CONVENZIONE QUADRO EROGAZIONE SERVIZI DI RETE PA TRA
out_tn-27/01/2016-0000502 - Allegato Utente 1 (A01)
TRENTINO NETWORK S.R.L. AlZ/MGR/NV/jc 7.7-2015/3
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CONVENZIONE QUADRO EROGAZIONE SERVIZI DI RETE PA TRA
TRENTINO NETWORK S.R.L. con sede legale in Trento (38121), Xxx X. Xxxxxxxx x. 00, Xxxxxxxx Sociale € 19.090.890,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita I.V.A e iscrizione al Registro delle Imprese di Trento al n. 01904880224, Società a Socio Unico e soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Provincia Autonoma di Trento, nella persona del xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx, nato a Rovereto il 17/10/1967, nella sua qualità di Presidente della Società;
di seguito TNNET
E
OPERA UNIVERSITARIA, con sede a Xxxxxx 00000 in Xxx xxxxx Xxxxxxxxxx, 00/X, Codice Fiscale 80003390228 e P.IVA n. 00453340226 nella persona di Xxxxxxx Xxxxx nato a Levico Terme il 09/12/1957, che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore;
di seguito AMMINISTRAZIONE o CLIENTE
PREMESSO CHE
a) con l’articolo 19 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, si stabilisce che la Provincia riconosce la larga banda quale fattore primario dello sviluppo economico e sociale del territorio provinciale usufruibile dalle comunità, dalle imprese e dai singoli, e quale strumento per favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni ad ordinamento regionale e provinciale in un contesto
organizzato di cooperazione istituzionale;
b) si stabilisce altresì che la Provincia realizza l'infrastruttura funzionale alla creazione di una rete di comunicazione elettronica finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico;
c) il medesimo articolo considera che per i fini di cui alla precedente lettera a), la Provincia può promuovere la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico partecipando, costituendo o promuovendo la costituzione, direttamente o attraverso società dalla stessa controllate, di una società avente i requisiti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
d) con deliberazione n. 2767 del 16 dicembre 2005, la Giunta Provinciale ha disposto l’approvazione del documento recante le “Linee guida per i progetti Larga Banda” il quale prevede che Trentino Network ricoprirà il ruolo di gestore della rete e di erogatore di servizi di trasporto e connettività, forniti tramite Trentino Network ai soggetti aderenti al SIEP (Sistema Informativo Elettronico Provinciale), e direttamente a soggetti pubblici e privati esterni al medesimo”;
e) in particolare, nel surrichiamato documento, i compiti di Trentino Network sono così riassunti:
⮚ gestione della rete telematica della pubblica amministrazione allargata, intesa come insieme dei servizi basati sulla famiglia di protocolli “IP”, compresa la gestione amministrativa, mediante contratto con Trentino Network per la fornitura del servizio ai soggetti aderenti al SIEP;
⮚ posa e gestione, per i fini di cui al precedente punto, dei cavi in fibra ottica all’interno delle proprietà provinciali fino alle sale server;
⮚ gestione dei servizi di telefonia vocale, sia fissa che mobile, e in genere di trasporto multimediale tra le amministrazioni pubbliche, anche assumendo i contratti attualmente in essere del Servizio Edilizia pubblica e logistica, a valle di un piano concordato con il medesimo e il Servizio Reti e Telecomunicazioni;
f) tra la Provincia Autonoma di Trento e Trentino Network è stata stipulata la Convenzione numero di raccolta 38578 di data 18 maggio 2009 per l’affidamento in concessione dell’incarico per la gestione del “Sistema Informativo Elettronico Provinciale” fino alla data del 31 dicembre 2020;
g) L’AMMINISTRAZIONE, in ragione dell’adesione al “Sistema Informativo Elettronico Provinciale”, può usufruire dei servizi, delle condizioni e delle tariffe specificate nella suddetta Convenzione fra Provincia Autonoma di Trento e Trentino Network;
h) in data 17 dicembre 2009 è stata trasmessa, da parte del Presidente della Giunta Provinciale, lettera (prot. n. S112/2009/138808/6.6.2/27-09) con parere favorevole alla contrattualizzazione diretta fra gli Enti aderenti al S.I.E.P. e Trentino Network.
i) L’AMMINISTRAZIONE intende usufruire dei servizi erogati da TNNET.
Art. 1 – Oggetto
La presente Convenzione disciplina l’adesione ai Servizi offerti da
Trentino Network S.r.l. ai Clienti secondo i contenuti disciplinati dal documento denominato “LISTINO PA IN VIGORE” (reperibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx). Sono fatti salvi gli specifici accordi eventualmente
pattuiti tra le Parti e riportati nella singola Proposta tecnico-economica (di seguito “Proposta”) accettata a valle della presente convenzione.
Il documento LISTINO PA IN VIGORE descrive le caratteristiche tecniche dei servizi di volta in volta richiesti, nell’ambito della presente Convenzione, dall’AMMINISTRAZIONE a Trentino Network.
Ad ogni richiesta di servizi dall’AMMINISTRZIONE seguirà una Proposta da parte di TNNET relativa alla specifica richiesta pervenuta.
La Proposta, di cui al comma precedente, una volta accettata dall’AMMINISTRAZIONE attraverso comunicazione scritta a TNNET mediante Posta Elettronica Certificata (xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx), raccomandata A/R o FAX, sarà considerata da TNNET ordine di acquisto perfezionato.
Ogni Proposta indicherà il servizio erogato e la durata dello stesso, decorrente dalla data di attivazione del servizio, accertata dal documento denominato “Rapporto di attivazione” che verrà consegnato all’AMMINISTRAZIONE.
Art. 2 - Durata
La presente Convenzione decorre dal 01/01/2015 e termina il 31/12/2019.
Le Parti escludono la possibilità di un tacito rinnovo della Convenzione. La presente Convenzione regola tutte le Proposte stipulate nel periodo della sua validità.
Resta inteso che le Parti potranno concordemente prolungare la Durata della presente Convenzione previo accordo scritto tra le Parti.
Art. 3 - Corrispettivi per il servizio
A fronte dell’erogazione dei Servizi oggetto della singola Proposta, il Cliente riconosce a Trentino Network S.r.l. i corrispettivi indicati nella Proposta stessa. I corrispettivi si intendono al netto di I.V.A. e degli altri eventuali oneri di legge.
Art. 4 – Termini e modalità di pagamento
Qualora l’attivazione del Servizio avvenga entro il giorno 15 del mese, il pagamento del canone è dovuto per l’intera mensilità; in caso contrario, il pagamento del canone sarà dovuto a partire dal mese successivo. Laddove la Proposta indichi dei costi di attivazione del Servizio, questi saranno addebitati al Cliente nella prima fattura emessa a suo carico.
Le fatture vengono emesse con la cadenza indicata nella Proposta e gli importi su di esse indicati sono maggiorati di IVA e di eventuali altri oneri di legge. Trentino Network provvede ad inviare le fatture emesse all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Cliente. Laddove non diversamente specificato nella singola Proposta, a seguito della attivazione del servizio verrà emessa la prima fattura per il corrispettivo una tantum di attivazione, mentre le fatture relative ai canoni verranno emesse con cadenza semestrale posticipata.
Le fatture devono essere saldate entro 30 giorni dalla data di emissione, fine mese, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente su di esse indicato.
Art. 5 – Ritardato pagamento
Qualora il pagamento del corrispettivo non avvenga entro il termine indicato all’art. 4, il Cliente dovrà corrispondere a Trentino Network S.r.l. gli interessi moratori in misura pari al saggio degli interessi legali, a
partire dal giorno successivo alla data di scadenza.
In caso di perdurante inadempimento, a partire dal 121esimo giorno il Cliente sarà altresì tenuto a corrispondere a Trentino Network S.r.l., a titolo di penale, un importo pari all’1% (uno per cento) del canone, per ogni ulteriore giorno di ritardo. La penale applicata al Cliente moroso non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. In ogni caso, Trentino Network S.r.l. si riserva la facoltà di disattivare il Servizio al Cliente moroso anche prima del termine di maturazione delle penali.
Art. 6 – Attivazione del Servizio
L’attivazione del Servizio avviene nei termini indicati nella Proposta, fatti salvi diversi successivi accordi scritti tra le Parti, ovvero eventuali ritardi legati alla realizzazione dell’infrastruttura o all’ottenimento di eventuali permessi e concessioni necessari, o all’ottenimento da terzi di servizi essenziali per l’attivazione del Servizio oggetto del presente contratto.
Trentino Network S.r.l. si riserva comunque di non procedere all’attivazione del Servizio qualora ravvisi, a suo insindacabile giudizio, impedimenti di natura tecnica o amministrativa ovvero qualora sopravvengano cause di impossibilità ad essa non imputabili.
In caso di mancata o ritardata attivazione, nulla sarà dovuto al Cliente a titolo di risarcimento o a qualsivoglia altro titolo.
Art. 7 - Disattivazione del Servizio
Nei casi di disattivazione previsti dalla presente Convenzione, qualora la disattivazione del Servizio accertata nel documento denominato “Rapporto di disattivazione”, avvenga entro il giorno 15 del mese, non sarà addebitato al Cliente il canone relativo al mese non concluso.
Qualora la disattivazione avvenga oltre il 15 del mese, al Cliente sarà addebitato il canone relativo all’intero mese non concluso.
Al Cliente verrà comunque addebitato il costo di disattivazione del Servizio, qualora previsto nella Proposta.
La disattivazione di specifici servizi può anche essere richiesta in ogni momento da parte dell’AMMINISTRAZIONE dandone comunicazione scritta alla TNNET mediante Posta Elettronica Certificata (xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx), raccomandata A/R o FAX, con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
Alla disattivazione del Servizio richiesta dal Cliente anticipatamente rispetto alla scadenza prevista dalla Proposta, il Cliente dovrà comunque tenere indenne Trentino Network S.r.l. per gli eventuali costi dalla stessa sostenuti in esecuzione di contratti stipulati con terzi per l’ottenimento di servizi necessari all’erogazione del Servizio oggetto della Proposta (a titolo di esempio, nel caso il servizio preveda l’utilizzo di infrastrutture di terzi da dismettere, potrebbero essere imputati oneri aggiuntivi di dismissione di norma pari ad un bimestre del canone di servizio).
Art. 8 - Interruzioni del Servizio
Il Servizio viene erogato con continuità e può essere interrotto temporaneamente, in tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio quali manutenzione, riparazione dei guasti sulla rete, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, oltre che per motivi di sicurezza del sistema.
Le interruzioni o le limitazioni del Servizio dovute a cause accidentali, a cause di forza maggiore o comunque non imputabili a Trentino Network
S.r.l., non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento.
Art. 9 – Recesso
Ciascuna Parte ha la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, dandone comunicazione scritta alla Controparte mediante Posta Elettronica Certificata (xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx), raccomandata A/R o FAX, con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
Alla data del recesso Trentino Network S.r.l. darà corso alla procedura di disattivazione dei Servizi, con le conseguenze disciplinate all’art. 7.
Art. 10 – Clausola risolutiva espressa
Ferma restando ogni altra ipotesi di risoluzione ai sensi dell’art. 1454 c.c., il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora il Cliente violi le prescrizioni di cui all’art. 14.
Art. 11 - Comodato d’uso di apparati attivi
Qualora l’erogazione del Servizio comporti la consegna o installazione di apparati, questi gli si intendono concessi in uso al Cliente per la durata prevista nella Proposta e restano di proprietà di Trentino Network S.r.l.. In caso di disattivazione per qualunque causa del Servizio, gli apparati devono essere restituiti a Trentino Network S.r.l..
Il Cliente è responsabile dell’utilizzo degli apparati effettuato dai propri dipendenti o da terzi.
È fatto divieto al Cliente di manomettere gli apparati e di operare a qualsiasi titolo su di essi, nonché di rivolgersi ad estranei per eseguire riparazioni per qualsiasi fine. Qualora il Cliente non rispetti tali obblighi,
sarà tenuto al risarcimento dei danni subiti da Trentino Network S.r.l.. Xxx un apparato risulti difettoso o comunque non idoneo all’uso
convenuto, lo stesso sarà riparato o sostituito a cura e spese di Trentino Network S.r.l., salvo che il difetto o il guasto siano imputabili ad imperizia, negligenza o incuria nell’uso o nella conservazione dello stesso da parte del Cliente.
Art. 12 - Attività tecniche
Qualora la natura del Servizio richieda la posa di fibra ottica per la realizzazione di nuova infrastruttura, il Cliente è tenuto a concedere a favore di Trentino Network S.r.l. i permessi necessari per attraversare la propria proprietà e a consentire a titolo gratuito l’attraversamento, anche sotterraneo, per tutto quanto occorrente ai collegamenti alla rete, e l’accesso alle infrastrutture per la gestione e manutenzione della rete stessa. Qualora il collegamento alla rete sia impedito da terzi che non consentono l’attraversamento e l’accesso alla loro proprietà, Trentino Network S.r.l. non sarà responsabile per la ritardata o la mancata attivazione del Servizio.
Durante l’intero periodo di esecuzione del servizio relativo alla Proposta accettata, qualora il Cliente rifiuti il suddetto accesso o attraversamento, Trentino Network S.r.l. potrà, previo avviso scritto, sospendere l’erogazione del Servizio fino a che perduri il divieto da parte del Cliente.
Sono a carico del Cliente la fornitura di energia elettrica occorrente per l’installazione ed il funzionamento dell’impianto, nonché tutti i lavori necessari richiesti da esigenze particolari, compresi quelli per la messa in opera di eventuali sostegni, tubi, cavi, impianti di condizionamento e quanto altro possa risultare necessario anche per successivi spostamenti
all’interno della sede.
Il Cliente è responsabile a tutti gli effetti, anche verso terzi, del corretto
funzionamento dell’impianto elettrico di alimentazione, del relativo impianto a terra e dell’impianto di condizionamento.
Art. 13 – Infrastruttura
Lo stato e la condizione dell’infrastruttura vengono accertati al momento dell’attivazione del Servizio nel “Rapporto di attivazione”.
Le modificazioni o gli interventi sull’infrastruttura richiesti successivamente dal Cliente saranno eseguiti integralmente a sue spese.
Il Cliente è tenuto a risarcire i danni causati anche da terzi all’interno della propria proprietà all’infrastruttura di Trentino Network S.r.l..
Art. 14 - Condizioni d’uso e codice etico
Il Cliente ha l’obbligo di utilizzare il Servizio nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti, dei criteri di buona fede e correttezza, dei limiti e delle modalità definite nella Proposta, nonché delle presenti Condizioni.
Il Cliente ha l’obbligo di non utilizzare il Servizio in modi o per scopi illeciti, evitandone usi abusivi o impropri; egli terrà indenne Trentino Network S.r.l. da ogni conseguenza derivante dall’illecita fruizione dello stesso.
Nel periodo intercorrente tra recesso, disdetta o risoluzione del contratto ed avvenuta effettiva disattivazione del Servizio, la responsabilità connessa all’utilizzo del Servizio rimane in capo al Cliente, che solleva Trentino Network S.r.l. da ogni responsabilità.
Il Cliente ha l’obbligo di prendere visione, accettare e osservare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico Aziendale e relative procedure
e/o protocolli, adottati da Trentino Network S.r.l. in attuazione del D. Lgs n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Il Codice Etico Aziendale risulta pubblicato, ai sensi di legge, sul sito internet di Trentino Network
S.r.l, all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
In caso vengano posti in essere comportamenti che potrebbero determinare la commissione, anche tentata, dei reati contemplati nel d.lgs. 231/2001, TNNET potrà risolvere di diritto il Convenzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
Parimenti, per tutti gli aspetti inerenti la presente Convenzione, l’attività di Trentino Network dovrà svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti di Opera, allegato al contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali e pubblicato sul sito istituzionale di Opera (xxx.xxxxxxxx.xx.xx), pena la risoluzione del contratto.
Art. 15 – Assistenza
Per tutto quanto concerne l’assistenza a carico di Trentino Network S.r.l., si fa riferimento ai Service Level Agreement (in sigla SLA) richiesti dal Cliente, previsti nel dettaglio della singola Proposta.
Art. 16 - Variazioni delle condizioni contrattuali
Eventuali modifiche alle condizioni e ai termini del contratto dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto.
Art. 17 - Foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla stipulazione, alla validità, all’interpretazione e all’esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.
Art. 18 - Trattamento dei dati personali
Il D. Lgs. 196/2003 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.
Ai sensi dell’articolo 13 del suddetto decreto, si informa il Cliente che i
dati forniti dal Cliente verranno trattati esclusivamente con riferimento al Servizio oggetto del presente contratto. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico. Il titolare del trattamento è Trentino Network S.r.l.. In ogni momento il Cliente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
Art. 19 – Oneri fiscali
Il contratto, avendo ad oggetto prestazioni di servizio soggette all’imposta sul valore aggiunto, sarà registrato solo in caso d’uso con pagamento del tributo di registro in misura fissa, a cura della parte che avrà interesse alla registrazione. L'imposta di bollo ed eventuali altre spese dipendenti dal presente contratto sono a carico del Cliente.
OPERA UNIVERSITARIA
Il Direttore
- Xxxxx Xxxxxxx -
TRENTINO NETWORK S.R.L.
Il Presidente
- Xxxxxxxxxx Xxxxx -
(Documento firmato digitalmente)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. le parti, di comune accordo, dichiarano di approvare specificatamente gli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 eperquesto motivo, trattandosi di contratto formato digitalmente si provvede altresì alla sottoscrizione digitale di idoneo documento elettronico collegatoallapresenteconvenzione,xxxxxxxxxxxxxxx'approvazioneinformaspecificadelleclausoleutsupra. Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione nr. 3047/14 dell'Agenzia delle Entrate di Trento-UfficioTerritorialerilasciatail15/01/2014.