Contract
ACCORDO DI RECIPROCA ASSISTENZA TRA IL MINISTERO DELLE FINANZE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DELLE FINANZE DELLA REPUBBLICA DELLA FINLANDIA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI DETTATE DALLA CONVENZIONE TRA L’ITALIA E LA FINLANDIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE L’EVASIONE FISCALE IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO, FIRMATA AD HELSINKY IL 12 GIUGNO 1981.
Il Ministero delle Finanze della Repubblica della Finlandia ed il Ministero delle Finanze della Repubblica Italiana, nella loro qualità di autorità competenti ai fini della Convenzione fra Finlandia ed Italia per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (d’ora in avanti indicata come “la Convenzione”), firmata ad Helsinky il 12 giugno 1981,
Auspicando di rendere più efficiente lo scambio di informazioni regolato dall’art. 26 della Convenzione e raggiungere l’obiettivo della prevenzione dell’evasione fiscale così come previsto dal suddetto articolo,
Considerando che sforzi coordinati su base reciproca sono necessari allo scopo di sviluppare le procedure in materia di scambio spontaneo di informazioni aventi rilevanza fiscale,
Avendo riguardo alle disposizioni del paragrafo 3 dell’art. 25 della Convenzione, Xxxxx concordato quanto di seguito disposto:
A) Ai fini del presente Accordo le autorità competenti sono:
- in Finlandia il “Ministero delle Finanze”; e comunque, ai fini dell’attuazione delle disposizioni del presente Accordo l’autorità competente è il “Verohallitus” (il National Board of Taxes);
- in Italia il “Ministero delle Finanze - Segretariato Generale - Ufficio per gli Studi di Diritto Tributario Comparato e per le Relazioni Internazionali”.
B) L’autorità competente di ciascuno Stato contraente fornirà, senza che vi sia una specifica richiesta, all’autorità competente dell’altro Stato contraente le informazioni - acquisite durante verifiche o controlli sui propri contribuenti indicati dalla Convenzione - che possono rivestire interesse ai fini del corretto accertamento delle imposte specificate nella Convenzione stessa.
C) Le informazioni di cui al paragrafo B)includeranno pagamenti effettuati direttamente o indirettamente da un residente di uno Stato contraente a un residente di un altro Stato contraente, sotto forma di canoni di affitto, interessi, royalty, compensi ad amministratori, gettoni di presenza, retribuzioni di artisti ed atleti, remunerazioni di lavoro autonomo, provvigioni e pagamenti similari, ed ogni altro tipo di reddito.
D) Le autorità competenti che sono parti del presente Accordo concordano, altresì, che la reciprocità è un aspetto fondamentale della mutua assistenza e stabiliscono che le stesse Autorità Competenti mantengano in modo permanente un’atmosfera di collaborazione nello scambio di informazioni soggetto alle disposizioni della Convenzione, allo scopo di assicurare che detto scambio sia attuato correttamente ed in conformità al principio della reciprocità.
E) E’ reciprocamente inteso che l’uso delle informazioni fornite nell’ambito dello scambio spontaneo è limitato da quanto disposto dall’art. 26 della Convenzione. Al fine di prevenirne la divulgazione non autorizzata, le autorità competenti dovranno indicare per tutte le informazioni scambiate che le informazioni sono soggette ai termini della Convenzione e che l’uso e la divulgazione delle stesse sono regolate dalle norme della Convenzione.
F) Il presente Accordo sarà operativo a partire dal 1° marzo 1998.
G) Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento mediante intesa tra le autorità competenti.
Fatto a Roma, in duplice originale, il 12 dicembre 1997, in lingua inglese.
Per il Ministero delle Finanze Per il Ministero delle Finanze
della Repubblica italiana della Repubblica della Finlandia
(Xxxxxxx xxx Xxxxxxx) (Xxxxxx Xxxxxxx)