ACCORDO QUADRO CONCLUSO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, A CONDIZIONI TUTTE FISSATE NELL’ACCORDO STESSO, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HELP DESK DI PRIMO LIVELLO (ASSISTENZA)...
ACCORDO QUADRO CONCLUSO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, A CONDIZIONI TUTTE FISSATE NELL’ACCORDO STESSO, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HELP DESK DI PRIMO LIVELLO (ASSISTENZA) RIVOLTO ALLE STAZIONI APPALTANTI DEL TERRITORIO REGIONALE CHE RIUSANO LA PIATTAFORMA
TELEMATICA “GT SUAM” CON MODALITÀ PARTENARIATO - SOLUZIONE CONDIVISA O MINIMA.
CIG 9177567FDC N. GARA 8516791
PREMESSE
▪ L'articolo 40 del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito anche semplicemente Codice) stabilisce che a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al medesimo Codice, svolte dalle Stazioni Appaltanti, sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
▪ L'art. 44 del Codice prevede, inoltre, la digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici e l'interconnessione per l'interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.
▪ La Regione Marche, in ottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 40 e 44 del Codice, si è dotata di una piattaforma telematica per le procedure di aggiudicazione, denominata "Gare Telematiche SUAM" (per brevità “GT SUAM”).
▪ Il software è stato sviluppato in modo tale da permetterne il riuso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 68 e 69 del Codice dell’amministrazione digitale (CAD).
▪ La circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 2 del 24 giugno 2016 prevede infatti che, a fronte dell’impossibilità di procedere ad investimenti finalizzati allo sviluppo di nuove piattaforme, le amministrazioni non in possesso di piattaforme telematiche per le negoziazioni potranno avvalersi dei servizi messi a disposizione dalle centrali regionali di riferimento o da Consip in modalità Application Server Provider (ASP).
▪ L’articolo 14 del CAD attribuisce, tra gli altri, alle Regioni il compito di promuovere sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso.
▪ La Regione Marche, nell'ottica di un coordinamento organizzativo e di un modello di "sistema a rete" degli approvvigionamenti pubblici regionali, che passa anche attraverso la digitalizzazione delle procedure di affidamento, ha predisposto un modello di riuso del software “GT SUAM” rivolto alle Amministrazioni del territorio regionale, proponendo il riuso in modalità partenariato. Tale riuso prevede la stipula di apposita Convenzione tra la Regione Marche e l’Amministrazione riusante, che può aderire scegliendo tra diverse soluzioni di riuso di “GT SUAM” in funzione del grado di personalizzazione che la medesima Amministrazione ritiene opportuno rispetto alle proprie esigenze. In particolare sono previste due soluzioni di riuso:
- soluzione condivisa o minima: tutti gli Enti che scelgono questa modalità di riuso utilizzano la stessa piattaforma base con personalizzazioni di layout minime; non sono possibili integrazioni con i sistemi dell’Ente;
- soluzione individuale: l’Ente utilizza un proprio distinto Application server di front-end e di back- office, condividendo la risorsa database; questo schema consente di configurare i diversi componenti in maniera autonoma e maggiormente funzionale alle esigenze dell’Amministrazione riusante.
▪ Il riuso in soluzione condivisa o minima permette alle Amministrazioni riusanti di beneficiare, oltre che di un risparmio sulle spese di sviluppo del software, di alcuni servizi che la Regione Marche mette a disposizione gratuitamente, quali, oltre alla licenza software in riuso, l’impianto del sistema; la personalizzazione del Layout “PortaleAppalti” (Front-end: banner, footer e scelta template tra quelli standard tradizionali); formazione in modalità e-learning su Piattaforma XXXXXXX; manutenzione adeguativa e correttiva (MAC); manutenzione tecnica evolutiva (sviluppata dalla Regione Marche in base alle proprie necessità).
▪ Il riuso in soluzione individuale permette alle Amministrazioni riusanti di beneficiare, oltre che di un risparmio sulle spese di sviluppo del software, di alcuni servizi che la Regione Marche mette a disposizione gratuitamente, quali, oltre alla licenza software in riuso, la formazione in modalità e-learning su Piattaforma XXXXXXX, la manutenzione adeguativa e correttiva (MAC).
▪ Il riuso in modalità partenariato non copre una serie di servizi, che, pur non essendo oggetto della relativa Convenzione, sono necessari ai fini dell’utilizzo della piattaforma. Per l’approvvigionamento di tali servizi le Amministrazioni sono tenute a procedere a mezzo di esternalizzazione nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, uno di questi servizi riguarda l’assistenza help desk di primo livello rivolta agli utenti della piattaforma, ovvero il personale dell’Amministrazione riusante e gli operatori economici che partecipano a procedure di affidamento avviate dalla medesima Amministrazione.
▪ Si evidenzia che il riuso con soluzione cosiddetta “condivisa o minima” richiede preferibilmente, per ragioni tecniche e di convenienza, che il servizio di help desk di primo livello sia affidato ad un unico operatore economico, in quanto si tratta di un servizio di assistenza effettuato su una piattaforma comune e condivisa tra le Amministrazioni riusanti che hanno scelto tale modalità di riuso del software.
▪ La gestione unica del suddetto servizio permette, sia alle Amministrazioni riusanti di usufruirne a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle conseguenti al suo affidamento a operatori economici individuati autonomamente, sia, in generale, agli utenti della piattaforma di disporre di un servizio reso con caratteristiche omogenee indipendentemente dall’entità, dalla specificità e dalla localizzazione dell’oggetto delle procedure di affidamento avviate dalle Amministrazioni riusanti.
▪ L’Ente Regione Marche, pur in presenza di un servizio rivolto ad Enti diversi dalla Regione stessa, ritiene necessaria una propria azione di coordinamento, sia in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 14 del CAD, sia per mettere a fattore comune il proprio know-how già sviluppato in materia e consentire agli enti interessati di provvedere al servizio di che trattasi in tempi rapidi.
▪ Accertata l’impossibilità di fornire il servizio in oggetto ricorrendo alle proprie strutture organizzative, la Regione Marche è venuta nella determinazione di provvedere a mezzo esternalizzazione.
▪ All’uopo è stato ritenuto idoneo lo strumento dell’Accordo Quadro, in quanto, per la gestione del servizio di che trattasi, consente alla Regione di esercitare il coordinamento nel senso innanzi descritto e alle Amministrazioni di decidere autonomamente di avvalersi del servizio, previa adesione all’Accordo.
▪ Con la Legge regionale 14 maggio 2012 n. 12 è stata istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, nel prosieguo SUAM, in conformità del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie).
▪ La procedura contrattuale è finalizzata a rendere il servizio oggetto della stessa a favore delle Stazioni Appaltanti del territorio regionale che riusano la piattaforma telematica “GT SUAM” con modalità partenariato – soluzione condivisa o minima; in sostanza il servizio in questione si configura come “sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento”, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge 296/2006. Si ritiene, pertanto, che per la procedura in esame non sussista l’obbligo del preventivo ricorso al mercato elettronico e, in particolare, del MEPA.
▪ Le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, stabiliscono che, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante, nelle procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, motiva in merito alla scelta dell’affidatario, dando
dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza.
▪ Al riguardo, è venuta immediatamente in evidenza la società Telematic Applications for Synergic Knowledge s.r.l., in seguito per brevità nominata anche T.A.S.K. Srl, della quale la Regione Marche è socia unitamente ed esclusivamente ad enti ed amministrazioni pubbliche statali, locali e territoriali. T.A.S.K. Srl è inserita nell'elenco delle Società regionali indispensabili di cui all'art. 11 della legge regionale n. 33/2014.
▪ Per i servizi in discussione, la SUAM ha verificato il possesso da parte di T.A.S.K. SRL del necessario know- how tecnico, nonché della comprovata esperienza per le attività oggetto dell'affidamento medesimo, consistenti in particolare nel servizio di help desk di primo livello rivolto alle Amministrazioni riusanti e agli operatori economici interessati alle procedure contrattuali avviate dalle medesime. Infatti, l'oggetto sociale di T.A.S.K. SRL è completamente orientato nella fornitura di servizi ICT rivolti agli enti locali per ottimizzare il processo di adeguamento e sviluppo dell'attività e della collaborazione digitale tra enti pubblici nel territorio regionale. T.A.S.K. Srl ha maturato un know-how ed un'esperienza nella realizzazione di una serie di servizi rivolti prevalentemente agli enti soci e a supporto dell'ente pubblico, del cittadino, delle associazioni e di altri stakeholder pubblici e privati. Si tratta nello specifico dei seguenti servizi di ICT:
- servizi legati alla realizzazione e alla manutenzione di siti istituzionali;
- servizi al cittadino;
- servizi di comunicazione e promozione integrata;
- servizi relativi a pagamenti online;
- servizi di formazione, affiancamento, consulenza e assistenza sul comparto ICT;
- servizi di help desk a supporto delle attività istituzionali degli enti partecipanti.
▪ Con nota prot. n. 0422889 del 07/04/2022 è stato, pertanto, chiesto a T.A.S.K. Srl di formulare un’offerta relativa al servizio di help desk di primo livello di cui al presente atto.
▪ Con nota prot. n. 0470717 del 19/04/2022 T.A.S.K. Srl ha formulato la propria offerta che è stata sottoposta ad una verifica di congruità economica, dalla quale è emerso che l’affidamento in argomento comporta una riduzione dei costi rispetto alle tariffe CONSIP per attività analoghe e rispetto alle tariffe applicate dal mercato e che quanto offerto risponde all’interesse pubblico che la SUAM deve soddisfare. La medesima verifica è stata estesa alla congruità del miglioramento del prezzo offerto in conseguenza dell’esonero dal versamento della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 11, del codice. Per quanto concerne il principio di rotazione, si evidenzia che nella fattispecie la questione non si pone trattandosi del primo affidamento disposto a favore di T.A.S.K. SRL.
▪ Con decreto del dirigente della SUAM n. 66 del 20/04/2022 è stata, pertanto, avviata e conclusa la procedura di affidamento avente ad oggetto la prestazione del servizio di help desk di primo livello (assistenza) rivolto alle stazioni appaltanti del territorio regionale che riusano la piattaforma telematica “GT SUAM” con modalità partenariato - soluzione condivisa o minima, a favore di T.A.S.K. SRL.
▪ La procedura è stata finalizzata, per le motivazioni indicate nel decreto stesso, alla conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, a condizioni tutte fissate nell’accordo stesso, in aderenza ai principi di cui all’art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
▪ L’ammontare annuo del servizio oggetto dell’Accordo Quadro è pari ad € 38.709,00 (IVA esclusa) per un ammontare complessivo pari a € 116.127,00 (IVA esclusa).
▪ Gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00 trattandosi di prestazioni svolte interamente in luoghi dell’appaltatore di cui il committente non ha disponibilità giuridica (articolo 26, comma 1, Decreto Legislativo n. 81/2008).
▪ L’aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi e per gli effetti del Codice e del punto 4.2.4 delle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, come risulta dal verbale redatto dal responsabile del procedimento di affidamento in data 11/05/2022.
▪ Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, comma 11, del Codice, T.A.S.K. Srl si è avvalsa della facoltà di non costituire la garanzia definitiva a fronte di un miglioramento del prezzo pari all’uno per cento dell’importo di aggiudicazione.
▪ T.A.S.K. SRL conferma di disporre dell’organizzazione e delle attrezzature necessarie per garantire la prestazione assunta alle condizioni indicate nei documenti di gara e nell’offerta presentata.
▪ T.A.S.K. SRL riconosce espressamente che l’ammissione all’Accordo Quadro alle condizioni offerte è effettuata con piena conoscenza e consapevolezza del presente atto e dei documenti di gara, nessuno escluso.
▪ La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la SUAM o per le parti pubbliche oggetto dell’Accordo Quadro stesso, nei confronti dell’operatore economico ammesso in quanto l’accordo-quadro è un contratto normativo, alle cui condizioni si dovranno adeguare i futuri contratti "esecutivi" (nel prosieguo indicati anche come contratti o appalti specifici) in numero non predeterminabile che gli assegnatari (nel prosieguo indicati anche come aggiudicatari o fornitori) andranno a stipulare con le singole Amministrazioni richiedenti, entro il limite economico costituito dalla quota parte di rispettiva assegnazione.
▪ Il presente documento potrà contenere, unicamente per finalità di esposizione maggiormente circostanziata, anche obbligazioni scaturenti dalla sottoscrizione dell'Appalto Specifico senza che ciò possa determinare alcuna aspettativa nei confronti dell'aggiudicatario.
▪ I singoli Contratti Specifici verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni e l’aggiudicatario in base alle modalità e i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, nonché nel contratto dell’Appalto Specifico.
▪ T.A.S.K. SRL dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e, in generale, da tutti gli atti posti a base della procedura di affidamento, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che dai medesimi atti e accordo quadro ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni stesse e per la formulazione dell’offerta.
▪ T.A.S.K. SRL ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
▪ T.A.S.K. SRL, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro.
Ciò premesso,
TRA
REGIONE MARCHE – SETTORE SUAM (nel seguito per brevità anche “SUAM”);
E
TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOWLEDGE SRL (nel seguito per brevità anche “Fornitore” o “T.A.S.K. Srl”)
nel seguito, congiuntamente, anche “Parti”
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 Definizioni
1.Nell’ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
a) SUAM: Servizio Stazione Unica Appaltante Marche istituita nell’ambito delle strutture amministrative della Giunta della Regione Marche
b) Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla SUAM da una parte e il Fornitore, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da aggiudicare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
c) Attivazione dell’Accordo Quadro: data di decorrenza del termine di durata dell’Accordo Quadro, secondo la disciplina del presente atto;
d) Data di Attivazione del Contratto Specifico: data di decorrenza del termine di durata del Contratto Specifico e di inizio di erogazione delle attività contrattuali, indicata nel Contratto Specifico;
e) Amministrazione: le stazioni appaltanti del territorio regionale che riusano la piattaforma telematica “GT SUAM” con modalità partenariato –soluzione condivisa o minima;
f) Fornitore: “T.A.S.K. - Telematic Applications For Synergic Knowledge” – Srl (T.A.S.K. SRL) che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto, con particolare riferimento alla disciplina dei singoli Appalti Specifici;
g) Appalto Specifico: ciascun affidamento dello specifico servizio secondo i criteri, le modalità ed i termini indicati nell’Accordo Quadro e nel contratto specifico;
h) Contratto Specifico: ordinativi di esecuzione e relativi modelli predisposti e trasmessi dall’Amministrazione, secondo la disciplina del presente atto;
i) Responsabile del Procedimento per l’Accordo Quadro: Rappresentante della SUAM che si occupa dei rapporti con l’Amministrazione e con i Fornitori per tutti gli aspetti concernenti la gestione ed il coordinamento delle attività relative all’Accordo Quadro;
j) Responsabile Unico del Procedimento per l’Appalto Specifico: Persona fisica designata dall’Amministrazione, che si occupa dei rapporti con i Fornitori e con SUAM per tutti gli aspetti concernenti la gestione ed il coordinamento delle attività dei singoli Appalti Specifici;
k) Responsabile della Fornitura: Persona fisica, nominata dal Fornitore, quale referente delle forniture e dei servizi nei confronti dell’Amministrazione.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Atto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell’Accordo Quadro disponga diversamente.
ARTICOLO 2 Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato, il patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. Tutti i suddetti documenti, regolarmente controfirmati dall’affidatario, sono conservati presso SUAM.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro e vengono allo stesso materialmente allegati, il Capitolato Tecnico, lo schema di Contratto Specifico e l’offerta del Fornitore.
3. In caso di discordanza o contrasto tra disposizioni, quelle previste in atti e documenti prodotti dalla SUAM prevalgono su quelle corrispondenti previste in atti e documenti prodotti dal Fornitore. Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:
a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro;
b) dalle disposizioni del Codice;
c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l’Amministrazione, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente Atto;
d) dalle norme in materia di Contabilità dell’Amministrazione;
e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
f) dal Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
4. I singoli Appalti Specifici, nonché i relativi Contratti Specifici saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, nonché dalle disposizioni in essi previste in attuazione o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.
5. Le clausole dell’Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
6. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Specifici e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati o con i Contratti Specifici, l’Amministrazione, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai sopra richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
ARTICOLO 3 Oggetto dell’Accordo Quadro
1. L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte dell’Amministrazione dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti Specifici.
In particolare, il servizio oggetto del presente atto è articolato come specificato nel Capitolato tecnico allegato.
Al fine di aggiudicare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, l’Amministrazione, al sorgere della singola specifica esigenza, trasmette al Fornitore il contratto specifico allegato al presente atto, compilato con riferimento alla specifica prestazione oggetto dell’ordinativo.
2. Con il presente Accordo Quadro il Fornitore si impegna ad eseguire gli Appalti Specifici basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi allegati.
3. Come da decreto SUAM n. 66 del 20/04/2022, il valore del presente Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell’importo massimo ipotizzato degli Appalti Specifici che presumibilmente verranno aggiudicati in virtù dell’Accordo Quadro medesimo, è di complessivi Euro 116.127,00 IVA esclusa (Euro 38.709,00 IVA esclusa, annui).
Il costo della manodopera di cui all’articolo 23, comma 16, del Decreto Legislativo n. 50/2016 non è stato indicato da T.A.S.K. Srl all’interno dell’offerta economica, avvalendosi della deroga prevista dall’art. 95, comma 10 del Codice, che riguarda gli affidamenti ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16/07/2020,
n. 76, convertito con modificazioni in L. 11/09/2020, n. 120 e ss.mm.ii. e modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2., D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito con modificazioni in L. 29/07/2021, n. 108.
Gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00 trattandosi di prestazioni svolte interamente in luoghi dell’appaltatore di cui il committente non ha disponibilità giuridica (articolo 26, comma 1, Decreto Legislativo n. 81/2008).
4. Al presente Accordo Quadro e agli Appalti Specifici indetti si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
ARTICOLO 4 Durata dell’Accordo Quadro
1. La durata dell’Accordo Quadro è di tre (03) anni con decorrenza dal perfezionamento dell’accordo stesso, ovvero per il minor periodo determinato dall’esaurimento del quantitativo massimo stabilito nel precedente articolo. E’ altresì prevista la proroga di un ulteriore anno o, comunque per il periodo limitato all’esaurimento del quantitativo massimo stabilito, ovvero il minor periodo determinato dall’esaurimento del quantitativo massimo stabilito nel precedente articolo.
2. L’Accordo Quadro è un contratto normativo, alle cui condizioni si dovranno adeguare i futuri Contratti Specifici che il Fornitore andrà a stipulare con l’Amministrazione, entro il limite previsto. Per durata dell’accordo quadro si intende, pertanto, il periodo entro il quale l’Amministrazione può procedere alla emissione dei singoli ordinativi di esecuzione. Quindi anche in seguito alla sua scadenza l’Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti Specifici affidati dall’Amministrazione nel periodo di vigenza dell’Accordo stesso. Con riferimento a ciascun Appalto Specifico, il relativo Contratto Specifico ne disciplina anche la durata.
3. La conclusione dell’accordo quadro non vincola l’Amministrazione all’emissione di ordinativi di esecuzione non connessi all’effettivo avvio della relativa procedura e non costituisce presupposto per la richiesta e l’ottenimento da parte dell’operatore economico di qualsiasi indennizzo, risarcimento o riconoscimento per effetto di detti mancati ordinativi.
ARTICOLO 5 Prezzi, corrispettivi e fatturazione degli Appalti Specifici
1. Ai singoli Appalti Specifici derivanti dal presente Accordo Quadro si applicano, in quanto compatibili con la disciplina del presente atto, le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, rubricato Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
2. Il corrispettivo per la prestazione del servizio oggetto del singolo Appalto Specifico eseguito verrà liquidato e pagato secondo i prezzi unitari stabiliti nell’offerta economica e con le modalità descritte nel Capitolato tecnico e nello schema di Contratto specifico, allegati al presente atto, secondo la normativa dell’Amministrazione vigente in materia di Contabilità.
3. Il pagamento del corrispettivo è soggetto alla ritenuta di cui all’articolo 30, comma 5, del Decreto Legislativo n. 50/2016.
4. L’Amministrazione si obbliga a corrispondere il corrispettivo dietro presentazione di regolare fattura. Le fatture devono essere intestate all’Amministrazione ente riusante secondo le disposizioni del singolo contratto specifico. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che l’Amministrazione riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione: i) il riferimento all’Accordo Quadro; ii) il riferimento al singolo Appalto Specifico cui si riferisce. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro, comunicato dall’Amministrazione, sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dall’Amministrazione nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Il termine di pagamento del servizio e le relative sanzioni in caso di ritardo sono disciplinate dal Decreto Legislativo n. 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l’Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
7. Rimane inteso che l’Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Resta espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto diversamente previsto nell’Accordo Quadro medesimo.
10. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Specifici o l’Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione comunicata dall’Amministrazione nelle forme consentite dalle vigenti disposizioni.
11. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del Codice. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto dal presente atto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
12. Fermo l’ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.
ARTICOLO 6 Obbligazioni generali del Fornitore
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nella lettera di invito e nei rispettivi Allegati e nei Contratti Specifici.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche indicate nel presente atto e nei Contratti Specifici e nei rispettivi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti Specifici e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti Specifici secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell’Accordo Quadro e negli stessi Contratti Specifici;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all’Amministrazione di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti Specifici;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Amministrazione;
e) comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
f) non opporre all’Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi connessi;
g) manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore è tenuto a comunicare all’Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all’Amministrazione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
7. I servizi oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto l’Amministrazione può affidare le stesse attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
8. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare all’Amministrazione il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate all’Amministrazione.
ARTICOLO 7 Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro la documentazione amministrativa richiesta e presentata a SUAM per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, il Fornitore ha l’obbligo di:
A. comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall’intervenuta modifica o integrazione, ogni modificazione o integrazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale e all’assenza dei motivi di esclusione, come richiesto nel bando di gara;
B. comunicare, entro 10 (dieci) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all’art. 106 del Codice.
2. Il Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente a SUAM le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.
3. Il Fornitore è tenuto ad assumere ogni singolo Appalto Specifico.
ARTICOLO 8 Penali
1. in caso di ritardo nella prestazione dei servizi rispetto alle specifiche di “Disponibilità e qualità del servizio” di cui al capitolato tecnico allegato, si applicheranno le seguenti penali:
- 10 euro per ogni ora di ritardo nella risoluzione di anomalie bloccanti nell’ambito del servizio HD1;
- 100 euro per ogni punto percentuale in più rispetto 95% dei casi calcolati su base trimestrale.
Si precisa che la percentuale del 95% dei casi calcolati su base trimestrale entro cui dovranno essere garantiti gli SLA del servizio HD1, così come definiti nel capitolato tecnico, è riferita al singolo contratto specifico.
2. Deve considerarsi ritardo ai sensi del presente articolo anche il caso in cui il Fornitore esegua, nei termini di cui al Capitolato Tecnico, la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso l’Amministrazione applicherà al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui l'esecuzione della fornitura
non risulterà pienamente conforme a quanto stabilito dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato Tecnico e dagli Appalti specifici, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nell'Accordo Quadro dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione; gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza a SUAM.
4. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
5. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della Garanzia disciplinata dal presente atto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nell'Accordo Quadro non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta o il pagamento delle penali indicate nell'Accordo Quadro non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Nel caso in cui le penali per la risoluzione di anomalie bloccanti vengano applicate per più di 3 volte nell’ambito del singolo Appalto specifico trova applicazione la disciplina del presente atto in materia di risoluzione.
ARTICOLO 9 Garanzia
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 11, del Codice, la SUAM si è avvalsa della facoltà di non richiedere la garanzia definitiva a fronte del miglioramento del prezzo offerto pari all’uno per cento dell’importo di aggiudicazione.
ARTICOLO 10 Risoluzione
1. Si conviene che SUAM o l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, l’Accordo Quadro o l’Appalto specifico, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;
c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro;
d) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;
e) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, dal presente atto, dal disciplinare di gara, dai Contratti Specifici e dai relativi allegati;
f) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro SUAM;
h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal presente Accordo Quadro;
i) nei casi di cui agli articoli “Prezzi, corrispettivi e fatturazione”, “Riservatezza”, “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”, “Divieto di cessione del contratto”, “Tracciabilità dei flussi finanziari” e “Prescrizioni relative al subappalto” del presente atto;
j) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del d.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo d.P.R. n. 445/2000;
k) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
2. Inoltre, SUAM si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del decreto legge 90/2014 convertito in legge 114/2014.
3. Nel caso in cui venga accertato un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte rispettivamente con l’Accordo Quadro o con i singoli Contratti Specifici tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, SUAM o l’Amministrazione, per quanto di competenza, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, SUAM o l’Amministrazione hanno, per quanto di competenza, la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto rispettivamente dell’Accordo Quadro e dei Contratti Specifici, di incamerare le rispettive garanzie ove esse non siano state ancora restituite ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti Specifici, SUAM o l’Amministrazione assegnano, per quanto di competenza, un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, SUAM o l’Amministrazione potranno, per quanto di competenza, risolvere l’Accordo Quadro o i singoli Contratti Specifici, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti Specifici, la SUAM si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Specifici a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti Specifici, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
6. In ogni caso di risoluzione, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell’Amministrazione.
ARTICOLO 11 Recesso
1. Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 ter e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, SUAM o l’Amministrazione hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro o da ciascun singolo Contratto Specifico, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a) giusta causa,
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
2. Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o ogni singolo Contratto Specifico.
3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione che abbiano incidenza sull’esecuzione della prestazione dei servizi, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto Specifico, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore.
4. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti Specifici, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti Specifici, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 codice civile.
5. SUAM o l’Amministrazione potranno recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dall’Accordo Quadro e da ciascun singolo Contratto Specifico, anche senza motivazione e in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell’importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo complessivo dell’Accordo Quadro o del Contratto specifico e l’ammontare netto dei servizi eseguiti.
6. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di SUAM o dell’Amministrazione.
7. Il recesso dal presente Accordo Quadro è causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici e legittima il recesso dai singoli Contratti Specifici, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura
risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 codice civile.
ARTICOLO 12 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti Specifici le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell’Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10 e all’art. 97 del Codice.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’art. 105, comma 9, del Codice in caso di subappalto.
ARTICOLO 13 Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, SUAM o l’Amministrazione hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro ovvero il singolo Contratto Specifico, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a SUAM o all’Amministrazione.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e dei Contratti Specifici aggiudicati in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo in materia di “Trattamento dei dati personali”, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto, al riguardo, previsto dalle disposizioni vigenti.
ARTICOLO 14 Divieto di cessione del contratto
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro ed i singoli Contratti Specifici, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, SUAM o l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro ed il Contratto Specifico.
ARTICOLO 15 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e SUAM, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro territorialmente competente in relazione alla sede dell’Amministrazione.
ARTICOLO 16 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), SUAM fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento
I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da SUAM, in qualità di centrale di committenza, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da SUAM ai fini della stipula della Convenzione, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.
Tutti i dati acquisiti da SUAM potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.
Base giuridica e natura del conferimento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a SUAM, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da SUAM potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
Natura dei dati trattati
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono,
invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato da SUAM in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
- trattati dal personale di SUAM che cura il procedimento di gara e l’esecuzione della Convenzione, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici della medesima che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a SUAM in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione della Convenzione, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalle specifiche disposizioni emanate.
Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno diffusi sul profilo del committente della Regione Marche. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati da SUAM, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29
D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il profilo del committente, sezione “Amministrazione Trasparente”.
I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.
Processo decisionale automatizzato
Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
Diritti del concorrente/interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento è la Regione Marche, con sede in Ancona, via G. da Fabriano che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.
Il Responsabile della Protezione dei dati della Regione Marche (DPO) è l’Avv. Xxxxx Xxxxxxxx.
Il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente della Stazione Unica Appaltante Regione Marche, Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx.
Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati della Regione Marche (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email xxxxxxx.xxxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx.
Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta o la sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte di SUAM per le finalità sopra descritte.
ARTICOLO 17 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della L. n. 190/2012 e di aver preso visione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, pubblicato sul sito internet della Regione Marche, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la SUAM.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti o collaboratori, si impegna ad operare nel rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Regione Marche ai sensi della L. n. 190/2012.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, SUAM, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 18 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore, aggiudicatario del singolo Appalto specifico, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Specifici, si conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti Specifici nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché delle Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli “strumenti idonei” che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.
3. In ogni caso, si conviene che SUAM, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
ARTICOLO 19 Prescrizioni relative al subappalto
1. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell’art. 105 del Codice, alle seguenti condizioni:
- in sede di offerta per l’Appalto Specifico, il Fornitore concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- dopo la stipula del Contratto Specifico, il Fornitore deve depositare presso l’Amministrazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto:
i) l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ; ii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) la dichiarazione in formato elettronico dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359
c.c. con il subappaltatore. Nel caso in cui l’aggiudicatario (Fornitore) sia un RTI o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del consorzio; iv) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione delle attività affidate.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
ARTICOLO 20 Danni e responsabilità civile
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
ARTICOLO 21 Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”) - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.
2. Il presente atto è da registrarsi in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del DPR 131/1986 e s.m.i..
ARTICOLO 22 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare o a rendere meno onerosa l’esecuzione o la gestione dell’Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
e) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell’Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere b), c) ed e) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di SUAM di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, posto a base della procedura di conclusione del presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 23 Responsabile della fornitura
1. Il Responsabile della Fornitura nominato dal Fornitore per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, è il referente responsabile nei confronti di SUAM e dell’Amministrazione, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura, dovrà darne immediata comunicazione scritta a SUAM e all'Amministrazione.
ARTICOLO 24 Reportistica da inviarsi a SUAM
1. La T.A.S.K. Srl è obbligata a comunicare a SUAM con cadenza trimestrale, entro e non oltre il 10 del mese successivo al trimestre di riferimento, i singoli Appalti specifici affidati alla stessa, nonché tutti gli aspetti concernenti la gestione ed il coordinamento delle attività dei medesimi singoli Appalti Specifici, rilevanti, sia ai fini del monitoraggio dell’Accordo Quadro, sia ai fini dei provvedimenti di competenza della SUAM ai sensi dell’Accordo stesso.
ARTICOLO 25 Adempimenti dell’appaltatore derivanti dal documento denominato “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
1. Con la sottoscrizione del presente atto, l’appaltatore conferma la piena conoscenza degli obblighi, degli oneri e del connesso regime sanzionatorio, previsti nel documento denominato “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” presentato in sede di gara, con particolare riferimento a quelli concernenti la fase di esecuzione della prestazione assunta.
ARTICOLO 26 Clausola finale
1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti Specifici non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti Specifici (o di parte di essi) da parte di SUAM o dell’Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti Specifici dell’Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti Specifici continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti Specifici, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Ancona, lì 13/05/2022
Il presente atto consta di n. 22 pagine.
Il presente atto viene redatto in digitale e dopo essere stato letto e confermato, viene sottoscritto come segue
SUAM FORNITORE
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Il sottoscritto Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: (Oggetto dell’Accordo Quadro); (Durata dell’Accordo Quadro); (Prezzi, corrispettivi e fatturazione), (Obbligazioni generali del Fornitore); (Obbligazioni specifiche del Fornitore); (Penali); (Garanzia); (Risoluzione); (Recesso); (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); (Riservatezza); (Divieto di cessione del contratto); (Foro competente); (Trattamento dei dati personali); (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione); (Tracciabilità dei flussi finanziari); (Xxxxx e responsabilità civile); (Clausola finale).
Ancona, lì 13/05/2022 IL FORNITORE
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx