TITOLO I
Sede tecnica mista per la definizione di un testo aggiornato degli accordi negoziali vigenti
Trattamento normativo ed economico del personale delle carriere
operativa, dei servizi generali e di sicurezza e operaia della Banca d’Italia
Luglio 2012
TITOLO I
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE - MANSIONI
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente accordo, di seguito denominato disciplina La presente disciplina si applica, salvo quanto previsto al Titolo XIV, riguardante il personale a contratto, al personale ordinario - assunto per l’espletamento dei normali compiti connessi all’attività della Banca ed iscritto nei ruoli della stessa - appartenente alle carriere operativa, dei servizi generali e di sicurezza ed operaia.
2. Il rapporto di lavoro del personale assunto all’estero per essere esclusivamente addetto ad uffici della Banca situati al di fuori del territorio nazionale non è soggetto alla presente disciplina ed è autonomamente regolato dalla Banca tenute presenti le leggi del luogo in cui si svolge.
Art. 2
Articolazione del personale ordinario
Il personale ordinario è inquadrato nelle seguenti carriere funzionali:
- operativa;
- dei servizi generali e di sicurezza;
- operaia.
Art. 3
Ruoli e gradi della carriera operativa
1. La carriera operativa, sovraordinata a quella dei servizi generali e di sicurezza, comprende i seguenti ruoli e gradi:1
Ruolo unificato | Ruolo tecnico |
Coadiutore principale | Coadiutore principale tecnico |
Coadiutore | Coadiutore tecnico |
Assistente superiore | Assistente superiore tecnico |
Assistente | Assistente tecnico |
Vice assistente | Vice assistente tecnico |
2. Salvo che al ricorrere di particolari circostanze, non è ammesso, di norma, il passaggio da uno ad altro ruolo della stessa carriera ovvero di carriere diverse. In particolare, il passaggio può essere disposto nei casi previsti dal successivo art. 56, dal Titolo X e dall’art. 104 nonché - anche d’ufficio e con mantenimento della residenza
- nei confronti dei dipendenti per i quali sia stata accertata, nei modi previsti dall’art. 38, l’inidoneità al disimpegno delle mansioni proprie del ruolo di appartenenza, purché i dipendenti medesimi siano utilizzabili nel ruolo di nuovo inquadramento2.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la creazione del profilo sicurezza nell’ambito del personale impiegatizio farà venire meno la sovraordinazione di cui sopra al primo comma dell'art. 3.3
1 Accordi del 26.6.2002.
2 Norma oggi contenuta nell’art. 6 - Passaggi di ruolo.
3 Accordi del 26.6.2002.
Art. 4
Gradi della carriera dei servizi generali e di sicurezza
La carriera dei servizi generali e di sicurezza comprende i seguenti gradi:
- Primo capo operatore;
- Operatore capo;
- Primo operatore;
- Operatore.
Nota all’art. 4
Il grado di Primo operatore è istituito a decorrere dall’1.1.1996.
Art. 5
Gradi e categorie della carriera operaia
1. Il personale della carriera operaia si suddivide nei seguenti gradi e
categorie:
- Capo officina;
- Capo reparto;
- Operaio di 1ª categoria super;
- Operaio di 1ª categoria;
- Operaio di 2ª categoria;
- Operaio di 3ª categoria.
2. I gradi di Capo officina e Capo reparto sono gerarchicamente ordinati fra loro e sovraordinati alle predette categorie.
3. Il personale operaio è gerarchicamente subordinato in via funzionale al personale della carriera direttiva.
Dichiarazioni a verbale
L’Amministrazione dichiara che - in relazione al disposto dell’art. 5, ultimo comma - nell’ambito delle Divisioni il personale dei Capi officina è gerarchicamente subordinato in via funzionale al Titolare della Divisione e a chi lo sostituisce.
L’Amministrazione dichiara inoltre che con comunicazione formale indirizzata ai responsabili dei Servizi interessati sono individuate le attribuzioni dei Capi officina.
Riforma delle carriere4
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono di proseguire, a partire dal mese di settembre 2008, il confronto negoziale per una riforma del sistema degli inquadramenti ispirata alle seguenti esigenze:
- adeguare il sistema degli inquadramenti e i relativi meccanismi di gestione ai cambiamenti intervenuti nell'organizzazione del lavoro, con l'ampliamento degli ambiti di utilizzo e del bagaglio professionale;
- rispondere alle diversificate aspettative del personale, in un contesto caratterizzato dall'allungamento della vita lavorativa, offrendo più ampie prospettive di sviluppo professionale e retributivo correlate al merito e alle competenze acquisite.
Le parti ritengono necessario raggiungere un'intesa, entro il periodo di validità degli accordi quadriennali, che scadono il 31 dicembre 2009, per l'introduzione di un nuovo assetto basato su una revisione complessiva dell'attuale sistema in una prospettiva di medio-lungo periodo.
Il confronto negoziale verterà sulla riforma degli inquadramenti nonché sui connessi sistemi di gestione, compreso quello valutativo.
Quale base per lo sviluppo del confronto, le parti concordano sulle seguenti caratteristiche fondamentali del modello:
- articolazione in Aree di inquadramento corrispondenti ai ruoli organizzativi fondamentali, gerarchicamente ordinate tra loro e strutturate al loro interno in una pluralità di livelli retributivi;
- ambiti mansionistici omogenei per ciascuna Area, che consentano di valorizzare le capacità individuali;
- relazioni gerarchiche all'interno delle Aree basate fondamentalmente su incarichi e responsabilità attribuiti;
- passaggi tra le Aree basati su procedure di selezione idonee a valorizzare il merito;
- progressioni all'interno delle Aree basate sul riconoscimento di crescenti livelli di competenza e professionalità volti a valorizzare anche figure specialistiche;
- tendenziale linearizzazione delle opportunità di avanzamento fra livelli;
- distribuzione delle possibilità di progressione professionale, offerte dal nuovo modello, su un più ampio arco di vita lavorativa con possibilità di conseguire, in funzione del merito, livelli retributivi più elevati;
- valorizzazione della componente professionale della retribuzione, mantenendo peraltro meccanismi di progressione economica legati all'esperienza maturata.
Sarà presa in esame l'introduzione di un'indennità di funzione attraverso la revisione del rimborso spese di rappresentanza.
Per quanto attiene ai principali sistemi di gestione del personale, le parti condividono la necessità di intervenire, in maniera organica e coerente, sulla ridefinizione del sistema di valutazione – da semplificare nelle modalità di
4 Accordi del 26.6.2008.
funzionamento e di rilevazione – secondo criteri di trasparenza e oggettività, individuando fattori di osservazione in sintonia con l'evoluzione dei processi di lavoro e del contesto di riferimento.
A tale riguardo, assumeranno valore i criteri di osservabilità e comparabilità, autonomia della valutazione relativa a ciascun periodo valutativo, pluralità dei soggetti coinvolti nella valutazione, chiara attribuzione delle responsabilità valutative.
Si opererà lungo le seguenti direttrici:
- diversificare i canali di assunzione e i livelli di ingresso, anche in relazione ai mutamenti intervenuti nei titoli di studio e alla più articolata offerta di competenze sul mercato del lavoro;
- valorizzare l’offerta formativa in un’ottica di acquisizione di competenze e metodologie di lavoro per l’attività lavorativa svolta e per lo sviluppo professionale dei singoli;
- ampliare gli strumenti di mobilità anche funzionale, prevedendo meccanismi basati sulla comunicazione delle posizioni vacanti, con l'obiettivo di incentivare la diversificazione delle esperienze professionali.
Le parti concordano che gli effetti economici derivanti, in sede di avvio, dalla riforma siano distribuiti in maniera quanto più possibile omogenea tra le diverse fasce di personale. In questa prospettiva, si opererà per la definizione dei livelli economici e degli scatti di anzianità nonché per l'individuazione di criteri di inquadramento coerenti con le retribuzioni individuali e le anzianità maturate.
Le parti sottolineano, infine, la rilevanza di un'adeguata disciplina transitoria, al fine di gestire i principali elementi di discontinuità tra il nuovo sistema e quello vigente, riservando particolare attenzione alla tutela del personale già in servizio.
Nell’ambito del confronto sulla riforma degli inquadramenti le parti affronteranno prioritariamente le problematiche connesse con l’utilizzo del personale del ruolo unificato, con l’obiettivo di definire la materia in tempi compatibili con il processo di riallocazione e riconversione professionale delle risorse collegato al riassetto della rete periferica.
A tal fine, particolare attenzione sarà dedicata all’analisi dei flussi in entrata e in uscita nelle unità I.Pa.C., nell’ambito del previsto incontro di verifica sul processo gestionale con le Organizzazioni Sindacali firmatarie collegato al riassetto della rete, fissato per la prima settimana di settembre 2008.
Art. 6
(ex art. 7)
Mansioni del personale della carriera operativa
1. Nell’ambito del ruolo di appartenenza il personale della carriera operativa svolge - secondo le direttive del Titolare dell’ufficio o della Divisione ed in collaborazione subordinata con gli altri elementi della carriera direttiva - le mansioni amministrative, contabili, di elaborazione automatica dei dati, di cassa e tecniche necessarie per il funzionamento delle unità operative anche con l’ausilio di macchine ed apparecchiature.
2. In particolare:
- il personale inquadrato nei gradi di Coadiutore principale e di Coadiutore e gradi rispettivamente corrispondenti assolve mansioni di qualificato contenuto concettuale; svolge anche individualmente compiti ispettivi; può essere temporaneamente chiamato a compiti di sostituzione o di surrogazione del Titolare dell’ufficio; è destinatario delle specifiche deleghe che possono essergli individualmente conferite in applicazione delle disposizioni interne; può collaborare ad adempimenti operativi connessi ad attività di studio e di ricerca; può svolgere compiti di segreteria di organi collegiali, commissioni o comitati; può altresì svolgere compiti di raccordo operativo e di primo controllo di singole aree all’interno delle unità, con assunzione delle relative responsabilità; tali ultimi compiti sono di norma demandati al Coadiutore principale e gradi corrispondenti al Coadiutore principale tecnico;
- il personale inquadrato nei gradi di Assistente superiore e di Assistente e gradi rispettivamente corrispondenti svolge - anche sulla base delle specifiche deleghe attribuibili ai sensi delle disposizioni interne - mansioni richiedenti applicazione concettuale ed attende a procedure operative necessarie per il funzionamento delle unità operative; può essere adibito a compiti ispettivi in accompagnamento; ai dipendenti inquadrati nei gradi di Assistente superiore e gradi corrispondenti Assistente superiore tecnico sono prevalentemente assegnati, compatibilmente con
le situazioni operative delle unità di appartenenza, compiti che richiedono una maggiore esperienza professionale;
- il personale inquadrato nei gradi di Vice assistente e di Vice assistente tecnico disimpegna in via prevalente mansioni esecutive quali quelle di classificazione, archiviazione, protocollo, registrazione, contazione, confezione e sistemazione dei valori, copia, dattilografia e stenografia nonchè in genere quelle che non comportano particolari valutazioni di merito; si avvale, nello svolgimento dei propri compiti esecutivi, anche dell’ausilio di macchine o apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettroniche; può essere adibito allo svolgimento di attività di sportello, anche sulla base delle specifiche deleghe attribuibili ai sensi delle disposizioni interne.
3. In mancanza di elementi inquadrati nei gradi di Vice assistente e gradi corrispondenti Vice assistente tecnico, le relative mansioni vengono svolte, sempre in via prevalente, dagli elementi della carriera operativa presenti nell’ufficio che occupino posizione meno elevata nell’ordine gerarchico ai sensi dell’art. 10 successivo art. 11.
4. Il personale assunto nei gradi di Vice assistente ed Assistente del ruolo unificato con decorrenza successiva all’1.7.2002 svolge inoltre le mansioni demandate al personale della carriera dei servizi generali e di sicurezza ai sensi dell’art. 7.5
5. I dipendenti che abbiano conseguito il grado di Vice assistente con decorrenza a partire dal 2003 in esito alle specifiche selezioni interne riservate al personale della carriera dei servizi generali e di sicurezza espletano anche le mansioni proprie della carriera di provenienza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, ove lo richiedano esigenze di servizio non fronteggiabili con il personale della carriera dei servizi generali e di sicurezza.6
5 Accordi del 26.6.2002, art. 7 bis il cui testo originario era il seguente:
"Il personale assunto nei gradi di Vice assistente e Assistente del ruolo unificato con decorrenza successiva all’1.7.2002 svolge tutte le mansioni proprie del grado di appartenenza nonché quelle in atto demandate al personale della carriera dei servizi generali e di sicurezza secondo le modalità previste dalla normativa vigente."
Inserendo la previsione nell’articolo contenente le mansioni della carriera operativa, la formulazione proposta appare più adeguata.
6 Accordi del 26.6.2002.
Nota all’art. 6
1. Soppresso7
2. Tra le mansioni del personale operativo del ruolo amministrativo
unificato rientrano anche quelle di presidio e gestione dei Posti di controllo centralizzati dell’Amministrazione Centrale.
Norma transitoria
Il personale inquadrato nella carriera operativa alla data del 30 giugno 2002 non svolge le mansioni demandate al personale della carriera dei servizi generali e di sicurezza, anche quando siano oggetto di trascinamento ovvero siano svolte da personale operativo di cui al 4° comma.8
Dichiarazioni a verbale
In relazione all’unificazione dei ruoli amministrativo e di cassa, l’Amministrazione dichiara che l’adibizione del personale ad attività diverse da quelle del ruolo di appartenenza avverrà con la necessaria gradualità, tenendo conto delle aspirazioni degli interessati, e sarà accompagnata da idonee iniziative addestrative e formative, anche preventive, a livello locale e circoscrizionale decentrato.
L’Amministrazione dichiara che l’utilizzo in attività di cassa del personale dell’ex ruolo amministrativo ovvero l’utilizzo in attività amministrative del personale dell’ex ruolo di cassa è disposto d’ufficio dalla Direzione in presenza di esigenze operative non fronteggiabili altrimenti e cioè impiegando i dipendenti di nuova assunzione o provenienti da concorsi interni o da selezioni per l’accesso alla carriera operativa ovvero utilizzando dipendenti già appartenenti all’altro ruolo che abbiano manifestato la disponibilità all’utilizzo e siano ritenuti idonei dalla Direzione locale.
L’Amministrazione dichiara inoltre che l’unificazione dei ruoli amministrativo e di cassa e il graduale superamento delle attuali segmentazioni delle attività di riscontro e di cassa consentono entro il 2005 l’utilizzo nella stessa Filiale, in ambiti mansionistici comprendenti i nuovi compiti attribuiti alle Filiali, di circa 200 dipendenti del comparto riscontro-cassa, tenendo conto della
7 Accordi del 29.7.1998. Soppresso con gli accordi del 26.6.2002 con decorrenza 1.1.2003.
8 Negli accordi del 26.6.2002 questa disposizione è contenuta nella nota in calce all'art. 7 e recita: Per il personale della carriera operativa in servizio al 30 giugno 2002 le previsioni di cui al 3° comma dell’art. 7 si applicano esclusivamente con riferimento alle mansioni di pertinenza di tale carriera alla medesima data del 30 giugno 2002, escludendo quindi l’adibizione in compiti e mansioni del personale della carriera dei servizi generali e di sicurezza anche quando siano oggetto di trascinamento ovvero siano svolte da personale operativo di cui all’art. 7 bis.
disponibilità dei singoli e del progredire dei progetti di cambiamento organizzativo e informatico9.
L’Amministrazione precisa che la temporaneità dei compiti di sostituzione o di surrogazione previsti per il personale inquadrato nei gradi di Coadiutore principale e di Coadiutore e gradi rispettivamente corrispondenti si riferisce a periodi di assenza del Titolare dell’ufficio o settore non superiori a due mesi continuativi.
L’Amministrazione dichiara che le Direzioni delle Filiali potranno individuare un elemento, all’uopo designato con formale comunicazione, che, unitamente agli altri incarichi, svolga attività di supporto alla Direzione in materia di informatica.
L’Amministrazione dichiara che verranno formalizzati nelle sedi proprie (rapporto informativo annuale, comunicazioni di servizio, ecc.) i compiti e gli incarichi particolari svolti dal personale adibito ad attività EAD.
La definitiva configurazione delle mansioni dei dipendenti vincitori delle selezioni interne per il grado di Vice assistente sarà stabilita nell'ambito della riforma degli inquadramenti.10
9 Accordi del 26.6.2002.
10 Accordi del 26.6.2002.
Art. 7
(ex art. 8)
Mansioni del personale della carriera dei servizi generali e di sicurezza
1. Il personale della carriera dei servizi generali e di sicurezza svolge i propri compiti attenendosi alle direttive del responsabile dell’unità di Segreteria, cui è gerarchicamente subordinato in via funzionale per gli aspetti concernenti l’organizzazione delle prestazioni lavorative. A tal fine il responsabile dell’unità di Segreteria si avvale della collaborazione dell’elemento di detta carriera chiamato a svolgere i compiti di coordinamento di cui al comma seguente.
2. Nell’ambito di ciascuna Filiale o Servizio l’attività del personale della carriera dei servizi generali e di sicurezza è coordinata dall’elemento di detto personale, avente grado di Primo capo operatore o di Operatore capo, individuato dall’Amministrazione.
3. Il personale della carriera dei servizi generali e di sicurezza:
- svolge mansioni di custodia e compiti di sorveglianza e di sicurezza degli Stabilimenti; anche mediante il presidio di posti di controllo e di ascolto radio presso le Filiali;
- provvede all’imbisacciamento di valori sotto la vigilanza e la diretta responsabilità del Titolare di cassa o dell’elemento da questo designato e al trasporto degli stessi. In occasione di trasferimenti di valori disimpegna compiti sussidiari e assicura anche gli opportuni collegamenti con le forze dell’ordine e con i mezzi utilizzati nel movimento fondi. Controlla, in conformità alle disposizioni e direttive emanate in materia, le operazioni di pulizia effettuate da personale di ditte esterne negli ambienti destinati alla custodia dei valori;
- è addetto all’informazione, ricezione e smistamento del pubblico anche attraverso il presidio dei “punti di informazione e smistamento” laddove esistenti;
- svolge compiti di operatore al centralino telefonico;
- è addetto, avendone i requisiti, alla conduzione di automezzi e di macchine per trasporti esterni ed interni;
- provvede, insieme ad altro elemento incaricato, al ritiro di xxxxx e pieghi contenenti valori;
- svolge all’occorrenza compiti di anticamera.
4. Il personale della carriera dei servizi generali e di sicurezza svolge, inoltre, compiti connessi al funzionamento degli uffici dell’Istituto, quali:
- disimpegno, in via autonoma, di incarichi connessi alla spedizione della corrispondenza, inclusa l’affrancatura, e alla ricezione della stessa, anche di quella raccomandata e assicurata;
- sistemazione, in via autonoma, negli archivi dei documenti già classificati;
- sistemazione, custodia e consegna di materiali di cancelleria;
- compiti di collegamento anche con l’esterno;
- attività di fotocopiatura collegata all’operatività delle casse e/o che richiede un rilevante impegno quantitativo.
11◼|| 5. I dipendenti cui sono affidate mansioni di custode sono tenuti ad abitare nell’alloggio di servizio e devono provvedere alla sorveglianza dei locali e alla sicurezza degli accessi anche in conformità alle disposizioni di servizio emanate dall’Amministrazione. I custodi sono tenuti a farsi sostituire da idoneo familiare convivente qualora intendano allontanarsi dall’alloggio di servizio nelle ore eccedenti il proprio normale orario di lavoro e non coincidenti con il normale orario di attività degli uffici, fermo restando, in tal caso, l’obbligo di prestare la loro opera quando la loro personale presenza è prevista da disposizioni di servizio o richiesta da esigenze di carattere eccezionale.
6. La sostituzione del custode è effettuata con altro elemento del personale dei servizi generali e di sicurezza nel giorno destinato a riposo settimanale nonché nei casi di assenza per qualsiasi causale; tranne che in tali circostanze - e ad eccezione dell’ipotesi di reperibilità non domiciliare di cui all’art. 23 - i custodi sono tenuti a non allontanarsi dall’alloggio di servizio durante le ore notturne e nelle domeniche o altrimenti a farsi sostituire da idoneo familiare convivente. ||◼
11 Accordi del 26.11.2008.
7. Il personale della carriera dei servizi generali e di sicurezza è tenuto ad indossare l’abito-uniforme fornito dall’Amministrazione quando è adibito a portinerie, saloni e altri ambienti aperti al pubblico, nelle occasioni di rappresentanza, durante la prestazione della mansione di autista e per lo svolgimento di incarichi fuori dei locali della Banca per i quali sia necessaria una pronta identificazione è incaricato dello svolgimento dei seguenti compiti: presidio delle portinerie dell’Amministrazione Centrale ove previsto, autista nei casi previsti, anticamera nei casi previsti12.
8. Nell’espletamento dei propri compiti il personale della carriera dei servizi generali e di sicurezza si avvale, all’occorrenza, delle apparecchiature tecniche e tecnologiche in dotazione.
Nota all’art. 7
In considerazione delle speciali esigenze di sicurezza, la pulizia della sacristia della Cassa Generale, ove sono custodite le riserve auree, continua ad essere effettuata dal personale della carriera dei servizi generali e di sicurezza. 13
14◼|| I compiti dei dipendenti della carriera dei servizi generali e di sicurezza che facciano domanda di ampliamento mansionistico si estendono all’ambito mansionistico della carriera operativa, fatta eccezione per quello previsto per il personale dei Coadiutori e Coadiutori principali. Nell’espletamento delle loro mansioni, tali dipendenti, dotati delle necessarie abilitazioni informatiche, fanno capo funzionalmente al Titolare dell’unità operativa di base di adibizione. La domanda di ampliamento mansionistico ha carattere non revocabile.
Il personale della carriera Xx.xx.xx. con almeno tre anni di anzianità residua di servizio alla data del 31.12.2010, addetto alle Filiali o all’Amministrazione Centrale, potrà presentare, entro la data fissata dall’Amministrazione, domanda di ampliamento mansionistico.
Il personale Xx.xx.xx. che abbia presentato domanda di ampliamento mansionistico parteciperà a percorsi formativi, che saranno realizzati nel corso del 2011, così articolati:
- un seminario accentrato (a Roma presso il Centro Xxxxxx Xxxxxxxxxx) della durata di tre giorni sull’evoluzione delle funzioni dell’Istituto, anche in relazione alle riforme organizzative in atto;
12 Accordi del 27.4.2006.
13 Si può eliminare in quanto la Cassa Generale si avvale ormai di personale delle ditte esterne anche per tale tipo di pulizia.
14 Accordi del 25.10.2010.
- corsi on-line su tematiche di interesse generale (prodotti office, sicurezza informatica, trattamento dei dati personali);
- iniziative per l’approfondimento di tematiche specifiche connesse al concreto campo di utilizzo dei singoli partecipanti (ad esempio: le nuove procedure CAD e SIPROS, la salute e la sicurezza sul lavoro, i sistemi di pagamento, le operazioni di tesoreria e di cassa). Le iniziative saranno realizzate in presenza in sede decentrata o locale (seminari della durata di uno/due giorni per ciascuna tematica) e con modalità on-line;
- affiancamento sul posto di lavoro.
Presso ciascuna struttura verrà individuato un tutor con il compito di seguire il proficuo inserimento della risorsa all’interno dell’unità operativa. ||◼
Dichiarazioni a verbale15
Le parti concordano sull’obiettivo di addivenire al superamento della carriera dei servizi generali e di sicurezza attraverso la confluenza dei dipendenti ivi inquadrati in un’area impiegatizia.
Tale confluenza è avviata con la presente intesa e sarà completata con la creazione, nell’ambito degli accordi per il quadriennio 2002-2005, di uno specifico profilo denominato “sicurezza” transitorio ad esaurimento collocato in area impiegatizia riferibile ai gradi di Vice assistente, Assistente e Assistente superiore; in tale profilo verranno inquadrati i dipendenti appartenenti alla carriera xx.xx.xx..
Il reinquadramento del personale xx.xx.xx. avrà luogo con decorrenza 1° ottobre 2006.16
Al fine di realizzare gli obiettivi della riforma, le parti convengono sull’esigenza di realizzare, nell’immediato, uno snellimento dell’attuale ambito mansionistico del personale xx.xx.xx. – attraverso l’esternalizzazione di alcune attività e l’abolizione dei compiti di minore rilievo - e di valorizzare nel contempo le attività orientate a tutela della sicurezza di impianti, uffici e movimentazione valori.
Ciò premesso, le parti - nel prendere atto che lo sviluppo dei presidi tecnologici della rete periferica consente la semplificazione gestionale degli impianti e lo snellimento delle procedure operative, con una riduzione dei casi di intervento diretto del personale di Banca (custode e sostituti) nei periodi in cui la Filiale è chiusa (periodo notturno, sabato, domenica, giorni festivi) - concordano su un’evoluzione del servizio di sicurezza delle Filiali che – subordinatamente al raggiungimento di un accordo della Banca con l’Arma dei Carabinieri e alla conseguente modifica del Disciplinare che regola i reciproci rapporti – si muova lungo le seguenti direttrici:
- ampliamento dell’ambito di intervento dei Carabinieri nella gestione degli impianti di sicurezza a “Filiale chiusa”;
- mantenimento di un “interlocutore” Banca (dipendente reperibile per la sicurezza) di cui viene definita la sfera di autonomia nella valutazione della
15 Xxx non diversamente specificato, la parte evidenziata in grassetto si riferisce a modifiche introdotte dagli accordi del 26.6.2002.
16 Accordi del 27.4.2006.
necessità di un intervento diretto, fermo restando l’obbligo di recarsi in Filiale nei casi di particolare emergenza.
L’Amministrazione dichiara che il presidio delle portinerie da parte del personale della carriera dei servizi generali e di sicurezza riguarderà almeno i seguenti edifici dell’Amministrazione Centrale: Xxx Xxxxxxxxx x. 00, Xxx xxx Xxxxxxxx x. 00 e n. 55, quello ove si colloca la sede centrale degli uffici di Vigilanza, Via Tuscolana n. 417 (portinerie interne), Centro Xxxxxx Xxxxxxxxxx (inclusa la portineria interna del Servizio El.I.), Largo Bastia n. 35.
Il presidio delle altre portinerie degli stabili in Roma non affidato al personale della carriera xx.xx.xx. e dei garage potrà essere attribuito a società specializzate.
L’Amministrazione dichiara che sono aboliti i compiti di anticamera, ad eccezione di quelli per gli ambienti di pertinenza del Direttorio e di Funzionari Generali.
Per il personale inquadrato nel grado di Vice assistente a seguito delle selezioni interne viene meno l’obbligo di indossare l’abito uniforme anche nei casi in cui svolga mansioni di pertinenza della carriera xx.xx.xx..
Entro la fine del 2011 le parti si incontreranno per valutare l’eventuale riapertura dei termini per l’ampliamento mansionistico nell’anno 2012 in favore del personale che non vi abbia già aderito.17
Il personale della carriera dei servizi generali e di sicurezza provvede a mantenere l’ordine dei locali ove manchi il previsto personale delle ditte esterne a ciò addetto. Tra tali incombenze non rientrano i compiti di pulizia di competenza del personale delle richiamate ditte esterne.
Quando ne ricorrano le esigenze operative, può essere chiamato, alle stesse condizioni di cui al comma 3° dell'art. 7, all’approntamento dei “ballettoni”, purchè le ballette siano confezionate in modo idoneo e sicuro e comunque tale che risulti esclusa la possibilità di manomissione senza arrecare danneggiamento alle medesime.
Le parti si danno atto che tra i compiti demandati al personale adibito alla
guida di autoveicoli rientrano le incombenze connesse alla piccola manutenzione dei mezzi affidati di cui al 2° comma dell’art. 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122.
17 Accordi del 25.10.2010.
Art. 8
(ex art. 9)
Mansioni del personale della carriera operaia
1. Il personale della carriera operaia svolge le mansioni di seguito
indicate:
- i Capi officina sovraintendono alle lavorazioni di un gruppo di reparti coordinandone l’attività; sovraintendono all’appropriato impiego delle attrezzature e del materiale; curano il ritiro e la distribuzione del materiale ai Capi reparto o a coloro che ne fanno le veci salvo che, per esigenze produttive, tali operazioni non siano direttamente demandate a questi ultimi; in conformità degli agli indirizzi e delle alle istruzioni ricevuti, collaborano all’organizzazione del lavoro dei reparti nel rispetto delle proprie competenze e responsabilità; possono essere destinatari di deleghe riguardanti i settori lavorativi di specifica competenza;
- i Capi reparto, che operano in stretto coordinamento e collaborazione con i Capi officina, sono preposti ai singoli reparti con l’incarico di coordinare e integrare il lavoro degli operai addetti ai reparti stessi; sono responsabili dell’esecuzione del lavoro degli operai che da essi dipendono direttamente nonché dei materiali assegnati in lavorazione al loro reparto;
- gli Operai di 1ª categoria super e gli Operai di 1ª categoria, specializzati, sono addetti a mansioni per le quali è richiesto il più elevato grado di perfezionamento professionale di mestiere;
- gli Operai di 2ª categoria, qualificati, sono addetti a mansioni che richiedono una specifica capacità professionale di mestiere;
- gli Operai di 3ª categoria sono addetti a mansioni che richiedono una normale capacità professionale di mestiere, compiono lavori di trasporto di materiali o di pulizia nonché altre incombenze di carattere materiale connesse all’attività dei reparti.
2. Il personale della carriera operaia svolge le mansioni di rispettiva competenza anche con l’utilizzo di apparecchiature elettroniche.
3. Gli operai che abbiano conseguito il passaggio alla 2ª cat. continuano ad espletare, all’occorrenza, le mansioni proprie della categoria di provenienza.
4. Il personale della carriera operaia è tenuto ad eseguire i lavori affidatigli attenendosi alle buone regole dell’arte e alle istruzioni ricevute; deve curare la conservazione e l’appropriato impiego delle macchine, degli utensili, degli attrezzi di lavoro e di quanto altro ricevuto in consegna; è tenuto ad indossare gli indumenti di lavoro prescritti dall’Amministrazione e da questa forniti, nonché a mantenere pulito e in ordine il posto di lavoro; deve consentire la ricognizione degli oggetti ricevuti in consegna; è responsabile delle alterazioni o perdite e dei danni ad esso imputabili. Gli incidenti che si verifichino durante il lavoro nonché le mancanze, le esuberanze, le dispersioni e i deterioramenti del materiale in dotazione agli operai vanno denunciati al Capo reparto che ne informa, immediatamente, il Capo officina e questi il Capo del Servizio o della Filiale o chi ne fa le veci.
Dichiarazione a verbale
L’Amministrazione dichiara che un elemento della carriera operaia sarà chiamato a far parte della Commissione tecnica incaricata dell’esame dei biglietti danneggiati, falsi, falsificati e sospetti di falsità.
18◼|| L’Amministrazione dichiara e le Organizzazioni Sindacali prendono atto che:
• tenuto conto dell’attuale composizione quali-quantitativa della compagine del personale operaio addetto al Servizio Fabbricazione Carte Valori e del turn-over previsto per i prossimi anni, nel medio periodo si perverrà ad una più armonica distribuzione degli operai tra le varie categorie di inquadramento;
• gli equipaggi delle macchine di stampa e dei sistemi di taglio e confezionamento delle banconote sono composti, anche nella nuova organizzazione del lavoro conseguente all’introduzione dei turni, in modo tale da evitare la presenza di soli operai di 3ª categoria.
In relazione al nuovo regime delle lavorazioni l’Amministrazione avvierà le necessarie iniziative formative per assicurare un adeguato sviluppo della preparazione professionale del personale di nuova o recente assegnazione al Servizio Fabbricazione Carte Valori. ||◼
Art. 9
(ex art. 10)
Personale della carriera operaia: assegnazione temporanea a mansioni di grado superiore
1. L’Amministrazione può, in relazione a particolari esigenze di servizio o delle lavorazioni, assegnare temporaneamente all’Operaio di 1ª categoria super o all’Operaio di 1ª categoria mansioni di Capo reparto, ovvero al Capo reparto mansioni di Capo officina.
2. Dette assegnazioni sono conferite dal Direttore Generale e non costituiscono titolo per il conseguimento della promozione; il positivo espletamento di tali incarichi è peraltro elemento concorrente di valutazione in sede di scrutinio per l’avanzamento.
3. Gli operai incaricati di mansioni di Capo reparto o Capo officina assumono, durante il periodo in cui le esercitano, con i relativi obblighi, la posizione gerarchica di detti gradi.
19◼|| Nota all’art. 10
Nell’ipotesi di cui al primo comma del presente articolo (assegnazione temporanea delle mansioni di Capo officina o di Capo reparto), oltre all’assegno di cui all’art. 121, ai Capi reparto e agli Operai addetti alla Divisione Stamperia del Servizio Fabbricazione Carte Valori compete lo speciale compenso di cui all’art. 131, lett. u) (compenso per gli addetti alle macchine di stampa e ai sistemi di taglio e confezionamento) nella misura prevista per il grado superiore; per tali dipendenti la durata del turno è di 7 ore e 30 minuti.
In caso di temporanea sostituzione del Capo reparto o del Capo officina assente o impedito, ai Capi reparto e agli Operai addetti alla Divisione Stamperia del Servizio Fabbricazione Carte Valori lo speciale compenso di cui all’art. 131, lett. u) compete nelle misure previste per la categoria di appartenenza; per gli Operai resta fissata in 7 ore la durata del turno di lavoro. ||◼
Art. 10
(ex art. 11)
Ordine gerarchico - Anzianità
1. L’ordine gerarchico del personale è determinato dalla carriera; nell’ambito di ciascuna carriera dal grado o dalla categoria; nello stesso grado o categoria dall’anzianità.
2. Per il computo dell’anzianità di cui al 1° comma - avuta presente in ogni caso l’ultima delle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito distinto, per valutazione comparativa, nelle promozioni per anzianità congiunta al merito e nelle selezioni di merito e per titoli - si tiene conto nell’ordine:
a) della decorrenza della nomina nel grado o nella categoria rivestiti;
b) a parità di tale decorrenza, di quella di nomina nel grado o nei gradi precedenti della stessa carriera ovvero nella carriera o nelle categorie precedenti;
c) a parità di tale decorrenza, dell’eventuale decorrenza di assunzione in carriera o categoria differenti.
3. A parità di tutte le condizioni sopra indicate per il computo dell’anzianità si tiene conto dell’età.
4. In deroga ai criteri di cui ai commi precedenti in tema di gerarchia del personale appartenente allo stesso grado, per i dipendenti in servizio alla data dell’1.1.2008 nelle carriere operativa e xx.xx.xx. l'ordine gerarchico risultante dalle diverse operazioni di inquadramento è quello indicato nei ruoli di anzianità del personale alla data dell’1.1.2008.20
5. Indipendentemente dall’ordine gerarchico, a chi, per disposizione dell’Amministrazione, sia, anche temporaneamente, preposto ad un ufficio o ad un reparto spetta la preminenza sul personale ivi addetto.
Art. 11
(ex art. 12)
Ruoli di anzianità
1. Nel primo semestre di ogni anno l’Amministrazione pubblica i ruoli di anzianità del personale in servizio secondo la situazione al 31 dicembre dell’anno precedente, dandone comunicazione a mezzo di apposita disposizione interna.21
2. La posizione del personale è riportata nell’ambito della carriera e dell’eventuale ruolo di appartenenza secondo il grado o la categoria e l’ordine di anzianità determinato a norma dell'precedente art. 10.
3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione dei ruoli di anzianità i dipendenti possono proporre ricorso per via gerarchica scritto e motivato al Direttore Generale per chiedere la rettifica della loro posizione.
TITOLO II
ASSUNZIONI - REQUISITI - PERIODO DI ESPERIMENTO
Art. 12
(ex art. 13)
Assunzioni
1. Le assunzioni del personale ordinario sono effettuate mediante pubblici concorsi.22
2. Soppresso.23
3. Le assunzioni sono disposte:
1) per la carriera operativa, nei gradi di Coadiutore, Assistente e Vice assistente e nei gradi rispettivamente corrispondenti;
2) per la carriera dei servizi generali e di sicurezza, nel grado iniziale;
3) per la carriera operaia, nella 1ª, 2ª e 3ª delle categorie previste dall’art. 5.
4. I titoli prescritti per l’assunzione sono:
A) per la carriera operativa:
1. per il grado di Coadiutore e Coadiutore tecnico: possesso di uno dei diplomi di laurea di volta in volta indicati nei bandi di concorso;24
2. per il grado di Assistente e Assistente tecnico: possesso di uno dei diplomi di scuola secondaria di secondo grado di volta in volta indicati nei bandi di concorso;
3. per il grado di Vice assistente e Vice assistente tecnico: licenza di scuola secondaria di primo grado;
22 Accordi del 15.12.2011
23 Accordi del 15.12.2011
24 Considerati i cambiamenti intervenuti nei titoli di studio universitari, il punto 1. potrebbe essere così riformulato: “per il grado di Coadiutore e Coadiutore tecnico: possesso di una delle lauree magistrali/specialistiche, ovvero di una delle lauree conseguite secondo l’ordinamento universitario previgente al D.M. 509/1999, di volta in volta indicate nei bandi di concorso;”
B) per la carriera dei servizi generali e di sicurezza: licenza di scuola secondaria di primo grado;
C) per la carriera operaia: licenza di scuola secondaria di primo grado e, eventualmente, possesso degli ulteriori titoli di studio o di istruzione professionale che siano richiesti in relazione a speciali qualificazioni di mestiere.
5. Ad integrazione dei titoli di studio, possono essere richiesti, nei pubblici concorsi, ulteriori particolari requisiti.
6. Il dipendente decade dalla nomina ove rinunci espressamente alla stessa ovvero non raggiunga, in mancanza di giustificati motivi, la residenza assegnata entro il termine stabilito.
7. La definitività della nomina nel grado o nella categoria è subordinata al compimento, con esito favorevole, dell’esperimento previsto dall’art. 16.
8. Le determinazioni di indire i concorsi di cui al 1° comma e i provvedimenti di nomina in esperimento sono adottati dal Consiglio Superiore, su proposta del Governatore.
Dichiarazione a verbale
L’Amministrazione dichiara la propria disponibilità ad indire - in relazione ad eventuali particolari esigenze - concorsi pubblici per aree geografiche, con vincolo temporale di permanenza (quinquennale per i Coadiutori, triennale per gli altri gradi).
Art. 1325
(ex art. 14)
Requisiti generali
1. Possono essere assunti tra il personale ordinario coloro che non abbiano tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare nell’Istituto e che siano in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge;
b) godimento dei diritti politici;
c) incondizionata idoneità fisica all’impiego, da accertarsi da parte di enti pubblici o di pubbliche istituzioni sanitarie;26
d) età non inferiore agli anni 18 e, per le assunzioni nel grado di Coadiutore e Coadiutore tecnico, età non superiore agli anni 40.
2. Il limite massimo di età per le assunzioni nel grado di Coadiutore e Coadiutore tecnico:
- è elevato di un anno per i coniugati e di un anno per ogni figlio fino a un massimo di due anni;
- è elevato a 45 anni per i vedovi e le vedove di dipendenti della Banca deceduti in attività di servizio;
- non è operante per i dipendenti che, forniti degli altri requisiti, chiedano di partecipare ai relativi pubblici concorsi per il conseguimento della nomina in un grado diverso dal grado o categoria di appartenenza.
3. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti all’atto dell’assunzione, ad eccezione del requisito dell’età che deve essere posseduto alla data di scadenza stabilita dal bando per la presentazione delle domande.
25 Accordi del 29.3.1999.
26 N.d.R. - Si potrebbe modificare il contenuto della lettera c) nei termini seguenti: “c) idoneità fisica alle mansioni, da accertarsi da parte di enti pubblici o di pubbliche istituzioni sanitarie.” Tale dizione è quella oggi riportata in tutti i bandi di concorso della Banca.
Art. 1427
(ex art. 15)
Assunzioni obbligatorie, riserva di posti, precedenza e preferenza
1. Le assunzioni obbligatorie, previste da disposizioni di legge vincolanti per la Banca, sono effettuate per mezzo di pubbliche selezioni.
2. Una riserva del 5% dei posti previsti in ciascun concorso, con un minimo di una unità per concorsi con almeno 10 posti, viene stabilita in favore degli elementi, che abbiano superato le prove di concorso, appartenenti, nell’ordine e con precedenza, alle seguenti categorie:
- orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Banca deceduti per causa di servizio;
- orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Banca deceduti in servizio;
- orfani o figli di ex dipendenti cessati dal servizio per infortunio o malattia dipendenti da causa di servizio ovvero a domanda per inabilità.
3. Nelle graduatorie per l’assunzione dei vincitori di pubblici concorsi - salve in ogni caso le precedenze e le preferenze stabilite da disposizioni di legge vincolanti per la Banca - costituiscono titolo di preferenza la qualità, nell’ordine e a parità di merito, di dipendente o ex dipendente della Banca con riguardo ai periodi di servizio prestato; di orfano, vedovo o vedova di dipendente della Banca deceduto per causa di servizio; di orfano, vedovo o vedova di dipendente deceduto in servizio; di orfano di pensionato della Banca; di figlio di pensionato o di dipendente. A parità o in assenza dei citati titoli di preferenza, è preferito il candidato più giovane di età.
27 Accordi del 29.3.1999.
Art. 15
(ex art. 16)
Periodo di esperimento
1. Gli elementi che conseguano la nomina sulla base dei precedenti articoli del presente Titolo prestano servizio in esperimento per la durata di 6 mesi.
2. Nell’ipotesi di esito sfavorevole, l’esperimento è prorogato per altri sei mesi. In tale periodo il dipendente presta la propria attività lavorativa presso altro Servizio o Filiale o eventualmente presso altro settore di lavoro per i dipendenti assegnati ai Servizi tecnici. Al termine di detto secondo periodo, ove l’esito sia ancora sfavorevole, se trattasi di elementi di prima assunzione, è dichiarata, con la procedura di cui all’ultimo comma dell’art. 13, la risoluzione del rapporto d’impiego. In tal caso il dipendente ha titolo ad un’indennità di liquidazione, ragguagliata a 1/12 degli emolumenti retributivi annui indicati dal Regolamento per il Trattamento di Quiescenza, sempreché non abbia aderito a forme di previdenza complementare. Se trattasi di elementi già in servizio, essi sono restituiti, sempre con la procedura di cui all’ultimo comma dell’art. 13, al grado o alla categoria di provenienza, computandosi a tutti gli effetti, come servizio prestato in questa posizione, il periodo di esperimento.
3. Gli elementi che abbiano favorevolmente superato l’esperimento sono confermati nel grado o nella categoria loro conferiti ed il servizio prestato è utile a tutti gli effetti per il computo dell’anzianità.
4. L’esperimento deve ritenersi favorevolmente compiuto ove non pervenga al dipendente diversa comunicazione entro tre mesi decorrenti dalla fine del mese in cui ha termine l’esperimento stesso.
5. L’esperimento decorre dal giorno di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di tempo uguale a quello in cui il dipendente sia stato a qualunque titolo assente dal servizio stesso.
TITOLO III
OBBLIGHI - DIVIETI - INCOMPATIBILITÀ - RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 16
(ex art. 17)
Obblighi
1. Il dipendente è tenuto a prestare la propria attività con diligenza, correttezza e spirito di collaborazione in conformità alle leggi e alle disposizioni interne, ad osservare l’orario di lavoro e ad assolvere tempestivamente i compiti attribuitigli attenendosi alle direttive di organizzazione e di indirizzo impartitegli. È tenuto altresì a mantenere in ogni circostanza un comportamento conforme alla dignità delle proprie funzioni.
2. Il dipendente è tenuto ad osservare il segreto d’ufficio nei termini di cui all’art. 62 45 dello Statuto della Banca.
3. Nell’assolvimento dei propri compiti, il dipendente è tenuto ad osservare le misure disposte dall’Amministrazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui è destinatario; il personale preposto, anche temporaneamente, alla gestione di uffici o reparti è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione delle misure anzidette da parte del personale subordinato.
4. Il dipendente deve inoltre:
a) coadiuvare e supplire altri dipendenti quando ne ricorra l’esigenza e svolgere temporaneamente, senza diritto a speciali compensi, mansioni diverse, anche di maggiore importanza di quelle normali;
b) comunicare ogni mutamento di residenza e domicilio, nonché il recapito, ove possano essergli, ad ogni effetto, indirizzate comunicazioni d’ufficio;
c) dare notizia all’Amministrazione di giudizi ed azioni che intenda eventualmente promuovere nei confronti di xxxxx, o che siano promossi da parte di terzi nei suoi confronti, in correlazione a fatti attinenti al servizio;
d) dare comunicazione all’Istituto degli interessi - economico-finanziari e non, propri, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il 3° grado o affini entro il 2° - comunque coinvolti nell’attività o nelle decisioni inerenti all’ufficio, allorquando siano suscettibili di determinare situazioni di conflitto anche solo apparente. Inoltre, con riferimento alle medesime situazioni, nello svolgimento delle proprie funzioni il dipendente si astiene dall’assumere o dal concorrere ad assumere decisioni nonché dal compiere atti al riguardo;
e) sottoporsi alle visite personali di controllo all’uscita dai settori ove si svolgono attività concorrenti o connesse alla produzione di carte valori, secondo le modalità definite con le Organizzazioni Sindacali.
5. I dipendenti temporaneamente preposti ad uffici o settori hanno l’obbligo di comunicare per le vie gerarchiche le mancanze disciplinari, le irregolarità e ogni situazione incompatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari.
6. Il personale adibito ad attività di cassa è tenuto, a presentazione della situazione giornaliera, a denunciare le differenze verificatesi nel maneggio dei valori.
7. I dipendenti che abbiano la responsabilità dell’apertura e della chiusura delle casse nelle quali sono custoditi i valori devono porre in grado i propri diretti superiori di reperirli qualora essi abbiano ad assentarsi dalla residenza ove ha sede l’ufficio.
Nota all’art. 16
I dipendenti incaricati in Filiale della sorveglianza degli accessi e dell’informazione e smistamento dell’utenza devono indossare abiti adeguati allo svolgimento di compiti di ricezione del pubblico al pari del restante personale che tiene relazioni con il pubblico.28
28 Accordi del 27.4.2006.
Dichiarazioni a verbale
L’Amministrazione si impegna a definire in via preventiva con le Organizzazioni Sindacali gli effetti connessi all’eventuale esplicitazione delle modalità applicative della norma di cui al 7° comma del presente articolo.
Art. 17
(ex art. 18)
Divieti
Al personale è vietato:
a) di trarre vantaggio, in qualsiasi forma, dalla trattazione o dalla conoscenza di affari della Banca;
b) di svolgere attività comunque contraria agli interessi della Banca o comunque incompatibile con i doveri d’ufficio;
c) di avvalersi comunque di mezzi o strumenti di lavoro al di fuori delle esigenze di servizio;
d) di allontanarsi dal posto di lavoro senza autorizzazione;
e) di svolgere comunque attività lavorativa subordinata od autonoma, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 59 42 dello Statuto, sia pure occasionalmente ovvero in periodi nei quali non presti effettivo servizio. È tuttavia consentita, nei limiti di cui al citato art. 59 42, l’assunzione di cariche di amministratore o di sindaco presso società di mutuo soccorso o enti di assistenza costituiti tra i dipendenti della Banca nonché presso la Cassa di Sovvenzioni e Risparmio fra il personale della Banca d’Italia;
f) di accettare cariche o incarichi di carattere continuativo - fatti salvi quelli per i quali si prescinde per legge dall’assenso del datore di lavoro - e di iniziare attività inerenti ad occupazioni diverse da quelle di cui all’art. 59 42 dello Statuto e alla precedente lettera e), sia pure a titolo gratuito, senza darne preventiva segnalazione all’Amministrazione;
g) di compiere operazioni di Borsa che non siano per contanti;
h) di presentare istanze o reclami se non per il tramite dei Capi dei Servizi o delle Filiali. È ammesso l’invio di xxxxxx xxxxxx al Governatore, esclusivamente per questioni di particolare gravità e delicatezza attinenti al proprio rapporto d’impiego.
Dichiarazioni a verbale
L’Amministrazione precisa che nell’ambito di applicazione della previsione di cui alla lettera f) del presente articolo rientrano le cariche, gli incarichi e le
attività a carattere continuativo che il dipendente svolge a titolo personale per il perseguimento di fini sociali, culturali, ricreativi, assistenziali. Rientrano quindi, fra l’altro, nella cennata previsione e vanno pertanto preventivamente segnalati all’Amministrazione gli incarichi di insegnamento presso Università o Istituti equiparati, l’attività continuativa presso Associazioni, Fondazioni o Enti, la collaborazione continuativa a riviste e quotidiani.
A seguito della prevista segnalazione da parte dell’interessato, l’Amministrazione compie una valutazione di compatibilità con il rapporto di pubblico impiego in essere con la Banca, al fine di verificare, in particolare, che l’attività extra-Banca:
- non incida, per l’impegno richiesto, sulle prestazioni lavorative;
- non persegua fini di lucro;
- sia compatibile con la dignità ed il decoro delle funzioni;
- non faccia sorgere contrasti d’interesse o fondate ragioni di perplessità sul piano dell’opportunità, soprattutto in relazione al grado rivestito e/o alle funzioni espletate.
L’Amministrazione si riserva di far conoscere le proprie determinazioni nei 30 giorni successivi al ricevimento della predetta segnalazione. In assenza di formali comunicazioni l’incarico segnalato dal dipendente si intende consentito.29
29 Materia disciplinata dalla L. 241/1990 e dal Regolamento sui termini per i provvedimenti amministrativi, emanato in attuazione della legge stessa.
Art. 18
(ex art. 19)
Incompatibilità per vincoli familiari30
Non possono essere addetti alla stessa Divisione, ufficio o reparto i dipendenti legati da vincolo di matrimonio o di parentela fino al terzo grado o di affinità di primo grado.
30 N.d.R. - Tale disposizione potrebbe essere riformulata escludendo la possibilità di una relazione ge- rarchica tra i dipendenti legati da vincoli familiari piuttosto che vietare la mera adibizione alla medesima struttura.
Art. 19
(ex art. 20)
Responsabilità civile
1. Il dipendente è responsabile dei danni arrecati alla Banca per fatti derivanti da inosservanza dei propri doveri, ovvero per negligenza o per errore non scusabile nell’adempimento dei propri compiti.
2. Indipendentemente dall’applicazione del comma precedente, chi ha la gestione dei servizi di cassa risponde, entro i limiti della cauzione di cui al Titolo IV31 previsti dalle disposizioni interne, dei fatti che abbiano a verificarsi si verifichino per opera non dolosa dei dipendenti, infruttuosamente escussi per il recupero del loro addebito; dei fatti verificatisi per opera dolosa dei dipendenti risponde solo se essi siano stati posti in essere per mancanza di sorveglianza o di osservanza delle disposizioni relative alla gestione dei servizi di cassa. L’eventuale esclusione di tale responsabilità può essere determinata solo in relazione a circostanze eccezionali.
3. L’Amministrazione può in via cautelare assoggettare a ritenuta la retribuzione del dipendente ovvero tutto quanto possa a lui competere in caso di cessazione dal servizio qualora la responsabilità del dipendente medesimo e il danno della Banca siano stati da lui ammessi: ciò indipendentemente da ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse di sperimentare per la tutela del proprio credito.
4. Sempre in via cautelare l’Amministrazione può sospendere in tutto o in parte la restituzione delle cauzioni quando abbia ragioni da far valere verso il dipendente, come pure può trattenere l’importo degli interessi annuali fino a definizione di eventuali addebiti.32
5. Ogniqualvolta la responsabilità sia stata ammessa dal dipendente titolare di cauzione o accertata giudizialmente e l’interessato non abbia provveduto, nel termine prefissogli, a versare la somma dovuta, la Banca può procedere - previa deliberazione del Consiglio Superiore - all’incameramento del deposito in contanti
31 La disciplina sulle cauzioni è stata abrogata.
32 La disciplina sulle cauzioni è stata abrogata.
costituente la cauzione, salvo l’eventuale esperimento di esperire ogni ulteriore azione per l’integrale recupero.33
Dichiarazioni a verbale
34◼|| In attuazione del disposto di cui all’art. 90, comma 5, del D.lgs. 163/2006 l’Amministrazione stipula, con oneri a proprio carico, a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale con specifico riferimento al risarcimento dei danni relativi ai maggiori costi per le varianti in corso d’opera resesi necessarie a causa di errori od omissioni del progettista.
L’Amministrazione dichiara che nel corso del 2009 stipulerà stipula, con oneri a proprio carico, una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale verso terzi (escluso il caso di dolo o colpa grave) a favore del personale del ruolo tecnico che svolge compiti di R.U.P., Progettista, Direttore dei lavori, Incaricati per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Collaudatore. ||◼
33 La disciplina sulle cauzioni è stata abrogata.
34 Accordi del 26.6.2008.
TITOLO IV35
CAUZIONI
Art. 21 (Soppresso)
Obbligo di prestare cauzione - Misura e costituzione delle cauzioni36
1. Sono tenuti a prestare cauzione i dipendenti della carriera operativa adibiti in xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx.
0. Le cauzioni devono essere costituite mediante versamento in contanti presso la Banca dei previsti importi, da costituirsi in deposito fruttifero vincolato a favore della Banca stessa.
3. La misura delle cauzioni ed il tasso di interesse annuo sulle somme versate sono fissati dal Consiglio Superiore.
4. La cauzione deve essere prestata prima che coloro che vi siano tenuti assumano l'ufficio. I dipendenti promossi, per i quali occorra una cauzione di importo maggiore, debbono versare il supplemento nel termine loro prefisso.
5. La non ottemperanza agli obblighi sanciti nel comma precedente costituisce causa di dispensa dal servizio ai sensi dell’art. 103 se trattasi di dipendente di prima nomina, ovvero determina la restituzione del dipendente medesimo alla posizione precedente se trattasi di promozione.
6. Nell’ipotesi di incameramento del deposito in contanti, a norma dell’art. 20, il dipendente è tenuto all’integrazione o alla ricostituzione del deposito entro il termine fissato dall’Amministrazione; tale termine non può essere superiore a due mesi. Ove a ciò non provveda, si applicano le disposizioni di cui all’art. 103, lett. c).
35 A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Statuto della Banca d’Italia sono state abrogate le disposizioni regolamentari in tema di cauzioni (cfr. nota del Servizio Personale - G.R. n. 1359260 del 29.12.2006).
36 I commi in neretto sono stati modificati dagli accordi del 26.6.2002.
7. Le somme date in cauzione si intendono costituite a garanzia delle funzioni svolte e rimangono vincolate fino a quando non ne venga autorizzato lo svincolo a norma dell’art. 22.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che in ipotesi di abrogazione delle norme dello Statuto della Banca in tema di cauzioni del personale si intenderanno automaticamente abrogate le disposizioni regolamentari in argomento. In tal caso il gestore dei servizi di cassa risponderà dei fatti verificatisi per opera non dolosa dei dipendenti infruttuosamente escussi per il recupero del loro addebito nei limiti previsti, in relazione alla carriera di appartenenza e al grado rivestito, dalla Circolare n. 41 del 10 novembre 1988.
Art. 22 (Soppresso)
Svincolo delle cauzioni
1. Lo svincolo delle cauzioni è deliberato dal Consiglio Superiore dopo almeno sei mesi dalla cessazione dal servizio o dalle funzioni per le quali la cauzione fu costituita e quando non vi siano ragioni da far valere verso i cauzionanti.
2. Per le cauzioni dei dipendenti che abbiano avuto la responsabilità diretta delle casse occorre altresì che siano trascorsi sei mesi dalla data del verbale di consegna al successore.
3. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non liberano il dipendente da eventuali responsabilità per fatti che, successivamente, risultassero imputabili alla sua gestione; pertanto, egli ed eventualmente i suoi eredi sono tenuti a rilasciare dichiarazione scritta in tal senso.
TITOLO V
ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO
Art. 2337
Orario settimanale di lavoro
1. L’orario settimanale di lavoro è fissato in 37 ore e 30 minuti primi, salvo quanto previsto dalla Nota al presente articolo per il Servizio Fabbricazione Carte Valori, è ripartito su cinque giorni e decorre di norma dal lunedì al venerdì.
2. Abrogato.
3. Per esigenze connesse ad attività che siano da svolgere in via continuativa nelle ore antimeridiane, pomeridiane e eventualmente notturne le prestazioni di lavoro possono essere distribuite secondo particolari categorie di orario giornaliero stabilite, in relazione ad obiettive necessità funzionali, con apposite disposizioni di servizio, ferma restando la durata del normale orario giornaliero di lavoro. Al personale chiamato a prestare la propria ordinaria attività lavorativa secondo particolari categorie di orario giornaliero spetta, per ciascun turno, il compenso di cui all’art. 131, lett. n) (Tab. A.7, lett. n). Qualora il turno ricada in tutto o in parte nelle ore notturne, tale compenso si cumula con la maggiorazione di cui all’art. 130, 1° comma.
4. Quando le esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto
- nei limiti previsti dall’art. 25 - a prestare la propria opera anche oltre l’orario normale di lavoro. Sono esentati dal suddetto obbligo i dipendenti portatori di handicap che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 3, 3° comma, ovvero dall’art. 21, 1° comma, della legge 104/1992 nonché i dipendenti con figli portatori di grave handicap ai sensi di detta legge.
37 Accordi del 26.6.2008 e del 26.5.2009.
4 bis. La durata media dell’orario settimanale di lavoro (dal lunedì alla domenica) non può in ogni caso superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Ai fini del calcolo della durata media, è assunto come riferimento un periodo di 12 mesi.
5. La disciplina delle prestazioni di lavoro a tempo parziale è contenuta nell’allegato A.
Norma transitoria38
Le particolari articolazioni dell’orario di lavoro osservate dal personale proveniente dall’Ufficio Italiano dei Cambi addetto a specifiche aree di lavoro continueranno a trovare applicazione fintantoché tale personale continuerà a svolgere la prestazione lavorativa presso lo stabile di Via Quattro Fontane.
Nota all’art. 2339
1. Nell’ambito delle previsioni di cui al 3° comma sono istituiti:
a) turni - della durata di 7 ore e 30 minuti con intervallo mensa della durata di 40 minuti - articolati su 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì; detti turni sono stabiliti, in relazione ad effettive esigenze di servizio, all’interno dell’arco temporale massimo previsto per ciascuna tipologia di attività;
b) turni della durata di 7 ore e 30 minuti - con intervallo della durata di 30 minuti per la fruizione del pasto - articolati su 24 ore (salvo quanto più avanti previsto per la Centrale telefonica dell’A.C.) per 7 giorni alla settimana con spostamento del giorno di riposo settimanale e della giornata feriale non lavorativa;
c) turni della durata di 7 ore e 30 minuti più mezz’ora per la fruizione del pasto (che avviene alla fine del primo turno e all’inizio del secondo con l’eccezione del personale incaricato dei compiti di sicurezza), articolati su 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, per le attività connesse alla produzione di banconote. Per gli addetti alle macchine di stampa e ai sistemi di taglio e confezionamento la durata del turno è di 7 ore; in via eccezionale per tali ultimi turni la pausa di legge di 10 minuti, da fruire a rotazione, viene retribuita.
2. Il regime sub a) può trovare applicazione per le seguenti attività:
arco temporale 6.00 – 22.00
▪ presidio, sicurezza e collegamento degli stabili di carattere istituzionale, nonché esigenze di funzionamento del Centro Sportivo (personale dell’Amministrazione Centrale e delle Filiali);
38 Accordi del 13.12.2007. La Xxxxx ha ormai esaurito i propri effetti.
39 Accordi del 26.6.2008 e del 26.5.2009.
▪ manutenzione di immobili; manutenzione e gestione di impianti ed apparecchiature, ivi inclusi impianti ed apparati telefonici;
▪ ricezione e gestione della corrispondenza; “help desk”; gestione di sistemi elaborativi decentrati, di procedure elaborative (anche in remoto), di applicazioni informatiche ed altri sistemi basati su infrastrutture tecnologiche (quali telex, sistema SWIFT, procedura corrispondenza, procedure di scambio informazioni, gestione del sito WEB, ecc.) nell’ambito delle unità dell’Amministrazione Centrale (esclusi i Servizi
I.S.I. ed El.I.);
▪ funzioni connesse all’operatività del Sistema Europeo di Banche Centrali (attività di carattere operativo, di supporto amministrativo ed informatico, di emergenza e sicurezza nonché di natura contabile e statistica) - personale dell’Amministrazione Centrale e, fino alle ore 19.00, della Sede di Milano;
▪ gestione della continuità operativa di attività istituzionali della Banca (Amministrazione Centrale);
▪ avvio o aggiornamento di procedure, applicazioni e sistemi informatici;
▪ installazione di apparecchiature informatiche (Servizi I.S.I. ed El.I.);
▪ segreteria di Direzione per i Funzionari Generali;
arco temporale 6.00 – 24.00
▪ presidio e supporto allo sviluppo, alla manutenzione ed alla gestione di applicazioni, di infrastrutture elaborative e di reti di telecomunicazione (Servizi I.S.I. ed El.I., salvo quanto previsto per le attività indicate nell’arco temporale 6.30 – 3.00);
▪ compiti connessi o di supporto all’attività del Direttorio;
▪ conduzione automezzi;
arco temporale 6.30 – 3.00
▪ gestione delle infrastrutture elaborative e di rete, nonché delle applicazioni e dei presidi di sicurezza a supporto di sistemi, elaborazioni e procedure anche operanti in batch, di cui occorre garantire la disponibilità per un più ampio arco temporale (Servizi I.S.I. ed El.I.).
I turni per le attività di cui sopra sono adottati dalla Direzione interessata, previo confronto informativo con le Rappresentanze sindacali locali formalmente costituite.
2 bis. Le nuove previsioni si applicano con riferimento ai turni da introdurre successivamente all’entrata in vigore del presente regime alla data del 1° luglio 2008. Restano confermati i turni, la durata e la collocazione dell’intervallo mensa, applicati in base alla normativa precedente.
3. Il regime sub b) può trovare applicazione per il personale delle seguenti aree di lavoro:
- Servizio Segretariato Affari Generali: personale addetto al Posto di Controllo e alla Centrale telefonica dell’A.C., per la quale è fissato l’arco temporale 7.00- 21.30;
- Servizio Gestioni Immobiliari: personale addetto al Posto di Controllo di Via Nazionale e al Posto di Controllo del Centro Xxxxxx Xxxxxxxxxx;
- personale operaio addetto alle centrali idrotermiche ed elettriche40.
4. Il regime sub c) trova applicazione per le seguenti categorie di personale nell’arco temporale 6.00-21.30:
- addetti alle macchine di stampa e ai sistemi di taglio e confezionamento: durata 7 ore più mezz’ora per la fruizione del pasto;
- Capi officina della Divisione Stamperia e Capi reparto dei reparti di stampa e di taglio e confezionamento: durata 7 ore e 30 minuti più mezz’ora per la fruizione del pasto;
- restante personale del Servizio Fabbricazione Carte Valori: durata 7 ore e 30 minuti più mezz’ora per la fruizione del pasto;
- personale incaricato dei compiti di sicurezza: durata 7 ore e 30 minuti con intervallo di mezz’ora per la fruizione del pasto.
5. Per il personale operante su turni è attivabile una flessibilità in entrata di 10 minuti - 15 minuti per il personale addetto al Centro Xxxxxx Xxxxxxxxxx - a condizione che sia comunque assicurata la continuità del servizio.
6. Soppresso.
7. In presenza di sopravvenute esigenze operative per attività non previste dalla presente disciplina possono essere introdotte ulteriori particolari categorie di orario previo confronto negoziale tra l’Amministrazione e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali.
8. Soppresso.
Dichiarazioni a verbale
41◼|| Le parti si danno atto che il riferimento ai 12 mesi per il calcolo della durata media dell'orario di lavoro è motivato dall'ampiezza e complessità dei compiti svolti dalle unità della Banca, dalla distribuzione diversificata nel tempo dei picchi operativi, dalle interconnessioni funzionali ed operative tra Amministrazione Centrale e Filiali e tra Banca d'Italia e Sistema Europeo delle Banche Centrali.
L’Amministrazione dichiara che nell’assegnazione del personale alle diverse categorie di orario si terrà conto anche delle esigenze personali e familiari manifestate dagli interessati.
L’Amministrazione precisa che le esigenze di servizio non integralmente fronteggiabili con i turni e gli sfalsamenti saranno assicurate con prestazioni straordinarie che, pertanto, non devono ritenersi incompatibili con le cennate categorie di orario.
L’orario di lavoro del personale dei servizi generali e di sicurezza per il quale sussiste l’obbligo di indossare la divisa ricomprende, nella sua articolazione giornaliera, due periodi di cinque minuti ciascuno per indossare e togliere il prescritto abito-uniforme all’inizio e alla fine di ciascun turno lavorativo.
40 Già S.E.S.I. e ora GE.I..
41 Accordi del 26.6.2008.
L’Amministrazione, nel fare presente che le attività collegate al sistema TARGET2 e all’operatività della Banca Centrale Europea sono prevalentemente organizzate su turni, dichiara, con specifico riferimento a tali turni, che:
- l’orario di lavoro giornaliero è articolato per ciascun comparto su due turni, salvo il ricorrere di particolari situazioni operative.
- Il personale che opera su turni non è vincolato al rispetto degli orari di intervallo previsti per la fruizione del servizio di mensa per i Servizi dell’Amministrazione Centrale.
- Il personale che opera su turni che iniziano entro le ore 7.30 o che terminano dalle ore 19.00, per i quali è consentita una prestazione lavorativa continuativa, ha titolo, in luogo della mensa, a forme di ristorazione alternative (cd. “cestino”), da fruire prima dell’inizio o dopo il termine del turno. La preferenza tra la mensa o la fruizione del “cestino” sarà espressa dal dipendente in occasione dell’assegnazione settimanale ai turni.
Presso i Servizi interessati, le prestazioni di lavoro sono distribuite su turni, con apposite comunicazioni di servizio da parte delle Direzioni locali, nelle quali verranno indicati il numero e i nominativi dei dipendenti coinvolti e le tipologie di turni.
- L’assegnazione dei dipendenti ai turni – che verrà definita sulla base di una programmazione plurisettimanale – sarà effettuata, secondo criteri di rotazione, tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze personali e familiari manifestate dagli interessati (ad es.: lavoratrici con figli in età prescolare o portatori di handicap bisognosi di assistenza e lavoratori con analoga situazione familiare in relazione alla condizione del coniuge).
- I turni settimanali programmati sono modificabili previo tempestivo preavviso agli interessati (di regola con un anticipo di almeno 48 ore ovvero due giornate lavorative).
- Il personale che abbia svolto una prestazione lavorativa in turno e che, per effetto di prestazioni straordinarie, termini l’attività lavorativa oltre le ore 21.00 ha titolo al rimborso delle spese di taxi per rientrare nella propria abitazione, dietro presentazione della relativa documentazione di spesa.
L’Amministrazione – tenuto conto che, allo stato, si registra una contenuta disponibilità di posti auto presso l’autorimessa di via Pastrengo e considerata altresì l’ubicazione logistica di tale autorimessa, attualmente al di fuori della “zona a traffico limitato” – dichiara che, in xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx ivi riservati posti auto in favore del personale addetto al primo e all’ultimo turno di lavoro della giornata per le attività collegate al sistema TARGET2 ed all’operatività della Banca Centrale Europea.
Le parti convengono che, ove ne emerga l’esigenza sulla base dell’arco orario effettivamente interessato dall’operatività di TARGET2, si procederà ad una congiunta verifica in ordine all’eventuale prolungamento del termine finale dell’articolazione dei turni previsto per i Servizi Sistema dei Pagamenti e Ragioneria Bilancio e Informativa contabile. ||◼
L’Amministrazione dichiara che, nei confronti del personale Xx.xx.xx. addetto alle Filiali, per il presidio degli accessi e per la sorveglianza di ditte esterne trovano applicazione le categorie di orario di cui alla Nota all’art. 23, 2° comma.42
43◼|| I provvedimenti di passaggio da tempo pieno a tempo parziale adottati dall’Ufficio Italiano dei Cambi mantengono la propria efficacia fino alla scadenza. ||◼
Servizio Fabbricazione Carte Valori
44◼|| L’Amministrazione dichiara che gli orari di lavoro del personale addetto al Servizio Fabbricazione Carte Valori e alla Divisione Cassa Speciale del Servizio Cassa Generale saranno in linea con gli schemi riportati nel documento trasmesso alle Organizzazioni Sindacali con nota n. 204712 del 25 febbraio 2009. La concreta articolazione degli orari verrà illustrata alle Organizzazioni Sindacali firmatarie nell’incontro preventivo all’adozione del nuovo regime di turni.
Le parti si danno atto che eventuali modifiche della disciplina negoziale sull’orario di lavoro stabilita con il presente accordo saranno oggetto di trattativa.
Le parti si danno atto che la durata del turno di 7 ore per gli addetti alle macchine di stampa e ai sistemi di taglio e confezionamento (in luogo delle 7 ore e 30 minuti) è dovuta alla complessità e particolarità delle lavorazioni industriali espletate in via continuativa sulle macchine. Dato il suo carattere eccezionale, tale previsione trova applicazione esclusivamente per gli addetti alle attività espressamente indicate.
L’Amministrazione dichiara che con apposita comunicazione di servizio della locale Direzione verrà definita l’articolazione di ciascun turno di lavoro per le diverse categorie di personale, con l’indicazione dell’orario per la fruizione del pasto.
L’orario di lavoro del personale operante su turni ricomprende, nella sua articolazione giornaliera, due periodi di 5 minuti ciascuno per il cambio d’abito, ove sia previsto l’utilizzo di abiti da lavoro.
L’Amministrazione dichiara che nella distribuzione settimanale del personale tra le diverse categorie di orario si terrà conto di particolari situazioni di oggettiva difficoltà all’espletamento di prestazioni articolate su turni, manifestate dagli interessati, con specifico riferimento al soddisfacimento di esigenze tutelate dalla Legge 104/92. L’Amministrazione, compatibilmente con le esigenze
42 Accordi del 25.10.2010.
43 Accordi del 13.12.2007. Tutti i provvedimenti dell’Ufficio Italiano dei Cambi sono scaduti.
44 Accordi del 26.5.2009.
produttive e la situazione di organico dei reparti, favorisce l’assegnazione del personale interessato al turno, mattutino o pomeridiano, che meglio si concili con le esigenze manifestate. Il personale che per situazioni particolari, riconosciute dall’Amministrazione, non possa operare in regime di turni verrà preferibilmente utilizzato all’interno del Servizio; in mancanza se ne valuterà la possibilità di utilizzo presso le altre strutture della Banca in Roma.
In sede locale, con le Rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali firmatarie si terranno:
a) un incontro preventivo all’adozione del nuovo regime di turni;
b) due incontri di verifica sull’andamento del nuovo regime dopo 6 e 12 mesi dall’avvio.
Dopo 18 mesi si svolgerà in sede centrale un incontro di verifica tra la Delegazione della Banca e le Organizzazioni Sindacali firmatarie. ||◼
Art. 2445
Distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro
1. La durata dell’orario giornaliero di lavoro, salvo quanto previsto dalla Nota all’art. 23 per il Servizio Fabbricazione Carte Valori, è fissata in 7 ore e 30 minuti.46
2. Per le Filiali l’orario giornaliero di lavoro - normalmente distribuito in 5 ore e 40 minuti la mattina ed in un’ora e 50 minuti il pomeriggio - ha inizio tra le ore 7.45 e le ore 9.00 e termine tra le ore 16.05 e le ore 17.20, con un intervallo pomeridiano di 50 minuti. Per le Filiali non dotate di mensa interna l’intervallo pomeridiano è di 60 minuti e l’orario giornaliero di lavoro ha termine tra le ore 16.15 e le ore 17.30. Presso le Filiali di Roma Tuscolano CDM e di Piacenza l’intervallo pomeridiano è di 40 minuti e l’orario giornaliero di lavoro ha termine tra le ore 15.55 e le ore 17.10.47
3. La flessibilità dell’orario di lavoro giornaliero del personale delle Filiali è riconosciuta compatibilmente con l’esigenza di garantire l’attività di sportello e, più in generale, il funzionamento dello Stabilimento.
4. L’orario di funzionamento degli sportelli al pubblico ha inizio alle ore 8.15 e termine alle ore 13.30. Il servizio di sportello prosegue, per il pubblico presente in sala, fino ad un massimo di 15 minuti successivi al suddetto termine di chiusura dello sportello. Presso le Filiali specializzate nel trattamento del contante l’orario di funzionamento degli sportelli con l’utenza istituzionale ha inizio alle ore
8.15 e ha termine alle ore 16.00; per la Filiale di Roma Tuscolano CDM ha inizio alle ore 8.00 e termine alle ore 16.00.48
5. Per l’Amministrazione Centrale l’orario giornaliero di lavoro ha inizio tra le ore 7.45 e le ore 9.15 e termine tra le ore 16.05 e le ore 17.35 con un intervallo pomeridiano di 50 minuti. Presso l’Amministrazione Centrale - Centro
45 Accordi del 26.6.2008, del 26.5.2009 e del 25.10.2010. Accordi del 4.11.2009 e del 25.10.2010 per il personale della Filiale de L’Aquila.
46 Comma modificato con gli accordi del 26.5.2009.
47 Comma modificato con gli accordi del 25.10.2010.
48 Comma modificato con gli accordi del 25.10.2010.
Xxxxxx Xxxxxxxxxx l’orario giornaliero di lavoro ha inizio tra le ore 7.30 e le ore
9.00 e termine tra le ore 15.40 e le ore 17.10 con un intervallo pomeridiano di 40 minuti. Per il personale del Servizio Fabbricazione Carte Valori l’orario di lavoro giornaliero ha inizio tra le ore 7.45 e le ore 9.15 e termine tra le ore 15.55 e le ore
17.25 con un intervallo pomeridiano di 40 minuti.49
6. Non può avvalersi della flessibilità dell’orario di lavoro giornaliero di cui al precedente comma il personale addetto a settori dell’Amministrazione Centrale per i quali ricorrano particolari esigenze tecnico-operative.
7. Presso la Cassa Generale l’orario di funzionamento degli sportelli al pubblico ha inizio alle ore 8.15 e termine alle ore 12.30.
8. Per il personale in servizio presso la Divisione Cassa Speciale del Servizio Cassa Generale, l’orario di lavoro giornaliero ha inizio alle ore 8.00 e termine alle ore 16.10 con un intervallo pomeridiano di 40 minuti. Il personale del Servizio Fabbricazione Carte Valori e del Servizio Cassa Generale addetto ai comprensori non può uscire, salvo apposita autorizzazione, se prima non sono completate le operazioni di verifica e di ricognizione, secondo le prescritte modalità, di quanto viene custodito nei locali di sicurezza. Qualora presso i predetti comprensori durante le suddette operazioni si riscontrino differenze o mancanze, l’uscita resta sospesa fino a che siano compiuti i conseguenti accertamenti ed è, comunque, subordinata all’autorizzazione della competente Direzione.50
9. Ove si consenta, nei limiti della flessibilità dell’orario di lavoro giornaliero di cui ai precedenti commi 2°, 5° e 8°, una prestazione giornaliera inferiore a 7 ore e 30 minuti, il minor tempo lavorato deve essere compensato da prestazioni aggiuntive rese in altri giorni lavorativi.
10. L’inizio e il termine dell’orario di lavoro giornaliero possono essere anticipati o posticipati di un’ora, di 30 minuti ovvero di 15 minuti per il personale strettamente necessario per l’espletamento del lavoro inerente a specifiche esigenze di determinate attività. Il termine di riferimento per
49 Comma modificato con gli accordi del 26.5.2009.
50 Comma modificato con gli accordi del 26.5.2009.
l’applicazione di tali sfalsamenti è quello delle ore 8.00. In tali casi a detto personale è riconosciuto il compenso di cui all’art. 131, lett. m) (Tab. A.7, lett. m).
Nota all’art. 2451
1. Ai fini dell’applicazione della normativa concernente le assenze del personale è considerato assente dal servizio il dipendente che, nel giorno, abbia fornito una prestazione inferiore a 2 ore e 30 minuti (2 ore in occasione di semifestività).
2. Qualora la prestazione lavorativa giornaliera ecceda le 6 ore e non sia previsto un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al dipendente spetta una pausa non retribuita di 10 minuti.
3. In caso di prolungamento dell’orario di sportello ai sensi del 4° comma la distribuzione ordinaria della prestazione giornaliera di lavoro tra il mattino ed il pomeriggio subirà variazioni al fine di consentire al personale la piena fruizione dell’intervallo pomeridiano.
4. Le Direzioni dei Servizi dell’Amministrazione Centrale possono disporre - a richiesta dell’interessato e purché ciò sia compatibile con le esigenze di organizzazione del servizio - lo spostamento in avanti del termine iniziale e finale dell’attività lavorativa fino ad un massimo di 2 ore e 30 minuti (dalle ore 10.30 alle ore 18.50). In tal caso l’interessato non può avvalersi del regime di flessibilità.
5. Soppresso.
52◼|| 6. Gli sfalsamenti previsti dal 10° comma possono trovare applicazione con riferimento alle seguenti attività:
- esigenze di servizio connesse al funzionamento delle casse presso la Succursale di Roma;
- sorveglianza delle ditte esterne (personale delle Filiali);
- Capi reparto addetti ad unità che operano su turni;
- gestione della continuità operativa di attività istituzionali della Banca;
- avvio o aggiornamento di procedure, applicazioni e sistemi informatici;
- attività tecniche relative ai processi di produzione delle banconote e attività di amministrazione del personale del Servizio Fabbricazione Carte Valori;
- attività svolte presso la Divisione Cassa Speciale del Servizio Cassa Generale. Gli sfalsamenti trovano altresì applicazione per il funzionamento delle Filiali specializzate nel trattamento del contante. ||◼
Gli sfalsamenti sono istituiti con comunicazione di servizio della Direzione interessata, previo confronto informativo con le Rappresentanze sindacali locali formalmente costituite.
53◼|| 7. Per il personale operante su sfalsamenti è prevista una flessibilità in entrata di 10 minuti in caso di sfalsamento di un’ora in anticipo o in posticipo e di 5 minuti in caso di sfalsamento di 30 minuti in anticipo o in posticipo.
51 Accordi del 26.6.2008, del 26.5.2009 e del 25.10.2010.
52 Comma modificato con gli accordi del 26.5.2009 e del 25.10.2010.
53 Accordi del 25.10.2010.
8. Lo sfalsamento dell’orario di lavoro - come previsto dalla disciplina sulle “misure di sostegno”, approvata dal Consiglio Superiore il 26.6.2008 - è incompatibile con l’“orario personalizzato” e con l’“orario su 4 giorni”.
9. Presso le Filiali specializzate nel trattamento del contante possono optare per lo sfalsamento orario i dipendenti in part-time orizzontale con orario settimanale di 28 o 30 ore.
10. Presso le Filiali specializzate nel trattamento del contante, per assicurare continuità ai processi operativi, la fruizione dell’intervallo mensa avviene su due turni predefiniti.
11. Le previsioni in materia di intervallo pomeridiano, orario di sportello per l’utenza istituzionale e sfalsamento trovano applicazione dall’1.2.2011 per le Filiali specializzate nel trattamento del contante diverse da Roma Tuscolano; per quest’ultima hanno attuazione dall’1.1.2011. ||◼
Norma transitoria
Fino al 31.12.2012, per il personale della Filiale de L’Aquila l’orario giornaliero di lavoro ha inizio tra le ore 7.30 e le ore 9.00. La flessibilità dell’orario di lavoro giornaliero è riconosciuta secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.
L’intervallo pomeridiano resta fissato in 30 minuti, fintantoché non verrà riattivato l’ordinario servizio di mensa.
Dichiarazioni a verbale
54◼|| L’Amministrazione precisa che tra le esigenze tecnico-operative di cui al 6° comma del presente articolo rientrano anche quelle connesse al funzionamento delle casse presso l’Amministrazione Centrale.
L’Amministrazione dichiara che presso la Divisione Cassa Speciale del Servizio Cassa Generale lo sfalsamento dell’orario di lavoro giornaliero di un’ora in anticipo e in posticipo è attivato in via continuativa a rotazione del personale addetto (1/3 con inizio anticipato, 1/3 con orario normale, 1/3 con inizio posticipato), garantendo la continuità delle lavorazioni durante la pausa pranzo, mediante la fruizione a turno dell’intervallo per il pasto da parte degli addetti.
L’Amministrazione dichiara che nell’assegnazione del personale agli sfalsamenti si terrà conto anche delle esigenze personali e familiari manifestate dagli interessati. ||◼
L’Amministrazione dichiara che, nei confronti del personale Xx.xx.xx. addetto alle Filiali, per il presidio degli accessi e per la sorveglianza di ditte esterne trovano applicazione le categorie di orario di cui alla Nota all’art. 24, 6° comma.55
54 Accordi del 26.5.2009.
55 Accordi del 25.10.2010.
56◼|| L’Amministrazione dichiara che presso le Filiali specializzate nel trattamento del contante:
- lo sfalsamento dell’orario di lavoro giornaliero sarà attivato in via continuativa a rotazione tra il personale addetto. Per le Filiali di Arezzo, Bergamo, Foggia, Padova e Piacenza lo sfalsamento sarà previsto alle ore 7.30 e alle ore 9.00. Presso la Filiale di Roma Tuscolano CDM lo sfalsamento sarà fissato alle ore
7.00 e alle ore 9.00;
- nell’assegnazione del personale alle diverse tipologie di sfalsamento si terranno in debito conto le esigenze personali e familiari (ad esempio: L. 104/92, maternità, lavoratori studenti) manifestate dagli interessati;
- eventuali richieste di esenzione dallo sfalsamento, a fronte di particolari situazioni personali o familiari, saranno accolte dalle Direzioni compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’unità;
- i dipendenti provenienti da Filiali chiuse o rimodulate conserveranno il diritto al proprio regime orario, salvo che chiedano di rendere stabilmente la prestazione secondo le modalità previste per la Filiale;
- l’inizio dei due turni di intervallo mensa è così fissato:
• 12.15 e 13.15 per le Filiali di Arezzo, Bergamo, Foggia, Padova;
• 12.15 e 12.55 per la Filiale di Piacenza;
• 12.00 e 12.40 per la Filiale di Roma Tuscolano CDM.
A integrazione di quanto stabilito in materia dall’art. 6 delle Relazioni Sindacali, le parti convengono che presso le Filiali specializzate nel trattamento del contante gli incontri informativi semestrali a livello locale avranno per oggetto anche i criteri di rotazione nello sfalsamento e nell’utilizzo del personale.||◼
56 Accordi del 25.10.2010.
Art. 24 bis57
Lavoratori notturni
1. E’ lavoratore notturno colui che fornisce le proprie prestazioni, in via non eccezionale, durante il periodo notturno (intercorrente tra le ore 22.00 e le ore 6.00) per almeno 80 giorni lavorativi all’anno.
2. I turni dei lavoratori notturni sono organizzati su base plurisettimanale ed hanno come periodo di riferimento un numero di settimane pari al numero dei dipendenti assegnati alle strutture su turni.
3. La verifica del rispetto delle disposizioni di legge sulla durata massima della prestazione lavorativa giornaliera viene effettuata considerando il rapporto tra il totale delle prestazioni rese e il numero dei giorni ricadenti nel periodo di riferimento; sono esclusi dal computo i riposi settimanali spettanti ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. 22.2.1934, n. 370.
Nota all'art. 24
La condizione di cui al 1° comma si realizza per gli addetti ai Posti controllo dell’Amministrazione Centrale e del Centro “Xxxxxx Xxxxxxxxxx”.
I lavoratori notturni che abbiano prestato la propria attività per almeno cinque anni consecutivi nei Posti controllo sono adibiti, su richiesta, a mansioni non comportanti lo svolgimento di prestazioni notturne entro 12 mesi dalla richiesta stessa. Ove le domande di diverso utilizzo nella medesima residenza superino il 10% del numero degli addetti a ciascun Posto controllo, le stesse sono accolte entro 18 mesi.
Qualora la richiesta sia stata avanzata prima dei predetti cinque anni, il termine di 12 mesi (ovvero di 18 mesi) decorre dallo scadere di tale periodo quinquennale. L’utilizzo in altre mansioni può avvenire presso l’unità di appartenenza ovvero mediante l’adibizione ad altra unità dell’area romana.
E’ riservata priorità alle domande di diverso utilizzo nella medesima residenza avanzate dai lavoratori notturni che fruiscono dei benefici previsti dal d.lgs. 26.3.2001, n. 151 e dalla legge 9.12.1977, n. 903 (esonero obbligatorio e facoltativo dal lavoro notturno).
Restano fermi i vincoli di permanenza e/o di utilizzo specificamente previsti in casi particolari (concorsi interni ed esterni, selezioni interne riservate al personale dei servizi generali e di sicurezza, trasferimenti in disponibilità.) Resta
57 Accordi del 26.6.2002. Nell’articolo è stata inserita, con talune riformulazioni, una parte delle disposizioni in materia di lavoratori notturni contenute in tali accordi.
altresì ferma la disciplina di legge riguardante l’assegnazione ad altre mansioni dei dipendenti per i quali siano state accertate condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno.
Per quanto concerne il calcolo delle prestazioni straordinarie, continua a farsi riferimento alla durata giornaliera e settimanale dell'orario di lavoro sulla base della vigente normativa.
Dichiarazioni a verbale
Le parti si danno atto che in materia trovano applicazione per quanto non espressamente previsto dalla presente disciplina trovano applicazione le previsioni del D.lgs. 532/99 66/2003 nonché le altre previsioni legislative in tema di lavoro notturno, in particolare le previsioni dell’art. 17 della L. 5.2.1999, n. 25 quelle che definiscono i casi di esenzione obbligatoria e facoltativa dal lavoro notturno (cfr. comunicazione del Servizio P.I.N.E. n. 84346 del 20 aprile 1999).
L’Amministrazione dichiara che nei confronti del personale dei Posti controllo trovano applicazione le disposizioni di legge per gli addetti ai videoterminali al ricorrere delle condizioni previste.
Nuove tipologie di orario58
Le parti si danno atto che dopo un periodo di adeguata sperimentazione delle nuove tipologie di orario di lavoro previste per il personale destinatario delle misure di sostegno, si valuterà la praticabilità di eventuali estensioni di specifici istituti nei confronti del restante personale.
58 Accordi del 26.6.2008.
Art. 24 ter59
Riposo giornaliero
1. Il dipendente ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.60
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 il dipendente può fruire di un riposo giornaliero inferiore alle 11 ore consecutive ogni ventiquattro, nelle seguenti ipotesi:
- “cambio turno”;
- casi eccezionali in cui il personale fornisca prestazioni eccedenti il normale orario giornaliero di lavoro, tali da incidere sul riposo giornaliero per esigenze non rinviabili (ad esempio, esigenze del Centro Stampa connesse alla predisposizione di pubblicazioni aventi particolari scadenze, effettuazione di movimenti fondi, attività connesse con interventi sui sistemi informatici e di sicurezza nonché sugli impianti tecnologici, presidio degli edifici dell’A.C. in occasione di lavorazioni urgenti, etc.).
3. Nelle ipotesi sopra indicate al dipendente è accordato un riposo compensativo di durata pari alla parte di riposo giornaliero non goduta, da fruire nel più breve tempo possibile.
4. In caso di prestazioni rese nell’arco di tempo compreso tra le ore
0.00 e le ore 6.00, il riposo di cui al 3° comma sostituisce quello spettante, ai sensi dell’11° comma dell’art. 23 comma 8 dell’art. 25 e del 5° comma dell’art. 26. della vigente disciplina negoziale.
5. Nei casi di effettuazione di interventi durante il turno di reperibilità, le 11 ore di riposo giornaliero possono essere anche non consecutive.
59 Accordi del 27.4.2006.
60 Previsione di cui all’art. 7 del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66.
Dichiarazione a verbale
Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, l’Amministrazione dichiara che è fatta salva la facoltà per il dipendente di fruire del riposo compensativo di cui al 3° comma a giornate intere (7 ore e 30 minuti), tempestivamente e compatibilmente con le esigenze di servizio.
Art. 2561
Lavoro straordinario - Riposi compensativi
1. Per le prestazioni oltre il normale orario di lavoro - da rendere con le modalità stabilite dal preposto all’ufficio, Divisione o reparto secondo le direttive impartite dalla Direzione - è stabilito il limite generale di 250 ore annue, oltre il quale viene meno l’obbligo di effettuare le prestazioni medesime.
2. Soppresso.
3. Le prestazioni straordinarie sono sottoposte al seguente regime:
- per le prestazioni effettuate fino al raggiungimento di 140 ore è corrisposto il compenso per lavoro straordinario di cui all’art. 120, salvo quanto previsto in tema di “banca delle ore”;
- per le prestazioni effettuate oltre 140 ore il dipendente può optare tra compenso per lavoro straordinario e riposi compensativi - salvo il ricorrere di inderogabili esigenze di servizio - da fruire per giornate intere nel mese successivo a quello in cui le prestazioni eccedenti il limite sono state effettuate. In caso di mancata fruizione di detti riposi è corrisposto il compenso per lavoro straordinario;
- per le prestazioni che, in via eccezionale, il dipendente effettui, pur non ricorrendone l’obbligo, oltre il limite di 250 ore, trova applicazione il regime di cui all’alinea precedente.
4. In deroga al 1° comma, con riferimento alle attività indicate in Nota, possono essere richieste prestazioni straordinarie fino al limite legale delle 48 ore medie settimanali (somma di lavoro ordinario e straordinario calcolato su base annuale). Salvo quanto previsto in tema di “banca delle ore”, per tali prestazioni il dipendente ha titolo al solo compenso per lavoro straordinario.
5. Soppresso.
6. I dipendenti possono prendere visione periodicamente del numero delle ore straordinarie dagli stessi prestate.
7. Alle rappresentanze sindacali locali formalmente costituite sono comunicati - con frequenza trimestrale ed evidenza cumulativa - i dati concernenti
61 Accordi del 17.11.2011.
il numero delle ore straordinarie complessivamente prestate fino al mese di riferimento presso ciascuna Divisione, ufficio e reparto e la distribuzione quantitativa, per scaglioni di ore, dei dipendenti che abbiano reso prestazioni straordinarie.
8. Il personale che fornisca prestazioni eccedenti il normale orario giornaliero di lavoro nell’arco di tempo compreso tra le ore 0.00 e le ore 6.00 di una giornata lavorativa ha titolo ad un riposo di pari durata, da fruire di norma all’inizio della prestazione lavorativa di detta giornata.
Nota all’art. 2562
1. Ai fini della rilevazione e della monetizzazione del lavoro straordinario, viene considerata utile la prestazione effettivamente resa, senza arrotondamenti.
2. Il limite legale delle 48 ore medie settimanali trova applicazione per le seguenti attività:
▪ esigenze del Centro Stampa;
▪ movimenti fondi;
▪ compiti connessi o di supporto all’attività del Direttorio, ivi incluse le attività per la Relazione annuale del Governatore;
▪ sorveglianza ditte esterne;
▪ presidio degli edifici dell’Amministrazione Centrale, nonché del Centro Sportivo;
▪ presidio dei Posti di controllo dell’Amministrazione Centrale e del Centro
X. Xxxxxxxxxx;
▪ attività necessarie ad assicurare lo sviluppo e l’operatività di infrastrutture elaborative e di rete, di sistemi, applicazioni e procedure a carattere informatico, di impianti e reti di comunicazione e telecomunicazioni, ivi compresi impianti ed apparati telefonici, nonché attività degli operatori della centrale telefonica dell’Amministrazione Centrale e degli addetti al telex;
▪ attività connesse con interventi sui sistemi informatici e di sicurezza nonché sugli impianti tecnologici;
▪ esigenze di continuità operativa.
3. Soppresso
4. In presenza di sopravvenute ed indilazionabili esigenze operative il limite annuale generale di cui al 1° comma può essere elevato, d’intesa fra l’Amministrazione e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali, nei
62 Accordi del 17.11.2011.
confronti del personale addetto alle attività presso le quali si sono manifestate le anzidette esigenze.
5. Soppresso.
6. In favore delle lavoratrici - e, in caso di documentata condizione di impossibilità del coniuge, dei lavoratori - con figli in età prescolare è introdotto l’istituto del recupero dello straordinario effettuato, nel limite di 30 ore annue, mediante permessi di 1 o 2 ore (1 ora in caso di semifestività) da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, al termine della prestazione lavorativa resa in altra giornata.
7. La “banca delle ore” è alimentata, su richiesta del dipendente, con le prime 60 ore di lavoro straordinario diurno effettuato nelle giornate feriali lavorative. Le ore versate nella “banca” sono utilizzate sotto forma di giornate di congedo o di permessi orari di durata compresa tra una e cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di semifestività) da fruire obbligatoriamente entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
8. Le ore versate nella “banca” possono essere anche utilizzate, a domanda del dipendente, per compensare eventuali deficit di prestazione risultanti a fine mese che diano luogo a trattenuta retributiva.
9. Alla scadenza dei 18 mesi, per le ore eccezionalmente non fruite è riconosciuto il compenso per lavoro straordinario.
Dichiarazioni a verbale
L’Amministrazione dichiara che nella richiesta di prestazioni straordinarie si terrà conto delle esigenze delle lavoratrici con figli in età prescolare o portatori di handicap bisognosi di assistenza nonché dei lavoratori con analoga situazione familiare in relazione alla condizione del coniuge.63
L’Amministrazione dichiara che sarà prevista la possibilità di aderire alla “banca delle ore” anche nel corso dell’anno, in presenza di sopravvenute esigenze personali o familiari. In tal caso saranno versate alla “banca” le ore di straordinario effettuate a partire dal mese di adesione fino alla fine dell’anno. Tale facoltà per ragioni di carattere procedurale sarà resa disponibile una volta divenuto operativo il sistema SIPARIUM di Time Management per la rilevazione e gestione degli orari, previsto per il 2010.
L’Amministrazione dichiara che, dopo l’introduzione del regime di turni per l’effettuazione delle lavorazioni presso il Servizio Fabbricazione Carte Valori:
▪ eventuali ritardi nella produzione o temporanei picchi produttivi potranno essere fronteggiati con il ricorso alle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro nelle giornate feriali non lavorative;
▪ lo svolgimento di pratiche amministrative e la partecipazione a corsi di formazione sono comunque considerati ai fini dell’orario di lavoro qualora non possano essere effettuati durante il normale turno.64
63 Accordi del 26.6.2008.
64 Accordi del 26.5.2009.
Art. 2665
Reperibilità
1. Il personale per il quale sia stabilito con formale comunicazione della Direzione del Servizio o della Filiale di appartenenza un obbligo di pronta reperibilità è tenuto a fornire in via preventiva ogni indicazione utile per essere immediatamente rintracciabile mediante comunicazione telefonica o altro mezzo, nonché, in caso di chiamata, a raggiungere tempestivamente il luogo dell’intervento ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, ad intervenire tempestivamente in remoto.
2. Salvo diversa determinazione della Direzione, il turno di reperibilità è compreso: in giorno lavorativo, tra il termine del normale orario di lavoro e le ore 8.00 del giorno successivo; in giorno festivo, feriale non lavorativo e di riposo settimanale tra le ore 8.00 del giorno medesimo e le ore 8.00 del giorno successivo. Per ogni turno di reperibilità spetta il compenso di cui all’art. 131, lett.
o) (Tab. A.7, lett. o).
3. In caso di effettuazione di interventi durante il turno di reperibilità il dipendente ha titolo per le prestazioni effettivamente rese:
- al compenso per lavoro straordinario di cui all’art. 120, in caso di interventi in giorni lavorativi, feriali non lavorativi, ore notturne ovvero festività infrasettimanali;
- alla maggiorazione dello stipendio di cui all’art. 130, 2° comma e allo specifico regime di cui all’art. 27, in caso di interventi nel giorno di riposo settimanale.
4. In caso di effettuazione di interventi sul posto di lavoro, fermo restando il trattamento di cui al comma 3, il dipendente ha titolo:
- agli emolumenti di cui agli artt. 120 e 130, 2° comma comunque nella misura minima di un’ora, anche per le prestazioni di durata inferiore;
65 Accordi del 26.6.2008.
- al rimborso delle spese di spostamento (spese documentate di taxi ovvero, in caso di utilizzo del mezzo proprio, indennità chilometrica secondo i criteri stabiliti dall’art. 140).
5. Qualora gli interventi abbiano luogo nell’arco di tempo compreso tra le ore 0.00 e le ore 6.00 di una giornata lavorativa, il dipendente ha altresì titolo ad un riposo, da fruire di norma all’inizio della prestazione lavorativa di detta giornata, di durata pari a quella degli interventi effettuati e, in caso di intervento sul posto di lavoro, dei connessi spostamenti.
Nota all’art. 2666
1. L’istituto della reperibilità trova applicazione per le seguenti
attività:
▪ presidio e sicurezza degli stabili di carattere istituzionale (personale dell’Amministrazione Centrale e delle Filiali);
▪ interventi urgenti per la manutenzione di immobili e per assicurare la funzionalità di impianti ed apparecchiature ovvero connessi ad eventi anomali (quali incendi, intrusioni ecc.);
▪ supporto all’attività del Direttorio;
▪ interventi necessari al ripristino di sistemi elaborativi decentrati, di procedure elaborative (anche in remoto), di applicazioni informatiche ed altri sistemi basati su infrastrutture tecnologiche nell’ambito delle unità dell’Amministrazione Centrale (esclusi i Servizi I.S.I., El.I. e R.E.S.);
▪ interventi conseguenti ad anomalie di funzionamento ovvero a situazioni di emergenza riguardanti sistemi informatici e procedure connessi all’operatività del Sistema Europeo di Banche Centrali nell’ambito delle unità dell’Amministrazione Centrale (esclusi i Servizi I.S.I., El.I e R.E.S.);
▪ interventi necessari ad assicurare la continuità di sistemi, procedure ed elaborazioni anche operanti in batch, di infrastrutture elaborative e di rete, nonché dei presidi di sicurezza informatica (ivi compresi interventi urgenti di manutenzione ed assistenza) presso i Servizi I.S.I., El.I. e R.E.S. e il supporto ai sistemi informatici essenziali per l’attività di produzione delle banconote presso il Servizio F.C.V.;67
▪ interventi necessari per far fronte alle esigenze di continuità operativa dei processi critici relativi all’attività istituzionale della Banca e alle relative funzioni di supporto.
La reperibilità è attivata dalla Direzione interessata, previo confronto informativo con le Rappresentanze sindacali locali formalmente costituite.
66 Accordi del 26.6.2008.
67 Alinea modificato con gli accordi del 26.5.2009.
2. Il dipendente obbligato alla pronta reperibilità è tenuto a mantenersi entro l’ambito di copertura dello strumento di collegamento adottato e, comunque, entro una distanza tale da consentire un intervento tempestivo in caso di chiamata.
3. Il ricorso all’istituto della reperibilità del sostituto custode è obbligatorio ad eccezione dei casi in cui, in presenza di particolari condizioni, si renda necessario ricorrere al regime di sostituzione notturna in Filiale. In tale ultimo caso i dipendenti della carriera dei servizi generali e di sicurezza incaricati a turno, in sostituzione del custode, di permanere nei locali della Filiale nelle ore notturne hanno titolo, per ogni notte, al compenso di cui all’art. 131, lett. c) (Tab. A.7, lett. c). Nella giornata in cui ha termine tale sostituzione – sempreché detta giornata sia lavorativa - detti dipendenti iniziano la prestazione lavorativa alle ore 6.00 e la terminano alle ore 10.30 (9.00 in caso di semifestività). Per la parte residua della giornata lavorativa gli stessi fruiscono, a titolo di riposo compensativo, di un permesso retribuito. Quando la sostituzione abbia inizio in giorno antecedente ad una giornata festiva, semifestiva o feriale non lavorativa, il dipendente ha titolo ad una maggiorazione del 100% del compenso di cui all’art. 131, lett. c).
4. Presso le Filiali in cui è attivato l’istituto della reperibilità, la
sostituzione diurna del custode nei giorni dal lunedì al venerdì ha luogo con il ricorso alle particolari categorie di orario di cui al 3° comma dell’art. 23 secondo le seguenti modalità:
- per ciascuna giornata prestano servizio due elementi dei servizi generali e di sicurezza, il primo a partire dall’ora di “riconsegna” mattutina della Filiale da parte dell’Arma dei Carabinieri, il secondo fino all’ora prevista per la “consegna” serale all’Arma medesima;
- i predetti elementi osservano il normale orario di lavoro con fruizione anticipata o posticipata dell’intervallo pomeridiano e del servizio di mensa;
- agli stessi è riconosciuto il compenso di cui all’art. 131, lett. n) (Tab. A.7, lett. n).
Dichiarazioni a verbale
68◼|| Per le emergenze riguardanti i sistemi informatici e le procedure in ambito europeo l’Amministrazione dichiara che:
- nelle giornate festive, lavorative per il sistema TARGET2, sarà disposta la reperibilità per i Servizi Operazioni di Banca Centrale e Segreteria Particolare;
- nella giornata del 29 giugno, sarà disposta la reperibilità per i Servizi Operazioni di Banca Centrale e Segreteria Particolare;
- nelle giornate festive anche per il sistema TARGET2 e durante i fine settimana, sarà disposta la reperibilità per il Servizio Segreteria Particolare.
Per le attività connesse con il funzionamento dei tavoli operativi della SSP e nazionale l’Amministrazione dichiara che la reperibilità verrà disposta sia
dal lunedì al venerdì - nell’arco orario durante il quale la SSP non è operativa - sia nel fine settimana e nelle giornate festive anche per il sistema TARGET2. ||◼
Le parti si danno atto che presso il Servizio Fabbricazione Carte Valori il personale coinvolto nella reperibilità sarà di norma diverso da quello che effettua lavorazioni in turno.69
Art. 27
Riposo settimanale
1. Il personale ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, coincide con la domenica.
2. È fissato in un giorno feriale il riposo settimanale dei dipendenti che, nell’ambito di turni articolati su 24 ore per 7 giorni alla settimana ai sensi dell’art. 23, 3° comma, debbano prestare servizio anche la domenica e di quelli che, per esigenze connesse alla custodia degli Stabilimenti, sono tenuti in tale giorno all’obbligo di pronta disponibilità ad intervenire di cui all’art. 23, 2° comma.
3. Il personale, ove in via eccezionale sia chiamato a fornire prestazioni eccedenti le quattro ore nel corso della giornata destinata al proprio riposo settimanale, ha titolo ad usufruire del riposo non goduto in una delle giornate lavorative immediatamente successive.
4. Prestazioni della specie di durata pari o inferiore alle quattro ore danno titolo ad un permesso orario di corrispondente durata da fruire all’inizio dell’orario di lavoro di una delle giornate lavorative immediatamente successive.
5. Per le prestazioni di cui ai precedenti commi 3° e 4°, rese entro la durata del normale orario giornaliero di lavoro trova applicazione la maggiorazione dello stipendio di cui al 2° comma dell’art. 130; per le prestazioni rese in eccedenza alla durata del normale orario giornaliero di lavoro è corrisposto, in luogo della predetta maggiorazione, il compenso per lavoro straordinario festivo di cui all’art. 120, 2° comma, lett. c).
Art. 2870
Festività, semifestività e giornate feriali non lavorative
1. Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalle disposizioni di legge, compresa la festività dei Santi Xxxxxx e Xxxxx per il personale addetto ad unità dell’area romana.
70 Accordi del 28.4.1999 e del 26.6.2008.
Articolo prima della riformulazione:
1. Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalle disposizioni di legge, compresa la festività dei Santi Xxxxxx e Xxxxx per il personale addetto ad unità dell’area romana. Al dipendente che svolga attività lavorativa in tali giornate spetta il compenso previsto dall’art. 120, 2° comma, lett. c). Qualora il giorno festivo coincida con il giorno di riposo settimanale, trova applicazione il regime relativo alle prestazioni rese nel giorno di riposo settimanale di cui all’art. 27.
2. Sono considerati semifestivi il 14 agosto, il 24 dicembre, il 31 dicembre e il giorno del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta la sua opera. In tali giorni - fermi restando i termini di inizio dell’orario di lavoro - la durata del normale orario di lavoro giornaliero è ridotta a 5 ore e l’orario di sportello ha termine alle ore 11.15. Al personale che in dette giornate svolga attività lavorativa oltre le 5 ore spetta il compenso previsto dall’art. 120, 3° comma.
3. Sono considerate giornate feriali non lavorative le giornate in cui il personale non è normalmente tenuto a prestare servizio in dipendenza della concentrazione dell’orario settimanale in cinque giorni ai sensi dell’art. 23, 1° comma (per il personale il cui orario di lavoro settimanale è distribuito su cinque giorni dal lunedì al venerdì, la giornata feriale non lavorativa coincide con il sabato). Al personale che svolga attività lavorativa in tali giornate è riconosciuto il trattamento economico previsto dall’art. 120, 2° comma, lett. a). Qualora dette giornate feriali non lavorative coincidano con festività previste dalle disposizioni di legge, il personale che svolga attività lavorativa avrà titolo al compenso previsto dall’art. 120, 2° comma, lett. c); qualora invece dette giornate coincidano con i giorni semifestivi, di cui al 2° comma, il personale che svolga attività lavorativa avrà titolo al compenso previsto dall’art. 120, 2° comma, lett. a), per le prestazioni rese fino a 5 ore, ed al compenso previsto dall’art. 120, 2° comma, lett. c), per le prestazioni rese oltre le 5 ore.
4. Per il personale con mansioni di custode - tenuto all’obbligo di pronta disponibilità ad intervenire di cui all’art. 23, 2° comma - le domeniche sono equiparate, ai fini economici, alle giornate feriali non lavorative. Qualora detto personale presti attività lavorativa nelle giornate in questione, ha titolo per la durata dell’effettiva prestazione al compenso previsto dall’art. 120, 2° comma, lett. a). Sono invece considerate festive la domenica di Pasqua e le domeniche coincidenti con le festività previste dalle disposizioni di legge: in tali casi per la durata delle prestazioni effettivamente rese spetta il compenso di cui all’art. 120, 2° comma, lett. c). Ove poi la domenica coincida con uno dei giorni semifestivi di cui al 2° comma, il personale che svolga attività lavorativa avrà titolo al compenso previsto dall’art. 120, 2° comma, lett. a), per le prestazioni rese fino a 5 ore, ed al compenso previsto dall’art. 120, 2° comma, lett. c), per le prestazioni rese oltre le 5 ore.
5. Il personale tenuto a prestare servizio nell’ambito dei turni articolati su 24 ore per 7 giorni alla settimana, ai sensi dell’art. 23, 3° comma, con spostamento del giorno di riposo settimanale e della giornata feriale non lavorativa ha titolo al compenso di cui all’art. 131, lett. n) (Tab. A.7, lett. n) nonché, ove le prestazioni siano rese nelle festività di cui al 1° comma del presente articolo, nelle semifestività (oltre le 5 ore) o nella domenica di Pasqua, al compenso previsto dall’art. 120, 2° comma, lett. c).
2. Sono considerati semifestivi il 14 agosto, il 24 dicembre, il 31 dicembre e il giorno del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta la sua opera. In tali giorni - fermi restando i termini di inizio dell’orario di lavoro - la durata del normale orario di lavoro giornaliero è ridotta a 5 ore e l’orario di sportello ha termine alle ore 11.15.
3. Al personale che svolga attività lavorativa in giorno festivo ovvero, oltre le 5 ore, in giorno semifestivo spetta il compenso di cui all’art. 120, 2° comma, lett. c). Qualora il giorno festivo o quello semifestivo coincidano con il giorno di riposo settimanale, si applicano le previsioni di cui all’art. 27.
4. Sono considerate giornate feriali non lavorative le giornate in cui il personale non è normalmente tenuto a prestare servizio in dipendenza della concentrazione dell’orario settimanale in cinque giorni ai sensi dell’art. 23, 1° comma (per il personale il cui orario di lavoro settimanale è distribuito su cinque giorni dal lunedì al venerdì, la giornata feriale non lavorativa coincide con il sabato). Al personale che svolga attività lavorativa in tali giornate spetta il compenso di cui all’art. 120, 2° comma, lett.a). Qualora le giornate feriali non lavorative coincidano con giorni festivi o semifestivi, al personale che svolga attività lavorativa in dette giornate spetta il compenso di cui all’art. 120, 2° comma, lett. c), fatta eccezione per le prime 5 ore di prestazione rese nei giorni semifestivi per le quali spetta il compenso di cui all’art. 120, 2° comma, lett. a).
5. Per il personale con mansioni di custode - tenuto all’obbligo di pronta disponibilità ad intervenire di cui all’art. 23, 2° comma - le domeniche sono equiparate, ai fini economici, alle giornate feriali non lavorative. Qualora detto personale presti attività lavorativa nelle giornate in questione ha titolo, per la durata dell’effettiva prestazione, al compenso previsto dall’art. 120, 2° comma, lett. a). Sono invece considerate festive la domenica di Pasqua e le domeniche coincidenti con le festività previste dalle disposizioni di legge: in tali casi, per la durata delle prestazioni effettivamente rese, spetta il compenso di cui all'art. 120, 2° comma, lett. c). Ove poi la domenica coincida con uno dei giorni semifestivi di cui al 2° comma, a decorrere dal 1° maggio 1999, il personale che svolga attività lavorativa avrà titolo al compenso previsto
dall'art. 120, 2° comma, lett. a), per le prestazioni rese fino a cinque ore e al compenso previsto dall'art. 120, 2° comma, lett. c), per le prestazioni rese oltre le cinque ore.71
6. Il personale tenuto a prestare servizio nell’ambito dei turni articolati su 24 ore per 7 giorni alla settimana, ai sensi dell’art. 23, 3° comma, con spostamento del giorno di riposo settimanale e della giornata feriale non lavorativa, ha titolo al compenso di cui all’art. 131, lett. n) (Tab. A.7, lett. n) nonché, ove le prestazioni siano rese nei giorni festivi, nella domenica di Pasqua ovvero, oltre le 5 ore, in giorni semifestivi, al compenso di cui all’art. 120, 2° comma, lett. c).
Nota all’art. 28
1. Il personale adibito a turni articolati su 24 ore per 7 giorni alla settimana con spostamento del giorno di riposo settimanale e della giornata feriale non lavorativa ha titolo ad un numero di giorni di congedo straordinario pari al numero delle festività infrasettimanali - intendendosi per tali quelle cadenti in un giorno compreso tra il lunedì ed il venerdì - che, nel corso dell’anno precedente, siano coincise con la giornata di riposo settimanale prevista per ciascun turno.
2. A tali congedi si applica la disciplina prevista per il congedo straordinario di cui all’art. 32, ad eccezione della frazionabilità in permessi retribuiti.
3. Per le prestazioni lavorative di almeno 7 ore e 30 minuti rese, per le esigenze connesse al funzionamento del sistema TARGET ed all’operatività della Banca Centrale Europea, nelle festività infrasettimanali – intendendosi per tali quelle cadenti in un giorno compreso tra lunedì e venerdì – il dipendente può optare tra il compenso per lavoro straordinario di cui all’art. 120, 2° comma, lett. c) e un congedo straordinario a titolo compensativo; in tale ultimo caso resta fermo il riconoscimento della maggiorazione prevista dall'art. 120 spetta la sola maggiorazione di tale compenso. Il congedo straordinario andrà richiesto entro il mese in cui sono state effettuate le prestazioni e dovrà essere fruito entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.72
4. Il consumo di congedi, permessi o riposi compensativi spettanti a vario titolo al dipendente - ove utilizzati per giustificare l’assenza per l’intera giornata semifestiva - è correlato alla ridotta durata dell’orario giornaliero (cinque ore). Resta fermo quanto previsto dalla Nota all’art. 31 con riferimento al congedo straordinario.73
71 Accordi del 26.11.2008.
72 Accordi del 29.7.1998 e del 28.4.1999.
73 Accordi del 17.11.2011.
Dichiarazioni a verbale
L'Amministrazione dichiara che al personale che nelle giornate festive (escluse le giornate di Natale e Capodanno) presta attività lavorativa per le esigenze connesse al funzionamento del sistema TARGET e all'operatività della Banca Centrale Europea spetta il "ticket restaurant" per la fruizione del pasto qualora effettui una prestazione di almeno 7 ore e 30 minuti interrotta da una pausa di durata pari ad almeno 40 minuti, risultante da apposita timbratura e purché la predetta festività cada in una giornata compresa tra il lunedì e il venerdì.74
L’Amministrazione dichiara che la possibilità di utilizzare sotto forma di permesso orario la parte residua della giornata di congedo ordinario fruita in giornata semifestiva sarà valutata nell’ambito della trattativa sull’orario di lavoro in corso di svolgimento.75
L'Amministrazione dichiara altresì che il personale chiamato ad operare sulla piazza di Roma nella giornata dei SS. Xxxxxx e Xxxxx (29 giugno) avrà titolo al "ticket restaurant" per la fruizione del pasto qualora effettui una prestazione di almeno 7 ore e 30 minuti interrotta da una pausa di durata pari all'ordinario intervallo pomeridiano, risultante da apposita timbratura, e purché la predetta festività cada in una giornata compresa tra il lunedì e il venerdì.76
74 Accordi del 29.7.1998.
75 Accordi del 17.11.2011.
76 Dichiarazione a verbale già contenuta nelle "altre intese" degli accordi per il quadriennio 1994-1997.
TITOLO VI
CONGEDI - ASPETTATIVE
Art. 2977
Congedo ordinario
1. Nel corso di ogni anno solare i dipendenti hanno titolo ad un periodo di congedo nelle misure seguenti:
- durante l’anno solare in cui è avvenuta l’assunzione 2 giorni lavorativi (pari a 15 ore) per ogni mese intercorrente tra la data di ammissione in servizio ed il 31 dicembre fino ad un massimale annuo di 23 giorni;
- per gli anni successivi:
a) 23 giorni lavorativi (pari a 172,5 ore), per anzianità di servizio fino a 4 anni;
b) 26 giorni lavorativi (pari a 195 ore), per anzianità di servizio oltre i 4 anni e fino a 12 anni;
c) 30 giorni lavorativi (pari a 225 ore), per anzianità di servizio oltre i 12 anni.
2. Ai fini del computo dell’anzianità di servizio si fa riferimento alla data di assunzione, escludendo dal computo stesso i periodi di aspettativa per motivi particolari e di sospensione dal servizio e dalla retribuzione nonché ogni anzianità convenzionale anche se utile per il trattamento di quiescenza.
3. I dipendenti acquisiscono titolo al congedo di 26 o di 30 giorni a partire dall’anno nel corso del quale maturano la relativa anzianità di servizio.
4. Ai fini del computo del congedo ordinario non si tiene conto delle festività previste dall’art. 28, delle giornate di riposo settimanale di cui all’art. 27 e di quelle non lavorative in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro settimanale.
77 Accordi del 17.11.2011.
5. L’infermità che colpisca il dipendente durante il periodo di congedo sospende il congedo medesimo, sempre che essa sia denunziata immediatamente e resa accertabile. Resta fermo in tal caso il diritto del dipendente di completare il godimento delle ferie al termine della malattia.
6. Le ferie sono di norma fruite nel corso dell’anno nel quale sono maturate. Per eccezionali esigenze di servizio l’Amministrazione può rinviare o anche interrompere il congedo, fermo il diritto da parte del dipendente di fruire del congedo medesimo o di completarne il godimento nello stesso anno cui si riferiscono le ferie e di ottenere il rimborso delle eventuali spese che egli dimostri di avere sostenuto nella circostanza, nonché la corresponsione del contributo di viaggio previsto dall’art. 139. Qualora le ferie non siano state ancora fruite entro il mese di giugno del secondo anno successivo a quello al quale le stesse si riferiscono, al dipendente è corrisposta un’indennità commisurata al periodo di ferie spettante e non goduto. Ai fini del calcolo di tale indennità vengono presi in considerazione i criteri di cui all’art. 112 e la posizione organico-retributiva dell’interessato al mese di giugno in questione.
7. In caso di assenza dal servizio per aspettativa, per collocamento in disponibilità o a disposizione ovvero per adempimenti amministrativi, per congedo parentale, adozione o affidamento pre-adottivo, per congedo per malattia del bambino di età inferiore a 8 anni, per congedo straordinario non retribuito ai sensi degli artt. 34, 6° comma, e 36, 1° comma, ovvero per sospensione, il congedo spettante per l’anno sul quale incidono i detti provvedimenti è ridotto di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di assenza. Analoga riduzione è applicata nei confronti degli elementi che cessano nel corso dell’anno.
7 bis. I permessi, di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 104/1992 non concorrono a determinare la riduzione del congedo ordinario.
8. Ai dipendenti che cessino dal servizio a qualunque titolo senza aver potuto usufruire del congedo spettante al momento della cessazione è corrisposta, per il periodo di ferie maturato e non goduto, l’indennità prevista dal 6° comma del presente articolo.
9. Ai fini del calcolo di cui al 1°, 7° e 8° comma del presente articolo le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero.
Nota all’art. 2978
1. Il computo del congedo ordinario si basa sulla rappresentazione dei relativi massimali in termini di monti-ore, sulla maturazione e riduzione in ragione della durata dell’orario di lavoro settimanale del dipendente e sul consumo in base alla durata dell’orario giornaliero all’atto della fruizione.
2. Per gli addetti alle macchine di stampa e ai sistemi di taglio e confezionamento - che ai sensi della Nota all’art. 23 osservano un turno giornaliero di lavoro della durata di 7 ore - la maturazione e la riduzione del congedo ordinario sono correlate a un orario di lavoro settimanale di 37 ore e 30 minuti e il relativo consumo avviene sulla base di un orario giornaliero di lavoro di 7 ore e 30 minuti.
Norma transitoria79
I giorni di ferie maturati negli anni antecedenti il 2011 - per i quali alla data di avvio di SIPARIUM non sia stata liquidata l’indennità di cui al 6° comma del presente articolo - sono rappresentati in ore sulla base di un orario settimanale di 37 ore e 30 minuti.
Dichiarazioni a verbale80
L’Amministrazione dichiara che continuerà a svolgere un’azione di indirizzo e di verifica in ordine alla fruizione da parte di tutti i dipendenti del congedo ordinario nei termini normativamente previsti.
Entro il mese di settembre di ogni anno verrà fornita alle Organizzazioni Sindacali firmatarie un’informativa sul numero complessivo di ferie eventualmente monetizzate ai sensi del comma 6 e dei dipendenti interessati.
78 Accordi del 17.11.2011.
79 Accordi del 17.11.2011.
80 Accordi del 27.3.2001.
Art. 30
Congedo ordinario del personale in servizio all’estero
1. Per i dipendenti in servizio all’estero la durata del congedo ordinario non comprende, per coloro che si rechino in Italia, i giorni di viaggio.
2. Ai predetti dipendenti può essere consentito il cumulo del congedo non goduto nell’anno precedente con quello spettante nell’anno in corso.81
81 Questa previsione è assorbita da quelle contenute nell’art. 29 che consentono a tutto il personale la fruizione nell’anno successivo dei giorni di congedo non goduti nell’anno di riferimento.
Art. 3182
Congedo straordinario retribuito - Permessi
1. Indipendentemente dal godimento del congedo ordinario annuale, al personale sono riconosciuti i seguenti periodi di congedo straordinario retribuito:
a) fino a 10 giorni di calendario complessivi nell’arco di un anno solare per giustificati motivi personali o familiari;
b) 15 giorni continuativi di calendario in occasione di matrimonio;
c) i giorni di calendario per cure secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge e di servizio;
d) i giorni strettamente occorrenti per comparire in giudizio come testimone, per rispondere a chiamate delle pubbliche autorità e per l’esercizio del diritto di voto nelle elezioni politiche, amministrative, per il Parlamento Europeo e nei referendum popolari di cui alla Legge 25 maggio 1970, n. 352, per osservare periodi contumaciali in relazione a malattie infettive di familiari, per partecipare a concorsi banditi dalla Banca, per donazione di sangue, per donazione di midollo osseo e di cellule staminali, nonché per tutti quegli altri casi per i quali siano emanate dall’Amministrazione speciali disposizioni.
2. Ove il soddisfacimento delle esigenze rappresentate non richieda un’assenza dal servizio per l’intera giornata, il dipendente può fruire di permessi orari retribuiti - di durata compresa tra una e cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di semifestività) - entro il limite annuo di tre giornate (22 ore e 30 minuti) - quattro giornate (30 ore) per il personale utilizzato presso il Centro Xxxxxx Xxxxxxxxxx - a valere sul congedo straordinario di cui al punto a) del presente articolo. Nel caso di documentate malattie di lunga durata o con decorso cronico che richiedano trattamenti terapeutici continuativi o periodici presso
82 Accordi del 26.6.2008.
strutture sanitarie, il dipendente può fruire, sempre a valere sul congedo straordinario di cui al punto a) del presente articolo, fino ad un massimo di cinque giornate (37 ore e 30 minuti) all’anno di congedo straordinario retribuito frazionabili in permessi orari di durata compresa tra una e cinque ore giornaliere (tre in occasione di semifestività). In ogni caso, i permessi orari a valere sul congedo straordinario di cui alla lettera a) del presente articolo non potranno eccedere, quale che sia la causale di concessione, le cinque giornate all’anno.
3. Per motivate esigenze personali o familiari possono essere altresì accordati permessi - di norma nel limite di due ore - da recuperare utilizzando le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro effettuate nel corso del mese entro il termine utile previsto dalla rilevazione automatica delle presenze per il personale interessato da detta rilevazione.
Nota all’art. 3183
1. I permessi spettanti ai sensi dell’art. 33 della legge 104/92 possono essere fruiti secondo le seguenti modalità:
- relativamente ai permessi giornalieri, cumulativamente ovvero sotto forma di due permessi da un’ora;
- relativamente ai tre giorni mensili, a giornate intere ovvero sotto forma di permessi di durata compresa tra una e cinque ore (per complessive 22 ore e 30 minuti).
2. Le previsioni di cui al 1° e 2° comma della Nota all’art. 29 trovano applicazione anche con riferimento ai giorni di permesso ex art. 33 della legge 104/92 fruibili in modo frazionato.
3. Il consumo del congedo straordinario di cui alla lettera a) nonché dei giorni di permesso ex art. 33 della legge 104/92 fruibili a giornate intere - fatto salvo, per tali giorni di permesso, quanto previsto dal 4° comma della Nota all’art. 28 con riferimento alle semifestività - non è correlato alla durata dell’orario di lavoro giornaliero all’atto della fruizione ma è comunque pari a 7 ore e 30 minuti.
83 Accordi del 26.6.2008 e del 17.11.2011.
Norma transitoria84
Per il personale della Filiale de L’Aquila, fino al 31.12.2012, i giorni di congedo straordinario retribuito di cui alla lettera a) sono interamente frazionabili in permessi orari retribuiti di durata compresa tra una e cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di semifestività).
Dichiarazioni a verbale
85◼|| L’Amministrazione dichiara che le causali di concessione del congedo di cui alla lett. a) del presente articolo sono le seguenti:
1. nascita di un figlio;
2. morte di uno stretto congiunto;
3. ricovero o grave malattia di un familiare;
4. visite specialistiche, cure riabilitative e terapie ambulatoriali presso strutture pubbliche ovvero convenzionate, qualora l’utilizzo di queste ultime sia stato autorizzato dalla competente Unità Sanitaria Locale;
5. accertamenti diagnostici, anche presso strutture private;
6. necessità di espletare improrogabili incombenze connesse con il trasferimento d’ufficio.
Nelle ipotesi di cui ai punti 4) e 5) il congedo può essere concesso anche qualora l’esigenza si riferisca ad uno stretto congiunto e sia indispensabile la presenza del dipendente.
Il congedo può essere altresì concesso per altri eventi di pari rilevanza, che richiedano comunque il personale intervento del dipendente interessato.
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie prospettano l’esigenza che l’Amministrazione, nella gestione del congedo straordinario retribuito di cui alla lettera a), tenga conto delle particolari limitazioni cui sono assoggettati i dipendenti addetti ai comprensori del Servizio Fabbricazione Carte Valori.
L’Amministrazione prende atto di tale dichiarazione e adotterà le opportune soluzioni sul piano gestionale.
L’Amministrazione dichiara che, una volta emanata la normativa di legge in tema di congedi parentali, le parti procederanno ad un confronto sulla materia per gli eventuali profili non immediatamente cogenti. ||◼
L’Amministrazione dichiara che tra le causali di concessione del congedo di cui alla lettera a) è ricompresa la seguente:
- necessità, per il personale addetto alla Filiale de L’Aquila, di espletare durante l’orario di lavoro, in relazione a situazioni determinatesi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, incombenze che richiedano la personale presenza del dipendente.86
84 Accordi del 4.11.2009 e del 25.10.2010.
85 Accordi del 26.6.2008.
86 Accordi del 4.11.2009.
Art. 3287
Congedo straordinario per festività soppresse e per riduzione dell’orario di lavoro.
Congedo per riduzione dell’orario di lavoro dei lavoratori notturni.
Permessi retribuiti.
1. Il dipendente che presti servizio per l’intero anno ha titolo a sei giorni annuali (pari a 45 ore) di congedo straordinario retribuito fruibili anche in aggiunta a periodi di congedo ordinario. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego nel corso dell’anno, il dipendente ha titolo ad un numero di giorni di congedo straordinario retribuito proporzionale al periodo di servizio prestato nell’anno.
2. I giorni di congedo di cui al precedente comma sono ridotti in proporzione ai giorni di calendario relativi ad assenze dal servizio senza diritto all’integrale trattamento economico verificatesi nel corso dell’anno.
3. A valere sui congedi innanzi indicati, il dipendente ha titolo a permessi orari retribuiti di durata compresa tra una e cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di semifestività).
4. I permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 104/1992 non concorrono a determinare la riduzione del congedo previsto nel presente articolo.
5. Il lavoratore notturno di cui all’art. 24 bis ha diritto, a titolo di congedo per riduzione dell’orario di lavoro, a:
− cinque minuti per ogni turno diurno (antimeridiano e pomeridiano) effettivamente svolto;
− dieci minuti per ogni turno notturno effettivamente svolto.
Il congedo maturato - non monetizzabile - è fruito, compatibilmente con le esigenze di servizio, per giornate intere ovvero con permessi orari retribuiti della durata massima di due ore giornaliere, entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di maturazione.
87 Accordi del 17.11.2011.
Nota all’art. 3288
1. Il computo del congedo straordinario per festività soppresse e per riduzione dell’orario di lavoro si basa sulla rappresentazione dei relativi massimali in termini di monti-ore, sulla maturazione e riduzione in ragione della durata dell’orario di lavoro settimanale del dipendente e sul consumo in base alla durata dell’orario giornaliero all’atto della fruizione.
2. Per gli addetti alle macchine di stampa e ai sistemi di taglio e confezionamento - che ai sensi della Nota all’art. 23 osservano un turno giornaliero di lavoro della durata di 7 ore - la maturazione e la riduzione del congedo straordinario per festività soppresse e per riduzione dell’orario di lavoro sono correlate a un orario di lavoro settimanale di 37 ore e 30 minuti e il relativo consumo avviene sulla base di un orario giornaliero di lavoro di 7 ore e 30 minuti.
Dichiarazione a verbale89
Le parti si danno atto del ripristino, a decorrere dal 2001, della festività del 2 giugno (legge 20.11.2000, n. 336); confermano il numero dei giorni di congedo straordinario per festività soppresse e per riduzione dell’orario di lavoro, previsto dall’art. 32.
88 Accordi del 17.112011.
89 Accordi del 26.6.2002.
Art. 3390
Autorizzazione a fruire dei congedi e dei permessi
1. L’autorizzazione a fruire dei congedi ordinari e straordinari è data, tenuto conto delle esigenze di servizio, dai Titolari dei Servizi e delle Filiali.
2. I Titolari dei Servizi e delle Filiali possono delegare la concessione dei congedi ordinario e straordinario per festività soppresse e per riduzione dell’orario di lavoro nonché dei permessi orari.
3. Di norma gli operai addetti al Servizio Fabbricazione Carte Valori fruiscono del congedo ordinario durante il periodo di interruzione estiva della produzione.
90 Accordi del 17.112011.
Art. 34
Agevolazioni per motivi di studio
1. I dipendenti che attendano a regolari corsi di studio presso scuole, istituti o università statali, pareggiati o legalmente riconosciuti o comunque abilitati al rilascio di titoli legali, sono esentati dall’obbligo di prestare lavoro straordinario e, ove la loro attività sia articolata su turni continuativi di lavoro, l’assegnazione agli stessi dovrà essere tale da agevolare la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
2. I lavoratori-studenti, compresi quelli universitari, hanno titolo a fruire di congedo straordinario retribuito - oltre che per le giornate in cui devono sostenere prove di esame - anche per il tempo di viaggio occorrente per raggiungere la località sede di esami e rientrare alla sede di lavoro qualora - per mancanza di scuola od università del tipo prescelto nel luogo di residenza, intendendosi per tale la sede di lavoro - frequentino corsi di studio in località diversa.
3. Ai dipendenti iscritti a corsi di laurea è accordato - una sola volta per ciascun esame previsto dal piano di studi approvato dalla facoltà - un ulteriore giorno di congedo straordinario retribuito, da fruire nella giornata lavorativa precedente quella in cui è prevista la prova di esame.
4. Ai lavoratori-studenti che sostengano esami per il conseguimento della licenza di scuola secondaria di 1° e di 2° grado presso scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, ovvero che sostengano l’esame per il conseguimento del diploma di della laurea, è accordato, in aggiunta ai congedi di cui ai precedenti commi 2° e 3° comma e per una sola volta per ciascun corso di studi, un congedo straordinario retribuito di 4 giorni lavorativi. Ove i suddetti titoli di studio siano tra quelli previsti per l’assunzione in Banca dal Regolamento del Personale entrato in vigore il 1°.3.1983, il congedo straordinario spettante è pari a 8 giorni lavorativi.
5. Ai dipendenti che attendano a regolari corsi di studio presso scuole, istituti od università statali, pareggiati o legalmente riconosciuti o comunque abilitati al rilascio di titoli legali, è accordata la facoltà di anticipare di un’ora l’orario di uscita. Siffatta facoltà può essere esercitata, a richiesta, non più di venti volte per ciascun anno scolastico o accademico e per il numero di anni - più due - di corso legale degli studi previsto dai rispettivi ordinamenti per le scuole di istruzione secondaria e per ciascuna facoltà universitaria.
6. I dipendenti di cui al precedente 5° comma hanno titolo - una sola volta per ciascun ciclo di studi (scuola di istruzione secondaria di 1° grado, scuola di istruzione secondaria di 2° grado, università) e, quindi, al massimo per tre volte - ad un congedo straordinario non retribuito sino a 30 giorni di calendario, fruibile in non più di due periodi.
7. Il congedo di cui al precedente comma può essere fruito soltanto durante il normale periodo scolastico o accademico. In caso di contemporaneità di richieste da parte di più lavoratori-studenti volte ad ottenere il congedo in questione ovvero il congedo per la formazione previsto dall’art. 5 della legge 53/2000, la concessione dei congedi è comunque subordinata a limiti numerici complessivi per ciascun Servizio, Ufficio autonomo o Filiale di non più di un dipendente per divisione, ufficio, reparto con organico fino a 15 elementi e comunque con il massimale di:
- due dipendenti per Servizio, Ufficio autonomo o Filiale con organico fino a 50 elementi stabilmente addetti;
- tre dipendenti per Servizio, Ufficio autonomo o Filiale con organico fino a 100 elementi stabilmente addetti;
- cinque dipendenti per Servizio, Ufficio autonomo o Filiale con organico superiore. 91
91 Accordi del 26.06.2002.
8. In caso di pluralità di richieste, la precedenza spetta ai lavoratori-studenti non universitari che devono sostenere esami e, in subordine, ai dipendenti con maggiore anzianità di servizio, determinata ai sensi della normativa vigente.
Dichiarazioni a verbale
L’Amministrazione dichiara che:
a) il congedo straordinario spettante per le giornate in cui si devono sostenere prove di esame nonché per i connessi tempi di viaggio è concesso anche qualora l’esame venga rinviato per motivi imputabili inequivocabilmente alla scuola, istituto o università;
b) il beneficio di cui al 2° comma è riconosciuto anche quando - pur essendo presenti nella residenza di lavoro la scuola o la facoltà prescelte - il corso di studi sia stato avviato in altra residenza prima dell’assegnazione o del trasferimento del dipendente alla nuova sede;
c) il congedo straordinario retribuito di cui al 4° comma può essere fruito, anche frazionatamente, in non più di due periodi, in tempi prossimi all’esame.
92◼||Il congedo di cui al 6° comma dell’art. 34 è riconosciuto esclusivamente nei confronti del personale per il quale non sussiste il requisito di cinque anni di anzianità di servizio in Banca previsto dall’art. 5, comma 1 della L. 53/2000.
I congedi per la formazione previsti dall’art. 5 della L. 53/2000 sono autorizzati dall’Amministrazione Centrale.
Detti congedi:
- sono richiesti con un preavviso di almeno 30 giorni;
- sono calcolati in giorni di calendario;
- sono frazionabili nella misura minima di 15 giorni.
Trovano applicazione le altre disposizioni previste per il congedo di formazione dal richiamato art. 5.||◼
Art. 35
Congedo per malattia del personale ordinario
1. Il dipendente di ruolo che per accertate ragioni di salute sia nell’impossibilità di prestare servizio è posto in congedo per malattia con diritto all’intera retribuzione per un periodo che non può superare 90 giorni di calendario nel corso di dodici mesi. Detto periodo di 90 giorni è ridotto di altrettanti giorni per quanti il dipendente sia stato assente per ragioni di malattia o abbia fruito di aspettativa per motivi di salute nei dodici mesi antecedenti l’inizio della nuova assenza per malattia.
2. Il periodo di congedo di cui al precedente comma può essere prolungato fino ad un anno se trattasi di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio.
3. I dipendenti sono tenuti a riversare alla Banca quanto venga loro eventualmente corrisposto dall’INAIL a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea.
Nota all’art. 3593
I giorni di ricovero ospedaliero, ivi compresi quelli in day hospital, necessari al dipendente per sottoporsi a terapie “salvavita” (quali chemioterapia, emodialisi, ecc.) in relazione a patologie oncologiche o di pari gravità non sono conteggiati ai fini dei massimali del congedo per malattia. La durata del ricovero, la patologia e la necessità della terapia devono essere debitamente documentate. In particolare, la patologia e la necessità della terapia vanno certificate da struttura pubblica.
Art. 36
Assenze per malattia del personale in esperimento
1. In caso di assenza per malattia durante il periodo di esperimento il dipendente di nuova assunzione continua a godere dell’intera retribuzione per i primi 30 giorni di assenza e di quella ridotta alla metà per i successivi 60 giorni; trascorso tale periodo, e perdurando l’assenza, il dipendente medesimo è collocato in congedo straordinario, senza retribuzione, per altri 90 giorni.
2. Qualora la malattia sia riconosciuta dipendente da causa di servizio la retribuzione nella misura integrale è attribuita per il periodo di un anno con l’obbligo di riversare alla Banca quanto eventualmente corrisposto dall’INAIL a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea.
3. Qualora il dipendente non sia in grado di riprendere servizio dopo il periodo di cui al 1° o al 2° comma il rapporto d’impiego è risolto attribuendosi al dipendente medesimo il trattamento previsto dall’art. 16 in misura proporzionalmente corrispondente alla durata del rapporto stesso.
Art. 37
Aspettativa per motivi di salute
1. Esaurito il periodo di congedo per malattia di cui all’art. 35 il dipendente di ruolo che non sia in condizioni di prestare servizio è collocato in aspettativa.
2. Ai fini del computo dei 90 giorni si sommano tutti i periodi di assenza per malattia e di aspettativa per motivi di salute intervenuti nel corso di dodici mesi, ai sensi del 1° comma dell’art. 35.
3. L’aspettativa - che ha inizio dal giorno successivo a quello di maturazione dei detti 90 giorni di assenza - ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta e, comunque, non può protrarsi per un periodo superiore a due anni.
4. Durante l’aspettativa per motivi di salute il dipendente ha titolo alla retribuzione nella misura integrale:
- per i primi 12 mesi se ha anzianità fino a 15 anni;
- per i primi 15 mesi se ha anzianità superiore a 15 anni e fino a 20;
- per i primi 18 mesi se ha anzianità superiore a 20 anni.
5. Ai fini del computo di cui sopra sono da comprendere le anzianità convenzionali riconosciute e i periodi di servizio riscattati per il trattamento di quiescenza, ad eccezione dell’anzianità di laurea.
6. Il prolungamento del periodo di conservazione della retribuzione nella misura integrale compete anche al dipendente che maturi l’anzianità occorrente mentre si trova nello stato di aspettativa.
7. Se la malattia è riconosciuta dipendente da causa di servizio la retribuzione nella misura integrale è attribuita per l’intera durata del periodo di aspettativa.
8. Agli effetti della determinazione della durata massima del periodo di aspettativa e del conseguente trattamento economico, due o più periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano nel giro di un quinquennio quando tra essi intercorra un periodo di servizio attivo inferiore a 90 giorni.
Nota all’art. 3794
I giorni di ricovero ospedaliero, ivi compresi quelli in day hospital, necessari al dipendente per sottoporsi a terapie “salvavita” (quali chemioterapia, emodialisi, ecc.) in relazione a patologie oncologiche o di pari gravità non sono conteggiati ai fini dei massimali dell’aspettativa per motivi di salute. La durata del ricovero, la patologia e la necessità della terapia devono essere debitamente documentate. In particolare, la patologia e la necessità della terapia vanno certificate da struttura pubblica.
Tali giornate sono retribuite in misura integrale.
94 Accordi del 26.6.2008.
Art. 38
Accertamenti sanitari
1. Fermo restando l’obbligo di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla legislazione vigente sulla tutela dell’igiene e della sicurezza del lavoro, il dipendente è tenuto a sottoporsi agli accertamenti medici che l’Amministrazione disponga, a mezzo di enti pubblici o di pubbliche istituzioni sanitarie, per accertarne la di lui l’idoneità fisica al disimpegno delle mansioni di sua competenza ovvero delle altre che possono essergli demandate.
2. Il dipendente che per ragioni di salute sia nell’impossibilità di prestare servizio deve senza ritardo segnalare tale circostanza alla Filiale o al Servizio cui è addetto, fornendo tutte le indicazioni utili a consentire l’effettuazione di eventuali visite mediche domiciliari.
3. Le visite di controllo delle assenze per infermità del dipendente sono disposte dall’Amministrazione a mezzo dei servizi sanitari previsti dalla legislazione vigente in materia.
4. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia, durante le fasce orarie di reperibilità, fissate dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore
18 di tutti i giorni compresi i domenicali e i festivi, il dipendente deve tenersi a disposizione per consentire l’effettuazione delle visite di controllo di cui al precedente 2° comma95.
Dichiarazioni a verbale
L’Amministrazione dichiara che è necessaria la trasmissione della diagnosi, ferma restando l’esigenza di garantirne la riservatezza, nei soli casi di aspettativa per motivi di salute o di adozione di provvedimenti relativi a documentate istanze presentate dai dipendenti interessati nonché ai fini di quanto previsto dall’art. 103, 1° comma, lett. a).
95 Le fasce orarie di reperibilità sono state aggiornate con nota del Servizio Personale I.N.E. n. 205079 del 7.3.2012, emanata in attuazione dell’art. 16, co. 9, del d.l. 98/2011 (conv. in legge 111/2011).
L’Amministrazione dichiara che l’obbligo di presentare certificazione medica giustificativa dell’assenza per malattia è previsto per assenze superiori a due giorni.
L’Amministrazione conferma che il personale è avviato alle visite di idoneità sulla base di comunicazioni scritte.96
96 Accordi del 28.5.1999.
Art. 39
Rimborsi e indennizzi per malattie od infortuni dipendenti da causa di servizio
1. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infortunio subito o della malattia contratta dal dipendente è determinato dall’Amministrazione su documentata domanda che l’interessato deve presentare, a pena d’inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità, indicando specificamente la natura dell’infermità stessa, le circostanze in cui si produsse, le cause che la determinarono, nonché ogni altro utile elemento di valutazione.
2. La riconducibilità di successive infermità a infortuni o malattie già riconosciuti dipendenti da causa di servizio è determinata dall’Amministrazione nei termini e secondo le modalità indicati al comma precedente.
3. Ove l’infortunio o la malattia siano riconosciuti derivanti da causa di servizio, l’Amministrazione rimborsa le spese di cura sostenute dal dipendente qualora le stesse afferiscano a prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale o dell’INAIL e limitatamente alla differenza con quanto il dipendente ha ottenuto - o avrebbe comunque avuto titolo ad ottenere - a carico del Servizio Sanitario stesso, dell’INAIL o di altri enti o istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi in conseguenza del rapporto di lavoro o comunque per effetto di eventuali assicurazioni non obbligatorie che coprano la responsabilità della Banca.
4. I rimborsi di cui al comma precedente sono liquidati dalla Banca - previo accertamento da parte di propri organi tecnico-sanitari del carattere di necessarietà e idoneità delle cure effettuate dal dipendente - su esibizione della relativa documentazione, in regola con le norme di legge, e nella misura giudicata congrua dagli organi stessi.
5. Ove dagli infortuni medesimi o dalle malattie derivi una invalidità permanente di grado non inferiore al 6%, secondo la classificazione dell’INAIL, il dipendente ha titolo, per una sola volta, ad un equo indennizzo da richiedere entro
il termine di sei mesi dal giorno della comunicazione del provvedimento di riconoscimento di cui ai precedenti commi. L’equo indennizzo è calcolato seguendo le disposizioni per la determinazione delle prestazioni di invalidità corrisposte dal predetto Istituto, assumendo peraltro, come retribuzione utile per il calcolo, la media tra la retribuzione effettiva annua spettante all’interessato e il massimale retributivo applicato dall’Istituto assicuratore. Qualora il massimale INAIL risulti superiore alla retribuzione effettiva, viene considerata, per il calcolo dell’equo indennizzo, esclusivamente quest’ultima. Dall’equo indennizzo è detratto quanto il dipendente riceva per legge dall’INAIL – sotto forma sia di erogazione in capitale sia di rendita, previa capitalizzazione della stessa secondo i criteri dell’INAIL – in quanto soggetto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Nel caso in cui l’invalidità sia imputabile a responsabilità civile della Banca, dall’ammontare dell’equo indennizzo viene altresì detratto quanto il dipendente percepisca dalla società assicuratrice della Banca a titolo di risarcimento del danno97.
6. L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i dipendenti che abbiano avanzato istanza a termini dei precedenti commi a visita medico-specialistica con le modalità indicate nell’art. 38, 1° comma.
7. L’equo indennizzo è ridotto della metà se il dipendente consegue, per la stessa causa, la pensione di cui all’art. 18, 2° comma, del Regolamento per il Trattamento di Quiescenza. Nel caso in cui l’equo indennizzo sia già stato liquidato, la metà dell’ammontare dell’indennizzo stesso è recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione di importo pari ad un decimo dell’ammontare di questa.
8. Le previsioni di cui al 5° comma si applicano agli infortuni in servizio ed alle malattie per i quali, a partire dalla data dell’1.7.2002, sia stata presentata alla Banca istanza volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.98
97 Accordi del 26.6.2002.
98 Accordi del 26.6.2002.
Art. 40
Assenze per servizio militare99
1. Il dipendente di ruolo o in esperimento, chiamato alle armi per adempiere gli obblighi di leva ovvero richiamato in tempo di pace per servizio di istruzione obbligatoria o per altre esigenze di carattere temporaneo, è collocato in congedo per un periodo non superiore a 60 giorni con diritto all’intera retribuzione.
2. Per il successivo periodo di assenza il dipendente è collocato in aspettativa senza competenze se trattasi di servizio di leva e con diritto alla differenza tra l’eventuale maggiore trattamento economico goduto in Banca, come quantificato nell’art. 112, e quello militare ove trattasi di richiamo.
3. Al dipendente che cessa dal prestare servizio militare incombe l’obbligo di porsi a disposizione della Banca per riprendere servizio entro il termine fissato dalle leggi vigenti in materia.
99 N.d.R - In relazione all’adozione del “Codice dell’ordinamento militare” (d.lgs. 15.3.2010, n. 66), il contenuto dell’articolo potrebbe essere riconsiderato.
Art. 41
Assenze per adempimenti amministrativi
1. Il dipendente assente dal servizio per essere sottoposto ad accertamenti sanitari disposti dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 38, 1° comma, ha titolo al trattamento retributivo a lui spettante, salvo che l’assenza, a seguito di detti accertamenti, sia da considerarsi imputabile ad aspettativa senza competenze per motivi di salute.
2. Ha altresì titolo al trattamento economico il dipendente che, ai sensi dell’art. 40, ultimo comma, si sia posto a disposizione dell’Amministrazione per riprendere servizio.
Art. 42
Tutela della maternità e della paternità
Durante i periodi di astensione obbligatoria congedi di maternità e di paternità100 ai sensi di legge, la retribuzione è corrisposta nella misura integrale.
Dichiarazione a verbale
L’Amministrazione dichiara che provvederà ad emanare una comunicazione, da consegnare a tutto il personale, recante l’indicazione di tutte le disposizioni interne applicative delle previsioni di legge a sostegno della maternità, della paternità e delle esigenze di cura.101
100 La nuova denominazione deriva dagli artt. 16 e 28 del d.lgs. 151/2001.
101 La dichiarazione può considerarsi superata in quanto l'Amministrazione ha già provveduto.
Art. 43
Aspettativa per assunzione di impieghi all’estero
1. Quando ciò sia riconosciuto d’interesse della Banca, con deliberazione del Consiglio Superiore i dipendenti iscritti a ruolo possono essere autorizzati ad assumere un impiego presso amministrazioni, autorità ed enti pubblici in Italia ovvero presso enti od organismi internazionali.102
2. Il dipendente che assume il suddetto impiego è collocato in aspettativa senza diritto a retribuzione.
3. Il collocamento in aspettativa è disposto per un tempo determinato e può essere prorogato alla scadenza. L’autorizzazione o la revoca della stessa può essere disposta, nei casi di urgenza, anche con provvedimento del Governatore, salvo ratifica del Consiglio Superiore.
4. Al dipendente collocato in aspettativa ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme statutarie, regolamentari e di servizio emanate dalla Banca.
5. Il provvedimento autorizzativo, il quale è comunicato nel testo integrale al dipendente, stabilisce ogni altra condizione e modalità per l’assunzione degli impieghi suddetti.
Dichiarazione a verbale103
La FALBI e il SIBC-CISAL auspicano che l’Amministrazione fornisca, nell’ambito della sede informativa preliminare alle riunioni del Consiglio Superiore, informazioni in merito alle motivazioni dei singoli provvedimenti di collocamento in aspettativa per assunzione di impieghi.
102 Accordi del 15.12.2011.
103 Accordi del 15.12.2011.
Art. 44
Aspettativa per la frequenza di corsi di studio
1. Il dipendente che intenda frequentare corsi di studio in Italia o all’estero per i quali si riconosca anche un interesse dell’Istituto può, a domanda e sempre che non ostino ragioni di servizio, essere collocato in aspettativa fino ad un massimo di un anno.
2. Durante l’aspettativa il dipendente non ha titolo a retribuzione.
Art. 45
Aspettativa per motivi particolari
1. Per giustificati motivi di famiglia o personali il dipendente può, a domanda, essere collocato in aspettativa fino ad un massimo di un anno.
2. L’Amministrazione provvede sulla domanda entro trenta giorni ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda stessa, di rinviarne l’accoglimento o di ridurre la durata dell’aspettativa richiesta.
3. L’aspettativa può, con provvedimento motivato, essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio.
4. Durante l’aspettativa il dipendente non ha titolo a retribuzione.
Nota all’art. 45104
In caso di richiesta del congedo straordinario non retribuito di cui all’art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53:
- l’Amministrazione provvede sulla domanda del dipendente entro 10 giorni;
- il congedo può essere negato, concesso parzialmente o differito dall’Amministrazione valutate le esigenze di servizio. In tale caso nel provvedimento si darà conto delle ragioni organizzative e produttive che non consentono l’assenza del dipendente. Su richiesta del dipendente l’istanza sarà riesaminata nei successivi venti giorni.
Trovano applicazione le disposizioni dell’art. 80 42, comma 2 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
104 Accordi del 26.6.2002. Nell’ultima frase gli estremi delle disposizioni di legge sono stati modificati alla luce del d.lgs. 151/2001.
Art. 46
Validità dei periodi di congedo e di aspettativa
1. I periodi di congedo in genere e quelli di aspettativa per motivi di salute o per servizio militare o per la frequenza di corsi di studio sono computati per intero ai fini dell’anzianità, della promozione o del passaggio di categoria, della determinazione dell’assegno individuale di grado e dell’assegno individuale di servizio e del trattamento di quiescenza.
2. I periodi di aspettativa di cui all’art. 43 sono computati per intero ai fini dell’anzianità, delle promozioni, della determinazione dell’assegno individuale di grado e dell’assegno individuale di servizio. Ai fini del trattamento di quiescenza:
- il periodo di aspettativa per impieghi in Italia è valido ai fini del servizio utile nel R.T.Q. e dell’anzianità nel F.P.C.;
- il periodo di aspettativa per impieghi all’estero è valido subordinatamente alle condizioni previste nelle relative discipline regolamentari (Trattamento di Quiescenza del Personale e Fondo Pensione Complementare).105
3. Non sono computabili ai fini indicati al 1° comma i periodi di aspettativa per motivi particolari; in tali casi il dipendente riammesso in servizio prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo trascorso nella posizione di aspettativa.
Dichiarazione a verbale
I provvedimenti di collocamento in aspettativa e di distacco presso altre Amministrazioni od Enti adottati dall’Ufficio Italiano dei Cambi mantengono la propria efficacia fino alla scadenza.106
105 Accordi del 15.12.2011.
106 Accordi del 13.12.2007. Tutti i provvedimenti dell’Ufficio Italiano dei Cambi sono stati confermati con apposita delibera del Consiglio Superiore.
TITOLO VII
ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 47
Corsi e seminari di formazione e qualificazione professionale
1. Ad integrazione del fondamentale addestramento di base da acquisire sul posto di lavoro, l’Amministrazione promuove ed organizza corsi, e seminari e itinerari di inserimento, formazione e qualificazione professionale al fine di consentire l’acquisizione della preparazione necessaria al migliore adempimento dei compiti e delle mansioni a ciascuno attribuiti o attribuibili ai sensi della presente normativa.
1 bis. A partire dal 2009, Per ciascun dipendente è stabilito un monte ore minimo biennale di formazione pari a 40 ore. Al raggiungimento del monte ore concorrono tutte le iniziative: formazione di base (nel limite di 5 ore annue, escluso in ogni caso l’affiancamento sul posto di lavoro), decentrata, accentrata e on-line, inclusa quella sull’esterno.107
2. L’Amministrazione organizza altresì corsi per la qualificazione professionale degli elementi risultati assegnatari delle borse di studio di cui all’art. 13.108
Dichiarazioni a verbale
In un’ottica di sviluppo del processo di addestramento e formazione delle risorse professionali, anche in relazione alla crescente diffusione delle innovazioni tecnologiche, l’Amministrazione, nella riaffermata esigenza del mantenimento di una funzione di pianificazione e coordinamento delle iniziative in parola, conferma l’intendimento di potenziare le attività di addestramento decentrato per la carriera operativa.
107 Accordi del 26.6.2008.
108 Il comma va riconsiderato alla luce delle modifiche introdotte in tema di assunzione al grado di Coadiutore (cfr. accordi del 15.12.2011).
L’Amministrazione conferma dichiara il proprio impegno a:
- prevedere che i responsabili delle unità operative presso le quali si siano verificate significative innovazioni organizzative e procedurali adottino iniziative sul piano addestrativo per un pronto reinserimento dei dipendenti che rientrino in servizio dopo lunghi periodi di assenza;
- L’Amministrazione conferma altresì l’intendimento di perseguire l’obiettivo della formazione per gli addetti a funzioni E.A.D. anche attraverso l’individuazione di specifici itinerari formativi, in relazione all’intenso processo di innovazione tecnologica che interessa il settore;
- proseguire le iniziative di formazione in favore dei centralinisti non vedenti;
- L’Amministrazione conferma altresì l’impegno ad adottare idonee modalità per agevolare la partecipazione del personale non vedente alle attività addestrative e di formazione, anche per quanto attiene ai profili istituzionali;
- L’Amministrazione conferma l’impegno a favorire l’integrazione del personale portatore di handicap anche per quanto concerne le iniziative di addestramento e formazione adottando misure idonee a permettere al personale in questione una proficua fruizione dei corsi.
L’Amministrazione dichiara che in tale ottica sono in corso di realizzazione corsi specifici per il personale non vedente volti ad integrare le conoscenze professionali del personale stesso.
L’Amministrazione conferma inoltre la propria disponibilità a:
- mantenere l’omogeneizzazione degli interventi formativi per i Vice assistenti e gli Assistenti dei ruoli amministrativo e di cassa (es., corsi di inserimento);
- effettuare interventi gestionali volti a favorire la rotazione volontaria tra gli uffici a fini addestrativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.
L’Amministrazione conferma infine che nella progettazione delle iniziative formative verrà attribuito adeguato rilievo alle esigenze connesse al processo di integrazione europea.
Le parti si danno atto della rilevanza strategica della formazione per la crescita professionale del personale.109
110◼|| Le parti si danno atto della rilevanza strategica della formazione per lo sviluppo e la crescita professionale dei dipendenti, in particolare nell’attuale fase di cambiamento organizzativo, in quanto pone le persone in grado di svolgere nel modo migliore l’attività alla quale sono addette.
Nella scelta delle iniziative formative verrà previsto il coinvolgimento dei destinatari, da realizzare anche attraverso la valorizzazione del ruolo dei referenti per la formazione. In un’ottica di crescente personalizzazione dell’offerta formativa, le diverse iniziative verranno, ove possibile, integrate in percorsi individuali (distinti per profili professionali, carriera e ambito mansionistico); ciò per tenere conto - con l’ausilio dei referenti per la formazione e dei tutor - delle reali esigenze delle persone, con particolare attenzione a chi rientra da lunghi periodi di assenza dalla Banca. L’avvio della fruizione dei corsi on-line sui posti di lavoro consentirà inoltre una maggiore
109 Accordi del 26.6.2002. La dichiarazione è superata da quelle contenute negli accordi del 26.6.2008.
110 Accordi del 26.6.2008.
personalizzazione anche nell’utilizzo di tale strumento formativo, in termini di contenuti, modalità e tempi.
In relazione al crescente livello di apertura internazionale, verrà favorito l’apprendimento delle lingue estere, e in particolare della lingua inglese, attraverso iniziative on-line, in presenza o in aula virtuale, secondo il livello di conoscenza iniziale e le esigenze specifiche dei dipendenti in relazione ai compiti assegnati.
L’azione formativa sosterrà altresì la diffusione delle conoscenze sulle tecnologie informatiche e di telecomunicazione utilizzate all’interno dell’Istituto, anche attraverso un ampliamento dell’offerta di iniziative on-line.||◼
Art. 48
Addestramento Formazione del personale nell’ambito delle unità operative
1. Al fine di favorire l’addestramento, la formazione e l’informazione professionale dei dipendenti, nonchè lo sviluppo di rapporti di lavoro improntati ad una responsabile e fattiva collaborazione, avendo presente la generale attività di formazione professionale promossa dall’Amministrazione Centrale, a livello di Servizio e di Filiale:
a) vengono indette riunioni periodiche del personale, opportunamente diviso in gruppi, per approfondire lo studio e la migliore conoscenza dei compiti della Banca, delle disposizioni di servizio e del loro significato nonchè dei riflessi applicativi delle disposizioni stesse sulle questioni di lavoro;
b) viene promosso l’utilizzo del lavoro di gruppo per lo studio dei problemi di lavoro a livello sia di uffici o di Divisioni sia di Filiale o di Servizio;
c) viene disposto, subordinatamente alle necessità operative, l’avvicendamento del personale tra i vari uffici o Divisioni del Servizio o della Filiale, tenuto anche conto, eventualmente, delle risultanze delle riunioni quadrimestrali dei Capi degli uffici e delle Divisioni in materia di addestramento.
2. Allo stesso fine di cui al 1° comma, a livello di ufficio, di Divisione e
di reparto:
1) viene curato l’addestramento del personale addetto, anche mediante opportuni avvicendamenti, nell’intento di assicurare a ciascun impiegato la conoscenza effettiva del quadro completo dell’attività lavorativa dell’unità operativa, compatibilmente con il buon andamento dell’unità stessa;
2) vengono indette, a cadenza quadrimestrale, riunioni tra il personale addetto per approfondire - con eventuali riferimenti ai compiti dell’Istituto e a mutamenti intervenuti nella realtà tecnico-operativa della Banca - la conoscenza degli aspetti tecnico-pratici della attività istituzionale della unità operativa di appartenenza.
3. L’avvicendamento del personale della carriera operaia nell’ambito dei Servizi, delle Filiali e dei reparti è attuato compatibilmente con le esigenze