DECRETO n. 531 del 07/10/2021
Cl.: 1.1.02
DECRETO n. 531 del 07/10/2021
OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE, AI SENSI DELL’ART. 56 DEL D.LGS. 117/2017, SVOLTA IN FORMA AGGREGATA (COMUNE DI MANTOVA CAPOFILA) PER LA SCELTA DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AVENTE FINALITA’ ZOOFILE CON CUI STIPULARE APPOSITA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CANILE E GATTILE SANITARIO DI MANTOVA PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE - 01.09.2021/31.08.2026
IL DIRETTORE GENERALE – Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Acquisito il parere favorevole del | |
DIRETTORE AMMINISTRATIVO | Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx |
Acquisito il parere favorevole del | |
DIRETTORE SANITARIO | Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx |
Acquisito il parere favorevole del | |
DIRETTORE SOCIOSANITARIO | Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx |
Responsabile del procedimento: XXXXXXX XXXXXXXX
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana
Sede Legale: Xxx xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx – C.F./P.IVA: 02481970206
Richiamati:
- il decreto n. 392 del 22/07/2021, con il quale questa Agenzia ha conferito il mandato con rappresentanza al Comune di Mantova (capofila), per l’espletamento della procedura di selezione, ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. 117/2017, per l’affidamento del servizio di gestione del canile e gattile sanitario per conto di ATS della Val Padana per un periodo di cinque anni e contestuale proroga del contratto in essere;
- la determinazione n. 1987 del 16/08/2021 del Comune di Mantova con la quale è stata aggiudicata in via definitiva all’Associazione Cinofila Mantovana – Rifugio del cane abbandonato ODV, con sede in Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, la selezione di un’organizzazione di volontariato avente finalità zoofile per l’esercizio di attività di gestione del Rifugio Comunale e del Canile Gattile Sanitario, per il periodo di 5 anni con decorrenza dal 1/09/2021, ai sensi del D.lgs. 117/2017;
Dato atto che:
- per motivi di urgenza, si è provveduto all’esecuzione delle attività oggetto del presente atto a partire dal 01.09.2021, nelle more della stipula della convenzione, nonché nelle more della verifica dei requisiti al fine di non interrompere un servizio necessario per la collettività;
- la convenzione avrà la durata di anni cinque, con decorrenza dal 01.09.2021 e verrà stipulata in forma congiunta Comune Mantova/ATS Val Padana come da allegato al presente atto;
Considerato che:
- la convenzione prevede l’invio mensile, al Direttore del Distretto Veterinario di Mantova, delle spese sostenute per la gestione del Canile – Gattile, tra le quali le spese per alimenti, farmaci, prodotti di pulizia, interventi di derattizzazione, smaltimento rifiuti, utenze, personale dipendente;
- le prestazioni Sanitarie verranno rimborsate secondo le tariffe indicate nell’allegato “Tariffe ATS Val Padana”, come di seguito riportato:
- TARIFFE ATS VAL PADANA | |
DESCRIZIONE INTERVENTI | CORRISPETTIVI FISSI (IVA E ENPAV ESCLUSI) |
Visita diurna | € 30,00 |
Visita notturna/festiva | € 50,00 |
Bendaggio semplice | € 35,00 |
Bendaggio complesso | € 45,00 |
Bendaggio rigido con stecca, gesso o simili | € 60,00 |
Sutura semplice | € 35,00 |
Sutura complessa in anestesia | € 80,00 |
Interventi di Ortopedia-traumatologia: | |
Amputazione arto cane | € 200,00 |
Amputazione arto gatto | € 150,00 |
Esami di laboratorio | |
Emocromo | € 20,00 |
Esami interni - parametro singolo | € 6,00 |
Esame coprologico | € 10,00 |
Interventi di chirurgia | |
Eutanasia e smaltimento delle spoglie cane | € 50,00 |
Eutanasia e smaltimento delle spoglie gatto | € 30,00 |
- il numero di animali ospitati nella struttura Canile – Gattile Sanitario non può essere superiore alla capienza massima della struttura;
- i cani e i gatti permangono nel Canile – Gattile Sanitario per i periodi previsti dalle norme vigenti;
- tutti i pagamenti da parte dell’ATS Val Padana saranno effettuati mensilmente sul conto corrente dedicato;
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana
Sede Legale: Xxx xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx – C.F./P.IVA: 02481970206
Precisato che l’importo annuo delle spese ammesse a rimborso è stimato in € 20.000,00;
Precisato che il rapporto che si viene a creare con l’Associazione Cinofila Mantovana – Rifugio del cane abbandonato ODV, non integra la fattispecie di appalto di servizi e quindi, non è soggetto, per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 comma 5 della L. 136/2010, ma risulta da assoggettare all’art. 3, comma 1 della Legge 136/2010;
Considerato che la convenzione di cui all’oggetto, essendo regolata dalle normative speciali sopra citate in materia di organizzazioni di volontariato e di tutela e controllo della popolazione canina e felina, non è assoggettabile all’applicazione delle disposizioni definite dal D.Lgs. n. 50/2016;
Vista l’attestazione della dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx nella duplice veste di responsabile del procedimento amministrativo e di Direttore U.O.C. Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente atto;
Vista l’attestazione dell’UOC Servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario;
D E C R E T A
1) di recepire, per le motivazioni esplicitate in premessa, la determinazione n. 1987 del 16/08/2021 adottata dal Comune di Mantova (capofila), relativa alla procedura per la scelta dell’organizzazione di volontariato avente finalità zoofile con cui stipulare apposita convenzione per la gestione del rifugio comunale e del Canile – Gattile Sanitario, aggiudicata all’Associazione Cinofila Mantovana Rifugio del cane abbandonato ODV, con sede in Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx;
2) di dare atto che, per motivi di urgenza, si è provveduto all’esecuzione anticipata delle attività a partire dal 01.09.2021, anche in pendenza della stipula della convenzione, poiché, con la mancata esecuzione anticipata, sarebbero stati interrotti dei servizi necessari;
3) di stipulare, ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. 117/2017, la convenzione con l’Associazione Cinofila Mantovana Rifugio del cane abbandonato ODV, con sede in Strada Bosco Virgiliano Mantova, della durata di 5 anni dal 01.09.2021 al 31.08.2026, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di dare atto che l’ammontare annuo presunto delle spese oggetto di rimborso è quantificato in € 20.000,00, per un totale complessivo stimato di € 100.000,00, e viene registrato al competente conto di costo 703590320 (randagismo ricovero in canili sanitari) del Bilancio Sanitario di questa Agenzia per gli anni 2021/2026 come segue:
- anno 2021 (4 mesi) € 6.600,00
- anno 2022 € 20.000,00
- anno 2023 € 20.000,00
- anno 2024 € 20.000,00
- anno 2025 € 20.000,00
- anno 2026 (8 mesi) € 13.400,00
5) di disporre, a cura dell’U.O.C. Affari Generali, Legali e Istituzionali, la pubblicazione all’Albo on-line ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.
Firmato digitalmente Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana
Sede Legale: Xxx xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx – C.F./P.IVA: 02481970206
TARIFFE ATS VAL PADANA | |
DESCRIZIONE INTERVENTI | CORRISPETTIVI FISSI |
Visita diurna | € 30,00 |
Visita notturna/festiva | € 50,00 |
Bendaggio semplice | € 35,00 |
Bendaggio complesso | € 45,00 |
Bendaggio rigido con stecca, gesso o simili | € 60,00 |
Sutura semplice | € 35,00 |
Sutura complessa in anestesia | € 80,00 |
Interventi di Ortopedia-traumatologia: | |
Amputazione arto cane | € 200,00 |
Amputazione arto gatto | € 150,00 |
Esami di laboratorio | |
Emocromo | € 20,00 |
Esami interni - parametro singolo | € 6,00 |
Esame coprologico | € 10,00 |
Interventi di chirurgia | |
Eutanasia e smaltimento delle spoglie cane | € 50,00 |
Eutanasia e smaltimento delle spoglie gatto | € 30,00 |
“Le tariffe applicabili non possono comunque mai superare quelle riportate nell'elenco delle prestazioni di cui all'Allegato 1 del D. 19 luglio 0000 - x. 000”
ALLEGATO.....
CONVENZIONE CON UN’ORGANZZAZIONE DI VOLONTARIATO AVENTE FINALITÃ ZOOFILE PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE E DEL CANILE-GATTILE SANITARIO
L’anno 2021 (duemilaventuno), il giorno del mese di , in Mantova via Roma 39 , presso il competente Ufficio del Settore Ambiente;
FRA
L’arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, che interviene in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Territorio Ambiente del Comune di Mantova, incaricata dalla Giunta del Comune di Mantova, giusta la delibera
n. 163 del 30.6.2021 a sottoscrivere la presente convenzione, parte che qui di seguito, per brevità, potrà essere qualificata come “Comune” o “Amministrazione” (C.F./P.I. 00189800204);
il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx che interviene in qualità di Direttore generale pro-tempore dell’ATS della Val Padana, con sede in Xxxxxxx, Xxx xxx Xxxxxxx, 0 di seguito ATS (C.F./P.IVA 02481970206);
E
l’Organizzazione di volontariato avente finalità zoofile denominata Associazione Cinofila Mantovana
– Rifugio de cane abbandonato ODV, che in seguito sarà chiamata indifferentemente “Organizzazione”, “Organizzazione convenzionata” o “Organizzazione zoofila”, C.F 93009410205, con sede legale in Mantova, via Strada Bisci Virgiliano, iscritta da almeno 6 mesi negli appositi registri istituiti ai sensi della vigente normativa (Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato), fino a migrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore), rappresentata da Xxxxx Xxxxxx, residente a Mantova, xxx Xxxxxxx x. 00/X, in qualità di legale Rappresentante dell’Organizzazione stessa;
PREMESSO
• che la Legge 14 Agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” e smi e il Titolo VIII Capo II della Legge Regionale 33/2009 così come modificato dalla Legge Regionale 15/2016, affidano alla competenza dei Comuni e a ATS l’esercizio di una serie di attività, specificate dalla legge medesima, connesse alla tutela e controllo della popolazione canina;
• che per l’esercizio delle attività rientranti nelle suddette competenze, ai sensi dell'art.107 comma 5 del L.R. 33/209 e smi, i comuni e le ATS possono avvalersi della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di Organizzazioni di volontariato aventi finalità zoofile e animaliste, previa stipula di apposita convenzione;
• che la Regione Lombardia con la L.R. 14 febbraio 2008 n. 1 “Testo unico delle Leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, ha disciplinato i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, ivi compresa la possibilità di stipulare convenzioni per l’erogazione di prestazioni ed attività (art. 9);
• che il D.Lgs. 03.07.2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e ss.mm.ii., unitamente alle parti temporaneamente ancora in vigore della legge 11 Agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato” e il Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021:
- riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato, della cultura e della pratica del dono, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- consente, nel rispetto delle condizioni previste all’art. 56, alle Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere convenzioni con le organizzazioni di volontariato finalizzate allo svolgimento, in favore di terzi, di attività o servizi sociali di interesse generale;
• che i Comuni di Mantova e ATS , rispettivamente con D.G.C. n.163 del 30.6.2021 e Decreto n.392 del 22.07.2021, hanno deliberato di procedere in forma associata per l’esercizio delle proprie competenze connesse alla tutela e controllo della popolazione canina, attribuendo al Comune di Mantova il compito di adottare tutti i provvedimenti amministrativi conseguenti;
• che il Comune di Mantova , con la sopracitata DGC delibera di Giunta n. 163 del 30.6.2021 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo, controllo della popolazione canina.”, ha deliberato di affidare le attività di gestione del rifugio comunale e del canile-gattile sanitario ricorrendo alla collaborazione di una Organizzazione di volontariato avente finalità zoofile, previa selezione della medesima e stipula di apposita convenzione ai sensi della vigente normativa del Terzo Settore;
che ATS, con Decreto n.392 del 22.07.2021, ha delegato il Comune di Mantova ad affidare le attività di gestione del rifugio comunale e del canile-gattile sanitario ricorrendo alla collaborazione di una Organizzazione di volontariato avente finalità zoofile, previa selezione della medesima e stipula di apposita convenzione ai sensi della vigente normativa del Terzo Settore;
• che con Determinazione n. 1719 del 21.07.2021, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e controllo della popolazione canina, nonché in materia di gestione dei rapporti fra Pubblica Amministrazione e Organizzazione di volontariato e agli indirizzi formulati dalla Giunta del Comune, il Dirigente incaricato ha approvato:
- le procedure per la selezione dell'Organizzazione zoofila con cui stipulare apposita convenzione perl’esercizio di parte delle attività in materia di tutela e controllo della popolazione canina di cui alla D.Lgs. 117/2017 e
- i criteri di priorità e i parametri di valutazione per la scelta dell'Organizzazione zoofila;
- lo schema di convenzione teso a regolare i rapporti fra il Comune di Mantova , ATS e Organizzazione zoofila;
• che, dopo avere espletato le procedure di selezione previste, con Determinazione n.1987 del 16.08.2021 il Dirigente incaricato ha attribuito all’Organizzazione la gestione del canile comunale e del canile-gattile sanitario, da esercitarsi, secondo le disposizioni contenute nella presente convenzione,
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto
La convenzione ha per oggetto la gestione del rifugio comunale e del canile-gattile sanitario per lo svolgimento delle attività dettagliate nel disciplinare allegato.
Le suddette attività sono svolte ad esclusivo beneficio del Comune di Mantova e dell’ATS Val Padana che provvederanno alle spese secondo le rispettive competenze;
Le attività oggetto di convenzione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di quanto stabilito dal presente atto e dalla vigente legislazione in materia di controllo della popolazione canina e prevenzione del randagismo, con particolare riferimento alle seguenti norme:
- D.P.R. 08.02.1954 n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria” e ss.mm.ii.;
- Legge 14.08.1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale n. 33/2009 in particolare il Titolo VIII Capo II , così come modificato dalla L.R. 15/2016, recante le norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del Randagismo;
- Circolare Ministero Sanità 19.03.1992 n. 9;
- Circolare Ministero Sanità 12.08.1993 n. 33;
- Regolamento Comunale per la tutela del benessere animale approvato con D.C.C. n.10 del 12.01.2015 e successivamente modificato con DCC n. 25 del 13.04.2015;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e ss.mm.ii.;
- Legge 29.07.2010 n. 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” con particolare riferimento all’art. 31 recante modifiche agli artt. 177 e 189 del D.Lvo n. 285/92 in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali;
- X.Xxx. 03.07.2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e ss.mm.ii.;
Dovranno, inoltre, essere rispettate tutte le eventuali direttive e/o disposizioni, non espressamente previste dal presente atto e comunicate per iscritto all’Organizzazione attraverso circolari e/o note di servizio, emanate dal Comune di Mantova o dal Distretto Veterinario di ATS Mantova, finalizzate a garantire il buon andamento della gestione.
Art. 2 - Finalità
Le attività di tutela e controllo della popolazione canina oggetto della convenzione sono svolte, nel rispetto dei principi di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e nell'ambito delle competenze attribuite agli EE.LL. dalla L.R. 33//2009 e smi, e del successivo Regolamento Regionale di attuazione n. 2 del 13 aprile 2017,
n.2 relativo alla tutela degli animali di affezione al fine di prevenire il fenomeno del randagismo canino, di favorire la corretta convivenza uomo/animale e di garantire il benessere degli animali catturati e ospitati nel canile.
Art. 3 - Attività di competenza dell’Organizzazione
Le attività di competenza dell’Organizzazione e le modalità di svolgimento delle stesse, sono descritte nell’Allegato A.1 al presente atto, “DISCIPLINARE DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL RIFUGIO COMUNALE E DEL CANILE-GATTILE SANITARIO”, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Tutte le attività convenzionate saranno svolte in stretta collaborazione con il Comune di Mantova e con il Distretto Veterinario di Mantova dell’ATS Val Padana, e saranno rese ad esclusivo beneficio del Comune di Mantova e di ATS Val Padana.
Eventuali attività rese al di fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con utilizzo di mezzi, attrezzature e strutture messe a disposizione dall'Amministrazione ai sensi della presente convenzione, potranno essere svolte esclusivamente previo rilascio di specifica autorizzazione, scritta o verbale, del Comune, che stabilirà anche le modalità di esecuzione delle stesse e l'eventuale possibilità di farle rientrare nell'ambito delle attività soggette a rimborso spese; in caso di mancata segnalazione e di relativa autorizzazione, le attività svolte saranno a totale carico dell'Organizzazione.
Art. 4 – Ulteriori impegni dell’Organizzazione
Oltre a quanto previsto in Allegato A. 1 al presente atto, l’Organizzazione nello svolgimento delle attività affidate
si impegna a:
1. Osservare pienamente quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia di controllo della popolazione canina e prevenzione del randagismo, dalla presente convenzione, nonché dalle eventuali direttive e disposizioni emanate dal Comune di Mantova o dal Distretto Veterinario di Mantova di ATS Val Padana;
2. Instaurare stretti rapporti di collaborazione con il Comune di Mantova, a cui dovrà rendere conto dell’attuazione delle attività affidate riguardanti la gestione del canile comunale, e con il Distretto Veterinario di ATS riguardanti la gestione del canile-gattile sanitario;
3. instaurare stretti rapporti di collaborazione con il Distretto veterinario di ATS Val Padana per gli aspetti sanitari e per ogni altro adempimento richiesto dal distretto stesso in relazione alle vigenti normative in materia di tutela e controllo della popolazione canina;
4.. Svolgere con continuità, per il periodo concordato, le attività oggetto di convenzione.
5. Utilizzare prevalentemente i propri volontari. In particolare, per la prestazione delle attività convenzionate, l’Organizzazione metterà a disposizione n.45 volontari (anche a rotazione).
L’Organizzazione potrà anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 33 del D.Lgs. 117/2017.
6. Dare immediata comunicazione al Comune di Mantova delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché delle eventuali sostituzioni degli addetti (volontari e/o operatori assunti).
7. Comunicare al Comune di Mantova e al Distretto Veterinario di ATS Val Padana competente per territorio, il nominativo del Medico Veterinario che assumerà le funzioni di responsabile dell’assistenza sanitaria (Direttore Sanitario).
8. Comunicare al Comune di Mantova i nominativi delle persone che saranno, in via esclusiva, adibite all'utilizzo dell’Anagrafe Regionale degli Animali da Affezione (ARAA).
9. Garantire che gli addetti inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione (volontari, lavoratori dipendente o prestatori di lavoro autonomo o di altra natura), siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività previste.
10. Garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività convenzionate, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall’art. 18 del D.Lgs. 117/2017, come da polizzae n.2237492 e n. 2205522 stipulate con la Compagnia di Assicurazione ITAS Mutua – Ag. Aesse Intermediazioni Assicurative srl _con sede legale in Mantova.
11. Garantire, per i lavoratori dipendenti eventualmente assunti, il pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa e di quella in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.
12. Garantire l’autosufficienza nella gestione ordinaria della struttura e delle attività, con obbligo di presentare annualmente il bilancio d’esercizio (con dettaglio delle spese e delle entrate), nonché, a richiesta del Comune, relazioni dettagliate in merito alle attività svolte e proposte inerenti eventuali progetti di
miglioramento, efficientamento e sviluppo delle attività convenzionate, con particolare riferimento a quelle che ineriscono la gestione delle utenze, dei mezzi e delle attrezzature in uso, senza tuttavia escludere le altre.
13. Destinare parte delle eventuali risorse acquisite dall'Organizzazione nell'ambito di iniziative autonomamente intraprese per recuperare fondi a sostegno delle attività statutarie (lasciti, donazioni, cinque per mille, ecc.), per finanziare sia le attività convenzionate, sia gli eventuali progetti di sviluppo elaborati dall’Organizzazione in collaborazione con il Comune, finalizzati a migliorare i servizi (ad esempio: campagne pubblicitarie per favorire le adozioni, ecc.). Delle entrate suddette, dovrà essere fornito rendiconto al Comune, assieme alla quota destinata a finanziare le attività convenzionate e gli eventuali progetti di sviluppo.
Art. 5 - Impegni del Comune di Mantova e di ATS Val Padana
Il Comune di Mantova si impegna a:
1. Mettere a disposizione dell’Organizzazione le seguenti strutture, attrezzature e mezzi di proprietà Comunale:
Le strutture sono così individuate:
- Il "Rifugio Comunale" è ubicato in Mantova Strada Bosco Virgiliano ed individuate catastalmente al Foglio 64 Mappale 150; Foglio 64 Mappale 192; Foglio 64 Mappale 193; Foglio 64 Mappale 194; Foglio
64 parte Mappale 196; Foglio 85, Mappale 39; Foglio 85, Mappale 45;
- il “Canile e gattile sanitario” è ubicato all’interno del canile comunale e individuato catastalmente al Foglio 85 Particella 39 Sub. 1.
- quant’altro specificato in eventuale verbale di consistenza, predisposto, successivamente alla stipula della presente convenzione.
2. Mettere a disposizione, previa valutazione delle effettive necessità e disponibilità (da formalizzare con atto dirigenziale), altre strutture, mezzi e attrezzature non comprese nei punti precedenti, utili al corretto svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.
4. Collaborare con l’Organizzazione, anche attraverso eventuali impegni finanziari specifici, secondo disponibilità di bilancio, nella progettazione e realizzazione di campagne divulgative, promozionali ed educative in materia di tutela degli animali, rivolte ai cittadini dei Comuni di Mantova e organizzate, preferibilmente, in modo congiunto con l’Organizzazione a cui sono affidate le attività di tutela e controllo della popolazione canina.
5. Chiamare l’Organizzazione a far parte della Commissione comunale per i diritti degli animali, nonché a consultare l’Organizzazione in occasione di scelte inerenti le problematiche connesse alla presenza in ambiente urbano degli animali da affezione, per rendere effettivo, nei confronti dell’Organizzazione, il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale del volontariato.
ATS Val Padana si impegna a mettere a disposizione gli arredi e le attrezzature per l’ambulatorio del canile- gattile sanitario.
Art. 6 – Rimborso spese
1. Per lo svolgimento delle attività convenzionate, il Comune di Mantova e ATS si impegnano a rimborsare all’organizzazione le spese dettagliate nel disciplinare, fino ad un importo massimo annuo non superiore a euro 94.800,00 a carico del Comune e stimati in almeno 20.000,00 a carico di ATS, senza nessun tetto.
Il totale massimo rimborsabile per anno dal Comune di Mantova, corrisponde a circa il 95% delle spese annue mediamente sostenute dall’Organizzazione convenzionata per lo svolgimento delle medesime attività nel periodo compreso tra il 2021 al 2026 e non comprende il rimborso per eventi straordinari e non prevedibili previsto al punto 2 del presente articolo.
2. L’Amministrazione si riserva la possibilità di rimborsare le spese sostenute dall'Organizzazione a causa di eventi straordinari e non prevedibili, qualora tali evenienze determinino un oggettivo incremento delle spese rispetto ai limiti indicati al punto 1 del presente articolo.
A titolo esemplificativo, possono rientrare nelle casistiche suddette: eventi riconducibili a problematiche di natura igienico-sanitaria (es. epidemie verificatesi all’interno della struttura), eventi che determinino ingressi massivi di animali all’interno della struttura (es. calamità naturali, problematiche di natura sociale, ecc.), altro da valutare di caso in caso. L’evento e le cause che determinano l’incremento di spesa devono essere adeguatamente motivati tramite relazione scritta dal Presidente dell’Organizzazione, corredata dall’eventuale rapporto del Direttore Sanitario della struttura (nei casi di competenza), contenente il dettaglio delle spese aggiuntive e straordinarie sostenute e/o da sostenere.
Ogni singolo caso dovrà essere valutato dall’Amministrazione in base alle specifiche motivazioni addotte e ammesso a rimborso tramite specifico atto Dirigenziale.
I rimborsi riconosciuti per eventi straordinari e non prevedibili, fatte salve le disponibilità di bilancio, in ogni caso non potranno essere complessivamente superiori al 20% dell'importo ammesso a rimborso indicato al punto 1 del presente articolo.
3. Tutte le spese sostenute dall’Organizzazione per l’esecuzione delle attività convenzionate dovranno essere debitamente documentate.
4. Le spese ammesse a rimborso possono riferirsi esclusivamente alle attività svolte dall’Organizzazione ai sensi della presente convenzione, mentre nulla è dovuto all’Organizzazione per spese sostenute nello volgimento di attività presso strutture o territori diversi.
Art. 7 - Mantenimento e manutenzioni delle dotazioni assegnate
Per quanto riguarda il mantenimento e la manutenzione delle dotazioni assegnate, si assumono i seguenti impegni reciproci:
a. l’Organizzazione si impegna a mantenere in perfetta efficienza le strutture, le attrezzature, i mezzi, gli arredi e ogni altra dotazione di proprietà dell'Amministrazione e assegnata all’Organizzazione nell’ambito dei rapporti convenzionali, evitandone l’uso improprio ed effettuando tempestivamente le manutenzioni ordinarie necessarie;
b. le manutenzioni ordinarie sono a carico dell’Organizzazione, che ne curerà l’esecuzione e la liquidazione delle spese.
c. in particolare, per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie, fatto salvo quanto specificato per i casi eccezionali contemplati, le esigenze d’intervento, se presenti, dovranno essere fatte pervenire all’Amministrazione almeno a cadenza trimestrale (primo trimestre: 31 dicembre), tramite invio di elenchi contenenti la descrizione puntuale degli interventi necessari, in modo da consentire all’Amministrazione la programmazione degli stessi;
d. le manutenzioni straordinarie sono a carico dell’Amministrazione che ne curerà direttamente l’esecuzione e la liquidazione delle spese;
e. è assolutamente vietato apportare modifiche strutturali ai fabbricati e all'assetto delle aree di pertinenza senza preventiva autorizzazione del Comune;
f. l’Amministrazione si riserva di rivalersi nei confronti dell’Organizzazione nel caso di danni o avarie alle strutture, aree, mezzi, arredi, attrezzature, ecc. provocati da dolo o uso improprio, secondo quanto previsto all’art. 11 della presente convenzione;
Art. 8 - Competenze del Distretto Veterinario di ATS
Si rinvia a quanto dettagliato nel disciplinare allegato.
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Art. 9 - Referenti
Il Comune di Mantova, ATS Val Padana e l’Organizzazione, all’inizio della gestione, individueranno ciascuna un proprio referente.
I referenti vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli addetti rispettino i diritti, la dignità e le esigenze degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle vigenti normative specifiche di settore e della presente convenzione. I referenti verificano lo svolgimento delle attività anche attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con gli utenti, effettuati anche disgiuntamente, nonché, secondo necessità, mediante relazioni periodiche sull’attività svolta.
Il Comune di Mantova e ATS sono tenuti a comunicare immediatamente al referente nominato dall’Organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.
Il referente dell’Organizzazione è tenuto a comunicare al Comune di Mantova e a ATS ogni evento che possa incidere negativamente sullo svolgimento delle attività convenzionate; in particolare ogni scostamento significativo nello svolgimento delle attività rispetto agli impegni assunti dall’Organizzazione con la sottoscrizione della presente convenzione, deve essere tempestivamente segnalato al referente del Comune di Mantova e dell’ATS.
Art. 10 - Durata
La presente convenzione ha validità 5 anni, dal 01.09.2021.
L’eventuale rinnovo sarà soggetto alle disposizioni di legge vigenti al momento.
Art. 11 - Garanzie
L’Organizzazione alla scadenza della convenzione dovrà restituire le strutture, le attrezzature e i mezzi di proprietà comunale nello stato in cui sono stati consegnati salvo il degrado dovuto dalla normale usura nel tempo (si veda eventuale verbale di consistenza).
A garanzia del corretto utilizzo delle strutture, aree, mezzi, arredi, attrezzature, impianti, ecc. di proprietà dell'Amministrazione e dati in uso all'Organizzazione, quest'ultima, per la stipula della convenzione, è stata costituita una garanzia definitiva, tramite Polizza fidejussoria n. M14268036 di Itas Mutua – Ag. Aesse Intermediazioni assicurative srl agenzia Mantova , pari a Euro 10.000,00 per l’intero periodo della convenzione. Su tale garanzia il Comune, potrà rivalersi per ogni danno accertato e contestato per iscritto, salvo che l'Organizzazione, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, non provveda a propria cura e spese alla rimessione in pristino.
Qualora il danno superi l'importo garantito dalla polizza fideiussoria, e salvo che l'Organizzazione non provveda autonomamente, l'Amministrazione detrarrà l'importo residuo del danno accertato dai rimborsi spese da liquidare successivamente alla contestazione d'addebito.
Art. 12 - Norme sulla privacy
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Mantova quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:
- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:
- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
- Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
- Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.
- I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell’affidamento e dell’aggiudicazione del contratto.
- In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall’ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
- I dati vengono trattati i dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto.
La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.
- Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.
- Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l’operatore economico aggiudicatario sarà̀ nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività̀ collegate con l’esecuzione dell’appalto. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi
comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
- I diritti dell’interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di Mantova.
- Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è Comune di Mantova, con sede in Mantova, Via Roma n. 39, cap. 46100.
- È stato designato quale Responsabile per la protezione dei dati personali ICAR SRL in XXX X XXXXXXXX X 00X - XXXXXX XXXXXX Telefono : 0000000000 E-mail : xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx PEC : xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx Xxxxxxxx individuato quale referente per il titolare/responsabile: XXXXXXX XXXXXX, Tel. 0000 000000 - E- mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx PEC: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx
- L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: COMUNE DI MANTOVA, e-mail: xxxxxx.xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx
Art. 13 - Norme transitorie e finali
Per quanto non specificatamente dettagliato nella presente convenzione, ma comunque rientrante nelle finalità definite all’art. 2, si stabiliranno di volta in volta, mediante direttive e/o disposizioni che il Comune di Mantova e/o il Distretto Veterinario di ATS Val Padana Mantova provvederanno ad inoltrare all’Organizzazione, i comportamenti da tenere, le modalità di esecuzione e i rispettivi ambiti di competenza. L’Amministrazione, in caso di contrazione delle attività convenzionate, si riserva in qualsiasi momento la facoltà di ridurre corrispondentemente le quote ammesse a rimborso. La riduzione parziale della convenzione avrà effetto dal settimo giorno successivo alla data in cui la relativa dichiarazione verrà comunicata all’Organizzazione, mentre il corrispondente corrispettivo sarà riparametrato proporzionalmente alle riduzioni intervenute.
L’Organizzazione, su richiesta delle Amministrazioni, da formalizzare 30 giorni prima della scadenza della convenzione, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle medesime condizioni fissate nella convenzione, per il tempo strettamente necessario all’effettuazione della nuova procedura di selezione.
Il Comune di Mantova, con preavviso di almeno 60 giorni e senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’Organizzazione fino al ricevimento del preavviso, può risolvere la presente convenzione in ogni momento, per provata e reiterata inadempienza da parte dell’Organizzazione rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli, o per motivi di interesse pubblico.
L’Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, con preavviso di almeno 180 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di Mantova e ATS Val Padana rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente convenzione.
Non possono essere oggetto di contestazione, sia da parte del Comune di Mantova , ATS Val Padana , sia da parte dell'Organizzazione, inadempienze necessariamente derivanti dal rispetto di vigenti disposizioni normative di cui, per involontaria omissione, non si è tenuto conto nel presente atto, né inadempienze che si determinino a seguito di modifiche normative intervenute successivamente alla stipula del presente atto.
Poiché l’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione presuppone la disponibilità giuridica del luogo da parte dell’Organizzazione (vedi art. 5), il Comune di Mantova non si configura come Committente ai fini dei rischi interferenziali ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Qualora alcuni servizi/attività fossero gestiti dal Comune di Mantova, anche in appalto, sarà compito dell’Organizzazione valutare l’esistenza o meno di rischi interferenziali all’interno dell’unità lavorativa ed il conseguente assolvimento degli obblighi ad esso collegati.
Le parti danno atto che il Presidente dell’Organizzazione ha dichiarato di non trovarsi nei casi d’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
La presente convenzione, redatta in triplice originale, è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 82 – comma 5 della Legge n. 117/2017.
Per il COMUNE di Mantova Per ATS
Per L’ORGANIZZAZIONE
SELEZIONE DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AVENTE FINALITÃ ZOOFILE PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA DI GESTIONE DEL RIFUGIO COMUNALE E DEL CANILE-GATTILE SANITARIO
DISCIPLINARE
Il Comune di Mantova e ATS Val Padana, previa stipula di apposita convenzione, intendono attivare con un’ Organizzazione di volontariato zoofila, di seguito chiamata gestore, iscritta da almeno 6 mesi negli appositi registri istituiti ai sensi della vigente normativa (Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato, fino a migrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore), una collaborazione per la gestione del rifugio, del canile e gattile sanitario del Comune di Mantova ai sensi della Legge Regionale nr. 33/2009 e del codice dell’art. 56 del D. Lgs. 117/2017 (codice del Terzo settore) in materia di tutela e controllo della popolazione canina. Il presente disciplinare illustra oneri e competenze relative alla gestione del rifugio, del canile e gattile sanitario declinato in articoli dedicati; sono descritti in modo unitario solo gli articoli che trovano analoga attuazione in entrambi i servizi.
ART. 1 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO E DELLE ATTIVITA' AFFIDATE
La struttura polifunzionale costituita dal rifugio comunale, dal canile-gattile sanitario è ubicata in Mantova Strada Bosco Virgiliano ed individuate catastalmente al Foglio 64 Mappale 150; Foglio 64 Mappale 192; Foglio 64 Mappale 193; Foglio 64 Mappale 194; Foglio 64 parte Mappale 196 parte; Foglio 85, Mappale 39; Foglio 85 Mappale 45 parte; il “Canile e gattile sanitario” è ubicato all’interno della struttura polifunzionale e individuato catastalmente al Foglio 85 Particella 39 Sub. 1.
Si precisa che, come da planimetria allegata, i servizi igienici e gli spogliatoi sono in uso comune tra i vari settori della struttura polifunzionale. Si precisa inoltre che gli ambiti di pertinenza del rifugio comunale e canile/gattile sanitario confinano e danno accesso al gattile comunale dedicato all’accoglienza dei gatti (Foglio 64 Mappale 197), non oggetto della presente prestazione.
Il Comune e ATS Val Padana, secondo le rispettive competenze, forniscono al gestore solo la struttura così come sopra individuata e descritta. Il gestore dovrà provvedere a reperire tutti i materiali e gli strumenti (quali ad esempio ciotole, cassette, sabbiere, cuscini, coperte, giochi, etc…) per il canile rifugio e canile-gattile sanitario eventualmente necessari al corretto svolgimento delle attività.
Il gestore dovrà garantire l’accesso alla adiacente struttura del gattile.
1.1 Servizio e attività affidate al rifugio comunale
L'attività di gestione del rifugio comunale comprende l'accoglienza di cani provenienti dal canile sanitario e dei gatti dimessi dal gattile sanitario e che non possono essere riammessi in libertà in quanto affetti da menomazioni invalidanti così come tutti gli altri soggetti nelle specifiche del gattile rifugio.
Potranno essere accolti:
1) cani e gatti rinvenuti sul territorio comunale che vengono dimessi dal canile sanitario, per il tempo necessario all'affidamento ad eventuali richiedenti;
2) cani i cui proprietari, residenti nel territorio comunale, presentino la rinuncia di proprietà.
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3) nei soli casi di particolari situazioni sociali con comprovata necessità del proprietario o di pericolo per l’incolumità del cane, gli animali potranno essere ricoverati a seguito di comunicazione di disponibilità di posto da parte del gestore al richiedente, dando priorità ad eventuali casi urgenti indicati dall'ATS Val Padana o dai Servizi Sociali;
4) Sempre e solo su indicazione dei Servizi Sociali i veterinari dell’ATS Val Padana potranno verificare la necessità di cura dei cani di proprietà e, nel caso in cui il proprietario non sia in grado, per motivi di salute o altro, di far fronte alle cure necessarie, potranno essere ricoverati presso il rifugio sino a completa guarigione. Nel caso in cui il veterinario certifichi che si debba ricorre all’eutanasia e il proprietario non possa sostenerne il costo, questa sarà a carico del gestore così come per lo smaltimento della carcassa.
5) cani e gatti, anche non del territorio comunale, detenuti o allevati in condizioni che compromettano il loro benessere, se disposto dagli organi competenti, previa verifica della disponibilità di spazi presso la struttura.
La gestione del rifugio dovrà ispirarsi ai principi di salvaguardia del benessere e di una elevata qualità della vita degli animali custoditi, recuperati, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia e secondo gli obblighi contenuti nel presente capitolato speciale, nonché dovrà adoperarsi per ridurne la permanenza, incentivando la pratica dell'adozione nello spirito della normativa vigente, specie del regolamento 2/2017. Tutte le attività poste in essere in virtù del presente capitolato dovranno tener conto della natura di esseri senzienti degli animali.
1.2 Servizio e attività affidate per canile-gattile sanitario
La gestione del canile-gattile sanitario comprende l’accettazione, il ricovero, la cura, l’alimentazione, il mantenimento temporaneo, la custodia e pulizia di:
a) cani morsicatori, cani vaganti catturati, rinvenuti o consegnati direttamente o tramite la forza pubblica;
b) gatti morsicatori, gatti feriti o gravemente malati o gatti di colonia che vivono in libertà e catturati nell’ambito degli interventi per il controllo demografico;
c) altri animali rinvenuti senza proprietario, ricoverati ai fini della profilassi antirabbica.
ART. 2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
2.1 Prestazioni previste per il rifugio comunale
Le attività dovranno essere eseguite come di seguito specificato:
1. rispettare la vigente normativa in materia di tutela degli animali e prevenzione del randagismo per le competenze relative al funzionamento del canile;
2. provvedere alla manutenzione ordinaria delle attrezzature e la custodia, la pubblica sicurezza e l'ordine all'interno della struttura;
3. custodire gli animali con personale dotato di esperienza;
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4. restituire all’eventuale legittimo proprietario, nel più breve tempo possibile, gli animali catturati sul territorio;
5. favorire e incrementare la frequentazione dei cittadini al canile, promuovere attività di sensibilizzazione presso le scuole al fine di educare gli alunni al rispetto degli animali e permettere loro di conoscere l’etologia, nonché incentivare l'adozione dei cani da parte di privati cittadini ritenuti idonei (ad esempio con progetti di sensibilizzazione);
6. fornire un rendiconto all’Ufficio comunale Tutela e diritti degli animali delle adozioni rilasciate con cadenza annuale, con l'indicazione anche delle eventuali campagne e iniziative intraprese nello stesso arco di tempo, volte alla promozione delle procedure di affidamento;
7. definire un orario di apertura della struttura garantendo un orario minimo di accoglienza dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica (anche tramite reperibilità);
8. gli orari di apertura al pubblico devono garantire la fruibilità del servizio per almeno quattro giorni alla settimana, comprendendo il sabato e la domenica. I giorni e gli orari di apertura devono essere esposti all'ingresso della struttura. Eventuali interruzioni dovranno essere comunicate tempestivamente al Comune, giustificandone il motivo;
9. favorire, in base agli orari di apertura della struttura l'accesso al pubblico per il riconoscimento degli animali e per le richieste di affido o adozione;
10. garantire il funzionamento puntuale e regolare del servizio;
11. adottare misure idonee ad incentivare l'adozione degli animali ricoverati. Non possono essere dati in adozione cani con segni di maltrattamento prima che siano state effettuate le necessarie verifiche sulla responsabilità;
12. accettare le prenotazioni di animali di affezione da parte dei futuri adottanti per un periodo di 30 giorni in caso di cane adulto e 15 giorni in caso di cucciolo, trascorsi i quali gli animali potranno essere adottati da altre persone, salvo accordi diversi con il veterinario comportamentista;
13. mantenere un sistema di archiviazione informatica (ad esempio con file xls) che consenta di conoscere, per ciascun animale ospitato, la provenienza, gli interventi medico veterinari ai quali è stato sottoposto, la sua eventuale destinazione (affido, restituzione ai proprietari, morte ecc.) e le rispettive date;
14. mantenere un registro di carico/scarico informatico che consenta in ogni momento di conoscere in tempo reale il numero degli animali presenti all'interno della struttura, la loro distribuzione all'interno dei box/reparti, la data di introduzione e/o di nascita degli animali presenti, la segnalazione ed il numero di microchip per gli animali dotati di tale elemento di identificazione, la data e le generalità del destinatario in caso di affido, la data di restituzione al proprietario, la data di decesso con copia del documento di smaltimento della carcassa, e di ogni altro elemento previsto per legge;
15. gestire correttamente gli affidi e le relative procedure amministrative;
16. garantire lo smaltimento dei rifiuti prodotti presso la struttura secondo le norme di legge e le disposizioni vigenti;
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17. accogliere i cani rinvenuti esclusivamente nel territorio comunale, tenuto conto della capienza massima della struttura pari a 110 unità, fatto salvo quanto definito dall’art. 4.1 del presente capitolato:
18. accogliere, anche temporaneamente, cani di persone in difficoltà in caso di emergenze sanitarie, pericolo o su segnalazione dei Servizi Sociali;
19. provvedere alla toelettatura degli animali. In estate lavare tutti i cani presenti a seconda delle necessità individuali, tranne i soggetti pericolosi, sottoporli a trattamenti antiparassitari esterni ciclici e, per i soggetti più bisognosi, alla toelettatura del pelo. Deve essere garantita ad ogni soggetto la spazzolatura per la rimozione del pelo morto o infeltrito, trattamenti antiparassitari, bagni, bagni medicati, taglio delle unghie, controllo delle orecchie;
20. applicare trattamenti specifici per gli animali con particolari caratteristiche/esigenze (ad es. provvedere alle passeggiate di quei cani che, per dimensioni, razza, carattere, non possono essere affidati a persone non esperte);
21. sterilizzare tutti i cani femmina e i maschi aggressivi, tale prestazione verrà effettuata dal veterinario responsabile sanitario incaricato dal gestore;
22. mantenere la pulizia dell'intera area oggetto dell'affidamento (quale ad esempio: taglio periodico dell'erba con asportazione del vegetale raccolto di cui è vietato l'ammasso anche temporaneo, prevenzione caduta e raccolta rami, pulizia e lavaggio della struttura con disinfestazione periodica al fine di garantire buone condizioni di vita agli animali ospitati) e delle zone contigue al canile;
23. provvedere alla pulizia delle aree e locali in uso comune, con regolarità, secondo un predefinito calendario di turnazioni;
24. pulire e lavare le strutture provvedendo alla disinfestazione e alla derattizzazione periodica al fine di garantire buone condizioni di vita degli animali;
25. svolgere le stesse operazioni di cui al punto precedente, con cadenze straordinarie, qualora particolari condizioni ambientali o altri fattori le rendessero necessarie, come, per esempio, nel caso di sviluppo anomalo di certe popolazioni di parassiti in seguito a particolari condizioni climatiche;
26. inserire nei box di quarantena sotto osservazione veterinaria gli animali in arrivo, che saranno uniti agli altri ospiti della struttura previa verifica della situazione sanitaria del reparto e dello stato di salute dello stesso;
27. verificare il rispetto dei diritti e della dignità degli animali ospiti nelle strutture come da normativa vigente in materia;
28. prevedere una alimentazione adeguata e assistenza igienico-sanitaria dei cani ospitati secondo le indicazioni sotto elencate:
▪ l'alimentazione giornaliera va preferibilmente alternata a secco e umido e sarà cura del gestore far sì che la fornitura e la predisposizione del cibo siano in regola e con le disposizioni impartite dal Responsabile Sanitario (es. alimentazione mirata per quegli animali che presentano particolari patologie) anche in considerazione della specie e della taglia degli animali;
▪ il gestore dovrà effettuare tutte le vaccinazioni prescritte dal veterinario responsabile sanitario della struttura, la profilassi nei confronti della filariosi cardiopolmonare, il ciclo antiparassitario nel
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periodo estivo, oltre a tutte le cure che si rendessero necessarie agli animali ricoverati. A tal fine dovrà convenzionarsi a proprie cura e spese con un veterinario in grado di seguire i soggetti ospitati nella struttura, di assumere l'incarico di Responsabile Sanitario e di adempiere ad ogni aspetto medico nel canile rifugio. In ogni caso la nomina, al fine di divenire efficace dovrà essere preceduta da formale comunicazione al Comune;
▪ tutti gli interventi sanitari e i trattamenti necessari che il veterinario responsabile indicherà di volta in volta (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: trattamento vermifugo anti echinococco, esami del sangue, vaccinazione contro malattie infettive), devono essere effettuati con le modalità previste dalla vigente normativa in materia;
29. ogni caso di decesso, sia naturale che non, di un animale va annotato nel registro di carico e scarico. Il gestore deve tenere apposito registro degli animali soppressi con specificata la diagnosi ed il motivo di soppressione; è facoltà del gestore provvedere al ritiro delle carcasse, anche di privati al relativo stoccaggio e smaltimento, avvalendosi di ditte private autorizzate.
30. compilare trimestralmente una relazione dettagliata delle spese sanitarie sostenute indicando tipologia di intervento e l'animale trattato, da allegare alla relazione di cui al successivo art. 11.
Il gestore dovrà produrre la Carta dei Servizi indicante tempi, attività e modalità e standard di svolgimento dei servizi offerti.
Il Comune di Mantova verificherà la gestione delle attività attraverso l'esame della relazione periodica e tramite controlli degli standard previsti nella Carta dei Servizi.
Il Comune di Mantova e ATS Val Padana, nonché altri soggetti previsti dalla normativa vigente, sono autorizzati ad effettuare in qualsiasi momento all'interno della struttura ispezioni, controlli e prelievi di campioni fisici e documentali, Il gestore, a tale riguardo, s'impegna, nel più breve tempo possibile, a consegnare i dati in suo possesso al Comune di Mantova e all'ATS Val Padana.
Il gestore dovrà collaborare con il Comune di Mantova o con altra Autorità al fine di consentire un efficace controllo.
È fatto divieto assoluto al gestore di affidare a terzi la gestione della struttura e degli animali, salvo preventiva autorizzazione scritta del Comune, mentre sarà possibile per il gestore affidare a ditte specializzate i lavori relativi agli aspetti manutentivi.
Il gestore deve dotarsi di un manuale che descriva tutte le procedure che, in funzione della tipologia della struttura stessa e del numero di animali, sono adottate per il controllo dei requisiti del canile rifugio.
2.2 Prestazioni previste per canile-gattile sanitario
La distribuzione del cibo nel canile-gattile sanitario dovrà avvenire due volte al giorno. Gli operatori addetti alla alimentazione degli animali presenti, dovranno effettuare la somministrazione prestando particolare attenzione a che il cibo venga integralmente consumato, senza zuffe fra animali. Il cibo da somministrare dovrà essere completo, autorizzato dal veterinario dell’ATS Val Padana nella sua formulazione di proteine, carboidrati, lipidi, sali minerali e vitamine, nonché essere appetibile e dovrà tener conto dei seguenti parametri:
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a) taglia, stato di salute, età dell’animale;
b) femmine, in gestazione o d’allattamento;
c) cuccioli;
d) animali malati, anziani, inappetenti, debilitati o convalescenti.
La pulizia delle ciotole per il cibo dovrà essere fatta ogni volta che verrà somministrato il pasto, con acqua calda e detersivo avendo cura di rimuovere eventuali residui di mangime che andranno poi raccolti in un apposito contenitore per essere asportati ed eliminati. È assolutamente fatto divieto di riutilizzare gli avanzi alimentari residui dopo ogni pasto. La pulizia delle ciotole usate per l'acqua, invece, deve comprendere un risciacquo giornaliero ed una pulizia settimanale con detersivo.
Il gestore, attraverso il proprio personale, dovrà garantire i seguenti adempimenti:
- pulizia quotidiana dei box e dei locali del canile e gattile sanitario, disinfezione settimanale,
- interventi di derattizzazione con frequenza adeguata in tutti i locali e gli spazi adibiti al servizio.
- mantenere puliti e disinfettati tutti i locali della struttura di servizio, comprendente il locale a disposizione del veterinario, il locale di deposito e preparazione alimenti, i locali e gli spazi accessori, servizio igienico.
- attraverso il veterinario convenzionato con il gestore dovranno essere assicurate le terapie nel trattamento dei post acuti ricoverati presso il canile-gattile sanitario. Questi interventi vengono di volta in volta concordati con il Distretto Veterinario ATS.
- il gestore attraverso il Veterinario convenzionato dovrà assicurare anche le registrazioni dei cani e dei gatti che escono dal canile-gattile sanitario (in tutti i casi in cui l’anagrafe degli animali d’affezione lo permette).
Sull’attività potranno essere effettuati controlli dal personale del Distretto Veterinario dell’ATS Val Padana.
ART. 3 – MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
3.1 Rifugio comunale
Nell'ambito dei servizi di cui ai precedenti articoli il gestore per lo svolgimento dei servizi richiesti, dovrà:
1) avvalersi di personale abilitato a fornire le necessarie prestazioni mediche veterinarie. Il veterinario incaricato dal gestore dovrà possedere una comprovata esperienza nella cura degli animali d’affezione o titoli formativi specialistici di particolare rilievo in questo campo;
2) Il veterinario dovrà intervenire in caso di necessità entro 30 minuti dalla chiamata, 7 giorni su 7 per 365 giorni all’anno.
3) provvedere alla copertura assicurativa contro il rischio di infortunio/malattia professionale subita dagli operatori e/o dai volontari e per la responsabilità civile verso terzi, per danni causati dagli operatori stessi nell'espletamento delle attività del servizio; la polizza assicurativa deve prevedere la responsabilità relativa all'attività svolta e alla conduzione delle strutture e dovrà essere consegnata al Comune entro la data di sottoscrizione del contratto;
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4) assolvere, per l'eventuale personale dipendente, agli obblighi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa in conformità alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali di Categoria; il personale addetto dovrà dimostrare di possedere una formazione specifica o una consolidata esperienza pratica per procedere alla manipolazione e alla cura degli animali ospitati nel canile;
Il gestore rimane comunque responsabile in ogni caso dell'operato dell'eventuale personale dipendente o volontario che collabora con il canile. Il Comune è sollevato da ogni rischio, danno, molestia o responsabilità connessi allo svolgimento delle attività di cui alla presente gestione, che dovesse verificarsi ai propri operatori, mezzi e attrezzature, nonché a persone o terzi o cose di terzi che venissero provocati nel corso della durata della convenzione. Non è possibile la subconcessione delle aree e delle strutture.
Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Disciplinare, il gestore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta ai sensi dell’art.2, comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i. (codice di comportamento dei dipendenti pubblici). La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione della convenzione.
3.2 Canile-gattile sanitario
La Direzione Sanitaria del canile sanitario gattile sanitario è affidata al personale del Distretto Veterinario ATS di Mantova.
Il gestore dovrà:
- svolgere l’attività di gestione del canile - gattile sanitario presso la struttura del canile rifugio;
- collaborare con il Distretto Veterinario dell’ATS Val Padana per la registrazione e l’applicazione di micro-chips per l'identificazione e l'iscrizione all'anagrafe degli animali d’affezione anche attraverso il veterinario convenzionato per il rifugio;
- dare tempestiva comunicazione al Distretto Veterinario dell’ATS Val Padana in caso di decesso di un animale e tenere la carcassa a disposizione del Distretto medesimo al fine di poterne verificare le cause della morte;
- richiedere tempestivamente, nel caso di animali ammalati o vittime di incidenti, ove necessario, l’intervento del Veterinario libero professionista per l’assistenza zooiatrica comunicandolo al più presto al Distretto Veterinario ATS;
- assistere il Veterinario libero professionista convenzionato durante le operazioni di identificazione, impianto del microchip, trattamenti profilattici e terapeutici, visite cliniche e medicazioni sulla base di quanto indicato dal Distretto Veterinario ATS, anche assicurando il contenimento degli animali in base alle indicazioni dallo stesso impartite;
- garantire la presenza nella struttura di un operatore che garantisca le attività di cui sopra sia al mattino, sia nel pomeriggio con modalità ed orari da definire con ATS Val Padana, e comunque adeguati a gestire gli animali in condizioni critiche, per 7 giorni alla settimana per 365 giorni anno.
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Il gestore rimane comunque responsabile in ogni caso dell'operato dell'eventuale personale dipendente o volontario che collabora con il canile/gattile sanitario.
ATS è sollevata da ogni rischio, danno, molestia o responsabilità connessi allo svolgimento delle attività di cui alla presente gestione, che dovesse verificarsi ai propri operatori, mezzi e attrezzature, nonché a persone o terzi o cose di terzi che venissero provocati nel corso della durata della convenzione. Non è possibile la subconcessione delle aree e delle strutture.
ART. 4 - MODALITA' DI INGRESSO, RICOVERO, RESTITUZIONE E CESSIONE
4.1 Rifugio comunale
I cani rinvenuti in altri Comuni o nel territorio Comunale, ma di proprietà di persone residenti in altri Comuni, nei casi di emergenza, pericolo e particolare necessità, potranno essere accolti presso la struttura compatibilmente con il buon funzionamento del servizio e previa verifica della disponibilità di spazi.
Tali animali dovranno essere trasferiti, ove possibile, presso le strutture convenzionate con i Comuni nel cui territorio sono stati rinvenuti ovvero consegnati al legittimo proprietario.
Qualora gli stessi non vengano reclamati entro il termine massimo di 60 giorni dal momento di ingresso in struttura, saranno adottabili. È ammessa la possibilità, prima del decorso di tale termine e nel rispetto delle suddette disposizioni sanitarie, di dare in affido gli animali (affido che si potrà trasformare in cessione dopo 60 giorni decorrenti dall'ingresso). In ogni caso gli animali potranno essere formalmente adottati solo se di età non inferiore a 60 giorni.
4.2 Canile-Gattile Sanitario
L'accettazione degli animali al canile - gattile sanitario deve essere garantita 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno, da effettuarsi anche in reperibilità entro 30 minuti dalla chiamata dell’accalappiatore o veterinario e avviene nei casi di seguito indicati:
1. conferimento di cani randagi o vaganti catturati dagli operatori del servizio di accalappiamento convenzionato ATS Val Padana nel territorio dei comuni convenzionati col canile stesso;
2. su disposizione degli Organi di Polizia o del Distretto Veterinario dell'ATS Val Padana; 3.consegna diretta da parte di un cittadino previa comunicazione alla competente Polizia Locale e al Distretto Veterinario;
4. altre situazioni di volta in volta preventivamente autorizzate dall’ATS Val Padana. La procedura di accettazione comporta a carico del gestore:
1. la compilazione e firma, da parte di chi consegna l’animale, dell’apposito modulo;
2. la verifica dei dati in particolare l’iscrizione dell’animale all’Anagrafe Animali d’Affezione. L’accettazione dei gatti o altri animali avviene, caso per caso, su indicazione diretta del Veterinario ATS Val Padana.
Il gestore è tenuto a:
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- provvedere alla compilazione di registro di carico e scarico, su cui saranno annotati: data e luogo di consegna, numero del micro-chip (o tatuaggio), numero scheda sanitaria individuale, lettura del micro-chip, ove presente;
- comunicare i dati al Distretto Veterinario dell’ATS Val Padana per la ricerca del proprietario. Dell’avvenuta introduzione di un animale d’affezione nel canile - gattile sanitario dovrà essere data tempestiva comunicazione al Distretto Veterinario dell’ATS Val Padana.
ART. 5 - AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA
Le strutture e l'area verranno consegnate nello stato di fatto in cui si troveranno al momento della consegna, come da verbale che verrà redatto in contraddittorio tra le parti.
L'ordinaria manutenzione è a carico del gestore, la quale si impegna a mantenere la struttura in buono stato di conservazione, adoperando tutte le misure necessarie e ponendo in essere gli interventi che si rendessero necessari, compresi quelli tesi alla custodia e alla prevenzione di atti vandalici.
La manutenzione straordinaria è a carico del Comune; occasionalmente il gestore potrà compiere direttamente taluni interventi, previa autorizzazione del Comune.
Alla scadenza del contratto le strutture e le eventuali migliorie realizzate resteranno alla proprietà senza che il gestore abbia nulla a che pretendere.
ART. 6 - COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI
Il gestore si impegna ad operare in collaborazione con le associazioni animaliste presenti sul territorio, relativamente alle azioni e scelte inerenti lo svolgimento delle attività descritte all'art. 2, impegnandosi a valutare e, ove possibile, accogliere le segnalazioni o proposte pervenute.
ART. 7 - ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVE ED OPERATIVE
Il gestore garantisce che i volontari e gli operatori inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
Il gestore garantisce che gli operatori addetti alle attività di cui al presente disciplinare rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse, che dovranno essere svolte nel rispetto delle direttive impartite e con modalità tecnicamente corrette e coerenti con le normative specifiche del settore. A tal fine il gestore si impegna a recepire eventuali osservazioni e ad attuare le prescrizioni impartite dal Dirigente Comunale competente o del Veterinario Ufficiale ATS per il canile gattile sanitario, qualora non comportino oneri aggiuntivi a proprio carico. Il gestore si impegna a sollevare il Comune da ogni rischio, danno, molestia o responsabilità connessi allo svolgimento delle attività di cui alla presente disciplinare, che dovessero verificarsi ai propri operatori, mezzi e attrezzature, nonché a terzi o cose di terzi. Nello svolgimento delle attività affidate il gestore si impegna ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari ed in via secondaria e se necessario personale dipendente.
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Tutto il personale impiegato dovrà comunque essere in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni. Il gestore si impegna a comunicare al Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Mantova i nominativi del Responsabile delle attività, dei volontari e dell'eventuale personale impiegati presso la struttura, il tipo di rapporto di lavoro instaurato, il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare nel servizio in oggetto. Il gestore si impegna altresì ad esibire o consegnare al Comune di Mantova, previa richiesta scritta, copia dei propri registri e documenti afferenti all'eventuale personale impiegato, necessari per il controllo circa il rispetto delle norme vigenti in materia di rapporti di lavoro e di assicurazione contro gli infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi.
ART. 8 - CONTROLLI ED INADEMPIENZE
Ferme restando le competenze attribuite dalla Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 all'ATS, il Comune di Mantova si riserva la facoltà di eseguire opportuni controlli circa lo svolgimento delle attività svolte dal gestore nel canile rifugio, a mezzo di incaricati che dovranno riferire quanto riscontrato al Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Mantova. Eventuali inadempienze al presente atto devono essere contestate per iscritto con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. In caso di recidiva o di inadempienze particolarmente gravi l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della convenzione. Il gestore garantisce l'accesso durante gli orari di svolgimento del servizio al personale dell'Amministrazione Comunale o a quello incaricato da ATS Val Padana addetto ai controlli, al fine di verificare il rispetto delle norme contrattuali. Il diniego di permettere i controlli previsti costituisce grave inadempienza contrattuale.
ART. 9 RIMBORSO SPESE
Per lo svolgimento delle attività convenzionate il comune di Mantova e ATS Val Padana si impegnano a rimborsare le spese come indicato nell’articolo successivo.
Art. 10 - SPESE AMMESSE AL RIMBORSO
10.1 rifugio comunale
Per l'esecuzione delle attività di cui alla presente capitolato l'Amministrazione comunale rimborserà al gestore le spese sino ad un importo massimo di Euro .94.800,00 all’anno. Si elencano le spese giustificabili che rientrano nella rendicontazione mensile o trimestrale:
1) assicurazioni, ivi incluse le assicurazioni per gli addetti impegnati nelle attività affidate;
2) rimborso delle spese sostenute dai volontari, esclusivamente riferite alle attività rientranti nel presente affidamento, regolarmente documentate;
3) cibo e altri prodotti alimentari per gli animali presenti presso la struttura di ricovero;
4) farmaci, vaccini, materiale ambulatoriale;
5) convenzioni con i Veterinari liberi professionisti;
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6) materiale per pulizia e disinfezione ed altro materiale d'uso;
7) materiale di cancelleria, stampati e prodotti informatici indispensabili allo svolgimento delle attività affidate;
8) utenze (luce, gas, acqua);
9) materiale e attrezzature a complemento della dotazione del canile;
10)interventi di derattizzazione e disinfestazione;
11)spese manutenzione ordinaria;
12)spese relative all'utenza telefonica della sede del canile;
13)manutenzione, disinfezione e lavaggio automezzi;
Tutte le spese ammesse in rendicontazione dovranno essere regolarmente documentate e il corrispettivo del servizio verrà liquidato con atto dirigenziale. Il gestore è tenuto a trasmettere la documentazione relativa alla spesa mensilmente o trimestralmente sostenuta ai fini di garantire trasparenza nella regolarità della gestione.
Il gestore potrà promuovere la raccolta di fondi per la propria attività animalista e per gli eventuali maggiori costi del canile, sia mediante azioni volte a promuovere "adozioni a distanza" sia con proprie autonome iniziative, in condizioni di trasparenza rilasciando la ricevuta delle offerte. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al gestore ulteriori prestazioni che si rendessero necessarie per garantire un efficace controllo del territorio, la prevenzione dei maltrattamenti, per l'adozione di politiche di tutela degli animali, o per l'esecuzione di manutenzioni ordinarie a fronte di un rimborso delle spese preventivamente concordato tra le parti. Allo scadere della convenzione stipulata il gestore presenterà un rendiconto contabile generale complessivo ed una relazione sui risultati conseguiti al fine di permettere la verifica di conformità definitiva del servizio.
10.2 Canile-gattile sanitario (competenza ATS)
Mensilmente il gestore invia al direttore del distretto veterinario la nota delle spese sostenute per la gestione del canile-gattile sanitario, con le pezze giustificative allegate; potranno essere rimborsate le spese relative ad alimenti, farmaci, prodotti di pulizia, interventi di derattizzazione, smaltimento rifiuti, utenze, personale dipendente; le prestazioni sanitarie, preventivamente approvate dal Distretto Veterinario ATS, verranno rimborsate secondo le tariffe indicate nell’allegato A.2 “TARIFFE ATS VAL PADANA”.
Il numero di animali ospitati nella struttura canile-gattile sanitario non può essere superiore alla capienza massima in accordo con le indicazioni del Distretto Veterinario di Mantova.
I cani e i gatti permangono nel canile-gattile sanitario per i periodi previsti dalle norme vigenti; eventuali deroghe e variazioni devono essere concordate con il Distretto Veterinario di Mantova.
ART. 11 - TERMINI E MODALITÀ DI RIMBORSO
11.1 Rifugio comunale
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L'Amministrazione comunale si impegna a versare trimestralmente l'importo del rimborso previa apposita richiesta con presentazione del prospetto riassuntivo dettagliato delle presenze degli ospiti, della rendicontazione trimestrale delle entrate e delle spese e della relazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento, documentazione necessaria anche per la verifica di conformità da parte dell'Ente nell'esecuzione del servizio. La documentazione giustificativa in originale delle spese deve essere conservata e custodita presso la sede del gestore e resa disponibile per il controllo da parte dell'Amministrazione. Il versamento dell'importo contrattuale avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di pagamento.
Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. L'affidatario si impegna, in particolare a:
1. effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto su conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero, qualora previsto dalla normativa sopra citata, con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, escludendo in ogni caso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo;
2. comunicare al Comune di Mantova gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
3. rispettare tutti gli altri obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. anche se non espressamente indicati nel presente articolo.
L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Mantova ed alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo della provincia di Mantova della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
11.2 Canile-gattile sanitario
Il gestore dovrà attenersi alle disposizioni previste dall’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i.: l’inosservanza comporterà la nullità assoluta del contratto. Tutti i pagamenti da parte dell’ATS Val Padana, saranno effettuati mensilmente sul conto corrente indicato.
Le note mensili, relative al canile - gattile sanitario, dovranno essere intestate a: Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana (ATS della Xxx Xxxxxx)
Xxx xxx Xxxxxxx x.0- 00000 Xxxxxxx Codice Fiscale/Partita IVA 02481970206
ART. 12 - DURATA DELLA CONVENZIONE
La convenzione avrà la durata di anni cinque , con decorrenza dalla data di stipula..
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ART. 13 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
Il gestore è tenuto ad osservare e fare osservare al proprio personale le leggi ed i regolamenti nazionali e locali in materia di protezione degli animali e gestione dei canili ed in particolare le disposizioni di cui alla Legge Quadro 14 agosto 1991 n. 281, dalla legge regionale n.33/2009 e del successivo Regolamento del 13 aprile 2017 n. 2 e s.m.i..
Il gestore dovrà operare nel rispetto delle indicazioni che ATS Val Padana di Mantova riterrà di dover impartire.
Con riferimento al trattamento dei dati personali, dovrà osservare quanto prescritto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i..
Il gestore ha l'obbligo di osservare, oltre che le norme del presente disciplinare, ogni altra disposizione normativa vigente o che sia emanata in corso d'opera in tema di prevenzione degli infortuni, di assicurazioni sociali o che trovi comunque applicabilità al servizio di cui trattasi. Il personale, volontario o dipendente del gestore, deve utilizzare tutti i dispositivi di protezione e attuare le procedure previste dal D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro e deve sempre tenere un contegno irreprensibile nei rapporti con l'utenza, con i volontari e con il personale dell'Amministrazione.
ART. 14 – PROROGA
L’Amministrazione Comunale ed ATS Val Padana si riservano la facoltà di prorogare l'affidamento, nelle more dello svolgimento delle procedure per la selezione del gestore, sino ad un massimo di 90 giorni, alle stesse condizioni in essere alla data di scadenza della convenzione; il gestore, a sua volta, si impegna ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni, nonché a garantire il graduale passaggio delle consegne, per un periodo minimo di 15 giorni, ad eventuale altro soggetto aggiudicatario.
ART. 15 RECESSO
Il Comune di Mantova e ATS Val Padana, potranno recedere dai rispettivi contratti con un preavviso di 6 mesi comunicato a mezzo pec o raccomandata A.R.
PER ACCETTAZIONE
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