Gara a procedura aperta, in tre lotti, ai sensi del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., per la conclusione, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di apparecchiature di radiologia – telecomandati e polifunzionali per...
Classificazione documento: Consip Public
Gara a procedura aperta, in tre lotti, ai sensi del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., per la conclusione, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di apparecchiature di radiologia – telecomandati e polifunzionali per le Pubbliche Amministrazioni – I edizione – ID 2489
Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. Ne consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra nell’ambito di applicazione della predetta previsione normativa.
I presenti chiarimenti saranno visibili sui siti: xxx.xxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxx.xxx.xx.
*** CHIARIMENTI – I TRANCHE
1) Domanda
Si richiede il seguente chiarimento: tra la documentazione amministrativa da caricare sulla piattaforma risulta come documento obbligatorio il “Rapporto sulla situazione del personale e relativa attestazione di conformità di cui al par. 14.6”. Tale documento però va redatto solo dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti. Pertanto si chiede di eliminare l’obbligatorietà stante che non tutti gli operatori occupano oltre i 50 dipendenti o se è possibile inviare in sostituzione una dichiarazione di non disponibilità del Rapporto.
Risposta
Si conferma che la produzione del documento “Rapporto sulla situazione del personale e relativa attestazione di conformità di cui al par. 14.6” tra la documentazione amministrativa è obbligatoria esclusivamente per gli operatori economici che occupano più di 50 dipendenti. Pertanto, per gli operatori economici che non ricadono nella suddetta fattispecie sarà possibile caricare a Sistema una dichiarazione con cui, in ragione del numero di dipendenti occupati, il concorrente dichiara di non essere tenuto alla produzione del Rapporto.
2) Domanda
Documento “CAPITOLATO TECNICO” – par.2.3 – pag.8: nella tabella relativa alle caratteristiche tecniche minime della apparecchiatura del LOTTO 3 i punti 10,11 e 12 risultano non essere completamente allineati. Infatti mentre il punto 10 prevede la possibilità di fornire uno stativo portatubo con movimentazione manuale (è stata cancellata la “e” ed è stata lasciata solamente la “o” nella specifica), il punto 12 (Autotracking) e soprattutto il punto 11 (Autopositioning), prevedono funzioni che possono essere effettuate solamente con movimentazione motorizzata.
Risposta
Si conferma quanto riportato in documentazione di gara e il criterio n.10 di cui alla “Tabella – Lotto 3 – Caratteristiche tecniche minime del Sistema polifunzionale per radiologia digitale diretta (DR)” del par. 2.3 del Capitolato Tecnico: “Movimentazione motorizzata o manuale sugli assi x, y e z”.
3) Domanda
Documento “CAPITOLATO D’ONERI” – par.15.4 e 15.5: si chiede conferma la mancata presentazione delle Bioimmagini e/o dei Video Demo NON comporti la esclusione dalla gara, ovvero che anche in assenza dei suddetti, l’offerta presentata risulti valida e possa portare ad aggiudicazione.
Risposta
Si conferma che la mancata presentazione dei video demo e/o delle bioimmagini non determina l’esclusione dalla gara, ma, come previsto ai par. 15, 15.4 e 15.5 del Capitolato d’Oneri, comporta la mancata attribuzione dei relativi punteggi tecnici. A tale ultimo riguardo si vedano, per ciascun lotto, le Tabelle riportate al par.17.1 del Capitolato d’Oneri, sezione 2 “Criterio: Video Demo” e sezione 3 “Criterio: Qualità Bioimmagini”.
4) Domanda
Documento “CAPITOLATO D’ONERI” – par.15.4 – pag.41: si chiede conferma che le Bioimmagini (ed i relativi supporti utilizzati per la consegna quali ad esempio CD/DVD, buste chiuse,…) NON debbano essere anonimizzate in riferimento alla azienda partecipante (come invece previsto nella precedente iniziativa di radiologia generale Xxxxxx), ovvero che nelle Bioimmagini (e nei relativi supporti utilizzati per la consegna quali ad esempio CD/DVD, buste chiuse,…) possano essere presenti riferimenti riconducibili alla azienda partecipante.
Risposta
Si conferma.
5) Domanda
Documento “CAPITOLATO TECNICO” – par.2.1 – pag.6: in relazione al punto 14 della tabella relativa alle caratteristiche tecniche minime, si chiedono maggiori informazioni in merito alla service class DICOM “send” richiesta in quanto non presente tra le classi standard DICOM
Risposta
La funzione “send” è ricompresa nella service class standard DICOM “store”, utilizzata per inviare dati al sistema PACS o alla Workstation di refertazione.
6) Domanda
Documento “CAPITOLATO TECNICO” – par.2.1 – pag.6: si chiede conferma che al punto n.24 della “Tabella – Elenco dispositivi opzionali e relative caratteristiche tecniche minime” l’indicazione “…con le medesime caratteristiche di quello previsto in configurazione base…” sia da intendersi riferita al tubo radiogeno
Risposta
Si conferma, precisando che il punto in questione è il n.23 (e non il n.24) della tabella “Lotto 1 – Elenco dispositivi opzionali e relative caratteristiche tecniche minime” di cui al par. 2.1 pag.6
7) Domanda
Documento “CAPITOLATO TECNICO” – par.2.2 – pag.7: in relazione al punto 17 della tabella relativa alle caratteristiche tecniche minime, si chiedono maggiori informazioni in merito alla service class DICOM “send” richiesta in quanto non presente tra le classi standard DICOM
Risposta
Si veda risposta al chiarimento 5
8) Domanda
Documento “CAPITOLATO TECNICO” – par.2.3 – pag.9: in relazione al punto 21 della tabella relativa alle caratteristiche tecniche minime, si chiedono maggiori informazioni in merito alla service class DICOM “send” richiesta in quanto non presente tra le classi standard DICOM
Risposta
Si veda risposta al chiarimento 5
9) Domanda
Documento “CAPITOLATO TECNICO” – par.2.3 – pag.9: si chiede quante devono essere in totale e come devono essere distribuite le griglie fornite, in particolare nel caso di stativo a pavimento (teleradiografo).
Si chiede inoltre di chiarire dove devono essere presenti le griglie:
a. nel tavolo e nel teleradiografo (tot n.2 griglie)
b. nei supporti porta- detettore (tot n.2 griglie)
c. in entrambi “a” e “b” (tot n.4 griglie)
Risposta
Si conferma quanto riportato in documentazione di gara in merito alle caratteristiche in questione. Nel caso di stativo a pavimento (teleradiografo) è richiesta la fornitura di due detettori: D1 e D2. Relativamente al detettore D1 è richiesta l’offerta di 2 griglie antidiffusione rimovibili o con griglia antidiffusione a “focalizzazione dinamica”; relativamente al detettore D2 è richiesta l’offerta di 1 griglia antidiffusione rimovibile o con griglia antidiffusione a “focalizzazione dinamica”. Pertanto, nel caso di offerta di griglie antidiffusione rimovibili, sono richieste complessivamente 3 griglie.
10) Domanda
Si chiede di confermare che la presentazione dell’allegato 7 non sia richiesta in questa fase di gara.
Risposta
Si conferma. Come previsto al par. 22.1 del Capitolato d’Oneri, la dichiarazione conforme all’Allegato 7 “Facsimile Dichiarazione familiari conviventi” dovrà essere prodotta dall’aggiudicatario nel termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione di cui all’art.76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016.
11) Domanda
Si chiede di confermare che la presenza dell’allegato 8 sia frutto di un mero refuso in quanto le stesse dichiarazioni sono riportate nella parte II della domanda di partecipazione.
Risposta
Non si conferma. Come previsto al par. 22.1 del Capitolato d’Oneri, l’aggiudicatario nel termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione di cui all’art.76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 dovrà produrre, tra le altre “… c) le dichiarazioni di cui al DPCM 1991 n. 187 (secondo il doc. allegato 8)”, ove sono riportate dichiarazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nella parte II della domanda di partecipazione.
12) Domanda
Si chiede di confermare che tutte le dichiarazioni indicate nel Capitolato d’Xxxxx a pag 38 dalla lettera a) alla g), non dovranno essere inserite all’interno della scheda tecnica richiesta per ciascun lotto di partecipazione poiché le stesse, essendo a pena di esclusione, sono implicitamente dichiarate con il caricamento dell’offerta medesima e pertanto non necessitano della presentazione di alcun documento ulteriore
Risposta
Le dichiarazioni di cui alle lettere da a) a g) del par. 15.1 del Capitolato d’Oneri sono automaticamente generate all’interno della Scheda Offerta Tecnica, che il concorrente dovrà inviare e far pervenire a Consip attraverso il Sistema nel rispetto di quanto previsto al suddetto par. 15.1. Si precisa che, come riportato al par. 22.1 del Capitolato d’Xxxxx, nel termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione di cui all’art.76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere fornita dall’aggiudicatario la documentazione a comprova delle caratteristiche minime indicate al par. 2.1, 2.2 e 2.3 del Capitolato tecnico e il relativo documento “Allegato riferimenti documentali”, tenendo conto di quanto indicato al par. 15.2 del Capitolato d’Oneri.
13) Domanda
In caso di risposta negativa al precedente quesito si prega di attivare i campi presenti nell’ambiente di gara ed al momento non compilabili
Risposta
Si veda risposta al precedente quesito 12)
14) Domanda
In considerazione del fatto che nel capitolato d’oneri viene indicato “Il concorrente indica nel DGUE le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, con la relativa quota percentuale. In mancanza di tali indicazioni il concorrente non potrà far ricorso al subappalto” si chiede di confermare che l’indicazione della quota sia un refuso in quanto la normativa vigente prevede solo l’indicazione delle parti del servizio/fornitura che si intende subappaltare;
Risposta
Non si conferma. In caso di ricorso al subappalto il concorrente dovrà indicare nel DGUE, Sezione D, l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, con la relativa quota percentuale, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto. Si ricorda, inoltre, che non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.
15) Domanda
Si chiede di confermare che l’imposta di bollo possa essere assolta anche tramite presentazione di modello F24 da utilizzare esclusivamente per la procedura in oggetto
Risposta
Non si conferma. Le modalità di pagamento dell’imposta di bollo sono quelle indicate al par. 14.1 del Capitolato d'Oneri.
16) Domanda
Al Par. 7.3 del Capitolato d'oneri è specificato che i requisiti per la Capacità economica richiesta sono basati sul "Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte". È poi precisato che "Il settore di attività è la fornitura di
apparecchiature di diagnostica per immagini". Si chiede se si intenda fornitura e manutenzione di tutte le apparecchiature di diagnostica per immagini o sola fornitura delle stesse.
Risposta
Ai fini del requisito di capacità economico-finanziaria richiesto, il settore di attività è relativo alla fornitura di apparecchiature di diagnostica per immagini, se del caso comprensiva dell’attività di manutenzione delle stesse ove strettamente connessa alla fornitura.
17) Domanda
con riferimento al lotto n. 1, si formula il seguente quesito: "Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla procedura “Telecomandati per esami da reparto”, si richiede di accettare soluzioni tecnologiche equivalenti in possesso di tubo radiogeno con macchia focale piccola delle dimensioni ≤ 0,7mm. Tale caratteristica permette infatti di ridurre di circa il 20% l’esposizione radiografica del paziente, garantendo ottimi risultati da un punto di vista clinico tramite la riduzione del fenomeno di “blurring” – tipicamente riscontrabile negli esami gastrointestinali".
Risposta
Ferma l’applicabilità del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016, in merito alla caratteristica in esame, si veda l’errata corrige pubblicato il 06/05/2022.
18) Domanda
Con la presente siamo a chiedere se i quesiti 4.1a 4.1b 4.1c, all'interno della Scheda Tecnica da compilare in piattaforma Mepa, trattasi di refusi in quanto non pertinenti/non relativi alle specifiche tecniche delle attrezzature.
Risposta
Non si conferma. Si precisa che i criteri in questione concorrono all’attribuzione del punteggio tecnico e sono riportati, per ciascun lotto, nelle Tabelle di cui par.17.1 del Capitolato d’Oneri, all’interno della sezione 4 denominata “CRITERIO EX ART. 47 COMMI 4 E 5 LETT. B) DL 77/2021”.
19) Domanda
Si chiede se, per la comprova della capacità economica, sia possibile presentare le fatture del triennio (al posto dei bilanci depositati)
Risposta
Si conferma. Sul punto si rinvia al par. 7.3 del Capitolato d’Oneri ove è previsto che “la comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: […] copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono”.
20) Domanda
Si chiede se DVRI e Xxxxx di integrità vadano restituiti controfirmati per accettazione o se siano sufficienti le dichiarazioni integrative contenute nella Domanda di partecipazione
Risposta
L’Allegato 5 DVRI e l’Allegato 13 Patto di integrità non dovranno essere restituiti controfirmati per accettazione in fase di presentazione dell’offerta. Con particolare riguardo al Patto di Integrità, si rinvia al par. 6 del Capitolato d’Oneri ove è previsto che
“L’operatore economico, nell’Allegato n.1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole e gli obblighi contenuti nel Patto di integrità, allegato al presente capitolato d’oneri, ivi incluse le sanzioni di cui all’art. 5 del Patto stesso anche in relazione alle fattispecie delittuose di cui al comma 1, lettera d), punto i) del medesimo articolo. Le condizioni del patto integrità si intendono accettate per effetto della sottoscrizione della domanda di partecipazione.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della l. 190/2012”.
21) Domanda
Si chiede se l'Allegato 17_Istruzioni Responsabile trattamento dati vada restituito controfirmato per accettazione o venga compilato e firmato in un secondo momento, solo in caso di aggiudicazione
Risposta
L’Allegato 17 “Istruzioni responsabile trattamento dati” non dovrà essere restituito controfirmato per accettazione in fase di presentazione dell’offerta, ma costituirà un Allegato dell’Accordo Quadro stipulato con ciascun aggiudicatario.
22) Domanda
Si chiede se le Dichiarazioni familiari conviventi, le Dichiarazioni di cui al DPCM 187/91 e la Dichiarazione titolare effettivo vadano presentate già in sede di gara o in un secondo momento, solo in caso di aggiudicazione
Risposta
Per quanto riguarda l’Allegato 7 Facsimile familiari conviventi e l’Allegato 8_Facsimile dichiarazione DPCM 187-1991 si rinvia rispettivamente alle risposte ai quesiti nn. 10) e 11). Relativamente all’Allegato 12 “Dichiarazione titolare effettivo”, si rappresenta che, come previsto al par. 22.1 del Capitolato d’Oneri, lo stesso dovrà essere prodotto da ciascun aggiudicatario nel termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016.
23) Domanda
Si chiede di confermare che la dichiarazione di impegno, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:
- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile;
delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali (contenuta all'interno della domanda di partecipazione) vada prestata da parte di tutte le aziende partecipanti, indipendentemente dal numero di dipendenti (>50, compreso fra 15 e 50, <15).
Risposta
Si conferma che la dichiarazione di impegno in questione dovrà essere resa a pena di esclusione da parte di tutti i Concorrenti, a prescindere dal numero di dipendenti occupati. Sul punto si rinvia a quanto previsto ai paragrafi 6 e 15.1 (lett. g) del Capitolato d’Xxxxx, nonché alla risposta al quesito n. 12.
24) Domanda
In riferimento al par. 7.3 "requisiti di capacità economica e finanziaria" del Capitolato d'oneri, si chiede se la comprova del requisito debba essere fornita già in sede di partecipazione alla presente procedura o se la comprova dovrà essere fornita in sede di aggiudicazione e pertanto esclusivamente gli operatori economici che risulteranno aggiudicatari dovranno ottemperare a tale obbligo
Risposta
Si conferma che la comprova del requisito di capacità economica e finanziaria di cui al par. 7.3 del Capitolato d’Xxxxx dovrà essere fornita dai concorrenti aggiudicatari. Resta ferma la facoltà per i Concorrenti di anticipare la documentazione a comprova del suddetto requisito già all’interno della Documentazione Amministrativa in fase di presentazione dell’offerta.
25) Domanda
Rif. Capitolato d'oneri. Art. 6. Requisiti generali (pag. 19) - Rif. Schema Accordo Quadro. Art. 7 rif. 20 (pag 12): Si chiede conferma che il 30% di personale femminile-giovanile da impiegare sia riferito all’esecuzione dell’intero AQ e non alla singola installazione, e sia altresì riferito al solo caso nel quale l’offerente/aggiudicatario, per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, necessiti di assumere personale.
Risposta
Si conferma. Sul punto si veda l’art. 7 comma 20 dello Schema di Accordo Quadro ai sensi del quale: “Il Fornitore dell’Accordo Quadro ha l’obbligo di assicurare:
• una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;
• una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile;
delle assunzioni necessarie per l’esecuzione dell’Accordo Quadro o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile, come previsto dall’art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, convertito con modifiche in l. 108/2021 […]”. Si veda anche la risposta al chiarimento n. 23.
26) Domanda
Rif. Capitolato d'oneri. 14.1 Domanda di partecipazione. Imposta di bollo Si chiede di confermare che il bollo possa essere assolto mediante:
• una Dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri di impegnare la ditta o in possesso di Xxxxxxx, di autorizzazione all’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi dell’art.15 del DPR 642/1972 con estremi della relativa autorizzazione
Oppure
• F24. In tal caso si chiede di fornire gli estremi per poter procedere.
Risposta
Per entrambi i punti non si conferma. Si veda la risposta alla domanda 15).
27) Domanda
Rif. Capitolato d'Oneri. Art 4. "l'importo posto a base d’asta del lotto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a [omissis] e che sono calcolati sulla base degli elementi specificati nell’Allegato 6.2 - Schema calcolo costi della manodopera [omissis]"
a) Si chiede di confermare la possibilità dell’offerente di indicare in offerta economica un valore differente da quello stimato da codesta amministrazione.
b) Si chiede, inoltre, di confermare che per il calcolo dei costi della manodopera non necessariamente debbano coincidere con tutte le attività elencate nell'Allegato 15.2 e che pertanto, in fase di aggiudicazione, lo stesso modello possa essere adattato alle specifiche dell'offerente.
Risposta
Con riferimento al quesito sub a) si conferma che il concorrente può indicare in offerta economica un valore dei costi della manodopera differente rispetto a quello stimato dalla Stazione Appaltante, in considerazione dei diversi fattori che concorrono alla relativa quantificazione (CCNL applicato, inquadramento, diversità di allocazioni economiche, etc.), tenendo conto di quanto previsto dall’art. 97 comma 5, lett. d) e comma 6 del D.Lgs n. 50/2016. Sul punto si richiama quanto indicato al par. 16 del Capitolato d’Oneri ove è previsto che “L’offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi: […] e) in relazione ai servizi e/o forniture oggetto dell’appalto e individuati come servizi di manodopera e/o forniture con posa in opera al precedente paragrafo 4, l’indicazione dei costi della manodopera propri dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, parametrati sul quantitativo massimo aggiudicabile dal primo aggiudicatario nello scenario indicato al paragrafo 22, nel caso di un numero di offerte valide pari o maggiore a 5 (cinque)”.
Con riferimento al quesito sub b), si precisa che le attività considerate dalla Stazione Appaltante ai fini della quantificazione dei costi della manodopera sono quelle indicate nell’allegato 6.2 (e non 15.2). Resta fermo che, ove necessario, lo schema può essere adattato alle specifiche esigenze del conto economico dell’offerente (cfr. par.16 del Capitolato d’Oneri).
28) Domanda
Rif. Capitolato d'oneri. Art. 16. Contenuto dell'offerta economica Si chiede di confermare che in questa fase non è obbligatorio presentare i giustificativi di cui all'art. 97 comma 1 del codice (campo "eventuali giustificativi")
Risposta
Si rinvia a quanto indicato al par. 16 del Capitolato d’Oneri ove è previsto che “Oltre a quanto sopra, per ciascun lotto, il concorrente produce anche l’Allegato n. 6 Schema di giustificativi dell’anomalia e costi della manodopera e della sicurezza, contenente giustificativi di cui all’art. 97, comma 1 del Codice in ordine ai prezzi o ai costi proposti in offerta economica, nonché i giustificativi relativi ai costi della manodopera e della sicurezza dichiarati in offerta, di cui all’art. 95, comma 10, del Codice. I suddetti Giustificativi andranno inseriti a Sistema nella busta denominata “Economica” nell’apposita Sezione denominata “Giustificativi”. Seppure la mancata produzione anticipata della documentazione afferente le giustificazioni di cui sopra nonché l’eventuale scostamento rispetto ai modelli forniti, non costituisca causa di esclusione dalla presente procedura, i concorrenti sono invitati a produrre, per ragioni di economia procedurale, tali giustificativi nelle forme e modalità richieste. Resta inteso che, in caso di mancata produzione anticipata, i giustificativi di cui sopra dovranno essere prodotti ove richiesti dalla stazione appaltante. […]”.
29) Domanda
Rif. Capitolato d’Xxxxx, Art 22 - DOCUMENTI PER LA STIPULA. Punto g) – Art. 22.3 Polizza Assicurativa Tenuto conto che, per regole interne aziendali non si ha accesso ai documenti di polizza assicurativa, si chiede di confermare la possibilità di produrre il certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre attestante l’esistenza della polizza assicurativa stessa nonchè delle clausole/vincoli assicurativi previsti nell’Allegato 11 del Capitolato d’Oneri.
Risposta
Si conferma, purché nel certificato di Assicurazione risulti la copertura anche nei confronti del soggetto che concorre alla gara e non solo della casa madre, nonché tutte le clausole/vincoli assicurativi previsti nell’Allegato 11 del Capitolato d’Oneri.
30) Domanda
Rif. Schema di Accordo Quadro, art 14 – Penali.
Si chiede conferma che, in applicazione della disciplina inderogabile in materia, le penali giornaliere e complessive saranno applicate nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui all’art. 113 bis co. 2 del D. Lgs. n. 50/16, ovvero secondo percentuali fra lo 0,3 per mille e l’1 per mille giornaliero del valore netto contrattuale e, comunque, non superiori al 10 per cento del valore netto contrattuale – come sembra evincersi dal successivo art 19 dello stesso Schema di Accordo Quadro.
Risposta
Si conferma. Si rimanda al contenuto dell’art. 14 commi 25 e 26 dello Schema di Accordo Quadro.
31) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Art 2 e Schema di Accordo Quadro art. 25 – Evoluzione tecnologica
Chiediamo di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti nel periodo di garanzia full-risk, senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti, sia hardware che software, inerenti la sicurezza nell’utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale l’azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato.
Chiediamo di confermare che altri aggiornamenti non potranno essere richiesti dopo la consegna, ovvero eventuali diversi aggiornamenti integrativi, che dovessero rispondere a Vostri futuri fabbisogni ex art. 106 del D.lgs. 50/16, saranno oggetto di speculari negoziazioni, ai fini del necessario mantenimento della remuneratività dell’offerta.
Risposta
Occorre preliminarmente distinguere tra l’art. 25 “Evoluzione tecnologica” dello Schema di Accordo Quadro e quanto riportato all’art.2 del Capitolato Tecnico. Si conferma che - così come indicato all’art. 2 del Capitolato Tecnico - “Per ogni apparecchiatura e, eventualmente, dispositivo opzionale oggetto di fornitura, dovranno essere garantiti gli aggiornamenti gratuiti del/dei software e dell’hardware installato/i a garanzia della sicurezza nell’utilizzo delle apparecchiature e dispositivi opzionali, oggetto della fornitura, per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Fornitura.” Si precisa che trattasi di aggiornamenti relativi alla sicurezza nell’utilizzo delle apparecchiature che dovranno essere segnalati ed effettuati tempestivamente.
Diverso è il procedimento disciplinato dall’art. 25 dello Schema di Accordo Quadro, nel quale si fa riferimento all’ipotesi di evoluzione tecnologica dell'apparecchiatura oggetto dell'Accordo Quadro e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture medesime, a fronte della quale le apparecchiature o i dispositivi opzionali “evoluti” dovranno possedere, ferma restando l’identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.
32) Domanda
Rif. Schema Accordo Quadro. Art. 27 punto 9.
Si chiede di confermare che l’utilizzo da parte del concorrente di garanzie adeguate ai sensi degli artt.46 e ss. Del Regolamento UE/2016/679, permetta il trasferimento di dati personali verso un paese terzo al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo, incluso l’utilizzo di piattaforme/server ubicati nel medesimo paese.
Risposta
Il punto n. 16 della domanda di partecipazione prevede la possibilità del trasferimento di dati personali extra-UE verso paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate ai sensi degli artt. 46 e ss. del Regolamento UE/2016/679. Tali garanzie devono essere opportunamente elencate nella domanda di partecipazione. Inoltre, l’art. 27 comma 9 dell’Accordo Quadro dispone espressamente che “[…] In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell’ambito dell’UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale al di fuori dell’UE o dello Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei
paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle norme vincolanti d’impresa Binding Corporate Rules - BCR), nonché l’adeguamento alle ulteriori eventuali misure supplementari di cui alle raccomandazioni dell’European Data Protection Board. Al di fuori delle predette eccezioni, il Fornitore dovrà garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati abbiano sede nell’UE e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo”.
33) Domanda
Con riferimento al punto 16 dell’ “All. 17_istruzioni Responsabile trattamento dati”, si chiede di confermare che, come previsto dal provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008, per “ Amministratore di sistema” non si intendono quei soggetti che solo occasionalmente intervengono (x.xx.,per scopi di manutenzione a seguito di guasti o malfunzioni) sui sistemi di elaborazione e sui sistemi software
Risposta
Si conferma.
34) Domanda
Con riferimento al punto 18 dell’”All. 17_istruzioni Responsabile trattamento dati”, si evidenzia come, secondo il Regolamento Europeo 2016/, il trasferimento di dati personali al di fuori della UE è ammesso se il destinatari garantisce un livello di protezione dei dati adeguato a quello europeo. Infatti, l'art. 47 prevede uno specifico strumento per il trasferimento di dati dal territorio dello Stato tra società facenti parti dello stesso gruppo d'impresa, laddove una di queste sia al di fuori dell'Unione europea: le norme vincolanti d’impresa (BCR – Binding Corporate Rules). Si chiede, pertanto, di meglio specificare attraverso quali canali il Fornitore possa capire chi sia il Titolare e attraverso quale canale richiedere l’autorizzazione al trasferimento.
Risposta
Il Titolare del trattamento è l’Amministrazione contraente con cui il fornitore stipulerà i singoli contratti e si interfaccerà direttamente. Si rimanda, inoltre, a quanto previsto dal comma 9 dell’art. 27 dello Schema di Accordo Quadro.
35) Domanda
Rif. ID2489_AQ Radiologia_Capitolato Tecnico, 2.3. Sistemi polifunzionali per radiologia digitale diretta (DR), Tabella – Lotto 3 – Caratteristiche tecniche minime del Sistema polifunzionale per radiologia digitale diretta (DR), Protocolli Dicom, Interfaccia DICOM con il supporto delle seguenti service classes: send e print si chiede cortesemente di confermare che la richiesta sia da intendersi “DICOM con il supporto delle seguenti service classes: Grayscale print”.
Risposta
Si veda risposta alla domanda 5). Si conferma che la service class “print” è richiesta.
36) Domanda
Rif. ID 2489_AQ Radiologia_Capitolato Oneri, Lotto 3 – Sistemi polifunzionali per radiologia digitale diretta (DR), CRITERI DI VALUTAZIONE, CRITERIO: CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE, CRITERIO: VIDEO DEMO, 2.2, Sistemi di contenimento e
gestione della dose al paziente e operatore: si chiede di confermare che la richiesta sia da intendersi relativa ai sistemi di contenimento e gestione della dose nei confronti del solo paziente e non dell’operatore. Infatti, quest’ultimo, durante l’esecuzione dell’esame, a differenza di quanto accade con i Sistemi Telecomandati, gestisce i comandi dall’apposita sala di controllo.
Risposta
Si conferma quanto previsto nel Capitolato d’Oneri. Ad ogni modo è a discrezione del Concorrente la scelta di quali soluzioni tecnologiche mostrare nel video demo ai fini dell’attribuzione del punteggio associato al requisito suddetto.
37) Domanda
Rif. ID 2489_AQ Radiologia_Capitolato Oneri, Lotto 3 – Sistemi polifunzionali per radiologia digitale diretta (DR), CRITERI DI VALUTAZIONE, CRITERIO: CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE, CRITERIO: VIDEO DEMO, 2.5 Console di comando per il
controllo delle movimentazioni dell’apparecchiatura, per il controllo delle modalità di acquisizione ed elaborazione delle immagini e ergonomia della console: si chiede di confermare che la richiesta riferisca alla registrazione video dei sistemi di controllo dei movimenti dell’apparecchiatura ed ergonomia dei medesimi.
Risposta
Si conferma quanto previsto nel Capitolato d’Oneri. Ad ogni modo è a discrezione del Concorrente la scelta di quali soluzioni tecnologiche mostrare nel video demo ai fini dell’attribuzione del punteggio associato al requisito suddetto.
38) Domanda
in relazione a quanto riportato in Capitolato d'oneri paragrafo 22, si prende atto che nel caso di un numero di aggiudicatari maggiore a 5 la quantità residua delle apparecchiature (lotto 1 50; lotto 3 51) sarà assegnata secondo preferenze delle pubbliche amministrazioni come riportato al paragrafo 24 dello stesso documento, senza predeterminazione di quote. Si richiede tuttavia di voler specificare il tetto massimo di apparecchiature ordinabile per singolo operatore economico al fine di esplicitare il criterio di progressività posto a base della formazione della graduatoria e rendere coerente la stessa.
Risposta
Si conferma quanto indicato al par. 22 del Capitolato d’Oneri ove prevede che “Il numero di apparecchiature indicate nella riga “5°- N” è da intendersi quale numero massimo complessivo di apparecchiature che potranno essere aggiudicate ai concorrenti posizionatisi tra il quinto e l’ultimo posto in graduatoria. Si precisa che dette apparecchiature saranno aggiudicate ai suddetti concorrenti senza predeterminazione di quote, in base ai criteri di scelta degli aggiudicatari da parte della Pubblica Amministrazione di cui al successivo paragrafo 24”. Il par. 24 al contempo prevede che “Le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’Accordo Quadro eseguirà le prestazioni sono le seguenti:
1) criterio di priorità del posizionamento nella graduatoria di merito, fino ad esaurimento del relativo quantitativo;
2) in deroga al criterio sub 1) e fino ad esaurimento del relativo quantitativo, in base alle specifiche esigenze, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del Codice, adeguatamente motivate e di seguito indicate […]”. Tali condizioni trovano applicazione anche nel caso di numero di aggiudicatari maggiore di cinque.
39) Domanda
BOZZA ACCORDO QUADRO – ART. 3 (punti 6 ed 8) – ART. 6 (punto 11)
Si richiede quando il contratto di fornitura diventa vincolante e quindi irrevocabile per il fornitore? Dal ricevimento dell’ordine oppure spirati 4 giorni dal suo ricevimento?
Risposta
Si precisa che l’art. 3 rubricato “Oggetto dell’Accordo Quadro” ai commi 6 e 8 cristallizza, in via generale, al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’impegno del Fornitore a dare esecuzione ai Contratti di Fornitura derivanti dall’Ordinativo, mentre la disciplina specifica dei suddetti Contratti è contenuta al par. 6 “Affidamento degli Appalti Specifici” ove al comma 11 è previsto che “I singoli Contratti di fornitura si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore
degli Ordini di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni ovvero entro il diverso e più ampio termine eventualmente comunicato da Consip. Spirato il predetto termine, l’Ordine di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l’effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta entro il termine indicato nell’Ordine di Fornitura. Il ritardo nell’avvio dell’esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020 DL. 76/2020. […]”.
40) Domanda
BOZZA ACCORDO QUADRO – ART. 14 (punto 26)
Le penali dell’Amministrazione e quelle di Consip si sommano oppure una esclude l’altra?
Risposta
Le Amministrazioni e Consip applicheranno ciascuna le penali di rispettiva competenza. Si veda anche la risposta alla domanda n. 30.
41) Domanda
LOTTO NR. 1
Tra le caratteristiche migliorative lotto 1 punto 1.9 "Copertura paziente senza riposizionamento del paziente (cm)" viene indicato come limite minimo 188 cm e limite massimo 273 cm. Si chiede di chiarire se il riposizionamento del paziente può includere lo spostamento longitudinale del piano
Risposta
Si conferma.
Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi La Responsabile
Dott.ssa Xxxxxxx D’Xxxxxxxx
XXXXXXX D'XXXXXXXX CONSIP S.P.A 09.05.2022
11:33:57 UTC