiutarla nella realizzazione di questo obiettivo.
Il/I sottoscritto/i intestatario/i del c/c suindicato, condividendo le finalità di Banca Etica e consapevole che la trasparenza è elemento indispensabile la realizzazione di un solido rapporto fiduciario tra il risparmiatore e la banca, dichiaro/dichiariamo che il denaro che io/noi affido/affidiamo a Banca Etica non è stato realizzato in violazione dei principi ispiratori, contenuti nello statuto di Banca Etica.
Avvertenza: tale dichiarazione ha un valore esclusivamente interno e non ne sarà data alcuna divulgazione. Rappresenta esclusivamente un impegno morale del risparmiatore
Art. 5 STATUTO BANCA POPOLARE ETICA - Finalità
La Società si ispira ai seguenti principi della Finanza Etica:
la finanza eticamente orientata è sensibile alle conseguenze non economiche delle azioni economiche;
il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano;
l'efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica;
il profitto ottenuto dal possesso e scambio di denaro deve essere conseguenza di attività orientata al bene comune e deve essere equamente distribuito tra tutti i soggetti che concorrono alla sua realizzazione;
la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di qualunque attività di finanza etica;
va favorita la partecipazione alle scelte dell'impresa, non solo da parte dei Soci, ma anche dei risparmiatori;
l'istituzione che accetta i principi della Finanza Etica orienta con tali criteri l'intera sua attività.
La Società si propone di gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del bene comune della collettività. Attraverso gli strumenti dell'attività creditizia, la Società indirizza la raccolta ad attività socio-economiche finalizzate all'utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo - in particolare mediante le organizzazioni non profit - le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate. Inoltre sarà riservata particolare attenzione al sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e/o imprenditoriale di donne e giovani anche attraverso interventi di microcredito e microfinanza. Saranno comunque esclusi i rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona.
La Società svolge una funzione educativa nei confronti del risparmiatore e del beneficiario del credito, responsabilizzando il primo a conoscere la destinazione e le modalità di impiego del suo denaro e stimolando il secondo a sviluppare con responsabilità progettuale la sua autonomia e capacità imprenditoriale.
RICHIESTA ATTIVAZIONE CARTA DI DEBITO
(se prevista dallo specifico conto corrente a pacchetto così come indicato nel Foglio Informativo)
FAC SIMILE
- ai sensi della normativa di trasparenza -
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
Il/I sottoscritto/i intestatario/i del conto corrente suindicato richiede/richiedono il rilascio di n° 1 (una) carta di debito a nome di: con i seguenti massimali:
MASSIMALI STANDARD | ||
Giornaliero | Mensile | |
MASSIMALE UNICO | 3.000,00 Eur | 3.000,00 Eur |
ATM Italia | 250,00 Eur | 1.500,00 Eur |
POS Italia | 1.500,00 Eur | 1.500,00 Eur |
ATM Estero | 250,00 Eur | 1.500,00 Eur |
POS Estero | 1.500,00 Eur | 1.500,00 Eur |
Prelievo su ATM di Banca Etica | 750,00 Eur | 3.000,00 Eur |
Bonifico da Self Service | 4.999,99 Eur | 4.999,99 Eur |
In caso di accettazione da parte Vostra - che sarà subordinata alla Vostra positiva valutazione - Vi chiedo/chiediamo di inviare, la carta ed il relativo P.I.N. di sicurezza all'indirizzo di corrispondenza già indicatoVi.
CARTA DI DEBITO - Servizi via SMS
(se prevista dallo specifico conto corrente a pacchetto così come indicato nel Foglio Informativo)
Numero telefonico del titolare della carta di debito:
Blocco/Sblocco della carta di debito per utilizzo all'estero tramite invio di apposito messaggio SMS
Servizio di notifica tramite SMS (Alert SMS) - superamento dei limiti di spesa/prelevamento effettuati con carta di debito
Tipo di utilizzo | Limite iniziale (*) |
Prelevamento Bancomat | 50,00 Eur |
Pagamento POS | 50,00 Eur |
(*) Tali limiti funzionano solo per l'Italia - Per le operazioni effettuate all'estero, il messaggio di alert viene inviato in ogni caso.
RICHIESTA ATTIVAZIONE AREA CLIENTI
(se prevista dallo specifico conto corrente a pacchetto così come indicato nel Foglio Informativo)
Il/I sottoscritto/i chiede/chiedono l'attivazione del servizio Area Clienti previsto dallo specifico conto corrente a pacchetto, così come indicato nel Documento di Sintesi, che sarà intestato a: e utilizzato da :
Area Clienti "PRIVATI" consente, mediante l'utilizzo di PC, mobile e tablet, di usufruire dei servizi informativi previsti dalla banca e di operare sul proprio conto, senza necessità di installazione di software.
Area Clienti "ORGANIZZAZIONI" consente all'azienda, senza necessità di installazione di software, di operare impartendo disposizioni di incasso o di pagamento direttamente sui propri conti correnti accesi presso la banca o presso altri istituti bancari.
Sarà onere del Cliente indicare alla Banca, secondo le modalità di comunicazione prescelte, la volontà di attivare le singole specifiche tipologie di servizio tra quelli offerti dalla Banca e presenti nei fogli informativi tempo per tempo vigenti.
Recapiti per ricevere la password iniziale, necessari per accedere al servizio di Area Clienti:
Numero di Cellulare Principale: per l'invio tramite sms della password per l'accesso iniziale .
AREA CLIENTI PRIVATI - RAPPORTI ABILITATI: TUTTI - Sarà abilitato a fruire del servizio il Cliente sottoscrittore di uno dei contratti base - contratto di conto corrente, contratto per la prestazione di servizi di investimento, contratto di carta conto - in qualità di intestatario o cointestatario.
AREA CLIENTI ORGANIZZAZIONI - RAPPORTI ABILITATI: TUTTI - Saranno abilitati le persone giuridiche (aziende o PA) titolari di codice SIA (Il codice SIA identifica l'azienda che vuole scambiare flussi dispositivi, informativi con le proprie banche tesoriere nel rispetto delle regole del servizio CBI) che intendono lavorare tra di loro, tramite i propri computer, avvalendosi dei servizi di tutte le banche con le quali intrattengono rapporti.
AREA CLIENTI - Sistemi di Sicurezza
FAC SIMILE
La Strong Authentication (autenticazione forte) è una modalità di autenticazione che aumenta il livello di sicurezza per le operazioni effettuate online, si applica per accedere all'Area Clienti, confermare le disposizioni di pagamento o modificare i propri dati riservati.
- ai sensi della normativa di trasparenza -
STRONG AUTHENTICATION AREA CLIENTI PRIVATI
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
VIP ACCESS di Symantec: applicazione gratuita per smartphone o tablet, che genera automaticamente le notifiche di conferma delle operazioni all’interno dell’Area Clienti Privati e Organizzazioni Light. L'APP è disponibile su App Store e Google play e funziona con notifiche e copertura internet atttiva.
OTP SMS (One Time Password): sistema di autenticazione che consente di ricevere un messaggio SMS con il riepilogo dell’operazione e il codice di sicurezza. Il servizio è a pagamento. Per il corretto funzionamento è necessaria la copertura di rete telefonica.
STRONG AUTHENTICATION AREA CLIENTI ORGANIZZAZIONI
PLAINPAY di Auriga: applicazione gratuita per smartphone o tablet (con SIM inserita) che consente di confermare le operazioni con la lettura del QR Code all’interno dell’Area Clienti Organizzazioni. L’APP è disponibile su App Store e Google Play e funziona con copertura rete internet attiva.
TOKEN SMS: sistema di autenticazione che consente di ricevere un messaggio SMS con il riepilogo dell’operazione e il codice di
sicurezza. Il servizio è a pagamento. Per il corretto funzionamento è necessaria la copertura di rete telefonica.
AREA CLIENTI - Servizi di pagamento multicanale
La banca consente al Cliente di impartire disposizioni con modalità elettroniche tramite il personal computer collegato alla rete internet, il terminale telefonico, o altri dispositivi telematici entro l'importo massimo previsto, con addebito delle operazioni sul conto corrente del Cliente.
L'utilizzo dell'importo massimo da parte del Cliente deve avvenire, in ogni caso, entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente.
AREA CLIENTI - Bonifici
Importo massimo per singola disposizione in Euro | Alert email - SMS bonifici (*) (per singola disposizione da Area Clienti) |
5.000 Eur (cinquemila) | |
Cell. 0039 |
(*) Da attivare a cura del Cliente dopo il primo accesso al servizio Area Clienti / sezione Dati personali - Tali limiti funzionano solo per l'Italia - Per le operazioni effettuate all'estero, il messaggio di alert viene inviato in ogni caso
AREA CLIENTI - Servizi di notifica via E-mail o SMS (Da attivare a cura del Cliente dopo il primo accesso al servizio Area Clienti)
(se prevista dallo specifico conto corrente a pacchetto così come indicato nel Foglio Informativo)
Il servizio prevede l'invio di una E-Mail o SMS all'utente per ogni disposizione effettuata da Area Clienti.
AREA CLIENTI - Altri Servizi dispositivi
(se prevista dallo specifico conto corrente a pacchetto così come indicato nel Foglio Informativo)
La banca consente al Cliente di impartire disposizioni di pagamento, con addebito delle operazioni sul conto corrente entro il limite costituito dal saldo disponibile.
Ricariche Telefoniche
Altri pagamenti
L'abilitazione al presente servizio comporta l'attivazione automatica degli ulteriori servizi di pagamento (comprese le ricariche telefoniche)
AREA CLIENTI - Xxxx@xxx
(se prevista dallo specifico conto corrente a pacchetto così come indicato nel Foglio Informativo)
XXXX@XXX - comunicazioni elettroniche a distanza (estratto conto, rendiconto, documento di sintesi, ecc…. )
La banca consente al Cliente che abbia aderito al servizio AREA CLIENTI di ricevere le comunicazioni oggetto del servizio stesso esclusivamente in via elettronica, mediante la loro visualizzazione e consultazione nella specifica sezione protetta del sito internet della Banca. E' fatta salva la facoltà del cliente di modificare tale scelta in accordo a quanto stabilito al successivo articolo 2 delle condizioni contrattuali della Sezione II Conto Corrente.
NORME CONTRATTUALI
CONTI CORRENTI DI BASE
SEZIONE I: CARATTERISTICHE DEL "CONTO DI BASE"
Art.1 - CONSUMATORI, CLIENTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI E PENSIONATI
FAC SIMILE
- ai sensi della normativa di trasparenza -
1. Il presente contratto è riservato esclusivamente a clienti consumatori, soggetti appartenenti a fasce socialmente svantaggiate (il cui ISEE in xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ad euro 11.600,00) e ad aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all'importo lordo annuo di euro 18.000,00 ovvero al valore tempo per tempo vigente.
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
2. Le caratteristiche del “conto di base” riservato alla clientela di cui al comma precedente, sono fissate da specifica normativa tempo per tempo vigente ed in particolare dal D.M. 70 del 3.05.2018 che ne limita l’operatività così come convenuta nel Documento di Sintesi allegato al presente contratto, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Art. 2 - CARATTERISTICHE DEL "CONTO DI BASE"
Le giacenze sul "conto di base" non sono remunerate.
1. La banca non fornisce al cliente altre tipologie di servizi o servizi accessori diversi da quelli previsti dalla normativa vigente. In particolare, la banca si astiene dall'autorizzare alcun tipo di scoperto di conto correlato al "conto di base" e non esegue un ordine di pagamento che comporti un saldo negativo per il cliente.
2. La banca fornisce al cliente servizi di conversione valutaria connessi con operazioni di pagamento alle condizioni economiche indicate nel Documento di Sintesi allegato.
3. La banca può inoltre emettere o collocare a favore del cliente, su sua richiesta, strumenti di moneta elettronica, applicando le spese convenute nel Documento di Sintesi.
4. La banca può disporre, per eventuali situazioni di incapienza, il blocco del conto fino al ripristino dei fondi.
5. Nessuna spesa, onere o commissione può essere addebitata per la chiusura del conto.
Art. 3 - FASCE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE
1. Il "conto di base" è offerto senza spese ed è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, per i consumatori il cui ISEE in xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ad euro 11.600,00, ovvero al valore tempo per tempo vigente come stabilito dal decreto Ministeriale. È fatta salva la possibilità di addebitare le spese previste dal Documento di Sintesi per le operazioni che eccedono i limiti previsti dalla normativa vigente.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare, al momento della richiesta di apertura del conto, un'autocertificazione in cui attestano di non essere titolari di altro "conto di base" e di possedere un ISEE in corso di validità inferiore alla detta soglia.
3. Il conto può essere cointestato solo ai componenti del nucleo familiare sulla cui base è stato calcolato l'ISEE.
4. Il titolare del conto deve comunicare annualmente alla banca, entro il 31 maggio, il proprio ISEE in corso di validità. In caso di mancata attestazione entro il termine, la banca addebiterà il canone annuo onnicomprensivo previsto per i consumatori e, ove applicabile, l'imposta di bollo, a decorrere dal 1° gennaio, salvo l'applicazione del successivo comma 5.
5. In caso di mancata attestazione entro il termine di cui al comma 4, o se l'ISEE attestato ai sensi del precedente comma comporta la perdita dell'esenzione dalle spese e dall'imposta di bollo, la banca ne dà comunicazione al cliente, che può recedere entro due mesi, senza che siano dovute spese e imposta di bollo.
Art. 4 - SOGGETTI AVENTI DIRITTO A TRATTAMENTI PENSIONISTICI
1. I soggetti aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all'importo lordo annuo di euro 18.000,00 devono presentare, al momento della richiesta di apertura del conto, un'autocertificazione in cui attestano di non essere titolari di altro "conto di base", nonché di percepire trattamenti pensionistici complessivi fino all'importo di euro 18.000,00.
2. Il conto può essere cointestato solo con altro pensionato, sempre che il trattamento pensionistico individuale non superi i limiti di cui al comma 1.
3. Il titolare del conto deve comunicare annualmente alla banca, entro il 31 maggio, l'autocertificazione attestante il proprio trattamento pensionistico dell'anno. La mancata attestazione entro il termine, o un trattamento pensionistico attestato eccedente l'importo di cui al comma 1, comporteranno la perdita della gratuità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo l'applicazione del successivo comma 4, con conseguente applicazione delle condizioni previste per il consumatore titolare di "conto di base".
4. In caso di mancata attestazione entro il termine di cui al comma 3, o se il trattamento pensionistico attestato eccede il limite di importo di cui al comma 1, la banca ne dà comunicazione al cliente, che può recedere entro due mesi, senza che siano dovute spese.
Art. 5 - RECESSO
1. Il cliente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto alla banca, senza penalità e senza spese di chiusura.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2 comma 5 (Caratteristiche del "Conto Corrente di Base"), qualora alla data del 31 dicembre il "conto di base" risulti incapiente e non movimentato per oltre due anni solari (24 mesi consecutivi) su ordine o su iniziativa del cliente, la banca ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso scritto non inferiore a due mesi. Il conto non verrà chiuso se il cliente provvederà al ripristino dei fondi entro il termine di preavviso.
3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 comma 5 e dall'art. 4, comma 3 (Caratteristiche del "Conto Corrente di Base"), la banca può recedere, senza preavviso, nei casi di assenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti necessari all'apertura del conto.
4. La chiusura del rapporto coincide con la data di perfezionamento del recesso, salvo l'obbligo del cliente di costituire o mantenere i fondi necessari per il regolamento delle eventuali operazioni ancora sospese.
Art. 6 - ACCREDITO DELLA PENSIONE
1. In caso di accredito della pensione sul conto corrente, la banca è tenuta a restituire all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito “INPS”) gli emolumenti pensionistici indebitamente percepiti dal cliente. Pertanto, il riaccredito, richiesto dall’INPS alla banca, di emolumenti pensionistici indebitamente affluiti sul conto potrà avvenire senza necessità di una preventiva autorizzazione da parte del cliente, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 art. 1, comma 304.
FAC SIMILE
- ai sensi della normativa di trasparenza -
2. Fermo restando quanto disposto nel precedente comma 1, la banca sarà tenuta a corrispondere all’INPS le somme indebitamente accreditate sul conto corrente a titolo di pensione, limitatamente alle disponibilità esistenti al momento della richiesta di riaccredito, procedendo, autonomamente, all’addebito di tale importo. La medesima facoltà è riconosciuta alla banca, inoltre, nel caso in cui quest’ultima rilevi, comunque, l’estinzione del diritto del beneficiario al trattamento pensionistico, anche in assenza di un’espressa richiesta da parte dell’INPS.
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, i soggetti che hanno ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilità sul conto corrente bancario, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno svolto o autorizzato un’operazione di pagamento a carico del conto disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore dell’INPS. La banca che rifiuta la richiesta per impossibilità sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione per qualunque altro motivo è tenuta a comunicare all’INPS le generalità del destinatario o del disponente e l’eventuale nuovo titolare del conto corrente.
CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E SERVIZI DI PAGAMENTO
SEZIONE I: CONTO CORRENTE
Art. 1 - FIRME AUTORIZZATE DAL CLIENTE
Il Cliente deve depositare la propria firma ed eventualmente quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d'affari con la Banca ed è tenuto a comunicare per iscritto i limiti delle facoltà accordate a tali persone.
Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica qualificata o firma digitale). La Banca renderà operative revoche e modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché rinunce da parte delle medesime, solo dopo sette giorni dal ricevimento di comunicazione scritta per mezzo di lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata; ciò anche quando tali revoche, modifiche o rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
Art. 2 - COMUNICAZIONI
La Banca invierà al Cliente lettere, estratti conto, eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione all'indirizzo di corrispondenza, ovvero al domicilio eletto ai sensi dell'articolo 3 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7.03.2005 n.82) di Posta Elettronica o di Posta Elettronica Certificata indicato all'atto dell'apertura del conto oppure comunicato successivamente per iscritto ovvero agli stessi fini mediante il canale Posta Web del servizio Area Clienti. L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto, di eventuali notifiche e di altre dichiarazioni o comunicazioni della Banca - anche relative alle presenti condizioni
- incluse le comunicazioni di modifica unilaterale ai sensi degli artt. 118 e 126 sexies del D.Lgs. 385/93 (T.U.B.), è effettuato con pieno effetto in forma cartacea o elettronica secondo l'opzione esercitata contrattualmente dal Cliente. In ogni momento il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, devono pervenire allo sportello
presso il quale sono intrattenuti i rapporti. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile.
Art. 3 - MODALITÀ DI UTILIZZO
Il conto corrente può essere utilizzato mediante disposizioni di bonifico, prelievi con carta di debito o con carta di credito se concessa e nei termini delle specifiche condizioni di utilizzo delle carte di debito/ credito. Il limite di utilizzo è rappresentato dalla provvista esistente e salvo il buon fine delle operazioni di ripristino della stessa compiute.
Art. 4 - ACCREDITO E DISPONIBILITÀ DELLE SOMME
Tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del Cliente, gli saranno accreditati in conto corrente salvo esplicita istruzione contraria formalizzata per iscritto. L'importo di assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari viene accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso, nel rispetto dei termini di valuta e di disponibilità indicati nell'allegato Documento di Sintesi. Il Documento di Sintesi si intende integralmente richiamato e costituisce parte integrante del presente contratto. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.). La valuta applicata determina solo la decorrenza degli interessi ma non conferisce al Cliente alcun diritto a disporre dell'importo. La Banca può tuttavia consentire al Cliente di attingere, in tutto o in parte, a tale importo prima di averne effettuato l'incasso anche se sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi; ma ciò non comporterà automaticamente analoghe concessioni per il futuro. La Banca si riserva ogni diritto e azione, compresi quelli di cui all'art. 1829 Cod. Civ., in caso di mancato incasso per causa non imputabile alla Banca. Tra tali azioni rientra la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto dandone comunicazione al Cliente. Tutto ciò vale nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine. Decorsi i termini di cui al precedente comma 2, resta inteso comunque che la Banca trattaria - nel caso di assegni bancari - o la Banca emittente - nel caso di assegni circolari - mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati. Nel caso di disposizioni SDD (Sepa Direct Debit) inoltrate per l'incasso dal Cliente valgono le previsioni di cui ai precedenti commi. Resta inteso che il diritto di agire direttamente nei confronti del Cliente - nell'ipotesi prevista dal comma precedente - spetta alla Banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l'incasso.
Art. 4 bis - ACCREDITO DELLA PENSIONE
FAC SIMILE
- ai sensi della normativa di trasparenza -
1. In caso di accredito della pensione sul conto corrente, la banca è tenuta a restituire all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito “INPS”) gli emolumenti pensionistici indebitamente percepiti dal cliente. Pertanto, il riaccredito, richiesto dall’INPS alla banca, di emolumenti pensionistici indebitamente affluiti sul conto potrà avvenire senza necessità di una preventiva autorizzazione da parte del cliente, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 art. 1, comma 304.
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
2. Fermo restando quanto disposto nel precedente comma 1, la banca sarà tenuta a corrispondere all’INPS le somme indebitamente accreditate sul conto corrente a titolo di pensione, limitatamente alle disponibilità esistenti al momento della richiesta di riaccredito, procedendo, autonomamente, all’addebito di tale importo. La medesima facoltà è riconosciuta alla banca, inoltre, nel caso in cui quest’ultima rilevi, comunque, l’estinzione del diritto del beneficiario al trattamento pensionistico, anche in assenza di un’espressa richiesta da parte dell’INPS.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, i soggetti che hanno ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilità sul conto corrente bancario, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno svolto o autorizzato un’operazione di pagamento a carico del conto disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore dell’INPS. La banca che rifiuta la richiesta per impossibilità sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione per qualunque altro motivo è tenuta a comunicare all’INPS le generalità del destinatario o del disponente e l’eventuale nuovo titolare del conto corrente.
Art. 5 - VERSAMENTO IN CONTO DI ASSEGNI SULL'ESTERO
In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.
Art. 6 - MOVIMENTAZIONI DEL CONTO
Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare e avere fra Banca e Cliente titolare del conto - ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente medesimo - sono regolati con annotazioni sul conto stesso. Tenuto conto che per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America o in altri Paesi in cui le banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Cliente resta a completo carico dello stesso. È inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del Cliente; a tal fine la Banca è tenuta a fornire al Cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti. Per quanto attiene i bonifici transfrontalieri in euro, qualora il Cliente ordinante non fornisca alla Banca i codici IBAN (International Bank Account Number) e BIC (Bank Identifier Code) del beneficiario, sarà soggetto, in conformità a quanto disposto dal Regolamento CE n. 924/2009, alle commissioni supplementari
previste dalle condizioni economiche.
Art. 7 - UTILIZZABILITÀ DEL CONTO CORRENTE IN VALUTA ESTERA
Qualora la Banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate e il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in euro - o nella valuta pattuita - al cambio corrente convenuto con la Banca. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni. Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'art. 1279 Cod. Civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.
Art. 8 - RITENZIONE, COMPENSAZIONE E BENEFICIO DEL TERMINE
La Banca ha diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile e anche in presenza di altra garanzia reale o personale. La compensazione di legge ha luogo quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere. La Banca ha il diritto di avvalersi della compensazione al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 Cod. Civ., o in caso di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica del Cliente e mettano a rischio il recupero del credito vantato dalla Banca. Tale diritto può essere esercitato in qualunque momento senza obbligo di preavviso anche se i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili. La Banca tuttavia è tenuta a dare immediata comunicazione al Cliente dell'avvenuta compensazione e ciò anche in deroga alla convenzione d'assegno. Se il conto è intestato a più persone, la Banca ha la facoltà di valersi dei diritti fin qui citati, sino a raggiungimento dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. La facoltà di compensazione prevista nel precedente capoverso è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di Consumatore3 ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.
3 Consumatore = persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
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Art. 9 - CHIUSURA CONTABILE E ADDEBITO INTERESSI, COMMISSIONI E SPESE
- ai sensi della normativa di trasparenza -
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, maturano interessi con la medesima periodicità annuale, a fine dicembre oppure al momento dell'estinzione del conto. Gli interessi debitori maturati, compresi quelli relativi a finanziamenti concessi su carte di credito, non producono interessi ulteriori, fatti salvi gli interessi di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. Per le aperture di credito in conto corrente e in conto pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido e così per ogni altra ipotesi assimilabile, gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre di ogni anno e divengono automaticamente esigibili dalla banca il 1 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati, e comunque decorso il termine di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui agli artt. 119 e/o 126 quater del TUB, senza necessità per la banca di una formale richiesta di pagamento. Nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili dalla banca. Ai sensi di quanto previsto dal DM n. 343 del 3 agosto 2016 in attuazione del disposto dell'articolo 120 del Testo Unico Bancario, il cliente, reso pienamente edotto di quanto in tale normativa riportato, autorizza in via preventiva la banca all'addebito degli interessi debitori sul suo conto corrente nello stesso momento in cui questi diventano esigibili consentendo conseguentemente che la somma addebitata per interessi in quel momento sia considerata essa stessa sorte capitale. In ogni caso, a norma dell'articolo 4 comma 6 del medesimo Decreto Ministeriale, i fondi accreditati sul conto della banca e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento saranno impiegati per estinguere il debito da interessi. Tale autorizzazione è sempre revocabile purché intervenga prima che l'addebito abbia avuto luogo. Sul conto corrente, oltre agli interessi e alle commissioni vengono addebitate, con valuta data di regolamento, anche le spese postali, telefoniche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto e ogni eventuale altro costo comunicato. Le condizioni economiche applicate sono quelle riportate nell'allegato Documento di Sintesi che si intende richiamato integralmente e costituisce parte integrante del presente contratto. Nel caso in cui il conto presenti saldi debitori senza specifica autorizzazione verrà applicato allo sconfinamento un tasso di interesse secondo quanto previsto dalle condizioni delle singole tipologie di conto per il periodo di utilizzazione, quale specificamente indicato nell'allegato Documento di Sintesi. Fermo restando quanto sopra, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, le parti convengono di applicare, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento secondo quanto indicato nel Documento di Sintesi. La commissione di istruttoria veloce è applicata in base alle soglie e nei limiti previsti dalla legge e/o dalle Autorità di settore.
Art. 10 - COME RECEDERE DAL CONTRATTO
Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso rispettivamente di quindici giorni e due mesi, dal contratto di conto corrente, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto. È fatto salvo quanto disposto per l'ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione nell'articolo successivo. Nel caso la Banca receda dal contratto di conto corrente non è tenuta a dare seguito agli ordini ricevuti in data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante in base alla comunicazione di recesso di cui sopra. La Banca, qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante in base alla comunicazione di recesso di cui al presente articolo. In deroga a quanto sopra previsto, il Cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli
effetti del recesso sugli ordini impartiti - comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al primo capoverso del presente articolo, ovvero indicare alla stessa gli ordini che intende siano onorati, purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante. La Banca provvede all'esecuzione degli ordini di cui ai commi precedenti entro i limiti di capienza del conto. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, e in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo. La Banca si impegna a dar corso alla richiesta del Cliente di estinzione del conto corrente entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi bancari, in assenza di servizi correlati; qualora invece siano presenti servizi collegati al conto quali, ad esempio, carte di debito e carte di credito, la Banca si impegna a dar corso alla richiesta di estinzione del Cliente entro il termine massimo di 60 giorni lavorativi bancari.
Art. 11 - APERTURA DI CREDITO
La Banca può concedere al Cliente aperture di credito soggette alle seguenti condizioni:
a) il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione; inoltre può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;
b) se l'apertura di credito è a tempo determinato, il Cliente deve eseguire alla scadenza il pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse e ogni accessorio, anche senza una espressa richiesta dalla Banca;
c) la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, dall'apertura di credito, nonché di ridurla o di sospenderla, sebbene sia stata concessa a tempo determinato. In tal caso, il Cliente riceverà comunicazione scritta con raccomandata A.R. e, per il pagamento di quanto dovuto, avrà un termine non inferiore a cinque giorni dalla ricezione della raccomandata;
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- ai sensi della normativa di trasparenza -
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
d) qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo), la Banca ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa, nonché, se l'apertura di credito sia concessa a tempo indeterminato, in assenza di giusta causa con preavviso di almeno quindici giorni. La relativa comunicazione sarà inviata a mezzo raccomandata a.r. ovvero mediante altro supporto durevole intendendosi per tale qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate. In ogni caso, il cliente consumatore dovrà rimborsare l'importo utilizzato, gli interessi e ogni altra spesa o onere convenuti in un termine che non potrà essere inferiore ai quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. La Banca ha facoltà di recedere, ai sensi di quanto sopra stabilito, per giusta causa, a titolo meramente esemplificativo, quando il Cliente o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, presentassero rilevanti o ripetute scoperture o sconfinamenti non autorizzati, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso la Banca o patissero rilevanti peggioramenti nelle condizioni patrimoniali. Fatto salvo quanto disposto dalla successiva lettera d), analoga facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso;
e) il cliente che rivesta la qualità di consumatore può recedere dal contratto di credito, stipulato a tempo determinato superiore a tre mesi, entro 14 giorni; tale termine decorre dalla conclusione del contratto ovvero dal ricevimento della comunicazione di accettazione inviata dalla banca. Il recesso si esercita mediante l'invio da parte del consumatore all'indirizzo della banca come da contratto e prima della scadenza dei 14 giorni, di una comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Se del caso il consumatore entro trenta giorni dall'invio della comunicazione restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione calcolati secondo quanto previsto nel presente contratto rimborsando altresì le somme pagate dalla banca alla pubblica amministrazione e non ripetibili. Il cliente ha diritto a recedere in qualunque momento dal contratto di apertura di credito a tempo indeterminato, senza penalità e senza spese, mediante il pagamento di quanto dovuto;
f) nel caso la Banca ritenesse di eseguire disposizioni allo scoperto dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso esse non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite;
g) le norme sub c), d) ed e) si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Cliente. Gli interessi dovuti dal Cliente alla Banca sono determinati nella misura pattuita, ferma restando l'applicazione di quanto disposto dal precedente articolo 9. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1°, Cod. Civ. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare - in deroga all'art. 1193, comma 2°, Cod. Civ. - i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo. Nelle aperture di credito a tempo determinato il consumatore ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento che riporti gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento, il piano di ammortamento del capitale, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.
Il Cliente concorda espressamente con la Banca l'applicazione di una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione e alla durata dell'affidamento e indicata nel Documento di Sintesi. L'ammontare della commissione è calcolato su base trimestrale e non potrà superare le soglie previste dalla legge. Fermo restando quanto sopra, a fronte di sconfinamenti oltre il limite di fido, le parti convengono di applicare, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento, secondo quanto indicato nel Documento di Sintesi. La commissione di istruttoria veloce è applicata in base alle soglie e nei limiti previsti dalla legge e/o dalle Autorità di settore.
Art. 12 - APERTURA DI CREDITO UTILIZZABILE MEDIANTE PRESENTAZIONE DI TITOLI O RICEVUTE
Qualora l'utilizzazione dell'apertura di credito sia subordinata alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del Cliente, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti similari, la Banca si riserva la facoltà
di esaminare la regolarità dei titoli o documenti nonché, in presenza di un giustificato motivo, di respingerli. Dell'eventuale rifiuto la Banca dà pronta comunicazione al Cliente. Nell'ipotesi in cui la Banca receda dall'apertura di credito ai sensi di contratto e ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha facoltà di richiedere l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo dell'importo di detti titoli o documenti. Qualora tali titoli e documenti, successivamente al recesso da parte della Banca, risultassero pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del Cliente ovvero portate a decurtazione dell'importo dallo stesso dovuto. A maggior garanzia delle presentazioni allo sconto e/o al salvo buon fine, la Banca si riserva la facoltà di richiedere al Cliente la cessione pro-solvendo del relativo credito oppure il rilascio di mandato irrevocabile all'incasso del credito stesso. Le eventuali ulteriori condizioni economiche regolanti tale modalità di utilizzazione dell'apertura di credito potranno essere riportate su foglio separato, che, sottoscritto dal Cliente, costituisce parte integrante del contratto.
Art. 13 - INVIO E APPROVAZIONE ESTRATTI CONTO
La Banca invierà gli estratti conto entro il termine di 40 giorni dalla chiusura contabile (art. 1713 Cod. Civ.). Il Cliente ha facoltà di richiedere l'invio degli estratti con periodicità diverse. Le risultanze contabili dell'estratto si intendono come approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento dello stesso e in assenza di reclamo scritto entro tale termine. Nel caso di errori di scrittura o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto.
L'eventuale rettifica od accreditamento non ha costi per il Cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione e a decorrere dalla data di invio dell'estratto conto, la Banca può richiedere la restituzione di quanto dovuto dal Cliente per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
Art. 14 - ASSENZA DI MOVIMENTAZIONE
La Banca invierà al Cliente, titolare di un conto senza movimentazioni da oltre 6 mesi un invito a voler fornire istruzioni circa il prosieguo del rapporto. IN MANCANZA DI INDICAZIONI DEL CLIENTE OVVERO OVE il saldo creditore fosse inferiore a Euro 258,23 la Banca provvederà a estinguere il rapporto inviando il residuo saldo creditore, al netto delle spese, al domicilio del Cliente, o nel luogo da lui indicato, a mezzo assicurata, dopo aver inviato apposita comunicazione all'ultimo indirizzo conosciuto del Cliente OVVERO ACCANTONERA' LE SOMME DI SUA SPETTANZA SU UN CONTO CONTABILE INFRUTTIFERO A DISPOSIZIONE DEL
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CLIENTE e salvo sue diverse istruzioni.
Art. 15 - COINTESTAZIONE
- ai sensi della normativa di trasparenza -
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
La Banca, in caso di conto intestato a più persone e in mancanza di speciali accordi, può effettuare le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto ad uno solo dei cointestatari. Tali comunicazioni, notifiche e invii sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri cointestatari. In caso di operatività con firma disgiunta, la modifica della modalità di invio della corrispondenza può essere disposta da ciascuno dei cointestatari con effetto nei confronti di tutti, fermo restando l'obbligo in capo a colui che la dispone di informare tempestivamente gli altri cointestatari. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere fatta, in deroga all'art. 1726 Cod. Civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti. Relativamente alla forma e agli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito all'art. 1. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari. In ogni caso però si applica quanto disposto all'art. 1.
Art. 16 - FIRMA DISGIUNTA
Quando il conto è intestato a più persone che hanno facoltà di compiere operazioni anche separatamente, ciascun intestatario può effettuare disposizioni sul conto con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Per modificare o revocare tale facoltà di disposizione separata sul conto, la Banca dovrà ricevere per iscritto conformi istruzioni da parte di tutti i cointestatari. Viceversa, la richiesta di estinzione del rapporto può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, cui spetta l'onere di avvertire tempestivamente gli altri, con liberazione della banca da ogni responsabilità. In ogni caso, tutti i cointestatari sono tenuti a rispondere in solido fra loro nei confronti della Banca, se per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo di essi, si fossero determinate eventuali esposizioni sul conto. In deroga all'art. 190 Cod. Civ., la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari.
Art. 17 - MORTE O INCAPACITÀ
Ciascun cointestatario conserva il diritto di disporre separatamente sul conto anche in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno degli altri cointestatari di cui all'articolo precedente. Conservano lo stesso diritto anche gli eredi del cointestatario, con l'obbligo di esercitarlo tutti insieme, nonché il legale rappresentante del cointestatario interdetto o inabilitato. Nei casi di cui sopra, ove alla banca venga notificata opposizione a proseguire nell'operatività del conto da parte di uno dei cointestatari, di uno degli eredi o del legale rappresentante di uno di essi, la banca provvederà al blocco del conto e dei rapporti in essere sino a che congiuntamente tutti gli aventi diritto diano disposizioni in merito. L'opposizione di cui sopra potrà essere notificata a mezzo lettera raccomandata o posta certificata.
Art. 18 - MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni del presente contratto, rispettando le prescrizioni dell'articolo 118 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo Unico Bancario, e successive modificazioni e disposizioni di attuazione. Il contenuto di detto articolo è inserito nell'Avviso denominato "Principali diritti del cliente", affisso e disponibile nei locali pubblici della Banca.
Art. 19 - IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA E DI ALTRI SOGGETTI CHE ENTRANO IN RAPPORTO CON LA BANCA
All'atto della costituzione dei singoli rapporti e nel corso della vita degli stessi ove necessario, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio. Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, etc.).
Nel caso in cui dalla documentazione presentata anche nel corso della vita del rapporto risultino incertezze in ordine alla identità del titolare del conto ovvero in ordine alla titolarità del potere di rappresentanza, la banca potrà procedere al blocco di tutti i rapporti in essere anche diversi dal conto ma a questo collegati comunicando al cliente tale eventualità al fine di ottenere gli opportuni chiarimenti in assenza dei quali tali rapporti rimarranno bloccati.
Art. 20 - CONTROVERSIE E GESTIONE DEI RECLAMI
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca, relativa all'interpretazione e applicazione del presente contratto, il Cliente - prima di adire l'autorità giudiziaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi.
Il Cliente Correntista può presentare un reclamo alla Banca, per lettera raccomandata A/R o posta elettronica, indirizzandolo all'Ufficio Reclami, presso la sede della Banca, ai seguenti recapiti:
- xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, x. 0 - XXX 00000 - Xxxxxx
- indirizzo di PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
- indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx
L'Ufficio Xxxxxxx provvederà a rispondere alle richieste entro 30 giorni. Per i reclami relativi ai servizi di pagamento rientranti nella disciplina del D.Lgs. 11/2010 come modificato dal D. Lgs. 218/2017, c.d. Direttiva PSD2, il termine per provvedere alle richieste è di 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo stesso.
Se il Cliente Xxxxxxxxxxx non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra esposti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca il relativo materiale informativo.
FAC SIMILE
- Conciliatore Bancario Finanziario, cui la Banca aderisce, attivando una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito Internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure chiedere informazioni alla Banca.
- ai sensi della normativa di trasparenza -
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente. La Banca è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx.
Art. 21 - INCARICHI
La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nelle singole clausole del presente contratto; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. Il Cliente, salva la disciplina specifica contenuta nelle singole disposizioni del presente contratto, ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima. La Banca è autorizzata a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da parte di un proprio corrispondente, anche non bancario (art. 1717 Cod. Civ.).
Art. 22 - MODALITÀ OPERATIVE
La Banca determina il sistema di esecuzione degli ordini di pagamento o di bonifico in relazione alle procedure utilizzate nell'ambito della propria organizzazione, in assenza di istruzioni particolari del Cliente.
Art. 23 - SPESE DEL CONTO
Le spese e gli oneri fiscali inerenti il rapporto di conto corrente sono a carico del Cliente.
Art. 24 - DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto, salvo diverso accordo tra le parti, è stipulato a tempo indeterminato.
Art. 25 - LINGUA ADOTTATA, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il Cliente. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca, salva l'ipotesi in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo.
SEZIONE II: SERVIZI DI PAGAMENTO
ART. 26 - AMBITO DI APPLICAZIONE E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO
1. La presente Sezione si applica, secondo le diverse previsioni declinate nel D.Lgs. 11/2010 così come modificato dal D. Lgs. 218/2017
- ai servizi di pagamento che coinvolgono due Prestatori di servizi di pagamento ( PSP ) dei quali almeno uno, ovvero l'unico PSP, sia insediato nell'Unione Europea, prestati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Comunità europea non
appartenente all'area dell'euro o nella valuta di uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo (es. Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
- ai servizi di pagamento che coinvolgono due Prestatori di servizi di pagamento ( PSP ) dei quali almeno uno, ovvero l'unico PSP, sia insediato nell'Unione Europea, prestati in una valuta diversa da quella di uno Stato membro.
Con le eccezioni previste dall'art. 2 comma 3 ter del citato D.Lgs 11/2010, la presente sezione si applica anche ai servizi di pagamento che coinvolgono un Prestatore di servizi di pagamento insediato nella Comunità europea ed un altro Prestatore di servizi di pagamento insediato in un Paese non appartenente alla Comunità Europea indipendentemente dalla valuta in cui è effettuata l'operazione.
2. La presente sezione regola i seguenti servizi di pagamento, che la banca presta sia quale banca del pagatore sia quale banca del beneficiario:
a) bonifico nazionale/estero/Bonifico Sepa (SCT Sepa Credit Transfert): operazione (nazionale o transfrontaliera) effettuata dalla banca, su incarico di un ordinante, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione possono coincidere;
b) bollettino bancario Freccia: ordine di incasso attraverso un bollettino precompilato dal creditore e senza importo predeterminato. Il debitore lo utilizza per effettuare il pagamento in contanti o con altre modalità presso qualunque sportello bancario, a prescindere dal possesso o meno di un conto corrente. La Banca del debitore (Banca esattrice) comunica alla Banca del creditore (Banca assuntrice) l'avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;
c) bollettino postale: pagamento offerto dalla Banca di bollettini compilati dal Cliente per adempiere obbligazioni pecuniarie con un creditore correntista postale;
d) addebito diretto Sepa (SDD Sepa Direct Debit): ordine di incasso di crediti (nazionale o transfrontaliero) che presuppone una pre- autorizzazione all'addebito in conto da parte del debitore. L'esecuzione dell'ordine prevede la trasmissione telematica, attraverso un'apposita procedura interbancaria, delle informazioni relative agli incassi da eseguire dalla banca del creditore (banca assuntrice) a quella del debitore (banca domiciliataria);
e) RiBa: ordine di incasso disposto dal creditore alla propria Banca (Banca assuntrice) e da quest'ultima trasmesso telematicamente, attraverso una apposita procedura interbancaria, alla Banca domiciliataria, la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore, affinché faccia pervenire a scadenza i fondi necessari per estinguere il proprio debito;
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f) Mav (Pagamento mediante avviso): ordine di incasso di crediti in base al quale la Banca del creditore (Banca assuntrice) provvede all'invio di un avviso al debitore, che può effettuare il pagamento presso qualunque sportello bancario (Banca esattrice) e, in alcuni casi, presso gli uffici postali. La Banca esattrice comunica alla Banca assuntrice l'avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;
g) pagamenti diversi.
- ai sensi della normativa di trasparenza -
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
3. La presente Sezione non si applica nel caso di operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti cartacei, con i quali viene ordinato alla Banca di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario: assegni, titoli cambiari, voucher, traveller's cheque.
Art. 27 - ORDINE DI PAGAMENTO
1. L'ordine di pagamento è impartito alla Banca dal pagatore, o per il suo tramite, ovvero su iniziativa di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento; nelle operazioni disposte dal beneficiario, è lo stesso beneficiario che invia l'ordine alla propria Banca, la quale lo trasmette alla Banca del pagatore, previa pre-autorizzazione all'addebito ad essa rilasciata dal pagatore medesimo.
2. L'ordine viene trasmesso su supporto cartaceo o altro supporto, secondo le modalità volta a volta convenute con la Banca in funzione delle procedure che la stessa segue per l'esecuzione dell'ordine medesimo.
3. Attraverso il servizio AREA CLIENTI PRIVATI il cliente può conferire gli ordini alla banca previa digitazione del codice utente, della password e, ove richiesto, del codice OTP.
4. L'ordine di pagamento deve riportare, quando previsto, l'identificativo unico della controparte dell'operazione, secondo le tipologie di seguito indicate a titolo esemplificativo, conformemente al quale la Banca è tenuta a eseguirlo:
- bonifico Italia: IBAN;
- bonifico estero/bonifico SEPA: IBAN;
- bollettino bancario Freccia: IBAN;
- addebito diretto SEPA: IBAN e Coordinate d'azienda;
- Riba: numero effetto;
- MAV: numero incasso.
5. Con riferimento agli addebiti diretti (RID, Xxxxxxxx Diretto SEPA), il servizio prevede l'addebito in conto corrente degli ordini di incasso per i quali il Cliente ha fornito alla Banca direttamente o indirettamente, tramite un terzo beneficiario, un'autorizzazione permanente all'addebito in conto corrente. I mandati, unitamente alle successive modifiche o cancellazioni, sono conservati dal beneficiario o da un terzo per conto del beneficiario. Con la prima operazione di addebito diretto o con un'operazione di addebito diretto una tantum, nonché in occasione di ogni successiva operazione di addebito diretto, il beneficiario comunica le informazioni relative al mandato alla sua banca, che le trasmette alla banca del pagatore con ogni operazione di addebito diretto. L'Addebito Diretto SEPA può configurarsi secondo due schemi di incasso: i) SDD Core, utilizzabile, dal lato del pagatore, da tutte le tipologie di clienti; in particolare, l'SDD Core può essere utilizzabile anche secondo le varianti SDD Core Finanziario, se collegato alla gestione di strumenti finanziari o all'esecuzione di operazioni aventi finalità di investimento, oppure SDD Core ad Importo Prefissato, qualora all'atto di rilascio dell'autorizzazione all'addebito da parte del debitore sia stato prefissato un importo ii) SDD B2B (Business to Business), utilizzabile, dal lato del pagatore, laddove il Cliente non rivesta la qualifica di consumatore. La Banca rifiuterà l'esecuzione degli addebiti SDD B2B, nel caso in cui il Cliente pagatore rivesta la qualifica di consumatore.
6. Nel caso di Xxxxxxxx Diretto SDD B2B, per ogni nuova autorizzazione rilasciata all'Azienda Creditrice, il Cliente è tenuto a confermare il primo addebito relativo al nuovo mandato alla Banca per iscritto o con altro mezzo concordato con la stessa. Nel
caso di mancata conferma entro il giorno precedente la scadenza del primo addebito, la Banca non darà seguito agli addebiti riferiti al nuovo mandato di addebito SEPA. Il cliente è tenuto ad informare la banca anche delle modifiche e della revoca del mandato già rilasciato.
Art. 28 - RICEZIONE DELL'ORDINE DI PAGAMENTO
Il momento di ricezione dell'ordine di pagamento è quello in cui l'ordine è ricevuto dalla Banca del pagatore. Se il momento della ricezione non ricorre in una giornata operativa per la Banca del pagatore, l'ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva. Nel Documento di Sintesi allegato al presente contratto è stabilito il limite (cd. cut off) oltre il quale gli ordini di pagamento pervenuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva. Se si tratta di ordini di pagamento ricorrenti a giorno fisso o per i quali è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della propria Banca, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Se detto giorno cade in una giornata non operativa, l'ordine si intende ricevuto la giornata operativa successiva.
Art. 29 - RIFIUTO DELL'ORDINE DI PAGAMENTO
Laddove tutte le condizioni del presente contratto siano soddisfatte, la Banca non può rifiutarsi di dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato ai sensi del successivo art. 30, salvo che detta esecuzione non sia contraria a disposizioni di diritto comunitario o nazionale. Qualora la Banca rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che abbiano causato il rifiuto sono comunicati al Cliente, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali, tempestivamente e al massimo entro il termine fissato per l'esecuzione dell'ordine di pagamento. Il Cliente ha l'onere di costituire la provvista necessaria per esercitare efficacemente ed effettivamente il proprio potere di disposizione sul conto. Non costituisce, pertanto, rifiuto l'impossibilità per la Banca di eseguire l'ordine di pagamento per mancanza di provvista. La comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata anche per via telefonica, con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione di pagamento.
FAC SIMILE
Un ordine di pagamento che non sia stato eseguito per motivi obiettivamente giustificati, è considerato come non ricevuto. Pertanto, il pagamento potrà essere eseguito solo in presenza di un nuovo ordine dato dal Cliente nel rispetto di tutte le condizioni necessarie per la sua corretta esecuzione. Ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, la Banca può addebitare sul conto corrente del Cliente le spese della comunicazione di cui al comma 2, così come previste nel Documento di Sintesi.
Art. 30 - AUTORIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE DI PAGAMENTO, CONSENSO E REVOCA
- ai sensi della normativa di trasparenza -
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
1. Nelle operazioni di pagamento disposte dal pagatore o per il suo tramite, ovvero su iniziativa di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il consenso si intende prestato nel momento in cui quest'ultimo trasmette l'ordine di pagamento alla propria Banca. Nelle operazioni di pagamento disposte dal beneficiario, il consenso si intende manifestato dal pagatore attraverso il rilascio dell'autorizzazione all'addebito in conto.
2. Il consenso all'autorizzazione è revocato con la stessa modalità con la quale l'ordine è stato impartito e la revoca è consentita fino al momento in cui l'ordine non diviene irrevocabile ai sensi del successivo articolo. La revoca del consenso riferita all'esecuzione di una serie di operazioni impedisce l'esecuzione delle operazioni successive che, se eseguite, sono considerate non autorizzate.
3. Xxxxx restando quanto disposto dal successivo art. 31, comma 3, il Cliente avrà il diritto di chiedere alla banca di bloccare ogni addebito diretto SEPA sul suo conto corrente o ogni addebito diretto SEPA iniziato da uno o più beneficiari determinati, o di autorizzare unicamente gli addebiti diretti disposti da uno o più beneficiari. Dalla medesima data il pagatore avrà la facoltà di limitare a un determinato importo o ad una determinata periodicità, o ad entrambi, l'incasso dell'addebito diretto SEPA.
Art. 31 - IRREVOCABILITÀ DELL'ORDINE DI PAGAMENTO
Si considera irrevocabile, salvo quanto disposto nei commi successivi, l'ordine di pagamento dopo che esso sia pervenuto alla Banca del pagatore. Se l'operazione è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, ovvero su iniziativa di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il pagatore non può revocare l'ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al beneficiario o avergli dato il consenso ad eseguire l'operazione di pagamento. Nel caso di addebito diretto SEPA (SDD Sepa Direct Debit), il pagatore può revocare l'ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi. La Banca del pagatore dà tempestiva comunicazione della revoca alla Banca del beneficiario, ove le modalità e i tempi della revoca lo consentano. Se si tratta di ordini di pagamento per i quali è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della propria Banca, la revoca degli stessi è consentita non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, l'ordine di pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso del pagatore e della sua Banca nonché con il consenso anche del beneficiario nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3. In tal caso, la Banca può addebitare le spese della revoca nella misura prevista nel Documento di Sintesi.
Art. 31bis - AUTORIZZAZIONE CONCESSE DAL CLIENTE A TERZE PARTI
Il Cliente ha facoltà, a norma degli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater del D.Lgs. 11/2010 così come modificato dal D. Lgs. 218/2017 c.d. PSD2, di incaricare soggetti terzi autorizzati in base alla normativa vigente (c.d. Terze Parti) affinché per suo nome e conto possano richiedere informazioni circa la consistenza del conto del cliente. Il Cliente inoltre, ove il suo conto di pagamento sia accessibile on line, può incaricare soggetti terzi autorizzati in base alla normativa vigente affinché per suo nome e conto dispongano operazioni di pagamento a valere sul conto del Cliente e abbiano accesso alle informazioni relative al conto del Cliente. Il Cliente dovrà fornire compiute informazioni alla Banca in ordine a tali incarichi e dovrà autorizzarla espressamente a dar corso alle richieste pervenute o che dovranno pervenire mediante comunicazione inviata tramite lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno o Posta Elettronica Certificata, ovvero mediante altri mezzi di comunicazione preventivamente concordati con la Banca. L'accesso di Terze Parti al conto di pagamento del Cliente dovrà avvenire secondo i criteri di sicurezza che verranno determinati con apposita normativa europea e tempo per tempo vigente. In mancanza di tale regolamentazione di sicurezza, la Banca avrà il diritto di richiedere ogni informazione che ritenga necessaria a garantire la sicurezza del Cliente e in particolare di verificare tutte le condizioni previste ai citati articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater rifiutando l'operazione nel caso non vi siano i presupposti di legge.
Nel caso in cui il consenso espresso dal Cliente nei confronti di Xxxxx Parti venga successivamente dallo stesso Xxxxxxx revocato, quest'ultimo dovrà immediatamente e comunque prima che ulteriori operazioni su conti di pagamento divengano irrevocabili, comunicare alla Banca tale revoca di consenso con le stesse modalità utilizzate in sede di consenso. In mancanza di tale comunicazione ogni operazione cui la Banca desse seguito su indicazione di Terze Parti non le sarà opponibile e rimarrà a carico del Cliente ogni responsabilità in merito.
In ogni caso la Banca può rifiutare l'accesso ad un conto di pagamento a Terze Parti, per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al conto di pagamento da parte di tali soggetti dandone comunicazione al Cliente salvi i casi in cui tale informazione non possa essere fornita per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza ovvero per motivi legati alla normativa in tema di contrasto al riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Di tale rifiuto la Banca informa senza indugio la Banca d'Italia indicandone le motivazioni.
Art. 32 - SPESE, COMMISSIONI, TEMPI DI ESECUZIONE E DATA VALUTA
I tempi di esecuzione degli ordini di pagamento impartiti, le spese, le commissioni e le valute applicate alla clientela, nonché i tempi di disponibilità delle somme accreditate in conto a seguito dell'esecuzione degli ordini medesimi, sono indicati nel Documento di Sintesi allegato al presente contratto. Per le operazioni di pagamento denominate in una divisa ufficiale di uno Stato membro della Comunità europea non appartenente all'area dell'euro o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo e dirette verso prestatori di pagamento insediati in Paesi nella Comunità Europea, la Banca accredita l'importo dell'operazione di pagamento sul conto della Banca del beneficiario al massimo entro la fine della quarta giornata operativa successiva al momento di ricezione dell'ordine.
Art. 33 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI E COMUNICAZIONE VARIAZIONI TASSO
FAC SIMILE
- ai sensi della normativa di trasparenza -
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
Ai sensi dell'art. 126 sexies del D.Lgs. 385/93 (T.U.B.), il Cliente accorda alla Banca la facoltà di modificare le condizioni di cui al precedente articolo e le clausole contrattuali di cui alla presente Sezione. Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere comunicate al Cliente per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con quest'ultimo ai sensi del precedente articolo 2, con un preavviso di due mesi dalla data prevista per la loro applicazione. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarle. In questo caso, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il Cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica. Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 33, commi 3 e 4, del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (cd. Codice del consumo). Se la struttura di prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i servizi di pagamento rispetto a quelle relative al conto corrente (ad es. nel caso di conti correnti cd. "a pacchetto"), a tutte le modifiche si applica l'art. 118 del D.Lgs. 385/93 (T.U.B.). Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente sono applicate con effetto immediato e senza preavviso; quelle in senso sfavorevole al Cliente sono applicate con effetto immediato e senza preavviso quando esse dipendono esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti. Tale comunicazione sarà effettuata nell'estratto conto successivo alla variazione.
Art. 34 - REGISTRAZIONI DELLE OPERAZIONI E RICHIESTA DOCUMENTI
Le operazioni di pagamento compiute vengono registrate sull'estratto del conto corrente utilizzato come "conto di pagamento", regolato dalle disposizioni del presente contratto. Prima dell'esecuzione di un'operazione di pagamento, il Cliente ha diritto di richiedere alla Banca informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese da corrispondere. La Banca mette a disposizione tali informazioni tramite il foglio informativo. In qualsiasi momento del rapporto, il Cliente può chiedere, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente contratto e del Documento di Sintesi aggiornato.
Art. 35 - COMUNICAZIONE AL CLIENTE DI INFORMAZIONI SU UNA SINGOLA OPERAZIONE
La Banca mette a disposizione del Cliente, sia egli pagatore o beneficiario, mensilmente, l'informativa periodica relativa ad ogni operazione di pagamento eseguita ai sensi della presente Sezione. Ove richiesto dal cliente l'invio di tale rendicontazione è gratuita. Se il Cliente richiede alla Banca informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste nel comma 1 oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli concordati, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca il rimborso delle spese così come previste nel Documento di Sintesi.
Art. 36 - RECESSO
Fermo restando quanto disposto dall'art. 10 della Sezione I, il Cliente ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta alla Banca e con il preavviso di 15 giorni, senza penalità e senza spese di chiusura. La Banca ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta al Cliente con due mesi di preavviso e senza alcun onere per il Cliente. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo, dandone immediata comunicazione. In caso di recesso del Cliente o della Banca, le spese per i servizi di pagamento addebitate periodicamente sono dovute dal Cliente solo in misura proporzionale al periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente esse sono rimborsate in misura proporzionale.
Art. 37 - COMUNICAZIONI DEL CLIENTE DI OPERAZIONI NON AUTORIZZATE O EFFETTUATE IN MODO INESATTO
Il Cliente, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica per iscritto senza indugio tale circostanza alla Banca entro il termine di tredici mesi, decorrente dalla data di addebito nel caso del pagatore, o di accredito nel caso del beneficiario. Il termine di tredici mesi non opera se la Banca ha omesso di fornire o di mettere a disposizione le informazioni relative all'operazione di pagamento secondo la disciplina in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi. Un'operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal Cliente alla Banca.
Art. 38 - RESPONSABILITÀ DELLA BANCA PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO NON AUTORIZZATE
Fatto salvo l'art. 37, nel caso in cui un'operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la Banca rimborsa immediatamente, o al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito, al Cliente l'importo dell'operazione medesima. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, la Banca riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione al Cliente. Il rimborso di cui al comma 1 non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare anche in un momento successivo che l'operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, la Banca ha il diritto di chiedere e ottenere dal Cliente la restituzione dell'importo rimborsato.
Art. 39 - MANCATA O INESATTA ESECUZIONE
FAC SIMILE
- ai sensi della normativa di trasparenza -
Quando l'operazione di pagamento è disposta dal pagatore, ovvero anche tramite un operatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento, fatti salvi gli artt. 37, 40 e 42 della presente Sezione, la Banca del pagatore è responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al pagatore ed eventualmente alla Banca del beneficiario che quest'ultima ha ricevuto l'importo dell'operazione conformemente ai termini di esecuzione convenuti. In tal caso, la Banca del beneficiario è responsabile nei confronti del suo Cliente della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento. Quando la Banca del pagatore è responsabile ai sensi del comma precedente, essa rimborsa senza indugio al pagatore medesimo l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e ripristina la situazione del conto corrente come se l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. Nei casi di cui al comma precedente il Cliente può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l'esecuzione dell'operazione di pagamento. Restano salvi il diritto di rettifica di cui all'art. 37 e la responsabilità di cui al successivo comma 8. Qualora la Banca del beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1, essa mette senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto corrente del beneficiario medesimo. Fatti salvi gli artt. 37, 40 e 42 della presente Sezione, quando l'operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, la Banca del beneficiario:
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
a) è responsabile nei confronti del beneficiario medesimo della corretta trasmissione dell'ordine alla Banca del pagatore;
b) trasmette senza indugio l'ordine alla Banca del pagatore;
c) è responsabile nei confronti del beneficiario del rispetto dei tempi di esecuzione e delle valute concordate.
Nel caso in cui la Banca del beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento ai sensi del comma precedente, la Banca del pagatore è responsabile nei confronti di quest'ultimo ed è tenuta a rimborsargli senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto, riportando il conto corrente del pagatore allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo. Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi precedenti, quando un'operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la Banca si adopera senza indugio, su richiesta del Cliente, per rintracciare l'operazione di pagamento e informarlo del risultato. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente di tutte le spese e interessi ad esso imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. Ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 11/2010, le parti convengono che il presente articolo non si applichi interamente nel caso in cui il cliente non sia un consumatore né una microimpresa4.
4 Impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Art. 40 - IDENTIFICATIVI UNICI INESATTI
Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico. Se l'identificativo unico fornito dal Cliente è inesatto, la Banca non è responsabile, ai sensi del precedente articolo, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. La Banca del pagatore compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul proprio conto corrente le spese sostenute per il recupero dei fondi come previste nel Documento di Sintesi. La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dall'ordinante anche qualora quest'ultimo abbia fornito alla sua Banca informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico.
Art. 41 - RIMBORSI PER OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE
1. Nel caso in cui un'operazione di pagamento autorizzata e disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite sia già stata eseguita, il pagatore ha diritto al rimborso dell'importo trasferito unicamente qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'operazione di pagamento;
b) l'importo dell'operazione supera quello che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presente il suo precedente modello di spesa, le condizioni della presente Sezione e le circostanze del caso. Su richiesta della Banca, il pagatore fornisce documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza di tali condizioni. Il rimborso corrisponde all'intero importo dell'operazione di pagamento eseguita.
2. Ai fini della lett. b) del precedente comma, il pagatore non può far valere ragioni legate al cambio se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con la Banca.
3. Con richiesta scritta su supporto cartaceo, il Cliente può chiedere il rimborso di cui ai commi precedenti entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati sul conto corrente.
4. La Banca rimborsa l'intero importo dell'operazione, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo, entro dieci giornate operative dalla ricezione della richiesta. In tale ultimo caso, comunica al Cliente il suo diritto di presentare un esposto alla Banca d'Italia ovvero di ricorrere ai sistemi stragiudiziali di cui al precedente articolo 20, ove non accetti la giustificazione fornita.
5. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di beneficiario autorizza la Banca ad addebitare il proprio conto corrente nel caso in cui a quest'ultima pervenisse richiesta di rimborso da parte della Banca del pagatore, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
6. Ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.lgs. 11/2010, salvo successivo accordo diverso, le parti convengono che i commi da 1 a 4 del presente articolo non si applichino nel caso in cui il cliente non sia un consumatore. In tal caso, la Banca è comunque tenuta a verificare ciascuna operazione di addebito diretto SEPA e ad accertare, sulla base dei dati del mandato e prima che il conto corrente del Cliente sia addebitato, che l'importo e la periodicità dell'operazione presentata corrispondano a quelli concordati nel relativo mandato di cui all'art. 27, comma 4 della presente Sezione.
7. La banca e il cliente pagatore convengono che la facoltà di rimborso di cui ai commi da 1 a 4 non si applica nel caso di SDD Core finanziario o SDD Core a importo prefissato.
Art. 42 - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ
Le responsabilità poste dagli articoli precedenti in capo alla Banca non si applicano in caso di caso fortuito o di forza maggiore e nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Art. 43 - SANZIONI
FAC SIMILE
Nel caso di inosservanza da parte della Banca degli obblighi di trasparenza previsti per l'esecuzione di servizi di pagamento dal Testo Unico Bancario e dalle relative Istruzioni di vigilanza, nonché dal D.Lgs. 11 del 2010 di recepimento della direttiva PSD, sono alla Banca stessa applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 D.Lgs. 385/93 (T.U.B.) e all'art. 32 D.Lgs. 11/2010 e irrogate secondo la procedura di cui all'art. 145 del D.Lgs. 385/93 (T.U.B.). In caso di reiterazione delle violazioni degli obblighi previsti dall'art. 32 D.Lgs. 11/2010 in materia di servizi di pagamento, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'art. 146, comma 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal D.Lgs. 11/2010.
- ai sensi della normativa di trasparenza -
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE
Art. 190 C.C. (Responsabilità sussidiaria dei beni personali): I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.
Art. 1186 (Decadenza dal termine): Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è diventato insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.
Art. 1713 (Obbligo di rendiconto): Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o colpa grave.
Art. 1717 (Sostituto del mandatario): Il mandatario che nell'esecuzione del mandato sostituisce altri a se stesso senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta. Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartito al sostituto. Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.
Art. 1726 (Revoca del mandato collettivo): Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.
Art. 1469 bis (Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore) - estratto -: Nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi si considerano vessatorie le clausole che malgrado la buona fede determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale utilizza il contratto di cui al primo comma.
Art. 1829 (Crediti verso terzi): Se non risulta una diversa volontà delle parti l'inclusione nel contratto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola "salvo incasso". In tal caso, se il credito non è soddisfatto il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare la partita dal conto anche dopo aver infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore.
ARTICOLI DEL TESTO UNICO BANCARIO
Art. 119 ( Comunicazioni periodiche alla clientela ) 1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione. 2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto e' inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. 3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. 4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.
FAC SIMILE
Art. 118 ( Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ) 1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo. 2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 2-bis. Se il cliente non e' un consumatore ne' una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto. 3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente. 4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.
- ai sensi della normativa di trasparenza -
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
Art. 126 sexies ( Modifica unilaterale delle condizioni - riferito ai Servizi di pagamento ) 1. Ogni modifica del contratto quadro o delle condizioni e informazioni a esso relative fornite all'utilizzatore ai sensi dell'articolo 126-quater, comma 1, lettera a), è proposta dal prestatore dei servizi di pagamento secondo le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista. 2. Il contratto quadro puo' prevedere che la modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dall'utilizzatore a meno che questi non comunichi al prestatore dei servizi di pagamento, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che l'utilizzatore ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica. 3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se sono sfavorevoli per l'utilizzatore, è necessario che ciò sia previsto nel contratto quadro e che la modifica sia la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto. L'utilizzatore è informato della modifica dei tassi di interesse nei casi e secondo le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia. 4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in una forma neutra tale da non creare discriminazioni tra utilizzatori, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. 5. Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 33, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
ARTICOLI DEL CODICE AMMISTRAZIONE DIGITALE
Art. 1 ( Definizioni ) ( omissis ) domicilio digitale: l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS», che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i soggetti giuridici, che sia basato su standard o norme riconosciute nell'ambito dell'unione europea; Art. 3 bis (Domicilio digitale delle persone fisiche). 1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale. ( omissis) 4-quinquies. Il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile puo' essere eletto anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1. Qualora l'indirizzo digitale indicato quale domicilio speciale non rientri tra quelli indicati all'articolo 1, comma 1-ter, colui che lo ha eletto non puo' opporre eccezioni relative a tali circostanze.
NORME CHE REGOLANO L'USO DELLA CARTA
SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - OGGETTO
1. L'uso congiunto della carta di debito, di seguito denominata Carta, e del "Codice Personale Segreto", di seguito denominato PIN (Personal Identification Number), identifica e legittima il titolare della Carta medesima, di seguito denominato cliente, ad utilizzare
con modalità elettroniche i Servizi disciplinati nelle apposite Sezioni e costituisce esplicito consenso, da parte del cliente, all'esecuzione della relativa operazione di pagamento.
2. L'utilizzo della Carta deve avvenire presso le apparecchiature contrassegnate, o comunque individuate, dai Marchi indicati nelle Sezioni di questo contratto, entro i limiti d'importo, con le modalità ed alle condizioni economiche indicate nel presente contratto e nel Documento di Sintesi allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale; in ogni caso, l'utilizzo della Carta deve avvenire entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente, qualora inferiore al limite d'importo. Il cliente, nel corso del rapporto, può concordare con la Banca la modifica dei limiti d'importo previsti dal presente contratto.
3. I limiti di importo possono essere modificati dalla Banca con le modalità previste dall'art. 20. Peraltro tali limiti possono essere modificati anche senza preavviso in relazione ad esigenze di sicurezza.
4. In relazione a determinate tipologie di operazioni indicate a fronte, i Servizi possono essere utilizzati mediante l'uso della sola Carta ovvero con altre specifiche modalità indicate dalla Banca.
Art. 2 - RILASCIO DELLA CARTA
1. La Carta resta di proprietà della Banca, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi.
2. Ad ogni Carta viene assegnato un PIN, che viene elaborato con modalità che ne rendono impossibile la conoscenza da parte della Banca e consegnato al cliente in un plico sigillato.
3. Soltanto dopo la sottoscrizione del presente contratto, la Banca può consegnare personalmente al cliente sia la Carta che il PIN. Dietro espressa richiesta scritta del cliente, e a spese di quest'ultimo, la Banca può provvedere alla spedizione della Carta e del PIN in plichi separati.
4. La Banca ha facoltà di inviare la Carta al cliente a mezzo posta anche in caso di sostituzione di quella in scadenza.
Art. 3 - OBBLIGHI A CARICO DELLA BANCA
1. La Banca ha l'obbligo di:
a) assicurare che i dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo della Carta (ad es. PIN) non siano accessibili a soggetti diversi dal cliente, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest'ultimo ai sensi dei successivi articoli 4 e 5;
b) astenersi dall'inviare la Carta salvo il caso in cui sia il cliente a richiederlo espressamente in forma scritta, a meno che la Carta già consegnata al cliente debba essere sostituita;
FAC SIMILE
- ai sensi della normativa di trasparenza -
c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il cliente possa eseguire la comunicazione di cui al successivo articolo 5, nonché nel caso in cui vengano meno le ragioni che hanno portato al blocco della Carta, di chiedere la riattivazione della stessa o l'emissione di una nuova ove la Banca non abbia già provveduto; ove richiesto dal cliente, la Banca gli fornisce i mezzi per dimostrare di avere effettuato la comunicazione di cui all'articolo 5 per i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima;
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
d) impedire qualsiasi utilizzo della Carta successivo alla comunicazione del cliente di cui all'articolo 5.
Art. 4 - OBBLIGHI A CARICO DEL CLIENTE
1. Il cliente è tenuto ad utilizzare la Carta con l'ordinaria diligenza e nel rispetto delle regole stabilite in questo contratto. E' inoltre tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il PIN; quest'ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa.
2. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare la Carta alla Banca nello stato in cui si trova.
3. Il cliente è tenuto ad apporre la propria firma nell'apposito spazio sul retro della Carta, se presente, all'atto della ricezione della stessa.
Art. 5 - SMARRIMENTO, FURTO O APPROPRIAZIONE INDEBITA DELLA CARTA E/O DEL PIN
1. In caso di smarrimento, furto o appropriazione indebita della Carta ovvero della Carta unitamente al PIN, il cliente è tenuto a comunicarlo senza indugio, non appena ne viene a conoscenza, alla Banca e a chiedere immediatamente il blocco della Carta medesima telefonando, in qualunque momento del giorno e della notte, al Numero Verde indicato nel materiale informativo consegnato al cliente, unitamente alla Carta, all'atto della sottoscrizione del contratto, comunicando le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta stessa e cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita del cliente medesimo. Quest'ultimo è tenuto altresì a denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.
2. Nel corso della telefonata, l'operatore del Numero Verde comunicherà al cliente il numero di blocco. Successivamente, e comunque entro due giorni lavorativi bancari da quello della telefonata al Numero Verde, il cliente dovrà confermare l'avvenuta segnalazione di blocco alla Banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata A.R. (nel qual caso farà fede la data di invio), telegramma fax o posta elettronica ordinaria o certificata, fornendo, non appena possibile, copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia ed indicando il numero di blocco.
3. Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il cliente è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l'accaduto alla Banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.
4. Appena ricevuta la segnalazione di cui sopra, la Banca provvede al blocco della Carta senza che il cliente debba sostenere alcuna spesa per il predetto blocco.
5. In caso di distruzione, incrinatura, deformazione o smagnetizzazione della Carta, la Banca, su richiesta del cliente, provvederà alla sostituzione della Carta. In tale caso, il cliente è tenuto a corrispondere l'importo indicato nel Documento di Sintesi, che viene addebitato ed evidenziato nell'estratto conto. In tali casi il cliente è obbligato a restituire alla Banca la Carta debitamente invalidata (tagliata a metà).
6. La segnalazione di cui al presente articolo è opponibile alla Banca:
- dalla data ed ora della comunicazione del numero di blocco da parte dell'operatore del Numero Verde, alla espressa condizione
che il blocco sia stato confermato alla Banca dal cliente, nel caso e con le modalità prescritte dal secondo comma;
- dalle ore 9.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello della segnalazione, nel caso previsto dal terzo comma, salvo i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca ed i suoi corrispondenti anche non bancari.
Art. 6 - COMUNICAZIONE DEL CLIENTE DI OPERAZIONI NON AUTORIZZATE O EFFETTUATE IN MODO INESATTO
1. Il cliente, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica per iscritto senza indugio tale circostanza alla Banca entro il termine di tredici mesi, decorrente dalla data di addebito.
2. Il termine di tredici mesi non opera se la Banca ha omesso di fornire o di mettere a disposizione le informazioni relative alle operazioni di pagamento, secondo la disciplina in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi.
3. Un'operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal cliente alla Banca.
Art. 7 - RESPONSABILITÀ DELLA BANCA PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO NON AUTORIZZATE
1. Fatto salvo l'art. 6 della presente sezione, nel caso in cui un'operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la Banca rimborsa immediatamente al cliente l'importo dell'operazione medesima. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, la Banca riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.
2. In caso di motivato sospetto di frode - tra cui ad es. la mancata comunicazione della denuncia di smarrimento, furto o appropriazione indebita ai sensi del precedente art. 5 - la Banca può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione al cliente.
3. Il rimborso di cui al comma 1 non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare anche in un momento successivo che l'operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, la Banca ha il diritto di chiedere ed ottenere dal cliente la restituzione dell'importo rimborsato.
Art. 8 - RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE PER L'UTILIZZO NON AUTORIZZATO DELLA CARTA
1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi del precedente art. 5.
FAC SIMILE
2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non è responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente quando la Banca non ha adempiuto all'obbligo di cui all'art. 3 lett. c).
- ai sensi della normativa di trasparenza -
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
3. Salvo il caso in cui il cliente abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo della Carta, prima della comunicazione eseguita ai sensi del precedente art. 5, il cliente medesimo può sopportare, per un importo comunque non superiore complessivamente a 50 euro, la perdita derivante dall'utilizzo indebito della carta conseguente al suo furto o smarrimento.
4. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui agli articoli 4 e 5 con dolo o colpa grave, il cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 50 euro di cui al comma 3.
Art. 9 - ADDEBITO IN CONTO E PROVA DELLE OPERAZIONI
1. L'addebito in conto corrente delle operazioni compiute viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione.
2. L'ordine di pagamento impartito tramite la Carta è irrevocabile in quanto contestualmente eseguito.
3. Qualora il cliente neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere della Banca provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
4. Dell'addebito delle operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta rilasciata dall'apparecchiatura al momento dell'operazione, fatto salvo il caso in cui l'apparecchiatura informi preventivamente il titolare dell'impossibilità del rilascio della stessa comunicazione ed il titolare decida di eseguire comunque l'operazione, nonché la documentazione della Banca. Inoltre, può costituire elemento di prova ogni altro mezzo non documentale.
5. Nel caso di operazioni eseguite con le modalità previste al comma 4 dell'art. 1 della presente sezione, le operazioni stesse potranno risultare anche in forma elettronica in funzione dell'apparecchiatura utilizzata.
6. La Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, qualora debba procedere alla rettifica o all'eliminazione della registrazione effettuata, è tenuta a ricostituire la posizione contabile del cliente e la disponibilità della Carta quali sarebbero risultate ove la registrazione stessa fosse stata correttamente eseguita.
7. Le modalità di calcolo per la determinazione del tasso di cambio per ottenere il controvalore in euro è determinata in base al circuito internazionale di riferimento su cui è stata effettuata l'operazione come indicato nel Documento di Sintesi.
Art. 10 - POTERI DI RAPPRESENTANZA
1. Il cliente è tenuto a comunicare per iscritto alla Banca i soggetti autorizzati a rappresentarlo nel ritiro della Carta e del PIN, restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'uso della Carta e del PIN medesimi da parte di tali soggetti.
2. Su richiesta del cliente, la Carta può essere rilasciata ed intestata ad altro soggetto appositamente delegato -che diviene a sua volta cliente- previa sottoscrizione anche da parte di quest'ultimo del presente contratto. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, la Carta deve essere rilasciata ed intestata ad una persona fisica autorizzata ad operare sul conto corrente, ovvero ad altra persona appositamente delegata - che diviene a sua volta cliente - previa sottoscrizione anche da parte di quest'ultima del presente
contratto.
3. In caso di variazione del soggetto autorizzato, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 18, la Banca procederà al rilascio di una nuova Carta e del relativo PIN. In caso di revoca o perdita dell'autorizzazione ad operare di cui ai precedenti commi, la Carta non può essere utilizzata e deve essere restituita alla Banca.
4. La revoca ovvero la perdita dell'autorizzazione ad operare di cui ai precedenti commi sono opponibili alla Banca trascorsi tre giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 11 - LIMITI DELL'UTILIZZO DELLA CARTA
1. La Banca ha la facoltà di bloccare l'utilizzo della Carta al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
a) la sicurezza della Carta;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato (ivi incluso il superamento del limite di importo costituito dal saldo disponibile del conto corrente);
c) nel caso in cui la Carta preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il cliente non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.
2. Nei casi di cui al comma 1 la Banca informa il cliente anche telefonicamente del blocco della Carta motivando tale decisione. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco della Carta o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento.
3. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco della Carta, la Banca provvede a riattivarla o ad emetterne una nuova in sostituzione di quella precedentemente bloccata.
Art. 12 - EROGAZIONE DEI SERVIZI
1. La Banca assicura il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature di cui al precedente art. 1, comma 2, negli orari indicati nelle Sezioni o eventualmente comunicati dalla Banca al cliente, salvo i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca e i suoi corrispondenti anche non bancari.
2. La Banca si riserva la facoltà di modificare l'ubicazione delle apparecchiature di cui al citato art. 1, comma 2, sospendere o abolire i Servizi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all'efficienza e/o alla sicurezza dei Servizi medesimi.
Art. 13 - INVIO DI CORRISPONDENZA ALLA BANCA
FAC SIMILE
1. Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del cliente dirette alla Banca vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.
- ai sensi della normativa di trasparenza -
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
2. Il cliente curerà che le comunicazioni redatte per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile.
Art. 14 - INVIO DELLA CORRISPONDENZA ALLA CLIENTELA
1. L'invio al cliente di lettere, di eventuali notifiche e di altre dichiarazioni o comunicazioni della Banca - anche relative alle presenti condizioni - incluse le comunicazioni di modifica unilaterale ai sensi dell'art. 126 sexies del d.lgs. 385/93 (T.U.B.), è effettuato con pieno effetto in forma cartacea o elettronica secondo l'opzione esercitata nel presente contratto. In ogni momento il cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.
Art. 15 - REGISTRAZIONI DELLE OPERAZIONI E RICHIESTA DOCUMENTI
1. Le operazioni di pagamento compiute vengono registrate sull'estratto del conto corrente utilizzato come "conto di pagamento", regolato dalle disposizioni della Sezione II del contratto di conto corrente (Conto Corrente Bancario).
2. Prima dell'esecuzione di un'operazione di pagamento, il cliente ha diritto di richiedere alla Banca informazioni chiare e dettagliate sulle spese e/o commissioni da corrispondere. La Banca mette a disposizione tali informazioni tramite il foglio informativo.
3. In qualsiasi momento del rapporto, il cliente può chiedere, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente contratto e del Documento di Sintesi aggiornato.
Art. 16 - COMUNICAZIONE AL CLIENTE DI INFORMAZIONI SU UNA SINGOLA OPERAZIONE
1. La Banca mette a disposizione del cliente, mensilmente, l'informativa periodica relativa ad ogni operazione di pagamento eseguita ai sensi del presente contratto. Ove richiesto dal cliente l'invio di tale rendicontazione è gratuita. Se il cliente è un non consumatore diverso dalle microimprese, la Banca addebiterà sul conto le spese per l'informativa obbligatoria previste nel Documento di Sintesi.
2. Se il cliente richiede alla Banca informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste nel comma 1 oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli concordati, il cliente è tenuto a corrispondere alla Banca il rimborso delle spese così come previste nel Documento di Sintesi.
Art. 17 - RECESSO DELLA BANCA
1. La Banca si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto o dai singoli Servizi in qualsiasi momento con preavviso scritto di due mesi e senza alcun onere per il cliente. Quest'ultimo è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.
2. In presenza di giusta causa o giustificato motivo la Banca ha diritto di recedere dal contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al cliente.
3. Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei Servizi dal ricevimento della comunicazione scritta del recesso della Banca.
Art. 18 - RECESSO DEL CLIENTE ED OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLA CARTA
1. Il Cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualunque momento, senza penalità e senza spese di chiusura, dandone comunicazione scritta alla Banca e restituendo la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato. In caso di recesso non solo del cliente, ma anche della Banca, la commissione annuale relativa all'utilizzo della Carta verrà rimborsata in modo proporzionale.
2. Il Cliente è inoltre tenuto a restituire alla Banca la Carta ed il materiale di cui al comma precedente:
- in caso di richiesta dovuta a motivi diversi da quelli del precedente art. 17, oppure di recesso dal presente contratto o da quello di conto corrente da parte della Banca, entro il termine da questa indicato;
- alla scadenza dell'eventuale periodo di validità della Carta o del presente contratto;
- in caso di variazione del soggetto autorizzato ai sensi dell'art. 10;
- contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente.
3. La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del cliente e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal suo legale rappresentante.
4. In ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca dovrà procedere al blocco della carta.
5. L'uso della Carta che non è stata restituita ai sensi del precedente art. 17 e del presente articolo, o in eccesso rispetto al saldo disponibile del conto corrente o al limite d'importo comunicato dalla Banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, è illecito.
Art. 19 - SPESE E COMMISSIONI
1. Le spese e le commissioni applicate alla clientela sono indicate nel Documento di Sintesi allegato al presente contratto e saranno addebitate sul conto corrente indicato in frontespizio.
2. Ai clienti non consumatori diversi dalle microimprese si applicano le spese relative alle informazioni obbligatorie ai sensi della normativa di trasparenza sui servizi di pagamento, nella misura indicata nel Documento di Sintesi.
Art. 20 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI
1. Ai sensi dell'art. 126 sexies del d.lgs. 385/93 (T.U.B.), il cliente accorda alla Banca la facoltà di modificare le condizioni di cui al precedente articolo, nonché le clausole contrattuali di cui al presente atto.
FAC SIMILE
2. Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere comunicate al cliente per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con quest'ultimo ai sensi del precedente art. 14, con un preavviso di due mesi dalla data prevista per la loro applicazione.
- ai sensi della normativa di trasparenza -
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
3. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarle. In questo caso, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica.
4. Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 33, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (cd. Codice del consumo).
5. Se la struttura di prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i servizi di pagamento rispetto a quelle relative al conto corrente (ad es. nel caso di conti correnti cd. "a pacchetto"), a tutte le modifiche si applica l'art. 118 del D.lgs. 385/93 (T.U.B.).
6. La modifica del tasso di cambio in senso favorevole al cliente è applicata con effetto immediato e senza preavviso. La variazione del tasso di cambio in senso sfavorevole al cliente può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso solo se la modifica dipende esclusivamente dalla variazione del tasso di cambio di riferimento convenuto.
Art. 21 - ONERI FISCALI
1. Gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione al rapporto posto in essere con il cliente sono a carico dello stesso.
Art. 22 - DURATA DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto, salvo diverso accordo tra le parti, è stipulato a tempo indeterminato.
Art. 23 - NORME FINALI
1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione sono applicabili, in quanto compatibili, le norme contenute nel contratto di conto corrente di corrispondenza.
SEZIONE II: SERVIZIO DI PRELEVAMENTO ATM IN ITALIA E ALL'ESTERO
Art. 24 - SERVIZIO DI PRELEVAMENTO ATM
1. Il Servizio consente al cliente di prelevare denaro contante - in presenza di fondi disponibili sul conto corrente ed entro i limiti d'importo e con le modalità indicate nel documento di sintesi - presso sportelli automatici (ATM) situati in Italia e all'estero, contraddistinti dal Marchio dei circuiti riportati sulla Carta, digitando il PIN.
Art. 25 - ORARI
1. Le operazioni da effettuarsi tramite gli sportelli automatici (ATM) sono consentite:
- durante l'orario di apertura al pubblico, qualora l'apparecchio sia situato all'interno di sportelli bancari o di altri locali aperti al pubblico;
- negli orari di funzionamento in circolarità del Servizio, fatte salve eventuali interruzioni temporanee di servizio imputabili al centro
applicativo e/o autorizzativo delegato, per tutti gli altri sportelli automatici (ATM).
2. Il Servizio di prelevamento all'estero funziona di norma negli orari vigenti nei singoli paesi e con i vincoli orari del centro autorizzativo.
Art. 26 - VALUTA ADDEBITO E TASSO DI CAMBIO
1. L'operazione di prelevamento viene addebitata sul conto corrente con valuta del giorno in cui avviene l'operazione e, se l'operazione è effettuata all'estero, con il tasso di cambio previsto nel documento di sintesi.
2. La modalità di calcolo per la determinazione del tasso di cambio per ottenere il controvalore in euro è determinata in base al circuito di riferimento su cui è stata effettuata l'operazione così come indicato nel documento di sintesi.
Art. 27 - BLOCCO/SBLOCCO DELLA CARTA DI DEBITO PER UTILIZZO ESTERO
1. Il cliente ha la possibilità di richiedere, sottoscrivendo un'apposita appendice al presente contratto, l'attivazione del servizio "Blocco/sblocco della carta di debito per utilizzo estero" che gli permette di bloccare o sbloccare l'operatività della propria carta all'estero.
Art. 28 - UTILIZZO ERRATO DELLA CARTA
1. In caso di utilizzo errato della Carta rispetto alle istruzioni di cui all'art. 27 o comunque difforme dalle presenti disposizioni, o per motivi di sicurezza, lo sportello automatico (ATM) può trattenere la Carta ed il cliente è tenuto a contattare la sua Banca.
Art. 29 - UBICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE
1. L'ubicazione degli ATM è determinata dagli enti installatori, i quali si riservano la facoltà di modificare tale ubicazione, nonché di sospendere od abolire i Servizi.
Art. 30 - MONETA
1. Gli ATM situati all'estero consentono di effettuare le operazioni di prelevamento oggetto del presente Servizio nella moneta avente corso legale nel Paese in cui sono installati.
Art. 31 - DIFETTOSO FUNZIONAMENTO DEGLI SPORTELLI AUTOMATICI (ATM)
FAC SIMILE
1. In caso di difettoso funzionamento degli sportelli automatici (ATM), il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
Art. 32 - NORME FINALI
- ai sensi della normativa di trasparenza -
1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione sono applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali).
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
SEZIONE III: SERVIZI DI PAGAMENTO POS IN ITALIA E ALL'ESTERO
Art. 33 - SERVIZIO DI PAGAMENTO POS
1. Il Servizio consente al cliente di disporre pagamenti nei confronti dei soggetti convenzionati in Italia e all'estero - in presenza di fondi disponibili sul conto corrente ed entro i limiti di importo e con le modalità indicate nel documento di sintesi - a valere sul conto corrente del cliente medesimo, mediante qualunque apparecchiatura (POS) contrassegnata o comunque individuata dal Marchio dei circuiti riportati sulla Carta, digitando il PIN.
2. La Carta consente di effettuare - presso gli esercenti abilitati che espongono il marchio identificativo della funzionalità contact- less relativa ai circuiti riportati sulla Carta - operazioni di pagamento anche mediante semplice avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza, senza inserimento della Carta stessa. Le operazioni effettuate in tale modalità:
- se hanno importo pari o inferiore ad euro 25 possono essere effettuate senza digitazione del P.I.N. o firma della memoria di spesa;
- se hanno importo superiore ad euro 25 sono convalidate mediante la digitazione del P.I.N. o firma della memoria di spesa.
Art. 34 - ORARI
1. Il Servizio funziona negli orari di apertura al pubblico dei soggetti convenzionati, fatte salve eventuali interruzioni temporanee di servizio imputabili al centro applicativo e/o autorizzativo delegato.
2. Il Servizio POS all'estero funziona di norma negli orari vigenti nei singoli Paesi e con i vincoli orari del centro autorizzativo.
Art. 35 - VALUTA ADDEBITO E TASSO DI CAMBIO
1. L'operazione di pagamento viene addebitata sul conto corrente con valuta del giorno in cui avviene l'operazione e, se l'operazione è effettuata all'estero, con il tasso di cambio previsto nel documento di sintesi.
2. La modalità di calcolo per la determinazione del tasso di cambio per ottenere il controvalore in euro è determinata in base al circuito internazionale di riferimento su cui è stata effettuata l'operazione così come indicato nel documento di sintesi.
Art. 36 - BLOCCO/SBLOCCO DELLA CARTA DI DEBITO PER UTILIZZO ESTERO
1. Il cliente ha la possibilità di richiedere, sottoscrivendo un'apposita appendice al presente contratto, l'attivazione del servizio "Blocco/sblocco della carta di debito per utilizzo estero" che gli permette di bloccare o sbloccare l'operatività della propria carta all'estero.
Art. 37 - UBICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE
1. L'ubicazione dei POS è determinata dagli enti installatori, i quali si riservano la facoltà di modificare tale ubicazione, nonché di sospendere o abolire i Servizi.
Art. 38 - MONETA
1. I POS situati all'estero consentono di effettuare le operazioni di pagamento oggetto del presente Servizio nella moneta avente corso legale nel Paese in cui sono installati.
Art. 39 - DIFETTOSO FUNZIONAMENTO
1. In caso di difettoso funzionamento delle apparecchiature il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
Art. 40 - NORME FINALI
1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente sezione sono applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali).
SEZIONE IV: VERSAMENTO DI VALORI - CD. CASSA CONTINUA
Art. 41 - SERVIZIO DI VERSAMENTO VALORI IN CASSA CONTINUA
1. Il Servizio consente al cliente di fare pervenire alla Banca anche fuori dal normale orario di sportello, attraverso gli sportelli automatici della cd. cassa continua della Banca abilitati a tale servizio, banconote, monete, assegni bancari, postali e circolari, che saranno accreditati sul conto corrente secondo le norme che seguono e quelle che regolano il rapporto di conto corrente.
Art. 42 - ORARI
1. Il Servizio funziona tutti i giorni a qualsiasi ora, salvo per gli sportelli automatici di cassa continua ubicati all'interno dei locali nei quali sia previsto un orario di apertura al pubblico. Gli ordini impartiti oltre il limite temporale giornaliero (cd. cut off) indicato nel Documento di Sintesi o in un giorno non lavorativo bancario si intendono ricevuti il primo giorno lavorativo bancario successivo.
Art. 43 - OBBLIGHI DEL CLIENTE
FAC SIMILE
1. I valori devono essere inseriti nell'apposita busta, disponibile presso gli sportelli della Banca, che il cliente stesso immette nella feritoia dello sportello automatico di cassa continua predisposta ad incamerare i valori versati.
- ai sensi della normativa di trasparenza -
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
2. Il cliente deve inserire nella busta, insieme ai valori, la distinta di versamento datata e firmata sulla quale devono essere chiaramente indicati il numero e l'intestazione del conto corrente, la dipendenza presso cui è intrattenuto il rapporto ed il dettaglio del contante, nonché gli estremi degli assegni versati. Il cliente è tenuto altresì a trattenere presso di sé, sino al ricevimento dell'estratto conto, la "copia per il cliente" della distinta di versamento e lo scontrino eventualmente rilasciato dall'apparecchiatura.
3. Il cliente può immettere nella busta esclusivamente banconote e assegni. Prima di immettere gli assegni nell'apparecchiatura, il cliente deve verificare l'integrità del titolo nonché la completezza e l'esattezza dei dati. I titoli formalmente irregolari non possono essere accettati.
Art. 44 - CONTABILIZZAZIONE
1. L'apertura del mezzo di custodia nel quale affluiscono le buste è effettuata giornalmente, esclusi i giorni non lavorativi. I valori che sono contenuti in ogni busta vengono verificati da un cassiere insieme con un altro dipendente della Banca e indicati nel verbale sottoscritto dagli incaricati di cui sopra.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 16, la Banca dà notizia dell'accreditamento sul conto corrente tramite l'estratto conto inviato al cliente. Tale documento dà prova del versamento e del suo ammontare.
3. Sino al ritiro e alla verifica dei valori, la Banca risponde verso il cliente solo dell'idoneità dell'impianto, salvo il caso fortuito o di forza maggiore.
Art. 45 - VALUTA ACCREDITO
1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 43, l'importo del contante versato è accreditato in conto con valuta del giorno del versamento.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 43, per l'accredito degli assegni versati, salvo buon fine, si fa rinvio alle norme che regolano il rapporto di conto corrente.
Art. 46 - IRREGOLARITÀ DELLE BANCONOTE O DEI TITOLI
1. La Banca, qualora dovesse riscontrare irregolarità di qualsiasi genere nelle banconote o nei titoli immessi nella busta o differenze tra l'accertata consistenza dei valori e le indicazioni risultanti dalle distinte di versamento, ne darà comunicazione scritta al cliente e procederà alla registrazione del versamento per il solo importo accertato.
Art. 47 - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DELLA BANCA
1. La Banca nell'espletamento del Servizio non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi, derivanti da cause ad essa non imputabili e comunque da impedimenti od ostacoli che non possano essere superati con l'ordinaria diligenza, con particolare riguardo ai termini di presentazione dei titoli consegnati per mezzo dello sportello automatico di cassa continua.
Art. 48 - NORME FINALI
1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione, sono applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali) e le norme che regolano il rapporto di conto corrente.
SEZIONE V: VERSAMENTO DI VALORI TRAMITE ATM
Art. 49 - SERVIZIO DI VERSAMENTO VALORI TRAMITE ATM
1. Il Servizio consente al cliente di fare pervenire alla Banca anche fuori dal normale orario di sportello, attraverso gli sportelli automatici (ATM) abilitati a tale servizio, banconote, assegni bancari, postali e circolari, esclusivamente in Euro, che saranno accreditati sul conto corrente secondo le norme che seguono e quelle che regolano il rapporto di conto corrente.
Art. 50 - ORARI
1. Il Servizio funziona tutti i giorni a qualsiasi ora, salvo per gli sportelli automatici ubicati all'interno di locali nei quali sia previsto un orario di apertura al pubblico. Gli ordini impartiti oltre il limite temporale giornaliero (cd. cut off) indicato nel Documento di Sintesi o in un giorno non lavorativo bancario si intendono ricevuti il primo giorno lavorativo bancario successivo.
Art. 51 - OBBLIGHI DEL CLIENTE
1. Il cliente è tenuto a verificare la regolarità, l'integrità e l'autenticità dei valori, nonché l'esattezza dei dati su di essi riportati, prima di effettuare l'operazione di versamento.
Art. 52 - BANCONOTE SOSPETTE DI FALSITÀ O DI PROVENIENZA ILLECITA
1. Il cliente prende atto che gli sportelli automatici (ATM) trattengono le eventuali banconote sospette di falsità o di provenienza illecita, che non saranno conteggiate nel versamento. In tal caso, la Banca provvederà a trasmettere le banconote sospette alle Autorità competenti ai sensi di legge, dandone comunicazione al cliente stesso. Nel caso di versamento di banconote che presentino indici di anomalia, oppure logore o danneggiate o comunque non negoziabili (non pagabili presso la Banca d'Italia), le stesse saranno conteggiate nel versamento e sottoposte ad un'ulteriore verifica da parte della Banca. In tali casi il cliente autorizza sin d'ora la Banca a riaddebitare l'importo delle banconote di cui sia successivamente accertata la non autenticità.
Art. 53 - IRREGOLARITÀ DEGLI ASSEGNI
FAC SIMILE
- ai sensi della normativa di trasparenza -
1. Per il caso di utilizzo del servizio di versamento assegni, qualora la Banca riscontrasse irregolarità sugli assegni presentati o differenze tra l'importo riportato sul titolo e quello indicato all'atto del versamento, ne darà pronta comunicazione al cliente e procederà alla registrazione dell'operazione limitatamente all'importo accertato. Gli assegni irregolari saranno restituiti al cliente tramite lo sportello presso il quale è aperto il conto corrente, salvo che la restituzione non possa aver luogo per disposizione di legge o di regolamento o per provvedimento della Pubblica Autorità emanato ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
2. Nell'esecuzione dell'incarico di incasso degli assegni versati, la Banca non risponde per i seguenti eventi, ove non imputabili alla stessa: cause di forza maggiore, sciopero anche del proprio personale, eventi naturali, disposizioni di legge inerenti la proroga dei termini legali e convenzionali, impedimenti od ostacoli determinati da normative vigenti nel luogo di pagamento o da atti di autorità nazionali ed estere, o da provvedimenti o atti di natura giudiziaria.
Art. 54 - CONTABILIZZAZIONE
1. La Banca, verificata l'autenticità dei valori, provvede alla contabilizzazione sul conto corrente.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 16, la Banca dà notizia dell'accreditamento sul conto corrente tramite l'estratto conto inviato al cliente. Tale documento dà prova del versamento e del suo ammontare.
3. Sino al ritiro e alla verifica dei valori la Banca risponde verso il cliente solo dell'idoneità dell'impianto, salvo il caso fortuito o di forza maggiore.
Art. 55 - VALUTA ACCREDITO
1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 51, l'importo delle banconote versate è accreditato in conto con valuta del giorno del versamento.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 51, per l'accredito degli assegni versati, salvo buon fine, si fa rinvio alle norme che regolano il rapporto di conto corrente.
Art. 56 - ERRATO UTILIZZO DEL SERVIZIO
1. In caso di utilizzo errato da parte del cliente rispetto alle modalità indicate dalla Banca o per motivi di sicurezza o per il difettoso funzionamento dello sportello automatico (ATM), la Banca può annullare l'operazione restituendo la Carta senza concludere l'operazione di versamento.
Art. 57 - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DELLA BANCA
1. La Banca nell'espletamento del Servizio non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi, derivanti da cause ad essa non imputabili e comunque da impedimenti od ostacoli che non possano essere superati con l'ordinaria diligenza, con particolare riguardo ai termini di presentazione dei titoli consegnati per mezzo dello sportello automatico (ATM).
Art. 58 - NORME FINALI
1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione, sono applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali) e le norme che regolano il rapporto di conto corrente.
SEZIONE VI: SERVIZIO "SELF SERVICE"
Art. 59 - SERVIZIO "SELF SERVICE"
1. Il Servizio "Self service" consente al cliente di effettuare, presso gli sportelli automatici (ATM) a ciò abilitati, operazioni inerenti il conto corrente, quali per esempio interrogazioni, ordini di bonifico o giroconto, ricarica cellulari, pagamento bollette, pagamento canone TV, prenotazioni di libretti, di moduli di assegni bancari, di valuta estera e di assegni circolari, disposizioni permanenti di addebito in conto, le quali ultime potranno essere effettuate anche presso terminali telematici all'uopo abilitati, installati presso società esterne.
Art. 60 - ORARI
1. Le operazioni da effettuarsi tramite gli sportelli automatici (ATM) sono consentite:
- durante l'orario di apertura al pubblico, qualora l'apparecchio sia situato all'interno di sportelli bancari o di altri locali aperti al pubblico;
- negli orari di funzionamento in circolarità del Servizio, fatte salve eventuali interruzioni temporanee di servizio imputabili al centro applicativo e/o autorizzativo delegato, per tutti gli altri sportelli automatici (ATM).
Art. 61 - PRESUPPOSTI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
1. La Banca darà esecuzione alle richieste di operazioni a condizione che il conto corrente sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti, e che non sussistano ragioni che ne impediscono l'utilizzazione. In caso contrario la Banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente alla mancata esecuzione delle operazioni.
Art. 62 - NORME FINALI
1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione, incluse le valute applicate e i tempi di esecuzione degli ordini di pagamento, si rinvia alle norme che regolano il rapporto di conto corrente; sono altresì applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali), Sezione II (Servizio di prelevamento ATM circuito domestico BANCOMAT®) e Sezione III (Servizio di pagamento POS circuito domestico PagoBANCOMAT®).
SEZIONE VII: SERVIZIO FASTPAY
FAC SIMILE
Art. 63 - SERVIZIO DI PAGAMENTO PER PEDAGGI AUTOSTRADALI
- ai sensi della normativa di trasparenza -
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
1. Il Servizio di pagamento di pedaggi autostradali consente al cliente di effettuare, presso le barriere autostradali dotate di apposite apparecchiature e contraddistinte dal marchio FASTpay, il pagamento dei pedaggi autostradali relativi a percorsi su tratti gestiti da Società od Enti convenzionati, autorizzando irrevocabilmente l'addebito sul proprio conto corrente dei relativi importi, raggruppati mensilmente.
2. La contabilizzazione in conto corrente dell'importo dei pedaggi effettuati dal cliente avverrà con un unico addebito mensile, comprensivo dei pagamenti effettuati nel mese antecedente a quello dell'addebito, con valuta media ponderata calcolata sulla base delle date e degli importi dei singoli pedaggi.
3. Il cliente prende atto che la Banca è irrevocabilmente autorizzata ad accreditare alle Società od Enti di cui al primo comma, l'importo dei pedaggi sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali.
Art. 64 - MODALITÀ E LIMITI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO
1. Il cliente è tenuto ad utilizzare il servizio secondo le modalità e con il limite di importo indicato nel Documento di Sintesi.
2. Il cliente prende altresì atto che, per l'utilizzo del Servizio, non è prevista la digitazione del PIN e che la Carta potrà essere utilizzata di volta in volta per un solo autoveicolo, non essendo, pertanto, consentito convalidare il transito di altro veicolo, anche se a seguito del primo.
Art. 65 - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DELLA BANCA
1. Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del Servizio per cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature, sciopero anche del proprio personale, o altre cause di forza maggiore.
2. La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra cliente e Società od Enti convenzionati in ordine ai pedaggi pagati utilizzando il Servizio.
Art. 66 - NORME FINALI
1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione, sono applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali).
NORME CHE REGOLANO I SERVIZI ACCESSORI SMS
SEZIONE I: SERVIZIO MESSAGGI SMS
Art.1 Il titolare della carta di debito (di seguito titolare) utilizzando il telefono abilitato invia i propri messaggi S.M.S. di richiesta al numero della banca sopra riportato.
Il titolare che invia al numero telefonico della banca uno dei messaggi S.M.S. indicati dalla sintassi predisposta dalla banca sopra
indicata deve utilizzare un telefono di sua proprietà, abilitato all'invio di messaggi S.M.S., il cui numero di utenza corrisponde a quello indicato quale "numero telefonico del titolare".
Art. 2 Le istruzioni per l'utilizzo dei servizi abilitati o richiesti alle quali il titolare dovrà strettamente attenersi sono indicate a fronte e potranno essere aggiornate dalla banca dandone comunicazione al titolare anche mediante messaggi S.M.S..
La banca assicura il regolare funzionamento dei servizi e si riserva la facoltà di sospendere o abolire i servizi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all'efficienza ed alla sicurezza dei servizi medesimi.
Art. 3 Resta esclusa ogni responsabilità della banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento dei servizi per cause ad essa non imputabili. In caso di malfunzionamento dei servizi, alterazione di informazioni o disfunzioni del terminale telefonico il titolare è tenuto a non inviare ulteriori messaggi S.M.S..
Art. 4 Il titolare autorizza la banca a registrare automaticamente gli accessi effettuati ai vari Servizi. Tali registrazioni sono direttamente imputabili al titolare e forniscono piena prova sia delle richieste di informazioni, sia delle disposizioni impartite.
Art.5 La banca si riserva la facoltà di recedere dai servizi abilitati secondo le modalità previste dall'art. 17 della Sezione I del contratto di carta di debito.
Art. 6 Il titolare ha facoltà di recedere dai servizi abilitati secondo le modalità previste dall'art. 18 della Sezione I del contratto di carta di debito.
Art. 7. Ai sensi dell'art. 126 sexies del d.lgs. 385/93 (T.U.B.), il cliente accorda alla Banca la facoltà di modificare le condizioni economiche, nonché le clausole contrattuali di cui al presente atto.
Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere comunicate al cliente per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con quest'ultimo, con un preavviso di due mesi dalla data prevista per la loro applicazione.
Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarle. In questo caso, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica.
FAC SIMILE
- ai sensi della normativa di trasparenza -
Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 33, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (cd. Codice del consumo).
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
Art. 8 Il titolare ha la facoltà di disporre immediatamente il blocco della carta di debito, seguendo le indicazioni fornite dalla banca.
Art. 9 Il titolare si impegna a corrispondere il prezzo dei servizi secondo quanto previsto dalle indicate nel Documento di sintesi della carta di debito.
La banca addebiterà gli importi relativi ai servizi sul conto corrente indicato nel presente contratto.
Art. 10 Per tutto quanto non disciplinato nel presente atto integrativo si fa espresso rinvio alle norme previste nel contratto di carta di debito ed alle condizioni generali del contratto di conto corrente di corrispondenza, già sottoscritti dal titolare.
NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO AREA CLIENTI PRIVATI
SEZIONE I: CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 - DILIGENZA DELLA BANCA NEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA
1.1. Nei rapporti con la clientela, la banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.
1.2. Le presenti condizioni generali trovano applicazione in quanto le successive Sezioni del contratto non dispongano diversamente.
Art. 2 - ESECUZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI DALLA CLIENTELA
2.1. La banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nelle singole Sezioni del presente contratto; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente.
2.2. In assenza di particolari istruzioni del cliente, la banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del cliente e della natura degli incarichi stessi.
2.3. In relazione agli incarichi assunti, la banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
2.4. Il cliente, salva la disciplina specifica convenuta nelle singole Sezioni del presente contratto, ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.
Art. 3 - INVIO DELLA CORRISPONDENZA ALLA CLIENTELA
3.1. L'invio al cliente di lettere o di estratti conto, di eventuali notifiche e di altre dichiarazioni o comunicazioni della banca - anche relative alle presenti condizioni - incluse le comunicazioni di modifica unilaterale ai sensi degli art. 118 e 126 sexies del d.lgs. 385/93 (T.U.B.), è effettuato con pieno effetto in forma cartacea o elettronica secondo l'opzione esercitata dal cliente. In ogni momento il cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.
3.2. Il cliente prende atto che per l'accesso a dati sensibili relativi a operazioni di pagamento e/o per la loro modifica potrà essere necessario utilizzare l'autenticazione forte.
Art. 4 - INVIO DI CORRISPONDENZA ALLA BANCA
4.1. Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del cliente dirette alla banca vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.
4.2. Il cliente curerà che le comunicazioni redatte per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla banca siano compilati in modo chiaro e leggibile.
Art. 5 - DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto, salvo diverso accordo tra le parti, è stipulato a tempo indeterminato.
Art. 6 - MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI
6.1. In presenza di un giustificato motivo (tra cui a titolo esemplificativo la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata di condizioni economico - finanziarie di mercato, il mutamento del grado di affidabilità del cliente espresso in termini di rischio credito e determinato sulla base di oggettive procedure di valutazione) il cliente accorda specificamente alla banca la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, rispettando le prescrizioni dell'art. 118 del
D. Lgs. n. 385/93 e successive modificazioni.
6.2. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Art. 7 - ONERI FISCALI
FAC SIMILE
Gli oneri fiscali che la banca dovesse sostenere in relazione al rapporto posto in essere con il cliente sono a carico dello stesso.
- ai sensi della normativa di trasparenza -
SEZIONE II: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO AREA CLIENTI PRIVATI
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
Art. 1 - DEFINIZIONI
Le parti convengono nell'attribuire alle seguenti espressioni i relativi significati:
- con l'espressione "CONTRATTO" si intende il presente contratto che è collegato ai CONTRATTI BASE e riveste la natura di accordo normativo quadro avente ad oggetto la possibilità per il CLIENTE di impartire gli ORDINI e ricevere informazioni mediante utilizzo dei MEZZI DI COMUNICAZIONE;
- con l'espressione "servizio AREA CLIENTI PRIVATI" si intende il servizio che consente al CLIENTE di impartire gli ORDINI, secondo quanto reso disponibile dalla BANCA in funzione anche dell'evoluzione tecnologica e dello sviluppo del servizio AREA CLIENTI PRIVATI mediante l'impiego dei MEZZI DI COMUNICAZIONE.
- con l'espressione "CONTRATTI BASE" si intendono i contratti di cui alla lettera b) delle premesse;
- con l'espressione "BANCA" si intende la Banca Popolare Etica S.c.p.A., con sede in Xxxxxx, Xxx X. Xxxxxxxx, 0, Codice Fiscale 02622940233 e Partita IVA 01029710280;
- con l'espressione "CONSUMATORE" si intende il soggetto definito dall'art. 1469 bis c.c.: "il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta ".
- con l'espressione "ORDINI" si intendono tutti gli ordini, le istruzioni, le operazioni dispositive a valere sui CONTRATTI BASE che siano tecnicamente possibili e abilitate dal servizio AREA CLIENTI PRIVATI;
- con l'espressione "CLIENTE" si intende l'intestatario ed i cointestatari, se presenti, indicati nell'intestazione del CONTRATTO;
- con l'espressione "SERVIZI" si intendono i servizi oggetto dei CONTRATTI BASE;
- con l'espressione "PARTI" si intendono la BANCA ed il CLIENTE;
- con l'espressione PAGINE DEL servizio AREA CLIENTI PRIVATI si intendono le pagine web presenti sul sito web www,xxxxxxxxxx.xx alla sezione Area Clienti il cui dominio è registrato alla Registration Authority italiana a favore della BANCA;
- con l'espressione "SALDO DISPONIBILE LIQUIDITÀ'" si intende l'importo che compare alla voce corrispondente nell'estratto conto disponibile per il CLIENTE sulle PAGINE DEL servizio AREA CLIENTI PRIVATI; ai fini dell'eventuale acquisto di azioni della BANCA, si considera solo la disponibilità del CLIENTE non oggetto di affidamento;
- con l'espressione "SALDO DISPONIBILE TITOLI" si intende l'ammontare dei titoli che compare alla voce corrispondente nell'estratto conto titoli disponibile per il CLIENTE sulle PAGINE DEL servizio AREA CLIENTI PRIVATI;
- con l'espressione "MEZZI DI COMUNICAZIONE" si intendono il telefono, il telefono cellulare, la rete Internet e la posta elettronica;
- con l'espressione "CODICE UTENTE" si intende il codice alfanumerico attribuito dalla BANCA al CLIENTE per l'utilizzo del servizio AREA CLIENTI PRIVATI;
- con l'espressione "CODICI DI ATTIVAZIONE" si intende il codice alfanumerico attribuito dalla BANCA al CLIENTE che consente allo stesso di essere inserito dalla BANCA nel database del servizio AREA CLIENTI PRIVATI come fruitore dello stesso;
- con l'espressione "PASSWORD" si intende il codice alfanumerico attribuito dalla BANCA al CLIENTE che consente allo stesso di poter accedere e utilizzare il servizio AREA CLIENTI PRIVATI congiuntamente al CODICE UTENTE, al CODICE DI ATTIVAZIONE e, ove richiesto, al CODICE OTP;
- con l'espressione "NORMATIVA DI RIFERIMENTO" si intende sia quella di carattere primario che quella di carattere secondario, che presiedono allo svolgimento dell'intermediazione finanziaria, come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e i relativi regolamenti attuativi di Banca d'Italia e Consob;
- con l'espressione "AUTENTICAZIONE FORTE" si intende la procedura di autenticazione che, in aggiunta al CODICE UTENTE ed alla PASSWORD, consente di accedere a dati sensibili relativi alle operazioni di pagamento o di autorizzare un'operazione di pagamento solo dopo che è stata utilizzata dal CLIENTE la ONE TIME PASSWORD ricevuta sul proprio DISPOSITIVO indicato in una specifica sezione del servizio AREA CLIENTI PRIVATI;
- con l'espressione "ONE TIME PASSWORD" (o "Codice OTP") si indica un codice numerico o alfanumerico riservato, ad uso esclusivo del Cliente, generato di volta in volta in tempo reale. Tale codice OTP può essere:
- generato dalla Banca su richiesta del Cliente ed inviato a quest'ultimo tramite SMS ("Short Message Service") al numero di cellulare comunicato dal Cliente alla Banca; oppure
- generato per mezzo di un'applicazione scaricata direttamente dal cliente sul proprio DISPOSITIVO, nella esclusiva disponibilità del Cliente.
- con l'espressione DISPOSITIVO si intendono le apparecchiature elettroniche utilizzate dal cliente per la ricezione del codice OTP;
- con l'espressione "CANALI SICURI" si intende un MEZZO DI COMUNICAZIONE utilizzato dalla Banca che garantisce l'autenticità del messaggio da parte della Banca e la protezione dei dati comunicati dal CLIENTE alla Banca.
Art. 2 - OGGETTO
2.1. Il contratto disciplina la prestazione dei servizi prestati dalla banca a favore del cliente mediante il servizio AREA CLIENTI PRIVATI che prevede l'uso dei mezzi di comunicazione come modalità ulteriore, in aggiunta a quelle già previste nei contratti base.
2.2. Il servizio AREA CLIENTI PRIVATI (di seguito anche "servizio") permette di ricevere, a mezzo della Rete Internet informazioni sui rapporti che il cliente, in qualità di intestatario/cointestatario di conto corrente o di delegato in forza di specifica procura, intrattiene con la banca e di effettuare alcune delle operazioni svolte abitualmente agli sportelli della banca (operazioni caratteristiche del servizio), nei limiti dell'importo indicato nel Documento di Sintesi allegato e, comunque, entro il limite del saldo disponibile. Il servizio AREA CLIENTI PRIVATI consente inoltre di visualizzare la situazione di altri rapporti in essere con la banca e di impartire le disposizioni a valere su tali rapporti.
FAC SIMILE
- ai sensi della normativa di trasparenza -
2.3. La banca potrà ampliare le funzionalità, di tipo informativo e/o dispositivo, rese disponibili tramite il servizio. Di tali funzionalità aggiuntive la banca darà tempestiva informazione al cliente, mediante avviso reso disponibile sul sito dedicato al servizio. Il cliente prende atto e accetta sin d'ora che l'attivazione di tali funzionalità aggiuntive potrà comportare l'addebito di un canone periodico e/o di commissioni di utilizzo, che saranno riportati nel Foglio Informativo del servizio tempo per tempo vigente e sottoposti alla preventiva accettazione del cliente in fase di attivazione del servizio o dell'operazione.
Art. 3 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
3.1. L'attivazione del servizio presuppone la sottoscrizione, in qualità di intestatario o cointestatario, di uno dei contratti base. Il cliente potrà utilizzare il servizio AREA CLIENTI PRIVATI anche per i contratti base di cui sia amministratore o delegato.
3.2. La banca fornisce al cliente, prima della sottoscrizione del presente contratto, un'informativa adeguata (cd. "Documento Informativo Integrativo sui servizi di pagamento effettuati tramite internet") circa i requisiti tecnici e operativi (es.: caratteristiche degli apparati utilizzati dal cliente, software, antivirus, procedure di autenticazione) necessari al fine di eseguire in sicurezza operazioni di pagamento tramite il servizio, nonché circa i rischi inerenti.
3.3. Il cliente dichiara di aver preso atto e di aver compreso le modalità e le condizioni tecniche di utilizzo del servizio AREA CLIENTI PRIVATI disponibili sulle pagine del servizio AREA CLIENTI PRIVATI e di accettarle integralmente.
3.4. Nel caso di rapporti cointestati con firme disgiunte, i singoli cointestatari potranno utilizzare il servizio AREA CLIENTI PRIVATI esclusivamente mediante l'impiego delle proprie credenziali.
3.5. La banca si riserva la facoltà di non rendere disponibile il servizio AREA CLIENTI PRIVATI sui contratti base che prevedano rapporti con firma congiunta. Qualora il servizio AREA CLIENTI PRIVATI sia reso disponibile su un rapporto cointestato a firma congiunta, comunque il cliente prende atto che l'utilizzo del servizio AREA CLIENTI PRIVATI sarà consentito con un unico set di codici (codice utente, codice di attivazione, password e codice pin) messi a disposizione di tutti i cointestatari del rapporto.
3.6. Il servizio AREA CLIENTI PRIVATI consente al cliente, tramite i mezzi di comunicazione di impartire alla banca gli ordini attinenti ai servizi e di ricevere dalla banca i dati e le informazioni oggetto dei contratti base.
3.7. Al fine di migliorare la qualità del servizio AREA CLIENTI PRIVATI, la banca si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni alle modalità e condizioni tecniche di utilizzo dello stesso, nonché di modificarne il contenuto e di sostituirne, parzialmente o interamente, i suoi fornitori a sua discrezione. Tali eventuali modifiche e/o integrazioni verranno comunicate, anche tramite posta elettronica, dalla banca al cliente in tempo utile senza che venga pregiudicata la sua operatività e comunque, in caso di urgenza, non appena necessario.
3.8. In caso di utilizzo dei mezzi di comunicazione il cliente prende atto che le scritture contabili della banca avvengono attraverso il passaggio elettronico degli impulsi dallo stesso inviati e che, pertanto, le scritture fanno piena prova a favore di e contro entrambe le parti.
3.9. Tenuto conto della natura dei servizi, la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite i mezzi di comunicazione sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili, delle registrazioni fonografiche e delle registrazioni dei dati informatici effettuate su supporto informatico o altro tipo analogo di supporto.
3.10. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Sezione e da quelle successive, si rinvia pertanto alle norme dei contratti di cui al comma 1.
Art. 4 - RILASCIO DEI CODICI DI ACCESSO AL SERVIZIO
4.1. L'utilizzo del servizio AREA CLIENTI PRIVATI è consentito attraverso l'impiego dei seguenti strumenti di identificazione: il codice utente, il codice di attivazione, la password e, qualora richiesto, il codice OTP.
4.2. Al momento della conclusione del contratto, sarà consegnata al cliente una busta chiusa riservata, con il codice utente e il codice di attivazione. La password sarà inviata al cliente dalla banca a mezzo posta elettronica ovvero con SMS all'indirizzo di posta o al numero di cellulare indicato dal cliente.
4.3. La password deve essere modificata dal cliente immediatamente al primo accesso al servizio AREA CLIENTI PRIVATI. Il cliente prende atto che per motivi di sicurezza è necessario cambiare la password almeno ogni 90 giorni.
4.4. Dietro espressa richiesta scritta del cliente, e a spese di quest'ultimo, la banca può provvedere alla spedizione dei due codici riservati in plichi separati. I rischi derivanti dalla spedizione dei codici di accesso sono a carico della banca.
4.5. L'identificazione del cliente e l'accesso ai servizi sono consentiti attraverso l'uso congiunto del codice utente, della password e del codice OTP.
4.6. Il codice utente, la password, e il codice OTP sono personali e non cedibili a terzi.
4.7. La banca, a tutela della sicurezza informatica, può provvedere a sostituire periodicamente il codice utente, la password ed il codice di attivazione dandone tempestiva comunicazione al cliente.
4.8. E' obbligo del cliente mantenere segreti il codice utente, la password, e il codice OTP che, peraltro, non devono essere conservati insieme, né annotati su un unico documento.
4.9. Il cliente riconosce e prende atto che tra i dispositivi di sicurezza passivi può attivare l'invio di e-mail o di messaggi SMS su telefono cellulare che verranno inviati in caso di accesso al servizio AREA CLIENTI PRIVATI e/o di disposizione di pagamento impartita tramite il servizio AREA CLIENTI PRIVATI.
4.10. L'utilizzo del codice OTP potrà essere richiesto in ordine alle operazioni dispositive e/o in ogni caso sia necessaria un'autenticazione forte, come per esempio in caso di conferma o modifica di dati sensibili. Il codice OTP, una volta generato, ha una durata limitata, comunque non superiore a 1 minuto, e potrà essere utilizzato per una sola volta.
4.11. Il cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito, dei codici identificativi o dei generatori di password da lui eventualmente consegnati a soggetti terzi.
Art. 5 - OBBLIGHI A CARICO DELLA BANCA
5.1. La banca è tenuta ad:
a) assicurare che le credenziali di accesso al servizio non siano accessibili a soggetti diversi dal titolare legittimato ad utilizzarli, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest'ultimo ai sensi dei successivi articoli 6 e 7;
b) astenersi dall'inviare i codici di accesso di cui all'art. 4, salvo il caso in cui sia il cliente a richiederlo espressamente in forma scritta;
FAC SIMILE
- ai sensi della normativa di trasparenza -
c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il cliente possa eseguire la comunicazione di al successivo articolo 7, nonché nel caso in cui vengano meno le ragioni che hanno portato al blocco del servizio, di chiedere la riattivazione dello stesso; ove richiesto dal cliente, la banca gli fornisce i mezzi per dimostrare di avere effettuato la comunicazione di cui all'articolo 7 per i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima;
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
d) impedire qualsiasi utilizzo del servizio successivo alla comunicazione del cliente di cui all'articolo 7.
5.2 La banca si impegna a:
- rendere operativo il servizio telefonico negli orari comunicati sulle pagine del servizio AREA CLIENTI PRIVATI; eventuali variazioni saranno comunicate al CLIENTE tramite posta elettronica o pubblicate sulle pagine del servizio AREA CLIENTI PRIVATI;
- fare in modo che il cliente abbia accesso al servizio AREA CLIENTI PRIVATI mediante attivazione della password, del codice utente nonché dell'utilizzo dell'autenticazione forte;
- assicurare che il servizio AREA CLIENTI PRIVATI sia, per tutta la durata del contratto, erogato e gestito nel pieno rispetto della normativa di riferimento.
Art. 6 - OBBLIGHI A CARICO DEL CLIENTE
6.1. Il cliente è consapevole del fatto che la liquidità ed i titoli che possono essere dallo stesso utilizzati e movimentati sono, rispettivamente il saldo disponibile liquidità e il saldo disponibile titoli.
6.2. Il cliente è tenuto ad utilizzare il servizio in conformità ai termini stabiliti nel presente contratto. Il cliente non appena riceve le credenziali di accesso al servizio, deve adottare le misure idonee a garantirne la sicurezza della custodia e la riservatezza dell'utilizzo.
6.3. In particolare, al fine di minimizzare i rischi di utilizzo abusivo del servizio da parte di terzi, il cliente, nel proprio interesse, deve conservare con cura e diligenza le credenziali di accesso, non deve conservarle insieme né annotarle su un unico supporto. Le credenziali di accesso sono di esclusivo uso del cliente e non possono essere cedute/consegnate a soggetti terzi.
6.4. Il cliente si impegna ad utilizzare il servizio AREA CLIENTI PRIVATI solo ed esclusivamente per effettuare consultazioni della propria posizione personale e per conferire gli ordini oggetto dei SERVIZI. Il cliente è consapevole ed accetta il divieto di avvalersi del servizio AREA CLIENTI PRIVATI e/o dei dati per suo tramite ottenuti per altre finalità e/o di commercializzare in alcun modo il servizio AREA CLIENTI PRIVATI e/o i dati trasmessi.
6.5 Il cliente sarà responsabile dell'uso illecito dei dati da parte sua e/o di terzi che non risultino in alcun modo autorizzati all'uso degli stessi.
6.6. Nel caso in cui il cliente abbia motivo di ritenere che soggetti estranei al contratto siano venuti a conoscenza del codice utente, del codice di attivazione, della password o del codice OTP, il cliente si impegna a darne tempestiva comunicazione alla banca, che dovrà sospendere temporaneamente l'operatività del servizio AREA CLIENTI PRIVATI, sino a che non venga attribuita al cliente una nuova password.
6.7 In caso di risoluzione o scioglimento del contratto, anche in conseguenza della risoluzione o scioglimento dei contratti base, il cliente dovrà:
(i) cessare immediatamente l'utilizzo del servizio AREA CLIENTI PRIVATI;
(ii) adempiere ogni ulteriore obbligazione conseguente alla intervenuta scadenza, cessazione o risoluzione del contratto.
6.8. Il cliente si obbliga ad attivare tutti i servizi di sicurezza attivi e passivi messi a disposizione della banca. La mancata
attivazione dei servizi da parte del cliente costituirà esimente di responsabilità della banca per eventuali utilizzi non autorizzati che si dovessero verificare.
6.9. Il cliente si obbliga a tenere costantemente aggiornati il sistema operativo e gli applicativi degli strumenti informatici mediante l'installazione delle cosiddette patch (aggiornamenti ufficiali disponibili sui siti delle aziende produttrici), diffidando da qualsiasi messaggio (proveniente da posta elettronica, siti web, social network, contatti di instant-messaging, chat o peer-to-peer) che rivolga l'invito a scaricare programmi o documenti di cui si ignora la provenienza.
6.10. Il cliente si obbliga ad installare e mantenere aggiornati idonei software atti alla protezione di minacce informatiche (antivirus,
antimalware, farware, anti harware ecc…), esonerando la banca da ogni responsabilità a riguardo.
ART. 7 - SMARRIMENTO, FURTO O APPROPRIAZIONE INDEBITA DELLE CREDENZIALI
7.1. Il cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del codice utente, del codice di attivazione, della password, dei dispositivi e del codice OTP e risponde del loro eventuale indebito uso, da chiunque operato, anche se in conseguenza di smarrimento o sottrazione.
7.2. Nel caso di smarrimento o di sottrazione del codice utente, del codice di attivazione o della password, il cliente è tenuto a darne immediata comunicazione telefonica alla banca, confermandola poi, a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro le 48 ore successive alla presa di coscienza dello smarrimento o della sottrazione, corredata di copia della denuncia presentata alle autorità competenti.
7.3. Appena ricevuta la segnalazione di cui al comma precedente, la banca provvede al blocco del servizio senza che il cliente debba sostenere alcun costo
7.4. Le spese sostenute da parte della banca per la riemissione del codice utente, del codice di attivazione e della password sono a carico del cliente.
Art. 8 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO
8.1 La banca si impegna a:
- rendere operativo il servizio telefonico negli orari indicati nel Documento di Sintesi o eventualmente comunicati sulle pagine del servizio AREA CLIENTI PRIVATI; eventuali variazioni saranno comunicate al cliente tramite posta elettronica o pubblicate sulle pagine del servizio AREA CLIENTI PRIVATI;
- fare in modo che il cliente abbia accesso al servizio AREA CLIENTI PRIVATI mediante attivazione della password, del codice utente nonché dell'utilizzo dell'autenticazione forte;
FAC SIMILE
- assicurare che il servizio AREA CLIENTI PRIVATI sia, per tutta la durata del contratto, erogato e gestito nel pieno rispetto della normativa di riferimento.
- ai sensi della normativa di trasparenza -
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
8.2. Resta esclusa ogni responsabilità della banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del servizio AREA CLIENTI PRIVATI per cause ad essa non imputabili. In caso di malfunzionamento dei servizi, alterazione di informazioni o disposizioni, disfunzioni della rete internet, inesattezze e incompletezze o intempestività dei dati forniti il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
8.3. Il cliente è tenuto a seguire rigorosamente le modalità operative illustrate dalla banca, aggiornate costantemente sul sito internet. Il cliente si impegna ad accedere con regolarità al portale xxx.xxxxxxxxxx.xx sezione Area Clienti e ivi, in particolare, alle pagine che danno informazione e formazione permanente sui canali di comunicazione da utilizzare nell'ambito del servizio, sulle modalità attraverso cui ricevere assistenza o segnalare disservizi, sui corretti comportamenti da tenere nel tempo e sulle novità tecniche organizzative che vengono introdotte dalla banca per mantenere costantemente un adeguato livello di sicurezza del servizio.
8.4. Il cliente autorizza la banca a non dare corso ad alcuna operazione:
a) che venisse richiesta con modalità, in tutto o in parte, differenti rispetto a quelle indicate nel contratto;
b) che il sistema bloccasse per ragioni di sicurezza, chiedendo la conferma espressa da parte del cliente appositamente contattato con canali di comunicazione alternativi.
8.5. Il cliente autorizza espressamente la banca a predisporre e mantenere attivi sistemi di registrazione in via continuativa e automatica delle operazioni, delle comunicazioni e delle conversazioni fra loro intercorrenti telefonicamente (indipendentemente dai protocolli utilizzati per la trasmissione dei dati) e/o sulla rete internet nell'ambito dell'utilizzo del servizio AREA CLIENTI PRIVATI.
8.6. Le parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto della natura del servizio AREA CLIENTI PRIVATI, la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata, sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della banca, delle registrazioni di cui al precedente comma e, più in generale, delle registrazioni digitali dei dati scambiati effettuate dalla banca stessa.
Art. 9 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
9.1. La banca può bloccare l'utilizzo del servizio - ed eventualmente operazioni in corso di esecuzione per giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
a) la sicurezza del servizio;
b) il sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizzato (ivi incluso, ad es., il superamento del limite di importo costituito dal saldo disponibile del conto corrente);
c) nel caso in cui lo strumento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il cliente non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.
d) inadempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto
9.2. Nei casi di cui al comma precedente, la banca informa telefonicamente il cliente del blocco del servizio, motivando tale decisione. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento.
In ogni occasione di blocco dei Servizi di Pagamento, di cui alla Sezione III del presente contratto, tramite internet la banca comunicherà al cliente a) il codice di blocco; b) l'orario del blocco e c) la conferma dell'avvenuto blocco.
9.3. Al venir meno delle ragioni che hanno comportato il blocco del servizio, la banca provvede a riattivarlo, eventualmente riconsegnando o riemettendo i dispositivi necessari in sostituzione di quelli precedentemente bloccati.
9.4. Il cliente potrà comunque richiedere di riattivare il servizio di pagamento tramite internet con richiesta scritta alla banca o contattando il Servizio Clienti.
9.5. Per motivi di sicurezza la durata dell'accesso alle pagine del servizio AREA CLIENTI PRIVATI è limitata nel tempo.
9.6. Per motivi di sicurezza, dopo 3 tentativi consecutivi di accesso falliti, il servizio AREA CLIENTI PRIVATI verrà bloccato. Si applica l'art. 9.4.
9.7. Resta inteso che il cliente, nel corso del periodo di sospensione, sarà comunque tenuto ad effettuare il pagamento del canone relativo all'uso del servizio AREA CLIENTI PRIVATI.
9.8. Il cliente potrà nuovamente usufruire del servizio AREA CLIENTI PRIVATI solo a seguito dell'adempimento delle obbligazioni poste alla base della sospensione di cui al comma 1.
9.10. Il servizio AREA CLIENTI PRIVATI potrà comunque essere sospeso in qualunque momento per ragioni tecniche di manutenzione e/o di sicurezza senza alcuna responsabilità per la banca per temporanee interruzioni non preventivamente comunicate, salvo quanto stabilito nei contratti base e nell'articolo 8 del presente contratto.
Art. 10 - ESTINZIONE RAPPORTI SOGGETTI AL SERVIZIO AREA CLIENTI PRIVATI
L'utilizzo del servizio dopo l'estinzione dei rapporti bancari a cui è collegato è da considerarsi illecito, ferme restando, in capo al cliente, le obbligazioni e le responsabilità che ne scaturiscono.
Art. 11 - RECESSO DAL CONTRATTO
11.1. Il cliente ha diritto di recedere dal presente contratto in ogni momento, dandone comunicazione scritta alla banca e con il preavviso di 15 giorni, senza penalità e senza spese di chiusura. La banca ha diritto di recedere, dal contratto, in ogni momento, dandone comunicazione scritta al cliente con due mesi di preavviso ovvero, in presenza di giustificato motivo, senza preavviso alcuno e senza alcun onere per quest'ultimo. In caso di recesso, il cliente è tenuto alla restituzione di eventuali strumenti di sicurezza suppletivi a lui forniti dalla banca (sistemi che generano password da utilizzare istantaneamente per un arco di tempo limitato).
FAC SIMILE
11.2. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo, dandone immediata comunicazione scritta.
- ai sensi della normativa di trasparenza -
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
11.3. In caso di recesso del cliente o della banca, le spese per i servizi di pagamento addebitate periodicamente sono dovute dal cliente solo in misura proporzionale al periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente esse sono rimborsate in misura proporzionale.
Art. 12 - COSTO DEI SERVIZI
12.1. A fronte delle prestazioni rese dalla banca tramite il servizio AREA CLIENTI PRIVATI, il cliente pagherà a quest'ultima:
- i costi e le spese del servizio AREA CLIENTI PRIVATI, così come indicati nel Documento di Sintesi che costituisce parte integrante e frontespizio del contratto;
- l'importo di qualsiasi penalità, sanzione, spesa o altro onere che venga imposto da qualsiasi autorità del mercato, organizzazione di compensazione, organizzazione autoregolamentata, agenzia governativa o autorità giudiziaria competente in relazione a qualsiasi conto aperto o operazione eseguita dalla banca su istruzioni del cliente, salvo il caso in cui gli oneri suddetti siano causati da negligenza della banca;
- qualsiasi importo dovuto alla banca o a terzi incaricati dalla banca come indicato nelle note informative o nel relativo estratto conto;
- ogni onere od imposta o tassa eventualmente dovuta sugli importi di cui ai punti precedenti. La banca addebiterà gli oneri relativi sul suo conto corrente indicato nel frontespizio.
12.2. Restano altresì a carico del cliente le spese telefoniche richieste dal gestore di telefonia per il collegamento, i costi delle attrezzature e quant'altro necessario per accedere alle reti o ai canali di diffusione/ricezione delle informazioni.
12.3. I costi, le spese e gli eventuali oneri ed imposte relative saranno addebitate con valuta pari alla data di esecuzione dell'operazione. Il pagamento delle somme corrispondenti avverrà mediante addebito sul conto corrente del cliente e sarà al netto di qualsiasi deduzione o ritenuta, così che gli importi corrispondenti da addebitarsi saranno eventualmente maggiorati in modo che, effettuata la deduzione o ritenuta, la banca riceva comunque la somma che avrebbe ricevuto se la deduzione o ritenuta non fosse stata effettuata.
Art. 13 - ACCESSORIETA'
13.1 Il contratto costituisce accordo accessorio ai contratti base. Per tutto quanto in questa sede non regolato trovano applicazione le disposizioni lì contenute in quanto compatibili.
13.2 Parimenti, la risoluzione o lo scioglimento per qualsiasi causa e/o a qualsiasi titolo di tutti i contratti base determina la risoluzione automatica o scioglimento del contratto.
Art. 14 - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ
14.1. Le responsabilità in capo alla banca derivanti dall'utilizzo del servizio AREA CLIENTI PRIVATI non si applicano in caso di caso fortuito o di forza maggiore e nei casi in cui la banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
14.2. Il cliente prende atto e riconosce espressamente che i dati accessibili mediante utilizzo del servizio AREA CLIENTI PRIVATI non sono in alcun modo controllati o verificati dalla banca, che si limita esclusivamente a metterli a disposizione del cliente non appena ricevuti e così come trasmessi.
14.3. Il cliente esonera la banca da ogni e qualsiasi responsabilità relativa e/o comunque derivante da falsità, erroneità, incompletezza, imprecisione, omissione, alterazione o manipolazione dei dati per cause non imputabili alla banca.
14.4. Il cliente si obbliga espressamente a fare in modo che i dati ricevuti in seguito all'erogazione del servizio AREA CLIENTI PRIVATI e/o i dati da questo ricavati e/o dedotti non vengano diffusi, pubblicati o in alcun modo resi noti a terzi in modo tale da lasciare intendere che gli stessi provengano dalla banca o siano soggetti a qualsiasi tipo di controllo e/o approvazione da parte della banca.
14.5. La banca non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi perdita o danno diretto od indiretto, causati da impossibilità ad operare derivante da causa ad essa non imputabile, o a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata trasmissione o non corretta trasmissione di informazioni, o dovuta a cause al di fuori del suo controllo, includendo tra queste, a titolo esemplificativo, ritardi, sospensioni, interruzioni, malfunzionamenti, disfunzioni nel, al o del sistema elettronico causate da dispute sindacali e da cause di forza maggiore e ancora come semplice esemplificazione, scioperi, tumulti, guerre o dovuti a serrate, blocchi stradali, provvedimenti amministrativi di autorità nazionali o estere.
14.6. La banca, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni conseguenti a propri comportamenti dolosi o per colpa grave. In ogni caso la banca non risponderà dei danni conseguenti a fatti dolosi o colposi commessi da terzi della cui opera si avvale per la prestazione del servizio AREA CLIENTI PRIVATI.
14.7. La responsabilità per colpa lieve della banca è condizionata al fatto che la stessa abbia violato un'obbligazione di carattere fondamentale del contratto.
14.8. La banca non può comunque essere ritenuta responsabile né è comunque tenuta ad intervenire, nel caso in cui si verifichino interruzioni, ritardi, anomalie nella fruizione del servizio AREA CLIENTI PRIVATI da parte del cliente, originate da problemi tecnici su apparecchiature di proprietà del cliente stesso.
14.9. La banca garantisce espressamente al cliente che il servizio AREA CLIENTI PRIVATI non lede né lederà, per tutta la durata del contratto, diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di terzi.
14.10. Il cliente si impegna a non modificare o manomettere il servizio AREA CLIENTI PRIVATI. Qualsiasi modifica e/o manomissione effettuata dal cliente esonererà la banca da qualsivoglia responsabilità nei confronti del cliente e, parimenti, la terrà indenne e manleverà da ogni pretesa di terzi per i danni sofferti come conseguenza diretta o indiretta del comportamento del cliente.
FAC SIMILE
14.11. Il cliente è l'unico interamente responsabile del codice utente, del codice di attivazione, della password, del codice OTP. Non può essere attribuita alcuna responsabilità alla BANCA per i danni procurati al cliente dall'utilizzo indebito da parte di soggetti terzi del codice utente, del codice di attivazione, della password o del codice OTP derivante dalla violazione dell'obbligo di custodia degli stessi o dalla violazione degli obblighi di riservatezza.
- ai sensi della normativa di trasparenza -
SEZIONE III: SERVIZIO XXXX@XXX
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
1.1. Il Servizio "Post@Web" consente al cliente che abbia aderito al servizio AREA CLIENTI PRIVATI di ricevere le comunicazioni oggetto del Servizio stesso esclusivamente in via elettronica, mediante la loro visualizzazione e consultazione nella specifica sezione protetta del sito internet della Banca.
1.2. Il cliente deve utilizzare il codice utente e la password forniti all'atto dell' adesione al servizio AREA CLIENTI PRIVATI, nonché, ovi si tratti di accesso a dati sensibili relativi a servizi di pagamento, la procedura di autenticazione forte.
1.3. Le comunicazioni possono essere visualizzate e consultate per sei mesi dalla loro immissione, salvo quanto previsto agli artt. 5 e 6.
1.4 . Il cliente dà atto che l'utilizzo dei codici identificativi e/o dell'autenticazione forte per l'adesione al Servizio è valida ad ogni effetto di legge ed in particolare per quanto attiene all'efficacia probatoria ed al requisito legale della forma scritta.
1.5 . Il Servizio ha ad oggetto le comunicazioni sotto indicate il cui elenco può essere integrato dalla banca secondo le modalità dell'art. 7.
Art. 2 - DECORRENZA DELL'ADESIONE
L'adesione ha efficacia immediata, fermo restando l'invio in formato cartaceo delle comunicazioni in corso di elaborazione al momento dell'adesione.
Art. 3 - EFFICACIA DELLE COMUNICAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO
E' onere del cliente provvedere alla periodica consultazione delle comunicazioni oggetto del Servizio.
Art. 4 - RAPPORTI COINTESTATI
4.1. Il servizio è attivabile su rapporti cointestati solo se è prevista l'operatività a firme separate; in tal caso, se l'adesione è formulata da uno solo dei cointestatari, quest'ultimo dichiara, assumendosi la relativa responsabilità:
a) di aver preventivamente informato gli altri cointestatari del contenuto del Servizio, evidenziando in particolare che le nuove modalità consentono solo a chi è in possesso dei codici di identificazione del Servizio di accedere alle comunicazioni oggetto del Servizio;
b) di aver ottenuto dagli stessi l'incondizionato consenso a procedere all'adesione stessa e di agire quindi anche in nome e per conto loro.
4.2. Il soggetto che aderisce al nuovo Servizio si impegna infine a portare a conoscenza degli altri cointestatari il contenuto delle presenti clausole e condizioni.
Art. 5 - REVOCA
Il cliente può in qualsiasi momento revocare l'adesione al Servizio "Post@Web". La revoca ha efficacia immediata, fermo l'invio in formato elettronico delle comunicazioni in corso di elaborazione al momento della revoca, e comporta il ripristino delle modalità e
degli indirizzi utilizzati anteriormente all'adesione e l'applicazione delle condizioni economiche relative all'invio di comunicazioni cartacee concordate nell'ambito del rapporto, come vigenti al momento dell'efficacia della revoca.
In caso di rapporti cointestati, la revoca può essere disposta da ciascuno dei cointestatari disgiuntamente dagli altri ed ha effetto nei confronti di tutti. Il cointestatario che dispone la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.
Art. 6 - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO AREA CLIENTI PRIVATI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO CUI SI RIFERISCONO LE COMUNICAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO
Lo scioglimento del contratto relativo al Servizio AREA CLIENTI PRIVATI e la disattivazione dei relativi codici identificativi comporta automaticamente anche lo scioglimento del presente servizio e l'impossibilità di accedere alla consultazione delle comunicazioni oggetto del Servizio. In caso di scioglimento del contratto per il quale è stata chiesta l'adesione al servizio, la Banca ripristina l'invio cartaceo per le comunicazioni connesse allo scioglimento stesso.
Art. 7 - MODIFICA DELL'ELENCO DELLE COMUNICAZIONI
La Banca potrà estendere d'iniziativa il Servizio ad altre tipologie di documenti e stampe
NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO AREA CLIENTI ORGANIZZAZIONI
SEZIONE I: CLAUSOLE CONTRATTUALI
Art. 1 - Il Corporate Banking Interbancario, noto come CBI, è un servizio bancario telematico che consente a due soggetti economici (aziende o PA) di lavorare tra di loro, tramite i propri computer, avvalendosi dei servizi di tutte le banche con le quali intrattengono rapporti. Realizzato con il coordinamento dell'ABI, si propone di garantire alla clientela imprenditoriale adeguati livelli di servizio, anche attraverso il controllo del rispetto delle regole.
In particolare, il CBI: centralizza i rapporti di un'impresa verso l'intero sistema bancario, in un unico punto; fornisce una vasta gamma di funzioni finanziarie, informative e commerciali; utilizza sempre lo stesso standard di comunicazione; fornisce un servizio basato sulla cooperazione delle banche, senza ridurre gli spazi competitivi.
FAC SIMILE
I servizi CBI offerti dalle banche vengono veicolati tramite una infrastruttura governata dal Consorzio CBI. La rete CBI connette gli istituti finanziari e le aziende in ottica end-to-end, ed abilita una serie di servizi innovativi, compliant con gli standard internazionali, afferenti non solo all'area di gestione del pagamento/incasso (SEPA compliant), bensì anche all'area di gestione documentale, di rendicontazione e riconciliazione.
- ai sensi della normativa di trasparenza -
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
Nell'ambito del servizio CBI Banca popolare Etica può assumere sia veste attiva, Proponente, che passiva, a seconda delle istruzioni fornitegli dal Cliente e nel rispetto di quanto previsto dai fogli informativi tempo per tempo in vigore.
Art. 2 - Il contratto è a tempo indeterminato. I costi del servizio CBI sono indicati nel Documento di Sintesi che costituisce il frontespizio del contratto e ne è parte integrante.
Art. 3 - Costituisce oggetto del Servizio l'offerta di una pluralità di funzioni preordinate a soddisfare l'esigenza della Clientela di utilizzare nella misura più ampia possibile il colloquio telematico per gestire le proprie relazioni con le banche.
Il Servizio prevede che il Cliente stabilisca un collegamento telematico con la banca che offre il Servizio medesimo, di seguito Banca Proponente, per scambiare anche con le altre Banche con cui il Cliente stesso intrattiene rapporti di conto corrente, di seguito "Banche Passive", flussi che consentono di attivare una gamma di funzioni destinate ad impartire istruzioni relative ad operazioni e servizi bancari ed a ricevere informazioni, fra le quali in particolare esiti e rendicontazioni.
Le funzioni di cui ai comma primo e secondo sono pubblicate nel sito internet di CBI xxxx://xxx.xxx-xxx.xx/ e sono suddivise in obbligatorie e facoltative.
La Banca Proponente consente lo scambio di flussi relative alle funzioni obbligatorie, anche nel caso in cui essa, come Banca Passiva, non eroghi alla propria Clientela tutte le funzioni obbligatorie, e delle funzioni facoltative indicate nel sito internet della Banca Proponente.
Le Banche Passive devono prendere in carico i flussi relativi alle funzioni obbligatorie nel caso in cui le stesse Banche già eroghino dette funzioni, indipendentemente dal canale utilizzato (sportello, corrispondenza, telematico, ecc.), ed hanno facoltà di prendere in carico le funzioni facoltative indicate nel sito internet della singola Banca Passiva.
La Banca Proponente, relativamente ai flussi di sua pertinenza, svolge il ruolo di Banca Passiva; in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 12.
Art. 4 - Il Cliente è tenuto ad indicare ad ognuna della Banche Passive con cui intrattiene rapporto di conto le funzioni per la cui esecuzione intende utilizzare il Servizio, nonché a concordare le funzioni facoltative, e ad autorizzare le medesime Banche Passive ad eseguire tutte le istruzioni contenute nei flussi inviati, assumendosi la responsabilità dell'autenticità, dell'esattezza e della completezza delle medesime istruzioni, fermi restando i controlli di carattere formale, a carico della Banche, di cui all'art. 12 del presente contratto.
A tal fine il Cliente deve concludere con le sue Banche Passive un contratto tenendo conto delle clausole indicate nello schema di contratto "Lettera CBI a banca passiva" e, dopo aver ottenuto la disponibilità ad eseguire il Servizio da parte della singola Banca Passiva, può avviare lo scambio dei flussi elettronici con la medesima Banca.
Art. 5 - Per poter usufruire del Servizio il Cliente tenuto a stabilire il collegamento telematico previsto dall'art. 3 e, a tal fine, a concordare con la Banca
Proponente le relative modalità tecniche, organizzative e procedurali.
Il Cliente è tenuto in particolare a:
1. dotarsi delle linee di telecomunicazione, delle apparecchiature e dei programmi necessari per realizzare e gestire il collegamento di cui al primo comma;
2. garantire che le apparecchiature e i programmi di cui al precedente punto 1 siano mantenuti idonei ed affidabili, anche in relazione ad eventuali successive modifiche delle specifiche medesime;
3. a non modificare le impostazioni predefinite della versione Client, senza l'autorizzazione della Banca.
La funzionalità delle apparecchiature e dei programmi previsti dal comma precedente deve essere sottoposta a verifica da parte della Banca Proponente con la collaborazione del Cliente, che deve porsi a disposizione della prima per l'effettuazione dei test di prova.
Art. 6 - La Banca Proponente si riserva la facoltà di delegare, in tutto o in parte, le attività relative alla realizzazione ed alla gestione del collegamento e
del colloquio telematici di cui all'art. 3 ad altri soggetti, del cui operato resta responsabile la Banca stessa.
Art. 7 - La Banca Proponente, per garantire l'efficienza e la sicurezza del Servizio, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, modifiche alle specifiche tecniche, avendo tuttavia cura di salvaguardare per quanto possibile la continuità del Servizio stesso.
Art. 8 - In caso di modifiche delle specifiche tecniche necessarie per il collegamento telematico che comportino necessità di interventi tecnico operativi od organizzativi da parte del Cliente, la Banca Proponente dovrà darne comunicazione preventiva, per iscritto ovvero con altro mezzo che ne consenta comunque la prova.
Art. 9 - Il Cliente è tenuto ad adottare le procedure e gli strumenti necessari per le operazioni di identificazione delle parti, bilateralmente efficace, da eseguire all'atto dell'avvio del collegamento e/o durante i successivi scambi di flussi, nonché ogni modalità cui lo stesso Cliente deve attenersi per garantire la provenienza e l'autenticità dei flussi inviati.
Art. 10 - Il Cliente è responsabile della custodia degli strumenti di controllo dell'accesso al Servizio e si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per impedire a persone non autorizzate l'utilizzo degli strumenti medesimi.
FAC SIMILE
Gli strumenti di accesso sono costituiti da: 1) codice utente; 2) password di accesso; 3) One Time Password ("OTP") (di seguito, indicate anche come le "Credenziali").
- ai sensi della normativa di trasparenza -
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
Se le funzioni al quale il Cliente accede lo richiederanno, il Cliente dovrà effettuare l'Autenticazione Forte per effettuare le operazioni dispositive nonché per accedere/modificare dati sensibili relativi ai pagamenti. Con l'espressione "AUTENTICAZIONE FORTE" si intende la procedura di autenticazione che, in aggiunta al codice utente ed alla password di accesso, consente di accedere al servizio o a dati sensibili relativi alle operazioni di pagamento o di autorizzare un'operazione di pagamento solo dopo che è stato utilizzato dal Cliente il Codice OTP ricevuto sul proprio DISPOSITIVO.
Con l'espressione "ONE TIME PASSWORD" (o "Codice OTP") si indica un codice numerico o alfanumerico riservato, ad uso esclusivo del Cliente, generato di volta in volta in tempo reale. Tale codice OTP può essere generato su richiesta del Cliente ed inviato a quest'ultimo tramite SMS ("Short Message Service") al numero di cellulare comunicato dal Cliente alla Banca o alternativamente mediante la applicazione scaricata dal cliente sul proprio DISPOSITIVO.
Con l'espressione DISPOSITIVO si intendono smartphone, tablet e personal computer.
Il Codice OTP, una volta generato, ha la durata di 30 secondi e potrà essere utilizzo per una sola volta.
Art. 11 - I flussi devono essere predisposti secondo gli standard previsti dall'applicativo. Il Cliente, fermi restando i controlli di carattere formale previsti dall'art. 12 è responsabile del contenuto dei flussi inviati tramite il Servizio. Il Cliente garantisce l'autenticità e la provenienza delle istruzioni contenute nei flussi inviati e si impegna ad accettare i flussi ad esso inviati. La revoca delle istruzioni/disposizioni contenute nei flussi inviati dal Cliente è consentita solo nei casi specificamente previsti dall'applicativo.
Art. 12 - La Banca Proponente, relativamente ai flussi inviati dal cliente e di sua pertinenza, si impegna ad eseguire, secondo quanto previsto dalle norme che regolano il rapporto di conto corrente di cui il Cliente è titolare ed i connessi servizi elettronici di incasso e di pagamento, le istruzioni ricevute mediante il servizio in conformità ai dati ed alle informazioni contenuti nei flussi medesimi. La Banca proponente resta estranea ad ogni responsabilità derivante dalla esecuzione delle istruzioni così come ad essa pervenute. La Banca proponente si impegna ad inviare gli "esiti" in termini temporali tali da assicurarne la ricezione da parte del Cliente prima che la relativa contabilizzazione venga comunicata con estratto conto o con documentazione cartacea. La "conferma di ricezione" deve essere inviata o messa a disposizione del Cliente nel corso dell'arco temporale di un'ora dalla ricezione dei relativi flussi dispositivi.
Art. 13 - Il Servizio, previo specifico accordo con la Banca Proponente consente al Cliente di scambiare anche flussi cui siano state apposte Firme. Il Cliente che intende firmare digitalmente i propri flussi deve concordare con la Banca Proponente la scelta del Certificatore, o dei Certificatori, cui il Cliente stesso dovrà rivolgersi per il rilascio del certificato. Tale scelta deve essere effettuata nell'ambito dei soggetti iscritti all'apposito "Elenco dei Certificatori".
Art. 14 - Il Cliente prende atto e accetta che:
- la Banca Proponente, nell'interesse anche delle Banche Passive destinatarie di flussi predisposti dal Cliente e firmati, è tenuta ad effettuare, non oltre il momento della ricezione dei flussi firmati, il controllo di validità del certificato;
- il controllo della Banca Proponente di cui al punto precedente, se effettuato al momento della ricezione del flusso firmato, non copre anche l'eventuale intervallo di tempo che può sussistere tra il momento di apposizione della firma sul flusso da parte del
Cliente stesso ed il momento di ricezione dello stesso da parte della Banca Proponente, di modo che permane la responsabilità del Cliente per eventuali provvedimenti di sospensione del certificato con efficacia limitata a tale lasso di tempo;
- in caso di esito positivo del controllo di cui all'alinea precedente, la Banca Proponente prende in carico i flussi di propria pertinenza ed invia alle Banche Passive gli altri flussi, restando priva di ogni effetto l'eventuale revoca o sospensione, a qualsiasi causa dovuta, del medesimo certificato, pubblicata, nella CRL/CSL del Certificatore che lo ha rilasciato, successivamente al momento del controllo;
- in caso di esito negativo del controllo di cui al primo allinea, la Banca Proponente è tenuta a bloccare i flussi, ad informarne il Cliente e ad indicarne la motivazione.
Art. 15 - Xxxxx restando gli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di comunicazione alla clientela, in relazione agli effetti giuridici che la legislazione vigente attribuisce alla Firma, la Banca che invia flussi firmati ha il diritto di addebitare al Cliente il costo di dichiarazioni e/o documenti cartacei ulteriori, richiesti dal medesimo, che confermino la provenienza e/o l'autenticità ovvero riproducano o confermino il contenuto di flussi firmati. Il Cliente mittente ha il diritto di opporsi ad eventuali richieste della Banca di invio di lettere di manleva ed altre simili a contenuto confermativo di flussi firmati digitalmente.
Art. 16 - I flussi si considerano inviati/messi a disposizione e ricevuti secondo quanto previsto dal Contratto Quadro PSD.
Art. 17 - La Banca Proponente garantisce che le informazioni contenute nei flussi inviati e ricevuti dal Cliente sono protette da accessi non autorizzati. La Banca Proponente è tenuta a garantire la riservatezza delle informazioni contenute nei flussi destinati alle Banche Passive e di quelli da queste ultime provenienti.
Art. 18 - La Banca Proponente è tenuta a bloccare i flussi che siano stati inviati/messi a sua disposizione da parte del Cliente nel caso di mancato rispetto da parte del Cliente medesimo degli standard concordati i sensi del precedente art. 11. Nel caso, previsto dall'art. 14, di esito negativo di controllo di validità del certificato; nel caso in cui la Banca Passiva, destinataria dei flussi, non eroghi la funzione per la quale gli stessi flussi sono stati inviati/messi a disposizione il blocco dei flussi avvenuto ai sensi del comma precedente deve essere immediatamente segnalato al Cliente stesso.
FAC SIMILE
Art. 19 - La Banca Proponente, dopo aver effettuato positivamente i controlli di cui all'art 12 e 14 è tenuta a garantire la corretta e tempestiva esecuzione del Servizio.
- ai sensi della normativa di trasparenza -
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
Art. 20 - Gli impedimenti dovuti a cause di forza maggiore - verificatisi presso la Banca Proponente o presso gli altri soggetti che operano per lo scambio dei flussi con la Banca Proponente che determinano l'impossibilità di ricevere, di inviare e di elaborare i flussi, possono comportare la mancate esecuzione del Servizio.
Nel caso previsto dal comma precedente la Banca Proponente è tenuta a dare, appena possibile e con ogni mezzo, comunicazione della mancata esecuzione del Servizio.
Art. 21 - Per causa di forza maggiore si intende ogni evento di carattere eccezionale, non imputabile al soggetto presso il quale l'evento si verifica, che impedisce il regolare svolgimento delle attività prevista dal Servizio. A titolo esemplificativo, e senza intento limitativo, sono da includere tra le cause di forza maggiore scioperi, compresi quelli presso i soggetti di cui la Banca Proponente, possa avvalersi per l'erogazione del Servizio stesso, calamità naturali, guerre, sommosse, emanazione di norme legislative o regolamentari, direttive o disposizioni da parte di autorità o di organi istituzionali o associativi. Non costituiscono cause di forza maggiore i guasti ed i malfunzionamenti delle apparecchiature e/o dei programmi utilizzati dalla Banca Proponente, o dagli altri soggetti di cui al comma precedente, per l'erogazione del Servizio.
Art. 22 - L'erogazione del servizio avviene durante le ore lavorative dei giorni lavorativi bancari da lunedì al venerdì. Sono considerate, ai fini dell'erogazione del servizio, ore lavorative quelle comprese nella fascia oraria tra le ore 07.00 e le ore 18.00. Il Cliente è tenuto a far pervenire i flussi almeno entro la sesta ora lavorativa precedente il termine massimo previsto dai contratti stipulati dal Cliente stesso con le singole Banche Passive per l'erogazione dei servizi elettronici relativi agli incassi ed ai pagamenti. La Banca Passiva destinataria dei flussi inviati dal Cliente inoltra a quest'ultimo, a fronte di ogni flusso dispositivo, un messaggio di "conferma di ricezione". Detto messaggio deve pervenire al Cliente entro le 8 (otto) ore lavorative successive all'invio/messa a disposizione dei flussi da parte del Cliente e costituisce una semplice comunicazione di ricezione dei flussi elettronici. La Banca Passiva destinataria dei flussi inviati dal Cliente inoltra a quest'ultimo nei casi, con le modalità, i termini e gli effetti previsti dal Manuale, altri messaggi di esito in relazione a specifiche categorie di flussi. Le informazioni contabili concernenti i rapporti in essere presso la Banca Proponente e le Banche Passive devono essere riferite al giorno lavorativo bancario precedente a quello lavorativo di consultazione da parte del Cliente e devono essere quotidianamente poste a disposizione del medesimo al più tardi entro le ore 08.00 del predetto giorno di consultazione, alla condizione che le Banche Passive abbiano fatto pervenire in tempo utile le proprie informazioni.
Art. 23 - La Banca si riserva la facoltà si sospendere l'erogazione del Servizio in relazione a tutte le esigenze connesse all'efficienza ed alla sicurezza del Servizio medesimo. In caso di sospensione del Servizio, fatto salvo il caso di particolare urgenza, la Banca provvederà a darne comunicazione con qualunque messo appena possibile.
La Banca si riserva il diritto di bloccare l'utilizzo dei singoli Servizi di Pagamento (eventualmente anche della singola Operazione di Pagamento) tramite rete internet in presenza di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
a) la sicurezza di utilizzo dei Servizi di Pagamento tramite rete internet;
b) il sospetto di un loro utilizzo fraudolento o non autorizzato;
c) un significativo aumento del rischio che il Cliente Pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.
In tale eventualità, la Banca informa il Cliente Pagatore per le vie brevi (contatto e-mail, telefonico, ecc.) motivando tale decisione. Ove possibile, tale informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco del Servizio di Pagamento o immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento. In ogni occasione di blocco dei Servizi di Pagamento tramite internet la Banca comunicherà al Cliente a) il codice di blocco; b) l'orario del blocco e c) la conferma dell'avvenuto blocco.
Venute meno le ragioni del blocco del Servizio di Pagamento (o della singola Operazione di Pagamento) tramite internet, la Banca provvede a riattivare il Servizio di Pagamento eventualmente riconsegnando o riemettendo i dispositivi necessari in sostituzione di quelli precedentemente bloccati. Il Cliente potrà comunque richiedere di riattivare il Servizio di Pagamento tramite richiesta scritta alla banca o chiamando il servizio clienti. Per motivi di sicurezza le pagine del servizio AREA CLIENTI ORGANIZZAZIONI vengono disconnesse dopo 15 minuti di completa inattività. Per motivi di sicurezza dopo cinque tentativi di accesso falliti, il servizio AREA CLIENTI ORGANIZZAZIONI verrà bloccato.
Art. 24 - Fatto salvo ogni altro obbligo di legge relativo alla tenuta ed alla conservazione della documentazione concernente le attività svolte per lo scambio dei flussi, il Cliente e la Banca Proponente sono tenuti a conservare, secondo quanto previsto dal presente articolo, la registrazione di tutti i dati inviati e ricevuti mediante il servizio, senza apportarvi alcuna modifica.
Il Cliente prende atto che analogo obbligo grava su tutti gli altri soggetti coinvolti nell'erogazione del Servizio. La registrazione di cui al comma primo potranno essere effettuate, su supporti elettronici od ottici, a condizione che in caso di necessità i dati in essi contenuti possano essere reperiti e stampati in forma leggibile presso le parti e dovranno essere conservate dalla Banca Proponente, dalla STD e dai Centri Applicativi per un periodo di 15 mesi dalla ricezione/messa a disposizione.
Art. 25 - Nel caso in cui il Cliente non provveda alla conservazione della registrazione di cui all'art. 24, ovvero non sia in grado di reperire e/o stampare i dati oggetti di registrazione, il Cliente stesso riconosce efficacia probatoria alle registrazioni effettuate dalla Banca Proponente.
FAC SIMILE
- ai sensi della normativa di trasparenza -
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
Art. 26 - Il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi stabiliti per l'erogazione del Servizio ed indicati nel Documento di Sintesi. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (di seguito il "TUB") la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento, qualora sussista un giustificato motivo le condizioni economiche o normative del Contratto. Le relative comunicazioni saranno validamente fatte dalla Banca mediante lettera semplice al Cliente o, se attivate dal Cliente con la conclusione del contratto servizio AREA CLIENTI PRIVATI, mediante tecniche di comunicazione a distanza, ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata, ma comunque non prima di due mesi successivi alla ricezione della comunicazione della modifica unilaterale. Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni del contratto, il Cliente ha diritto di recedere entro la data prevista per la sua applicazione senza spese e con l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso entro il termine predetto, le modifiche si intenderanno approvate dallo stesso, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione.
Art. 27 - Il presente contratto ha effetto dalla data della sua sottoscrizione. Le parti contraenti, nell'ambito del periodo di efficacia del contratto, hanno facoltà di recedere dal contratto stesso in qualunque momento con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di efficacia del recesso.
Art. 28 - Nel caso di recesso, sia della Banca Proponente che del Cliente, la Banca medesima è tenuta ad effettuare il Servizio per tutti i flussi pervenuti entro il giorno lavorativo precedente la data di efficacia del recesso.
Art. 29 - Tutte le comunicazioni tra le Parti previste dal presente contratto, o comunque con esso connesse, saranno effettuate a mezzo di raccomandata A/R ovvero di comunicazione elettronica che garantisca l'identità del mittente e del ricevente e la prova della data di spedizione. Il Cliente prende atto che per l'accesso a dati sensibili relativi a operazioni di pagamento e/o per la loro modifica potrà essere necessario utilizzare l'AUTENTICAZIONE FORTE. Il Cliente prende, inoltre, atto che ogni comunicazione inviata mediante posta elettronica o mediante altri mezzi di comunicazione diversi dai CANALI SICURI, hanno un grado di affidabilità minore in ordine alla protezione dei dati e all'autenticità dei messaggi.
SEZIONE II: CONDIZIONI GENERALI UNIFORMI RELATIVE AL SERVIZIO DI XXXX@XXX
Art. 30 - Il Servizio "Post@Web" consente al Cliente che abbia aderito al Servizio C.B.I. "Corporate Banking Interbancario" di ricevere le comunicazioni oggetto del Servizio stesso esclusivamente in via elettronica, mediante la loro visualizzazione e consultazione nella specifica sezione protetta del sito internet della Banca.
Il Cliente deve utilizzare il CODICE UTENTE e la PASSWORD forniti all'atto dell'adesione al Servizio CBI, nonché, ove si tratti di accesso a dati sensibili relativi a servizi di pagamento, la procedura di AUTENTICAZIONE FORTE. Le comunicazioni possono essere visualizzate e consultate per almeno sei mesi dalla loro immissione, salvo quanto previsto agli artt. 36 e 37.
Il Cliente dà atto che l'utilizzo dei codici identificativi per l'adesione al Servizio tiene luogo della sottoscrizione autografa, ad ogni effetto di legge ed in particolare per quanto attiene all'efficacia probatoria.
Il Servizio ha ad oggetto l'invio di comunicazioni e documenti contabili dalla Banca al Cliente. La tipologia di documenti contabili inviati al Cliente può essere oggetto di aggiornamento ed implementazione da parte della Banca.
Art. 31 - L'adesione ha efficacia immediata, fermo restando l'invio in formato cartaceo delle comunicazioni in corso di elaborazione al momento dell'adesione.
Art. 32 - E' onere del Cliente provvedere alla periodica consultazione delle comunicazioni oggetto del Servizio. Il contenuto dei documenti potrà essere consultato utilizzando l'AUTENTICAZIONE FORTE nella sezione riservata del Servizio.
Art. 33 - Il servizio è attivabile su rapporti cointestati solo se è prevista l'operatività a firma disgiunta; in tal caso, se l'adesione è formulata da uno solo dei cointestatari, quest'ultimo dichiara, assumendosi la relativa responsabilità: a) di aver preventivamente informato gli altri cointestatari del contenuto del Servizio, evidenziando in particolare che le nuove modalità consentono solo a chi è in possesso dei codici di identificazione del servizio CBI di accedere alle comunicazioni oggetto del Servizio; b) di aver ottenuto dagli stessi l'incondizionato consenso a procedere all'adesione stessa e di agire quindi anche in nome e per conto loro. Il soggetto che aderisce al nuovo Servizio si impegna infine a portare a conoscenza degli altri cointestatari il contenuto delle presenti clausole e condizioni.
Art. 34 - Il Cliente può in qualsiasi momento revocare l'adesione al Servizio "Post@Web". La revoca ha efficacia immediata, fermo l'invio in formato elettronico delle comunicazioni in corso di elaborazione al momento della revoca, e comporta il ripristino delle modalità e degli indirizzi utilizzati anteriormente all'adesione e l'applicazione delle condizioni economiche relative all'invio di comunicazioni cartacee concordate nell'ambito del rapporto, come vigenti al momento dell'efficacia della revoca. In caso di rapporti cointestati, la revoca può essere disposta da ciascuno dei cointestatari disgiuntamente dagli altri ed ha effetto nei confronti di tutti. Il cointestatario che dispone la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.
Art. 35 - Lo scioglimento del contratto relativo al Servizio CBI e la disattivazione dei relativi codici identificativi comporta automaticamente anche lo scioglimento del presente Servizio e l'impossibilità di accedere alla consultazione delle comunicazioni oggetto del Servizio. In caso di scioglimento del contratto per il quale è stata chiesta l'adesione al servizio, la Banca ripristina l'invio cartaceo per le comunicazioni connesse allo scioglimento stesso.
Art. 36 - La Banca potrà estendere d'iniziativa il Servizio ad altre tipologie di documenti e stampe.
SEZIONE III: DOCUMENTO INFORMATIO INTEGRATIVO SUI SERVIZI DI PAGAMENTO EFFETTUATI TRAMITE INTERNET
FAC SIMILE
- ai sensi della normativa di trasparenza -
Nel caso in cui abbia sottoscritto un contratto che Ti permetta di accedere all'utilizzo dei servizi di pagamento tramite internet e abbia provveduto alla sottoscrizione del Contratto Servizio AREA CLIENTI ORGANIZZAZIONI, ai sensi degli orientamenti della Autorità Bancaria Europea del 19 dicembre 2014, così come adottati dalla Banca d'Italia, la Banca fornisce un'informativa specifica sull'accesso e la modifica dei dati sensibili nonché sui pagamenti effettuati tramite internet.
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
La presente informativa riguarda i seguenti servizi di pagamento disciplinati dal Contratto Quadro PSD e dal Contratto Servizio AREA CLIENTI ORGANIZZAZIONI:
- esecuzione dei bonifici e Sepa Credit Transfer via Internet;
- emissione e modifica dei mandati elettronici di addebito diretto (Sepa Direct Debit);
- altri pagamenti.
La sottoscrizione del contratto Servizio AREA CLIENTI ORGANIZZAZIONI. permette infatti di accedere a numerose funzionalità offerte dalla Banca tra le quali la possibilità di usufruire dei servizi di pagamento citati. In particolare, la normativa ha in introdotto per la modifica dei dati sensibili e per l'autenticazione delle operazioni di pagamento, l'obbligo della autentificazione forte.
Di seguito una breve guida per l'accesso e l'utilizzo del servizio in sicurezza.
A. Accesso al servizio tramite collegamento alla pagina web della banca
Puoi accedere al servizio con le seguenti modalità dal sito della banca xxx.xxxxxxxxxx.xx sezione Area Clienti (da qualsiasi dispositivo che abbia accesso alla rete internet).
Occorre selezionare il servizio AREA CLIENTI ORGANIZZAZIONI e ti sarà chiesto di inserire le credenziali fornite dalla Banca al momento di sottoscrizione del contratto:
- CODICE UTENTE;
- PASSWORD;
Al successivo invio, il sistema proporrà una schermata in cui ti verrà richiesto il:
- CODICE OTP (in caso di primo accesso OTP SMS che ti sarà inviato sul tuo cellulare).
Il Codice OTP, ad uso esclusivo del Cliente, è generato per ogni tentativo di accesso e/o per ogni operazione che richieda una autenticazione forte e verrà fornito tramite dispositivi mobile.
Il Codice OTP può essere generato, alternativamente, a seconda della richiesta del Cliente e dopo aver configurato il proprio dispositivo mobile, secondo le istruzioni che verranno fornite dalla banca:
- tramite SMS ("Short Message Service") al numero di cellulare abilitato (sempre, nel caso di primo accesso); oppure
- tramite applicazione scaricata direttamente dal Cliente sul proprio dispositivo mobile (escluso nel caso di primo accesso).
Informazioni tecniche sulla generazione del Codice OTP
Se hai scelto la soluzione tramite applicazione, dovrai scaricare, direttamente sul Tuo dispositivo mobile, l'applicazione denominata PlainPay di Auriga scaricabile dai seguenti store.
Il processo di accesso è terminato continua con le funzionalità del Servizio MITO&C.
B. Autorizzazione di operazioni da internet banking che richiedono l'autenticazione forte
Devi effettuare operazioni che richiedono una autenticazione forte (esempio pagamenti e/o stai modificando i tuoi dati personali)? Se hai scelto di generare l'OTP tramite SMS, o se lo hai ricevuto nello stesso modo perché si tratta di primo accesso, inserisci il codice ricevuto Codice Autorizzazione), come richiesto dal sistema. Se invece hai scelto di generare l'OTP tramite la App PlainPlay di Auriga, inserisci il codice ricevuto (Codice Token), come richiesto dal sistema.
Il processo di autorizzazione è terminato.
In relazione all'accesso ai dati sensibili e personali che Ti verranno richiesti per l'utilizzo di alcune funzioni del Servizio AREA CLIENTI ORGANIZZAZIONI, per visionare nell'apposita sezione riservata documentazione che contenga dati sensibili, nonché per l'autorizzazione di alcune disposizioni di pagamento (bonifici, SCT, SDD, etc.), dovrai utilizzare la procedura descritta in precedenza.
VERIFICA
La Banca Ti permette di verificare lo stato delle operazioni eseguite e Ti informa dell'esecuzione, attraverso opportuni accorgimenti e funzioni.
PROTEGGITI
Ti ricordiamo di mantenere e custodire in modo adeguato le credenziali di accesso ed i dispositivi personali, nonché di modificare la password fornita in sede di sottoscrizione del contratto, primo accesso, nonché con frequenza adeguata agli standard di sicurezza più comuni. La Banca ha comunque stabilito il limite massimo in 90 giorni.
Non conservare le credenziali insieme e non trascriverle su un unico documento. Sul sito della Banca potrai comunque trovare le informazioni aggiornate per un uso corretto delle credenziali e dei dispositivi per evitare di incorrere in furti di identità, truffe, episodi di mail phishing o altri tentativi di xxxxx. Consultalo frequentemente. Ricorda ad esempio che la Banca non Ti chiederà tramite email o posta ordinaria né tramite SMS le credenziali o altri dati sensibili e, comunque, in caso di sospetto (pagamenti sospetti, anomalie anche di funzionamento o richieste sospette di informazioni da parte di terzi), contatta immediatamente i riferimenti indicati nella Sezione CONTATTI ED ASSISTENZA.
Ricordati di utilizzare tutte le più comuni protezioni, quali, a titolo di esempio, gli antivirus, mantenendoli costantemente aggiornati.
BLOCCO DEL SERVIZIO
FAC SIMILE
- ai sensi della normativa di trasparenza -
Potrà capitare che l'accesso al Servizio AREA CLIENTI ORGANIZZAZIONI o l'utilizzo di una o più funzionalità vengano bloccate per motivi di sicurezza. Per garantire la Tua sicurezza, segui sempre le istruzioni che il sistema proporrà e, in ultima analisi, contatta i riferimenti indicati nella Sezione CONTATTI ED ASSISTENZA.
CONTATTI ED ASSISTENZA
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
Se hai bisogno di assistenza per l'accesso o l'utilizzo del servizio AREA CLIENTI ORGANIZZAZIONI oppure hai smarrito le credenziali o il dispositivo mobile, in caso di furto e/o se hai dimenticato le credenziali contatta: Numero Verde assistenza Cabel 800 519 155 (0571 020 800 da estero). Se hai un sospetto (pagamenti sospetti, anomalie anche di funzionamento o richieste sospette di informazioni da parte di terzi) o, riscontri delle anomalie, contatta la tua filiale di riferimento.
FIRMA/E DI CONFERMA DELLE SCELTE EFFETTUATE
Confermo/Confermiamo di aver ricevuto, letto e di accettare integralmente tutte le norme e le condizioni economiche che disciplinano i rapporti ed i servizi di cui alla presente richiesta, che in quanto applicabili ai servizi da noi richiesti contengono rispettivamente e alternativamente:
1) Documentazione informativa per il Cliente, in caso di offerta fuori sede, composta da:
- Dichiarazione redatta dalla Banca da cui risultino gli elementi identificativi del consulente finanziario;
- Comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento del consulente finanziario nei confronti dei Clienti o dei potenziali Clienti;
- Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF);
- Foglio informativo relativo al conto corrente, comprensivo dei servizi di pagamento, nonché (per i soli clienti consumatori) del distinto Fascicolo "Fogli Informativi degli strumenti di pagamento accessori al conto corrente";
- Documento informativo sulle spese (per i soli clienti consumatori);
- Foglio informativo relativo al servizio AREA CLIENTI Privati;
- Foglio informativo relativo al servizio AREA CLIENTI Organizzazioni;
- Foglio informativo relativo alla Carta di Debito.
2) Documentazione informativa per il Cliente, in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza:
- Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF);
- Foglio informativo relativo al conto corrente, comprensivo dei servizi di pagamento, nonché (per i soli clienti consumatori) del distinto Fascicolo "Fogli Informativi degli strumenti di pagamento accessori al conto corrente" e informativa precontrattuale sui contratti e servizi a distanza;
- Documento informativo sulle spese (per i soli clienti consumatori);
- Foglio informativo relativo al servizio AREA CLIENTI Privati;
- Foglio informativo relativo alla Carta di Debito;
- Facsimile modulo di richiesta contrattuale;
- Contratto di firma elettronica.
3) Documentazione informativa per il Cliente, in caso di sottoscrizione in filiale:
FAC SIMILE
- Foglio informativo relativo al conto corrente, comprensivo dei servizi di pagamento, nonché (per i soli clienti consumatori) del distinto Fascicolo "Fogli Informativi degli strumenti di pagamento accessori al conto corrente";
- Documento informativo sulle spese (per i soli clienti consumatori);
- ai sensi della normativa di trasparenza -
- Foglio informativo relativo al servizio AREA CLIENTI Privati;
- Foglio informativo relativo al servizio AREA CLIENTI Organizzazioni;
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
- Foglio informativo relativo alla Carta di Debito.
Mi viene inoltre consegnata copia della presente "Richiesta di apertura di conto corrente, servizi di pagamento e servizi collegati" completa del Documento di Sintesi;
Luogo e data: ,
ELEZIONE DI DOMICILIO SPECIALE AI FINO DELL'INVIO DELLE COMUNICAZIONI
Dichiaro/dichiariamo ai sensi degli articoli 47 Codice Civile e 3 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7.03.2005 n.82) di eleggere domicilio per il ricevimento di comunicazioni periodiche (art. 119 TUB) e di modifica unilaterale (art. 118 TUB) nonché di modifica unilaterale per i servizi di pagamento (art. 126 sexies TUB), uno dei seguenti indirizzi:
☐ Xxxx@xxx
☐ (indirizzo)(solo per l'invio in forma cartacea):
☐ Posta Elettronica o posta certificata:
Periodicità invio Estratto Conto: ☐ Mensile ☒ Trimestrale Periodicità invio Documento di Sintesi: Annuale Periodicità invio Riepilogo sulle Spese: Annuale
Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica
DICHIARAZIONE DELLA QUALIFICA ATTRIBUITA AL CLIENTE
Dichiaro/Dichiariamo che, in relazione al contratto sopra indicato, la Banca, sulla base delle informazioni disponibili, mi/ci ha comunicato di avermi/averci qualificato, ai fini della disciplina sulla trasparenza bancaria, quale:
☐ consumatore
☐ cliente al dettaglio
☐ altro cliente
qualificazione nella quale mi/ci riconosco/riconosciamo e che accetto/accettiamo. Prendo/prendiamo atto che la banca è tenuta a cambiare la qualifica assegnatami/ci, qualora ne ricorrano i presupposti, solo a seguito di mia/nostra esplicita richiesta.
Confermando tutto quanto sopra riportato, Vi chiedo/Chiediamo quindi, l'apertura di un contratto di conto corrente e l'attivazione dei servizi collegati, secondo quanto riportato dai Fogli Informativi tempo per tempo vigenti, AREA CLIENTI Privati, AREA CLIENTI Organizzazioni e Carta di Debito, sopra indicati. A tal fine accetto/accettiamo integralmente, avendole tutte lette, le norme contrattuali sulla prestazione dei servizi bancari e finanziari da parte di Banca Popolare Etica relative al conto corrente di base, al conto corrente di corrispondenza e servizi di pagamento ed ai servizi collegati Carta di Debito, AREA CLIENTI Privati, AREA CLIENTI Organizzazioni, Xxxx@xxx, nonché tutte le relative condizioni economiche riportate nell'allegato Documento di Sintesi, che mi/ci sono stati consegnati, che si intendono integralmente richiamati e che costituiscono parte integrante della presente richiesta. Confermiamo che, in caso di vostra accettazione di questa nostra richiesta, tutti i documenti, con le premesse e gli allegati contenuti, sono parte integrante del contratto e concorrono a formare la volontà contrattuale. Prendiamo atto che, per il perfezionamento della presente richiesta, dovrete darci esplicita comunicazione in tal senso mediante comunicazione munita di firma digitale del soggetto autorizzato.
Luogo e data: ,
FAC SIMILE
Dichiaro/dichiariamo altresì di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, codice civile - le seguenti clausole riportate nel presente modulo:
- ai sensi della normativa di trasparenza -
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI BASE
Art. 2, comma 5 (blocco del conto in caso di incapienza) -Art. 5 (recesso).
NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA
Art. 1 (deposito firme e facoltà di delega) -Art. 7, comma 2 (non apposizione della clausola "effettivo") - Art. 8 (diritto di ritenzione e compensazione) - Art. 9 (chiusura contabile e addebito interessi, commissioni e spese) -Art. 10 (come recedere dal contratto) - Art. 11 (apertura di credito) -Art. 12 (apertura di credito utilizzabile mediante presentazione di titoli e ricevute) - Art. 13 (estratti conto) - Art. 14 (assenza di movimentazione) - Artt. 15 e 16 (cointestazione) -Art. 18 (modifica unilaterale) -Art. 25, comma 3 (foro competente) - Art. 28 (Limiti temporali alla ricezione ordini di pagamento) -Art. 29 (Rifiuto dell'ordine di pagamento) -Art. 32 (Spese, commissioni, tempi di esecuzione e data valuta) -Art. 33 (Modifica delle condizioni e comunicazione variazioni tasso) -Art. 36 (recesso servizi di pagamento) -Art. 37 (Comunicazioni del cliente di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto) - Art. 38 (Responsabilità della banca per le operazioni di pagamento non autorizzate) -Art. 39, comma 9 (non applicazione della norma ai non consumatori diversi dalle microimprese) -Art. 41, commi 5 e 6 (autorizzazione all'addebito sul conto corrente e deroga per i non consumatori) - Art. 42 (Esclusione della responsabilità).
NORME CHE REGOLANO L'USO DELLA CARTA DI DEBITO
Art. 1, comma 3 (Modifica dei limiti d'importo e delle modalità di erogazione dei Servizi) - Art. 4 (Obblighi a carico del cliente) -Art. 5, comma 6 (Opponibilità della denuncia di smarrimento, di sottrazione o di appropriazione indebita) -Art. 6, comma 1- (Comunicazione del cliente di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto) -Art. 7, comma 2 (Facoltà per la Banca di sospendere il rimborso) -Art. 8 (Responsabilità del cliente per l'utilizzo non autorizzato della Carta) - Art. 9 (Addebito in conto e prova delle operazioni) - Art. 10, comma 4 (Revoca o perdita dei poteri di rappresentanza) -Art. 11 (Limiti dell'utilizzo della Carta) - Art. 12, comma 2 (Facoltà di modificare, sospendere o abolire i Servizi) - Art. 15, comma 2 (Messa a disposizione delle informazioni da parte della Banca) - Art. 16 (Comunicazione al cliente di informazioni su una singola operazione) -Art. 17 (Facoltà di recesso della Banca) -Art. 18, comma 5 (Uso illecito della Carta) - Art. 19, comma 2 (Deroga per i non consumatori diversi dalle microimprese) -Art. 20 (Modifica delle condizioni) -Art. 21 (Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami della clientela) -Art. 24, comma 3 (Foro competente) -Art. 29, comma 1 (Valuta addebito) -Art. 30 (Blocco/sblocco della carta di debito per utilizzo all'estero) - Art. 31 (Utilizzo errato della Carta) -Art. 32 (Facoltà di modificare, sospendere o abolire i Servizi) - Art. 36 (Servizio di pagamento POS) Art. 38, comma 1 (Valuta addebito) Art. 39 (Blocco/sblocco della carta di debito per utilizzo all'estero) -Art. 40 (Facoltà di modificare, sospendere o abolire i Servizi -Art. 45 (Limite temporale giornaliero e giornate non operative) -Art. 47, comma 2 (Prova del versamento e suo ammontare) -Art. 47, comma 3 (Limitazione di responsabilità all'idoneità dell'impianto) - Art. 48 (Valuta accredito) -Art. 49 (Banconote sospette di falsità o di provenienza illecita) -Art. 50 (Esclusione di responsabilità della banca) -Art. 53 (Limite temporale giornaliero e giornate non operative) -Art. 55 (Banconote sospette di falsità o
di provenienza illecita) -Art. 56, comma 2 (Esonero da responsabilità) -Art. 57, comma 2 (Prova del versamento e suo ammontare)
-Art. 57, comma 3 (Limitazione di responsabilità all'idoneità dell'impianto) - Art. 58 (Valuta accredito) -Art. 59 (Errato utilizzo del Servizio) -Art. 60 (Esclusione di responsabilità della Banca) -Art. 64 (Esonero da responsabilità per mancata esecuzione delle operazioni) -Art. 68 (Esclusione di responsabilità della Banca).
NORME CHE REGOLANO I SERVIZI ACCESSORI SMS
Sezione I: Art. 2 facoltà della banca di modificare o sospendere i servizi, Art. 3 esclusione di responsabilità della banca, Art. 5
facoltà di recesso, Art. 7 facoltà di modificare unilateralmente le condizioni.
NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO AREA CLIENTI PRIVATI
Sezione I: Condizioni Generali: Art. 8 (modifica unilaterale delle condizioni) ) - Sezione II - Caratteristiche del servizio di Internet Banking: Art.6 (Smarrimento furto o appropriazione indebita delle credenziali) -Art.7 (Erogazione del servizio) -Art.8 (Sospensione del servizio) -Sezione III - Xxxx@xxx Comunicazioni a distanza in forma elettronica - Art.1 (Oggetto) -Art.2 (Cointestazioni dei rapporti) -Art.3 (Modalità di invio comunicazioni) -Art.4 (Spese) - Art.6 (Facoltà e oneri del cliente) - Art.8 (revoca, modifica, sospensione del servizio).
NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO AREA CLIENTI ORGANIZZAZIONI
Sezione I: Clausole contrattuali: Art. 11: irrevocabilità delle istruzioni; Art. 25: efficacia probatoria delle registrazioni; -Sezione II - Condizioni generali uniformi relative al servizio di Post@Web: Art. 36: Revoca; Art. 37: Scioglimento del contratto relativo al servizio AREA CLIENTI Organizzazioni - Scioglimento del contratto cui si riferiscono le comunicazioni oggetto del servizio; Art. 38: Modifica dell'elenco delle comunicazioni.
FAC SIMILE
- ai sensi della normativa di trasparenza -
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
Luogo e data: ,
MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI
Informazioni di base sulla protezione dei depositi
I depositi presso Banca Popolare Etica S.c.p.a. sono protetti da: | Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) (1) |
Limite della protezione: | 100.000 EURO per depositante e per banca. (2) In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali. (3) |
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio: | Tutti i depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro. Laddove la banca operi sotto diversi marchi di impresa, tutti i depositi presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente fino a 100.000 euro per depositante (2) |
Se possiede un conto congiunto con un un'altra persona/altre persone | Il limite di 100.000 EURO si applica a ciascun depositante separatamente (4) |
Periodo di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'ente creditizio | Il rimborso viene effettuato entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca (5). Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca. |
Valuta di rimborso | EURO o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito |
Contatto | Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Xxx xxx Xxxxxxxxxx, 000 00000 Xxxx Tel x00 00-000000 Fax 00-0000000 |
Per maggiori informazioni |
FAC SIMILE
- ai sensi della normativa di trasparenza -
Informazioni supplementari
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito.
ll FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.
(2) Limite generale della protezione.
Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere ai suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 EUR per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 EURO e un conto corrente di 20.000 EURO, gli saranno rimborsati solo 100.000 EURO. Tuttavia i depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 EURO.
In taluni casi i depositi sono protetti oltre 100 000 EURO. Il limite di 100.000 EURO non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:
a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet xxxxx://xxx.xxxx.xx/Xxx
(3) Tutela rafforzata.
Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016
(4) Limite di protezione per i conti congiunti.
In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 EURO. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet xxxxx://xxx.xxxx.xx/Xxx#!00.
(5) Rimborso.
Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è:
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Xxx xxx Xxxxxxxxxx, 000 00000 Xxxx
Tel x00 00-000000 Fax 00-0000000
PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx sito internet: xxxxx://xxx.xxxx.xx
Il D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30, attuativo della Direttiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, all'art. 4, comma 4 stabilisce che Il termine di 7 giorni lavorativi previsto dall'articolo 96- bis.2, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica a partire dal 1° gennaio 2024. Fino a tale data, il termine entro il quale il sistema di garanzia dei depositanti effettua i rimborsi è pari a:
a) 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018;
b) 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020;
c) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.
Il FITD rimborserà i Suoi depositi (fino a 100.000 EURO) senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia, fatta eccezione per i saldi temporanei elevati di cui all'Art. 33, comma 16 dello Statuto del FITD e all'Art. 96-bis.1 del Testo Unico Bancario. Ai fini del rimborso di tali depositi infatti il depositante deve presentare istanza documentata al commissario liquidatore della banca entro 60 giorni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca, informandone il Fondo. Fino al 31/12/2023, qualora il Fondo non sia in grado effettuare il rimborso entro 7 giorni lavorativi esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal FITD, sulla base dei criteri stabiliti dallo statuto. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa della banca. La decorrenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).
Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet xxxxx://xxx.xxxx.xx .
Altre informazioni importanti
In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Esistono, tuttavia, delle eccezioni per taluni sistemi di garanzia dei depositi ed esclusioni dalla copertura applicabili a determinati depositanti, che sono indicate nel dettaglio nel sito Internet xxxxx://xxx.xxxx.xx/. Vi sono, tuttavia, alcuni depositi espressamente esclusi dal rimborso che, ai sensi dell'art. 96-bis.1 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, sono:
FAC SIMILE
a) i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari (come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013), imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;
- ai sensi della normativa di trasparenza -
b) i fondi propri (come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013);
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater del codice penale (confisca);
d) i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di antiriciclaggio;
e) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.
La Sua Banca Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dalla Banca anche nell'estratto conto.
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente Xxxxxx.
Luogo e data: ,
AUTORIZZAZIONE ALL'ADDEBITO IN CONTO DEGLI INTERESSI DEBITORI
Il relazione al rapporto di cui al presente contratto e ai sensi dell'articolo 9 delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza, richiamate in premessa il cliente dichiara di
autorizzare preventivamente
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 120 del TUB e della relativa normativa di attuazione, la banca all'addebito degli interessi debitori sul conto al momento in cui questi diventano esigibili ovvero il primo marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati, e comunque decorso il termine di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui agli artt. 119 e/o 126 quater del TUB, accettando quindi che la somma addebitata sia da quel momento considerata essa stessa sorte capitale. Nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili dalla banca.
Luogo e data: ,
AUTORIZZAZIONE DI AVVENUTA CONSEGNA (ai sensi della normativa in tema di trasparenza bancaria):
Dichiaro/dichiariamo che un esemplare della presente richiesta e del relativo Documento di Sintesi frontespizio del contratto, comprensivo delle condizioni economiche, ci è stata da Voi consegnata.
FAC SIMILE
- ai sensi della normativa di trasparenza -
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
Luogo e data: ,
SPAZIO RISERVATO AL CONSULENTE FINANZIARIO O INCARICATO DI BANCA POPOLARE ETICA
Precisato che le firme dei soggetti ai quali si riferisce la presente sono state apposte in mia presenza, ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni e disposizioni di attuazione, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver identificato i soggetti di cui trattasi e di aver verificato la veridicità dei dati ad essi relativi.
Banca Popolare Etica Incaricato:
LETTERA DI ACCETTAZIONE RICHIESTA APERTURA DI CONTO CORRENTE, SERVIZI DI PAGAMENTO E SERVIZI COLLEGATI
, li
Dati Banca
Banca Popolare Etica S.c.p.a.
xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
di seguito indicato/i come "la Banca" e
Egr. Sig.
di seguito indicato/i come "il Cliente"
Tipologia Prodotto | |
N° del Conto Corrente | |
Codice Interno Cliente (NDG) | |
Codice Fiscale |
FAC SIMILE
- ai sensi della normativa di trasparenza -
NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE
In relazione alla Sua/Vostra "Richiesta di Apertura conto corrente di corrispondenza, servizi di pagamento e servizi collegati", datata abbiamo il piacere di comunicarVi con la presente l'accettazione della suddetta Richiesta da parte dello scrivente Istituto.
Abbiamo quindi aperto in data odierna un conto corrente di corrispondenza e i servizi ad esso collegati, a Voi intestato che sarà regolato, sino a nuovo avviso, dalle condizioni economiche da Voi approvate e di seguito riportate.
I nostri rapporti saranno inoltre disciplinati dalle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi di pagamento" integralmente riportate nella Richiesta di apertura conto corrente, servizi di pagamento e servizi collegati da Lei/Voi firmata, nonché dalle condizioni economiche riportate nei Documenti di Sintesi allegati in frontespizio, che si intendono integralmente richiamati e formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
COORDINATE BANCARIE
Codice IBAN | |
Codice BIC | XXXXXX0X00X |
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni economiche applicate al presente rapporto sono indicate nell'allegato Documento di Sintesi, che si intende integralmente richiamato e costituisce parte integrante del presente contratto.