Capitolato d’oneri CIG7720991B53
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO.
Capitolato d’oneri CIG7720991B53
CUP F84D18000330009 - CUP F84D18000340009 - CUP F84I18000130009 - CUP F84D18000350009 - CUP F84E18000170009 - CUP F84D18000370009 - CUPF84D18000360009
ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
La presente gara ha per oggetto l’individuazione di un operatore economico in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e smi, per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell’ art. 54,comma 3 D.lgs. n. 50/2016 e smi per l’affidamento del servizio di “Somministrazione di lavoro” delle seguenti figure professionali appartenenti alle categorie previste dal CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali1di seguito indicate:
- cat. B3
- cat. C1
- cat. D1
Il progetto GENERAZIONI (ed. 2018 d’ora in poi Generazioni II)2 affidato dalla Regione Lazio all’Amministrazione come soggetto attuatore, in continuità rispetto agli obiettivi principali già perseguiti con il progetto GENRAZIONI I ha come obiettivi principali, tra l’altro, di:
• sperimentare progetti individuali e collettivi da parte di giovani non occupati, per realizzare esperienze professionalizzanti e di accrescimento delle competenze e arricchimento dei curricula, nell’ambito di forme di economia collaborativa, consentendo loro di costruire percorsi finalizzati ad aumentarne l’occupabilità e ponendo le basi per un migliore e più duraturo inserimento lavorativo;
• rilanciare, attraverso l’impegno dei giovani e la valorizzazione delle loro energie, attitudini e 2
conoscenze, formali e informali, in specifici contesti territoriali di riferimento, all’estero e
all’interno della Regione, anche come risorse attive per il rilancio dei processi di sviluppo connessi ai settori strategici trainanti e ad elevato carattere innovativo, attraverso progetti a forte valenza formativa e di sperimentazione diretta delle competenze acquisite all’interno di esperienze di lavoro;
• accrescere le opportunità occupazionali al termine dei progetti finanziati dal Piano, attraverso la finalizzazione dei progetti collettivi e individuali verso la creazione di imprese sociali, di lavoro autonomo o di lavoro alle dipendenze;
• sviluppare e potenziare servizi avanzati diffusi, incentrati su processi partenariali e reti territoriali pubblico/private, come tassello del sistema regionale a supporto dei processi di sviluppo dell’occupazione dei giovani, degli adulti e dei territori.
Il servizio di somministrazione comprenderà anche l’attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione delle figure professionali nelle categorie sopra menzionate.
Il fabbisogno stimato sopra indicato è meramente indicativo e, pertanto, nel corso di validità dell’Accordo Quadro, l’Amministrazione potrà confermare, non procedere, diminuire o comunque rimodulare lo stesso in base alle effettive esigenze rilevate, rispettivamente, all’atto di ciascun contratto specifico/ordinativo in correlazione alle finalità realizzative degli interventi ed al loro valore, alla standardizzazione dei processi/attività per gli interventi già avviati e tutt’ora in corso e alle nuove esigenze e/o progettualità perseguite.
1Per le mansioni attribuibili ai profili professionali comprese nelle categorie indicate, si rinvia alla declaratoria prevista dalla disciplina vigente all’attivazione dei singoli contratti specifici.
2Per la specifica delle progettualità del Piano Generazioni II si rinvia al Progetto ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 parte integrante della presente procedura.
L’Amministrazione si riserva di richiedere la somministrazione di profili professionali specificinei rispetto delle previsioni di cui al CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali e relativi contratti decentrati attuativi, al fine di perseguire l’efficiente realizzazione delle varie progettualità.
Al fine di dotarsi di uno strumento contrattuale dinamico per rispondere alle varie esigenze istituzionali, anche quelle connesse alla realizzazione di progetti finanziati dal FSE – POR 2014/2020 e contenuti del Piano Generazioni II, l’Amministrazione intende procedere mediante l’istituto dell’Accordo Quadro.
Oggetto della procedura, pertanto, è la conclusione di un Accordo Quadro con unico operatore economico ex art. 59,comma 4 D.lgs. n. 163/2006 e smi, sul quale basare l’aggiudicazione di contratti specifici per il servizio di “Somministrazione di lavoro a tempo”.
Gli aspetti tecnici, operativi e le modalità di esecuzione del servizio oggetto della presente procedura saranno meglio dettagliate nei singoli contratti specifici/ordinativi che l’Amministrazione formalizzerà con l’Aggiudicatariosecondo le previsioni del presente capitolato.
Potranno essere oggetto di affidamento specifico/ordinativo anche tutti i servizi che si rendessero necessari per il loro carattere di complementarietà, analogia e funzionalità all’oggetto del presente Accordo le cui caratteristiche sono esplicitamente dettagliate nella documentazione afferente i singoli contratti formalizzati successivamente con l’Aggiudicatario. L’Aggiudicatario prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli contratti specifici/ordinativi, così come la relativa durata, il luogo di esecuzione e la quantità degli stessi.
L’Amministrazione, per motivi di interesse pubblico o nel caso di mancato trasferimento 3
totale e/o parziale delle risorse economiche necessarie per la realizzazione del Piano
Generazioni II da parte dell’Autorità di Gestione, avrà la facoltà di revocare la presente procedura fino all’aggiudicazione definitiva senza che l’aggiudicatario possa avanzare pretese economiche(Si veda in tal senso in giurisprudenza ex multisCons. Stato 20 agosto 2015, n. 3956).
ART. 2 IMPORTO PRESUNTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
Il valore (o quantità) stimato dell’Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali contratti specifici/ordinativi che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, è pari presuntivamente ad € 9.206.051,40, comprensiva di margine di Agenzia presunto, IVA esclusa, dalla stipula del contratto relativo alla presente procedura fino al 31 dicembre 2021.
Ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza e pertanto i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero.
Gli importi sopra riportati hanno la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno carattere presuntivo; infatti il presente affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzioneai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e smisulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell’Amministrazione e senza che i concorrenti o l’aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di somministrazione inferiore a quella descritta per le variazioni in corso di contratto.
I concorrenti o l’aggiudicatario, inoltre, non potranno vantare titolo alcuno o risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio in Accordo quadro da parte dell’Amministrazione e dei singoli contratti specifici/ordinativi.
L’Aggiudicatario riconosce ed accetta che l’importo del predetto Servizio, oggetto del presente Accordo, è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso remunera tutte le attività che l’Aggiudicatariosvolgerà ai sensi del presente Accordo e dei successivi contratti specifici, rinunciando sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e o somma,
L’Amministrazione non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell’importo complessivo del presente Accordo quadro che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.
L’Amministrazione non è vincolata a stipulare nel periodo di durata del presente Accordo, contratti che esauriscono, in tutto o in parte, l’oggetto del presente Accordo. L’Amministrazione, potrà, altresì, esaurire l’oggetto del presente Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente Capitolato; in tali casi l’Aggiudicatarionon avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d’ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. L’Aggiudicatario è, invece, vincolato a stipulare i singoli Contratti specifici/ordinativi, alle condizioni di aggiudicazione del presente Accordo, secondo le modalità di cui al successivo art. 3 del presente Capitolato.
L’efficacia dell’Accordo quadro sarà dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre 2021 salvo, invece, che tale importo massimo previsto venga raggiunto in un termine minore (il contratto relativo all’Accordo quadro, in tal caso, cesserà di produrre effetti).
Alla scadenza del contratto, il servizio di cui si tratta potrà essere prorogato per il termine 4
strettamente utile, al fine di espletare tutte le procedure necessarie per la scelta del nuovo
contraente. In tal caso l’aggiudicatario resterà obbligato a prestare il servizio alle medesime condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.
La protrazione della durata del presente Accordo, non darà all’aggiudicatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.
Non potranno essere stipulati Contratti/ordinativi dopo la scadenza del termine di durata del presente Accordo di cui al precedente comma.
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'aggiudicatariol'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
ART 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI CONTRATTI SPECIFICI/ORDINATIVI
L'affidatario si impegna irrevocabilmente ad eseguite i contratti specifici/ordinativi che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato dalla presente procedura di gara.
I singoli contratti specifici/ordinativi, oltre a rinviare alle prescrizioni previste nel presente Capitolato, saranno formalizzati mediante apposito scambio di lettere o scrittura privata o altre modalità stabilite dall’Amministrazione, con le quali la Stazione appaltante stessa disporrà l'ordinazione delle varie prestazioni.
Ciascun contratto specifico/ordinativo dovrà contenere, a titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni minime:
- gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;
- il numero dei lavoratori da somministrare;
- l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
- la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
- le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l’inquadramento dei medesimi;
- il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori;
- costo orario al netto del margine della Ditta affidataria;
- numero ore per costo orario;
- numero ore per margine della Ditta affidataria;
- IVA calcolata su margine della Ditta affidataria;
- CIG + CIG derivato3;
- CUP (relativo al progetto FSE su cui ricadono i prestatori di lavoro);
- Totale della fattura;
- ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente di settore.
In dettaglio i contratti specifici/ordinativi si perfezioneranno a seguito di documentazione contrattuale (scambio di lettere e/o scrittura privata in modalità elettronica o altre modalità) con la quale l'Amministrazione esprimerà le proprie esigenze; l'affidatario eseguirà le prestazioni oggetto dell'Accordo quadro alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della presente procedura di gara.
L'Aggiudicatario, preso atto della natura dell'Accordo, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norma di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente Accordo, oltreché di quelle contenute nel presente Accordo e nei relativi documenti e di quelle che verranno impartite dall'Amministrazione. 5
ART. 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il servizio di somministrazione di lavoro, dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara, dal contratto e nel rispetto delle seguenti modalità:
a) l’Amministrazione appaltante procederà, sulla base delle proprie esigenze, alla richiesta di singole forniture di lavoro all’Impresa aggiudicataria, per iscritto, tramite apposita “Scheda di richiesta”;
b) i prestatori di lavoro, oggetto del contratto di somministrazione di cui al presente Capitolato, saranno adibiti rispettivamente alle mansioni e ai profili richiesti, in conformità a quanto previsto dal CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie ed alla disciplina vigente applicabile;
c) l’orario di lavoro è stabilito secondo le esigenze dell’Amministrazione;
d) il trattamento economico sarà corrispondente a quanto previsto dal contratto di lavoro per il personale del comparto Regioni/Autonomie Locali, comprensivo, per ciascuna categoria,
3Si veda il PAR. 5.4 della Determinazione n. 556 del 31/05/2017 - Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 che recita espressamente che: “Anche nel caso in cui il soggetto (amministrazione) che stipula l’accordo quadro coincida con quello che è parte negli appalti a valle dell’accordo, è necessario acquisire i codici CIG “derivati” per lo sviluppo delle schede relative alle fasi di esecuzione dell’appalto” .
degli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali che dovessero intervenire in concomitanza con la durata del contratto;
e) la contribuzione previdenziale ed assistenziale è quella prevista per i dipendenti delle Agenzie di somministrazione;
f) la contribuzione INAIL è quella indicata all’All. A, riferita al profilo.
L’aggiudicatario, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta assicurerà l’effettiva immissione in servizio del/i lavoratore/i.
ART. 5 PERIODO DI PROVA
Il prestatore di lavoro è subordinato ad un periodo di prova in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. del comparto - Regioni ed Autonomie Locali, applicato al lavoro. In caso di mancato superamento del periodo di prova, l’impresa, a richiesta della Stazione appaltante, è tenuta a provvedere, entro 24 ore alla corrispondente sostituzione.
ART. 6 OBBLIGHI DELL’AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE
L'aggiudicatario dovrà eseguire il servizio mediante l'istituzione di almeno una sede operativa nel territorio di competenza di Roma Capitale.
Le figure professionali richieste dall’Amministrazione appaltante dovranno essere formate a cura e spese della Ditta aggiudicataria, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e delle categorie di inquadramento, al fine di assicurare uno standard qualitativo di prestazione lavorativa adeguato alle necessità, alle richieste e al prestigio della Amministrazione appaltante.
La Ditta aggiudicataria avrà cura di fornire alla Stazione appaltante figure professionali aventi i requisiti generali per accedere alla Pubblica Amministrazione. 6
DiSco si riserva il diritto di procedere a verifiche sul possesso dei requisiti da parte dei
soggetti.
La società fornitrice del servizio, a sua cura e spese, si obbliga inoltre:
- a corrispondere direttamente al prestatore di lavoro entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento (vedasi All. A) nonché a versare i contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali come per legge. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, l’Ente procederà alla sospensione dell’emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente alla cifra non corrisposta agli Enti previdenziali ed assistenziali ed al personale dipendente, sino a quando non sia intervenuto il relativo pagamento, ovvero, che ogni vertenza eventualmente intrapresa e in atto venga definita;
- a fornire, su richiesta dell’Amministrazione, copia dei modelli DM10 dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
- a provvedere, su richiesta dell’Amministrazione, alla sostituzione entro 24 ore, del lavoratore che interrompa la prestazione lavorativa, oppure nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto;
- a depositare presso la stazione appaltante, prima dell’inizio dell’attività lavorativa del prestatore del servizio, copia del contratto di somministrazione a tempo ed ogni altro documento necessario richiesto dalla normativa;
- a dare disponibilità a presenziare ai colloqui o alle riunioni presso la sede dall’Amministrazione;
Sono a carico dell’Agenzia tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e smi.
L’Agenzia di somministrazione, deve, inoltre, adempiere agli obblighi previsti dall’art. 26, comma 8 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi.
L’aggiudicataria si impegna, inoltre, a fornire, all’evenienza, agli organi di revisione e controllo nazionali e comunitari tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto dell’affidamento a terzi.
ART. 7 INTERRUZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO
Nel caso di assenza a vario titolo del prestatore di lavoro, l’Agenzia di somministrazione, dovrà informare tempestivamente l’Amministrazione appaltante e provvedere, su richiesta della stessa, alla relativa sostituzione del lavoratore entro il termine di 24 ore.
Eventuali ritardi e mancate sostituzioni costituiscono motivo di risoluzione contrattuale.
Nel caso in cui le prestazioni del prestatore di lavoro non fossero conformi a quanto richiesto, la società fornitrice sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, a procedere alla relativa sostituzione del lavoratore senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.
Nel caso di disservizi derivanti da assenze frequenti o prolungate del prestatore di lavoro che superino il 20% della durata del singolo contratto di lavoro, la società aggiudicatariasi impegna a sostituire il lavoratore prima possibile e comunque entro dieci giorni dalla richiesta.
ART. 8 OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione, in caso di inadempienze della Ditta aggiudicatrice, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all’Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed 7 i contributi dovuti ai prestatori di lavoro della Ditta aggiudicatrice, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate all’aggiudicatario.
L’Amministrazione, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che la società fornitrice possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l’osservanza di tutte le disposizioni contenute nei documenti di gara, anche per quanto attiene alla formazione e all’aggiornamento del personale nel corso dell’esecuzione del contratto. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l’Agenzia di somministrazione dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal contratto.
L’Amministrazione osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, prevenzione, informazione nonché di cooperazione con l’Agenzia di somministrazione connessi all’attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi.
In caso di mancato e/o ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto l’aggiudicataria a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione effettuerà il pagamento direttamente ai lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore.
In tal caso l’Amministrazione, infatti, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all’Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall’Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.
L’Amministrazione, potrà richiedere nel corso dell’esecuzione del servizio, Copia Modelli DM10 dei prestatori di lavoro al fine di verificare la correttezza dell’Agenzia nei confronti dei lavorati. In caso emergessero anomalie/inadempienze anche parziali/irregolarità, l’Amministrazione sospenderà i pagamenti per l’adempimento degli oneri nei confronti dei prestatori di lavoro e risolverà di diritto il contratto ai sensi dell’art. 16 del presente Capitolato. La risoluzione espressa del singolo contratto specifico, in tal caso, produrrà la risoluzione dell’ìintero contratto di Accordo quadro.
L’aggiudicataria si impegna, inoltre, a fornire, all’evenienza, agli organi di revisione e controllo nazionali e comunitari tuttele informazioni necessarie relative alle attività oggetto dell’affidamento.
ART. 9 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il lavoratore ha l’obbligo di svolgere con diligenza e assiduità i compiti assegnatigli, osservando scrupolosamente l’orario di lavoro e garantendo la più assoluta riservatezza sui dati e sui fatti di cui viene a conoscenza durante la prestazione lavorativa.
L’azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall’Agenzia di somministrazione, sulla base degli elementi di fatto che verranno riferiti dall’Amministrazione appaltante, che formeranno oggetto della contestazione.
L’Agenzia di somministrazione porterà a conoscenza dell’Ente i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del lavoratore.
ART. 10 OBBLIGHI TRA LE PARTI NELLE IPOTESI DI PRIMA ASSUNZIONE, DI XXXXXXX E DI PROROGA DEL PRESTATORE DI LAVORO
Per ogni richiesta di personale di cui DiSCo dovesse rilevare la necessità, invierà specifico 8
ordine, sottoscritto dal Dirigente delle Risorse Umane, recante il profilo del lavoratore occorrente, l’orario di lavoro ed il periodo.
ART. 11 CAUZIONE DEFINITIVA
La Ditta affidataria a cui sarà affidato il servizio, dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 la "garanzia definitiva' a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento del valore dell’accordo quadro salvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia definitiva" si rinvia all'art. 103 del Codice di e contratti.
ART. 12 FATTURAZIONE DEL SERVIZIO
Il moltiplicatore indicato in offerta da ciascun concorrente si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza.
L’Amministrazione si obbliga a corrispondere all’Agenzia, per ogni ora di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa derivante dall’offerta economica (All. 3)dell’aggiudicatario e dalle tariffe indicate nell’All. A perciascuna categoria professionale.
Le tariffe indicate nell’All. A, limitatamente al costo del lavoro sostenuto per il prestatore somministrato, saranno adeguate proporzionalmente, in funzione degli incrementi di costo eventuali che si venissero a determinare successivamente alla stipula del contratto in conseguenza degli adeguamenti retributivi e normativi e/o previsti dalla contrattualistica nazionale integrativa decentrata, corrisposti ai dipendenti dell’utilizzatore e dovuti al lavoratore somministrato.
In riferimento alle prestazioni indicate nel presente Capitolato, il pagamento del corrispettivo sarà liquidato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura che verrà emessa mensilmente dall’aggiudicataria.
L’aggiudicataria dovrà emettere fattura intestata a DiSCo - Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx, 00/X- 00000 Xxxx.
Sarà ammissibile da parte dell’Amministrazione il pagamento di fatture in acconto per esigenze connesse alla rendicontazione dei fondi comunitari nelle modalità da essa indicate.
La fatturazione dovrà, inoltre, espressamente contenere i seguenti dati (in relazione ad ogni contratto specifico):
- riferimento al numero di contratto ed al nominativo del lavoratore;
- numero delle ore effettivamente prestate nel mese di fatturazione (ordinarie ed eventuali straordinarie) 9
- costo orario al netto del margine della Ditta;
- numero ore per costo orario;
- numero ore per margine della Ditta;
- IVA calcolata su margine della Ditta;
- CIG + CIG derivato4;
- CUP (relativo al progetto FSE su cui ricadono i prestatori di lavoro);
- Totale della fattura.
In riferimento alle prestazioni eseguite, dovranno essere emesse fatture ridotte ciascuna dello 0,50%, a titolo di ritenute a garanzia operate dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 30, co.5-bis delD.lgs 50/2016 e smi.
Al termine dei rapporti contrattuali l’operatore economico emetterà una fattura finale per lo svincolo delle ritenute a garanzia, per un importo complessivo pari al totale delle ritenute a garanzia detratte sulle fatture in sede di liquidazione emesse nel corso del contratto (quanto
4Si veda il PAR. 5.4 della Determinazione n. 556 del 31/05/2017 - Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 che recita espressamente che: “Anche nel caso in cui il soggetto (amministrazione) che stipula l’accordo quadro coincida con quello che è parte negli appalti a valle dell’accordo, è necessario acquisire i codici CIG “derivati” per lo sviluppo delle schede relative alle fasi di esecuzione dell’appalto” .
sopra a seguito di verifica di regolare esecuzione del servizioda parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva - art. 30, co.5-bis- D. Lgs 50/2016).
L'Amministrazione, tuttavia, potrà decidere di variare le modalità di pagamento sopra determinate predisponendo prescrizioni diverse inserite negli appositi contratti specifici stipulati con l'appaltatore.
Le fatture dovranno essere pagate all'Aggiudicatario solo dopo la loro approvazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. Le fatture emesse dovranno essere accompagnate da una dettagliata relazione di rendicontazione sull'attività svolta dall'Aggiudicatario nel periodo temporale di riferimento, e saranno approvate, mediante benestare al pagamento, solo dopo che lo stesso Direttore abbia valutato la regolare esecuzione delle prestazioni attese dall'aggiudicatario in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività e la coerenza delle attività svolte con le singole attività affidate nell'ambito dei Contratti e con gli obbiettivi raggiunti.
Le fatture dovranno essere spedite in forma elettronica, pertanto, l’Amministrazione non potrà più accettare fatture in forma cartacea.
L’aggiudicataria, dovrà, pertanto, dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici o in alternativa potrà rivolgersi agli intermediari abilitati dando loro specifico mandato.
Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell’aggiudicataria alla normativa relativa alla fatturazione elettronica impedirà l’Amministrazione di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interesse di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.
Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si consiglia di 10
consultare il sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx (digitando l’Ente appaltante) anche relativamente al
Codice Univoco d’ufficio.
Per le modalità operative, si rinvia al sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx che contiene una valida trattazione del sistema di fatturazione elettronica in esame.
L’Amministrazione, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma indicata in fattura. Il pagamento avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa.
Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall’aggiudicatario ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti all’Amministrazione a titolo di penale ex art.6 del presente Capitolato.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’aggiudicatario potrà sospendere la prestazione del servizio; qualora l’aggiudicatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto.
Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all’acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).
Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all’art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.
A pena di nullità assoluta, l’aggiudicatario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
Prima dell’esecuzione del contratto l’appaltatore dovrà effettuare le comunicazioni di cui all’art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
L’appalto è finanziato con fondi ordinari dell’Amministrazione e con fondi del FSE – POR Lazio 2014 - 2020.
ART. 13 REFERENTI DELLE PARTI CONTRATTUALI
Nell'ambito del rapporto contrattuale, si identificano alcune figure/funzioni chiave:
per l'Aggiudicatario:
- il Responsabile dei Servizi: la persona fisica, nominata dall'Aggiudicatario, quale referente dei Servizi in Contratto nei confronti dell'Amministrazione, con ruolo di supervisione e coordinamento dell'esecuzione dei vari servizi.
Tale figura affiancata da eventuali assistenti, quale interfaccia unica verso l'Amministrazione, è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione del Contratto ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente. Al Responsabile dei Servizi sono affidate le seguenti attività:
1. programmazione e coordinamento di tutte le attività previste nel Contratto;
2. gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dall'Amministrazione;
3. supervisione del processo di fatturazione dei Servizi;
4. supervisione, raccolta e fornitura delle attività relative all'adempimento degli obblighi contrattuali in materia di dati, informazioni e reportistica nei confronti dell' Amministrazione; per l'Amministrazione:
- Il Responsabile Unico del Procedimento: svolge i compiti e funzioni previsti dalla vigente normativa di settore (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi) oltre a quelle previste dal presente Capitolato e delle Linee guida previste nel Documento in consultazione dal titolo: "Nomina,
ruolo e compili del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalto e concessioni" Approvate 11
dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al
d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017.
- il Direttore dell'esecuzione del Contratto, nominato, anche avvalendosi di assistenti nominati dall'Amministrazione, cui sono affidati per iscritto una o più attività di competenza del direttore dell'esecuzione del Contratto, svolge attività di controllo e di verifica ai sensi del DM n. 49 del 7 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “ Regolamento recante: “Approvazione delle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”.
ART. 14 VERIFICA DEL REGOLARE ANDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Direttore dell'esecuzione del Contratto, provvede alla verifica del regolare andamento dell'esecuzione del Contratto così come prevede la normativa vigente.
In particolare, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo contabile del Contratto stipulato e agli ulteriori adempimenti specifici previsti dalla normativa vigente di settore e delle disposizioni specificatamente indicate nel presente Capitolato.
Il Direttore dell'esecuzione del Contratto assicura la regolare esecuzione del Contratto da parte dell'Aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
La regolare esecuzione del Contratto verrà attestata, per ogni singolo servizio, mediante "report" delle attività svolte che evidenzino il rispetto delle prestazioni effettuate. A tal proposito l'Aggiudicatario compila in duplice copia (una per l'Amministrazione e una per
l'Aggiudicatario), il "report" delle attività svolte e lo sottopone al Direttore dell'esecuzione del Contratto che previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, provvede a sottoscriverlo attestando la conformità delle prestazioni rese. Resta salva la possibilità di irrogazione delle penali, nei casi previsti dal presente capitolato.
Ad ogni fattura emessa, l'Aggiudicatario deve allegare copia del report corrispondente alle attività svolte oltre alla ulteriore documentazione prevista dal presente Capitolato. In difetto l'Amministrazione non provvederà alla liquidazione della fattura medesima.
ART. 15 PENALITÀ
In caso di mancata o non perfetta esecuzione delle prestazioni, alla Ditta aggiudicataria saranno applicate le seguenti penali:
- mancata sostituzione entro il termine previsto della figura professionale in caso di mancato superamento del periodo di prova: € 250,00 al giorno fino alla sostituzione;
- mancata sostituzione entro il termine previsto della figura professionale in caso di assenza a vario titolo del prestatore di lavoro € 250,00 al giorno fino alla sostituzione;
- mancata sostituzione entro il termine previsto della figura professionale in caso in cui la figura professionale somministrata interrompa la prestazione lavorativa o se le prestazioni dello stesso non fossero adeguate a quanto richiesto dall’Amministrazione: € 250,00 al giorno fino alla sostituzione;
- mancata formazione del personale: € 1.000,00 a settimana fino all’adempimento dell’obbligazione;
- mancato pagamento delle retribuzioni e i relativi contributi al prestatore di lavoro: € 100,00 al giorno a lavoratore fino all’inadempimento per un termine di 30 gg.;
L'Aggiudicatario ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento 12 programmato o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dal presente Capitolato.
Per il ritardato adempimento delle ulteriori obbligazioni assunte dall'Aggiudicatario, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero Accordo quadro e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dall’Amministrazione.
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI
La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:
- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Aggiudicatario per iscritto dall' Amministrazione;
- L'Aggiudicatario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Aggiudicatario le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
Nel caso di applicazione di penali, l'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
L’entità della penale è definita a discrezione dell’Amministrazione in rapporto alla gravità dell’inadempimento.
Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, l’Amministrazione è autorizzata a rivalersi, mediante trattenute, sui crediti esistenti a favore dell’affidataria, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale.
ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice dei contratti l'Amministrazione può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del contratto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma i del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
- il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di 13
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'aggiudicatario. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'aggiudicatario e rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'aggiudicatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:
- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Amministrazione;
- applicazione di un numero superiore a 5 penalità;
- sospensione, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente Capitolato;
- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio;
- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile;
- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi;
- cessione anche parziale del contratto;
- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;
- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente contratto e/o ritiro in autotutela della stessa;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante della Ditta aggiudicataria per reati che incidono sulla moralità professionale di cui all’art. 80 del Codice;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione;
- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di 14
quanto
dichiarato in sede di gara;
- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003;
- mancata produzione da parte dell'aggiudicatario della Copia Modelli DM10 dei prestatori di lavoro dei prestatori di lavori;
- inosservanza durante l'esecuzione del servizio dell'offerta tecnica ed economica formulate in sede di gara;
- inosservanza dei codice di comportamento dei dipendenti di DiSCo (pubblicato sul sito istituzionale della Stazione appaltante).
- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa;
- aggiudicatario che eseguire il servizio con una sede operativa non presente nel territorio di competenza di Roma Capitale.
In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione appaltante, espressa a mezzo lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società aggiudicatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico.
Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, n caso di risoluzione, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha
formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456
c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.
ART. 17 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
L'appaltatore con la sottoscrizione del presente capitolato e/o comunque degli atti di gara, dichiara di prendere atto e di aver ben compreso che in conformità con quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, della Legge 17 dicembre 2010, n. 217, l'espressione «filiera delle imprese» di cui al comma 3, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 105 del
D. Lgs. n. 50/2016 e smi (ove previsti c/o comunque autorizzati), nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente Contratto di appalto.
In coerenza con quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, conseguenti alle
obbligazioni assunte, ai sensi del presente articolo, tra l'appaltatore subappaltatori c/o 15
subcontraenti della filiera delle imprese, costituisce causa di risoluzione del Contratto. In tale
ultima ipotesi, salve diverse ed ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa e salva restando la risarcibilità del danno, l'amministrazione incamera la cauzione costituita ai sensi dell'articolo 103 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni.
L'aggiudicatario si impegna altresì al rispetto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari anche qualora, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, dovessero cambiate i contraenti della «filiera delle imprese», di cui al presente articolo.
ART. 18 CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (si veda l'art. 105, comma i del Codice dei contratti).
ART. 19 RECESSO
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite.
Il decimo dell'importo delle prestazioni (a canone) non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/prestazioni eseguite.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'aggiudicatarioda darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità degli stessi.
L'Amministrazione potrà recedere, inoltre, dal contratto, qualora, l'aggiudicatario non acconsenta a modificare le condizioni economiche del presente contratto rispetto a parametri economici migliorativi derivanti dall'espletamento di procedure di gara da parte della Direzione Centrale di Acquisto regionale e/o Consip verso i quali l'Amministrazione ha l'obbligo di aderire.
ART. 19 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO
Il recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi i danni e le spese.
ART. 20 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, l’Affidatario si impegna a mantenere un atteggiamento collaborativo con XxXXx al fine di eseguire il servizio con la massima efficienza e diligenza nel rispetto della particolarità dello stesso, della specificità dell’utenza e dell’immagine della Società.
ART. 21 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’xxx. Xxxxx Xxxxx.
ART. 22 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Direttore dell'esecuzione del contratto sarà nominato con il successivo provvedimento in fase di aggiudicazione.
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ART. 23 CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante, con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, oltre che al fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Si vedaBando-Tipo n. 1/2017 del’ANAC congiuntamente alle Linee Guida ANAC avente per oggetto “La disciplina delle clausole sociali” in consultazione).
ART. 24 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE RELATIVE
L'Aggiudicatario è tenuto alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa in forma elettronica, nel termine che verrà previamente indicato dall'Amministrazione.
Sono a carico dell'aggiudicatario, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti alla svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti al contratto.
ART. 25 TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e xxx s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è XxXXx.
Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.
In ogni caso l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.
ART. 26 FORO COMPETENTE
Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l'affidamento o durante l'esecuzione del servizio e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Roma.
ART. 27 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Il presente capitolato non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.
ART. 28 NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente atteso nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici applicabili per analogia, al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e all'ulteriore disciplina vigente di settore applicabile alle prestazioni facenti parte della presente procedura di gara.
Timbro e firma per accettazione 17
(Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del codice civile)
L'Aggiudicatario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente Capitolato: L'Aggiudicatariodichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente Capitolato: art. 15 Penalità; art. 16 Risoluzione del contratto; art. 19 Recesso; art. 23 Clausola sociale; art. 26 Foro competente; art. 27 Clausola compromissoria.
Timbro e firma per accettazione