Polizia Provinciale
Polizia Provinciale
CAPITOLATO SPECIALE
ART.1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Pisa, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, x. 00, Xxx. 000/000000 o 050/929533 – Fax 050/929216 – e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxx.xx.
ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto il noleggio, l’installazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 4 dispositivi per il controllo e la misurazione elettronica della velocità ai sensi dell’art. 142 del Codice della Strada.
Dette apparecchiature devono essere conformi alle disposizioni contenute all’art. 345 del regolamento attuativo del NCdS, DPR 495/1992.
ART. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE:
I beni oggetto dell’appalto devono essere conformi e rispondenti, per caratteristiche e prescrizioni, alle norme contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione.
Le apparecchiature di rilevazione di infrazioni saranno gestite dalla Polizia Provinciale di Pisa, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Gli strumenti di rilevazione di infrazioni al codice della strada dovranno essere installati sul territorio provinciale, lungo tratte di strada ricadenti nell’elenco indicato con apposito Decreto Prefettizio n. 86/2006, e comunque conformi alle “Linee guida per l’individuazione dei tratti di strada potenzialmente assoggettabili a controllo elettronico della velocità mediante installazione delle postazioni fisse” approvate con atto dirigenziale n. 3680 del 01.09.2008, in esecuzione della deliberazione della giunta provinciale n. 119 del 30.09.2009.
Le apparecchiature di monitoraggio e controllo della velocità complete di box o altra struttura corazzata per la postazione fissa, dovranno produrre un’immagine delle infrazioni commesse dai veicoli, in entrambi i sensi di flusso di traffico (bidirezionali), e dovranno avere le seguenti caratteristiche:
a – omologate, con apposito Decreto Ministeriale, per il funzionamento senza la presenza degli Agenti di Polizia, nel rispetto della normativa vigente;
b – conformi e rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni previste dal decreto di omologazione, dalle norme contenute nel codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione oltre che alle Circolari Ministeriali in materia;
c – idonee a rilevare infrazioni di cui all’art. 142 del Codice della Strada;
d – idonee ad essere utilizzate su postazioni fisse, in posizione protetta in adeguato box corazzato o altra struttura atta alle medesime finalità, ancorate a terra, non manomettibili nè rimuovibili.
e – utilizzabili, nella stessa configurazione, sia di giorno che di notte;
f – in grado di funzionare ininterrottamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in qualsiasi condizione meteorologica;
g – atte a rilevare veicoli e motoveicoli, così come individuati dal C.d.S. e relativo Regolamento;
h – dotate di ampia autonomia di immagazzinamento delle infrazioni registrate, comprensive dei dati salienti quali:
numero di targa del veicolo, velocità, località, data e ora dell’infrazione;
i – dotate di ripresa fotografica digitale o video analogica su nastro oppure di telecamera
digitale; Il funzionamento deve essere basato sulla lettura della velocità con relativa attivazione dell’apparato fotocamera, che deve riprodurre, in modo nitido ed intellegibile, l’immagine del veicolo in infrazione su nastro magnetico ed ogni altro dato relativo alla violazione (data, ora, strada, limite, velocità rilevata, targa)
Il sistema deve essere dotato di video stampante con modalità di stampa automatica.
l – in grado di rilevare il numero dei veicoli transitati, il numero totale dei veicoli in infrazione nonché la velocità media dei veicoli, a fini statistici. Il sistema deve essere dotato di memoria autonoma i cui dati devono risultare scaricabili da remoto, ovvero direttamente dall’ufficio comando della Polizia Provinciale di Pisa, senza alcun intervento in loco dell’operatore di Polizia; m – in grado di funzionare senza sensori o spire affogate nell’asfalto e/o nel manto stradale;
Le postazioni fisse atte a ospitare i sistemi di rilevazione, dovranno essere:
- ancorate a terra
- particolarmente resistenti agli agenti atmosferici e agli atti vandalici
n – Il sistema deve essere dotato di n. 1 box corazzato per la postazione fissa o altra struttura atta alla protezione e salvaguardia delle attrezzature, contro i danneggiamenti e i sabotaggi.
Tutte le caratteristiche tecniche sopra descritte dovranno evincersi dal manuale d’uso delle apparecchiature che dovrà essere consegnato contestualmente alle apparecchiature.
La durata della garanzia è pari alla durata del contratto di noleggio. La Ditta aggiudicataria deve garantire una assistenza telefonica in tempo reale, 7 giorni su 7, anche attraverso un servizio di teleassistenza informatica (telecontrollo), ovvero “on site”, ed un tempo di intervento operatore non superiore a 48 ore dalla chiamata.
Trascorso detto arco temporale, per ogni giorno di non funzionamento della strumentazione sarà applicata una penale pari alla quota di noleggio giornaliero dell’apparecchiatura medesima.
In caso di danneggiamenti gravi e strutturali all’apparecchiatura, anche causati da atti vandalici e/o per colpa di terzi, fatta salva l’applicazione della penale sopra indicata, l’apparecchiatura dovrà comunque essere riattivata a cura e a spese della Ditta aggiudicataria entro il termine massimo di 2 mesi dal verificarsi dell’evento, pena la facoltà della Provincia di risolvere il contratto oltre al risarcimento dell’eventuale danno subito dall’Ente.
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire una adeguata formazione del personale interessato in ordine al corretto funzionamento ed utilizzo delle apparecchiature, ovvero non meno di 12 ore pro-capite, da effettuare anche in più moduli di 3 e/o 4 ore.
Le apparecchiature installate, funzionanti a regola d’arte e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni regolamentari e di legge, dovranno rimanere nella piena disponibilità della Provincia di Pisa per tutto il periodo contrattuale.
Art. 4 Tempi di esecuzione del servizio: La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla installazione delle apparecchiature di rilevazione di infrazioni al codice della strada, nel numero previsto dal presente Capitolato, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di richiesta di attivazione delle apparecchiature. Le apparecchiature dovranno essere poste in opera a cura e spese della ditta aggiudicataria, complete e funzionanti in ogni loro parte, secondo quanto previsto dal relativo decreto di omologazione e secondo quanto concordato con i responsabili dei servizi interessati della Provincia.
E’ a carico della ditta aggiudicataria anche la manutenzione ordinaria e straordinaria, necessaria per il quotidiano funzionamento di tutto quanto installato (comprensivo di eventuale carica e movimentazione delle batterie), oltre ai rischi derivanti da furto totale o parziale, incendio e atti vandalici, nonché la formazione del personale preposto all’uso delle apparecchiature e alla gestione dei dati oggetto di accertamento mediante le apparecchiature di cui al presente capitolato.
A carico della ditta aggiudicataria sono da considerare:
1. Tutte le spese di trasporto, consegna, installazione e messa in funzione delle apparecchiature ed assistenza;
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei rilevatori. Eventuali danni causati da terzi alle apparecchiature di rilevamento dovranno essere risarciti dagli interessati o dalle compagnie assicuratrici direttamente alla Ditta;
3. l’assolvimento di ogni obbligo regolamentare e di legge, legato al corretto funzionamento delle apparecchiature e di ogni loro singolo componente strumentale.
4. Gli oneri e le responsabilità per furti, incendi e atti vandalici per l’intero periodo contrattuale delle apparecchiature installate;
A tale proposito si precisa che i progetti sopra menzionati dovranno avere l’approvazione da parte degli Uffici Tecnici Competenti della Provincia di Pisa.
Art. 5 Inadempienze contrattuali e penalità Nel caso in cui l’aggiudicatario non fornisca e non installi i beni oggetto del presente capitolato di gara nei termini previsti dallo stesso, l’Amministrazione Provinciale avrà facoltà di recedere dal contratto, mediante preavviso scritto i non inferiore a giorni 20 da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. (art. 134 Dlgs 163/2006).
Nel caso in cui non si attivi la manutenzione degli apparati o non vengano rispettati gli obblighi di cui all’art. 4 si potrà recedere unilateralmente dal contratto.
Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 135 e segg. del Dlgs 163/2006 e ove compatibili le disposizioni previste dal Codice civile.
Art. 6 Pagamenti: Alla Ditta aggiudicataria verrà corrisposto:
un canone mensile fisso, pari a quello indicato in offerta , al netto dell’IVA, senza che nulla-altro possa essere ulteriormente preteso dalla ditta aggiudicataria a nessun titolo. I pagamenti saranno effettuati mensilmente, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura. La fornitura è finanziata con fondi di bilancio provinciale. E’ ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 115 del D.lgs 163/2006.
Art. 7 Cessione del contratto e subappalto: E’ vietata, a pena di risoluzione del contratto ed incameramento della cauzione definitiva, la cessione del Contratto, per ciò che concerne i beni ed i servizi oggetto della presente gara.
l concorrente dovrà indicare in sede di offerta la parte di opere e prestazioni che intende eventualmente far eseguire da terzi. L’indicazione lascia comunque impregiudicata la responsabilità dell’impresa aggiudicataria.
Art. 8 Osservanza leggi e regolamenti La ditta aggiudicataria è soggetto alla osservanza di tutte le norme vigenti in materia nei riguardi del personale o soci alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme di legge e del C.C.N.L., nonché delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, assistenziali e di tutte le norme contenute nel contratto nazionale del lavoro.
Saranno a capo dell’aggiudicatario tutte le spese di contratto (bollo, registrazioni copie, di quietanza, diritti fissi di segreteria e di scritturazione).
Art. 9 Vigilanza: La Provincia di Pisa, a mezzo degli uffici della Polizia provinciale , eserciterà il controllo sull’osservanza di quanto indicato nel presente capitolato di gara e sul regolare espletamento della posa, delle forniture e delle rilevazioni in esso indicate.
Art. 10 Collaudo: Ai fini di verificare la rispondenza delle caratteristiche della strumentazione consegnata con quella indicata nell’offerta di gara, la Provincia di Pisa provvederà al relativo collaudo entro 15 giorni dall’avvenuta installazione a regola d’arte della fornitura, e dovrà parteciparvi ed assistere personale tecnico dell’Ente all’uopo individuato. Al termine verrà redatto
apposito verbale di collaudo attestante che l’attrezzatura consegna risulta corrispondente alle caratteristiche descritte nell’offerta, nonché perfettamente funzionante.
Art. 11 Cauzione: L’aggiudicatario è tenuto a prestare una cauzione definitiva prima della stipula del contratto dell’importo ai sensi dell’art. 113 del DLgs. 163/2006.
Art. 12 Tracciabilità: La Ditta aggiudicataria si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. Si obbliga a comunicare alla Provincia di Pisa – Polizia Provinciale, gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, costituisce ai sensi dell’art. 3 comma 9-bis della L. 136/2010, causa di risoluzione del contratto. Si precisa altresì che sono a carico della Ditta aggiudicataria le spese di segreteria, bollo e registrazione del contratto e quelle concernenti il rilascio di copie.
Art. 13 Cause di risoluzione contrattuale: L’Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
1. in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 1671 del c.c., tenendo indenne l’aggiudicatario dalle spese sostenute, dalle forniture eseguite e dai mancati guadagni;
2. per motivi di pubblico interesse;
3. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
4. in caso di cessione dell’azienda, di cessazione dell’attività o in caso di concordato preventivo o fallimento;
5. in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall’Amministrazione;
6. in caso di ritardo nell’attivazione delle apparecchiature, oltre il termine massimo stabilito nel contratto;
7. la Ditta non sia in grado o non esegua correttamente quanto previsto nel presente atto;
a tale scopo la Provincia metterà in mora la Ditta e, trascorsi quindici giorni dal ricevimento della messa in mora, senza che la Ditta si sia attivata adeguatamente, il contratto sarà risolto di diritto.
L’aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 1672 del c.c..
Art. 14 Controversie: Le parti convengono che ogni controversia relativa a quanto contrattualmente stabilito, sarà risolta esclusivamente dall’Autorità Giudiziaria competente, con espressa esclusione di qualsiasi clausola arbitrale, ed indicano la competenza territoriale esclusiva del Foro di Pisa.
Art. 15 Certificazioni: I concorrenti dovranno produrre le seguenti certificazioni:
- Certificazione di regolare omologazione rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture così come prescritto dall’art. 45 del D.lgs n. 285 30.4.1992 e s.m.i.
- Certificazione di qualità Iso 9001/2008
Art. 16 Norme finali
La Ditta partecipante alla gara accetta sin d’ora che, in caso di aggiudicazione, nel contratto siano inserite le seguenti clausole:
1. Foro giudiziale competente. Il foro di Pisa.
2. Sanzioni. La Ditta riconosce alla Provincia il diritto di applicare le seguenti sanzioni:
- Nel caso di risoluzione del contratto per incapacità o per negligenza nell’effettuare la fornitura ovvero nel caso in cui la Ditta si rifiuti, senza giustificato motivo, d’effettuare la manutenzione di tutti i beni forniti, la cauzione sarà trattenuta. Sarà inoltre esperita l’azione di risarcimento del danno per le eventuali maggiori spese che la Provincia ha dovuto o dovrà sostenere;
- Per ogni giorno di ritardo nella consegna, non dipendente da causa di forza maggiore, corrente da tale data, La Ditta deve corrispondere alla Provincia una penale di euro 100 (cento);
- Nel caso di altra violazione degli obblighi previsti dal contratto è prevista la penale di euro 100 (cento) per ogni violazione.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso la Ditta dall’adempimento dell’obbligo per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Risoluzione del contratto. La Provincia ha diritto di risolvere in tutto o in parte il contratto qualora accerti che la Ditta non sia in grado o non esegua correttamente quanto previsto nel presente atto;
a tale scopo la Provincia metterà in mora la Ditta e, trascorsi quindici giorni dal ricevimento della messa in mora, senza che la Ditta si sia attivata adeguatamente, il contratto sarà risolto di diritto.
Art. 17 Altre informazioni
Per partecipare alla gara dovranno essere presentate tutte le dichiarazioni e documentazioni previste nel presente disciplinare di gara, secondo le modalità prescritte; la mancanza dei requisiti previsti dal capitolato e dalla lettera di invito comporterà l’esclusione, come anche il mancato rispetto delle formalità e delle modalità richieste e prescritte per la partecipazione a pena d’esclusione.
Per quanto non previsto è fatto esplicito rinvio alla normativa vigente in materia.
Ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento. Responsabile del trattamento è il Comandante della Polizia Provinciale Xxxxxxx Xxxxxxxx.