ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI MONTE CREMASCO, DOVERA, CHIEVE
Allegato alla delibera G.C. n.46 del 05.04.2018
Il Segretario Comunale: X.xx: Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI MONTE CREMASCO, DOVERA, CHIEVE
PER L’ESERCIZIO DI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
Addì del mese di e dell’anno , presso la sede Comunale di
TRA
Il Comune di , CF XX, rappresentato dal Sindaco pro-tempore XX nato a
in data , la quale, agendo nell’esclusivo interesse di detto Comune, qui stipula in forza della deliberazione del n. del , esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema del presente accordo di collaborazione;
E
Il Comune di , CF XX, rappresentato dal Sindaco pro-tempore XX nato a
in data , la quale, agendo nell’esclusivo interesse di detto Comune, qui stipula in forza della deliberazione del n. del , esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema del presente accordo di collaborazione;
E
Il Comune di , CF XX, rappresentato dal Sindaco pro-tempore XX nato a
in data , la quale, agendo nell’esclusivo interesse di detto Comune, qui stipula in forza della deliberazione del n. del , esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema del presente accordo di collaborazione;
PREMESSO CHE la Legge n. 65 del 7 marzo 1986 "Legge quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale "affida ai Comuni lo svolgimento delle funzioni di polizia locale e che, ai sensi dell'art.4, comma 1, punto 4, lettera C), previa l'esistenza di un accordo tra le amministrazioni e comunicazione alla Prefettura, il servizio di polizia locale ha la possibilità di essere rinforzato da operatori di Polizia Locale dipendenti di altri Comuni, per la gestione di eventi eccezionali, nonché in particolari occasioni stagionali o in caso di assenza per congedo ordinario o straordinario del personale;
VISTO l’art. 15, comma 2, della Legge Regionale Lombardia n° 4/2003 che testualmente recita: "Al fine di far fronte a esigenze di natura temporanea, la Regione promuove l'accordo tra le amministrazioni interessate per l'impiego di operatori di polizia locale presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso gli operatori sono soggetti alla direzione dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali";
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 1 aprile 2015 recante "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana " all'art. 9 comma 1 prevede che "Al fine di far fronte a esigenze di natura temporanea, la Regione promuove l'accordo tra le amministrazioni interessate per l'impiego di operatori di polizia locale presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso gli operatori sono soggetti alla direzione dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali";
ATTESO CHE:
- Ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, la stessa Regione Lombardia promuove la stipulazione di tali accordi a livello locale, al fine di assicurare il coordinamento delle attività in materia di rischi urbani, tutela ambientale e protezione civile svolte dai comuni;
- Le Amministrazioni Comunali di Monte Cremasco, Dovera e Chieve, hanno interesse ad attuare forme di collaborazione del servizio di POLIZIA LOCALE, finalizzate a garantire l’applicazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza del servizio e per dare una risposta ai cittadini sul piano dell’efficienza, dell’efficacia ed economicità della gestione dei servizi intensificando in particolare l’azione di vigilanza e controllo del territorio, al fine assicurare più alti livelli di sicurezza urbana sul territorio lombardo;
TUTTO CIÒ PREMESSO
le parti, sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Finalità
I Comuni di Monte Cremasco, Dovera e Chieve, interessati al presente accordo, si impegnano e, compatibilmente con le esigenze di servizio, dispongono di comandare reciprocamente presso i Comuni il personale di Polizia Locale, al fine di garantire un adeguato servizio di Polizia Locale, tramite la gestione dei servizi realizzata secondo quanto previsto dal successivo art.4.
Le finalità da perseguire riguarderanno principalmente le seguenti attività:
- Polizia Amministrativa: intesa come prevenzione e repressione di tutti i fenomeni che costituiscono violazione amministrativa alle norme imperative in materia di commercio, edilizia, igiene e sanità, sicurezza urbana, e fiscalità locale nonché di altre attività previste da Leggi, Regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali;
- Polizia Stradale: intesa come prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, rilevazione degli incidenti stradali, tutela e controllo sull’uso della rete viaria, sicurezza della circolazione stradale e scorta per la sicurezza della circolazione;
- Polizia Giudiziaria: intesa come acquisizione delle notizie di reato, impedimento che i reati accertati vengano portati a conseguenze ulteriori, ricerca degli autori, attività necessarie per assicurare le fonti di prova e raccolta di quant’altro possa servire per l’applicazione della Legge Penale;
- Polizia Ambientale: intesa come controllo sulle attività inquinanti, gestione dei rifiuti e monitoraggio ambientale, censimenti e controlli per la tutela del patrimonio floro/faunistico;
- Ausilio alla Pubblica Sicurezza e Ordine Pubblico: previa disposizione del Sindaco interessato, quando ne venga fatta specifica richiesta da parte della competente Autorità, collaborazione nell’ambito delle proprie attribuzioni con le Forze di Polizia dello Stato;
- Sicurezza Urbana: intesa come controllo del territorio per prevenire e arginare fenomeni di disagio derivanti non solo da violazione di norme, ma anche da forme di degrado e inciviltà diffusa;
- Notifica ed esecuzione di provvedimenti emanati in violazione alle norme sulla circolazione stradale (Es.: sospensione di validità della patente di guida o degli altri documenti abilitanti ai sensi del C.d.S.);
- Servizio residuale di notifica e consegna di atti inteso come garanzia di sostituzione del Messo Comunale in caso di assenza e assicurazione del supporto in caso di necessità;
- Altri servizi: potranno anche essere affidati altri compiti purché compatibili con le funzioni di Polizia Locale e comunque, nel rispetto delle norme di cui al decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle norme risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
- le modalità di gestione del servizio sono volte altresì a verificare l'esistenza delle condizioni ottimali per un'eventuale gestione associata della funzione di polizia locale, avente i requisiti previsti dall'articolo 14 del D.L. 78/ 2010 e s.m.i.;
Art. 2 - Comune Capofila
Il Comune Capofila, in qualità di referente e coordinatore dell’accordo di collaborazione, è individuato nel Comune di Monte Cremasco.
Il Sindaco del Comune Capofila nomina, su parere della conferenza dei Sindaci, un Coordinatore Unico, scelto tra gli agenti di polizia locale.
Le modalità operative per lo sviluppo dei servizi e delle attività da svolgere sono adottate mediante gli atti di gestione a cura del Coordinatore Unico, nel rispetto dei criteri fissati dal presente atto e degli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Sindaci.
Allo stesso è demandato il compito di dare comunicazione al Sig. Prefetto di Cremona dell’avvio dell’accordo di collaborazione.
Art. 3 - Ambito territoriale
Il servizio di Polizia Locale oggetto del presente accordo è svolto all’interno del territorio dei Comuni aderenti così come previsto dall’art. 14 della legge 65/86.
Il personale di polizia locale opera in tale ambito, nello svolgimento dei compiti assegnati, mantenendo tutte le qualifiche attribuite allo stesso da leggi, da regolamenti e da provvedimenti dell’Autorità.
Nell’esercizio dei compiti affidatigli il personale dipende funzionalmente dal Sindaco del territorio sul quale si trova ad operare.
Art. 4 – Modalità di espletamento dei servizi
Lo schema organizzativo dovrà assicurare i servizi presso i singoli Enti e sul territorio dei Comuni di cui al presente accordo.
I servizi programmati, eseguiti dal personale di polizia locale dei diversi Comandi, all’interno dell’orario di lavoro e secondo il principio della reciprocità efficacia ed efficienza, si svolgeranno sui territori dei singoli comuni con cadenza e rotazione periodica prestabilita da un programma
I servizi non programmati, si potranno svolgere anche sul territorio di tutti i comuni e dovranno essere autorizzati preventivamente dai rispettivi Sindaci e/o Responsabili di Servizio.
Ciascuna Amministrazione indicherà al Comando di Polizia Locale di riferimento gli obiettivi maggiormente perseguibili secondo il presente accordo di collaborazione.
Gli Enti coinvolti nell’accordo di collaborazione definiranno con separato provvedimento il compenso incentivante spettante al personale impegnato in servizi straordinari e/o progetti, in modo da garantire parità di trattamento e uguale compenso per il proprio personale e per quello degli Enti coinvolti nel presente accordo.
L’attuazione del presente accordo di collaborazione, non sostituisce le strutture relative ai servizi di Polizia Locale esistenti, tanto che verranno mantenuti attivi gli sportelli della Polizia Locale presso i Comuni di Monte Cremasco, Dovera e Chieve, che continueranno a svolgere le loro funzioni in maniera indipendente sotto la direzione del proprio Sindaco e/o Responsabile del Servizio.
Le amministrazioni danno atto che i Servizi congiunti di Polizia Locale saranno coordinati dal Coordinatore Unico, a cui le amministrazioni dovranno segnalare le specifiche richieste e gli obiettivi.
I servizi di Polizia Stradale potranno essere svolti solo in presenza di pattuglia composta da almeno 2 operatori, nel rispetto della normativa di rifermento.
In mancanza di tale dotazione organizzativa minima non potrà essere richiesto l’ausilio del personale esterno per interventi di Pubblica Sicurezza, Polizia Giudiziaria ed il rilievo di sinistri stradali.
Art. 5 – Dotazione di risorse umane ed utilizzo di mezzi ed apparecchiature
Il servizio si avvarrà del personale di Polizia Locale dipendente dei Comuni di cui al presente accordo di collaborazione, che rimangono titolari esclusivi dei rispettivi rapporti di lavoro ed individuati nel numero di 3 unità, verranno utilizzati sui territori dei comuni in base all’ esigenze dei singoli comuni e secondo il programma di servizio predisposto dal coordinatore unico, come risulta approvato dalla Conferenza dei Sindaci.
L’adozione della presente convenzione non comporta alcun mutamento dello status giuridico ed economico del personale utilizzato. Ciascun Comune, secondo quanto stabilito dal rispettivo ordinamento, resta competente in materia di procedimenti disciplinari relativi al personale da esso dipendente.
L’erogazione delle retribuzioni, così come i versamenti degli oneri e delle ritenute previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali e di tutti gli adempimenti connessi, avverrà a cura dei singoli Comuni ciascuno per il proprio personale dipendente con riferimento al trattamento economico fondamentale.
I Comuni, all’atto della sottoscrizione dell’accordo di collaborazione, mettono a disposizione le risorse umane di seguito elencate e le risorse strumentali:
- Comune di Monte Cremasco n. 1 dipendente cat. C
- Comune di Dovera n. 1 dipendente cat. X
- Xxxxxx xx Xxxxxx x. 0 dipendente cat. C
Gli agenti di Polizia Locale, riconosciuti agenti di pubblica sicurezza, durante le missioni esterne potranno essere dotati dell’arma e potranno, se necessario, usare i mezzi di servizio, gli strumenti e le apparecchiature in dotazione al servizio di polizia degli altri Comuni.
Fermo restando che la proprietà dei mezzi e delle attrezzature, messi a disposizione, rimane in capo ai singoli comuni convenzionati, l’utilizzo degli stessi è disposto dal coordinatore unico a seconda delle modalità organizzative dello stesso.
Art. 6 - Durata dell’accordo di collaborazione
Il presente accordo avrà inizio il 01/05/2018 e avrà scadenza il 31.12.2018.
L’accordo potrà essere prorogato o modificato su richiesta di uno dei Comuni aderenti, previa adozione di apposita deliberazione di Giunta Comunale.
Art. 7 - Recesso
L’accordo in ogni caso decadrà nel momento in cui una delle parti provvederà a sottoscrivere una convenzione per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale, ai sensi del D.L. n. 78/2010.
L’accordo potrà inoltre essere sciolto per il venir meno del consenso del dipendente, supportato da motivazioni documentate inerenti le condizioni pattuite e comunicato alle Amministrazioni Comunali coinvolte nel presente accordo.
Ogni Comune può recedere dagli impegni assunti con il presente accordo previa approvazione di apposita deliberazione e dandone comunicazione agli altri Comuni. Gli effetti della comunicazione di recesso si produrranno, tranne nei casi di mutuo consenso, decorsi trenta giorni dal ricevimento della deliberazione in entrambi i restanti comuni.
I Comuni aderenti al presente accordo possono presentare alla Regione Lombardia richiesta di contributo ai sensi e per gli effetti della L.R. 8/2000 e L. 4/2003, tramite il comune capofila.
Art. 8- Conferenza dei Sindaci
I Comuni si riuniscono su iniziativa del Comune Capofila ogni sei mesi o, su richiesta di ognuno dei Sindaci interessati al presente accordo di collaborazione in seno alla conferenza dei Sindaci nelle persone degli stessi o di loro delegati, al fine di programmare gli interventi sul territorio o di impartire direttive per il regolare svolgimento del servizio.
Con la sottoscrizione del presente accordo di programma è istituita la “Conferenza dei Sindaci”, composta dai Sindaci dei comuni interessati.
La Conferenza dei Sindaci, in particolare:
a) Propone modifiche ed integrazioni al presente accordo di collaborazione che ciascun Sindaco sottoporrà alla propria Amministrazione;
b) Propone modifiche ai criteri di ripartizione delle spese e delle risorse finanziarie da sottoporre alle singole Amministrazioni Comunali per la relativa approvazione;
c) Assicura lo scambio dei dati e delle informazioni tra gli Enti partecipanti utili per migliorare il servizio;
d) Approvazione del programma annuale di attività;
e) Xxxxx ed approvazione del piano economico di spesa nonché del relativo prospetto di ripartizione delle spese;
f) Xxxxx del consuntivo predisposto dal coordinatore unico attinente il raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi;
g) Risoluzione dei problemi interpretativi che dovessero sorgere nell’applicazione della presente convenzione;
h) Xxxxxx sulla scelta di un coordinatore unico tra gli agenti di polizia;
i) Approvazione di una relazione annuale sul servizio svolto predisposta dal coordinatore unico;
La Conferenza dei Sindaci è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capofila e si riunisce almeno due volte all’anno e comunque ogni volta che uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
Alle riunioni della Conferenza dei Sindaci partecipa, ove richiesto, il coordinatore con funzioni tecnico-consultive.
Alle riunioni della Conferenza dei Sindaci può esser invitato altro personale dipendente, la cui presenza sia ritenuta utile e funzionale alle decisioni da assumere.
In via di prima applicazione il programma viene approvato nella prima seduta della Conferenza dei Sindaci successiva alla stipula della presente accordo di collaborazione.
I verbali della Conferenza dei Sindaci dovranno essere trasmessi alle singole Amministrazioni.
Le sedute saranno valide se parteciperanno almeno la metà dei rappresentanti dei Comuni. Le decisioni verranno assunte a maggioranza assoluta dei partecipanti.
Art. 9 - Rapporti finanziari
Ogni Comune compenserà il proprio personale dipendente per il servizio prestato nell’orario ordinario. Analogamente, ogni Comune provvederà per il proprio personale a tutti gli adempimenti connessi, quali i versamenti degli oneri e delle ritenute previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali.
Ciascun Comune, potrà prevedere, per il proprio personale di Polizia Locale forme incentivanti o la messa a disposizione di ore straordinarie per la copertura dei servizi congiunti nel rispetto dei limiti di spesa.
Le spese derivanti da eventuali servizi non rientranti nella normale programmazione, sono a carico dell’Amministrazione Comunale che li richiede. In tal caso, il Comune che ha richiesto il servizio provvederà al rimborso dei relativi importi al Comune da cui dipende l’Agente di Polizia Locale.
I proventi delle violazioni saranno incamerati dal Comune dove ha avuto luogo l’accertamento dell’infrazione.
Gli Agenti di Polizia Locale, a tal proposito, utilizzeranno verbali con l’intestazione e l’indicazione del
c.c.p. di ciascun Comune.
I procedimenti conseguenti all’attività di Polizia Locale di cui al presente accordo di collaborazione, saranno a carico del servizio di Polizia Locale del Comune sul quale è stata svolta l’attività, rimanendone sollevato il Comune Capofila ed il Coordinatore Unico.
I rapporti finanziari tra i Comuni di cui al presente accordo di collaborazione sono basati sulla ripartizione degli oneri secondo la seguente modalità:
- Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune Capofila rendiconterà le spese congiunte scaturite dal servizio, anticipate dal Comune Capofila o altro Comune.
- Entro i successivi 30 giorni i Comuni verseranno la quota di partecipazione a loro carico.
- La rendicontazione ed il relativo riparto spese, verranno effettuati secondo il criterio di proporzionalità delle ore di servizio rese presso i singoli Comuni, sulla base dei prospetti semestrali da predisporsi a cura del coordinatore unico.
Art. 10 - Coordinatore Unico
Il Coordinatore Unico è nominato con le modalità di cui al precedente art. 8 tra gli agenti di polizia locale, che sono dipendenti inquadrati nella fascia di livello prevista dal contratto collettivo di lavoro. Il Coordinatore unico esercita le funzioni previste dalle leggi e dai regolamenti di settore.
Al Coordinatore Unico spetterà:
a) Organizzare i servizi, di intesa con gli operatori dei rispettivi Comuni, nel rispetto dei rispettivi orari di servizio, in attuazione degli indirizzi espressi dai Sindaci degli Enti di cui al presente accordo;
b) Coordinare i servizi congiunti di Polizia Locale con quelli delle altre forze dell’ordine.
Al coordinatore unico del servizio di Polizia Locale, sarà riconosciuta una remunerazione a progetto ai sensi dell’art. 17 comma 2 lettera a) del CCNL sottoscritto il 01 aprile 1999, definita dal sindaco del comune capofila di concerto con i sindaci dei comuni di cui al presente accordo di collaborazione.
Tale remunerazione a progetto, con esclusione del Comune dal quale dipende il coordinatore unico, escluso dalla ripartizione nella misura della sola quota inerente alla summenzionata remunerazione a compensazione dell’attività di coordinamento svolta durante il normale orario di servizio ordinario, sarà sostenuta dagli altri comuni in misura proporzionale.
Tali importi sono rendicontati e ripartiti tra i Comuni di cui al presente accordo di collaborazione, secondo i criteri e le modalità indicate all’art.9 (rapporti finanziari).
Art. 11 – Ammissione di nuovi Comuni
Conformemente alla previsione dell’art. 7, comma 3, della Legge Regionale 1 aprile 2015 n. 6, in base al quale la Regione promuove la costituzione di corpi di polizia locale con una dotazione organica non inferiore a diciotto operatori che assicurino la continuità del servizio secondo il sistema organizzativo individuato autonomamente, il presente accordo, può essere esteso ad altri Comuni.
L’istanza di ammissione di nuovi comuni al presente accordo di collaborazione dovrà essere presentata al Comune Capofila, il quale la trasmetterà per conoscenza agli altri comuni.
L’accettazione dell’istanza è subordinata all’approvazione unanime da parte dei Comuni inizialmente aderenti con Delibera di Giunta Comunale.
Art. 12 – Disciplina regolamentare
Ciascun Comune è dotato di un proprio Regolamento disciplinante il servizio di Polizia Locale sul proprio territorio. Il personale impiegato si dovrà attenere alle norme regolamentari vigenti nel Comune ove presta momentaneamente servizio.
Art.13 –Ulteriori forme di implementazione del servizio
Il presente accordo non esclude che ogni Comune possa ricorrere, in maniera indipendente e senza necessità di alcuna autorizzazione da parte degli altri Enti aderenti, ad ulteriori forme di implementazione del servizio di Polizia Locale sul proprio territorio, compresa la possibilità di
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avvalersi di prestazioni temporanee di personale di Polizia Locale di Enti esterni al presente accordo, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 14 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente accordo, si applicheranno le disposizioni normative e regolamentari in vigore.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco del Comune di Monte Cremasco – avv. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxx
Il Sindaco del Comune di Dovera – Xxxxx Xxxxxxxxx
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Il Sindaco del Comune di Chieve –Xxxxxx Xxxxxxxxxx