Standard di progettazione dei percorsi
ALLEGATO A
Standard di progettazione dei percorsi
Sommario
1. Premessa 4
2. Gli standard di erogazione 5
3. I profili 7
3.1 Introduzione al format dei profili 7
3.2 I profili regolamentati 7
3.3 Aggiornamento del Repertorio 7
4. La progettazione del percorso formativo: elementi di sistema ed elementi di flessibilità 8
4.1 Percorsi e relative componenti 9
4.1.1 “Tecnologie informatiche” e “Competenze digitali trasversali”. Nuovi “Obiettivi” da integrare nei percorsi formativi 9
4.1.2 Imprenditorialità ed Educazione finanziaria 10
4.2 Utilizzo completo e utilizzo parziale degli elementi del Repertorio all’interno del percorso formativo
..................................................................................................................................................................... 10 4.3 La “struttura” del percorso formativo ................................................................................................... 11
4.4 Percorsi Standard e relativo utilizzo 11
4.5 I percorsi standard “modulari” 12
4.6 Sostituzione di profili/scheda corso in fase di progettazione o duplicazione dei percorsi per obsolescenza o per esigenze specifiche di progettazione formativa 12
4.7 Deroga ore 13
4.8 Progettazione di percorsi a partire da elementi non presenti nel Repertorio 13
4.9 Introduzione alle Prove Complessive di Valutazione 13
4.9.1 Struttura Generale di una PCV 14
4.10 Note operative – Sistema Informativo Regione Piemonte 15
4.10.1 Progettazione per Ente e per Sede operativa 15
4.10.2 Export del percorso formativo 15
4.10.3 Elementi aggiuntivi a supporto della progettazione 15
5. Modalità, Strumenti e Innovazioni 15
5.1 Standard minimi di laboratorio 17
6. Linee guida per la FAD/e‐learning 17
7. Stage e project work 19
7.1 Stage 19
7.2 Project work 19
8. Principi orizzontali del PR FSE PLUS 2021‐2027 20
8.1 Linee guida per lo sviluppo sostenibile 20
8.1.1 Premessa 20
8.1.2 Modalità operative 21
8.1.3 Metodologie e strumenti 22
8.2 Linee guida per la parità fra uomini e donne e non discriminazione 22
8.2.1 Modalità operative 22
9. Linee guida per la sicurezza 23
9.1 Profili/Obiettivi afferenti all’igiene e alla sicurezza sul lavoro 23
10. Linee guida per la definizione delle unità formative dedicate all’orientamento 24
11. Linee guida per l’inclusione sociale 25
12. Gestione dei crediti formativi 25
12.1 Requisiti di accesso ai percorsi: crediti formativi derivanti da competenze certificate o validate 26
13. Modellazione di azioni di recupero/personalizzazione 26
14. Certificazioni in esito ai percorsi formativi 26
1. Premessa
L’Italia ha recentemente conosciuto una significativa accelerazione normativa in materia di certificazione delle competenze, innescata dalla L. 92/2012 e dai decreti successivi che si sono susseguiti in tempi relativamente rapidi.
Il Decreto Legislativo 13 del 16 gennaio 2013 ha individuato il Repertorio Nazionale, gli enti titolari del sistema di certificazione nazionale, gli standard minimi di sistema, di attestazione finale e di servizio che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Il Decreto interministeriale MLPS‐MIUR del 30 giugno 2015 ha fornito le indicazioni per la costituzione del Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali che è una parte integrante del più ampio Repertorio Nazionale.
In attuazione del decreto, a partire dal 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni hanno effettuato un complesso lavoro di mappatura delle qualifiche dei repertori regionali che sono confluite nell’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni, primo risultato di un processo ancora in corso.
Il Decreto 8 gennaio 2018 istituisce il “Quadro Nazionale delle Qualificazioni” quale strumento di descrizione e classificazione delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 13 del 16 gennaio 2013
Il Decreto 5 gennaio 2021 ha sancito l’adozione delle Linee guida che rendono operativo il Sistema nazionale di certificazione delle competenze ai sensi dell'articolo 4, comma 58, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e del citato Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, inserendosi nell'ambito del più ampio processo nazionale per il diritto individuale all'apprendimento permanente.
L’Accordo Stato Regioni del 8 luglio 2021 definisce il “Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta”, quale documento di indirizzo e strategico per rafforzare e valorizzare sia le politiche e le azioni in essere che linee di azione specifiche e nuove; inoltre, il piano definisce linee di azioni comuni ai vari attori sia per i piani di attuazione di medio periodo che per i programmi operativi delle singole amministrazioni e degli altri attori socio‐economici.
Questo contesto in continua evoluzione ha avuto ripercussioni anche su un sistema maturo e strutturato come quello della Regione Piemonte che ha adeguato la normativa regionale in materia e che partecipa attivamente ai lavori nazionali.
Anche alla luce delle recenti novità normative e al fine di sistematizzare ed esplicitare le caratteristiche di flessibilità del sistema della formazione professionale, si è ritenuto opportuno aggiornare la versione precedente del presente documento come risposta dinamica ai mutamenti e cambiamenti del sistema della formazione professionale.
La finalità è quella di costituire riferimento di progettazione dei percorsi formativi previsti negli atti di indirizzo e negli avvisi regionali, facendo della trasversalità una caratteristica intrinseca che si esplicita attraverso i seguenti elementi guida:
• implementazione della referenziazione delle qualifiche regionali al Quadro Europeo (EQF) e Nazionale delle Qualificazioni, in coerenza con le indicazioni del Decreto del Ministero del Lavoro dell’8 gennaio 2018, così da garantire la completa leggibilità e spendibilità delle stesse tra Regioni e Stati Membri, si lega al programma Regionale di supporto all’occupazione ed al lavoro. La referenziazione integrale dei profili, infatti, rende il Repertorio piemontese pienamente interpretabile in chiave europea, nazionale e interregionale, permettendo una maggiore chiarezza nella declinazione delle specificità lavorative locali ed una corretta trasposizione delle stesse in realtà economiche eterogenee;
• la referenziazione degli Standard Formativi alle classificazioni ATECO e CPI2011, così da permettere la gestione di correlazioni multiple con altri repertori a livello nazionale (come l’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni) e regionale (Banca dati Excelsior, dati Comunicazioni Obbligatorie – COB, altri Repertori regionali e banche dati nazionali di riferimento).
Il presente documento ha carattere trasversale e generale, deve pertanto essere integrato con le indicazioni specifiche che la stessa amministrazione definisce all’interno delle direttive e degli atti conseguenti (avvisi, bandi, etc.).
A corredo degli “standard di progettazione” si affiancano gli “standard di erogazione” (schede corso) che hanno la finalità di fornire le informazioni rilevanti per la progettazione dei percorsi formativi riferiti a ciascun profilo/obiettivo, in coerenza con le indicazioni dell’amministrazione.
2. Gli standard di erogazione
Le schede corso costituiscono il riferimento univoco per la progettazione dei percorsi: consentono di garantire omogeneità nei percorsi formativi in ambito formale e costituiscono un importante strumento per perseguire qualità e coerenza fra tipologia di destinatario ed elementi principali di erogazione del percorso.
Allo stesso tempo, le schede corso rispondono a criteri di flessibilità in quanto è possibile sostituirle mantenendo i contenuti coerenti con il profilo professionale quando si effettua la duplicazione di un percorso formativo.
Ciascuna scheda presenta una parte di carattere generale e una parte riferita agli standard dei percorsi in relazione allo specifico destinatario a cui si rivolgono.
I dati della parte generale si riferiscono al profilo in termini di titolo del percorso, normativa, possibilità di assegnare il credito in ingresso, certificazione prevista in uscita, ore di assenza massime consentite, tipologia di valutazione (prova in ingresso e finale) e durata della prova finale; inoltre, la parte generale presenta i range di durata del corso e dello stage e fornisce indicazioni rispetto alle ore di formazione a distanza1 (e‐ learning) previste rispetto ai vari percorsi progettati.
A seconda dei target di utenza a cui si rivolge il percorso, alla parte generale segue una scheda attività destinatario che riporta gli standard di erogazione specifici in termini di durata del corso, dello stage e della FAD (e‐learning), prerequisiti di accesso al corso ed eventuali altre indicazioni utili per la progettazione.
In particolare, per quanto concerne il titolo di studio e ulteriori eventuali prerequisiti, qualora si sia in presenza di percorsi afferenti a professioni regolamentate, si tratta di elementi imprescindibili per l’accesso al percorso formativo.
Laddove si tratti invece di prerequisiti di accesso a percorsi di qualifica o a percorsi post‐diploma afferenti a professioni non regolamentate, al fine di garantire la massima possibilità di accesso alla formazione, sono ammissibili anche gli utenti privi di specifico titolo2 che abbiano superato le prove predisposte per l’accertamento delle competenze in ingresso3, oltre ad eventuali altre prove selettive.
I destinatari sono individuati rispetto alle seguenti caratteristiche:
‐ età
‐ stato occupazionale (disoccupati, occupati o entrambi gli stati)
‐ livello minimo e massimo di scolarità richiesta in ingresso (dove previsto anche un livello massimo è precisato, diversamente il campo è vuoto)
‐ necessità di obbligo scolastico assolto
‐ esperienze lavorative richieste o meno per la partecipazione al percorso.
Parte dei dati della scheda generale sono riportati anche nelle schede attività destinatario senza variare (es. titolo del percorso, normativa…); nel caso tali dati variassero in funzione delle tipologie di destinatario, la scheda generale risulterebbe vuota, mentre risulterebbero completate le schede attività destinatario.
Laddove si presentassero situazioni formative per le quali i destinatari previsti nelle schede non rispondano al target individuato dall’operatore, a fronte dell’esplicitazione di tali esigenze e delle motivazioni ad esse
1 Di seguito indicata con il termine FAD.
2 Ovvero diploma di scuola media di I grado (licenza media) o diploma di scuola media di II grado.
3 Se disponibili, è consigliabile utilizzare le prove di accertamento del Repertorio regionale.
connesse, l’amministrazione deputata alla valutazione e approvazione del percorso si riserva di valutare la necessità e fattibilità della proposta.
Data la finalità degli standard di erogazione, la gran parte dei profili del Repertorio regionale è corredata dalla relativa scheda corso; per quanto concerne gli obiettivi, gli standard di erogazione sono disponibili per parte dei normati e per gli obiettivi per i quali si è ritenuto importante definire gli elementi costitutivi per la progettazione dei percorsi.
Più nel dettaglio, gli elementi presentati dalla scheda corso possono essere così sintetizzati:
a) elementi generali e invarianti della scheda corso
Contenuto Note
Codice identificativo e denominazione del Viene indicato lo standard formativo di riferimento del profilo/obiettivo indirizzo di riferimento percorso formativo
b) informazioni relative ai destinatari della politica attiva (scheda destinatari)
Contenuto
Tipologia destinatario
Note
Breve descrizione del target della politica attiva.
Obbligo scolastico assolto
Età, stato occupazionale, scolarità
Esperienze lavorative
Viene specificato se per la frequenza del corso in oggetto è
necessario aver assolto l’obbligo di istruzione
Tipologia del destinatario del corso classificato in funzione di età, titolo di studio conseguito, stato occupazionale. In particolare, per il titolo di studio, si intende il livello minimo da possedere per accedere al corso. Sono poi specificati ulteriori dettagli di tali attributi.
Viene esplicitata la necessità o meno da parte degli utenti di aver avuto esperienze lavorative pregresse.
Ore erogate in e‐learning
Vengono fornite le indicazioni per la gestione dell’e‐
c) elementi della scheda corso che variano in funzione del destinatario della politica attiva
Contenuto
Tipo di attestazione rilasciata in esito al corso
Note
Tipologia di attestazione rilasciata in esito al corso formativo: frequenza e profitto, validazione delle competenze, qualifica, specializzazione, abilitazione
professionale, idoneità, diploma professionale.
Viene indicato il range di ore (ore min/max) del corso in
Ore corso oggetto in coerenza con il target identificato; il range è comprensivo delle ore di stage ed esame.
Ore di assenza massima consentite Ore di assenza massime consentite per poter accedere alla prova d’esame.
Viene indicato il range di ore (ore min/max) dello stage in coerenza con il target identificato.
Ore di stage
Laddove sia indicato (Ore di stage >0) questo deve essere
obbligatoriamente previsto nel percorso. Casi particolari possono essere gestiti tramite il “Riconoscimento dei crediti” o di “Deroga ore”.
Contenuto Note
learning
Viene specificato se per il corso in oggetto è prevista la
Crediti
possibilità di assegnare agli allievi crediti formativi in ingresso.
Tipo prova finale Tipologia di prova finale.
Durata della prova finale Durata della prova finale.
Viene descritta sinteticamente la prova di ingresso per l’accesso al corso. In riferimento al colloquio tecnico
Descrizione prova di ingresso
Normativa di riferimento
Pre‐requisiti in ingresso
motivazionale in ingresso al corso, è a cura dell’operatore valutarne la necessità o meno di svolgimento laddove non sia indicato.
Sono riportate le normative generali e specifiche che compariranno sull’attestazione in coerenza con il target di riferimento.
Sono descritti i requisiti minimi per poter accedere al corso, che precisano e dettagliano la scolarità richiesta e/o eventuali eccezioni che prevedono la somministrazione della prova di ingresso.
Altre indicazioni Campo note nel quale inserire eventuali ulteriori precisazioni.
Le schede sono reperibili sul Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi di Regione Piemonte, a partire dal profilo a cui si riferiscono.
3. I profili
3.1 Introduzione al format dei profili
Il format adottato dalla Regione Piemonte per la descrizione dei profili/obiettivi del proprio Repertorio, è stato approvato con D.G.R. n. 36 ‐ 2896 del 14/11/2011 Allegato C.
Si tratta di un format in cui l’elemento chiave è costituito dalla competenza agita nell’ambito di specifici processi di lavoro e rispetto alla quale vengono definiti gli altri descrittori.
3.2 I profili regolamentati
I profili e gli obiettivi del Repertorio regionale sono ricondotti a due grandi categorie: formazione regolamentata e formazione non regolamentata.
Laddove si sia in presenza di elementi regolamentati nelle schede corso è riportata la normativa di riferimento nazionale e regionale alla quale si deve guardare con attenzione per la progettazione dei percorsi formativi e di cui si deve dare evidenza nelle attestazioni; la normativa è anche consultabile sul sito della Regione Piemonte.
Al di là delle informazioni riportate nelle schede corso, i profili/obiettivi regolamentati possono prevedere delle specificità date dalle normative in termini, ad esempio, di gestione dei crediti formativi piuttosto che di organizzazione delle attività formative, di cui il progettista deve inderogabilmente tenere conto.
3.3 Aggiornamento del Repertorio
È sempre possibile, da parte degli operatori, presentare proposte di aggiornamento del Repertorio in termini di modifica dei profili/obiettivi esistenti e/o inserimento di nuovi, anche in raccordo con l’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni.
Per le istanze di aggiornamento del Repertorio si rimanda alla D.G.R. N°18‐6464 del 07/10/2013 “Revoca parziale alla D.G.R. 152‐3672 del 2/08/2006 ‐ Indicazioni per la certificazione delle competenze e l’aggiornamento del Repertorio piemontese degli standard formativi”.
Le modalità per la presentazione delle istanze di inserimento in Repertorio, così come definite nella D.G.R. N°18‐6464 del 07/10/2013 sono illustrate nello schema sottostante:
4. La progettazione del percorso formativo: elementi di sistema ed elementi di flessibilità
In relazione alla definizione di un quadro strategico nazionale e regionale per l’apprendimento permanente, alle norme generali e ai livelli essenziali del sistema nazionale di certificazione, negli ultimi anni sono state delineate importanti prospettive e fornite indicazioni sia a livello europeo che a livello nazionale e/o regionale.
In particolare, il D.Lgs. 13 del 16 gennaio 2013 in attuazione della L. 92/2012 – agli articoli 3 e 6 ‐ stabilisce che sono oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite a qualificazioni del Repertorio nazionale e dei repertori regionali codificati, pubblicamente riconosciuti e rispondenti a specifici standard minimi, esplicitati nel decreto stesso. In linea con il decreto, con D.G.R. n. 18‐6464 del 7 ottobre 2013 la Regione Piemonte definisce quindi che “in conformità con la normativa vigente, la certificazione pubblica delle competenze e il rilascio delle varie qualificazioni nel sistema piemontese della formazione professionale e della IeFP potrà avere ad oggetto solo profili, obiettivi e competenze o parti di esse presenti nel Repertorio Pubblico degli Standard Formativi piemontese” e che “il Repertorio regionale è costituito da quanto reso pubblico nell’apposito Repertorio degli Standard Formativi della Direzione Istruzione Formazione e Lavoro a seguito dell’istruttoria e validazione del settore Standard Formativi, Qualità ed Orientamento Professionale”.
Ne consegue che i percorsi formativi realizzati a partire da profili/obiettivi e competenze o parti di esse non presenti a Repertorio, potranno essere autorizzati laddove le specifiche misure regionali lo prevedano, ma potranno condurre ad una attestazione di “Frequenza e profitto”.
I criteri di sistema, di certificazione e di attestazione, in attuazione delle evoluzioni normative europee e nazionali di cui sopra e i modelli di attestazione per la certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali sono dettagliati nella D.G.R. 48‐3448 del 6 giugno 2016 e nella successiva
D.D. del 1° luglio 2016, n. 420 “Approvazione delle indicazioni operative per il rilascio degli attestati e dei nuovi format di attestazione delle competenze”.
Con riferimento alle attività di progettazione dei percorsi formativi da parte degli enti accreditati per la formazione professionale, si evidenzia che sono i singoli atti/avvisi che definiscono i profili su cui è ammissibile richiedere istanze di finanziamento, in coerenza con le priorità di indirizzo individuate dalla Regione Piemonte.
Di seguito, vengono fornite le indicazioni relative al modellamento di percorsi formativi riferiti ad elementi del Repertorio, siano essi utilizzati in modo completo (ovvero prevedendo la formazione e conseguentemente la certificazione su tutte le competenze previste dal profilo/obiettivo), piuttosto che parziale (ovvero prevedendo la formazione e conseguentemente la certificazione solo di alcune competenze).
4.1 Percorsi e relative componenti
Il percorso formativo è l’insieme delle esperienze di apprendimento per acquisire competenze, conoscenze, e abilità. Un percorso di apprendimento può comprendere esperienze di apprendimento formali e non formali che possono essere certificate dopo la necessaria convalida.
Il percorso è strutturato in unità formative (UF) ciascuna delle quali consente l’acquisizione di competenze (o parti di esse) previste nel profilo/obiettivo di riferimento.
In questo paragrafo si riportano le principali componenti del percorso formativo da utilizzare a cura dei progettisti, anche sulla base di quanto specificato nei singoli atti di programmazione.
Il percorso formativo si compone dei seguenti elementi:
Elementi di riferimento: sono le componenti centrali della formazione, costituite dalle competenze professionalizzanti quali
• Figura di riferimento nazionale
• Profilo
• Obiettivo.
Elementi a completamento del percorso: si tratta di elementi che completano, integrano e rafforzano il percorso formativo in termini di competenze; possono essere sia obiettivi utilizzati interamente o parzialmente, che profili di cui vengono utilizzate solo alcune competenze e variano a seconda dei destinatari previsti dalle politiche regionali.
4.1.1 “Tecnologie informatiche” e “Competenze digitali trasversali”. Nuovi “Obiettivi” da integrare nei percorsi formativi
Nel Repertorio regionale è previsto l’obiettivo relativo alle “Competenze digitali trasversali” che costituisce una sintesi del “quadro delle competenze europee” così come tradotto da AGID (xxxxx://xxxxxxxxxx‐xxxxxxxx‐ xxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxx/_xxxxxxxxx/XxxXxxx0‐1_ITA.pdf).
Per soddisfare l'esigenza di una formazione trasversale, gli obiettivi “Competenze digitali trasversali” e “Tecnologie informatiche”, devono essere inseriti nei percorsi formativi secondo una o entrambe le seguenti modalità:
‐ utilizzo completo o parziale a seconda delle necessità di progettazione creando una unità formativa specifica con ore dedicate oppure agganciando gli obiettivi alle unità formative previste dal percorso;
‐ contestualizzazione attraverso le “modalità” e/o attraverso i “saperi” collegati alle conoscenze essenziali.
Se un percorso formativo richiede come prerequisiti di accesso una o più competenze rientranti nell’obiettivo trasversale “Tecnologie informatiche” non vi è l’obbligatorietà di procedere come sopra indicato.
In alternativa, se previsto da atti/avvisi dell’Amministrazione, è possibile descrivere in modo trasversale a più percorsi come si intendono trasferire agli allievi le competenze digitali e informatiche. In questo caso è sufficiente descrivere tali elementi nelle sezioni dei formulari definiti negli atti e negli avvisi e non è più necessario inserirli a livello di progettazione del percorso formativo.
4.1.2 Imprenditorialità ed Educazione finanziaria
Le amministrazioni pubbliche ed il Ministero dell’Istruzione all’interno del “Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle Competenze della popolazione Adulta”, interconnesso con la “Nuova Agenda europea delle competenze”, si sono prefissate l’obiettivo di favorire, per la popolazione adulta (29‐60 anni), lo sviluppo e il potenziamento delle competenze chiave per la cittadinanza e l’occupabilità, che includono anche l’Educazione finanziaria e l’Imprenditorialità.
È stato rilevato che gli adulti in carenza di conoscenze, in questi ambiti, non beneficerebbero pienamente dei percorsi di upskilling/reskilling.
Si ritiene opportuno, pertanto, in funzione del contenuto del percorso e del target degli allievi di raccomandare la trattazione degli argomenti relativi all’alfabetizzazione finanziaria e all’Imprenditorialità.
Quindi l’inserimento di questi temi non è obbligatorio, ma il loro richiamo in certi contesti formativi appare fondamentale.
Si specifica che tali elementi potranno essere contestualizzati all’interno del percorso formativo attraverso le modalità oppure attraverso i “saperi” collegati alle conoscenze essenziali, senza variare il numero di ore previste per il percorso.
4.2 Utilizzo completo e utilizzo parziale degli elementi del Repertorio all’interno del percorso formativo
Gli elementi, sia di riferimento che a completamento del percorso, possono essere “utilizzati” in modo completo oppure parziale, ovvero il percorso formativo può prevedere l’acquisizione di tutte le competenze costituenti l’elemento oppure solo di alcune.
In caso di utilizzo completo, tutte le competenze previste dalla figura/profilo/obiettivo di riferimento devono essere trasferite attraverso la formazione portando quindi ad un’attestazione completa della figura/profilo/obiettivo in termini di attestato di validazione delle competenze/qualifica/specializzazione/ idoneità/abilitazione. Laddove la progettazione parta da una scheda corso, l’utilizzo del profilo di riferimento deve essere necessariamente completo.
In caso di utilizzo parziale, vengono trasferite solo alcune competenze costituenti la figura/profilo/obiettivo o parti di competenze (solo alcune abilità e conoscenze di una competenza), pertanto l’attestazione in esito è necessariamente un attestato di validazione delle competenze.
Nel percorso formativo possono coesistere utilizzi completi e parziali della figura/profilo/obiettivo di riferimento e a completamento del percorso, cioè può essere previsto un utilizzo parziale della componente di riferimento e un utilizzo completo della/e componenti a completamento e viceversa.
Ovviamente, un percorso che porta alla certificazione di tutta una figura/profilo/obiettivo standard deve obbligatoriamente essere finalizzato all’acquisizione di tutte le competenze della figura/profilo/obiettivo, a cui potranno aggiungersene altre attinte dal Repertorio e utilizzate in modo parziale.
4.3 La “struttura” del percorso formativo
Un percorso formativo è strutturato in annualità, fasi e in unità formative (UF).
Il percorso può essere erogato in una o più annualità. L’annualità rappresenta l’arco temporale nell’ambito del quale viene erogato l’intero percorso formativo. La fase è costituita da un insieme di unità, mentre l’unità formativa rappresenta uno step del percorso, con precisi obiettivi ed è costituita da una o più competenze che dovranno essere acquisite dallo studente; l’organizzazione delle unità formative costituisce la struttura del percorso formativo.
La declinazione del percorso può essere articolata in una o più unità formative o in fasi e unità formative, purché riconducibili in modo univoco alle singole annualità.
Per ogni unità formativa deve essere indicato il monte ore dedicato e, pertanto, il monte ore di una fase/annualità corrisponde alla somma del monte ore delle singole unità formative che la compongono.
In relazione ai contenuti di un percorso formativo, possono essere realizzate unità formative dedicate a singole competenze oppure a gruppi di competenze. A ciascuna unità formativa devono essere quindi ricondotte una o più competenze e, di ciascuna competenza, possono essere trattate tutte o solo alcune abilità e conoscenze. Al fine di assicurare la massima flessibilità e contestualizzazione delle tematiche trattate nel percorso, qualora l’operatore lo ritenga utile e necessario, in fase di progettazione può prevedere conoscenze ulteriori da associare alle unità formative, cosiddette conoscenze libere, che vanno ad aggiungersi a quelle previste dal profilo, ma che non costituiranno elemento di certificazione.
La progettazione di un percorso formativo può prevedere due livelli di approfondimento: micro‐ progettazione o macro‐progettazione.
Nella micro‐progettazione:
‐ per ciascuna conoscenza collegata all’unità formativa devono essere esplicitati i saperi che consentono di acquisire tale conoscenza. I saperi trovano espressione negli argomenti che verranno trattati nell’unità formativa, ad esempio in termini di concetti, elementi, tecniche, metodologie…;
‐ gli strumenti e le modalità (aule, attrezzature, laboratori, modalità) devono essere collegati alle singole unità formative, tenendo presente che uno stesso elemento può essere associato a più unità formative.
Nella macro‐progettazione è sufficiente collegare le competenze ‐ in modo completo o parziale ‐ alle unità formative senza dettagliare i saperi, e associare strumenti e modalità a livello di percorso formativo, senza inserirli nelle unità formative.
4.4 Percorsi Standard e relativo utilizzo
I percorsi standard sono percorsi progettati dalla Regione Piemonte con l’ausilio delle commissioni tecniche a livello di macro o micro‐progettazione.
I percorsi standard devono essere utilizzati dall’operatore senza modificarne i contenuti in termini di componenti e struttura. È possibile invece modificare alcune informazioni generali del percorso (es. descrizione, note…).
In funzione di quanto previsto da atti/avvisi dell’amministrazione può essere richiesta:
a) l’integrazione del percorso con la specificazione delle modalità e degli strumenti previsti per la valorizzazione dei principi orizzontali dell’UE e la descrizione di strumenti e modalità propri in coerenza con gli elementi già indicati nel percorso standard;
b) la descrizione, di strumenti e modalità propri dell’operatore e di quelli previsti per la valorizzazione dei principi orizzontali dell’UE, in modo trasversale a più percorsi. Tale descrizione deve essere effettuata nelle sezioni dei formulari definiti negli atti e negli avvisi.
Qualora esista un percorso formativo standard, questo deve essere obbligatoriamente utilizzato per la progettazione; qualsiasi eccezione all’utilizzo del percorso formativo standard a favore di un percorso nuovo, deve essere richiesta e motivata all’amministrazione che valuta e approva il percorso.
4.5 I percorsi standard “modulari”
Per alcuni profili del Repertorio, sono inoltre disponibili dei percorsi standard modulari; si tratta di percorsi costituiti da una serie di moduli formativi di durata variabile, ciascuno dei quali finalizzato al trasferimento di un numero limitato di abilità/conoscenze del profilo capitalizzando anche l’acquisizione di singole competenze. La formazione del profilo nella sua totalità è data dallo svolgimento di tutti i moduli che compongono il percorso. Pertanto, l’attestazione prevista per ciascun modulo è l’attestato di validazione delle competenze, mentre solo a conclusione del percorso e con la fruizione dell’ultimo modulo è possibile conseguire la certificazione prevista dal profilo/obiettivo (qualifica/specializzazione).
Il loro utilizzo non è obbligatorio laddove l’operatore proponga un percorso unitario di tutte le competenze dei moduli.
4.6 Sostituzione di profili/scheda corso in fase di progettazione o duplicazione dei percorsi per obsolescenza o per esigenze specifiche di progettazione formativa
In un’ottica di garantire maggiore flessibilità in fase di progettazione e ai fini di massimizzare la capitalizzazione dei contenuti dei percorsi formativi degli enti, è possibile duplicare i percorsi modificando il profilo di riferimento (e/o gli altri profili/obiettivi) e la scheda corso, preservando i contenuti comuni tra i diversi profili utilizzati secondo regole di coerenza e congruità che rispettano la natura originaria del percorso. Parimenti, i percorsi che vedono al loro interno elementi divenuti obsoleti possono costituire la base di partenza per una nuova progettazione andando a sostituire il profilo/obiettivo e/o la scheda corso divenuti obsoleti.4 Il Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi è infatti in continua evoluzione, al fine di rispondere in maniera sempre coerente con le esigenze di aggiornamento degli elementi in esso contenuti.
Per questo motivo, sia per esigenze progettuali sia perché sono stati pubblicati standard di progettazione e/o erogazione più aggiornati, in sede di progettazione possono verificarsi esigenze di sostituzione di un profilo, di riferimento o meno, piuttosto che di una scheda corso.
Le casistiche che si possono presentare sono molteplici, se ne riportano alcune di esempio:
• necessità di sostituire un profilo di riferimento (in specifiche situazioni) o non, con un profilo ritenuto più consono, in fase di progettazione;
• necessità di adeguarsi a casi in cui un profilo/obiettivo sia sostituito da una versione più aggiornata, con conseguente variazione anche della scheda corso ad esso associata;
• necessità di variare il profilo/obiettivo in quanto divenuto obsoleto senza prevedere una nuova versione perché non più rispondente alle esigenze del mercato; necessità di associare in fase di progettazione una nuova versione di scheda corso (a seguito della variazione di alcuni standard di erogazione).
Anche in fase di duplicazione di un percorso formativo, la nuova progettazione può richiedere una variazione degli elementi associati, per adeguarsi agli ultimi standard pubblicati e in vigore o a specifiche necessità progettuali.
4 Per le indicazioni operative su come procedere a livello di sistema informativo, si rimanda ad un’accurata visione del manuale utente.
4.7 Deroga ore
Per deroga ore si intende una variazione eccezionale delle ore corso previste dagli standard di erogazione rispetto allo specifico profilo5, in virtù di gruppi classe portatori di medesime caratteristiche: una riduzione può essere motivata da competenze pregresse omogenee rispetto al percorso, mentre un aumento di ore può legarsi a un’esigenza di arricchimento del percorso dovuta a specifiche caratteristiche dell’utenza.
Pertanto, ciò che caratterizza la deroga ore è la concessione della stessa all’intero gruppo classe – i cui componenti presentano tutti le medesime caratteristiche ‐ e non al singolo individuo. In tal senso nell’ottica della riduzione il concetto di deroga si differenzia da quello di credito formativo concesso ad personam e non prevede che vi siano inserimenti specifici di dati nel sistema informativo.
Tra le variabili che possono concorrere alla definizione della deroga ore, a titolo esemplificativo, possono figurare una pregressa esperienza professionale dimostrabile, un analogo titolo di studio più elevato rispetto al prerequisito in ingresso, analoghe competenze acquisite in contesti informali e non formali, omogenee necessità formative aggiuntive da parte degli utenti.
Le specificità del target che motivano la deroga ore devono essere dettagliatamente esplicitate in quanto la deroga ore deve essere espressamente autorizzata da parte dell’amministrazione che riconosce e autorizza il percorso, su richiesta dell’operatore.
4.8 Progettazione di percorsi a partire da elementi non presenti nel Repertorio
Qualora all’interno del “Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi di Regione Piemonte” non siano rintracciabili:
‐ profili/obiettivi da utilizzare come riferimento per il percorso
‐ profili/obiettivi da utilizzare in modo parziale per alcune competenze
è possibile progettare un percorso che non utilizzi elementi afferenti al Repertorio degli Standard Regionali. La progettazione deve essere liberamente realizzata nel formato più rispondente alle esigenze dell’agenzia formativa nel rispetto delle regole e indicazioni fornite nei singoli atti regionali e deve costituire specifico
allegato.
Si ricorda che, in tali casi, l’attestazione in uscita deve essere necessariamente “Frequenza e profitto”.
4.9 Introduzione alle Prove Complessive di Valutazione
Il riferimento normativo che fissa i criteri generali per la predisposizione delle Prove Complessive di Valutazione è l’allegato H alla D.G.R. n° 152‐3672 del 2 agosto 2006 e s.m.i., “Disposizioni sulle modalità di predisposizione delle prove complessive di valutazione (PCV) e svolgimento degli esami finali relativi ai corsi autorizzati e/o riconosciuti dalle Province Piemontesi o dalla Regione Piemonte”.
Le Prove Complessive di Valutazione in funzione della tipologia (Prove standard, criteri unificati e prove non standard/nuove) sono progettate/erogate secondo diverse modalità in funzione del livello di certificazione finale.
La tabella che segue presenta per ciascuno dei due livelli di certificazione il tipo di prova prevista.
Certificazione Tipo prova
Prova di agenzia, senza commissione esterna: sono PCV progettate e somministrate dagli Operatori
Certificazione di parte seconda
Prova Standard senza commissione esterna: sono PCV predisposte dalle Commissioni tecniche la cui somministrazione avviene da parte dell’operatore che ha svolto la formazione
5 La deroga ore non è possibile per le professioni regolamentate per le quali è necessario rilasciare i crediti formativi ad personam.
Certificazione Tipo prova
Prova di agenzia validata, con commissione esterna: sono PCV progettate dall’operatore, validate da Regione Piemonte e somministrate in esami gestiti da commissioni esterne
Certificazione di parte terza
Prova standard con commissione esterna: sono PCV predisposte dalle Commissioni tecniche che, per la loro somministrazione, prevedono la costituzione di una commissione d’esame esterna
Il Repertorio delle prove standard e standard a criteri unificati mappa i profili/obiettivi per i quali vi è un numero significativo di percorsi erogati oppure nel caso di elementi normati. Laddove sia presente una prova standard o standard a criteri unificati, deve essere obbligatoriamente utilizzata per la verifica e certificazione delle competenze. Se non è presente, la prova deve essere progettata da parte dell’operatore e, se in un contesto di certificazione di parte terza, essere soggetta a validazione formale.
4.9.1 Struttura Generale di una PCV
La struttura generale delle PCV può essere differente in relazione alla tipologia di percorso formativo; in alcuni ambiti è definita un’architettura che fissa i requisiti della prova in termini di durata, numero e tipologia di prove, come nel caso ad esempio di percorsi afferenti a professioni normate. In altre circostanze, la definizione della struttura minima della prova può interessare solo alcuni aspetti o fornire delle linee guida per la progettazione.
La tabella che segue presenta a titolo esemplificativo alcune tipologie di prove maggiormente utilizzate per la composizione della Prova Complessiva di Valutazione.
Tipologia di prova Obiettivo
Prova tecnico – scientifica Prova teorica
Prova tecnico – programmatoria Prova tecnico – progettuale
È finalizzata ad accertare il possesso di conoscenze tecnico‐scientifiche di tipo teorico attraverso uno o due questionari somministrati all’allievo/a.
Prova teorica preliminare, avente per oggetto i principali problemi tecnologici di processo, introduttiva e programmatoria rispetto alla prova operativa. E’ finalizzata ad accertare la conoscenza delle fasi di lavoro previste per la realizzazione di un prodotto/servizio.
In linea generale viene chiesto all’allievo/a di descrivere tali fasi, con indicazione dei materiali necessari e delle attrezzature da utilizzare. Prevede l’applicazione di competenze tecniche, ma può anche prevedere l’applicazione di conoscenze linguistiche o matematiche.
Studio di un caso È finalizzato ad accertare la conoscenza delle fasi di lavoro. L’allievo/a deve
descrivere in modo completo, dettagliato e coerente le fasi di lavoro relative ad una situazione di lavoro simulata.
Prova tecnico‐operativa Prova pratica
È finalizzata a verificare il raggiungimento delle abilità tecniche previste attraverso la valutazione della performance dell’allievo/a nello svolgimento di una prestazione professionale prefissata.
Prova tecnico‐consuntiva La prova tecnico consuntiva (che deve essere realizzata dopo la prova tecnico‐
operativa) ha lo scopo di illustrare, tramite una relazione scritta, ad un interlocutore competente le caratteristiche del lavoro effettuato durante la lavorazione pratica. Può quindi prevedere la descrizione delle scelte effettuate, degli errori commessi e delle giustificazioni alle scelte effettuate.
Colloquio
È finalizzato ad accertare la capacità dell’allievo/a di parlare di sé, del proprio
lavoro e dei propri obiettivi professionali. L’allievo/a deve descrivere verbalmente, in modo chiaro e sintetico, l’esperienza formativa appena conclusa (comprensiva di stage se previsto), analizzare i risultati dell’intera prova finale ed esprimere le proprie opinioni/aspettative in merito alle prospettive professionali future.
Per ulteriori dettagli ed esempi si rimanda al documento “Linee Guida PCV” nel catalogo dei servizi online della Regione Piemonte.
4.10 Note operative – Sistema Informativo Regione Piemonte
Nell’ambito del sistema informativo della Regione Piemonte sono disponibili le procedure dedicate a supporto delle attività di progettazione dei percorsi e di progettazione ed erogazione delle prove complessive di valutazione. In merito ai sistemi informativi, si rimanda a quanto indicato nelle direttive, negli avvisi e nei manuali utente a supporto dell’utilizzo del sistema.
4.10.1 Progettazione per Ente e per Sede operativa
In ottica di ottimizzazione e rispondenza alle varie necessità organizzative, il percorso formativo può essere progettato a livello di Ente e poi associato alle sedi di competenza per una definizione di dettaglio del percorso formativo, oppure progettato direttamente a livello di sede. Percorsi di sede possono essere duplicati su altre sedi o riportati all’ente principale, in modo da garantire la massima coerenza delle informazioni ad essi associati, in particolare rispetto alla congruenza di strumenti e modalità ed alla loro associazione all’ente/sede.
4.10.2 Export del percorso formativo
In un’ottica di estrema flessibilità, il percorso formativo può sempre essere “esportato” sia attraverso una stampa .pdf che attraverso un formato dati universalmente riconosciuto .xml, al fine di poterlo agganciare a strumenti propri di progettazione e/o gestione.
4.10.3 Elementi aggiuntivi a supporto della progettazione
È sempre possibile, qualora lo si ritenga utile ai fini della progettazione, allegare documenti al percorso formativo.
5. Modalità, Strumenti e Innovazioni
Le “Modalità” dettagliano il livello, le caratteristiche e le particolarità individuate per l’erogazione del corso. Di seguito l’elenco delle tipologie di “modalità” maggiormente diffuse:
‐ Lezione teorica
‐ Esercitazione su casi di studio
‐ Esercitazione pratica
‐ Role play
‐ E‐learning
‐ Visite guidate
‐ Didattica laboratoriale
‐ Lavorare in gruppo
‐ Simulazione.
Le “Innovazioni” rappresentano modalità didattiche peculiari e distintive di ciascun operatore che garantiscono una maggior efficacia nel processo di apprendimento. Si connotano per discontinuità con le metodologie comunemente in uso.
Gli “Strumenti” identificano le risorse utilizzate per l’erogazione dei contenuti del percorso quali attrezzature, aule e laboratori. Sono esempio di strumenti: Kit, libri, dispense, materiale multimediale, link a risorse internet, etc. Gli strumenti includono anche i laboratori, la cui trattazione di dettaglio è rimandata di seguito.
Gli strumenti previsti per il percorso formativo dovranno essere descritti seguendo i punti indicati di seguito, precisandone la tipologia ovvero: attrezzatura, aula, laboratorio.
ATTREZZATURA
Per attrezzature si intende il complesso degli attrezzi, macchine, arnesi, strumenti necessari allo svolgimento di attività anche di differente tipologia; l’attrezzatura può essere intesa anche come kit.
Nella descrizione occorre specificare le principali caratteristiche dell’attrezzatura, quali ad esempio:
‐ versione hardware/software
‐ modello/modelli disponibili
‐ numero di elementi disponibili
‐ …
AULA
Per aula si intende il locale nel quale viene svolta l’attività didattica.
Le caratteristiche dell’aula devono essere esplicitate attraverso una descrizione puntuale e completa degli elementi che la costituiscono; fra gli elementi richiesti, se pertinenti, devono essere riportati e descritti6:tipologia e numero di posti
‐ attrezzatura specifica dell’aula (es. videoproiettore)
‐ ubicazione
‐ indirizzo
‐ sede.
LABORATORIO
Il “laboratorio” rappresenta il luogo centrale della formazione, luogo nel quale lo studente può esperire le competenze gradualmente acquisite. Il laboratorio deve essere coerente e collegato alle competenze professionalizzanti del percorso (e alle relative declinazioni in “saperi” e “conoscenze”) per consentire l’apprendimento e lo svolgimento delle esercitazioni. Il laboratorio è quindi elemento qualificante del percorso formativo e deve avere caratteristiche quanto più possibile simili a quelle della realtà lavorativa in termini di strumenti e attrezzature professionali.
Si precisa che la denominazione del laboratorio costituisce esclusivamente un’etichetta logica, non rappresenta la necessità fisica di un ambiente destinato univocamente al profilo individuato: in questo senso un laboratorio Informatico, per esempio, può essere utilizzato da più percorsi formativi, nel rispetto di un adeguato rapporto tra numero di strumenti/attrezzature e numero complessivo allievi frequentanti.
In riferimento alla normativa sulla sicurezza, i dispositivi di protezione individuale (DPI) e dispositivi di protezione collettiva che si utilizzano nei laboratori devono essere forniti conformemente a quanto previsto dal Testo Unico Sicurezza D.Lgs 81/2008 a cura dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione delle Agenzie Formative.
Un laboratorio può prevedere delle postazioni individuali (una per allievo/a) oppure delle postazioni condivise (es. 3 banchi da cucina).
Le caratteristiche del laboratorio devono essere esplicitate attraverso una descrizione puntuale e completa degli elementi che lo costituiscono; fra gli elementi richiesti, se pertinenti, devono essere riportati e descritti:
‐ postazioni di lavoro, specificando se individuali o condivise, tipologia e numero
6 Laddove il sistema informativo utilizzato per la progettazione non preveda un campo specifico dedicato all’aula, gli elementi richiesti possono essere inseriti nella descrizione dell’aula, oppure nei campi previsti per gli strumenti.
‐ attrezzatura specifica della postazione, tipologia e numero (es. PC, piano cottura)
‐ attrezzatura specifica del laboratorio, tipologia e numero (es. cella robotica, stampante)
‐ ubicazione
‐ indirizzo
‐ sede
‐ superficie del laboratorio.
Con riferimento a Strumenti e Modalità, qualora ne sia richiesta la descrizione, andranno specificati aule, attrezzature e laboratori propri della sede di erogazione del percorso e illustrate le metodologie ritenute più efficaci per l’erogazione dei contenuti.
Strumenti e modalità di ciascuna sede, censite e descritte a Regione Piemonte, una volta acquisite nel percorso possono essere ulteriormente personalizzate.
5.1 Standard minimi di laboratorio
La definizione di standard di laboratorio rappresenta un aspetto di garanzia relativamente alle attrezzature e agli strumenti di cui gli operatori devono disporre di minima per poter erogare un percorso formativo qualitativamente efficace.
Gli standard minimi dei laboratori sono riferiti ad un numero medio di 15 allievi frequentanti il percorso; si evidenzia che tale valore costituisce l’indicatore da prendere in considerazione anche per i laboratori per i quali al momento non sono definiti degli standard; inoltre, tutte le attrezzature da prevedersi nel laboratorio (non solo quelle esplicitate negli standard) devono essere di tipo professionale, ovvero presentare caratteristiche analoghe alle strumentazioni utilizzate nei reali contesti lavorativi.
Gli standard minimi dei laboratori richiesti per i percorsi triennali di qualifica nazionale sono definiti dalla Regione Piemonte nell’Allegato B "Standard minimi dei laboratori relativi alle figure professionali di qualifica" della D.D. n. 982 del 17 ottobre 2017 reperibile sul sito istituzionale; laddove si progettino percorsi relativi a profili/obiettivi normati, si rimanda alla specifica normativa.
Per quanto concerne gli standard minimi del laboratorio informatico definito per le competenze di base (assi culturali), rappresentano il riferimento per tutte le qualificazioni che non prevedano attrezzature informatiche di livello superiore.
6. Linee guida per la FAD/e‐learning
La recente emergenza sanitaria e le esperienze formative degli ultimi anni hanno rappresentato un acceleratore del cambiamento nelle pratiche didattiche. In particolare, la modalità e‐learning che finora aveva rappresentato solo un’opzione ha assunto il carattere di necessità.
La capitalizzazione di queste esperienze porta a ripensare alle modalità di erogazione dei percorsi formativi, in cui la tecnologia di supporto all’erogazione del percorso formativo rappresenti una dimensione normale della pratica didattica con una naturale/ordinaria alternanza fra formazione in presenza e formazione a distanza.
Il blended learning unisce le modalità di formazione in presenza e a distanza; è un sistema di formazione che prevede una progettazione scrupolosa delle azioni, una preparazione puntuale dei materiali e una previsione attenta del processo di insegnamento.
Uno stile di formazione basato sull’apprendimento misto per sua stessa natura coinvolge i discenti e li pone al centro della didattica, dando loro autonomia e momenti di confronto utili per la crescita personale e di tutto il gruppo. La forza di tale approccio risiede infatti, nella sua capacità di stimolare un approccio cooperativo e di peer education consentendo di veicolare con maggiore efficacia l’insegnamento delle basic/life skills.
Le modalità di erogazione a distanza sono due: sincrona e asincrona.
Per modalità sincrona si intende un’attività didattica nella quale docente e studente sono contemporaneamente collegati alla piattaforma utilizzata per erogare le lezioni. Le attività sincrone sono simili alla didattica realizzata in presenza, pur con l’utilizzo di un supporto digitale in un ambiente del tutto virtuale, online, garantendo la costante interazione tra discenti e docenti perché contemporaneamente presenti.
Per modalità asincrona si intende una modalità di studio autonomo, svincolata dalla contemporanea presenza di docente e discenti. Si basa sulla condivisione di materiali, compiti da svolgere, studio autonomo e non ha vincoli orari e di luogo.
Gli strumenti tramite i quali si prevede lo svolgimento di attività a distanza possono essere svariati, tra i quali: classi virtuali all’interno delle quali gli allievi siano supportati e accompagnati nel percorso formativo, anche con l'ausilio degli strumenti di comunicazione web, social o tradizionale, nonché pubblicazione di materiale didattico, lezioni on line, videolezioni, libri di testo e dispense in formato elettronico, esercitazioni e verifiche di apprendimento.
La formazione a distanza deve garantire i seguenti requisiti essenziali:
‐ tracciabilità delle ore erogate ed evidenza di quelle fruite dai singoli allievi;
‐ attività di tutoraggio, assistenza e monitoraggio della fruizione da parte degli allievi, curate con sistematicità e intensità adeguati.
Inoltre, deve essere sempre valutata, anche in sede di approvazione del percorso, in funzione alle caratteristiche specifiche del corso e degli utenti.
Si ricorda che per la progettazione ed erogazione di percorsi che prevedano la FAD/e‐learning gli operatori devono essere accreditati per la specifica tipologia.
Con riferimento alla FAD per le professioni regolamentate, si raccomanda la consultazione delle schede corso ove sono riportati la normativa di riferimento e gli atti con cui Regione Piemonte ne dà attuazione.
L’erogazione di parti del percorso a distanza non è da ritenersi obbligatoria, qualora sia prevista è necessario:
a) tenere conto delle indicazioni previste dalle schede corso e/o dagli atti/avvisi e/o dalle disposizioni appositamente emanate dalla Regione Piemonte rispetto all’erogazione delle attività a distanza;7
b) prevedere la FAD esclusivamente per l’erogazione delle parti teoriche del percorso;
c) considerare che la modalità FAD sincrona deve sempre essere prevalente rispetto a quella asincrona, a meno che non sia diversamente indicato negli atti/avvisi di riferimento;
d) inserire una specifica modalità didattica (o più modalità). Laddove il percorso venga progettato a livello di macro‐progettazione, nella descrizione della modalità didattica occorre indicare il numero complessivo delle ore e‐learning che si intendono erogare e precisare la loro ripartizione nella struttura del percorso. Dove invece la progettazione sia a livello micro, la modalità deve essere agganciata all’unità formativa che si intende erogare a distanza (o alle unità formative) indicando il numero di ore che saranno svolte in FAD. Inoltre, laddove presente, è richiesta l’indicazione degli strumenti del sistema di e‐learning in dotazione all’operatore (hardware, software, principali funzionalità) e della dotazione di base hardware, software e di banda necessarie all’allievo/a per l’accesso al sistema di e‐learning;
e) descrivere in modo trasversale a più percorsi come si intende gestire la FAD secondo quanto richiesto dagli atti/avvisi.
7 Tali indicazioni sono da ritenersi valide per tutte le tipologie di percorsi (progettati a partire da standard di erogazione, percorsi non progettati a partire da standard di erogazione e percorsi modulari).
7. Stage e project work
7.1 Stage
Lo stage è un'esperienza aziendale di durata variabile che si configura come un completamento del percorso formativo, dando allo studente la possibilità di alternare studio e momenti di lavoro e di consolidare e arricchire quanto appreso.
Lo stage rappresenta un momento formativo importante, attraverso il quale non solo l’allievo/a ha la possibilità di approfondire le competenze acquisite ma anche di vivere un’esperienza diretta del mondo del lavoro, utile anche per le scelte professionali future.
Lo stage, inteso quindi come momento di consolidamento del percorso formativo, ne costituisce parte integrante e offre all’allievo/a la possibilità di sperimentarsi in reali contesti lavorativi in modo protetto e accompagnato da parte di un tutor. Inoltre, lo stage costituisce anche occasione di acquisizione di competenze in contesti non formali, che arricchiscono il bagaglio formativo dell’allievo/a e che possono trovare formale riconoscimento.
La durata dello stage è differente a seconda della tipologia di destinatario a cui si rivolge il percorso ed è definita in ciascuna scheda corso; data l’importanza dello stesso, la progettazione deve essere accurata e descritta rispetto a:
‐ finalità e obiettivi
‐ modalità di raccordo rispetto al percorso formativo
‐ azioni di monitoraggio e ritorno rispetto all’andamento dell’attività
‐ azione di accompagnamento e supporto del tutor.
Lo stage si differenzia quindi dal tirocinio extracurriculare, che consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro e non è parte integrante di un percorso formativo approvato come nel caso dello stage.
In tal senso il tirocinio è normato dalla D.G.R. 85‐6277 del 22.12.2017 e costituisce una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo. Per gli atti normativi e documenti correlati al tirocinio si rimanda al sito istituzionale di Regione Piemonte.
7.2 Project work
Il project work costituisce per l’allievo/a un’occasione di approfondimento delle competenze apprese in aula e l’arricchimento delle abilità e conoscenze acquisite durante il percorso. È da intendersi come modalità alternativa dello stage laddove vi siano condizioni oggettive che ne impediscano lo svolgimento oppure come modalità integrativa dello stage laddove sia considerata didatticamente opportuna e comunque in coerenza con quanto previsto dagli atti/avvisi.
Realizzare un project work significa infatti svolgere una sperimentazione attiva che consiste nell'elaborazione di un progetto riguardante contesti reali vissuti, dopo una fase di apprendimento in laboratorio e/o in azienda.
Il project work si caratterizza nell’individuazione di un progetto professionale chiaramente identificato con un processo e un prodotto finale, da realizzarsi anche in piccoli gruppi di lavoro.
Il project work rappresenta quindi un’esperienza fondamentale sulla quale costruire anche parte della valutazione finale del percorso.
8. Principi orizzontali del PR FSE PLUS 2021‐2027
Principi orizzontali8 a tutta la programmazione della politica di coesione europea sono:
▪ la parità tra uomini e donne, l’integrazione di genere e l’integrazione della prospettiva di genere
▪ la non discriminazione, prevenendone qualunque forma fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
Su tutti i percorsi formativi, nelle modalità e/o negli strumenti, devono necessariamente essere valorizzati tali principi. Il mancato inserimento dei principi orizzontali e la loro contestualizzazione nei percorsi formativi comporterà la non ammissione dell’intervento formativo.
8.1 Linee guida per lo sviluppo sostenibile
8.1.1 Premessa
Lo sviluppo sostenibile continua ad avere un ruolo centrale tra gli obiettivi che la Politica di Coesione 2021 – 2027 dell’Unione Europea si prefigge di perseguire. Infatti, l’Obiettivo di Policy n. 2 è dedicato ad “un’Europa più verde e priva di emissioni di carbonio”, aggrega gli ex OT 4, 5 e 6 della programmazione comunitaria 2014/2020 ed è articolato nei seguenti Obiettivi Specifici:
b1) promuovere misure di efficienza energetica; b2) promuovere le energie rinnovabili;
b3) sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti a livello locale;
b4) promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi;
b5) promuovere la gestione sostenibile dell'acqua;
b6) promuovere la transizione verso un'economia circolare;
b7) rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento.9
La programmazione comunitaria 2021/2027 è pertanto collegata anche all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite che definisce quest’ultimo come “uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni” e per raggiungerlo “è importante armonizzare tre elementi fondamentali: la crescita economica, l’inclusione sociale e la tutela dell’ambiente”.
Anche nel periodo 2021 – 2027 il Fondo Sociale Europeo sosterrà l’offerta di formazione professionale che, come l’istruzione, rappresenta una condizione fondamentale per promuovere cambiamenti sotto il profilo comportamentale e dotare tutti i cittadini delle competenze essenziali necessarie per conseguire uno sviluppo sostenibile.
Qualsiasi professione, anche se non direttamente rivolta alla protezione dell’ambiente, utilizza energia, risorse e servizi naturali, influenzando direttamente la loro qualità, disponibilità, integrità: in tale senso il sistema della formazione con le sue qualificazioni deve per parte sua favorire nelle persone lo sviluppo di competenze che possano aiutarle nel raccogliere le sfide lanciate dal Green New Deal anche in termini professionali e lavorativi, oltre che personali.
Le presenti linee guida rappresentano pertanto lo strumento offerto agli operatori per permettere loro una progettazione adeguata di azioni inserite nei diversi percorsi formativi, in relazione all’integrazione strategica del principio orizzontale relativo allo sviluppo sostenibile.
8 Il Regolamento Generale (2021/1060) indica i sotto riportati principi orizzontali al proprio art. 9, il cui paragrafo finale recita “Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all’articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell’accordo di Parigi e del principio “non arrecare danno significativo” (cosiddetto DNSH). Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel pieno rispetto dell’acquis ambientale dell’Unione. Essi sono pertanto recepiti nel PR FSE Plus 2021‐2027 della Regione Piemonte.
9 Si veda xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx_0000_0000.xxx
Per favorire l’approccio ai temi sopracitati (con particolare attenzione alla sostenibilità di tipo energetico/ambientale) emerge quindi l’esigenza di integrare le relative competenze specifiche nei percorsi di formazione alle professioni e al lavoro, agendo in tre direzioni:
• a livello trasversale, sulle professioni e sui percorsi formativi a tutti i livelli, integrando su questi il “sapere minimo” che ciascun profilo deve possedere per essere compatibile con i criteri della sostenibilità, affinché possa maturare in tutti i cittadini e lavoratori una sempre maggiore consapevolezza dei propri atteggiamenti, comportamenti e delle conseguenze sull’ambiente e sulla qualità di vita;
• con azioni più estese soprattutto per quanto riguarda i corsi relativi a professioni non direttamente collegate all’ambiente, al fine di valorizzare l’impatto che le specificità/innovazioni della green economy possono avere sui processi produttivi;
• per quanto riguarda le professioni ambientali si assume che le tematiche riguardanti la green economy siano già trattate in maniera esaustiva nelle unità formative che compongono il percorso formativo.
8.1.2 Modalità operative
In riferimento alle direzioni indicate, si ritiene opportuno che gli operatori si attengano alle seguenti indicazioni.
I percorsi formativi devono prevedere la trattazione del tema dello sviluppo sostenibile legato alla green economy sia rispetto ai temi di carattere più generale sia in relazione alla specificità del profilo professionale, associando l’obiettivo standard dalla Regione Piemonte denominato “Sviluppo sostenibile per la tutela del patrimonio ambientale e per il risparmio energetico”.
La progettazione deve avvenire sulla base delle seguenti indicazioni:
• tutti i percorsi formativi (sia afferenti a profili ambientali che non) devono prevedere una unità formativa a zero ore denominata “Contribuire allo sviluppo sostenibile e alla difesa dell’ambiente” relativa alla trattazione dei temi generali dello sviluppo sostenibile legati alla green economy nella quale i progettisti avranno cura di indicare nel campo descrittivo dell’unità formativa:
‐ gli obiettivi
‐ le scelte effettuate in merito alla contestualizzazione nel percorso (quali sono e in quali UF vengono descritti gli elementi)
‐ le ore dedicate alle azioni specifiche riferite alla sostenibilità, valutate in rapporto alla durata ed alla tipologia di percorso proposto, in relazione alle scelte di contestualizzazione effettuate.
• i percorsi formativi afferenti a profili a carattere non specificatamente ambientale devono prevedere una unità formativa a zero ore denominata “Contestualizzare i principi dello sviluppo sostenibile nelle attività economico‐produttive del settore di riferimento” relativa alla trattazione dello sviluppo sostenibile legato alla green economy rispetto alla specificità del profilo professionale nella quale i progettisti avranno cura di indicare nel campo descrittivo dell’unità formativa:
‐ gli obiettivi
‐ le scelte effettuate in merito alla contestualizzazione nel percorso (quali sono e in quali UF vengono descritti gli elementi)
‐ le ore dedicate alle azioni specifiche riferite alla sostenibilità, valutate in rapporto alla durata ed alla tipologia di percorso proposto, in relazione alle scelte di contestualizzazione effettuate.
Si precisa che la contestualizzazione può avvenire attraverso le modalità oppure attraverso i “saperi” collegati alle conoscenze essenziali, senza variare il numero di ore previste per il percorso. È inoltre possibile inserire strumenti specifici.
Qualora il numero di ore complessive del percorso formativo lo consenta, ovvero per percorsi dalle 150 ore in su, è data facoltà al/la progettista di prevedere momenti dedicati alla trattazione dei temi dello sviluppo sostenibile legati alla green economy, attraverso la valorizzazione oraria delle unità formative sopra indicate.
In alternativa, se previsto da atti/avvisi dell’amministrazione, è possibile descrivere in modo trasversale a più percorsi come si intende sensibilizzare gli allievi in merito alle tematiche di sviluppo sostenibile e trasferire loro le relative competenze. In questo caso è sufficiente descrivere tali elementi nelle sezioni dei formulari definiti negli atti e negli avvisi e non è necessario agganciare l’obiettivo “Sviluppo sostenibile per la tutela del patrimonio ambientale e per il risparmio energetico” a livello di progettazione del percorso formativo.
8.1.3 Metodologie e strumenti
Per lo sviluppo e la contestualizzazione delle azioni legate allo sviluppo sostenibile e ai temi della “green economy”, sono da privilegiarsi modalità innovative e interattive, utilizzo di testimonianze, nonché visite didattiche e materiali multimediali.
8.2 Linee guida per la parità fra uomini e donne e non discriminazione
Le pari opportunità, sia in riferimento alla discriminazione di genere che in senso più ampio, rappresentano diritto fondamentale di ciascuna persona. I contesti educativi e formativi costituiscono un ambito privilegiato per la diffusione di tali principi, di cui si deve quindi tener conto nella progettazione didattica di tutti i percorsi nel rispetto di quanto sancito dalla “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul, 11 maggio 2011)” e ratificato dall’Italia in data 19/6/2013 al cap. III art.14 10 Pertanto è richiesto agli operatori di prevedere una specifica unità formativa con l’obiettivo di trasmettere i principi fondamentali di pari opportunità, in un’ottica di prevenzione delle discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale e/o la contestualizzazione di tali tematiche nei progetti formativi anche in relazione alla durata e al target dei beneficiari delle azioni previste dagli Avvisi.
8.2.1 Modalità operative
La trattazione del tema della parità fra uomini e donne e non discriminazione, deve essere valorizzata attraverso l’utilizzo dell’obiettivo standard della Regione Piemonte denominato “Parità fra uomini e donne e non discriminazione” e prevedendo quanto segue:
• una unità formativa denominata “Parità fra uomini e donne e non discriminazione” nella quale i progettisti avranno cura di indicare nel campo descrittivo dell’unità formativa:
‐ gli obiettivi
‐ le scelte effettuate in merito alla contestualizzazione nel percorso (quali sono e in quali UF vengono descritti gli elementi)
‐ le ore dedicate alle azioni specifiche riferite alla parità fra uomini e donne e non discriminazione, valutate in rapporto alla durata ed alla tipologia di percorso proposto, in relazione alle scelte di contestualizzazione effettuate.
Si precisa che la contestualizzazione può avvenire attraverso le modalità oppure attraverso i “saperi” collegati alle conoscenze essenziali, senza variare il numero di ore previste per il percorso. E’ inoltre possibile inserire strumenti specifici.
Si tenga presente che dovranno essere trattati almeno i seguenti temi:
• Principi fondamentali delle Pari Opportunità
• Parità di genere‐Strumenti di conciliazione‐Condivisione delle responsabilità
10 Articolo 14 – Educazione 1 Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.
Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media
• Valorizzazione ed armonizzazione delle differenze: età, orientamento sessuale ed identità di genere, religione, razza ed etnia, disabilità
• Identità, stereotipi e adeguamento del linguaggio
• Elementi normativi e Istituzioni di parità.
Queste stesse tematiche e/o ulteriori elementi di approfondimento dovranno essere integrati, proprio nell’ottica della trasversalità, in altre unità formative del percorso, dandone evidenza nella descrizione e nella declinazione degli argomenti dell’unità formativa in oggetto, anche in ragione del monte ore complessivo del percorso e dei destinatari.
Qualora il numero di ore complessive del percorso formativo lo consenta, ovvero per percorsi dalle 150 ore in su, è data facoltà al progettista di prevedere momenti dedicati alla trattazione del tema della parità fra uomini e donne e non discriminazione, attraverso la valorizzazione oraria dell’unità formativa sopra indicata.
In alternativa, se previsto da atti/avvisi dell’amministrazione, è possibile descrivere in modo trasversale a più percorsi come si intende sensibilizzare gli allievi in merito alle tematiche della parità e non discriminazione e trasferire loro le relative competenze. In questo caso è sufficiente descrivere tali elementi nelle sezioni dei formulari definiti negli atti e negli avvisi e non è necessario l’obiettivo “Parità fra uomini e donne e non discriminazione” a livello di progettazione del percorso formativo.
9. Linee guida per la sicurezza
L’igiene e la sicurezza sul lavoro sono temi trasversali rispetto a tutti gli interventi di formazione e per i quali si raccomanda particolare attenzione nel caso di percorsi che prevedano un periodo di stage in azienda, siano essi destinati a giovani che assolvono l’obbligo scolastico che ad adulti che si qualificano o specializzano attraverso corsi del sistema della formazione professionale.
Regione Piemonte ha quindi ritenuto opportuno fornire precise indicazioni nella circolare N.46609 del 06/12/2017 “Formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro nei percorsi di formazione professionale che prevedono un periodo di stage in azienda”, a cui si rimanda per una diligente applicazione.
Si specifica che, qualora le competenze relative alla sicurezza siano già presenti nei profili o negli obiettivi di riferimento o in eventuali altri elementi che compongono il percorso stesso, in fase di progettazione dei percorsi non è necessario aggiungere gli obiettivi "Formazione generale alla salute e sicurezza per i lavoratori" e "Formazione specifica alla salute e sicurezza per i lavoratori".
La circolare del 06/12/2017, infatti, indica la necessità di realizzare un'attività formativa relativa alla sicurezza generale e specifica che dovrà essere prevista e contestualizzata all'interno delle unità formative del percorso formativo, ma non vincola all'utilizzo degli obiettivi del Repertorio "Formazione generale alla salute e sicurezza per i lavoratori" e "Formazione specifica alla salute e sicurezza per i lavoratori" né a creare necessariamente delle unità formative separate all’interno del progetto formativo.
La contestualizzazione in sede di progettazione, anche per le professioni regolamentate, deve avvenire attraverso l’utilizzo delle modalità oppure attraverso i saperi collegati alle conoscenze essenziali, senza variare il numero di ore previste per il percorso.
Si evidenzia che la formazione sulla sicurezza e sul lavoro ha trovato una sua unitaria trattazione nello specifico testo unico disponibile sul sito della Regione Piemonte nelle pagine istituzionali della Sanità.
9.1 Profili/Obiettivi afferenti all’igiene e alla sicurezza sul lavoro
Per quanto concerne i profili/obiettivi afferenti all’igiene e alla sicurezza sul lavoro, la Regione Piemonte ha raccolto in un unico documento tutte le indicazioni utili alla progettazione, realizzazione e fruizione dei corsi di formazione.
Il documento, approvato dalla D.G.R. n. 22‐5962 del 17 giugno 2013 e realizzato con la collaborazione del Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 81/08, ha l’obiettivo di agevolare la corretta applicazione della normativa, nell’ottica di favorire la migliore qualità dei corsi di formazione e contribuire quindi a una maggiore tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Poiché la tematica è oggetto di
costante evoluzione e adeguamento, si invitano gli operatori a consultare la pagina del sito della Regione Piemonte “Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro” (Direzione Sanità e Welfare) da cui è possibile scaricare l’ultima versione del documento ed essere allineati rispetto a tutti gli aggiornamenti in merito.
10. Linee guida per la definizione delle unità formative dedicate all’orientamento
Nella logica della formazione e dell’orientamento lungo tutto l’arco della vita, la progettazione di percorsi formativi deve includere attività ed esperienze di apprendimento di specifiche competenze orientative e di gestione della carriera formativa e professionale.
Queste attività ed esperienze hanno l’obiettivo specifico di favorire lo sviluppo di capacità di riflessione, definizione autonoma di obiettivi personali, consapevolezza delle proprie potenzialità di apprendimento, capacità di gestire relazioni positive e proattività nella costruzione/consolidamento dell’identità sociale e professionale.
L’acquisizione, lo sviluppo ed il possesso di tali competenze forniscono basi solide all’occupabilità e favoriscono la personalizzazione delle esperienze formative sostenendo la progettualità nelle fasi di transizione e di inserimento lavorativo.
Le unità formative dedicate all'orientamento nell'ambito dei percorsi di formazione devono accompagnare l'utente nello sviluppo di tali competenze, focalizzandosi in particolare sui momenti di seguito illustrati.
Accoglienza e patto formativo
I moduli di accoglienza, non ricompresi nell’attività di orientamento, hanno la funzione specifica di gestire la mediazione fra il partecipante ed il contesto, ovvero chiarire e rendere espliciti i contenuti e le modalità, chiarire e registrare le aspettative del partecipante, comunicare e condividere il processo e gli esiti del percorso formativo.
Verifica del percorso, gestione criticità, elaborazione strategie di miglioramento
Predisposizione ed accompagnamento all'esperienza diretta nel mondo del lavoro (stage) e, ove non previsto lo stage, accompagnamento all’esplorazione e alla conoscenza del mercato del lavoro attraverso l’utilizzo di risorse informative ed esperienziali adeguate (es: laboratori). Queste attività si propongono di sviluppare competenze di gestione e di costruzione di un percorso futuro sostenendo la progettualità attraverso un monitoraggio coerente del percorso, il consolidamento delle competenze, l’individuazione di ancoraggi di carriera soddisfacenti per le persone e sostenibili in relazione al mercato/territorio di riferimento.
Potenziamento delle competenze e definizione del piano di sviluppo di carriera
Queste attività permettono alla persona di valorizzare l'esperienza di stage e l'intero percorso formativo attraverso l'analisi, la riorganizzazione, la mappatura e la ricognizione attiva delle competenze acquisite durante il percorso.
La fase finale prevederà una valorizzazione di quanto appreso e sperimentato in itinere, in modo da rielaborare l’esperienza, ricostruire le esperienze svolte e valorizzarne le competenze.
Progetto di placement
In uscita dal percorso vanno previsti dei moduli prevalentemente incentrati sull'informazione orientativa, finalizzati a presentare all'allievo/a tutte le possibili opportunità di inserimento lavorativo, con i servizi a cui rivolgersi, oltre alle opportunità di ulteriore formazione.
11. Linee guida per l’inclusione sociale
Il programma operativo regionale invita e promuove ad una diffusa applicazione di strategie di inclusione attiva, operando in continuità rispetto al passato a partire dalle esperienze di successo pregresse. “Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione”11, significa dunque:
‐ l’inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità, la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità”
‐ il miglioramento all’accessibilità dei servizi sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale
‐ la promozione dell'imprenditoria sociale e dell'inserimento professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale per facilitare l'accesso al lavoro. 12
Con la consapevolezza che anche le azioni formative e i contesti di apprendimento possono costituire elemento importante di inclusione sociale, la Regione Piemonte ha posto e pone grande attenzione alla progettazione inclusiva, definendo linee guida specifiche e prevendendo nel Repertorio degli standard degli obiettivi formativi che gli operatori dovranno utilizzare nella progettazione dei percorsi laddove ve ne sia l’esigenza.
L’Inclusione sociale può riguardare più soggetti, dalle persone disabili a quelle in situazioni di disagio sociale, dagli immigrati alle persone detenute. Laddove gli atti di programmazione lo prevedano, potranno quindi essere attivati specifici corsi rivolti alle suddette categorie di persone.
Di seguito vengono fornite alcune indicazioni di carattere generale, a cui faranno seguito informazioni operative collegate alla specifica azione di politica attiva.
In caso di percorsi formativi rivolti a persone con disabilità, gli operatori possono fare riferimento a tipologie corsuali con finalità orientative e pre‐professionalizzanti mirate a rafforzare sia la sfera personale che conoscitiva oppure a corsi mirati a trasmettere le competenze professionalizzanti e finalizzati all’inserimento lavorativo. Particolare attenzione sarà posta nella nuova programmazione delle attività alla modalità della “Formazione in situazione” che meglio risponde alle finalità di inserimento lavorativo di questa tipologia di disabilità.
I percorsi potranno prevedere o meno il trasferimento di competenze professionalizzanti ‐ attinte da specifici profili ‐ oltre che ulteriori competenze di carattere trasversale afferenti ad altri obiettivi del Repertorio.
Laddove si sia in presenza di percorsi rivolti a persone in situazione di disagio sociale (es. giovani che hanno abbandonato la scuola, non inseriti nel mondo del lavoro e con condizioni di disagio sociale e famigliare), il percorso potrà finalizzarsi alla preparazione al lavoro, prevedendo le competenze afferenti all’obiettivo standard “Formazione al lavoro”. E’ possibile arricchire tali percorsi inserendo delle competenze professionalizzanti di profilo e/o delle competenze trasversali.
L’inclusione sociale può guardare anche alle persone immigrate e alle persone detenute, per permettere l’acquisizione di professionalità che favoriscano l’integrazione e/o la reintegrazione nel tessuto lavorativo e sociale oltreché un livello di conoscenza della lingua italiana per gli stranieri che gli consenta una comprensione e una capacità di dialogo adeguate.
Per tali percorsi è necessario prevedere il 50% delle ore in stage, a meno che diversamente previsto da atti/avvisi.
12. Gestione dei crediti formativi
Il processo di assegnazione dei crediti è uno strumento che permette la capitalizzazione dei risultati di apprendimento ottenuti in contesti formali, non formali e/o informali e di favorirne il trasferimento da un contesto all'altro ai fini della convalida e del riconoscimento.
Le regole operative per la certificazione dei crediti formativi sono descritte, nel “Testo Unico per la certificazione delle competenze e la concessione dei crediti – PARTE A” approvato con D.D. 849 del
11 Obiettivo 9 del Programma Operativo nell'ambito dell'obiettivo "investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".
12 Priorità di investimento selezionate in riferimento all’obiettivo 9 (9i, 9iv, 9v).
18/09/2017 e s.m.i., nel quale sono illustrate anche le regole afferenti alla certificazione in ingresso per professioni regolamentate e ambiti specifici.
Per facilitare l’accesso e la transizione fra i diversi sistemi di istruzione e formazione è anche prevista la possibilità di assegnare un “debito formativo” che si riferisce alle competenze che il soggetto dovrà recuperare e alle misure di accompagnamento che consentiranno il recupero. Per maggiori dettagli sul concetto di debito formativo si rimanda altresì al Testo Unico di cui sopra.
12.1 Requisiti di accesso ai percorsi: crediti formativi derivanti da competenze certificate o validate
Con riferimento ai requisiti di accesso ai percorsi di formazione, ad integrazione di quanto riportato nelle “schede corso”, le competenze validate e certificate13 possono costituire crediti formativi in ingresso ai percorsi formali, ai sensi del decreto interministeriale MLPS‐MIUR del 30 giugno 2015 concernente la “definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio n. 13 del 2013”.
Inoltre, in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio n. 13 del 2013, possono costituire credito formativo anche le competenze acquisite in contesti non formali e informali che siano state validate o certificate ai sensi del citato Testo Unico regionale.
13. Modellazione di azioni di recupero/personalizzazione
Si tratta di progetti (azioni) finalizzati principalmente a favorire:
‐ un supporto al recupero di uno specifico gap di competenza (riallineamento) dei beneficiari delle azioni formative
‐ l’inserimento in itinere nei percorsi formativi
‐ rinforzo di competenze specifiche nell’ottica di una personalizzazione del percorso.
Si configurano come progetti didattici presentati dall’agenzia formativa e si basano su un’analisi delle competenze/attività/conoscenze possedute dal soggetto, su un confronto con il percorso formativo d’ingresso o frequentato e sviluppano la necessaria integrazione in termini di competenze/attività/conoscenze per colmare gli eventuali scostamenti rilevati (debiti o gap formativo).
Le modalità di attivazione di tali progetti sono descritte nei singoli atti/avvisi.
14. Certificazioni in esito ai percorsi formativi
La certificazione rilasciata in esito ad un percorso formativo deve essere coerente con quanto previsto nelle schede corso. I modelli di attestazione finale sono stati approvati con D.D. 420 del 1° luglio 2016.
Le indicazioni relative alla certificazione delle competenze risiedono nel Testo Unico per la certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti.
Tipologia
Certificazione Tipologia Prova e modalità di somministrazione
Certificazione
di parte seconda
Certificazione
di parte terza
Prova di agenzia, senza commissione esterna: sono PCV
progettate e somministrate dagli Operatori
Prova Standard senza commissione esterna: sono PCV predisposte dalle Commissioni tecniche la cui somministrazione avviene da parte dell’operatore che ha svolto la formazione
Prova di agenzia validata, con commissione esterna: sono PCV progettate dall’operatore, validate da Regione Piemonte e somministrate in esami gestiti da commissioni esterne
Profili/obiettivi/
competenze contenuti nel Repertorio Regionale
Attestato di validazione delle competenze
Certificato di Idoneità
Abilitazione professionale
13 Le competenze sono validate/certificate secondo quanto previsto dal Testo Unico per la certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti – PARTE A, approvato con D.D. 849 del 18/09/2017.
Tipologia
Certificazione Tipologia Prova e modalità di somministrazione
Prova standard con commissione esterna: sono PCV predisposte
dalle Commissioni tecniche che, per la loro somministrazione, prevedono la costituzione di una commissione d’esame esterna
Profili/obiettivi/
competenze contenuti nel Repertorio Regionale
Qualifica professionale Specializzazione
Diploma professionale
L’Attestato di frequenza e profitto è disciplinato dalla normativa come caso residuale e il suo utilizzo è specificamente regolato dalla D.D. 420/2016. In particolare, è consentito l’utilizzo per i seguenti casi:
1. se previsto espressamente dalla normativa di settore delle professioni regolamentate
2. se relativo a profili/competenze non contenuti nel Repertorio regionale previa preventiva autorizzazione regionale.
3. se relativo ad un corso non progettato per competenze ma autorizzato dalla Regione Piemonte.