DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE
0000467-02/10/2019
NUMERO-DATA ID: 711133
S.C. AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Proroga dal 01/10/2019 al 31/03/2020 del contratto con la Società Consortile “IL FIOCCO” a r.l. per la costituzione e la gestione di una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) provvisoria, presso la Struttura “Villa Caterina” di cui alle deliberazioni n. 39 del 01/02/2017 e n. 47 del 31/01/2019. Provvedimenti conseguenti (impegno di spesa: euro 1.171.200,00=).
IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta dei Direttori del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche e della Struttura Complessa Affari Generali;
Visti:
- il Decreto legislativo 22/06/1999, n. 230 e s.m.i. che ha disposto il riordino del sistema della Medicina Penitenziaria, sancendo il fondamentale principio della parità di trattamento, in materia di assistenza sanitaria, tra cittadini in stato di libertà e persone detenute o internate;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1/04/2008 che ha disposto, al fine di dare concreta attuazione al suddetto riordino della Medicina Penitenziaria, il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale di tutte le funzioni sanitarie già svolte dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia;
- la deliberazione di Giunta 21/05/2009, n. 661, con la quale la Regione Liguria ha formalmente recepito il richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1/04/2008;
- l’art. 3 ter (“Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”) della Legge 17/02/2012, n. 9, di conversione del Decreto legge 22/12/2011, n. 211, ove è stabilito che le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia debbono essere eseguite esclusivamente all’interno di specifiche strutture sanitarie residenziali (nel prosieguo “R.E.M.S.”);
- il Decreto legge 31/03/2014, n. 52, convertito in Legge 30/05/2014, n. 81, che ha introdotto ulteriori e rilevanti innovazioni finalizzate a evitare il ricorso all’applicazione delle misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia;
Preso atto che, come rappresentato dalla Regione Liguria nelle premesse della Deliberazione di Giunta 13/09/2016, n. 822:
- al fine di dare concreta attuazione alla normativa dianzi richiamata, è stato individuato in località Calice al Cornoviglio (SP) un edificio da ristrutturare da destinare a R.E.M.S. ligure, per complessivi n. 20 posti letto, e sono stati demandati alla A.S.L. 5 “Spezzina” tutti i provvedimenti necessari alla sua realizzazione, la cui conclusione è prevista per il mese di ottobre 2017;
- nelle more della realizzazione della suddetta R.E.M.S. in quel di Calice al Cornoviglio, è stato stipulato, in data 20/03/2015, un accordo tra la Regione Liguria e la Regione Lombardia, finalizzato a garantire
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l’accoglimento di pazienti, residenti in Liguria e autori di reato, presso le R.E.M.S. lombarde e, segnatamente, presso quella sita in Castiglione delle Stiviere (MN), per una recettività massima di n. 10 posti letto;
- a causa dell’incremento, a livello nazionale, dell’applicazione delle misure di sicurezza, ancorché, assai spesso, in via provvisoria, la suddetta R.E.M.S. di Castiglione delle Stiviere ha superato la capienza massima e non può accogliere ulteriori pazienti;
- conseguentemente, a seguito di manifestazione di interesse indetta dal proprio Dipartimento Salute e Servizi Sociali, la Regione Liguria ha individuato nella Comunità Terapeutica Riabilitativa Psichiatrica “Villa Caterina”, sita in Xxxxxx Xxx, Xxx X. Xxxxxxxx, x. 00, con dotazione di n. 20 posti letto e gestita dalla Società Consortile “IL FIOCCO” a r.l., una struttura idonea sulla base della sola autorizzazione comunale all’esercizio, per la costituzione e la gestione di una R.E.M.S. provvisoria per il tempo necessario all’ultimazione della realizzazione della suddetta R.E.M.S. ligure di Calice al Cornoviglio;
Dato, altresì, atto che, con la richiamata deliberazione di Giunta 13/09/2016, n. 822, come modificata dalla deliberazione di Giunta 25/11/2016, n. 1088, la Regione Liguria:
▪ ha approvato gli “Indirizzi operativi per l’attivazione di una R.E.M.S. provvisoria sul territorio della
A.S.L. 3 “Genovese”, come da documento allegato allo stesso provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
▪ ha dato mandato a questa Azienda di stipulare un accordo biennale con la Società Consortile “IL FIOCCO” a r.l. per l’attivazione di una R.E.M.S. provvisoria, presso la suddetta Comunità Terapeutica Riabilitativa Psichiatrica “Villa Caterina”;
Vista la deliberazione di Giunta 25/11/2016, n. 1088, come modificata dalla deliberazione 31/01/2017, n. 67, con le quali la Regione Liguria:
▪ ha stabilito che la direzione sanitaria della costituenda R.E.M.S. provvisoria debba essere affidata a un medico psichiatra nominato dall’Ente gestore, mentre ad un medico psichiatra di questa ASL 3 “Genovese” debbano essere affidate le funzioni di coordinamento;
▪ a fronte dei maggiori costi a carico dell’Ente gestore, conseguenti alla nomina a proprio carico del suddetto medico psichiatra per la direzione sanitaria, ha rideterminato la tariffa giornaliera di degenza nella R.E.M.S. provvisoria in oggetto in complessivi € 320,00= per ciascun assistito;
- la deliberazione di Giunta 31/01/2017, n. 68, con la quale la Regione Liguria ha autorizzato la stipula di un Accordo, tra essa Regione, la prefettura di Genova, questa ASL 3 “Genovese” e la Società Consortile “IL FIOCCO” a r.l. per l’attuazione delle procedure operative di sicurezza per la gestione della
R.E.M.S. provvisoria in oggetto, secondo lo schema negoziale allo stesso provvedimento allegato;
Evidenziato che la Comunità Terapeutica Riabilitativa Psichiatrica “Villa Caterina”, ove è costituita la
R.E.M.S. provvisoria oggetto del presente provvedimento, risulta in possesso dell’autorizzazione comunale all’esercizio delle relative attività n. 924, rilasciata in data 21/12/2016, dal Comune di Genova, quale requisito unico di contrattualizzazione previsto dalla Regione Liguria;
Premesso altresì che:
- con deliberazione n. 39 del 01/02/2017, come modificata con determinazione dirigenziale del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze n. 816 del 12/04/2017, questa ASL ha
⮚ preso formalmente atto dei contenuti della Deliberazione di Giunta della Regione Liguria 13/09/2016, n. 822, come modificata dalla deliberazione di Giunta 25/11/2016, n. 1088, con la quale è stato conferito mandato a questa Azienda di procedere alla stipula di un contratto con la
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Società Consortile “IL FIOCCO” a r.l. per l’attivazione di una R.E.M.S. provvisoria, presso la Comunità Terapeutica Riabilitativa Psichiatrica “Villa Caterina” dalla stessa gestita, e per l’avvio delle procedure di assunzione, a tempo determinato, del personale necessario, nonché della successiva Deliberazione di Giunta della Regione Liguria 31/01/2017, n. 67, con la quale, a rettifica della precedente deliberazione di Giunta 25/11/2016, n. 1088, la tariffa giornaliera di degenza in detta R.E.M.S. è stata rideterminata in complessivi € 320,00= per ciascun assistito;
⮚ autorizzato, conseguentemente, la stipula del suddetto contratto, di durata biennale, con la Società Consortile “IL FIOCCO” a r.l., alle condizioni di cui al relativo schema allegato sub A al citato provvedimento quale parte integrante e sostanziale e ne ha regolamentato i relativi costi;
- con deliberazione n. 47 del 31/01/2019 questa Asl ha:
⮚ preso formalmente atto dei contenuti della nota della Regione Liguria prot. 15253 del 30/01/2019, con la quale, è stata autorizzata la proroga tecnica del contratto con la Società Consortile “IL FIOCCO” a r.l. per la costituzione e la gestione di una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) provvisoria, presso la Struttura “Villa Caterina” di cui alla deliberazione n.
39 del 01/02/2017, per il periodo 01/02/2019 – 30/09/2019, a condizioni invariate, con inserimento di una clausola risolutiva espressa nel caso la REMS di Calice al Cornoviglio venga attivata prima del 30/09/2019, di cui all’appendice Allegato 1 al citato atto
⮚ autorizzato, conseguentemente, la proroga del suddetto contratto, a decorrere dal 01/02/2019 sino al 30/09/2019, alle condizioni di cui allo schema contrattuale allegato sub A alla deliberazione aziendale n. 39 del 01/02/2017, con inserimento di una clausola risolutiva espressa nel caso la REMS di Calice al Cornoviglio venga attivata prima del 30/09/2019, e ne ha regolamentato i relativi costi;
Evidenziato che:
- con nota prot. n. 107117 del 05/8/2019 il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche ha evidenziato che, poiché la REMS regionale definitiva, sita in Calice al Cornoviglio (competenza di ASL5), ancorché siano stati conclusi i lavori di ristrutturazione, non risulta ancora attivata, essendo in itinere le procedure di affidamento dell’appalto di servizi, e poiché permangono in capo a Regione Liguria gli obblighi di assistenza derivanti dall’ottemperanza alla L. 81/2014 (superamento definitivo degli OPG) sussiste la necessità di richiedere opportune determinazioni alla Regione Liguria circa una ulteriore eventuale proroga del contratto in oggetto, con indicazione della relativa tempistica;
- questa ASL con nota prot. n. 122552 del 11/09/2019 ha richiesto alla Regione Liguria determinazioni circa il prosieguo del rapporto contrattuale de quo;
- con nota prot. n. 20268 del 18/09/2019, prot. Asl 3 n. 126347 del 19/09/2019, agli atti, X.Xx.Xx. ha comunicato che, acquisito il parere favorevole della Regione Liguria, ha autorizzato la proroga del contratto dal 01/10/2019 al 31/03/2020 con la Società Consortile “IL FIOCCO” a r.l. alle medesime condizioni contrattuali del contratto in essere;
- con nota ID. n. 69386590 del 19/09/2019 il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche ha comunicato che i costi derivanti dal presente provvedimento per il periodo 1/10/2019 – 31/03/2020, corrispondono a presunti € 1.171.200,00=;
Ritenuto, per le motivazioni esposte in premessa, nelle more dell’effettiva attivazione della sopraccitata
R.E.M.S. ligure di Calice al Cornoviglio;
- di prendere formalmente atto dei contenuti, come diffusamente riportati e descritti in premesse, della nota di X.Xx.Xx. prot. n. 20268 del 18/09/2019, prot. Asl 3 n. 126347 del 19/09/2019, con la quale, è stata autorizzata la proroga tecnica del contratto con la Società Consortile “IL FIOCCO” a.r.l. per la costituzione e la gestione di una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) provvisoria, presso la Struttura “Villa Caterina” di cui alle deliberazioni n. 39 del 01/02/2017 e n. 47 del 31/01/2019, per il periodo 01/10/2019 – 31/03/2020, alle medesime condizioni contrattuali del contratto in essere, di cui all’appendice Allegato 1 al presente atto;
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- di autorizzare, conseguentemente, la proroga del suddetto contratto, a decorrere dal 01/10/2019 sino al 31/03/2020, alle condizioni di cui allo schema contrattuale allegato sub A alla deliberazione aziendale n. 39 del 01/02/2017, con inserimento di una clausola risolutiva espressa nel caso la REMS di Calice al Cornoviglio venga attivata prima del 31/03/2020;
- di dare atto che l’autorizzazione dei costi afferenti al periodo 1/10/2019-31/03/2020 per l’espletamento delle prestazioni di cui trattasi è quantificata in complessivi € 1.171.200,00=;
Visto l’art. 4 della Determinazione n. 4 del 7/07/2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) a mente della quale non sono applicabili ai contratti del tipo in oggetto gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il D. Lgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni; Vista la L.R. 08/02/1995 n. 10 e successive modificazioni; Vista la L.R. 07/12/2006 n. 41 e successive modificazioni;
Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Giuridico e del Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche;
Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza;
DELIBERA
1) di prendere formalmente atto dei contenuti, come diffusamente riportati e descritti in premesse, della nota di X.Xx.Xx. prot. n. 20268 del 18/09/2019, prot. Asl 3 n. 126347 del 19/09/2019, con la quale, è stata autorizzata la proroga tecnica del contratto con la Società Consortile “IL FIOCCO” a.r.l. per la costituzione e la gestione di una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) provvisoria, presso la Struttura “Villa Caterina” di cui alle deliberazioni n. 39 del 01/02/2017 e n. 47 del 31/01/2019, per il periodo 01/10/2019 – 31/03/2020, alle medesime condizioni contrattuali del contratto in essere, di cui all’appendice Allegato 1 al presente atto;
2) di autorizzare, conseguentemente, la proroga del suddetto contratto, a decorrere dal 01/10/2019 sino al 31/03/2020, alle condizioni di cui allo schema contrattuale allegato sub A alla deliberazione aziendale
n. 39 del 01/02/2017, con inserimento di una clausola risolutiva espressa nel caso la REMS di Calice al Cornoviglio venga attivata prima del 31/03/2020;
3) di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, come quantificati, con nota ID. n. 69386590 del 19/09/2019, agli atti, dal Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, ammontano a complessivi €. 1.171.200,00= hanno la seguente:
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
TIPO | ANNO | CONTO | AUTORIZZAZIONE | IMPORTO |
U | 2019 | 135.045.015 | 253/2 | €588.800,00= |
U | 2020 | 135.045.015 | €582.400,00= |
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4) di dare mandato al Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, ai sensi del vigente DPS in materia di privacy e delle correlate disposizioni attuative aziendali, quale Direttore autorizzato con compiti specifici, delegato e/o subdelegato alla sottoscrizione dal Titolare, di effettuare la designazione del responsabile esterno del trattamento che collabora, in forza della convenzione di cui trattasi, ai trattamenti di detta Struttura, secondo le procedure, tempistiche e modalità previste dal D.P.S., fornendo a detto responsabile esterno le necessarie istruzioni ed effettuando audit periodici di controllo del rispetto da parte del designato responsabile delle istruzioni fornite in materia privacy;
5) di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (X.Xx.Xx.), nonché alla Direzione Socio Sanitaria, al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, alla Struttura Complessa Bilancio e Contabilità, nonché alla Struttura Semplice Dipartimentale Funzione Amministrativa del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche per gli adempimenti di rispettiva competenza;
6) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito aziendale, ai sensi dell’articolo 41, comma 4°, del Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.;
7) di dare atto che l’originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
8) di dare atto che il presente provvedimento è composto di numero 5 pagine e dall’allegato 1 di n. 5 per un totale di n. 10 pagine.
IL DIRETTORE GENERALE
(Xxxx. Xxxxx Xxxxx XXXXXXX)
II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Avv. Xxxxx XXXXXXXXXX)
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXXX)
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Xxxxx XXXXXXXXXXXXX)
IL DIRETTORE IL DIRETTORE
S.C. AFFARI GENERALI DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E (Avv. Xxxxxxxx XXXXXXX) DIPENDENZE PATOLOGICHE
(Xxxx. Xxxxx XXXXX)
Visto
per la verifica della regolarità contabile IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’ (Xxxx. Xxxxxxx XXXXX)
GD/VG/ip
PASSIVE6.3-2\Da10.2012\SaluteMentaleeDip\REMS\2019/DeliberaIlFiocco proroga al 31.3.2020 Responsabile Procedimento: XXXXXXXXX XXXXXXXX
ATTO DI APPENDICE
AL CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI "RESIDENZA PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA", PRESSO LA STRUTTURA “VILLA CATERINA”, SITA IN GENOVA, VIA XXXXXXXX XXXXXXXX N. 73 - CAP 16157
TRA
l’Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 3, con sede in Genova, Xxx X. Xxxxxxx 0, 00000, codice fiscale 03399650104, di seguito più brevemente indicata come ASL n. 3, in persona del Delegato del Direttore Generale, Avv. Xxxxxxxx XXXXXXX
E
Il Fiocco Società Consortile a.r.l., con sede legale in Genova, via Xxxxxxxx Xxxxxxxx n. 73, C.F.03562050108, titolare della struttura “Villa Caterina”, sita in Genova, via Xxxxxxxx Xxxxxxxx n. 73, per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx XXXXX, nella sua qualità di legale rappresentante.
di seguito, se collettivamente, le parti
PREMESSO CHE:
• visti gli articoli 8-bis, quater e quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” che disciplinano la partecipazione al S.S.N. dei Soggetti Erogatori Privati;
• visto il Decreto Interministeriale del 1 ottobre 2012, relativo alle disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, emanato in applicazione dell'art. 3 ter, comma 2, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e modificato dal decreto legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n.81;
• visto l'accordo della Conferenza Unificata del 26 febbraio 2015 Rep. N. 17/CU, concernente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in attuazione al D.M. 1 ottobre 2012;
• vista la D.G.R n. 822 del 13/09/2016, come modificata dalla deliberazione di Giunta 25/11/2016, n. 1088, con la quale la Regione Liguria ha disposto l'attivazione di una
R.E.M.S. (Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza) regionale
provvisoria presso la Struttura “Villa Caterina”, sita in Xxxxxx Xxx, xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00, con una capienza di 20 posti letto, approvando il progetto e il regolamento di funzionamento;
• vista la D.G.R. n. 67 del 31/01/2017, con la quale, a rettifica della deliberazione di Giunta 25/11/2016, n. 1088, la Regione Liguria ha rideterminato la tariffa giornaliera di degenza nella suddetta R.E.M.S. provvisoria in complessivi € 320,00= per ciascun assistito;
• vista la deliberazione di Giunta 31/01/2017, n. 68, con la quale la Regione Liguria ha autorizzato la stipula di un Accordo, tra essa Regione, la prefettura di Genova, ASL 3 e la Società Consortile “IL FIOCCO” a r.l. per l’attuazione delle procedure operative di sicurezza per la gestione della suddetta R.E.M.S. provvisoria, secondo lo schema negoziale allo stesso provvedimento allegato;
• evidenziato che la Comunità Terapeutica Riabilitativa Psichiatrica “Villa Caterina”, ove è costituita la R.E.M.S. provvisoria oggetto del presente contratto, risulta in possesso dell’autorizzazione comunale all’esercizio delle relative attività n. 924, rilasciata in data 21/12/2016, dal Comune di Genova quale requisito unico di contrattualizzazione previsto dalla Regione Liguria;
• con deliberazione ASL 3 n. 39 del 01/02/2017, come modificata con determinazione dirigenziale del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze n. 816 del 12/04/2017, ASL 3 ha
• preso formalmente atto dei contenuti della Deliberazione di Giunta della Regione Liguria 13/09/2016, n. 822, come modificata dalla deliberazione di Giunta 25/11/2016, n. 1088, con la quale è stato conferito mandato ad ASL 3 di procedere alla stipula di un contratto con la Società Consortile “IL FIOCCO” a r.l. per l’attivazione di una R.E.M.S. provvisoria, presso la Comunità Terapeutica Riabilitativa Psichiatrica “Villa Caterina” dalla stessa gestita, e per l’avvio delle procedure di assunzione, a tempo determinato, del personale necessario, nonché della successiva Deliberazione di Giunta della Regione Liguria 31/01/2017, n. 67, con la quale, a rettifica della precedente deliberazione di Giunta 25/11/2016, n. 1088, la tariffa giornaliera di degenza in detta R.E.M.S. è stata rideterminata in complessivi € 320,00= per ciascun assistito;
• autorizzato, conseguentemente, la stipula del suddetto contratto, di durata biennale, con la Società Consortile “IL FIOCCO” a r.l. e ne ha regolamentato i relativi costi;
• con nota prot. n. 4270 del 10/01/2019 il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’ASL 3 ha evidenziato che, poiché la REMS regionale definitiva, sita in Calice al Cornoviglio (competenza di ASL5), ancorché siano stati conclusi i lavori di ristrutturazione, non risulta ancora attivata, essendo in itinere la procedura di affidamento dell’appalto di servizi, sussiste la necessità di richiedere opportune determinazioni alla Regione Liguria circa un’eventuale proroga del contratto in scadenza al 31/01/2019;
• ASL 3 con nota prot. n. 9891 del 21/01/2019 ha richiesto alla Regione Liguria determinazioni circa il prosieguo del rapporto contrattuale de quo;
• la Regione Liguria con nota prot. ASL 3 n. 15253 del 30/01/2019 ha autorizzato la proroga del contratto dal 01/02/2019 al 30/09/2019 con la Società Consortile “IL FIOCCO” a r.l. a condizioni invariate, con inserimento di una clausola risolutiva espressa nel caso la REMS di Calice al Cornoviglio venga attivata prima del 30/09/2019;
• con deliberazione n. 47 del 31/01/2019 ASL 3 ha:
• preso formalmente atto dei contenuti della nota della Regione Liguria prot. 15253 del 30/01/2019, con la quale, è stata autorizzata la proroga tecnica del contratto con la Società Consortile “IL FIOCCO” a r.l. per la costituzione e la gestione di una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) provvisoria, presso la Struttura “Villa Caterina” di cui alla deliberazione n. 39 del 01/02/2017, per il periodo 01/02/2019 – 30/09/2019, a condizioni invariate, con inserimento di una clausola risolutiva espressa nel caso la REMS di Calice al Cornoviglio venga attivata prima del 30/09/2019, di cui all’appendice Allegato 1 al citato atto
• autorizzato, conseguentemente, la proroga del suddetto contratto, a decorrere dal 01/02/2019 sino al 30/09/2019, alle condizioni di cui allo schema contrattuale allegato sub A alla deliberazione aziendale n. 39 del 01/02/2017, con inserimento di una clausola risolutiva espressa nel caso la REMS di Calice al Cornoviglio venga attivata prima del 30/09/2019, e ne ha regolamentato i relativi costi;
• con nota prot. n. 107117 del 05/8/2019 il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’ASL 3 ha evidenziato che, poiché la REMS regionale definitiva, sita in Calice al Cornoviglio (competenza di ASL5), ancorché siano stati conclusi i lavori di ristrutturazione, non risulta ancora attivata, essendo in itinere le procedure di affidamento dell’appalto di servizi, e poiché permangono in capo a Regione Liguria gli obblighi di assistenza derivanti dall’ottemperanza alla L. 81/2014 (superamento definitivo degli OPG) sussiste la necessità di richiedere opportune determinazioni alla Regione Liguria circa una ulteriore eventuale proroga del contratto in oggetto, con indicazione della relativa tempistica;
• ASL 3, con nota prot. n. 122552 del 11/09/2019, ha richiesto alla Regione Liguria determinazioni circa il prosieguo del rapporto contrattuale de quo;
• con nota prot. n. 20268 del 18/09/2019, prot. ASL 3 n. 126347 del 19/09/2019, agli atti, X.Xx.Xx. ha comunicato che, acquisito il parere favorevole della Regione Liguria, ha autorizzato la proroga del contratto dal 01/10/2019 al 31/03/2020 con la Società Consortile “IL FIOCCO” a r.l. alle medesime condizioni contrattuali del contratto in essere;
• conseguentemente, con deliberazione n. del , l’Azienda ha approvato la stipula del presente atto di appendice alle sottostanti condizioni.
Tutto ciò premesso e considerato, le parti ut supra convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 14 comma 3- Sospensione e risoluzione del contratto
ASL 3 si riserva di procedere alla risoluzione espressa del contratto, stipulato con deliberazione ASL 3 n. 39 del 1/02/2017, prorogato con deliberazione n. 47 del 31/01/2019 e con il presente atto, con la Società Consortile “IL FIOCCO” a r.l. qualora la REMS regionale prevista in Calice al Cornoviglio venga attivata prima della scadenza della presente proroga.
Durata
Il presente atto di appendice decorrerà dal 1.10.2019 fino al 31.03.2020.
Norma finale e transitoria
Ad eccezione di quanto qui modificato, tutti gli altri termini e condizioni del contratto continueranno a rimanere in vigore ad ogni effetto e sono confermati in tutti i loro aspetti. Letto, confermato e sottoscritto.
Genova,
Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 3 IL FIOCCO
Il Delegato del Direttore Generale Società Consortile a.r.l. (Avv. Xxxxxxxx XXXXXXX) Il Presidente
(Xxxx. Xxxxxxx XXXXX)
Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi e ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole contrattuali:
Articolo 14 comma 3 (Sospensione e risoluzione del contratto)
Genova,
Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 3 IL FIOCCO
Il Delegato del Direttore Generale Società Consortile a.r.l. (Avv. Xxxxxxxx XXXXXXX) Il Presidente
(Xxxx. Xxxxxxx XXXXX)