CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UNITA’ PRODUTTIVE NELL’IMMOBILE A DESTINAZIONE INDUSTRIALE IN COMUNE DI RIGOLATO – PERIODO DAL AL
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA TOLMEZZO
Rep. n.
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UNITA’ PRODUTTIVE NELL’IMMOBILE A DESTINAZIONE INDUSTRIALE IN COMUNE DI RIGOLATO – PERIODO DAL AL
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L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno ( ) del mese di
presso gli Uffici dell’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia,
avanti a me , Segretario dell’Ente, legalmente autorizzata al rogito di contratti stipulati nell’interesse dell’Unione, sono personalmente comparsi i signori:
1. , nato a il che nella sua qualità di Titolare di Dirigente, agisce in nome e per conto dell’Unione Territoriale Intercomunale Carnia (C.F. 93021640300), di seguito chiamata Unione o locatore;
2. , nato a il
e residente a
in xxx
xx xxx.
, (X.X. ) che interviene nel presente atto in qualità di titolare della ditta con sede in in
via (P.IVA ) di seguito chiamato
conduttore;
PREMESSO: ------------------------------------------------------------------------------------
- che l’Unione è proprietaria di un immobile a destinazione industriale in
Comune di Rigolato, nella zona artigianale, distinto al NCT/NCEU dello stesso Comune al foglio n. 23 con il mapp. 388:
- che con determinazione del Dirigente n. del , veniva stabilito di cedere in locazione l’unità immobiliare contraddistinta con il sub alla ditta con sede in via ; ------------
TUTTO CIO’ PREMESSO
le persone come sopra comparse della cui identità e capacità giuridica sono personalmente certa, previa rinuncia di comune accordo e con il mio consenso all’assistenza dei testimoni, convengono e stipulano il seguente contratto:
ART. 1 – L’Unione concede in locazione alla ditta che accetta, il sopra descritto immobile avente una superficie di mq. . ----------------
L’immobile concesso in locazione risulta meglio identificato nella planimetria allegata che controfirmata dalle parti costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, entro i confini ben noti alle parti. -------------------
ART. 2 - La durata della locazione è fissata in anni 6 (sei) a decorrere dal
, venendo quindi a cessare il ; --------------------------------
ART. 3 - Il canone di locazione annuo viene convenuto in €. (euro
) oltre all’IVA ai sensi di legge. ---------------
Detto canone di locazione dovrà essere pagato da parte del conduttore in rate mensili anticipate di € (euro )
+ I.V.A. entro il quinto giorno di ogni mese mediante Bonifico c/o la Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia SpA – IBAN XX00X0000000000000000000000, intestato al locatore che all’atto del pagamento del canone rilascerà fattura soggetta ad I.V.A. -------------------------
Il canone come sopra fissato sarà aggiornato, con cadenza annuale, in base alle variazioni percentuali ISTAT dei canoni di locazione come previsto dall’art. 32 della L. 392/1978 e successive modifiche ed integrazioni. -----------
ART. 4 – Qualora il conduttore non rispetti il termine stabilito per il pagamento del canone di locazione come specificato al precedente art. 3, il locatore ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine precitato; per la determinazione del saggio di interesse si fa riferimento all’art. 5 del D.Lgs 9/10/2002 n. 231 “attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. -----------------
ART. 5 - Si conviene tra le parti che, in base a quanto previsto all’art. 4 della Legge n. 392/1978, il conduttore possa recedere dal contratto anche prima della scadenza dello stesso prevista al precedente art. 2 e di quella dell’eventuale rinnovo, dando preavviso al locatore, almeno 6 (sei) mesi prima dal momento in cui avrà effetto il recesso, con raccomandata A.R. ------
ART. 6 - Il conduttore utilizzerà l’immobile per attività di .
E’ fatto divieto al conduttore di mutare tale uso come pure sublocare l’immobile e/o cedere il presente contratto senza il consenso scritto del locatore.
Il conduttore solleva il locatore da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da violazioni di norme presenti e future regolanti la disciplina dell’attività d’impresa esercitata.
Il locatore dichiara che l’immobile è in regola con le norme edilizie come da documentazione agli atti dell’Unione.
Il mancato utilizzo dell’immobile a fini costituisce causa
espressa di risoluzione del contratto.
ART. 7 - Il mutamento della destinazione d’uso dei locali senza il consenso del locatore e la sublocazione dell’immobile e la sua cessione in uso a terzi produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. ----------------------------------
Costituisce altresì causa espressa di risoluzione del contratto il fallimento del conduttore o l’assoggettamento dello stesso ad altra procedura concorsuale. ART. 8 – Il conduttore non potrà compiere innovazioni nell’immobile senza il permesso scritto del locatore. Quanto ad ulteriori eventuali migliorie ed addizioni che venissero comunque eseguite, anche con la tolleranza del locatore, questo avrà la facoltà o di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno ovvero di richiedere al conduttore, e questo ne avrà l’obbligo, la remissione in pristino a proprie spese al termine della locazione.
ART. 9 - Il locatore potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali concessi in locazione allo scopo di constatare il modo e lo stato d’uso, con preavviso di almeno 48 ore. -------------------------------------------
ART. 10 - Il conduttore dichiara di aver visionato l’immobile locatogli e di averlo trovato adatto all’uso convenuto, esente da difetti che possono influire sulla salute di chi svolge l’attività e di aver verificato il regolare funzionamento degli impianti. Esso si obbliga, altresì, a conservare l’immobile ricevuto in locazione con cura e diligenza e di riconsegnarlo al locatore nello stato medesimo al termine della locazione, salvo il naturale degrado d’uso, libero da persone e cose. -----------------------------------------------
ART. 11 - Le riparazioni e manutenzioni ordinarie, oltre a quelle richiamate
dall’ articolo 1576 del Codice Civile, che si renderanno necessarie durante la locazione, saranno fatte ad esclusiva cura e spese del conduttore, essendo di ciò tenuto conto nella determinazione del canone di locazione. ----------------
ART. 13 - Nessuna azione potrà essere intentata dal conduttore moroso contro il locatore. Tale clausola viene ritenuta dalle parti condizione essenziale del presente contratto.
ART. 14 - Il conduttore si impegna a stipulare ex novo o a volturare a proprio nome i contratti di fornitura ed assistenza per i servizi tecnologici (ciclo idrico integrato, energia elettrica, metano, telefono, ecc.) sopportandone le relative spese anche di gestione.
Il conduttore si obbliga altresì al pagamento di tasse e canoni comunali per il periodo della locazione, conseguenti alla utilizzazione dell’immobile affittato. ART. 15 – Sono a carico del conduttore eventuali comunicazioni agli organismi competenti in materia di tutela della salute e nella sicurezza nei luoghi di lavoro.
ART. 16 - Il conduttore ha stipulato la polizza assicurativa n.
del con la Società
, Agenzia di , per un valore pari a €. (euro ) a copertura del rischio locativo, per i danni che possono derivare da incendio e/o distruzione del bene locato conformemente alla normativa vigente in materia di assicurazioni e per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per un massimale pari a Euro (euro ). ---------------
La suddetta polizza potrà essere integrata da altre garanzie accessorie ritenute opportune in relazione all’attività svolta dal conduttore. ------------------
Il conduttore si impegna a rinnovare le polizze assicurative di cui sopra per tutta la durata della presente locazione. -------------------------------------------------
ART. 17 - Il conduttore ha versato al locatore, a titolo di deposito cauzionale,
in data mediante assegno circolare n.
emesso dalla Banca di _ – filiale di
a favore dell’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, l'importo di € (euro ) a garanzia dei danni prodotti alla cosa locata. Il deposito non potrà mai essere imputato ai canoni di affitto non pagati e sarà reso al termine della locazione al conduttore salvo che, per effetto di danni prodottisi alla cosa locata, il locatore non eserciti il diritto di ritenzione di tutta o parte della somma. ---------
Il conduttore ha presentato idonea fidejussione mediante garanzia bancaria
n. del rilasciata dalla Banca
filiale di per l’importo di Euro pari al canone annuo (IVA inclusa), a garanzia dei crediti dovuti all’Unione dal conduttore e dei mancati obblighi dello stesso così come specificati nel contratto. ----------------
ART. 18 - Qualunque modifica al presente contratto non può provarsi che mediante atto scritto.
ART. 19 - Per la risoluzione di qualsiasi eventuale controversia inerente l'applicazione e l'interpretazione delle norme riportate nel presente contratto, le parti convengono sin d'ora di adire al Tribunale di Udine. -----------------------
ART. 20 - Per quanto non previsto dal presente contratto le parti danno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile e comunque alle norme vigenti in materia di locazione di immobili. ----------------------------------------------
ART. 21 - Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa,
sono a totale carico del conduttore.
ART. 22 - Le parti dichiarano che il presente atto è soggetto ad I.V.A. ---------
Ai sensi dell’art. 40, comma 1/bis, del D.P.R. 131/1986, come modificato dal
D.L. n. 223/2006 convertito con modificazioni in Legge n. 248/2006, si chiede l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro, ex Tariffa Parte 1^ art. 5
D.P.R. 131/1986.
Del presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e che occupa n.
( ) facciate e parte della ottava viene data lettura alle parti le quali con me lo confermano e lo sottoscrivono. -----------------------------------------------
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA IL DIRIGENTE
( ) La Ditta
( ) IL SEGRETARIO
( )
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del C.C., in quanto applicabile, le parti dichiarano di approvare specificatamente i seguenti articoli: . Tolmezzo, lì
IL DIRIGENTE
( )
La Ditta
( ) IL SEGRETARIO
( )