DISCIPLINARE DI GARA CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO
POLITECNICO DI MILANO
DISCIPLINARE DI GARA CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO
FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DI FABRIC FIBRE CHANNEL BROCADE TRAMITE “RICHIESTA DI OFFERTA” (RDO) NELL’AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA).
CIG 865177783C CUP D49G20001010002
Area Gestione Infrastrutture e Servizi – Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture
INDICE
PREMESSA 3
Art. 1 – Oggetto della fornitura 3
Art. 2 – Importo della fornitura 5
Art. 3 – Aumento e diminuzione dell’importo del contratto 5
Art. 4 – Modalità per la presentazione delle offerte 5
Art. 4.1 – Documento di Gara Unico Europeo - DGUE 6
Art. 4.2 – Dichiarazione in ordine al subappalto (eventuale) 6
Art. 4.3 – Dichiarazione in presenza di segreti tecnici o commerciali (eventuale) 6
Art. 4.4 – PASSOE 7
Art. 4.5 – Garanzia provvisoria 7
Art. 4.6 – Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva 7
Art. 4.7 – Anomalia dell’offerta 7
Art. 5 – Modalità di aggiudicazione della gara 8
Art. 6 – Requisiti di partecipazione 9
Art. 7 – Conclusione del contratto 9
Art. 8 – Garanzia definitiva per la stipula del contratto 9
Art. 9 – Tempi, luoghi di consegna e penali 9
Art. 10 - Regolarità del servizio – controlli - penalità 10
Art. 11 - Sicurezza 11
Art. 12 – Risoluzione del contratto 11
Art. 13 – Modalità di presentazione delle fatture e pagamento 12
Art. 14 – Riservatezza 13
Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari 13
Art. 16 – Normativa anticorruzione 13
Art. 17 – Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano 14
Art. 18 – Norme di riferimento 14
Art. 19 – Foro competente 14
Art. 20 – Trattamento dati 14
Art. 21 – Responsabile del procedimento 15
Art. 22 – Contatti del Punto Ordinante 15
Art. 23 – Accesso agli atti 15
Art. 24 – Spese contrattuali 15
Patto di integrità tra gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara indette dal Politecnico di Milano per l’esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi 16
PREMESSA
Procedura telematica di acquisto ai sensi l’art. 1, comma 2, lett. a), convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, tramite “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Le condizioni del Contratto di fornitura, che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto e con il contenuto nel Catalogo elettronico).
Per quanto non espressamente previsto nel presente punto si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto.
Art. 1 – Oggetto della fornitura
Oggetto del presente capitolato è la fornitura di 4 switch fibre channel Brocade G720 o switch di modello equivalente di partner OEM Brocade.
Gli switch richiesti dovranno:
• avere Fabric OS Brocade, non customizzato da partner OEM Brocade
• essere integrati in due fabric costituiti ognuno da due switch NetApp Brocade B6510, con Fabric OS: v8.2.1b - serial number degli switch: BRW1902Q06L, BRW1951P05M, BRW1951P082, BRW1951P081
Ogni switch dovrà avere la seguente dotazione:
• specifiche flusso d’aria: “Fan Direction: Reverse (Non-portside Intake)”
• 24 transceiver short wave 32Gb
• kit per installazione a rack
• 2 cavi di alimentazione
• licenze software Enterprise Bundle
• licenze necessarie per l’attivazione di 24 porte
Per ogni switch sono inoltre richiesti i seguenti servizi:
• servizi di installazione e configurazione on site:
• installazione a rack
• installazione delle licenze richieste
• configurazione interfaccia di management
• configurazione sistema di monitoraggio remoto
• configurazione ISL per integrazione nei due fabric in produzione di cui sopra, inclusi eventuali aggiornamenti del Fabric OS che dovessero essere necessari per rispettare la matrice di interoperabilità del Fabric OS stesso
• connessione di almeno un server
• servizi di manutenzione di durata pari a 36 mesi con i seguenti requisiti minimi:
• apertura delle richieste di assistenza tramite sito web del supporto tecnico e tramite supporto telefonico - servizio disponibile 24x7, inclusi i festivi
• presa in carico entro 4 ore solari dalla richiesta di assistenza per problemi bloccanti che impediscono ad un’apparecchiatura di erogare servizio o per problemi gravi con impatto sulle
prestazioni, che risultano compromesse o significativamente limitate - servizio disponibile 24x7, inclusi i festivi
• intervento on site e consegna dei pezzi di ricambio entro 4 ore solari dal momento in cui il supporto tecnico individua come necessario l’intervento - servizio disponibile 24x7, inclusi i festivi
• installazione delle parti di ricambio inclusa nel servizio nell’ambito dell’intervento on site
• disponibilità degli aggiornamenti software (update e upgrade) tramite il sito del supporto tecnico
• accesso 24x7, inclusi i festivi, a tutti tool di supporto disponibili sul sito del supporto tecnico
Il Fornitore dovrà registrare presso il produttore (Brocade o partner OEM di Brocade) l’avvenuto acquisto da parte del Politecnico di Milano delle apparecchiature oggetto del presente disciplinare e dei relativi servizi di manutenzione.
Le apparecchiature richieste dovranno essere idonee allo scopo, autentiche, nuove di fabbrica, incluse nel loro packaging originale e provenienti da fonti autorizzate dal produttore (Brocade o partner OEM di Brocade); il Politecnico dovrà esserne il primo acquirente.
Le licenze richieste dovranno essere rilasciate specificatamente per il Cliente Politecnico di Milano, che dovrà esserne il primo acquirente ed il primo licenziatario.
Onde evitare forniture di licenze e contratti di servizio non autorizzati, di apparecchiature non originali, rigenerate, usate o provenienti da canali non autorizzati, il Politecnico di Milano si riserva di richiedere preventivamente opportune verifiche per documentarne l’origine, affinché siano confermate dal produttore stesso (Brocade o partner OEM di Brocade), attraverso le sue sedi in Italia, le necessarie certificazioni sulla genuinità, provenienza e garanzia.
I servizi di installazione e configurazione degli switch dovranno essere erogati on site da personale certificato dal produttore (Brocade o partner OEM di Brocade) per l’erogazione dei servizi stessi.
I 4 switch richiesti dovranno essere installati nelle seguenti server farm del Politecnico di Milano (2 switch per server farm):
• Server farm Z2 – Edificio CT1 Politecnico di Milano
Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx 00 - 00000 Xxxxxx
• Server farm Z3 – Edificio CT4 Politecnico di Milano
Xxx Xxxxxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx
Il contratto di manutenzione dovrà essere regolarmente registrato presso il produttore (Brocade o partener OEM Brocade) e dovrà essere valido per tutto il periodo della fornitura.
Il Politecnico di Milano in piena autonomia dovrà poter aprire chiamate presso il supporto del produttore (Brocade o partner OEM di Brocade) senza oneri aggiuntivi.
Il servizio dovrà prevedere la disponibilità di un numero telefonico disponibile 24x7 per le richieste di servizio di cui alla Tabella 1.
Inoltre il Politecnico di Milano, in piena autonomia e ove necessario con il proprio account registrato presso il produttore (Brocade o partner OEM di Brocade), dovrà poter ottenere tutti gli aggiornamenti, correzioni, major e minor release del firmware/software in ambito e la relativa documentazione senza oneri aggiuntivi.
I prodotti/parti di ricambio forniti/utilizzati ai fini del contratto dovranno essere idonei allo scopo, autentici, nuovi di fabbrica e provenienti dal produttore o da fonti autorizzate dal produttore (Brocade
o partner OEM Brocade). In caso di sostituzione hardware i costi di spedizione delle parti di ricambio e delle parti guaste dovranno essere ricompresi nel servizio erogato al Politecnico di Milano.
La componente di servizio relativa agli interventi on site nell’ambito del contratto di manutenzione dovrà essere svolta presso le server farm Z2 e Z3 sopra indicate e dovrà essere curata da personale qualificato e opportunamente formato sulle tecnologie in ambito.
Il Fornitore dovrà caricare a sistema per approvazione le schede tecniche dettagliate degli switch offerti, inclusive della descrizione dei servizi di manutenzione, che attestino il soddisfacimento di tutti i requisiti di cui sopra.
La violazione delle disposizioni sopra indicate e la difformità della fornitura rispetto a quanto richiesto determinerà l’applicazione delle penali descritte agli artt. 9 e 10, fino all’eventuale risoluzione del contratto (art. 12), senza alcun onere per il Politecnico di Milano.
Art. 2 – Importo della fornitura
Il prezzo presunto e stimato e non garantito posto a base di offerta è fissato in € 60.000,00 + IVA per l’intera fornitura, comprensivo di tutti gli oneri concernenti la fornitura (trasporto, imballo, scarico, montaggio, spese di fatturazione, consegna al luogo indicato, ecc.), che devono, pertanto, intendersi a carico della Ditta offerente.
I concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui agli artt. 95 e 97 del D.lgs. n. 50/2016. Il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali oneri, relativi alla presente procedura.
Il Politecnico di Milano stima i costi relativi alla sicurezza per l'adozione delle misure individuate nel DUVRI, ai sensi degli artt. 95 e 97 del D.lgs. n. 50/2016, pari a € 50,00. Il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali oneri, che non possono essere soggetti a ribasso d’asta
Art. 3 – Aumento e diminuzione dell’importo del contratto
Il Fornitore è consapevole ed accetta che il Punto Ordinante ha la facoltà di richiedere, entro il periodo di validità del contratto, un aumento o una diminuzione del quantitativo di articoli oggetto del presente Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale ordinato, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tale quantitativo, entro il limite indicato, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti, ovvero chiedere la risoluzione del Contratto stesso.
Art. 4 – Modalità per la presentazione delle offerte
La presente RDO viene predisposta utilizzando la scheda di offerta pubblicata sul MEPA integrata dai seguenti documenti allegati, a pena di esclusione salvo per i documenti specificati come opzionali:
• Il presente documento firmato digitalmente che disciplina le Condizioni Particolari di RDO
• All. 1 - Documento di gara unico europeo (DGUE) – obbligatorio amministrativo
• All. 2 – Dichiarazioni integrative al DGUE – obbligatorio amministrativo
• All. 3 - Dichiarazione in presenza di segreti tecnici o commerciali – opzionale amministrativo
• Attestazione PASSOE – obbligatorio amministrativo
• Dichiarazione di impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva (di cui al successivo articolo 4.6) – facoltativo amministrativo
• Documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’Art. 6 – obbligatorio amministrativo
• Schede tecniche switch offerti e descrizione servizi di manutenzione che attestino il soddisfacimento di tutti i requisiti di cui all’art. 1 - obbligatorio amministrativo
• Ulteriori documentazione di carattere amministrativo – opzionale amministrativo
• Giustificativi per la congruità dell’offerta – opzionale economico
ATTENZIONE: i documenti allegati nella sezione Amministrativa e, ove prevista, nella sezione Tecnica, non devono contenere alcun riferimento all’offerta economica, a pena di esclusione.
Art. 4.1 – Documento di Gara Unico Europeo - DGUE
L’operatore economico deve allegare, a pena di esclusione, il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario allegato alle Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.
xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx-xx-xxxx-xxxxx-xxxxxxx-xxxx
Dovrà inoltre essere allegata, a pena di esclusione, l’autocertificazione come da Allegato 2 compilata e sottoscritta digitalmente.
Art. 4.2 – Dichiarazione in ordine al subappalto (eventuale)
L’operatore economico deve dichiarare se intende affidare o meno parti della attività oggetto della presente procedura in subappalto, compilando la sezione dedicata del Documento di Gara Unico Europeo “D: Informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento”.
Come previsto all’ art. 105 c.2 D.lgs 50/2016 la quota massima di subappalto non può superare la soglia del 40 % dell'importo complessivo del contratto.
Si precisa che in caso di partecipazione in forma aggregata è necessario dichiarare che si intende ricorrere al subappalto, se il ricorso al subappalto è effettuato da almeno un operatore economico componente il raggruppamento/consorzio.
Si precisa che:
• non si considera subappalto l’attività svolta dal produttore nell’ambito del contratto di manutenzione di cui all’Art. 1
• si considera subappalto l’attività svolta da soggetti terzi su incarico dell’operatore economico aggiudicatario o del produttore
Art. 4.3 – Dichiarazione in presenza di segreti tecnici o commerciali (eventuale)
Eventuale dichiarazione di presenza di segreti tecnici o commerciali all’interno dell’offerta di gara ai fini dell’esercizio del diritto di accesso agli atti, ai sensi dell’art. 53 comma 5 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art.3 del D.P.R n. 184/2006, redatto utilizzando, come esempio, il modulo di cui all’allegato 3 del presente capitolato.
Si richiede espressamente di motivare l’eventuale diniego di accesso agli atti secondo quanto specificato dall’art. 98 del D.Lgs. 30/2005.
La compilazione di tale dichiarazione è opzionale. In caso di mancata presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione considererà tutti i documenti ricevuti privi di qualsiasi segreto tecnico o commerciale e procederà quindi, in caso di accesso agli atti, a trasmetterli interamente agli interessati.
Art. 4.4 – PASSOE
Ai fini dell’utilizzo del sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti obbligatori di partecipazione, il partecipante dovrà fornire il documento denominato PASSOE rilasciato dall’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, caricandolo a sistema.
Per ottenere tale documento, l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx alla voce “Servizi – AVCPASS operatore economico”, indicherà a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia il “PASSOE”.
Per ogni ulteriore informazione: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/
Art. 4.5 – Garanzia provvisoria
Fino al 31 dicembre 2021, non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del D. Lgs. 50/2016. È quanto sancisce l’articolo 1, comma 4 del cd. “decreto Semplificazioni”,
n. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 228 del 14-9-2020 - Suppl. Ordinario n. 33).
Art. 4.6 – Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva
L’offerta è corredata da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.
In caso microimprese, piccole e medie imprese dovrà essere compilata la sezione dedicata nel documento di gara unico europeo (DGUE).
Art. 4.7 – Anomalia dell’offerta
Ai fini della verifica della congruità dell’offerta economica, secondo quanto previsto all’art. 97 comma 8 D.lgs 50/2016, è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter. L’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque.
Non essendo aggiornata la piattaforma MEPA, secondo quanto indicato da Consip, con il comunicato del 15 luglio 2019, le Stazioni Appaltanti dovranno procedere autonomamente all’elaborazione della soglia di anomalia per le procedure pubblicate dal 19 aprile 2019, in attesa dell’adeguamento della piattaforma Acquistinrete alle nuove previsioni e modalità di calcolo.
Nel “Riepilogo della procedura” risulterà non attiva la funzione di esclusione automatica. L’esclusione e i calcoli della soglia di anomalia con le nuove regole e le conseguenti esclusioni saranno gestite extra sistema dalla Stazione Appaltante.
Nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a 5 si procederà alla verifica della congruità dell’offerta economica secondo quanto previsto all’art. 97 D.lgs 50/2016.
Si richiede pertanto che in sede di gara vengano forniti i giustificativi che sorreggono la congruità
dell’offerta.
Tale richiesta è motivata dal perseguimento dei principi di economicità e tempestività della procedura di acquisto, con particolare riferimento alla necessità di celerità delle procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016.
A tal fine si richiede che in fase di presentazione della busta economica vengano caricati i giustificativi che sorreggono la congruità dell’offerta presentata ed in particolare:
• spiegazione del prezzo offerto che dia evidenza della sostenibilità dello stesso per l’azienda, garantendo la corretta remunerazione del personale e congrui oneri aziendali per la sicurezza, nonché la copertura delle spese generali e l’utile aziendale, come previsto dall’art. 97 commi 1 e 4 del D.Lgs. 50/2016.
• in caso di commercializzazione di prodotti non direttamente realizzati dall’offerente, devono essere allegati a comprova della spiegazione del prezzo documenti da cui risulti l’evidenza per cui lo sconto proposto è sostenibile: contratto del fornitore o fatture oppure lettera del produttore o fornitore che dichiari di praticare condizioni compatibili con lo sconto offerto.
La documentazione non verrà valutata in sede di apertura delle offerte economiche. I documenti presentati saranno valutati, dopo l’apertura dell’offerte economiche, solo in caso di verifica d’eventuale anomalia dell’offerta.
Qualora la documentazione richiesta non fosse caricata a sistema o in caso di necessità di ulteriori specificazioni la SA procederà a richiedere le spiegazioni con la procedura di cui all’art.97 c.5 D.Lgs. 50/2016.
I documenti di cui sopra non dovranno essere caricati né nella sezione Amministrativa né, ove prevista, nella sezione Tecnica, a pena di esclusione.
Art. 5 – Modalità di aggiudicazione della gara
La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato.
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte.
I prezzi di aggiudicazione, i servizi ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura.
È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua.
In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.
ATTENZIONE: i documenti allegati nella sezione Amministrativa e, ove prevista, nella sezione Tecnica, non devono contenere alcun riferimento all’offerta economica, a pena di esclusione.
Art. 6 – Requisiti di partecipazione
Il Fornitore dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
• essere un rivenditore autorizzato del produttore (Brocade o partner OEM di Brocade)
• i servizi di installazione e configurazione degli switch dovranno essere erogati da personale certificato dal produttore per l’erogazione dei servizi stessi
In sede di gara il Fornitore dovrà caricare a sistema opportuna documentazione in corso di validità, rilasciata dal produttore, attestante il possesso di tutti i requisiti sopra esposti. La documentazione sarà verificata a cura del Politecnico in collaborazione con il produttore.
Il Fornitore dovrà inoltre caricare a sistema per approvazione le schede tecniche dettagliate degli switch richiesti, inclusive della descrizione dei servizi di manutenzione, che attestino il soddisfacimento di tutti i requisiti di cui all’Art.1.
Art. 7 – Conclusione del contratto
Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dai fornitori, il Punto Ordinante, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle offerte ricevute e potrà accettarne una entro il termine di validità e di irrevocabilità dell’Offerta stabilito in occasione dell’invio della RDO. In tal caso il Sistema genera un “documento di accettazione”, che dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine.
Il contratto di fornitura con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto Ordinante.
Art. 8 – Garanzia definitiva per la stipula del contratto
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", per l’importo e con le modalità stabilite dall’Art.103 del D.Lgs.50/2016.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria.
Art. 9 – Tempi, luoghi di consegna e penali
Il Fornitore aggiudicatario si impegna garantire la consegna di tutto il materiale e l’esecuzione di tutti i servizi di installazione e configurazione di cui all’art. 1 entro 40 giorni solari dalla stipula del contratto MEPA oggetto della presente fornitura, senza creare interruzione all’ordinaria attività lavorativa dell’ente pubblico.
Le consegne dovranno essere effettuate dal lunedì al venerdì rispettando i seguenti orari: 9.00 – 12.30 e 14.00 – 17.30 esclusi i giorni festivi e compatibilmente con il calendario di apertura del Politecnico di Milano.
Le consegne si intendono al piano, comprensive di imballaggio, trasporto, facchinaggio e bolla di consegna degli articoli consegnati.
Per eventuali inadempienze (ritardo nelle forniture, consegna del materiale diverso da quello aggiudicato ecc.) saranno immediatamente comunicate e applicate le penali previste dalle presenti Condizioni Particolari o dalle Condizioni Generali di Contratto relative al bando MEPA applicabile.
Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai suddetti tempi sarà applicata una penale pari al 1% del valore dell'acquisto.
Le sanzioni pecuniarie di cui sopra verranno fatturate dal Politecnico di Milano e, qualora non liquidate a scadenza, l’importo verrà prelevato direttamente dalla cauzione, con conseguente obbligo di reintegro.
Le apparecchiature dovranno essere consegnate presso le server farm del Politecnico di Milano secondo le seguenti modalità:
• le apparecchiature (e relativa dotazione) di cui all’art. 1 dovranno essere equamente distribuite presso le server farm Z2 e Z3 ai seguenti indirizzi:
• Server farm Z2
Politecnico di Milano – Edificio CT1
Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx 00 - 00000 Xxxxxx
• Server farm Z3
Politecnico di Milano – Edificio CT4 Xxx Xxxxxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx
previo contatto con:
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Telefono: 000 0000000
Mail: xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Le consegne si intendono comprensive della movimentazione del materiale sino alla destinazione finale e non la semplice consegna piano strada.
Il Politecnico di Milano si riserva, comunque, in caso di ritardo superiore ai 10 giorni rispetto ai suddetti tempi di consegna, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi 5 dell’art. 1456 C.C., con semplice raccomandata a.r. e di affidare a terzi la fornitura dei servizi oggetto del contratto imputando le spese aggiuntive dell’appaltatore (rescissione in danno), salvo il risarcimento per maggiori danni.
Qualora a consegna effettuata, a seguito di accertamento da parte del Responsabile del servizio interessato, i materiali risultino difettosi o difformi, parzialmente o totalmente - anche per caratteristiche tecniche o tipologiche - da quelli ordinati, la Ditta fornitrice è tenuta a provvedere alla loro idonea rimozione e sostituzione entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) decorrente dalla notifica di contestazione come sopra effettuata.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla consegna, al ritiro e alla sostituzione sono a carico della Ditta
Art. 10 - Regolarità del servizio – controlli - penalità
Il Fornitore è sempre obbligato ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della fornitura richiesta nel rispetto delle modalità e dei requisiti di cui al presente disciplinare.
Il Fornitore riconosce al Committente il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione del servizio e l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.
A fronte di eventuali inadempienze rilevate nell'esecuzione della fornitura, il Committente procederà a comunicare per iscritto l’accertamento delle stesse ed all’applicazione delle penalità descritte nella Tabella 1, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.
Tabella 1 – Penali
# | Causale | Riferimento | Penale |
1 | Indisponibilità del servizio di richiesta di assistenza | Art. 1 | € 100 per ogni ora solare di indisponibilità del servizio |
2 | Ritardo nei tempi di presa in carico delle richieste di assistenza rispetto ai livelli di servizio richiesti | Art. 1 | € 100 per ogni ora solare di ritardo |
3 | Ritardo nei tempi di intervento on site rispetto ai livelli di servizio richiesti | Art. 1 | € 100 per ogni ora solare di ritardo |
4 | Altre inadempienze, non riconducibili ai casi precedenti, dovute a mancata, ritardata o insufficiente esecuzione dei servizi richiesti | -- | Commisurata all'inadempienza, da € 100 a € 400 |
Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo.
L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla garanzia fideiussoria.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Il Fornitore dovrà risarcire il Committente di qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare da un'inadempienza del Fornitore stesso.
Il Politecnico di Milano si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali o al raggiungimento di penali per un importo pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice raccomandata a.r., con conseguente esecuzione del servizio in danno del gestore inadempiente, salvo il risarcimento per maggiori danni.
L’amministrazione si riserva, in tal caso, la facoltà di interpellare il secondo classificato.
Art. 11 - Sicurezza
Il Fornitore è tenuto a provvedere alle coperture assicurative di legge per tutto il personale reso disponibile.
Tale personale dovrà uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della fornitura, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 di tale Decreto nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza), che potrà richiedere il soddisfacimento di obblighi formativi specifici. Il soddisfacimento di tali obblighi sarà a totale carico del Fornitore e costituirà prerequisito per l'avvio delle attività da parte di ciascuna delle unità di personale da esso rese disponibili.
Gli obblighi di sorveglianza sanitaria per tali unità di personale sono a carico del Fornitore, che si attiverà integrando ove necessario i protocolli in base agli eventuali rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti.
Non essendo a priori possibile valutare in che tempi e luoghi saranno svolti gli interventi relativi ai servizi richiesti dal presente disciplinare, non si può escludere l'insorgenza di rischi dovuti ad interferenza nell’operatività presso le server farm di Ateneo.
In considerazione della natura della presente fornitura, si valuta che tali rischi siano eliminabili attraverso la delimitazione delle aree di lavoro.
Per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza, si rimanda a quanto specificato all’Art.2.
Art. 12 – Risoluzione del contratto
Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C.:
- allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura
- in caso di mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti di partecipazione di cui all’art.6
salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture.
È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
Art. 13 – Modalità di presentazione delle fatture e pagamento
La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO.
Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni:
Informazione | Elemento del tracciato fattura elettronica |
Codice Unitario Progetto (se indicato in RDO) | <CodiceCUP> |
Codice Identificativo Gara | <CodiceCIG> |
ORDINE (se indicato): dovrà essere indicato l'identificativo ID_DG che verrà comunicato in sede di stipula | <Dati Generali><DatiOrdineAcquisto> |
CONTRATTO (se indicato): in caso di riferimento a contratto, dovrà essere indicato il numero di protocollo/repertorio che verrà comunicato in sede di stipula | <Dati Generali><DatiContratto> |
NOTE CREDITO (se indicato): dovrà essere indicato il numero della fattura trasmessa | <Dati Generali><DatiFattureCollegate> |
La compilazione e sottoscrizione dell’autocertificazione inerente la dichiarazione di regolarità del
D.U.R.C. e la tracciabilità dei flussi finanziari dovrà precedere l’emissione della fattura.
La fattura sarà respinta tramite il Sistema di Interscambio in caso di mancato ricevimento della predetta documentazione.
La fatturazione avverrà in un’unica soluzione per l’importo totale della fornitura e solo a consegna avvenuta di tutte le apparecchiature richieste e al completamento di tutti i servizi di installazione configurazione richiesti.
La fattura dovrà riportare:
− obbligatoriamente il riferimento al CUP D49G20001010002;
− una linea relativa alla voce di spesa per le apparecchiature richieste comprensiva dei servizi di installazione e configurazione;
− una linea relativa alla voce di spesa per i servizi di manutenzione
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa fattura, previo accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).
È possibile richiedere l’anticipazione del prezzo, secondo le modalità dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 14 – Riservatezza
Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.
Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all’adempimento dell’accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant’altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.
Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall’ultimazione delle attività commissionatele tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.
Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.
Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al comma 9 della legge 136/2010.
A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge stessa.
Art. 16 – Normativa anticorruzione
Il fornitore, firma digitalmente il presente disciplinare, dichiarando contestualmente quanto segue.
1) RAPPORTI DI PARENTELA
Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.
2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE
Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
3) CONOSCENZA DEL CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL POLITECNICO DI MILANO E PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO
L’appaltatore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo, reperibili all’indirizzo:
xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx/
L’appaltatore ha l’obbligo di rispettare e di divulgare all’interno della propria organizzazione Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.
Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del c.c.
4) EX DIPENDENTI
Il Fornitore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel successivo triennio.
Art. 17 – Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano
Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
Art. 18 – Norme di riferimento
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.
Si rinvia inoltre al D.Lgs. 50/2016, al Codice Civile e al Codice Penale.
Art. 19 – Foro competente
Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Milano.
Art. 20 – Trattamento dati
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, le Parti così come individuate, denominate e domiciliate dal presente contratto, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire, tramite sottoscrizione di questo documento, che i dati personali raccolti e considerati nel corso dell’esecuzione del presente contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal contratto stesso ed in ottemperanza delle misure di sicurezza necessarie per garantire la loro integrità e riservatezza.
Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano a raccogliere i dati degli interessati per le rispettive finalità rispettando il principio di minimizzazione e di consenso informato. L’eventuale utilizzo dei dati per finalità ulteriori è condizionato alla manifestazione di espresso consenso specifico da parte dell’interessato.
In caso di servizi che richiedano il trasferimento di dati personali dal Politecnico al Fornitore o la raccolta di dati personali da parte del Fornitore nell’ambito dello svolgimento del servizio, il Fornitore verrà nominato all’avvio dei servizi dal Committente con apposito atto negoziale ai sensi dell’art. 28 e seguenti del GDPR “Responsabile del trattamento” in relazione alle attività connesse alla esecuzione del presente contratto.
Le Parti di impegnano, inoltre, ad escludere la diffusione dei dati raccolti in Paesi extra UE e/o Organizzazioni internazionali.
Art. 21 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento di gara è l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Dirigente dell’Area Servizi ICT.
Art. 22 – Contatti del Punto Ordinante
Per eventuali informazioni è possibile contattare il Call Center del Politecnico di Milano, telefono 00 0000 0000 – 000 00 0000, email xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
Eventuali richieste di chiarimenti, in ordine al contenuto del Bando di gara, del presente Disciplinare e del Capitolato speciale d’appalto potranno essere formulate esclusivamente per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Art. 23 – Accesso agli atti
In caso di richiesta di accesso agli atti, come previsto dal Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 3418 Prot. n. 40374 del 18/12/2013, verrà applicato il tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17/12/2013 visibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx.xxx/000/Xxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxxxxx.xxx
Art. 24 – Spese contrattuali
Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.
Il documento di stipula con cui si conclude la procedura informatica di acquisto di beni e servizi sul portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), deve essere assoggettato all’imposta di bollo, nella misura di 16,00 euro per ogni foglio, ai sensi dell’articolo 2, della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R n. 642 del 1972. L’imposta di xxxxx potrà essere assolta dal contraente tramite il contrassegno telematico o secondo la modalità virtuale (interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 321 del 25 luglio 2019).
Milano, lì 01/03/2021
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Patto di integrità tra gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara indette dal Politecnico di Milano per l’esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi
Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano.
La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Il presente documento costituisce pertanto parte integrante dell’offerta economica dell’operatore economico e del contratto che eventualmente consegue all’aggiudicazione.
Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall’Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell’ambito dell’esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità.
Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della procedura, di seguito riportati:
1. Elenco dei partecipanti;
2. Offerte economiche dei soggetti ammessi (in caso di aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso) o graduatoria delle offerte ammesse (in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa);
3. Elenco delle offerte respinte o degli operatori economici esclusi (con comunicazione della relativa motivazione ad ogni operatore economico direttamente interessato);
4. Nominativo del soggetto aggiudicatario;
5. Ragioni che hanno determinato l’aggiudicazione, con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.
Ogni operatore economico con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità e la sua allegazione alla documentazione richiesta nei singoli atti di gara:
1. si impegna a segnalare al Politecnico di Milano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della singola gara e\o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato, addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni attinenti alla singola gara;
2. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti alla medesima gara e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri operatori economici partecipanti alla gara stessa;
3. si impegna a rendere noti, previa richiesta dell’Ateneo, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della selezione, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi;
4. si impegna a garantire il rispetto degli standard sociali e normativi minimi in tema di rispetto dei diritti umani e le condizioni di lavoro del proprio personale;
5. si impegna ad assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
6. garantisce che all’interno della propria azienda non vi è alcuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione, sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell’opinione politica, dell’origine sociale, dell’età, della disabilità, dello stato di salute, dell’orientamento sessuale e dell’appartenenza sindacale.
Il soggetto partecipante alla procedura di gara prende visione ed accetta le sanzioni previste e di seguito elencate, in caso di mancata osservanza degli impegni in tema di anticorruzione assunti col presente Patto di integrità:
1. esclusione dalla procedura di gara in caso di mancata firma del presente patto e/o consegna dello stesso, unitamente all’offerta presentata nell’ambito della procedura di gara;
2. risoluzione o perdita del contratto;
3. escussione del deposito cauzionale;
4. escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
5. responsabilità per danno arrecato al Politecnico di Milano nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall’incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
6. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Politecnico di Milano per un periodo di tempo non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall’Amministrazione di Ateneo in ragione della gravità dei fatti accertati e dell’entità economica del contratto;
7. segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti autorità;
8. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore.
Il presente patto di integrità esplica i suoi effetti fino al termine dell’esecuzione del contratto assegnato a seguito dell’espletamento della gara.
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente patto di integrità fra Politecnico di Milano e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti, sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.
Data
SOCIETA’
(FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)