COMUNE DI PACECO
COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI SETTORE IV - URBANISTICA Ufficio: PROTEZIONE CIVILE
Determinazione n° 8 del 27/01/2022
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA "IL SOCCORSO"
O.D.V. DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE DURANTE L'EMERGENZA COVID 19, A SUPPORTO DELL'UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
Ai sensi della L. 241/90 e della L. r. 5/2019, adotta il seguente schema di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto, la correttezza per i profili di propria competenza e di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione, di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto né in condizioni e/o rapporti che implicano l’obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno.
Premesso:
- che l’Amministrazione ha definito il quadro applicativo della legge sull’attività amministrativa, con riferimento alla L. n. 241/1990, secondo le innovazioni apportate alla stessa dalla L. n. 15/2005 ed in funzione dell’esercizio della potestà regolamentare in materia nel rispetto del sistema di principi dettato dal complesso normativo in essa contenuto, mediante revisione/approvazione del regolamento sul procedimento amministrativo;
- che sono stati definiti anche i profili applicativi dei principi in materia di interazione con cittadini ed imprese mediante strumenti di diritto privato, dettati dall’art. 1, comma 1-bis della L. n. 241/1990;
- che l’art. 11 della stessa L. n. 241/1990 consente alle Amministrazioni Pubbliche di pervenire alla stipulazione di accordi con soggetti destinatari di provvedimenti finali di procedimenti amministrativi, sia per la definizione dei contenuti di tali provvedimenti, sia al fine di sostituirli;
- che tali accordi, più generalmente definibili come “accordi procedimentali”, si configurano come atti pattizi flessibili, espressioni del principio connotato dall’art. 1, comma 1-bis della stessa L. n. 241/1990, il quale sancisce che la Pubblica Amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente;
- che tali strumenti si presentano come soluzioni ottimali per molte interazioni complesse tra Amministrazione Comunale e soggetti privati;
- che l’utilizzo di accordi procedimentali è finalizzato a semplificare lo sviluppo di molti procedimenti amministrativi;
- che la stipulazione di accordi procedimentali costituisce prassi significativa, posta in atto da molti Settori dell’Amministrazione;
- che i contenuti dell’art. 11, comma 4-bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii sono del pari previsti dal parallelo art. 12 della L.r. 30 aprile 1991 n. 10 (oggi replicato nella L.r. 21 maggio 2019 n.7;
Tenuto conto:
- che l’articolo 56 consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al mercato”.
- che con deliberazione n. 3 del 21/1/20222 recante ad oggetto “Approvazione linee di indirizzo per il ricorso al terzo settore per l’acquisizione di servizi di supporto della Protezione civile comunale mediante convenzionamento” la Giunta Municipale ha impartito direttive in merito alla prerogativa di avvalersi degli organismi del terzo settore per l’acquisizione di servizi di supporto per la protezione civile finalizzati a fornire assistenza a vario titolo alla cittadinanza pacecota derivante dall’emergenza sanitaria da covid-19.
- che in ragione delle motivazioni ivi espresse nella parte narrativa che si riportano pedissequamente e vengono condivise e recepite per formare parte integrante e sostanziale della presente determinazione, tale opzione prende le mosse dal rilievo che “l'attività delle associazioni di volontariato è priva di alcun connotato di lucro anche indiretto, e realizza il principio di solidarietà, veicolando le risorse tecniche per il perseguimento dei fini istituzionali della solidarietà sociale. La capillare diffusione sul territorio delle associazioni di volontariato e delle sue strutture consente di gestire il servizio utilizzando in modo razionale il complesso delle risorse di uomini e di mezzi disponibili, limitando al massimo le distanze da percorrere ed i tempi degli interventi, con consequenziale riduzione dei costi. Si può quindi supporre che tale modalità organizzativa del servizio, avvalendosi dell'attività di volontariato e a fronte del solo rimborso delle spese effettivamente sostenute senza remunerazione e margini di profitto imprenditoriale, conduca anche ad un risparmio significativo di costi. Per quanto esposto, il ricorso in via prioritaria alle associazioni di volontariato rappresenta una modalità di organizzazione del servizio idonea a garantire il conseguimento degli scopi generali abbinati ad una opportuna efficienza gestionale”;
Constatato che il protrarsi della situazione emergenziale dovuta al diffondersi dell’epidemia da Covid-19 ha comportato un peggioramento nelle condizioni di vita dei cittadini, con riguardo alle condizioni lavorative ed economiche, causando difficoltà in relazione alla spesa per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità sia nelle fasce di popolazione che già in precedenza si trovavano in situazioni di indigenza, sia rispetto a nuove forme di povertà;
Considerato che nell’ambito di competenza della protezione civile, in base all’evoluzione sanitaria dell’emergenza da Covid-19, si potranno rendere necessarie idonee misure d’intervento nei confronti della cittadinanza;
Rilevato che alcune categorie di cittadini, come le persone anziane, disabili, malati necessitano di assistenza per i bisogni di prima necessità e che le associazioni di volontariato rappresentano un aiuto fondamentale per le categorie più disagiate
Atteso che il Comune di Paceco nell’ambito dello svolgimento dei compiti istituzionali e delle linee programmatiche in materia di Protezione Civile, riconosce il ruolo fondamentale del volontariato sul territorio comunale quale opportunità per l’erogazione di servizi e prestazioni per la protezione civile anche in relazione delle esperienze maturate negli anni attraverso i numerosi interventi di emergenza;
Considerato che con superiore atto deliberativo si è dato indirizzo al Settore IV di ricorrere eccezionalmente e stante le ragioni di estrema urgenza, ad affidamento ad idonee Associazioni, per una durata massima di 30 giorni o comunque per il periodo necessario alla definizione della procedura comparativa di cui all’art 56 del Dlgs 117/2017, l'attività di supporto all'ufficio comunale per la gestione dell'emergenza Covid,
Dato atto che:
− l’urgenza deriva da “eventi imprevedibili” e “in alcun caso non imputabili” a questa amministrazione stante l’oggettiva evoluzione della situazione epidemiologica riconnessa ad una nuova infezione virale e pertanto sconosciuta che ha determinato cautele e raccomandazioni ponderate in uno sfondo di incertezza sui protocolli di sicurezza.
− che in rapporto al modesto importo del contributo a titolo di rimborso spese previsto, l’opzione riveste, all’evidenza, carattere di eccezionalità in rapporto ai presupposti giustificativi, in forza del dovere di ovviare senz'altro indugio ad un sistema gestionale che, non perseguendo gli obiettivi minimi prescritti, comporterebbe un evidente disservizio traducibile in maggior onere finanziario, ove non si opti per il terzo settore ed una minore tutela della salute pubblica, con generale danno a carico della comunità;
Tenuto conto che pertanto tale opzione implica:
- l’attuazione del principio di solidarietà (che costituisce precipitato logico della citata previsione di cui all’art. 45 Cost.);
- qualità del servizio (grazie alla capillare diffusione, sul territorio, di associazioni di volontariato);
- riduzione dei costi;
- coerenza con l'art. 118, comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, che affida ai singoli Comuni il compito di favorire l'autonomia associativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- con gli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione, nel richiedere “l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, e nel richiamare ogni cittadino al dovere di svolgere “un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”, impegnandosi solennemente a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana”;
Dato atto che in sede di indirizzo sono stati stabiliti i seguenti contenuti dell'atto di convenzione:
- durata;
- il contenuto e le modalità dell'intervento volontario;
- il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate;
- le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;
- le coperture assicurative;
- i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso;
- le modalità di risoluzione del rapporto;
- le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
- la verifica dei reciproci adempimenti;
- le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.
- che a tal fine si è assegnato per l’acquisizione dei seguenti servizi un budget massimo di €.
2.500,00 da erogare a fronte di adeguata rendicontazione;
- che gli elementi di sviluppo della suddetta decisione possono essere modulati in convenzione;
- che la stipulazione ai sensi dell'art. 11 della L. n. 241/1990 di un accordo traduttivo in sede di convenzionamento permette di:
• razionalizzare dell'attività amministrativa tradotta nell’accordo;
• ridurre i costi connessi allo svolgimento dell’attività amministrativa, derivanti da problematiche operative gestibili mediante interazioni preliminari tra Amministrazione e soggetti interessati;
• ridurre i tempi di sviluppo dell'attività amministrativa;
Ritenuto di avvalersi degli organismi del terzo settore per l’acquisizione di servizi di supporto per la protezione civile finalizzati a fornire assistenza a vario titolo alla cittadinanza pacecota derivante dall’emergenza sanitaria da covid-19 secondo le attività per come definite con deliberazione di G.M. n. 3 del 21/1/2022;
Vista la nota prot. 1430 del 21/1/2022 presentata dall'associazione di Volontariato Pubblica Assistenza "Il Soccorso" O.D.V. con la quale si offre la disponibilità per il servizio di volontariato a supporto della popolazione durante l'emergenza Covid 19;
Atteso che l’Amministrazione ha definito i richiamati indirizzi;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti:
• la deliberazione di CC. n. 56 del 26/11/2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
• la deliberazione di CC n. 55 del 26/11/2021 di approvazione del DUP 2021-2023;
• la deliberazione di G.M. n. 109 del 30/11/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – esercizio 2021;
Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022 e viene contestualmente autorizzato l'esercizio provvisorio per il trimestre gennaio-marzo 2022 fino al 31.03.
Considerato che il Comune di Paceco non ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente entro la data del 31 dicembre 2021, secondo quanto disposto dall’art.151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e quindi si trova tecnicamente in esercizio provvisorio a partire dal 1° gennaio 2022;
Visto l'Art. 163 del T.U. 267/2000 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
Visto il DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
Rilevato che la spesa oggetto della presente determinazione è necessaria ed urgente per far fronte al protrarsi della situazione emergenziale dovuta al diffondersi dell’epidemia da Covid-19 e che pertanto rientra fra quelle previste di cui all’art 163 del T.U.E.L.;
Tutto ciò premesso.
DETERMINA
• di affidare all'associazione di Volontariato Pubblica Assistenza "Il Soccorso" O.D.V. [OMISSIS...] per un periodo di 30 giorni o comunque per il periodo necessario alla definizione della procedura comparativa di cui all’art 56 del Dlgs 117/2017, i servizi di supporto per la protezione civile finalizzati a fornire assistenza a vario titolo alla cittadinanza pacecota derivante dall’emergenza sanitaria da covid-19
• di procedere alla stipula della convenzione coerente con le direttive impartite dalla richiamata delibera di G.M. n. 3 del 21/1/2022;
• dare atto che la spesa oggetto della presente determinazione è necessaria ed urgente per far fronte al protrarsi della situazione emergenziale dovuta al diffondersi dell’epidemia da Covid- 19 e che pertanto rientra fra quelle previste di cui all’art 163 del T.U.E.L.
• impegnare la spesa di €. 2.500,00 per far fronte agli oneri connessi alla stipulazione dell'accordo, sul bilancio di previsione 2021/2023 – in esercizio provvisorio 2022 sul seguente capitolo di spesa
Esercizio Finanziario | 2022 | ||
Missione | 11 – Soccorso civile | Programma | 01 Sistema di protezione civile |
Titolo | 1 – Spese correnti | Macroaggregato | 03 Acquisto di beni e servizi |
Piano Finanziario IV livello | P.Fin. U.1.03.02.99.000 - Altri servizi | ||
Capitolo | 11011.03.0140 | Descrizione | Prestazioni di servizi protezione civile |
Nr. impegno/prenotazione | |||
Codice SIOPE | SIOPE 1332 - Altre spese per servizi | ||
Importo | € 2.500,00 | ||
Esercizio di esigibilità | 2022 |
• di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
• di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Settore IV è Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
• Di dare atto che ai fini del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)- Informativa sul trattamento dei dati personali, che i dati personali saranno trattati dal Comune di Paceco, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della presente procedura.
• di trasmettere il presente provvedimento al Settore I (archivio) per l’inserimento nella raccolta generale e all’Xxxx Xxxxxxxx.
Per tutto quant'altro non specificato nella presente determinazione si farà riferimento alla normativa ed ai regolamenti vigenti in materia
ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE APERTA
In relazione a quanto disposto dall’articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si attesta che il presente provvedimento è
soggetto agli obblighi di amministrazione aperta di cui alla citata disposizione e che le relative informazioni verranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente, nell’apposita sezione Trasparenza, valutazione e merito;
Il Responsabile del Procedimento X.xx: Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Paceco, 27/01/2022 Il Responsabile del Settore Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx / ArubaPEC S.p.A.