TITOLO I - NORME GENERALI
Allegato sub) A alla deliberazione di CC n. _____ del _____________
COMUNE DI LIVIGNO PROVINCIA DI SONDRIO
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO
CON CONDUCENTE
TITOLO I - NORME GENERALI
ART. 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO
Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea e, in particolare, il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale, di cui alla Legge 15 Gennaio 1992, n. 21 e smi, in seguito denominato servizio N.C.C.
Detto servizio è, altresì, disciplinato dalle norme di seguito elencate:
a) dalle direttive regionali in materia, ai sensi dell’art. 4 della Legge 15 Gennaio 1992, n. 21;
b) dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza;
c) dagli art. 19 e 85 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616;
d) dalla L.R. 14 luglio 2009, n. 11;
e) dal D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
f) dal D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
g) dal D.M. 15 Dicembre 1992, n. 572 concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
h) dall’art. 8 della Legge 05 Febbraio 1992, n. 104;
i) dal D.M. 20 Aprile 1993, contenente la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura.
ART. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di N.C.C. provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
L’autoservizio è compiuto a richiesta dall’utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari indicati di volta in volta dagli utenti.
ART. 3 - DETERMINAZIONE DEL TIPO DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 54. Comma 1, lettera a) del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 i veicoli dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
- avere una capienza non superiore a n. 8 posti;
- presentare una piattaforma mobile per l’agevolazione della salita e della discesa di mezzi necessari alla mobilità delle persone portatrici di handicap;
- avere una struttura tale da poter essere utilizzati in occasioni particolarmente rappresentative;
Il numero delle autorizzazioni che verranno messe a bando, distinte per tipologie, sarà stabilito dalla Giunta Comunale sentita la Commissione Consultiva Comunale di cui all’art. 4.
ART. 4 - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE
E’ istituita, nell’ambito dell'Amministrazione Comunale, la Commissione consultiva per l’esercizio del servizio di noleggio veicoli con conducente per l’applicazione del presente Regolamento, nonché, su richiesta del Sindaco, per qualsiasi altra questione relativa al servizio.
La Commissione comunale, istituita con provvedimento del Sindaco, è così formata:
• Responsabile dell’Ufficio commercio, e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, che la presiede;
• n. 2 Consiglieri, di cui uno in rappresentanza della minoranza segnalato dalla stessa;
• n. 2 rappresentanti dei titolari di licenza d’autonoleggio rilasciata dal Comune, designati dai titolari stessi;
• Comandante del Corpo di Polizia Municipale o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce;
• un rappresentante degli utenti, designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentativo a livello nazionale.
Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate da un impiegato del settore commercio, designato dal Responsabile del settore stesso.
Qualora non intervenga la designazione dei rappresentanti entro il termine perentorio all’uopo fissato, la nomina degli stessi è effettuata dal Sindaco.
Le riunioni della Commissione non sono valide se non intervengono la metà dei membri oltre al Presidente.
La Commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato e con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportato nel verbale della seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Responsabile del Servizio Commercio fissa l’ordine del giorno e convoca la Commissione.
Il Responsabile è, altresì, tenuto a riunire la Commissione entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti, sottoscritta da almeno metà dei membri della Commissione. La Commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali per tutto ciò che concerne il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
La Commissione consultiva comunale dura in carica sino al termine del mandato del Sindaco. I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell’ente o dell’associazione che li ha designati.
ART. 5 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI
Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono:
• essere veicoli destinati al trasporto di persone, aventi un minimo di quattro ed un massimo di nove posti, compreso quello del conducente;
• essere munite di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti;
• avere la possibilità di caricare gli eventuali bagagli degli utenti trasportati e di contenere una sedia a rotelle ripiegata per persone disabili;
• avere il soffitto dell’abitacolo, i rivestimenti laterali, i sedili, gli schienali e il pavimento in materiale lavabile.
Le motocarrozzette devono:
• essere veicoli destinati al trasporto di persone, aventi un minimo di due posti ed un massimo di quattro, compreso quello del conducente;
• avere i rivestimenti, i sedili, gli schienali ed il pavimento di materiale lavabile. Per i veicoli a trazione animale (carrozze e slitte) vedasi Titolo VI art. 42 e seguenti.
ART. 6 - VEICOLI AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Il servizio dei veicoli ad alimentazione elettrica deve essere svolto principalmente per il trasporto dei turisti all’interno della zona a traffico limitato e comunque all’interno del Comune di Livigno.
Il contingente limitato a detti veicoli verrà assegnato ai soggetti di cui all’art. 7 della Legge 15 Gennaio 1992 n. 21 mediante procedure di cui all’art. 8 della medesima legge, nonché in conformità alle norme del presente regolamento.
ART. 7 - MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E RICONOSCIMENTO DELLE AUTOVETTURE
L’esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell’autorizzazione di cui all’art. 8 della Legge 15.01.1992, n. 21.
L’autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 21/92 o a persona giuridica purchè in possesso di un’autorizzazione per noleggio con conducente di autobus rilasciata ai sensi della Legge 11.08.2003, n. 218.
E’ consentito conferire l’autorizzazione d’esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato art. 7 della Legge n. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
Limitatamente all’ipotesi del recesso, l’autorizzazione non potrà essere ritrasferita al Socio conferente se non trascorso almeno un anno dal recesso.
L’autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
L’autorizzazione d’esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso l’ufficio comunale.
La vidimazione è subordinata alla verifica della permanenza in capo al titolare di tutti i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività.
La vidimazione è regolarmente effettuata anche mediante annotazione sull’apposito certificato del veicolo adibito a servizio N.C.C.
L’esercente ha l’obbligo di conservare costantemente a bordo dei veicoli tutti i documenti prescritti per l’esercizio dell’attività, compreso l’apposito certificato del veicolo adibito a N.C.C. ed è tenuto ad esibirli ad ogni richiesta degli organi preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale, come individuati dall’art. 11 del Codice della Strada.
Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell’autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore, anche familiare, o da un suo dipendente, a condizione che gli stessi siano iscritti al ruolo di cui all’art. 6 della Legge n. 21/92.
Le persone abilitate a condurre il mezzo devono risultare sull’apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
Nell’esercizio dell’attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela dell’incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.
Unitamente all’autorizzazione, il competente Ufficio comunale rilascia l’apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell’art. 12 della Legge n. 21/92, recante il nome e lo stemma del Comune, la scritta “N.C.C.” ed il numero d’ordine corrispondente al numero dell’autorizzazione d’esercizio, risultante dal registro cronologico.
Il contrassegno dovrà essere esposto in modo inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all’esterno di questa.
L’ufficio stesso rilascia, altresì, il contrassegno con la scritta "noleggio” da apporre all’interno del veicolo sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.
La targhetta in alluminio sarà della dimensione di cm 10 per 8 e recherà:
• nella parte superiore, per un’altezza di mm. 10, la scritta “N.C.C.” in nero su campo bianco;
• nella parte centrale gli stemmi della Regione Lombardia (sul lato sinistro) e del Comune (sul lato destro);
• nella parte inferiore il numero dell’autorizzazione con caratteri alti mm. 20.
Il costo della targa dovrà essere integralmente rimborsato al Comune da parte dell’autonoleggiatore. L’apposizione di scritte ed eventuali insegne pubblicitarie sui veicoli deve essere conforme alle prescrizioni del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e successive modifiche.
La pubblicità dei servizi aggiuntivi offerti e degli sconti e agevolazioni di tariffa praticati deve essere effettuata con contrassegni aventi dimensioni e simbologie indicate dall’Amministrazione Comunale.
ART. 8 - AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli Stati membri dell’Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.
Il prelevamento dell’utente, ovvero l’inizio del servizio per qualunque destinazione, sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.
Il servizio dei veicoli ad alimentazione elettrica deve essere svolto principalmente per il trasporto dei turisti, all’interno della zona a traffico limitato e comunque nell’ambito del territorio comunale.
TITOLO II - NORME PER IL RILASCIO DELLE LICENZE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO VEICOLO CON CONDUCENTE
ART. 9 - AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO
Il servizio di noleggio veicolo con conducente è esercitato previo rilascio da parte del Responsabile del Servizio Commercio di apposita autorizzazione per ogni veicolo destinato al servizio stesso.
L’autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio veicolo con conducente.
E’, invece, ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura o veicolo a trazione animale.
ART. 10 - REQUISITI SOGGETTIVI PER OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione per il servizio di noleggio veicoli con conducente può essere rilasciata unicamente a soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati:
1. Essere cittadino italiano, o di uno Stato membro dell’Unione Europea ovvero di altro Stato avente condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano e essere in regola rispetto alla vigente normativa sul soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea.
2. Età non inferiore ad anni vent’uno. Per la partecipazione al concorso pubblico i richiedenti non devono aver superato l’età di anni cinquantacinque.
3. Iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, come previsto dall’art. 6 della Legge 15 Gennaio 1992 n. 21, tenuto dalla Camera di Commercio di Sondrio.
4. Proprietà o disponibilità in leasing di veicolo con le caratteristiche di cui al presente regolamento.
5. Proprietà o disponibilità di una rimessa idonea presso la quale il veicolo stazioni a disposizione dell’utenza nell’ambito dell’area comunale. L’idoneità della rimessa è accertata riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d’uso, alle eventuali disposizioni antincendio e ad ogni altra eventuale normativa attinente.
6. Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.
7. Piena capacità di agire.
ART. 11 - IMPEDIMENTI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione per il servizio di noleggio di veicoli con conducente non può essere rilasciata a chi:
A. è incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D.Lgs 06.09.2011 n. 159; 13.09.1982, n. 646; 12.10.1982, n. 726; 19.03.1990, n. 55;
B. ha riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall’art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 09.10.1990, n. 309, o per un delitto di cui all’art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, l’uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
C. ha riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d’ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
D. ha riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazioni dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati nel comma precedente;
E. è stato condannato, per lo stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
F. è sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati nella lettera b) se per essi è già stato disposto giudizio, se è stato presentato ovvero citato a comparire in udienza per il giudizio;
G. è incorso in condanne a pene che comportano l’interdizione da una professione o un’arte;
X. è stato dichiarato fallito;
I. è incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali;
J. è incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio veicolo con conducente, sia da parte del Comune di Livigno, sia da parte di altri Comuni;
K. è incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all’effettuazione di servizi di trasporto.
Gli impedimenti di cui al primo comma per la parte relativa alle lettere da “a” ad “f” non sussistono nel caso in cui nei confronti dell’interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca nella misura di prevenzione, anche se non definitivo.
Gli impedimenti di cui al primo comma, fatta eccezione per quanto previsto al secondo comma, per la parte relativa alle lettere da “a” ad “i” continuano a produrre effetto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione.
Il titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio veicolo con conducente può, oltre al servizio in questione, esercitare altra attività come lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o imprenditore, a condizione che non pregiudichi il regolare svolgimento del servizio.
ART. 12 - MODALITA’ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate, per concorso pubblico, ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti o di un equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un paese dell’Unione Europea, secondo le modalità previste dal successivo art. 17.
Il Responsabile del Servizio Commercio provvede ad istituire apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.
Il concorso deve essere indetto dalla Giunta Comunale entro 60 giorni dal momento che si sono rese disponibili, a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse.
Il predetto bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
ART. 13 - CONTENUTI DEL BANDO
Il bando di concorso per l’assegnazione dell’autorizzazione deve essere formato in modo tale che siano indicati gli elementi di seguito riportati:
a) numero e tipo dell’autorizzazione da rilasciare;
b) elenco dei titoli oggetto di valutazione e indicazione dei criteri di preferenza;
c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
d) termine entro il quale deve essere convocata la Commissione d’esame per la valutazione delle domande presentate;
e) schema di domanda per la partecipazione al concorso che dovrà contenere la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo e della rimessa.
ART. 14 - ATTIVITA’ DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E TITOLI VALUTABILI
Con provvedimento della Giunta Comunale è nominata una Commissione di concorso di 4 membri, composta:
• dal Responsabile del servizio che la presiede;
• dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale;
• da due membri esperti.
La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande, procede alla valutazione dei seguenti titoli:
a) diploma di maturità quinquennale: punti 2;
b) diploma di maturità triennale: punti 1
c) periodi di servizio prestati con qualifica di autista nella sola qualità di dipendente di un’impresa che gestisce il noleggio con conducente o taxi: punti 5 a semestre fino ad un massimo di sei semestri compresi nell’ultimo quinquennio;
d) periodi di servizio prestati con qualifica di autista nella sola qualità di dipendente di un’impresa che gestisce qualsiasi altro tipo di trasporto su strada di merci o di persone (autotrasportatore, autista etc): punti 2 a semestre fino ad un massimo di sei semestri compresi nell’ultimo quinquennio;
e) conoscenza della lingua inglese: punti 4;
f) conoscenza, a scelta, di una delle seguenti lingue: tedesca, polacca, russa o francese: 2 punti. La conoscenza della lingua straniera sarà debitamente verificata dalla Commissione esaminatrice.
g) Possesso della residenza in Comune di Livigno da almeno 5 anni: punti 10;
h) Assenza di altre autorizzazioni per noleggio con conducente o taxi o autobus: punti 20;
i) Possesso in proprio dell’autorimessa: punti 5.
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
La graduatoria di merito verrà redatta dall’apposita commissione ed avrà validità di un anno. Qualora si verificasse parità di punteggio, si procederà, nel termine di sette giorni dalla stesura della graduatoria da parte della commissione, a sorteggiare l’ordine definitivo della graduatoria. Tale sorteggio sarà effettuato in forma pubblica.
La Commissione concorso accerterà anche la conoscenza, da parte del candidato:
□ del presente regolamento
□ della toponomastica dell’area comunale e comprensoriale
ART. 15 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le autorizzazioni disponibili per il servizio di noleggio veicolo con conducente sono assegnate mediante concorso pubblico.
Il bando di concorso, approvato dal Responsabile del Servizio Commercio, deve essere affisso all’albo pretorio.
La domanda per l’assegnazione dell’autorizzazione per N.C.C. dovrà essere presentata all’Ufficio protocollo del Comune su carta semplice, indirizzata al Sindaco.
La domanda deve contenere, a pena di nullità, le seguenti dichiarazioni:
• cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, numero di codice fiscale del richiedente;
• possesso dei requisiti di cui al precedente art. 10;
• insussistenza degli impedimenti di cui al precedente art. 11;
• recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni.
Alla domanda sottoscritta dal richiedente devono essere allegati i titoli di cui al precedente art. 14. Ogni candidato può partecipare al concorso per l’assegnazione di una sola autorizzazione.
I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono risultare da certificazione rilasciata da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in data non anteriore a sei mesi.
Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dal D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15 Gennaio 1992, n. 21 e salvi i necessari accertamenti d’ufficio da parte dell’Amministrazione Comunale.
I requisiti richiesti e la mancanza di impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.
ART. 16 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La commissione, scaduto il termine, provvede all’esame delle domande ed alla valutazione dei titoli preferenziali.
Indi forma la graduatoria in base alla quale propone il rilascio delle licenze poste a concorso. L’assegnazione delle autorizzazioni è condizionata dalla presentazione della documentazione di cui al successivo art. 18 entro il termine ivi indicato ed alla verifica d’ufficio da parte del Responsabile stesso del possesso degli altri requisiti per l’ammissione al concorso e dei titoli preferenziali.
ART. 17 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
La Commissione, approvata la graduatoria di merito, provvede all’assegnazione del titolo che verrà rilasciato dall’Ufficio competente.
Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento per l’esercizio della professione di noleggiatore.
La graduatoria ha validità di un anno.
ART. 18 - DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
Il Responsabile del Servizio commercio, sulla base della graduatoria, invita i soggetti assegnatari delle autorizzazioni a produrre i sottoelencati documenti entro novanta giorni dalla relativa comunicazione:
1. carta di circolazione dell’autovettura da adibire al servizio, di cui il soggetto assegnatario abbia la proprietà o la disponibilità in leasing;
2. contratto di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione del veicolo, verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia non inferiori a quelli previsti dalla legislazione in materia;
3. documentazione da cui risulti proprietà o disponibilità di una rimessa su area privata presso la quale il veicolo stazioni a disposizione dell’utenza nell’ambito dell’area comunale.
(L’idoneità della rimessa, se destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d’uso. Qualora la rimessa sia adibita ad uso pulmini o sia contemporaneamente sede del vettore, l’idoneità è accertata anche in merito all’osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quant’altro prescritto dalla normativa a riguardo);
4. autocertificazioni da cui risulti l’insussistenza degli impedimenti per il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente art. 11 - lettere j, k;
5. documentazione o certificazione da cui risulti che l’assegnatario eserciterà la propria attività in una delle forme previste dalla normativa vigente.
Gli atti e le certificazioni di cui ai nn. 1 e 5 del 1° comma devono essere prodotti con data non anteriore a quella della richiesta da parte del Responsabile del Servizio Commercio.
Il Responsabile del Servizio Commercio, ricevuta la documentazione di cui al presente articolo, ed effettuate le verifiche d’ufficio, ove ne sussistano le condizioni, procede al rilascio dell’autorizzazione. La non assegnazione dell’autorizzazione per mancata produzione entro il termine previsto dei documenti di cui al presente articolo o per mancanza di requisiti soggettivi o per sussistenza degli impedimenti soggettivi è pronunciata, trascorso il termine di 90 giorni, dal Responsabile del Servizio Commercio che provvede all’ulteriore assegnazione, sempre in base alla graduatoria.
ART. 19 - INIZIO E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Ottenuto il rilascio dell’autorizzazione il soggetto titolare è obbligato ad iniziare il servizio entro trenta giorni a pena di decadenza.
Il Responsabile del Servizio Commercio ha facoltà di concedere una breve proroga solo per gravi e giustificati motivi, documentati.
Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata al competente Ufficio Comunale nel termine perentorio di 2 (due) giorni.
ART. 20 - FIGURE GIURIDICHE
I titolari d’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio veicolo con conducente al fine del libero esercizio della propria attività possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’art. 5 della legge 08 Agosto 1985 n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 1 della legge 15 Gennaio 1992 n. 21.
Nei casi sopra elencati è consentito conferire l’autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell’autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
In caso di recesso dagli organismi sopra, l’autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno una anno dal recesso.
e) Essere titolari di licenza per il servizio di noleggio autobus con conducente ai sensi della Legge 11.08.2003, n. 218, in qualsiasi forma costituite.
ART. 21 - DATI RIPORTATI SULL’AUTORIZZAZIONE
Sull’autorizzazione sono riportati, oltre ai dati relativi al tipo di veicolo, al numero di telaio e al numero di targa di riconoscimento:
• quando si verificano le fattispecie di cui al primo comma, lettera a., c., d. del precedente art. 20: il cognome e nome del titolare, luogo e data di nascita, residenza, numero di codice fiscale dello stesso e numero dell’autorizzazione;
• quando si verifica la fattispecie di cui al primo comma, lettera b) del precedente art. 20: la natura giuridica del soggetto, denominazione, sede legale, numero di codice fiscale e, altresì, cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza del legale o legali rappresentanti. Devono essere anche indicati cognome e nome, luogo e data di nascita del soggetto conferente e numero dell’autorizzazione.
• Quando si verifica la fattispecie di cui al primo comma lettera e) del precedente art. 20: la natura giuridica del soggetto, denominazione, sede legale, numero di codice fiscale e, altresì, cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza del legale o legali rappresentanti
Ogni variazione dei dati di cui sopra deve essere annotata immediatamente sull’autorizzazione stessa, su richiesta al Responsabile del Servizio Commercio da parte del titolare.
ART. 22 – RINNOVO ANNUALE
Il titolare dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio veicoli con conducente deve, annualmente, entro 5 giorni dall’avvenuta revisione dell’autoveicolo da parte della M.C.T.C. presentarsi all’Ufficio competente per il rinnovo dell’autorizzazione con la documentazione di cui all’art. 18 comma 1, punti 1 e 2.
ART. 23 - TRASFERIBILITA’ DELL’AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita, su richiesta del titolare, e previo assenso del comune, a persona dallo stesso designata che sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge e nel rispetto degli articoli 10 e 11del presente regolamento e purchè di età non superiore agli anni 55, quando si verifichino una delle seguenti condizioni:
• sia titolare dell’autorizzazione da almeno 5 anni;
• abbia raggiunto il 60° anno di età;
• sia divenuto permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio e per ritiro definitivo della patente di guida. L’accertamento dell’inabilità permanente o dell’inidoneità al servizio è effettuata d’ufficio dal Responsabile del Servizio Commercio tramite struttura sanitaria pubblica.
In caso di morte del titolare, l’autorizzazione può esser trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.
Gli eredi devono comunicare all’ufficio commercio il decesso del titolare, indicando alternativamente:
• l’eventuale volontà di uno degli eredi che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell’autorizzazione. In tal caso si rende necessario, da parte degli aventi diritto, la produzione di rinuncia sottoscritta da tutti a subentrare nell’attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata.
Nel caso in cui l’erede che abbia intenzione di subentrare nella titolarità dell’autorizzazione non possieda i requisiti richiesti per esercitare l’attività, li può acquisire entro un anno dall’apertura della successione – pena la decadenza dell’autorizzazione.
• La volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l’autorizzazione designando, entro 1 anno dall’apertura della successione, un soggetto che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività.
• La volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell’esercizio del sevizio di noleggio, da persone in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività. La sostituzione alla guida potrà protrarsi fino ai
12 mesi successivi al compimento – da parte dell’erede – dell’età richiesta per il conseguimento dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività. – pena la decadenza dell’autorizzazione.
• La restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda proseguire in alcun modo l’attività.
Qualora gli eredi intendano trasferire ad altri l’autorizzazione, devono far pervenire all’ufficio commercio, entro un anno dalla data di apertura della successione, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio.
Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante corredata dei dati del veicolo che si intende utilizzare.
La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini sono considerati come rinuncia al trasferimento dell’autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio.
Il Responsabile del Servizio Commercio dispone il trasferimento dell’autorizzazione per atto tra vivi o “mortis causa” subordinatamente al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
• il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
• la dichiarazione di successione, qualora sussista l’obbligo della sua presentazione, deve essere depositata presso il competente Ufficio comunale unitamente all’indicazione dell’erede a cui volturare l’autorizzazione.
Al titolare che ha trasferito l’autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
La trasferibilità dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio veicolo con conducente è sempre riferita al titolare persona fisica che poi eserciterà la propria attività in una delle forme previste dall’art. 20.
La trasferibilità dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio veicolo con conducente non può essere esercitata se il titolare dell’autorizzazione abbia in corso procedimento penale o contestazione prevista dai successivi artt. 38 e 39.
Al verificarsi delle fattispecie di cui ai commi precedenti il nuovo titolare dell’autorizzazione è soggetto a tutte le disposizioni previste per il rilascio dell’autorizzazione a seguito concorso.
ART. 24 - GUIDA E SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
I titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio veicolo con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio:
• nel caso in cui il servizio svolto dal titolare sia superiore alle 8 ore nell’arco della giornata, di persone con cui è stato stipulato contratto di lavoro, sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari;
• In caso di malattia, invalidità o sospensione della patente intervenute successivamente al rilascio dell’autorizzazione, al fine di mantenere la titolarità dell’autorizzazione, per l’intero periodo di durata della malattia, dell’invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente, con i quali abbiano stipulato un contratto di lavoro in base alle normi vigenti o un contratto di gestione;
• della collaborazione di familiari conformemente a quanto previsto dall’art. 230/bis del codice civile, ove si verifichino le fattispecie ivi previste. Tale rapporto di collaborazione familiare deve essere convalidato da scrittura privata autenticata o atto pubblico ed essere registrato.
Il titolare che intende avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di dipendenti o di familiari, deve preventivamente comunicare all’ufficio commercio i nominativi e le generalità complete del collaboratore o dipendente, l’indicazione degli estremi di iscrizione a ruolo, e presentare la seguente documentazione:
□ copia certificazione dell’avvenuta denuncia del personale dipendente agli organi assicurativi e assistenziali dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente.
Il nominativo dei dipendenti è riportato in calce all’autorizzazione. Il titolare dell’autorizzazione ha il compito di accertare che i propri dipendenti o collaboratori siano a conoscenza di quanto richiesto nell’art. 14 e presentare dichiarazione al proposito presso l’ufficio commercio contemporaneamente alla comunicazione di assunzione. L’ufficio commercio si riserva di accertare quanto dichiarato dal titolare dell’autorizzazione, pena la revoca della stessa nel caso di dichiarazione mendace.
TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO
ART. 25 - COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO E DEGLI UTENTI.
Nell’esercizio dell’attività il conducente del mezzo ha l’obbligo di:
a) prestare il servizio richiesto;
b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
c) prestare, durante tutte le fasi del trasporto, assistenza o soccorso ai passeggeri;
d) presentare, mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso d'avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
f) rilasciare, a richiesta del cliente, ricevuta attestante l’importo del servizio;
g) consegnare all’Ufficio di Polizia Municipale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all’interno del mezzo;
h) curare in modo scrupoloso ogni aspetto relativo alla qualità del trasporto;
i) conservare a bordo del mezzo copia del presente Regolamento comunale ed esibirlo a richiesta degli organi investiti delle funzioni di polizia stradale;
j) comunicare con tempestività al competente ufficio comunale ogni mutamento intervenuto nel domicilio o nell’ubicazione della rimessa;
k) tenere a bordo del veicolo i documenti inerenti l’attività ed esibirli ad ogni richiesta degli organi deputati al controllo.
E’ fatto divieto di:
a) rifiutare di trasportare un numero di utenti corrispondenti a quello massimo consentito dalle caratteristiche del veicolo e parimenti di concedere il trasporto per un numero di utenti superiore al limite massimo dei posti consentiti dalle caratteristiche del veicolo;
b) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
d) consentire la guida del veicolo a persona non in possesso dei prescritti titoli per l’esercizio dell’attività;
e) effettuare ed esporre messaggi pubblicitari in difformità all’oggetto del servizio ed alle norme fissate dell’Amministrazione Comunale;
f) far salire sul veicolo altre persone oltre a quelle che hanno ordinato la corsa.
I conducenti hanno facoltà di ricusare il trasporto di persone alterate dall’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, o con animali che possono costituire motivo di molestia per il guidatore durante la marcia o che anche soltanto pregiudichino il decoro e la pulizia del mezzo, con eccezione dei cani-guida dei non vedenti.
Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.
Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
a) fumare in vettura;
b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.
ART. 26 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO E/O LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DI VETTURE IMPIEGATE NEL SERVIZIO DI NOLEGGGIO CON CONDUCENTE
Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile approntare un servizio sostitutivo, il corrispettivo dovuto dal viaggiatore sarà commisurato al percorso effettuato.
Le autovetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti e che conseguentemente comporterebbero l’interruzione del servizio, possono essere sostituite, su richiesta del titolare, e per il solo periodo di fermo e comunque per non più di 6 mesi, previa
autorizzazione dell’ufficio commercio, con altro veicolo avente tutte le caratteristiche di idoneità e debitamente collaudato per il noleggio con conducente, alle seguenti condizioni:
□ il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione;
□ sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell’autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso e il tempo necessario per la riparazione.
□ In caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata presso le competenti autorità.
L’autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest’ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.
ART. 27 - TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP
Il Conducente del mezzo ha l’obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
La prestazione del servizio di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati, devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto per legge.
In sede di ampliamento del contingente numerico dei veicoli adibiti a N.C.C. i titoli autorizzativi possono contenere prescrizioni specifiche di attrezzature idonee per il trasporto di portatori di handicap.
ART. 28 - IDONEITA’ DEI MEZZI
Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C, la commissione consultiva di cui all’art. 4 stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a N.C.C. disponendo, direttamente o per il tramite della Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le opportune verifiche sull’idoneità dei mezzi al servizio.
I veicoli devono, in ogni loro parte, sia interna che esterna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.
Qualora il mezzo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell’autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione.
In mancanza, il competente organo comunale, su parere della Commissione di cui all’art. 4 e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 37.
Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l’idoneità dei mezzi o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.
ART. 29 – SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL’ATTIVITA’
Il titolare di autorizzazione può, dietro motivata istanza da presentare all’ufficio commercio, sospendere l’esercizio dell’attività per un periodo massimo di 6 mesi.
La sospensione dell’attività deve dipendere esclusivamente da cause di forza maggiori quali mancato recapito dell’autovettura qualora la stessa sia stata sostituita o protrarsi delle operazioni di riparazione dell’autovettura nel caso di incidente.
Le cause devono essere opportunamente documentate.
Qualora, scaduto il termine di sei mesi, l’attività non venga ripresa, l’autorizzazione decade e verrà rimessa a bando con le modalità e i termini previsti dal presente regolamento
ART. 30 - RECLAMI
Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all’apposito ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano la Giunta Comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l’adozione.
All’interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile un cartello contenente in lingua italiana, inglese e tedesca, l’indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.
ART. 31 - STAZIONAMENTO DEI VEICOLI
Lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente avviene all’interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell’utenza, salvo quanto stabilito dall’art. 46.
ART. 32 - SERVIZI VIETATI
E’ vietato esercitare, con veicoli adibiti a servizio noleggio con conducente, servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite, anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati.
ART. 33 - RESPONSABILITA’ RELATIVE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE
Ogni responsabilità per danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione con l’esercizio del servizio di noleggio veicolo con conducente, fa carico esclusivamente al titolare dell’autorizzazione, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
ART. 34 - TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI
E’ fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.
E’, altresì, obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Riveste carattere facoltativo il trasporto di altri animali.
TITOLO IV - DIFFIDA, SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE
ART. 35 - VIGILANZA
La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli uffici ed agenti di polizia.
ART. 36 - DIFFIDA
Il Responsabile del Servizio Commercio diffida, fermo restando quanto previsto dall’art. 40, il titolare dell’autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:
1. non conservi nell’autoveicolo i documenti che legittimano l’attività;
2. non eserciti con regolarità il servizio;
3. non presenti l’autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall’Amministrazione Comunale;
4. muti l’indirizzo della rimessa e della sede, nell’ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente Ufficio Comunale;
5. compia irregolarità che possano turbare lo svolgimento del servizio di N.C.C..
Al titolare che sia stato già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.
ART. 37 - SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione d’esercizio può essere sospesa dal Responsabile del Servizio Commercio, sentita la Commissione di cui all’art. 4 del presente Regolamento, in relazione alla maggiore o minore gravità dell’infrazione e dell’eventuale loro reiterazione qualora ricorra uno dei seguenti casi:
a) mancata presentazione del veicolo alla verifica;
b) mancato compimento delle operazioni di cui al precedente art. 22;
c) sottoposizione del titolare a misure di sicurezza personali o a privazione della libertà personale nelle fattispecie previste dal c.p.;
d) investimento o incidente, durante lo svolgimento del servizio, avvenuto per colpa accertata del conducente a seguito di sentenza definitiva;
e) guida del veicolo in stato di ubriachezza accertata;
f) mancato rispetto delle tariffe;
g) pretesa di compensi eccedenti il prezzo convenuto;
h) abituale cattivo stato di manutenzione del veicolo posto in servizio;
i) destinazione del veicolo ad uso diverso da quello prescritto;
j) mantenimento del veicolo in condizioni non rispondenti agli obblighi previsti per la sua circolazione ai sensi del precedente art. 5;
k) sostituzione del veicolo non circolante con altro senza preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio Commercio ai sensi del precedente art. 26;
l) interruzione del servizio senza giustificato motivo;
m) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
n) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasporti;
o) violazione, per la seconda volta nell’arco dell’anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 40 del presente regolamento;
p) violazione di norme amministrative o penali connesse all’esercizio dell’attività;
q) prestazione di servizio con contachilometri non regolarmente funzionante.
L’autorizzazione può essere sospesa anche per altre infrazioni non lievi o reiterate del presente regolamento.
La sospensione può durare fino a trenta giorni, salvo che per le fattispecie di cui ai punti a, f, g, per cui può durare fino a novanta giorni, ed è inflitta dal Responsabile del Servizio Commercio sentita la Commissione di cui al precedente art. 4.
Il procedimento per addivenire alla sospensione dell’autorizzazione, eccezion fatta per la fattispecie di cui sopra al punto c) che opera immediatamente e per l’intero periodo di applicazione della misura di sicurezza personale e di privazione della libertà personale, prevede la contestazione entro trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto addebitato con lettera notificata all’interessato con invito a presentare eventuali giustificazioni nel termine massimo di dieci giorni.
Durante la sospensione l’autorizzazione di esercizio del servizio di noleggio veicolo con conducente viene ritirata ed è restituita al termine della stessa.
ART. 38 - REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione è revocata:
• al compimento del settantesimo anno di età;
• per perdita dei requisiti soggettivi;
• per sopravvenienza degli impedimenti soggettivi;
• qualora il titolare non provveda alla messa in efficienza e alla sostituzione del veicolo;
• in caso di trasferimento dell’autorizzazione senza l’osservanza della procedura prevista dal presente regolamento;
• in caso di recidiva per mancato rispetto delle disposizioni relative alle tariffe;
• qualora l’attività sia esercitata da soggetto non avente titolo;
• in casi di sospensione dell’autorizzazione per tre volte nell’arco di un anno solare;
• per morte del titolare salvo quanto previsto dai precedenti art. 23 e 24;
• quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio.
Il procedimento per addivenire alla revoca dell’autorizzazione prevede, ove possibile, la contestazione entro trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto addebitato con lettera notificata all’interessato con invito a presentare eventuali giustificazioni nel termine massimo di dieci giorni.
La revoca è disposta dal Responsabile del Servizio Commercio sentita la Commissione di cui al precedente art. 4 e l’interessato, ove possibile.
La revoca comporta il ritiro dell’autorizzazione.
I titolari delle autorizzazioni di noleggio con conducente sono tenuti ad adeguarsi a tutto quanto previsto dal presente regolamento entro due anni dalla sua entrata in vigore, pena la revoca dell’autorizzazione
ART. 39 - DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione è soggetta a decadenza:
• per mancato inizio del servizio entro i termini;
• per rinuncia esplicita del titolare dell’autorizzazione;
• in caso di morte del titolare dell’autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal presente regolamento;
• nell’ipotesi di alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
• per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 2 mesi;
• per fallimento del titolare dell’autorizzazione;
• per il verificarsi della fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 5 della L.R. 15 Aprile 1995 n. 20.
La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio Commercio ed è comunicata all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile al fine di consentire a quest’ultima l’adozione dei provvedimenti di competenza.
TITOLO V - SANZIONI
ART. 40 - SANZIONI
Tutte le infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada o in specifica sanzione, sempre che il fatto non costituisca reato, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 €uro con facoltà di pagamento in misura ridotta più favorevole di €uro 50,00, pari al doppio del minimo entro 60 giorni dalla notifica del verbale, come previsto dall’art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie e la revoca dell’autorizzazione.
La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal Responsabile del Servizio, anche nel caso in cui la sanzione pecuniaria si sia estinta per intervenuto pagamento in misura ridotta.
L’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria di cui sopra è ininfluente sull’applicazione, nei casi previsti, delle sanzioni di sospensione, revoca o decadenza dell’autorizzazione per le fattispecie indicate dai precedenti art. 37 - 38 - 39.
ART. 41 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
I procedimenti di decadenza, diffida, sospensione e revoca vengono assunti sulla base dei rapporti redatti dagli organi ai quali sono demandati i servizi di Polizia Stradale così come individuati dall’art. 12 del Codice della Strada.
Le violazioni per le quali è prevista la sospensione o la revoca debbono essere contestate tempestivamente e per iscritto all’interessato, il quale può, entro i successivi 30 giorni, far pervenire all’Amministrazione comunale memorie e scritti difensivi.
Il Responsabile dell’Ufficio Commercio, dopo aver sentito la Commissione consultiva, se ritiene fondato l’accertamento, dispone l’adozione dei provvedimenti sanzionatori. In caso contrario decide per l’archiviazione degli atti.
L’esito del provvedimento viene tempestivamente comunicato all’interessato e, qualora esso abbia per contenuto l’irrogazione della sanzione della sospensione o della revoca, il medesimo viene partecipato al competente ufficio della M.C.T.C.
TITOLO VI - VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE
ART. 42 - VETTURE PUBBLICHE A TRAZIONE ANIMALE (CARROZZE E SLITTE)
Sono applicabili ai titolari di licenza di vettura a trazione animale gli artt. 64 e ss. del D.Lgs. 285/92 e artt. 220 e ss. del D.P.R. 495/92, nonché tutti gli articoli del presente regolamento, purché compatibili con la particolarità del trasporto.
ART. 43 - ABILITAZIONE DEI CAVALLI
L’abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l’esercizio dell’attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità della licenza.
Tale abilitazione sarà rilasciata entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento dal veterinario del servizio pubblico competente per territorio, che provvederà alla redazione e tenuta dell’anagrafe dei cavalli abilitati per le licenze di vetture a trazione ippica.
L’iscrizione all’anagrafe dei cavalli abilitati è attestata dal libretto sanitario e dovrà essere rinnovato annualmente presso il Servizio Veterinario competente per territorio.
ART. 44 - CARATTERISTICHE DELLA VETTURA
I veicoli a trazione animale (carrozze e slitte) devono possedere le seguenti caratteristiche:
1. Essere dotati di non più di 5 posti oltre quello del conducente
2. Il traino del veicolo deve avvenire con non più di due animali da tiro
3. Gli elementi che costituiscono la struttura e i relativi collegamenti realizzati con materiali idonei, privi di difetti e di sezione sufficiente per resistere alla sollecitazione impressa al veicolo in condizioni di circolazione a pieno carico
4. I rivestimenti, i sedili, gli schienali e il pavimento di materiale lavabile
5. Le ruote del veicolo, gommate, non devono essere più di 4, dotate di cerchioni in ferro
6. Un doppio dispositivo di frenatura di cui uno di stazionamento e l’altro di servizio
7. Le slitte devono avere un dispositivo di frenatura consistente in 1 o più arpioni applicati sui longheroni delle slitte e manovrati con leve o volantini. L’uso di questi dispositivi di frenatura è consentito soltanto su strade ricoperte da uno strato di neve o di ghiaccio, sufficiente a preservare il manto stradale.
8. Dispositivi di segnalazione consistenti in due fanali e due catadiottri anteriori bianchi, due fanali e due catadiottri posteriori rossi, un catadiottro arancione su ogni lato
9. Una targa con l’indicazione del proprietario, il comune di residenza, la categoria di appartenenza e il numero di matricola.
La fornitura delle targhe è riservata ai Comuni, le cui caratteristiche sono riportate all’art. 67 del D.Lgs. 285/92 e artt. 222 e ss. del D.P.R. 495/92
ART. 45- RINNOVO AUTORIZZAZIONI
L’autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello del rilascio. L’ufficio competente verificherà il sussistere delle condizioni per il rinnovo e fissa il luogo e il tempo della revisione del veicolo. Dell’avvenuta revisione è rilasciato apposito certificato che deve essere tenuto sul veicolo durante il servizio
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE
ART. 46- STAZIONAMENTO AREA PUBBLICA
In deroga a quanto previsto dagli artt. 8 e 31 del presente regolamento e sino all’istituzione del servizio di taxi nel Comune di Livigno, i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente sono autorizzati a stazionare sull’area pubblica allo scopo di effettuare anche il servizio di piazza. I titolari di autorizzazione per noleggio con conducente potranno esporre sul tetto dei propri mezzi la scritta “NCC”, con esclusione di qualsiasi altro tipo di indicazione.
Le località di stazionamento per il noleggio di veicoli con conducente sono così individuate: VIA ISOLA (di fronte ex farmacia) – n. 2 posti
VIA SAROCH (area polifunzionale ) – n. 3 posti
VIA FREITA (sotto Hotel Xxxxxxxxx prima distributore Esso) n. 2 posti PLAZAL XXXX XXXXXX – LIVIGNO (di fronte Scuole elementari) - n. 2 posti
come meglio evidenziato nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente regolamento. Le eventuali modifiche saranno effettuate con atto separato da adottarsi direttamente dal Comando Polizia Municipale.
Per le carrozze e slitte a trazione animale le località di stazionamento, le tracce sulle piste innevate e i percorsi estivi in cui i servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali, saranno individuati annualmente dall’Amministrazione Comunale, sentiti gli interessati.
Il titolare di autorizzazione dovrà presentare la disponibilità dei terreni relativamente allo stazionamento.
TITOLO VIII - NORME FINALI
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni che l’Amministrazione Comunale ha precedentemente emanato in materia.
Il presente Regolamento entrerà in vigore il 16° giorno dall’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio conseguente al positivo espletamento delle procedure di approvazione ed omologazione previste per legge.
Copia del presente regolamento deve essere consegnata ai titolari di autorizzazione a cura del settore commercio.
SOMMARIO
TITOLO I - NORME GENERALI 2
ART. 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO 2
ART. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO 2
ART. 3 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DEL TIPO DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO 2
ART. 4 - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE 2
ART. 5 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI 3
ART. 6 - VEICOLI AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA 3
ART. 7 - MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E RICONOSCIMENTO DELLE AUTOVETTURE 3
ART. 8 - AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 4
TITOLO II - NORME PER IL RILASCIO DELLE LICENZE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO VEICOLO CON CONDUCENTE 4
ART. 9 - AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO 4
ART. 10 - REQUISITI SOGGETTIVI PER OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE 5
ART. 11 - IMPEDIMENTI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 5
ART. 12 - MODALITA’ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 6
ART. 13 - CONTENUTI DEL BANDO 6
ART. 14 - ATTIVITA’ DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E TITOLI VALUTABILI 6
ART. 15 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 7
ART. 16 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 7
ART. 17 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 7
ART. 18 - DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 7
ART. 19 - INIZIO E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 8
ART. 20 - FIGURE GIURIDICHE 8
ART. 21 - DATI RIPORTATI SULL’AUTORIZZAZIONE 9
ART. 22 – RINNOVO ANNUALE 9
ART. 23 - TRASFERIBILITA’ DELL’AUTORIZZAZIONE 9
ART. 24 - GUIDA E SOSTITUZIONE ALLA GUIDA 10
TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO 11
ART. 25 - COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO E DEGLI UTENTI. 11
ART. 26 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO E/O LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DI VETTURE IMPIEGATE NEL SERVIZIO DI NOLEGGGIO CON CONDUCENTE 11
ART. 27 - TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP 12
ART. 28 - IDONEITA’ DEI MEZZI 12
ART. 29 – SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL’ATTIVITA’ 12
ART. 30 - RECLAMI 12
ART. 31 - STAZIONAMENTO DEI VEICOLI 13
ART. 32 - SERVIZI VIETATI 13
ART. 33 - RESPONSABILITA’ RELATIVE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE 13
ART. 34 - TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI 13
TITOLO IV - DIFFIDA, SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE 13
ART. 35 - VIGILANZA 13
ART. 36 - DIFFIDA 13
ART. 37 - SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE 13
ART. 38 - REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE 14
ART. 39 - DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE 15
TITOLO X - XXXXXXXX 00
ART. 40 - SANZIONI 15
ART. 41 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO 15
TITOLO VI - VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE 15
ART. 42 - VETTURE PUBBLICHE A TRAZIONE ANIMALE (CARROZZE E SLITTE) 15
ART. 43 - ABILITAZIONE DEI CAVALLI 16
ART. 44 - CARATTERISTICHE DELLA VETTURA 16
ART. 45- RINNOVO AUTORIZZAZIONI 16
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE 16
ART. 46- STAZIONAMENTO AREA PUBBLICA 16
TITOLO VIII - NORME FINALI 17