RELAZIONE INTEGRATIVA SULLA NORMATIVA FRANCESE ATTINENTE I PERITI AUTOMOBILISTICI E CENNI SULLE PROCEDURE DI RISARCIMENTO DEL DANNO
RELAZIONE INTEGRATIVA SULLA NORMATIVA FRANCESE ATTINENTE I PERITI AUTOMOBILISTICI E CENNI SULLE PROCEDURE DI RISARCIMENTO DEL DANNO
AIPED
Associazione Italiana Periti Estimatori Danni
Disegno di legge n. 1217, recante
“Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni”
e Disegno di legge n. 1666, recante
“Disciplina dell’inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo”
10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo Senato della Repubblica
Roma, 08 giugno 2021
A.I.P.E.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA PERITI ESTIMATORI DANNI
Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 000 - 00000 XXXX Email: xxxx@xxxxxxxxxxx.xx
INDICE
CAPITOLO I
DISCIPLINA RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DEI PERITI IN FRANCIA
1. La disciplina normativa……………………………………………………………>> 2
2. Requisiti per l’esercizio della professione…………………………………………>> 2
3. Gli obblighi per i periti automobilistici……………………………………………>> 3
4. L’elenco dei periti automobilistici…………………………………………………>> 4
CAPITOLO II
ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DEI DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
1. Lo svolgimento della perizia……………………………………………………….>> 4
2. La casistica…………………………………………………………………………>> 5
3. La perizia in contraddittorio………………………………………………………..>> 6
4. La metodologia da adottare nell’espletamento della perizia……………………….>> 7
Conclusioni……………………………………………………………………………>> 10
Appendice Normativa…………………………………………………………………>> 11
CAPITOLO I
DISCIPLINA RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DEI PERITI IN FRANCIA
1. La disciplina normativa.
L’esame della normativa francese di settore, più innanzi riportata in dettaglio, delimita l’ambito professionale in cui opera il perito in Francia. In particolare, allorquando un veicolo subisca danni materiali a seguito di un incidente o di una collisione, la compagnia assicurativa valuta l'entità dei danni riportati tramite l’affidamento di un incarico ad un perito automobilistico detto “expetise”. Ciò proprio al fine di determinare il risarcimento a cui ha diritto l'assicurato. Ciò anche ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza 29 aprile 2009 recante i termini di applicazione delle disposizioni del Codice della Strada relative ai veicoli incidentati per autovetture e furgoni (Arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d'application des dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes).
Estratto da xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxxx.xx/xxxx/xx/XXXXXXXX000000000000/
2. Requisiti per l’esercizio della professione.
Per esercitare la professione di perito automobilistico è necessario essere in possesso di uno specifico titolo di studio. Si tratta di un diploma denominato BTS (certificato di tecnico superiore) nella specialità (AVA o MCI). Sono poi necessari altresì: un anno di esperienza professionale nella riparazione di automobili (che può essere sostituito da un anno di formazione post-BTS) per poi essere ammessi come tirocinante per esperti automobilistici. L'esperto tirocinante automobilistico svolge compiti di perizia che possono arrivare fino alla redazione di una relazione ma sempre sotto la responsabilità di un esperto qualificato, che svolge il ruolo di Responsabile del tirocinio, firma le relazioni e si assume la responsabilità del lavoro svolto. Dopo un minimo di 24 mesi di stage presso una società di Expertise, il tirocinante è autorizzato a prendere l'ultima parte del suo diploma, focalizzata sulle discipline tecniche (diritto, perizia, controllo tecnico). Se ottiene voti sufficienti, il tirocinante diventa Perito Automotive e viene iscritto all’Elenco Nazionale degli Esperti Automobilistici. Questo elenco è mantenuto e aggiornato dal Dipartimento dei Trasporti. La durata degli studi è di cinque anni. È poi richiesto il superamento di un esame di abilitazione come previsto e disciplinato dall’art. 4 del Decreto n° 95-493 del 25 aprile 1995 che istituisce e norme generali del diploma di perito automobilistico.
Estratto da Décret no 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile
Ulteriori diposizioni risultano poi contenute nel Codice della Strada ed in particolare agli artt. da L326-1 a L326-12 nonché artt. R326- 1-2-3 e R 327- 1/12.
Estratto da Code de la route: Retrait de la circulation des véhicules accidentés. (Articles L326-1 à L326-12)
3. Gli obblighi per i periti automobilistici.
Il perito automobilistico francese è tenuto al rispetto di una normativa stringente che impone diversi obblighi/doveri tra i quali:
- Comunicare a coloro che richiedano una prestazione professionale il prezzo dell’opera (art. R27-1 Codice della Strada);
- Sostituire il proprietario del veicolo solo se munito di mandato scritto (art. R327-2 Codice della Strada);
- Comunicare tempestivamente le proprie conclusioni, nei limiti del proprio incarico, nonché informare il proprietario del veicolo delle possibili scoperte sul veicolo di danni che potrebbero arrecare pericolo a chiunque (art. R327- 32 Codice della Strada);
- Redigere una perizia che contenga un promemoria di tutte le operazioni effettuate dall’esperto, della fase in cui sono state svolte, delle persone presenti alle operazioni di rilievo e dei documenti forniti (art. R327-42 Codice della Strada);
- Trasmettere copia della perizia sia alla compagnia assicurativa che al danneggiato (art. R327- 42 Codice della Strada);
- Trasmettere, non appena venga a conoscenza di una controversia inerente alle conclusioni tecniche, il costo delle riparazioni o dei danni, quanto a sua conoscenza a tutti gli interessati e con ogni mezzo (art. R 327-52 Codice della Strada).
4. L’elenco dei periti automobilistici.
Quanto poi alla composizione dell’elenco degli esperti automobilistici vi è, sempre nel Codice della Strada, la specifica previsione di una Commissione così composta ai sensi dell’art. R327-6: “Oltre al suo presidente, la commissione nazionale incaricata di stabilire l'elenco degli esperti automobilistici di cui all'articolo L. 326-3 comprende:
1° Sette rappresentanti dello Stato;
2° Sette rappresentanti delle professioni interessate da perizie e assicurazioni, tra cui:
a) Quattro esperti automobilistici;
b) Due rappresentanti di compagnie di assicurazione;
c) Un rappresentante di professionisti della riparazione auto; 3° Sette rappresentanti dei consumatori”.
Anche in questo caso una previsione che mira ad ottenere la formulazione di un elenco formulato sulla base dei pareri di numerosi tecnici ed esperti di settore a vario titolo scelti ed individuati.
CAPITOLO II
ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DEI DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
1. Lo svolgimento della perizia.
La perizia può essere effettuata alla presenza di un riparatore e/o dell'assicurato. Tra gli obiettivi della perizia vi è quello di verificare la compatibilità del sinistro rispetto a quanto denunciato. La perizia ha luogo prima che siano avviate le operazioni di riparazione. Se l'assicurato inizia le riparazioni prima dell'esame del perito, risponde alle riserve di quest'ultimo. Insieme al riparatore, l'esperto definisce il metodo di riparazione e il suo costo. Allo stesso modo, valutano la durata dell'immobilizzazione del veicolo. Se è gravemente danneggiato, il perito verifica se il costo delle riparazioni non supera il suo valore.
La determinazione del valore di un veicolo si basa sulle sue condizioni generali e da:
1. fatture per riparazioni precedenti;
2. chilometraggio;
3. tendenze del mercato locale.
La valutazione dell'incidente automobilistico viene effettuata prima dello smantellamento del veicolo. Tuttavia, se il danno risulta essere rilevante e se il perito ritiene che l'auto sia economicamente irreparabile, può effettuare uno smontaggio preliminare per verificare lo stato di alcune parti. Per una valutazione precisa, l'assicurato fornisce i documenti che consentono di annotare e valutare i danni subiti dalla sua auto.
Questi includono:
1. fatture di acquisto e riparazione;
2. libretto di manutenzione;
3. carta di circolazione.
2. La casistica.
A seconda delle condizioni del veicolo, l'esperto può giungere a una delle seguenti conclusioni:
- prima opzione, l'auto è riparabile perché il danno subito non pregiudica la sua sicurezza e il costo delle riparazioni non supera il valore del bene assicurato.
- seconda opzione, il perito ritiene che il costo delle riparazioni superi il valore dell'auto o che sia tecnicamente irreparabile. Viene quindi applicata la procedura VEI (veicolo economicamente irreparabile).
- terza opzione, il veicolo viene dichiarato gravemente danneggiato dal perito, il danno subito potendo mettere in discussione la sicurezza. Questo è il caso quando si verifica un malfunzionamento degli elementi di sicurezza come le cinture e gli airbag o quando si verifica una deformazione significativa della scocca, dei collegamenti a terra o dello sterzo. In questa situazione si applica la procedura VGE (veicolo gravemente danneggiato).
Quando l'assicurato non è responsabile del sinistro, la legge obbliga l'assicuratore a corrispondergli un risarcimento il cui importo è equivalente al valore di sostituzione del veicolo determinato dal perito. In questo modo l'assicurato potrà acquistare un veicolo identico a quello danneggiato. D'altra parte, non otterrà il valore di una nuova automobile anche se la sua praticamente lo fosse.
Se l'assicurato è responsabile ed è in possesso di un'assicurazione casco totale, gli sarà corrisposto il valore previsto nel suo contratto, nel limite del massimale di garanzia e previa detrazione di ogni franchigia. Per le auto più vecchie, l'assicuratore può risarcire l'assicurato in base al valore del veicolo stimato dal perito o al suo valore di mercato.
3. La perizia in contraddittorio.
L'assicurato può nominare un perito per effettuare una seconda perizia se non è d'accordo con la prima perizia.
L’art. 6 dell’Ordinanza 29 aprile 2009 recante i termini di applicazione delle disposizioni del Codice della Strada relative ai veicoli incidentati per autovetture e furgoni stabilisce che: “Se il proprietario di un veicolo incidentato ai sensi degli articoli da R. 327-1 a R. 327-3 del predetto codice desidera ottenere la revoca del divieto di circolazione o l'opposizione, nomina un perito automobilistico di cui all'art. R. 326-11 di detto codice al fine di stabilire una seconda relazione. Può rivolgersi ad un perito automobilistico diverso da quello che ha redatto la prima relazione e che soddisfi le medesime condizioni di qualificazione e omologazione”.
E ancora il Codice della Strada dispone all’art. R. 326-2 che: “Il titolare della carta di circolazione può richiederne la restituzione dietro presentazione di una perizia redatta da un perito automobilistico abilitato al controllo dei veicoli gravemente danneggiati, nominato dall'amministrazione, se tale verbale attesta che i danni riscontrati sul veicolo non pregiudicano la sicurezza .
Quando il perito così richiamato conferma, invece, la gravità del danno constatato sotto il profilo della sicurezza, redige il preventivo descrittivo provvisorio delle riparazioni da effettuarsi a meno che non ritenga che il veicolo non sia più riparabile. Se il proprietario del veicolo decide di farlo riparare, le riparazioni devono essere eseguite secondo tale preventivo.
In tal caso, la carta di circolazione può essere restituita al suo titolare solo sulla base di un certificato, rilasciato dal perito, attestante che le riparazioni sono state eseguite secondo il preventivo da lui redatto e che il veicolo è idoneo alla circolazione ai sensi normali condizioni di sicurezza”. Se i due esperti non sono d'accordo, devono nominare un altro esperto per dirimere la controversia. Si precisa che l'assicurato può agire in giudizio prima che termini la terza perizia.
Quando il veicolo viene dichiarato gravemente danneggiato dopo una seconda perizia, ai sensi dell'articolo 11 del decreto 29 aprile 2009, l'assicurato può rivolgersi ad una commissione posta sotto l'egida di organizzazioni professionali di competenza automobilistica. Quest'ultimo dovrà fornire un parere che sarà inviato all'assicurato e al prefetto.
Gli esperti fissano liberamente i loro compensi. Questi sono generalmente determinati in base al tempo dedicato alla pratica e alle competenze tecniche e amministrative utilizzate. Pertanto, le tariffe possono variare notevolmente a seconda della natura della perizia (classica o amichevole). Prima di
stipulare qualsiasi contratto, gli esperti sono tenuti a comunicare il prezzo del servizio a coloro che si rivolgono a loro. Per beneficiare di un servizio personalizzato è possibile richiedere un preventivo. Possono essere chiamati in causa solo gli esperti iscritti in un elenco nazionale redatto ogni anno da un'apposita commissione composta tra gli altri da consumatori, rappresentanti dello Stato e professionisti assicurativi. Per essere inclusi è necessario essere in possesso di un certificato di formazione professionale specifico. Nel caso in cui l’assicurato scelga di riparare il proprio veicolo l’art. 3 del Codice della Strada prevede, tra le altre, che: “Se il veicolo viene riparato, può essere rimesso in servizio e reimmatricolato solo previa perizia che attesti che detto veicolo ha subito le riparazioni di sicurezza previste dalla prima perizia e che si trova in condizioni circolare in normali condizioni di sicurezza”.
4. La metodologia da adottare nell’espletamento della perizia.
Vi è poi una disciplina specifica che regolamenta i singoli step delle procedure attuabili dall’esperto. È contenuta nell’Ordinanza 29 aprile 2009 recante i termini di applicazione delle disposizioni del Codice della Strada relative ai veicoli incidentati per autovetture e furgoni ove all’allegato 3 vi è esplicitata nel dettaglio la “METODOLOGIA PER IL MONITORAGGIO E IL CONTROLLO DELLE RIPARAZIONI”:
I. - Primo step della metodologia
Prerequisito: nel caso in cui il perito non sia colui che ha consegnato la prima perizia, un secondo perito deve, una volta assegnato, esaminare il veicolo nelle condizioni in cui si trova in contraddittorio con il riparatore responsabile per renderli conformi alle condizioni di seguito descritte.
1. Il perito incaricato dal committente deve:
1-1. Chiedere al proprietario di completare la lettera di incarico. Se il proprietario è un professionista/azienda, deve inserire il numero della partita Iva e la sua ragione sociale.
1-2. Assicurarsi che il professionista automobilistico incaricato delle riparazioni sia iscritto al registro delle imprese o all'elenco delle imprese e che disponga dell'attrezzatura necessaria.
1-3. Esaminare la prima perizia prima di intraprendere qualsiasi azione per garantire la riparabilità tecnica del veicolo.
1-4. Informare il proprietario che lo ha commissionato, qualunque esso sia, prima della riparazione (professionista automobilistico, privato, ecc.) delle conseguenze dell'applicazione
della procedura e in particolare della possibilità di riparazione di elementi di sicurezza diversi da quelli danneggiati e che potrebbero rivelarsi essere difettosi al momento dei controlli.
1-5. Xxxxxxxx il veicolo nello stato in cui si trova in contraddittorio con il riparatore incaricato della riparazione.
1-6. Convalidare il preventivo, stabilito prima dello smontaggio e dettagliando le operazioni necessarie per le riparazioni da effettuare, contenuto nel primo verbale.
Nel caso in cui si utilizzino parti di qualità equivalente o di riutilizzo previo accordo del proprietario e del perito, quest'ultimo definisce la metodologia per il loro ripristino in conformità e valuta la mole di lavoro da svolgere sul veicolo in opposizione al riparatore.
2. Qualora il perito rilevi la necessità di ricondurre altri elementi di sicurezza rispetto al preventivo, specificando le operazioni necessarie per l'effettuazione delle prime riparazioni, tale preventivo deve essere completato.
3. Ogni modifica della stima iniziale diversa dalle motivazioni di cui al paragrafo precedente deve essere debitamente motivata nella relazione di conformità e nella relazione di monitoraggio.
II. - Seconda fase della metodologia
L'esperto deve esaminare il veicolo in tutte le fasi della riparazione; i passaggi descritti di seguito sono solo un minimo obbligatorio, potrebbero essere necessarie visite aggiuntive a seconda delle condizioni del veicolo.
1. La prima visita di controllo deve essere effettuata quando il veicolo viene smontato, il veicolo è sul banco di controllo in caso ci siano previste operazioni alle parti strutturali.
2. La seconda visita di controllo viene effettuata durante la riparazione; l'esperto dispone di tutto lo smontaggio necessario per le verifiche statiche e dinamiche e le misurazioni degli elementi di sicurezza. Se sono previste operazioni di ripristino, tale visita deve avvenire prima di qualsiasi operazione o applicazione di prodotti di protezione.
A seconda della natura delle riparazioni, la prima e la seconda visita possono essere unite, a meno che non siano previste operazioni di lavorazione delle parti strutturali.
3. La terza visita prevede:
- il controllo del veicolo come definito dal perito;
- un elenco delle misure di controllo;
- verifica delle misurazioni da parte del perito;
- collaudo del veicolo da parte di persona autorizzata, se necessario.
III. - I documenti
1. Le varie fasi sopra descritte devono essere registrate nella perizia. È al termine di questo processo che viene redatto il secondo rapporto.
2. Il secondo rapporto riassume tutti i passaggi registrati nel rapporto di monitoraggio. L'elenco delle riparazioni effettuate sul veicolo specificando quelle relative alla sicurezza nonché le voci delle parti sostituite (parti originali nuove o di qualità equivalente o di riutilizzo) viene inviato al proprietario su sua richiesta.
3. Tutti i documenti obbligatori della procedura, in particolare la/e lettera/e di incarico, le perizie, le fotografie scattate durante le varie fasi della metodologia, i documenti contraddittori, le registrazioni delle misurazioni, l'originale del verbale di perizia, le copie delle fatture di riparazione, deve essere conservato per cinque anni.
4. Il secondo verbale nonché il verbale di sorveglianza devono riportare il nome, la qualifica e l'identificazione del/i professionista/i che hanno partecipato alle verifiche del veicolo (rapporto conformità).
L'originale del rapporto di monitoraggio può essere richiesto, a supporto del rapporto di conformità, e degli altri documenti sopra elencati, in particolare dalla segreteria della Commissione Nazionale degli Esperti Automobilistici.
***
CONCLUSIONI
Si evince dalla normativa evidenziata una regolamentazione della professione peritale molto articolata e volta a garantire imparzialità e trasparenza così da consentire a tutti gli attori del sinistro stradale una equa partecipazione ad ogni singola fase.
Grande risalto, attraverso l’applicazione di tali norme, viene così dato a ciascuna opera professionale e, non da ultima, alla sicurezza dei veicoli in circolazione così da garantire ogni cittadino qualunque sia la posizione assunta.
Una disciplina che consente un utile ed indispensabile partecipazione dell’assicurato ad ogni fase della procedura di risarcimento. La Francia ha adottato la Convenzione ISRA assimilabile in gran parte alla procedura di risarcimento diretto applicata in Italia. A differenza dell’Italia, però, le numerose disposizioni che regolano le prestazioni professionali del perito, non a caso denominato perito automobilistico o esperto, mai perito assicurativo, fanno sì che tale figura operi con imparzialità e professionalità. Ciò anche in conseguenza della stessa formazione ed abilitazione definite in modo tecnico e rigoroso.
Grazie per l’attenzione e buon lavoro.
X.X Xxxxx Xxxxxxxx Presidente Aiped
APPENDICE NORMATIVA
NORMATIVA FRANCESE CHE REGOLA L’ATTIVITA’ DEI PERITI AUTOMOBILISTICI (EXPERTISE) ED IL RISARCIMENTO DA SINISTRI STRADALI
Legge n. 85-677 del 5 luglio 1985
volta a migliorare la situazione delle vittime di incidenti stradali ed accelerare le procedure di risarcimento (Loi Xxxxxxxx)
Sezione II: Disposizioni in materia di assicurazioni e fondi di garanzia (articoli da 7 a 11)
Articolo 7
Modifica Codice delle Assicurazioni - art. L211-1 (M)
Link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxxx.xx/xxxx/xx/XXXXXXXX000000000000/
Xxxxxxx xx 00-000 xxx 00 aprile 1995 che istituisce le norme generali del diploma di perito automobilistico (Décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile)
Articolo 4
L'esame che porta al rilascio del diploma di perito automobilistico comprende prove scritte e prove di lavoro pratiche e orali. Un decreto del ministro competente per l'istruzione nazionale stabilisce:
- l'elenco, la natura, la durata ei coefficienti delle prove costituenti le unità, e le condizioni per il loro ottenimento;
- l'ordine in cui le unità di controllo devono essere acquisite;
- esenzioni dalle unità di controllo concesse a determinati candidati a causa dei diplomi precedentemente acquisiti. Link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxxx.xx/xxxx/xx/XXXXXXXX000000000000/
Ordinanza del 31 luglio 2012 che definisce il diploma di perito automobilistico (Arrêté du 31 juillet 2012 portant définition du diplôme d'expert en automobile)
Link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxxx.xx/xxxx/xx/XXXXXXXX000000000000/
Ordinanza del 26 luglio 2011 relativa all'ottenimento e mantenimento dell'abilitazione alla revisione dei veicoli incidentati per periti automobilistici
(Arrêté du 26 juillet 2011 relatif à l'obtention et au maintien de la qualification pour le contrôle des véhicules endommagés pour les experts en automobile)
Link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxxx.xx/xxxx/xx/XXXXXXXX000000000000/
CODICE DELLA STRADA (Code de la Route)
Link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxxx.xx/xxxxx/xxxxx_xx/XXXXXXXX000000000000/0000-00-00/
Articolo L326-1
Qualità che deve avere l'esperto automobilistico:
1° Persone che abbiano superato un esame teorico e pratico alle condizioni stabilite con decreto;
2° Le persone che hanno ottenuto il riconoscimento di tale qualità da parte dell'autorità amministrativa competente a condizione di averla richiesta prima del 13 luglio 1986 e di soddisfare le condizioni richieste il 31 dicembre 1977.
Articolo L326-2
Nessuno può avere la qualità di perito automobilistico se è stato oggetto di una condanna per furto, frode, occultamento, abuso di fiducia, violenza sessuale, sottrazione commessi da un depositario di pubblica autorità, falsa testimonianza, corruzione o traffico di influenza, falso o per un reato punibile con la pena di furto, frode o abuso di fiducia.
Articolo L326-3
Nessuno può esercitare la professione di perito automobilistico se non compare in un elenco redatto annualmente da una commissione nazionale presieduta da un consigliere della Corte di cassazione e composta, in egual numero, da rappresentanti dello Stato, da rappresentanti che si occupino di perizie e assicurazioni e rappresentanti dei consumatori. L'iscrizione a questo elenco è automatica per le persone che soddisfano le condizioni stabilite da questo capitolo.
Articolo L326-4
I. - Possono esercitare le seguenti attività solo le persone iscritte all'elenco nazionale dei periti automobilistici:
1° Redazione periodica di segnalazioni destinate a essere prodotte per conto terzi e relative ad eventuali danni arrecati agli autoveicoli nonché ai cicli e loro derivati, in particolare tutte le operazioni e gli studi necessari per determinarne l'origine, la consistenza, il valore di tale danno e sua riparazione;
2° Determinazione del valore dei veicoli di cui al 1° di I del presente articolo.
II. - Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività svolte nell'ambito di procedimenti giudiziari o a quelle svolte a beneficio dello Stato.
Articolo L326-6
I. - È incompatibile con l'esercizio della professione di perito automobilistico:
1° Ricoprire la carica di funzionario pubblico o ministeriale;
2° L'esercizio di attività relative alla produzione, vendita, noleggio, riparazione e rappresentanza di autoveicoli e parti accessorie;
3° L'esercizio della professione di assicuratore;
4° Compiere atti di natura tale da minare la sua indipendenza.
II. - Tutta la pubblicità commerciale è vietata.
III. - Un decreto del Consiglio di Stato fissa le condizioni per l'applicazione del presente articolo ed in particolare le regole professionali che devono essere osservate dai periti automobilistici.
Articolo L326-7
Ogni perito automobilistico deve essere coperto da un contratto di assicurazione che garantisca la responsabilità civile che potrebbe incorrere in conseguenza delle attività di cui all'articolo L. 326-4.
Un decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle finanze fissa i limiti, le condizioni e le garanzie minime di tale assicurazione.
Articolo L326-8
L'uso senza diritto della qualità di perito automobilistico o il fatto di reclamarla è punito con le sanzioni previste dagli articoli 433-17 e 433-22 del codice penale.
Articolo L326-9
In caso di condanna di un perito automobilistico per fatti costituenti violazione dell'onore o dell'onorabilità, il giudice può, a titolo di ulteriore sanzione, vietargli, in via provvisoria o definitiva, l'esercizio delle attività di cui all'articolo L. 326-4.
Articolo L326-10
Trasferito dalla Legge 2003-495 2003-06-12 art. 20 1° JORF 13 giugno 2003
Le compagnie di assicurazione obbligate a qualsiasi titolo al risarcimento dei danni subiti da un veicolo per il quale dalla perizia risulti che l'importo delle riparazioni sia superiore al valore della cosa assicurata al momento del sinistro, devono entro quindici giorni dalla presentazione della perizia/denuncia, proporre il risarcimento del danno totale con cessione del veicolo all'assicuratore. Il proprietario del veicolo ha trenta giorni di tempo per rispondere.
Articolo L326-11
Trasferito dalla Legge 2003-495 2003-06-12 art. 20 1° JORF 13 giugno 2003
Se il proprietario si impegna a trasferire il veicolo all'assicuratore, quest'ultimo trasmette la carta di circolazione del veicolo al rappresentante dello Stato nell'ufficio del luogo di immatricolazione.
L'assicuratore deve vendere il veicolo ad un acquirente professionista per la distruzione, la riparazione o il recupero di parti in vista della loro rivendita o ricostruzione.
Se il veicolo viene riparato, può essere rimesso in servizio e reimmatricolato solo previa perizia che attesti che detto veicolo ha subito le riparazioni di sicurezza previste dalla prima perizia e che si trova in condizioni circolare in normali condizioni di sicurezza.
Articolo L326-12
Trasferito con Xxxxx n° 2003-495 del 12 giugno 2003 - art. 20 () JORF 13 giugno 2003
In caso di rifiuto del proprietario di trasferire il veicolo all'assicuratore o di silenzio entro il termine previsto dall'articolo
L. 326-10, l'assicuratore deve informare il rappresentante dello Stato nel dipartimento del luogo di immatricolazione. Quest'ultimo procede quindi, per il tempo necessario e fino a quando il proprietario non lo ha informato che il veicolo è stato riparato, a registrare un'opposizione all'eventuale trasferimento della carta di circolazione. Informa il proprietario con semplice lettera.
Per ottenere la revoca di tale opposizione, il proprietario deve presentare una seconda perizia attestante che il suddetto veicolo ha subito le riparazioni di sicurezza previste nella prima perizia e che il veicolo è idoneo alla circolazione in normali condizioni di sicurezza.
Un decreto interministeriale fissa il valore dell'oggetto assicurato al momento del sinistro a partire dal quale si applicano le disposizioni previste dal presente articolo.
Articolo R326-1
Quando, per la gravità del danno subito a seguito di un sinistro, un veicolo non è più in grado di viaggiare senza pericolo per la sicurezza, può essere prescritta l'immobilizzazione alle condizioni previste dagli articoli da L. 325-1 a L. 325 -3 e l'agente che effettua i rilievi ritira precauzionalmente il certificato di registrazione e redige un documento giustificativo. Il documento giustificativo e il certificato di registrazione vengono immediatamente inviati al prefetto del dipartimento in cui si è verificato l'incidente. Una copia del documento giustificativo, che menziona le condizioni per la restituzione del certificato di registrazione, è rilasciata al suo titolare.
La detenzione di un autoveicolo o di un rimorchio cui sia stata ritirata la carta di circolazione in applicazione del presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria prevista per le contravvenzioni della quarta classe.
Articolo R326-2
CAPO VI -Veicoli danneggiati (artt. da R326-1 a R326-9)
Il titolare della carta di circolazione può richiederne la restituzione dietro presentazione di una perizia redatta da un perito automobilistico abilitato al controllo dei veicoli gravemente danneggiati, nominato dall'amministrazione, se tale verbale attesta che i danni riscontrati sul veicolo non pregiudicano la sicurezza.
Quando il perito così richiamato conferma, invece, la gravità del danno constatato sotto il profilo della sicurezza, redige il preventivo descrittivo provvisorio delle riparazioni da effettuarsi a meno che non ritenga che il veicolo non sia più riparabile. Se il proprietario del veicolo decide di farlo riparare, le riparazioni devono essere eseguite secondo tale preventivo.
In tal caso, la carta di circolazione può essere restituita al suo titolare solo sulla base di un certificato, rilasciato dal perito, attestante che le riparazioni sono state eseguite secondo il preventivo da lui redatto e che il veicolo è idoneo alla circolazione ai sensi normali condizioni di sicurezza.
Articolo R326-3
Quando il proprietario decide di non far riparare il proprio veicolo, è tenuto a darne comunicazione al prefetto dell'ufficio immatricolazione dei veicoli, che poi annulla la carta di circolazione.
La carta di circolazione è annullata anche se, entro un anno dal suo ritiro, non può essere restituita alle condizioni previste dall'articolo R. 326-2. In tal caso, il veicolo potrà essere rimesso in servizio e immatricolato solo previa accettazione, su richiesta del proprietario, alle condizioni di cui all'articolo R. 321-15.
CAPO VII - Organizzazione della professione di perito automobilistico (artt. Da R.327-1 a R27-20)
Articolo R327-1
Il perito automobilistico deve comunicare alla persona che intende rivolgersi a lui il prezzo del suo servizio.
Articolo R327-2
Il perito può sostituire il proprietario del veicolo solo se ha ricevuto mandato scritto.
Articolo R327-3
L'esperto è tenuto a dare le sue conclusioni nei limiti della sua missione. Tuttavia, deve informare immediatamente il proprietario delle carenze del veicolo scoperte durante l'espletamento della sua missione e che potrebbero mettere in pericolo la vita di qualsiasi persona.
Articolo R327-4
La perizia deve riportare, oltre alle conclusioni del perito, un promemoria delle operazioni del perito, specificando se sono state effettuate prima o dopo la riparazione, l'indicazione delle persone presenti durante l'esame del veicolo, la loro qualità e i documenti forniti dal proprietario.
La relazione deve inoltre indicare i motivi per i quali non sono stati conservati gli elementi di valutazione comunicati dal proprietario.
Il perito invia una copia della perizia e dell'eventuale perizia aggiuntiva al proprietario del veicolo.
Articolo R327-5
Non appena venga a conoscenza di una controversia relativa alle conclusioni tecniche o al costo di danni o riparazioni, il perito deve informare quanto prima gli interessati, con ogni mezzo a loro piacimento, gli interessati, in particolare il proprietario e il depositario professionale del veicolo.
Articolo R327-6
Oltre al suo presidente, la commissione nazionale incaricata di stabilire l'elenco degli esperti automobilistici di cui all'articolo L. 326-3 comprende:
1° Sette rappresentanti dello Stato;
2° Sette rappresentanti delle professioni interessate da perizie e assicurazioni, tra cui:
a) Quattro esperti automobilistici;
b) due rappresentanti di compagnie di assicurazione;
c) Un rappresentante di professionisti della riparazione auto; 3° Sette rappresentanti dei consumatori.
Articolo R327-7
Il presidente della commissione, consigliere della Corte di cassazione, è nominato dal ministro della Giustizia, su proposta del primo presidente della Corte di cassazione.
I rappresentanti dello Stato sono nominati fino a due dal Ministro dei trasporti, due dal Ministro delle assicurazioni, uno dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro dell'artigianato, uno dal Ministro dei consumi.
I quattro periti automobilistici sono nominati congiuntamente dal ministro competente per i trasporti e dal ministro competente per le assicurazioni. I due rappresentanti delle compagnie di assicurazione sono nominati dal ministro competente per le assicurazioni. Il rappresentante dei professionisti della riparazione è nominato dal ministro competente per l'artigianato.
I sette rappresentanti dei consumatori sono nominati dal ministro competente per il consumo sentito il collegio dei consumatori del Consiglio nazionale dei consumatori previsto dall'articolo 1, articolo 6, del decreto n. 83-642 del 12 luglio 1983, modificato, che istituisce il Consiglio nazionale dei consumatori. I rappresentanti dei consumatori non possono appartenere alle categorie di cui al terzo comma del presente articolo.
Articolo R327-8
I membri della commissione sono nominati con decreto del Ministro incaricato dei trasporti per un periodo di tre anni. Ad ogni membro effettivo del comitato è associato un membro supplente nominato e nominato alle stesse condizioni del membro titolare.
Viene sostituito il membro titolare o supplente che non può più esercitare le sue funzioni. Il suo sostituto è in carica per la restante durata del mandato. Salvo che si tratti del presidente, la sostituzione non si effettua se mancano meno di sei mesi al rinnovo di tutti i membri del comitato, a meno che la condizione di quorum prevista dall'articolo R. 327-9 non lo richieda.
Articolo R327-9
Il comitato può validamente deliberare solo se sono presenti almeno i due terzi dei suoi componenti.
Le decisioni della commissione sono prese a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti è determinante quello del presidente.
Articolo R327-12
Chi desidera essere inserito nell'elenco dei periti automobilistici deve farne richiesta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla segreteria del comitato. La richiesta è corredata dei seguenti documenti giustificativi:
1° Documenti attestanti lo stato civile dell'interessato;
2° Copia autenticata, a seconda dei casi, del certificato di perito automobilistico previsto dal decreto n. 74-472 del 17 maggio 1974 relativo ai periti automobilistici o del diploma di perito automobilistico previsto dal decreto n. 95-493 del 25 aprile 1995 che istituisce e norme generali del diploma di perito automobilistico o copia autenticata del riconoscimento della qualità di perito automobilistico rilasciato con applicazione del decreto n° 74-472 del 17 maggio 1974 sopra citato; 3° Dichiarazione sull'onore secondo la quale il richiedente afferma di non ricoprire la carica di pubblico ufficiale o di funzionario ministeriale né di esercitare un'attività incompatibile con la qualità di perito automobilistico secondo quanto previsto dall'articolo L. 326-6. La commissione può, inoltre, chiedere all'interessato di fornire ogni documento o informazione necessaria, in particolare il contratto di lavoro nel caso di esperto retribuito, al fine di consentirgli di verificare la sussistenza della condizione di indipendenza;
4° Documento giustificativo dell'assicurazione obbligatoria prevista dall'articolo L. 326-7;
5° Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 0 xxx xxxxxxxxxx giudiziale, corredato da dichiarazione sull'onore dell'interessato di non essere stato oggetto di alcuna delle condanne penali previste dagli articoli L. 6 e L. 7 del codice elettorale (o per i cittadini stranieri di documento equivalente) e non è soggetto a sentenza resa in applicazione dell'articolo L. 326-9 che gli vieti l'esercizio dell'attività di perito automobilistico;
6° Copia del certificato comprovante che il richiedente ha seguito la formazione prevista dall'articolo R. 327-20 al momento della richiesta del riconoscimento della sua qualifica per la revisione dei veicoli gravemente danneggiati.
Articoli da R327-13 a R 327-20 abrogati dal Decreto n° 2006-1808 del 23 dicembre 2006 - art. 2 () JORF 31 dicembre 2006
Ordinanza 29 aprile 2009 recante i termini di applicazione delle disposizioni del Codice della Strada relative ai veicoli incidentati per autovetture e furgoni
(Arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d'application des dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes)
Link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxxx.xx/xxxx/xx/XXXXXXXX000000000000/
Articolo 2
Modificato con Decreto 15 marzo 2021 - art. 2 Intervento dell'esperto.
I. - Esamina il veicolo il perito automobilistico di cui all'articolo R. 326-11 del Codice della Strada incaricato dal titolare della carta di circolazione o da una compagnia di assicurazioni.
Il perito, al termine della perizia sullo stato generale del veicolo, precisa se il veicolo è:
- idoneo alla circolazione in normali condizioni di sicurezza oppure no;
- tecnicamente riparabili o meno secondo i criteri definiti nell'appendice 1. Tutte queste informazioni sono incluse nella perizia.
II. - Il perito trasmette la relazione al titolare della carta di circolazione in applicazione dell'articolo R. 326-3 del codice della strada. Lo trasmette anche al ministro dell'Interno per via telematica o tramite il prefetto del dipartimento di sua scelta.
Articolo 4
Parte della prima perizia.
I. - Nell'ambito di una missione relativa alle attività definite dall'articolo L. 326-4 del codice della strada, il perito automobilistico deve, dopo un esame del veicolo danneggiato, e se il veicolo è tecnicamente riparabile, redigere un documento descrittivo e stima quantificata del danno apparente prima dello smontaggio delle operazioni necessarie per le riparazioni da effettuare. Tale preventivo è allegato alla perizia redatta dal perito, in cui sono specificate le riparazioni relative alla sicurezza.
II. - Quando il perito ritiene che l'importo delle riparazioni sia superiore al valore del veicolo, inserisce tali informazioni nella predetta relazione, inviata al Ministro dell'interno per via telematica o per il tramite del prefetto del dipartimento di sua scelta.
III. - Quando un veicolo è dichiarato tecnicamente irreparabile dal perito, la perizia redatta dal perito non comprende la stima descrittiva di cui al punto I del presente articolo.
IV. – Xxxxx salvo quanto previsto dall'articolo 11, ogni nuova perizia di un diverso esperto che tende a sostituire una prima relazione è rifiutata quando le sue conclusioni contraddicono le conclusioni della prima perizia e specificano che le condizioni del veicolo gli consentono di viaggiare in normali condizioni di sicurezza.
Articolo 6
Modificato con Decreto 15 marzo 2021 - art. 2
Obblighi del proprietario che desidera riparare il suo veicolo.
Le riparazioni a qualsiasi veicolo soggetto alle disposizioni degli articoli da R. 327-1 a R. 327-4 del codice della strada sono eseguite da un professionista della riparazione.
Se il proprietario di un veicolo incidentato ai sensi degli articoli da R. 327-1 a R. 327-3 del predetto codice desidera ottenere la revoca del divieto di circolazione o l'opposizione, nomina un perito automobilistico di cui all'art. R. 326-11 di detto codice al fine di stabilire una seconda relazione. Può rivolgersi ad un perito automobilistico diverso da quello che ha redatto la prima relazione e che soddisfi le medesime condizioni di qualificazione e omologazione.
Articolo 7
Obblighi del perito automobilistico.
Il perito chiamato a vigilare sulla riparazione del veicolo deve:
- prendere atto della prima perizia al fine di accertarsi che il veicolo sia tecnicamente riparabile;
- rispettare la metodologia prevista per monitorare e controllare la riparazione del veicolo.
Articolo 8
La seconda relazione.
La seconda perizia attesta in particolare che le riparazioni di sicurezza previste nella prima relazione nonché tutte le riparazioni ritenute necessarie per la sicurezza durante il follow-up sono state eseguite e che il veicolo è in condizioni di circolazione e in condizioni normali di sicurezza. Attesta inoltre che il veicolo non ha subito alcuna trasformazione significativa ai sensi dell'articolo R. 321-16 del Codice della Strada, né alcuna trasformazione tale da modificare le caratteristiche indicate sulla carta di circolazione.
L'esperto trasmette la seconda relazione al titolare della carta di circolazione e al ministro dell'Interno che revoca il divieto di circolazione o l'opposizione. Informa il depositario professionale del veicolo. Il titolare può quindi chiedere la restituzione della propria carta di circolazione alle condizioni di cui all'articolo 10 del presente decreto.
Articolo 11
Controversia.
In caso di contestazione delle conclusioni del perito relative alla perizia di cui agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, il titolare della carta di circolazione o l'impresa di assicurazione possono rivolgersi ad altro perito automobilistico.
Se, a seguito di tale perizia, la controversia permane, il titolare della carta di circolazione o la compagnia di assicurazione possono rivolgersi a un comitato posto sotto l'egida di organizzazioni professionali di competenza automobilistica.
Il parere di tale commissione è inviato al prefetto e all'intestatario della carta di circolazione o alla compagnia di assicurazione.
Articolo 12 - Modificato dal Decreto n° 2017-667 del 27 aprile 2017 - art. 9 Comitato di sorveglianza.
Viene istituito un comitato per monitorare l'adeguata attuazione delle disposizioni della procedura del veicolo danneggiato. Questo comitato comprende rappresentanti del ministro responsabile dei trasporti, del ministro dell'Interno, esperti, utenti, assicuratori e professionisti della riparazione di automobili e dei riciclatori di automobili. Si riunisce almeno due volte l'anno nel primo anno di applicazione e successivamente almeno una volta all'anno.
La sua segreteria è assicurata dalla delegazione per la sicurezza stradale.
METODOLOGIA PER IL MONITORAGGIO E IL CONTROLLO DELLE RIPARAZIONI
I. - Primo step della metodologia:
Prerequisito: nel caso in cui il perito non sia colui che ha consegnato la prima perizia, un secondo perito deve, una volta assegnato, esaminare il veicolo nelle condizioni in cui si trova in contraddizione con il riparatore responsabile per renderli conformi alle condizioni di seguito descritte.
1. Il perito richiesto dal titolare deve:
1-1. Chiedere al proprietario di completare la lettera di incarico. Se il titolare è un professionista, vi deve comparire il numero della P. Iva e la sua ragione sociale.
1-2. Assicurati che il professionista automobilistico incaricato delle riparazioni sia iscritto al registro delle imprese o all'elenco delle imprese e che disponga dell'attrezzatura necessaria.
1-3. È indispensabile esaminare la prima perizia prima di intraprendere qualsiasi azione per garantire la riparabilità tecnica del veicolo.
1-4. Informare il proprietario che lo ha commissionato, qualunque esso sia, prima della riparazione (professionista automobilistico, privato, ecc.) delle conseguenze dell'applicazione della procedura e in particolare della possibilità di riparazione di elementi di sicurezza diversi da quelli danneggiati e che potrebbero rivelarsi essere difettoso al momento dei controlli.
1-5. Xxxxxxxx il veicolo nello stato in cui si trova in contraddizione con il riparatore incaricato della riparazione.
1-6. Convalidare il preventivo, stabilito prima dello smontaggio e dettagliando le operazioni necessarie per le riparazioni da effettuare, contenuto nel primo verbale.
Nel caso in cui si utilizzino parti di riutilizzo previo accordo del proprietario e del perito, quest'ultimo definisce la metodologia per il loro ripristino in conformità e valuta la mole di lavoro da svolgere sul veicolo in opposizione al riparatore.
2. Qualora il perito rilevi la necessità di ricondurre altri elementi di sicurezza rispetto al preventivo, specificando le operazioni necessarie per l'effettuazione delle prime riparazioni, tale preventivo deve essere completato.
Ogni modifica della stima iniziale diversa dalle motivazioni di cui al paragrafo precedente deve essere debitamente motivata nella relazione di conformità e nella relazione di monitoraggio.
II. - Seconda fase della metodologia:
L'esperto deve esaminare il veicolo in tutte le fasi della riparazione; i passaggi descritti di seguito sono solo un minimo obbligatorio, potrebbero essere necessarie visite aggiuntive a seconda delle condizioni del veicolo:
1. La prima visita di controllo deve essere effettuata quando il veicolo viene smontato, il veicolo è sul banco di controllo in caso di ristrutturazione sono previste operazioni.
2. La seconda visita di controllo viene effettuata durante la riparazione; l'esperto dispone di tutto lo smontaggio necessario per le verifiche statiche e dinamiche e le misurazioni degli elementi di sicurezza. Se sono previste operazioni di ristrutturazione, tale visita deve avvenire prima di qualsiasi applicazione di prodotti di protezione.
A seconda della natura delle riparazioni, la prima e la seconda visita possono essere una sola, a meno che non siano previste operazioni di ristrutturazione.
3. La terza visita prevede, in presenza del perito:
- il controllo del veicolo come definito dal perito;
- un elenco delle misure di controllo;
- interpretazione delle misurazioni da parte del perito;
- collaudo del veicolo da parte di persona autorizzata, se necessario.
III. - I documenti:
1. Le varie fasi sopra descritte devono essere registrate nella perizia. È al termine di questo processo che viene redatto il secondo rapporto.
2. Il secondo rapporto riassume tutti i passaggi registrati nel rapporto di monitoraggio. L'elenco delle riparazioni effettuate sul veicolo specificando quelle relative alla sicurezza nonché la natura delle parti sostituite (parti originali nuove o di qualità equivalente o riutilizzo) viene inviato al proprietario su sua richiesta.
3. Tutti i documenti obbligatori della procedura, in particolare la/e lettera/e di incarico, le perizie, le fotografie scattate durante le varie fasi della metodologia, i documenti contraddittori, le registrazioni delle misurazioni, l'originale del verbale di perizia, le copie delle fatture di riparazione, deve essere conservato per cinque anni.
4. Il secondo verbale nonché il verbale di sorveglianza devono riportare il nome, la qualità e l'identificazione del/i professionista/i che hanno partecipato alla messa in conformità del veicolo.
L'originale del rapporto di monitoraggio può essere richiesto, a supporto del rapporto di conformità, e degli altri documenti sopra elencati, in particolare dalla segreteria della Commissione Nazionale degli Esperti Automobilistici.
Codice delle Assicurazioni (Code des assurances)
Link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxxx.xx/xxxxx/xx/XXXXXXXX000000000000/
Capo III: Obblighi dell'assicuratore e dell'assicurato. (Articoli da L113-1 a L113-17)
Articolo L113-5 - Modificato dalla Legge 7 gennaio 1981, n. 81-5 - art. 33 () JORF 8 gennaio 1981 corrigendum JORF 8 febbraio 1981
Quando il rischio si materializza o alla scadenza del contratto, l'assicuratore deve eseguire il servizio stabilito dal contratto entro il periodo concordato e non può essere trattenuto oltre.
Sezione VI: Procedure di risarcimento. (Articoli da L211-8 a L211-25)
Articolo L211-9 - Modificato dalla Legge n° 2003-706 del 1° Agosto 2003 - art. 83 () JORF 2 agosto 2003
Qualunque sia la natura del danno, nel caso in cui la responsabilità non sia contestata e il danno sia stato integralmente quantificato, l'assicuratore che garantisce la responsabilità civile dell'autoveicolo terrestre è tenuto a presentare alla vittima, entro tre mesi, un'offerta motivata della richiesta di risarcimento presentatagli. Quando la responsabilità è rifiutata o non è chiaramente accertata, o quando il danno non è stato interamente quantificato, l'assicuratore deve, entro lo stesso termine, dare una risposta motivata agli elementi invocati nella richiesta.
L'offerta di risarcimento deve essere presentata alla vittima che ha subito lesioni personali entro un termine massimo di otto mesi dall'incidente. In caso di morte della vittima, l'offerta è rivolta ai suoi eredi e, se del caso, al coniuge. L'offerta comprende poi tutti gli elementi risarcibili del danno, ivi compresi gli elementi relativi al danno ai beni quando non siano stati oggetto di preventiva conciliazione.
Tale offerta può essere provvisoria qualora l'assicuratore non sia stato informato, entro tre mesi dall'incidente, del consolidamento della condizione della vittima. L'offerta definitiva di indennizzo deve quindi essere formulata entro cinque mesi dalla data in cui l'assicuratore è stato informato di tale consolidamento.
In ogni caso vale il termine più favorevole per la vittima.
In caso di più veicoli, e se vi sono più assicuratori, l'offerta è fatta dall'assicuratore incaricato dagli altri.
Articolo L211-10 - Modificato dalla Legge n° 2003-706 del 1° agosto 2003 - art. 83 () JORF 2 agosto 2003
In occasione della sua prima corrispondenza con la vittima, l'assicuratore è tenuto, a pena di relativa nullità dell'operazione che può verificarsi, ad informare la vittima che può ottenerne, a semplice richiesta, la copia della polizia o della gendarmeria rapporto di indagine e ricordare loro che possono, a loro discrezione, essere assistiti da un avvocato e, in caso di visita medica, da un medico.
Con la stessa sanzione, tale corrispondenza porta all'attenzione della vittima le disposizioni del terzo comma dell'articolo
L. 211-9 e quelle dell'articolo L. 211-12.
Articolo L211-13 - Decreto di creazione n° 88-260 del 18 marzo 1988 - art. 2 () JORF 20 marzo 1988
Quando l'offerta non è stata formulata entro i termini di cui all'articolo L.211-9, l'importo dell'indennizzo offerto dall'assicuratore o assegnato dal giudice alla vittima produce automaticamente un interesse pari al doppio del tasso di interesse legale dalla scadenza del periodo fino alla data dell'offerta o della sentenza passata in giudicato. Tale pena può essere ridotta dal giudice per circostanze non imputabili all'assicuratore.
Articolo L211-14 - Decreto di creazione n° 88-260 del 18 marzo 1988 - art. 2 () JORF 20 marzo 1988
Se il giudice che fissa l'indennizzo ritiene che l'offerta proposta dall'assicuratore fosse manifestamente insufficiente, ordina automaticamente all'assicuratore di versare al fondo di garanzia previsto dall'articolo L. 421-1 una somma al massimo pari al 15% dell’indennizzo concesso, fatti salvi i danni dovuti da questo fatto alla vittima.
Articolo L211-17 - Decreto di creazione n° 88-260 del 18 marzo 1988 - art. 2 () JORF 20 marzo 1988
Il pagamento delle somme pattuite deve essere effettuato entro un mese dalla scadenza del termine di preavviso di cui all'articolo L.211-16. In caso contrario, le somme non pagate producono automaticamente interessi al tasso legale aumentato della metà per due mesi, poi, al termine di questi due mesi, al doppio del tasso legale.
Accordo IRSA (Convention IRSA)
La Convenzione IRSA è l'Accordo di Risarcimento Diretto dell'Assicurato e di Ricorso tra Compagnie di Assicurazione Automobilistica. Firmato dalla maggior parte delle compagnie assicurative in Francia, ha lo scopo di facilitare il risarcimento dei danni materiali in caso di incidente stradale.
Nata nel 1968 con il nome di Convention d'Indemnisation Directe des Insured (IDA), ha visto ampliare le proprie prerogative e ha cambiato denominazione diventando CGIRSA nel 1977, poi IRSA nel 2003 per l'armonizzazione con la convenzione IRCA - Indennizzo e Autocarrozzeria Rimedi.
Questa convenzione si applica agli incidenti stradali avvenuti in Francia (dipartimenti continentali e d'oltremare) e nel Principato di Monaco. Tali incidenti devono coinvolgere almeno due veicoli terrestri a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria e assicurati con le imprese associate. Si applica anche ai sinistri avvenuti all'estero se i veicoli sono assicurati presso le aziende associate.
***