CODICE ETICO DELL’ATLETA FISPES
CODICE ETICO DELL’ATLETA FISPES
Art. 1 - Destinatari
Gli Atleti, all’atto del tesseramento, accettano il presente regolamento che norma gli aspetti gestionali, amministrativi, di comunicazione, di promozione e marketing, ivi compresa la loro partecipazione alle manifestazioni agonistiche internazionali e all’attività agonistica nazionale, relativi al loro stato.
Art. 2 – Obblighi dei destinatari
Gli Atleti sono obbligati a:
• tenere un comportamento consono al loro ruolo e rispettoso dei valori e principi della Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, offrendo la migliore immagine di se stessi e dell’intero movimento dello sport paralimpico italiano;
• interagire in maniera costruttiva e collaborativa con lo Staff Tecnico Nazionale di disciplina, i dipendenti e i dirigenti Federali;
• rispondere prontamente alle convocazioni tecnico-agonistiche e a quelle promozionali;
• ripudiare il doping, il razzismo e qualsiasi forma di scorrettezza sportiva e sociale.
Art. 3 – Assistenza e guida tecnica
Gli Atleti, per tramite delle loro società sportive e dei loro tecnici personali, sono invitati ad intrattenere contatti diretti ed assidui con i Tecnici Nazionali della Federazione e il Direttore Tecnico Nazionale e/o Responsabile Tecnico di Disciplina. Tali contatti dovranno essere finalizzati a consentire all’Atleta una piena partecipazione alle attività agonistiche e a poter esprimere al meglio le sue potenzialità.
Art. 4 – Raduni tecnici e attività di monitoraggio tecnico
La Federazione si riserva la facoltà di organizzare dei raduni tecnici – collegiali e/o individuali – a cui convocare tutti gli Atleti che riterrà opportuno. Tali raduni saranno finalizzati ad un’azione di monitoraggio degli Atleti presenti e a stabilire un contatto diretto con gli stessi e i loro rispettivi tecnici personali (se convocati).
La Federazione, inoltre, si riserva di attivare delle attività di monitoraggio personalizzate e/o telematiche che potranno prevedere: la compilazione di schede di monitoraggio nelle quali inserire informazioni e rilevazioni tecniche, incontri giornalieri di allenamento, mini-raduni a partecipazione ristretta.
Art. 5 – Partecipazione agli eventi istituzionali nazionali
Gli Atleti si impegnano a prendere parte ai Campionati Nazionali Istituzionali in quanto espressione massima dell’attività agonistica della FISPES e, al contempo, a partecipare con la propria Società Sportiva alle attività agonistiche territoriali, vitali per la promozione dello sport paralimpico sul territorio.
Art. 6 – Rapporti con le Società Sportive
Le Società Sportive sono il fulcro dell’attività federale della FISPES e l’intermediario principale del rapporto esclusivo tra Atleta e Federazione.
Gli Atleti devono essere costantemente in regola con tutti gli obblighi che li vincolano alle loro rispettive Società Sportive e, in particolare per quel che concerne la loro attività agonistica, devono impegnarsi ad indossare la divisa societaria in occasione delle competizioni.
Art. 7 – Rapporti con i manager
In ragione di particolari esigenze personali, un Atleta può avvalersi della collaborazione di un manager sportivo qualificato.
La FISPES riconosce il ruolo dei Manager sportivi qualificati degli Atleti a condizione che questi siano:
• tesserati per la FISPES;
• iscritti all’apposito Albo Federale dei Manager Sportivi FISPES, se operante;
Gli Atleti sono tenuti a compilare un apposito modulo – disponibile sul sito internet della Federazione – che dovrà, a sua volta, essere controfirmato per accettazione dalla Società Sportiva dell’Atleta.
Il rapporto esclusivo tra Federazione-Società-Atleta sarà pertanto implementato con l’inserimento della figura del Manager Sportivo qualificato: Federazione-Società-Manager-Atleta.
Art. 8 – Rapporti con i media
Tutti gli Atleti, al fine di contribuire alla diffusione e promozione del Calcio amputati e alla crescita qualitativa dell’immagine della disciplina, si impegnano a rendersi disponibili nei confronti dei media (giornalisti della carta stampata, radio, TV, web, fotografi, social media, ecc.) sia in occasione di convocazioni ufficiali con la maglia della squadra nazionale che nel corso della loro attività sportiva quotidiana.
La FISPES potrà richiedere all’Atleta fino ad un numero massimo di 15 giornate all’anno da utilizzare a fini di comunicazione e promozione, intendendosi per tali anche la partecipazione ad eventi, iniziative pubbliche, riunioni, convegni, seminari, lezioni, incontri con studenti, ecc.
Nel corso di queste giornate, l’attività in questione potrà essere programmata anche al di fuori della sede di residenza o di allenamento, con la garanzia di copertura dei costi di trasferimento e soggiorno (che sarà, salvo diversa disposizione, interamente a carico dell’organizzazione che ha richiesto la presenza dell’Atleta).
Art. 9 – Sponsor personali
Gli Atleti, prima di sottoscrivere degli accordi di sponsorizzazione personali, sono tenuti ad informare la Federazione con un preavviso di almeno 15 giorni per verificarne la compatibilità con i partner commerciali ed istituzionali già attivi.
Qualsiasi tipo di interazione tra gli sponsor personali degli Atleti e le attività sportive ed istituzionali della Federazione dovrà essere soggetto a preventivo accordo e approvazione da parte della FISPES.
Art. 10 – Atleti di interesse nazionale – CLUB AZZURRI FISPES
Agli Atleti di Interesse Nazionale, oltre a quelle del presente Xxxxxx, si applicano le disposizioni del Regolamento del Club Azzurri FISPES.
PER ACCETTAZIONE
NOME E COGNOME DEL’’ATLETA:
NOME E COGNOME DEL GENITORE O TUTORE (se l’atleta è minorenne): Data:
Firma: