Contract
MODIFICA DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
TRA
1 – Il Comune di Avezzano (di seguito denominato Ente produttore), Codice Fiscale 81002910669 e Partita IVA 00159380666, in persona del Dirigente del II Settore “Ragioneria Generale – Finanze - C.E.D.” - Xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede comunale posta in Xxxxxxxx (Xxxx. XX), Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx;
E
2 – L'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Xxxxxx- Romagna (di seguito denominato più brevemente “IBACN”), Codice Fiscale 80081290373 - Partita IVA 03518151208, in persona del Direttore - Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la sua carica in Bologna, Xxx Xxxxxxxx x. 00;
PREMESSO CHE
- in data 5 marzo 2014 è stato siglato tra il Comune di Avezzano e l’IBACN un Accordo di collaborazione per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici, avente durata quinquennale decorrente dalla sua sottoscrizione;
- l’art. 8, primo comma, dell’Accordo sopraindicato prevedeva che “A mero titolo di rimborso delle spese sostenute per l’erogazione delle funzioni oggetto del presente Accordo di collaborazione, l’Ente Produttore si impegna a erogare all’IBACN l’importo “una tantum” pari a Euro 2.000,00 in relazione all’attivazione dei servizi di conservazione digitale per ogni tipologia documentale, come previsto dal Tariffario per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici a favore degli Enti collocati al di fuori del territorio regionale, da considerarsi parte sostanziale e integrante del presente Accordo (Allegato n. 2)”;
- la necessità di fare riferimento - ai fini della quantificazione del sopraindicato importo “una tantum” - a un criterio più deterministico e maggiormente rispondente ai costi sostenuti dall’IBACN nell’erogazione dei servizi di conservazione a favore degli Enti collocati al di fuori del territorio della regione Xxxxxx-Romagna, ha indotto l’IBACN – con delibera di Consiglio Direttivo n. 12 del 15 aprile 2014 - ad apportare modifiche al primo comma dell’articolo 8, approvando contestualmente un nuovo Tariffario per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici a favore degli Enti collocati al di fuori del territorio regionale, in cui la determinazione dell’importo “una tantum” risulti connessa all’attivazione dei servizi per ogni sistema di versamento, anziché per ogni tipologia documentale;
- l’articolo 13 del sopraindicato Accordo di collaborazione prevede espressamente, al secondo comma, che: “Eventuali modifiche o deroghe all’Accordo di collaborazione potranno essere apportate dall'Ente sottoscrittore e dall’IBACN soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente”;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
(Modifica dell’art. 8, primo comma, dell’Accordo di collaborazione sottoscritto in data 5 marzo 2014)
1. Le Parti concordano di sostituire il precedente testo dell’art. 8, primo comma, dell’Accordo di collaborazione per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici sottoscritto in data 5 marzo 2014 con il seguente testo:
“A mero titolo di rimborso delle spese sostenute per l’erogazione delle funzioni oggetto del presente Accordo di collaborazione, l’Ente Produttore si impegna a erogare all’IBACN l’importo “una tantum” pari a Euro 2.000,00 (duemila) in relazione all’attivazione dei servizi di conservazione digitale per ogni sistema di versamento, come previsto dal Tariffario per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici a favore degli Enti collocati al di fuori del territorio regionale, da considerarsi
parte sostanziale e integrante del presente Accordo (Allegato n.
2)”.
2. Le Parti concordano altresì di mantenere inalterata ogni altra parte dell’Accordo di collaborazione per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici sottoscritto in data 5 marzo 2014.
Art. 2
(Esenzioni per bollo e registrazione)
1. Per tali adempimenti, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
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Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Xxxxxx- Romagna
Il Direttore
Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (firmato digitalmente)
Comune di Avezzano
Il Dirigente del II Settore “Ragioneria Generale – Finanze - C.E.D.”
Xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx (firmato digitalmente)