PARTE PRIMA
NORME CONTRATTUALI SULLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI BANCARI, FINANZIARI E DI INVESTIMENTO DA PARTE DI FIDEURAM S.p.A.
PARTE PRIMA
Norme generali
Art. 1 - Ambito di applicazione, commissioni ed oneri fiscali. Legge applicabile e lingua del contratto.
Le norme contenute nella presente Parte regolano tutti i rapporti inerenti alla prestazione di servizi bancari, finanziari e di investimento al Cliente da parte di Fideuram S.p.A., di seguito “Banca”, salvo quanto specificamente previsto da norme relative a particolari servizi.
Le commissioni, condizioni e spese applicate ai servizi oggetto del presente contratto sono indicate nel Documento di sintesi che costituisce parte integrante e frontespizio del presente contratto, e sono addebitate dalla Banca sul conto corrente del Cliente.
Le spese e gli oneri fiscali inerenti o conseguenti ai rapporti regolati dal presente contratto sono a carico del Cliente.
Sono altresì interamente a carico del Cliente le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere, anche in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sulle attività del Cliente medesimo, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. Tutte le spese e gli oneri sono addebitati dalla Banca sul conto corrente del Cliente.
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
La lingua del contratto e delle comunicazioni inerenti il rapporto è quella italiana.
Art. 2 - Dati identificativi e poteri di rappresentanza.
Il Cliente è tenuto a fornire i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.
Il Cliente è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti di affari con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate.
Il Cliente e le persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo devono firmare in modo autografo e in forma grafica corrispondente alla firma depositata.
Salvo disposizione contraria, l’autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente ad altri soggetti, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, sono opponibili alla Banca solo quando le sia pervenuta la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, da inviarsi presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere e comunque non superiore a un giorno lavorativo bancario dalla ricezione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza hanno efficacia quando la Banca ne abbia avuto notizia legalmente certa.
Art. 3 - Modalità di firma dei documenti e invio di corrispondenza al Cliente.
1. La Banca, il Cliente e le persone autorizzate a rappresentarli sottoscrivono i documenti con modalità compatibili con i sistemi operativi della Banca. In caso di utilizzo da parte del Cliente di sistemi operativi della Banca che prevedono esclusivamente documenti informatici le sottoscrizioni avvengono utilizzando gli strumenti di firma elettronica – anche di tipo grafometrico – messi a disposizione dalla Banca, previa accettazione del relativo regolamento contrattuale, ove previsto.
2. Nell’ambito del Servizio a Distanza, in particolare, la sottoscrizione dei documenti può avvenire mediante la firma digitale disciplinata nel contratto per il Servizio a Distanza ovvero, in alternativa, tramite una firma elettronica avanzata di tipo OTP (One Time Password), con pieno valore di scrittura riconosciuta dal Cliente, anche con riferimento a rapporti giuridici con le società terze di cui la Banca commercializza i prodotti/servizi, che abbiano aderito al medesimo sistema di firma. I termini e le condizioni del predetto servizio di firma elettronica avanzata di tipo OTP, le relative caratteristiche tecniche, il dettaglio dei documenti sottoscrivibili e l’elenco delle società che hanno aderito allo stesso sistema sono contenuti nella Guida ai Servizi, disponibile sul sito di Fideuram.
3. L’invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca sono fatti al Cliente con pieno effetto all’indirizzo indicato all’atto della sottoscrizione del presente contratto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto presso i recapiti della Banca di cui al precedente comma.
4. L’attivazione del Servizio a Distanza determina, a partire dalla data del primo accesso, l’attivazione automatica della funzionalità di rendicontazione elettronica (“Rendicontazione online”), tramite la quale l’estratto conto e ogni altra comunicazione periodica o rendicontazione relativi al presente contratto sono messi dalla Banca a nostra disposizione in formato elettronico. Il Cliente può modificare in ogni momento tale canale di comunicazione, chiedendo alla Banca di ricevere l’estratto conto e ogni altra comunicazione periodica o rendicontazione relativi al presente contratto in formato cartaceo, in aggiunta al formato elettronico. Per l’invio dei documenti in formato cartaceo si applicano le condizioni economiche eventualmente previste per tale modalità. Dopo che sia stata attivata la modalità elettronica, la Banca - laddove verifichi che tale modalità non è più appropriata al contesto in cui si svolge il rapporto con il Cliente - può procedere alla relativa disattivazione.
Art. 4 - Rapporti cointestati.
In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all’ultimo indirizzo da questi comunicato per iscritto o resi disponibili tramite il Servizio a Distanza, nel rispetto delle modalità previste dalle relative norme contrattuali e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.
Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari devono essere nominate per iscritto da tutti; la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all’art. 1726 cod. civ., anche da parte di uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti.
Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al quarto comma dell’art. 2.
Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari. In ogni caso si applica quanto disposto al quinto comma dell’art. 2.
Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri cointestatari.
Art. 5 - Cointestazione a firma disgiunta.
Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.
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La facoltà di disposizione separata sul rapporto può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari, salvo quanto indicato al penultimo comma.
L’estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta di uno solo di essi, che deve
avvertirne tempestivamente gli altri.
In ogni caso delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul rapporto, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, rispondono nei confronti della Banca tutti i cointestatari in solido tra loro.
La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per gli atti di disposizione quando da uno di essi le sia notificata opposizione alla predetta facoltà di disposizione separata anche solo con lettera raccomandata inviata presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca.
L’opposizione ha efficacia nei confronti della Banca quando le sia pervenuta la suddetta comunicazione e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, comunque non superiore a un giorno lavorativo bancario dalla ricezione.
Art. 6 - Morte o sopravvenuta incapacità del Cliente.
Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario defunto, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, il legale rappresentante dell’interdetto e l’inabilitato con l’assistenza del curatore.
Nei casi di cui al precedente comma però la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi, del legale rappresentante dell’interdetto e dell’inabilitato con l’assistenza del curatore, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata inviata presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca. Si applica l’art. 5, ultimo comma.
Art. 7 - Pegno, ritenzione e compensazione. Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dai clienti.
La Banca, a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido od esigibile ed anche se cambiario o se assistito da altra garanzia reale o personale, ovvero se riveniente da incarichi ricevuti dal Cliente è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente, che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o che pervengano ad essa successivamente, nonché sui crediti del Cliente di cui la Banca può comunque disporre anche in forza di mandati conferitile dal Cliente, fino a concorrenza del credito vantato dalla Banca stessa.
In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima verso lo stesso soggetto. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali italiane e estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge, che viene comunque pattuita anche in relazione agli interessi creditori e debitori esigibili dovuti in forza del rapporto di conto corrente e di qualsiasi altro rapporto in essere tra le parti; dette compensazioni sono evidenziate nell’estratto conto di cui all’art. 13.
Fermo il disposto del comma precedente, al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 cod. civ., la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, ed anche qualora i crediti derivino da rapporto di mandato, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non può in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno – la Banca dà pronta comunicazione scritta al Cliente.
Fermo il disposto dell’art. 1243 cod. civ., la facoltà di compensazione prevista nel precedente comma è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art.
3 del D. Lgs. 206 del 2005 e relative integrazioni e/o modificazioni, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.
Per consentire l’esercizio dei diritti di cui sopra e per effettuare la compensazione di cui ai commi precedenti, la Banca è altresì autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a chiedere in suo nome e per suo conto la vendita, la liquidazione, il riscatto od il rimborso di tutte le attività del Cliente in essere presso la Banca e/o presso società del Gruppo Bancario di appartenenza di quest’ultima, inclusi, a titolo esemplificativo, titoli, quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, certificati di deposito, polizze assicurative e gestioni patrimoniali. Prima di procedere in tal senso, la Banca – previa messa in mora del Cliente, ove necessaria – deve avvertire il Cliente, con lettera raccomandata, del suo proposito, accordandogli un termine di 10 giorni di calendario per provvedere al pagamento.
Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell’intero credito risultante dal saldo del rapporto, anche nei confronti di conti/attività e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
La Banca può altresì accreditare od addebitare tutte le poste attive o passive derivanti dai rapporti intercorrenti con il Cliente sul conto corrente di quest’ultimo, anche se cointestato. Parimenti la Banca può stornare d’iniziativa le registrazioni effettuate per errore, salvo il diritto del Cliente di chiederne giustificazione.
Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo.
Art. 8 - Durata-Recesso.
1. Il presente contratto è a tempo indeterminato.
2. Il Cliente che abbia concluso il presente Contratto a distanza o fuori dai locali commerciali dispone di un termine di 14 (quattordici) giorni per recedere dal medesimo, senza penali e senza dovere indicare il motivo. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data di conclusione del presente Contratto o, se successiva, dalla data in cui il Cliente ha ricevuto le informazioni previste dal Codice del Consumo. Il Cliente esercita il recesso inviando una comunicazione mediante lettera raccomandata a/r da inviarsi ai recapiti indicati nel sito. L’esecuzione del Contratto può iniziare anche prima che sia decorso il termine previsto per l’esercizio del diritto di recesso. In tal caso, il Cliente che esercita il diritto di recesso sarà tenuto a pagare solo gli importi relativi ai servizi effettivamente prestati conformemente al presente Contratto.
3. La Banca può recedere dal Contratto in qualunque momento, dandone comunicazione per iscritto al Cliente con un preavviso di 2 (due) mesi. Se il Cliente non è un consumatore né una microimpresa, la Banca può recedere dal contratto con un preavviso di almeno 15 giorni. Qualora ricorra un giustificato motivo, la Banca può recedere dal Contratto in qualsiasi momento, anche senza preavviso, dandone comunicazione per iscritto al Cliente.
4. Il Cliente può recedere dal Contratto in qualunque momento dandone comunicazione per iscritto alla Banca, senza penalità e spese di chiusura per il Cliente.
5. Il recesso esercitato dal Cliente o dalla Banca riguarda tutti i servizi disciplinati dal presente Contratto. Resta quindi inteso che l’esercizio della facoltà di recesso da parte del Cliente o dalla Banca anche per uno solo dei servizi, determina il recesso dell’intero Contratto e, quindi, la cessazione di tutti i servizi ad eccezione di quanto previsto dall’art. 63 (Servizio di Prestito Titoli).
Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., in forma abbreviata Fideuram S.p.A. Sede Legale: Xxxxxx Xxx Xxxxx, 000 00000 Xxxxxx Sede Secondaria con Rappresentanza Stabile: Xxx Xxxxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx Capitale Sociale Euro 300.000.000,00 Registro Imprese di Torino e Codice Fiscale 00714540150 Società partecipante al Gruppo IVA Intesa Sanpaolo – Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 1175 Codice ABI 3296.1 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.
6. In caso di rapporto cointestato il recesso dal Contratto può essere effettuato su richiesta anche di uno solo dei cointestatari, che dovrà avvertire tempestivamente gli altri intestatari.
7. Il recesso del Cliente è senza spese e senza penalità, salvo quando eventualmente sia diversamente previsto dalle previsioni specifiche del presente Contratto.
8. In caso di recesso dal Contratto, il Cliente e la Banca hanno diritto di esigere il pagamento di tutto quanto reciprocamente dovuto.
9. In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, la Banca provvederà a estinguere il conto entro i tempi massimi indicati negli allegati documenti di sintesi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente avrà consegnato alla Banca la documentazione richiesta e gli strumenti di pagamento collegati o avrà rilasciato alla Banca una dichiarazione con cui attesta di aver provveduto alla distruzione dei suddetti strumenti di pagamento e adempiuto a tutte le richieste della Banca strumentali all’estinzione del rapporto. I tempi di chiusura scadono con il riconoscimento del saldo residuo al Cliente.
Art. 8 bis – Trasferimento dei servizi di pagamento.
Il Cliente, se consumatore, può chiedere gratuitamente alla Banca il trasferimento, presso altro prestatore di servizi di pagamento, dei servizi di pagamento connessi al conto, secondo quanto previsto dagli articoli 126 quinquiesdecies e seguenti del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), anche senza chiedere la chiusura del conto.
Per informazioni il Cliente può consultare la “Guida al trasferimento dei servizi di pagamento” disponibile presso le Filiali e sul sito internet della Banca".
Art. 9 - Modifica unilaterale condizioni contrattuali ed economiche.
Salvo quanto previsto al successivo art. 34 in materia di servizi di pagamento, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le presenti pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche, relative ai rapporti disciplinati dal presente contratto, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e relative integrazioni e/o modificazioni dandone comunicazione al Cliente con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione delle modifiche indicata nella proposta.
Tuttavia, se il rapporto è a tempo determinato, la facoltà di modifica non si applica ai tassi di interesse.
Se la Banca esercita la suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto, senza spese, entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche, e di ottenere, in occasione della liquidazione del rapporto stesso, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
La Banca e il Cliente convengono che le suddette modifiche alle condizioni contrattuali ed economiche possono altresì essere validamente comunicate dalla Banca in formato elettronico nei confronti del Cliente che abbia attivato il Servizio a Distanza.
Con riferimento ai servizi di cui alla successiva Parte Quinta, la Banca ha facoltà di modificare le relative pattuizioni contrattuali e condizioni economiche nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia.
Art. 10 - Invio della corrispondenza alla Banca.
Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire per iscritto presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca, salvo il caso di operatività a distanza (utilizzo del Servizio a Distanza).
Il Cliente cura che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca – ivi compresi i titoli di credito – siano compilati in modo chiaro, completo e leggibile.
Art. 11 - Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente - Accrediti sul conto corrente.
In relazione agli incarichi assunti in conformità alle previsioni contenute nel presente contratto, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall’art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell’art. 1373 cod. civ., gli eventuali incarichi conferiti alla Banca finché gli incarichi stessi non abbiano avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell’esecuzione medesima.
Per le operazioni più ricorrenti e/o ripetitive, quali ad esempio, accrediti di stipendi o pensioni, pagamenti di utenze luce, acqua, gas, ecc., la Banca si riserva di non inviare o mettere a disposizione in formato elettronico al Cliente la relativa lettera contabile. Le operazioni stesse vengono poi singolarmente riportate nell’estratto conto con specifica causale.
La Banca ha, inoltre, facoltà di eseguire ogni disposizione del Cliente o di terzi, destinata ad affluire sul conto corrente del Cliente, mediante accredito sul conto corrente della Banca e successivo accredito sul conto corrente del Cliente, decurtando quest’ultimo accredito degli importi compensabili in forza del precedente art. 7. Un’eventuale mancata decurtazione non pregiudica il diritto della Banca di avvalersi successivamente della compensazione medesima. Art. 12 - Trasparenza delle condizioni - Reclami della clientela e risoluzione stragiudiziale di controversie.
La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, sue successive integrazioni e/o modificazioni e relative disposizioni di attuazione, nonché, per la prestazione dei servizi di investimento, le disposizioni di cui al Testo Unico della Finanza, sue successive integrazioni e/o modificazioni e relative disposizioni di attuazione.
Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può presentare reclamo alla Banca con le modalità indicate nei Fogli Informativi, disponibili nelle filiali e sul sito internet della Banca.
Per le contestazioni che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari, il Cliente, se non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini indicati nei Fogli Informativi, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
Per le contestazioni che riguardano servizi e attività di investimento disciplinate nella Parte Quinta del presente contratto, il Cliente, se non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni può rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob per controversie in merito all’inosservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nei rapporti con gli investitori. Il ricorso è possibile qualora ricorrano i presupposti previsti dal relativo Regolamento, a disposizione del Cliente sul sito internet istituzionale dell’ACF, accessibile anche dalla pagina iniziale del sito internet della Banca. Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’Investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.
Il Cliente e la Banca, per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono altresì ricorrere:
• al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla Banca;
• oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
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La Banca d’Italia esercita la vigilanza sull’attività svolta dalla Banca in base al presente contratto in relazione alle operazioni e servizi bancari e finanziari. Il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
Resta infine inteso che per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento di cui alla Parte Terza del presente contratto sono applicabili a carico degli intermediari sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 32 del D Lgs. n. 11/2010 e degli artt. 130 e xx. xxx X.Xxx. x. 000/0000 (Xxxxx Unico Bancario).
Art. 13 - Comunicazioni periodiche alla clientela.
La Banca fornisce al Cliente, attraverso il canale di comunicazione cartaceo o elettronico alla
scadenza del contratto e secondo la periodicità richiesta dal cliente, fermo il rispetto della frequenza richiesta dalla normativa, una comunicazione in merito allo svolgimento del rapporto riportante il relativo estratto conto, nonché le posizioni concernenti gli strumenti finanziari immessi sul deposito amministrato collegato. Nella medesima comunicazione viene altresì riportato il rendiconto degli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto corrente ai sensi dell’art. 20, comma 2, nonché fornito un riepilogo contenente la valorizzazione delle quote/azioni di OICR aventi la medesima titolarità del presente contratto, per le quali la Banca abbia ricevuto direttamente dall’Offerente/Emittente l’incarico di collocatore.
Ciascun estratto conto – inviato o messo a disposizione dalla Banca tramite il Servizio a Distanza
– si considera ricevuto dal Cliente entro il ventottesimo giorno successivo alla data cui è riferito, qualora il Cliente non denunci per iscritto alla Banca, entro i successivi 30 giorni, la sua mancata consegna o messa a disposizione tramite il Servizio a Distanza.
Trascorsi 60 giorni di calendario dalla data di ricevimento degli estratti conto, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intendono senz’altro approvati dal Cliente, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può proporre impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell’estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell’estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. Nel caso di operazioni disposte dal Cliente con l’utilizzo di strumenti elettronici, secondo le norme che regolano i corrispondenti servizi cui il Cliente abbia aderito, gli addebiti in conto vengono eseguiti dalla Banca in base alle registrazioni effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche medesime in conseguenza di dette istruzioni.
Ove dette apparecchiature rilascino una comunicazione scritta all’atto dell’operazione, essa fa parimenti prova tra le parti.
La Banca, in relazione al rapporto di conto corrente, riporta nell’estratto conto relativo al periodo che si conclude al 31 dicembre il riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell’anno solare per la tenuta del conto e per i servizi di gestione della liquidità e di pagamento, nonché il rendiconto degli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto corrente ai sensi dell’art. 20, comma 2.
Art. 14 - Competenza territoriale.
Per ogni controversia tra il Cliente e la Banca in dipendenza dei rapporti regolati dal presente contratto e da ogni altro rapporto di qualunque natura, il Foro competente per le azioni per cui la Banca è convenuta è esclusivamente quello di Roma, mentre quello competente per le azioni intraprese dalla Banca è anche quello in cui si trova la filiale della Banca presso cui è incardinato il rapporto oppure il domicilio dichiarato dal Cliente all’atto della sottoscrizione del presente contratto.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica se il Cliente è un consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 206 del 2005 (e relative integrazioni e/o modificazioni), nel qual caso per ogni controversia tra il Cliente e la Banca in relazione al presente contratto, è competente il Foro di residenza o domicilio eletto del Cliente.
PARTE SECONDA
Norme speciali relative ai conti correnti di corrispondenza e servizi connessi
Art. 15 - Versamento in conto di assegni e altri titoli.
L’importo degli assegni bancari e circolari tratti su banche operanti in Italia o emessi da banche operanti in Italia è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini di disponibilità indicati nel Documento di sintesi che costituisce parte integrante e frontespizio del presente contratto.
La Banca può prorogare detti termini in presenza di cause di forza maggiore – ivi compresi gli scioperi di personale – verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari.
Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali.
La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell’importo, come stabilito al comma 1.
Qualora tuttavia la Banca consentisse al Correntista di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di disponibilità richiamati al comma
1 ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporta affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare – in caso di mancato incasso – tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare l’addebito in conto.
Decorsi i termini richiamati al comma 1, resta inteso comunque che la banca trattaria – nel caso di assegni bancari – o la banca emittente – nel caso di assegni circolari – mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Correntista per il recupero dell’importo dei titoli indebitamente pagati.
Resta inteso che il diritto di agire direttamente nei confronti del Cliente – nell’ipotesi prevista dal precedente comma – spetta alla banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l’incasso.
L’importo degli assegni diversi da quelli indicati nei precedenti commi (vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato con riserva di verifica
– e salvo buon fine – e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l’incasso e che dell’avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la filiale accreditante.
La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell’importo.
Qualora tuttavia la Banca consentisse al Correntista di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte tale importo prima di averne effettuato l’incasso ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporta affidamento di analoghe concessioni per il futuro.
La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell’incasso e ciò anche nel caso si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’art.1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l’addebito in conto.
Il Correntista può anche effettuare versamenti per corrispondenza esclusivamente secondo le modalità che seguono. Il versamento dei valori e la presentazione dei titoli si considerano avvenuti solo nel momento in cui essi pervengono materialmente allo sportello bancario della Banca. Se viene accertata una irregolarità o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella distinta di presentazione e l’accertata consistenza dei titoli/valori, la Banca stessa procede alla registrazione del versamento per il solo importo accertato e regolare e fanno fede, ad ogni fine, le risultanze del controllo compiuto dalla Banca, che ne dà immediata comunicazione scritta – mediante lettera raccomandata A/R o telegramma – al Correntista.
Trascorsi 90 giorni di calendario dalla data di ricevimento di detta comunicazione della Banca, senza che sia pervenuto alla Banca stessa per iscritto un reclamo specifico, i versamenti si intendono effettuati per il solo importo accertato.
La Banca dà notizia dell’accreditamento dei titoli di credito sul conto corrente tramite l’estratto conto ed inviando direttamente per posta al Correntista la conferma dell’operazione.
Il Correntista può versare per corrispondenza contanti, assegni e vaglia utilizzando esclusivamente una busta chiusa fornita dalla Banca ed allegando la distinta di presentazione valori, datata e firmata, dalla quale deve risultare il dettaglio dei valori contenuti, il numero del conto nonché l’esatta intestazione del medesimo. Pur se non richiesto dalla normativa vigente, per maggiore tutela del Correntista, gli assegni e i vaglia devono recare la clausola di non trasferibilità come previsto dal comma precedente. La spedizione della busta, a cura
del Correntista, può avvenire esclusivamente tramite vettori specializzati ed il relativo rischio è esclusivamente a carico del Correntista. La Banca non risponde dello smarrimento, furto, appropriazione indebita, utilizzo non autorizzato o distruzione durante il trasporto. Non è consentito effettuare con un’unica busta versamenti su più di un conto corrente e ciascuna spedizione deve riguardare una sola busta. La Banca provvede ad aprire la busta e ad apporre sulla stessa il timbro di ricezione con l’indicazione della data di arrivo che determina il giorno in cui si considera effettuato il versamento, e dà notizia dell’accreditamento sul conto corrente dei valori ricevuti tramite l’estratto conto ed invia direttamente per posta al Correntista la conferma dell’operazione.
Infine, poiché per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l’angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca d’Italia, versati dalla clientela, il Correntista si impegna a verificare l’integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell’angolo superiore sinistro.
Art. 16 - Servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti e assegni.
I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti, per conto del Correntista, sulla base delle norme di seguito previste; per le operazioni di incasso e di accettazione che vengono effettuate sull’estero, si applicano anche le Norme della Camera di Commercio Internazionale vigenti in materia di incassi documentari.
La Banca è tenuta a svolgere il servizio con diligenza professionale; sono tuttavia a carico del Correntista le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla Banca, tra le quali vanno incluse quelle dipendenti da:
• indicazioni erronee, non precise o insufficienti, contraddittorie o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle distinte di accompagnamento;
• casi di forza maggiore, impedimenti od ostacoli determinati da normative vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in moneta del Paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi.
Se il Correntista richiede di svolgere il servizio in relazione ad effetti, documenti o assegni da presentare su piazze non bancabili presso l’Istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi sono difficoltà di curare le incombenze relative al servizio medesimo, la Banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l’accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti. La clausola “incasso tramite” e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la Banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulta richiesto l’incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.
La Banca ha titolo per rivalersi sul Correntista di tutte le spese per la regolarizzazione nel bollo dei titoli, se la Banca stessa vi ha provveduto, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate.
Art. 17 - Avvisi di mancata accettazione e di mancato pagamento.
La Banca è autorizzata a non inviare avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni e si limita a restituire i titoli non appena ne ha la disponibilità materiale.
Art. 18 - Effetti cambiari recanti clausola “senza spese” o altra equivalente. Ordini di proroga di scadenza effetti. Pagamento mediante assegni.
Per gli effetti cambiari, la Banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario un avviso con l’invito a recarsi ai propri sportelli per l’accettazione o per il pagamento, e ciò anche quando si tratta di effetti con clausola “senza spese”, “senza protesto” o altra equivalente, sia essa firmata o meno.
Nel caso di effetti con clausole “senza spese”, “senza protesto” o altra equivalente, non firmata a termini di legge, la Banca ha la facoltà di non far levare il protesto.
Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la Banca provvede ad inviare al debitore cambiario un semplice avviso della concessione del nuovo termine, e ciò anche quando si tratta di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte.
Se l’effetto prorogato non viene pagato alla nuova scadenza, la Banca non provvede, stante il divieto di cui all’art. 9 della Legge n. 349 del 1973 (e relative integrazioni e/o modificazioni), a far levare protesto.
Nel caso di effetti pagabili mediante assegni di banca, la Banca incaricata dell’incasso si riserva la facoltà di rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza assumere alcuna garanzia anche se sono stati da essa girati.
Art. 19 - Sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni.
La presentazione per l’accettazione e/o il pagamento di effetti e/o documenti è eseguita dalla Banca – direttamente o a mezzo di corrispondente bancario o non – con applicazione di tutte le disposizioni contenute negli articoli della presente Parte.
Fermo restando quanto previsto nel caso di versamento in conto di assegni, effetti ed altri titoli indicati nell’art. 15, il Correntista è tenuto a rimborsare la Banca, entro il termine di 15 giorni di calendario dalla richiesta, se – per fatto o circostanza non imputabile alla Banca stessa a norma degli articoli precedenti – la presentazione e/o il protesto non sono stati effettuati nei termini di legge; gli effetti, i documenti o gli assegni sono andati smarriti o distrutti o sono stati sottratti; la Banca non è in grado di conoscere l’esito o, in caso di avvenuta riscossione, non è in grado di avere la disponibilità del ricavo.
Art. 20 - Contabilizzazione e regolamento degli interessi - Regolamento periodico delle commissioni, spese e oneri.
Gli interessi sono riconosciuti al Correntista o dallo stesso corrisposti alla Banca nella misura pattuita ed indicata nel Documento di sintesi che costituisce parte integrante e frontespizio del presente contratto, nel quale sono altresì indicate tutte le altre condizioni economiche applicate al presente contratto.
Gli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto corrente sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e comunque alla chiusura definitiva del conto corrente.
Gli interessi creditori sono accreditati in conto corrente al 31 dicembre di ogni anno e comunque alla chiusura definitiva del conto corrente.
Il saldo risultante dalla chiusura contabile al 31 dicembre produce interessi, creditori o debitori, secondo la misura indicata nel Documento di Sintesi o successivamente modificata.
Gli interessi debitori sugli sconfinamenti maturati al 31 dicembre di ogni anno diventano esigibili il primo marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati o, immediatamente, in caso di chiusura definitiva del conto corrente per cui sono dovuti. Tali interessi devono essere pagati alla Banca alla data in cui diventano esigibili; in caso di mancato pagamento alla data di esigibilità, tali interessi producono interessi di mora nella misura indicata nel Documento di sintesi o successivamente modificata.
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Se non pagati diversamente, i predetti interessi debitori esigibili potranno essere, in tutto o in parte, compensati in base agli artt. 7, comma 3, e 11, ultimo comma (anche con il saldo attivo del conto), oppure addebitati quale sorte capitale sul conto corrente del Cliente con saldo debitore purché, in quest’ultimo caso, egli abbia autorizzato in tal senso la Banca; a seguito dell’addebito sul conto debitore tali interessi sono considerati sorte capitale ed il saldo risultante produce pertanto ulteriori interessi secondo la misura indicata nel Documento di sintesi o successivamente modificata.
Art. 21 - Autorizzazione all’addebito sul conto corrente degli interessi debitori divenuti esigibili. Per ogni conto corrente, la scelta del Cliente di autorizzare o meno la Banca, ai fini di cui al precedente comma, è unica e riguarda tutti gli interessi debitori scaduti (e relativi interessi di mora); tale scelta risulta nella Sezione “Dichiarazioni e firme degli intestatari” di questo contratto e può essere modificata in ogni momento dal Cliente, mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico; la revoca deve pervenire prima che l’addebito abbia avuto luogo.
Il regolamento in conto delle commissioni, spese e oneri anche fiscali (così detta chiusura
contabile) avviene con la periodicità indicata nel Documento di sintesi o successivamente modificata.
Salvo diverso accordo, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l’immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto. Il Cliente può in ogni momento prelevare il saldo creditore disponibile. La Banca può chiedere in ogni momento il rimborso del saldo debitore che eventualmente risulti a seguito della chiusura contabile del conto.
Art. 22 - Operazioni in valuta estera.
Se la Banca consente di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Correntista può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore delle operazioni in valuta estera effettuate dal Cliente viene accreditato in conto
– previa conversione nella valuta avente corso legale o nella valuta pattuita – al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Correntista con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni.
Il Correntista si obbliga a non apporre la clausola “effettivo” di cui all’art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, se la disposizione impartita comporta per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, se il beneficiario della disposizione non accetta modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuta l’esecuzione della predetta disposizione, e resta a carico del Correntista ogni connessa conseguenza.
PARTE TERZA
Servizi di pagamento
Sottosezione (A) - NORME GENERALI Art. 23 - Definizioni.
Nella Parte “Servizi di pagamento” si intende per:
“Autenticazione forte”: un’autenticazione del Cliente basata sull’uso di due o più elementi, classificati nella categoria della conoscenza (qualcosa che l’Intestatario conosce; es. PIN), del possesso (qualcosa che l’Intestatario possiede) e dell’inerenza (qualcosa che caratterizza l’Intestatario), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l’affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;
“Beneficiario”: soggetto destinatario di Pagamenti a debito del Conto;
“Conto”: il rapporto bancario utilizzato per l’effettuazione e la ricezione di Pagamenti;
“Giorno Lavorativo”: un giorno nel quale la Banca è operativa nella prestazione dei servizi di Pagamento; l’elenco dei giorni considerati Giorni Lavorativi è disponibile presso le filiali;
“Identificativo Unico”: combinazione di lettere, numeri o simboli che individuano un conto interessato dall’operazione di Pagamento o il Beneficiario (ad esempio, il codice IBAN); “Intermediario del Beneficiario”: il prestatore di servizi di pagamento scelto dal Beneficiario;
tale ruolo può essere rivestito dalla Banca;
“Intermediario del Pagatore”: il prestatore di servizi di pagamento scelto dal Pagatore; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca;
“Paese E.E.A.”: Stato appartenente all’Area Economica Europea (European Economic Area – E.E.A.); ne fanno parte attualmente gli Stati dell’Unione Europea nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein;
“Pagamento”: operazione comportante il trasferimento di fondi; ove non diversamente precisato, indica operazioni sia a debito che a credito del Conto; non rientrano in tale ambito le operazioni previste all’art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo 27.1.2010 n. 11, fra cui i pagamenti mediante assegni, titoli cambiari e vaglia cambiari, a cui la presente Parte non si applica;
“Pagamento in divisa Extra E.E.A.”: Pagamento rientrante fra quelli indicati al comma 1 lett.
a) e b) dell’art. 24 ma che, a differenza di quelli indicati al comma 2 dello stesso articolo, è in una divisa diversa dall’euro e da una delle divise dei Paesi E.E.A. (ad esempio, Pagamento in dollari a credito del Conto se l’Intermediario del Pagatore è situato in un Paese E.E.A.;
“Pagamento Paese Extra E.E.A.”: Pagamento in qualsiasi divisa, rientrante fra quelli indicati al comma 1 lett. a) e b) dell’art. 24, ove l’altro Intermediario coinvolto è situato in un paese diverso da un Paese E.E.A. (ad esempio, Pagamento in euro a credito del Conto se l’Intermediario del Pagatore è situato negli Stati Uniti d’America;
“Pagatore”: soggetto che effettua un Pagamento a credito del Conto;
“Terza Parte”: prestatore di servizi pagamento, diverso dalla Banca, che presta uno o più dei seguenti servizi: servizi di informazione sui conti; servizi di disposizione di ordini di pagamento.
Art. 24 - Ambito di applicazione. Consenso del Cliente all’accesso, al trattamento e alla conservazione dei propri dati personali.
Le norme contenute nella presente sottosezione si applicano ai seguenti servizi di Pagamento relativi al Conto:
a)Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto; sono esclusi i Pagamenti in cui l’ordine disposto dal Cliente è trasmesso alla Banca per il tramite del Beneficiario;
b)Pagamenti a credito del Conto, incluso il versamento di contante.
Le norme delle sottosezioni (A) e (D) si applicano ai Pagamenti in Euro e in una delle divise dei Paesi E.E.A. quando:
– l’Intermediario del Beneficiario per i Pagamenti di cui al comma 1 sub a)
– o l’Intermediario del Pagatore per i servizi di cui al comma 1 sub b),
è situato in un Paese E.E.A.. Relativamente ai servizi Addebito Diretto Unico Europeo (ADUE) e Bonifico Europeo Unico Area SEPA (BEU) tali norme si applicano anche per i Pagamenti in cui l’altro Intermediario coinvolto è situato in uno degli altri Paesi indicati nel Foglio Informativo.
Per i Pagamenti di cui al comma precedente, i soggetti rientranti nella categoria delle “Microimprese”, di cui al Decreto Legislativo 27.1.2010 n. 11 sono equiparati ai consumatori, con l’eccezione degli articoli 47, comma 1 e 51, ai cui fini tali soggetti sono considerati non consumatori.
Le norme della sottosezione (E) si applicano ai Pagamenti in divisa Extra E.E.A. e ai Pagamenti Paese Extra E.E.A.
Ai sensi dell’art. 29, comma 1bis, del D.Lgs. 11/2010, il Cliente presta il proprio consenso all’accesso, al trattamento e alla conservazione, da parte della Banca, dei propri dati personali necessari alla prestazione dei servizi di pagamento relativi al Conto oggetto del presente contratto.
Art. 25 - Esecuzione dei Pagamenti.
Ciascun Pagamento è eseguito a condizione che:
– nell’ordine di Pagamento il Conto sia correttamente individuato, secondo quanto richiesto per la specifica tipologia di Pagamento;
– gli altri dati necessari per l’esecuzione del Pagamento, secondo quanto indicato nel Foglio Informativo, siano esatti, completi e non contraddittori;
– per l’ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte, sia rispettato quanto previsto all’art. 36.
Per i Pagamenti a debito del Conto occorre che sul medesimo vi siano disponibilità sufficienti per l’esecuzione integrale del Pagamento e non vi siano ragioni che impediscano il loro utilizzo. Non sarà pertanto effettuata un’esecuzione parziale del Pagamento.
Se nell’ordine è stato indicato un Identificativo Unico, l’esecuzione può avvenire esclusivamente sulla base di questo Identificativo Unico; la Banca non è tenuta ad effettuare ulteriori verifiche con riguardo agli eventuali altri dati forniti.
Art. 26 - Informazioni preliminari all’esecuzione di Pagamenti.
Prima dell’esecuzione del Pagamento il Cliente può chiedere informazioni specifiche sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese del Pagamento stesso. La Banca fornisce le informazioni verbalmente in filiale.
Art. 27 - Sospensione e rifiuto di operazioni di Pagamento da parte della Banca.
La Banca può sospendere o rifiutare l’esecuzione di un Pagamento se non sono soddisfatte le condizioni previste dal presente contratto o per altro giustificato motivo.
La Banca comunica la sospensione o il rifiuto al Cliente verbalmente (anche per via telefonica), o tramite posta elettronica, indicando, se possibile, le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine il Cliente deve comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico
o di posta elettronica.
In caso di sospensione, ai fini dell’esecuzione, l’ordine si intende ricevuto dalla Banca quando vengano meno le ragioni della sospensione stessa.
Art. 28 - Richiesta di rettifica.
Nel caso di Pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto oppure nel caso di mancata esecuzione di un Pagamento, il Cliente può richiederne la rettifica a condizione di comunicare la circostanza alla Banca secondo quanto previsto ai commi seguenti.
La richiesta di rettifica deve essere presentata alla Banca, con le modalità indicate nel Foglio Informativo, senza indugio non appena il Cliente è in grado di rilevare il Pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto oppure la mancata esecuzione di un Pagamento. Se il Cliente presenta la richiesta di rettifica per un Pagamento non autorizzato in un Giorno non Lavorativo o in un Giorno Lavorativo dopo il limite orario indicato nel Foglio Informativo, tale richiesta si considera ricevuta dalla Banca il Giorno Lavorativo successivo. La richiesta di rettifica deve essere effettuata in ogni caso entro 13 mesi dalla data di addebito o accredito. Se il Cliente è non consumatore, il termine di cui al comma 2 è di 60 giorni dalla data di ricevimento dell’estratto conto; per alcuni tipi di Addebiti Diretti è previsto un termine maggiore che è specificato nei relativi Fogli Informativi (ad esempio per il servizio ADUE il termine per richiedere la rettifica di un pagamento non autorizzato è di 13 mesi).
Art. 29 - Pagamenti non autorizzati.
Se il Pagamento risulta non autorizzato, la Banca – entro il Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo a quello in cui prende atto del Pagamento o riceve la richiesta di rettifica del Cliente ai sensi dell’art. 28 – riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se il Pagamento non avesse avuto luogo, salvo che abbia motivato sospetto di frode, assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quelle dell’addebito del Pagamento. La Banca ha il diritto di ottenere la restituzione dell’importo rimborsato qualora sia successivamente dimostrato che il Pagamento era stato autorizzato, ripristinando la situazione del Conto come se l’operazione di rimborso non avesse avuto luogo.
Art. 30 - Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti.
In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a debito del Conto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente a meno che sia in grado di provare che l’Intermediario del Beneficiario ha ricevuto l’importo del Pagamento nel termine indicato dall’art. 40.
Nel caso in cui la Banca sia responsabile in base al comma 1, se l’importo del Pagamento è stato già addebitato sul Conto, a seguito della richiesta del Cliente ai sensi dell’art. 27, la Banca ripristina la situazione del Conto come se l’addebito non avesse avuto luogo, applicando una data valuta non successiva a quella di addebito in Conto dell’importo del Pagamento. In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a credito del Conto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente se è dimostrato che essa ha ricevuto l’importo del Pagamento dall’Intermediario del Pagatore; questa responsabilità decorre dal momento in cui la Banca ha ricevuto l’importo del Pagamento.
Nel caso in cui sia responsabile in base al comma 3, la Banca accredita l’importo del Pagamento sul Conto con data valuta non successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta del Pagamento.
La Banca è inoltre responsabile di eventuali spese e interessi imputati al Cliente per la mancata
o inesatta esecuzione del Pagamento.
La responsabilità della Banca non sussiste se la mancata o inesatta esecuzione è imputabile al Cliente oppure se ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto dalla legge. Se il Cliente è non consumatore, i commi 2, 4 e 5 non si applicano.
Art. 31 - Imputazione delle spese del Pagamento.
Il Cliente non può disporre:
– l’addebito al Beneficiario di spese inerenti il Pagamento dovute alla Banca;
– né l’addebito a proprio carico di spese inerenti il Pagamento dovute all’Intermediario del Beneficiario.
Se il Cliente dispone un Pagamento con imputazione delle spese secondo modalità non consentite in base al comma 1, la Banca può rifiutare il Pagamento oppure eseguirlo applicando le spese secondo quanto previsto dal presente contratto.
Art. 32 - Comunicazione della avvenuta esecuzione.
La comunicazione dell’avvenuta esecuzione di ciascun Pagamento è effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione del Cliente, presso la filiale ove è intrattenuto il Conto, delle informazioni relative al Pagamento. Il Cliente può chiedere che la comunicazione dell’avvenuta esecuzione di Pagamenti sia effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione, all’inizio di ciascun mese solare, presso la filiale ove è intrattenuto il Conto, delle informazioni relative ai Pagamenti eseguiti nel mese solare precedente su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Tali informazioni sono disponibili per i due mesi solari successivi a quello a cui si riferiscono.
Se il Cliente è non consumatore, il comma 1 non si applica; la messa a disposizione di una comunicazione della avvenuta esecuzione e i contenuti della stessa sono subordinati ad apposito accordo a parte.
Art. 33 - Recesso dai servizi di pagamento.
Il Cliente e la Banca possono recedere dai servizi di pagamento regolati nella presente Parte con le modalità previste nell’articolo 8.
Il recesso del cliente dai servizi di pagamento comporta il recesso dal presente contratto.
Art. 34 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche in materia di servizi di pagamento.
La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126-sexies del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta; tuttavia, se il Cliente è una Microimpresa, nei suoi confronti non si applica il comma 4-bis dell’art. 126- sexies. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto.
Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso.
Se la modifica è in senso sfavorevole per il Cliente, l’applicazione immediata e senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione dei tassi di riferimento convenuti nel contratto; il Cliente è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell’ambito delle comunicazioni periodiche relative al Conto inviate dalla Banca.
Se il Cliente è non consumatore:
– il comma 2 non si applica;
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– la modifica è comunicata con un preavviso di 10 giorni; la modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto;
– il comma 3 si applica: la Banca tuttavia non è tenuta in nessun caso a comunicare le modifiche sfavorevoli.
Sottosezione (B) - PAGAMENTI DISPOSTI DAL CLIENTE A DEBITO DEL CONTO
Art. 35 - Caratteristiche.
La presente sottosezione si applica ai i seguenti tipi di Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito ordine alla Banca: Bonifici SEPA credit transfer, bonifico SEPA a valere su schemi di pagamento diversi dal SCT.
Le caratteristiche di ciascun tipo di Pagamento sono descritte nei Fogli Informativi.
Art. 36 - Ordine di Pagamento - Ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte Ordine di Pagamento - L’ordine di Pagamento è impartito:
– tramite il Servizio a Distanza della Banca con le modalità previste nella Guida al Servizio a Distanza;
– in filiale per bonifici.
Per alcuni Pagamenti è possibile disporre l’esecuzione in via permanente, vale a dire l’effettuazione in via continuativa a date prestabilite (ordine permanente).
Ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte - Alcuni ordini di Pagamento possono essere disposti tramite una Terza Parte che presta servizi di disposizione di ordini di pagamento, se ricorrono le seguenti condizioni:
– il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca ha attivato il Servizio a Distanza della Banca a cui il Conto è collegato in modalità dispositiva e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
– il Conto è intestato o cointestato al Cliente a firme disgiunte;
– ogniqualvolta sia disposto un Pagamento, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.
Gli ordini di Pagamento che possono essere disposti tramite Terza Parte sono indicati nel Foglio Informativo.
La Banca può rifiutare l’accesso al Conto alla Terza Parte per giustificate e comprovate ragioni connesse all’accesso fraudolento o non autorizzato al Conto medesimo da parte della Terza Parte, compresi i casi di ordini di Pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, prima che l’accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Cliente o alla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine, il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca devono comunicare alla Banca stessa un proprio recapito telefonico o di posta elettronica. La Banca consente l’accesso al Conto alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.
In ogni caso la Banca - se riceve dal Cliente o dalla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca la revoca del consenso alla prestazione dei servizi di disposizione di ordini di pagamento - rifiuta senza indugio l’accesso al Conto alla Terza Parte. Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può disporre tale revoca nei casi e con le modalità indicate nella Guida ai Servizi tramite il Servizio a Distanza a cui il Conto è collegato in modalità dispositiva.
La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca e la Terza Parte relativi ai servizi di disposizione di ordine di pagamento prestati da quest’ultima. Il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca si impegnano quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi.
Art. 37 - Dati necessari per l’esecuzione del Pagamento.
Ogni ordine di Pagamento impartito dal Cliente deve contenere le informazioni o l’Identificativo Unico richiesti per il relativo servizio.
Art. 38 - Ricezione dell’ordine.
L’ordine di Pagamento presentato tramite il Servizio a Distanza si considera ricevuto dalla Banca nella stessa data della sua presentazione o, se tale data non è un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo successivo.
Se l’ordine è presentato oltre determinati limiti orari – riportati nella Guida al Servizio a Distanza – l’ordine si considera ricevuto il Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo. I limiti orari riportati nelle istruzioni operative relative al Servizio a Distanza si applicano anche in caso di ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte.
Nel caso di cui al comma 2, la Banca può comunque considerare gli ordini ricevuti oltre il limite orario come ricevuti nello stesso Xxxxxx Xxxxxxxxxx di presentazione.
Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell’ordine che esso deve essere accreditato all’Intermediario del Beneficiario in una determinata data futura. In tal caso, indipendentemente dalla data di presentazione, l’ordine si considera ricevuto:
– nel caso di ordine impartito tramite il Servizio a Distanza (anche quando l’ordine sia impartito tramite Terza Parte), il Giorno Lavorativo precedente la data indicata dal Cliente per l’accredito all’Intermediario del Beneficiario;
– nel caso di Pagamento in una delle divise dei Paesi E.E.A. diversa dall’euro, quattro Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Cliente per l’accredito all’Intermediario del Beneficiario.
Per alcuni tipi di Pagamento la Banca può consentire al Cliente di indicare nell’ordine che l’esecuzione dello stesso sia avviata in una data futura; se il Cliente esercita tale scelta, l’ordine si considera ricevuto nella data indicata se questa coincide con un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, oppure il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo.
Dalla data di ricezione dell’ordine la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto. Per le operazioni di Pagamento di seguito indicate la Banca può, dal momento della presentazione
dell’ordine con data futura, rendere indisponibile l’importo necessario all’esecuzione del Pagamento: bonifici.
Art. 39 - Revoca dell’ordine.
L’ordine di Pagamento non può essere revocato dal Cliente, salvo che si tratti di un ordine con data futura (inclusi gli ordini permanenti) oppure che la Banca vi consenta.
L’ordine con data futura può essere revocato dal Cliente entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione come definita all’art. 38.
La revoca deve essere richiesta tramite il Servizio a Distanza con le modalità specificate nella Guida ai Servizi.
Nel caso di ordine permanente, il Cliente deve indicare se intende revocare solo il primo ordine di pagamento successivo oppure tutti i pagamenti da eseguire dopo la revoca stessa. In mancanza di indicazione, la revoca fa cessare l’esecuzione di tutti i pagamenti da eseguire successivamente alla revoca stessa.
L’ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte non può essere revocato dal Cliente, salvo che la Banca e la Terza Parte vi consentano oppure che si tratti di un ordine con data futura; in quest’ultimo caso, la revoca può essere disposta dal Cliente entro il termine di cui al comma 2. Art. 40 - Tempi di esecuzione del Pagamento.
L’ordine di Pagamento è eseguito mediante accredito del relativo importo all’Intermediario del Beneficiario:
– nel caso di ordine impartito tramite il Servizio a Distanza (anche quando l’ordine sia impartito tramite Terza Parte), entro il Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi dell’art. 38.
– nel caso di ordine impartito su supporto cartaceo, entro il secondo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo alla data di ricezione ai sensi dell’art. 38.
In deroga a quanto stabilito al comma precedente, per i Pagamenti in una divisa di un Paese
E.E.A. diversa dall’Euro l’importo è accreditato all’Intermediario del Beneficiario entro il quarto Giorno Lavorativo dalla data di ricezione ai sensi dell’art. 38.
Sottosezione (C) - PAGAMENTI A CREDITO DEL CONTO
Art. 41 - Termini di accredito.
L’importo del Pagamento è a disposizione del Cliente non appena l’importo medesimo è ricevuto dalla Banca tenuto conto dei tempi tecnici necessari.
Nel caso in cui il Pagamento sia in una divisa di un Paese E.E.A. diversa dall’euro, il relativo importo è a disposizione del Cliente, previa conversione in euro, entro il quarto Giorno Lavorativo successivo a quello in cui l’importo medesimo è ricevuto dalla Banca.
Sottosezione (D) - PAGAMENTI IN DIVISA EXTRA E.E.A. E PAGAMENTI PAESE EXTRA E.E.A.
Art. 42 - Rinvio alle norme delle sottosezioni precedenti.
Ai Pagamenti in divisa Extra E.E.A. si applicano i seguenti articoli della presente Parte: 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 (ad eccezione del comma 4).
Ai Pagamenti Paese Extra E.E.A. si applicano i seguenti articoli della presente Parte: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 (ad eccezione del comma 4).
Art. 43 - Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti Paese Extra E.E.A.
In caso di mancata esecuzione di un Pagamento a credito del Conto, se è dimostrata la sua responsabilità la Banca accredita sul Conto l’importo del Pagamento.
Art. 44 - Esecuzione del Pagamento.
Nel Foglio Informativo sono indicati, per ciascun tipo di Pagamento, i termini per l’accredito sul Conto dell’importo del Pagamento in divisa Extra E.E.A. o del Pagamento Paese Extra E.E.A. in una divisa diversa dall’euro o dalla divisa di un Paese E.E.A..
In caso di Pagamento Paese Extra E.E.A. in euro o in una divisa di un Paese EEA a credito del Conto si applica l’art. 41.
Sottosezione (E) - SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI E CONFERMA DISPONIBILITÀ DEI FONDI
Art. 45 - Servizi di informazione sui conti e conferma disponibilità fondi.
Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può avvalersi dei servizi di informazione sui conti prestati da una Terza Parte in relazione al Conto se ricorrono le seguenti condizioni:
a) il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca ha attivato il Servizio a Distanza della Banca a cui il Conto è collegato e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
b) per ogni sessione di comunicazione, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.
Le informazioni sul Conto che possono essere richieste tramite Terza Parte sono quelle indicate nel Foglio Informativo.
La Banca può rifiutare l’accesso al Conto alla Terza Parte per giustificate e comprovate ragioni connesse all’accesso fraudolento o non autorizzato al Conto medesimo da parte della Terza Parte. In tali casi, prima che l’accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Cliente o alla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificativi motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine, il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca devono comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica. La Banca consente l’accesso al Conto alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.
In ogni caso la Banca, se riceve dal Cliente o dalla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca la revoca del consenso alla prestazione dei servizi di informazione sui conti, rifiuta senza indugio l’accesso al Conto alla Terza Parte. Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può disporre tale revoca nei casi e con le modalità indicate nella Guida ai Servizi tramite il Servizio a Distanza a cui il Conto è collegato.
La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca e la Terza Parte relativi ai suddetti servizi di informazione sui conti. Il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca si impegnano quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi.
Nel consenso rilasciato alla Banca devono essere correttamente indicati tutti i dati richiesti, fra cui i dati identificativi della Terza Parte.
Il consenso rilasciato alla Banca è dato mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico.
Il consenso può essere dato anche tramite il Servizio a Distanza, se previsto dalle sue funzionalità.
Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può in qualsiasi momento revocare il consenso. La comunicazione di revoca deve essere effettuata con le modalità
previste al comma precedente per il rilascio del consenso; essa è efficace entro il secondo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo alla sua ricezione da parte della Banca.
La Banca non blocca sul Conto l’importo dell’operazione di pagamento per cui la Terza Parte ha chiesto conferma della disponibilità di fondi.
Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può chiedere alla Banca stessa di comunicargli, tramite il Servizio a Distanza o altra modalità concordata con la Banca, l’avvenuta identificazione della Terza Parte e la risposta fornita alla sua richiesta di conferma.
PARTE QUARTA - Norme speciali per il deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari
Sottosezione (A) - NORME GENERALI Art. 46 - Oggetto.
La Banca svolge il servizio di deposito in amministrazione di titoli e strumenti finanziari sia cartacei sia immessi nel sistema di gestione accentrata ai sensi del Titolo II Bis del Testo Unico della Finanza o altrimenti dematerializzati (di seguito denominati complessivamente “titoli”), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
Nel caso di deposito di titoli cartacei il Depositante deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.
Nel caso di strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata ai sensi del TUF o altrimenti dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del Depositante presso la Banca prende luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi, nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali possono effettuarsi soltanto tramite la Banca e trovano attuazione attraverso iscrizioni contabili, secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa in vigore, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.
La registrazione contabile che attribuisce al Depositante la legittimazione piena ed esclusiva all’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari – ivi compresi i diritti di cui al successivo articolo 47 – secondo la disciplina di ciascuno di essi e le norme di legge applicabili, è unicamente quella effettuata dalla Banca all’esito del regolamento delle relative operazioni. La registrazione contabile degli strumenti finanziari nel deposito prima del regolamento dell’operazione di acquisto attribuisce al Depositante unicamente il diritto di vendere, prima di averne acquistato la proprietà, lo strumento finanziario oggetto del precedente ordine di acquisto non ancora regolato, ferma restando l’applicazione delle norme che disciplinano la definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.
Nel caso di strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata ai sensi del Testo Unico della Finanza si applicano i commi 3 e 4 del presente articolo: è tuttavia ammessa la possibilità di richiedere il rilascio del certificato in forma cartacea, qualora il regolamento del titolo lo consenta.
Art. 47 - Svolgimento del servizio - Diritto di intervento in assemblea ed esercizio del voto
Mod. 660006 - 01.2023
- Richieste di comunicazioni o certificazioni per l’esercizio di ulteriori diritti - Identificazione dei Depositanti titolari di strumenti finanziari – Sollecitazione di deleghe di voto.
La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, anche se diversi da quelli immessi nel sistema di gestione accentrata, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Depositante ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla tutela dei diritti di natura economica ai titoli stessi.
Nei casi di diritti di opzione e warrant relativi agli strumenti finanziari in deposito immessi nel sistema di gestione accentrata, conversione dei titoli o versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni al Depositante e provvede all’esecuzione dell’operazione soltanto a seguito
di ricezione da parte del Depositante di istruzioni scritte e previo versamento dei fondi occorrenti e, in caso di Depositante diverso da persona fisica, solo qualora quest’ultimo sia provvisto di Codice LEI di cui al successivo art. 67, ultimo comma. In mancanza di istruzioni scritte del Depositante entro l’orario di chiusura finale di sportello del Giorno Lavorativo precedente l’ultimo giorno di trattazione dei diritti/warrant così come in mancanza di fondi disponibili, la Banca cura la vendita dei diritti/warrant per conto del Depositante l’ultimo giorno di trattazione, compatibilmente con le condizioni di mercato nel quale i diritti/warrant sono negoziati: in presenza di condizioni di mercato che non consentono la vendita, o in caso di persone diverse dalle persone fisiche sprovviste di Codice LEI di cui al successivo art. 67, ultimo comma, la Banca non procede alla vendita medesima.
Per i titoli non immessi nel sistema di gestione accentrata, il Depositante deve dare alla Banca le opportune istruzioni entro l’orario di chiusura finale di sportello del quinto Giorno Lavorativo precedente il giorno di scadenza della pertinente operazione, in mancanza delle quali la Banca non è obbligata a compiere alcuna attività. Per i titoli non quotati nelle Borse italiane, il Depositante è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.
Il Depositante conferisce alla Banca mandato con rappresentanza affinché questa compili e sottoscriva, in nome e per conto del Depositante, secondo le specifiche istruzioni di volta in volta impartite da quest’ultimo, la scheda di adesione, o la diversa documentazione messa a disposizione dall’emittente, relativa a offerte pubbliche di acquisto, di scambio, di acquisto e scambio, aumenti di capitale e altre operazioni sul capitale quali, a titolo esemplificativo, conversione di titoli o versamento di decimi e, in relazione al presente mandato, autorizza fin d’ora la Banca anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395, c.c.
In mancanza di istruzioni contrarie da conferire per iscritto alla Banca entro il giorno lavorativo bancario precedente la data di negoziazione “ex cedola” o “ex dividendo”, la Banca medesima cura l’incasso degli interessi o dei dividendi.
La Banca fornisce al Depositante, in relazione alle azioni registrate su ciascun deposito amministrato di cui sia intestatario, esclusivamente le informazioni ricevute dal depositario centrale o dal sub-depositario, secondo quanto comunicato, a norma di legge o regolamento, da emittenti italiani con azioni in Gestione Accentrata in regime di dematerializzazione o da emittenti con sede in un altro Stato membro dell’Unione europea le cui azioni in Gestione Accentrata siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro dell’Unione europea, relative a:
(i) convocazione di un’assemblea dei soci;
(ii) eventi societari diversi dall’assemblea dei soci in relazione ai quali l’azionista abbia la possibilità di esercitare un diritto, una facoltà o una scelta (aumenti di capitale, offerte pubbliche di acquisto - OPA, offerte pubbliche di scambio - OPS, offerte pubbliche di acquisto e scambio - OPAS, opzione di incasso dividendi in azioni o in denaro).
La Banca trasmette al Depositante le informazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) senza indugio e al più tardi entro la chiusura dello stesso Giorno Lavorativo Bancario in cui le ha ricevute dal depositario centrale o dal sub-depositario. Le informazioni ricevute dopo le ore
16.00 del Giorno Lavorativo Bancario sono trasmesse dalla Banca al più tardi entro le ore 10.00 del Giorno Lavorativo Bancario successivo.
Fuori dai casi sopra indicati, la Banca fornisce al Depositante in relazione agli strumenti finanziari diversi dalle azioni registrati su ciascun deposito amministrato di cui sia intestatario le seguenti informazioni:
1) nel caso di emittenti italiani i cui strumenti finanziari siano nel sistema di Gestione Accentrata:
– conversione di obbligazioni in azioni;
– offerte pubbliche di acquisto (OPA), offerte pubbliche di scambio (OPS), offerte pubbliche di acquisto e scambio (OPAS);
2) nel caso di emittenti diversi da quelli di cui al punto 1) i cui strumenti finanziari siano presso depositari centrali esteri cui aderisce la Banca, anche per il tramite di aderenti diretti, o presso sub-depositari abilitati esteri ai quali la Banca è legata da rapporto contrattuale:
– unicamente le informazioni relative alle operazioni indicate al punto 1) precedente che la Banca riceve dal depositario centrale estero o dal sub-depositario indicati in precedenza.
La comunicazione al Cliente delle informazioni di cui al precedente comma avviene secondo le modalità di seguito indicate:
– per gli emittenti azioni indicati nel comma precedente e per gli emittenti italiani strumenti finanziari diversi dalle predette azioni di cui al punto 1) di detto comma, secondo le modalità disciplinate nel paragrafo “Comunicazioni con la clientela” della sezione “Dichiarazioni e firme degli intestatari”;
– per gli emittenti indicati nel comma precedente, punto 2), successivamente alla ricezione delle informazioni e in relazione alle tempistiche segnalate dal depositario centrale estero o dal sub-depositario, tramite comunicazione nella sezione riservata del Sito Internet della Banca, se il Depositante ha sottoscritto il Contratto per il Servizio a Distanza, oppure con comunicazione al numero di telefono cellulare o all’indirizzo e-mail personale, indicati nella Richiesta o comunicati successivamente per iscritto o con qualsiasi altra modalità individuata di volta in volta dalla Banca compatibile con i tempi a disposizione.
Qualora gli eventi societari e/o le operazioni precedentemente indicati abbiano ad oggetto strumenti finanziari registrati in un deposito amministrato cointestato, la Banca effettua le comunicazioni ivi indicate, comprese quelle relative a strumenti finanziari nominativi, utilizzando gli strumenti di cui al comma precedente riferibili a uno solo degli intestatari del deposito amministrato anche se non intestatario dello strumento finanziario oggetto della comunicazione, con piena liberazione nei confronti di tutti i cointestatari.
Nei confronti del Cliente che non abbia sottoscritto il Contratto per il Servizio a Distanza e che non abbia fornito per iscritto il numero di telefono cellulare e neppure un indirizzo e- mail personale, la Banca si impegna a fare quanto ragionevolmente possibile compatibilmente con i tempi a disposizione e senza assumere alcuna responsabilità qualora l’avviso non pervenga in tempo utile al Cliente medesimo.
Le norme che disciplinano i diritti dei titolari di strumenti finanziari, contenute nei successivi paragrafi del presente articolo, si applicano solo agli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata e in deposito presso la Banca.
Il Depositante che intende intervenire in assemblea per esercitare il diritto di voto deve richiedere alla Banca di attestare all’emittente, con apposita comunicazione eventualmente resa tramite l’intermediario aderente al sistema di Gestione Accentrata, la legittimazione del richiedente in conformità alle scritture contabili della Banca stessa.
Tale richiesta deve essere effettuata:
– per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione, con il consenso dell’emittente, nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell’Unione Europea, entro il termine dell’orario di sportello del quarto giorno lavorativo bancario precedente la data di unica convocazione dell’assemblea oggetto della richiesta o la data di prima convocazione se le date delle convocazioni successive sono indicate nel medesimo avviso di convocazione; in caso contrario entro il termine dell’orario di sportello del quarto giorno lavorativo bancario precedente ciascuna data di convocazione successiva;
– per le assemblee diverse da quelle indicate in precedenza, entro il termine dell’orario di sportello del quarto giorno lavorativo bancario precedente la data di prima convocazione dell’assemblea oggetto della richiesta, o entro il termine dell’Orario di Sportello del quarto Giorno Lavorativo Bancario precedente il termine previsto dallo statuto della società per l’inoltro della comunicazione.
La Banca rende indisponibili, fino alla chiusura dell’assemblea, i titoli oggetto di comunicazione, emessi da società il cui statuto preveda espressamente tale condizione.
Qualora la richiesta di cui al precedente comma pervenga alla Banca oltre i termini sopra indicati, la Banca non assume alcuna responsabilità per il caso in cui la società emittente non accetti la comunicazione.
Il Depositante, salvo nei casi di cui al successivo comma, può effettuare la richiesta sopra
indicata anche con riferimento a tutte le assemblee di uno o più emittenti i cui strumenti finanziari siano tempo per tempo depositati/registrati, fino a diversa comunicazione: in tal caso la Banca provvede all’invio delle comunicazioni senza necessità di ulteriori richieste da parte del Depositante.
Il Depositante legittimato al voto, laddove previsto nello statuto dell’emittente e nell’avviso di convocazione dell’assemblea, con la richiesta di cui al precedente comma, può trasmettere anche le istruzioni di voto, compilando apposito modulo presso la Banca o tramite ulteriori procedure che la Banca renda disponibili. La Banca, ove ricevuta dall’emittente, trasmette al Depositante conferma della ricezione delle istruzioni di voto da parte dell’emittente medesimo. La Banca non assume alcuna responsabilità circa la correttezza, la completezza o l’accuratezza delle istruzioni di voto indicate dal Depositante.
Il Depositante che intende esercitare diritti diversi da quello contemplato nei commi precedenti deve richiedere alla Banca di effettuare, eventualmente per il tramite dell’intermediario aderente al sistema di gestione accentrata, le comunicazioni o rilasciare le certificazioni necessarie per l’esercizio dei diritti medesimi.
La Banca effettua le comunicazioni o rilascia le certificazioni di cui al comma precedente senza indugio e comunque entro il secondo Giorno Lavorativo Bancario successivo a quello di ricezione della richiesta del Depositante. Nei casi consentiti dalla legge, il Depositante può chiedere alla Banca l’invio all’emittente di una comunicazione di revoca della comunicazione di cui sopra in relazione a tutti o parte degli strumenti finanziari depositati.
Il Depositante è tenuto a restituire alla Banca la certificazione eventualmente rilasciatagli, ove ancora idonea a produrre effetti, qualora intenda trasferire i diritti oggetto della certificazione o ottenere la consegna degli strumenti finanziari corrispondenti.
In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della certificazione, il Depositante può chiedere, a proprie spese, il rilascio di un duplicato subordinatamente alla consegna di copia della denuncia all’autorità competente.
Nel caso di richiesta di identificazione degli azionisti proveniente, per il tramite del depositario centrale, da (i) emittenti italiani (o dal delegato di essi) con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione Europea e/o (ii) società italiane (o dal delegato di esse) con azioni ammesse, con il consenso dell’emittente, alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Stati membri dell’Unione europea, il cui statuto preveda l’esercizio del diritto all’identificazione dei propri azionisti, la Banca, è tenuta a comunicare (anche tramite un proprio incaricato) ai soggetti sub. (i) e/o sub. (ii) i dati identificativi del Depositante che detiene presso la Banca medesima azioni dell’emittente/società richiedente in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto, unitamente al numero di azioni registrate sul deposito amministrato di cui sia intestatario. Nei casi che precedono la Banca comunica ai soggetti sub. (i) e/o sub. (ii) i dati identificativi del Depositante senza indugio e comunque non oltre il termine indicato dall’emittente/ società richiedente.
Il Depositante titolare di una partecipazione azionaria superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto, frazionata su più depositi amministrati aperti presso diversi intermediari, è tenuto ad informare di tale circostanza la Banca presso cui sono depositate le azioni in misura inferiore alla citata percentuale. Il Depositante comunica tale circostanza, sottoscrivendo apposito modulo presso la Banca o tramite ulteriori procedure che la Banca renda disponibili, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla diffusione del comunicato stampa con cui l’emittente/società di cui al precedente comma 1 rende nota al mercato la richiesta di identificazione dei propri azionisti. La Banca non assume alcuna responsabilità nel caso di omessa o ritardata comunicazione da parte del Depositante delle suindicate informazioni. In ogni caso, la Banca non è tenuta ad accettare le informazioni trasmesse dal Depositante oltre il predetto termine.
La Banca è legittimata ad adempiere alle richieste dei dati identificativi degli azionisti formulate da emittenti aventi la sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea.
Nel caso di richiesta di (i) emittenti obbligazioni ammesse alla Gestione Accentrata, il cui regolamento del prestito lo preveda, (ii) società emittenti azioni di risparmio ammesse alla Gestione Accentrata, il cui statuto lo preveda, o (iii) società di gestione del risparmio, con riguardo alle quote di fondi immobiliari quotati e nei casi ove sia consentito da norme di legge, la Banca comunica (anche tramite un proprio incaricato) all’emittente/società richiedente (o a un suo delegato) i dati identificativi del Cliente, sul cui deposito amministrato sono registrati obbligazioni/azioni di risparmio/quote di fondi dell’emittente/società richiedente, che non ha espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero dei predetti strumenti finanziari registrati sui rispettivi depositi.
Al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi 16, 17 e 18, il Depositante può in ogni tempo prestare/negare il consenso alla comunicazione dei dati identificativi o modificare quanto precedentemente espresso in relazione a ciascun deposito amministrato di cui sia intestatario sottoscrivendo apposito modulo presso la Banca o tramite ulteriori procedure che la Banca renda disponibili.
Art. 48 - Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Depositante.
Se il Depositante non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni di calendario dalla ricezione della lettera.
Se il Depositante rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, cod. civ., realizzando, direttamente o a mezzo intermediario abilitato, un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.
Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Depositante con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni di calendario.
La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Depositante.
Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle condizioni di cui alle presenti norme.
Art. 49 - Modalità per il ritiro dei titoli cartacei oggetto di deposito - Vincoli.
Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il Depositante deve far pervenire la richiesta alla Banca almeno 2 giorni lavorativi bancari prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato, la richiesta deve essere rinnovata.
In caso di parziale o totale ritiro dei titoli subdepositati, a norma del successivo art. 52, la Banca provvede alla loro restituzione al Depositante entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui li ha ricevuti dagli organismi subdepositari.
Qualora la Banca lo consenta, il deposito può essere sottoposto a particolari vincoli a richiesta del Depositante: in tal caso, il vincolo si estende a tutti gli strumenti finanziari ivi depositati/registrati.
Nel caso in cui il vincolo non riguardi la totalità degli strumenti finanziari depositati/registrati, gli strumenti finanziari vincolati sono depositati/registrati in un deposito diverso da quello originariamente destinato alla custodia e amministrazione.
Mod. 660006 - 01.2023
Nel caso di pegno, usufrutto o riporto, è obbligo del Depositante dare comunicazione alla Banca dell’eventuale esistenza di una convenzione tra il Depositante e, rispettivamente, il creditore pignoratizio, l’usufruttuario o il riportatore, che attribuisca ad un soggetto diverso da quello stabilito dalla legge la legittimazione ad avanzare la richiesta di comunicazione o certificazione all’esercizio dei diritti inerenti ai titoli sottoposti a vincolo, di cui al precedente articolo 47. La mancata comunicazione dell’esistenza e del contenuto di tale convenzione esonera la Banca da ogni responsabilità in relazione al rilascio delle relative attestazioni, comunicazioni o certificazioni.
Art. 50 - Deposito cointestato e procure.
Quando il deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente a firma disgiunta, oltre quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6, ciascuno degli altri cointestatari è inoltre autorizzato in nome e per conto di ciascun altro
cointestatario del rapporto, anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod. civ., a vendere i titoli nominativi, anche azionari, intestati ad uno solo dei titolari del rapporto, a comprare titoli nominativi, anche azionari, facendoli intestare ad un altro dei cointestatari del rapporto, a trasferire i titoli nominativi, anche azionari, intestati ad uno solo dei titolari del rapporto. Allo scopo appone sugli stessi le relative girate o conferisce alla Banca il relativo mandato anche per girarli a favore di terzi o della Banca, nonché a dare in riporto i titoli, estinguere i riporti in essere, ad utilizzare comunque i titoli nominativi, anche azionari, intestati ad uno solo dei titolari del rapporto, nonché a costituire i predetti in pegno a favore di terzi o della Banca.
Pertanto, con la firma del presente contratto, i Depositanti si conferiscono reciproca procura.
Art. 51 - Trasferimento del deposito di titoli cartacei.
La Banca ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo.
Art. 52 - Subdeposito dei titoli cartacei e strumenti finanziari gestione accentrata.
Il Depositante autorizza la Banca a sub-depositare i titoli cartacei presso depositari centrali o presso altri depositari abilitati, quali banche centrali, banche italiane, banche comunitarie, banche di paesi terzi e altri soggetti ai sensi e nei limiti della normativa applicabile. I sub- depositari presso cui sono tempo per tempo sub-depositati i titoli sono indicati nel documento “conferma di operazione in titoli”.
In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il Depositante prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca e secondo le modalità previste nelle norme contenute nel regolamento dei servizi dei depositari centrali o degli altri depositari abilitati di cui al comma precedente.
I titoli sub-depositati sono immessi in depositi intestati alla Banca.
Nell’ipotesi in cui i titoli siano immessi in un deposito che contiene gli strumenti finanziari di proprietà di una pluralità di clienti della Banca (“conto omnibus”), la Banca istituisce e conserva le evidenze/registrazioni contabili a nome del Cliente, come disciplinate nel presente Contratto, di tali strumenti finanziari e le aggiorna in via continuativa e con tempestività in modo da consentire alla Banca di ricostruire, in qualsiasi momento, la posizione in strumenti finanziari di ciascun Cliente. In caso di titoli sub-depositati presso un depositario centrale dell’area economica europea (EEA) al quale la Banca partecipa direttamente, il Cliente ha la facoltà, ai sensi della normativa vigente, di richiedere alla Banca, previa sottoscrizione di apposita documentazione contrattuale, di sub-depositare i titoli in un conto intestato alla Banca ma destinato a contenere solamente gli strumenti finanziari di proprietà del Cliente medesimo (“conto individuale”).
Il Depositante autorizza la Banca a sub-depositare i titoli cartacei emessi o circolanti all’estero presso State Street Bank ovvero presso altri depositari abilitati, individuati dalla Banca tempo per tempo.
Il Depositante autorizza altresì la Banca a consentire ai sub-depositari indicati al periodo precedente di farsi sostituire nell’esecuzione delle operazioni di cui all’art. 47 da società estere sub-depositarie e a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità previste dalle norme contenute nel regolamento di dette società estere sub-depositarie.
Se i titoli di cui al presente articolo presentano caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile – ferma la responsabilità del Depositante in ordine alla regolarità dei titoli – il Depositante autorizza la Banca a procedere al raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte degli enti di cui ai commi precedenti ed il Depositante accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità.
Resta comunque inteso che, la Banca è responsabile nei confronti del Depositario a norma del presente contratto anche relativamente ai titoli e agli strumenti finanziari sub-depositati a norma del presente articolo.
Le previsioni del presente articolo si applicano anche agli strumenti finanziari dematerializzati ai sensi delle norme loro applicabili, anche se diversi da quelli immessi nel sistema di gestione accentrata.
Sottosezione (B) - NORME CHE DISCIPLINANO IL SERVIZIO DI PRESTITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DI PROPRIETÀ DEL CLIENTE
Art. 53 - Definizioni.
Nella presente Sottosezione (B) che disciplina il servizio di prestito degli strumenti finanziari di proprietà del Cliente, si intende per:
“Parti”: la Banca e il Cliente;
“Mutuante”: il Cliente;
“Mutuatario” o "Banca": la Banca o il terzo soggetto prenditore degli strumenti finanziari;
“Contratto di deposito”: il contratto di deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari stipulato e attualmente in essere le tra le Parti;
“Deposito amministrato”: il conto in essere presso la Banca a nome del Cliente in dipendenza del contratto di deposito;
“Mercati regolamentati”: i mercati di cui all’art. 1, co. 1, lett. w-ter) del TUF, nonché ogni altro mercato regolarmente funzionante per il quale siano stabiliti criteri di accesso e di funzionamento;
“Strumenti finanziari”: i titoli quotati nei mercati regolamentati di proprietà del Cliente immessi nel deposito amministrato che possono formare oggetto dei singoli contratti di prestito;
“Valore di mercato degli strumenti finanziari”: per i titoli azionari quotati nei mercati regolamentati che prevedono la pubblicazione di un prezzo di riferimento è rappresentato dal prezzo di riferimento; per i titoli azionari quotati in mercati regolamentati che non prevedono la pubblicazione di un prezzo di riferimento, è rappresentato dal prezzo di quotazione ottenibile da un information provider generalmente utilizzato dagli operatori del settore (a titolo esemplificativo Bloomberg, Reuters) individuato secondo buona fede dalla Banca;
“Conferma di operazione”: la conferma dei singoli contratti di prestito di strumenti finanziari conclusi dalla Banca in nome e per conto del Cliente in esecuzione dell’incarico conferito dal Cliente alla Banca, che riporta la specie e la quantità di strumenti finanziari oggetto del prestito, la data dell’operazione, la data di decorrenza e la remunerazione spettante al Cliente;
“Giorno lavorativo”: ogni giorno di funzionamento dei mercati regolamentati nei quali sono quotati gli strumenti finanziari oggetto dei singoli contratti di prestito;
“Giacenza”: la quantità di ciascuno degli strumenti finanziari immessi nel Deposito amministrato.
Art. 54 - Esecuzione del mandato.
In esecuzione di quanto previsto dalla presente Sottosezione (B), la Banca conclude per conto del Cliente i singoli contratti di prestito di strumenti finanziari con piena discrezionalità senza necessità di specifica preventiva autorizzazione del Cliente, decidendo autonomamente, entro i limiti specificamente previsti in questo accordo quadro, la tipologia e la quantità di strumenti finanziari da concedere in prestito, le giornate di esecuzione dei singoli contratti e le controparti contrattuali.
La Banca non assume nei confronti del Cliente alcun obbligo di esecuzione di specifici contratti di prestito di strumenti finanziari anche nel caso in cui il Cliente impartisca specifiche disposizioni alla Banca.
Il Cliente non può vantare alcuna pretesa affinché i suoi strumenti finanziari vengano effettivamente presi in prestito dalla Banca. Il quantitativo preso in prestito è determinato volta per volta dalla Banca. Al riguardo la Banca prende in considerazione in egual misura tutti i suoi clienti, a seconda della disponibilità o meno del necessario numero di strumenti finanziari, e tiene conto anche del numero di contratti di Prestito Xxxxxx perfezionati in precedenza.
La Banca garantisce al Cliente il buon fine delle singole operazioni di prestito di strumenti finanziari concluse in attuazione delle norme della presente Parte, o in alternativa la restituzione dell’equivalente in denaro ai sensi del primo comma dell’art. 61.
Art. 55 - Contratti conclusi dalla Banca con se stessa.
La Banca è sin d’ora autorizzata, ai sensi dell’art. 1395 del codice civile, a concludere le singole operazioni di prestito di strumenti finanziari con se stessa e ad assumere quindi, oltre alla veste di mandataria con rappresentanza del Cliente, anche la veste di Mutuatario, quale controparte contrattuale del Cliente.
Anche nel caso di cui al precedente comma 1 del presente articolo, le obbligazioni restitutorie della Banca che saranno di volta in volta determinate in ragione delle singole operazioni di prestito di strumenti finanziari concluse in attuazione della presente Sottosezione (B), ivi incluso quanto previsto dall’art. 61, sono assistite da garanzia. In particolare, la Banca costituisce, a favore del Cliente, un vincolo pignoratizio sul denaro e/o sul valore degli strumenti finanziari registrati sul deposito vincolato aperto dalla Banca stessa presso Intesa Sanpaolo S.p.A., intermediario custode ai sensi dell’art. 2786, comma 2, per un importo corrispondente al controvalore dei prestiti che saranno di volta in volta conclusi. Il Cliente prende atto che gli strumenti finanziari eventualmente posti a garanzia possono essere emessi da società del Gruppo Intesa Sanpaolo.
La Banca si impegna fin d’ora a provvedere di volta in volta alle necessarie registrazioni ai sensi della normativa applicabile, nonché all’automatica sostituzione o integrazione dell’oggetto della garanzia con altri strumenti finanziari, registrati sul medesimo deposito, nell’ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, i titoli originari non fossero più idonei ad assicurare la capienza della garanzia. Con l’attivazione del servizio il Cliente esprime il proprio consenso alla nomina del terzo custode dei beni costituiti in garanzia ai sensi del presente comma e alla circostanza che i titoli a garanzia possono essere emessi da altre società del Gruppi Intesa Sanpaolo.
Verificatosi l’inadempimento degli obblighi di restituzione di cui all’art. 61, la Banca corrisponde al Cliente una somma pari al controvalore dello strumento finanziario non restituito rilevato alla data di scadenza del Prestito Titoli in base ai criteri indicati nel Documento Informativo, mediante accredito sul conto corrente di regolamento collegato al Deposito Amministrato, unitamente ai proventi di cui all’art. 58 e alla relativa remunerazione.
Qualora la Banca non adempia all’obbligo di cui al comma precedente, il Cliente ha diritto di escutere la garanzia chiedendo la liquidazione del relativo importo al terzo depositario mediante lettera raccomandata A.R., inviata per conoscenza anche alla Banca.
Nella richiesta di cui al comma precedente, il Cliente deve indicare il numero di Deposito Amministrato relativo al contratto di Prestito Xxxxxx non adempiuto dalla Banca, la denominazione degli strumenti finanziari non restituiti dalla Banca, la quantità, il loro controvalore alla data di scadenza del Prestito Xxxxxx, allegando il rendiconto di cui all’art. 60 che documenta l’operazione, nonché la dichiarazione che la Banca non ha restituito gli strumenti finanziari indicati, i proventi, la remunerazione né ha corrisposto la somma pari al loro controvalore e l’indicazione del conto corrente sul quale effettuare il pagamento.
Per le finalità di cui al presente articolo la Banca può anche fornire garanzia personale di una primaria istituzione finanziaria terza.
Art. 56 - Oggetto e durata dei singoli contratti di prestito.
I singoli contratti di prestito hanno ad oggetto gli Strumenti finanziari ed hanno durata non superiore ad 1 (un) giorno lavorativo.
Sono comunque esclusi dal servizio Prestito Titoli: (i) strumenti finanziari la cui cessione comporti l’obbligo di segnalare alle Autorità di Vigilanza le variazioni nelle partecipazioni qualificate riferite a tali strumenti finanziari; (ii) tutti gli strumenti finanziari costituiti a garanzia o sottoposti a qualsiasi vincolo di indisponibilità, per finalità estranee al presente Capo; (iii) gli strumenti finanziari che, secondo il ragionevole giudizio della Banca, non possano essere utilmente presi a prestito per le loro caratteristiche intrinseche; tra tali strumenti finanziari si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo, le azioni di Xxxxx e gli ETF non armonizzati.
I singoli contratti di prestito si intendono conclusi, ai sensi dell’art. 1813 codice civile, con il prelievo degli strumenti finanziari dal deposito amministrato ed il contestuale trasferimento al Mutuatario.
Art. 57 - Consegna degli strumenti finanziari oggetto dei singoli contratti di prestito.
Il Cliente conferisce alla Banca mandato affinché la Banca medesima compia, in nome e per conto del Cliente, ogni attività necessaria per il trasferimento degli strumenti finanziari oggetto dei singoli contratti di prestito dal proprio deposito amministrato a favore del Mutuatario. Art. 58 - Effetti dei singoli contratti di prestito
I singoli contratti di prestito determinano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1814 del codice civile, il trasferimento della proprietà degli strumenti finanziari dal Cliente al Mutuatario.
Il diritto di voto, i proventi degli strumenti finanziari accordati in prestito nonché gli altri diritti accessori sugli strumenti finanziari spettano, salvo quanto previsto nei successivi commi 3 e 5 del presente articolo, al Mutuatario, per l’intera durata del prestito.
Nel caso in cui gli strumenti finanziari oggetto dei singoli contratti di prestito attribuiscano il diritto al dividendo e/o ad altri proventi in denaro che il Mutuatario incassa nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx Xxxxx xx impegna, anche per conto del Mutuatario, ad effettuare a favore del Cliente un pagamento equivalente al dividendo e/o al provento in denaro, al netto delle ritenute previste dalle disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti.
Il pagamento di cui al precedente comma del presente articolo viene effettuato con accredito del conto corrente che il Cliente ha in essere presso la Banca, con data valuta coincidente con la data del termine di durata del prestito.
Nel caso in cui gli strumenti finanziari oggetto dei singoli contratti di prestito attribuiscano il diritto di ottenere quantità aggiuntive di strumenti finanziari della medesima tipologia di quelli oggetto del prestito ovvero di altra tipologia e/o altri valori e tali strumenti finanziari e/o valori vengono consegnati al Mutuatario nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx Xxxxx xx impegna, anche per conto del Mutuatario, a consegnare al Cliente, al termine del periodo di durata del prestito, anche le predette quantità aggiuntive di strumenti finanziari e/o valori ricevuti dal Mutuatario.
Art. 59 - Remunerazione.
In relazione a ciascun singolo contratto di prestito concluso la Banca riconosce al Cliente una remunerazione calcolata applicando il tasso pubblicato in apposita pagina del sito internet della Banca in ragione del valore di mercato degli strumenti finanziari alla data di consegna degli stessi al Mutuatario per la durata effettiva del prestito con divisore 365.
La Banca, nella sua qualità di sostituto di imposta, applica sulla remunerazione di cui al precedente comma 1 le ritenute di cui alla normativa fiscale tempo per tempo vigente.
La remunerazione di cui al precedente comma 1 viene corrisposta alla scadenza di ogni mese solare, con data valuta coincidente con la fine del medesimo mese solare, sulla base dei singoli contratti di prestito conclusi nel mese solare secondo le condizioni di volta in volta applicate alle singole operazioni di prestito.
Resta fermo che quanto riconosciuto al Cliente ai sensi dei commi 3 e 5 del precedente art. 58 (“Effetti dei singoli contratti di prestito”) di questo contratto non costituisce remunerazione. La Banca non addebita al Cliente alcuna spesa sui singoli contratti di prestito conclusi in esecuzione dell’accordo quadro disciplinato in questa Sottosezione (B).
Art. 60 - Comunicazioni al Cliente.
Mod. 660006 - 01.2023
La Banca comunica al Cliente la conferma di operazione relativa a ciascun singolo contratto di prestito nell’ambito degli estratti conto trasmessi periodicamente al cliente. Il Cliente pertanto rinuncia esplicitamente ad essere informato del momento in cui il singolo contratto di Prestito Xxxxxx viene effettivamente perfezionato. Tale rendiconto, in particolare, viene trasmesso mensilmente a condizione che nel mese precedente si sia conclusa almeno un’operazioni di Prestito Titoli con remunerazione superiore ad € 5,16.
Il Cliente prende atto altresì che laddove abbia attivato il Servizio a Distanza la Banca adempirà all’obbligo di rendicontazione sugli strumenti finanziari di cui al presente articolo secondo tale modalità.
Art. 61 - Restituzione di strumenti finanziari equivalenti e diritto di recall.
La Banca si impegna, anche per conto del Mutuatario, a restituire al Cliente, al termine del periodo di durata di ciascun singolo contratto di prestito, strumenti finanziari della stessa specie e quantità di quelli presi a prestito, ovvero l’equivalente in denaro in caso di mancata restituzione di titoli della stessa specie e quantità.
La Banca riconosce espressamente il diritto di recall del Cliente, che consiste nel diritto del Cliente di richiedere alla Banca in ogni momento la restituzione degli strumenti finanziari, o di parte di essi, che hanno formato oggetto di ciascun singolo contratto di prestito in esecuzione di questo accordo quadro.
In relazione alla durata di ciascun singolo contratto di prestito, il diritto di recall di cui al precedente comma 2 di questo articolo viene esercitato dal Cliente tramite il conferimento alla Banca dell’ordine di vendita di tutta o di una parte della quantità di strumenti finanziari che la Banca, in forza di questo accordo quadro, ha concesso in prestito al Mutuatario, ovvero tramite il conferimento alla Banca di un ordine di trasferimento ad un’altra Banca di tutta o di una parte della quantità di strumenti finanziari che la Banca, in forza di questo accordo quadro, ha concesso in prestito al Mutuatario.
Art. 62 - Risoluzione.
Il presente accordo e ciascun singolo contratto di prestito si risolvono, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, in caso di mancata restituzione alla scadenza anche di uno solo degli strumenti finanziari oggetto dei singoli contratti di prestito ovvero l’equivalente in denaro in caso di mancata restituzione di titoli della stessa specie e quantità.
In ogni caso di risoluzione del contratto, tutti i singoli contratti di prestito in essere si concluderanno automaticamente e la Banca dovrà restituire gli strumenti finanziari entro il primo giorno successivo alla data di risoluzione, fatto salvo ogni diritto delle Parti, ivi compreso il risarcimento degli eventuali danni.
Art. 63 - Durata – Recesso.
L’accordo disciplinato in questa Sottosezione (B) è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in ogni momento; la Banca potrà esercitare analoga facoltà anche ai sensi dell’art. 1727 del codice civile dando un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. La comunicazione di recesso deve essere effettuata tramite lettera raccomandata A.R.
Il recesso del Cliente diviene efficace decorsi 3 (tre) giorni lavorativi bancari dalla data in cui la Banca ha ricevuto la comunicazione di recesso del Cliente.
Il recesso non pregiudica la validità e l’esecuzione dei singoli contratti di prestito già posti in essere, come pure i conseguenti obblighi e diritti delle Parti, salvo il diritto di Recall esercitabile dal Cliente mediante disposizione di vendita dei titoli.
Il recesso dal servizio che disciplina il prestito degli strumenti finanziari di proprietà del cliente non comporta il recesso dal presente contratto. Il recesso dal presente contratto comporta invece anche il recesso dall’accordo disciplinato in questa Sottosezione (B).
Art. 64 - Rinvio.
Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato, si rinvia alla disciplina di cui alla Parte Quarta nonché alle norme generali di cui alla Parte Prima del presente Contratto.
PARTE QUINTA
Norme speciali relative all’esecuzione di ordini per conto dei clienti, alla negoziazione per conto proprio e alla ricezione e trasmissione di ordini concernenti strumenti finanziari.
Art. 65 - Oggetto dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di negoziazione per conto proprio e di ricezione e trasmissione di ordini.
La presente “Parte Quinta” disciplina i servizi di investimento di “esecuzione di ordini per conto dei clienti”, “negoziazione per conto proprio” e “ricezione e trasmissione di ordini” prestati dalla Banca esclusivamente a favore dei clienti che abbiano attivato il Servizio a Distanza di cui al contratto per il Servizio a Distanza o che si avvalgano della modalità telefonica, di cui al successivo articolo 66.
Il Cliente potrà pertanto avvalersi di detti servizi esclusivamente per operazioni di investimento di volta in volta richieste dallo stesso Cliente di propria iniziativa tramite il suddetto Servizio a Distanza o tramite il canale telefonico.
Per “esecuzione di ordini per conto dei clienti” si intende la conclusione da parte della Banca di
accordi di acquisto e di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto del Cliente.
Per “negoziazione per conto proprio” si intende l’attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari da parte della Banca, in contropartita diretta e in esecuzione di ordini del Cliente. Per “ricezione e trasmissione di ordini” si intende l’attività della Banca consistente nella ricezione degli ordini di acquisto e di vendita del Cliente e nella loro tempestiva trasmissione ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli stessi, nonché l’attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un’operazione fra loro (mediazione).
Nell’ambito dei servizi di investimento disciplinati dalla presente Parte Quinta, il Cliente può presentare alla Banca ordini relativi a strumenti finanziari indicati nell’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria) e relative integrazioni e/o modificazioni, purché tali ordini risultino in linea con la normativa vigente, con le relative indicazioni date dalle Autorità di settore e con le conseguenti regole di commercializzazione di cui la Banca si è dotata. Fermo il rispetto degli obblighi di informazione relativi ai costi e oneri, la Banca, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento disciplinati nella presente Parte Quinta, applica le commissioni e spese nella misura dettagliata nel Documento di sintesi, che costituisce parte integrante e frontespizio del presente contratto. In caso di prestazione del servizio di ricezione e trasmissioni ordini alle commissioni applicate dalla Banca devono essere aggiunti i costi di esecuzione addebitati dall’intermediario che esegue gli ordini. La Banca fornisce informazioni al Cliente anche su tali costi di esecuzione, nel rispetto dei citati obblighi informativi.
Art. 66 - Modalità di conferimento degli ordini e mezzi di pagamento. Procura. Clausola di retroattività.
Gli ordini sono impartiti mediante l’operatività a distanza di cui al contratto per il Servizio a Distanza o mediante l’operatività telefonica. Al riguardo Il Cliente prende atto che gli ordini sono documentati dalle evidenze informatiche o dalle registrazioni magnetiche e conferma il proprio consenso alla registrazione delle comunicazioni elettroniche e delle conversazioni telefoniche che danno luogo o possono dar luogo ad operazioni. La Banca utilizza le modalità sopra descritte anche per l’adempimento degli obblighi informativi relativi alla prestazione dei servizi di investimento. Le evidenze informatiche e le registrazioni magnetiche sono conservate dalla Banca per il tempo richiesto dalla normativa e, su sua richiesta, sono messe a disposizione del Cliente, previo pagamento delle relative spese.
Gli ordini impartiti dai Clienti alla Banca, a prescindere dalla modalità di conferimento utilizzata, devono essere completi di ogni elemento necessario per la loro esecuzione e possono essere recepiti dalla Banca solo previa verifica della identità del disponente.
Gli addebiti e gli accrediti derivanti dall’esecuzione degli ordini di cui sopra sono eseguiti esclusivamente sul conto corrente del Cliente, con esclusione di qualsiasi altro mezzo di pagamento.
Il rifiuto di eseguire un ordine deve essere dalla Banca immediatamente comunicato al Cliente. Nello svolgimento dei servizi di cui alla presente Parte, la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio.
Gli effetti delle norme contenute nella Parte Quinta una volta perfezionato il contratto, retroagiscono alla data di avvenuta sottoscrizione da parte del Cliente.
Il Cliente prende atto che quanto previsto al comma precedente viene pattuito, nel suo interesse, al fine di consentirgli l’immediata emanazione di ordini e disposizioni nell’ambito del rapporto regolato nella presente Parte Quinta.
Art. 67 - Gestione degli ordini. Esecuzione degli ordini e delle istruzioni. Aggregazione degli ordini.
La Banca trasmette tempestivamente gli ordini impartiti dal Cliente ad altri intermediari
autorizzati all’esecuzione degli ordini per conto dei clienti o al collocamento e distribuzione, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione in contropartita diretta/negoziazione in conto proprio (anche nell’ambito di operatività gestita in modalità matched principal). La Banca – nel rispetto della normativa di settore vigente – applica misure che assicurano la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal Cliente stesso rispetto agli ordini di altri clienti e agli interessi di negoziazione della Banca.
La Banca informa il Cliente delle eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini, non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
Nella ricezione e trasmissione e nell’esecuzione degli ordini per conto dei clienti la Banca attua la propria strategia di trasmissione/esecuzione degli ordini, al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il Cliente. Una sintesi di tale strategia è contenuta nell’apposita sezione delle “Dichiarazioni e firme degli intestatari” sulla quale il Cliente stesso esprime il proprio preliminare consenso. La Banca comunica al Cliente le modifiche rilevanti che dovessero intervenire sulla strategia adottata.
Quando gli ordini sono eseguiti sui mercati regolamentati o negoziati presso un’altra sede di negoziazione sono osservate le regole ivi previste.
In caso di ordini impartiti dal Cliente con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse in un mercato regolamentato, che non sono eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, la Banca potrà, previo consenso del Cliente, valutare se sia appropriato rendere pubblico
l’ordine in modo da renderlo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato. Nell’ipotesi disciplinata nel comma precedente, il Cliente prende atto che in talune circostanze l’ordine potrebbe non essere mostrato al mercato.
Il consenso di cui al comma precedente può essere prestato dal Cliente anche sotto forma di autorizzazione di carattere generale.
Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad eseguire gli ordini su strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati al di fuori di detti mercati ovvero al di fuori di un’altra sede di negoziazione, fermo restando che tale negoziazione dovrà avvenire in conformità delle disposizioni di settore vigenti.
Se il Cliente impartisce istruzioni specifiche, la Banca trasmette/esegue l’ordine attenendosi – limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute – a tali istruzioni: il Cliente prende atto che eventuali istruzioni specifiche possono – limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni – pregiudicare le misure previste nella Strategia.
Nel caso in cui gli ordini vengono eseguiti dalla Banca in conto proprio, la Banca comunica al Cliente, all’atto della ricezione dell’ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all’assenso del Cliente; sul prezzo pattuito non applica commissioni.
Se l’ordine di negoziazione viene eseguito dalla Banca in contropartita diretta/negoziazione in conto proprio (anche nell’ambito di operatività gestita in modalità matched principal), il prezzo praticato al Cliente è esclusivamente quello ricevuto o pagato dalla Banca.
La Banca ha facoltà di trattare l’ordine del Cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto della Banca. L’aggregazione degli ordini e la successiva assegnazione dopo la loro esecuzione è effettuata nel rispetto della normativa vigente ed in coerenza con la Strategia adottata, minimizzando il rischio che l’aggregazione vada a discapito del Cliente ed assicurando che l’assegnazione sia effettuata in modo corretto e non dannoso per il Cliente. Se è prevista l’aggregazione di un ordine del Cliente, la Banca informa tale Cliente che l’aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a quel determinato ordine. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di clienti, la Banca ripartisce le relative operazioni conformemente con la propria strategia di assegnazione.
In caso di recesso dal presente contratto o per qualsiasi altra causa di estinzione del rapporto, restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla data di efficacia del recesso.
Il Cliente prende atto che la Banca, al fine di adempiere agli obblighi di segnalazione alle competenti autorità, è tenuta ad identificare i soggetti per conto dei quali esegue ordini, istruzioni ed effettua operazioni e che l’identificazione dei clienti diversi dalle persone fisiche avviene anche attraverso il Codice LEI (Legal Entity Identifier - il codice identificativo unico internazionale della persona giuridica attribuito per identificare le parti di operazioni finanziarie) assegnato da una unità operativa locale (“LOU”) a ciò designata e riconosciuta dal Regulatory Oversight Committee. La Banca non potrà dar corso ad alcun ordine, istruzione od operazione del Cliente diverso dalle persone fisiche se quest’ultimo non le avrà previamente comunicato un valido Codice LEI; l’acquisizione, il rinnovo e il mantenimento del Codice LEI presso la LOU rientrano nell’esclusiva determinazione e responsabilità del Cliente, con ogni onere e costo a suo carico.
Art. 68 - Garanzie relative alle operazioni richieste.
L’esecuzione degli ordini di compravendita su strumenti finanziari impartiti dal Cliente è subordinata alla costituzione da parte del Cliente stesso delle garanzie indicate dalla Banca, comunque non inferiori agli eventuali limiti previsti dalla vigente legislazione e dalle disposizioni regolamentari in materia.
Art. 69 - Valutazione di appropriatezza. Conflitto di interesse.
La Banca presta i servizi di esecuzione di ordini, di negoziazione per conto proprio e di ricezione e trasmissione ordini disciplinati nel presente esclusivamente in relazione ad operazioni richieste ad iniziativa del Cliente tramite il Servizio a Distanza, senza che le decisioni di quest’ultimo si basino o abbiano quale presupposto raccomandazioni personalizzate o consigli specifici. Fermo il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa, le suddette operazioni non sono pertanto soggette alla valutazione di adeguatezza. La sottoscrizione del presente contratto consente di accedere a piattaforme di negoziazione dedicate, nonchè ad ulteriori servizi collegati, disciplinati in separati contratti (a titolo esemplificativo, i contratti Scalper, Super Scalper, Derivati, Super Derivati). Gli strumenti finanziari che rientrano nell’ambito dell’operatività disciplinata dal presente contratto e dai contratti collegati (a titolo esemplificativo, i contratti Scalper, Super Scalper, Derivati, Super Derivati) non rientrano inoltre nel portafoglio di riferimento relativo al servizio di consulenza in materia di investimenti eventualmente sottoscritto dal Cliente con la Banca ovvero con IW Private Investment SIM S.p.A.
Mod. 660006 - 01.2023
La Banca verifica, per ciascuna operazione, che il Cliente abbia la conoscenza e l’esperienza necessarie. Tale valutazione di appropriatezza è prestata tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze in materia di investimenti del Cliente che ha disposto l’operazione, come comunicate da quest’ultimo mediante la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito Questionario di Profilatura. Il Cliente è edotto del fatto che in conformità alle disposizioni vigenti, nella prestazione dei servizi oggetto della presente Parte Quinta in favore dei Clienti professionali, la Banca potrà presumere che questi ultimi abbiano un livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi al tipo di strumento finanziario richiesto. Il Cliente è tenuto a collaborare con la Banca per la redazione e l’aggiornamento delle sue informazioni, che includono gli elementi indicati nelle disposizioni vigenti, necessarie per effettuare la valutazione di appropriatezza. Il Cliente prende atto che la Banca fa affidamento sulle informazioni rese dal Cliente alla Banca e che è onere del Cliente informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse. La Banca provvede periodicamente a verificare con il Cliente l’attualità delle informazioni rese e può chiedere al Cliente di confermarle o modificarle, aggiornando le informazioni in proprio possesso e la conseguente valutazione di appropriatezza. A tal fine, la Banca utilizza le proprie procedure, anche tramite il canale internet. In caso di cointestazione del presente contratto, ai fini dell’individuazione del cointestatario da assumere a riferimento per la profilatura e delle connesse modalità utilizzate dalla Banca per effettuare la valutazione di appropriatezza, trovano applicazione i criteri e le disposizioni individuati nel Questionario di Profilatura. Il Cliente prende atto che l’eventuale rifiuto di fornire le informazioni richieste ai fini del presente articolo comporterà l’impossibilità per la Banca di determinare se il servizio o l’operazione sia appropriata per il Cliente stesso. Se l’operazione di investimento sarà ritenuta non appropriata, la Banca avvertirà il Cliente di tale circostanza. Il Cliente prende atto che, nel caso in cui non renda disponibili, o non aggiorni le informazioni necessarie per la valutazione dell’appropriatezza, la Banca avvertirà il Cliente di non essere in grado di determinare se il prodotto richiesti sono appropriati per il Cliente. Ciò potrà avvenire anche con una comunicazione in formato standardizzato. In caso di ordini conferiti telefonicamente, il Cliente prende atto che la comunicazione di cui al presente comma è effettuata con il medesimo mezzo e documentata dalle registrazioni su nastro magnetico
o altro supporto equivalente, operate dalla Banca. Nel caso in cui la Banca abbia comunicato al Cliente la propria impossibilità ad effettuare la valutazione di appropriatezza, ovvero abbia comunicato che uno o più specifici strumenti, servizi o prodotti non sono dalla Banca ritenuti appropriati, la Banca avverte il Cliente della non appropriatezza degli strumenti o prodotti o servizi finanziari prima di eseguire l’operazione richiesta dal Cliente. In caso di ordini telefonici, il Cliente prende atto che la comunicazione di cui al presente comma è effettuata con il medesimo mezzo e documentata dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente, operate dalla Banca. La Banca adotta ogni misura idonea ad identificare e prevenire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei servizi di investimento oggetto della presente Parte Quinta, tra la Banca stessa e il Cliente ovvero tra i diversi clienti della Banca e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
Una descrizione sintetica della politica seguita dalla Banca per la gestione dei conflitti di interesse è stata fornita al Cliente in occasione della sottoscrizione del presente contratto come indicato nella sezione delle “Dichiarazioni e firme degli intestatari”.
Se il Cliente ne fa richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita. Nell’ipotesi in cui le misure adottate dalla Banca ai sensi dei precedenti commi non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca lo informa, prima di agire per suo conto, della natura del conflitto di interesse e delle sue fonti, nonché dei rischi che si generano per il Cliente in conseguenza dei conflitti stessi e delle azioni intraprese per attenuarli. Tali informazioni sono fornite su supporto durevole e presentano un grado di dettaglio sufficiente a consentire al cliente, considerate le sue caratteristiche, di assumere una decisione consapevole sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto di interessi.
Art. 70 - Variabilità del valore degli investimenti effettuati. Operazioni con passività potenziali e comunicazione delle perdite.
Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.
Una descrizione generale della natura e dei rischi dei tipi di strumenti finanziari è stata fornita al Cliente in occasione della sottoscrizione del presente contratto come indicato nella sezione delle “Dichiarazioni e firme degli intestatari”.
Nel caso di operatività in strumenti derivati che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, la Banca comunica al Cliente le perdite sulla base di quanto previsto nello specifico separato contratto che disciplina detta operatività, secondo quanto ivi contenuto.
Nel caso di operatività in strumenti finanziari caratterizzati dall’effetto leva o in caso di operazioni con passività potenziali, la Banca comunica al cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumentosubisce un deprezzamento del 10% (dieci per cento) e successivamente di multipli del 10% (dieci per cento).
La Banca provvede alla comunicazione delle perdite alla fine del giorno lavorativo bancario nel quale la perdita è stata contabilizzata, o, qualora la circostanza si sia verificata non in un giorno lavorativo bancario alla fine del giorno lavorativo bancario successivo.
Art. 71 - Strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione o in sistemi organizzati di negoziazione.
Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati,
o in sistemi multilaterali di negoziazione o in sistemi organizzati di negoziazione (complessivamente “sede di negoziazione”) diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato o dalle quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:
– il rischio di non essere facilmente liquidabili;
– la carenza di informazioni appropriate che rendono possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
Art. 72 - Vendite allo scoperto.
Per gli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata o in particolari situazioni di mercato il Cliente prende atto che la ricopertura dell’operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione è eseguita in conformità alle disposizioni normative ed alle indicazioni emanate dalla Consob.
Art. 73 - Strumenti derivati regolamentati.
L’operatività su strumenti finanziari derivati - diversi dai valori mobiliari di cui all’art. 1, comma 1-bis, lett. c), del TUF - negoziati su una sede di negoziazione (“Derivati Regolamentati”) è subordinata alla sottoscrizione di un apposito contratto con la Banca che disciplina anche le comunicazioni relative alle perdite. Il Cliente prende comunque atto che l’operatività in Derivati Regolamentati comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite, di importo anche eccedente l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabile.
Art. 74 - Versamento margini di garanzia.
Per gli ordini di compravendita riguardanti alcune tipologie di strumenti finanziari di cui all’articolo precedente, il Cliente, contestualmente al conferimento dell’ordine, può dover versare dei margini di garanzia previsti per le operazioni disposte; poiché la natura di tali operazioni può richiedere, anche in tempi successivi, ulteriori versamenti, al fine di adeguare i margini di garanzia ai valori richiesti, il Cliente è obbligato a farvi tempestivamente fronte, e deve apprestare i relativi fondi a semplice richiesta della Banca.
Se il Cliente non provvede, nei termini di cui al precedente comma, al versamento iniziale e ai successivi adeguamenti dei margini di garanzia, la Banca non dà corso all’operazione ovvero procede alla chiusura parziale o totale dell’operazione stessa.
Art. 75 - Deposito degli strumenti finanziari.
Gli strumenti finanziari sono immessi o registrati nel deposito amministrato presso la Banca. Tali strumenti possono essere dal Cliente trasferiti o ritirati, in tutto o in parte, senza addebito di alcuna penalità.
Art. 76 - Conferme e termini per il reclamo.
Per ogni operazione eseguita la Banca invia al Cliente - secondo le modalità concordate – apposita documentazione contenente le informazioni richieste dalla normativa vigente, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca riceve conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, se la conferma dell’avvenuta esecuzione deve essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall’obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito.
A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine.
La documentazione si intende tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato che deve essere trasmesso alla Banca nei termini richiamati dall’art. 1712 cod. civ. e comunque entro 60 giorni di calendario dalla data di ricezione della comunicazione stessa.
– – –
INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L’ ”INFORMATIVA”)
Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.
Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.
SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, assicurato, beneficiari, familiari del contraente o dell’assicurato) richiedente il preventivo, danneggiati, terzi pagatori e/o eventuali loro legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi1 (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell’ambito della sua attività per le seguenti finalità:
a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti
Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l’impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.
b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie
Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.
Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell’autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell’adeguatezza del contratto offerto per l’intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al 1 Ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell’Ordine e altri soggetti pubblici consumo, con specifico riferimento al furto d’identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell’alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).
c) Legittimo interesse del Titolare
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:
– per svolgere l’attività di prevenzione delle frodi assicurative;
– per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
– per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest’ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
2) Soggetti del settore assicurativo (società, liberi professionisti, etc ….), ad esempio:
– soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
– agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
– società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
– società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest’ultima attività di consulenza e assistenza;
– soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
– organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
– gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
– rilevazione della qualità dei servizi.
Altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
3) Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc…) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d’Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell’Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Mod. 660006 - 01.2023
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA.
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare, i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall’emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo.
I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.
SEZIONE 7 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo e-mail xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx o all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx; a mezzo posta all’indirizzo Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Privacy - Xxxxx Xxxxxxx 00/00 – 00000 Xxxxxx.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.
1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l’accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc.
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento. Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi.
Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.
2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.
3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l’esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.
5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
– richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
– trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società.
In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.
6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l’attività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato), oppure il trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione Il Regolamento prevede in favore dell’interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
c) si basi sul Suo consenso esplicito.
La Società effettua dei processi decisionali automatizzati, per i quali non è richiesto un consenso, per l’attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi. La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l’intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.
8. Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.
SEZIONE 8 - TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) necessario per l’assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.
ALLEGATO INFORMATIVO AL CONTRATTO DI APERTURA CONTO CORRENTE, DEPOSITO TITOLI E PRESTAZIONE DI SERVIZI BANCARI, FINANZIARI E DI INVESTIMENTO | |
CAPITOLO 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUI SUOI SERVIZI DI INVESTIMENTO Principali informazioni su Fideuram S.p.A. Fideuram S.p.A. (di seguito “la Banca”), con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156 e sede secondaria in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx 00, è una Banca autorizzata da Banca d’Italia (Filiale competente per territorio Torino) alla prestazione dei seguenti servizi e attività di investimento (ai sensi dell’art.1 del TUF): • negoziazione per conto proprio • esecuzione di ordini per conto dei clienti • assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente • collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente • gestione di portafogli • ricezione e trasmissione di ordini • consulenza in materia di xxxxxxxxxxxx. Xx Banca svolge altresì i servizi accessori di cui al TUF. Lingua utilizzata I contratti sui servizi bancari, finanziari e di investimento di Fideuram S.p.A. sono redatti in italiano; la medesima lingua verrà utilizzata anche in tutte le successive comunicazioni verbali o scritte che interverranno tra il Cliente e la Banca. Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (Private Banker) - Web Collaboration La Banca, in caso di offerta fuori dalla propria sede legale e dalle proprie dipendenze (Offerta fuori sede) di Prodotti Finanziari e servizi di investimento e nell’operatività c.d. “Web Collaboration” di cui all’art. 106 del contratto di “Apertura conto corrente, deposito titoli e prestazione di servizi bancari, finanziari e di investimento (di seguito il “Contratto”), si avvale di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (Private Banker) – che non hanno poteri di rappresentanza della Banca stessa – iscritti in Italia nell’Albo unico dei consulenti finanziari. I Private Banker possono essere iscritti al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI). Comunicazioni con la clientela - Reclami Le comunicazioni tra il Cliente e la Banca di qualsiasi genere inerenti il Contratto devono essere effettuate per iscritto o con un’altra modalità equivalente prevista dalla Banca e - con riguardo specifico ai servizi di investimento disciplinati nella Parte Quinta del Contratto - devono essere inoltrate: • per la corrispondenza al Cliente: al primo intestatario dei contratti relativi ai Prodotti Finanziari e ai servizi di investimento sottoscritti per il tramite della Banca, all’indirizzo indicato in Contratto, fatte salve diverse indicazioni di volta in volta date, in forma tracciabile, dal destinatario delle comunicazioni alla Banca. Il destinatario delle comunicazioni, sottoscrivendo il Contratto, si assume l’onere di informare gli altri eventuali cointestatari. Il Cliente può scegliere di ricevere le comunicazioni in formato elettronico, qualora la Banca preveda tale modalità di trasmissione, tramite il Servizio a Distanza disciplinato nel contratto per il Servizio a Distanza. L’attivazione della modalità elettronica avviene nel rispetto delle indicazioni riportate nell’area personale del Cliente del sito internet della Banca. Dopo che sia stata attivata la modalità elettronica, la Banca - laddove verifichi che tale modalità non è più appropriata al contesto in cui si svolge il rapporto con il Cliente - può procedere alla relativa disattivazione. Nel caso in cui il Cliente utilizzi il servizio di firma grafometrica la trasmissione dei documenti relativi all’informativa precontrattuale e dei documenti sottoscritti con tale modalità di firma è effettuata secondo quanto indicato nelle relative condizioni di utilizzo sottoscritte dal Cliente; • per la corrispondenza alla Banca: oltre che alla sede legale, presso una filiale o presso gli Uffici di Fideuram S.p.A. in X.xx Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx o di Xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, fatte salve diverse indicazioni date di volta in volta, in forma tracciabile, dalla Banca al Cliente. Resta inteso che la corrispondenza inviata in formato elettronico è in ogni caso equiparata a tutti gli effetti a quella inviata in formato cartaceo. Nella documentazione contrattuale relativa ai singoli prodotti finanziari e servizi di investimento, sono inoltre riportate le modalità di inoltro della corrispondenza tra il Cliente e la Banca concernente lo specifico contratto. I reclami devono essere inoltrati a Fideuram S.p.A. - Ufficio Reclami - X.xx Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx. La Banca provvede a comunicare per iscritto al Cliente l’esito finale del reclamo entro 60 giorni. Rendicontazione La Banca, in relazione ad ogni specifico servizio di investimento, trasmette al Cliente una rendicontazione sull’attività svolta, nel rispetto della periodicità e del contenuto richiesti dalla normativa. Con particolare riferimento ai servizi di investimento disciplinati nella Parte Quinta del Contratto , il Cliente riceve dalla Banca: 1) copia dell’ordine impartito, al momento della consegna dell’ordine stesso; 2) una conferma dell’avvenuta esecuzione dell’ordine impartito, che la Banca provvede ad inviare entro il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se la Banca riceve conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell’avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall’obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito; 3) un rendiconto relativo agli strumenti finanziari detenuti nel deposito a custodia e amministrazione, comprensivo di eventuali operazioni effettuate in derivati regolamentati; 4) un rendiconto mensile relativo agli strumenti finanziari oggetto di operazioni di prestito titoli, se nel mese precedente si sono concluse operazioni di prestito. Inoltre, e fatti salvi gli obblighi relativi alla rendicontazione dei singoli prodotti e servizi, al Cliente con cui intrattiene o ha intrattenuto un rapporto continuativo nel corso dell’anno, la Banca, nel rispetto della normativa vigente, fornisce le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio d’investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, in forma aggregata e, se il Cliente lo richiede, in forma analitica. La Banca, in relazione alla prestazione dei servizi bancari e finanziari, fornisce al Cliente, alla scadenza del contratto e comunque, almeno una volta all’anno, una comunicazione analitica che dà una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. La Banca, in relazione al rapporto di conto corrente, riporta nell’estratto conto relativo al periodo che si conclude al 31 dicembre il riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell’anno solare per la tenuta del conto e per i servizi di gestione della liquidità e di pagamento, nonché il rendiconto degli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto corrente ai sensi dell’art. 23, comma 2, delle “Norme contrattuali”. La Banca trasmette altresì al Cliente la documentazione necessaria all’adempimento degli obblighi di rendicontazione periodica a proprio carico previsti nei singoli prospetti e/o contratti relativi ai prodotti finanziari e servizi di investimento raccomandati e/o collocati/distribuiti. La Banca, inoltre, invia direttamente al Cliente le informazioni sulle operazioni eseguite, quale soggetto incaricato dei pagamenti in Italia, per gli OICR Fonditalia e Interfund. In caso di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca altresì informa periodicamente il Cliente sulla composizione del suo Portafoglio detenuto presso la Banca, nonché sulla coerenza tra il profilo finanziario attribuito ed il livello di rischio del suo Portafoglio. Resta ferma l’ulteriore reportistica periodica che la Banca rende al Cliente, in base alle modalità da questi prescelte, mediante l’invio degli appositi Report, in caso di adesione al Servizio Sei/Servizio Sei versione Private. Sistemi di indennizzo e di garanzia La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è un sistema di garanzia dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato, e riconosciuto dalla Banca d’Italia, cui aderiscono le banche italiane diverse da quelle di credito cooperativo, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro limiti previsti (euro 100.000,00) aggiornati almeno ogni cinque anni, in funzione del tasso di inflazione dell’unione Europea. Il Fondo interviene, nei casi di liquidazione coatta amministrativa. | Le risorse per gli interventi vengono corrisposte dalle banche aderenti successivamente alla manifestazione della crisi della banca (ex post), a richiesta del Fondo. Il Fondo Nazionale di Garanzia, istituito dall’art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e dell’art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Il Fondo è riconosciuto “sistema di indennizzo” dall’art.62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, articolo attualmente ancora in vigore. L’organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dal proprio Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal “Regolamento operativo” previsto dall’art.12, comma 0, xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx 14 novembre 1997, n. 000.Xx Fondo indennizza gli investitori, secondo i criteri previsti dal citato decreto del Ministero del Tesoro ed entro il limite massimo complessivo per ciascun investitore di 20.000 euro, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento. Il Fondo indennizza i crediti degli investitori nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o di concordato preventivo. CAPITOLO 2 - INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DELLA CLIENTELA La Banca, nello svolgimento dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di collocamento, non detiene strumenti finanziari e somme della clientela; peraltro, tale attività viene, in alcune circostanze, svolta, per effetto di separati incarichi conferiti dagli OICR e/o Sgr alla Banca e esplicitati nella documentazione contrattuale (ad es.: banca depositaria, soggetto incaricato dei pagamenti, etc.). Al fine di salvaguardarne l’integrità fisica, gli strumenti finanziari rappresentati da certificati cartacei di pertinenza della clientela sono di norma custoditi dalla Banca in idonei locali di una struttura centrale, protetta da porte blindate munite di apparecchiature meccaniche ed elettroniche che limitano l’accesso, negli orari previsti, al solo personale autorizzato alla movimentazione e gestione di tali valori. Nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile, la Banca ha la facoltà di sub- depositare gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti presso organismi di deposito centralizzato ovvero presso depositari abilitati quali banche centrali, banche italiane o estere, società di intermediazione mobiliare, imprese di investimento comunitarie che possono detenere strumenti finanziari della clientela o comunque altri soggetti abilitati all’attività di custodia di strumenti finanziari per conto terzi. La Banca sceglie i sub-depositari, italiani o esteri – comunitari o extracomunitari – sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto, delle disposizioni legislative e regolamentari ovvero delle prassi esistenti nel mercato in cui essi operano ed eventualmente del paese di emissione degli strumenti finanziari conferiti in sub-deposito. La Banca adotta presso la rete dei propri sub-depositari le configurazioni operative, ivi compresa la struttura dei conti (ad es. segregati o omnibus), maggiormente rispondenti alle caratteristiche della piazza di custodia e regolamento degli strumenti finanziari conferiti in sub-deposito e dei requisiti di business della clientela, tenendo anche conto delle disposizioni legislative e regolamentari ovvero delle prassi esistenti nei mercati in cui i sub-depositari stessi operano e/o dei mercati in cui gli strumenti finanziari vengano custoditi o movimentati. Nell’ipotesi di ricorso ad una struttura di conto omnibus nelle modalità di sub-deposito degli strumenti finanziari della clientela presso la rete di sub-depositarie, la Banca pone in essere le misure operative e contrattuali nei confronti dei propri sub-depositari atte a salvaguardare gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti in qualsivoglia configurazione operativa. La Banca procede periodicamente alla verifica della congruità delle evidenze prodotte dai sub- depositari con la propria situazione contabile. Resta in ogni caso ferma la responsabilità della Banca nei confronti dei clienti per qualsiasi atto o omissione dei soggetti presso i quali gli strumenti finanziari siano stati sub-depositati. In caso di sub-deposito presso intermediari extracomunitari, i diritti del Cliente sugli strumenti finanziari sub-depositati possono essere regolati diversamente da quanto previsto dall’ordinamento italiano o comunitario: in particolare, nel caso in cui la legge applicabile non consenta la separazione tra gli strumenti finanziari oggetto di sub-deposito con il patrimonio del sub- depositario o con quello della Banca o in caso di assoggettamento di tali sub-depositari a procedure concorsuali. In tali casi il Cliente potrebbe correre il rischio che gli strumenti finanziari non siano disponibili per la restituzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi. La Banca informa il Cliente dell’eventuale esistenza di diritti di garanzia o privilegi o diritti di compensazione sugli strumenti finanziari del Cliente a favore del sub-depositario. I diritti di garanzia, i privilegi o i diritti di compensazione sugli strumenti finanziari del Cliente depositati presso la Banca ed a favore della stessa discendono dalla legge o sono regolati da specifici contratti. La Banca monitora periodicamente l’attività dei sub-depositari, al fine di riesaminare l’efficienza e l’affidabilità del servizio. CAPITOLO 3 - INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO INFORMAZIONI GENERALI Avvertenze generali Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l’investitore deve tener conto delle informazioni rese dal proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L’investitore deve concludere un’operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un’operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l’investitore e l’intermediario devono valutare se l’investimento è adeguato per l’investitore, con particolare riferimento alla situazione finanziaria dello stesso, tra cui la sua capacità di sostenere le perdite, e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio. Oltre a quelle riportate nel presente paragrafo, specifiche informazioni sulle caratteristiche e sui rischi di ciascun prodotto sono contenute negli eventuali documenti descrittivi del singolo Prodotto Finanziario che – ove previsto – la Banca consegna al Cliente in sede di sottoscrizione/acquisto. PARTE «A» La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti, tra gli altri, i seguenti elementi: 1)la variabilità del prezzo dello strumento finanziario ed eventuali limiti del mercato disponibili per essi; 2)la sua liquidità; 3)la divisa in cui è denominato; 4)gli altri fattori fonte di rischi generali. 1. LA VARIABILITÀ DEL PREZZO Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. 1.1 Titoli di capitale e titoli di debito, investimenti composti o collegati Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e i titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che: a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l’assemblea dei soci deciderà di distribuire. L’assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo; b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire, di norma periodicamente, gli interessi previsti dal regolamento dell’emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato/investito. A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all’andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato |
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solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
Tra i titoli di debito rientrano le obbligazioni che si distinguono, a seconda del soggetto emittente, essenzialmente nelle seguenti categorie:
• titoli di Stato, quali strumenti emessi dai governi nazionali, ivi comprese quelli dei cosiddetti Paesi Emergenti, sia in Euro sia in divisa diversa dall’Euro, che prevedono il rimborso del valore nominale alla scadenza ed un rendimento cedolare o dato dalla differenza tra il valore nominale (o il prezzo di vendita) e il prezzo di emissione (o il prezzo di acquisto). Le principali tipologie di titoli di Stato italiani sono:
a) buoni ordinari del tesoro (“BOT”), la cui scadenza va dai 3 ai 12 mesi, a tasso fisso, privi di cedole (zero coupon);
b) certificati di credito del tesoro (“CCT”), la cui durata è pari a 7 anni, a tasso variabile e con cedole indicizzate al rendimento dei BOT semestrali o annuali;
c) buoni del tesoro poliennali (“BTP”), la cui scadenza va dai 3 ai 30 anni, a tasso fisso, con cedole semestrali;
d) certificati del tesoro zero coupon (“CTZ”), la cui durata è pari o inferiore a 24 mesi, a tasso fisso, privi di cedole;
e) buoni del tesoro poliennali indicizzati all’inflazione europea (“BTP€i”), la cui durata va dai 5 ai 30 anni, a tasso variabile, con cedole semestrali indicizzate all’indice Eurostat (che misura l’inflazione dei Paesi dell’area Euro con esclusione dei prodotti a base tabacco);
• obbligazioni corporate, quali titoli emessi da società private, essenzialmente banche e società industriali, che si caratterizzano per un maggior rendimento rispetto ai titoli di Stato di simile durata. In questa categoria rientra un’ampia gamma di obbligazioni: alle più semplici obbligazioni a tasso fisso (che prevedono la corresponsione di un rendimento calcolato in base ad un tasso di interesse costante per tutta la durata del prestito), a tasso variabile (che prevedono la corresponsione di un rendimento calcolato in base ad un tasso di interesse che può variare durante la durata del prestito), indicizzate (il cui rendimento e/o valore di rimborso dipendono dall’andamento di un parametro di riferimento), convertibili (che consentono la facoltà di conversione in azioni) si affiancano le obbligazioni caratterizzate da un rischio maggiore, e cioè, quelle strutturate e quelle subordinate. In particolare:
– le obbligazioni strutturate sono costituite da una componente obbligazionaria, con o senza cedola, e da una o più componenti “derivative”, ossia strumenti finanziari derivati (opzioni o swaps). Il detentore del titolo assume la posizione di acquirente della componente obbligazionaria e, contestualmente, di acquirente o venditore della componente derivativa. L’obbligazione strutturata in cui il detentore acquista implicitamente il derivato è un prodotto a capitale garantito (ad es. acquisto di una opzione); viceversa, nel caso in cui il detentore effettui una vendita implicita del derivato (ad. es. vendita di una opzione), lo strumento diventa un prodotto atipico e non garantisce l’integrale restituzione del capitale investito. I detentori di titoli di tal genere sono quindi soggetti non semplicemente ai rischi normalmente propri dei titoli di debito, ma anche ai rischi propri della componente derivativa presente nell’obbligazione strutturata;
– le obbligazioni subordinate sono invece caratterizzate da una posizione deteriore, del soggetto che le detiene, rispetto agli altri creditori della società, in caso di rimborso delle passività dell’emittente a seguito di liquidazione che amplifica il rischio emittente normalmente presente nei titoli di debito. Il detentore, infatti, sarà soddisfatto nelle sue ragioni di credito verso l’emittente solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e sempre che vi sia un residuo attivo. Le caratteristiche proprie dei titoli subordinati fanno sì che il detentore dei titoli di tal genere sia il primo a risentire dell’eventuale dissesto finanziario della società emittente;
• titoli sovranazionali, quali obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali che non possono essere identificate con un unico Paese essendo partecipate da una pluralità di Stati sovrani. La principale caratteristica di tali titoli riguarda il rischio di insolvenza di tali emittenti che è normalmente contenuto in quanto la difficoltà finanziaria di uno Stato viene di norma compensata dalla relativa stabilità degli altri Stati;
• asset backed securities (“ABS”), quali obbligazioni emesse a fronte di operazioni di cartolarizzazione, pagano al detentore una serie di cedole a scadenza prefissate per un ammontare determinato sulla base di tassi di interesse fissi o variabili. Il detentore di tali titoli assume il rischio di mancato rimborso, in tutto o in parte, del capitale prestato qualora l’ammontare dei crediti ceduti oggetto di cartolarizzazione non venga in tutto o in parte incassato.
Gli investimenti composti o collegati hanno ad oggetto la combinazione di più prodotti o servizi, ciascuno con caratteristiche e rischi propri, acquisiti nell’ambito di un’unica decisione di investimento. In tal caso il collegamento delle varie componenti dell’investimento può comportare una modificazione dei rischi insiti in ciascuna componente e quindi l’assunzione dei rischi caratteristici del particolare tipo di investimento: diversi da quelli propri delle varie componenti.
1.2 Rischio specifico e rischio generico
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.
Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato regolamentato (“M.R.”) o su un sistema multilaterale di negoziazione (“M.T.F.”) o su un sistema organizzato di negoziazione (“OTF”) (complessivamente definiti “Sede di Negoziazione”) si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell’indice del mercato.
Per i titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
1.3 Il rischio emittente
Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.
Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all’investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell’emittente tanto maggiore è il tasso d’interesse che l’emittente dovrà corrispondere all’investitore. Per valutare la congruità del tasso d’interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d’interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
1.4 Il rischio d’interesse
Mod. 660006 - 01.2023
Con riferimento ai titoli di debito, il Cliente deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell’acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso sia detenuto dall’investitore fino alla scadenza. Qualora l’investitore avesse necessità di smobilizzare l’investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxx xxxxx), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d’interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un’unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all’anno; l’aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. È dunque importante per il Cliente, al fine di valutare l’adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l’investimento.
1.5 Rischio paese
Se i titoli di capitale e/o di debito sono emessi da soggetti con sede in un Paese Emergente e/o sono denominati nella relativa divisa nazionale, un deterioramento della situazione economica, sociale e politica del Paese potrebbe generare un’elevata volatilità dei mercati interni con conseguente diminuzione del prezzo del titolo e/o peggioramento del tasso di cambio. In caso di insolvenza dell’emittente il Cliente può non incassare, in sede di liquidazione, il controvalore dei titoli di capitale o il rimborso del capitale prestato (e/o delle cedole maturate) dei titoli di debito detenuti.
1.6 Rischio di Mercato
È il rischio riferito all’investimento in strumenti finanziari connesso all’evoluzione del mercato in generale: prescinde dalle caratteristiche intrinseche del singolo strumento finanziario e dipende dalle variazioni delle condizioni del mercato.
1.7 Rischio opzione
Se il rendimento dello strumento finanziario è legato alle performance di un parametro di riferimento (azioni, divise, fondi, tasso di inflazione, materie prime, tassi monetari, indici) attraverso l’incorporazione nello stesso di uno o più strumenti finanziari derivati, il valore dello strumento può subire una forte riduzione a seguito della perdita di valore della componente derivativa del titolo.
1.8 L’effetto della diversificazione degli investimenti - OICR - ETF
Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere diminuito attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l’investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L’investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in OICR (“Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”), ossia, in particolare, in quote di Fondi Comuni di Investimento o in azioni di SICAV (“Società di Investimento a Capitale Variabile”). Il patrimonio del Fondo Comune di Investimento è affidata ad un gestore (SGR) ma il patrimonio che costituisce il fondo è autonomo e separato sia da quello dei singoli partecipanti al fondo sia da quello della SGR. Con la partecipazione al Fondo Comune di Investimento il sottoscrittore è proprietario di una fetta del patrimonio del ondo stesso, tanto più grande quante più quote di partecipazione egli possiede, non è esposto al rischio di insolvenza dell’emittente il fondo stesso, neppure nel caso in cui le società che ne hanno curato o curano l’attività di costituzione, gestione, amministrazione, etc. risultino insolventi. Viceversa, è esposto, tra l’altro, sia al rischio che le azioni, obbligazioni e gli altri strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio del Fondo Comune di Investimento (ossia le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati) perdano valore sia che le società emittenti i predetti strumenti finanziari diventino insolventi. Simili ai Fondi Comuni di Investimento nella modalità di raccolta e gestione del patrimonio ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, le SICAV sono dotate di personalità giuridica e il loro patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote. Nelle SICAV gli investitori al contrario divengono soci e sottoscrivono azioni direttamente emesse dalla società, senza distinzione di patrimoni e pertanto sono soggetti al rischio di insolvenza della società stessa. Occorre altresì sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono risultare rischiosi anche a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d’investire (ad esempio, Fondi Comuni di Investimento che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
Gli Exchange Traded Fund (“ETF”) o “fondi indicizzati quotati” sono fondi con almeno una particolare categoria di azioni o quote negoziata per tutta la giornata in almeno una Sede di Negoziazione, nell’ambito della quale almeno un market-maker interviene per assicurare che il prezzo delle sue azioni o quote nella Sede di Negoziazione non si discosti in maniera significativa dal rispettivo valore netto di inventario né, se del caso, da quello indicativo calcolato in tempo reale (indicative NET asset value).
L’Exchange Traded Fund (“ETF”) è una tipologia di OICR le cui quote sono negoziate in Borsa come semplici azioni e il cui unico obiettivo d’investimento è quello di replicare l’indice al quale si riferisce (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva. Esso riassume in sé le caratteristiche proprie di un fondo e di una azione. L’acquirente di un ETF è esposto ai rischi propri dei Fondi Comuni di Investimento e al rischio che la valuta di riferimento dell’indice sottostante sia differente da quella di negoziazione (euro): il rendimento potrebbe quindi divergere da quello del benchmark per effetto della svalutazione/rivalutazione di tale valuta rispetto all’euro. A tale tipologia di ETF si affiancano quelli strutturati, le cui quote sono negoziate in Borsa come semplici azioni e il cui obiettivo d’investimento, che si caratterizza per una gestione totalmente passiva, è volto:
a)alla protezione del valore del portafoglio pur partecipando agli eventuali rialzi dell’indice di riferimento;
b)a partecipare in maniera più che proporzionale all’andamento di un indice;
c)a partecipare in maniera inversamente proporzionale ai movimenti del mercato di riferimento;
d)alla realizzazione di strategie di investimento più complesse.
2. LA LIQUIDITÀ E LE SEDI DI NEGOZIAZIONE
2.1 Definizione di liquidità
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati sulle Sedi di Negoziazione sono più liquidi dei titoli non trattati su dette Sedi. Questo in quanto la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell’effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati nelle Sedi di Negoziazione cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l’investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
2.2 Sede di Negoziazione
Per “sede di negoziazione” si intende un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.
2.3 Mercato Regolamentato (“MR”)
Sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l’incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla relativa disciplina.
2.4 Sistema multilaterale di negoziazione (“MTF”)
Un sistema multilaterale gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l’incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla relativa disciplina.
2.5 Sistema organizzato di negoziazione (“OTF”)
Un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l’interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla relativa disciplina.
3. LA DIVISA E IL RISCHIO DI CAMBIO
Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per il Cliente, tipicamente l’euro per il Cliente italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell’investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l’euro) e la divisa estera in cui è denominato l’investimento. Il Cliente deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli cosiddetti emergenti, sono altamente volatili e che comunque l’andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell’investimento.
4. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI
4.1 Denaro e valori depositati
Il Cliente deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l’esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell’intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
4.2 Commissioni ed altri oneri
Prima di avviare l’operatività, il Cliente deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute alla Banca. Tali informazioni sono riportate nel presente contratto ovvero nel “Contratto di apertura conto corrente, deposito titoli e prestazione di servizi bancari, finanziari e di investimento”. Il Cliente deve sempre considerare che tali oneri vanno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungono alle perdite subite.
4.3 Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all’estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre il Cliente a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Il Cliente deve inoltre considerare che, in tali casi, l’autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite.
4.4 Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni
Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (“Order Routing”), per l’incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per il Cliente di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati.
4.5 Sistemi elettronici di negoziazione
I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione “gridati”. Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall’investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all’hardware o al software dei sistemi medesimi.
4.6 Operazioni eseguite fuori da M.R., M.T.F. o O.T.F.
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai M.R., M.T.F. o O.T.F.. L’intermediario cui si rivolge il Cliente potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai M.R./M.T.F./O.T.F. può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun M.R./M.T.F./O.T.F.. Per questi motivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati.
5. RISCHIO CONNESSO ALL’APPLICAZIONE DEL “BAIL IN” PREVISTO DALLA DIRETTIVA EUROPEA IN TEMA DI RISANAMENTO E RISOLUZIONE DEGLI ENTI CREDITIZI E DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO Anche a prescindere da una formale dichiarazione di insolvenza, in caso di dissesto o di rischio di dissesto dell’emittente, l’investimento nel titolo è soggetto al rischio di applicazione del c.d. “bail in” (letteralmente “salvataggio interno”), previsto dalla Direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014 (Banking Resolution and Recovery Directive, cd. BRRD), recepita in Italia con i decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 in vigore da tale data. Per consentire la ricostruzione del capitale dell’intermediario in crisi, l’applicazione del bail in può comportare la svalutazione, l’azzeramento del credito incorporato nel titolo o la sua conversione in azioni. In particolare, al fine di dare attuazione alle suddette misure, è attribuito alla Banca d’Italia (Autorità di risoluzione nazionale ai fini della predetta Direttiva) il potere di ridurre o azzerare il valore nominale degli strumenti di capitale e delle passività dell’ente sottoposto a risoluzione nonché di modificare la scadenza dei titoli, l’importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio. Il bail in si applica secondo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. La gerarchia di applicazione del bail in ad azionisti e creditori è la seguente:
i) gli azionisti;
ii) i detentori di altri titoli di capitale,
iii) gli altri creditori subordinati (tra i quali i detentori di obbligazioni subordinate);
iv) i creditori chirografari, tra i quali:
a. i detentori di obbligazioni non subordinate e non garantite;
b. i detentori di certificates;
c i clienti che hanno derivati con la banca, per l’eventuale saldo creditore a loro favore risultante dopo l’automatico scioglimento del derivato;
d. i titolari di conti correnti ed altri depositi per l’importo eccedente 100.000 euro per depositante (diverso dai soggetti indicati al punto successivo);
le persone fisiche, le microimprese, le piccole e medie imprese titolari di conti correnti ed altri depositi per l’importo eccedente 100.000 euro per depositante (c.d. depositor preference). A partire dal primo gennaio 2019, la depositor preference sarà estesa a tutti i conti correnti ed altri depositi e sempre per l’importo eccedente 100.000 euro per depositante.
Sono escluse dall’applicazione del bail-in alcune passività, fra le quali i depositi protetti dal Fondo Interbancario di Garanzia (fino a € 100.000 per depositante) e le obbligazioni garantite.
6. RISCHIO DI SOSTENIBILITÀ
È il rischio connesso ad un evento o condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento. Per maggiori informazioni sulle tematiche ESG e per l’integrazione dei rischi di sostenibilità da parte della Banca si rinvia alla specifica sezione Sostenibilità del sito della stessa Banca (xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/).
PARTE «B»
La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte del Cliente è ostacolato dalla loro complessità: prima di concludere un’operazione avente ad oggetto tali strumenti, è necessario avere ben compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Il Cliente deve considerare che la complessità di tali strumenti può dare luogo a una valutazione di non adeguatezza dell’operazione: in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adeguata per molti clienti. Si illustrano di seguito, in estrema sintesi, alcuni dei più diffusi strumenti finanziari derivati cartolarizzati quali, warrant, covered warrant e certificates.
Per ciò che riguarda invece i derivati regolamentati non cartolarizzati e cioè, opzioni e futures, si rinvia, per la descrizione delle caratteristiche, delle modalità di funzionamento e dei relativi rischi, al contratto che disciplina tale specifica operatività.
1. WARRANT - COVERED WARRANT - CERTIFICATES
1.1 Warrant
Il warrant è un titolo che incorpora un’opzione e conferisce all’acquirente il diritto di acquistare, di sottoscrivere o di vendere (con o senza effetto leva) una certa quantità di attività sottostante rappresentata da strumenti finanziari, ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio o strike price), alla o entro una data di scadenza specifica (scadenza), a seconda che il warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano.
L’emittente del warrant può anche non coincidere con l’emittente dell’attività sottostante.
1.2 Covered Warrant
Mod. 660006 - 01.2023
Il covered warrant è un titolo che incorpora un’opzione (con o senza effetto leva) e conferisce all’acquirente il diritto di acquistare o di vendere una certa quantità di attività sottostante rappresentata da strumenti finanziari, indici, valute, tassi, merci, metalli preziosi, ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio o strike price), alla o entro una data di scadenza specifica, a seconda che il covered warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano.
1.3 Certificates
Il certificate è un titolo (che può incorporare una o più opzioni) e conferisce all’acquirente il diritto di partecipare (con o senza effetto leva) alla variazione del valore corrente di mercato dell’attività sottostante e di ricevere (al momento dell’esercizio), alla o entro una data di scadenza specifica, a seconda che il certificate sia rispettivamente di stile europeo o americano, l’attività sottostante o la liquidazione monetaria, se positiva, del valore corrente di mercato dell’attività sottostante.
1.4 Rischi specifici
Il Cliente può vendere prima della scadenza i suindicati strumenti finanziari derivati (disinvestimento). Il disinvestimento potrebbe generare l’incasso di un ammontare superiore o inferiore rispetto al Premio pagato e quindi un profitto o una perdita.
La perdita massima per il Cliente è pari al capitale investito, ossia all’importo pagato per l’acquisto/sottoscrizione/vendita dei predetti strumenti finanziari derivati (il Premio).
Il profitto per il Cliente è di norma pari:
– nel caso di warrant, alla differenza tra il valore corrente di mercato del sottostante al momento dell’esercizio e il prezzo di esercizio, dedotto il Premio;
– nel caso di covered warrant, alla differenza tra valore corrente di mercato del sottostante e il prezzo di esercizio, dedotto il Premio, se di tipo call; alla differenza tra il prezzo di esercizio e il valore corrente di mercato del sottostante, dedotto il Premio, se di tipo put;
– nel caso di certificates, è pari al valore corrente di mercato del sottostante, dedotto il Premio al momento dell’esercizio dei predetti strumenti finanziari derivati, se di stile americano; alla scadenza, se di stile europeo.
2. I RISCHI COMUNI AI WARRANT, COVERED WARRANT E CERTIFICATES
I fattori più rilevanti fonte di rischi generali sono quelli illustrati nella parte “A” di cui sopra. Il Cliente deve altresì valutare il seguente ulteriore fattore.
2.1 Leva finanziaria - Effetto leva
Nel caso di warrant e covered warrant il rapporto tra il valore corrente di mercato del sottostante e il Premio; nel caso di certificates, il rapporto tra il Premio e il valore corrente di mercato del sottostante (moltiplicato per il c.d. multiplo/parità ovvero per il quantitativo di sottostante oggetto dei covered warrant e certificates) viene definito leva finanziaria. L’utilizzo della leva finanziaria comporta la moltiplicazione della performance positiva o negativa dell’investimento rispetto alle variazioni del valore corrente di mercato del sottostante, pari alla misura della leva stessa.
3. ETC e ETN
Gli Exchange Traded Commodities (“ETC”) sono titoli senza scadenza (simili alle obbligazioni zero coupon senza scadenza) emessi da una “società veicolo” a fronte dell’investimento diretto dell’emittente in materie prime o in contratti derivati (es. future) su materie prime (es. oro, platino, argento, palladio, etc). Il prezzo degli ETC è quindi legato direttamente o indirettamente all’andamento della materia prima o del paniere di materie prime, di cui replica passivamente la performance, eventualmente convertito in Euro nel caso in cui la valuta di negoziazione di quest’ultima sia diversa dalla divisa europea. Similarmente agli ETF, gli ETC sono negoziati in Borsa come delle azioni e sono soggetti ai rischi propri delle obbligazioni.
Gli Exchange Traded Notes (“ETN”) sono titoli/strumenti senza scadenza emessi da una “società veicolo” a fronte dell’investimento diretto dell’emittente nel sottostante (diverso dalle materie prime) o in contratti derivati sul medesimo. Il criterio che distingue gli ETN dagli ETC è esclusivamente la natura del sottostante: quando è una materia prima ci si riferisce agli ETC, mentre in tutti gli altri casi agli ETN. Il valore, la negoziazione, e i rischi sono i medesimi degli ETC.
4. OPERAZIONI SU STRUMENTI DERIVATI ESEGUITE FUORI DALLE SEDI DI NEGOZIAZIONE
Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori dalle sedi di negoziazione. La Banca alla quale si rivolge il Cliente di norma si pone, per tali contratti, in diretta contropartita del Cliente stesso (agisce, cioè, in conto proprio). In tale ipotesi, il prezzo applicato dalla Banca al Cliente viene determinato sulla base di una metodologia elaborata internamente alla Banca, conforme a quelle generalmente in uso sul mercato, che utilizza parametri, indici e tutti i fattori rilevanti desunti da primarie fonti. Salvo il caso in cui la Banca si pone in contropartita diretta del Cliente, per le operazioni effettuate fuori dalle sedi di negoziazione può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione. In ogni caso, per tutte le operazioni trattate sinteticamente nel presente paragrafo, può risultare difficile apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio. Per i motivi sopra esposti, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all’investitore. Per la descrizione delle caratteristiche, delle modalità di funzionamento e dei rischi di tali tipologie di operazioni si rinvia allo specifico contratto che disciplina l’operatività in Derivati.
4.1 I contratti di swaps
I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è nullo, se perfezionato con tasso allineato a valori di mercato, senza costi di copertura e margini a favore della Banca, ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro al quale è collegato il contratto. Nel caso di rimodulazione il valore è pari, in tutto o in parte al mark to market dell’operazione rimodulata. Prima di sottoscrivere un contratto, l’investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l’investitore può essere chiamato dall’intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell’operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell’investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, diversa dalla Banca, il Cliente deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi chi risponderà nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.
4.2. I contratti di opzione
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. Il Cliente che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).
4.2.1 L’acquisto di un’opzione
L’acquisto di un’opzione, uno strumento finanziario altamente volatile, comporta anche la possibilità che l’opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, il Cliente avrà perso il Premio più le commissioni. A seguito dell’acquisto di un’opzione, il Cliente può mantenere la posizione fino a scadenza o, per le opzioni di tipo “americano”, esercitarla prima della scadenza. L’esercizio dell’opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l’acquisto o la consegna dell’attività sottostante.
4.2.2 La vendita di un’opzione
La vendita di un’opzione comporta in generale l’assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l’opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell’opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se l’opzione venduta è di tipo “americano”, il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l’operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l’attività sottostante.
L’esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante corrispondente a quella con riferimento alla quale l’opzione è stata venduta.
PARTE «C»
1. IL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI
Il servizio di gestione di portafogli è uno dei servizi di investimento disciplinati nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria che consente al Cliente di avvalersi delle conoscenze e dell’esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire il proprio patrimonio e nell’esecuzione delle relative operazioni.
Nel servizio di gestione di portafogli il Cliente conferisce al Gestore un patrimonio determinato, costituito da denaro e/o strumenti finanziari con l’incarico di gestirlo mediante operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari.
Nello svolgimento del servizio di gestione di portafogli, il Gestore decide per conto del Cliente quali strumenti finanziari andranno a comporre il portafoglio gestito al fine di valorizzarlo e provvede anche a tutte le operazioni necessarie per acquistarli e venderli.
L’autonomia decisionale del Gestore non è illimitata: infatti, il Cliente può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell’apposito contratto scritto. La
rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dal Gestore che, anche se entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. Il Gestore deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione. Il Cliente deve informarsi approfonditamente, presso il Gestore o presso la Banca che colloca il servizio, sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Per poter concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, il Cliente e il Gestore, anche per il tramite della Banca che colloca il servizio, devono valutare se l’investimento è adeguato per il Cliente, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d’investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest’ultimo.
Il Cliente, con le modalità definite nel contratto, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il Gestore.
Il Gestore non garantisce al Cliente il raggiungimento di alcun risultato ma unicamente che il patrimonio conferito sarà gestito secondo le caratteristiche della linea di gestione prescelta.
2. LA RISCHIOSITÀ DI UNA LINEA DI GESTIONE
Il Cliente può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione:
a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio che conferisce in gestione e dei limiti previsti per ciascuna categoria;
b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell’ambito della linea di gestione.
2.1 Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione
Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per il Cliente, si rimanda alla parte del presente Capitolo sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l’investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d’investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.
2.2 La leva finanziaria
Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all’unità. Per molti Clienti deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l’intermediario gestore può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. L’incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione. L’intermediario gestore può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte “B” del presente Capitolo). Il Cliente, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all’unità, oltre a valutarne con l’intermediario gestore, anche tramite la Banca che colloca il servizio, l’adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:
a )indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l’intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
c) comprendere che l’uso di una leva finanziaria superiore all’unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto il Cliente potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell’intermediario.
3. GLI ALTRI RISCHI GENERALI CONNESSI AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI
3.1 Richiamo
Nell’ambito del servizio di gestione di portafogli vengono effettuate dall’intermediario gestore per conto del Cliente operazioni su strumenti finanziari. È quindi opportuno che il Cliente prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti “A” e “B” del presente Capitolo.
3.2 Commissioni ed altri oneri
Prima di concludere il contratto di gestione, il Cliente deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti al Gestore. Tali informazioni sono riportate nel contratto di gestione.
4. IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE
4.1 Il Servizio di Collocamento
È il servizio nel quale la Banca, generalmente nell’ambito di offerte al pubblico, commercializza strumenti finanziari. Questo significa che una società (emittente) che vuole emettere strumenti finanziari li offre agli investitori (pubblico) tramite uno o più intermediari, i quali attraverso le proprie reti di distribuzione (consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, sportelli bancari etc.) provvedono al collocamento di detti strumenti. La prestazione del servizio di collocamento è preceduta da un accordo tra l’emittente e l’intermediario collocatore, finalizzato appunto all’offerta al pubblico da parte di quest’ultimo degli strumenti finanziari a condizioni di prezzo e, talune volte, anche di tempo definite. A differenza di quanto accade nei servizi di negoziazione e di esecuzioni di ordini, nel collocamento l’offerta di strumenti finanziari avviene a condizioni standardizzate, nell’ambito dello svolgimento di un’operazione di massa. Si parla di sottoscrizione quando gli strumenti finanziari sono di nuova emissione. Mentre si tratta di vendita, quando il servizio è riferito a strumenti finanziari già emessi che vengono successivamente venduti.
Il servizio di collocamento può avvenire:
–sulla base di un impegno irrevocabile, quando la Banca garantisce a chi offre gli strumenti finanziari il collocamento degli stessi. Nel caso in cui gli strumenti finanziari alla fine del cosiddetto “periodo di collocamento” rimangano invenduti, la Banca collocatrice resta proprietaria degli strumenti finanziari, se li aveva precedentemente acquistati, oppure é costretto ad acquistarli, se aveva concordato con l’emittente una forma di garanzia;
– senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente, quando la Banca si limita a collocare presso il pubblico gli strumenti finanziari e il rischio della riuscita dell’operazione rimane in capo al solo emittente.
4.2 La Distribuzione
La distribuzione riguarda i prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche, i depositi strutturati e i prodotti di investimento assicurativi o di cui alla successiva Parte D, nonché i servizi di investimento di terzi.
5. IL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
Il servizio di consulenza in materia di investimenti è il servizio mediante il quale il Cliente può ottenere la prestazione di raccomandazioni personalizzate, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni relative ad uno o più strumenti finanziari.
Una raccomandazione può dirsi personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente o è basata sulla considerazione delle sue caratteristiche; viceversa, una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa tra il pubblico mediante canali di distribuzione.
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Elemento distintivo della consulenza in materia di investimenti è quindi la personalizzazione della raccomandazione o del consiglio e la sua natura determinata.
La natura personalizzata del consiglio o della raccomandazione differenzia la consulenza in materia di investimenti da altre attività o servizi che, sebbene abbiano ad oggetto consigli e raccomandazioni di investimento, assumono carattere di generalità, ossia sono rivolti a più soggetti e non sono basati sulla considerazione specifiche delle caratteristiche di ciascun potenziale investitore, si citi a titolo di esempio, l’attività di ricerca in materia di investimenti, o l’analisi finanziaria che si sostanziano nella prestazione di un servizio accessorio.
Per poter personalizzare la raccomandazione, la Banca è tenuta a chiedere al Cliente alcune informazioni riguardo la sua esperienza e conoscenza in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria e suoi obiettivi di investimento; sulla base delle informazioni ottenute, la Banca valuta
l’adeguatezza delle raccomandazioni e dei consigli forniti al Cliente.
La natura determinata della consulenza in materia di investimenti comporta invece che la consulenza abbia ad oggetto consigli specifici, ovvero riferiti a singoli e particolari strumenti finanziari; esula dalla definizione l’attività che consiste nel rilasciare consigli o raccomandazioni relative a categorie o gruppi o tipologie generali di strumenti finanziari.
Xxxxx i consigli e le raccomandazioni rilasciati dalla Banca nel servizio di consulenza in materia di investimenti, le determinazioni in merito al compimento o meno delle operazioni spettano in ogni caso al Cliente, che opererà di propria iniziativa avvalendosi, se del caso, della prestazione da parte della Banca dei servizi di esecuzione ordini, ricezione e trasmissione ordini e collocamento/distribuzione.
PARTE «D»
I PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI
Il grado di rischiosità dei prodotti di investimento assicurativi dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell’investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall’impresa di assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l’impresa di assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione delle principali tipologie dei prodotti di investimento assicurativo.
1. POLIZZE DI RAMO I COLLEGATE AD UNA GESTIONE SEPARATA
Questi prodotti prevedono l’investimento del premio versato in una gestione separata. La gestione separata è un portafoglio di investimento gestito separatamente dai restanti attivi dell’impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati. Il patrimonio della gestione separata può essere investito solo in titoli (prevalentemente titoli di Stato o obbligazioni) che rispettino l’esigenza di garantire la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti. La normativa stabilisce in modo dettagliato le attività in cui possono essere investite le risorse della gestione separata.
Sul capitale investito è inoltre prevista di regola la garanzia dell’impresa di assicurazione di restituzione del capitale e/o rendimento mimino riconosciuta alla scadenza o in caso di morte dell’assicurato. L’indicazione delle garanzie è riportata nelle Condizioni di Assicurazione del singolo prodotto.
2. POLIZZE DI RAMO III - UNIT LINKED
Questi prodotti prevedono l’acquisizione, tramite i premi versati dall’investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse; il valore della quota di un fondo interno assicurativo/OICR risente a sua volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito dall’investitore-contraente. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall’investimento del patrimonio del fondo interno assicurativo/OICR in strumenti finanziari occorre considerare gli elementi indicati nella parte “A” del presente Paragrafo, punto 1.8.OICR.
3. POLIZZE DI RAMO III - INDEX LINKED
Questi prodotti collegano l’andamento delle prestazioni previste dal contratto al valore di un parametro di riferimento che può essere un indice/titolo del mercato azionario o ad un basket (paniere) di indici/titoli. Pertanto, l’investitore-contraente assume il rischio connesso all’andamento di tale parametro di riferimento. Questi prodotti, di fatto, associando una copertura assicurativa ad un titolo strutturato, sono soggetti come i titoli strutturati stessi a più fonti di rischio: da una parte il rischio derivante dall’andamento dell’attività sottostante cui è legata la componente derivativa, dall’altra parte il rischio di tasso di interesse dato dalla componente obbligazionaria. I prodotti index linked possono prevedere la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio legato alla variabilità di prezzo a carico dell’investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell’investimento e non a scadenza.
I prodotti index linked sono soggetti, inoltre, al rischio controparte, ossia al rischio connesso all’eventualità che l’emittente dello strumento finanziario, per effetto di un deterioramento della propria solidità patrimoniale, non sia in grado di rimborsare il titolo strutturato cui è collegato il prodotto; in tal caso è possibile che il valore delle prestazioni del prodotto di investimento assicurativo risulti inferiore a quanto contrattualmente previsto.
4. POLIZZE DI RAMO V (POLIZZE DI CAPITALIZZAZIONE)
Questi prodotti prevedono l’impegno dell’impresa di assicurazione, in modo svincolato dal ricorrere di eventi attinenti la vita umana, di pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici.
Qualora siano collegati ad una gestione separata, questi prodotti non presentano rischi specifici per l’Investitore-Contraente.
Nel caso in cui, invece, i prodotti siano collegati ad un fondo interno o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked e per le index linked.
5. POLIZZE MULTIRAMO
Questi prodotti presentano sia una componente collegata a una gestione separata sia una componente unit linked le cui caratteristiche e i cui rischi sono sopra descritti. La composizione delle componenti può essere predeterminata dal prodotto oppure scelta dall’investitore.
CAPITOLO 4 - INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI
I costi e gli oneri applicati dalla Banca al Cliente in relazione ai servizi di investimento disciplinati dalle “Norme contrattuali” sono comunicati, nel rispetto di quanto previsto nella vigente normativa:
– nel Documento di sintesi che costituisce parte integrante del Contratto;
– eventualmente, ove non sufficiente il Documento di sintesi, nei documenti relativi agli strumenti finanziari che il Cliente acquista di volta in volta, impartendo specifici ordini o in altra documentazione negoziale.
Nel caso di prestazione dei servizi di investimento di esecuzione di ordini, di negoziazione per conto proprio e di ricezione e trasmissione ordini in connessione con il servizio di consulenza in materia di investimenti e di collocamento/distribuzione, la Banca, salvo diverso accordo scritto tra le parti, non addebita alcuna commissione per quest’ultimo servizio, fatti salvi eventuali oneri fiscali dovuti per legge nonché eventuali oneri fiscali connessi ai prodotti finanziari e servizi di investimento a carico del Cliente.
CAPITOLO 5 - INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
La normativa di settore vigente distingue i clienti in 3 categorie: clienti al dettaglio, clienti professionali e controparti qualificate.
La Banca considera i propri clienti quali clienti al dettaglio, a meno di differente classificazione (su richiesta del Cliente o di diritto), comunicata e disciplinata in una separata specifica modulistica, contenente altresì le informazioni sui conseguenti limiti che tale classificazione comporta sotto il profilo della tutela, nonché le modalità attraverso le quali il Cliente può successivamente richiedere di essere trattato con una più tutelante classificazione.
In particolare, per quanto attiene ai clienti privati, sono “clienti professionali” di diritto, per tutti i servizi di investimento e i Prodotti Finanziari:
(1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri, quali:
a) banche
b) imprese di investimento
c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati
d) imprese di assicurazione
e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi
f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi
g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci
h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
i) altri investitori istituzionali;
j) agenti di cambio;
(2) le imprese di grandi dimensioni che ottemperano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti criteri dimensionali:
• totale di bilancio non inferiore a 20.000.000,00 EUR,
• fatturato netto non inferiore a 40.000.000,00 EUR,
• fondi propri non inferiori a 2.000.000,00 EUR;
(3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
Sono “clienti al dettaglio” i soggetti che non rientrano nella definizione di “clienti professionali” di cui al precedente punto.
Modifica della classificazione da “Cliente al dettaglio” privato a “Cliente professionale” privato Il “Cliente al dettaglio” può chiedere alla Banca di essere classificato quale “Cliente professionale”. La Banca si riserva di accogliere tale richiesta solo se – a seguito di una valutazione di carattere sostanziale della competenza, esperienza e conoscenza del Cliente e della sottoscrizione di apposita modulistica contrattuale – è possibile ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il Cliente sia in grado di prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.
Nel corso della predetta valutazione, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:
a) il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
b) il valore del Portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, deve superare 500.000,00 EUR;
c) il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.
In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riferimento alla persona fisica autorizzata ad effettuare operazioni per conto della stessa, e/o alla persona giuridica medesima.
Clienti professionali pubblici (criteri di classificazione e modifica della classificazione da “Cliente al dettaglio” a Cliente professionale”)
Per la classificazione dei clienti pubblici si fa riferimento alle specifiche norme previste dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 novembre 2011, n. 236 “Definizione ed individuazione dei clienti professionali pubblici, criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e relativa procedura di richiesta ai sensi dell’art. 6, comma 2-sexies, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58” (Decreto 236/2011). Sono qualificati clienti professionali il Governo della Repubblica e la Banca d’Italia.
Sono classificati clienti al dettaglio tutti i clienti pubblici italiani che non possiedono i requisiti per essere considerati clienti professionali.
Possono richiedere di modificare la classificazione di diritto (clienti al dettaglio) chiedendo di essere trattati come clienti professionali, solo i seguenti soggetti: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; i soggetti di cui all’art. 2 del D. Lgs. 267/2000, per tali intendendosi i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni nonché i consorzi cui partecipano gli enti locali (ad esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali); gli enti pubblici nazionali e regionali che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:
• entrate finali accertate nell’ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro;
• aver effettuato sul mercato finanziario operazioni di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto;
• presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguata competenza, conoscenza ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.
L’iter di accettazione della richiesta di Modifica della classificazione per i soggetti pubblici italiani è comunque subordinato:
• alla presentazione per iscritto alla Banca della richiesta da parte del Cliente di volere essere trattato come Cliente professionale;
• al rilascio di una dichiarazione da parte del Cliente di essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto 236/2011;
• al rilascio di una dichiarazione del Responsabile della gestione finanziaria attestante il possesso di un’adeguata qualificazione professionale in materia finanziaria, con l’indicazione dell’esperienza maturata nel settore finanziario;
• alla sottoscrizione di apposita modulistica contrattuale, previa verifica da parte della Banca della capacità di prendere consapevolmente le decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi;
• all’invio al Cliente di una comunicazione scritta di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che il Cliente potrebbe perdere con la nuova classificazione;
• al rilascio di una dichiarazione da parte del Cliente di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita delle protezioni e dei rischi assunti.
Modifica della classificazione da “Cliente professionale” a “Cliente al dettaglio”
Il “Cliente professionale”, sia privato che pubblico, può in qualsiasi momento, tramite la sottoscrizione di apposita modulistica, richiedere di essere classificato quale Cliente al dettaglio e quindi di godere di un maggior livello di protezione.
Tutele non applicabili ai “clienti professionali”
Alcuni obblighi a carico della Banca nella prestazione dei servizi di investimento possono trovare un’applicazione attenuata nei confronti della clientela professionale, in applicazione della normativa di settore o sulla base di specifici accordi.
In particolare, la Banca:
• può tener conto della classificazione nel fornire le informazioni relative agli strumenti finanziari ai sensi dell’art. 48 del Regolamento (UE) 2017/565;
• può avvalersi - nella prestazione dei servizi di investimento - delle presunzioni previste nell’art. 54, par. 3 del suddetto Regolamento in merito alla esperienza e conoscenza necessarie per comprendere i rischi inerenti all’operazione e, nel solo caso di Cliente professionale “di diritto”, in merito anche alla capacità finanziaria di sopportare i rischi connessi all’investimento, compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
• non è tenuta a rilasciare al cliente professionale su supporto durevole la dichiarazione di adeguatezza di cui all’art. 24, par. 6 della Direttiva UE n. 65/2014 (MiFID 2);
• non è tenuta ad applicare la sospensiva di efficacia dei contratti di cui all’art. 30, comma 6 del TUF anche per le operazioni rientranti nei servizi di collocamento, gestione di portafogli individuale e di negoziazione in conto proprio.
Altre limitazioni alle tutele che derivano dalla classificazione del cliente come cliente professionale possono essere dettagliate in specifici accordi, nei limiti consentiti dalle norme di settore.
Obbligo del Cliente di informare l’intermediario su eventuali modifiche
Il Cliente è tenuto a informare l’intermediario di tutte le circostanze che possono comportare una significativa modifica nella classificazione assegnatagli.
CAPITOLO 6 - DISCIPLINA SUI CONFLITTI DI INTERESSE
La Banca ha identificato i conflitti di interesse che, nello svolgimento dei servizi di investimento, potrebbero sorgere tra la Banca stessa e il Cliente ovvero tra diversi clienti della Banca, elaborando un’efficace politica di gestione – formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Banca, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità delle sue attività – diretta ad evitare che detti conflitti incidano negativamente sugli interessi del Cliente, tenendo altresì conto della struttura e delle attività dei soggetti appartenenti al Gruppo Intesa XxxxxxxxX.p.A. (il “Gruppo”).
La Banca riesamina con periodicità almeno annuale la politica adottata per gestire i conflitti di interesse, adottando misure adeguate per rimediare ad eventuali carenze.
Qui di seguito si fornisce una descrizione sintetica di tale politica, evidenziando nel contempo che la Banca consegnerà ai clienti che ne facciano richiesta la versione integrale.
DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
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Principali tipologie di conflitti di interesse
La Banca ha individuato le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi idoneo a ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti, tenuto conto dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori prestati dalla Banca stessa. Le principali situazioni di conflitto identificate sono, a titolo esemplificativo, quelle in cui:
• gli strumenti finanziari collocati dalla Banca sono offerti, emessi, istituiti o gestiti da una società del Gruppo Intesa Sanpaolo;
• la Banca, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio, percepisce da soggetti terzi diversi dal Cliente compensi/commissioni o prestazioni non monetarie (c.d. Incentivi di cui al successivo Capitolo 7);
• in relazione alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini la Banca trasmette gli ordini ad una società del Gruppo Intesa Sanpaolo per la loro esecuzione. Tale intermediario negoziatore può eseguire gli ordini presso una Sede di esecuzione gestita da una Società partecipata in misura rilevante dal Gruppo;
• gli strumenti finanziari collocati ovvero negoziati dalla Banca per la propria Clientela sono emessi da Società con riferimento alle quali:
– il Gruppo Intesa Sanpaolo detiene una partecipazione rilevante nel capitale dell’emittente o della società che controlla l’emittente;
– il Gruppo Intesa Sanpaolo ha in essere finanziamenti significativi verso il Gruppo dell’emittente;
– Intesa Sanpaolo o una Società del Gruppo con azioni quotate è partecipata in misura rilevante dall’emittente;
– il Gruppo Intesa Sanpaolo ha una posizione direzionale rilevante in relazione agli strumenti finanziari dell’emittente o del gruppo di appartenenza dell’emittente;
– il Gruppo Intesa Sanpaolo ha assunto l’impegno di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;
• la definizione di sistemi premianti per i soggetti rilevanti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti possano pregiudicare il dovere di agire nel miglior interesse del Cliente.
Misure di gestione dei conflitti di interesse
La Banca ha posto in essere una serie di procedure e misure organizzative al fine di gestire i conflitti di interessi, tra le quali:
• un meccanismo di censimento e di analisi preventiva delle situazioni “sensibili” che consente di censire le situazioni operative che possono dare luogo a situazioni di conflitto di interesse e di individuare eventuali cautele o limitazioni operative volte a mitigare tali conflitti di interesse;
• una serie di regole e procedure volte ad assicurare che, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca raccomandi esclusivamente i servizi di investimento e i Prodotti Finanziari adatti al Cliente e/o al potenziale Cliente. Le raccomandazioni personalizzate sono fornite dalla Banca al Cliente soltanto previa valutazione dell’adeguatezza dell’operazione di volta in volta considerata, tenuto conto delle conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti nonché della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento del Cliente medesimo;
• una strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, recante l’elenco delle sedi di esecuzione e/o degli intermediari negoziatori prescelti e idonei a ottenere in modo duraturo il migliore risultato possibile per i propri Clienti;
• una serie di regole volte a garantire che gli incentivi percepiti dalla, o pagati dalla, Banca in relazione alla prestazione dei servizi di investimento non configgano con il dovere della Banca di agire di in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei Clienti;
• un codice interno di comportamento di Gruppo e un Codice Etico di Gruppo che prevedono - tra l’altro - per i Soggetti Rilevanti (es.: amministratori, sindaci, direttori generali, dipendenti e Private Banker, etc.) regole in materia di doni, omaggi e manifestazioni di ospitalità offerti a esponenti aziendali e dipendenti, nonché principi di condotta nella relazione con i Clienti, anche con riguardo alle informazioni confidenziali, all’operatività personale e agli obblighi di riservatezza;
• i presidi e le regole per governare le attività di distribuzione dei Prodotti complessi ai Clienti al dettaglio;
• i criteri e le regole per accertare, a monte delle attività connesse alla prestazione dei servizi di investimento, la qualità dei prodotti finanziari e degli strumenti finanziari, selezionando, per l’inserimento nel proprio portafoglio prodotti, quelli che, già in fase di ingegnerizzazione, risultino coerenti con le esigenze finanziarie che sono chiamati a soddisfare;
• la separazione funzionale e logistica tra le strutture organizzative che prestano servizi alle imprese e quelle che prestano servizi e attività nei confronti degli investitori ovvero dei mercati finanziari; è assicurata, inoltre, una segregazione funzionale e una separazione logistica tra le strutture che prestano i servizi di investimento alla Clientela (ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto della Clientela e negoziazione per conto proprio) e le attività di gestione delle operazioni disposte per il portafoglio titoli di proprietà della Banca;
• le regole per la valutazione delle obbligazioni collocate da Fideuram sul mercato primario in esclusiva o tramite adesione a consorzi di collocamento.
Laddove le misure organizzative e amministrative adottate per gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente o dell’Investitore sia evitato, la Banca informa chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.
CAPITOLO 7 - DISCIPLINA SUGLI INCENTIVI
La Banca, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, può versare a, o percepire da, un soggetto diverso dal Cliente compensi, commissioni o benefici non monetari, la cui esistenza, natura e importo o, qualora l’importo non sia accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati al Cliente nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente. I benefici non monetari minori sono descritti in maniera generica. I benefici non monetari di altra natura sono quantificati e indicati separatamente. Qualora sia stato comunicato solo il metodo di calcolo, la Banca provvede ex post a fornire le informazioni sull’ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato.
In caso di incentivi continuativi, la Banca annualmente informa il Cliente in merito all’importo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati nel periodo di riferimento.
La Banca si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti compensi, commissioni o benefici non monetarie siano volti ad accrescere la qualità del servizio di investimento reso al Cliente e non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del Cliente. Per migliorare la qualità del servizio prestato, la Banca provvede – ad esempio - a fornire gratuitamente un servizio di consulenza non indipendente, unitamente all’accesso ad una vasta gamma di strumenti finanziari non limitata a quelli emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con la stessa Banca e procede ad una valutazione periodica della coerenza del Portafoglio avendo riguardo al profilo finanziario di riferimento.
In caso di offerte pubbliche di sottoscrizione e/o vendita di strumenti finanziari obbligazionari e azionari, ivi comprese le offerte di certificates, la Banca potrà percepire dall’Emittente – anche per il tramite dei Coordinatori dell’Offerta Globale – commissioni di collocamento, da quantificarsi sull’ammontare nominale collocato, a titolo di remunerazione per il servizio di collocamento e il connesso servizio di consulenza.
La Banca riceve altresì benefici non monetari dalle Società di Gestione o dalle Compagnie di assicurazione i cui prodotti/servizi sono oggetto di collocamento/distribuzione da parte della Banca, sotto forma di prestazioni, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione a attività info- formative per la rete di Private Banker della Banca (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: corsi in aula, attività info-formative effettuate tramite TV aziendale, applicativi dedicati all’analisi di mercato). Tali attività sono volte a garantire l’aggiornamento e l’arricchimento professionale dei Private Banker e sono quindi finalizzate all’accrescimento della qualità del servizio prestato ai clienti.