BOSCHI, FORESTE, LEGNO, ARREDAMENTO - ARTIGIANATO
BOSCHI, FORESTE, LEGNO, ARREDAMENTO - ARTIGIANATO
LOMBARDIA Ipotesi di accordo 07/02/2001
per i dipendenti delle imprese artigiane legno e arredamento della Lombardia Decorrenza: 01/01/2001
Scadenza: 31/12/2002
Verbale di stipula
Il 7 febbraio 2001 tra
- Unione Regionale Legno Arredamento e Unione Regionale Tappezzieri, con l'assistenza di Confartigianato Lombardia,
- FNALA-CNA, con l'assistenza della CNA - Federazione Regionale Lombarda,
- Casartigiani / Federazione Regionale lombarda
- CLAAI / Federazione Regionale lombarda e
FILLEA - CGIL con l'assistenza della CGIL Lombardia (*) FILCA - CISL con l'assistenza della CISL Lombardia FENEAL- UIL con l'assistenza della UIL Lombardia
Premessa
Premesso
Che con la sottoscrizione del presente accordo le parti:
- attribuiscono all'autonomia collettiva di Confartigianato, CNA, CASA e CLAAI della Lombar- dia e CGIL, CISL e UIL lombarde, unitamente alle rispettive categorie, la funzione primaria per la gestione delle relazioni sindacali e del lavoro anche attraverso lo sviluppo del metodo parte- cipativo, riconoscendo i rispettivi ruoli, le competenze e il rispetto delle prerogative che com- petono alle parti sociali firmatarie, rappresentative di interessi collettivi e specifici.
- intendono continuare a monitorare e a valutare l'evoluzione del settore e la sua trasformazio- ne dandosi atto reciprocamente dell'importanza per l'economia del settore nella regione Lom- bardia. Le organizzazioni firmatarie, in accordo con il livello confederale, convengono di mette- re in atto le iniziative necessarie affinché l'osservatorio dia risposte concrete e specifiche alle aspettative delle imprese e dei lavoratori, attraverso la raccolta di dati del comparto artigiani legno e arredamento.
- tale scopo si impegnano a rapportarsi e a monitorare le tematiche relative al settore.
- condividono la centralità del "fattore qualità" per il settore e riconoscono l'importante ruolo dell'intervento formativo, che deve essere rispondente alle esigenze delle imprese, anche at- traverso progetti specifici da concordare fra le parti, per salvaguardare e migliorare il livello della qualità della produzione del settore.
Le parti firmatarie la presente intesa, nell'ambito dell'accordo interconfederale regionale sot- toscritto il 2.2.2001 intendono concludere positivamente e rapidamente il confronto negoziale in corso per il rinnovo del CCRIL, anche nell'ottica di favorire al più presto l'apertura del con- fronto nazionale sul sistema contrattuale.
Le parti firmatarie confermano nella concertazione lo strumento necessario per ricercare po- sizioni comuni, anche da rappresentare alle istituzioni pubbliche regionali, per favorire la vitalità dei settori e per migliorare la competitività delle imprese e vedono nella contrattazione collet- tiva una risorsa, una opportunità di crescita e di sviluppo per le stesse e per il lavoratore.
Con l'impegno di utilizzare sistematicamente lo strumento della consultazione su temi di reci- proco interesse le parti sottoscrivono la presente intesa.
Retribuzione
A decorrere dal 1.1.2001 l'incremento economico regionale viene aumentato di una somma mensile lorda pari ai seguenti importi:
Livelli | Importi |
AS | 40.000 |
A | 36.000 |
B | 31.000 |
C | 27.000 |
D | 24.000 |
E | 21.000 |
Resta inteso che gli eventuali trattamenti economici di miglior favore di fatto corrisposti in azienda a titolo di superminimo individuale saranno assorbibili nella seguente misura:
Livelli | Importi |
AS | 20.000 |
A | 18.000 |
B | 15.500 |
C | 13.500 |
D | 12.000 |
E | 10.500 |
A far data dal 1.1.2002 detto istituto verrà corrisposto agli apprendisti in misura percentuale secondo lo scaglione di appartenenza da calcolarsi sugli importi mensili lordi di seguito riporta- ti:
C | 13.500 |
D | 12.000 |
A partire dal 1.1.2002 ai lavoratori assunti con contratto formazione e lavoro, superata la metà della durata prevista dal contratto di assunzione, verrà corrisposto l'ulteriore elemento regio- nale nelle seguenti misure mensili lorde:
Livelli | Importi |
AS | 20.000 |
A | 18.000 |
B | 15.500 |
C | 13.500 |
D | 12.000 |
E | 10.500 |
Decorrenza e durata
Il presente accordo entra in vigore dal 1.1.2001, salvo le decorrenze particolari previste per sin- goli istituti, e fino al 31.12.2002
Le parti si impegnano ad armonizzare il presente CCRIL con le eventuali modifiche che potran- no essere introdotte in sede di verifica dell'accordo interconfederale Nazionale del 3 Agosto-3 Dicembre 1992 e del Protocollo per la politica dei redditi del 23 Luglio 1993.
(*) Riportiamo di seguito il comunicato della CGIL sul ritiro della firma:
Xxxxx Xxx Xxxxxxxx 00 febbraio 0000
"Xx XXXX Xxxxxxxxx ritira la firma dall'accordo con le organizzazioni artigiane siglato dalle tre XX.XX. il 2 febbraio 2001.
La Segreteria della CGIL Lombardia ha siglato, il 2 febbraio 2001, unitariamente alle strutture regionali confederali di CISL e UIL, con le organizzazioni artigiane, un accordo frutto di un per- corso, tuttora sottoposto a verifica democratica sui contenuti, fra le strutture che rappresen- tano le categorie e i territori dove sono coinvolti i lavoratori del settore dell'artigianato.
Già nella giornata del 19 febbraio però, alla luce di alcune considerazioni negative emerse nel corso della verifica dell'accordo, il Segretario Generale della CGIL Lombardia Xxxxx Xxxxxxxxxxx
ha proposto alla Segreteria di ritirare la firma da un'intesa ormai inficiata da equivoci e dalla ca- renza di una corretta informazione preventiva sui contenuti.
La Segreteria della CGIL Lombardia ha assunto la decisione di procedere al ritiro della forma e di chiedere a CISL e UIL della Lombardia una verifica al fine di superare le parti controverse che riguardano sostanzialmente la struttura contrattuale e il ruolo del contratto nazionale".
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