Lotto n°5 Capitolato Speciale
Lotto n°5 Capitolato Speciale
Polizza di assicurazione Kasko Dipendenti in missione
Stipulata tra:
Università degli Studi della Tuscia Xxx Xxxxx Xxxxx xx Xxxxx 0 Xxx 00000 Xxxxx Xxxxxxx C.F. n° 80029030568 |
e |
[Nome Società] Via.............................. Cap..............Città................. P.IVA n°.................................... |
Effetto: | dalle ore 24.00 del 30/11/2015 |
Cessazione: | alle ore 24.00 del 30/11/2018. |
Scadenza anniversaria | al 30/11 di ogni anno |
Premio lordo annuale | €................................................... |
Sezione 1-Definizioni
Nel testo delle presenti Condizioni di Assicurazione si definiscono con:
Contraente : soggetto che stipula l’assicurazione
Impresa : la Compagnia Assicuratrice
Broker : Marsh S.p.a.
Assicurato : il soggetto a favore del quale è prestata L’assicurazione
Assicurazione : il contratto di assicurazione
Polizza : il documento che prova l’assicurazione
Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio : la probabilità che si verifichi il danno
Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione
Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Sezione 2-Norme che regolano l’assicurazione in generale
Art. 1-Dichiarazioni e comunicazioni della Contraente
In deroga agli artt.1892,1893,1894,1898 C.C. l'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione resta inteso che l'assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alle Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 2- Durata della polizza
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni tre con effetto dalle ore 24.00 del 30/11/2015 e scadenza alle ore 24.00 del 30/11/2018 senza tacito rinnovo alla scadenza finale.
Tuttavia il Contraente avrà facoltà di richiedere una proroga annuale del contratto, alle medesime condizioni e economiche e normative tutte in corso, fino ad un massimo di due anni. La Società sarà tenuta a concedere tale proroga, salvo disdetta dell’assicurazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetta alla data di scadenza del contratto.
Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarci con almeno 180 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.
Art.3- Pagamento del premio
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 4-Proroga dell’Assicurazione
La presente polizza non è soggetta a tacita proroga
Art. 5- Regolazione Premio
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 6- Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 7- Assicurazione per conto di chi spetta
Il presente contratto è stipulato dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta e, pertanto, si applica l'art. 1981 del Codice Civile.
Art. 8- Interpretazione del contratto
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9- Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 10-Altre assicurazioni
In caso di sinistro, solo ove fossero valide ed operanti altre assicurazioni, varrà il disposto dell’art. 1910 c.c.
Art. 11- Estensione territoriale
Le coperture assicurative di cui al presente capitolato valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx nonchè per i paesi previsti dalla carta verde.
Art. 12- Imposte
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 13 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente
Art. 14- Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 15 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Marsh SpA ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo.
Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 17 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 21 – Clausole vessatorie
L’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.
Sezione 3 - Condizioni di assicurazione
Art. 1- Enti assicurati
La presente garanzia è limitata ai veicoli a motori o natanti privati (ovvero non intestati al PRA a nome del Contraente) usati, per motivi di servizio e/o missione per conto e su autorizzazione del Contraente da:
Dipendenti di ogni ordine e grado ed altre categorie per le quali sussista un obbligo di legge o contrattuale alla copertura da parte della Contraente.
Sono anche compresi in garanzia:
a) i dispositivi e le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purchè ad esso incorporati o validamente fissati;
b) gli accessori fono-audio-visivi (quali a titolo esplicativo e non esaustivo: apparecchi radio, radiotelefonici, televisori, registratori e simili qualora dotazione necessaria al veicolo per gli scopi ai quali lo stesso è adibito).
Art. 2-Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
La Società non risarcirà per singolo veicolo somma superiore a euro 25.000,00 a Primo Rischio Assoluto.
Art. 3-Copertura automatica
La garanzia deve ritenersi pienamente e automaticamente operante su tutti gli anzidetti veicoli e, pertanto, il Contraente viene esonerato dall'obbligo della preventiva comunicazione dei dati relativi agli stessi; per la loro identificazione si farà riferimento alle evidenze amministrative del Contraente che, pertanto faranno fede fino a prova contraria e dovranno essere esibite all'Assicuratore a sua semplice richiesta.
Nei suddetti documenti il Contraente si impegna a registrare :
- Data e luogo della trasferta
- Generalità della persona autorizzata alla trasferta
- Numero dei km/missioni registrate nel periodo
Art. 4-Colpa grave dell'Assicurato
La Società è obbligata per i sinistri provocati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengano legittimamente il mezzo di trasporto.
Art. 5- Rinuncia alla rivalsa da parte dell'Assicuratore
L'assicuratore rinuncia al diritto di surrogazione che gli compete, ai sensi dell'Art. 1916 CC, nei confronti del conducente del veicolo.
GARANZIA KASKO
Art. 6- Oggetto della garanzia
L'Assicuratore risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata, con rinuncia al diritto di surrogazione che potesse competerle, ai sensi dell'Art. 1916 del cc. nei confronti del conducente.
La garanzia è prestata "a primo rischio assoluto" fino alla concorrenza della somma indicata nella scheda di quotazione.
Inoltre copre i danni a causa di traino attivo o passivo, nonchè di manovra a spinta o a mano purchè effettuate al fine di liberare la sede stradale.
Art.6.1 - Danni parziali
Per i danni parziali non verrà applicato il degrado.
L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore del veicolo al momento del sinistro.
Art. 6.2-Esclusioni
La garanzia non opera:
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida durante la guida dell'allievo se al suo fianco, ai sensi di legge, non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore;
- nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt.186 e 187 del D.Lgs n. 85 del 30.04.1992 (nuovo codice della strada)
- nel caso di danni alla persona causati ai trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia;
- durante la partecipazione dell’automezzo a corse, gare e relative prove;
- per i danni verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o dell'Assicurato e/o del Contraente;
- per danni determinati da vizi di costruzione
- per danni cagionati da operazioni di carico e scarico
- per danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento;
- per i danni determinati da guerre, insurrezioni, sviluppo, comunque -insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività.
GARANZIA RISCHI DIVERSI
Art. 7- Oggetto della garanzia
L'assicuratore, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel presente capitolato, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a causa:
A) Incendio, esplosione, implosione, scoppio ed azione del fulmine;
B) Furto (totale o parziale) o rapina, consumati o tentati, compreso i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina, nonchè i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina stessi;
C) Inondazioni, alluvioni e allagamenti in genere;
D) Eventi atmosferici e naturali, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non;
E) Eventi socio-politici
F) Atti vandalici
La garanzia è prestata ”a primo rischio assoluto” fino alla concorrenza della somma indicata nella scheda di quotazione .
Art.7.1.1 Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività e determinati o agevolati da dolo del conducente, verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
A) Bagagli
Nel caso di incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che determini la perdita totale/parziale del veicolo assicurato, l'Assicuratore rimborsa, i danni ai bagagli (e loro contenuto) a bordo del veicolo di proprietà dell'assicurato, del conducente o dei trasportati.
La garanzia é prestata fino alla concorrenza di euro 2.580,00 per evento e con il limite di euro 5.165,00 per anno assicurativo.
Sono esclusi, comunque denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti di metallo prezioso.
B) Recupero e traino veicolo fuoriuscito dalla sede stradale
Qualora il veicolo assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e non risulti in condizione di ritornarvi autonomamente, l'Assicuratore rimborserà, purchè documentate, le spese per recuperare e trainare il veicolo fino alla concorrenza per sinistro di Euro 500,00.
C) Recupero veicolo rubato e/o rapinato
Limitatamente alla garanzia furto, il Contraente/Assicurato è tenuto ad informare l'Assicuratore non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso.
Il valore di quanto recuperato prima dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.
Se quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, fosse superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all'assicurato.
Il Contraente potrà inoltre chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato previa restituzione all'assicuratore dell'indennizzo ricevuto.
D) Immatricolazione di veicolo sostitutivo
In caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, di incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che determini la perdita totale del veicolo stesso, l'Assicuratore rimborsa le spese di immatricolazione
E) Reimmatricolazione del veicolo
In caso di furto o rapina della sola targa o suo danneggiamento che la renda inutilizzabile anche conseguente a furto del veicolo con successivo ritrovamento l'Assicuratore rimborsa le spese di reimmatricolazione del veicolo fino alla concorrenza per sinistro, della somma di Euro, 258,00 .
F) Rottura cristalli
La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 516,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.
G) Soccorso stradale
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di euro 500,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui agli artt. 6) e 7).
PROCEDURA SINISTRI
Art. 8-Denuncia del sinistro
In deroga a quanto disposto dall’Art. 1913 de Codice Civile, il Contraente in caso di sinistro, deve darne avviso scritto al Broker e/o alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando l’Ufficio competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza.
Art.9- Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all’Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici) con riserva della Società di richiedere in restituzione all’Assicurato la somma corrisposta qualora la documentazione successivamente presentata sia incompleta o non valida.
Art.10- Perdita totale - Tabelle indennizzi - clausola arbitrale
Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all’80% del valore del veicolo al momento del sinistro.
In caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all’Assicurato:
- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione
- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 6 mesi.
Mancando l’accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.
Se una parte non provvede o se manca l’accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall’indennità spettantegli.
Art.11- Recesso del contratto dopo ogni denuncia di sinistro
Dopo ogni sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere, con preavviso di 90 giorni, dalla presente polizza. Nel caso di recesso intimato dalla Società, essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 12- Gestione danni in franchigia
Premesso che per ogni sinistro è prevista una franchigia di € 150,00 la Società si impegna a liquidare l’importo del danno, al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.
Alle scadenze semestrali convenute il Contraente/Assicurato, sulla base delle evidenze della Società, si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni.
Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo, prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente/Assicurato si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.
Art.13-Obblighi della Società nella gestione dei sinistri
La Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
a) sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
Coassicurazione e delega (clausola opzionale in caso di coassicurazione)
L’assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata , esclusa ogni responsabilità solidale.
La Spettabile…………………………all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza, (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile…………………la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto di cui all’art.1911 del codice civile, essendo tutte le imprese responsabili in solido.
La delega assicurativa è assunta dall’impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d’imprese concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara.