COMUNE DI ADRIA
COMUNE DI ADRIA
REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI
Approvato con deliberazione consiliare n° in data
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Principi generali Articolo 4 - I cittadini attivi Articolo 5 - Patto di collaborazione
CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE
Articolo 6 - Disposizioni generali
Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi
CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI
Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici
CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO
Articolo 10 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno Articolo 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali Articolo 12 - Agevolazioni
Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale Articolo 14 - Formazione
Articolo 15 – Autofinanziamento
CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE
Articolo 16 - Comunicazione di interesse generale
Articolo 17 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione
CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA
Articolo 18 - Formazione per prevenire i rischi Articolo 19 - Riparto delle responsabilità
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 20 - Clausole interpretative
Articolo 21 - Comunicazione on-line dell’amministrazione condivisa Articolo 22 - Disposizioni transitorie
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale e con tutte le leggi e le norme di rango superiore, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 118, comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell’amministrazione comunale.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l’erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell’articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
Articolo 2 - Definizioni
1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
a) beni comuni urbani: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l’amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all’esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all’interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell’articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva;
b) Comune o amministrazione: il Comune di Adria nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
c) cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;
d) amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale;
e) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni urbani in forma condivisa con l’amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
f) patto di collaborazione: l’atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l’ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni urbani;
g) cura in forma condivisa: azioni e interventi volti alla protezione e conservazione dei beni comuni urbani con caratteri di inclusività ed integrazione;
h) rigenerazione: interventi volti al recupero dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
i) gestione condivisa: interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
j) spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
Articolo 3 - Principi generali
1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
a) fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l’amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
b) pubblicità e trasparenza: l’amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l’imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
c) responsabilità: l’amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
d) inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
e) pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
f) sostenibilità: l’amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull’utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
g) proporzionalità: l’amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l’istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
h) adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
i) informalità: l’amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell’etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
j) autonomia civica: l’amministrazione riconosce il valore costituzionale dell’autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l’esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;
k) prossimità e territorialità: l’amministrazione riconosce nelle comunità locali, definite sulla base di identità storicamente determinate o di progettualità in atto, i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani. Articolo 4 - I cittadini attivi
1. L’intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l’impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni. La formazione sociale individuerà comunque un unico referente per rapportarsi con il Comune.
4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.
Articolo 5 - Patto di collaborazione
1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
e) l’eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
f) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
g) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
h) l’eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull’andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l’inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
i) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
l) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l’assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del presente regolamento;
j) le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati. CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE Articolo 6 - Disposizioni generali
1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 118 ultimo comma della Costituzione.
2. L’organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
- assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
- consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
- garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l’amministrazione.
2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini si individua un’unità organizzativa per il presidio del procedimento di realizzazione dell’amministrazione condivisa. Tale unità organizzativa, denominata Ufficio per l’amministrazione condivisa (d’ora innanzi Ufficio):
a) attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini, nell’individuazione di strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;
b) raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, individua il dirigente o funzionario responsabile del confronto con il soggetto proponente e della elaborazione condivisa con i cittadini del patto di collaborazione, coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome del dirigente o funzionario responsabile del procedimento di amministrazione condivisa;
c) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;
3. L’Ufficio, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 può avvalersi di un comitato consultivo composto da un referente delle articolazioni amministrative del comune maggiormente interessate.
Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari
1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune attraverso l’Ufficio secondo un modello che verrà messo a disposizione sul portale del Comune.
2. Il modello nel portale del Comune contiene un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l’iter istruttorio per la loro realizzazione.
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, sfalcio dell’erba, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.
4. L’Ufficio identifica entro 15 giorni dal ricevimento della proposta di collaborazione il Dirigente responsabile che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica sul portale del Comune.
5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il Dirigente responsabile lo comunica ai proponenti entro 15 giorni dalla domanda, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.
Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi
1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre in apposito elenco ai cittadini i beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi.
3. I cittadini attivi possono a loro volta proporre all’amministrazione beni comuni da inserire nell’elenco, trasmettendo la proposta all’Ufficio che la sottoporrà alla Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi.
4. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione, anche per via telematica, all’Ufficio, che svolge entro 30 giorni l’attività istruttoria, pubblica per ulteriori 30 giorni sul portale del Comune l’avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza e individua il Dirigente delegato alla sottoscrizione del patto di collaborazione. Le ulteriori proposte di collaborazione devono essere presentate nel termine di 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione dell’avviso.
5. Entro il termine dell’attività istruttoria qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, l’Ufficio lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.
6. Al fine di dare maggiore pubblicità alle proposte di collaborazione di cui al comma 3 e per conoscere istanze e bisogni della comunità di riferimento, l’Amministrazione comunale può ricorrere alle procedure della democrazia partecipativa, convocando entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso un’assemblea dei beni comuni.
7. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi l’Ufficio può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.
8. Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone, entro 10 giorni dalla conclusione dell’attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta Comunale.
9. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Dirigente competente a seguito dell’approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell’interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso.
CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI
Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici
1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente Regolamento.
2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena la risoluzione del patto di collaborazione da parte del Comune.
3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione complessi devono pervenire all’amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l’intervento che si intende realizzare.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la cura, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.
5. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi è ammessa unicamente da parte di soggetti che per struttura, organizzazione e capacità tecnico-finanziaria diano garanzie idonee di rispetto delle normative vigenti e di assolvimento alla complessità degli obblighi previsti.
6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell’intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene.
Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l’uso dell’immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.
8. La durata dei patti di collaborazione complessi deve essere commisurata al valore dell’impegno finanziario richiesto e non supera normalmente i cinque anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO
Articolo 10 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell’ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.
2. Nell’ambito dei patti di collaborazione, l’Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione
può prevedere l’attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
a) l’uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
b) l’attribuzione all’amministrazione delle spese relative alle utenze;
c) l’attribuzione all’amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.
Articolo 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali
1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili e della normativa vigente in materia tributaria, può disporre esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell’ambito dei patti di collaborazione.
2. Le attività svolte nell’ambito dei patti di collaborazione che richiedono l’occupazione di suolo pubblico possono essere escluse dall’applicazione del canone del Regolamento C.O.S.A.P. (Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche), in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.
3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento C.O.S.A.P. e per l’applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) si tratti di iniziative occasionali;
b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
5. Il Comune, nell’esercizio della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell’ambito dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento.
Art. 12 – Agevolazioni
1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l’ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.
2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell’istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione fra i cittadini attivi e l’amministrazione.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e
le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l’affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.
Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d’uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.
Articolo 14 - Formazione
1. Il Comune può promuovere e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali del presente regolamento.
2. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune.
Articolo 15 - Autofinanziamento
1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo o permanente, comunque accessorie nell’ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all’autofinanziamento. CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE
Articolo 16 – Comunicazione di interesse generale
1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell’amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, prevedendo anche la realizzazione di un’area dedicata nel portale del Comune.
2. L’attività di comunicazione mira in particolare a:
a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull’amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;
b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l’individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
Articolo 17 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione
1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
2. Il Comune si adopera per consentire un’efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l’organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.
3. Le modalità di svolgimento dell’attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
4. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull’operato svolto.
5. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
b) azioni e servizi resi;
c) risultati raggiunti;
d) risorse disponibili ed utilizzate.
CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA
Articolo 18 - Formazione per prevenire i rischi
1. Il Comune promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
2. I cittadini attivi si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell’ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
3. I cittadini attivi devono essere muniti di apposita polizza assicurativa per RCA ed Infortuni a copertura dei sinistri: il Comune, anche accollandosi il relativo onere, può favorire detta copertura assicurativa attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.
Articolo 19 - Riparto delle responsabilità
1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l’amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni urbani rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio della propria attività.
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 20 - Clausole interpretative
1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
Articolo 21 - Comunicazione on-line dell’amministrazione condivisa
1. Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l’amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all’amministrazione condivisa sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini. I contenuti dello stesso portale debbono essere georeferenziati, usabili e accessibili sui principali dispositivi tecnologici.