ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
tra
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel seguito CNR, C.F. 80054330586, con sede in Xxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0, rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,
e
L’IFOM - Istituto FIRC di Oncologia Molecolare, nel seguito IFOM, C.F. 97358780159 con sede a Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx x. 00, rappresentato da Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx in qualità di Presidente e legale rappresentante,
nel seguito congiuntamente “Parti”
Premesso che:
Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l’utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:
a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
c) promuove l’inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;
d) svolge un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuove la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;
e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.
In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR emanato con Decreto del Presidente n. 43 prot n. 0033411 del 26 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 123 del 29 maggio 2015 ed entrato in vigore il 1 giugno 2015, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.
L’IFOM è un centro di ricerca no profit ad alta tecnologia costituito su iniziativa della “Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro-AIRC” (FIRC-AIRC) che ha tra i suoi scopi quello di svolgere e promuovere ricerca scientifica e formazione nel campo dell’oncologia molecolare e con particolare riguardo a quei settori della nuova biotecnologia basata sulle tecnologie genomiche e postgenomiche, anche mediante l'apporto coordinato degli enti e delle istituzioni ad essa aderenti, ovvero mediante accordi con enti esterni;
L’IFOM si propone inoltre di collaborare con istituti scientifici, università ed enti pubblici o privati sia in ambito nazionale che internazionale per la formulazione, la valutazione e la realizzazione di progetti di ricerca nel campo dell’oncologia molecolare;
In questo contesto, all’interno di IFOM collaborano tra loro alcune tra le più rilevanti istituzioni scientifiche nazionali ed è riconosciuto dal 2000 come Centro di Eccellenza dalla Regione Lombardia; Ai fini del raggiungimento dei propri scopi, l’IFOM può, ai sensi dall’art. 3 del proprio Statuto:
- stipulare atti, contratti e convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici oprivati;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietario, locatore, comodatario o comunque posseduti o detenuti da IFOM;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli di IFOM;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, di consorzi e società anche di capitali, nonché partecipare a enti del medesimo tipo;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione e di aggiornamento, anche del personale docente delle scuole, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, ed ogni iniziativa idonea a favorire un organico contatto fra IFOM e gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, ed il pubblico;
- istituire premi e borse di studio;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività con riferimento al settore dei mezzi ausiliari dell’editoria, secondo la normativa vigente, e della diffusione a mezzo world wide web;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
Considerato che:
− la sinergia tra il CNR e l’IFOM può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per la ricerca sul cancro e le connessioni con le patologie legate all’invecchiamento;
− l’IFOM dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, nonché di divulgazione;
− la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte;
− il CNR e l’IFOM possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
− il CNR e l’IFOM manifestano l’interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche della ricerca sul cancro e delle patologie legate all’invecchiamento e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti;
− Il CNR e l’IFOM manifestano l’interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti;.
− Il 14/07/2016 è stato firmato l’Accordo Quadro tra CNR e IFOM per svolgere attività di ricerca congiunte allo scopo di migliorare la conoscenza dei processi cellulari che portano all’insorgenza e lo sviluppo dei tumori e dei processi di invecchiamento cellulare (Prot: AMMCEN 50333 del 19/07/2016) in scadenza il 13/07/2020;
− Il 26/11/2018 è stata firmata tra CNR e IFOM la Convenzione per la costituzione di una Unità di Ricerca presso Terzi dell’Istituto di Genetica Molecolare IGM CNR “Xxxxx Xxxx Xxxxxxx-Xxxxxx” di Pavia, presso IFOM, con lo scopo di collaborare per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo della Biologia Molecolare, avente come oggetto “Stabilità del genoma nelle malattie degenerative” (Prot. AMMCEN 0074491/2018).
Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE,
ART. 1 - Premesse
Le considerazioni poste in premessa costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro. Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri ed eventuali atti integrativi e/o ulteriormente attuativi. Per quanto non espressamente disposto dagli atti di cui sopra si rinvia alla normativa vigente.
ART. 2 - Oggetto e Finalità
Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per
l’individuazione e lo sviluppo di azioni di coordinamento, programmazione e divulgazione scientifica nel settore della ricerca sul cancro e delle patologie legate all’invecchiamento.
Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell’art. 5 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.
Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, le Parti intendono cooperare al fine di creare un contesto favorevole alla diffusione della innovazione in genere.
In particolare, le Parti del presente Accordo si propongono di svolgere attività di ricerca congiunte allo scopo di migliorare la conoscenza dei processi cellulari che portano all’insorgenza e lo sviluppo dei tumori e dei processi di invecchiamento cellulare.
ART. 3 - Comitato Bilaterale
Con la sottoscrizione dell’Accordo quadro viene istituito un Comitato Bilaterale con il compito di definire e coordinare le azioni di collaborazione oggetto del presente Accordo Quadro da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.
Fanno parte Comitato Bilaterale due rappresentanti del CNR nominati dal Presidente del CNR e due rappresentanti di IFOM nominati dalla Direzione Scientifica di IFOM. Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato Bilaterale possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.
Il Comitato, oltre alle attribuzioni comunque ascrivibili in virtù del presente Accordo di collaborazione avrà in particolare i seguenti compiti:
- Supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo;
- Approvazione delle proposte/iniziative, nell’ambito del presente Accordo, da sottoporre ai competenti Organi delle rispettive Parti anche ai fini della successiva presentazione congiunta ad altri soggetti interessati;
- Predisposizione, con cadenza annuale, di una relazione consegnata alle Parti che riassume lo stato di attuazione del presente Accordo ed inoltre lo stato delle iniziative rientranti nel medesimo Accordo.
Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti di IFOM aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.
ART. 4 - Tipologia delle azioni
Le azioni, oggetto del presente Accordo, sono coerenti e compatibili con la Programmazione comunitaria e nazionale ed, in particolare, con una politica interna fortemente incline ad un Piano di diffusione della Innovazione Tecnologica.
Le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:
a) attività di ricerca e sviluppo di interesse reciproco;
b) collaborazione scientifica e scambio di informazioni, know-how tecnico e scientifico sulle rispettive aree di competenza;
c) scambio di scienziati, ricercatori e studenti per condurre progetti di ricerca di interesse reciproco;
d) organizzazione di seminari, workshop o, più in generale, eventi di carattere scientifico e/o divulgativo anche di rilevanza internazionale su temi di interesse reciproco;
e) partecipazione congiunta a bandi pubblici o privati, nazionale ed internazionali, finalizzati al finanziamento di progetti di ricerca di interesse reciproco secondo le regole disposte di volta in volta dall’agenzia/ente erogatore del bando;
f) istituzione di iniziative di ricerca congiunte, anche attraverso la costituzione di unità di ricerca presso terzi, su temi di interesse reciproco;
g) qualsiasi altra attività le Parti concordino di intraprendere per iscritto.
Tali azioni si svilupperanno favorendo le opportune collaborazioni e sinergie con Enti, con le Università ed eventuali altri soggetti interessati al presente Accordo.
Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono mettere a disposizione risorse umane e strumentali e finanziare secondo le modalità previste dalle Convenzioni operative previste dall’art. 5.
ART. 5 - Convenzioni operative
Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all’atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.
Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione.
Le Convezioni operative potranno disciplinare anche i diritti di proprietà intellettuale, i copyright, i marchi eventualmente derivanti dalle attività condotte ed ogni altro aspetto che le parti riterranno opportuno.
Art. 6 - Risorse
Il presente accordo di programma quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.
Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all’Art. 5.
Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, agenzie di finanziamento nazionali ed internazionali.
Art. 7 - Proprietà Intellettuale
Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell’ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui all’Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita “titolare”.
ART. 8 - Tutela dei dati personali
Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell’oggetto del presente Accordo.
I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) ed al D.Lgs. n. 196/2003 così come successivamente modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al GDPR.
ART. 9 - Visibilità dell’Accordo Quadro
Le Parti concordano sull’importanza di offrire un’adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo Quadro ed, a tal fine, si impegnano a darne diffusione attraverso un comunicato stampa congiunto ed, in generale attraverso una comune attività di comunicazione.
ART. 10 - Durata
Il presente Accordo Quadro ha la durata di quattro anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le Parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all’altro contraente a mezzo di raccomandata a/r entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del presente Accordo Quadro.
E’ fatta salva la possibilità per le Parti di provvedere alla sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U.
n. 117 del 21 Maggio.
ART. 11 – Modifiche e Recesso
Qualora nel corso dei quadriennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.
Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.
Art. 12 - Nullità parziale
Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall’ art. 1419 del Codice Civile.
Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l’invalidità e/o la impossibilità di attuazione.
Art. 13 - Cessione
Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.
Art. 12 - Decreto Legislativo n. 231/2001 e Codice Etico
IFOM basa la sua cultura aziendale su valori di fiducia, trasparenza, affidabilità e correttezza nei rapporti con clienti, azionisti, partner e dipendenti e con le regole etiche e sociali applicate in tutto il mondo.
Per agire nel rispetto di queste norme, IFOM ha definito una serie di regole in materia di responsabilità amministrativa degli enti, identificate nel suo “Etico Etico”, del quale il CNR ha già preso visione nella sua attuale formulazione e che, comunque, è disponibile e consultabile sul sito internet di IFOM al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxxx- oncologia/documenti-istituzionali.php.
Il CNR: (i) si impegna ad improntare il proprio comportamento, nell’esecuzione del presente accodo, a principi di trasparenza, correttezza e lealtà; (ii) dichiara di conoscere e di rispettare
le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; (iii) dichiara di non essere sottoposta ad alcun procedimento giudiziario ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, né di aver riportato condanne in tal senso.
Il CNR prende inoltre atto che IFOM ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, ed il relativo Codice Etico, e che entrambi i documenti sono consultabili sul sito internet di IFOM all’indirizzo indicato al precedente paragrafo. Inoltre, il CNR da atto che IFOM ha affidato ad un proprio Organismo di Xxxxxxxxx (cd. “OdV”) il compito di verificare l’adeguatezza e la capacità del suddetto Modello di prevenire la commissione dei cd. “reati presupposti” di cui al D.Lgs. n. 231/2001.
La commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 nonche’ il mancato rispetto di uno qualsiasi dei requisiti previsti nel presente articolo comporterà inadempimento grave degli obblighi di cui al presente accordo da parte del CNR e legittimerà IFOM a risolvere il presente contratto stesso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del cod. civile e fermo, restando il risarcimento di ogni maggior danno conseguente.
ART. 15 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.
ART. 16 - Registrazione
Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d’uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
Art. 17 - Rinvii e Foro Competente
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.
Roma/Milano lì,
Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto FIRC di Oncologia Molecolare
Firmato digitalmente da
XXXXXXXX XXXXXXX 14.07.2020 17:18:23 UTC
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
CN = Sierra Xxxxx Xxxxxxx O = IFOM Ist. FIRC di Onc. Molecolare
C = IT