Contract
In data 19 marzo 2007, Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm, Xxxxxx si sono incontrate per sottoscrivere il presente accordo al fine di definire, alla luce delle modifiche introdotte in attuazione del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alcune norme relative al Fondo Cometa e ai Fondi di Previdenza Complementare.
Contribuzione del lavoratore
Dal 1° gennaio 2007 l’aderente al Fondo Cometa può scegliere di versare:
a) un contributo di valore uguale a quello versato dal datore di lavoro (attualmente pari all’1,2% della retribuzione convenzionale ovvero l’1,5% per i lavoratori apprendisti assunti dopo il 1° marzo 2006);
b) un contributo da definire in misura percentuale avendo a riferimento la retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tale contributo non dà diritto alla quota a carico del datore di lavoro qualora risulti inferiore all’1,2% della retribuzione convenzionale, ovvero all’1,5% per i lavoratori apprendisti.
Il lavoratore ha la facoltà di variare il contributo, in aumento o in diminuzione, fermo restando quanto previsto al precedente punto b), comunicandolo in forma scritta alla direzione aziendale (utilizzando l’apposito modulo), entro il 31 maggio con efficacia dal 1° luglio ed entro il 30 novembre con efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo.
In via transitoria e fino al 30 giugno 2007 la variazione del contributo avrà effetto a partire dal mese successivo alla dichiarazione di modifica mentre i versamenti al fondo da parte dell’azienda manterranno le scadenze già previste.
Contribuzione del datore di lavoro
La contribuzione del datore di lavoro è dovuta secondo le modalità e nei limiti previsti dall’accordo costitutivo del Fondo Cometa a favore dei lavoratori iscritti che contribuiscano almeno in pari misura. La contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta esclusivamente in favore dei lavoratori che abbiano aderito o aderiscano volontariamente ed esplicitamente a Cometa o ad altre forme previdenziali definite dalla contrattazione collettiva. Non è quindi dovuta alcuna contribuzione o trattamento sostitutivo o alternativo ai lavoratori che non abbiano aderito, oppure aderiscano tramite il conferimento della sola quota di accantonamento del TFR maturando alle suddette forme ed ai lavoratori che aderiscono a forme pensionistiche complementari non contrattuali anche in presenza di versamenti individuali.
La contribuzione del datore di lavoro è calcolata nella misura prevista dagli accordi tra le parti in percentuale sulla retribuzione convenzionale (paga base, EDR ed elemento retributivo quadri).
Per le modalità di calcolo della contribuzione si fa riferimento all’accordo tra le parti istitutive dell’8 maggio 1998.
La contribuzione del datore di lavoro come sopra definita può essere migliorata dalla contrattazione collettiva aziendale.
Decorrenza dei contributi
I contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro manterranno le vigenti decorrenze e cioè: 1° aprile per adesioni realizzate entro il 28 febbraio,
1° luglio per adesioni realizzate entro 31 maggio, 1° ottobre per adesioni realizzate entro il 31 agosto,
1° gennaio per adesioni realizzate entro il 30 novembre di ogni anno,
fermo restando che, come previsto dalla legge, per i nuovi iscritti nel corso del primo semestre 2007 il primo versamento al Fondo verrà effettuato alla scadenza del 20 luglio 2007.
Conferimento TFR
Da gennaio 2007, in coerenza con le norme vigenti, l’adesione alla previdenza complementare mediante il conferimento del TFR maturando, avrà decorrenza dal mese in cui viene manifestata la volontà di aderire mediante dichiarazione in forma scritta, utilizzando l’apposito modulo TFR1 o, per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, il modulo TFR2.
Contestualmente alla dichiarazione, il lavoratore consegnerà alla direzione aziendale il modulo di adesione al Fondo debitamente compilato.
Dalla stessa data decorrerà il diritto di contribuire con il TFR maturando.
Il TFR conferito al Fondo sarà pari al 100% per i lavoratori con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993.
Il TFR conferito al Fondo per i lavoratori con prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 sarà invece pari:
• per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2007 al 40%, ma è fatta salva la possibilità di elevarlo al 100% con richiesta scritta alla direzione aziendale.
• dal 1° luglio 2007 tale contributo sarà pari al 100%, a meno che il lavoratore dichiari o abbia già dichiarato in forma scritta alla direzione aziendale di voler versare il 40% (mod. TFR1 o TFR2 o nuova Scheda di adesione al Fondo Pensione).
Adesione dei lavoratori in prova
A partire dal 1° gennaio 2007, in relazione all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, l’adesione alla previdenza complementare è consentita anche ai lavoratori in prova sulla base delle regole previste dagli accordi vigenti.
Quota associativa
I lavoratori aderenti al Fondo Cometa con conferimento del solo TFR, anche per effetto del “silenzio - assenso”, contribuiscono alle spese del Fondo mediante il versamento della quota associativa annua nella misura prevista dagli accordi vigenti.
Trasparenza e chiarezza dell’informazione
Per favorire la diffusione dell’informazione circa le possibili opzioni di conferimento del TFR in condizioni di stabilità normativa, le parti convengono circa l’opportunità di evitare la costituzione di nuovi fondi aziendali nel primo semestre del 2007.
In presenza di più fondi contrattuali a livello aziendale, si concorda che la consistenza numerica degli aderenti ai fini della destinazione del TFR dei lavoratori “silenti” sia rilevata alla data del 31 dicembre 2006 per l’anno 2007 e al 31 dicembre di ogni anno per gli anni successivi.
Le aziende sono tenute a fornire entro il mese di maggio 2007, ai dipendenti che a quella data non avessero espresso alcuna scelta, un’informazione scritta diretta ad indicare la forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.
L’informazione sarà fornita anche a tutti i nuovi assunti almeno 30 giorni prima della scadenza del 1° semestre di lavoro.
Estratto conto aziendale
A partire dal 2008, annualmente, di norma in concomitanza con la consegna del modello CUD, i datori di lavoro comunicano ai lavoratori iscritti al Fondo l’ammontare della contribuzione relativa all’anno precedente, suddivisa nelle quote a carico del dipendente, del datore di lavoro e TFR.
In alternativa le imprese, potranno fornire la medesima informazione su base mensile mediante notazione specifica in busta paga.