CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
COMUNE DI SERRAMAZZONI
(Provincia di Modena)
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
ART.1 Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo relativo alle polizze già stipulate e da stipularsi dal Comune di Serramazzoni e dalla Serramazzoni Patrimonio s.r.l..
ART. 2 - Situazione assicurativa
I contratti assicurativi, stipulati dal Comune di Serramazzoni, in vigore alla data del bando di gara sono i seguenti:
a) Polizza RC patrimoniale;
b) Polizza RCA libro matricola;
c) Polizza Furto;
d) Polizza Incendio;
e) Polizza infortuni cond.;
f) Polizza infortuni amministratori;
g) Polizza RCT/O;
h) Polizza Elettronica;
i) Polizza Kasko Dipendenti;
l) Polizza RCT/O Reg. Premio;
Si precisa che la polizza indicate alla lettera a) ha scadenza il 31/05/2013, mentre le altre hanno scadenza 31/03/2013.
Si informa inoltre che il Comune per il periodo 2013-2015 valuterà la possibilità di attivare il contratto di Assicurazione relativo alla Tutela Legale.
I contratti assicurativi, stipulati dalla Serramazzoni Patrimonio s.r.l., in vigore alla data del bando di gara sono i seguenti:
a) n. 5 Polizze RCA ;
b) Polizza RC amministratori;
Si precisa che le suddette polizze hanno scadenza il 31/03/2013.
ART. 3 - Durata del Servizio
Il servizio ha durata tre anni e, per la continuità nella gestione delle polizze correnti, ha decorrenza dalle ore 24,00 del 31/12/2012 alle ore 24,00 del 31/12/2015.
Da tale data l’aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo, adempiendo agli obblighi previsti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara.
L’aggiudicatario si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere per un ulteriore triennio il contratto, ai sensi dell’art. 57, 3°comma lettera b) del D. Lgs 163/2006, previa adozione di apposito atto ed alle medesime condizioni di fornitura del servizio.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di avvalersi di una proroga tecnica del contratto, alla scadenza dello stesso, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), nelle more dell’espletamento
di un nuovo procedimento di gara, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche nessuna esclusa.
In caso di scadenza naturale o anticipata dell’incarico il Broker, su richiesta dell’Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker o al Comune di Serramazzoni.
L’incarico cesserà automaticamente ed immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l’iscrizione al registro di cui all’art. 109 comma 2 lett. B) del D.Lgs 7.09.2005 n. 209.
Art. 4 - Remunerazione del Servizio
Il Servizio oggetto dell’appalto non comporta, per il Comune di Serramazzoni, alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto il servizio, svolto conformemente alle modalità di cui al presente capitolato, come da consolidata consuetudine di mercato, sarà remunerato direttamente e esclusivamente dalle compagnie di assicurazione con le quali sono e saranno stipulati i vari contratti.
I compensi sono calcolati sulla base dei premi assicurativi imponibili relativi ai contratti di assicurazione precedentemente stipulati.
Detti compensi saranno calcolati tenendo conto della percentuale indicata dal broker in sede di presentazione dell'offerta.
Le percentuali provvisionali proposte in sede di gara, troveranno applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti successivamente alla scadenza del loro termine naturale o successivamente alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi.
Per quanto attiene alle polizze già in essere anteriormente alla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio oggetto dell’appalto, per le succitate misure percentuali si intendono quelle già inserite nel testo contrattuale precedentemente in vigore.
L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di servizi assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.
Il broker si impegna a non modificare la percentuale per mezzo della quale sono espressi i compensi, per tutta la durata del contratto.
Il broker non potrà, inoltre, richiedere al Comune di Serramazzoni e alle Compagnie assicuratrici altro compenso, integrazione o rimborso, di qualsiasi natura.
Il Comune di Serramazzoni non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazione e nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l’Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.
Art. 5 - Svolgimento del Servizio
L’Aggiudicatario s’impegna a svolgere il Servizio oggetto dell’appalto con i propri mezzi e la propria organizzazione; in particolare le prestazioni che dovranno essere svolte vengono di seguito elencate in forma indicativa e non esaustiva:
a) Individuazione ed analisi dei rischi connessi all’attività del Comune di Serramazzoni e della Serramazzoni Patrimonio s.r.l.;
b) Analisi delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate che emergono nel corso del servizio oggetto del presente capitolato;
c) Analisi e valutazione delle coperture esistenti in relazione, in particolar modo, all’efficacia ed all’economicità di queste ultime, nonché studio e proposta di eventuali aggiornamenti e revisioni anche a seguito dell’emanazione di nuova normativa, di mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze dell’Ente;
d) Predisposizione di capitolati speciali di appalto base, a richiesta con apposita lettera A/R del Responsabile del competente Servizio dell’Ente, da inviare all’aggiudicatario sei mesi prima della scadenza delle polizze, per le procedure di selezione del contraente che il Comune di Serramazzoni riterrà d’indire per l’assunzione di polizze assicurative. A tal proposito, ogni capitolato prodotto dal Xxxxxx dovrà essere corredato, all’atto della consegna e comunque prima della pubblicazione del relativo bando di gara, da apposita dichiarazione, nella quale il Xxxxxx stesso attesti di aver fornito una consulenza fondata su un’analisi imparziale, che le coperture assicurative e l’ammontare del premio posto a base
d’asta sono congrui rispetto alle esigenze del Comune di Serramazzoni e della Serramazzoni Patrimonio s.r.l., nonché tali da garantire ampia partecipazione alla gara;
e) Individuazione dei criteri di aggiudicazione ed assistenza nella valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie di assicurazione nel corso delle procedure di selezione del contraente, secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia e con le modalità concordate con l’Amministrazione;
f) Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze:
• segnalazione delle scadenze, almeno 30 (trenta) giorni prima di quanto indicato nelle relative polizze;
• verifica dell’esattezza dei premi richiesti dalla Compagnia Assicurativa aggiudicataria;
• trasmissione dei dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.);
• verifica della puntualità delle relative rimesse ai fini di evitare rischi di scopertura per ritardi nel pagamento delle somme dovute;
• controllo sui contenuti e tempi di emissione di ogni documento di polizza, nonché sulle appendici che si rendesse necessario richiedere alla Compagnia Assicurativa aggiudicataria nel corso di validità delle polizze;
• verifica della corretta applicazione di eventuali scoperti e/o franchigie;
• segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori a carico del Comune di Serramazzoni indicati nelle polizze;
• segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni, anche quando, seppur riferiti ad epoca precedente alla decorrenza dell’incarico, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato;
g) Assistenza telefonica, telematica, on line e con intervento a richiesta di proprio personale presso l’Ente;
h) Formalizzazione di un piano operativo per la gestione dei sinistri, monitoraggio delle prescrizioni che favorisca l’avvio di procedure standardizzate per semplificare e velocizzare i tempi di definizione delle pratiche;
i) Presenza del referente sinistri a supporto del responsabile competente o suo delegato agli incontri coi periti di parte per la definizione degli indennizzi dei sinistri;
j) Predisposizione di rapporti con cadenza periodica che esprimano in forma sintetica lo stato dei procedimenti di sinistro in corso, nonché la sinistrosità relativa ai singoli contratti di polizza con evidenziazione del relativo andamento storico;
k) Redazione di una relazione annuale, da rendersi entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere nell’anno di riferimento, in considerazione anche dei rapporti di cui al punto j);
l) Formazione ed aggiornamento in materia assicurativa del personale dell’ente addetto alla gestione delle polizze assicurative;
m) Analisi del mercato assicurativo ed aggiornamento circa le eventuali novità;
n) Trasmissione semestrale della situazione sinistri relativamente alle polizze stipulate, analisi dell’andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità;
o) Assistenza per quanto attiene agli obblighi imposti dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, in ordine all’idoneità delle polizze presentate da terzi al Comune di Serramazzoni;
p) Fornitura, in ogni momento, di informazioni e valutazioni sui mercati assicurativi, in particolare sulle condizioni di solidità economica, specialmente per settore di rischio, e rispetto degli obblighi contrattuali delle diverse Compagnie Assicurative nazionali ed internazionali;
q) consulenza in materia assicurativa per la predisposizione dei capitolati, bandi di gara e schemi di contratto inerenti appalti di lavori e forniture di beni e di servizi, con particolare riferimento all'individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere in ogni caso specifico;
r) consulenza e redazione di pareri esaustivi in merito alle tematiche ed alle problematiche in materia assicurativa che l'Amministrazione comunale riterrà di sottoporre nel corso del servizio;
s) individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l'ente convenzioni o contratti di vario tipo (locazioni, comodato, gestione di impianti, prestazione d'opera sotto forma di collaborazione occasionale o continuativa, etc.) nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
t) assistenza nella valorizzazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare da intendersi quale determinazione dei valori assicurabili nonché analisi e valutazione dei rischi anche con riguardo alla tutela di beni storici ed artistici;
u) Predisposizione, se richiesto, di programmi assicurativi a favore del personale dipendente dell’Amministrazione.
Restano di esclusiva competenza del Comune di Serramazzoni:
1) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
2) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
3) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita il Comune di Serramazzoni;
4) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.
Ogni elaborato (capitolato, relazione, statistica, ecc.) prodotto dal broker nel corso dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato d'oneri, all'atto della consegna diventa di proprietà del Comune di Serramazzoni il quale, inoltre, acquisisce la libera disponibilità di utilizzarlo.
Art. 6 - Responsabile del servizio
In sede di presentazione dell’offerta, con le modalità previste nel bando, l’impresa aggiudicataria dovrà indicare:
- un responsabile del servizio oggetto del presente capitolato, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell’organizzazione del servizio; il responsabile del servizio avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio;
- le fasce orarie di presenza ordinaria del responsabile, e le modalità per il suo reperimento e contatto da parte dell’Amministrazione comunale in caso d’urgenza;
- un sostituto del responsabile, che opererà in caso di eventuale assenza di quest’ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.
Art. 7 - Responsabilità del Broker e Polizza Assicurativa
Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare ai competenti organi comunali.
Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali.
Il Broker deve aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale così come previsto dal D.Lgs. 209/2005. La Polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale del servizio e dovrà avere un massimale di almeno Euro 5.000.000,00.
Il Broker risponde dei danni causati all'Ente in dipendenza del contratto di affidamento del servizio anche se rilevati dopo la scadenza del medesimo.
Art. 8 - Oneri e obblighi contrattuali a carico del Broker
Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali né può impegnare il Comune di Serramazzoni e della Serramazzoni Patrimonio s.r.l. se non preventivamente autorizzato nei modi di legge.
Il Broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:
• non assumere iniziative senza che le stesse siano state preventivamente concordate con il Comune di Serramazzoni o con la Serramazzoni Patrimonio s.r.l.;
• garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie di Assicurazioni obbligandosi a mettere a disposizione del Comune di Serramazzoni e della Serramazzoni Patrimonio s.r.l., ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
• porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio di competenze dal broker precedentemente e successivamente incaricato, con comportamento conforme a criteri di correttezza, diligenza e professionalità.
Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome del Comune di Serramazzoni e della Serramazzoni Patrimonio s.r.l., restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Amministrazione.
In particolare, il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al precedente capitolato e non ancora chiusi a tale data.
Il broker è tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del codice civile.
Tutti gli obblighi e oneri necessari per l'espletamento del servizio in oggetto devono intendersi a completo carico del broker.
Art. 9 - Oneri e obblighi contrattuali a carico del Comune di Serramazzoni
In capo al Comune di Serramazzoni resta l’assoluta autonomia decisionale, la piena scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.
Il Comune di Serramazzoni si impegna e obbliga a:
• non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker;
• fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo adempimento di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio;
• citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza assicurativa del broker;
• comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l’assunzione di polizze assicurative, che l’incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell’ente.
Art. 10 - Cessione del contratto e subappalto
E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. Per la particolare tipologia del Servizio è vietata ogni forma di subappalto.
Art. 11 - Sospensione del contratto
L’Aggiudicatario in nessun caso potrà sospendere il contratto di propria iniziativa, nemmeno quando siano in corso controversie con il Comune di Serramazzoni e con la Serramazzoni Patrimonio s.r.l..
Di conseguenza, la sospensione del contratto per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la rescissione del contratto, restando a carico dell’inadempiente tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale evento.
Art. 12 - Penali e risarcimento danni
Il Comune di Serramazzoni e la Serramazzoni Patrimonio s.r.l. avranno diritto al risarcimento danni che eventualmente dovessero subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del broker.
Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente capitolato, determina l’applicazione delle seguenti penali:
a) la mancata presentazione dei capitolati speciali d’appalto nei termini previsti dalle presenti norme o nei minori termini presentati con l’offerta, derivanti da cause imputabili al Broker, verrà applicata una penalità pari ad Euro 100,00= per i primi 15 giorni solari di ritardo dal sedicesimo giorno al trentesimo giorno la penalità verrà applicata nella misura pari ad Euro 200,00 giornaliere; dopo il trentesimo giorno di ritardo, derivante da cause imputabili al Broker, il Comune di Serramazzoni si riserva la facoltà di rescindere il contratto e di incamerare il deposito cauzionale definitivo;
b) la mancata presentazione della relazione annuale, da rendersi entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere nell’anno di riferimento, verrà applicata una penalità pari ad Euro 150,00 per ogni 10 giorni solari di ritardo;
c) La mancata presenza del referente sinistri a supporto del Responsabile del competente Servizio dell’Ente o suo delegato agli incontri coi periti di parte per la definizione degli indennizzi dei sinistri, comporterà una penalità pari ad Euro 200,00 per ogni mancata presenza;
d) La mancata trasmissione semestrale della situazione sinistri relativamente alle polizze stipulate, analisi dell’andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità, verrà applicata una penalità pari ad Euro 100,00.= per ogni giorno solare di ritardo;
Oltre a quanto sopra, nel caso in cui la gara per i servizi assicurativi indetta dal Comune di Serramazzoni con l'apporto del broker, nonostante la dichiarazione di cui al punto d) del precedente art. 5, dovesse andare deserta, al broker non sarà riconosciuto alcun compenso dovendo il medesimo comunque collaborare con l’ente per pervenire nel più breve tempo possibile all’aggiudicazione.
Inoltre in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente disciplinare e che il Broker si è assunto (non citati in precedenza) il Comune di Serramazzoni, dopo richiamo scritto, verificata la persistenza degli inadempimenti ed acquisite le contro deduzioni del Broker, si riserva di applicare una penale pari alla cauzione definitiva o di minor importo in relazione alla gravità dell'inadempimento. Viene comunque fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e la responsabilità per gli ulteriori danni che il Comune di Serramazzoni avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso.
Le penalità saranno applicate previa contestazione dell’addebito da parte del Responsabile del Servizio, da comunicare al Broker, assegnandogli 10 (dieci) giorni per eventuali osservazioni e/o contro deduzioni.
Decorso infruttuosamente tale termine senza che l’aggiudicatario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o contro deduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Responsabile del Servizio procederà senza indugio all’applicazione della penalità prelevando l’importo corrispondente dalla cauzione definitiva e a darne notizia al Broker, assegnandogli un termine, non superiore a 20 (venti) giorni per ricostituire la cauzione nell’importo originario.
Il Comune di Serramazzoni si riserva, peraltro, la facoltà insindacabile, previa regolare diffida, di revocare l’incarico in caso di inadempienza reiterata da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente capitolato.
La revoca avrà effetto a partire dal 60° giorno dalla data di ricezione da parte del Broker della comunicazione.
Il Comune di Serramazzoni, in caso di risoluzione anticipata, si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo migliore offerente per l’assegnazione del servizio.
Art. 13 - Cauzione definitiva
L'aggiudicatario dovrà effettuare, prima della stipula del contratto e a garanzia delle obbligazioni assunte con il medesimo, la costituzione di una cauzione definitiva nella misura, da calcolarsi sull'importo delle commissioni calcolate sui premi assicurativi in vigore alla data di pubblicazione del bando di gara, per l’intera durata del contratto, e con le modalità disciplinate dall'articolo 113 del D.lgs 12/04/2006 n.163.
Il broker si obbliga a reintegrare la cauzione nell'importo originario ogni volta che la medesima abbia a subire riduzioni a seguito di escussioni da parte del Comune di Serramazzoni.
Art.14 - Risoluzione del contratto
Il Comune di Serramazzoni si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, fatto salvo ogni altro eventuale atto che si rendesse necessario a tutela del pubblico interesse, nei seguenti casi:
• per inadempimento contrattuale, comunque determinato o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva ed insufficiente; in tal caso dovranno essere comunicati all’altra parte i motivi di revoca ai fini di giustificazioni da fornirsi entro 30 (trenta) giorni dalla notifica;
• per sopravvenuta insussistenza della causa del contratto per effetto di Legge od anche di atti riorganizzativi dei servizi dell’Ente, che rendessero superata la necessità della prestazione richiesta;
• nel caso di accertate inadempienze o gravi negligenze dell’Aggiudicatario in materia di obblighi previdenziali, assicurativi e contrattuali (nazionali e provinciali);
• in caso di cessazione dell’attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Aggiudicatario.
In caso di risoluzione del contratto resta salva la possibilità per l’Amministrazione di applicare tutte le norme di legge e regolamento in materia d’inadempienza contrattuale, nonché di procedere all’incameramento della cauzione definitiva.
Art. 15 - Controversie
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune di Serramazzoni e il soggetto affidatario in ordine all'interpretazione ed esecuzione del contratto è devoluta all'Autorità giudiziaria competente. Il Foro competente in materia è quello di Modena.
Art. 16 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs 30 giungo 2003 n. 196, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.
Art. 17 - Spese ed oneri accessori
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto, nonché i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico.
Le spese di bollo, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto sono a carico dell’Aggiudicatario.
Art. 18 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si rinvia alla legislazione vigente ed, in particolare, agli artt.1754 e 1765 del Codice civile (contratto d’intermediazione), nonché al D.lgs. 07.09.2005, n. 209. Inoltre si rinvia alle norme regolanti l’appalto, di cui al C.C: artt.1655- 1677 e al D.Lgs. 163/2006.