Contratti a termine, a intermittenza Lavoro accessorio, a progetto
COMMISSIONE DIRITTO DEL LAVORO
Contratti a termine, a intermittenza Lavoro accessorio, a progetto
norme di riferimento
XXXXXXXXX XXXXXXXXX 16-09-2013
LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Il contratto di lavoro a t.d. è un rapporto di lavoro
caratterizzato dalla preventiva determinazione della sua durata
Il contratto di lavoro a t.d. era ammesso (Legge 18.04.1962 n.230)
per attività stagionale (art. 1, comma 2, lett. a L. n. 230/1962)
per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto
(art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 230/1962)
per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale (art. 1, comma 2, lett. c), L. n. 230/1962)
per lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazione, da quelle normalmente impiegate (art. 1, comma 2, lett. d, L. n. 230/1962)
per assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi (art. 1, comma 2, lett. e, L. n. 230/1962)
per intensa attività lavorativa, in determinati e limitati periodi dell'anno, quando non è possibile sopperire con il normale organico (previo accertamento DPL)
(art. 1, D.L. n. 876/1977)
per specifiche necessità individuate dai CCNL con N° in % dei Lav che possono essere assunti con contratto di lavoro a t.d. rispetto al N° dei Lav assunti a t. i.
(art. 23, comma 1, L. n. 56/1987)
Il contratto di lavoro a t.d. è ancora valido (D.L. n. 76/2013)
per assunzioni effettuate da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti servizi aeroportuali (art. 2, D.Lgs. n. 368/2001 e D.L. 76/2013) ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo di passeggeri e merci (art. 1, comma 2, lett. f, L. n. 230/1962)
per assunzione di dirigenti amministrativi e tecnici (art. 4, L. n. 230/1962)
dirigenti con contratto max 5 anni e senza obbligo di forma scritta
(art. 2, D.Lgs. n. 368/2001 e D.L. 76/2013)
per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni nei settori del turismo e dei pubblici esercizi (art. 10 comma 3, D.Lgs. n. 368/2001 D.L. 76/2013)
determinata dai CCNL stipulati con i sindacati aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale
(art. 23, comma 3, L. n. 56/1987)
per assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (D.L. 76/2013) Per tali rapporti non occorre indicare le causali, rispettare le pause intermedie e nessuna limitazione numerica da parte della contrattazione collettiva (art. 8, comma 2, L. n. 223/1991)
per assunzione di disabili (art. 11 L. 12.03.1999 n.68 e D.L. 76/2013)
L‘ art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 368/2001
consente il contratto di lavoro a t.d. purché sussistano
tecnico
alternativamente o congiuntamente
ragioni di carattere
produttivo
organizzativo
sostitutivo
anche se riferibili alla ordinaria attività del DdL
(ML circ. 01.08.2002 n.42)
Il requisito della causale
art. 1, comma 9, lett. b, L. n. 92/2012 art. 7, comma 1, lett. a del D.L. n. 76/2013 L. 99/2013
non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a t. d. di durata non superiore a 12 mesi concluso fra un DdL (o utilizzatore) e un Lav per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione sia nella forma del contratto a
x. x. xxx nel caso di prima missione di un Lav nell'ambito di un contratto di somministrazione a t. d. (art. 20, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003)
nonché
in ogni altra ipotesi individuata dai CCNL senza limitazione delle % max di impiego
(prima 6% dei Lav occupati)
Per i contratti a termine c.d. acausali non è richiesta l'indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo Il contratto acausale (art. 1, c. 9, lett. d, L. 28/06/2012, n. 92) diventa prorogabile anche con riferimento alla somministrazione a t. d.
(art. 7, c 1, lett. b D.L. n. 76/2013 L.99/2013)
Con una intesa aziendale (MinLav circolare 35/2013 del 29/08/2013) si potranno fissare ipotesi aggiuntive rispetto a quelle previste dalla L.99/2013 D.L. 76/2013 e si potrà stabilire anche una durata maggiore di 12 mesi ed anche la possibilità di stipulare il contratto con Lav che ha già avuto nel passato un rapporto di lavoro con l’Azienda
Il contratto di lavoro subordinato è stipulato
di regola a t. i. (D.Lgs. 06.09.2001 n. 368)
e
nell'ipotesi di successione di contratti a termine oltre il limite max di durata di
36 mesi (comprensivi di xxxxxxxx e xxxxxxx) si trasforma in contratto a t. i.
(L. 247/2007)
La L.92/2012
ha affermato che il contratto di lavoro subordinato a
t. i. costituisce la forma comune di rapporto di lavoro
ed
ha modificato la disciplina del contratto a termine nell’ipotesi di successione di contratti ( 60 / 90 gg )
Il D.L. 76/2013 L. 99/2013
ha ripristinato gli intervalli temporali tra un contratto a t. d. ed il successivo (10 / 20 gg a partire dal 28.06.2013) ed ha previsto che tali pause min non riguardano i Lav impiegati nelle attività stagionali
Le pause min possono essere ridotte anche dai CCNL e dai contratti aziendali
Per la stipula del contratto di lavoro a t.d. è richiesta la
forma scritta
mancanza atto scritto = rapporto di lavoro a t. i. fin dalla data di assunzione
(ML circ. 01.08.2002, n. 42)
Il DdL deve consegnare al Lav una copia dell'atto scritto entro gg 5 lavorativi dall'inizio della prestazione
(comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. n. 368/2001)
l'eventuale inadempimento non incide sulla sua validità (ML circ. n. 42/2002)
La scrittura non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro non supera 12 giorni di calendario
(art. 1, comma 4, X.Xxx. n. 368/2001)
nonché per le assunzioni di dirigenti
Il termine può essere una data ovvero
xxxxxxxsi indirettamente dall'analisi del contratto con riguardo alle motivazioni o con riferimento al momento del futuro rientro del lavoratore da sostituire
(ML circ. n. 42/2002)
Le ragioni legittimanti il contratto a termine
fatto sempre salvo il contratto a termine acausale
devono sussistere al momento della stipula del contratto e devono essere
oggettive e verificabili
ed
il DdL ha l'onere di provarne l’effettiva esistenza e consistenza
(ML circ. 01.08.2002, n. 42 Trib. Savona 14.12.2010 Cass. 29.08.2011 n.17751)
Se la specifica causale di assunzione a termine non sia riconducibile alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo
(art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 368/2001)
ovvero
quando il contratto è stipulato in violazione
dei requisiti richiesti dal contratto acausale il rapporto di lavoro deve considerarsi a t. i. dalla data di assunzione
Il D.Lgs. 368/2001
non prevedeva limiti temporali alla durata del contratto salvo in alcune particolari fattispecie come ad esempio
per il lavoro a giornata nei settori del turismo e dei pubblici esercizi
3 giorni (art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 368/2001)
per il lavoro occasionale
12 giorni non prorogabili
in coerenza con la condizione di occasionalità
(art. 1, comma 4, X.Xxx. n. 368/2001)
per le assunzioni nel settore aeroportuale
4 e 6 mesi (art. 2, D.Lgs. n. 368/2001)
per i Lav anziani in possesso dei requisiti di pensionamento
2 anni ripetibili (art. 10, comma 6, D.Lgs. n. 368/2001)
per i contratti dei dirigenti
5 anni (art. 10, comma 4, D.Lgs n. 368/2001)
La durata complessiva del contratto non può superare i 36 mesi *01.01.08*
*(comprensivi di proroghe e xxxxxxx, per lo svolgimento di mansioni equivalenti)* indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro
(art. 5, comma 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001)
e
si deve tener conto, ai fini del calcolo del limite complessivo dei 36 mesi, anche dei periodi di missione nell'ambito di contratti di somministrazione a t. d. aventi ad oggetto mansioni equivalenti
(stessi soggetti: DdL e Lav)
(art. 1, comma 9 della legge n. 92/2012)
*Il MinLav (circolare n. 18/2012)
chiarisce che il periodo massimo di 36 mesi
derogabile dalla contrattazione collettiva, rappresenta un limite alla stipulazione di contratti a t. d.
e
non al ricorso alla somministrazione di lavoro
(ML interpello n. 32/2012)*
E’ vietata la stipulazione del contratto a termine (D.Lgs. n. 368/2001)
per la sostituzione di Xxx in sciopero
per far svolgere le stesse mansioni cui erano adibiti Lav licenziati con procedura di licenziamento collettivo (artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991) nei 6 mesi precedenti nella stessa unità produttiva (salvo accordi sindacali) Questo divieto non si applica se il contratto a termine è concluso per sostituire Lav assenti, o in mobilità (art. 8, comma 2, L. n. 223/1991) o se ha una durata iniziale non superiore a 3 mesi
per far svolgere le stesse mansioni di Lav sospesi o a orario ridotto con diritto al trattamento di integrazione salariale
Il divieto non si applica alle imprese non destinatarie della CIGS che abbiano stipulato contratti di solidarietà
(art. 5, comma 5 del D.L. n. 148/1993 (art. 3-bis D.L. 11 giugno 2002, n. 108)
per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi
Esclusione da ogni limitazione quantitativa per i contratti a t. d.
(art. 10, comma 7, D.Lgs. n. 368/2001 art. 1, comma 41, legge n. 247/2007 D.L. n. 76/2013 L. 99/2013)
- per Lav collocati in mobilità
(per tali rapporti non occorre indicare la causale, rispettare le pause intermedie e nessuna limitazione numerica da parte della contrattazione collettiva)
(art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223)
- avvio di nuove attività
(definiti dai CCNL stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici)
- ragioni di carattere sostitutivo
(l'esenzione è riferita a qualsiasi ipotesi di assunzione a termine per sostituzione e
non ai soli casi di sostituzione di Lav assenti con diritto alla conservazione del posto)
- per ragioni di stagionalità (D.P.R. n. 1525/1963)
Esclusione in quanto hanno già una loro disciplina specifica (D.Lgs. n. 368/2001) ed in quanto preordinati al conseguimento della formazione e all'inserimento al lavoro (ML circ. n. 42/2002)
- i contratti di lavoro temporaneo
- i contratti di formazione e lavoro; i rapporti di apprendistato, nonché le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro (es. tirocini)
- i rapporti instaurati con lavoratori in mobilità
(rispetto principi di non discriminazione)
(art. 10 c. 1, D.Lgs. n. 368/2001 lett. c-ter art. 7, comma 1, lett. d, n. 1 del D.L. n. 76/2013)
* * * * *
Le attività stagionali (D.P.R. n. 1525/1963)
e
quelle indicate dai CCNL sono escluse dall’applicazione del limite dei 36 mesi
(art. 5, comma 4-ter, X.Xxx. n. 368/2001)
Il termine del contratto di lavoro può essere prorogato solo per i contratti a t.d. che hanno una durata iniziale inferiore a 3 anni e la proroga è consentita per una sola volta alle seguenti condizioni (art. 4, D.Lgs. n. 368/2001)
- consenso con il Lav
- esistano ragioni oggettive
(non sono più previste le esigenze contingenti ed imprevedibili)
- proroga riferita alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto originario a t.d.
- durata complessiva del rapporto a termine (contratto iniziale più proroga) non superiore ai 3 anni
La proroga deve essere comunicata al C.p.I. entro 5 giorni
E’ possibile la proroga del contratto a termine acausale
(comma 2-bis art. 4, D.Lgs. n. 368/2001 art. 1, comma 9, lett. d, L. n. 92/2012 art. 7, comma 1, lett. b, D.L. n. 76/2013 L.99/2013)
Nel caso in cui il rapporto di lavoro continui dopo la scadenza del termine è previsto un periodo di tolleranza (art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 368/2001) Il DdL è tenuto a corrispondere al Lav una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al
20% fino al 10° giorno
e
40% per i successivi giorni
(ML circ. n. 42/2002)
Se il rapporto di lavoro, anche nel caso di primo contratto a termine acausale
(art. 1, comma 1-bis, D.Lgs. n. 368/2001)
continua oltre
30° giorno (con L. n. 92/2012 era il 20° giorno) per contratto di durata inferiore a 6 mesi ovvero oltre il
50° giorno (con L. n. 92/2012 era il 30° giorno) per contratto di durata superiore a 6 mesi il contratto si considera a t. i.
(art. 5, c. 2, D.Lgs. n.368/2001 art. 1, c. 9, lett. e, legge n. 92/2012 art. 7, c. 1, lett. c, n. 1, D.L. n. 76/2013)
Dal 28 giugno 2013 (art. 7, comma 1, lett. b, n. 2 del D.L. n. 76/2013 L. 99/2013)
il DdL non è obbligato a comunicare al C.p.I. la prosecuzione di fatto
del rapporto di lavoro
Il DdL può assumere un Lav che già è stato alle sue dipendenze in forza di uno o più contratti a t.d. purché tra i due contratti a termine (quello scaduto e quello successivo) sia rispettato l'intervallo di tempo di
10 o 20 giorni se il contratto a termine è
fino a 6 mesi o superiore a 6 mesi
con limite max di durata di 36 mesi
(art. 5, comma 3, X.Xxx. n. 368/2001 art. 7, comma 1, lett. c, n. 3 del D.L. n. 76/2013)
Vengono ripristinate
a decorrere dal 28.06.2013 le pause obbligatorie di 10 o 20 giorni tra un contratto a termine ed il successivo (D.L. n. 76/2013)
Anteriormente
60 e 90 giorni (L. n. 92/2012)
in caso di durata del contratto inferiore o superiore a 6 mesi
Qualora il Lav venga riassunto a termine prima dell’intervallo di
10 o 20 giorni il secondo contratto si considera a t. i.
Il rapporto di lavoro fra lo stesso DdL e Xxx per lo svolgimento di
mansioni equivalenti
(equivalente = mansioni di pari valore professionale)
si considera a t.i. dalla scadenza del termine se supera i 36 mesi
(comprensivi di proroghe e rinnovi indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro)
(comma 4 bis dell'art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001 art. 1, comma 40, della legge n. 247/2007)
* N * B *
un ulteriore e successivo contratto a termine può essere stipulato per una sola volta presso la DTL con assistenza sindacale (D.P.R. n. 144/2011)
*Con l'accordo interconfederale del 10.04.2008 è stato fissato in 8 mesi il limite max dell'ulteriore contratto a termine.
In caso di mancato rispetto della procedura il nuovo contratto si considera a t. i.*
L'intervento della DTL è finalizzato esclusivamente alla verifica della completezza e della correttezza formale del contenuto del contratto a t. d. ed anche per accertare la
libera volontà del lavoratore alla sottoscrizione del contratto
(ML circ. n. 13/2008)
Al Lav assunto a termine si applica il principio di non discriminazione rispetto ai Lav assunti a t. i. (art. 6 del D.Lgs. n. 368/2001)
Al Lav a t. d. spettano
le ferie la tredicesima mensilità
il T.F.R.
ed ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i Lav con contratto a t. i.
(in proporzione al periodo lavorato nell’impresa)
Se il DdL è inadempiente a questi obblighi, è punito con la sanzione amministrativa da
(art. 12, D.Lgs. n. 368/2001)
€ 25,82 a € 154,94
Se
l'inadempienza si riferisce a più di 5 lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da € 154,94 a € 1.032,91
Per ogni rapporto di
lavoro subordinato diverso da quello a t. i.
è dovuto il contributo addizionale
ASPI (Assicurazione Sociale Per l‘ Impiego)
(L. n. 92/2012 art. 2, commi 25 e 28)
Il contributo addizionale (dovuto dal 01.01.2013 a carico del DdL) è pari all‘ 1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
Il contributo addizionale non si applica
- ai Lav assunti a termine in sostituzione di Lav assenti
- ai Lav assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali
(D.P.R. n. 1525/1963 - ML interpello n. 42/2012)
- agli apprendisti
- ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Il contributo addizionale ASPI è restituito al DdL (nei limiti delle ultime 6 mensilità dopo il periodo di prova) in caso di trasformazione del contratto a t. i.
Patto di prova
compatibile con il rapporto di lavoro a t.d.
Patto di prova
proporzionale alla durata del contratto sottoscritto tra DdL e Lav
Patto di prova
nullo se di durata pari al contratto
*I lavoratori con contratto a t. d. sono
computabili nell’organico aziendale
(art. 35 della L. n. 300/1970)
per l’esercizio dell'attività sindacale di cui al titolo III dello Statuto dei lavoratori
se
il contratto ha durata superiore a 9 mesi*
(art. 8, D.Lgs. n. 368/2001)
Il Lav a t. d. deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, allo scopo di prevenire i rischi connessi all'esecuzione del lavoro (art. 7, D.Lgs. n. 368/2001)
I CCNL indicano le modalità per informare i Lav a t. d. circa i posti che si rendono disponibili nell'impresa (art. 9, D.Lgs. n. 368/2001)
Il Lav che abbia prestato, presso la stessa azienda con uno o più contratti a termine, la propria attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a t. i. effettuate dall'azienda entro i successivi 12 mesi (art. 5, comma 4-quater e ss., del D.Lgs. n. 368/2001)
Diritto di precedenza => in riferimento alle mansioni già espletate e non come per il computo del periodo max di 36 mesi con riferimento a mansioni equivalenti (ML circ. n. 13/2008)
Anche il Lav assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza per nuove assunzioni a termine di attività stagionali
Il rapporto di lavoro a t. d. si estingue con lo scadere del termine, senza che sia necessaria alcuna comunicazione del DdL o del Lav
La cessazione del rapporto deve essere comunicata al C.p.I. entro
5 giorni
solo se avviene in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione
(art. 6, comma 3, X.Xxx. n. 297/2002 )
Lo scadere del termine dà luogo alla cessazione del rapporto anche se intervenga nel periodo di gravidanza
(art. 54, comma 3, lett. c, D.Lgs. n. 151/2001)
ed anche
per malattia ed infortunio, salva l'ipotesi di richiamo alle armi per la quale la legge stabilisce espressamente la sospensione della decorrenza del termine
(art. 29, comma 2, legge 10 giugno 1940, n. 653)
Il rapporto di lavoro a termine può cessare prima della scadenza del termine per comune volontà delle parti o per giusta causa (con eventuale risarcimento danni)
LAVORO INTERMITTENTE
Con il contratto di lavoro intermittente (“lavoro a chiamata” o “job on call”) un Lav si pone a disposizione di un DdL che ne può utilizzare la prestazione lavorativa con carattere discontinuo o intermittente
(artt. 33-40 D.L. 276/2003 D.L. 112/2008 L. 92/2012 D.L. 76/2013 Min. Lav., circ. 22.4.2013 L. 99/2013)
Caratteristica principale del lavoro intermittente è l‘ alternarsi di
fasi in cui non vi è effettiva prestazione lavorativa ma semplice attesa della
chiamata da parte del DdL (c.d. disponibilità)
e
fasi in cui vi è effettiva prestazione di lavoro
LA PRESTAZIONE PUO’ ESSERE CONSIDERATA DISCONTINUA ANCHE SE SVOLTA PER PERIODI DI DURATA SIGNIFICATIVA, PURCHE’ INTERVALLATI DA UNA O PIU’ INTERRUZIONI, IN MODO TALE CHE NON VI SIA UNA ESATTA COINCIDENZA TRA LA DURATA DEL CONTRATTO E LA DURATA DELLA PRESTAZIONE
Il DdL nel richiedere la prestazione lavorativa, dovrà rispettare il preavviso
formalizzato nel contratto di lavoro
il quale in ogni caso non può essere inferiore ad 1 giorno
(INAIL circ. n. 22/2006)
Il Lav pur rendendosi disponibile a tale tipologia di lavoro non è però sempre obbligato a rispondere alla chiamata del DdL
ma può scegliere se vincolarsi o meno Esistono 2 tipologie di contratto di lavoro intermittente
1) lavoro intermittente con espresso accordo dell'obbligo di disponibilità
Il Lav si obbliga a restare a disposizione del DdL per effettuare le prestazioni lavorative in maniera intermittente, cioè quando il DdL richieda la prestazione
Il Lav in cambio del vincolo di disponibilità riceve l’indennità di disponibilità
2) lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità
Il Lav non si impegna contrattualmente ad accettare la chiamata del DdL e dunque non matura
il diritto all'indennità ma solo la retribuzione per il lavoro svolto
(INPS circ. n. 17/2006)
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a t.d. o t.i.
Nel lavoro intermittente è incerta la prestazione lavorativa ben potendo il DdL non chiamare affatto il Lav
(D.Lgs. n. 368/2001art. 5, comma 3 D.Lgs. n. 368 /2001 ML interpello n. 72/2009 ML circ. n. 4/2005
circ. n. 34/2010)
Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso
- per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e saltuario ovvero secondo la tesi sostenuta dal ML (circ. 20/2012) per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno solo se sono stati individuati dai CCNL ovvero per le
attività elencate nella tabella approvata con il regio decreto 2657/1923 (p.e.fattorini, custodi)
(art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003)
oppure
- con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il 25° anno di età (art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003)
Il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun Lav per un periodo max di 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari (ossia gg 1095 di calendario)
In caso di superamento delle 400 gg il rapporto di lavoro si trasforma a t.p.i.
(art. 34, comma 2-bis, X.Xxx. n. 276/2003, introdotto dall‘ art. 7, comma 2, lett. a del D.L. n. 76/2013)
Nel computo delle 400 giornate di effettivo lavoro (esclusi i periodi di mera disponibilità) si dovrà tener conto delle sole giornate prestate a partire dal 28.06.2013 senza calcolare le giornate prestate prima di tale data
Il MinLav indica con proprio decreto (art. 40 del D.Lgs. n. 276/2003 D.M. 23 ottobre 2004)
i casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente
(INAIL circ. n. 64/2012 R.D. n. 2657/1923)
*Alcune attività sono, p.e.: 1 Custodi
3 Portinai
7 Personale addetto alla estinzione degli incendi 12 Addetti ai centralini telefonici privati
16 Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi
25 Personale addetto alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche 32 Personale addetto alla manutenzione stradale
35 Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purché abbiano carattere discontinuo . . . . . .
36 Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti . . . . .
38 Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo . . . . .
43 Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai. .
. Cineoperatori . . . fotografi e intervistatori *
Casi nei quali non è possibile la stipulazione del contratto a chiamata
(art. 34, c. 3, D.Lgs. n. 276/2003)
- per la sostituzione di Lav che esercitano il diritto di sciopero
- per la sostituzione di Lav inclusi entro i 6 mesi precedenti a licenziamenti collettivi
(art. 4 e 24 Legge 23.07.1991, n. 223)
- per imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi
*Le parti devono recepire le indicazioni contenute nei CCNL ove previste
Il DdL è tenuto a informare con cadenza annuale le RSA sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente*
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in
forma scritta
(art. 34 art. 35 del D.Lgs. n. 276/2003)
con
- indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto
- luogo e modalità della disponibilità, preavviso di chiamata del Lav
(non inferiore a 1 giorno lavorativo)
- trattamento economico e normativo (e relativa indennità di disponibilità)
- indicazione delle forme e modalità della chiamata che deve essere effettuata in forma scritta (fax, e-mail, telegramma o raccomandata) oppure in forma orale; forma e la modalità della conferma da parte del Lav come anche il termine entro il quale
farla pervenire al DdL
- tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità
- eventuali misure di sicurezza (in relazione al tipo di attività)
I DdL devono
inviare
- Unilav (D. Lgs n. 297/2002)
e
consegnare
al Lav (all'atto dell'assunzione)
- copia del contratto
con
- specifica della obbligatorietà o meno della chiamata
- modalità della eventuale disponibilità concordata
- copia Unilav
(art. 4-bis del D.Lgs. n. 181/2000 ML circc. n. 4/2005 e n. 34/2010)
Cessano il 31.12.2013 i contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della Legge Fornero (18.07.2012) e non più compatibili
(art.34 e 40 D.L. 276/2013)
*IL MINISTERO DEL LAVORO PRECISA (ML circ. 35/2013) CHE TALE CESSAZIONE EX LEGE, PROPRIO PERCHE’ PRESCINDE DALLA VOLONTA’ DEL DdL, NON FARA’ SORGERE L’OBBLIGO DI PAGARE IL CONTRIBUTO DEL 50% DEL TRATTAMENTO INIZIALE ASPI PER OGNI 12 MESI D’ANZIANITA’ AZIENDALE ( art. 2 comma 31 L. 92/2012)
In caso, invece, di continuazione della prestazione intermittente in forza di un contratto non più compatibile con la disciplina in vigore, in sede ispettiva sarà riconosciuto un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato*
Obblighi di comunicazione tramite:
- modello di comunicazione "UNI-Intermittente” (decreto direttoriale 25.06.2013)
- invio modello per email all'indirizzo Pec xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx
Per i lavoratori dello spettacolo la comunicazione si intende effettuata con la presentazione del certificato di agibilità
La copia della comunicazione conservata dal DdL o dai soggetti abilitati fa fede per documentare l'adempimento di legge e non sostituisce in alcun modo la comunicazione preventiva di assunzione (D.M. 30 ottobre 2007) ma costituisce un ulteriore adempimento (ML circc. n. 18/2012; n. 20/2012 e n. 27/2013)
La legge prevede
(art. 1, comma 21, lett. b), della L. n. 92/2012 comma 3-bis art. 35, D.Lgs. n. 276/2003) una sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 (competente il personale ispettivo delle DTL) in relazione al Lav per cui è stata omessa la comunicazione
(art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 ML nota n. 18271/2012)
La sanzione non viene applicata qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro
(art. 35, comma 3-bis, D.Lgs. n. 276/2003, art. 7, comma 2, lett. b del D.L. n. 76/2013 L.99/2013)
La sanzione si intende riferita ad ogni Lav
e
non ad ogni giornata di lavoro per la quale risulti inadempiuto l'obbligo e
quindi si applica una sola sanzione per Lav
(ML lett. circ. n. 7258/2013)
L‘ indennità di disponibilità copre i periodi durante i quali il Lav rimane in attesa di utilizzazione
garantendo la disponibilità al DdL
(art. 35, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 276/2003)
L'indennità è corrisposta a consuntivo alla fine del mese
(ML circ. n. 4/2005)
Il rifiuto ingiustificato del Lav di rispondere alla chiamata del DdL
(che riceve l'indennità di disponibilità)
può comportare la
- risoluzione del contratto
- restituzione della quota di indennità di disponibilità già percepita ed il
- risarcimento del danno nella misura fissata dal CCNL ovvero dal contratto di lavoro
(art. 36, c. 6, D.Lgs. n. 276/2003)
Il Lav intermittente non deve ricevere un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto ad altro Lav occupato in Azienda
di pari livello a parità di mansioni svolte
(principio di non discriminazione)
(art. 38, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003)
Per il periodo durante il quale il Lav non lavora, non è titolare di alcun diritto né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennità di disponibilità
*Il trattamento economico, normativo e previdenziale del Lav intermittente (art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003) è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita (in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale delle ferie della malattia dell’infortunio della maternità dei congedi parentali) (INPS circ. n.17/2006)
ovvero opera la disciplina del lavoro subordinato, per quanto compatibile
(D. Lgs 276/2003 ML circ. n. 4/2005; nota n. 3147/2005)*
ANF spetta per i periodi in cui il Lav presta attività lavorativa
(INPS circ. n. 41/2006)
La misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, viene stabilita dai CCNL e comunque non può essere inferiore alla misura prevista dal MinLav (art. 36, c. 1 D.Lgs. n. 276/2003)
La misura min dell'indennità mensile di disponibilità è pari al 20% della retribuzione prevista dal CCNL (p.b.c. + ratei mensilità aggiuntive)
(D.M. 10 marzo 2004)
*In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il Lav è tenuto a informare tempestivamente il DdL specificando la durata dell'impedimento
Durante il periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità
Se il Lav non provveda a tale adempimento, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni salva diversa previsione del contratto individuale (art. 36, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 276/2003)*
L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di CCNL e pertanto non rileva sia ai fini del calcolo del TFR che delle mensilità aggiuntive (ML circ. n. 4/2005)
La malattia, la maternità deve essere assicurata anche per tutto il periodo in cui il Lav intermittente resta disponibile a rispondere alla chiamata del DdL poiché le somme corrisposte a titolo di indennità di disponibilità sono soggette a contribuzione obbligatoria (INPS circc. n. 17/2006; n. 41/2006)
*Nel lavoro intermittente con obbligo di risposta, il trattamento di malattia deve essere differenziato a seconda che l'evento si collochi durante i periodi di effettivo utilizzo lavorativo o durante la fase di obbligatoria disponibilità
Si prende come parametro retributivo la retribuzione giornaliera percepita durante il periodo di effettivo utilizzo lavorativo immediatamente antecedente all'insorgenza dell'evento ovvero l'indennità di disponibilità spettante secondo il contratto
Nel lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata viene tutelata solo la malattia intervenuta durante il periodo di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa
La retribuzione complessivamente percepita quale corrispettivo dell'attività svolta nel corso dell'anno (ultimi 12
mesi) va divisa per il N° delle giornate indennizzabili (in via ipotetica 360 per imp / 312 per op)*
Se il contratto di lavoro intermittente non prevede l'obbligo di risposta alla chiamata, il Lav ha diritto, limitatamente ai periodi di non lavoro, all'indennità di disoccupazione (ML interpello n. 48/2008; INPS mess. n. 24865/2008)
Il DdL è tenuto a versare i contributi sull'importo della retribuzione corrisposta osservando il minimale contrattuale e giornaliero (all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 e all'art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983)
Per i periodi di inattività durante i quali è prevista la corresponsione dell'indennità di disponibilità, i contributi devono essere versati sull'effettivo ammontare dell’indennità
(art. 36, comma 2, D.Lgs. 276/2003)
*Il Lav ha la possibilità di integrare la contribuzione fino a concorrenza della retribuzione convenzionale (D.M. 30 dicembre 2004)
Per l'accredito dei contributi utili ai fini pensionistici: riferimento il
40% del trattamento minimo di pensione a carico del F.p.l.d.
(art. 36, comma 7, X.Xxx. n. 276/2003 INPS circ. n. 17/2006)*
L'indennità di disponibilità, in quanto assoggettata a contribuzione, concorre alla formazione dell'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici
(INPS circ. n. 18/2005)
*L'indennità di disponibilità è reddito di lavoro dipendente rappresentando il
corrispettivo dell'obbligo del Lav di restare a disposizione del DdL
(art. 51, comma 1, TUIR ML circ. n. 4/2005 / art. 23 del D.P.R. n. 600/1973)
Il premio INAIL verrà calcolato tenendo conto sia della retribuzione erogata per le ore di lavoro prestate, sia di quanto corrisposto a titolo di indennità di disponibilità
(INAIL L nota 10 giugno 2005; circ. n. 22/2006)
Il Lav intermittente è computato nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre
(art. 39, D.Lgs. n. 276/2003)
E’ ammissibile porre in essere un contratto intermittente e altre differenti tipologie contrattuali a patto che siano tra loro compatibili*
(ML circ. n. 4/2005)
LAVORO ACCESSORIO
Attività lavorative svolte senza l'instaurazione di un rapporto di lavoro
(artt. 70-73 D.Lgs. 10.9.2003, n. 276 legge 28.6.2012, n. 92)
Attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi netti superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base dell'indice ISTAT
Attività lavorative che devono essere svolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione e senza il tramite di intermediari
(INPS, circ. 88/2009; Inps, circ. 29.3.2013, n. 49)
NON E’ RICHIESTA C.O. - DEVE ESSERE FATTA LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA INAIL
Il lavoro accessorio è correlato all'osservanza dei limiti economici di
5.000 o 2.000 euro (art. 7 D.L. 28.6.2013, n. 76)
Dal 18.07.2012 possono essere svolte attività lavorative accessorie nella generalità dei settori produttivi
Il limite di 5.000 euro va riferito al compenso max che il Lav accessorio può percepire, nel corso dell'a.s., indipendentemente dal N. dei committenti
(Min. Lav., Lett. circ. 22.4.2013, prot. n. 37/0007258; Min. Lav., circ. 18.1.2013, n. 4)
Se la prestazione lavorativa è contenuta nei limiti di
5.000 e 2.000 euro
al personale ispettivo non è consentito entrare nel merito delle modalità di svolgimento della prestazione
Si presume che qualunque prestazione rientrante nei limiti economici di
5.000 e 2.000 euro
sia per definizione occasionale ed accessoria
anche se in azienda
sono presenti Lav
che svolgono la medesima prestazione con un contratto di lavoro subordinato
(Min. Lav., Lett. circ. 22.4.2013, prot. n. 37/0007258)
La nozione di lavoro accessorio è riferita al solo compenso annuale del Lav
e non alle caratteristiche del committente
(Min. Lav., circ. 18.1.2013, n. 4)
Possono svolgere lavoro accessorio anche Lav con contratto subordinato a t. p.
Il lavoro accessorio non è compatibile con lo status di Lav subordinato se il Lav è impiegato presso lo stesso DdL
(Xxx. xxx., nota 46/2010 Inps, circ. 29.3.2013, n. 49)
Possono svolgere lavoro accessorio tutti i pensionati
tranne quelli totalmente inabili
(Inps, circ. 29.3.2013, n. 49)
nonché i disoccupati o inoccupati e
gli studenti regolarmente iscritti a qualsiasi ordine di studi durante i periodi di
- vacanze natalizie periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio
- vacanze pasquali periodo che va dalla domenica delle Palme al giorno successivo il lunedì dell'Angelo
- vacanze estive periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre
- il sabato e la domenica
- studenti universitari con meno di 25 anni di età in qualunque periodo dell'anno
(Inps,circ. 29.3.2013, n. 49)
Le prestazioni di lavoro accessorio non possono dare luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un a.s. (c. 1, art. 70, D.Lgs. n. 276/2003 L. 92/2012 Min. Lav., Vademecum 22 aprile 2013)
*LAV = Limite di reddito max
5.000 euro
nel corso di un intero a.s.*
Importo max ottenibile da parte di un committente che risulti essere un imprenditore commerciale o un professionista
2.000 euro
i restanti 3.000 euro potranno essere erogati da altri soggetti
Importo max ottenibile da parte di un committente che non risulti essere un imprenditore commerciale o un professionista
5.000 euro
Tutti i valori max devono intendersi al netto
Il limite di reddito complessivo di 5.000 euro che il collaboratore può percepire corrisponde a buoni per un controvalore pari a 6.660 euro che, al netto delle trattenute totali del 25%, dà un controvalore netto pari a 4.995 euro
Il limite di reddito complessivo di 2.000 euro che il collaboratore può percepire nell'anno solare da ogni committente professionista o imprenditore commerciale corrisponde a buoni per un controvalore pari a 2.666 euro che, al netto delle trattenute totali del 25%, dà un controvalore netto pari a 1.995 euro
Il limite di reddito complessivo di 3.000 euro che il collaboratore percettore di sostegno al reddito può percepire in tutto corrisponde a buoni per un controvalore pari a 4.000 euro che, al netto delle trattenute totali del 25%, dà un controvalore netto pari a 3.000 euro
In pratica con 5.000 euro si possono incassare 666 buoni / con 3.000 euro si possono incassare 400 buoni / con 2.000 euro si possono incassare 266 buoni
Il lavoro accessorio si applica in agricoltura alle attività lavorative di natura occasionale con carattere stagionale effettuate
da pensionati e
da giovani con meno di 25 anni di età
(art. 2135, comma 3, c.c. INPS, circ. 49/2013)
Il Lav può essere anche un
disoccupato
o inoccupato
(INPS, circ. 49/2013)
ed a
prescindere da chi è il Lav accessorio
se l'attività è svolta a favore dei piccoli imprenditori agricoli
(INPS, circ. 49/2013)
Nel settore agricolo non trova applicazione il limite di 2.000 euro
(Min. Lav., circ. 18.1.2013, n. 4)
Un committente pubblico (anche ente locale) può avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio e vale il limite economico di 5.000 euro
(art. 70, co. , D.Lgs 10.9.2003, n. 276/2003; INPS, circ. 49/2013)
L'impresa familiare può avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio e vale il limite economico di 2.000 euro (trattandosi di committenti imprenditori commerciali)
Il compenso di lavoro accessorio è utile (in aggiunta ad altro reddito) al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno
(art. 70, co. 4, D.Lgs 10.9.2003, n. 276)
*Non è possibile un rinnovo con un reddito inferiore ad euro 439 mensili nel caso di straniero senza familiari, ossia pari all'importo del minimo dell'assegno sociale
(Min. Lav., circ. 18.1.2013, n. 4; INPS, circ. 49/2013)
Il committente è tenuto ad effettuare, prima dell'inizio della prestazione di lavoro occasionale accessorio, la comunicazione preventiva all'Inail*
Il DdL è tenuto in via preliminare ad acquistare i voucher (ved. istruzioni sito INPS)
Il pagamento della retribuzione del Lav accessorio avviene mediante la consegna dei voucher al Lav il quale li presenta per l'incasso presso uno dei concessionari del servizio
Sono previsti voucher telematici e voucher cartacei
Il voucher telematico utilizza una carta magnetica, tipo bancomat
Il voucher non è integrabile con somme di denaro, neanche a titolo di rimborso spese
(INAIL, nota 6464/2010)
I buoni cartacei sono disponibili singolarmente (prezzo di acquisto 10 euro) o in carnet multipli da 2 e 5 buoni (del valore di 20 e 50 euro)
*Il compenso del Lav accessorio è di natura oraria
I voucher sono numerati progressivamente e datati
Il riferimento alla data implica che la stessa vada intesa come un arco temporale di utilizzo del voucher (ved. sito Inps)
(Min. Lav., circ. 18.1.2013, n. 4)
Il personale ispettivo potrà quindi verificare l'ammontare della prestazione resa in relazione al numero di buoni consegnati al prestatore (Min. Lav., circ. 18.1.2013, n. 4)*
Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del Lav
*Condizione reddituale per la conservazione dello stato di disoccupazione
Lavoro dipendente reddito annuo inf. a 8.000 euro
Cococo, cocopro, ecc. reddito annuo inf. a 8.000 euro
Lavoro autonomo reddito annuo inf. a 4.800 euro
Lavoro accessorio possibilità di svolgere attività di lavoro accessorio fino a 3.000 euro di compensi al netto dei contributi previdenziali (4.000 euro al lordo dei contributi) nel corso dell’anno solare 2013*
Le attività di lavoro accessorio non danno titolo a prestazioni di malattia maternità disoccupazione ANF
(INPS, circ. n. 104/2008 e n. 76/2009)
*I DdL acquistano presso le rivendite autorizzate (sedi Inps, banche popolari, uffici postali, tabaccai) uno o più carnet di buoni orari il cui valore nominale è fissato con decreto del MinLav periodicamente aggiornato
(art. 72, co. 1, D.Lgs. 10.9.2003, n. 276)*
Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze al Lav che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici ed il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi all'Inps del 13% (gestione separata), all'Inail del 7% e trattiene il 5% a titolo di rimborso spese
*In caso di buoni cartacei inutilizzati è possibile richiederne il rimborso all’Inps che rilascerà ricevuta e disporrà un bonifico per il controvalore a favore del DdL al netto della quota di gestione del 5%
(Inps, circ. 81/2008)*
Voucher dal lordo al netto
Valore facciale | € 10 | |
Inps | 13 % | |
Inail | 7 % | |
Quota di gestione | 5 % | |
Totale trattenute | 25 % | |
Netto a pagare | € 7,5 |
LAVORO A PROGETTO
Il progetto consiste in un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa con la sua prestazione
(Min. Lav., circ. 11.12.2012, n. 29)
Il progetto
- non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente
(ML circc. n. 1/2004; n. 17/2006; n. 4/2008; nota n. 17286/2008; ML interpello n. 5/2010)
- non può comportare lo svolgimento di compiti meramente
esecutivi “e” ripetitivi
che possono essere individuati dai CCNL
(INAIL circ. n. 13/2013)
Dal 28.06.2013
il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente
esecutivi “e” ripetitivi
e non più esecutivi “o” ripetitivi dal che deriva una minore rigidità della norma; la verifica della esecutività e della ripetitività deve sussistere congiuntamente e non più in modo alternativo
Il progetto rappresenta elemento essenziale e la sua mancanza comporta la trasformazione del rapporto di lavoro in subordinato a t. i.
(art. 69, co. 1, D.Lgs. 10.9.2003, n. 276)
Il progetto, oltre che funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale, deve essere descritto e deve essere indicata l'attività prestata dal collaboratore
Sono esclusi dal campo di applicazione della normativa a progetto
(art. 61, comma 2 e ss. D.Lgs. n. 276/2003)
- agenti e rappresentanti di commercio, i quali continuano ad essere regolati da leggi speciali
- mini xx.xx.xx., cioè i rapporti di collaborazione di durata non superiore a 30 giorni nell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona non superiore a 240 ore con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5.000 euro
(cd mini xx.xx.xx, art. 61, co. 2, X.Xxx. 276/2003; art. 48, L. 4.11.2010, n. 183 c.d. Collegato Lavoro)
- le professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali (ML nota 15 dicembre 2004)
- le collaborazioni rese nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciuti dal CONI (art. 90, legge n. 289/2002)
- i componenti di Organi di amministrazione e controllo di società
- i partecipanti a Collegi e Commissioni
- attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center (outbound) per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dal CCNL di riferimento
(art. 24 , conv. in L. 7.8.2012, n. 134)
- collaboratori che percepiscano la pensione di vecchiaia (ML circ. n. 1/2004)
per gli uomini 66 anni
per le donne del settore privato 62° (dall‘01.01.13 +3 mesi di speranza di vita)
più graduale innalzamento fino a raggiungere quota 66 nel 2018 (67 anni per tutti dal 2021 +speranza di vita)
(ML interpello n. 8/2008)
Il MinLav ha provveduto alla stesura di un elenco, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, delle attività difficilmente inquadrabili nell'ambito di un genuino rapporto a progetto (circ. n. 29/2012 L. n. 92/2012)
Si tratta di:
addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici; addetti alle agenzie ippiche; addetti alle pulizie; autisti e autotrasportatori; baristi e camerieri; commessi e addetti alle vendite custodi e portieri; estetiste e parrucchieri; facchini; istruttori di autoscuola letturisti di contatori; ecc. ecc.
L'elencazione di tali attività opera solamente al fine di orientare e uniformare l'attività di vigilanza degli Ispettori
(ML lett. circ. n. 7258/2013)
*Il MinLav ritiene che sia possibile una collaborazione a progetto nell'ambito delle organizzazioni non governative ( Ong / Onlus )
(ML circ. n. 7/2013)*
Il contratto di lavoro a progetto è stipulato obbligatoriamente in forma scritta
(art. 62, co. 1, X.Xxx. 10.9.2003, n. 276 L. n. 92/2012)
e deve obbligatoriamente contenere i seguenti elementi
(D.L. 76/2013 L. 99/2013)
- indicazione della durata, determinata o determinabile della prestazione
- descrizione del progetto e del suo contenuto
- risultato finale da conseguire
- corrispettivo e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento e disciplina dei rimborsi spese
- forme di coordinamento del Lav a progetto con il committente sull'esecuzione della prestazione
- eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto (art. 62 D.Lgs. 276/2003 art. 3, co. 7, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81)
L’elencazione dei contenuti minimi del contratto deve intendersi tassativa
SE MANCA LA FORMA SCRITTA O UNO DEGLI ELEMENTI, LA COLLABORAZIONE E’ SOGGETTA ALLA SANZIONE DELLA TRASFORMAZIONE IN UN NORMALE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE A T. I.
Unilav è valido ai fini dell’adempimento di tutti gli obblighi di comunicazione
(art.9 comma 5 D.L. 76/2013)
Il compenso non deve essere parametrato al tempo impiegato dal collaboratore per la realizzazione del progetto ma al raggiungimento del risultato finale
Il tempo rileva ai fini della valutazione per la congruità dell'importo attribuito al collaboratore sulla base del CCNL di riferimento
(art. 63, D.Lgs. n. 276/2003 Min. Lav., Lett. circ. 22.4.2013)
Se le parti non lo escludono esplicitamente mediante una clausola ad hoc il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti
(art. 64, co. 1, D.Lgs. 10.9.2003, n. 276)
Il collaboratore non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti né compiere, in qualsiasi modo, atti pregiudizievoli al committente
(art. 64, co. 2, X.Xxx. 10.9.2003, n. 276)
Il collaboratore ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto
I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali
(art. 65, D.Lgs. 10.9.2003, n. 276 art. 12-bis L. 22.4.1941, n. 633)
Malattia gravidanza infortunio del collaboratore non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale che rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo da parte del committente
La sospensione non comporta una proroga della durata del contratto, che si
estingue alla scadenza
Il committente può in ogni caso recedere dal contratto se la sospensione si protrae
per un periodo superiore a 1/6 della durata stabilita, quando sia determinata ovvero
sia superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile
(art. 66, co. 1 e 2, X.Xxx. 276/2003 D.M. 12.07.2007 artt. 16 17 22 D.Lgs. n. 151/2001 art. 2, comma 26,
della L. n. 335/1995 INPS circ. n. 139/2011 INPS circ. n. 137/2007)
*Con decorrenza 2013
(regime transitorio: triennio 2013-2015)
il sostegno al reddito per i collaboratori monocommittenti è regolamentato per
(Inps, msg. 4.1.2013, n. 224)
condizioni (art. 2, c. 51, L. 92/2012) ammontare (art. 1, comma 3, della L. 233/1990) pagamento (Inps, circ. 14.3.2013, n. 38)*
Il contratto a progetto si risolve automaticamente al momento della realizzazione del progetto
(art. 67, co. 1, X.Xxx. 10.9.2003, n. 276)
In caso di risoluzione anticipata per avvenuto compimento del progetto, il compenso è dovuto per intero
(Min. lav., circ. 8.1.2004, n. 1)
Ciascuna delle parti può recedere prima della scadenza del termine o prima che il progetto sia concluso per giusta causa
(art. 67, co. 2, D.Lgs. 10.9.2003, n. 276)
Il committente può recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto
Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, con preavviso, nel caso in cui questa facoltà sia prevista nel contratto
(art. 67, co. 2, D.Lgs. 10.9.2003, n. 276)
Dal 28.6.2013
in caso di dimissioni del collaboratore si applicano le medesime norme previste per la convalida delle dimissioni dei lavoratori subordinati
(art. 4, L. 28.6.2012, n. 92; co. 23-bis, art. art. 7, D.L. 28.6.2013, n. 76)
*Le parti, previo accordo, potranno risolvere anticipatamente il contratto, definendo nell'accordo stesso modalità, termini e trattamenti economici La procedura di convalida è uguale a quella prevista per i lavoratori dipendenti
(art. 4, L. 28.6.2012, n. 92; co. 23-bis, art. art. 7, D.L. 28.6.2013, n. 76)
LA NECESSITA’ DELLA CONVALIDA DELLE RISOLUZIONI CONSENSUALI E DEL RECESSO DEL COLLABORATORE NON SI ESTENDE ALLE COLLABORAZIONI OCCASIONALI E ALLE PROFESSIONI INTELLETTUALI (ML circ. 35/2013)
Il rinnovo del contratto a progetto tra le medesime parti è possibile a condizione che esso avvenga in forma scritta e che rispetti tutti i requisiti di legge*
Un analogo progetto può essere di riferimento per successivi contratti di lavoro con lo stesso collaboratore
Lo stesso collaboratore può essere impiegato per diversi progetti
L'aliquota di contribuzione alla Gestione separata inizialmente fissata nella misura del 10% è stata poi differenziata in riferimento alla situazione previdenziale del collaboratore (comma 29, art. 2, L. n. 335/1995)
Nel 2013 è
- 27,72% per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale
(INPS circc. n. 16/2012 n. 27/2013)
con aumenti, in misura crescente dal 2014 al 2018, di 1 punto % annuo sino ad arrivare al 33% nel 2018
(art. 2, comma 57 L. n. 92/2012)
- 20% per i collaboratori con altra copertura previdenziale o pensionati
Le aliquote contributive sono dovute entro il massimale di reddito (2013 = 99.034,00 euro)
(art. 2 comma 18, L. n. 335/1995 INPS mess. n. 2647/2007)
Non è previsto nessun minimale Per poter accreditare ai fini pensionistici l'intero anno di assicurazione è necessario che la
contribuzione risulti superiore al minimale (rif. minimale della gestione dei commercianti)
(2012 = 14.930,00 euro)
*In caso di contribuzione annua inferiore a tale importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi così determinati sono attribuiti temporalmente all'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno
(art. 1, comma 3, L. n. 233/1990 INPS circ. n. 27/2013)*
Versamento
2/3 a carico del committente
1/3 a carico del collaboratore
(INPS circ. n. 103/2004 e INPS mess. n. 29629/2004)
L'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sui compensi dei collaboratori a progetto è reato
(L. n. 183/2010)
Non punibilità del reato nel caso di regolarizzazione entro 90 gg (diffida Inps)
(Inps, msg. 6.3.2013, n.3981)
*Per i professionisti il contributo viene pagato con il meccanismo degli acconti e saldi, negli stessi termini e alle stesse scadenze previsti per i versamenti IRPEF tramite il modello F24 telematico ed è a completo carico del professionista, salvo tuttavia addebitare al committente una somma pari al 4% dei corrispettivi (c.d. rivalsa)
La rivalsa costituisce rapporto interno tra cliente e professionista, il quale è l'unico soggetto obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell'INPS (art. 1, comma 212 L. n. 662/1996 INPS circc. n. 112/1996 n. 201/2000 mess. n. 7751/2012 circ. n. 27/2013) *
I collaboratori a progetto devono obbligatoriamente essere registrati sul Libro Unico del Lavoro (LUL)
(art. 39 D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008; Xxx. xxx., circ. 20/2008; nota 5.12.2008, Vademecum)
Non è necessario il mantenimento di un calendario presenze ma solamente una annotazione libera
(Min. lav. 5.12.2008, Vademecum)
Nel mese in cui il collaboratore non percepisce compensi e/o rimborsi spese il libro unico può essere omesso
(Min. lav., circ. 20/2008 e nota 5.12.2008, Vademecum)
*Il committente è tenuto all’invio dell’Unilav il giorno precedente l’inizio della prestazione; Unilav anche per la proroga; Unilav per la cessazione del rapporto, se non coincide con il termine comunicato all'atto dell'instaurazione del rapporto (entro 5 giorni)
(Min. lav., nota n. 440 del 4.1.2007)
E' in ogni caso escluso sia l'esercizio del potere disciplinare che l'esercizio del potere di variare unilateralmente le condizioni contrattuali originariamente convenute (ML circc. n. 17/2006; n. 14/2013)*
Dal 01.01.2001 il reddito del collaboratore è assimilato ai redditi di lavoro dipendente (sino al 31.12.2000 reddito di lavoro autonomo) (artt. 51 e 52 TUIR)
L'imponibile fiscale è al netto della quota di contribuzione previdenziale ed assistenziale a carico del collaboratore (Ag. Entr. circ. n. 67/E/2001)
*Assimilazione ai redditi di lavoro dipendente anche per le prestazioni occasionali (cd mini collaborazioni)
Sono redditi di lavoro autonomo e costituiscono redditi diversi i compensi percepiti dai collaboratori autonomi occasionali (art. 67, comma 1, lett. l TUIR) per i quali il committente opera una ritenuta d'acconto del 20% sul compenso erogato (art. 25, D.P.R. n. 600/1973 art. 71, comma 2, TUIR)
Per i redditi corrisposti a soggetti non residenti continua ad essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30% (art. 24, comma 1-ter, D.P.R. n. 600/1973) Ciò vale se non esiste una convenzione contro le doppie imposizioni che disciplini diversamente la materia (Ag. Entr. circ. n. 67/2001; ris. n. 79/E/2006)*
*Per i lavoratori autonomi occasionali i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente 5.000 euro e devono essere applicati sul compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura
Superata dal singolo lavoratore, in riferimento a ciascun anno solare, la fascia di esenzione di 5.000 euro, il committente o i committenti interessati devono versare i contributi sugli ulteriori emolumenti
(art. 2, comma 29, L. n. 335/1995 INPS circ. n. 32/2001)
Il lavoratore è tenuto a comunicare ai committenti interessati, il superamento di tale limite (INPS circ. n. 103/2004)*
I diritti derivanti da un rapporto di lavoro a progetto possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro le parti possono ottenere la certificazione del contratto
(art. 75 D.Lgs.276/2003)
La certificazione è una procedura volontaria ed è attivata a seguito di una richiesta scritta e congiunta del DdL e del Lav
(art. 76 D.Lgs. 276/2003)
Dal 01.01.2012 viene esteso il diritto all'indennità di maternità anche ai professionisti iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
(art. 24, comma 26, L. n. 201/2011 art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 art. 24, comma 26, L. n. 201/2011)
*L'indennità è corrisposta alle lavoratrici in favore delle quali, nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile, risultino attribuite almeno 3 mensilità di contribuzione
(art. 5, comma 2, D.M. 12 luglio 2007 INPS circc. n. 51/2006 n. 137/2007; n. 62/2010
INPS circ. n. 64/2010)
I 12 mesi di riferimento vanno individuati in relazione alla data presunta del parto, anziché in relazione a quella effettiva (si considera la data effettiva del parto in mancanza di quella presunta)
Il medesimo arco temporale va preso in considerazione anche ai fini della individuazione del reddito di riferimento, utile ai fini del calcolo dell'indennità*
Per i soggetti iscritti alla Gestione separata, qualificabile come gestione autonoma, non opera il cd principio dell‘ automatismo delle prestazioni previdenziali sancito per i lavoratori subordinati in forza del quale le prestazioni di malattia e maternità sono comunque garantite anche nel caso di mancato o irregolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal DdL
(INPS circolare n. 95 bis/2006 art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 art. 2116 del cod. civ.)
*
L'indennità di maternità è corrisposta previa attestazione di effettiva astensione dal lavoro da parte della lavoratrice resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 5, D.M. 12 luglio 2007; INPS circ. n.137/2007 art. 4, D.M. 4 aprile 2002)
L'indennità viene corrisposta dalla competente Gestione separata entro il termine di un anno dalla fine del periodo indennizzabile
(INPS circ. n.138/2002)
I periodi di astensione dall'attività lavorativa per i quali è corrisposta l'indennità di maternità sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione (art. 6, D.M. 12 luglio 2007)*
*Alle lavoratrici che hanno diritto all'indennità di maternità è corrisposto un trattamento economico per congedo parentale (art. 1, comma 788 legge n. 296/2006) per un periodo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino, in misura pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità
La domanda di congedo parentale deve essere presentata in data anteriore all'inizio del congedo
stesso, essendo indennizzabili solo i periodi successivi alla domanda
(INPS circ. n. 137/2007)
Ai fini dell'indennità è necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale e l'effettiva astensione dall'attività lavorativa*
ANF è corrisposto dalla competente Gestione separata a seguito di domanda presentata dai lavoratori interessati, *a decorrere dal mese di febbraio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione
L'assegno è erogato con pagamento diretto da parte dell'INPS, sulla base delle (stesse tabelle in vigore per i lavoratori dipendenti)*
L'assegno non spetta se la somma dei redditi derivanti dalle attività assimilate al lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995)
A decorrere dall'anno 2013
è riconosciuta un'indennità ai collaboratori
iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS alle seguenti condizioni
(art. 61, comma 1 D.Lgs. n. 276/2003 L. n. 92/2012 art. 2, comma 51 INPS circ. n. 38/2013 INPS mess.
n. 8355/2013)
*- abbiano operato in regime di monocommittenza
- abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro annualmente rivalutato
- avere accreditato nell’anno di riferimento per la prestazione almeno 1
mensilità di contribuzione
- avere avuto periodi di disoccupazione di almeno 2 mesi ininterrotti nell'anno precedente
(art. 1, comma 2, lett. c D.Lgs. n. 181/2000)
- risultare accreditati nell'anno precedente almeno 4 mensilità di contribuzione presso la gestione separata (riduzione a 3 mensilità per gli anni dal 2013 al 2015)*
*La domanda di prestazione deve essere presentata dal collaboratore entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento (con modello xx.xx.xxx) con dichiarazione di disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale
(Inps circ. n. 133/2010)
L'indennità erogata è pari ad un importo del 5% del minimale annuo previsto per artigiani e commercianti moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione (elevata al 7% in via transitoria per gli anni dal 2013 al 2015 ed è all’incirca pari a 750 euro per mensilità)
L. n. 92/2012, art. 2, comma 52)*
L'indennità è soggetta a tassazione corrente
(art. 11, D.P.R. n. 917/1986 INPS mess. n. 8355/2013)
L'importo è liquidato in un'unica soluzione se pari o inferiore a 1.000 euro ovvero in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro se superiore
(L. n. 92/2012, art. 2, comma 53)
Deve essere applicata l’Inail alle collaborazioni a progetto
(art. 5, D.Lgs. n. 38/2000
INAIL circc. n. 22/2004; n. 13/2013)
ed anche per i
- collaboratori occasionali
- componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società
- membri di comitati e commissioni
- collaboratori che percepiscono pensione di vecchiaia
*Esclusi
- collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche
- prestazioni rese da professionisti iscritti agli albi
- attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio nelle quali non si rileva un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni
(INAIL circ. n. 32/2000 nota 19 marzo 2003)
- attività svolte dagli incaricati alle vendite
(ML nota n. 2018/2005)*
Il committente è tenuto ad assicurare all'INAIL i collaboratori
qualora sussista il rischio lavorativo
e
comunque per
l‘ uso non occasionale dell'automezzo guidato dal collaboratore per l'espletamento delle proprie mansioni
(art. 1 del Testo Unico n. 1124/1965)
Il tasso INAIL applicabile è quello della PAT Azienda
qualora l'attività del collaboratore sia inserita nel ciclo produttivo aziendale
ovvero
il premio Inail
riferito all'attività effettivamente svolta dal collaboratore
Il premio INAIL è ripartito nella misura di 1/3 a carico del collaboratore e
2/3 a carico del committente