PROT. N.
PROT. N.
COMUNE DI MUSSOLENTE PROVINCIA DI VICENZA CONVENZIONE-CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DELL'USO DEL CHIOSCO-BAR SITO NEL PARCO DELLA VITTORIA A MUSSOLENTE E GESTIONE ESERCIZIO PUBBLI- CO PER SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE – PERIODO 2016/2018 EVENTUALMENTE PROROGABILE DI ULTERIORI ANNI TRE.
L'anno il giorno del mese di presso la residenza municipale del Comune di Mussolente in piazza Vittoria n. 1
TRA
Il Comune di Mussolente, codice fiscale/partita iva 00262470248, avente sede in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x. 0 e legalmente rappresentato dal Segretario C.le, dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, che agisce in forza del decreto sindacale prot. n. 1273 del 8.02.2016, di seguito nel presente atto denominato «CONCEDENTE»;
E
- nato a il , residente a
in via , in qualità di rappresentante legale
di
con sede in
codice fiscale e partita IVA
, di seguito nel presente atto denominato semplice- mente «CONCESSIONARIO»;
PREMESSO
- che il Comune di Mussolente con deliberazione di Giunta n.
del
, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato specifica diret-
tiva per l'utilizzo del chiosco-bar presso il Parco della Vittoria, nonché approvato il relativo schema di convenzione ;
- con determinazione del responsabile dell'Area Amministrativa n. del
è stata indetta, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., gara mediante procedura aperta ad evidenza pubblica, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento in concessione del- l'uso del chiosco bar sito nel parco della Vittoria a Mussolente e gestione di eserci- zio pubblico per somministrazione di alimenti e bevande – periodo 2016/2018, eventualmente prorogabili di ulteriori anni tre;
- con determinazione del responsabile dell'Area Amministrativa n. del
,a seguito dell'esperimento della gara, è stato individuato l'aggiudica- tario della concessione;
- che si rende necessario addivenire alla stipula della presente convenzione-contrat - to, redatta conformemente allo schema approvato con la sopra citata deliberazione di Xxxxxx.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto della concessione
1.1. La concessione ha per oggetto l'utilizzo del chiosco bar situato all'interno del parco comunale della Vittoria di Mussolente (entrata in Xxx Xxxxxxxx 0/X) e relativa gestione di esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge Regionale n. 29 del 21.09.2007.
1.2. La struttura è identificata al catasto fabbricati del Comune di Mussolente al Fo- glio 5 – particella 1528 sub 1 e sub 2 ed ha una consistenza di 20 mq e superficie ca - tastale di 51 mq ed è composta da:
- n. 1 locale bar (mescita e sala bar)
- n. 1 locale uso cucina
- n. 2 servizi igienici pubblici e antibagno (come risulta da allegata planimetria sub 1)
1.3 La struttura viene concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova perfet- tamente noti al concessionario e ritenuti idonei all’uso: relativamente ai medesimi le parti (per il Comune l’Ufficio Tecnico Comunale) redigono verbale di consistenza . La concessione non comprende l'arredamento-attrezzatura con i relativi elettrodo- mestici, non presenti all'interno del chiosco.
1.4 Nell'area del parco è attivo il servizio di free wifi con connessione gratuita a In- ternet a qualunque ora e senza particolari autorizzazioni o specifiche licenze. La re- gistrazione avviene tramite il collegamento alla rete (SSID) "MussolenteFreeWiFi" e l'inserimento del proprio numero di telefono cellulare a cui verrà inviato un SMS con le credenziali di accesso al servizio.
1.5 Dopo l’assunzione della concessione non potranno essere invocati dal concessio- nario motivi su cui fondare rivendicazioni (soprattutto di ordine economico) in rela- zione allo stato di manutenzione ordinaria, straordinaria o di funzionamento di strutture, impianti, arredi e attrezzature. Tali motivi, se presenti, devono essere esplicitamente segnalati per iscritto nel verbale di consegna.
1.6 Il concessionario dovrà assumere l’obbligo di usare, conservare, mantenere e re- stituire ogni cosa nello stato di consegna, al termine della concessione, salvo il natu- rale deperimento per l’uso.
1.7 Il concessionario, a propria cura e spese, potrà apportare miglioramenti ed adat- tamenti al complesso oggetto di concessione, solo previa autorizzazione scritta del
Comune e, ove necessario, dopo l’acquisizione dei provvedimenti amministrativi concessori od autorizzativi richiesti dalla vigente normativa in materia. Contestual- mente, al rilascio di detta autorizzazione e, quindi, volta per volta, il Comune dovrà esprimere il proprio insindacabile intendimento di considerare le anzidette xxxxxx- che acquisite al chiosco:
a) a titolo provvisorio, con obbligo del concessionario allo sgombero, entro la sca- denza della concessione;
b) in via definitiva, a titolo gratuito;
c) in via definitiva, a titolo oneroso per il Comune che rifonderà le spese sostenute in misura da convenirsi preliminarmente con l’Amministrazione Comunale.
Art. 2 - Durata della concessione e periodo di apertura
2.1 La concessione ha durata di anni 3 (tre), per il periodo 2016/2018, con decorren- za dalla data di aggiudicazione, e facoltà di proroga, alle medesime condizioni, su espressa volontà delle parti, di ulteriori 3 (tre) anni.
2.2 Il periodo di apertura minimo del bar da garantire per ciascun anno di concessio - ne è il seguente:
- stagione 2016: tutti i giorni, dal 1^ giugno, o dalla data di aggiudicazione ( ) sino al 30 settembre 2016;
- stagioni 2017/2018: tutti i giorni, dal 1^ maggio al 30 settembre (5 mesi).
2.3 Sulla base dell'impegno assunto dal concessionario in sede di presentazione del- l'offerta tecnico-gestionale, l'apertura del chiosco-bar è garantita anche nel/nei
mese/i di
per l'anno 2016 e nel/nei mese/i di
per gli anni 2017 e 2018, così determinando il termine finale.
2.4 E' vietato il tacito rinnovo della presente convenzione.
2.5 L’Amministrazione si riserva comunque la possibilità di revocare in qualsiasi mo- mento la concessione con preavviso di giorni 90, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse o per motivate necessità dell'Ente o per ragioni di forza maggiore, senza che il concessionario possa pretendere compensi od indennizzi di sorta.
2.6 Il Concessionario, a sua volta, potrà rinunciare in qualsiasi momento alla conces- sione accordata, dandone preavviso almeno 90 giorni prima con lettera raccoman- data o pec.
2.7 La struttura dovrà essere riconsegnata al Comune non oltre il 15^ giorno dal termine finale di cui al precedente punto 2.3, in stato di perfetta pulizia e manu- tenzione, da constatarsi in apposito verbale.
Art. 3 - Canone di concessione
3.1 Il canone mensile è stabilito in € , ( , ) + iva, pari alla somma offerta in sede di gara.
3.2 il canone complessivo dovuto è determinato dal canone mensile offerto in sede di gara x il n. di mesi di apertura aggiudicati (n. 5 mesi di apertura minimo garantita da 1.05 a 30.09 oltre all'estensione temporale offerta dall'aggiudicatario di n.
mesi da a );
3.3 Il canone mensile verrà aggiornato nella misura del 100% delle variazioni accer- tate dall’ISTAT dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), a partire dal secondo anno della concessione (2017).
3.4 Il canone dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione mediante bonifico ban- cario intestato alla tesoreria comunale di Mussolente, al 31 ottobre di ciascun anno.
Art. 4 - Clausole a carico del concessionario
4.1 Sono previste le seguenti clausole a carico del concessionario: divieto di opporre eccezioni dirette a:
a) non pagare o a ritardare il pagamento del canone di concessione (clausola solve et repete);
b) non corrispondere le spese relative alle imposte/tasse, collegate allo svolgimento delle attività sportive e del pubblico esercizio;
c) ritardare la riconsegna dell'immobile nello stato di fatto descritto nel verbale.
Art. 5 – Oneri del concessionario
5.1 Spetta al concessionario provvedere:
1. al pagamento del canone definito in sede di gara e relativo aggiornamento ISTAT;
2. al completamento dell’arredo (tavolini, sedute, ombrelloni, …) e installazione a proprie spese delle attrezzature necessarie per l’esercizio dell’attività (banco, retro- banco, elettrodomestici, ...) secondo le normative vigenti (beni che resteranno in proprietà al gestore);
3. al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
4. al rimborso delle spese relative alle utenze quali elettricità e servizio idrico, antici- pate dal Comune;
5. al pagamento di tutte le imposte, le tasse, i contributi, i diritti di qualsiasi genere inerenti l’esercizio;
6. alle spese per l'assunzione di responsabilità relativamente al personale addetto al servizio, comprese le assicurazioni e le previdenze prescritte dalle Leggi a favore di esso;
7. alla pulizia quotidiana del chiosco-bar e dei servizi igienici pubblici (presenti al- l'interno del chiosco e a disposizione degli utenti del chiosco e del parco);
8. allo svuotamento quotidiano dei cestini e pulizia giornaliera dell'area circostante il chiosco identificata nella planimetria allegata come “corte esclusiva” (rimozione rifiuti, cartacce, ...);
9. agli interventi di manutenzione ordinaria del chiosco-bar;
10. a tenere affisso il listino dei prezzi;
11. alle spese di tinteggiatura e pulizia antecedenti il rilascio della struttura;
12. alla consegna delle chiavi all'ufficio tecnico entro 15 gg dal termine della con- cessione;
13. a segnalare al Comune mediante email (xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx) eventuali mal funzionamenti, situazioni di potenziale pericolo alle persone e/o alle attrezzature presenti nel parco, danneggiamenti, etc. …;
14. ad osservare gli orari di apertura al pubblico da concordarsi con l’Amministrazio- ne Comunale;
15. ad ottenere, a propria cura e spese prima dell’inizio dell’attività, tutte le autoriz - zazioni che a norma di legge e di regolamenti sono previste per l’espletamento del- l'attività oggetto della presente concessione ed assolvere tutti gli adempimenti fi- scali.
16. a stipulare, con oneri a suo carico, polizza assicurativa con primarie compagnie per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, con massimale unico non inferiore a €. 500.000,00 di cui sarà tenuto a fornirne copia al Comune entro i termini previsti per la stipulazione della convenzione contratto.
5.2 E' fatto divieto al concessionario di posizionare all'interno o all'esterno del chio-
sco bar “slot machine”, macchinette per gioco d'azzardo di qualsiasi genere, tipo e natura.
5.3 L'eventuale attività musicale all'aperto potrà essere effettuata nel rispetto del piano di zonizzazione acustica e previa autorizzazione mediante Suap.
5.4 Il gestore del bar è autorizzato ad accedere al parco mediante veicolo a motore solo per effettuare le operazioni di carico/scarico merci inerenti all'attività e per il tempo strettamente necessario.
5.5 Il concessionario deve presentare allo sportello Suap del Comune di Mussolente in delega alla CCIAA di Vicenza, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), esclusivamente con modalità telematica attraverso la piattaforma informatica xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
5.6. Il concessionario si impegna a realizzare il programma/progetto di cui all'of- ferta tecnica gestionale presentata in sede di gara ed oggetto di aggiudicazione e
allegato in copia (sub 2).
Art. 7 – Modalità di utilizzo
7.1 Il chiosco è concesso in uso per la somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di attività di ristorazione.
7.2. E' vietata la sub-concessione e la cessione a terzi.
Art. 8 - Oneri a carico dell’Amministrazione Comunale
8.1 Spettano al Comune:
1. gli interventi di manutenzione del verde dell'area di pertinenza circostante il chio- sco e del parco in generale;
2. gli interventi di manutenzione straordinaria;
3. la copertura assicurativa dell'immobile contro i rischi dell’incendio e della respon-
sabilità civile, derivanti dalla proprietà.
Art. 9 – Responsabilità
9.1. Il Concessionario è l’unico e solo responsabile della gestione e del funzionamen - to della struttura, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi: nello specifico il concessionario solleva il Comune di Mussolente da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre sarà responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possano derivare alle persone e alle cose a seguito del- l’uso dell’immobile, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall’esercizio della concessione.
Art. 10 – Personale
10.1. Il Concessionario deve assicurare la gestione dell'esercizio pubblico con pro- prio personale.
10.2. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi fra il Comune ed il personale in- caricato/assunto dal gestore-concessionario.
10.3. Il Concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri di- pendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di la- voro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infor- tunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Si obbliga altresì ad os- servare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi e degli accordi locali integra- tivi degli stessi e ad applicare nei confronti dei propri dipendenti le condizioni nor - mative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro ap- plicabili, alla data di stipula della presente convenzione, alla categoria e nelle locali- tà di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifi- che ed integrazioni.
Art. 11 – Cauzione definitiva
11.1 Il gestore concessionario, a garanzia degli adempimenti previsti nella presente convenzione, ha costituito una cauzione definitiva di € ,00 (Euro
/00) pari al 10% dell'importo contrattuale complessivo risultante dalla somma dei canoni mensili dovuti per l’intero periodo contrattuale di anni 3 (tre), al netto dell'IVA.
11.2 La cauzione viene costituita a mezzo fidejussione bancaria o assicurativa emes- sa da , Agenzia di
n. del
11.3 Il deposito cauzionale è mantenuto nell’ammontare definito per tutta la durata del contratto. Esso pertanto va reintegrato da parte del concessionario qualora l’En- te operi prelevamenti per fatti connessi all’esecuzione del contratto.
11.4 Nel caso in cui l'importo della garanzia non venga reintegrato entro 15 gg. dalla data della lettera di comunicazione trasmessa dall’Ente, quest’ultimo ha facoltà di risolvere il contratto.
11.5 La cauzione sarà svincolata e restituita al concessionario soltanto dopo la con- clusione dell’affidamento e previo accertamento del regolare soddisfacimento degli obblighi stabiliti.
Art. 12 – Controlli
12.1. Il concedente potrà ispezionare o far ispezionare l’immobile concesso, anche allo scopo di constatarne lo stato d’uso.
12.2. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intercludere l’accesso del parco per necessità o cause di forza maggiore, senza che ciò comporti alcuna prete- sa da parte del concessionario.
Art. 13 - Risoluzione anticipata della concessione, inadempienze e penali
13.1. L’Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione del contratto- concessione per fatto e colpa del concessionario, nei seguenti casi:
1. gravi e continue violazioni da parte del concessionario degli obblighi contrattuali, in caso di persistenza a seguito di formale contestazione da parte del Comune;
2. diminuzione delle misure di sicurezza;
3. reiterata inosservanza delle norme di igiene;
4. qualora il concessionario o i suoi collaboratori/dipendenti pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regola- menti, ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell’Autorità Comunale;
5. quando il concessionario abbia di fatto sub-concesso l'immobile;
6. il mancato rispetto degli obblighi contrattuali previdenziali ed assicurativi nei con- fronti del personale dipendente;
7. per motivi di ordine pubblico.
13.2 Al di là dei casi di risoluzione della concessione, per inadempienze agli obblighi derivanti dalla concessione stessa, il concedente comminerà al concessionario il pa- gamento di una penale che va da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00 da applicarsi da parte del Responsabile del servizio, sulla base di una valuta- zione della gravità delle inadempienze medesime. L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione alla quale il gestore avrà la facoltà di presenta- re controdeduzioni entro cinque giorni dalla notifica.
13.3 Con riferimento al pagamento del canone di concessione di cui all'art. 3.4, in caso di ritardato pagamento oltre il termine del 31/10, verrà applicata una penale di € 20,00 giornaliera.
13.4 Con riferimento alla riconsegna della struttura, in caso di mancato rilascio ol- tre il termine di cui all'art. 2.7 verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni gior- no di ritardo.
Art. 14 – Protocollo di Legalità e Codice di comportamento
14.1 Alla presente convenzione si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Re- gionale: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx.
14.2 Il concessionario si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dall'ente concedente e appro- vato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
Art. 15 – Controversie
15.1 Ogni vertenza tra le parti, sia durante la esecuzione del contratto, sia al suo ter- mine, è deferita al tentativo d’accordo bonario da parte del Responsabile di Servi- zio; in mancanza di accordo all’autorità giudiziaria competente. E’ espressamente esclusa la competenza arbitrale.
Art. 16 - Trattamento dei dati personali
16.1 Nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezio - ne dei dati personali” il concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto at- tiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo.
Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori della struttura nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.
Art. 17 - Disposizioni generali e finali
17.1 Il concessionario è tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia di conces- sioni.
17.2 Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente con- venzione, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in quanto applicabili e compati- bili con la natura dell’atto.
Mussolente, lì
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE (Perozzo d.ssa Xxxxxx)
IL CONCESSIONARIO-GESTORE