PROVINCIA DI MANTOVA
PROVINCIA DI MANTOVA
Area 1 - Appalti Provveditorato Patrimonio Servizio Lavoro
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE, CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLO STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE “PIANO DISABILI” NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SULLA DISABILITÀ ANNUALITÁ 2022-2024 DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
Ente Appaltante: Provincia di Mantova – Via Principe Xxxxxx n. 30 – 00000 Xxxxxxx – Tel. 0000.0000 - Fax 0000.000000.
Art. 1 - OGGETTO
Il presente Capitolato ha ad oggetto il servizio di assistenza tecnica per la gestione, controllo e monitoraggio delle attività connesse al “Piano Disabili” nell’ambito della realizzazione degli interventi sulla disabilità per le annualità 2022-2024 della Provincia di Mantova.
Il suddetto servizio, oggetto di offerta, è articolato in più parti pertanto è stato definito, quantificato e valorizzato nel seguente modo:
Attività relative al servizio in oggetto: | Valorizz. attività % |
Attività 1 Servizi di assistenza tecnica per tutte le attività connesse alle Azioni di Sistema e alle Doti Lavoro Disabilità: - validazione dei Piani di intervento Personalizzati (PIP) degli enti accreditati al lavoro ammessi al Catalogo provinciale per l’erogazione dei servizi al lavoro per le persone disabili – Attività 2021-2022; - validazione dei Piani di intervento Personalizzati (PIP) degli enti accreditati al lavoro ammessi al nuovo Catalogo provinciale per l’erogazione dei servizi al lavoro per le persone disabili – Attività 2023- 2024” per l’assegnazione delle Doti Lavoro Disabilità finanziate con il Fondo 2022; - rendicontazione finale delle Doti disabilità e delle Azioni di Sistema a valere sui Fondi 2019-2020, sulla base del controllo della documentazione prodotta dagli Enti accreditati sul portale Sintesi ai fini della liquidazione da parte della Provincia degli importi corretti da erogare; - assistenza tecnica agli operatori dell’Ufficio Collocamento Mirato nella gestione, sul portale provinciale Sintesi, delle domande di finanziamento, di avvio e di conclusione delle doti e dei progetti; - archiviazione della posta elettronica e di tutta la documentazione cartacea e digitale inerente alle Doti Lavoro Disabilità e alle Azioni di Sistema ai fini delle successive eventuali ispezioni di Regione Lombardia. | 40% |
Attività 2 Helpdesk agli Enti Accreditati e ai soggetti erogatori dei servizi - assistenza tecnica riguardante l’interpretazione e l’attuazione dei dispositivi e gestione delle FAQ; - supporto all’utilizzo del “Gestore Bandi e Corsi (GBC)” al fine di garantire l’uso corretto delle piattaforme informatiche in dotazione nell’ambito del processo di assegnazione delle Doti Lavoro Disabilità; | 25% |
Attività 3 | 25% |
Assistenza alla programmazione delle attività connesse al “Piano Disabili” per le annualità 2022-2024: - assistenza tecnica alla programmazione concordata con Regione Lombardia per le attività relative ai Fondi 2019 e 2020; - redazione di una proposta di Masterplan relativo alla programmazione delle azioni che verranno realizzate con il nuovo Fondo 2022; - redazione del nuovo avviso “Catalogo provinciale per l’erogazione dei servizi al lavoro per le persone disabili” – Attività 2023-2024” per l’assegnazione delle Doti Lavoro Disabilità finanziate con il Fondo 2022; - assistenza tecnica agli operatori dell’Ufficio Collocamento Mirato della Provincia di Mantova su quesiti inerenti il dispositivo Dote Impresa attivo nelle annualità 2022, 2023, 2024 tramite redazione di FAQ da pubblicare sul sito provinciale SINTESI; - un incontro di monitoraggio a cadenza mensile con la responsabile dell’Ufficio Collocamento Mirato della Provincia di Mantova per un corretto ed efficace svolgimento delle singole attività. | |
Attività 4 Compilazione statistiche e monitoraggi - predisposizione dei monitoraggi e dei report statistici richiesti da Regione Lombardia. | 10% |
Termini di esecuzione:
Per ciascuna delle suddette attività sarà cura del Direttore dell’esecuzione del contratto stabilire i termini entro i quali le stesse dovranno essere ultimate; pertanto, entro i termini che verranno assegnati dal Direttore dell’esecuzione del contratto, anche tramite mail, l’affidatario dovrà provvedere allo svolgimento delle suddette attività nel rispetto delle disposizioni del presente Capitolato e di quanto offerto in sede di presentazione dell’offerta.
Art. 2 - DURATA
La durata dell’appalto è di n. 2 (due) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. La stazione appaltante, alla scadenza del suddetto termine contrattuale, qualora il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente, e accertato il pubblico interesse e la
convenienza alla prosecuzione del rapporto, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle
medesime condizioni, per una durata massima pari a n. 2 (due) anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’affidatario mediante posta elettronica certificata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto originario.
Nel caso in cui la stazione appaltante non intenda procedere al suddetto rinnovo, qualora alla scadenza del contratto la Provincia non avesse provveduto all’aggiudicazione del servizio per il periodo successivo, l’affidatario uscente è comunque obbligato a garantire il servizio agli stessi prezzi e condizioni vigenti al momento della scadenza del contratto per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure per il nuovo affidamento, e comunque al massimo per la durata di mesi 6 (sei), ai sensi dell’art.106, comma 11 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.. In tale ipotesi sarà data comunicazione all’affidatario mediante posta elettronica certificata, almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza del contratto.
Art. 3 – CORRISPETTIVO
Il corrispettivo del servizio di cui all’oggetto è stimato nella misura pari ad €. 61.500,00, I.V.A esclusa.
L’importo complessivo presunto dell’affidamento è stimato, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto della eventuale opzione di rinnovo, in complessivi € 123.000,00 (euro centoventitremila/00) oltre IVA di legge.
L’importo comprende tutte le spese e gli oneri a carico dell’affidatario e quanto occorre per dare il servizio compiuto a perfetta regola d’arte.
Non saranno ammesse e valutate offerte in rialzo rispetto al suddetto importo.
Art. 4 – MODALITA’ GENERALI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Per la corretta attuazione delle azioni di cui sopra, l’affidatario dovrà utilizzare glistrumenti (modulistica e software) previsti dal Piano Provinciale Disabili annualità 2022-2024, in uso presso la Provincia di Mantova. L’impresa affidataria è tenuta alla certificazione periodica dei risultati raggiunti, anche attraverso elaborati - prodotti su supporto informatico e cartaceo - secondo le seguenti modalità:
- IN ITINERE: presentazione semestrale dei prodotti intermedi, attraverso una relazione delle attività realizzate e riportate distintamente per ogni singola fase di cui all’art. 1, accompagnata da eventuale documentazione prodotta nel corso di svolgimento dell’incarico (ad es., tabelle di monitoraggio relative allo stato di avanzamento della spesa compilate a partire dai modelli di riferimento inviati da Regione Lombardia);
- EX POST: presentazione del prodotto finale, attraverso una relazione riepilogativa del percorso tecnico realizzato anche in relazione al programma di lavoro iniziale.
La Provincia ha il diritto all’utilizzo pieno ed esclusivo dei prodotti sviluppati e nulla potrà essere diffuso o utilizzato senza il preventivo benestare della medesima.
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo di cui l’affidataria entrerà in possesso nello svolgimento delle attività rientranti nel capitolato di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.
E’ richiesta l’individuazione di un referente di progetto che erogherà il servizio garantendo la presenza presso gli uffici provinciali secondo le esigenze concordate con il committente.
Per l’intera durata del periodo contrattuale l’affidatario è tenuto ad organizzare le proprie risorse ed i propri mezzi in modo tale da poter operare nei tempi richiesti dall’Ente garantendo lo standard qualitativo atteso e concordato.
Art. 5 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Le competenze saranno corrisposte dietro presentazione di regolare fattura come segue:
⮚ Pagamento pari al 25% dell’importo complessivo, IVA inclusa, riferito all’avanzamento delle fasi di realizzazione dei servizi al 1°semestre, previa consegna di una relazione semestrale delle attività realizzate e riportate distintamente per ogni singola fase di cui all’art. 1;
⮚ Pagamento pari al 25% dell’importo complessivo, IVA inclusa, riferito all’avanzamento delle fasi di realizzazione dei servizi al 2°semestre, previa consegna di una relazione semestrale delle attività realizzate e riportate distintamente per ogni singola fase di cui all’art. 1;
⮚ Pagamento pari al 25% dell’importo complessivo, IVA inclusa, riferito all’avanzamento delle fasi di realizzazione dei servizi al 3°semestre, previa consegna di una relazione semestrale delle attività realizzate e riportate distintamente per ogni singola fase di cui all’art. 1;
⮚ Pagamento pari al 25% dell’importo complessivo iva inclusa riferito all’avanzamento delle fasi di realizzazione dei servizi al 4°semestre, previa consegna di una relazione semestrale delle attività realizzate e riportate distintamente per ogni singola fase di cui all’art. 1.
I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di fattura elettronica, che sarà vistata e controllata dal Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive - CPI, previe verifiche di effettivo rispetto degli accordi contrattuali da parte dell’impresa affidataria, e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.
Le fatture, bolle o altri documenti di spesa riferiti all’ordine e trasmessi alla Provincia di Mantova dovranno riportare le seguenti informazioni:
1) SETTORE/SERVIZIO che ha ordinato la spesa: Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive - CPI
2) NUMERO ed ANNO della DETERMINA di affidamento: del
(verrà indicato in fase di stipula)
3) NUMERO del CAPITOLO di spesa: (verrà indicato in fase di stipula)
4) NUMERO dell’IMPEGNO di spesa: _ (verrà indicato in fase di stipula)
5) CIG: assegnato al presente contratto
6) IBAN del Conto Dedicato (anche in via non esclusiva)
7) SCADENZA DEL PAGAMENTO
Nello specifico la fattura elettronica dovrà essere emessa secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche” del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.
La Provincia di Mantova ha identificato un unico ufficio di fatturazione di cui si riportano i dati:
Nome ufficio: Uff-e FatturaPA
CODICE UNIVOCO UFFICIO da riportare nella fattura elettronica: UF1CP9
L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario”.
Per effetto di quanto disposto dall’art.1, c. 629, lett.b), della L.n.190/2014 (Legge di Stabilità 2015), che ha introdotto l’art.17-ter al DPR 633/1972, (c.d. split payment), l’I.V.A. relativa alle fatture emesse verrà versata direttamente dalla Provincia di Mantova destinataria delle fatture stesse. Di conseguenza, le fatture dovranno riportare la seguente dicitura “IVA da versare a cura della Provincia di Mantova ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”.
In ogni caso il pagamento delle fatture sarà subordinato:
- alla verifica del DURC della Società;
- all’accertamento della corrispondenza della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni previste nel presente Capitolato.
Art. 6 – GARANZIA DEFINITIVA – OBBLIGHI ASSICURATIVI
Ai sensi di quanto previsto dall’art 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva”, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all’art.93, c.2 e c.3 dello stesso decreto, pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dall’art 103 del D.Lgs. n.50/2016 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Cod. Civ. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’affidatario. Il committente ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
Il committente può richiedere che l’affidatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
In caso d’inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all’aggiudicatario.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 103, c.5 del D.Lgs. n.50/2016, la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento dell’avvenuta regolare esecuzione del servizio o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.
Ai fini della riduzione dell’importo della garanzia definitiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 7 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALLA LEGGE 136/2010
In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” l’affidatario, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in questione.
In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste
Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo (CIG ). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causadi risoluzione del contratto.
A tal fine l’affidatario, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla Provincia di Mantova, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l’affidatario sarà tenuto a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.
La Provincia verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall’affidatario con i subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell’ipotesi di subappalto, la Provincia provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione.
Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per la risoluzione del contratto e la conseguente applicazione delle sanzioni contemplate dall’art. 6 della Legge medesima.
L’affidatario si impegna ad erogare il servizio in termini quantitativi e qualitativi idonei ad assicurare il risultato contrattuale indicato nel rispetto di tutte le leggi vigenti. Ai fini dell’esecuzione del servizio l’affidatario dovrà essere in possesso di apposita polizza rilasciata da Istituto di primaria importanza per responsabilità civile professionale.
Art. 8 – ULTERIORI OBBLIGHI – CODICI DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITA’
Il soggetto aggiudicatario dovrà essere in regola sotto ogni aspetto contrattuale, assicurativo, contributivo, previdenziale e fiscale. In caso di accertata inottemperanza agli obblighi previdenziali, il pagamento del corrispettivo verrà sospeso fino a dimostrazione della regolarità contributiva con esonero da qualsiasi responsabilità per la Provincia di Mantova in ordine al tardivo pagamento del corrispettivo stesso.
La Società garantisce che, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno osservate tutte le norme e tutte le prescrizioni in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del contratto. La Società garantisce altresì che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro. La Società si impegna a manlevare e tenere indenne la Provincia da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza del presente articolo.
L’affidatario si impegna altresì ad osservare, in quanto compatibili, gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con DPR 16 aprile 2013, n.62, e del codice di comportamento della Provincia di Mantova, approvato con Decreto Presidenziale n° 62 del 10/05/2018 e pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione.
Con la sottoscrizione del presente contratto la Società dichiara espressamente di aver preso visione di detti Codici.
Il soggetto aggiudicatario garantisce inoltre che, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali saranno rispettati gli standard minimi dei servizi di Regione Lombardia e che i
servizi saranno realizzati in conformità con le procedure e gli obiettivi adottati nel Sistema di gestione Qualità dei Centri per l’Impiego e del Servizio Disabili.
Resta inteso che in caso di violazione degli obblighi derivanti dagli stessi, la Provincia potrà dichiarare automaticamente risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni che dovessero derivarne.
L’affidataria, con la partecipazione alla gara, si impegna altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, la Provincia di Mantova ha adottato, ai sensi di quanto previsto dall’art.1, c.17 della L. n.190/2012, il “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova” che costituisce formale obbligazione per gli operatori economici e per i dipendenti della Provincia stessa ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell’ambito delle procedure di affidamento, nonché espresso impegno anticorruzione.
Il Patto di Integrità costituirà parte integrante del contratto che verrà stipulato con l’operatore economico affidatario.
La violazione degli impegni previsti dal Patto d’Integrità potrà comportare l’esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca dell’aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto della Provincia di chiedere e ottenere l’incameramento della garanzia definitiva e l’eventuale risarcimento dei danni patiti oltre che l’esclusione del concorrente o dell’affidataria da tutte le procedure bandite sino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione commessa.
Art. 9 – PENALITA’
Qualora il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) accerti l’inesattezza o la violazione delle disposizioni di cui al presente Capitolato, potranno essere applicate nei confronti dell’impresa affidataria, su indicazione della Responsabile dell’Ufficio Disabili della Provincia di Mantova in qualità di Direttore dell’esecuzione dei Lavori (DEC), le penali di seguito specificate applicando la relativa valorizzazione e misura:
Termini di inadempimento | Valorizzazione attività (rispetto all’ammontare netto contrattuale) | Valorizzazione sub attività (rispetto all’ammontare netto contrattuale) | Misura (rispetto al termine di esecuzione) | Penale |
Attività 1 | 40% | 100% | per ogni giorno successivo ai termini assegnati dal DEC | 0,5 per mille dell’importo contrattuale |
Attività 2 | 25% | 100% | per ogni giorno successivo ai termini assegnati dal DEC | 0,5 per mille dell’importo contrattuale |
Attività 3 | 25% | 100% | per ogni giorno successivo ai termini assegnati dal DEC | 0,5 per mille dell’importo contrattuale |
Attività 4 | 10% | 100% | per ogni giorno successivo ai termini assegnati dal DEC | 0,5 per mille dell’importo contrattuale |
Per l'applicazione delle penali deve essere osservata la seguente procedura:
- il Direttore dell’esecuzione del contratto provvederà, rilevato l'inadempimento, alla formale contestazione all’affidatario a mezzo pec, assegnando un termine entro il quale l’affidatario deve provvedere all’esecuzione delle prestazioni;
- l'affidatario avrà facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione, di presentare controdeduzioni scritte al Direttore dell’esecuzione del contratto;
- acquisite le controdeduzioni il Direttore dell’esecuzione del contratto provvederà se ritenuto opportuno e valutata la gravità dell'inadempimento nonché il grado di responsabilità, alla determinazione e all’applicazione della penale, che dovrà essere comunicata all’Affidatario.
Qualora le controdeduzioni non fossero prodotte dall’Affidatario entro il predetto termine, si intenderà riconosciuta e accettata la contestazione e l’Amministrazione applicherà le conseguenti penali. All’applicazione delle penali si procederà anche quando, a giudizio dell’Amministrazione, le controdeduzioni dell’Affidatario non consentissero di escludere ogni sua responsabilità.
L'ammontare della penale è trattenuto dai corrispettivi dovuti, sino al completo recupero del credito, e, in mancanza di crediti, sarà escussa la garanzia definitiva.
Possono dare luogo all'applicazione delle penali previste anche le irregolarità commesse dal personale alle dipendenze dell'Affidatario, nonché lo scorretto comportamento verso il pubblico nello svolgimento delle mansioni.
Qualora l’impresa affidataria, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti, l’Amministrazione avrà, inoltre, la facoltà di ordinare e fare eseguire d’ufficio, a spese dell’impresa affidataria inadempiente, le prestazioni necessarie per il regolare andamento del servizio.
Art.10 – RISOLUZIONE
Nel caso in cui l’impresa affidataria rifiuti di eseguire le prestazioni richieste dal presente Capitolato o violi in modo grave l’adempimento degli obblighi e delle condizioni di cui al presente Capitolato, l’Amministrazione potrà risolvere ogni rapporto con l’impresa stessa, ponendo le maggiori spese a carico della stessa, con conseguente diritto al risarcimento degli eventuali danni.
L’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che detta soluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in sostituzione dell’impresa, nel caso dovessero verificarsi:
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dall’impresa affidataria nonostante diffide formali dell’Amministrazione;
- mancata erogazione di un servizio qualitativamente apprezzabile o incapacità nell’utilizzare in maniera efficace la banca dati provinciale SINTESI,
- sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte del personale messo a disposizione dall’impresa di uno o più servizi affidati;
- effettuazione del servizio fuori dai tempi convenuti;
- fallimento dell'Affidatario;
- violazioni gravi e/o ripetute degli obblighi contrattuali non rimosse a seguito di contestazione formale elevata dal Responsabile dell’Ufficio Disabili: tra esse vanno annoverate anche l’insufficienza e/o inadeguatezza del personale e/o dei mezzi utilizzati per i servizi;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o responsabile tecnico dell'Affidatario per un reato contro la Pubblica Amministrazione.
Qualora si verifichi una delle cause di risoluzione previste al comma precedente l’Amministrazione, prima di esercitare la facoltà di risolvere il contratto, provvederà ad intimare, per iscritto a mezzo Pec, all’affidatario di adempiere, entro quindici giorni, alle obbligazioni oggetto degli addebiti contestati. Trascorso tale termine, senza che lo stesso abbia provveduto, il contratto si intenderà senz’altro risolto.
La risoluzione del contratto sarà disposta dall’Amministrazione mediante apposito provvedimento.
Nel caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione:
- si riserverà ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e al rimborso delle eventuali spese sostenute a causa della risoluzione stessa;
- incamererà la garanzia definitiva, senza pregiudizio dell’azione per il risarcimento dei maggiori danni e per il rimborso delle maggiori spese;
- potrà avvalersi di altro operatore fintanto che non sarà possibile provvedere in altro modo. Eventuali mancate contestazioni o atti di tolleranza di pregressi inadempimenti dell’affidatario, non potranno essere intesi come rinuncia dell’Amministrazione ad avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo.
A seguito della risoluzione del contratto l’affidatario avrà diritto al solo pagamento delle quote relative all’effettivo impiego di mezzi e personale in funzione dei soli servizi resi sino al momento della risoluzione, fatta salva l’applicazione delle penali e l’eventuale risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione committente.
ART.11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto
ART.12 - SUBAPPALTO
È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell’impresa concorrente o dell’impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo, nei limiti e alle condizioni definite
dall’art.105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Nello specifico, tenuto conto della sua specifica complessità operativa, del grado di professionalità e delle competenze e conoscenze richieste in capo all’affidatario, nonché per il rapporto fiduciario instaurando con la stazione appaltante, è ammesso il ricorso al subappalto limitatamente alle attività n. 2 relative a “Helpdesk agli Enti Accreditati e ai soggetti erogatori dei servizi” e alle attività n. 4 relative a “Compilazione statistiche e monitoraggi” per una corrispondente quota percentuale massima pari al 35% dell’importo complessivo contrattuale.
L’operatore economico indica in sede di offerta le parti del servizio che intende subappaltare a terzi.
Resta inteso che, qualora l’affidatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
- che l’impresa concorrente, all’atto dell’offerta, indichi i servizi o le parti di servizi che intende eventualmente subappaltare;
- che l’affidatario provveda al deposito presso la stazione appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti);
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
Con il deposito del contratto di subappalto, l’affidatario deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore:
- dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
- dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio di cui all’art.26, comma 1, lett. a), punto 2 del D.Lgs. 81/2008.
Le imprese subappaltatrici, ai sensi dell’art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, per le prestazioni affidate in subappalto, devono garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L’affidatario risponde in solido dell’osservanza, da parte delle imprese subappaltatrici, delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
Art.13 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Mantova. A norma dell’art. 209 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto.
ART.14- PRIVACY
L’affidatario si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito, in particolare, dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), con particolare attenzione a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare, oltre agli eventuali ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere, emesse dalle competenti Autorità.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28 del Regolamento UE/2016/679, l’affidamento comporta in capo all’affidatario l’assunzione del ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali di cui venga a conoscenza nel corso dell’esecuzione del servizio, effettuato per conto della Provincia di Mantova quale titolare del trattamento, previa valutazione da parte della Provincia medesima di quanto previsto dalla normativa europea in materia (citato Regolamento UE/2016/679). L’affidatario sarà quindi individuato quale Responsabile del trattamento secondo le previsioni ed i compiti indicati nell’apposito schema di accordo che sarà allegato come parte integrante del contratto e che il Fornitore stesso si impegna ad adempiere.
A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali relativi ai servizi propridell'affidamento:
- Denominazione attività di trattamento: servizio di assistenza tecnica per la gestione, controllo e monitoraggio delle attività connesse al “Piano Disabili” nell’ambito della realizzazione degli interventi sulla disabilità per le annualità 2022-2024 della Provincia di Mantova
- Finalità: attività diretta gestione dello strumento di programmazione denominato “Piano Disabili”
- Categorie dati: anagrafici, sensibili
- Categorie interessati: utenti, Enti accreditati al lavoro e alla formazione, Imprese;
- Periodo di conservazione previsto: per la durata del servizio e, successivamente, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile (cosiddetto subresponsabile), si impegna a chiedere preventivamente una autorizzazione scritta, specifica o generale, al Titolare del trattamento (Provincia di Mantova), in conformità all’articolo 28 comma 2 del Regolamento UE/2016/679. In tale ipotesi, su tale altro responsabile ricadono gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati ai sensi dell’articolo 28 comma 4 del Regolamento UE/2016/679.
Responsabile del Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive - CPI (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx)
documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.ii.