PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Servizio Nazionale
PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Convegno Nazionale
dei Direttori e Responsabili diocesani e regionali per l’IRC
“A 30 anni dall’Intesa:
l’IRC nel cammino della Chiesa italiana”
... per non dimenticare
Rimini, 13-15 aprile 2015
INDICE | ||
Premessa: dal Concordato del 1929 alla Revisione del 1984 | ||
1. Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, 11 febbraio 1929 | p. | 7 |
2. Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede 18 febbraio 1984 | p. | 7 |
3. Dichiarazione della Xxxxxxxxxx XXX, 00 febbraio 1984 | p. | 9 |
4. Nota della Presidenza della CEI “Insegnamento della religione cattolica nelle scuole dello Stato”, 23 settembre 1984 | p. | 11 |
Capitolo 1: l’Intesa del 1985
5. Intesa tra Autorità Scolastica e Conferenza Episcopale Italiana
per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, 14 dicembre 1985 | p. | 19 |
6. Dichiarazione del Ministro della Pubblica Istruzione Sen. Xxxxxx Xxxxxxxx | p. | 23 |
7. Dichiarazione del Presidente della CEI Card. Xxx Xxxxxxx | p. | 25 |
8. Verbale della giornata | p. | 28 |
9. Decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 16 dicembre 1985 | p. | 29 |
10. Decreto di promulgazione del Presidente della CEI | p. | 30 |
11. Lettera del Santo Padre al Presidente della C.E.I. dopo la firma dell’Intesa sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, 31 dicembre 1985 | p. | 31 |
Capitolo 2: la modifica dell’Intesa nel 1990
12. Modificazione dell’Intesa tra Autorità Scolastica e Conferenza Episcopale Italiana
per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, 13 giugno1990 | p. | 37 |
13. Testo coordinato delle Intese 1985 e 1990 | p. | 38 |
14. Dichiarazione del Ministro della Pubblica Istruzione Xx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx | p. | 42 |
15. Dichiarazione del Presidente della CEI Card. Xxx Xxxxxxx | p. | 44 |
16. Decreto del Presidente della Repubblica n. 202 del 23 giugno 1990 | p. | 46 |
17. Decreto di promulgazione del Presidente della CEI | p. | 47 |
18. Dichiarazione della Xxxxxxxxxx xxxxx XXX | x. | 00 |
Xxxxxxxx 0: la nuova Intesa del 2012
19. Intesa tra Autorità Scolastica e Conferenza Episcopale Italiana per
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche p. 53
20. Indirizzo di saluto del Presidente della CEI Card. Xxxxxx Xxxxxxxx
al Ministro Xx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx in occasione della firma | p. | 57 |
21. Verbale della giornata | p. | 59 |
22. Decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 20 agosto 2012 | p. | 60 |
23. Decreto di promulgazione del Presidente della CEI | p. | 61 |
24. Nota MIUR prot. n. 2989 del 6 novembre 2012 | p. | 62 |
Capitolo 4: il Servizio Nazionale per l’IRC | ||
25. La nascita del Settore per l’IRC all’interno dell’Ufficio Catechistico Nazionale | p. | 69 |
26. Decreto di istituzione del Servizio Nazionale per l’insegnamento della religione cattolica e Regolamento, 23 settembre 2002 | p. | 71 |
27. Regolamento del Servizio Nazionale per l’IRC | p. | 72 |
Capitolo 5: altra documentazione | ||
28. Conclusioni del Convegno dell’Ufficio Catechistico Nazionale, 17 luglio 1970 | p. | 77 |
29. Discorso del Santo Padre al Simposio del CCEE sull'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica, 13-15 aprile 1991 | p. | 81 |
30. “Insegnare religione cattolica oggi” Nota pastorale dell' Episcopato italiano sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, 19 maggio 1991 p. 85
31. Discorso del Santo Padre al Meeting degli insegnanti di religione, 25 aprile 2009 p. 98
32. Lettera circolare della Congregazione per l’Educazione Cattolica
sull’insegnamento della religione nella scuola, 5 maggio 2009 p. 100
Premessa:
DAL CONCORDATO
DEL 1929
ALLA REVISIONE
DEL 1984
1. TRATTATO FRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA
11 febbraio 1929
In nome della Santissima Trinità
Art.1. L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’art. 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato.
CONCORDATO TRA LA SANTA SEDE E L’ITALIA
In nome della Santissima Trinità
…
Art.36 - L’Italia considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica.
E perciò consente che l’insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d’accordo tra la Santa Sede e lo Stato.
Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti e religiosi approvati dall’autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall’ordinario diocesano.
La revoca del certificato da parte dell’ordinario priva senz’altro l’insegnante della capacità di insegnare.
Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dalla autorità ecclesiastica.
2. ACCORDO CHE APPORTA MODIFICHE
AL CONCORDATO LATERANENSE DELL'11 FEBBRAIO 1929, TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE
18 febbraio 1984
La Santa Sede e la Repubblica italiana
- tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II;
- avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonché la nuova codificazione del diritto canonico;
- considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'art. 7 Cost. della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale.
Hanno riconosciuto l’opportunità di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense:
Art. 1. - La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio
...
Art. 9.
§ 2. - La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
....
PROTOCOLLO ADDIZIONALE
Al momento della firma dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense la Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni, e di evitare ogni difficoltà di interpretazione, dichiarano di comune intesa:
...
5. In relazione all'art. 9.
a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 é impartito – in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni – da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.
b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:
1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;
2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.
c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle Regioni di confine nelle quali la materia e disciplinata da norme particolari.
3. DICHIARAZIONE DELLA PRESIDENZA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
18 febbraio 1984
1. - In occasione della firma delle modificazioni consensuali del Concordato lateranense, la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana: - esprime viva gratitudine al Papa Xxxxxxxx Xxxxx XX e alla Santa Sede per l'attenzione riservata all'Italia, e alle esigenze che caratterizzano i rapporti della Chiesa con la comunità politica nel nostro Paese; - rinnova l'espressione del sincero rispetto per le istituzioni dello Stato e ribadisce l'impegno dei cattolici a promuovere i grandi valori di libertà, di giustizia e di solidarietà che ispirano la Costituzione italiana; - auspica che il nuovo Accordo sia effettiva premessa per una ampia e cordiale collaborazione a sostegno dei diritti fondamentali della persona umana, della famiglia, del bene comune e del progresso morale e civile di un popolo, per il quale i Vescovi e le loro Chiese particolari continueranno a spendere le migliori energie nel nome e con la libertà del Vangelo; - ribadisce l'impegno, che per la Chiesa è irrinunciabile dovere, di vivere con fedeltà la propria libera missione di servizio del Vangelo e di autentica promozione umana.
2. - Il nuovo Accordo, all'articolo 1, dopo aver riaffermato «che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani», impegna al pieno rispetto di tale principio ed « alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese. E' questa una affermazione assai importante, per la quale la Conferenza Episcopale Italiana ha dato il deciso contributo di sua competenza nelle fasi della elaborazione del testo, lieta ora che il contributo sia stato accolto. Se poi il Protocollo addizionale avverte che «si considera non più in vigore il principio... della religione cattolica come sola religione dello Stato», si possono comprendere le ragioni di un simile cambiamento che, anche alla luce della Dichiarazione del Concilio sulla libertà religiosa, si ispira al rispetto dovuto a chiunque abbia altra fede o diversa convinzione di coscienza. Questo cambiamento nulla toglie ai valori della religione cattolica. Essa appartiene da sempre al popolo italiano nel quale si è largamente radicata per la forza del Vangelo, fino ad essere fermento della sua sto. xxx, della sua civiltà, della sua cultura, dei suoi impegni per una ordinata convivenza civile, per aperti rapporti di collaborazione in Europa e nel mondo, per 'il progresso di tutti i popoli e per la pace. Ne sono segni vivi le innumerevoli espressioni d'arte che la fede e la religione hanno ispirato: l'architettura - dalle catacombe alle cattedrali e alle pievi sparse in tutto il Paese -, la letteratura, la poesia e la musica, le feste cristiane vivificate dalla pietà popolare, la spiritualità elevata di tanti santi nati dal popolo e vissuti a suo servizio, la quotidiana partecipazione delle comunità cristiane e di tanti cattolici alla vita sociale. Ne è segno particolarmente caro agli italiani il Crocefisso, piantato dalla gente alle porte e nelle piazze dei paesi, venerato nelle famiglie e nelle case della sofferenza, presente nei luoghi pubblici e dove si cerca giustizia. Ne è segno, ancora, la catena di istituzioni di pietà, di cultura, di carità alle quali le nostre popolazioni diedero vita lungo i secoli con sempre rinnovata originalità creativa.
3. - Anche per questo, la religione cattolica non è semplice «affare privato». La Costituzione della Repubblica, del resto, nella prospettiva personalistica, solidaristica e pluralistica che la caratterizza, riconosce che la religione è un valore socialmente rilevante e giuridicamente protetto e, per quanto riguarda la Chiesa cattolica, assicura possibilità di presenza e di azione proporzionate alla coscienza che la Chiesa stessa ha della propria missione. I Vescovi italiani sono consapevoli della grande responsabilità che tutto questo comporta dinanzi al Paese, e ribadiscono la volontà di onorarla in ogni modo, mettendo in sempre più vivida luce l'intrinseco rapporto tra evangelizzazione e promozione umana e moltiplicando gli sforzi per formare cristiani coerenti, capaci di comportarsi come uomini liberi, non servendosi della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servitori di Dio» (1 Pt 2, 16)) di essere pronti per ogni opera buona» (Ti 3, l), di mostrarsi in ogni occasione «cittadini leali, amici della pace sociale e del progresso» (Cfr. Messaggio del Concilio Ecumenico Vaticano II ai governanti, 8 dicembre 1965).
4. - Con nuovo impulso pertanto la Chiesa italiana, nel rispetto della sua originale missione e delle prerogative dello Stato democratico, e nella volontà di reciproca collaborazione, assicura per parte sua l'impegno di difendere e di promuovere i valori umani che stanno alla base di una moderna convivenza civile. In particolare:
a) Xxxxxx con la dovuta attenzione come il riconoscimento degli « effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico » e l'efficacia nella Repubblica italiana, sia pure a determinate condizioni, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, corrispondano alle esigenze della coscienza dei credenti e di un corretto ordinamento della convivenza civile. Nello stesso tempo, in comunione con la Santa Sede e con tutto 1'Episcopato cattolico, la Chiesa italiana riafferma il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine per la dignità e i valori della famiglia, cellula primaria della società e fondamento di sicuro progresso umano.
b) Si impegna nelle prospettive di un rinnovato servizio educativo e scolastico, perché le nuove generazioni crescano in una libertà che non può essere disimpegno e che matura invece con la ricerca coraggiosa della verità. Se con il nuovo Accordo la disciplina dell'insegnamento della religione è stata aggiornata, è perché si possano favorire le scelte consapevoli e responsabili degli alunni e dei loro genitori, proponendo a loro valide motivazioni, autentici contenuti, metodi e docenti qualificati. In tal senso la Chiesa italiana continuerà a ispirare la sua fondamentale preoccupazione educativa sia nelle scuole cattoliche sia con l'insegnamento della religione da assicurare a tutti nelle scuole dello Stato, come doveroso servizio che rientra nel quadro delle finalità della scuola.
c) Per quanto si riferisce alla materia patrimoniale, la Chiesa italiana intende proporre con chiarezza le originarie finalità della sua missione di religione e di culto, di carità e di apostolato, e auspica che la formulazione della nuova disciplina riguardante gli enti e i beni ecclesiastici consenta di mettere efficacemente e correttamente a servizio del Paese, particolarmente dei poveri e degli emarginati, la collaudata esperienza e la competenza dei cristiani e - delle loro istituzioni. 5. - Nel prendere atto dell'Accordo positivamente intervenuto tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, la Chiesa è consapevole della situazione in cui versa il Paese, impegnato a superare una crisi di valori che toccano il suo profondo tessuto morale e sociale, le sue istituzioni, le sue prospettive. Soprattutto a fronte di tale situazione non può non avvertire gli obiettivi limiti di quella che resta in pratica, pur a distanza di ormai 55 anni, una modificazione del Concordato lateranense. Restano fuori dall'esplicita normativa dell’Accordo oggi siglato aree significative di problemi nuovi e urgenti, quali la promozione della vita e della famiglia, l'educazione sanitaria e i servizi socio-sanitari e assistenziali, la lotta contro le nuove forme di emarginazione, le iniziative per la gioventù, la qualificazione dei mezzi della comunicazione sociale, la promozione del volontariato interno e internazionale, l'impegno per il terzo mondo e per la pace, la valorizzazione del territorio e della sua cultura. Convinti che il futuro della società italiana si giocherà per tanti aspetti proprio su queste frontiere, i Xxxxxxx si attendono perciò coerenti sviluppi dell'impegno di collaborazione per il bene del Paese, significativamente espresso nell'art. 1 dell'Accordo.
Per parte loro si dicono pienamente disponibili, nell'ambito delle proprie competenze, a ogni forma di leale e costruttivo confronto con le istituzioni civili a tutti i livelli, anche valorizzando gli spazi opportunamente aperti per una qualificata espressione della loro Conferenza Nazionale e delle sue articolazioni regionali. Chiesa e cristiani non sono stranieri in Italia: sono di casa. Essi prendono occasione per riaffermare l'impegno di una qualificata e organica corresponsabilità che, se per loro si ispira al Vangelo di Cristo, si colloca dentro la vita di un popolo di cui essi stessi sono parte e di cui condividono le speranze di ripresa e la volontà di autentico progresso.
4. L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE DELLO STATO
23 settembre 1984
Nota della Presidenza della C.E.I.
1. - Nella dichiarazione resa nota il 18 febbraio 1984 in occasione della firma delle modificazioni consensuali del Concordato Lateranense, la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana affermava la volontà dei Vescovi italiani di mettere « in sempre più vivida luce l'intrinseco rapporto tra evangelizzazione e promozione umana », e di moltiplicare gli sforzi per formare cristiani coerenti, capaci di comportarsi " come uomini liberi " (l Pt 2, 1.6).
La Chiesa in Italia si impegnava perciò anche nelle prospettive di un rinnovato servizio educativo e scolastico, perché le nuove generazioni crescano in una libertà che non può essere disimpegno e che matura invece con la ricerca coraggiosa della verità D (cfr. n. 3-4/b).
Mentre da poco è iniziato un nuovo anno scolastico, ancora strutturato sulla precedente normativa, la Presidenza della C.E.I. ritiene opportuno offrire a quanti hanno a cuore la scuola in Italia un primo nucleo di considerazioni fondamentali e fin d'ora utili per avviare un responsabile impegno educativo.
Il Vangelo e la scuola
2. - «Se con il nuovo Accordo - continuava la citata dichiarazione della Presidenza della CE1 - la disciplina dell'insegnamento della religione è stata aggiornata, è perché si possano favorire le scelte consapevoli e responsabili degli alunni e dei loro genitori, proponendo a loro valide motivazioni, autentici contenuti, metodi e docenti qualificati» (cfr. n. 4/b).
Anche l'insegnamento della religione cattolica nella scuola fa parte del comune impegno di mettere in atto rapporti sempre più validi tra lo Stato e la Chiesa perché possano collaborare, ciascuno per la sua parte, per la promozione dell'uomo e il bene del Paese (cfr. Accordo di revisione del Concordato Lateranense, 18.2.1984, art. 1). Tale impegno la Chiesa e i cattolici sono ora chiamati ad onorare con la dovuta competenza, perché alla scuola - non solo con l'insegnamento della religione - siano assicurati qualificati progetti di piena educazione dell'uomo e del cittadino.
3. - Con il suo servizio di educazione religiosa alle nuove generazioni nel quadro delle finalità della scuola, la Chiesa italiana è consapevole di essere interpellata a offrire' un contributo che deriva dalla sua missione primaria ed essenziale: l'evangelizzazione.
Oggi, come sempre, la Chiesa ha profonda coscienza che «la presentazione del messaggio evangelico non è (per essa) un contributo facoltativo: è il dovere che le incombe per mandato dei Signore Gesù ...
Questo mandato è necessario. E' unico. E' insostituibile. Non sopporta né indifferenza, né sincretismo, né accomodamenti » (Xxxxx XX, «Evangelii nuntiandi», n. 5).
La Chiesa è altrettanto consapevole «della realtà ricca, complessa e dinamica» dell'evangelizzazione, della molteplicità delle sue vie e delle sue forme, dei suoi profondi legami con le culture, le situazioni storiche e sociali e le implicanze della promozione umana (cfr. Evangelii nuntiandi, n. 17 e 19-31; cfr. Direttorio Catechistico Generale, n. 19).
4. - Se l'evangelizzazione è la sua identità e la sua missione costitutiva, la Chiesa deve pertanto impegnarsi a riconoscere le esigenze che alla evangelizzazione pongono i vari ambienti di vita e di cultura, il doveroso rispetto della legittima autonomia delle realtà temporali (cfr. « Gaudium et spes, n. 36), le esigenze proprie dell'età evolutiva e della gradualità evangelica nella pedagogia dell'annuncio. Ciò nulla toglie ai valori autentici e ai principi della religione cattolica; tende anzi a radicarli nella vita di un popolo, perché siano continuo richiamo di apertura a Dio e fermento della sua storia, della sua civiltà, della sua cultura, dei suoi impegni per una ordinata
convivenza civile, per la collaborazione nel mondo, per la pace (cfr. Dichiarazione della Presidenza della C.E.I., 18.2.1984, n. 2).
5. - Su questi orizzonti potrà fiduciosamente rinnovarsi l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, che per parte sua la Chiesa offre a tutti.
E' infatti dovere della Chiesa rispondere ai precisi diritti che le famiglie credenti (e gli alunni stessi) hanno nei confronti della scuola, perché essa «non solo non ponga in pericolo la fede dei loro figli, ma anzi completi, con adeguato insegnamento religioso, la loro formazione integrale» (XXXXXXXX XXXXX XX, Discorso alla Curia romana, 28.6.1984, n. 6).
Ma un simile insegnamento dovrà anche saper incontrare la permanente inquietante domanda di verità e di senso che è propria dell'uomo - credente e non credente - e che emerge oggi ampiamente dai più giovani, anche quando essi si esprimono in forme fideistiche o di disimpegno o di fuga irrazionale dalla realtà verso i cosiddetti «paradisi artificiali».
L'insegnamento della religione è infatti «richiesto, oltre tutto, dall'aspirazione originaria dell'uomo verso la ricerca della verità: esso quindi rientra nell'ambito generale del rispetto alla libertà religiosa» (XXXXXXXX XXXXX XX, Discorso cit., n. 5).
Cultura religiosa e religione cattolica
6. - Per svolgere il suo corretto servizio alla scuola, la Chiesa non può comunque ricorrere a impostazioni approssimative o incoerenti, che snaturino il contenuto del messaggio cristiano. Essa deve invece caratterizzarne la presentazione autentica, orientandola allo sviluppo della piena personalità degli alunni: di questa chiarezza, del resto, gli alunni e le loro famiglie hanno diritto e hanno bisogno.
Quale competenza teologica, culturale e pedagogica tutto ciò comporti, è materia che va attentamente verificata e ulteriormente approfondita, come del resto lo stesso nuovo Accordo comporta.
7. - I1 nuovo Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana riconosce la specifica identità della Chiesa e della sua peculiare missione e ne prevede l'apporto originale, nella reciproca collaborazione (cfr. art. 1).
Questo riconoscimento dell'identità della Chiesa e della sua missione traspare in modo tutto particolare nell'art. 9, relativo all'istituzione di scuole cattoliche ed istituti di educazione cattolica (comma 1) e all'insegnamento della religione cattolica, assicurato dallo Stato italiano
«nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado» (comma 2).
Le due motivazioni addotte dal testo del Concordato - il valore della. cultura religiosa » e il riconoscimento che «i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano» - impegnano a dare corpo a una più robusta cultura religiosa delle nuove generazioni e a promuovere un auspicato maggiore interesse per la cultura teologica nel nostro Paese.
8. - Le motivazioni del Concordato, comunque, non richiedono soltanto una complessiva promozione della cultura religiosa in genere, ma portano ad assicurare un preciso insegnamento di religione cattolica, con tutto ciò che un vero insegnamento di religione comporta: autenticità di motivazioni e di finalità, ortodossia di contenuti, riconoscibile idoneità degli insegnanti e loro qualificazione professionale, corretta e adeguata metodologia di insegnamento, libri di testo di sicuro riferimento e culturalmente validi.
Alle famiglie e agli alunni, non solo credenti, che vorranno far proprie integralmente le finalità della scuola avvalendosi dell'insegnamento della religione cattolica, vanno pertanto offerti progetti di insegnamento caratterizzati «in riferimento alle mète e ai metodi propri di una struttura scolastica moderna. La formazione integrale dell'uomo e del cittadino, mediante l'accesso alla cultura, è la. Preoccupazione fondamentale» (C.E.I., Il rinnovamento della catechesi, n. 154).
Una proposta offerta a tutti
9. - E' qui che la scelta di un servizio a tutti prende corpo e significato. La Chiesa nella scuola non si fa carico solo di chi già crede, pochi o tanti che siano; essa guarda a tutta la realtà scolastica, nella sua complessità, non ignorando neppure le contraddittorie situazioni culturali e spirituali degli alunni. E, senza imposizioni, rivolge a tutti la sua proposta, anche a coloro che sono in ricerca, ai dubbiosi, agli increduli, a quanti si dicono non più credenti ma non rifiutano un discorso obiettivo e motivato sui contenuti del Cristianesimo cattolico.
Per questo va espressa rinnovata fiducia particolarmente agli insegnanti di religione, chiamati ad essere « responsabili della proposta del messaggio cristiano a tutti gli alunni, evitando la tentazione di limitare il proprio interessamento a chi consapevolmente vive una scelta di fede e di pratica religiosa » (XXXXXXXX XXXXX XX, Discorso al clero di Roma, 5 marzo 1981, n. 5).
10. - Non può sfuggire il valore di questi orientamenti, insieme alla prevedibile fatica. Il nostro Paese non crescerà se non insieme (cfr. La Chiesa italiana e le prospettive del Paese, 23.10.1981, n. 8). Anche l'insegnamento della religione cattolica tende, perciò, non a radicalizzare le posizioni personali o dei gruppi, ma a confrontarle tra loro e a socializzare alunni e famiglie per favorire spirito di tolleranza, capacità di dialogo, sincera ricerca della verità, scelte libere e responsabili, autentica convivenza umana.
11. - I1 nuovo regime instaurato dal Concordato, mentre assicura l'insegnamento della religione cattolica nella scuola, prevede, «nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori», anche il diritto a tutti e a ciascuno «di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento».
Si tratta di un ordinamento nuovo che, pur contando su auspicabili sapienti normative, esigerà da parte della Chiesa proposte educative qualificate e capaci di promuovere il consapevole diritto di avvalersi dell'insegnamento della religione.
Ma la normativa dell'ordinamento e la qualificazione dell'insegnamento non basteranno.
Le famiglie si troveranno a esercitare nuova responsabilità educativa, per motivare in dialogo con i figli il valore dello studio del cattolicesimo per una piena e armonica formazione della personalità.
I giovani, a partire dalla prima adolescenza, saranno chiamati a riconoscere in termini personali un tale valore per la loro crescita spirituale.
Gli organi collegiali, le autorità scolastiche, gli insegnanti – quelli di religione e non solo loro - saranno impegnati a sorreggere, secondo le proprie competenze, le ragioni di una scelta positiva a favore dell'insegnamento della religione.
Anche i cattolici che mandano i figli in parrocchia o in altri ambienti ecclesiali dovranno comprendere l'importanza dell'educazione religiosa nella scuola, la ricchezza dei suoi significati culturali e delle sue implicanze etiche e sociali.
Una proposta qualificata per la scuola
12. - La Presidenza della C.E.I. ritiene da parte sua doveroso sollecitare l'impegno di tutti, in particolare dei cattolici, per un profondo rinnovamento dell'insegnamento della religione. E ciò principalmente in due direzioni:
a) - Nella scelta, preparazione e costante qualificazione degli insegnanti, siano essi sacerdoti, religiosi, o laici. L'insegnamento della religione cattolica, nei vari ordini e gradi di scuola, non è un compito facile. Occorre riconoscere il merito di tanti insegnanti che hanno servito, nel rispetto delle coscienze, la scuola e i giovani in un quadro normativo obiettivamente precario, attraverso anni non facili di rinnovamento e trasformazione delle strutture scolastiche.
Anche la loro esperienza, a volte sofferta, conferma che l'insegnamento della religione cattolica esige conoscenza obiettiva e adeguata dei contenuti della Rivelazione cristiana e della
dottrina della Chiesa, responsabilità e capacità pedagogica, sensibilità psicologica. Ed esige sincero e corretto atteggiamento personale nei confronti della fede cristiana e della Chiesa, in riferimento alla quale l'insegnamento è chiamato ad agire.
Peraltro, l'impegno educativo-religioso assunto con serietà professionale si riversa positivamente sugli insegnanti stessi e li coinvolge in un fecondo rapporto con gli alunni per una comune crescita umana e anche cristiana. Questa annotazione la Presidenza della C.E.I. offre con particolare fiducia agli insegnanti della scuola materna ed elementare.
b) - Una più chiara e precisa a caratterizzazione scolastica di questo insegnamento.
Senza mai perdere di vista la natura della religione cattolica, bisognerà qualificare sempre meglio l'insegnamento nella scuola e nel quadro delle sue finalità: con mète e contenuti educativi propri, con metodologie di approccio caratteristiche della scuola, e con riguardo ai
soggetti - gli alunni - che sono in età evolutiva e che hanno bisogno di sottoporre a sempre nuove verifiche le proprie scelte religiose.
13. - Senza operare indebite e forzate contrapposizioni, si dovrà tenere conto che il principio di fondo che deve guidare l'impegno in questo delicato settore della pastorale, è quello della distinzione e insieme della complementarietà tra l'insegnamento della religione e la catechesi. Nelle scuole, infatti, si opera per la formazione integrale dell'alunno.
L'insegnamento della religione dovrà pertanto caratterizzarsi in riferimento agli obiettivi ed ai criteri propri di una struttura scolastica moderna » (XXXXXXXX XXXXX XX, Discorso al Clero di Roma, n. 3).
«Distinzione , dunque, non contrapposizione, e neppure azioni parallele o alternative. Nella scuola, l'insegnamento è attenzione alla peculiarità dell'ambiente scolastico, della sua natura e finalità, dei suoi metodi di ricerca e approfondimento, dei suoi ritmi di maturazione; è capacità di inserire il messaggio cristiano non accanto, ma dentro la cultura della scuola, anche attraverso un corretto metodo di interdisciplinarietà; è assumere i problemi vivi dei giovani d'oggi e confrontarsi con loro, in un dialogo non superficiale o epidermico, ma attento e costruttivo; è seguire un metodo di ricerca che non è rinuncia alle certezze della Rivelazione cristiana, ma paziente cammino e ricerca seria della verità, col passo a volte sicuro a volte incerto dell'uomo.
Nel vivo della comunità ecclesiale, poi, tutto può trovare pieno riferimento e luogo di piena esperienza di fede. E' infatti primariamente nella comunità cristiana che la Chiesa esercita la sua missione con l'insegnamento della fede, con la celebrazione dei sacramenti e con l'animazione della carità. Essa pertanto continuerà, anche nelle nuove circostanze, a mettere in atto servizi adeguati, che consentano a tutti i giovani di aprirsi al dono della fede e di vivere in pienezza la loro coerenza cristiana.
14. - Molti problemi, di carattere organizzativo e pedagogico, restano aperti, e saranno affrontati con le « intese » tra le competenti Autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana.
Su due problemi, tuttavia, la Presidenza della C.E.I. richiama sobriamente, fin d'ora, l'attenzione:
a) - I1 primo riguarda coloro che sceglieranno di non avvalersi dell'insegnamento della religione. La nuova normativa, in tal caso, solleciterà la Chiesa a promuovere nelle comunità cristiane una pastorale sempre più aperta e accogliente per tutti. Porrà delicati problemi anche alle famiglie, ai giovani, alla scuola stessa.
Non è infatti in gioco una questione di astratta libertà, perché libertà non è né ignoranza né disimpegno. C'è il problema) per esempio, di non creare nessuna sorta di « vuoto » scolastico che potrebbe compromettere seriamente la presenza di un valido insegnamento della religione cattolica, creando discriminazioni di diritto o di fatto, anche contro la lettera e lo spirito del Concordato. Si tratta, come si vede, di un problema pastorale per la Chiesa e di un problema culturale ed educativo per le famiglie, per la scuola e lo Stato.
b) - I1 secondo problema concerne la distinzione che è necessario compiere tra insegnamento della religione nelle scuole materne ed elementari, e l'insegnamento della religione nelle scuole medie e superiori. E' ovvio che questi diversi gradi di scuola - come del resto, per la considerazione dovuta alla età dell'obbligo – dovranno comportare una diversa attenzione pedagogica e normativa nelle «intese» previste dal Protocollo addizionale, e una diversa valutazione di tutta la problematica relativa.
La Presidenza della C.E.I. ritiene, in ogni modo, che la scuola, nella funzione educativa che le è propria, non potrebbe ignorare la realtà e i valori religiosi anche per gli alunni ai quali non venisse impartito alcun insegnamento della religione.
Conclusione
15. - Nel concludere queste note di riflessione su un problema di così vitale importanza per la Chiesa e la società italiana, la Presidenza della C.E.I. rivolge un fiducioso appello a tutta la comunità ecclesiale del nostro Paese - dalle Associazioni, ai Movimenti, ai Gruppi, ed in particolare ai genitori, agli studenti, agli insegnanti, a tutti gli operatori scolastici - perché si impegni a fondo in una necessaria e serena opera di illuminazione e di responsabilizzazione.
Se è vero, come ha osservato Xxxxxxxx Xxxxx XX, che il nuovo Concordato «è destinato ad incidere per più versi nella vita della Chiesa italiana negli anni a venire», è altrettanto vero che, in concreto, per quanto riguarda l'insegnamento della religione, la sua efficacia «dipenderà dal senso di responsabilità che animerà i pastori d'anime, gli alunni e le famiglie, gli insegnanti, ciascuno secondo il proprio ruolo» (Lettera all'Episcopato Italiano, 1° maggio 1984, n. 4).
La sollecitazione che il Santo Padre ha rivolto ai Vescovi giunge a tutti i cattolici per un dinamico impegno operativo ecclesiale e civile.
La Presidenza della C.E.I. è consapevole, con tutti i Vescovi italiani, della grande responsabilità che il Concordato comporta dinanzi al Paese, in particolare con la nuova disciplina dell'insegnamento della religione nella scuola, e ribadisce la volontà di onorarne gli impegni in ogni modo (cfr. « Dichiarazione » cit., 18 febbraio 1984, n. 3).
La Presidenza esprime inoltre alla più vasta opinione pubblica e ai responsabili della scuola l'auspicio che tutti insieme, evitando pregiudizi e incomprensioni, si possa operare per garantire alle nuove generazioni servizi educativi competenti e al futuro del Paese motivi di fondata speranza.
Capitolo 1
L’INTESA DEL 1985
5. INTESA TRA AUTORITÀ SCOLASTICA E CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE
14 dicembre 1985
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
quale autorità statale che sovraintende all'istruzione pubblica impartita in ogni ordine e grado di scuola, debitamente autorizzato dal Consiglio dei Ministri con delibera del 14 dicembre 1985 a norma dell'art. 1, n. 13, del X.X. 00 novembre 1901, n. 466, e
IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
che, debitamente autorizzato, agisce a nome della Conferenza stessa ai sensi dell'art. 5 del suo statuto e a norma del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico,
in attuazione dell'art. 9, n. 2, dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del
18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense e che continua ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado,
determinano, con la presente intesa, gli specifici contenuti per le materie previste dal punto 5, lettera b), del Protocollo addizionale relativo al medesimo Accordo, fermo restando l'intento dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione.
1. Programmi dell'insegnamento della religione cattolica
1.1. Premesso che l'insegnamento della religione cattolica è impartito nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo programmi che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola, le modalità di adozione dei programmi stessi sono determinate come segue:
1.2. I programmi dell'insegnamento della religione cattolica sono adottati per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana, ferma restando la competenza esclusiva di quest'ultima a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa.
Con le medesime modalità potranno essere determinate, su richiesta di ciascuna delle Parti, eventuali modifiche dei programmi.
1.3. Le Parti s'impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a ridefinire entro due anni dalla firma della presente intesa i programmi di insegnamento della religione cattolica, tenendo conto anche della revisione dei programmi di ciascun ordine e grado di scuola, e a definire entro sei mesi dallo stesso termine gli orientamenti » della specifica attività educativa in ordine all'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna.
Fino a quando non venga disposta l'adozione di nuovi programmi rimangono in vigore quelli attualmente previsti.
2. Modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica
2.1. Premesso che:
a) il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni;
b) la scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;
c) è assicurata, ai !fini dell'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi, una tempestiva informazione agli interessati da parte del Ministero della pubblica istruzione sulla nuova disciplina dell'insegnamento della religione cattolica e in ordine alla prima attuazione dell'esercizio di tale diritto;
d) l'insegnamento della religione cattolica è impartito ai sensi del punto 5, lettera a), del Protocollo addizionale da insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica;
le modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sono determinate come segue:
2.2. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, l'insegnamento della religione cattolica è organizzato attribuendo ad esso, nel' quadro dell'orario settimanale, le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici attualmente in vigore, salvo successive intese.
La collocazione oraria di tali lezioni è effettuata dal capo di istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna classe.
2.3. Nelle scuole elementari, in aderenza a quanto stabilito in ordine ai valori religiosi nel
D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104, sono organizzate specifiche e autonome attività di insegnamento della religione cattolica secondo i programmi di cui al punto 1.
A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore nell'arco della settimana.
2.4. Nelle scuole materne, in aderenza a quanto stabilito nel D.P.R. 10 settembre 1969, n. 647, sono organizzate specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle forme definite secondo le modalità di cui al punto 1.
A tali attività sono assegnate complessivamente due ore nell'arco della settimana.
2.5. L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale.
Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina dei singoli docenti l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascun circolo o istituto, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4.
2.6. Nelle scuole materne ed elementari, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera
a) secondo comma, del Protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni circolo didattico, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo.
2.7. Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento.
3. Criteri per la scelta dei libri di testo
3.1. Premesso che i libri per l'insegnamento della religione cattolica, anche per quanto concerne la scuola elementare, sono testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo, i criteri per la loro adozione sono determinati come segue:
3.2. I libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza Episcopale Italiana e dell'approvazione dell'ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso.
3.3. L'adozione dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica è deliberata dall'organo scolastico competente, su proposta dell'insegnante di religione, con le stesse modalità previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline.
4. Profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione
4.1. Premesso che:
a) l'insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline;
b) detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata;
i profili della qualificazione professionale sono determinati come segue :
4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:
4.3. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:
a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una Facoltà approvata dalla Santa Sede;
b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore;
c) diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
d) diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.
4.4. Nella scuola materna ed elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito, ai sensi del punto 2.6, dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l'insegnamento della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano.
Nel caso in cui l'insegnamento della religione cattolica non venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso può essere affidato:
a) a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano;
b) a chi, fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.
4.5. La Conferenza Episcopale Italiana comunica al Ministero della pubblica istruzione l'elenco delle Facoltà e degli Istituti che rilasciano i titoli di cui ai punti 4.3 e 4.4 nonché delle discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.3, lettera a).
4.6. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.3 e 4.4 sono richiesti a partire dall'anno scolastico 1990191.
4.6.1. Sino a tale data l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi non è ancora in possesso dei titoli richiesti, purché abbia conseguito un diploma di scuola secondaria superiore e sia iscritto alle Facoltà o agli Istituti di cui al punto 4.5.
4.6.2. Sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica:
a) gli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare in servizio nell'anno scolastico 1955 186;
b) gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985186 abbiano cinque anni di servizio.
4.7. Per l'aggiornamento professionale degli insegnanti di religione in servizio, la Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero della pubblica istruzione attuano le necessarie forme di collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze e disponibilità, fatta salva la competenza delle Regioni e degli Enti locali a realizzare per gli insegnanti da essi dipendenti analoghe forme di collaborazione rispettivamente con le Conferenze Episcopali Regionali o con gli Ordinari diocesani.
Nell'addivenire alla presente intesa le Parti convengono che, se si manifestasse l'esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di una nuova intesa.
Parimenti le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione per l'attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente intesa, nonché a ricercare un'amichevole soluzione qualora sorgessero difficoltà di interpretazione.
Le Parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente, dell'avvenuta emanazione e dell'avvenuta promulgazione dell'intesa nei propri ordinamenti.
XXX Xxxx. POLETTI
Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana
XXXXXX XXXXXXXX
Ministro della Pubblica Istruzione
6. DICHIARAZIONE DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SEN. XXXXXX XXXXXXXX
Nella mia responsabilità di Ministro della pubblica istruzione valuto fatto di storica importanza per la scuola pubblica italiana l'essere pervenuti, in pieno accordo, a disciplinare la organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche secondo quanto previsto dall'art. 9 dell'Accordo di revisione del Concordato e dall'art. 5 del Protocollo addizionale.
L'Intesa firmata testè costituisce un positivo contributo alla collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Chiesa Cattolica nella delicata materia della formazione delle giovani generazioni, anche per quanto si riferisce al corretto esercizio della libertà religiosa. Tutto questo viene attuato tenendo ben presenti le affermazioni - impegnative per lo Stato italiano e la Santa Sede - sottoscritte il 18 febbraio 1984 secondo 'le quali:
- lo Stato continuerà ad assicurare nelle scuole pubbliche l’insegnamento della religione cattolica in considerazione del riconosciuto valore della cultura religiosa «e dell'appartenenza dei «principi del cattolicesimo al patrimonio storico del popolo italiano»;
- l'insegnamento della religione cattolica assume il profilo di un elemento educativo e culturale nel quadro delle finalità proprie della scuola, finalità di pieno sviluppo della persona umana (art. 3 della Costituzione);
- i genitori e, a partire dalla loro maggiore età, gli studenti, sono chiamati ad esercitare il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di questo insegnamento senza che ne debba derivare alcuna forma di discriminazione.
Tutto questo è stato affermato nella convinzione che il Concordato debba essere
«strumento di concordia, non di privilegio», come ebbe a dire il Card. Casaroli in occasione della firma dell'Accordo il l8 febbraio 1984, essendo stata conclusa - come dichiarò, nella stessa occasione, il Presidente del Consiglio, On. Xxxxxxx Xxxxx - «in spirito di amichevole collaborazione » « una fase del lungo e complesso capitolo dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia».
In considerazione di questi impegni ratificati dal Parlamento italiano il 25 marzo 1985 e successivamente resi esecutivi il 3 giugno 1985, e del contributo che l'incontro con la cultura religiosa reca e ha recato alla promozione culturale e civile della società italiana, è altamente auspicabile che, come sottolineato dal Presidente del Consiglio il 25 gennaio 1984 nel corso delle comunicazioni rese al Parlamento in vista dell'Accordo sulla revisione del Concordato, l'insegnamento della religione non venga emarginato nel sistema scolastico il quale potrà essere arricchito da una prospettiva di cultura religiosa e di richiamo storico del cattolicesimo italiano che, però, non violi la libertà di coscienza degli interessati».
Il Ministero della pubblica istruzione si impegna a predisporre le condizioni perché la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica possa esprimersi senza remore nel rispetto della responsabilità educativa dei genitori. A tal fine sarà assicurato che l'esercizio di questo diritto avvenga sulla base di una informazione che metta le famiglie e gli studenti maggiorenni in grado di fare scelte ispirate all'interesse della formazione dei giovani e secondo modalità atte a far sì che la scelta si compia, nel momento dell'iscrizione, con procedure univoche in tutte le scuole, tali da escludere qualsiasi forma di discriminazione.
L'intesa determina le modalità della elaborazione e della decretazione dei programmi di insegnamento dei vari ordini e gradi di scuola; l'organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica, anche in relazione alla sua collocazione nel quadro degli orari di lezione; i criteri per la scelta dei libri di testo; i profili della qualificazione professionale degli insegnanti. Tutte le modalità previste sono ispirate alla duplice esigenza di garantire l'autenticità dei contenuti di questo insegnamento e, insieme, la sua caratterizzazione di intervento che, come quello delle altre discipline, offre elementi di conoscenza e di giudizio per scelte libere e consapevoli che ciascuno potrà compiere successivamente nell'ambito della propria personale responsabilità.
A tal fine ci si è preoccupati, di comune accordo, di stabilire i livelli di preparazione specifica degli insegnanti da conseguirsi in percorsi formativi idonei. Analoga preoccupazione ci ha guidato per quanto si riferisce ai programmi d'insegnamento e ai libri di testo, così che si possano avere, entro il limite massimo di due anni, a partire da oggi, gli strumenti necessari per un insegnamento che tenga conto delle esigenze degli alunni e della nuova disciplina normativa.
Evidentemente il rispetto dei diritti dell'uomo comporta una organizzazione scolastica dell'insegnamento che ne garantisca l'elevata qualificazione sul piano dei contenuti programmatici e delle metodologie didattiche, nell'aderenza alle varie fasi dello sviluppo degli alunni, a partire dalla scuola materna sino alla scuola secondaria superiore.
L'Intesa non determina - e non poteva essere diversamente - materie di competenza esclusiva dello Stato quali lo stato giuridico dei docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e le attività educative da predisporsi per coloro che non si avvarranno dell'insegnamento di religione cattolica.
Peraltro, lo Stato dichiara, nel preambolo dell’Intesa, che è suo intento dare una nuova disciplina allo stato giuridico degli insegnanti di religione; mentre, per gli alunni che sceglieranno di non avvalersi dell'insegnamento religioso, nella circolare ministeriale che sarà inviata nei prossimi giorni alle scuole, saranno date disposizioni perché il Capo d'Istituto e il collegio dei docenti ai quali compete la responsabilità complessiva dell'attività educativa e didattica, assicurino a questi alunni opportune attività culturali, con l'assistenza degli insegnanti, escluse le attività curriculari comuni a tutti gli allievi. Io sono certa che il mondo della scuola nel suo complesso, i Capi d'Istituto, i docenti e i non docenti, sapranno essere, anche in presenza di questo problema, educatori al rispetto del pluralismo che costituisce un valore fondamentale della nostra Costituzione. Il loro impegno dovrà essere finalizzato, nel rispetto della libertà dei singoli e della responsabilità educativa dei genitori, ad assicurare un clima educativo che, valorizzando il pluralismo, favorisca la reciproca comprensione, e contribuisca al consolidamento di una società in cui, da ogni parte, si converge verso il rispetto dell'uomo. E' anche questo un modo di tutelare i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità così come riconosce la carta costituzionale all'articolo 2.
Sono lieta, Eminenza, di poter dare atto dei positivi risultati raggiunti nella ricerca di una proficua collaborazione che intendiamo proseguire anche in futuro in forme di positiva cooperazione per il bene di tutti i giovani, al fine di risolvere i problemi che xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Il testo dell'Intesa sarà tradotto in un decreto della Presidenza della Repubblica e diventerà, così, a tutti gli effetti un documento normativo.
7. DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA C.E.I. Card. XXX XXXXXXX
Con l’intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che è stata oggi firmata, si compie il primo atto formale di collaborazione tra competenti Autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana, nel quadro della corretta e costruttiva attuazione dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana.
Questo atto rappresenta un primo significativo sviluppo del riaffermato impegno alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese, nel pieno rispetto dell’indipendenza e della sovranità dello Stato e della Chiesa Cattolica, ciascuno nel proprio ordine.
La Chiesa in Italia è infatti convinta che la cultura religiosa concorre alla formazione di una umanità più ricca nei ragazzi e nei giovani, perché li stimola a più penetrante attenzione agli interrogativi fondamentali sul senso della vita e sul destino personale e sociale dell’uomo, che scaturiscono dalla sua stessa natura, li apre alla riflessione sui grandi problemi morali che ne conseguono, li educa al rispetto di ogni persona nella luce di Dio in un orizzonte di reciproca accoglienza, li impegna nel servizio della fraternità e della solidarietà.
L’insegnamento della religione cattolica assicurato nelle scuole pubbliche, inoltre, favorisce una conoscenza più documentata di quei principi del cattolicesimo, che non sono fuga dalla realtà o mero interesse accademico di pochi, ma esprimono ed animano tanta parte della vicenda del nostro Paese, segnato da due millenni di storia cristiana.
Nel ricercare le forme concrete per il migliore svolgimento di detto insegnamento, la Conferenza Episcopale Italiana ha mantenuto anche un costante riferimento alla realtà delle famiglie, dei giovani, dei ragazzi e dei bambini italiani, per i quali la religione cattolica non rappresenta una curiosità esoterica e superficiale, ma una verità e una norma di condotta che essi incontrano nella vita quotidiana e che domandano di conoscere in forma critica e matura, per poter decidere liberamente, con consapevolezza e responsabilità.
La nuova disciplina concordataria assicura, come è noto, anche il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nel rispetto dovuto alla libertà di coscienza e alla responsabilità educativa dei genitori; e l’intesa si è mantenuta coerentemente in questo quadro di rispetto democratico. La Conferenza Episcopale Italiana rimane in ogni modo convinta che l’esercizio più alto della libertà è quello che parte dalla conoscenza e non dall’ignoranza dei valori.
Pertanto, poiché ritiene che 1:insegnamento della religione cattolica persegue finalità non di indottrinamento autoritario ma di presentazione qualificata del messaggio del Vangelo e della vicenda cristiana nel quadro della più generale proposta culturale della scuola pubblica, essa intende coerentemente orientare programmi e metodi di tal insegnamento in modo che possa essere responsabilmente offerto a tutti.
I Vescovi si augurano che le scelte che saranno da compiere siano presentate e vissute non come occasione per una «conta» che divide, ma come libera convergenza verso un cammino di crescita comune nella conoscenza e nel dialogo. Per questo essi si sono impegnati a far sì che attraverso l’intesa fosse concretamente assicurato il più corretto inserimento sia della materia che degli insegnanti di religione cattolica nella vita della scuola, senza privilegi di sorta ma anche senza svilimenti o estraniazioni che sarebbero incomprensibili.
Certamente l’intesa, pur nelle sue impegnative determinazioni e nei suoi indirizzi, resta un momento giuridico-organizzativo. Saranno ora i soggetti vivi a darle più compiuta e significativa espressione: le famiglie, i giovani, i ragazzi, anche i bambini, i capi istituto, il
personale docente e non docente, e quanti, ai diversi livelli, hanno a cuore la gestione di questa nostra scuola.
Penso in modo particolare agli insegnanti. A quelli di religione, innanzitutto: le più rigorose esigenze di qualificazione professionale, espresse nei loro confronti, non sono indice di una minore fiducia ma sostegno per un esercizio più incisivo del loro servizio e premessa, me
lo auguro di cuore, per una più precisa e rispettosa configurazione della loro condizione giuridica e professionale. Ma penso anche agli altri insegnanti: la reciproca collaborazione con gli insegnanti di religione cattolica, condotta fino alle ricche prospettive della interdisciplinarietà e della sperimentazione didattica, potrà essere segno di grande maturazione culturale e democratica e contributo per significativi sviluppi a vantaggio di tutta la scuola italiana.
Penso inoltre alle famiglie. Confido che la gran parte di esse saprà esprimere con la scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per i propri figli non un gesto di delega deresponsabilizzante o di stanco ossequio a una tradizione esteriore, ma una condizione e una volontà di mantenersi nel solco vivo di un grande patrimonio storico, per favorire nei figli una matura capacità di giudizio e, con l’aiuto di Dio, l’approfondimento consapevole della fede.
Penso infine ai bambini, ai ragazzi e ai italiani – in particolare ai maggiorenni -, alla cui rinascente volontà di essere protagonisti del proprio domani e del domani della società e della Chiesa si guarda oggi da tante parti con qualche stupore e con nuovo interesse.
Nell’anno internazionale dedicato alla gioventù, il coraggio di scelte ispirate alla passione di un rigoroso confronto con il messaggio cristiano nel cammino verso la verità sarà segno di grande maturità da parte loro e di sicura speranza per il nostro paese e per le sue aperture internazionali.
A nome della Conferenza Episcopale Italiana, ho apposto la firma alla presente intesa. Mi consenta ora, Signor Ministro, di esprimere anche in questa sede un riconoscente pensiero al Santo Padre Xxxxxxxx Xxxxx XX, la cui particolare sollecitudine per il nostro Paese, e in specie per la scuola, è a tutti noi ben presente.
Nella lettera che nel marzo scorso ha inviato ai giovani e alle giovani in occasione dell’anno internazionale della gioventù, Egli ha avuto una considerazione che amo ricordare in questa circostanza: « Penso – Egli ha detto – a quei settori della gioventù, … i quali – specialmente in alcune società e in alcuni ambienti – sono privi della possibilità di istruzione, spesso perfino dell’istruzione elementare. Questo fatto costituisce una sfida permanente per tutte le istituzioni responsabili su scala nazionale ed internazionale, affinché in tale stato di cose venga sottoposto ai necessari miglioramenti. L’istruzione, infatti, è uno dei beni fondamentali della civiltà umana. Essa ha un’importanza particolare per. I giovani. Da essa dipende anche in larga misura il futuro dell’intera società (XXXXXXXX XXXXX XX, Lettera Apostolica ai giovani e alle giovani del mondo, 31 marzo 1985, n. 12).
E’ in questa ottica, che anche l’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica prende il significato del doveroso servizio da rendere alle nuove generazioni, perché a ciascuno sia riconosciuto il diritto di conoscere la verità e di onorare Dio secondo libera e retta coscienza (cfr. XXXXXXXXX XXXX, Pacem in terris n. 8).
Mi consenta altresì, Signor Ministro, di esprimere qui un sincero augurio. Il lavoro che abbiamo svolto è stato mosso dal convinto intendimento di servire la scuola: ebbene, credo che tutti auspichiamo che questa intesa, al di fuori e al di là di polemiche e di strumentalizzazioni devianti, sia recepita e vissuta come autentico fatto di scuola, e ai protagonisti della scuola resti concretamente e quotidianamente affidata.
Sono convinto che, in tal modo, essa potrà esprimere tutte le sue potenzialità, a servizio della scuola e della società italiana.
Non posso terminare queste mie parole senza esprimere a Lei, Signor Ministro, e ai Suoi validi collaboratori, un ringraziamento sentito per la viva sollecitudine e il senso di costruttiva collaborazione con cui il Ministero della Pubblica Istruzione ha vissuto il cammino insieme percorso per la realizzazione di questa prima e significativa intesa.
Mi pare che anche sotto il profilo di una collaborazione che ha saputo mantenersi corretta nel metodo e rispettosa delle reciproche competenze, ma anche cordiale e costruttiva nello stile e nelle scelte, la conclusione del lavoro compiuto possa essere salutata, oggi, con nostro compiacimento e domani, lo speriamo, con largo apprezzamento di tutti gli interessati.
Nello spirito di fede che regola il servizio dei Pastori nella Chiesa, chiedo su noi tutti e sulla scuola italiana la benedizione di Dio, mentre formulo cordialmente, anche a nome dei miei validi collaboratori della sede nazionale della Conferenza Episcopale Italiana e di tutti i Vescovi d’Italia, l’augurio di un sereno Natale e di un fruttuoso Anno nuovo per Lei, signor Xxxxxxxx, per tutti i responsabili e per il personale del Ministero della Pubblica Istruzione e per la nostra cara Italia.
8. VERBALE DELLA GIORNATA
Il 14 dicembre 1985, alle ore 13.30, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, è stata firmata l’Intesa tra l’Autorità scolastica e la Conferenza Episcopale Italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, in attuazione dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984, articolo 9.2 e Protocollo addizionale n. 5, lett. B.
Hanno firmato l’Intesa:
Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale XXX XXXXXXX, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e la Senatrice XXXXXX XXXXXXXX Ministro della Pubblica Istruzione.
Da parte della Conferenza Episcopale Italiana assistevano all’atto:
S.E. Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Segretario Generale della C.E.I.; S.E. Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, incaricato dal Presidente per le fasi di studio preliminari della trattativa.
Erano inoltre presenti:
- i sacerdoti responsabili degli Uffici della C.E.I.: Mons. Xxxxxxxx Xxxxx, Direttore dell’Ufficio per la pastorale scolastica; Mons. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore dell’ufficio per le comunicazioni sociali; Mons. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, della Segreteria Generale; Mons. Xxxxxx Xxxxxxxx, Vice Direttore dell’ufficio catechistico nazionale;
- xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Rettore della Pontificia Università Salesiana; Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Presidente dell’UCIIM; Mons. Xxxxxxxxx Xx Xxxxx, Direttore dell’ufficio catechistico regionale del Lazio; Xxxx. Xxxxx Xxxxx, insegnante di religione; Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, rappresentante dei genitori.
Da parte del Ministero della Pubblica Istruzione assistevano all’atto:
Xx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Sottosegretario di Stato alla Pubblica Istruzione; Dr. Xxxxxxxx Xxxxx, Capo di Gabinetto del Ministro e Direttore gen. Della istruzione universitaria.
Erano inoltre presenti:
Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore gen. Del personale e degli affari generali e amministrativi; Dr. Xxxxxxx Xxxxxx, Direttore gen. Scuola elementare; Dr. Xxxxxxx Xxxxx, Direttore gen. Scuola di lo grado; Dr. Romano Cammarata. Direttore gen. Istruzione classica, scientifica e magistrale; Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx, Direttore gen. Istruzione tecnica; Dr . Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Direttore gen. Istruzione professionale; Dr. Xxxxxxxx X’Xxxxx, Direttore gen. Scuola media non statale; Dr.ssa Italia Lecaldano Laterza, Direttore gen. Consigliere ministeriale; Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Direttore gen. Consigliere ministeriale; Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Capo Servizio scuola materna; Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Capo Ispettorato istruzione artistica; Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx, Capo ufficio studi e programmazione; Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Capo Ispettorato pensioni; Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Prof. Di Diritto Canonico all’università Tor Vergata – Roma; Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Prof. Di Diritto Canonico all’università di Pavia.
9. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 751
16 dicembre 1985
Esecuzione dell'Intesa tra l'Autorità Scolastica Italiana e la Conferenza Episcopale Italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'art. 87 della Costituzione;
VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 121 recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'l l febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede;
VISTO il Regio Decreto 14 novembre 1901, n. 466;
ACQUISITA l'autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri nella riunione del 14 dicembre 1985;
SULLA proposta del Ministro della pubblica istruzione;
D e c r e t a :
Piena ed intera esecuzione è data all’Intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, firmata il 14 dicembre 1985 in attuazione del punto 5, lettera b), del protocollo addizionale dell'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, Accordo ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
DATO A Roma, addì 16 dicembre 1985
XXXXXXXXX XXXXXXX, Presidente della Repubblica XXXXXX XXXXXXXX, Ministro per l’Istruzione
10. DECRETO DI PROMULGAZIONE
16 dicembre 1985
Prot. N. 1030/85
IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
CONSIDERATO che il 14 dicembre 1985 è stata firmata, presso il Ministero della Pubblica Istruzione in Roma, l’Intesa tra Autorità scolastica e Conferenza Episcopale Italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, prevista dal punto 5 lettera b) del Protocollo addizionale all’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense;
VISTO il can. 804, par. 1, del Codice di Diritto Canonico;
VISTI gli artt. 5 e 2, par. 3, dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana;
PRESO ATTO della lettera n. 8494/85 inviatami in data 7 dicembre 1985 dal Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, che autorizza il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana alla firma dell’Intesa;
con il presente Decreto
DISPONGO che, ai sensi dell’art. 17, par. 3, dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana, l’Intesa tra Autorità scolastica e Conferenza Episcopale Italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sia promulgata mediante pubblicazione sul «Notiziario» ufficiale della Conferenza Episcopale stessa e che divenga immediatamente esecutiva nell’ordinamento canonico;
DISPONGO inoltre che dell’avvenuta promulgazione nell’ordinamento canonico dell’Intesa sopra citata sia data tempestiva comunicazione al Ministro della Pubblica
Istruzione.
XXX Xxxx. POLETTI
11. LETTERA DEL SANTO PADRE AL PRESIDENTE DELLA C.E.I. DOPO LA FIRMA DELL’INTESA
SULL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE1
31 dicembre 1985
Al Venerato Fratello XXX Xxxxxxxxx XXXXXXX
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
Da qualche settimana è stata firmata l’intesa tra codesta Conferenza Episcopale e la competente Autorità italiana a riguardo dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, in applicazione dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense (art. 9, 2 dell’Accordo di revisione e n. 5 del protocollo addizionale).
La positiva conclusione della laboriosa trattativa rappresenta un primo significativo sviluppo del previsto comune impegno di collaborazione fra Chiesa e Stato per la promozione dell’uomo e il bene dell’Italia.
Desidero perciò parteciparle, Xxxxxx Xxxxxxxxx, il mio apprezzamento e la mia viva speranza che le norme siano accolte con favore dai giovani e dalle loro famiglie, e che le nuove generazioni sappiano profittare di questa opportunità di avvicinare con serenità di mente e di cuore il liberante messaggio di Xxxxxx. Nutro altresì fiducia nella leale collaborazione delle Autorità scolastiche, perché, in piena adesione alla lettera ed allo spirito della legge, sia data soddisfazione ad un diritto così rilevante e fondamentale delle famiglie degli alunni.
Un vasto campo di azione si apre ora, Xxxxxx Xxxxxxxxx, dinanzi ai Pastori della chiesa in Italia. A loro spetta, infatti, di sensibilizzare, con opportune iniziative, soprattutto gli studenti ed i genitori, affinché si avvalgano dell’offerta, che viene loro proposta, nella libertà ma anche nella responsabilità educativa, dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali,
Senza dubbio si tratta di un problema di primaria importanza per i singoli, per la società civile e per la chiesa: L’educazione integrale dell’uomo non può infatti prescindere dalla dimensione religiosa, che è costitutiva della persona e della sua piena dignità.
Esiste in ogni essere umano una domanda di verità, una costante ricerca di senso che non è possibile soddisfare appieno senza fare appello ai valori religiosi. Non si può leggere la storia degli individui e neppure quella dei popoli senza fare riferimento alle loro innegabili e significative testimonianze in materia religiosa. Questo è vero in modo particolare per l’Italia nei riguardi della Religione cattolica. I1 cattolicesimo, infatti, è profondamente radicato nella storia e nella vita del popolo italiano: l’arte, la letteratura, la poesia, la musica, i giorni di festa, il diritto, la stessa attività scientifica, economica e politica, il linguaggio corrente e le quotidiane aspirazioni di libertà, di giustizia e di pace sono largamente permeati dai principi del Vangelo. Grazie a questo stretto legame col cattolicesimo, l’Italia ha potuto e può efficacemente portare un singolare ed inestimabile contributo alla vita civile dell’Europa e del mondo. Giustamente, pertanto, il testo dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense riconosce il valore della cultura religiosa e afferma che « i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano.
1 Dopo la firma dell'«Intesa» tra Autorità scolastica e Conferenza Episcopale Italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, il Santo Padre, in data 31 dicembre 1985, ha indirizzato al Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Card. Xxx Xxxxxxx, la seguente lettera autografa.
Il documento sottolinea come spetti ai Vescovi di sensibilizzare, soprattutto gli studenti e i genitori, affinché si avvalgano dell'insegnamento della religione cattolica, che viene loro proposto nella libertà ma anche nella responsabilità educativa.
L’insegnamento religioso, oltre ad arricchire la cultura degli alunni, li aiuta a trovare risposta agli interrogativi di fondo che emergono nell’animo umano, soprattutto nella stagione della giovinezza: qual è il senso della vita, quali sono le leggi morali della coscienza e della società, quali sono i veri valori?
Nella scuola, in particolare, vengono offerti ai giovani tanti diversi elementi di conoscenza circa il significato del mondo e della persona umana. E’ nel tempo della giovinezza che si affrontano le grandi scelte che orienteranno poi l’intera esistenza. E’ perciò importante che proprio nella scuola stessa i giovani ricevano l’aiuto necessario e completo a riflettere sugli interrogativi fondamentali dell’esistenza umana, perché possano decidere con senso di maggiore responsabilità del proprio avvenire. Solo con una conoscenza consapevole e matura infatti potranno decidere che cosa accettare e che cosa rifiutare. Ciò, per altro, non sarebbe autenticamente possibile senza un’adeguata conoscenza della religione.
Ci sembrano le ragioni fondamentali, perché anche l’insegnamento della religione rientri nella programmazione scolastica, pur nel rispetto della libertà religiosa. E il rispetto riservato alla fede cattolica dei giovani così da facilitarne l’educazione e la libera espressione fa certamente onore alle pubbliche Autorità. E’ in un autentico rispetto della libertà che viene giustamente consentito a tutti coloro che lo desiderano, anche a chi si trova nel dubbio e nella ricerca, anche ai meno sensibili alle esigenze del proprio battesimo, avvalersi dell’insegnamento religioso, come viene presentato dalla Chiesa nella sua integralità e autenticità.
Affido queste considerazioni all’Eminenza Vostra, ai miei Xxxxxxxx nell’Episcopato, ai Sacerdoti, ai Religiosi, alle Religiose, e soprattutto alle famiglie ed agli alunni delle scuole, esortando caldamente ciascuno ad un impegno proporzionato all’importanza del problema. A tutti va il mio appello perché non si trascuri la possibilità di esercitare un diritto così fondamentale, ma esso si rivolge in special modo ai genitori, sui quali ricade il primo e inderogabile dovere dell’educazione dei figli.
Un particolare invito vorrei rivolgere ai cattolici più impegnati ed a quanti avranno l’incarico di impartire nella scuola l’insegnamento della religione cattolica, perché agiscano uniti fra di loro, con seria preparazione e generosa volontà di servizio, affinché la loro opera e la loro testimonianza nel mondo scolastico possano conseguire i frutti di bene a cui tendono.
Da ultimo esprimo l’auspicio che intorno all’insegnamento religioso nella scuola statale si crei un clima di serenità e di interesse da parte degli alunni e delle famiglie, ed anche di tutti gli insegnanti e di tutto il mondo dell’educazione, senza alcuna discriminazione o intolleranza, ma in un dialogo attento e rispettoso.
La proposta del genuino ed integrale messaggio di salvezza annunciato da Cristo, secondo le esigenze e le capacità degli alunni, è un doveroso servizio reso alle nuove generazioni e non può che contribuire alla crescita religiosa e civile della nostra società.
Con i voti che l’inizio del nuovo anno ispira a tutti i cuori, Le invio una particolare Benedizione Apostolica.
XXXXXXXX XXXXX XX
Il Presidente della C.E.I., Card. Xxx Xxxxxxx, ha trasmesso ai Membri della Conferenza il documento pontificio in data 2 gennaio 1986 con lettera n. 1/86.
Venerato e caro Confratello,
con l’augurio cordiale, per Lei e per il Suo popolo, di un propizio Anno nuovo, sono lieto di trasmetterle copia di una importante Lettera autografa del Santo Padre Xxxxxxxx Xxxxx XX, la quale da una parte attesta con quanta sollecita intensità Egli condivide le nostre preoccupazioni pastorali in Italia e, dall’altra, ci offre prezioso argomento di riflessione e di coraggio in un particolare momento di responsabilità apostolica.
Negli ultimi mesi noi, Xxxxxxx con le nostre diocesi, abbiamo vissuto con attenzione e anche con qualche trepidazione l’elaborazione delle «intese» tra Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero della Pubblica Istruzione circa l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Grazie a Dio, l’esito è stato complessivamente soddisfacente.
La Segreteria Generale e gli Uffici nazionali sia Catechistico, sia di Pastorale Scolastica, per incarico della Presidenza della C.E.I., hanno già provveduto a diffondere le informazioni e istruzioni opportune alle diocesi, soprattutto in vista della scadenza del 25 gennaio 1986 per l’iscrizione necessaria degli alunni delle Scuole materne ed elementari all’insegnamento della religione per il prossimo anno scolastico.
Viene ora opportuna la Lettera autografa del Papa per ricordare a noi Vescovi «il vasto campo di azione che si apre ora dinanzi ai Pastori della Chiesa in Italia. A loro spetta, infatti, di sensibilizzare, con opportune iniziative, soprattutto gli studenti ed i genitori, affinché si avvalgano dell’offerta, che viene loro proposta, nella libertà ma anche nella responsabilità educativa, dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali».
Tutta la Lettera pontificia è un ottimo riassunto delle gravi motivazioni che qualificano il problema dell’insegnamento della religione nelle scuole. Può e deve essere fatta oggetto di considerazione responsabile e diligente non solo da noi, Vescovi e dal Clero nel ministero pastorale, ma anche da tutti gli organismi di partecipazione diocesani e parrocchiali, come i Consigli Presbiterali e Pastorali, e dalle Associazioni e Movimenti cattolici che possono raggiungere capillarmente le famiglie, … tutte le famiglie.
Certamente dovremo trattare insieme l’argomento dell’insegnamento della religione nelle scuole e della sensibilizzazione delle famiglie al grave diritto-dovere, sia nelle riunioni del Consiglio Permanente, delle Conferenze Episcopali Regionali, sia nelle Assemblee Generali della CEI; ma la Lettera del Papa resta per noi un punto fondamentale di partenza.
Sono pertanto in dovere di trasmetterla subito ai Confratelli nell’Episcopato, mentre rinnovo l’espressione della mia riconoscenza per la loro collaborazione sempre cordiale e fiduciosa.
Con sensi di fraterno ossequio, mi confermo.
Suo xxx.xx e xxx.xx XXX Xxxx. POLETTI
Presidente
Capitolo 2
LA MODIFICA DELL’INTESA
NEL 1990
12. MODIFICAZIONE DELL’INTESA
TRA AUTORITÀ SCOLASTICA E CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
NELLE SCUOLE PUBBLICHE
13 giugno 1990
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
quale autorità statale che sovraintende all'istruzione pubblica impartita in ogni ordine e grado di scuola, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 gennaio 1990 a norma della legge 23 agosto1988, n. 400, e
IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
che, debitamente autorizzato, agisce a nome della Conferenza stessa ai sensi dell'art. 5 del suo Statuto e a norma del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico,
Visti l'art. 9, n. 2, dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense e il punto 5, lettera b), del Protocollo addizionale relativa al medesimo Accordo; determinano le seguenti modificazioni alla precedente Intesa del 14 dicembre 1985, ai sensi della clausola finale di cui al terz'ultimo capoverso dell'Intesa stessa.
- Al punto 2.4 il secondo comma è sostituito con il seguente: "Le suddette attività sono comprese nella programmazione educativa della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibilità peculiari della scuola materna, in unità didattiche da realizzare, anche con raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell'arco dell'anno scolastico."
- Al punto 2.6 le parole "agli insegnanti riconosciuti idonei" sono sostituite con le seguenti "agli insegnanti di classe riconosciuti idonei."
- Alla fine del punto 2.6 il punto è sostituito con la virgola e sono aggiunte le seguenti parole "i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico."
- Tra il punto 2.6 ed il punto 2.7 è inserito il seguente punto 2.6 bis: "I1 riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell’Ordinario diocesano."
- Al punto 2.7 è aggiunto il seguente periodo: "Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato
iscritto a verbale."
- Al punto 4.6 è aggiunto il seguente periodo: "I docenti di religione cattolica in servizio nell'anno scolastico 1989-90, già in possesso del diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, possono conseguire nelle sessioni dell'anno accademico 1989-90 il titolo prescritto."
Nell'addivenire alla presente Intesa le Parti convengono che, se si manifestasse l'esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di una nuova Intesa.
Parimenti le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione per l'attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente Intesa, nonché a ricercare un'amichevole soluzione qualora sorgessero difficoltà di interpretazione.
Le Parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente, dell'avvenuta emanazione e dell'avvenuta promulgazione dell'Intesa nei propri ordinamenti.
XXX Xxxx. POLETTI
Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana
XXXXXX XXXXXXXXXX
Ministro della Pubblica Istruzione
13. TESTO COORDINATO DELLE INTESE 14.12.1985 E 13.6.1990
TRA AUTORITÀ SCOLASTICA E CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
NELLE SCUOLE PUBBLICHE
Premessa
(omissis).
1. - Programmi dell'insegnamento della religione cattolica
1.1. Premesso che l'insegnamento della religione cattolica è impartito, nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo programmi che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola, le modalità di adozione dei programmi stessi sono determinate come segue:
1.2. I programmi dell'insegnamento della religione cattolica sono adottati per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana, ferma restando la competenza esclusiva di quest'ultima a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa.
Con le medesime modalità potranno essere determinate, su richiesta di ciascuna delle Parti, eventuali modifiche dei programmi.
1.3. Le Parti s'impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a ridefinire entro due anni dalla firma della presente Intesa, i programmi di insegnamento della religione cattolica, e a definire entro sei mesi dallo stesso termine gli "orientamenti" della specifica attività educativa in ordine all'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna.
Fino a quando non venga disposta l'adozione di nuovi programmi rimangono in vigore quelli attualmente previsti.
2. - Modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica
2.1. Premesso che:
a) il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni;
b) la scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e peri successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;
c) è assicurata, ai fini dell'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi, una tempestiva informazione agli interessati da parte del Ministero della Pubblica Istruzione sulla nuova disciplina dell'insegnamento della religione cattolica e in ordine alla prima attuazione dell'esercizio di tale diritto;
d) l'insegnamento della religione cattolica è impartito ai sensi del punto 5, lettera a), del Protocollo addizionale da insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica;
le modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sono determinate come segue:
2.2. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, l'insegnamento della religione cattolica è organizzato attribuendo ad esso, nel quadro dell'orario settimanale, le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici attualmente in vigore, salvo successive intese.
La collocazione oraria di tali lezioni è effettuata dal capo di istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna classe.
2.3. Nelle scuole elementari, in aderenza a quanto stabilito in ordine ai valori religiosi del
D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104, sono organizzate specifiche e autonome attività di insegnamento della religione cattolica secondo i programmi di cui al punto 1. A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore nell'arco della settimana.
2.4. Nelle scuole materne) in aderenza a quanto stabilito nel D.P.R. 10 settembre 1969, n. 647, sono organizzate specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle forme definite secondo le modalità di cui al punto 1.
Le suddette attività sono comprese nella programmazione educativa della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibilità peculiari della scuola materna, in unità didattiche da realizzare, anche con raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell'arco dell'anno scolastico.
2.5. L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall’Ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'Ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale.
Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina dei singoli docenti l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascun circolo o istituto, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4.
2.6. Nelle scuole materne ed elementari, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera
a) secondo comma, del Protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni circolo didattico, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti di classe riconosciuti idonei, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico.
2.6. bis - I1 riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'Ordinario diocesano.
2.7. Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docenti negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto a alla valutazione per tale insegnamento.
Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
3. - Criteri per la scelta dei libri di testo
3.1. Premesso che i libri per l'insegnamento della religione cattolica, anche per quanto concerne la scuola elementare, sono testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo, i criteri per la loro adozione sono determinati come
segue:
3.2. I libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza Episcopale Italiana e dell'approvazione dell'ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso.
3.3. L'adozione dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica è deliberata dall'organo scolastico competente, su proposta dell'insegnante di religione, con le stesse modalità previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline.
4. - Profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione
4.1. Premesso che:
a) l'insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline;
b) detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata; i profili della qualificazione professionale sono determinati come segue:
4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:
4.3. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:
a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una Facoltà approvata dalla Santa Sede;
b) attestato di compimento di regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore;
C) diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
d) diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.
4.4. Nella scuola materna ed elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito, ai sensi del punto 2.6.) dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l'insegnamento della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano.
Nel caso in cui l'insegnamento della religione cattolica non venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso può essere affidato:
a) a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione del can. 804, par. l, del codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano;
b) a chi, fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4.; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.
4.5. La Conferenza Episcopale Italiana comunica al Ministero della pubblica istruzione l'elenco delle Facoltà e degli Istituti che rilasciano i titoli di cui ai punti 4.3. e 4.4. nonché delle discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.3.) lettera a).
4.6. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.3. e 4.4. sono richiesti a partire dall'anno scolastico 1990-91.
I docenti di religione cattolica in servizio nell'anno scolastico 1989-90, già in possesso del diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, possono conseguire nelle sessioni dell'anno accademico 1989-90 il titolo prescritto.
4.6.1. Sino a tale data l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi non è ancora in possesso dei titoli richiesti, purché abbia conseguito un diploma di scuola secondaria superiore e sia iscritto alle Facoltà o agli Istituti di cui al punto 4.5.
4.6.2. Sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica:
a) gli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare in servizio nell'anno scolastico 1985-86;
b) gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio.
4.7. Per l'aggiornamento professionale degli insegnanti di religione in servizio, la Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero della pubblica istruzione attuano le necessarie forme di collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze e disponibilità, fatta salva la competenza delle Regioni e degli Enti locali a realizzare per gli insegnanti da essi dipendenti analoghe forme di collaborazione rispettivamente con le Conferenze Episcopali Regionali o con gli Ordinari diocesani.
Nell'addivenire alla presente intesa le Parti convengono che, se si manifestasse l'esigenza di integrazioni o notificazioni, procederanno alla stipulazione di una nuova intesa.
Parimenti le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione per l'attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente intesa, nonché a ricercare un'amichevole soluzione qualora sorgessero difficoltà di interpretazione.
Le Parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente, dell'avvenuta emanazione e dell'avvenuta promulgazione dell'intesa nei propri ordinamenti.
14. DICHIARAZIONE DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE XX. XXXXXX XXXXXXXXXX
13 giugno 1990
Eminenza,
l'Intesa oggi firmata trae fondamento dalla clausola finale di cui al terz'ultimo capoverso dell’Intesa del 14 dicembre 1985, tra l'Autorità scolastica italiana e la Conferenza Episcopale Italiana, per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, clausola che ha previsto la possibilità di stipulare una nuova Intesa nel caso si manifestasse l'esigenza di apportare integrazioni o modificazioni alla normativa concordata tra le due parti.
Questa nuova Intesa scaturisce dalle risoluzioni con le quali la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato, rispettivamente il 10 e il 15 ottobre 1987, le dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio allora in carica, On. Xxxxxxxx Xxxxx, sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Nell'ambito di tali dichiarazioni il Presidente del Consiglio aveva evidenziato l'opportunità di una revisione di due punti specifici dell'Intesa del 1985: quello delle modalità di svolgimento delle attività educative relativamente all'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna e quello concernente la partecipazione degli insegnanti di religione cattolica alla valutazione finale degli studenti.
Tali contenuti sono stati sottoposti al Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 gennaio 1990 ed illustrati alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica il 14 febbraio 1990.
L'esigenza della revisione si è posta, per il primo punto, in considerazione dei delicati aspetti di carattere pedagogico propri della scuola materna. Quanto al secondo punto, la revisione è conseguente all'esigenza di garantire una condizione omogenea e paritaria tra gli studenti che si avvalgono e gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, e ciò in coerenza con il principio di non discriminazione sancito dall'Accordo del 18 febbraio 1984, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, modificativo del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929.
Le modifiche concordate vanno senz'altro ascritte a quello spirito di reciproca apertura e comprensione che informa i rapporti tra autorità civile e autorità religiosa, nel settore dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, tra i più delicati tra quelli oggetto del nuovo regime concordatario, che ne ha espressamente richiamato il ruolo, nel quadro delle finalità della scuola. E tale spirito è la via migliore per il superamento dei problemi conseguenti alle esperienze applicative intervenute nella materia in questione.
Nella qualità di autorità statale che sovrintende all'istruzione pubblica non posso non esprimere viva soddisfazione e compiacimento per il raggiungimento di un risultato che premia gli sforzi comuni e che – auspichiamo - costituisca fattore di generale rasserenamento e di un migliore perseguimento delle finalità educative della scuola.
Ma l'odierna Intesa costituisce anche lo strumento e l'occasione per una conferma di fiducia nelle autonome capacità propositive e decisionali delle istituzioni scolastiche, attraverso gli organi a ciò deputati. Per quanto concerne l'insegnamento religioso nella scuola materna, infatti, con le modifiche ora concordate viene superata la rigida prefigurazione di due ore settimanali d'insegnamento stabilita dal punto 2.4, secondo comma dell'Intesa del 1985, optandosi invece per un criterio flessibile, che demanda alle singole scuole la scelta di concentrare le ore di educazione religiosa in raggruppamenti di più ore in alcuni periodi, laddove venga ritenuto opportuno, per un ammontare complessivo di 60 ore nell'arco dell'anno scolastico,
e ciò al fine di una maggiore rispondenza alle esigenze proprie dei bambini della scuola in parola.
Sulla seconda questione oggetto dell’Intesa - quella relativa alla partecipazione degli insegnanti di religione cattolica al consiglio di classe in sede di valutazione finale - si è pervenuti, come già accennato, ad una soluzione che intende porsi come punto di equilibrio, tale da garantire una omogeneità e parità di situazione giuridica degli studenti, sia che si avvalgano sia che non si avvalgano dello insegnamento della religione cattolica.
Si è inteso, così salvaguardare il principio di non discriminazione tra gli studenti, di cui si
è fatto cenno poc'anzi.
Il consenso è stato raggiunto, con questa Intesa, anche su alcune questioni di importanza minore, di carattere più propriamente tecnico ed applicativo. Le soluzioni in proposito definite potranno spiegare effetti positivi soprattutto sul piano dell'organizzazione delle attività didattiche.
Eminenza, questa nuova Intesa rappresenta il risultato di uno sforzo comune rivolto al superamento di alcune difficoltà, in una materia che coinvolge la coscienza e la sensibilità dell'individuo, ma essa costituisce anche - e forse di più - l'occasione e l'impegno per un rafforzamento di un clima di reciproca fiducia, comprensione e collaborazione. È mia convinzione che questo è il modo migliore per venire incontro alle giuste esigenze di formazione dei giovani.
Anche questa Intesa sarà recepita in un decreto del Presidente della Repubblica e diverrà così operante nell'ambito dell'ordinamento scolastico italiano.
15. DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA C.E.I. CARD. XXX XXXXXXX
13 giugno 1990
Signor Ministro,
la firma che oggi sancisce l'Accordo per la modifica di alcune clausole dell’Intesa 14 dicembre 1985 conclude positivamente due anni e mezzo di colloqui tra le due delegazioni, quella della Conferenza Episcopale Italiana e quella ministeriale.
Questo fatto segna un ulteriore incoraggiante passo sulla via di una collaborazione serena e costruttiva, sancita dall'Accordo di revisione del Concordato Lateranense, per offrire nella scuola pubblica italiana un qualificante servizio di insegnamento della religione cattolica alle famiglie e agli alunni che intendono avvalersene.
La richiesta che il Governo italiano ha rivolto alla Conferenza Episcopale Italiana nel dicembre 1987, di avviare formali trattative per modificare alcune parti dell’Intesa, è stata accolta da noi con sollecitudine ed è stata condotta dalle due delegazioni con grande competenza, in spirito di dialogo e di comune ricerca di un punto di incontro soddisfacente per entrambe le parti.
Non è stato facile tuttavia, giungere a questo traguardo. Xxx perché le questioni affrontate investono aspetti qualificanti dell'Accordo concordatario, sia per le note vicende che hanno interessato in questi anni l'applicazione della Intesa del 1985, sia per fattori complessi che via via hanno ritardato una auspicata rapida soluzione della trattativa.
Mi auguro, Signor Ministro, che l'attuale riconferma dell’Intesa, quale strumento di applicazione delle norme concordatarie, e le modifiche apportate contribuiscano a incrementare ulteriormente la collaborazione tra autorità ecclesiastica e scolastica, per una gestione corretta dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola.
Uno dei più rilevanti che sono stati oggetto di modifica dell’Intesa è quello relativo alla partecipazione dei docenti di religione alla valutazione del consiglio di classe. Si tratta di un problema che sta molto a cuore agli insegnanti di religione, in quanto connesso direttamente con i loro diritti e doveri professionali di docenti nella scuola.
Le loro preoccupazioni sono legittime e condivise dalla Conferenza Episcopale Italiana. Del resto sappiamo quanto le famiglie, gli alunni, le stesse autorità scolastiche e i colleghi apprezzino l'apporto dell'insegnante di religione per una valutazione dei giovani studenti attenta al profitto scolastico e alla condotta, ma anche a quegli aspetti più globali che ne qualificano la maturità culturale e umana.
Per questo riteniamo positiva la riconferma del n. 2.7 dell’Intesa che stabilisce la parità di diritti e doveri dei docenti di religione rispetto agli altri docenti, anche per quanto riguarda la partecipazione alla valutazione.
La specificazione aggiunta che configura, nei casi previsti dalla normativa statale vigente, una diversa posizione del docente di religione rispetto agli altri, rappresenta il punto di accordo possibile nell'attuale momento.
Confidiamo che la positiva conclusione di questa trattativa possa contribuire a risolvere anche altri problemi non direttamente bilaterali, ma di grande rilevanza per gli insegnanti di religione. Mi riferisco in particolare allo stato giuridico.
Le dò atto, Signor Ministro, di aver avviato a soluzione il problema attraverso un apposito disegno di Xxxxx: auspico che questo provvedimento possa essere approvato con sollecitudine dal Parlamento.
Stiamo vivendo in questi mesi importanti novità che interessano la scuola nel nostro paese, la società e il più vasto contesto europeo. Nello sforzo di ritrovare unità e collaborazione tra i popoli del nostro continente, va sempre più emergendo l'importanza del comune patrimonio culturale e morale del cristianesimo, che ne segna la vita e la storia.
Abbiamo così assistito al fatto che una delle prime richieste dei popoli dell’est europeo, tornati al valori della democrazia e della libertà, sia stata proprio quella di reintrodurre nelle scuole pubbliche l'insegnamento della religione, quale via di formazione morale, culturale e civile delle nuove generazioni.
È anche guardando a questa ottica europea, a cui la scuola italiana si apre, che intendiamo operare perché, anche mediante l'ora di religione, i comuni valori culturali cristiani che stanno alla base della civiltà del nostro continente, siano adeguatamente conosciuti e apprezzati dalle nuove generazioni.
Nel concludere questa breve dichiarazione, esprimo la mia gratitudine e quella dei Vescovi italiani verso quanti hanno contribuito a raggiungere questo traguardo, lavorando con grande generosità, dedizione e competenza.
Mi è gradito manifestare il mio vivo apprezzamento a Lei, Signor Ministro e alla delegazione ministeriale, per aver condotto con solerzia e competenza gli ultimi e decisivi passi nel definire queste modifiche all’Intesa, che mi accingo a sottoscrivere.
16. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, n. 202
23 giugno 1990
Esecuzione dell'Intesa
tra l'Autorità Scolastica Italiana e la Conferenza Episcopale Italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l'Intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, concernente l'esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 1990; SULLA proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Piena ed intera esecuzione è data all'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 giugno 1990, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751.
XXXXXXXXX XXXXXXX
Presidente della Repubblica
17. DECRETO DI PROMULGAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CEI
2 luglio 1990
Prot. N. 426/90
IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
CONSIDERATO che il 14 dicembre 1985 è stata firmata, presso il Ministero della Pubblica Istruzione in Roma, l'Intesa tra Autorità scolastica e Conferenza Episcopale Italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, prevista dal punto 5 lettera b) del Protocollo addizionale all'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense;
CONSIDERATO che l'Autorità scolastica e la Conferenza Episcopale Italiana hanno ritenuto opportuno, di comune accordo, di apportare talune modifiche all'Intesa di cui sopra mediante la firma di una ulteriore Intesa, avvenuta il 13 giugno 1990;
VISTO il can. 804, par. 1, del Codice di Diritto Canonico;
VISTI gli artt. 5 e 2, par. 3) dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana;
PRESO ATTO della lettera n. 4026/90/RS inviatami in data 10 giugno dal Cardinale Segretario di Stato, che autorizza il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana alla firma della nuova Intesa,
con il presente Decreto
DISPONGO che, ai sensi dell'art. 17, par. 3, dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana, l'Intesa tra l'Autorità scolastica e Conferenza Episcopale Italiana, che apporta modifiche a quella stipulata il 14 dicembre 1985, sia promulgata mediante pubblicazione sul «Notiziario» ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana e che divenga immediatamente esecutiva nell'ordinamento canonico;
DISPONGO inoltre che dell'avvenuta promulgazione nell'ordinamento canonico dell'Intesa sopra citata sia data tempestiva comunicazione al Ministro della Pubblica Istruzione.
Xxx Xxxx. POLETTI
18. DICHIARAZIONE DELLA PRESIDENZA DELLA CEI
A COMMENTO DELLA FIRMA DELLA MODIFICA DELL’INTESA SULL’IRC
13 giugno 1990
L'Accordo tra la Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero della Pubblica Istruzione, che ha stabilito alcune puntuali modifiche e integrazioni all'Intesa del 14 dicembre 1985 sull'insegnamento della religione cattolica, conferma la stabilità del quadro giuridico- amministrativo che regola l'attuazione delle norme concordatarie in materia e sottolinea la comune volontà di collaborazione per ricercare amichevoli soluzioni ad ogni difficoltà che insorga, sia nella interpretazione di particolari clausole dell'Intesa, sia nella loro ordinaria applicazione scolastica.
I due punti che, su richiesta del Governo, sono stati l'oggetto principale della trattativa, riguardano:
- le specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna;
- la partecipazione del docente di religione cattolica alla valutazione finale del consiglio di classe.
Circa il primo punto la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ritiene valida e soddisfacente la soluzione concordata. Essa tiene conto delle peculiari caratteristiche della scuola materna e delle concrete possibilità di organizzare le attività di religione cattolica nell'ambito della programmazione e secondo criteri di flessibilità e autonomia propri di questo
grado di scuola.
Sarà ora compito delle educatrici e degli educatori della scuola materna attuare queste nuove disposizioni, attivando percorsi didattici e pedagogici rispettosi delle esigenze e situazioni di tutti i bambini e delle loro famiglie, sia di quelle che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, come di quelle che non se ne avvalgono.
Più complesso e difficile è stato l'accordo sulla richiesta del Governo relativa al problema della partecipazione dei docenti di religione alla valutazione finale del consiglio di classe.
Gli insegnanti di religione fanno parte infatti della componente docente negli organi scolastici, con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti.
Di conseguenza partecipano alle valutazioni periodiche e finali per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica. E questo un compito peculiare e specifico che la Legge riserva ai docenti e che essi esercitano collegialmente nel consiglio di classe.
Tale normativa, richiamata nel numero 2.7 dell'Intesa, è stata sostanzialmente confermata anche nel presente accordo. Essa mantiene pertanto tutto il suo valore giuridico ed educativo, a salvaguardia della dignità professionale dei docenti di religione e in sintonia con la natura e le finalità scolastiche della disciplina, definite nell'accordo concordatario.
La specificazione aggiunta, che configura, nei casi previsti dalla normativa statale vigente, una diversa posizione del docente di religione rispetto agli altri docenti, rappresenta il punto di accordo possibile nell'attuale momento, tenuto conto del quadro generale entro cui il problema si colloca e delle conseguenze, ben più gravi, che un prolungato logoramento della situazione avrebbe potuto comportare per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola e quindi per gli stessi insegnanti.
Confidiamo che i docenti di religione sappiano valutare con serenità e fiducia la soluzione concordata, ricavandone un ulteriore stimolo a partecipare con competenza e assiduità al lavoro dei consigli di classe, di cui restano parte integrante, in modo che i colleghi e le autorità scolastiche possano continuare ad apprezzare e ad usufruire del loro apporto, in un clima di
dialogo educativo, arricchente per tutti. Le famiglie e gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica hanno diritto di poter contare su questo contributo dell'insegnante di religione e sapranno sostenerne l'opera educativa con immutata stima e riconoscenza.
La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, esprime infine a nome dei Vescovi italiani, gratitudine e incoraggiamento agli insegnanti di religione per lo sforzo in atto nel conseguire una seria qualificazione professionale, con adeguati titoli accademici di livello universitario, e per il permanente aggiornamento che ne accompagna la formazione in servizio.
A ciò non corrisponde ancora un adeguato stato giuridico che, salvaguardando la peculiare fisionomia ecclesiale e scolastica della figura del docente di religione, gli riconosca parità di diritti e doveri con ogni altro lavoratore nella scuola.
Prendendo atto che è all'esame del Parlamento un apposito disegno di Xxxxx in materia, la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana auspica che si giunga a una sua sollecita approvazione.
Capitolo 3
LA NUOVA INTESA DEL 2012
19. INTESA
TRA AUTORITÀ SCOLASTICA E CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
NELLE SCUOLE PUBBLICHE
28 giugno 2012
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
quale autorità statale che sovraintende al sistema educativo di istruzione e di formazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 giugno 2012 a norma della L. 23 agosto 1988, n. 400,
e
IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
che, debitamente autorizzato, agisce a nome della Conferenza stessa ai sensi dell'art. 5 del suo statuto e a norma del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico,
- vista l'Intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva nella Repubblica Italiana con d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, e modificata con l'intesa del 13 giugno 1990, resa esecutiva con d.P.R. 23 giugno 1990, n. 202,
- visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare gli articoli 309 e 310,
- ritenuto di aggiornare i profili di qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica, adeguandoli ai nuovi criteri degli ordinamenti accademici,
- in attuazione dell'art. 9, n. 2, dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato Lateranense e che continua ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado,
determinano
con la presente intesa gli specifici contenuti per le materie previste dal punto 5, lettera b), del protocollo addizionale relativo al medesimo accordo.
1. INDICAZIONI DIDATTICHE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
1.1. Premesso che l'insegnamento della religione cattolica è impartito, nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo indicazioni didattiche che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola, le modalità di adozione delle indicazioni didattiche stesse sono determinate da quanto segue.
1.2. Le indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica sono adottate per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca previa intesa con la Conferenza episcopale italiana, ferma restando la competenza esclusiva di quest'ultima a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa.
Con le medesime modalità potranno essere determinate, su richiesta di ciascuna delle Parti, eventuali modifiche delle indicazioni didattiche.
2. MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
2. 1. Premesso che:
a) il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in
relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni;
b) la scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;
c) è assicurata, ai fini dell'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi, una tempestiva informazione agli interessati da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla disciplina dell'insegnamento della religione cattolica;
d) l'insegnamento della religione cattolica è impartito ai sensi del punto 5, lettera a), del protocollo addizionale da insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica;
le modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sono determinate come segue:
2.2. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, l'insegnamento della religione cattolica è organizzato attribuendo ad esso, nel quadro dell'orario settimanale, le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici attualmente in vigore, salvo successive intese.
La collocazione oraria di tali lezioni è effettuata dal dirigente scolastico sulla base delle proposte del Collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna classe.
2.3. Nelle scuole primarie sono organizzate specifiche e autonome attività di insegnamento della religione cattolica secondo le indicazioni didattiche di cui al punto l.
A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore nell'arco della settimana.
2.4. Nelle scuole dell'infanzia sono organizzate specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle forme definite secondo le modalità di cui al punto l.
Le suddette attività sono comprese nella progettazione educativo-didattica della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibilità peculiari della scuola dell'infanzia, in unità di apprendimento da realizzare, anche con raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell'arco dell'anno scolastico.
2.5. L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale. Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina e l'assunzione dei singoli docenti l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascuna istituzione scolastica, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4.
2.6. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma, del protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni istituzione scolastica, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti della sezione o della classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico.
2.7. Il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano.
2.8. Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento.
Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
3. CRITERI PER LA SCELTA DEI LIBRI DI TESTO
3.1. Premesso che i libri per l'insegnamento della religione cattolica, anche per quanto concerne la scuola primaria, sono testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo, i criteri per la loro adozione sono determinati come segue:
3.2. I libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza episcopale italiana e dell'approvazione dell'ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso.
3.3. L'adozione dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica è deliberata dall'organo scolastico competente, su proposta dell'insegnante di religione, con le stesse modalità previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline.
4. PROFILI PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE
4.1. L'insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline.
Detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata.
4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:
4.2.1. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:
a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
c) laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.
4.2.2. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito:
a) da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 4.2.1.;
b) da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano.
L'insegnamento della religione cattolica può essere altresì impartito, ai sensi del punto 2.6, da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l'insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza episcopale italiana.
4.2.3. La Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'elenco delle facoltà e degli istituti che rilasciano i titoli di cui al punto 4.2.1. e provvedono alla formazione accademica di cui al punto 4.2.2., nonché delle discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.2.1., lettera a).
4.3. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.2.1. e 4.2.2. sono richiesti a partire dall'anno scolastico 2017-2018.
4.3.1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente intesa e fino al termine dell'anno scolastico 2016-2017, l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato, fermo il riconoscimento di idoneità di cui al punto 2.5.:
a) nelle scuole di ogni ordine e grado:
a.1) a coloro che siano in possesso di un diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
a.2) a coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano e di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;
b) nelle scuole dell'infanzia e primarie:
b.1) a coloro che siano in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;
b.2) agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007 -2012;
b.3) a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto magistrale l'insegnamento della religione cattolica e abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012.
4.3.2. A far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-17.
Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008.
4.4. Per l'aggiornamento professionale degli insegnanti di religione in servizio la Conferenza episcopale italiana e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attuano le necessarie forme di collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze e disponibilità, fatta salva la competenza delle regioni e degli enti locali a realizzare per gli insegnanti da essi dipendenti analoghe forme di collaborazione rispettivamente con le Conferenze episcopali regionali o con gli ordinari diocesani.
Nell'addivenire alla presente intesa le Parti convengono che, se si manifestasse l'esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di una nuova intesa.
Parimenti, le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione per l'attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente intesa, nonché a ricercare un'amichevole soluzione qualora sorgessero difficoltà di interpretazione.
Le Parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente, dell'avvenuta emanazione e dell'avvenuta promulgazione dell'intesa nei propri ordinamenti.
Xxxxxx Xxxx. BAGNASCO
PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
Xx. Xxxxxxxxx XXXXXXX
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
20. INDIRIZZO DI SALUTO DI S. EM. CARD. XXXXXX XXXXXXXX AL MINISTRO XXXX. XXXXXXXXX XXXXXXX
IN OCCASIONE DELLA FIRMA DELLA NUOVA INTESA CEI-MIUR
Signor Ministro, rivolgo a Lei e ai Signori Componenti della delegazione Ministeriale il più cordiale e rispettoso saluto in questa speciale occasione di incontro che ci vede impegnati nel portare a compimento il cammino avviato per giungere ad una nuova Intesa tra la Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
Le due Intese che ci accingiamo a firmare rispondono a una duplice esigenza: da una parte, quella di ridefinire il profilo di qualificazione professionale dei futuri insegnanti di religione cattolica, armonizzando il percorso formativo richiesto per l’insegnamento della religione cattolica con quanto previsto, oggi, per l’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado in Italia; dall’altra, quella di definire una nuova versione delle indicazioni per l’insegnamento della religione cattolica nel secondo ciclo, sulla base dei rinnovati documenti che il MIUR ha elaborato in un quadro di riforma dell’intero sistema educativo di istruzione e formazione.
Circa il primo aspetto, l’emanazione dell’Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose, da parte della Congregazione per l’educazione cattolica, e l’approvazione in ambito civile dei nuovi percorsi di formazione accademica per l’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, così come i passi di riforma che hanno interessato tutto il sistema educativo di istruzione e formazione in Italia, hanno reso necessario procedere all’aggiornamento dell’Intesa in materia di insegnamento della religione cattolica, sottoscritta il 14 dicembre 1985 dal Ministro della Pubblica Istruzione e dal Presidente della CEI.
Circa il secondo aspetto, tenendo conto del nuovo assetto dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, nonché dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ci accingiamo a sottoscrivere le nuove indicazioni per l’insegnamento della religione cattolica nel secondo ciclo, differenziandole in modo tale da rispecchiare al meglio il carattere e l’impostazione culturale di ciascuna tipologia di scuola e del particolare ordinamento dell’istruzione e formazione professionale.
L’atto che stiamo per compiere non solo conferma lo stile di dialogo e di collaborazione che caratterizza i rapporti tra le nostre Istituzioni, ma consolida ulteriormente l’armonioso inserimento dell’insegnamento della religione cattolica nei percorsi formativi della scuola italiana. Infatti, l’Accordo di revisione del Concordato Lateranense che colloca l’insegnamento della religione cattolica «nel quadro delle finalità della scuola» (art. 9, n. 2) è stato costantemente tenuto presente nell’impegno di questa Conferenza Episcopale, non solo nell’aggiornare periodicamente i programmi di insegnamento – oggi indicazioni – adeguandoli al processo di riforma che, nel corso degli anni, ha interessato la scuola italiana, ma anche nel ritenere l’insegnamento della religione cattolica espressione dell’impegno educativo della Chiesa nella scuola.
In quest’ottica si colloca il grande lavoro di ricerca circa lo statuto epistemologico della disciplina di cui tante realtà accademiche, dalle Università Pontificie alle Facoltà Teologiche e agli Istituti Superiori di Scienze religiose, sono state protagoniste sin dalla revisione dei Patti lateranensi. Gli stessi insegnanti di religione cattolica ricevono ancora oggi la loro formazione iniziale proprio nelle strutture accademiche della Chiesa e la loro formazione in servizio è spesso accompagnata dalle stesse. Mi consenta, Signor Ministro, al termine di questo mio intervento, di cogliere l’occasione per ringraziare anche la Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana, nella persona di S.E. Mons. Xxxxxxx Xxxxxxxx e, attraverso di lui, tutti coloro che si sono
adoperati con passione e competenza, in particolare il Servizio Nazionale per l’Insegnamento della Religione Cattolica.
Nella consapevolezza che – come ha sottolineato Xxxxxxxxx XXX – “la dimensione religiosa è intrinseca al fatto culturale, concorre alla formazione globale della persona e permette di trasformare la conoscenza in sapienza di vita” (Discorso agli insegnanti di religione cattolica, 25 aprile 2009), auspico di vedere quanto prima i frutti di bene che scaturiranno da questo rinnovato accordo, conscio dell’impegno delicato in vista della maturazione integrale delle persone degli alunni e grato per il lavoro costante e professionale di tutta la comunità educante della scuola, ivi compreso l’impegno professionale degli insegnanti di religione cattolica.
Mentre esprimo ancora una volta i più fervidi ringraziamenti per i passi di concertazione dispiegati, in spirito di cooperazione e in sintonia di intenti, auguro a ciascuno di impegnarsi con passione educativa nella prospettiva del bene comune che è costituito anche dagli alunni e dalle loro famiglie.
21. VERBALE DELLA GIORNATA
Il 28 Giugno 2012, presso la sede della Conferenza Episcopale Italiana, è stata firmata dal Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, e dal Card. Xxxxxx Xxxxxxxx, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, la nuova Intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, concernente “i profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica”. L’Intesa aggiorna quella precedente sottoscritta il 14 dicembre 1985 (cfr «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 1985, pp. 591-598) e successivamente modificata il 13 giugno 1990 (cfr «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 1990, pp. 154-156), in applicazione dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, così come previsto dal Protocollo addizionale in relazione all’art. 9 dell’Accordo. La nuova Intesa sottoscritta il 28 giugno 2012 di fatto abroga e sostituisce il punto 4 della precedente e ne aggiorna il lessico di tipo scolastico. La nuova formulazione risponde a una duplice esigenza: da una parte, adeguare i profili di qualificazione e i titoli di studio al nuovo ordinamento degli Istituti Superiori di Scienze Religiose (curricolo quinquennale che si conclude con la Laurea magistrale, secondo l’Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose emanata il 28 Giugno 2008 dalla Congregazione per l’educazione cattolica); dall’altra, armonizzare il percorso formativo richiesto per l’insegnamento della religione cattolica con quanto previsto in Italia per l’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado. La nuova Intesa diventa esecutiva nell’ordinamento canonico con Decreto del Cardinale Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Viene pubblicato anche l’indirizzo di saluto rivolto dal Card. Xxxxxx Xxxxxxxx al Ministro Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx in occasione della cerimonia della firma.
22. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 agosto 2012, n. 175
Esecuzione dell'intesa
tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana
per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che approva modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, concernente l'esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, concernente l'esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;
VISTE le comunicazioni rese dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 25 giugno 2012; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 giugno 2012, con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato autorizzato a sottoscrivere un'intesa, definita con la Conferenza episcopale italiana, in materia di insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
VISTA la nuova intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche firmata il 28 giugno 2012 fra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana;
SULLA proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
DECRETA
Piena e intera esecuzione è data all'intesa fra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, già modificata con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202.
L'intesa è composta di 4 articoli ed è allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Xxxxxxx XXXXXXXXXX Presidente della Repubblica
23. DECRETO DI PROMULGAZIONE
28 giugno 2012
Prot. n. 484/2012
IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
CONSIDERATO che il 14 dicembre 1985 è stata firmata l’Intesa tra l’Autorità Scolastica e la Conferenza Episcopale Italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, prevista dal punto 5 lettera b) del Protocollo addizionale all’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense;
CONSIDERATO che l’Autorità Scolastica e la Conferenza Episcopale Italiana, di comune accordo, hanno apportato talune modifiche a detta Intesa mediante la firma di un’ulteriore Intesa, avvenuta il 13 giugno 1990;
CONSIDERATO che l’Autorità Scolastica e la Conferenza Episcopale Italiana, di comune accordo, hanno ritenuto di apportare ulteriori modifiche all’Intesa di cui sopra mediante la firma di una nuova Intesa, avvenuta il 28 giugno 2012;
ACQUISITO il parere espresso dal Consiglio Episcopale Permanente ai sensi dell’art. 23, lettera r) dello statuto della Conferenza Episcopale Italiana nella sessione del 28-30 marzo 2011;
VISTO il can. 804, par. 1 del Codice di diritto canonico;
VISTI gli artt. 2, par. 3, e 5 dello statuto della Conferenza Episcopale Italiana;
PRESO ATTO delle lettere n. 2160/12/RS del 21 maggio 2012 e n. 2868/12/RS del 23 giugno 2012 del Cardinale Segretario di Stato, che autorizzano il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana alla firma della nuova Intesa;
AI SENSI dell’art. 4, terzo comma, del regolamento della Conferenza Episcopale Italiana,
D E C R E T A
che l’Intesa del 28 giugno 2012 tra l’Autorità Scolastica e la Conferenza Episcopale Italiana, che apporta modifiche all’Intesa stipulata il 14 dicembre 1985 e successivamente modificata il 13 giugno 1990, venga promulgata mediante pubblicazione nel «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» e divenga esecutiva nell’ordinamento canonico dalla data di pubblicazione. Dispone inoltre che dell’avvenuta promulgazione sia data tempestiva comunicazione al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Xxxxxx Xxxx. BAGNASCO
24. NOTA MIUR prot. n.2989
6 novembre 2012
- Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali e p.c - Al Capo di Gabinetto
- Al Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
- Al Direttore Generale per il Personale Scolastico
Oggetto: DPR 20 agosto 2012, n. 175, recante “Esecuzione dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012”.
1. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2012 è stato pubblicato il DPR 20-8- 2012, n. 175, che dà esecuzione all’Intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, sottoscritta il 28 giugno 2012 dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Presidente della Conferenza episcopale italiana. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il DPR 175/12 si applica integralmente a partire dall’anno scolastico 2013-14 nelle scuole statali e paritarie, ma produce i suoi effetti dal corrente anno scolastico 2012-13, secondo le istruzioni appresso riportate, sui rapporti di lavoro che si andranno ad instaurare successivamente alla data della sua entrata in vigore (31 ottobre 2012).
Come è noto, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane è regolato dall’art. 9.2 dell’Accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, che ap- porta modifiche al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, cui è stata data esecuzione con legge 25-3-1985, n. 121. Il Protocollo addizionale di tale Accordo ha demandato ad una succes- siva Intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana la determi- nazione di alcuni aspetti della materia. L’Intesa è stata firmata il 14 dicembre 1985 e recepita nell’ordinamento italiano con DPR 16-12-1985, n. 751, ed è stata oggetto di una prima revisione il 13-6-1990, resa esecutiva con DPR 23-6-1990, n. 202. L’Intesa attuale, a distanza di ventidue anni dall’ultima modifica, sostituisce integralmente il testo precedente, avendo provveduto a mo- dificare tutta la quarta parte relativa ai profili di qualificazione professionale degli insegnanti dì religione cattolica e avendo aggiornato il lessico nelle restanti parti del documento per adeguarlo alle innovazioni formali intervenute nel corso degli anni.
Le modifiche relative alla quarta parte hanno inteso adeguare la formazione iniziale degli insegnanti di religione cattolica a quella prevista per tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado di scuola, tenendo conto anche delle novità intervenute nell’ordinamento accademico delle facoltà ecclesiastiche che rilasciano i titoli di qualificazione validi per accedere all’insegnamento della religione cattolica.
I nuovi profili di qualificazione professionale andranno a regime solo con l’anno scolastico 2017-18, lasciando così a tutti gli interessati il tempo di conseguire i nuovi titoli di studio richiesti o di regolarizzare comunque la propria posizione.
I titoli di studio previsti dall’Intesa di cui al DPR 751/85, come modificato dal DPR 202/90, se conseguiti entro la data di entrata in vigore del DPR 175/12, rimangono validi per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali e paritarie. Pertanto, tutti gli insegnanti di religione cattolica attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato o con incarico annuale ai sensi dell’art. 309 del DLgs 297/94 non dovranno integrare i titoli in loro
possesso o conseguire titoli di studio aggiuntivi per continuare ad insegnare religione cattolica. A partire dal 1 settembre 2017 tutti gli altri insegnanti di religione cattolica potranno accedere all’insegnamento della religione cattolica solo con il possesso dei titoli contemplati dal DPR 175/12. Nella fase transitoria, dal 31 ottobre 2012 al 1 settembre 2017 rimangono validi per l’accesso all’insegnamento della religione cattolica, oltre ai titoli di qualificazione introdotti dal DPR 175/12, anche i titoli di studio del vecchio ordinamento conseguiti entro le scadenze indicate dal medesimo DPR 175/12, come più avanti specificato.
Si forniscono qui di seguito alcune precisazioni per l’attuazione della fase transitoria e in vista della messa a regime del settore.
Premesso che nulla è innovato nella natura dell’insegnamento della religione cattolica e nelle modalità della sua presenza nei curricoli dei diversi ordini e gradi di scuola, si ricorda che gli insegnanti di religione cattolica devono sempre essere in possesso, oltre che dei titoli di studio distintamente elencati dalle disposizioni in questione, anche della specifica idoneità all’insegnamento della religione cattolica, rilasciata dall’ordinario diocesano competente per territorio e da esso non revocata. Rimane altresì confermato che ciascun insegnante di religione cattolica è assunto in servizio, o sottoposto alle procedure di mobilità e utilizzazione, dall’autorità scolastica d’intesa con l’ordinario diocesano competente per territorio.
2. Dal combinato disposto dei punti 4.2.1 e 4.2.2 del DPR 175/12 risulta che i nuovi profili di qualificazione professionale sono in gran parte identici per gli insegnanti di religione cattolica di ogni ordine e grado di scuola. Ogni docente di religione cattolica dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) un titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
b) l’attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
c) una laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.
Le prime due tipologie di titoli di qualificazione erano già presenti nel regime previgente; la terza tipologia corrisponde al nuovo ordinamento degli istituti superiori di scienze religiose e sostituisce alcuni titoli precedentemente previsti nello stesso ambito disciplinare ed oggi non più rilasciati, come il diploma accademico di magistero in scienze religiose e il diploma di scienze religiose. Scompare inoltre, rispetto al passato, la possibilità di accedere all’insegnamento della religione cattolica con il possesso congiunto di una qualsiasi laurea civile o di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e del citato diploma di scienze religiose, rispettivamente nelle scuole secondarie e nelle scuole primarie e dell’infanzia.
Solo nelle scuole dell’infanzia e primarie, in continuità con il passato, è consentito che l’insegnamento della religione cattolica sia impartito anche da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall’ordinario diocesano (DPR 175/12, punto 4.2.2, lett. B).
A norma del punto 4.2.3 del DPR 175/12 questo Ministero darà comunicazione ufficiale dell’elenco delle facoltà ed istituti che rilasciano i titoli di studio validi per accedere all’insegnamento della religione cattolica unito all’elenco delle discipline ecclesiastiche corrispondenti, dopo aver ricevuto detto elenco dalla Conferenza episcopale italiana, alla quale spetta garantire che nel curriculum studiorum del ciclo istituzionale e specialistico dei suddetti enti accademici ecclesiastici siano presenti i corsi di indirizzo per l’insegnamento della religione cattolica, quali pedagogia e didattica, metodologia e didattica dell’insegnamento della religione cattolica, teoria della scuola, legislazione scolastica e tirocinio dell’insegnamento della religione cattolica.
Per l’assunzione o la conferma in servizio degli insegnanti di religione cattolica l’ordinario diocesano può segnalare all’autorità scolastica, di norma, solo persone in possesso dei prescritti titoli di studio. Tuttavia, per carenza di candidati qualificati, sarà possibile ricorrere a personale ancora privo di detti titoli di studio entro e non oltre l’anno scolastico 2016-17. In questo ultimo caso, si ricorda che il contratto di lavoro con tali insegnanti deve essere stipulato esclusivamente per supplenza fino al termine delle lezioni e il servizio prestato non può essere valutato e riconosciuto ai fini di una successiva ricostruzione di carriera (si rinvia in merito a quanto a suo tempo precisato con CCMM 43/92 e 2/01).
3. Si richiama l’attenzione su alcune fattispecie che possono venirsi a creare.
In primo luogo, può porsi il caso di insegnanti di religione cattolica che conseguano il titolo di studio ecclesiastico di vecchio ordinamento (magistero in scienze religiose o diploma di scienze religiose, eventualmente abbinato ad una laurea civile), entro l’ultima sessione dell’anno accademico 2013-14, come consentito dal DPR 175/12 al punto 4.3.1, lett. A.1), a.2), b.1). Per far valere la condizione prevista dai citati punti della nuova Intesa è necessario che dalla certificazione del titolo di studio si possa evincere inequivocabilmente il conseguimento del titolo in una sessione dell’anno accademico 2013-14 o antecedente. Fino alla data di regolare conseguimento del titolo richiesto l’insegnante sarà assunto con contratto di supplenza per la sola durata dell’esigenza di servizio; a partire dal conseguimento del titolo, se ne ricorrono le condizioni, la supplenza potrà essere trasformata in incarico annuale.
In secondo luogo, può presentarsi il caso di insegnanti di religione cattolica che siano già in possesso del nuovo titolo di laurea magistrale in scienze religiose, conseguito prima dell’entrata in vigore del DPR 175/12. Questi docenti possono essere assunti per incarico annuale in quanto il titolo è laurea di secondo livello valida per impartire l’insegnamento della religione cattolica. Al contrario, si precisa che la laurea (triennale) in scienze religiose di nuovo ordinamento non è da sola sufficiente per accedere all’insegnamento della religione cattolica, né sostituisce il diploma di scienze religiose, da solo o abbinato a un diploma di scuola secondaria di secondo grado o ad una laurea civile, secondo quanto previsto dalla precedente Intesa.
In terzo luogo, si possono presentare i casi descritti al punto 4.3.2, che intende salvaguar- dare la condizione di tutti coloro che abbiano comunque insegnato religione cattolica, a certe condizioni, per almeno un anno. Nell’immediato, come previsto dal secondo capoverso del punto citato, sono fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli all’epoca richiesti, hanno insegnato continuativamente religione cattolica per almeno un anno in uno degli anni scolastici compresi tra il 2007-08 e il 2011-12. Negli anni successivi, ai sensi del primo capoverso del medesimo punto, potranno ugualmente essere considerati in possesso della qualificazione necessaria coloro che, provvisti dei titoli elencati al punto 4.3.1, cioè dei titoli contemplati dalla precedente Intesa, avranno prestato servizio continuativo nell’insegnamento della religione cattolica per almeno un anno entro il 31 agosto 2017.
In entrambi i casi, l’anno di servizio continuativo deve essere stato prestato nell’insegnamento della religione cattolica, in scuole statali o paritarie, per almeno 180 giorni nel corso del medesimo anno scolastico o ininterrottamente dal 1 febbraio agli scrutini finali, come previsto dalla legge 124/99, art. 11, c. 14.
4. Particolare attenzione, nella scuola dell’infanzia e primaria, richiede la condizione degli insegnanti della sezione o della classe che possono impartire l’insegnamento della religione cattolica, se disponibili e idonei, come previsto fin dall’inizio dal punto 2.6 del DPR 751/85. Essi potranno continuare a farlo se hanno svolto tale servizio per almeno un anno nel corso del quin- quennio scolastico 2007-2012. Se invece il loro servizio nell’insegnamento della religione cattolica risale a un periodo precedente, i loro titoli di qualificazione devono considerarsi decaduti, pur nel permanere dell’idoneità rilasciata a tempo indeterminato dall’ordinario
diocesano. Per tornare ad essere affidatari dell’insegnamento della religione cattolica essi dovranno perciò procurarsi i nuovi titoli di qualificazione, consistenti nel loro caso in uno specifico master di secondo livello approvato dalla Conferenza episcopale italiana, come previsto dall’ultimo capoverso del punto 4.2.2 del DPR 175/12, ferma restando la possibilità di qualificarsi mediante il conseguimento di uno degli altri titoli di studio ecclesiastici previsti dal medesimo DPR 175/12.
Si ricorda in proposito che nel caso contemplato dal punto 2.6 del DPR 751/85 la condi- zione per essere affidatari dell’insegnamento della religione cattolica, oltre al possesso della qua- lificazione professionale richiesta e dell’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano, è quella di essere insegnanti della sezione o della classe, rispettivamente nella scuola dell’infanzia o nella scuola primaria, cioè di essere titolari di altre attività educative o di insegnamento nella medesima sezione o classe. Ciò esclude che tale docente possa impartire il solo insegnamento della religione cattolica in una sezione o in una classe diversa da quella di titolarità, dal momento che si verrebbe a trovare nella condizione di insegnante specialista, per la quale non possiede la diversa e specifica qualificazione professionale.
Si coglie infine l’occasione per ribadire e precisare quanto già affermato a suo tempo con CM 374/98 circa la dichiarazione di disponibilità all’insegnamento della religione cattolica, che va resa dagli interessati entro la scadenza prevista annualmente per la definizione degli organici e acquisisce validità a partire dall’anno scolastico successivo. Entro la stessa data deve essere formulata l’eventuale revoca di tale disponibilità, che ugualmente produrrà i suoi effetti a partire dal successivo anno scolastico.
Xxxxxxxx XXXXXXXXX Capo Dipartimento
Capitolo 4
IL SERVIZIO NAZIONALE PER L’IRC
25. LA NASCITA DEL SETTORE
PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA ALL’INTERNO DELL’UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE
L’Ufficio Catechistico Nazionale, istituito l’8 agosto 1961, fu dotato di un primo “Statuto” trasmesso ai Vescovi il 14 agosto 1961 (cfr Dei agricoltura Dei aedificatio, gennaio 1962, pp. 19-22). Il 26 giugno 1987 la Presidenza della CEI ne approvò il nuovo regolamento, integrato il 10 marzo 1997 da un ulteriore articolo, a seguito della costituzione, all’interno dell’Ufficio, di alcuni settori specifici: insegnamento della religione cattolica, istituti di scienze religiose, apostolato biblico, catechesi dei disabili.
L’evoluzione delle esigenze pastorali, l’esperienza maturata nel tempo e la costituzione, all’interno della Segreteria Generale della CEI, di autonomi Servizi per l’insegnamento della religione cattolica e per gli studi superiori di teologia e di scienze religiose, ha reso necessario, a cinquant’anni dall’istituzione dell’Ufficio, procedere alla modifica del regolamento.
Dal Regolamento dell’Ufficio Catechistico Nazionale del 26 giugno 1987
Compiti
4. I compiti dell’U.C.N. si configurano in relazione a questi ambiti:
…
- impegno per seguire in modo permanente i problemi relativi all’insegnamento della religione cattolica nella scuola in collaborazione con l’Ufficio Nazionale di Pastorale Scolastica e in rapporto con i competenti organismi ecclesiastici e governativi;
- offerta di servizi per l’aggiornamento permanente degli insegnanti di religione in collaborazione con l’Ufficio di Pastorale Scolastica e con gli Istituti di Scienze Religiose nelle Chiese particolari.
…
Dall’integrazione del Regolamento dell’Ufficio Catechistico Nazionale del 10 marzo 1997
Art. 9
1. Al fine di favorire la promozione e la qualificazione di alcuni ambiti di intervento, vengono costituiti nell’Ufficio Catechistico Nazionale specifici settori: il “Settore per l’insegnamento della religione cattolica”, il “Settore per gli istituti di scienze religiose”, il “Settore per l’apostolato biblico”, il “Settore per la catechesi dei disabili”.
2. a) È compito del “Settore per l’insegnamento della religione cattolica”:
- promuovere lo sviluppo culturale e pedagogico dell’insegnamento della religione cattolica, secondo natura, finalità e strumenti indicati dagli accordi concordatari;
- sostenere le Diocesi nell’azione di reclutamento, formazione e aggiornamento degli insegnanti di religione e seguire le problematiche attinenti al loro stato giuridico;
- procedere all’esame dei libri di testo in vista del nulla osta che deve essere concesso dalla Conferenza Episcopale Italiana;
- mantenere e sviluppare i rapporti con le autorità scolastiche per una corretta attuazione delle norme concordatarie.
b) Al “Settore per l’insegnamento della religione cattolica” è preposto il Direttore dell’Ufficio Catechistico Nazionale, coadiuvato dal Direttore dell’Ufficio Nazionale per l’educazione, la scuola e l’università, in qualità di Vice-Direttore; la cura ordinaria del Settore è affidata ad un Aiutante di studio dell’Ufficio Catechistico Nazionale con funzioni di Responsabile.
c) Il “Settore per l’insegnamento della religione cattolica” si avvale dell’apporto di una Consulta, costituita da:
- il Direttore dell’Ufficio Catechistico Nazionale, il Direttore dell’Ufficio Nazionale per l’educazione, la scuola e l’università, l’Aiutante di studio responsabile del Settore per l’insegnamento della religione cattolica, l’Aiutante di studio responsabile del Settore per gli istituti di scienze religiose, gli eventuali Consulenti della Segreteria generale della Conferenza Episcopale Italiana per i problemi dell’insegnamento della religione cattolica;
- i Responsabili regionali per l’insegnamento della religione cattolica;
- alcuni insegnanti di religione designati dall’Ufficio Catechistico Nazionale;
- i rappresentanti di riviste ed editrici specializzate nella problematica, di associazioni ecclesiali impegnate nell’ambito scolastico, di associazioni professionali e di organizzazioni sindacali invitati dall’Ufficio Catechistico Nazionale;
- alcuni esperti indicati dall’Ufficio Catechistico Nazionale.
26. DECRETO DI ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA2
23 settembre 2002
Prot. n. 979/02
IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
CONSIDERATO che l’insegnamento della religione cattolica nella scuola richiede peculiare attenzione alle esigenze didattiche degli alunni e alla formazione dei docenti;
PRESO ATTO che le problematiche inerenti tale settore esigono specifiche competenze pedagogiche e giuridiche, distinte da quelle che caratterizzano la pastorale catechistica e scolastica;
VOLENDO ASSICURARE alle diocesi un adeguato servizio di consulenza in materia, con particolare riferimento alla disciplina di origine concordataria e ai rapporti con le istituzioni civili;
VISTA la delibera del Consiglio Episcopale Permanente approvata nella sessione del 16-19 settembre 2002;
AI SENSI degli artt. 23, lett. s), e 29, § 2 dello statuto e dell’art. 95, comma 2, del regolamento della C.E.I.,
emana il seguente D E C R E T O
È istituito presso la Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana il Servizio nazionale per l’insegnamento della religione cattolica e ne è approvato il regolamento allegato al presente decreto.
XXXXXXX Xxxx. RUINI
2 A distanza di quarant’anni dalla istituzione dell’Ufficio catechistico nazionale (1961), la cui competenza si estendeva anche alla catechesi scolastica, la situazione è fortemente cambiata. In particolare, l’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica (IRC) ha assunto caratteristiche diverse, dovendosi confrontare con il mutare dell’istituzione scolastica e dei riferimenti pedagogici e didattici generali e con la nuova natura che ad esso riserva l’art. 9,2 dell’Accordo di revisione del Concordato
lateranense del 1984. Occorre anche tenere conto che, avendo l’Assemblea Generale della C.E.I. del 14-18 maggio 1990 affidato la competenza dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola alla Commissione Episcopale per l’educazione cattolica, la cultura, la scuola e l’università, si è ravvisata l’opportunità di trasformare l’attuale “Settore dell’UCN” in “Servizio nazionale per l’insegnamento della religione cattolica”.
Il Consiglio Episcopale Permanente, pertanto, nella sessione del16-19 settembre 2002, a norma degli artt.
23, lettera s e 29, §2 dello statuto e dell’art. 95 del regolamento della C.E.I., ha dato nuova configurazione giuridica al Settore IRC dell’UCN istituendo il Servizio nazionale di cui sopra, e nominandone un Responsabile il quale, ai sensi del regolamento approvato dallo stesso Consiglio, mantiene uno stretto collegamento con l’Ufficio Catechistico Nazionale e con l’Ufficio Nazionale per l’educazione, la scuola e l’università.
27. REGOLAMENTO DEL SERVIZIO NAZIONALE PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
ART. 1
Istituzione
Il Servizio Nazionale per l’insegnamento della religione cattolica è stato istituito dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 16-19 settembre 2002, ai sensi degli artt. 23, lettera s) e 29, § 2 dello statuto
e dell’art. 95 del regolamento della Conferenza Episcopale Italiana
ART. 2
Finalità
Nel contesto delle finalità della Conferenza Episcopale Italiana e in specie della sua Segreteria Generale, il Servizio si impegna a seguire in modo permanente i problemi relativi all’insegnamento della religione cattolica nella scuola e a elaborare strumenti e sussidi per l’aggiornamento permanente degli insegnanti
ART. 3
Compiti
Il Servizio:
– promuove lo sviluppo culturale e pedagogico dell’insegnamento della religione cattolica in conformità alle disposizioni concordatarie;
– progetta iniziative per la formazione dei docenti di religione e per il loro aggiornamento;
– sostiene le diocesi nell’individuazione, nella formazione e nell’aggiornamento degli insegnanti di religione e studia le problematiche attinenti al loro stato giuridico;
– procede all’esame dei libri di testo in vista del “nulla osta” che deve essere concesso dalla Conferenza Episcopale Italiana;
– mantiene e sviluppa i rapporti con le autorità ecclesiastiche e civili per una corretta attuazione della normativa concordataria e delle disposizioni esecutive della medesima.
– presenta il preventivo annuale di spesa all’amministrazione entro il 31 ottobre, in modo che possa essere inserito nello stato di previsione della Conferenza Episcopale Italiana, predisposto dal Consiglio per gli affari economici e approvato dalla Presidenza della C.E.I. (cf. art. 104, § 1 del regolamento della C.E.I.). Eventuali esigenze impreviste ed eccezionali di spesa devono essere presentate al Segretario Generale.
ART. 4
Struttura
La struttura del Servizio comprende:
- il responsabile
- un aiutante di studio
- un addetto di segreteria.
ART. 5
Rapporti
Il Servizio opera sotto la direzione del Segretario Generale (cf. art. 31, b dello statuto e art. 95 del regolamento della C.E.I.) e in collegamento con gli altri Uffici e Servizi della Segreteria Generale, in particolare con l’Ufficio Catechistico Nazionale e con l’Ufficio Nazionale per l’educazione, la scuola e l’università.
Assicura al Segretario Generale la sua collaborazione per attuare le decisioni della Presidenza (cf art. 86 del regolamento della C.E.I.) e del Consiglio Permanente.
Dà il suo apporto ai lavori dell’Assemblea Generale (cf art. 21 del regolamento della
C.E.I.).
Dà il necessario supporto alla Commissione Episcopale per l’educazione cattolica, la
scuola e l’università nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni, nella elaborazione di documenti e sussidi
(cf art. 117 del regolamento della C.E.I.). Se richiesto, collabora anche con altre Commissioni Episcopali.
Collabora con istituzioni e organismi a livello nazionale e internazionale che operano nel suo settore di competenza.
Il responsabile del Servizio può essere incaricato dalla Presidenza di intervenire ai lavori del Consiglio Permanente (cf art. 62 del regolamento della C.E.I.) e della stessa Presidenza (cf art. 80 regolamento della C.E.I.) per riferire su un particolare argomento all’ordine del giorno o per illustrare un argomento di sua competenza.
ART. 6
Consulta nazionale del Servizio
Il Servizio si avvale dell’apporto di una Consulta nazionale, con compiti di studio, proposta e verifica; essa collabora con il Servizio per l’attuazione di convegni e di altre iniziative nazionali.
Sono membri della Consulta:
– il responsabile del Servizio;
– il direttore dell’Ufficio Catechistico Nazionale;
– il direttore dell’Ufficio Nazionale per l’educazione, la scuola e l’università
– l’aiutante di studio del Servizio;
– i consulenti della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana per i problemi dell’insegnamento della religione cattolica;
– i responsabili regionali per l’insegnamento della religione cattolica;
– alcuni insegnanti di religione appositamente designati dal responsabile del Servizio;
– i rappresentanti di riviste e di case editrici specializzate nella problematica, i rappresentanti di associazioni ecclesiali impegnate in ambito scolastico, membri di associazioni professionali e di organizzazioni sindacali invitati dal responsabile del Servizio;
– esperti individuati dal responsabile del Servizio.
I membri della Consulta sono nominati dal Segretario Generale; durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per un solo quinquennio consecutivo.
La Consulta è convocata e presieduta dal responsabile del Servizio, che stabilisce l’ordine del giorno. Essa si riunisce in seduta plenaria almeno due volte all’anno. Alle riunioni partecipa un Vescovo della Commissione Episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università. Delle riunioni si dà resoconto al Segretario Generale e al Presidente della Commissione Episcopale.
La Consulta può operare anche per gruppi di studio su temi particolari.
CRONOLOGIA DEI RESPONSABILI PER L’IRC
Ufficio Catechistico Nazionale – Settore Insegnamento della religione cattolica
1983 | Xxx Xxxxxx XXXXX | Aiutante di studio |
1986 | Xxx Xxxxxx XXXX, | Aiutante di studio |
1991 | Xxx Xxxxxxx XXXXXXXXXX | Aiutante di studio |
1994 | Xxx Xxxxxxxx XXXXXX | Aiutante di studio |
Servizio Nazionale per l’insegnamento della religione cattolica
2002 | Xxx Xxxxxx XXXXXX | Responsabile |
2007 | Xxx Xxxxxxxx XXXXXXXXXXXXX | Responsabile |
2012 | Xxx Xxxxxxx XXXXXXXX | Responsabile |
Capitolo 5
ALTRA DOCUMENTAZIONE
28. ORIENTAMENTI CONCLUSIVI DEL CONVEGNO NAZIONALE DIRETTORI DEGLI UFFICI CATECHISTICI DIOCESANI
Roma, 14 - 17 luglio 1970
Rilievi generali
L' INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI
1 - Una situazione nuova
E' oggi avvertita una situazione nuova nei confronti dell’insegnamento della religione nelle scuole italiane. Spesso per iniziativa di alcune minoranze, si va manifestando un atteggiamento critico nei riguardi dei metodi didattici, della personalità degli insegnanti e a volte, della stessa legittimità di tale insegnamento nella scuola di stato.
Il fenomeno appare e si esprime in tempi e modi diversi; è in relazione anche con la più vasta crisi della scuola e con le particolari situazioni socio-culturali dei giovani del nostro tempo.
2 - Libertà e responsabilità
La coscienza della propria libertà ha nei giovani un potere altamente suggestivo: solo su questa base essi sono disposti ad accogliere e a sviluppare un rapporto educativo. Questa chiara situazione comporta una decisa responsabilità nei giovani stessi, negli educatori, nell'intera società: occorre infatti difendersi da facili strumentalizzazioni e saper discernere le istanze del momento non sulla base di semplici emozioni, bensì di matura capacità critica e di forte coerenza morale. La libertà non è disimpegno: comporta invece il pieno esercizio dello spirito.
3 - Le ragioni del disagio e le aspirazioni.
La valutazione degli atteggiamenti giovanili deve comunque scendere in profondità, per cogliere le ragioni del disagio e le aspirazioni in essi contenute. E' significativo che molti giovani non si ritrovino negli odierni costumi della società e si ribellino a un paternalismo che può mortificarli; è positivo lo sforzo che molti di essi fanno, per avere una propria fisionomia e per operare secondo uno stile di consapevolezza e di sincerità.
Un certo loro. atteggiamento provocatorio può stimolare la riscoperta di valori assopiti o trascurati; richiede a tutti di riflettere, prima di agire; delinea nuove funzioni degli insegnanti in genere, dell' incaricato di religione in particolare; richiama la famiglia, la scuola, la società, la Chiesa alle loro specifiche responsabilità.
Significato di un servizio
4· - La libertà religiosa
Il diritto alla libertà religiosa si configura come diritto a scegliere secondo i criteri di una retta coscienza morale; non deve pertanto essere confuso con il disimpegno; con l'indifferenza ai valori, ne' con una supposta spontaneità dell'uomo di fronte al fatto e al bisogno religioso.
5 - Il ruolo della scuola
La società contemporanea organizza la scuola come istituzione pubblica, che concorre in misura sempre più rilevante ad assolvere i compiti di una formazione integrale dell'uomo e del cittadino. Nella scuola, pertanto, devono essere riconosciute le istanze religiose proprie della persona umana e deve essere assicurato un adeguato servizio, perché i giovani possano operare consapevolmente le loro scelte spirituali.
Il contesto culturale della comunità italiana mette questo servizio in relazione con il messaggio cristiano, in una prospettiva di confronto e di dialogo con ogni altra esperienza di carattere religioso e spirituale.
6 - Non privilegio, ma riconoscimento
L'insegnamento della religione nella scuola non può essere inteso come semplice privilegio concesso ai cattolici, ma è ‘da considerarsi come riconoscimento del diritto delle famiglie' e degli allievi.
Qualora si addivenisse, su questo punto, alla revisione delle norme v1 genti, anche le formulazioni giuridiche dovranno riconoscere il diritto di tutti alla piena educazione della personalità, tenendo presente il nuovo clima in cui oggi si esprimono sia la Chiesa, sia lo stato democratico.
7 - La liberta di ciascuno
Il diritto dei cittadini, nel caso specifico dei giovani, alla libertà religiosa esige oggi una più attenta considerazione di due prospettive. per altro già previste, in certe dimensioni, nella legislazione scolastica vigente:
a) un effettivo riconoscimento delle istanze dei gruppi di religione non cattolica;
b) una responsabile valutazione dell’istituto dell'esonero, sia da parte delle famiglie, sia da parte degli stessi alunni specialmente nell’ultima triennio, con la garanzia che siano sempre assicurate scelte consapevoli.
8 - Un servizio a tutti e a ciascuno
La scuola, come istituto impegnato allo sviluppo armonico della personalità, non può disattendere le fondamentali istanze religiose dell’uomo.
Pertanto:
a) si deve riconoscere la responsabilità che gli insegnanti di tutte le discipline hanno a questo riguardo secondo il loro ruolo specifico;
b) si dovrà aver cura che anche gli alunni esonerati dall'insegnamento della religione possano intendere le istanze religiose proprie della persona umana.
I contenuti educativi
9 - Aggiornamento più sollecito
Si costata che le famiglie e la larga maggioranza dei giovani studenti sono favorevoli a un programma scolastico di formazione della coscienza religiosa, secondo la linea cristiana cattolica: chiedono piuttosto· un più sollecito aggiornamento di contenuti e di metodi.
In relazione a questi atteggiamenti, è necessario che l'insegnamento della religione nella scuola da parte di incaricati dell'autorità ecclesiastica sia rinnovato anche alla luce del Concilio Ecumenico Vaticano' II e del documento dell'Episcopato italiano sul "Rinnovamento della catechesi", con rispetto delle finalità e dei metodi propri delle istituzioni scolastiche e con spirito di servizio.
10 - Mete e metodi
L'insegnamento della religione nella scuola deve essere inteso come servizio offerto ai giovani, con pieno senso di responsabilità e con onestà professionale:
a) attraverso il contatto con una xxxxx.xx testimonianza religiosa, gl'i alunni devono venire chiaramente ad incontrare il messaggio di Xxxxxx, per fare le loro scelte sulla base di una vera conoscenza di Xxx;
b) inoltre, gli incaricati del! ' insegnamento religioso devono essere attenti alle situazioni spirituali dei giovani e rispettosi delle loro reazioni e delle loro conclusioni, operando in modo che i giovani stessi gradualmente divengano sempre più protagonisti d81b ricerca, della riflessione,
dell' assunzione di responsabilità personali e di gruppo, 11 - Dialogo
In riferimento alla diversità delle situazioni culturali dei giovani, l'insegnamento della religione nelle scuole assume oggi varie configurazioni: può essere inteso come primo annuncio, come educazione di una fede già confermata, come riflessione critica sulla esperienza religiosa, o in altri modi; a volte sembra opportunamente divenire semplice propedeutica ai valori religiosi o elementare formazione della religiosità.
Questa complessità di esigenze merita attenzione e rispetto: per certi versi, rende più arduo il compito dell’insegnante; ma può arricchire l'ambiente educativo, perché accoglie nella
scuola la realtà della vita e meglio consente di sviluppare gli atteggiamenti della tolleranza, del confronto, del dialogo, dell'amicizia.
Al proposito, un approfondimento particolare deve essere riservato alla questione; “religiosità-religione positiva" , per la fecondità delle deduzioni che se ne potranno ricavare sul piano educativo.
12 - Il significato dei programmi ministeria1i.
Con riferimento al servizio che l'insegnamento della religione rende agli alunni, "perché possano fruire del loro diritto di onorare Dio secondo il dettame della retta coscienza" (cfr. Avvertenze e programmi di religione per la scuola secondaria superiore, 30 giugno 1967, n.1;
G.U. 216, 29.8.1967), si riafferma:
a) l'opera educativa dell' insegnante di religione non si realizza se non si riferisce a programmi studiati e enucleati in funzione delle situazioni spirituali concrete degli alunni;
b) è discutibile il metodo di chi si affida alla semplice occasionalità degli spunti e alla provvisorietà degli interessi;
c) non sembra del tutto pertinente all'attuale contesto scolastico la preoccupazione di ripetere sempre e soltanto il primo annuncio evangelico, nelle formule del kerigma;
d) è da evitare una rigida sistemazione dottrinale stabilita a priori e preoccupata solo degli sviluppi logici completi, sul tipo della ricerca scientifica astratta.
In senso positivo, le linee programmatiche dell'ora di religione vanno intese come un continuo riferire le vere situazioni degli alunni a un nucleo di valori religiosi, che possano orientare la vita, a ,un progetto di graduale maturazione dello spirito, soprattutto a un mistero di salvezza, progressivamente rivelato e attuato, da riscoprire continuamente nella sua gratuità e nella sua trascendente realtà.
13 - I programmi del 1967
Le indicazioni dei programmi del 1967 (cfr. Avvertenze e programmi di religione per le scuole secondarie superiori, 30.6.1967, G.U. n. 216. 29. 8.1967) devono essere continuamente enucleate con ipotesi di lavoro adatte alle diverse situazioni delle classi, dei gruppi e _degli alunni. Si richiede, cioè agli insegnanti, agli alunni, agli autori di testi e sussidi un impegno costante di interpretazione, al di fuori di un rigido vincolo alla lettera, con attenzione piuttosto allo spirito e alle indicazioni riguardanti i fini, il metodo e il contenuto fondamentale.
Gli educatori
14 - Qualificazione degli insegnanti
La consapevolezza dei fini dell’attività educativa scolastica e della incidenza che essa ha nella vita dei giovani, particolarmente in un'epoca caratterizzata da sviluppi scientifico tecnologici, da rapidissime trasformazioni e da progressiva secolarizzazione, sottolinea l'esigenza di attenta qualificazione pedagogica, oltre che catechistica e didattica in senso specifico, degli incaricati di religione sacerdoti, religiosi e laici.
15 - Prospettive concrete
Gli insegnanti di religione devono essere proposti. secondo criteri corrispondenti alle esigenze attuali; è urgente intervenire a diversi livelli per la loro qualificazione. in forme concrete, quali:
- l'istituzione di corsi sistematici
- le attività di aggiornamento;
- le iniziative di tirocinio;
- la creazione di uno o più istituti superiori di catechetica;
- la ristrutturazione della ratio studiorum dei seminari, anche in vista della preparazione dei futuri insegnanti.
16 - I compiti della famiglia
Di particolare rilevanza è che la famiglia, il cui diritto e la cui responsabilità sono prioritarie, partecipi ai momenti educativi della scuola che incidono sulla formazione religiosa
dei figli. Ne consegue la necessità di una vasta e organica azione pastorale, per sollecitare dalle famiglie una migliore presa di coscienza e l'assunzione di responsabilità, anche in vista delle previste riforme dell’istituto scolastico.
17 - Collaborazione
L'insegnamento della religione, pur essendo originale per finalità, contenuti e metodi, si inserisce nel contesto scolastico che tende alla formazione integrale degli alunni e trae efficacia anche dalla misura in cui altri insegnamenti sono aperti al confronto, alla ricerca del trascendente,
al senso religioso; perciò:
a) è compito di tutti i docenti favorire uno sviluppo umano armonico e integrale, che permetta agli alunni di individuare i valori religiosi;
b) si insiste perché gli insegnanti di religione collaborino attivamente negli organismi collegiali, in cui si elabora il piano educativo degli istituti scolastici e delle singole classi;
c) si fa evidente l'esigenza di stretta collaborazione sul piano del servizio pastorale, tra insegnanti di religione, famiglie. gruppi giovanili impegnati sul piano ecclesiale, Uffici catechistici e U.C.I.I.M.
18 - L'opinione pubblica
Si rileva l'urgenza di informare l'opinione pubblica. perché conosca le proporzioni reali dei problemi dell'ora di religione.
In questo settore dell' informazione e dell'orientamento, anche i Direttori degli Uffici Catechistici Diocesani hanno un loro compito specifico e debbono opportunamente intervenire in sede locale, in sede regionale e in sede nazionale, per una costante opera di chiarificazione.
I compiti propri della Chiesa
19 - La pastorale giovanile
Il compito dell'educazione religiosa dei giovani non può essere pienamente accolto e assolto nella scuola. La stessa attività dell'incaricato di religione deve trovare le premesse e la necessaria continuità nello ambiente propriamente ecclesiale; qui, infatti, nell'unità e nella varietà dei ministeri, viene data piena testimonianza di Cristo.
Risalta pertanto sempre più l'urgenza di una pastorale giovanile organica e rispondente alle odierne esigenze, In questo quadro, all’incaricato di xxxxxxx.xx delle scuole secondarie superiori deve essere riconosciuta una specifica responsabilità; con sufficiente disponibilità di tempo, egli deve essere in grado di esplicare la sua missione, anche fuori dello orario scolastico, secondo i criteri orientativi della Chiesa locale e con un margine opportuno per la sperimentazione di programmi adeguati.
UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE
29. DISCORSO DEL SANTO PADRE
AL SIMPOSIO DEL CONSIGLIO DELLE CONFERENZE EPISCOPALI EUROPEE SULL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
NELLA SCUOLA PUBBLICA3
Roma, 15 aprile 1991
1. - Con sentimenti di grande cordialità e di profonda stima vi do il mio benvenuto, carissimi Fratelli e Xxxxxxx, partecipanti al Simposio europeo sull'insegnamento religioso nella scuola pubblica, che assai opportunamente il Consiglio delle Conferenze Episcopali di Europa ha promosso e la Conferenza Episcopale Italiana ha degnamente organizzato.
Xxxxxx con affetto e gratitudine il Presidente di quest'ultima, Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, i Vescovi rappresentanti le singole Conferenze Episcopali, il Comitato organizzatore del Simposio, i sacerdoti e i laici delle diverse Nazioni europee ad esso intervenuti.
2. - I prossimi traguardi di maggiore unità dell’Europa stanno determinando nei Paesi del continente un fervido processo di riflessione, di valutazione, di progettazione, la cui portata va certamente oltre la pura unificazione economica e politica, diventando fatto di cultura, promozione di umanità e, per noi credenti, singolare e fondamentale appello alla nuova evangelizzazione. Affinché il contributo della Chiesa a tale processo sia il più alto e fecondo possibile, ho convocato un'Assemblea speciale per 1'Europa del Sinodo dei Vescovi.
In questa prospettiva - e con una rilevanza che al momento non possiamo ancora valutare appieno - si rivela opportuna una riflessione allargata all'intero continente circa l'insegnamento della religione nella scuola pubblica.
Tale insegnamento, per l'estensione, continuità e durata che assume nelle scuole della maggior parte dei Paesi europei, per la destinazione specifica al mondo dei ragazzi e dei giovani, per i contenuti che esprime in riferimento alla componente religiosa della vita, specificamente come religione cattolica, per l'investimento di energie e mezzi da parte della Chiesa e degli Stati, merita d'essere considerato un contributo primario alla costruzione di una Europa fondata su quel patrimonio di cultura cristiana che è comune ai popoli dell'ovest e dell’Est europeo.
3. - Ben vengano, pertanto, iniziative come la vostra che, oltre a tener acceso l'interesse per il futuro dell'Europa, richiamano l'attenzione sui valori spirituali ed etici da trasmettere alle nuove generazioni, quale fondamento della loro formazione cristiana, culturale e civile. Occorre per questo
ricercare forme di collaborazione e di aiuto reciproco in vista di un disegno d'insieme, entro cui le diverse situazioni locali possano trovare, anche per l'insegnamento della religione, punti di riferimento comuni.
Di tale disegno il Simposio ha tracciato il profilo, attendendo sia all'esperienza che alla normativa dei vari Paesi e Chiese particolari, agli ordinamenti degli Stati circa la scuola, alla
3 Nei giorni 13-15 aprile 1991 si è svolto a Roma il primo Simposio europeo sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.
Al Simposio, promosso dal Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee (CCEE), hanno partecipato 22 Conferenze Episcopali d'Europa che hanno inviato una delegazione di Vescovi e responsabili del settore.
Per l'Italia, che aveva il compito di animare e guidare i lavori, hanno partecipato il Presidente della C.E.I. S.E. Mons. Xxxxxxx Xxxxx, il Segretario Generale S.E. Mons. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, S.E. Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Vescovo incaricato per l'attuazione degli Accordi concordatari, Mons. Xxxxxx Xxxxxxxx, Direttore del1'UCN, Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, Direttore dell'Istituto di Catechetica della Università Pontificia Salesiana e il Pro f. Xxxxxxx Xxxxxxxxx dell'Università Cattolica di Milano.
A conclusione del Simposio, il 15 Aprile, il Santo Padre, ricevendo in udienza i partecipanti, ha tenuto un discorso, ricco di orientamenti e indicazioni sull'argomento, che riteniamo opportuno pubblicare perché esso assume un particolare significato per il nostro Paese, considerati i problemi complessi e difficili che l'insegnamento della religione cattolica deve affrontare nelle scuole pubbliche.
condizione giovanile. I risultati del vostro lavoro, che avete debitamente riassunti e formulati in specifiche proposizioni, potrebbero essere riguardati come un'ottima base per una “carta” dell'insegnamento religioso europeo.
4. - In questo vostro incontro, che conclude e corona il Simposio, mi preme sottolineare
alcune esigenze ed istanze principali.
La prima di esse concerne i destinatari dell'insegnamento religioso, gli alunni, dai bambini e fanciulli dei primi livelli scolastici fino ai giovani studenti delle scuole superiori. Essi meritano la più grande attenzione, perché sono la ricchezza più vera d'Europa, ne rappresentano il futuro.
L'impegno per la loro formazione va, dunque, considerato l'investimento più prezioso e urgente da parte della Chiesa e delle istituzioni pubbliche.
L'insegnamento della religione nella scuola offre, qui, un originale e specifico contributo, tanto più che in molti dei vostri Paesi la frequenza degli alunni, pur essendo frutto di libera scelta, raggiunge percentuali estremamente elevate. Gioverà ricordare che al centro di tale insegnamento sta la persona umana da promuovere, aiutando il ragazzo e il giovane a riconoscere la componente religiosa come fattore insostituibile per la sua crescita in umanità e in libertà. L'insegnante della religione si preoccuperà, pertanto, di far maturare le profonde "domande di senso" che i giovani portano dentro di sé, mostrando come il Vangelo di Cristo offra una vera e piena risposta, la cui inesauribile fecondità si manifesta nei valori di fede e di umanità espressi dalla comunità credente e radicati nel tessuto storico e culturale delle popolazioni d'Europa. I1 processo didattico proprio
della scuola di religione dovrà, quindi, essere caratterizzato da una xxxxxx xxxxxxx educativa, volta a formare personalità giovanili ricche di interiorità, dotate di forza morale e aperte ai valori della giustizia, della solidarietà e della pace, capaci di usare bene della propria libertà.
Invito in particolare gli insegnanti di religione a non sminuire il carattere formativo del loro insegnamento e a sviluppare verso gli alunni un rapporto educativo ricco di amicizia e di dialogo tale da suscitare nel più ampio numero di alunni, anche non esplicitamente credenti, l'interesse e l'attenzione per una disciplina che sorregge e motiva la loro ricerca appassionata della verità.
5. - La formazione integrale dell'uomo, méta di ogni insegnamento della religione cattolica, va realizzata secondo le finalità proprie della scuola, facendo acquisire agli alunni una motivata e sempre più ampia cultura religiosa.
Il Simposio ha documentato come sia diversificata nei vari Paesi la situazione dell'insegnamento della religione e in certa misura la stessa concezione della natura e finalità di tale insegnamento, in particolare per quanto riguarda il suo rapporto distinto e insieme complementare con la catechesi della comunità cristiana. Non è il caso di ridurre a uniformità quello che la situazione storica e la saggezza di scelte operate dalle Conferenze Episcopali hanno determinato nei singoli Paesi. E tuttavia opportuno che l'insegnamento della religione nella scuola pubblica persegua un comune obiettivo: promuovere la conoscenza e l'incontro col contenuto della fede cristiana secondo le finalità e i metodi propri della scuola e pertanto come fatto di cultura. Tale insegnamento dovrà far conoscere in maniera documentata e con spirito aperto al dialogo il patrimonio oggettivo del cristianesimo, secondo l'interpretazione autentica ed integrale che ne dà la Chiesa cattolica, in modo da garantire sia la scientificità del processo didattico proprio della scuola, sia il rispetto delle coscienze degli alunni che hanno il diritto di apprendere con verità e certezza la religione di appartenenza. Questo loro diritto a conoscere più a fondo la persona di Cristo e l'interezza dell'annuncio salvifico da Lui recato non può essere disatteso. Il carattere confessionale dell'insegnamento della religione, svolto dalla Chiesa secondo modi e forme stabilite nei singoli Paesi, è, dunque, una garanzia indispensabile offerta alle famiglie e agli alunni che scelgono tale insegnamento.
Si dovrà particolarmente curare che l'insegnamento religioso conduca alla riscoperta delle origini cristiane dell’Europa, ponendo in evidenza non soltanto il radicamento della fede cristiana nella storia passata del continente, ma anche la sua perdurante fecondità, per gli sviluppi di incalcolabile valore - in campo spirituale ed etico, filosofico e artistico, giuridico e politico - a cui essa dà luogo nel cammino attuale delle società europee.
L'insegnamento della religione non può, infatti, limitarsi a fare l'inventario dei dati di ieri, e neppure di quelli di oggi, ma deve aprire l'intelligenza e il cuore a cogliere il grande umanesimo cristiano, immanente
alla visione cattolica. Qui siamo veramente alla radice della cultura religiosa, che nutre la formazione della persona e contribuisce a dare all’Europa dei tempi nuovi un volto non puramente pragmatico, bensì un'anima capace di verità e di bellezza, di solidarietà verso i poveri, di originale slancio creativo nel cammino dei popoli.
6. - Questo carattere culturale e formativo dell'insegnamento della religione ne qualifica il valore nel progetto globale della scuola pubblica.
Al suo svolgimento sono chiamate a concorrere le diverse componenti del mondo scolastico, in primo luogo i docenti di religione, le famiglie e gli alunni che si avvalgono di detto insegnamento e le autorità responsabili. Agli insegnanti di religione è doveroso, innanzitutto, dare atto dell'opera generosa e competente svolta a servizio delle nuove generazioni. Il Simposio ha sottolineato come non sempre i loro diritti siano adeguatamente rispettati. Chiedo, pertanto, alle autorità competenti che vogliano assicurare agli insegnanti di religione ciò che è loro dovuto sul piano anche giuridico e istituzionale, in ragione di una professionalità da essi condivisa con gli altri insegnanti, ed impreziosita dal tipo di servizio educativo che la loro disciplina comporta. Nel contempo esorto gli insegnanti di religione a svolgere sempre il loro impegno con la solerzia, la fedeltà, l'interiore partecipazione e non di rado la pazienza perseverante di chi, sostenuto dalla fede, sa di realizzare il proprio compito come cammino di santificazione e di testimonianza missionaria.
La fecondità dell'insegnamento della religione e la sua capacità di incidere nella mentalità e nella cultura di vita di tanti giovani dipendono in larga misura dalla preparazione e dal continuo aggiornamento degli insegnanti, dalla convinzione interiore e dalla fedeltà ecclesiale con cui essi svolgono il loro servizio, dalla passione educativa che li anima. Mi preme rivolgere qui una parola anche agli insegnanti di altre discipline e alle benemerite associazioni cattoliche che operano nella scuola, perché favoriscano il compito del docente di religione mediante ogni opportuno collegamento tra l'insegnamento della religione e l'intero complesso delle materie scolastiche.
7. - Incoraggio di cuore tutte le famiglie e, in particolare, i genitori cattolici, consapevoli oggi del gravoso compito educativo che è loro affidato, a scegliere l'insegnamento religioso per i propri figli e a rendersi, nello stesso tempo, responsabili e protagonisti, insieme ai docenti di religione e agli stessi giovani, del cammino di progresso di tale insegnamento.
Conoscendo l'animo dei ragazzi e dei giovani studenti, li invito a saper vedere nell'insegnamento della religione un fattore determinante della loro formazione.
La tensione verso i grandi ideali della libertà, della solidarietà e della pace, che sale dal cuore delle nuove generazioni europee. può trovare luce e forza nell'incontro con il Vangelo di Cristo e la fede della Chiesa, aprendosi a quella verità che dà senso pieno alla vita e favorisce il riconoscimento concreto della dignità inviolabile di ogni persona umana.
8. - Ai responsabili sociali, in particolare alle autorità politiche dei singoli Paesi, la Chiesa esprime il fermo convincimento che l'insegnamento religioso, lungi dall'essere un fatto puramente privato, si pone come servizio al bene comune.
Nell'Europa dei diritti dell'uomo e del cittadino, la realizzazione di tale insegnamento garantisce fondamentali diritti di coscienza, che sarebbero feriti da ogni forma di emarginazione
e svalutazione. È doveroso, pertanto, che siano chiaramente definite norme legislative e ordinamenti istituzionali tali da assicurare - sul piano della presenza, degli orari e dell'organizzazione scolastica - le condizioni per un effettivo e dignitoso svolgimento dell'insegnamento della religione nella scuola pubblica, secondo il principio della sua pari dignità culturale e formativa con le altre discipline, che non è affatto in contrasto col rigoroso rispetto della libertà di coscienza di ciascuno.
9. - Vi sono, infine, altri aspetti da considerare in prospettiva europea e che interessano direttamente l'insegnamento religioso. Ne ricordo almeno tre.
Dopo lo sfaldamento dei blocchi, ci troviamo di fronte ad una inedita sfida umana e culturale, oltreché cristiana, che non possiamo disattendere: Le Chiese dell'Europa centrale e orientale, che devono nuovamente impostare l'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche, da cui furono pressoché escluse per tanto tempo, hanno certamente bisogno di confrontarsi con l'esperienza di altri Paesi europei, ricevendo generosa solidarietà in ordine alla formazione dei docenti e alla predisposizione di idonei mezzi e strumenti didattici.
Nell'edificazione dell’Europa assume grande valore il cammino ecumenico.
Anche l'insegnamento della religione, svolto con attenzione e apertura alle tematiche ecumeniche, può offrire alla gioventù europea un valido contributo per la conoscenza reciproca, il superamento di pregiudizi, l'impegno per la ricerca sincera dell'unità voluta dal Signore.
Una forte domanda e insieme un richiamo vengono al continente europeo dall'immigrazione di genti di altri continenti, bisognose di accoglienza e solidarietà, ma anche portatrici di valori culturali e spirituali che l'insegnamento della religione non può trascurare, sia per l'universalità del fatto cristiano, sia per i concreti problemi di convivenza che si pongono.
10. - Nel vostro Simposio avete prospettato la possibilità di periodici incontri, analoghi a questo. Non posso che plaudire e incoraggiare tale impegno. Voi ricordate l'invito di Gesù: "Levate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura" (Gv. 4, 35). Anche nel vostro lavoro può trovare applicazione il detto citato nella circostanza da Xxxx: "Uno semina e uno miete" (Gv. 4, 37). Voi però siete convinti che il ruolo a cui ciascuno è chiamato resta, in fondo, secondario rispetto a quel "frutto per la vita eterna", del quale possono godere insieme "chi semina e chi miete" (Gv. 4, 36). Questa gioia io vi auguro di cuore! Xxxxxxxxx, nella vostra quotidiana fatica a servizio della fede, della scuola e della gioventù, vi accompagni la mia Benedizione Apostolica, propiziatrice della luce e della grazia che viene da Dio.
XXXXXXXX XXXXX XX
30. NOTA PASTORALE DELL' EPISCOPATO ITALIANO SULL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
NELLE SCUOLE PUBBLICHE
19 maggio 1991
INSEGNARE RELIGIONE CATTOLICA OGGI
PREMESSA
Chiarimenti e impegni
1. - A poco più di cinque anni dall'Accordo concordatario e dalla firma dell'Intesa, che hanno segnato il rinnovamento dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, riteniamo utile esporre in un modo più organico e approfondito il pensiero della Chiesa su alcuni aspetti importanti di questa disciplina.
Intendiamo unire alla riflessione un impegno preciso, per far crescere la qualità dell'insegnamento, cosa che più di ogni altra ci sta a cuore.
Cercheremo di indicare, al riguardo, quanto è nelle nostre possibilità e quanto si potrà realizzare grazie alla collaborazione di tutti: autorità scolastiche, famiglie, alunni, comunità civile ed ecclesiale.
I tre aspetti secondo cui si considera l'insegnamento della religione cattolica
2. - I chiarimenti e gli impegni conseguenti saranno presentati in questa Nota considerando l'insegnamento della religione cattolica secondo tre aspetti:
- il significato e la portata del servizio che la Chiesa rende all'uomo nella scuola mediante l'insegnamento della religione cattolica. Una corretta comprensione della natura e delle finalità di questa disciplina scolastica fa emergere il suo valore autonomo e il suo contributo specifico al progetto educativo della scuola;
- la figura e i compiti del docente di religione, dal quale tanto dipende il futuro dell'insegnamento della religione cattolica. È attraverso gli insegnanti di religione che passa un insegnamento realmente qualificato e che se ne garantisce una presenza incisiva ed effettiva nella scuola pubblica;
- la collocazione dell'insegnamento della religione cattolica in un quadro più vasto, che va oltre la scuola e che ha come riferimento le famiglie, la comunità cristiana, la società e il mondo della cultura.
I destinatari
3. - La Nota è rivolta a tutti, ma ha come destinatari privilegiati le famiglie e i giovani alunni che hanno fatto l'importante scelta dell'insegnamento della religione cattolica e che l'hanno confermata negli anni, riconoscendo così all'insegnamento religioso un grande valore formativo e alla Chiesa e alle sue istituzioni la capacità di realizzare il compito di questo insegnamento nel quadro degli accordi sottoscritti.
Ci rivolgiamo inoltre agli insegnanti di religione e a tutto il corpo scolastico, agenti primari del processo educativo, esprimendo un sincero apprezzamento per la loro dedizione.
La Nota ha presente anche la più vasta opinione pubblica, in particolare gli uomini di cultura, le forze politiche e sociali, e si augura che tutti possano riflettere serenamente sul significato e sul valore che la Chiesa attribuisce all'insegnamento della religione cattolica e possano contribuire a rendere il servizio educativo di questo insegnamento sempre più rispondente alle finalità vere della scuola italiana.
L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA PUBBLICA:
SIGNIFICATO E PORTATA DI UN SERVIZIO EDUCATIVO
L'insegnamento della religione cattolica per l'educazione della persona
4. - L'insegnamento della religione cattolica è un servizio educativo a favore delle nuove generazioni, "volto a formare personalità giovanili ricche di interiorità, dotate di forza morale e aperte ai valori della giustizia, della solidarietà e della pace, capaci di usare bene della propria libertà"4. Esso intende rispondere alle domande della persona e offrire la possibilità di conoscere quei valori che sono essenziali per sua formazione globale.
Riteniamo infatti che l'alta percentuale di genitori e soprattutto di giovani che hanno scelto di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica rappresenti una estesa e sincera domanda di educazione; sia un appello al mondo adulto e alla società perché stabiliscano un rapporto più profondo e autentico con il mondo giovanile; rappresenti un invito pressante a non eludere, anzi a suscitare nella scuola le domande religiose e i bisogni spirituali; susciti un serio impegno a dare risposte adeguate attraverso il processo culturale proprio della scuola.
In una scuola formativa
5. - La scuola sta assumendo, nel nostro Paese, una sempre più marcata centralità e importanza. Superando alcune spinte contrarie che vorrebbero accentuarne i tratti di una scuola più informativa che formativa, l'impegno generoso di tanti operatori scolastici, genitori e alunni, tende a restituire alla scuola il suo compito nativo di comunità educante, dove l'informazione diventa cultura e la cultura servizio della persona e promozione di valori umani, civili e spirituali.
Il ricupero di questa identità si riflette anche nei testi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, che pongono in risalto soprattutto le finalità formative della scuola e indicano l'apporto di ciascuna disciplina al progetto educativo globale.
Tali finalità sono certamente favorite quando l'insegnamento non si limita alla classificazione dei fenomeni o alla descrizione dei fatti, ma, con autentica sensibilità educativa, si preoccupa di sostenere la fatica della ricerca e l'acquisizione del senso critico, aprendo l'orizzonte del sapere a tutta l'esperienza umana, comprese le esigenze interiori e spirituali dell'uomo, particolarmente vive nel mondo dei giovani.
Il contributo specifico del2 'insegnamento della religione cattolica
6. - All'interno di questa ampia prospettiva culturale ed educativa si colloca, insieme alle altre discipline, l'insegnamento della religione cattolica.
Esso offre il suo specifico contributo al pieno sviluppo della personalità degli alunni, promuovendo l'acquisizione della cultura religiosa, secondo le esigenze proprie di ciascun ordine e grado di scuola.
L'insegnamento della religione cattolica non è, dunque, un corpo estraneo o qualcosa di aggiuntivo o di marginale al processo scolastico, ma si inserisce armoniosamente nel contesto della vita della scuola, rispettandone e valorizzandone le finalità e i metodi propri.
4 XXXXXXXX XXXXX XX , Discorso alla XXXIV Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, Roma 8 maggio 1991, in L'Osservatore Romano, 10-1 1 maggio 1991, p. 4.
Un insegnamento della religione cattolica rivolto a tutti gli alunni
7. - Poiché l'insegnamento della religione cattolica è un servizio alla crescita globale della persona, mediante una cultura attenta anche alla dimensione religiosa della vita, si può immediatamente comprendere come questa disciplina non debba essere proposta solo a quegli alunni che esplicitamente si dichiarano cattolici.
Essa è un servizio educativo e culturale offerto a tutti quanti sono disposti a considerare i grandi problemi dell'uomo e della cultura, a riconoscere il ruolo insopprimibile e costruttivo che, in questi problemi, ha la realtà religiosa e a confrontarsi con il messaggio e con i valori della religione cattolica espressi nella storia e nel vissuto del nostro popolo.
Considerando poi che l'età giovanile è un momento privilegiato di ricerca e di verifica, è più facile comprendere come l'insegnamento della religione cattolica risponda ai compiti propri della scuola pubblica, che è chiamata a favorire negli alunni l'attitudine al confronto, alla tolleranza, al dialogo e alla convivenza democratica.
Secondo le indicazioni dei nuovi programmi
8. - La volontà di rispettare questa caratteristica dell'insegnamento della religione cattolica delineata dall'Accordo concordatario è stata continua in questi anni e appare bene assicurata nei nuovi programmi di religione cattolica, nei quali tutti possono facilmente rilevare la natura scolastica di questa disciplina.
Nel rispetto delle finalità proprie di ciascun grado e ordine di scuola, i nuovi programmi delineano con chiarezza i contenuti e gli obiettivi dell'insegnamento della religione cattolica: esso tende a promuovere l'uomo nelle sue prerogative di attento scopritore della realtà che lo circonda, e quindi anche ed in particolare di quella ineliminabile componente religiosa della realtà che si manifesta nella storia, nella cultura e nel vissuto concreto delle persone. Nello stesso tempo l'insegnamento della religione cattolica aiuta l'alunno a conoscere se stesso e il proprio mondo interiore in riferimento a Dio, liberandolo così dai falsi assoluti, e gli propone una concezione di vita di grande elevatezza morale, favorendone la maturità personale e sociale alla luce di quei valori evangelici di verità, di giustizia e di solidarietà, che da sempre interpellano l'esistenza umana.
La conoscenza delle fonti della religione cattolica, ossia la Bibbia, la Tradizione viva della Chiesa e il suo Magistero, con la centralità della persona e dell'opera salvifica di Xxxx Xxxxxx, via via che dalla scuola materna si giunge a quella superiore, si integra e si arricchisce della conoscenza e del confronto con i valori spirituali e morali che sono presenti in altre religioni od anche al di fuori di ogni religione, perché sono valori che appartengono alla ricerca dell'uomo sul senso della vita e sugli interrogativi decisivi che l'accompagnano.
Questa globalità di riferimenti qualifica l'insegnamento della religione cattolica nella scuola come insegnamento culturale, ossia come proposta di una cultura per l'uomo entro cui l'elemento religioso ha un suo posto determinante e insostituibile, per i fatti che interpreta, per i valori che indica, per l'apertura al trascendente verso cui orienta.
"L'insegnamento della religione - rileva Xxxxxxxx Xxxxx Il nel discorso al Simposio europeo sull'insegnamento della religione cattolica – non può infatti limitarsi a fare l'inventario dei dati di ieri, e neppure di quelli di oggi, ma deve aprire l'intelligenza e il cuore a cogliere il grande umanesimo cristiano, immanente nella visione cattolica. Qui siamo veramente alla radice della cultura religiosa, che nutre la formazione della persona e contribuisce a dare all’Europa dei tempi nuovi un volto non puramente pragmatico, bensì un'anima capace di verità e di bellezza, di solidarietà verso i poveri, di originale slancio creativo nel cammino dei popoli"5.
5 XXXXXXXXX XXXXX XX, Discorso al Simposio del Consiglio delle Conferenze episcopali Europee sull'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica, Roma 15 aprile 1991.
Le motivazioni del contenuto cattolico del1'insegnamento della religione cattolica
9. - Decisiva per l'insegnamento della religione cattolica è la sua caratteristica di essere un insegnamento che presenta i contenuti del Cattolicesimo e che viene svolto da docenti riconosciuti idonei dalla Chiesa.
Sono note le difficoltà insorte a questo proposito. Si afferma, ad esempio, che questo insegnamento, proprio perché presenta i contenuti della religione cattolica, non sarebbe compatibile con una scuola laica e pluralista e che comunque la sua presenza, garantita dall'Accordo concordatario, dovrebbe essere marginale e aggiuntiva rispetto al progetto scolastico comune alle altre discipline: sarebbe cioè un'ora di scuola in più per gli alunni che intendono avvalersene.
Da qui le tensioni che sull'insegnamento della religione cattolica si sono più volte manifestate. Ripetutamente ci siamo interrogati sul perché di tante difficoltà. Ci pare che la risposta sia da ritrovarsi in una visione di scuola e di cultura in cui l'istanza religiosa non è ritenuta rilevante, quasi fosse un fatto solo privato e soggettivo. È allora naturale considerare la presenza della Chiesa nell'ambiente scolastico come un puro privilegio pattizio.
Altri problemi sorgono quando, nell'intento di accentuare il carattere scolastico dell'insegnamento della religione cattolica, si stempera talmente il valore dei suoi contenuti da ridurlo a una semplice descrizione dei fatti religiosi e delle religioni, o ad uno svolgimento di episodiche tematiche a sfondo religioso, morale, storico; o quando, viceversa, trascurando il carattere scolastico dell'insegnamento della religione cattolica, si ricorre a metodologie che non sono confacenti alla scuola.
In realtà, una riflessione serena sulla questione permette di cogliere nella scelta di un insegnamento che presenta i contenuti del Cattolicesimo una serie di elementi assai positivi per la scuola e per la formazione culturale dei giovani.
Il Cattolicesimo è parte del nostro patrimonio storico
10. - L'insegnamento della religione cattolica viene svolto "in conformità alla dottrina della Chiesa" e da docenti da essa riconosciuti idonei perché riguarda un dato oggettivo: quello di un patrimonio storico e attuale di memorie, di valori, di esperienze, di cultura che è interpretato, tramandato e vissuto dalla, comunità cattolica in Italia.
I1 carattere popolare e l'incidenza che il Cattolicesimo ha avuto e continua ad avere nel nostro Paese sono, infatti, un dato di conoscenza e di studio non eludibile nel bagaglio formativo e culturale che la scuola è chiamata ad offrire alle nuove generazioni. Si tratta di un elemento che caratterizza l'identità del nostro popolo, nelle sue radici storiche e culturali e nel suo essere una comunità cementata e unificata specialmente dai valori cristiani.
La garanzia di autenticità
11. - I1 riferimento al Cattolicesimo offre alle famiglie e agli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica la garanzia dell'autenticità dell'insegnamento proposto. L'insegnamento della religione cattolica non presenta una storia delle religioni né offre una cultura religiosa generica, ma la conoscenza di una specifica religione concreta: quella cattolica, e in particolare nella sua rilevanza culturale e storica nel nostro Paese. E questo ha valore soprattutto per i cattolici, i quali hanno il diritto di usufruire nella scuola di un insegnamento religioso che sia coerente con la loro fede e in continuità con i processi educativi religiosi propri degli altri loro ambienti di formazione.
Piena disponibilità a un servizio richiesto
12. - Nel richiamare il suo dovere di partecipare al progetto scolastico mediante l'insegnamento della religione cattolica, la Chiesa non si limita ad affermare la propria inalienabile responsabilità educativa, ma esprime anche la sua piena disponibilità ad offrire un servizio che è assicurato dallo Stato ed è richiesto dalle famiglie e dagli alunni. A questo servizio la Chiesa viene accreditata dalla sua collaudata capacità di concorrere alla promozione dell'uomo e del cittadino mediante la cultura religiosa.
Questo fatto assume un rilievo del tutto singolare nella situazione del nostro Paese, dove la scuola pubblica costituisce il luogo dell'istruzione di gran lunga preponderante e dove non trova ancora piena attuazione il pluralismo delle istituzioni scolastiche, che invece è presente in larga parte dei paesi europei.
Insegnamento della religione cattolica e catechesi
13. - Occorre infine tenere presente l'impegno preciso contenuto nell'Accordo concordatario: questo, mentre sottolinea che l'insegnamento della religione cattolica deve essere svolto in conformità alla dottrina della Chiesa, ne indica chiaramente il significato e l'indole specifica inserendolo "nel quadro delle finalità della scuola".
E questa una precisazione basilare, che permette di distinguere l'insegnamento della religione cattolica dalle altre forme di insegnamento religioso che sono proprie della comunità cristiana, come la catechesi parrocchiale, familiare o dei gruppi ecclesiali.
È vero che tra l'insegnamento della religione cattolica e la catechesi esiste una complementarità e si dà un collegamento perché hanno un contenuto sostanzialmente comune e si rivolgono alle medesime persone. Ma è anche vero che sono ben distinti nelle finalità e nel metodo.
A scuola di religione non si ripete il catechismo, ma si svolgono programmi stabiliti in conformità agli obiettivi della scuola e proposti secondo le metodologie proprie dei diversi ordini e gradi di scuola.
L'insegnamento della religione cattolica intende promuovere una ricerca della verità, offrendo agli alunni tutti quegli elementi culturali che sono necessari per la conoscenza della religione cattolica e per l'esercizio di un'autentica libertà di pensiero e di decisione.
Complementarità tra dimensione religiosa e culturale
14. - La mediazione culturale e scolastica dei contenuti della religione cattolica che viene operata dall'insegnamento della religione cattolica corrisponde al dinamismo intrinseco della fede cristiana che, come dice Xxxxxxxx Xxxxx XX, "esige di essere pensata e come sposata all'intelligenza dell'uomo, di questo uomo storico concreto"6. Tale mediazione, inoltre, è consona alla natura stessa del Vangelo, chiamato ad inculturarsi in tutte le situazioni umane nel rispetto della loro legittima autonomia, nella valorizzazione di ogni loro potenzialità e nell'apertura a quella verità piena
sull'uomo e sulla storia che ci è donata in Cristo.
Emerge così l'elemento tipico dell'insegnamento della religione cattolica: nel suo attuarsi concreto questo insegnamento mostra come la dimensione religiosa e la dimensione culturale, proprie della persona e della storia umana, non sono affatto alternative tra loro, ma sono intimamente legate e complementari l'una all'altra.
6 XXXXXXXX XXXXX XX , Discorso ai docenti universitari, Bologna 18 aprile 1982, in Insegnamenti di Xxxxxxxx Xxxxx XX, V, 1, 1982, p. 1226.
Chiediamo che si apprezzi l'intenzione della Chiesa di entrare nella scuola per portarvi il valore del messaggio evangelico, perché tale messaggio sia conosciuto nei suoi contenuti e venga stimato quale contributo alla formazione della persona, con finalità e metodi rispettosi della laicità
e del pluralismo della scuola pubblica.
Libertà di scelta e responsabilità educativa dei genitori
15. - Questa visione scolastica dell'insegnamento della religione cattolica non contrasta con la facoltà, stabilita dal Concordato, di avvalersene o di non avvalersene.
Anzi questa possibilità di scelta ha un suo significato positivo nei riguardi degli alunni e delle famiglie. Essa mette in luce e promuove il valore di quella libertà di coscienza che, se bene educata, porta a operare scelte mature e responsabili di fronte a contenuti impegnativi inserendosi con singolare incisività nei dinamismi della scuola, finalizzati a rendere l'alunno sempre più protagonista della propria formazione. Inoltre pone in forte evidenza la primaria responsabilità educativa dei genitori e la funzione di sostegno che l'insegnamento della religione cattolica ha nei loro riguardi.
Scegliere di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica non significa, di per sé, dichiararsi credente o cattolico; significa semplicemente scegliere una disciplina scolastica che si ritiene abbia un valore e una rilevanza per la crescita della persona e per la comprensione della realtà e della storia del nostro Paese.
Insegnamento della religione cattolica e alunni che non se ne avvalgono
16. - La scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica solleva un problema che riguarda sì lo Stato, ma che nello stesso tempo ha evidenti connessioni con la responsabilità della Chiesa.
L'Accordo concordatario esige che sia evitata ogni forma di discriminazione, sia per gli alunni che si avvalgono sia per quelli che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. Si tratta di un problema di organizzazione scolastica: per questo è da risolvere nell'ambito della scuola, con l'apporto responsabile di tutte le sue componenti, con la valorizzazione delle sue possibilità didattiche, in collegamento con le famiglie e con il territorio.
Auspichiamo un dialogo sereno e costruttivo tra quanti sono direttamente coinvolti in questo problema affinché si possano trovare soluzioni che salvaguardino l'unità della vita scolastica, che non siano discriminanti per nessuno, ma che favoriscano, anche per i ragazzi e i giovani che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, concrete possibilità di studio e di formazione.
L'INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA: PROFILO PROFESSIONALE E IMPEGNO EDUCATIVO
Motivazioni ideali e passione educativa
17. - La comprensione del carattere scolastico dell'insegnamento della religione cattolica chiede di maturare ulteriormente nella società italiana.
Una simile maturazione dipenderà anche da come questa disciplina si attua concretamente nella scuola e da come i docenti di religione la sanno proporre, sviluppandone in modo adeguato i programmi e servendosi di libri di testo appropriati. L'insegnamento della religione cattolica non può essere ridotto a una serie di informazioni neutre sul dato religioso e nemmeno può essere legato solo agli interessi momentanei e diversi dei giovani.
Facciamo nostro l'invito rivolto dal Papa agli insegnanti di religione a "non sminuire il carattere formativo del loro insegnamento e a sviluppare verso gli alunni un rapporto educativo
ricco di amicizia e di dialogo tale da suscitare nel più ampio numero di alunni, anche non esplicitamente credenti, l'interesse e l'attenzione per una disciplina che sorregge e motiva la loro ricerca appassionata della verità"7
Il docente di religione uomo di fede
18. - Il docente di religione è chiamato a dare senso e valore al suo lavoro primariamente sul piano dell'intenzionalità educativa. Tale intenzionalità trova il suo principio e sostegno nella fede che il docente professa e vive. Gli alunni hanno diritto di incontrare in lui una personalità credente, che suscita interesse per quello che insegna, grazie anche alla coerenza della sua vita e alla manifesta convinzione con cui svolge il suo insegnamento.
E un impegno che va svolto "con la solerzia, la fedeltà, l'interiore partecipazione e non di rado la pazienza perseverante di chi, sostenuto dalla fede, sa di realizzare il proprio compito come cammino di santificazione e di testimonianza missionaria"8.
Questa nota specifica e qualificante del docente di religione caratterizza la sua stessa professionalità e comunque ne costituisce un elemento insostituibile.
Una forte carica di motivazione interiore è, del resto, propria di ogni docente, che sa bene quanto incidono sull'efficacia del suo insegnamento le motivazioni ideali e la "passione educativa" con cui svolge il suo compito nella scuola.
L'esperienza ci dice che queste motivazioni ideali sono essenziali perché l'opera del docente di religione diventi un vero fermento positivo per tutto l'ambiente scolastico, suscitando segni di novità, stimoli di cambiamento, gusto di partecipazione, che vanno oltre l'insegnamento della religione cattolica e costituiscono un vantaggio per l'intero progetto educativo
della scuola.
Professionalità e sue problematiche
19. - Alla luce delle indispensabili motivazioni ideali segnaliamo alcuni tratti più significativi della figura e del compito del docente di religione cattolica, tenendo presenti i problemi che vi sono connessi.
Il primo riguarda la professionalità dell'insegnante di religione. Essa esige la presenza e l'esercizio di alcune doti che sono proprie di ogni docente nella scuola: capacità progettuale e valutativa, relazionalità, creatività, apertura all'innovazione, costume di ricerca e di sperimentazione.
Raggiungere traguardi di matura e comprovata professionalità è uno degli scopi primari della formazione e dell'aggiornamento dei docenti di religione. Lo sforzo che la Chiesa in Italia va facendo in questo campo è ampio, articolato e ricco di iniziative, con grande impiego di energie, di persone e di mezzi. Ad esso corrisponde da parte degli insegnanti di religione una generosa disponibilità che suscita la nostra ammirazione e merita il nostro ringraziamento. Per il futuro sarà necessario non solo consolidare e potenziare le attività esistenti, ma fare ogni sforzo per affrontare il problema in termini di innovazione, caratterizzando meglio i corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti di religione sul piano della loro specifica professionalità.
I docenti di classe e gli incaricati nella scuola materna ed elementare
20. - In questa prospettiva emerge con particolare rilevanza e urgenza il problema dell'aggiornamento dei docenti di classe della scuola materna ed elementare che si rendono disponibili ad insegnare religione cattolica.
7 XXXXXXXX XXXXX XX, Discorso al Simposio del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee sull'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica, cit.
8 Ibidem.
Nel rinnovare loro la nostra fiducia, li invitiamo a partecipare con assiduità ai corsi di aggiornamento stabiliti nelle diocesi per il riconoscimento permanente della idoneità. Si tratta di un impegno necessario, che ogni docente di classe deve responsabilmente fare suo per rinnovare la sua preparazione teologica, pedagogica e didattica e per svolgere un insegnamento della religione cattolica in conformità alla dottrina della Chiesa e secondo una programmazione rispondente alle esigenze proprie di una disciplina scolastica.
Un vivo incoraggiamento va rivolto anche agli incaricati di religione nella scuola materna ed elementare. La serietà professionale con cui molti docenti di classe e incaricati svolgono il loro servizio è legittimo motivo di soddisfazione e di speranza.
La questione dello stato giuridico
21. - Nell'ambito della professionalità rientra anche il grave e irrisolto problema dello stato giuridico. Ribadiamo quanto più volte abbiamo detto: è possibile e doveroso da parte dello Stato riconoscere agli insegnanti di religione un inquadramento giuridico che tenga conto degli aspetti specifici della loro figura.
A questo proposito è necessario non aver timore di ricercare soluzioni nuove rispetto a quelle attuate oggi nel mondo della scuola; non certo per marginalizzare l'insegnante di religione, ma per favorirne il pieno inserimento nella categoria dei docenti, rispettando nello stesso tempo la sua specificità. Una scuola moderna, aperta al confronto con le altre scuole europee nelle quali esistono modelli differenziati di figure di docenti, non dovrebbe trovare difficoltà a percorrere questa strada di novità.
Da parte nostra abbiamo già aderito alla richiesta di consolidare la presenza nella scuola del docente di religione cattolica stabilendo d'intesa con il Governo che l'idoneità sia permanente e che la sua revoca intervenga solo nei casi comprovati di cessazione dei requisiti indispensabili.
Dichiariamo anche la nostra disponibilità a fare quanto ci è possibile perché i docenti di religione, soprattutto laici, raggiungano condizioni di lavoro sicure e dignitose anche per quanto riguarda l'orario di insegnamento.
Idoneità e rapporto di comunione con la Chiesa
22. - Un altro fondamentale aspetto dell'identità del docente di religione è la sua particolare relazione con la Chiesa, dalla quale egli riceve il necessario riconoscimento di idoneità.
Questo riconoscimento non si sovrappone né tanto meno contrasta con il quadro scolastico educativo che abbiamo delineato, ma lo rafforza e lo precisa, garantendo meglio la dignità professionale e morale dell'insegnante di religione.
L'idoneità non è paragonabile a un diploma che abilita a insegnare correttamente la religione cattolica. Essa stabilisce tra il docente di religione e la comunità ecclesiale nella quale vive un rapporto permanente di comunione e di fiducia, finalizzato a un genuino servizio nella scuola, e si arricchisce mediante le necessarie iniziative di aggiornamento, secondo una linea di costante sviluppo e verifica.
Mentre rimandiamo alle apposite delibere che sono state stabilite circa i criteri per il riconoscimento della idoneità e per la sua eventuale revoca, vogliamo qui confermare l'impegno a seguire con i docenti vie di trasparenza e di chiarezza anche attraverso il dialogo e l'incontro personale, affinché l'idoneità appaia in tutto il suo valore di intesa e di comunione tra il Vescovo e quanti chiedono di insegnare religione. Dal Vescovo infatti sono riconosciuti e mandati per svolgere un servizio che, con modalità proprie, rientra nella missione stessa della Chiesa.
Il riferimento che l'insegnamento della religione cattolica deve necessariamente avere con il vissuto religioso testimoniato dalla comunità cristiana comporta che il docente di religione sia non solo oggettivamente riconosciuto dalla comunità stessa, ma anche soggettivamente partecipe della sua esperienza di fede e di vita cristiana.
L'insegnante di religione come uomo della sintesi
23. - Professionista della scuola e riconosciuto idoneo dalla Chiesa, il docente di religione si trova sul crinale di rapporti che esigono continua ricerca di sintesi e di unità.
Egli è uomo della sintesi innanzitutto sul piano della mediazione culturale, propria del suo servizio educativo. Egli deve favorire la sintesi tra fede e cultura, tra vangelo e storia, tra i bisogni degli alunni e le loro aspirazioni profonde. I1 suo insegnamento esige, pertanto, una continua capacità di verificare e di armonizzare i diversi e complementari piani: teologico, culturale, pedagogico, didattico. L'opera educativa del docente di religione tende infatti a far acquisire ai giovani, nella loro ricerca della verità, la capacità di valutare i messaggi religiosi, morali e culturali che la realtà offre, aiutandoli a coglierne il senso per la vita.
Egli è chiamato a fare sintesi anche sul piano del rapporto con gli alunni. L'insegnamento della religione cattolica si rivolge a tutti coloro che intendono avvalersene, senza alcuna limitazione o preclusione a priori.
Ciò comporta che il docente di religione debba saper favorire un dialogo e un confronto aperti e costruttivi tra gli alunni e con gli alunni, per promuovere, nel rispetto della coscienza di ciascuno, la ricerca e l'apertura al senso religioso; e nello stesso tempo che egli sappia proporre quei punti di riferimento che permettono agli alunni una comprensione unitaria e sintetica dei contenuti e dei valori della religione cattolica, in vista di scelte libere e responsabili.
Infine il docente di religione è chiamato a un lavoro di sintesi sul piano del rapporto tra la comunità ecclesiale e la comunità scolastica: promuoverà dentro la scuola progetti educativi rispettosi della integrale formazione dell'uomo; si rivolgerà anche agli altri docenti e operatori scolastici, alle famiglie e agli alunni; sarà cosciente che per molti dei suoi alunni l'insegnamento della religione cattolica si completa nell'esperienza catechistica e si confronta con essa.
La spiritualità del docente di religione
24. - Riconosciamo che non è facile realizzare questa sintesi e viverla in modo unitario nella propria persona. Per la sua progressiva attuazione non è necessario moltiplicare gli impegni esteriori, quanto piuttosto muoversi con una carica interiore in un cammino di fede, che può definirsi come la spiritualità propria dell'insegnante di religione cattolica. Si tratta di una spiritualità ricca di atteggiamenti evangelici e profondamente umani, che aiutano a trovare la propria personale realizzazione come docente nella scuola, con una precisa identità, nella consapevolezza che la vita è essenzialmente vocazione. Così la crescita nella motivazione dell'impegno professionale sarà sempre più vera, modellata dal continuo confronto, anzi dall'incontro personale con colui che è il primo educatore dell'uomo e il suo autentico maestro, Xxxx Xxxxxx. Sarà una spiritualità cristiana ed ecclesiale, ma anche, in rapporto alla struttura civile in cui si opera, una spiritualità laicale, forgiatrice e animatrice di una nuova umanità nella scuola.
È questa la via che il Concilio indica a tutti i cristiani quando li invita a unificare gli sforzi umani, anche professionali, "in una sola sintesi vitale insieme con i beni religiosi, sotto la cui altissima direzione tutto viene coordinato a gloria di Dio"9. Questa sintesi urge in modo particolare per coloro che insegnano la religione cattolica.
9 CONCILIO VATICANO II, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et spes, n.
43.
L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELL'IMPEGNO DELLA COMUNITA CRISTIANA E DELLA COMUNITA CIVILE
Corresponsabilità educativa
25. - Come ogni altro processo educativo, anche l'insegnamento della religione cattolica esige una convergenza di attenzione e di collaborazione responsabile da parte di tutti i soggetti interessati: le famiglie, i giovani, la comunità cristiana e la società civile.
La famiglia per la crescita del1 'insegnamento della religione cattolica
26. - I genitori e gli stessi giovani studenti sono soggetti protagonisti della scelta dell'insegnamento della religione cattolica e della sua attuazione. La risposta ampiamente positiva a favore dell'insegnamento della religione cattolica, quale si è verificata in questi anni, è un segno di fiducia verso il servizio che questa disciplina offre e merita da parte della Chiesa riconoscenza e incoraggiamento.
È importante tuttavia chiarire e approfondire il significato di questa scelta offrendo ai genitori occasioni di dialogo e di confronto. È necessario, infatti, motivare la scelta per l'insegnamento della religione cattolica, superando eventuali mentalità di delega; rendere i genitori sempre più consapevoli della loro responsabilità di accompagnare l'opera dei docenti di religione con un costante interessamento; sostenere i genitori nell'impegno di verificare, in particolare nella scuola materna ed elementare, che l'insegnamento della religione sia effettivamente ed efficacemente svolto.
Responsabilità della comunità cristiana verso l'insegnamento della religione cattolica
27. - Anche la comunità ecclesiale si trova evidentemente coinvolta nella promozione dell'insegnamento religioso. Urge che la comunità ecclesiale cresca nella consapevolezza delle sue precise responsabilità circa l'insegnamento della religione cattolica.
Non sempre infatti l'insegnamento della religione cattolica e il servizio del docente di religione sono collegati con l'azione pastorale che deve esistere fra la Chiesa e la scuola e fra la Chiesa e il mondo giovanile.
Le nostre comunità devono considerare l'insegnamento della religione cattolica parte integrante del loro servizio alla piena promozione 'culturale dell'uomo e al bene del Paese. Come il Papa ci ha ricordato: "La proposta del genuino e integrale messaggio della salvezza, annunciato da Cristo, secondo le esigenze e capacità degli alunni, è un doveroso servizio reso alle nuove generazioni e non può che contribuire alla crescita religiosa e civile della nostra società"10.
Il Vangelo, infatti, offerto nella sua autenticità, contiene un messaggio profondamente umanizzante, promuove la dignità e la libertà della persona umana, ne orienta la crescita, anche culturale, verso valori di grande impegno religioso e civile.
Tutto ciò sollecita la responsabilità della comunità cristiana perché offra se stessa come segno storico, concreto e trasparente di quanto viene insegnato nella scuola.
Non va sottovalutato, infine, il fatto che la comunità ecclesiale può ricevere dall'insegnamento della religione cattolica un prezioso aiuto per riconoscere e accogliere le istanze che emergono dal mondo giovanile. Essa potrà così sperimentare e verificare nuovi linguaggi adatti ad esprimere il messaggio religioso e a proporre itinerari di formazione sempre più corrispondenti alla vita delle persone.
10 XXXXXXXX XXXXX XX , Lettera al Presidente della CEI, 31 dicembre 1985 in Notiziario C.E.I. n. 1, 25 gennaio 1986, p.4.
Insegnamento della religione cattolica e pastorale della scuola
28. - La responsabilità della comunità cristiana per l'insegnamento della religione cattolica è parte di quel vasto e consolidato impegno che i cristiani hanno sempre profuso per la scuola e nella scuola. Si tratta, soprattutto oggi, di un compito di animazione cristiana dell'ambiente scolastico che, mentre rispetta l'identità della scuola e la sua legittima autonomia, valorizza e stimola in maniera esigente i suoi dinamismi culturali, pedagogici e didattici perché meglio servano le persone, specialmente le più svantaggiate. L'insegnamento della religione cattolica, con la proposta di valori cristiani, insieme originali e profondamente umani, arricchisce la vocazione della scuola ad essere luogo di ricerca della verità e del senso della vita personale e comunitaria.
Il contributo del mondo cattolico
29. - Il mondo cattolico, così ricco di esperienze e presente con personale e mezzi qualificati nell'ambito della cultura scolastica, può offrire un validissimo contributo per una scuola nuova e moderna, non chiusa in se stessa, ma partecipe di tutte le istanze culturali, religiose e civili che emergono oggi nella nostra società e attenta ad accogliere nei suoi progetti formativi le complesse e varie domande che, anche nell'ambito spirituale, le nuove generazioni portano in sé.
In questo impegno assume particolare significato la testimonianza cristiana delle associazioni laicali, professionali, familiari e studentesche che operano nella scuola. Esse sostengono la comunità ecclesiale nel suo impegno pastorale nella scuola e offrono una fattiva collaborazione per l'insegnamento della religione cattolica e per l'opera dei docenti di religione.
L'apporto della società civile e degli uomini di cultura
30. - Siamo convinti che lo sviluppo delle potenzialità educative e culturali dell'insegnamento della religione cattolica e il rafforzamento della sua presenza nell'ambito delle finalità della scuola non dipendono solo dall'impegno dei docenti di religione, delle famiglie e degli alunni, della comunità cristiana, ma anche dalla considerazione e dall'interesse con cui tutta la comunità civile segue la crescita e il rinnovamento di questa disciplina.
L'insegnamento della religione cattolica, infatti, non è proprietà esclusiva della Chiesa cattolica, ma patrimonio di valore che appartiene alla scuola, e quindi a tutti coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nel processo educativo.
Invitiamo con particolare insistenza e fiducia gli uomini di cultura, i responsabili della politica e delle forze sociali, gli istituti di ricerca e gli organismi universitari perché seguano con attenzione gli sviluppi di questa disciplina apportandovi il loro contributo costruttivo.
CONCLUSIONE
Traguardi operativi
31. - Entro l'ampio orizzonte delineato nella Nota suggeriamo alle Chiese particolari alcuni traguardi operativi, che devono essere perseguiti con decisione nei prossimi anni se vogliamo far crescere la qualità dell'insegnamento della religione cattolica.
In ogni diocesi un corpo di docenti stabilmente dediti all'insegnamento della religione cattolica.
32. - È necessario anzitutto che in ogni diocesi si dia vita a un corpo di docenti di religione stabilmente dedicato alla scuola: sacerdoti, religiosi e laici a orario pieno, che lavorano in gruppo, nei diversi ordini e gradi della scuola. Opportunamente seguiti e aggiornati, tali gruppi
possono offrire un contributo significativo per le sperimentazioni e per le iniziative di studio sull'insegnamento della religione cattolica a vantaggio degli altri docenti e di tutta la scuola.
Una attenzione particolare deve essere posta, nella scuola, ai portatori di handicap. È un segno di amore evangelico e di autentico servizio civile.
Occorre che l'insegnante di religione sia preparato per un simile servizio secondo le normative vigenti. Per situazioni particolari siano disponibili appositi specialisti.
I docenti di religione laici
33. - La presenza sempre più numerosa di laici tra gli insegnanti di religione è una ricchezza per la scuola. Essi non sono dei sostituti dei sacerdoti, ma esprimono con la loro stessa presenza il valore di un servizio qual è l'insegnamento della religione cattolica nell'ambiente civile della scuola pubblica, dove è compito specifico dei laici cristiani operare con competenza e generosa disponibilità. E necessario che le comunità cristiane offrano all'opera del docente di religione segni concreti di apprezzamento e di sostegno anche per la sua crescita spirituale, siano solidali nella ricerca di soluzioni adeguate ai suoi problemi professionali e considerino il servizio del docente di religione parte integrante del compito educativo della Chiesa verso le nuove generazioni.
I docenti di religione sacerdoti e religiosi
34. - Insieme ai laici resta sempre di grande rilevanza la presenza nella scuola di docenti di religione sacerdoti. Conosciamo le difficoltà che possono indurre oggi all'abbandono dell'insegnamento da parte dei sacerdoti. Soprattutto sappiamo quanto la scarsità di clero e l'accresciuto lavoro pastorale impegnino i sacerdoti disponibili. La soluzione del problema non è dunque facile.
Occorre tuttavia fare ogni sforzo perché nella scuola continui l'attiva presenza di sacerdoti che svolgono il loro servizio di docenti di religione. Anche i religiosi e le religiose possono offrire un prezioso contributo per un servizio educativo a cui spesso sono chiamati dallo stesso carisma della loro famiglia religiosa.
Gli ISR per la formazione e per l'aggiornamento dei docenti
35. - I diversi Istituti di scienze religiose sono un valore per le nostre Chiese particolari. I1 loro potenziamento è necessario e urgente, non solo per la formazione iniziale, ma anche per l'aggiornamento costante dei docenti di religione in servizio.
Mentre prosegue il lodevole impegno delle Chiese particolari nel consolidare queste strutture in vista di una loro sempre maggiore qualificazione per la formazione dei docenti di religione, appare necessario promuovere l'attività degli Istituti anche per altri settori della pastorale: la formazione degli animatori, dei catechisti e degli operatori pastorali, la preparazione ai ministeri, e più in generale la promozione teologica e culturale del laicato.
Quanti in questi anni stanno completando i loro studi di scienze religiose potranno mettere a disposizione le loro competenze, oltre che per l'insegnamento della religione cattolica, anche per altri settori pastorali, fra i quali assume un posto di rilievo la catechesi degli adulti e dei giovani, che esige una solida preparazione teologica e culturale.
Realismo e fiducia
36. - I molti e complessi problemi che stanno di fronte a noi ci chiedono di guardare con realismo all'evolversi della situazione dell'insegnamento della religione cattolica e della figura del docente di religione nella scuola. I1 realismo deve essere però accompagnato da grande fiducia.
Anche per l'insegnamento della religione cattolica al tempo della semina seguirà certamente il tempo di una abbondante mietitura. Un atteggiamento, in ogni caso, deve essere conservato soprattutto da parte dei docenti di religione: quello di non lasciarsi imprigionare nella rete delle difficoltà quotidiane che generano solo conflittualità e impediscono di valorizzare le concrete possibilità del proprio servizio scolastico.
Accettare la sfida che oggi emerge dall'insegnamento della religione cattolica significa capacità di convivere con tensioni e difficoltà e di rispondervi con serena fermezza e con un supplemento di preparazione e di qualità nell'insegnamento.
Infatti è in gioco non solo la presenza dell'insegnamento della religione cattolica e del docente di religione nella scuola, ma anche la sussistenza di un patrimonio di valori spirituali, culturali ed educativi prezioso per il domani delle nuove generazioni e per il futuro del nostro Paese.
31. DISCORSO DI XXXX XXXXXXXXX XXX
AL MEETING DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE
Roma, Aula Xxxxx XX, 25 aprile 2009
Cari fratelli e sorelle,
è un vero piacere per me incontrarvi quest’oggi e condividere con voi alcune riflessioni sulla vostra importante presenza nel panorama scolastico e culturale italiano, nonché in seno alla comunità cristiana. Saluto tutti con affetto, a cominciare dal Cardinale Xxxxxx Xxxxxxxx, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che ringrazio per le cortesi parole che mi ha rivolto, presentandomi questa numerosa e vivace Assemblea. Ugualmente rivolgo un saluto cordiale a tutte le autorità presenti.
L’insegnamento della religione cattolica è parte integrante della storia della scuola in Italia, e l’insegnante di religione costituisce una figura molto importante nel collegio dei docenti. È significativo che con lui tanti ragazzi si tengano in contatto anche dopo i corsi. L’altissimo numero di coloro che scelgono di avvalersi di questa disciplina è inoltre il segno del valore insostituibile che essa riveste nel percorso formativo e un indice degli elevati livelli di qualità che ha raggiunto. In un suo recente messaggio la Presidenza della CEI ha affermato che "l’insegnamento della religione cattolica favorisce la riflessione sul senso profondo dell’esistenza, aiutando a ritrovare, al di là delle singole conoscenze, un senso unitario e un’intuizione globale. Ciò è possibile perché tale insegnamento pone al centro la persona umana e la sua insopprimibile dignità, lasciandosi illuminare dalla vicenda unica di Xxxx xx Xxxxxxx, di cui si ha cura di investigare l’identità, che non cessa da duemila anni di interrogare gli uomini".
Porre al centro l’uomo creato ad immagine di Dio (cfr Gn 1,27) è, in effetti, ciò che contraddistingue quotidianamente il vostro lavoro, in unità d’intenti con altri educatori ed insegnanti. In occasione del Convegno ecclesiale di Verona, nell’ottobre 2006, io stesso ebbi modo di toccare la "questione fondamentale e decisiva" dell’educazione, indicando l’esigenza di "allargare gli spazi della nostra razionalità, riaprirla alle grandi questioni del vero e del bene, coniugare tra loro la teologia, la filosofia e le scienze, nel pieno rispetto dei loro metodi propri e della loro reciproca autonomia, ma anche nella consapevolezza dell’intrinseca unità che le tiene insieme" (Discorso del 19 ottobre 2006: Insegnamenti di Xxxxxxxxx XXX, II, 2 [2006], 473; 471). La dimensione religiosa, infatti, è intrinseca al fatto culturale, concorre alla formazione globale della persona e permette di trasformare la conoscenza in sapienza di vita.
Il vostro servizio, cari amici, si colloca proprio in questo fondamentale crocevia, nel quale – senza improprie invasioni o confusione di ruoli – si incontrano l’universale tensione verso la verità e la bimillenaria testimonianza offerta dai credenti nella luce della fede, le straordinarie vette di conoscenza e di arte guadagnate dallo spirito umano e la fecondità del messaggio cristiano che così profondamente innerva la cultura e la vita del popolo italiano. Con la piena e riconosciuta dignità scolastica del vostro insegnamento, voi contribuite, da una parte, a dare un’anima alla scuola e, dall’altra, ad assicurare alla fede cristiana piena cittadinanza nei luoghi dell’educazione e della cultura in generale. Grazie all’insegnamento della religione cattolica, dunque, la scuola e la società si arricchiscono di veri laboratori di cultura e di umanità, nei quali, decifrando l’apporto significativo del cristianesimo, si abilita la persona a scoprire il bene e a crescere nella responsabilità, a ricercare il confronto ed a raffinare il senso critico, ad attingere dai doni del passato per meglio comprendere il presente e proiettarsi consapevolmente verso il futuro.
L’appuntamento odierno si colloca anche nel contesto dell’Anno Xxxxxxx. Grande è il fascino che l’Apostolo delle genti continua ad esercitare su tutti noi: in lui riconosciamo il discepolo umile e fedele, il coraggioso annunciatore, il geniale mediatore della Rivelazione. Caratteristiche, queste, a cui vi invito a guardare per alimentare la vostra stessa identità di educatori e di testimoni nel mondo della scuola. È Xxxxx, nella prima Lettera ai Tessalonicesi
(4,9), a definire i credenti con la bella espressione di theodidaktoi, ossia "ammaestrati da Dio", che hanno Dio per maestro. In questa parola troviamo il segreto stesso dell’educazione, come anche ricorda xxxx’Xxxxxxxx: "Noi che parliamo e voi che ascoltate riconosciamoci come fedeli discepoli di un unico Maestro" (Serm. 23, 2).
Inoltre, nell’insegnamento xxxxxxx la formazione religiosa non è separata dalla formazione umana. Le ultime Lettere del suo epistolario, quelle dette "pastorali", sono piene di significativi rimandi alla vita sociale e civile che i discepoli di Cristo devono ben tenere a mente. Xxx Xxxxx è un vero "maestro" che ha a cuore sia la salvezza della persona educata in una mentalità di fede, sia la sua formazione umana e civile, perché il discepolo di Cristo possa esprimere in pieno una personalità libera, un vivere umano "completo e ben preparato", che si manifesta anche in un’attenzione per la cultura, la professionalità e la competenza nei vari campi del sapere a beneficio di tutti. La dimensione religiosa non è dunque una sovrastruttura; essa è parte integrante della persona, sin dalla primissima infanzia; è apertura fondamentale all’alterità e al mistero che presiede ogni relazione ed ogni incontro tra gli esseri umani. La dimensione religiosa rende l’uomo più uomo. Possa il vostro insegnamento essere sempre capace, come lo fu quello di Xxxxx, di aprire i vostri studenti a questa dimensione di libertà e di pieno apprezzamento dell’uomo redento da Cristo così come è nel progetto di Dio, esprimendo così, nei confronti di tanti ragazzi e delle loro famiglie, una vera carità intellettuale.
Certamente uno degli aspetti principali del vostro insegnamento è la comunicazione della verità e della bellezza della Parola di Dio, e la conoscenza della Bibbia è un elemento essenziale del programma di insegnamento della religione cattolica. Esiste un nesso che lega l’insegnamento scolastico della religione e l’approfondimento esistenziale della fede, quale avviene nelle parrocchie e nelle diverse realtà ecclesiali. Tale legame è costituito dalla persona stessa dell’insegnante di religione cattolica: a voi, infatti, oltre al dovere della competenza umana, culturale e didattica propria di ogni docente, appartiene la vocazione a lasciar trasparire che quel Dio di cui parlate nelle aule scolastiche costituisce il riferimento essenziale della vostra vita. Lungi dal costituire un’interferenza o una limitazione della libertà, la vostra presenza è anzi un valido esempio di quello spirito positivo di laicità che permette di promuovere una convivenza civile costruttiva, fondata sul rispetto reciproco e sul dialogo leale, valori di cui un Paese ha sempre bisogno.
Come suggeriscono le parole dell’xxxxxxxx Xxxxx che fanno da titolo a questo vostro appuntamento, auguro a tutti voi che il Signore vi doni la gioia di non vergognarvi mai del suo Vangelo, la grazia di viverlo, la passione di condividere e coltivare la novità che da esso promana per la vita del mondo. Con questi sentimenti benedico voi e le vostre famiglie, insieme a tutti coloro – studenti e insegnanti – che ogni giorno incontrate in quella comunità di persone e di vita che è la scuola.