Area IV – Risorse Umane Ufficio Reclutamento e Organico Personale Docente
Area IV – Risorse Umane
Ufficio Reclutamento e Organico Personale Docente
Procedure di selezione pubblica presso l’Università degli Studi di Salerno per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratti di lavoro subordinato di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) Legge 30 dicembre 2010 n. 240
I L R E T T O R E
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno; VISTO il Codice Etico di Ateneo;
VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni;
VISTA la Carta europea dei ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11.03.2005;
VISTO il Decreto Legislativo 11.04.2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28.11.2005, n. 246” e s.m.i.;
VISTA la Legge 30.12.2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” in particolare l’art. 24, rubricato “Ricercatori a tempo determinato”;
VISTO il D.M. 24.05.2011 n. 242 “Criteri e parametri per la valutazione delle aṄvità didaṄche e di ricerca svolte dai titolari dei contraṄ di cui all’art. 24, della Legge n. 240/2010”;
VISTO il D.M. 25.05.2011 n. 243 “Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contraṄ di cui all’art. 24, della Legge n. 240/2010”;
VISTO il D.P.R. 15.12.2011, n. 232, “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei Professori e dei Ricercatori Universitari, a norma dell’art. 8, commi 1 e 3 della Legge 30.12.2010, n. 240”;
VISTO il D.M. 30.10.2015 n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori, settori concorsuali e settori scientifico disciplinari ai sensi dell’art. 14 comma 3-bis, lett a) della Legge n. 114/2014”;
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 49 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obieṄvi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direṄvi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5” e in particolare gli artt. 4,5, 6 e 7 in cui si disciplinano gli indirizzi, le variabili e i parametri da considerare ai fini della programmazione del fabbisogno di personale e con riferimento alla sostenibilità della spesa per il personale e per l’indebitamento delle università;
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il D.R. n. 1487 del 31.08.2021, con il quale è stato emanato il “Regolamento per il reclutamento di professori di prima e di seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della citata Legge 240/2010”;
VISTA la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e in particolare l’art. 1, co. 297, lett. a) il quale prevede che il fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di “75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 690 milioni di euro per l'anno
VISTA la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (Legge bilancio 2023)”;
VISTO il D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con modificazioni dalla L. n. 79 del 29 giugno 2022, ed in particolar modo l’art. 14 c. 6 terdecies che prevede per le Università la possibilità di bandire procedure di reclutamento per ricercatori a tempo determinato di tipo b) ai sensi della previgente normativa per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dall’entrata in vigore della predetta legge n.79/2022;
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 22.11.2022 e 24.11.2022 con le quali è stata deliberata la ripartizione del contingente assunzionale per l’anno 2022 (turnover 2021) riconosciuto all’Università di Salerno con D.M. n. 1106 del 24.09.2022;
VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento del DIPMED del 13.02.2023;
VISTE le delibere di SA e CDA del 21 e 23 febbraio 2023 che hanno autorizzato, tra le altre, l’avvio delle procedure di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b);
D E C R E T A
ART. 1
Selezione pubblica per titoli e colloquio
Ai sensi all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 è indetta le seguenti procedure di selezione per titoli e discussione pubblica per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, mediante stipula di contratti di lavoro subordinato, di durata triennale (36 mesi), per le esigenze dei Dipartimenti e per i Settori Concorsuali e Scientifico-Disciplinari di seguito indicati:
DIPARTIMENTO DI MEDICINA, CHIRURGIA E ODONTOIATRIA “SCUOLA MEDICA SALERNITANA”
Codice concorso BRIC/221
N. Posti | 1 |
Settore concorsuale | 06/D3 – Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia |
Profilo richiesto | MED/15 – Malattie del sangue |
Titolo di studio richiesto | Dottorato di Ricerca e/o Specializzazione in Ematologia o in Farmacologia Clinica o in Patologia Clinica o equipollenti congiuntamente all’abilitazione all’esercizio della professione medico chirurgica |
Numero massimo di pubblicazioni | 12 Pubblicazioni |
Ripartizione del punteggio tra titoli e pubblicazioni | Xxxxxx: punti 50/100 Produzione scientifica: punti 50/100 |
Percentuale di candidati da ammettere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni | 10% dei candidati e comunque non inferiore a 6 |
Conoscenza della lingua | L’accertamento delle competenze linguistiche avverrà tramite colloquio in lingua inglese volta a verificare le capacità del candidato di tradurre e interpretare un testo scientifico attinente. |
Attività di ricerca | L’attività di ricerca dovrà riguardare i campi previsti dalla declaratoria del settore SSD MED/15, in particolare la pianificazione e conduzione di studi di ricerca pre-clinica, clinica e traslazionale di Fase I, II e III nei seguenti ambiti: a) Studio dei farmaci e terapie cellulari a target molecolare; b) Studio di marcatori diagnostici, prognostici immunofenotipici e molecolari nelle emopatie e nella malattia residua minima; c) Studio di modelli sperimentali di emopoiesi. |
Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. | E’previsto lo svolgimento di 1500 ore di attività su base annua comprensive di 350 ore di attività didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti da svolgersi in ciascun anno accademico di validità del contratto stesso. Sono previste, all’interno delle 350 ore di cui sopra, 60 ore di didattica frontale da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”. |
ART. 2
Requisiti di ammissione
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso del Dottorato di Ricerca secondo le specifiche indicate nelle schede profilo di cui all’art. 1.
I candidati devono aver inoltre usufruito dei contratti di cui all’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010, ovvero conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della L. 240/2010, ovvero in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51 comma 6 della L. 449/97 e successive modificazioni o ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della L. 398/89, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
Possono inoltre partecipare coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230/2005.
Per i contratti, assegni o borse post dottorato il candidato deve descrivere dettagliatamente la tipologia e la durata soprattutto se riferiti ad attività svolte all’estero, al fine di definire l’analogia.
Non possono partecipare alle selezioni a pena di esclusione:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) coloro che sono stati già assunti come professori universitari di prima o seconda fascia o come ricercatori a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
5) coloro che hanno un rapporto di parentela o di affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento di riferimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
6) coloro che hanno conseguito contratti in qualità di assegnisti di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l’Ateneo o presso altre Università italiane, statali, non statali o telematiche, nonché presso gli enti di cui all’art. 22, comma 1, della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata del contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi.
Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi di assenza per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
I requisiti di cui all’art. 2, lì dove presenti sia come requisito che come titolo, potranno essere valutati in fase di attribuzione dei punteggi solo ed esclusivamente in relazione alla attinenza o congruenza al profilo per cui si concorre.
Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento economico.
ART. 3
Domande di ammissione – Termini e modalità
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale Concorsi ed Xxxxx.
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, esclusivamente per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina
xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxx/xxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx
L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'auto-registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda, ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.
La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica, ed includere obbligatoriamente:
1) il possesso dei requisiti posseduti;
2) la cittadinanza posseduta;
3) di non aver riportato condanne penali (o in alternativa le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze), e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
4) di non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
5) di non avere, al momento della presentazione della domanda, un rapporto parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di riferimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
6) di non essere stato già assunto come professore universitario di prima o seconda fascia o come ricercatore a tempo indeterminato, ancorché cessato dal servizio;
7) di non aver avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca o di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l’Ateneo o presso altre università italiane, statali, non statali o telematiche, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata del contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi, escludendo da tale computo i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
Il candidato italiano – dovrà altresì dichiarare nella domanda:
di essere iscritto nelle liste elettorali – precisando il Comune – indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
Il candidato straniero dovrà altresì dichiarare nella domanda:
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:
1) fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
2) curriculum, datato e firmato, da cui risulti il proprio percorso formativo, l’attività scientifica e didattica;
3) pubblicazioni scientifiche numerate nel rispetto del numero massimo previsto dall’art. 1;
4) elenco numerato e firmato, delle pubblicazioni scientifiche presentate. La numerazione dell’elenco delle pubblicazioni deve trovare corrispondenza con la numerazione delle pubblicazioni inviate. Si specifica che, ai sensi del D.M. 243/2011 la tesi di dottorato è da considerare una pubblicazione e quindi, nel caso in cui il candidato intenda presentarla, dovrà conteggiarla nel numero massimo di pubblicazioni previste nel presente bando all’art. 1;
I titoli dichiarati nel curriculum devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.
La procedura informatizzata di cui al presente articolo sarà improrogabilmente chiusa entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale, ed il sistema non consentirà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
Entro il suddetto termine perentorio, il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione verrà certificata dal sistema informatico stesso mediante apposita ricevuta che sarà automaticamente inviata via e-mail al candidato.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:
✓ mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. ln caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);
✓ chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CAdES: verrà generato un file con estensione p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda;
✓ in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema mediante il bottone “presenta/submit, stamparlo e apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. Il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.
ART.4
Pubblicazioni
Le pubblicazioni che i candidati intendono presentare dovranno essere inviate esclusivamente in
formato pdf tramite l’apposita sezione della procedura telematica. Ogni pubblicazione non dovrà superare lo spazio di 30 megabyte.
Le pubblicazioni ritenute utili ai fini della selezione, dovranno essere presentate rispettando il numero massimo previsto dall'allegato del bando. L'inosservanza del limite massimo di pubblicazioni da presentare per la partecipazione alla selezione, sarà rilevata dalla Commissione giudicatrice che si adeguerà al limite di cui all’art 1, nell’ordine riportato dal candidato nell’elenco.
Saranno oggetto di valutazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle predette condizioni.
Per le pubblicazioni edite all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il
luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.
Per le pubblicazioni edite in Italia, anteriormente al 2 settembre 2006, debbono risultare adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dall’art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando di selezione.
Le pubblicazioni redatte in lingua straniera dovranno essere accompagnate da una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale, ovvero, nei casi in cui è consentito, redatta dal candidato e dichiarata conforme al testo originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, si attesti la conformità all’originale del testo tradotto. Tuttavia le pubblicazioni redatte in lingua straniera possono essere presentate nella lingua di origine (senza necessità della allegata traduzione) se essa è una delle seguenti: francese, inglese, tedesco e spagnolo.
Le pubblicazioni che risultassero eccedenti lo spazio di 30 megabyte dovranno essere segnalate in un elenco puntuale da inserire nella piattaforma informatica e caricate in formato non modificabile (PDF/A) in una memoria di massa portatile (pen drive) che dovrà essere spedita entro e non oltre i termini di scadenza del bando a mezzo raccomandata, posta o pacco celere o corriere con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
‘Ufficio Reclutamento ed Organico/Personale Docente’
Università degli Studi di Salerno, Xxx Xxxxxxxx Xxxxx XX, x. 000, 00000 Xxxxxxxx (XX) A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale o del corriere accettante.
Sulla busta che contiene la pen drive il candidato dovrà indicare chiaramente il proprio nome e cognome e riportare la selezione a cui intende partecipare, precisando il Dipartimento, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare. Sul dispositivo dovranno essere riportati il proprio nome e cognome e data di nascita.
ART. 5
Rinuncia alla selezione
I candidati che intendono rinunciare a partecipare alla selezione per la quale hanno prodotto domanda di ammissione, potranno inviare, all’indirizzo pec xxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx e all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx la dichiarazione di rinuncia, utilizzando l’apposito modello scaricabile al seguente link: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxx/xxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento.
ART. 6
Esclusione dalla selezione
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
L’amministrazione può disporre in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento della discussione, l’esclusione dalla procedura selettiva stessa.
L'esclusione, per difetto dei requisiti, è disposta con decreto motivato del Rettore e notificato all’interessato.
ART. 7
Composizione delle Commissioni giudicatrici
Le Commissione giudicatrici, una per ogni selezione, sono nominate con decreto del Rettore e ciascuna è composta da tre professori, di prima o di seconda fascia o equivalenti se stranieri, del settore concorsuale oggetto del bando, o, in mancanza, di uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore, designati direttamente dal Consiglio di Dipartimento interessato. Il componente designato, se interno all’Ateneo, deve aver superato positivamente la valutazione ai sensi dell’articolo 6, comma 7, Legge n. 240/2010. I componenti esterni, se professori di prima fascia, devono essere in possesso dei requisiti per far parte delle commissioni dell’Abilitazione Scientifica Nazionale mentre se professori di seconda fascia, devono avere come requisiti il possesso degli indicatori previsti per l’abilitazione ai ruoli di professore di prima fascia.
Se nel bando è indicato uno specifico settore scientifico-disciplinare, la relativa Commissione, di cui all’art. 20 del Regolamento, deve includere, al proprio interno, almeno un commissario appartenente al medesimo settore scientifico-disciplinare.
Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito Internet di Ateneo.
Per la nomina dei commissari si osservano le norme in materia di incompatibilità, quelle previste dal Codice Etico, nonché le disposizioni contenute nei commi 7 e 8 dell’art. 6 della Legge 240/2010.
Dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione decorre il termine perentorio di quindici giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente delle commissioni giudicatrici.
La rinuncia alla nomina o le dimissioni per sopravvenuti impedimenti, da parte di un commissario, devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione del Rettore.
La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.
La Commissione deve concludere i suoi lavori entro tre mesi dal Decreto di nomina del Rettore.
Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
ART. 8
Adempimenti della Commissione
Ogni Commissione giudicatrice nella prima seduta, che si può svolgere anche per via telematica, predetermina i criteri per la valutazione preliminare comparativa del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato (Criteri per la valutazione preliminare).
La Commissione, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, predetermina, altresì, i parametri per l’attribuzione di un punteggio analitico ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione (Criteri per la valutazione definitiva).
La Commissione consegna i criteri adottati al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità, almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione, sul sito web di
Ateneo.
Decorsi i sette giorni dalla data di pubblicazione dei criteri, la Commissione effettua la valutazione preliminare comparativa dei candidati, con motivato giudizio analitico sul curriculum, sui titoli e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
n. 243 del 25 maggio 2011, adottato in attuazione dell’art. 24 comma 2 lettera c) della Legge 240/2010 specificati nei successivi artt. 8 e 9 del presente bando.
I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
La Commissione procederà alla valutazione preliminare comparativa di cui all’art. 8 qualora i candidati siano in misura superiore a 6. Saranno ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, che potrà assumere anche la forma di un seminario aperto al pubblico, i candidati risultati comparativamente più meritevoli a seguito della suindicata valutazione in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità.
L’elenco dei candidati ammessi alla discussione, la data, il luogo e l’orario di svolgimento della discussione e dell’eventuale prova orale in lingua straniera saranno pubblicati all’Albo Ufficiale di Ateneo e nel sito di Ateneo venti giorni prima dello svolgimento della stessa. La pubblicazione dell’avviso all’Albo Ufficiale di Ateneo ha valore di notifica per tutti i partecipanti alla selezione, senza obbligo di alcuna ulteriore comunicazione.
Per sostenere la discussione pubblica i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’assenza del candidato nel giorno di convocazione della discussione è considerata manifestazione della sua volontà di rinuncia alla procedura di selezione.
Non verranno accolte richieste di rinvio del colloquio da parte dei candidati, anche se debitamente giustificate e documentate.
La Commissione procede allo svolgimento della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con i candidati e contestualmente all’accertamento dell’adeguata conoscenza di una lingua straniera.
La Commissione a seguito della discussione, attribuisce un punteggio analitico ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.
Sulla base dei punteggi complessivi assegnati, la Commissione, previa comparazione che si esplica in un giudizio complessivo per ciascun candidato, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il candidato idoneo e dichiara il vincitore della selezione.
ART. 9
Valutazione preliminare e definitiva:
Criteri per la valutazione preliminare dei candidati
Si procede alla valutazione preliminare quando il numero di candidati è superiore a 6. La valutazione preliminare si chiude con un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato secondo parametri e criteri riconosciuti anche in ambito internazionale individuati con DM n. 243 del 25 maggio 2011:
x. Xxxxxxxxx di ricerca o equipollenti ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero;
b. Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;
c. Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati presso istituti pubblici italiani o stranieri;
d. Documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
e. Realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
f. Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi;
g. Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
h. Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
i. Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
j. Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board Internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è previsto.
La Commissione, nell’effettuare la valutazione preliminare dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle predette condizioni.
La Commissione giudicatrice effettua la valutazione delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:
a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
La Commissione deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
Nell’ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale la Commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:
1. numero totale delle citazioni;
2. numero medio di citazioni per pubblicazione;
3. "impact factor" totale;
4. "impact factor" medio per pubblicazione;
5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
Al termine della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura
compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
Criteri per la valutazione definitiva
Durante la prima riunione la Commissione giudicatrice, in conformità ai criteri stabilit i per la valutazione preliminare, definisce, altresì, i criteri della valutazione definitiva e la griglia di punteggi da attribuire a ciascun titolo e pubblicazione dopo la discussione pubblica.
La commissione potrà considerare titolo valutabile il possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per il Settore Concorsuale oggetto del bando.
ART. 10
Accertamento della regolarità degli atti e proposta di chiamata del vincitore
Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti; ne sono parte integrante e necessaria i motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare comparativa, i punteggi assegnati a ciascun candidato e i giudizi complessivi comparativi.
Il Rettore con proprio decreto accerta, entro trenta giorni dalla consegna degli atti, la regolarità degli atti e dichiara il nominativo del vincitore.
Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine.
La relazione riassuntiva, con annessi i giudizi individuali, collegiali e complessivi espressi sui candidati nonché la graduatoria finale, e il Decreto Rettorale di approvazione degli atti, sono pubblicati all’Albo Ufficiale e nel sito web di Ateneo.
Il provvedimento di approvazione degli atti viene trasmesso al Dipartimento che ha richiesto il
bando.
Il Consiglio di Dipartimento – entro trenta giorni dalla data del provvedimento di approvazione degli
atti – propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato idoneo/vincitore. La delibera di proposta, debitamente motivata, è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.
Nel caso in cui entro il suddetto termine il Consiglio di Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all’approvazione degli atti l’indizione di una nuova procedura selettiva finalizzata alla stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia B) per il medesimo settore.
ART. 11
Stipula del contratto di lavoro
Il contratto, sottoscritto dal soggetto chiamato e dal Rettore, deve indicare:
a) la tipologia del contratto;
b) il regime di impegno;
c) la data di inizio e di fine del rapporto;
d) la sede di svolgimento delle attività oggetto del contratto;
e) le funzioni in relazione alla attività di ricerca e gli obiettivi assegnati;
f) le attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti affidate;
g) l’attività assistenziale ove collegata ai propri compiti didattici e di ricerca previo accordo tra l’Università e le componenti strutture sanitarie;
h) le modalità di certificazione delle attività didattiche scientifiche svolte e le modalità di verifica e valutazione delle stesse;
i) diritti e doveri del ricercatore;
j) il trattamento economico e previdenziale previsto;
k) le cause di risoluzione del contratto e dei termini di preavviso;
l) le cause di recesso, ai sensi dell’art. 2119 c.c.
ART. 12
Incompatibilità
I contratti di cui al presente bando sono incompatibili:
• con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati;
• con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
• con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.
• con le situazioni di incompatibilità disciplinate dall’art. 6, comma 9 della Legge 240/2010.
Per tutto il periodo di durata dei predetti contratti i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono collocati, senza assegni, né contributi previdenziali, in aspettativa ovvero fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
ART. 13
Compiti dei ricercatori a tempo determinato
I ricercatori a tempo determinato svolgono 1.500 ore di attività su base annua comprensiva di compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nell’ambito del proprio settore scientifico-disciplinare per un impegno annuo di 350 ore in regime di tempo pieno.
Il ricercatore di cui all’art 24 comma 3 lett. b) è tenuto a svolgere almeno 60 ore di didattica frontale nell’ambito dell’impegno didattico istituzionale, per anno accademico
L’ attività di didattica frontale e delle altre attività connesse alla didattica è attestata con la compilazione del registro delle lezioni in modalità on line validato dal Direttore del Dipartimento.
L’attività di ricerca deve essere annualmente autocertificata e validata dal Direttore del Dipartimento. L’attività di ricerca potrà essere certificata da pubblicazioni scientifiche e dalla presentazione dei risultati ottenuti a convegni e seminari; la verifica si incentrerà sulla qualità della produzione scientifica, che sarà valutata anche sulla base della collocazione editoriale delle pubblicazioni.
L’attività assistenziale, laddove prevista, è espletata nel rispetto degli accordi tra Ente convenzionato ed Università.
ART. 14
Trattamento economico
Il trattamento economico spettante per i ricercatori assunti con contratto di tipologia b) a tempo pieno è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato del 20%.
Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.
ART. 15
Cessazione del rapporto di lavoro
Il ricercatore che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e alla Struttura di riferimento con almeno 30 giorni di preavviso.
In caso di mancato preavviso l’Amministrazione trattiene l’importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.
La risoluzione del contratto è determinata:
• dalla scadenza del contratto;
• dal recesso del ricercatore;
• per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.;
• da grave inadempienza del ricercatore nello svolgimento dell’attività prevista dal contratto, valutata dai competenti Organi accademici.
ART. 16
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, e del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dai candidati in sede di compilazione della domanda on line saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione con le modalità indicate nell’informativa resa disponibile all’atto della presentazione della domanda attraverso la piattaforma integrata PICA.
ART. 17
Responsabile del procedimento
Il responsabile amministrativo per le procedure di selezione di cui al presente bando, è la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, Capo dell’Ufficio Reclutamento e Organico dell’Università di Salerno, xxx Xxxxxxxx Xxxxx XX,
x. 000, 00000 Xxxxxxxx (XX), tel. 000 000000 - 000 000000, e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx.
ART. 18
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applica il “Regolamento per il reclutamento di professori di prima e di seconda fascia e di ricercatore a tempo determinato” emanato ai sensi della Legge 30.12.2010, n. 240 e la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.
ART. 19
Pubblicità
L’avviso relativo al presente bando verrà inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il bando è reso pubblico all’Albo Ufficiale dell’Ateneo, sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché sul portale dell’Unione Europea e per via telematica all’indirizzo web xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxx
IL RETTORE
Xxxxxxxx Xxxx
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005