Contract
CAPITOLATO D’ONERI E PRESTAZIONALE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’AREA CAMPER, STRUTTURE E SPAZI ANNESSI (chioschi, parcheggi,
punto informativo turistico, etc ) IN VIA IAPASSERI
Art. 1 – Oggetto della concessione
1. Il presente Capitolato tecnico-prestazionale disciplina l'affidamento, nella forma della concessione di servizi ai sensi degli articoli da 164 a 173 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, per la gestione operativa dell’area destinata alla sosta camper nonché delle aree pubbliche annesse destinate alla sosta a pagamento, ubicate sul territorio del Comune di Sulmona in xxx Xxxxxxxxx.
0. Quanto previsto nel presente Capitolato deve intendersi integrato con gli obblighi prestazionali derivanti dal contenuto dell’Offerta del Concessionario a seguito degli esiti della procedura indetta.
3. Oggetto della presente concessione, ai sensi dell’art. 3 c.1 lett vv) del D.Lgs 50/2016 è il servizio di gestione e custodia dell’area attrezzata per camper, spazi strutture annesse, sita in via Japasseri., con trasferimento e assunzione in capo al Concessionario del relativo rischio operativo come definito dall’art 3 lett zz) del D. Lgs 50/2016 (ossia una esposizione alle fluttuazioni di mercato, ossia la non garanzia – in condizioni di normalità – di recuperare gli investimenti effettuati oppure sostenere i costi per la gestione dei servizi).
2. L’area è riservata esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di camper e auto nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali applicabili in materia.
3. La gestione deve assicurare inderogabilmente la piena funzionalità ed efficienza (assumendosi anche la responsabilità di tutti i servizi che vi ineriscono) dell’area in questione nel periodo estivo previsto, sulla base delle capacità organizzative del soggetto affidatario e degli obblighi prestazionali previsti.
Art. 2 – Descrizione dell’area oggetto dell’affidamento
Il Comune di Sulmona ha realizzato un Polo turistico attrezzato, con un’ampia area destinata a parcheggio Camper e servizi per gli stessi. L’insieme comprende una serie di chioschi in struttura metallica, alcuni chiusi ed altri aperti, che assolvono alla funzione di accoglienza ospiti. La struttura include altresì un sevizio bar e un centro informativo multimediale, internet-point, ecc. La superficie complessiva degli spazi coperti e chiusi è di mq. 180,00 destinati alle attività di supporto e di mq. 90,00 per i gazebo coperti ad uso libero. Altre strutture, dette frangisole, completano l’insieme (si rinvia in dettaglio alle planimetrie, elaborati tecnici, grafici, documentazione in atti alla 4° Ripartizione, già 4° Settore).
L’Area è sinteticamente riassumibile come segue:
SUPERFICIE COMPLESSIVA AREA (contraddistinta catastalmente al foglio 37, particella 1410) mq. 9.300 circa e più in dettaglio:
AREE SCOPERTE
• superficie area camper: mq 3.300 (45 posti camper);
• aree a verde (aiuole mq 500);
• aree pavimentate con pavimentazione in ghiaietto lavato mq 600;
• piazzale in asfalto esterno mq 1.300 (posti auto n.11- posti bus n.4);
• piazzale asfalto interno mq 2.300 (posti auto n.40);
• fascia rispetto via Turati mq 1.300
STRUTTURE DI SERVIZIO
• chioschi coperti e tamponati n. 3 (tot. mq 120): alloggio custode mq 16 – ristoro bar 20 mq e sala mq 40 – bagno disabili mq 4 - ufficio promozione turistica e pc point mq 40;
• chioschi coperti aperti: n.2 (tot. mq 80);
• chioschi ombreggianti n. 5 (mq 200);
• chiosco reception e servizi area camper n. 1 (tot. mq 40) :reception mq 6 – lavanderia mq 6
– bagni e docce donne mq 12 – bagni e docce uomini mq 12 – bagno disabili mq 4;
DOTAZIONE PRESENTE
- n. 1 tavolo rettangolare delle dimensioni di 3,00 x 1,00 m;
- n. 4 sedie girevoli;
- n. 4 sedute per spazio attesa;
- n. 1 scrivania rettangolare delle dimensioni di 1,00 x 2,00 m;
- n. 1 cassettiera con serratura;
- n. 2 PC;
- n. 2 monitor;
- n. 1 stampante;
- n. 2 gruppi di continuità.
del valore di euro 12.000 oltre iva
E’ presente la piazzola per lo scarico reflui, nonché tutti gli allacci elettrici necessari. E’ prevista la fornitura di energia elettrica e l’erogazione di acqua.
L'area è dotata della predisposizione per un impianto di videosorveglianza e dell'impianto di rete dati e telefonica (solo elementi corrugati all'interno dei quali far passare i cavi dell'impianto);
4. L’area camper, con le strutture annesse sopra indicate, verranno affidate nello stato di fatto in cui si trova. La documentazione tecnica, progettuale e quella su agibilità e collaudo, può essere visionata presso gli Uffici della 4° Ripartizione (ex 4° Settore sede P.zo S. Xxxxxxxxx in Via Mazara), previo appuntamento, nelle ore di apertura al pubblico. La documentazione significativa (tavole, elaborati grafici, visura catastale) è comunque resa visibile e consultabile in sede di pubblicazione dell’avviso per l’affidamento in argomento.
Si segnala che è pubblicato su You tube il video di presentazione del progetto di potenziamento e ampliamento area camper e chioschi di servizio annessi (Valorizzazione turistica e coesione territoriale Valle Peligna - (PAR FSC 2007-2013 Linea di Azione I.2.4.a) – attraverso il potenziamento dell’area sosta camper).
Art. 3 – Durata della concessione
1. L’affidamento in concessione del servizio dell’area previsto dal presente Capitolato avrà decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto oppure dal verbale di avvio del servizio (con avvio presunto dal 1 luglio 2020), e avrà durata di mesi tre.
Alla data di scadenza (presumibilmente 30 settembre 2020) il contratto cesserà di avere ogni effetto senza che sia necessaria la comunicazione di disdetta.
Art. 4 – Attività durante l’affidamento
1. La gestione deve assicurare inderogabilmente la piena funzionalità dell’area nel periodo estivo e comunque per l’intera durata della gestione, sulla base delle capacità organizzative del soggetto affidatario e degli obblighi prestazionali previsti.
2. L’Affidatario dovrà garantire anche attività di informazione a mezzo telefonico e la ricezione degli utenti camperisti continuativamente e senza interruzioni tutti i giorni, con impegno a diffondere il materiale turistico messo a disposizione dall’Ente;
3. E' data inoltre facoltà al gestore di individuare fasce orarie di apertura del punto di accoglienza dei camperisti e di reperibilità telefonica per informazioni e prenotazioni, fermo restando che nel periodo obbligatorio di apertura suindicata, l'accessibilità all'area ed all'informazione telefonica deve essere garantita quotidianamente.
4. Nessun indennizzo sarà dovuto dal Comune al concessionario qualora l’impianto si renda inagibile, in conseguenza di qualsivoglia motivo anche se dipendente da fattori che possono interessare l’Amministrazione e/o per cause di forza maggiore.
Art. 5 – Oneri a carico del concessionario
1. Sono a carico del concessionario i seguenti obblighi e oneri e il rispetto delle prescrizioni elencate:
a) la gestione della struttura indicata nell’art. 2, che deve essere svolta garantendo la perfetta funzionalità, efficienza, sicurezza, igienicità, ordine, decoro dell’area camper, delle strutture e dei relativi servizi e dotazioni, restando, pertanto, responsabile dei potenziali danni recati a terzi sia per l’imperfetta esecuzione della gestione, sia per l’impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienici necessari, sia per difetto di sicurezza e di custodia dell’intero complesso concesso in uso;
b) la pulizia e manutenzione periodica di tutti gli spazi dell’area concessa (interni ed esterni), includendo altresì la pulizia delle griglie e canali di scolo acque, sfalcio erba, rimozione infestanti, spalata neve, ghiaiatura, salatura, raccolta foglie, rami caduti, potatura, rimozione arbusti pericolanti, chioschi etc;
c) - spazzamento neve piazzale interno ed esterno in asfalto e area di sosta camper: in particolare nell’area camper, essendo essa realizzata con manto erboso carrabile con sottostante grigliato a nido d’ape; lo spazzamento deve essere effettuato con mezzo idoneo onde evitare danneggiamenti (turbina a mano o similare);
d) la manutenzione ordinaria dell'area e dotazioni oggetto di concessione : a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, essa comprende: riparazione elementi fissi (fontane, griglie, accessi, recinzioni, chioschi , impianti, sostituzione lampade, svuotamento periodico della vasca di scarico reflui, apparecchiature, ascensore ecc.);
e) la manutenzione del fondo dell’intera area (chiusura di buche con materiale idoneo, normale ricarico del fondo delle piazzole; ripristino erba carrabile , ripristino continuità pavimento e/o asfalto);
f) l’apertura e la chiusura dell’area camper e spazi annessi, secondo quanto sancito all’art. 4 comma 1 del presente capitolato;
g) i distanziamenti, gli interventi e misure di pulizia, disinfezione e sanificazione prescritti dalle disposizioni applicabili in materia e previste per emergenza Covid-19 (Il gestore dell’area attrezzata camper sarà tenuto a conformarsi e far osservare agli utenti i principi e le prescrizioni stabilite in materia e attinenti al presente affidamento, come previsti da disposizioni statali e regionali (in ultimo come dettate e prescritte dal DPCM 11 giugno 2020 e dalle Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo n. 70 del 7 giugno 2020 e n. 71 dell’8 giugno 2020 e relativi protocolli di sicurezza se e in quanto applicabili);
h) l’intestazione ed il pagamento dell’utenza idrico-fognaria, elettrica e gas relative all’area in oggetto per l’intera durata della concessione; inoltre saranno a totale carico del concessionario l’allacciamento alla rete elettrica e gas; la stipula dei relativi contratti d’utenza con gli Enti erogatori;
i) la corresponsione all’Ente della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dal Regolamento in vigore, delle imposte di pubblicità e di quant’altro dovuto e prescritto per la gestione;
j) le spese relative alla corresponsione degli stipendi o salari e conseguenti contributi previdenziali, mutualistici e assicurativi per tutto il personale dipendente e per ogni forma di rapporto di lavoro autonomo e per gli addetti adibiti nella gestione. Tali obblighi e oneri per il funzionamento dell’area camper e relative strutture sono a carico del concessionario che ne è il solo responsabile, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune e di indennizzo;
k) l’assunzione, in modo esclusivo, diretto e totale di ogni rischio e responsabilità sotto il profilo civile e penale inerente e conseguente all’utilizzazione dell’area ed alla gestione delle attività e dei servizi svolti;
l) la richiesta e acquisizione di tutti i titoli amministrativi (licenze, autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc.) eventualmente occorrenti per lo svolgimento dell'attività e il regolare esercizio dei servizi annessi o accessori;
m) la stipulazione delle polizze assicurative come meglio specificato al successivo art. 12, per la copertura dei rischi in conseguenza dell’attività gestionale;
n) il sostenimento delle imposte e delle spese relative e conseguenti al contratto di concessione in uso (da stipularsi con scrittura privata, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la registrazione per intero;
o) l’adeguata sorveglianza, controllo e custodia dell’area affidata (comprensiva di strutture e parcheggi e spazi sosta), onde evitare pericoli ai fruitori dell’area di sosta attrezzata per camper e auto;
p) il regolare funzionamento e l’operatività dell’area nel periodo estivo e per la durata prevista, per l’intera gestione sulla base delle capacità organizzative e degli obblighi prestazionali previsti;
q) il servizio di ricevimento e la gestione dell'informazione all'utente e la distribuzione del materiale turistico e informativo-culturale messo a disposizione dall’Ente;
r) la presentazione agli Uffici comunali competenti (Segreteria Generale, Ripartizione 1 e Ripartizione 4), con cadenza mensile e a conclusione dell’intera durata della concessione, di una relazione esplicativa concernente la gestione e i risultati dell’attività svolta, con il dettaglio:
- delle spese e dei ricavi corredati da giustificativi;
- del numero dei camperisti fruitori, la provenienza degli stessi e la tipologia di servizio di cui hanno fruito (durata della sosta, servizi aggiuntivi richiesti e erogati);
- dei giudizi riportati dai camperisti fruitori di tale servizio, sia al termine dell’utilizzo delle aree camper che nei siti, blog e social network maggiormente fruiti dai camperisti per la ricerca e valutazione delle aree di sosta e servizi per camperisti.
s) il pagamento del canone annuo offerto, ai sensi e secondo le modalità di cui al successivo art 10;
t) la presentazione al Comune, prima dell’avvio del servizio, del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. , il piano sulla sicurezza e i nominativi delle figure specifiche (esemplificativamente Rspp, medico del lavoro, responsabile dell’area sosta camper attrezzata quale referente e responsabile nei rapporti con il Comune e altri organi/autorità);
u) la restituzione dell’area affidata e dotazioni presenti, al termine della concessione temporanea - nello stato di perfetta conservazione e funzionalità in cui è stata consegnata al gestore, salvo il normale deperimento dovuto all’uso;
v) la segnalazione tempestiva alla Parte Concedente ogni anomalia o problema inerente gli impianti o le strutture che richiedano un intervento di manutenzione straordinaria;
z) assoggettamento a tutte le condizioni di carattere generale e particolare prescritte per l’utilizzo dei beni comunali, nonché alle disposizioni che dovessero essere impartite dalla Parte Concedente;
Art. 6 – Rapporti tra concessionario e Comune di Sulmona
1. Il contratto destinato a regolare i rapporti fra l’Amministrazione Comunale ed il concessionario verrà stipulata in forma di scrittura privata.
Il contratto sarà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso. Tutte le spese accessorie, se dovute, relative e consequenziali, nessuna esclusa, bolli, tasse, imposte, tasse di registro e diritti di
segreteria, sono a carico del concessionario. A tal fine il valore del contratto è pari a circa euro 37.000, stimato come da relativo Piano economico-finanziario.
2. Al concessionario spettano gli introiti e i proventi meglio descritti al successivo punto 11.
Le tariffe di fruizione dei servizi sono quelle determinate con la Deliberazione G.C. n. 79 del 15.05.2020.
Il concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico le tariffe d’uso per ogni singola attività svolta, per la sosta-parcheggio e per i servizi erogabili.
3. Eventuali interventi di miglioria dell’area/struttura e apporti che il concessionario intenderà realizzare, dovranno essere concordati con gli uffici tecnici comunali (Ripartizione 4) e preventivamente approvati dal Comune, senza nessun riconoscimento economico a favore del gestore;
4. Il concessionario è l’unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il personale ed i terzi, nell’ambito della gestione del servizio.
E’ inoltre responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato per propria colpa. Il Comune è pertanto sollevato da ogni responsabilità, diretta o indiretta, dipendente dall’esercizio della concessione, sotto il profilo civile e penale e non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi.
Il concessionario risponderà direttamente dei danni causati alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
5. Il concessionario potrà gestire ogni forma di pubblicità sia fissa che mobile all’interno della struttura nel rispetto della vigente normativa e in conformità ai regolamenti comunali. Gli impianti pubblicitari dovranno essere comunque approvati dalla Amministrazione Comunale.
Art. 7 – Oneri a carico del Comune
1. Gli oneri a carico del Comune sono i seguenti:
a) La consegna dell’area di sosta camper attrezzata risultante da apposito verbale di consegna redatto dal competente personale dell’Area Tecnica del Comune;
b) garantire la manutenzione e funzionalità della strada di accesso all’area affidata in gestione
c) vigilare sull’andamento della gestione;
d) ispezionare, in qualunque momento, le aree affidate ottenendo dal concessionario tutte le informazioni che riterrà opportune;
e) effettuare la manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti e tutte le opere considerate straordinarie
2. L’esecuzione da parte del Comune degli interventi di manutenzione straordinaria (e il relativo onere) non sarà in ogni caso garantita qualora la necessità di tali interventi sia derivata da inottemperanza da parte del concessionario alle operazioni di ordinaria manutenzione o di incuria, disattenzione, incompetenza da parte del medesimo, di terzi fornitori o fruitori dell’area.
Gli interventi causati da incuria degli utenti saranno eseguiti dal concessionario il quale potrà rivalersi nei confronti dei diretti responsabili.
Art. 8 – Osservanza di leggi e regolamenti
1. Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nell’atto di concessione, il concessionario avrà l’obbligo di osservare tutte le disposizioni previste da leggi o regolamenti in vigore o che siano emanate durante il periodo della gestione, in materia igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza, di lavoro e di tutela ambientale.
Art. 9 – Vigilanza e controlli
1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli, attraverso gli uffici preposti e competenti, volti ad accertare il regolare funzionamento del servizio, il rispetto degli impegni assunti e delle prestazioni previste.
Art. 10 – Canone concessorio
1. Il corrispettivo per la concessione della gestione dell’area sosta camper e delle altre strutture annesse di via Iapasseri è fissato in € 300, più Iva se dovuta, salvo maggior importo offerto dal gestore, da versarsi in soluzione unica entro il 15 settembre 2020 o nel diverso termine concordato fra le parti.
2. Il concessionario sarà altresì tenuto a versare il canone concessorio nella misura proporzionale dovuta in caso di ulteriore periodo di gestione.
Art. 11 – Introiti e proventi
1. Al concessionario spetteranno, le tariffe nella misura prevista con la Deliberazione G.C. n. 79 del 15.05.2020, ossia allo stesso spetterà e verrà riconosciuto in dettaglio quanto segue :
- l’introito delle tariffe di fruizione dei servizi e dell’area sosta come approvate dall’Amministrazione per l’anno 2020;
- l’incasso per l’attività di bar per i fruitori e utenti dell’area;
- l’utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sull’intera area ceduta in uso, previa autorizzazione e pagamento di quanto dovuto a titolo di imposta, compatibilmente con le vigenti norme regolamentari e la normativa di settore applicabile (gli impianti pubblicitari dovranno essere comunque approvati dal Comune);
- l’importo per fruizione doccia calda
Art. 12 – Responsabilità e polizze assicurative
1. Il concessionario è l’unico e solo responsabile della gestione e dell’utilizzazione dell’area concessa, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.. Il concessionario, nel contratto di concessione in uso dell’area camper e spazi/strutture annesse, solleva l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti.
2. Il concessionario sarà responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell’uso dell’impianto concesso, sollevando quindi l’Amministrazione da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall’esercizio della concessione in uso.
3. Il concessionario garantisce e si obbliga a manlevare in ogni tempo l’Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno.
4. Il concessionario deve stipulare con oneri a proprio carico, in conseguenza dell’attività gestionale:
- una polizza di assicurazione civile verso terzi (RCT) a copertura di rischi attinenti la responsabilità per danni a persone o cose con un massimale unico non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (la polizza deve inerire specificamente l’area, i suoi avventori, oltre che eventuali soggetti terzi);
- una polizza All Risks per la struttura (valore di ricostruzione da assicurare di euro 894.647,74 come stimato dalla Ripartizione 4) e a garanzia delle dotazioni presenti, come sopra descritte.
Le suddette polizze dovranno essere presentate al momento della sottoscrizione del contratto e, comunque, prima dell’avvio della gestione.
Art. 13– Cauzione definitiva
1. Il concessionario dovrà presentare cauzione definitiva pari al 10% dell’importo del contratto. A tal fine il valore del contratto di concessione è pari a circa euro 37.000, stimato come da relativo Piano economico-finanziario.
2 La cauzione avrà valore di garanzia per l’osservanza di tutte le clausole e gli obblighi assunti con il contratto di concessione e dovrà essere presentata prima della sua sottoscrizione (versamento della somma o fidejussione bancaria o assicurativa, con previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
Tale cauzione sarà svincolata alla scadenza della convenzione e successivamente al controllo da parte del personale tecnico comunale preposto della struttura oggetto della concessione, volto a verificare che la medesima struttura si trovi in perfette condizioni.
Art. 14 – Revoca della concessione
1. Il Comune di Sulmona può revocare la concessione per motivate ragioni di ordine pubblico, motivi di pubblico interesse, causa di forza maggiore. In tal caso, l'Amministrazione comunale regolerà con il concessionario i profili economici-finanziari relativi al periodo intercorrente tra la data della revoca e quella della naturale scadenza della concessione.
2. Nel caso di grave inadempimento e/o recidiva nell’inosservanza delle condizioni previste dalla presente concessione ed, in particolare, per la mancata rispondenza delle attività alle caratteristiche dichiarate nell’offerta dal concessionario, l’Amministrazione comunale potrà disporre mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione.
3. Costituirà presupposto per l’immediata revoca della concessione, l’eventuale incuria, negligenza o inerzia nella manutenzione ordinaria e nella sicurezza alle strutture di competenza del concessionario che abbiano generato il depauperamento del patrimonio affidato, così come la ripetuta, protratta ed immotivata mancata erogazione al pubblico delle prestazioni di cui alla presente concessione.
4. In particolare, per gravi e reiterate negligenze nella conduzione della gestione dell’area e strutture annesse, si intendono quelle che compromettono la qualità dei servizi e/o la funzionalità delle attività medesime e arrecano pregiudizio all’immagine del Comune.
5. La revoca della concessione comporta l’incameramento del deposito cauzionale da parte dell’Amministrazione comunale.
6. La revoca avrà effetto dalla data di ricevimento da parte del concessionario della relativa lettera raccomandata A.R. o tramite PEC.
7. Costituirà giusta causa di revoca la cessione a terzi del presente contratto e la violazione del divieto di sub-concessione di cui al successivo art. 17, fatto salvo quant’altro previsto.
8. Costituisce presupposto di revoca, altresì, il sopravvenuto interesse dell’Ente alla diretta utilizzazione del bene (in questo caso non si darà luogo all’incameramento del deposito cauzionale).
Art. 15 – Recesso dalla concessione
1. Nel caso in cui il concessionario per sua volontà intenda recedere dal contratto, il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, potendo esso spiegare effetti solo per le prestazioni ancora da eseguire.
2. In ogni caso, il concessionario che recederà anticipatamente dal presente contratto manterrà indenne il Comune da qualsiasi onere e l’intera area camper comprese tutte le attrezzature e le migliorie effettuate rientreranno nella completa disponibilità dell’Ente senza che alcun onere gravi sulla stessa.
3. Nell’ipotesi di recesso anticipato dal contratto, il Comune comunale avrà diritto a ritenere la cauzione a titolo di penale, fatta salva ogni eventuale azione per il risarcimento di ulteriori e maggiori danni che dal recesso dovessero derivare in capo all’Amministrazione comunale.
4. Indipendentemente dalla facoltà di risolvere il contratto, l’Amministrazione Comunale si riserva di recedere dal contratto nei seguenti casi :
1) per motivi di pubblico interesse, necessità o in caso di forza maggiore;
2) quando il comportamento dell’Impresa Aggiudicataria sia gravemente pregiudizievole per l’immagine e il decoro dell’Amministrazione Comunale e dell’interesse del pubblico.
Art. 16 – Penali
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare penali nei casi che seguono:
a) nel caso di violazione di quanto disposto dall’art. 5, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) g), o), p) da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 250,00 per infrazione;
b) nel caso di sospensione del servizio, per cause imputabili al concessionario, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di mancata erogazione del servizio;
Art. 17 – Divieto di sub-concessione
1. La concessione ha carattere strettamente personale e non può essere ceduta o trasmessa a terzi.
2. E’ fatto assoluto divieto al concessionario di sub-concedere in tutto o in parte l’area oggetto presente affidamento oppure cedere il contratto medesimo, pena la risoluzione del contratto e la riparazione degli eventuali danni.
3. Previa informazione e autorizzazione del Comune, è consentito al concessionario farsi coadiuvare o attivare collaborazioni, lavorative o di altra natura, per lo svolgimento di alcune attività complementari alla gestione dell’area camper e strutture annesse, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: bar; pubblicità.
Resta inteso che :
- il Concessionario dovrà dimostrare il possesso in capo al soggetto e/o operatore economico individuato di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l’espletamento dei servizi/attività accessorie;
- l'attivazione della collaborazione o di rapporto con altro soggetto, è comunque soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio, anche previa verifica dell'insussistenza nei confronti del soggetto dei divieti previsti dall'Art. 69 L. 159/2011 - “Codice antimafia” - e s.m.i e dei divieti ex art 80 Codice appalti.
Art. 18 Risoluzione del contratto
Oltre il quinto giorno di mancata prestazione e/o di inosservanza anche di un solo obbligo di cui all'art. 5, verrà inviata al concessionario regolare diffida con l’obbligo di adempiere entro i termini stabiliti dalla stessa, trascorsi i quali si provvederà all’immediata risoluzione del contratto, all’incameramento della cauzione, nonché all’addebito delle spese di cui l’Amministrazione stessa dovesse farsi onere per porre rimedio alle inadempienze del Concessionario, fatto salvo il risarcimento per eventuale maggior danno e ulteriori azioni a titolo di autotutela.
E’ comunque causa di risoluzione immediata del contratto:
- la dichiarazione di fallimento della parte concessionaria;
- il sub-concessione totale o parziale del servizio o la cessione del relativo contratto;
- la comprovata cattiva gestione;
- la commissione di infrazioni di rilevanza penale che facciano venir meno l’affidabilità della parte concessionaria;
- inadempienze non sanate a seguito di diffida formale che comportino disfunzioni particolarmente gravi o pregiudizievole interruzione del servizio;
- inadempienza per fatto che renda impossibile la prosecuzione del rapporto a termine dell’art. 1453 c.c.;
- accertamento di un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del gestore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni.
Art. 19 – Osservanza delle condizioni normative-retributive dei c.c.n.l. – Osservanza di leggi e regolamenti
1. Nell’esecuzione del servizio di gestione assunto, il concessionario si obbliga, nell’impiego del proprio personale, dei propri collaboratori o addetti adibiti nella gestione:
- ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi;
- ad assolvere a tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato;
- a provvedere in generale a tutti gli incombenti e oneri normativamente previsti, in quanto gestore di un’area pubblica di servizio e/o derivanti dalla qualità di datore di lavoro.
2. Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nell’atto di concessione, il concessionario avrà l’obbligo di osservare tutte le disposizioni previste da leggi o regolamenti in vigore o che siano emanate durante il periodo della gestione in materia igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e di tutela ambientale.
Art. 20 – Foro competente
1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Sulmona.
Art. 21 – Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e a norma dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 e tutti i dati acquisiti e forniti a seguito di espletamento della gara di cui al presente capitolato saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati mediante supporto sia cartaceo che informatico, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità dello stesso.
Art. 22 – Disposizioni generali e finali
1.Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto di concessione in uso.