CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
AD ACQUIRENTE AUTOVETTURE VOLKSWAGEN
Art. 1 - DEPOSITO CAUZIONALE.
Alla sottoscrizione della proposta dʼacquisto di una autovettura contrassegnata dal marchio Volkswagen nuova di fabbrica (di seguito, lʼ“Autovettura”), lʼAcquirente consegnerà alla Venditrice, a titolo di deposito cauzionale non produttivo di interessi, una somma non superiore al 10% del “Prezzo Chiavi in Mano”. LʼAcquirente autorizza sin dʼora la Venditrice a compensare il deposito cauzionale con la porzione corrispondente del “Prezzo Chiavi in Mano”, salvo diversi accordi tra le predette parti. –
Art. 2 - PREZZO.
Il “Prezzo dellʼAutovettura” oggetto della proposta dʼacquisto sarà determinato applicando il “Listino Clienti” consigliato da VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. Il “Prezzo dellʼAutovettura” comprende il “Prezzo Listino Cliente” più lʼimporto per eventuali supplemento colore speciale e/o metallizzato, “M” e Accessori Extra.
Ferme restando le variazioni relative ad eventuali modifiche delle norme fiscali, il “Prezzo Chiavi in Mano” rimarrà invariato sino alla consegna dellʼAutovettura oggetto della proposta dʼacquisto. –
Art. 3 - CONSEGNA E PAGAMENTO DEL PREZZO.
Luogo di consegna dellʼAutovettura allʼAcquirente sarà la sede della Venditrice.
Il termine di consegna sarà quello indicato dalla Venditrice nella proposta dʼacquisto, fatti salvi i casi di ritardo o perimento dellʼAutovettura in ipotesi di caso fortuito o forza maggiore quali, in via esemplificativa ma non limitativa, scioperi, calamità naturali, mancata od insufficiente disponibilità di autovetture, per ragioni produttive o distributive, riconducibili alla società tedesca Volkswagen AG o alla società VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A In ogni caso di ritardo rispetto al termine indicato nella proposta dʼacquisto, lʼAcquirente riconoscerà alla Venditrice un ulteriore termine di consegna di 60 giorni, decorso il quale lʼAcquirente avrà diritto di recedere dal contratto, mediante comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata a.r., da inviarsi al domicilio della Venditrice entro 10 giorni dalla scadenza dellʼulteriore termine di consegna. Nellʼipotesi in cui intenda avvalersi del diritto di recesso, lʼAcquirente otterrà dalla Venditrice la restituzione del doppio del deposito cauzionale versato ai sensi dellʼArt. 1.
La consegna dellʼAutovettura potrà essere effettuata dalla Venditrice anche prima della scadenza del termine sopra indicato. In questo caso, lʼAcquirente sarà tenuto a ritirare lʼAutovettura entro 15 giorni dalla comunicazione, in via telefonica o per iscritto (anche, eventualmente, mediante posta elettronica), da parte della Venditrice della disponibilità della detta Autovettura. In caso di mancato ritiro dellʼAutovettura, la Venditrice potrà chiedere, in via alternativa, la risoluzione del contratto di vendita, trattenendo il deposito cauzionale di cui allʼArt. 1 quale “anticipo danni”, oppure lʼadempimento del contratto, imputando il predetto deposito cauzionale al prezzo dellʼAutovettura.
Proprietà e possesso dellʼAutovettura saranno trasferiti allʼAcquirente soltanto con lʼintegrale pagamento del “Prezzo Chiavi in Mano” da effettuarsi, salvo quanto diversamente stabilito dalle parti, in contanti e presso la sede della Venditrice. Qualora lʼAutovettura rimanga presso la Venditrice dopo il pagamento del predetto prezzo, la Venditrice ne assumerà la custodia fino alla consegna allʼAcquirente.
Prima della consegna dellʼAutovettura, è facoltà dellʼAcquirente di chiedere un giro di prova.
Eventuali omaggi dati allʼAcquirente contestualmente alla consegna dellʼAutovettura si intendono corrisposti a titolo di sconto e non concorrono a formare la base imponibile, ai sensi dellʼart. 15 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dellʼimposta sul valore aggiunto). –
Art. 4 - MIGLIORAMENTI DELLʼAUTOVETTURA E VARIAZIONI NON ESSENZIALI.
LʼAutovettura consegnata allʼAcquirente sarà considerata conforme a quanto da questi richiesto alla Venditrice qualora, successivamente alla sottoscrizione della proposta dʼacquisto, al modello di Autovettura siano stati apportati:
(a) miglioramenti costruttivi finalizzati al rafforzamento della sicurezza attiva e/o passiva, alla riduzione dei consumi, alla maggiore protezione dellʼambiente, al miglioramento delle prestazioni o, infine, allʼabitabilità;
(b) variazioni di design od allestimento, relative ad elementi non essenziali (quali, in via esemplificativa e non limitativa, gli arredi interni, la scelta di materiali più aggiornati o modifiche accessorie non essenziali). –
Art. 5 - GARANZIA.
5.1) La Venditrice garantisce che lʼAutovettura consegnata è esente da difetti e vizi di materiale, di costruzione e di montaggio, in conformità al livello della tecnica automobilistica raggiunto al momento della progettazione dellʼAutovettura. Inoltre, la Venditrice garantisce allʼAcquirente, nei limiti di quanto previsto dallʼArt. 4 che precede, la conformità dellʼAutovettura al contenuto della proposta dʼacquisto.
La garanzia di conformità inizia a decorrere dal giorno della consegna dellʼAutovettura allʼAcquirente, ed avrà una durata di 24 mesi, senza limiti di percorrenza chilometrica. La garanzia varrà soltanto nel caso in cui il difetto di conformità sia stato denunciato, per iscritto, dallʼAcquirente alla Venditrice entro 2 mesi dalla scoperta.
Nellʼipotesi di difetto di conformità tempestivamente denunciato alla Venditrice, lʼAcquirente avrà diritto alla riparazione gratuita del difetto stesso. I lavori necessari per la riparazione del difetto di conformità comprenderanno tanto la riparazione o la sostituzione del particolare difettoso - con lʼimpiego di materiale di rotazione (quando le caratteristiche tecniche lo consentano) o nuovo - quanto la manodopera necessaria per tali riparazione o sostituzione.
Qualora la riparazione del difetto di conformità sia impossibile, eccessivamente onerosa o, infine, di esito incerto, lʼAcquirente autorizza sin da ora la Venditrice alla sostituzione gratuita della Autovettura con altra nuova di fabbrica, dello stesso modello ed allestimento di quella oggetto di sostituzione.
Nellʼipotesi in cui non fosse disponibile unʼautovettura avente le caratteristiche sopra indicate (ad esempio, perché si tratta di un modello uscito di produzione o, comunque, non reperibile sul mercato italiano), la Venditrice potrà consegnare allʼAcquirente, sempre senza oneri per questʼultimo, unʼaltra autovettura di modello e allestimento equivalenti, o migliorativi, rispetto alle
5.2)
5.3)
caratteristiche dellʼAutovettura oggetto di sostituzione.
Fermo restando quanto previsto in tema di difetto di conformità, lʼAcquirente non potrà esercitare la garanzia per difetti che risultino estranei al processo produttivo, quali, in via esemplificativa e non limitativa, difetti che siano causalmente collegati a:
- riparazioni eseguite, successivamente alla vendita, da parte di Aziende non appartenenti allʼOrganizzazione di Assistenza Volkswagen;
- montaggi di pezzi e/o parti il cui impiego non risulti approvato dalla Volkswagen AG;
- modifiche allʼAutovettura eseguite da terzi successivamente alla vendita;
- mancata ottemperanza alle prescrizioni per lʼuso dellʼAutovettura e delle sue dotazioni, componenti, dispositivi ed accessori (quali, ad esempio, lʼeventuale dotazione di ruota di scorta, “ruotino” di soccorso o kit di riparazione), come riportate nel “Libretto Uso e Manutenzione”, nel “Libretto Programma Service”, ed ogni altro documento consegnato allʼAcquirente con lʼAutovettura;
- naturale usura, trattamento negligente, eccessiva sollecitazione (per esempio, sport motoristici e competizioni automobilistiche). La Venditrice garantisce lʼAutovettura contro la corrosione passante. Per corrosione passante si intende il fenomeno di corrosione di parti metalliche dallʼinterno verso lʼesterno della carrozzeria, causato da difetti del trattamento protettivo della stessa. La garanzia ha inizio dalla data di consegna dellʼAutovettura allʼAcquirente per la durata corrispondente al periodo di volta in volta indicato
Edizione 01/2007
dalla Venditrice, e consiste nella riparazione e/o sostituzione - analogamente a quanto stabilito al punto 5.1 che precede, per gli eventuali difetti di conformità - di qualsiasi elemento strutturale e/o di carrozzeria che risulterà interessato dalla corrosione, e nella relativa verniciatura del predetto elemento strutturale.
LʼAcquirente non potrà esercitare la garanzia qualora la corrosione passante sia collegabile per rapporto causale con:
- impatti di sassi o ghiaia;
- cattiva manutenzione;
- riparazioni eseguite, successivamente alla consegna allʼAcquirente, da Aziende non appartenenti allʼOrganizzazione di Assistenza Volkswagen;
- eventi estranei al processo produttivo.
Fatto salvo quanto indicato al punto 5.1 che precede, in particolar modo per quanto concerne i termini di denuncia e di decadenza/prescrizione in relazione ad ogni eventuale difetto di conformità dellʼAutovettura, la garanzia della Venditrice potrà essere esercitata dallʼAcquirente solo se il vizio e/o il difetto verranno denunciati entro il termine di 8 giorni dalla relativa scoperta.–
5.4) La Venditrice, inoltre, garantisce lʼAutovettura contro qualsiasi difetto della vernice causato da verniciatura irregolare (con riferimento alle operazioni effettuate a tal fine direttamente presso le unità produttive della Volkswagen AG). La garanzia inizia a decorrere dalla data di consegna dellʼAutovettura allʼAcquirente, per una durata corrispondente al periodo di volta in volta indicato dalla Venditrice, e consiste nella riverniciatura totale o parziale dellʼAutovettura secondo le prescrizioni tecniche comunicate dalla Volkswagen AG, nella misura idonea ad eliminare il difetto accertato.
LʼAcquirente non potrà esercitare la garanzia qualora il difetto della vernice sia collegabile per rapporto causale con:
- danni al manto protettivo, quali scalfiture, abrasioni, ammaccature, aggressioni chimiche, ecc.;
- cattiva manutenzione;
- riparazioni eseguite, successivamente alla vendita, da Aziende non appartenenti allʼOrganizzazione di Assistenza Volkswagen;
- eventi estranei al processo produttivo.
Fatto salvo quanto previsto al punto 5.1 che precede, in particolar modo per quanto concerne i termini di denuncia e di decadenza/prescrizione in relazione ad ogni eventuale difetto di conformità dellʼAutovettura, la presente garanzia avrà valore solo se il vizio e/o il difetto verranno denunciati entro il termine di 8 giorni dalla relativa scoperta. –
5.5) LʼAcquirente può richiedere lʼeffettuazione dei lavori in garanzia previsti nel presente Articolo 5 solo presso Aziende, sul territorio nazionale e non, appartenenti allʼOrganizzazione di Assistenza Volkswagen, indicate negli elenchi e/o Libretti “Service” aggiornati, disponibili presso la Venditrice, oppure segnalate dagli operatori del Numero Verde Volkswagen, reperibile nei detti Libretti “Service” alla voce “Servizio di Mobilità”. –
Art. 6 - SERVIZIO ASSISTENZA.
Scaduti i termini di garanzia di cui allʼart. 5 che precede, i lavori di riparazione sulle autovetture Volkswagen da parte delle Aziende facenti parte dellʼOrganizzazione di Assistenza Volkswagen in Italia sono garantiti per un periodo di 24 mesi, che inizia a decorrere dalla data di esecuzione dei predetti lavori di riparazione. La garanzia deve considerarsi riferita tanto alla prestazione a regola dʼarte dei lavori di riparazione quanto al materiale utilizzato (ricambi, ricambi da rotazione, accessori) senza alcun limite di percorrenza chilometrica. I lavori di riparazione vengono eseguiti alle “Condizioni generali di riparazione degli autoveicoli Volkswagen” in vigore. –
Art. 7 - SERVIZIO MOBILITÀ.
LʼAutovettura gode, inoltre, del “Servizio Mobilità”, così come descritto nei Libretti “Service” alla voce “Servizio di Mobilità”. Il “Servizio Mobilità” consiste in un anno di assistenza “24 h su 24” in caso di guasto od incidente, e prevede le seguenti prestazioni gratuite:
- centrale operativa “24 h su 24”;
- soccorso sul luogo della “panne” o dellʼincidente;
- traino dellʼautovettura presso i locali di una delle Aziende facenti parte dellʼOrganizzazione di Assistenza Volkswagen;
- auto sostitutiva fino a 3 giorni senza limite di percorrenza chilometrica oppure pernottamento in albergo.
Condizioni, limiti e prestazioni del “Servizio Mobilità” sono descritti in opuscoli a corredo di ciascuna Autovettura. Resta inteso, in ogni caso, che le prestazioni rientranti nel “Servizio Mobilità” saranno erogati secondo le modalità ed i termini di volta in volta precisati dallʼoperatore che gestisce il predetto “Servizio Mobilità”. –
Art. 8 - PERCORRENZA INIZIALE.
LʼAcquirente prende atto che alcune autovetture, in casi eccezionali, al momento della consegna potranno indicare una percorrenza iniziale, comunque non superiore ad un massimo di 200 chilometri, dovuta allʼeffettuazione negli stabilimenti di produzione di test a campione su rulli
- test risultanti da dichiarazione della Volkswagen AG - e/o allʼ esigenza di limitati spostamenti su strada ai fini della consegna allʼAcquirente.
Art. 9 - INCARICATI ALLA VENDITA.
La Venditrice - in quanto commerciante in proprio - e i suoi collaboratori, sia autonomi che subordinati, non hanno poteri di rappresentare né il produttore Volkswagen AG né il distributore per lʼItalia, VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. –
Art. 10 - TASSE, IMPOSTE ED ALTRI ONERI.
Tasse, imposte ed oneri, compresi quelli relativi allʼimmatricolazione, allʼiscrizione al P.R.A. e allʼuso del veicolo - presenti e futuri - inerenti il rapporto di compravendita dellʼAutovettura, saranno a carico esclusivo dellʼAcquirente. Per spese di messa su strada,
I.P.T. e I.V.A., si applicheranno le aliquote e gli importi in vigore al momento del pagamento dellʼAutovettura. –
Art. 11 - VARIAZIONI CONTRATTUALI.
Variazioni ed aggiunte al contratto di compravendita dellʼAutovettura saranno ritenute valide soltanto se convenute per iscritto e sottoscritte da Xxxxxxxxxx ed Acquirente. Lʼeventuale nullità, totale o parziale, di singole clausole non inciderà sulla validità delle restanti clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali. –
Art. 12 - NEGOZIAZIONI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI.
Qualora la proposta dʼacquisto sia stata sottoscritta fuori dai locali commerciali della Venditrice, lʼAcquirente ha diritto di recedere dalla proposta entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione della proposta stessa. Il recesso sarà esercitato mediante lʼinvio alla sede della Venditrice di lettera raccomandata a.r., oppure mediante telegramma, telex, posta elettronica o fax spediti alla sede della Venditrice nello stesso termine, e confermati con lettera raccomandata a. r., entro le 48 ore successive. –
Art. 13 - AUTOVEICOLO USATO CEDUTO/CONSEGNATO.
Nel caso in cui sia prevista la cessione/consegna di un autoveicolo usato alla Venditrice, lʼAcquirente dichiarerà per iscritto che il predetto autoveicolo usato è di sua esclusiva proprietà libero da qualsiasi vincolo, privilegio e/o ipoteca, impegnandosi alla sottoscrizione dei documenti necessari per il trasferimento della proprietà alla Venditrice od a terzi.
Qualora lʼautoveicolo usato - indicato nella proposta dʼacquisto e descritto nella scheda tecnica di perizia e di valutazione allegata alla predetta proposta - non fosse di proprietà dellʼAcquirente, questi consegnerà alla Venditrice apposita documentazione attestante che egli è autorizzato dal proprietario dellʼautoveicolo usato ad agire con i poteri necessari al trasferimento del bene. LʼAcquirente, in ogni caso, si impegna a sottoscrivere i documenti necessari per il trasferimento, come già sopra indicato. –
Art. 14 - FORO COMPETENTE.
Per eventuali controversie, competente territorialmente ed in via inderogabile sarà il giudice del luogo di residenza o di domicilio dellʼAcquirente, se ubicati nel territorio della Repubblica Italiana. –