Oggetto: ACCORDO QUADRO DI CONVENZIONE
Mercato Imprese e Pubblica Amministrazione
Spett.le
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx 00000 – Roma
Xxx.xx: Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Oggetto: ACCORDO QUADRO DI CONVENZIONE
Con la presente, siamo a riassumere il contenuto delle intese raggiunte e ad allegare il testo della seguente proposta di:
“Accordo Quadro Tra
Poste Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, capitale sociale Euro
1.306.110.000,00, interamente sottoscritto e versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585/1996, P.IVA 01114601006 in persona di Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nella sua qualità di Responsabile pro tempore della Funzione Mercato Imprese e Pubblica Amministrazione, Commerciale Piccoli Operatori Economici domiciliato per la carica presso detta sede (di seguito, “Poste”);
e
Ordine degli Avvocati di Roma, con sede in Roma Piazza Cavour, codice fiscale 80230130587, (di seguito “Ordine”) in persona di Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nella sua qualità di Presidente, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente accordo
(qui di seguito denominati anche singolarmente “Parte” o congiuntamente “Parti”)
Poste Italiane SpA
Xxxx Xxxxxx 00000 Xxxx (XX) Xxxxx Xxxxxx, 000
Partita IVA 01114601006
Codice Fiscale e Registro delle Imprese n. 97103880585
Capitale Sociale 1.306.110.000 euro i.v.
N. Iscrizione al REA 842633
Premesso che:
• Poste, fornitore del servizio postale universale, presente sull’intero territorio nazionale, opera nel settore della corrispondenza e della logistica e svolge, ex lege, attività di “bancoposta, e tramite le società del Gruppo opera anche nel settore dei servizi finanziari ed assicurativi, e offre servizi integrati a valore aggiunto;
• il Gruppo Poste eroga una gamma di servizi/prodotti rivolti anche ai professionisti;
• L’Ordine in qualità di organizzazione che rappresenta a livello nazionale/provinciale la categoria degli Avvocati di Roma, stipula convenzioni con aziende ed enti per offrire ai propri iscritti l’opportunità di usufruire di un’ampia gamma di servizi a condizioni agevolate;
• L’ Ordine acconsente a stipulare un accordo di convenzione proposto da Poste avente ad oggetto la presentazione dei prodotti e servizi erogati da Poste e dalle società facenti parte del Gruppo Posteitaliane per consentire ai propri iscritti (in seguito l’”Iscritto” o gli "Iscritti") di usufruire degli stessi in modo conveniente e funzionale rispetto alle loro esigenze;
• L’Ordine intende favorire la diffusione dei servizi offerti da Poste e dalle società del Gruppo Posteitaliane presso i propri Iscritti, nel pieno rispetto di tutte le normative tempo per tempo vigenti, sulla base di specifiche offerte di riferimento tempo per tempo vigenti/condizioni dedicate da Poste e dalle società del Gruppo in ragione delle particolari esigenze manifestate.
Le Parti per quanto su esposto, concordano di procedere alla stipula del presente atto, applicabile agli Iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: Art. 1 Valore delle premesse e degli allegati
1.1 Le premesse e gli allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro (di seguito l’“Accordo”) e, come tali, sono vincolanti per le Parti.
1.2 Sono Allegati al presente Accordo:
- Allegato A - Scheda di Richiesta Contatto per Adesione ai Servizi dell’Accordo Quadro;
- Allegato B - Schede tecniche di prodotto comprensive delle condizioni economiche;
- Allegato C - Elenco dei Servizi di Poste e del Gruppo Poste Italiane;
- Allegato D - Logo di Poste Italiane e Brand Guidelines.
Art. 2 Oggetto
2.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo, Poste provvederà a rendere disponibili agli Iscritti che ne facciano apposita richiesta, con le modalità di cui all’art. 2.2, i Servizi di cui al precedente art. 1.2, come disciplinati dalla rispettiva documentazione contrattuale dedicata e/o dalle offerte
pubbliche di riferimento tempo per tempo vigenti (di seguito complessivamente i “Servizi” e ciascuno, disgiuntamente, il “Servizio”).
2.2 Gli Iscritti, a seguito della sottoscrizione della Scheda di Richiesta Contatto per Adesione ai Servizi dell’Accordo Quadro (Allegato A) ed invio della stessa all’indirizzo mail xxxxxxx_XXX@xxxxxxxxxxxxx.xx, potranno usufruire di un referente commerciale dedicato di Poste, nonché delle specifiche condizioni economiche dedicate – ad eccezione del Servizio Integrato Notifiche, per il quale si applicheranno tariffe e condizioni standard come da offerta pubblica di riferimento, come esplicitate al successivo art. 6 del presente Accordo, per ciascun Servizio, che verrà sottoscritto direttamente con Poste e/o le Società del Gruppo a seconda del servizio scelto. Il processo per la sottoscrizione di ciascun Servizio è riportato nell’allegato di riferimento di ciascuna offerta.
2.3 Per tutto quanto non espressamente derogato con il presente Accordo, si rimanda alla documentazione contrattuale relativa a ciascun Servizio.
2.4 Le Parti si riservano di ampliare l’elenco dei servizi oggetto del presente Accordo mediante apposito scambio di lettere commerciali.
2.5 Resta inteso che potranno essere resi disponibili agli Iscritti ulteriori servizi attraverso l’aggiornamento dell’Allegato C (Elenco dei Servizi di Poste e del Gruppo Poste Italiane).
Art. 3 Attività delle Parti
3.1 L’Ordine comunicherà ai propri Iscritti, il contenuto del presente Accordo e le relative modalità di adesione.
3.2 Poste provvederà a rendere disponibili i Servizi agli Iscritti che hanno sottoscritto l’Allegato A - al quale va allegata copia della tessera di appartenenza all’Ordine oppure dichiarazione di appartenenza - applicando le condizioni economiche descritte al successivo art. 6.
3.3 L’Accordo non determina alcun obbligo a carico degli Iscritti all’Ordine di aderire ai Servizi.
3.4 Al fine di poter offrire servizi sempre più aderenti alle esigenze degli Iscritti, Poste e l’Ordine attiveranno, periodicamente, incontri di verifica, per valutare la possibilità di ampliare i servizi resi e la congruità delle condizioni praticate. Gli incontri serviranno, inoltre, a valutare la coerenza dei risultati raggiunti con gli obiettivi e le reciproche aspettative in termini di crescita del bacino di utenza e qualità del servizio erogato; in relazione a tali risultati le Parti si riservano di modificare, previa condivisione, le condizioni anche economiche dei servizi oggetto del presente Accordo.
3.5 Decorsi 6 (sei) mesi dalla data di conclusione del presente Accordo, le Parti effettueranno una prima verifica dell’entità e dei volumi delle attività rese da Poste agli Iscritti.
3.6 Poste potrà verificare il requisito di iscrizione all’Ordine mediante la consultazione dell’albo on line sul sito ufficiale dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Art. 4 Modifiche e cessioni
4.1 Le Parti convengono di riservare a Poste la facoltà di modificare il presente Accordo anche per esigenze tecnico/organizzative relative all’erogazione dei Servizi stessi.
4.2 In tal caso, fatto salvo il rispetto di eventuali specifiche normative Poste darà idonea comunicazione all’Ordine e per conoscenza a ciascun Iscritto che abbia aderito al presente Accordo, tramite raccomandata a/r o PEC, con preavviso di 15 (quindici) giorni.
4.3 Fatti salvi i limiti di legge, l'utilizzazione dei Servizi da parte dell’Iscritto, decorso il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, comporta il consenso in ordine all’applicazione delle nuove condizioni contrattuali.
4.4 Ogni Iscritto potrà recedere dal rispettivo rapporto contrattuale, dandone comunicazione a Poste, agli indirizzi previsti dalla rispettiva documentazione contrattuale relativa a ciascun Servizio.
4.5 L’Accordo, nonché le obbligazioni ed i diritti dallo stesso derivanti, non potranno essere in qualsiasi forma ceduti, trasferiti né concessi, totalmente o parzialmente, a terzi dall’ Ordine senza il preventivo consenso scritto di Xxxxx.
Art. 5 Comunicazione agli Associati
5.1 L’Ordine invierà ai propri Iscritti una o più comunicazioni, attraverso la modalità ritenuta più opportuna, al fine di dare notizia della sottoscrizione del presente Accordo, dei contenuti, e delle modalità di adesione al medesimo.
5.2 L’Ordine darà comunicazione del presente Accordo anche sul sito istituzionale dell’Ordine e nella pagina dedicata alle Convenzioni; eventuali canali esterni di comunicazione dovranno essere previamente condivisi con Poste.
5.3. L’Ordine comunicherà ai propri Iscritti il venir meno per qualsivoglia ragione dal presente Accordo tra Poste e l’Ordine.
Art. 6 Condizioni economiche dei Servizi
6.1 In parziale deroga a quanto previsto nelle condizioni economiche di alcuni Servizi – ad eccezione del Servizio Integrato Notifiche, per il quale si applicheranno tariffe e condizioni standard come da offerta pubblica di riferimento, tempo per tempo vigenti, offerti con il presente Accordo, agli Iscritti che sottoscriveranno l’Allegato A saranno applicate le condizioni economiche riportate nell’ Allegato B in relazione ai Servizi attivati di cui all’allegato C.
6.2 Le condizioni economiche sopra descritte saranno applicate fino alla data di scadenza del presente Accordo e, in ogni caso, fatto salvo quanto specificato all’art. 8 (Durata e recesso).
6.3 Alla data di scadenza dell’Accordo le condizioni in deroga si considereranno decadute nei confronti degli Iscritti, trovando nuovamente applicazione le condizioni economiche standard tempo per tempo vigenti.
6.4 Per tutte le altre condizioni non espressamente richiamate nel presente Accordo, per i servizi/prodotti di Poste Italiane e di PostePay si rimanda alla documentazione contrattuale di cui ai suddetti Servizi tempo per tempo vigenti
Art. 7 Codice Etico e D. Lgs. 231/2001
7.1 Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito “Decreto”) e si impegnano reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza del Decreto, non ammettendo nè intraprendendo alcuna forma di corruzione, e dichiarano, altresì, di non essere sino ad ora mai incorse nella commissione di uno dei reati nello stesso contemplati. Poste, per lo svolgimento delle proprie attività, dichiara di essersi dotata del Modello di Organizzazione, del Codice Etico, nonché della Politica Integrata del Gruppo, disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, di cui l’Ordine ha preso visione.
7.2 Qualora nelle attività svolte in esecuzione del presente Accordo, una Parte o i propri dipendenti e collaboratori pongano in essere comportamenti illeciti ai sensi del D.Lgs 231/01 e/o in violazione al rispettivo Modello Organizzativo e/o al proprio codice etico, ciascuna altra Parte ha la facoltà di risolvere l’Accordo ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto.
Art. 8 Durata e recesso
8.1 Il presente Accordo ha validità di un anno dalla data del suo perfezionamento, fatta salva l’eventuale disdetta di una delle Parti da comunicarsi con (10) dieci giorni di anticipo.
8.2 Al venir meno per qualsivoglia ragione del requisito di appartenenza dell’Iscritto all’Ordine Professionale, le condizioni in deroga al servizio verranno disattivate secondo quanto previsto dall’art. 3.
8.3 Poste e l’Ordine si riservano la facoltà di recedere liberamente ed in qualunque momento dal presente Accordo, mediante comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r o PEC con almeno (10) giorni di preavviso.
Art. 9 Miscellanea
9.1 Il presente Accordo non pone in essere fra le Parti alcuna società od altra forma di stabile organizzazione, associazione, rapporto di agenzia, di partecipazione, joint venture od altro. Le Parti mantengono la loro piena autonomia gestionale, organizzativa e fiscale.
9.2 Nessuna Parte potrà obbligare l’altra e neppure creare aspettative pre-contrattuali o di alcun genere verso terzi, se non diversamente concordato per iscritto fra le Parti in anticipo.
9.3 Ciascuna Parte sosterrà integralmente i costi e le spese inerenti l’esecuzione delle attività di propria competenza inerenti l’esecuzione del presente Accordo.
Art. 10 Utilizzo Marchi
10.1 Fermo restando la titolarità del marchio “Poste Italiane S.p.A.” (di seguito anche, “Marchio Poste Italiane”) in capo a Poste, quest’ultima, concede all’Ordine la facoltà di utilizzare gratuitamente il suddetto marchio, per la durata dell’Accordo, nel rispetto di quanto indicato nel relativo allegato fornito dalla medesima Poste (Allegato D). Detto utilizzo del Marchio Poste Italiane viene concesso unicamente per la predisposizione delle comunicazioni sul sito dell’Ordine nella pagina dedicata alle Convenzioni previa condivisione per iscritto con Poste del relativo testo. Qualsiasi ulteriore utilizzo da parte dell’Ordine del Marchio Poste Italiane dovrà essere subordinato alla preventiva autorizzazione scritta da parte di Poste.
10.2 L’Ordine riconosce che tutti i diritti di utilizzo del Marchio Poste Italiane appartengono a Poste in qualità di titolare e si obbliga, pertanto, a non presentarsi, direttamente o indirettamente in alcun modo come proprietaria del suddetto Marchio Poste Italiane o come titolare di altri diritti reali sullo stesso.
10.3. In caso (i) di utilizzo non autorizzato del Marchio Poste Italiane nonché (ii) di mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo o nell’allegato fornito, Poste si riserva la facoltà di risolvere l’Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento del danno eventualmente subito.
10.4 Ciascuna Parte resta unico titolare del diritto di porre in essere le azioni ritenute più opportune, in sede giudiziale o stragiudiziale, per contrastare eventuali pretese di terzi aventi ad oggetto i propri marchi o la relativa utilizzazione, ovvero per contrastare eventuali contraffazioni degli stessi o situazioni comunque lesive dei propri diritti. A tal fine, ciascuna Parte si impegna ad informare l’altra di eventuali violazioni e/o pretese di terzi aventi ad oggetto i marchi dell’altra parte o la relativa utilizzazione, nonché di eventuali contraffazioni dei marchi o di altre situazioni comunque lesive dei diritti dell’altra Parte di cui venisse a conoscenza, per consentire a quest’ultima l’assunzione delle opportune determinazioni relative alle iniziative da intraprendere.
10.5 Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ciascuna Parte non sarà responsabile dei danni diretti o indiretti che possano derivare all’altra a seguito di violazioni da parte di terzi dei diritti quivi concessi, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, eventuali azioni di contraffazione dei marchi.
Art. 11 -Trattamento di dati personali
11.1 Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all’esecuzione del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento 2016/679/UE e dalla normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati.
Art. 12 Legge applicabile e Foro competente
12.1 Le norme applicabili al presente Accordo sono quelle previste dall’ordinamento italiano.
12.2 Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione al presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
12.3 Le controversie relative ai Servizi erogati agli Iscritti sono disciplinate secondo quanto previsto nella relativa documentazione contrattuale di riferimento tempo per tempo vigente.
Art. 13 Clausola Fiscale
13.1 Il presente Accordo, concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale, è assoggettato ad imposta di registro e ad imposta di bollo solo in caso d’uso ai sensi del DPR n. 131/1986 e del DPR n. 642/1972.
Art. 14 Comunicazioni
14.1 Tutte le comunicazioni tra le Parti relative al presente Accordo, che si rendessero necessarie nel corso dell’esecuzione dello stesso, dovranno essere fatte per iscritto e si considereranno validamente effettuate se inviate all’altra parte tramite lettera raccomandata A/R, anticipata via email, o tramite PEC indirizzate ai seguenti indirizzi, ovvero agli eventuali diversi indirizzi comunicati dalla Parte con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi:
Per Poste | Per l’Ordine |
Alla c.a. di Xxxx Xxxxx | Alla c.a. di Xxxxx Xxxxx |
Tel 000 000 0000 | Tel: 0000000000 |
Art. 15 Nullità parziale
15.1 La nullità parziale dell’Accordo o la nullità di singole clausole non comporta la nullità dell’intero Accordo. In tal senso, le Parti fin d’ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1419 del codice civile, qualora una o più clausole dell’Accordo dovessero risultare nulle, in tutto o in parte, l’Accordo resterà comunque valido per il restante e le clausole nulle verranno sostituite, sempre previo accordo fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale.
Art. 16 Trattative
16.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo rappresenta la volontà delle Parti, ed è stato in ogni sua parte oggetto di trattative e tutte le clausole sono espressamente approvate da ciascuna Parte. Non trova, pertanto, applicazione l’art. 1341 del codice civile in tema di clausole vessatorie.
SEGUONO ALLEGATI
* * * *
Qualora la presente proposta rispecchi fedelmente quanto concordato, Vi invitiamo a trasmetterci, entro 10 giorni dal ricevimento della presente, stesso mezzo, copia della stessa integralmente riportata su vostra carta intestata, siglata in ogni pagina, allegati inclusi, e sottoscritta in segno di accettazione da un Vs. rappresentante munito di adeguati poteri.”
Cordiali saluti
POSTE ITALIANE S.P.A. MERCATO IMPRESE e PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
COMMERCIALE PICCOLI OPERATORI ECONOMICI
Il responsabile
………… …………………..
Firmato digitalmente da XXXXXXXX XXXXXXXX C=IT
O…=…PO…STE ITALIANE S.P.A.