ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Data di pubblicazione: 23/08/2022
Nome allegato: Allegato_4_Schema di Contratto.pdf
CIG: 9352077A13;
Nome procedura: Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), indetta ai sensi dell’art. 1 del
D.L. 76/2020, così come convertito dalla L. 120/2020 e modificato dal DL 77/2021 per la acquisizione di licenze e servizi professionali Alpha Group S.p.A. per la migrazione delle procedure INPGI nell’ambiente applicativo dell’INPS.
CIG 9352077A13
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI
ALLEGATO 4 ALLA LETTERA DI XXXXXX
Trattativa diretta indetta ai sensi dell’art. 1 del DL n. 76/2020 sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’acquisizione di «licenze e servizi professionali Alfa Group S.p.A. per la migrazione delle procedure INPGI nell’ambiente applicativo dell’INPS».
CIG: 9352077A13
Xxx Xxxx xx Xxxxxx x. 00, Xxxx
C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001
CONTRATTO
per l’acquisizione di « licenze e servizi professionali Alfa Group S.p.A. per la migrazione
delle procedure INPGI nell’ambiente applicativo dell’INPS »
CIG: 9352077A13
tra
L’INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita IVA
n. 02121151001), con sede in Roma, Via Xxxx il Grande, n. 21, C.A.P. 00144, nella persona del Dott. […], nato a […] ([…]) il […] in qualità di Direttore […] della Direzione […], con la qualifica di Dirigente generale, domiciliato nella qualità presso la sede centrale dell’Istituto;
(a seguire anche «Istituto» o «Stazione Appaltante») e
[…] (Codice Fiscale n. […], partita IVA n. […]), con sede legale in […], alla via […], C.A.P. […], nella persona del Dott. […], nato a […] il […], nella sua qualità di […], domiciliato presso […];
(a seguire anche «Appaltatore») (a seguire collettivamente indicati come le «Parti»)
Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
Premesso che
a) a mezzo di Determina a contrarre n. RS30/564/2022 del 08/08/2022, adottata dal Direttore centrale Risorse strumentali e centrale unica acquisti, l’Istituto ha autorizzato l’indizione di una trattativa diretta ai sensi dell’art. 1 del DL n. 76/2020, sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con l’Operatore economico Alfa Group S.p.A., con sede legale in Roma, Via Fiume Giallo, 3, (P. IVA 05174111004) volta all’acquisizione di « licenze e servizi professionali Alfa Group S.p.A. per la migrazione delle procedure INPGI nell’ambiente applicativo dell’INPS », secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nella Lettera di Xxxxxx e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;
b) in data […] è stata avviata la predetta trattativa diretta;
c) a mezzo di Determina n. […] del […], adottata dal Direttore […], l’Istituto ha approvato le risultanze della procedura e disposto l’aggiudicazione in favore dell’Appaltatore Alfa Group S.p.A.;
d) l’Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l’affidamento del Contratto e dei requisiti speciali, previsti dal Codice, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis dell’affidamento;
e) l’Istituto ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema AVCpass, alle verifiche sul possesso
da parte dell’Appaltatore dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito positivo;
f) a mezzo polizza [bancaria] o [assicurativa] emessa in data […] da […], sub n. […] per l’importo di euro […], l’Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell’Istituto la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, conformemente alle previsioni della norma in
questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente
affidamento;
g) il Sistema elettronico del portale del MePA di Consip genera automaticamente un documento contenente i dati della trattativa e i dati dell’offerta aggiudicata in via definitiva. Ad integrazione di tale documento, la Stazione Appaltante ritiene di adottare, quale ulteriore forma di stipula, un contratto da redigere in modalità elettronica, mediante scrittura privata;
h) le Parti, con il presente Contratto, ad integrazione del documento di stipula generato dal Sistema intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all’esecuzione del Servizio oggetto di affidamento;
i) il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 (Definizioni)
Nel presente contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:
▪ «Appalto» o «Servizio»: complessivamente intesa la fornitura di « licenze e servizi professionali Alfa Group S.p.A. », oggetto di procedura;
▪ «Stazione Appaltante» o «Amministrazione» o «Istituto»: l’INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, nella sua veste di soggetto pubblico che affida il Contratto all’operatore economico individuato mediante la presente procedura e, ai fini dell’esecuzione contrattuale, la Direzione Centrale Tecnologia Informatica e Innovazione e la Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti ognuna per le proprie specifiche competenze
▪ «Lettera di Invito»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento e volto a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell’Appalto;
▪ «Codice»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
▪ «Contratto»: il presente documento negoziale, che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle Parti, quale conseguenza dell’eventuale affidamento nella procedura in oggetto;
▪ «Direttore dell’Esecuzione»: l’esponente della Stazione Appaltante del quale il responsabile unico del procedimento si avvale in sede di direzione dell’esecuzione del Contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell’Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del Contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell’Esecuzione controlla l’esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento;
▪ «Documento di Gara»: qualsiasi documento prodotto dalla Stazione Appaltante o al quale la Stazione Appaltante fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell’Appalto o della procedura, compresa la Lettera di Invito e i relativi allegati, il presente Contratto,
nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
▪ «Filiera delle imprese»: i subappalti come definiti dall’art. 105, comma 2, del Codice, nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione anche non esclusiva del Contratto;
▪ «MePA»: Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
▪ «Offerente», «Concorrente» o «Operatore»: l’impresa, il raggruppamento di operatori economici, il consorzio o comunque l’operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che ha partecipato alla procedura, e che ha presentato la propria Offerta in vista dell’aggiudicazione dell'Appalto;
▪ «Offerta»: complessivamente inteso, l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo ed economico (da qui in poi «Offerta Economica»), che l’Operatore Economico ha sottoposto alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell’aggiudicazione;
▪ «Posta Elettronica Certificata (PEC)»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al
d.P.R. n. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
▪ «Trattativa diretta»: l’invito ad offrire effettuato sul Mercato elettronico dalla Stazione
Appaltante al Fornitore selezionato;
▪ «Responsabile dell’Appaltatore»: l’esponente dell’Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l’interfaccia contrattuale unica dell’Appaltatore medesimo verso l’Istituto, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto e nella sua esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
▪ «Responsabile del Procedimento» o «RUP»: l’esponente dell’Istituto cui competono i compiti relativi all’affidamento e all’esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
Allegato “A”: Lettera di Xxxxxx e relativi allegati;
Allegato “B”: Offerta Economica dell’Appaltatore;
Allegato “C”: Atto di Designazione del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati.
2. Le disposizioni della Lettera di Invito prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.
Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto)
1. Oggetto del presente Appalto è la fornitura di « licenze e servizi professionali Alfa Group
S.p.A. ».
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2. In particolare, il Servizio consiste nella fornitura di:
- N. 1 Licenze Modulo RHD RCL-TFR 12 Months Subscription 50 utenti concorrenti;
- Servizi di installazione, configurazione e porting in esercizio e tuning;
- Servizi professionali a consumo per un massimo di 30 giorni uomo;
- Upgrade RHD RCL V. 5.
3. Il Servizio avrà una durata di 12 (dodici) mesi, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di sottoscrizione.
4. L’Appaltatore, che per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare il Servizio nel termine fissato, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, senza oneri per l’Istituto.
5. Sull’istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dell’Esecuzione, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
6. L’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora il Servizio, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art. 4 (Modalità generali di esecuzione del Servizio)
1. Il Servizio verrà svolto presso la Direzione Generale dell’INPS, sita in Roma alla Via Xxxx il
Grande n.21.
2. L’Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del Servizio secondo le direttive dell’Istituto e a perfetta regola d’arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi indicati nel presente Contratto, nel Capitolato e nelle migliori prassi commerciali.
3. L’Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede e diligenza a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al Codice civile ed alle leggi applicabili.
4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti e prassi sopra richiamati. L’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. L’Appaltatore dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato.
6. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
7. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
8. Ove il presente Contratto debba essere eseguito presso i locali della Stazione Appaltante, il personale dell’Appaltatore accederà alle strutture della Stazione Appaltante medesima nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per la singola struttura. Sarà onere dell’Appaltatore rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.
9. Ove il presente Contratto debba essere eseguito presso i locali della Stazione Appaltante, le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’esecuzione del Servizio, da svolgersi presso gli uffici della medesima Stazione Appaltante, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività degli uffici. Le modalità ed i tempi, ove non previsti nel presente Contratto, nella Lettera di Invito o nel Capitolato, dovranno comunque essere concordati con la Stazione Appaltante.
10. Ove il presente Contratto debba essere eseguito presso i locali della Stazione Appaltante, l’Appaltatore prende atto che, nel corso delle prestazioni contrattuali, gli uffici o strutture della medesima Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzati dal personale della Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati. L’Appaltatore dovrà pertanto eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso.
11. Sarà facoltà dell’Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi all’uopo appositamente incaricati. A tal fine, l’Appaltatore acconsente sin d’ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
12. L’Appaltatore prende atto e accetta che la prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di variazioni dell’ubicazione della sede.
13.Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
14. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia al Capitolato, allegato al presente Contratto.
Art. 5 (Governance dell’esecuzione contrattuale)
1. L’esecuzione del Contratto è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
2. Ai fini delle attività di cui al comma 1, il RUP si avvale del Direttore dell’Esecuzione, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate. Il Direttore dell’Esecuzione del presente Contratto è il Dott. […].
3. Al Direttore dell’Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico- contabile dell’esecuzione del Contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell’Esecuzione controlla l’esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento.
4. Il Direttore dell'Esecuzione riceve dal RUP le disposizioni mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del Servizio.
5. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell’Esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
6. Il Direttore dell'Esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
7. Il Direttore dell'Esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo.
8. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell’Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal RUP, secondo quanto previsto dalla legge e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49.
Art. 6 (Obblighi dell’Appaltatore)
1. Per tutta la vigenza contrattuale l’Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione dell’Istituto un numero di telefono […] ed un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) […] per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.
2. L’Appaltatore dovrà garantire il Servizio secondo le modalità ed i contenuti indicati nel
Capitolato.
3. L’Appaltatore si impegna espressamente a:
a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto, nonché a garantire elevati livelli di servizio;
b) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate
dalla Stazione Appaltante, nell’adempimento delle proprie prestazioni;
c) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
d) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione
delle attività di cui al presente Contratto.
4. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Art. 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento)
1. Il corrispettivo per il Servizio è complessivamente pari ad € […] (euro (...)/ […]), IVA esclusa, come risultante dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatore.
2. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente contratto e in ogni altro atto afferente al Servizio.
3. La remunerazione delle attività di cui si compone il Servizio avverrà “a corpo”.
4. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (euro zero/00), poiché trattasi di servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la Stazione Appaltante.
5. Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari a € […] (euro […]).
6. Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
7. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella documentazione di Gara.
8. Il pagamento avverrà dietro emissione di fattura. Prima dell’emissione di ciascuna fattura, l’Appaltatore sarà tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito report, contenente l’indicazione delle attività svolte.
9. La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni.
10. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del report.
11. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo ed emette il certificato di pagamento.
12. L’Appaltatore può emettere la fattura relativa al periodo di riferimento dopo aver ricevuto le comunicazioni di rilascio dei certificati di pagamento per gli importi ivi indicati.
13. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55/2013 e dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite SDI, all’ INPS, Direzione centrale risorse strumentali e centrale unica acquisti, usando il codice univoco IPA: UF5HHG.
14. A pena di irricevibilità, ciascuna fattura emessa dall’Appaltatore dovrà esporre il dettaglio analitico del Servizio prestato e del prezzo complessivo e contenere il riferimento del CIG (Codice Identificativo Gara) della trattativa diretta ed al certificato di pagamento.
15. Le fatture elettroniche, a partire dal 18 aprile 2019, devono essere redatte in conformità allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, secondo quanto disposto dal D.lgs. 27 dicembre 2018, n. 148 “Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica”.
16. Ai fini dell’IVA si applica la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 629, lett. b), della legge
23 dicembre 2014 n. 190 e dal D.M. 23 gennaio 2015 e s.m.i., come interpretata dalla Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento dell’IVA sulle fatture a cura dell’Istituto. Pertanto, le fatture elettroniche emesse dall’Appaltatore dovranno recare, nel campo esigibilità IVA, il carattere previsto dalla procedura Sdi per indicare la scissione dei pagamenti.
17. Ai sensi dell’art. 113-bis, commi 1 e 2, del Codice, i pagamenti delle fatture relative agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta (30) giorni, decorrenti dalla data di approvazione del report, ovvero, in caso di pagamento delle fatture relative al saldo finale, entro un termine di trenta (30) giorni, decorrenti dall’emissione del certificato di regolare esecuzione
18. Il pagamento della fattura è subordinato:
▪ alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all’art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157;
▪ alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall’Istituto;
▪ alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
▪ all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
19. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
20. Ove corredate dai dettagli richiesti, l’Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato all’Appaltatore presso […], IBAN […], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
21. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. […], C.F. […].
22. In riferimento ai commi 20 e 21 del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare all’Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx 0 (xxxxx) giorni dal verificarsi delle stesse.
23. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 106, comma 13, del Codice. L’Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
24. L’Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Istituto a
titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti
all’Istituto.
Art. 8 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzie)
1. L’Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all’esercizio in via professionale dell’attività di gestione del Servizio.
2. L’appaltatore ai sensi di legge sarà responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio e dovrà manlevare e tenere indenne l’Istituto dall’eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatore.
3. Ove il Servizio debba essere eseguito/a presso i locali della Stazione Appaltante, sono a
carico dell’Appaltatore:
▪ tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’Appalto;
▪ l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
4. L’Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del Servizio per qualsiasi danno diretto e/o indiretto subito dall’Istituto e/o da terzi che trovi causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse da parte dell’Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da quest’ultimo incaricati.
5. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, l’Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all’Istituto una garanzia ai sensi dell’art. 103 del Codice, come indicato nella lett. h) delle premesse del presente Contratto, dell’importo di euro […], rilasciata da […] in data […], ed avente scadenza al […].
6. L’Istituto, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all’art. 103, comma 2, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell’inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell’Istituto, l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell’Istituto stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
7. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell’art. 103 del Codice.
8. Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l’Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività della medesima.
Art. 8-bis (Brevetti industriali e diritti d’autore)
1. L’Appaltatore garantisce la piena proprietà e titolarità dei diritti di utilizzazione dei sistemi impiegati e di quelli forniti nell'ambito del presente rapporto, nonché la loro piena efficienza e l'inesistenza di vizi.
2. L’Appaltatore assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di altrui privativa. L’Appaltatore assume inoltre l’obbligo di tenere indenne l’Istituto da qualsiasi pretesa, rivendicazione o richiesta di risarcimento danni di terzi, nonché da tutti i costi e le spese, ivi comprese quelle legali.
3. In particolare, ove dovesse essere denunciata da terzi la violazione di diritti d’autore o l’uso illegittimo di prodotti coperti da diritti di privativa industriale o di marchi, sia italiani che stranieri, l’Appaltatore sarà tenuto, comunque, a garantire che il Servizio non venga interrotto o sospeso.
Art. 9 (Avvio dell'esecuzione del Contratto)
1. Dopo che il Contratto è divenuto efficace, il Direttore dell’Esecuzione, sulla base delle indicazioni del RUP, dà avvio all’esecuzione del medesimo Contratto, fornendo all’Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.
2. Al fine di consentire l’avvio dell’esecuzione, il Direttore dell’Esecuzione, in contraddittorio con l’Appaltatore, redige apposito verbale, contenente:
a) l’indicazione delle aree e degli ambienti in cui l’Appaltatore svolgerà il Servizio;
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione
dall’Istituto all’Appaltatore per la prestazione del Servizio;
c) la dichiarazione che lo stato attuale delle aree e degli ambienti è tale da non impedire
l’avvio e la prosecuzione delle attività.
3. Il verbale di avvio dell’esecuzione verrà firmato dal Direttore dell’Esecuzione e dall’Appaltatore.
Art. 10 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto)
1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l’utile prosecuzione del Servizio a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione può disporre la sospensione dell’esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:
a) le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime;
b) le prestazioni già effettuate;
c) le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri;
d) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività contrattuale era in corso di svolgimento.
2. Il verbale è inoltrato al RUP entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
3. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
4. Le interruzioni di servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le Parti. L’Aggiudicatario è tenuto comunque a garantire i servizi essenziali ai sensi dell’art. 1 della legge n. 146/1990 e ss.mm.ii., sino al superamento dell’evento critico contribuendo fattivamente al ripristino delle condizioni di gestione ordinaria. Per forza maggiore s’intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti.
5. Ove successivamente all’avvio dell’esecuzione del Contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l’Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di Servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
6. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione del Servizio o, comunque, quando superino sei mesi complessivi, l’Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità. Se l’Istituto si oppone, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore negli altri casi.
7. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Anche in tal caso viene redatto apposito verbale, firmato dall’Appaltatore e dal Direttore dell’Esecuzione e inviato al RUP, con le modalità di cui al precedente comma 2.
8. Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa.
9. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il RUP ne dà avviso all’ A.N.A.C.
10. In caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, l’Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del Codice civile.
11. La presenza di controversie in atto con l’Istituto non costituisce circostanza tale da
legittimare la sospensione del servizio.
Art. 11 (Certificato di ultimazione delle prestazioni)
1. A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell’Esecuzione, in conformità a quanto previsto dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore.
Art. 12 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia)
1. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal RUP.
2. Il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei
casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
3. Nei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. b), c) e comma 2, del Codice, l’Istituto comunicherà all’X.X.XX. le modificazioni apportate al Xxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dal loro perfezionamento.
4. Nei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. b) e c) del Codice, l’Istituto provvederà altresì alla pubblicazione di un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
5. Il Direttore dell'Esecuzione fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice.
6. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del Contratto, potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
7. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'Appalto è formato dalla somma risultante dal Contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute nonché dell’ammontare degli importi riconosciuti per accordi bonari o transazioni, di cui agli art. 205, 206 e 208 del Codice, al netto degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento.
8. Le variazioni sono valutate ai prezzi di Contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal Contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:
a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel Contratto;
b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'Offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione e l'esecutore, e successiva approvazione da parte del RUP.
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.
Art. 13 (Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni)
1. Il Direttore dell’Esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel Contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.
2. In relazione al presente Contratto, l’Istituto effettuerà le verifiche di conformità, al fine di certificare che l’oggetto del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle
previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
3. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
4. La verifica di conformità è effettuata sulla base della seguente documentazione:
a) copia degli atti di gara;
b) copia del Contratto;
c) documenti contabili;
d) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguita;
e) certificati delle eventuali prove effettuate;
f) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.
5. La verifica di conformità è effettuata:
▪ in corso d’opera;
▪ in sede di conclusione delle prestazioni di cui al Servizio, quale verifica di conformità definitiva.
6. La verifica di conformità definitiva è avviata entro 15 (quindici) giorni dall’ultimazione della prestazione oggetto del presente Contratto, ed è conclusa entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal medesimo termine.
7. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al predetto termine e delle relative cause, l’Istituto trasmette formale comunicazione all'Appaltatore, con l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità.
8. L’Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. In caso contrario, il Direttore dell’Esecuzione dispone che vi si provveda d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore.
9. All’esito dell’attività di verifica viene redatto apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
10. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all’Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
11. All’esito positivo della verifica di conformità il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore.
Art. 14 (Penali)
1. Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all’Istituto le seguenti penali:
- 1 per mille del valore contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alle
scadenze concordate con il Direttore dell’esecuzione.
2. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o
l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore.
3. L’Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 19, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale.
4. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
6. L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lett. h) delle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
7. A tal fine, l’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
8. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
Art. 15 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto)
1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.
2. [Da inserire nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di offerta] Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all’Affidatario di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto, pena la risoluzione dello stesso.
[Nel caso in cui il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta sostituire il precedente comma 2 con i successivi commi da 2 a 18].
2. Per l’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, l’Appaltatore potrà avvalersi del subappalto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del Codice e secondo le modalità ed i limiti previsti nella Lettera di Xxxxxx, All. sub “B” al presente Contratto.
3. Per le prestazioni affidate in subappalto, in relazione ai prezzi praticabili dall’Appaltatore al
subappaltatore, trova applicazione quanto stabilito nella Lettera di Invito.
4. L’Appaltatore e il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’Appaltatore sarà responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. 105, comma 8, del Codice.
5. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.
6. L’autorizzazione al subappalto sarà sottoposta alle seguenti condizioni:
a) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico
i motivi di esclusione di cui all’art. 80, del Codice;
b) che all’atto dell’Offerta il Concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare.
8. Ai fini dell’autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore deve presentare all’Istituto almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l’ambito operativo
del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata;
c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Xxxxxx;
d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008;
e) la dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
f) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
9. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
10. Trascorso tale termine senza che l’Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto,
detta autorizzazione si intenderà concessa.
11. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
12. Ai sensi dell’art. 31, comma 6, del D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, per il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, per il certificato di verifica di conformità, e per il pagamento del saldo finale, l’Istituto acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.
13. L’Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita
verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
14. Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 105, comma 7, del Codice.
15. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per
le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del Contratto lo consente.
16. L’Appaltatore corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell’Esecuzione [qualora nominato], il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art. 16 (Recesso)
1. Ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4- ter, e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai Servizi eseguiti. Anche in deroga a quanto previsto dall’art. 109, comma 1, del Codice, l’Appaltatore non potrà pretendere dalla Stazione Appaltante compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.
2. L’Istituto potrà recedere dal presente contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice civile. L’esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all’Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna il Servizio e ne verificherà la regolarità.
Art. 17 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti)
1. L’Appaltatore riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
2. Ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Contratto si applicano le disposizioni del Codice civile.
3. L’Appaltatore garantisce l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
4. L’Appaltatore assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente all’Istituto – pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni
variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
5. L’Appaltatore prende atto che l’Istituto si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
6. L’Istituto eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’eventuale avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’Appalto. A tal fine il RUP accerterà in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria, che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
Art. 18 (Risoluzione del Contratto)
1. Il presente Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del Codice.
2. Quando il Direttore dell’Esecuzione accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il Contratto.
3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di risoluzione del Contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
5. Il RUP nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.
6. Con apposito verbale del Direttore dell’Esecuzione è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel Capitolato e negli altri documenti di Gara nonché nelle eventuali perizie di variante; nel medesimo verbale è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello
stato di consistenza, ma non previste nel Capitolato e negli altri documenti di Xxxx, né nelle eventuali perizie di variante.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i Servizi, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del Codice.
8. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Istituto provvederà d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.
Art. 19 (Clausole risolutive espresse)
1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le
modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore;
b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso l’Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
c) perdita, in capo all’Appaltatore, dei requisiti di capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da
parte dell’Appaltatore;
e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
f) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque
acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal «Codice di comportamento dei dipendenti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Appaltatore;
i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall’Istituto;
j) esito negativo della verifica di conformità definitiva;
k) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
l) mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall’Istituto;
m) accertamento in corso d’opera, da parte del RUP, che le prestazioni oggetto del Contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che l’Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
n) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 21 e 22 del presente Contratto.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’Istituto comunicherà all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all’Appaltatore, l’Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Istituto applicherà, in danno dell’Appaltatore, una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Istituto.
4. Il presente Xxxxxxxxx si risolverà, altresì, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip avente ad oggetto Servizi comparabili con quelle oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012.
5. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
Art. 20 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 7;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010;
e) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento;
f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n.136/10).
g) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a
€ 1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante
e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla
normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
5. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
6. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico
bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
Art. 22 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera)
1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle imprese,
l’Appaltatore:
a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2 comma dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
b) qualora abbia notizia dell’inadempimento di operatori della Filiera delle imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’Istituto e alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lett.
a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.
Art. 23 (Lavoro e sicurezza)
1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l’intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga verso l’Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. L’Istituto, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l’Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l’Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l’Istituto sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell’Appaltatore.
6. In caso di mancata regolarizzazione, l’Istituto tratterà definitivamente le somme
corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
7. L’Appaltatore, prima dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni.
8. Ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice prima dell’avvio dell’esecuzione, l’Appaltatore dovrà trasmettere all’Istituto la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.
9. Ai sensi dell’art. 31, comma 4, del D.L. 69/13, convertito in legge n. 90/2013, l’Istituto verificherà la regolarità contributiva dell’Appaltatore, mediante acquisizione d’ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
▪ per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;
▪ per il certificato di verifica di conformità;
▪ per il pagamento del saldo finale.
10. Qualora tra la stipula del presente Contratto e il primo stato di avanzamento o accertamento delle prestazioni effettuate, ovvero tra due successivi stadi di avanzamento o accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, l’Istituto acquisisce un D.U.R.C. relativo all’Appaltatore e ai subappaltatori entro i trenta
(30) giorni successivi alla scadenza dei predetti 120 (centoventi), fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo D.U.R.C..
11. Per il caso di pendenze contributive verso l’INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, l’Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all’Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal successivo art. 24.
12. L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l’Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all’Istituto ai sensi dell’art. 36 della legge
n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
13. Nel caso in cui dipendenti dell’Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell’Istituto per inadempimenti imputabili all’Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l’Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell’Istituto, e a richiedere l’estromissione dell’Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.
14. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell’Appaltatore le spese legali affrontate dall’Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.
Art. 24 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell’Appaltatore o del subappaltatore)
1. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore, impiegato nell’esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
2. In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni, è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
4. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del precedente art. 15.
Art. 25 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)
1. Quali soggetti Responsabili dell’esecuzione del Contratto sono individuati:
▪ il Dott. […], in forza a questo Istituto in qualità di RUP;
▪ il Dott. […], in forza a questo Istituto in qualità di Direttore dell’Esecuzione;
▪ e il Dott. […], in qualità di Referente Unico per l’Appaltatore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto a mezzo PEC o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi:
per l’Appaltatore
[…]
Via […], n. […], CAP […], Città […]
Alla c.a. del Dott. […],
e-mail […] PEC […]
per l’Istituto
INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale Via […], n. […], CAP […], Città […]
Alla c.a. del Dott. […],
e-mail […] PEC […]
3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo mediante raccomandata A.R. o attraverso PEC. Le comunicazioni spedite a mezzo raccomandata A.R. avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti
di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.
Art. 26 (Spese)
1. Sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore le spese per la stipulazione del presente
Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie
ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell’Istituto nelle percentuali di legge.
Art. 27 (Foro competente)
1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di […], con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
Art. 28 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)
1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016, («Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati») (GDPR), nonché del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell’esecuzione dei Lavori, si precisa che:
a) titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare è […] in qualità di RUP;
b) Responsabile della Protezione dei dati è il dott. […], contattabile all’indirizzo indicato alla
successiva lett. h), punto 1;
c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto aziendale e industriale ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del D.lgs.50/2016;
d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento (UE) n. 679/2016, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;
e) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) n. 679/2016, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata;
f) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell’Istituto, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta; solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’INPS e operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento, a tal fine designati dall’Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
h) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
1. ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza all'INPS è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l’INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Xxx Xxxx xx Xxxxxx, x. 00, 00000, Xxxx (XX); posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx.);
2. ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato dall’INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;
3. qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
i) i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari a quello indicato nel vigente Massimario di Conservazione e di Scarto adottato dall’Istituto e reperibile sul sito istituzionale.
2. L’Appaltatore è consapevole che l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture, potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell’Istituto o dell’utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L’Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del Contratto.
3. L’Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016, del D.lgs. 196/03, così come modificato e integrato ai sensi del D.lgs.101/2018 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall’Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
4. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
5. L’Appaltatore, per l’espletamento dei servizi previsti dal Contratto, è designato “Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE. Con la sottoscrizione dell’Atto di designazione di cui all’allegato E del presente Contratto, l’Appaltatore dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. L’Appaltatore si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa
conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’Appalto, e che l’Appaltatore è espressamente obbligato a manlevare sotto ogni profilo l’Istituto da eventuali pretese e azioni dell’incaricato.
6. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell’Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione del Contratto, mediante una nuova e formale designazione con l’utilizzo dello schema allegato.
Art. 29 (Varie)
1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia del Contratto nella sua interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui
abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni della Lettera di Invito e del Capitolato, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.
Letto, confermato e sottoscritto.
[Luogo e data]
L’Appaltatore L’Istituto
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto), Art. 6 (Obblighi dell’Appaltatore), Art. 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 8 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzie), Art.
10 (Sospensione dell’esecuzione del Contratto), Art. 12 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia), Art. 13 (Controlli in corso di esecuzione verifica di conformità delle
prestazioni), Art. 14 (Penali), Art. 15 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto), Art. 16 (Recesso), Art. 17 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti), Art. 18 (Risoluzione del Contratto), Art. 19 (Clausole risolutive espresse), Art. 26 (Spese), Art. 27 (Foro competente), Art. 28 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 29 (Varie).
[Luogo e data]
L’appaltatore