RICHIESTA DI MUTUO CONTRO CESSIONE PRO SOLVENDO DI QUOTE DELLO STIPENDIO
RICHIESTA DI MUTUO CONTRO CESSIONE PRO SOLVENDO DI QUOTE DELLO STIPENDIO
Con la sottoscrizione del presente modulo, sono a richiedere alla Banca di Sconto S.p.A. con sede in Roma ViaVenti Settembre n. 30, CF e N. Reg. Imprese di Roma: 00136290616, iscritta all’Albo delle Banche al n. 1121, appartenente al Gruppo Bancario IBL Banca, intermediario sottoposto alla vigilanza di Banca d’Italia, con sede in Xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx (di seguito “Finanziatore”), la concessione di un finanziamento darestituirsi mediante cessione fino ad un quinto dei propri emolumenti. Il prestito sarà disciplinato dal regolamento posto in calce alla presente pagina e, per quanto non previsto, con applicazione in xxx xxxxxxxxx x/x xxxxxxxxxxx, xxx D.P.R. 5/1/1950 n. 180 e del relativo regolamento attuativo di cui al D.P.R. 28/7/50 n. 895 nonché delle successive leggi vigenti in materia e degli articoli 1260 e seguenti C.C. laddove applicabili.
CLIENTE
COGNOME NOME
ITC €
IMPORTO TOTALE DEL CREDITO [= CAPITALE NETTO MUTUATO (CNM) - COSTI TOTALI (CT)]
TALE IMPORTO RAPPRESENTA IL NETTO RICAVO DELL’OPERAZIONE AL LORDO DI EVENTUALI PREFINANZIAMENTI E/O ESTINZIONI DI ALTRI PRESTITI
C.F.
NATO A PR DATA DI NASCITA / /
RESIDENTE A
LAVORATORE DIPENDENTE PRESSO IL DATORE DI LAVORO INDICATO NELLA DOCUMENTAZIONE RETRIBUTIVA DALLO STESSO PRESENTATA (DI SEGUITO AMMINISTRAZIONE)
PROSPETTO ECONOMICO
N. RATE MENSILI: IMPORTO RATA: € TASSO ANNUO NOMINALE T.A.N.: % T.A.E.G.*: % T.E.G **: %
CLM | € | IMPORTO TOTALE DOVUTO O CAPITALE LORDO MUTUATO (= SOMMA DI TUTTE LE RATE MENSILI DOVUTE) |
INT | € | TOTALE INTERESSI SCALARI CALCOLATI AL T.A.N. |
CNM | € | CAPITALE NETTO MUTUATO (= CLM - INT) |
A | € | SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICA (SIP) E ONERI ERARIALI (TAX) | PER DETTI ONERI NONCHÉ PER LA LORO RIMBORSABILITÀ IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEL PRESTITO SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEL CLIENTE ALLA LETTURA DEL PROSPETTO DENOMINATO “NATURA E IMPORTO DEI COSTI TOTALI” E DEGLI ARTICOLI 2 E 10 DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO |
B | € | COSTI DI INTERMEDIAZIONE*** | |
CT | € | COSTI TOTALI = A + B [SPESE ISTRUTTORIA PRATICA (SIP) E ONERI ERARIALI (TAX) + COMMISSIONI DI INTERMEDIAZIONE (B)] I COSTI TOTALI SONO PAGATI DAL CLIENTE IN UNA UNICA SOLUZIONE MEDIANTE TRATTENUTA SUL CAPITALE NETTO MUTUATO |
CTC € COSTO TOTALE DEL CREDITO [= INTERESSI (INT) + COSTI TOTALI (CT)] TALE IMPORTO RAPPRESENTA IL TOTALE DEI COSTI CHE IL CLIENTE SOSTIENE DURANTE TUTTA LA DURATA DEL PRESTITO | |||
NATURA E IMPORTO DEI COSTI TOTALI | |||
TIPOLOGIA ONERE | IMPORTO | NATURA | RIMBORSABILITÀ IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA |
BANCA DI SCONTO S.P.A. XXX XXXXX XXXXXXXXX, 00 – 00000 XXXX
SIP SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICA €
€
TAX ONERI ERARIALI
€
CI COSTI DI INTERMEDIAZIONE
RIMBORSO DEI COSTI E ONERI SOSTENUTI DAL FINANZIATORE PER L’ANALISI DELLA RICHIESTA NO
DEL PRESTITO PROPEDEUTICI E FINALIZZATI ALLA SUA CONCESSIONE.
IMPOSTA DI BOLLO
IN CASO DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO AI SENSI DELL'ART 125-TER DETTO IMPORTO NO
NON SARÀ OGGETTO DI RIMBORSO (VEDI ARTICOLO 19 CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO) DOVUTI ALL’INTERMEDIARIO DEL CREDITO A CUI IL CLIENTE SI È DISCREZIONALMENTE E LIBERAMENTE RIVOLTO PER OTTENERE IL PRESTITO E CON CUI HA PATTUITO IL RELATIVO
COMPENSO, SECONDO LE MODALITÀ E LE CONDIZIONI PREVISTE DALL’INCARICO GIÀ NO
CONFERITO DAL CLIENTE. TALI COSTI SONO COMPRENSIVI DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DA TUTTI I SOGGETTI CHE SVOLGONO L’ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE, COME DI SEGUITO IDENTIFICATI.
*** INTERMEDIARIO DEL CREDITO - L’EVENTUALE IMPORTO PATTUITO CON ILCLIENTE È RIPORTATO NEL PROSPETTO ECONOMICO
SEDE CODICE FISCALE
PER ULTERIORI DETTAGLI SI RIMANDA ALL’APPOSITA SEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI TRASPARENZA (IEBCC)
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI
TM TASSO DI MORA % APPLICABILE AI SENSI DELL’ARTICOLO 14 DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
GARANZIA ASSICURATIVA IL PRESTITO È GARANTITO CONTRO IL RISCHIO VITA E RISCHI DIVERSI DI IMPIEGO DEL CLIENTE CON APPOSITE POLIZZE ASSICURATIVE COME PREVISTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEL CLIENTE ALLA LETTURA DI DETTO ARTICOLO
MODALITÀ DI PAGAMENTO
PER EFFETTO DELLA CESSIONE DI QUOTE DEL PROPRIO STIPENDIO/SALARIO L'AMMINISTRAZIONE DALLA QUALE IL CLIENTE DIPENDE SARÀ OBBLIGATA A NORMA DI LEGGE E PER VOLONTÀ DEL CLIENTE MEDESIMO A TRATTENERE MENSILMENTE DALLA SUA RETRIBUZIONE L’IMPORTO DELLA RATA MENSILE COME SOPRA INDICATA, A COMINCIARE DAL MESE SUCCESSIVO ALLA NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO, E COSÌ DI SEGUITO ININTERROTTAMENTE PER TUTTA LA DURATA DEL PRESTITO SINO AD ESTINZIONE DEL CAPITALE LORDO MUTUATO ED A VERSARE IL SUDDETTO IMPORTO ENTRO IL 5 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SI È VERIFICATA LA SCADENZA DELLA RATA RITENUTA SUL:
COORDINATE IBAN: IT 16 H 03263 03299 000000000080 INTESTATO A Banca di Sconto S.p.A.
MODALITÀ DI CALCOLO DEL TAEG* E DEL TEG**
IL T.A.E.G. (TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE) È CALCOLATO A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DELLA BANCA D’ITALIA IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE DEL 29/07/2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE. LE IPOTESI UTILIZZATE PER IL CALCOLO DEL TAEG SONO LE SEGUENTI:
1) L’IMPORTO TOTALE DEL CREDITO (NETTO RICAVO) SI INTENDE UTILIZZATO PER INTERO ALLA DATA DI DECORRENZA DEL PRESTITO;
2) GLI INTERVALLI DI TEMPO INTERCORRENTI TRA LE DATE UTILIZZATE NEI CALCOLI SONO ESPRESSI IN ANNI O FRAZIONI DI ANNO. SI ASSUME CHE UN ANNO SIA COMPOSTO DA
* 365 GIORNI (366 GIORNI PER GLI ANNI BISESTILI), 52 SETTIMANE O 12 MESI DI UGUALE DURATA, CIASCUNO DEI QUALI COSTITUITO DA 30,41666 GIORNI (VALE A DIRE 365/12),
A PRESCINDERE DAL FATTO CHE L’ANNO SIA BISESTILE O MENO;
3) IL RISULTATO DEL CALCOLO È ESPRESSO ALMENO FINO ALLA PRIMA CIFRA DECIMALE. SE LA CIFRA DECIMALE SEGUENTE È SUPERIORE O UGUALE A 5, LA CIFRA DEL PRIMO DECIMALE È AUMENTATA DI UNO;
4) I RIMBORSI A BASE DEL CALCOLO SONO PARI ALLE RATE PREVISTE DAL PIANO DI AMMORTAMENTO
** IL T.E.G. (TASSO EFFETTIVO GLOBALE) RILEVANTE AI FINI DELLA LEGGE SULL’USURA È CALCOLATO SECONDO LE ISTRUZIONI EMANATE DALLA BANCA D’ITALIA
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DELLE NORME CONTRATTUALI
IL CLIENTE, PRESA VISIONE DEL PROSPETTO ECONOMICO, DEL PROSPETTO NATURA E IMPORTO DEI COSTI TOTALI, DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO E DELLE CONDIZIONI GENERALI IN CALCE AL PRESENTE MODULO, CHE DICHIARA DI ACCETTARE INTEGRALMENTE, SI OBBLIGA A RIMBORSARE IL PRESTITO IN RATE MENSILI ALLE CONDIZIONI E MODALITÀ INDICATE. IL CLIENTE DICHIARA INOLTRE DI NON AVER CONCLUSO PATTI DI INDISPONIBILITÀ E/O INCEDIBILITÀ DEI PROPRI EMOLUMENTI, OVVERO QUALORA NE ESISTANO, QUALUNQUE NE SIA LA FONTE, DICHIARA ESPRESSAMENTE DI VOLERNE LA REVOCA OVVERO IL RECESSO CON DECORRENZA IMMEDIATA PER PORRE IN ESSERE LA PRESENTE OPERAZIONE DI PRESTITO
FIRMA | DATA | IL CLIENTE |
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APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI (ARTT.1341 E 1342 CODICE CIVILE)
ai sensi e per gli effetti degli art.1341 comma 2 e dell’art.1342 C.C., il cliente dichiara di approvare specificatamente le clausole:
1. OGGETTO, CONDIZIONI FINANZIARIE E INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO; 2. IMPORTO TOTALE DEL CREDITO E CRITERI DI MATURAZIONE DEI COSTI; 3. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL PRESTITO; 4. COPERTURA ASSICURATIVA; 5. RIMBORSO DEL PRESTITO, MANDATO DI PAGAMENTO E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO; 6. COSTITUZIONE VINCOLO SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) O INDENNITÀ SIMILARI; 7. RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE; 8. CAMBIAMENTO DI AMMINISTRAZIONE DI DIPENDENZA E RICHIAMO ALLE ARMI; 9. IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI 10. ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE O PARZIALE, INDENNIZZO E SPESE NON RIMBORSABILI; 11. SCADENZA DAL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE E DEL TERMINE E RELATIVI EFFETTI; 12. DIRITTO DI COMPENSAZIONE, DIRITTO DI RITENZIONE E RIMBORSO; 13. IMPOSTE ED ONERI ERARIALI; 14. MOROSITÀ; 15. COMUNICAZIONI TRA FINANZIATORE E CLIENTE; 16. PIANO DI AMMORTAMENTO E COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; 17.FORO COMPETENTE, ELEZIONE DI DOMICILIO E LEGGE APPLICABILE; 19. RECESSO DAL CONTRATTO; 20. CESSIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO.
FIRMA | DATA | IL CLIENTE |
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RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI DICHIARAZIONE DEL CLIENTE
IL CLIENTE DÀ ATTO CHE PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO:
▪ È STATO INFORMATO DAGLI INCARICATI ALLA VENDITA DELLA BANCA IN MERITO ALLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DI FINANZIAMENTO, ALLA SUA STRUTTURA E AI RISCHI CONNESSI;
▪ HA LETTO E PRESO VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI E LE ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL FINANZIAMENTO;
▪ È STATO INFORMATO DAGLI INCARICATI ALLA VENDITA DEI COSTI AFFERENTI AL FINANZIAMENTO COSÌ COME RIPORTATI NELLA MODULISTICA PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE;
▪ È STATA RICHIAMATA L’ATTENZIONE SULLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE DISCIPLINANO LA NON RIMBORSABILITÀ IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO DELLE VOCI DI COSTO TRATTENUTE IN UNA UNICA SOLUZIONE ALL’ATTO DELLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO;
▪ È STATA MESSA A SUA DISPOSIZIONE E/O HA RICEVUTO COPIA DI PROPRIA SPETTANZA DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE AFFERENTE ALLE SEGUENTI INFORMAZIONI:
BANCA DI SCONTO S.P.A. XXX XXXXX XXXXXXXXX, 00 – 00000 XXXX
1. GUIDA PRATICA DELL’ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO
2. GUIDA DELLA BANCA D’ITALIA – IL CREDITO AI CONSUMATORI
3. GUIDA DELLA BANCA D’ITALIA – LA CENTRALE RISCHI
4. PROSPETTO TASSI EFFETTIVI MEDI GLOBALI AI SENSI DELLA LEGGE SULL’USURA (TEGM)
5. INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI (IEBCC)
6. SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO
7. CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA
▪ È STATA MESSA A SUA DISPOSIZIONE E/O HA RICEVUTO COPIA DI PROPRIA SPETTANZA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE AFFERENTE ALLE SEGUENTI INFORMAZIONI
1. RICHIESTA DI FINANZIAMENTO E CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
2. ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE AI FINI ANTIRICICLAGGIO
3. PIANO DI AMMORTAMENTO
IL CLIENTE DICHIARA DI VOLER RICEVERE TUTTE LE COMUNICAZIONI PERIODICHE DI TRASPARENZA* SULLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI FINANZIAMENTO TRAMITE:
E-MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: xxxxxxxxxx@xxxx.xx
* PER COMUNICAZIONI PERIODICHE DI TRASPARENZA NON SI INTENDE INDICARE LA LETTERA DI ACCETTAZIONE O DI RIFIUTO DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO; A TAL PROPOSITO SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEL CLIENTE ALLA CIRCOSTANZA CHE IL FINANZIATORE INVIERÀ LA LETTERA DI ACCETTAZIONE O DI RIFIUTO SECONDO LE MODALITÀ DI CUI ALL’ART. 3 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.
INOLTRE, IL CLIENTE, CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE RICHIESTA, DICHIARA:
▪ SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITÀ CHE I DATI FORNITI, COMPRESA LA FINALITÀ DELLA RICHIESTA, SONO COMPLETI E VERITIERI E DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE CHIUNQUE RILASCI DICHIARAZIONI MENDACI È PUNITO AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA, ANCHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000
▪ DI ESSERE CONSAPEVOLE DEL FATTO CHE IL PRESENTE DOCUMENTO NON HA VALORE VINCOLANTE IN QUANTO SUBORDINATO ALLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE DEL FINANZIATORE
▪ DI NON AVERE SOTTOSCRITTO ALCUN CONTRATTO O ALTRO IMPEGNO VINCOLANTE PRESSO ALTRI INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI PER ANALOGHE RICHIESTE DI MUTUO
▪ DI COMUNICARE ALLA BANCA EVENTUALI RICHIESTE DI FINANZIAMENTI FORMULATE AD ALTRI INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI, LA PRESENZA DI TALI RICHIESTE O LA MANCATA COMUNICAZIONE DELLE STESSE ALLA BANCA PUÒ COMPORTARE ESITI NEGATIVI SULL’ITER ISTRUTTORIO DEL PRESENTE MUTUO.
▪ DI AUTORIZZARE LA BANCA A TRATTENERE DAL NETTO RICAVO DEL FINANZIAMENTO RICHIESTO, QUALORA FOSSE CONCESSO, GLI IMPORTI NECESSARI AD ESTINGUERE IL DEBITO RESIDUO DI EVENTUALI POSIZIONI DEBITORIE GRAVANTI SULLE PROPRIE SPETTANZE, CHE SARANNO RITENUTE NECESSARIE AL FINE DEL PERFEZIONAMENTO DEL FINANZIAMENTO OGGETTO DI RICHIESTA.
FIRMA | DATA | IL CLIENTE |
/ / |
DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE NEL CASO DI OFFERTA EFFETTUATA DIRETTAMENTE DALLA BANCA FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI (OFFERTA FUORI SEDE) | ||||
DIPENDENTE DELLA BANCA | NOME E COGNOME | N. MATRICOLA | ||
AGENTE IN ATTIVITÀ FINANZIARIA (AAF) | NOME E COGNOME / DENOMINAZIONE | N. OAM | ||
COLLABORATORE DELL’AGENTE | NOME E COGNOME / DENOMINAZIONE | N. OAM |
PER L’ATTIVITÀ FUORI SEDE NON È PREVISTO ALCUN COSTO AGGIUNTIVO AL CLIENTE. IN PARTICOLARE, IL CLIENTE NON DEVE ALCUN COMPENSO ALL’AGENTE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA.
CONDIZIONI GENERALI
1. OGGETTO, CONDIZIONI FINANZIARIE E INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO
Il Cliente, avvalendosi della facoltà di cedere il quinto della propria retribuzione in base alle vigenti disposizioni di legge con riguardo, particolare ma non esclusivo, al
D.P.R. n. 180/50 e relativo regolamento D.P.R. n. 895/50, si dichiara debitore a titolo di mutuo nei confronti del Finanziatore dell'importo del Capitale Lordo Mutuato (voce CLM del Prospetto Economico), che si obbliga a restituire mediante cessione, “pro solvendo”, con gli effetti previsti dall'art. 1198 del C.C., che fa con il presente atto, di tante quote del suo stipendio di importo pari alla rata del prestito e per la durata dello stesso, uguali, mensili e consecutive, ciascuna comprensiva del capitale e degli interessi secondo il Piano di Ammortamento allegato al presente contratto di cui fa parte integrante.
1.1. Per la natura pro-solvendo della cessione tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto sono assunte dal Cliente con il vincolo della solidarietà ed indivisibilità dei suoi aventi causa.
1.2. Il prestito si intende concesso con interesse nominale annuo (T.A.N.) a scalare mensile come indicato nel Prospetto Economico, per un importo totale di interessi come indicato alla voce INT dello stesso Prospetto Economico. Sul valore attualizzato, pari al Capitale Netto Mutuato (voce CNM del Prospetto Economico) del prestito, sarà detratto l'importo necessario ad estinguere eventuali prestiti in corso di ammortamento, eventuali prefinanziamenti concessi dal Finanziatore al Cliente durante la fase di istruttoria del prestito, nonché gli importi indicati alla voce A del Prospetto Economico, composta dalle Spese Istruttoria Pratica (SIP) e dagli Oneri Erariali (TAX) come meglio indicati nel prospetto Natura e Importo dei Costi Totali, e alla voce B del Prospetto Economico, composta dai Costi di Intermediazione (CI) come meglio indicati nel prospetto Natura e Importo dei Costi Totali. Detti importi sono versati dal Cliente al Finanziatore in una unica soluzione all’atto dell’erogazione del prestito.
1.3. Nei casi in cui in fase di notifica del presente contratto, l’Amministrazione dovesse comunicare al Finanziatore ai fini dell’avvio delle trattenute una decorrenza mensile posticipata rispetto a quella indicata nel Piano di Ammortamento, fermo restando ogni caso il principio di maturazione delle componenti economiche del Piano di Ammortamento secondo le scadenze ivi indicate, rimane convenuto che l’esigibilità di ciascuna delle rate si intenderà parimenti posticipata.
1.4. Nei casi in cui la data di erogazione del prestito dovesse essere antecedente o successiva alla data di decorrenza delle trattenute così come indicata dall’Amministrazione in fase di notifica, saranno rispettivamente addebitati o accreditati, a valere sull’importo di cui al punto 1.2, interessi di preammortamento calcolati al tasso annuo nominale (T.A.N.) per i giorni intercorrenti tra la data di erogazione e la data di decorrenza del prestito stesso sulle somme erogate al Cliente oggetto di anticipazione o posticipazione.
2. IMPORTO TOTALE DEL CREDITO E CRITERI DI MATURAZIONE DEI COSTI
Il Cliente prende atto ed accetta che il netto ricavo dell’operazione, al lordo di eventuali prefinanziamenti e/o estinzioni di altri prestiti, è quello indicato al Prospetto Economico alla voce Importo Totale del Credito (ITC).
2.1. Il Cliente prende, altresì, atto ed accetta che i costi indicati al Prospetto Economico alle voci A (Spese di Istruttoria Pratica e Oneri Erariali) e B (Costi di Intermediazione), come meglio indicati nel prospetto Natura e Importo dei Costi Totali, maturano interamente al momento della sottoscrizione del contratto di prestito.
3. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL PRESTITO
Il contratto si intende concluso in seguito all’accettazione espressa da parte del Finanziatore della presente richiesta di finanziamento sottoscritta dal Cliente. La lettera di accettazione o di rifiuto sarà trasmessa dal Finanziatore al Cliente mediante consegna a mani della stessa oppure, a discrezione del Finanziatore e previa comunicazione degli indirizzi di posta elettronica del Cliente: i) mediante tecniche di comunicazione a distanza, ii) tramite posta elettronica certificata.
3.1. Il Finanziatore non potrà procedere all’erogazione del prestito, e quindi al versamento del netto ricavo al Cliente, fino:
i. al buon esito delle attività di riverifica degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e della valutazione del merito creditizio al fine di evitare i rischi di sovraindebitamento del Cliente;
BANCA DI SCONTO S.P.A. XXX XXXXX XXXXXXXXX, 00 – 00000 XXXX
ii. all’ottenimento incondizionato da parte dell’Amministrazione dell’accettazione degli obblighi di cui ai punti 6 e 7;
iii. al rilascio e alla validità della garanzia del prestito prevista al punto 4.
A tal fine il Cliente si impegna a consegnare, anche nel suo interesse, al Finanziatore i documenti che dovessero risultare necessari per lo svolgimento delle attività sopra indicate.
3.2. L’erogazione del prestito avverrà entro 10 (dieci) giorni dalla data di conclusione dell’ultima delle attività di cui al punto 3.1.
4. COPERTURA ASSICURATIVA
Il debito contratto con il presente atto è garantito ai sensi delle leggi sulla cessione del quinto e relativi regolamenti (art. 54 D.P.R. n. 180/50) contro il rischio vita e rischi diversi di impiego del Cliente.
4.1. La copertura del rischio vita per l’ammontare complessivo delle quote cedute e per la durata di ammortamento del prestito viene garantita da una polizza assicurativa a premio unico. A tal fine, il Cliente rilascia in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute. Nei casi di invalidità della polizza assicurativa, come indicati nella documentazione assicurativa consegnata al Cliente, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rilascio da parte dello stesso Cliente di dichiarazioni inesatte e/o reticenti sul suo stato di salute, così come la falsità e/o alterazione della documentazione presentata dallo stesso Cliente per ottenere il prestito, il Finanziatore potrà rivalersi nei confronti degli eredi del Cliente per il soddisfacimento del proprio diritto di credito.
4.2. Al di fuori dei predetti casi di invalidità della polizza assicurativa, in caso di decesso del Cliente, l’indennizzo liquidabile dalla compagnia assicurativa sarà pari alla somma delle quote capitali relative alle rate non ancora scadute alla data dell’evento di decesso come risultanti dal piano di ammortamento del prestito. La compagnia di assicurazione non ha diritto di rivalersi nei confronti degli eredi per quanto corrisposto a titolo di indennizzo al Finanziatore. Le rate scadute e non pagate precedenti alla data dell’evento di sinistro, non sono oggetto di copertura assicurativa e pertanto per tali rate il Finanziatore potrà rivalersi nei confronti degli eredi del Cliente per il soddisfacimento del proprio diritto di credito.
4.3. La copertura dei rischi diversi di impiego viene garantita da un’altra polizza assicurativa rientrante nel ramo assicurativo credito. Nei casi di eventi di sinistro coperti dalla suddetta polizza, la compagnia di assicurazione resterà surrogata al Finanziatore in ogni diritto spettante al medesimo, per le somme pagate a quest’ultimo dalla stessa compagnia di assicurazione, la quale pertanto sarà autorizzata a rivalersi nei confronti del Cliente.
4.4. Gli originali delle polizze assicurative ivi comprese le condizioni generali e specifiche di assicurazione di cui ai punti 4.1 e 4.2, sono custoditi dal Finanziatore in quanto quest’ultimo è il contraente e il beneficiario delle prestazioni in caso di sinistro. Il Cliente ha sempre il diritto di ottenere, previa richiesta scritta al Finanziatore, un estratto della documentazione assicurativa di pertinenza.
5. RIMBORSO DEL PRESTITO, MANDATO DI PAGAMENTO E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Per effetto della cessione di cui al punto 1, l'Amministrazione dalla quale il Cliente dipende sarà obbligata a norma di legge e, per quanto concerne, anche per volontà del Cliente medesimo a prelevare mensilmente dalla sua retribuzione l’importo della rata a cominciare dal mese successivo alla notifica del presente atto e così di seguito ininterrottamente per tutta la durata del prestito sino ad estinzione del Capitale Lordo Mutuato (voce CLM del Prospetto Economico) ed a versarla entro il 5 (cinque) del mese successivo a quello in cui si è verificata la scadenza della rata ritenuta nelle modalità indicate nel Prospetto Economico , salvo quanto diversamente previsto dalla legge (sia di rango primario, che secondario), dal punto 1.3 e dalle eventuali convenzioni stipulate tra il Finanziatore e l’Amministrazione. È facoltà del Finanziatore modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento, l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili indicando altro conto postale o bancario. Gli eventuali oneri imposti dall’Amministrazione per l’effettuazione delle trattenute e dei relativi versamenti saranno a carico del Cliente.
5.1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, salvi comunque i diritti del Finanziatore di cui al punto 11, il Cliente autorizza irrevocabilmente l'Amministrazione a trattenere, sull'ultima retribuzione ed eventuali arretrati, sulle somme erogate a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione, non escluse le erogazioni a titolo di liberalità e gli eventuali rimborsi per fondo pensione e di soccorso, nonché sull'indennità di cessazione del rapporto di cui al punto 6, l’importo del debito residuo calcolato a norma del punto 10 e ad effettuare il versamento di questo direttamente al Finanziatore. Qualora l'importo trattenuto e versato dall'Amministrazione, risultasse insufficiente, salvo il diritto del Finanziatore di considerare il Cliente scaduto dal beneficio della rateizzazione e del termine, di cui al punto 11, il Cliente autorizza sin d'ora che la trattenuta possa essere effettuata da qualsiasi Ente di previdenza o di assicurazione ai quali sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro.
5.2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro per effetto di maturazione del diritto a percepire la pensione da parte del Cliente, viene differita la data di esigibilità delle successive rate del Piano di Ammortamento al momento in cui l’Ente Pensionistico darà avvio alle trattenute. Il differimento della data di esigibilità delle rate determinerà l’accodamento di quest’ultime e, pertanto, saranno dovute dal Cliente al Finanziatore a partire dalla scadenza dell’ultima rata prevista dal Piano di Ammortamento. In ogni caso, resta salva la possibilità per il Finanziatore di recuperare tali rate, anche nel corso dell’ammortamento del prestito, mediante eventuali trattenute aggiuntive rispetto agli importi dovuti dal Cliente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Sulle rate oggetto di variazione dell’esigibilità, come disciplinato dal presente punto 5.2, saranno dovuti dal Cliente al Finanziatore interessi calcolati al tasso annuo nominale (T.A.N.) per tutto il periodo del differimento del pagamento.
5.3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro il Cliente, ove iscritto agli effetti della previdenza ad uno speciale fondo gestito dall'INPS, dichiara di rinunciare, ora per allora, all'iscrizione alla Cassa Pensioni (assicurazione facoltativa) ed a tutti i conseguenti benefici e di cedere al Finanziatore il diritto di esercitare la facoltà di chiedere la liquidazione ed il pagamento dei contributi di assicurazione versati e della riserva matematica che risulterà a suo favore nella suddetta Cassa Pensioni.
5.4. In caso di adesione al Fondo Pensione, il Cliente conferisce al Finanziatore mandato irrevocabile nell’interesse dello stesso Finanziatore, ex art. 1723 comma 2° C.C., ad esercitare, in nome e per conto del Cliente, il diritto di riscatto della propria posizione dal Fondo Pensione e a chiedere la liquidazione della prestazione maturata in seguito ai contributi versati, qualunque sia la natura giuridica. Il Cliente non potrà inoltre chiedere anticipazioni relative alla propria posizione di previdenza
complementare se non per la parte eccedente il totale dell’importo residuo a suo debito.
5.5. Il Cliente ai sensi dell'art. 1462 C.C., si impegna inoltre a non proporre azioni e/o eccezioni al fine di ottenere o ritardare la prestazione dovuta se non sarà stato prima versato l'importo delle rate, a quel momento, ancora non riscosse. Rimane tuttavia salva la successiva azione di ripetizione per quanto il Cliente avesse indebitamente pagato.
5.6. Ai fini del rimborso del prestito, il Cliente conferisce sin da ora mandato irrevocabile al Finanziatore, ai sensi dell’art. 1723 comma 2° C.C. a richiedere ad altri intermediari eventuali somme versate in eccedenza dall’Amministrazione a quest’ultimi, per il rimborso dei prestiti a suo tempo concessi da quest’ultimi al Cliente medesimo, che siano stati oggetto da parte del Finanziatore di estinzione anticipata ai fini della concessione del presente prestito, per la copertura di eventuali ritardi e/ o inadempimenti da parte dell’Amministrazione all’esecuzione degli obblighi da questa assunti ai sensi del presente contratto.
6. COSTITUZIONE VINCOLO SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) O INDENNITÀ SIMILARI
Per effetto della cessione di cui al punto 1, il Cliente costituisce sul trattamento di fine rapporto o su altre indennità similari a cui il Cliente stesso abbia diritto, maturato e maturando alla data di sottoscrizione del presente contratto, un vincolo a favore del Finanziatore a garanzia del rimborso dell’importo del debito residuo calcolato a norma del punto 10 in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo durante il periodo di ammortamento del prestito.
6.1. In forza del suddetto vincolo il Cliente per tutta la durata del prestito e fino alla sua completa estinzione si impegna sin d'ora a non avvalersi del diritto di cui al comma 6° dell'art. 2120 del C.C. come modificato dalla Legge 29/5/1982 n. 297, se ed in quanto a lui applicabile (anticipazioni sul trattamento di fine rapporto), per la quota non eccedente l’importo del debito residuo risultante alla data di esercizio del suddetto diritto.
6.2. L’Amministrazione da cui il Cliente dipende, nonché eventuali Fondi Pensione a cui è stato devoluto il trattamento di fine rapporto ai sensi del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, si uniformerà all'obbligazione come sopra assunta dal Cliente stesso.
7. RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE
Nei casi di eventuale riduzione per qualsiasi causa della retribuzione mensile del Cliente che comporti, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 180/50, una conseguente minore quota trattenuta dall’Amministrazione sullo stipendio/salario del Cliente rispetto alla rata del prestito, salvi comunque i diritti del Finanziatore di cui al punto 11, e ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa, potrà essere consentita la proroga del prestito per il tempo necessario all’estinzione del debito, ma quest’ultimo dovrà essere maggiorato degli interessi di mora di cui al punto 14.
8. CAMBIAMENTO DI AMMINISTRAZIONE DI DIPENDENZA E RICHIAMO ALLE ARMI
In caso di cessazione del rapporto di lavoro e passaggio e/o assunzione, anche se non contestuale, del Cliente alle dipendenze di altro datore di lavoro o ad altra Amministrazione senza estinzione del prestito, salvi, comunque i diritti del Finanziatore di cui al punto 11, il Cliente, autorizza sin d'ora il Finanziatore a notificare il presente contratto alla nuova Amministrazione, perché questa operi sulla retribuzione ovvero sui compensi che a qualsiasi titolo verranno corrisposti, la ritenuta della suddetta quota mensile nonché quanto previsto al punto 5 sino alla totale estinzione del Capitale Lordo Mutuato (voce CLM del Prospetto Economico) ivi comprensivo di eventuali importi scaduti e rimasti insoluti presso la precedente Amministrazione. Agli effetti di quanto sopra detto, il Cliente si obbliga a denunciare il suo trasferimento al Finanziatore nonché all'Amministrazione da cui cessa di lavorare, perché questa possa inviare, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 895/50, a quella, ove assumerà servizio, anche se non compresa tra quelle indicate all'art. 1 del D.P.R. n. 180/50, il conto della presente cessione, assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge.
BANCA DI SCONTO S.P.A. XXX XXXXX XXXXXXXXX, 00 – 00000 XXXX
8.1. Nel caso di cui al punto precedente, il pagamento fino ad un massimo di 6 (sei) rate del Piano di Ammortamento viene differito in attesa che diventi efficace la notifica del presente contratto presso la nuova Amministrazione. In caso di buon esito della notifica, per effetto del differimento della data di esigibilità delle rate, quest’ultime saranno oggetto di accodamento e, pertanto, dovute dal Cliente al Finanziatore a partire dalla scadenza dell’ultima rata prevista dal Piano di Ammortamento. In ogni caso, resta salva la possibilità per il Finanziatore di recuperare tali rate, anche nel corso dell’ammortamento del prestito, mediante trattenute aggiuntive rispetto agli importi dovuti dal Cliente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Sulle rate oggetto di variazione dell’esigibilità, come disciplinato dal presente punto 8.1, saranno dovuti dal Cliente al Finanziatore interessi calcolati al tasso annuo nominale (T.A.N.) per tutto il periodo del differimento del pagamento
8.2. In caso di richiamo alle armi del Cliente, la cessione estenderà i suoi effetti anche sulle indennità che venissero in tal caso liquidate al Cliente rimanendo fin da ora autorizzata l'Amministrazione da cui dipende, o eventualmente altri Enti e Fondi Pensione, incluso l'INPS, a prelevare mensilmente da dette indennità un importo pari ad un quinto per versarlo al Finanziatore.
9. IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI
I pagamenti effettuati dal Cliente, direttamente o per il tramite dell’Amministrazione o di terzi, saranno imputati dal Finanziatore ai sensi degli artt. 1193 e 1194 del Cod. Civ. e indipendentemente da quanto eventualmente dichiarato dall’Amministrazione o dal terzo, secondo il seguente ordine: 1) spese ed altri oneri legali, 2) interessi moratori, 3) interessi e oneri contrattuali scaduti, 4) capitale scaduto.
9.1. In caso di estinzione di altre posizioni debitorie, il Cliente autorizza fin d’ora il Finanziatore a imputare i pagamenti pervenuti per il tramite dell’Amministrazione o di terzi a titolo rimborso del presente prestito, secondo l’ordine indicato al precedente punto, ancorché siano riferiti, su indicazione dell’Amministrazione o del terzo, alla decurtazione di altre posizioni debitorie estinte.
9.2. In caso di pagamento effettuato direttamente dal Cliente al Finanziatore a estinzione di altre posizioni debitorie, sarà onere del Cliente fornire tempestivamente al Finanziatore una diversa disposizione per gli importi residui. In mancanza, il Cliente autorizza fin d’ora il Finanziatore a imputare tali somme a decurtazione del prestito.
10. ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE O PARZIALE, INDENNIZZO E SPESE NON RIMBORSABILI
Il Cliente ha sempre facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito, in tutto o in parte, facendone richiesta scritta al Finanziatore. In tal caso il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, secondo i criteri e nella misura di seguito indicati.
10.1. Sono considerate ipotesi di estinzione anticipata del prestito: 1) il decesso del Cliente, 2) la cessazione del rapporto di lavoro, salvo quanto previsto al punto 5,
3) i casi di decadenza dal beneficio della rateizzazione del termine di cui al punto 11, 4) il cambiamento di Amministrazione e/o dipendenza del datore del lavoro salvo quanto previsto al punto 8 e 5) qualsiasi altro evento che non permetta la trattenuta della rata del prestito sulla retribuzione del Cliente.
10.2. In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del Cliente, questi, sulla base del conteggio estintivo, rilasciato dal Finanziatore ed elaborato tenendo conto della data di effettivo inizio delle trattenute, dovrà immediatamente versare l’importo del capitale residuo, calcolato come somma del valore attuale al tasso annuo nominale del prestito (T.A.N.) delle rate non ancora scadute e della somma delle rate scadute non ancora pagate alla data di anticipato adempimento, più gli eventuali interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento, ivi compresi quelli moratori e gli ulteriori interessi di preammortamento non imputati in fase di erogazione del prestito. In particolare, saranno addebitati o accreditati, a seconda dei casi, eventuali ulteriori interessi di preammortamento, calcolati secondo le modalità indicate nel punto 1.4, nei casi in cui la data di decorrenza delle trattenute dichiarata dall’Amministrazione in fase di notifica del contratto, risultasse essere rispettivamente posticipata o anticipata rispetto alla data di effettivo inizio delle trattenute da parte dell’Amministrazione.
10.3. Per tali ipotesi il Finanziatore ha diritto ad un indennizzo che non può superare l’1% dell’importo del debito residuo (calcolato come somma del valore attuale al tasso annuo nominale (T.A.N.) delle rate scadute e non ancora pagate e di quelle non ancora scadute alla data di anticipato adempimento e detratti gli oneri non maturati a tale data), se la vita residua del prestito è superiore a un anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo se la vita residua del prestito è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito. L’indennizzo non è in ogni caso dovuto se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a euro 10.000 (diecimila). L’indennizzo è dovuto per il recupero dei costi ed oneri sostenuti dal Finanziatore per la gestione amministrativa dell’estinzione anticipata, per la chiusura delle posizioni di copertura effettuate per la gestione del rischio tasso e per la chiusura delle coperture assicurative previste al punto 4.
10.4. Resta espressamente convenuto che in ogni caso di anticipata estinzione del prestito, gli importi indicati alle voci A e B del Prospetto Economico composte dalle voci di costo SIP (spese di istruttoria pratica), TAX (oneri erariali) e CI (costi di intermediazione), come meglio indicate nel prospetto Natura e Importo dei Costi Totali, non saranno oggetto di rimborso, perché maturati interamente all’atto del perfezionamento del contratto. Parimenti non sono soggetti di rimborso, in qualsiasi caso di estinzione anticipata del prestito, eventuali costi sostenuti e/o dovuti, in aggiunta a quelli già indicati alla precedente voce TAX, ai sensi del punto 13.
10.5. Nel caso che il Cliente, anche per il tramite dell’Amministrazione o di terzi, effettui versamenti a titolo di estinzione anticipata del prestito i cui importi complessivi risultino essere inferiori all’importo calcolato a norma del presente punto 10, l’estinzione anticipata si considera effettuata in via parziale. In questo caso l’importo del residuo debito non estinto dovrà essere rimborsato dal Cliente, salvo i casi previsti ai punti 7, 8, e 11 secondo le scadenze previste nel piano di ammortamento originario del prestito con una nuova rata che sarà determinata dal Finanziatore sulla base del tasso annuo nominale (T.A.N.). In tali casi le spese rimborsabili di cui al punto 10.4 a seconda della loro natura non saranno oggetto di rimborso o saranno oggetto di rimborso se contrattualmente previsto, per la quota non maturata, in misura proporzionale all’importo della quota capitale del debito residuo estinto anticipatamente.
11. SCADENZA DAL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE E DEL TERMINE E RELATIVI EFFETTI
Viene espressamente convenuto che, oltre alle ipotesi previste all’art.1186 C.C., in caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, di sospensione e/o di riduzione per qualsiasi causa della retribuzione, di inadempimento dell’Amministrazione agli obblighi previsti dall’art. 35 del D.P.R. n. 180/50 o di ritardo del versamento da parte della stessa anche di una sola delle rate pattuite, di sottoposizione dell’Amministrazione a procedure concorsuali e di dichiarazione false e
mendaci effettuate dal Cliente ai fini dell’ottenimento del prestito, lo stesso Xxxxxxx potrà essere considerato scaduto dal beneficio della rateizzazione e del termine. Il Finanziatore, verificandosi una delle ipotesi sopra indicate, potrà considerare risolto il contratto, nonostante la polizza assicurativa di cui al punto 4.3.
11.1. Rappresenta altresì causa di decadenza dal beneficio della rateizzazione del termine con gli effetti di cui al punto precedente, la mancata tempestiva comunicazione da parte del Cliente di qualsiasi informazione necessaria al Finanziatore ai fini dell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio.
11.2. In conseguenza della risoluzione del contratto il Cliente dovrà rimborsare immediatamente, a semplice richiesta, al Finanziatore, l’importo calcolato a norma del punto 10.
11.3. In caso di sottoposizione dell’Amministrazione a procedure concorsuali, il Cliente autorizza sin d’ora il Finanziatore ad agire direttamente nella procedura concorsuale per la liquidazione, nei limiti dell’importo calcolato a norma del punto 10, di qualsiasi somma ancora dovuta dall’Amministrazione al Cliente, in quanto vincolata, ai sensi dei punti 5 e 6, all’estinzione del prestito.
11.4. In deroga all’art. 190 C.C., il Finanziatore è autorizzato ad agire in via principale, anziché sussidiaria, per il recupero del credito, sui beni personali del coniuge coobbligato.
12. DIRITTO DI COMPENSAZIONE, DIRITTO DI RITENZIONE E RIMBORSO
Qualora, anche per effetto dei pagamenti effettuati dal Cliente ovvero per conto di quest’ultimo direttamente dall’Amministrazione in forza degli obblighi previsti dal presente contratto, il Finanziatore rilevi, sulla base dei criteri di imputazione dei pagamenti di cui al punto 9, eventuali somme eccedenti rispetto a quelle dovute dal Cliente in adempimento delle obbligazioni connesse al rimborso del prestito, le stesse saranno utilizzate secondo quanto stabilito nei successivi punti.
12.1. In via principale, in presenza di più rapporti di prestito tra il Cliente ed il Finanziatore, anche qualora siano stati oggetto di cessione ai sensi del punto 20 e per i quali il Finanziatore continua a gestirne le attività di incasso e recupero, quest’ultimo, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 C.C o al prodursi di eventi che possano incidere sul recupero del credito vantato dallo stesso Xxxxxxxxxxxx, quest’ultimo si riserva il diritto di valersi della compensazione e/o del diritto di ritenzione tra crediti e debiti afferenti tali prestiti, ancorché non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità.
12.2. In via subordinata, al netto di quanto eventualmente già compensato e/o ritenuto ai sensi del punto 12.1, le somme eccedenti saranno oggetto di rimborso al Cliente. A tal fine il Cliente si impegna a comunicare per iscritto al Finanziatore, in fase di concessione del prestito, le modalità di pagamento per l'accredito delle somme a lui dovute salva, in ogni caso, la facoltà per lo stesso Cliente di poter successivamente modificare tale modalità mediante invio al Finanziatore di apposita comunicazione scritta.
12.3. Qualora il Cliente non abbia provveduto ad effettuare alcuna comunicazione ai sensi del punto 12.2 lo stesso Cliente autorizza, sin d’ora, il Finanziatore a poter effettuare il rimborso di dette somme eccedenti mediante bonifico bancario a valere, secondo l’ordine di priorità indicato, sulle seguenti coordinate bancarie (codice IBAN – International Bank Account Number): 1) quelle eventuale utilizzate dal Finanziatore per l’erogazione del prestito, 2) quelle relative ad altri rapporti di conto corrente intrattenuti dal Cliente presso lo stesso Xxxxxxxxxxxx, 3) quelle relative altre coordinate bancarie utilizzate dal Finanziatore ai fini della concessione di altri finanziamenti e/o per la gestione di altri rapporti con il Cliente.
13. IMPOSTE ED ONERI ERARIALI
Le spese e tasse di bollo e di registro del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto della registrazione, sia successivamente anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali e le spese postali e di notifica sono a carico del Cliente, il quale autorizza, ora per allora, l'Amministrazione dalla quale dipenderà a trattenere dalla stessa la somma che, a tale titolo, gli venisse richiesta dal Finanziatore o da chi per esso. La trattenuta di tali spese, se non già ricomprese tra quelle previste alla voce TAX (oneri erariali) del prospetto Natura e Importo dei Costi Totali, dovrà avvenire in ogni caso anche in eccedenza del quinto della sua retribuzione/compensi cedibile.
14. MOROSITÀ
BANCA DI SCONTO S.P.A. XXX XXXXX XXXXXXXXX, 00 – 00000 XXXX
Nel caso di ritardo e/o mancato pagamento delle rate, a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti dal Cliente sugli importi scaduti ed impagati, in alternativa agli interessi contrattuali, gli interessi di mora calcolati al tasso indicato alla voce TM del Prospetto Economico, salvo, in ogni caso, l’applicazione del tasso massimo consentito dalla legge, qualora detto tasso risultasse superiore a tale limite. Tali interessi decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, ma soltanto per l’avvenuta scadenza del termine previsto, senza peraltro pregiudicare i diritti del Finanziatore di cui al punto 11. In tal caso, il Finanziatore potrà, altresì, addebitare, al Cliente moroso i costi e le spese per il recupero degli importi scaduti ed impagati nei limiti di quanto sostenuto.
14.1. Il nominativo del Cliente può essere segnalato secondo le modalità previste presso le “centrali rischi” a cui il Finanziatore aderisce per legge e/o per volontà (“sistemi di informazione creditizia”), nei casi in cui lo stesso Cliente pur avendo subito dall’Amministrazione le trattenute delle rate del prestito sulla propria retribuzione, le stesse non siano state versate e/o pervenute al Finanziatore alle rispettive scadenze contrattuali. A seguito di tali segnalazioni, il Cliente potrà incontrare maggiori difficoltà per l’accesso al credito presso tutti i finanziatori italiani ed europei.
15. COMUNICAZIONI TRA FINANZIATORE E CLIENTE
COMUNICAZIONI DEL FINANZIATORE
Il Finanziatore fornisce per iscritto al Cliente, nella modalità da quest’ultimo scelta, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l’anno, una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione sull’andamento del rapporto ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate. Gli elementi contabili informativi e contrattuali risultanti dalle suddette comunicazioni annuali si intendono tacitamente approvati dal Cliente in mancanza di opposizione scritta che pervenga al Finanziatore entro 60 (sessanta) giorni da quello del ricevimento delle comunicazioni.
15.1. Il Cliente, può scegliere la modalità di invio delle comunicazioni periodiche tra la forma cartacea e quella elettronica. In caso di impiego dello strumento informatico, i termini per il diritto di recesso o per la contestazione decorrono dalla ricezione della comunicazione. Il Cliente avrà in qualsiasi momento la facoltà di richiedere la modifica della modalità di invio delle comunicazioni.
COMUNICAZIONI DEL CLIENTE
15.2. Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del Cliente, dirette al Finanziatore, vanno fatte pervenire presso la sede del Finanziatore agli indirizzi di posta elettronica (ordinaria o certificata) o attraverso le altre tecniche di comunicazione a distanza tempo per tempo ammesse dal Finanziatore stesso. Gli indirizzi e le modalità di trasmissione delle comunicazioni sono quelle indicate nell’apposita sezione del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. Il Cliente viene avvisato del fatto che le tecniche di comunicazione a distanza potrebbero non dare garanzia di ricevimento da parte del Finanziatore a rischio del Cliente stesso, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione.
16. PIANO DI AMMORTAMENTO E COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE
Il Piano di Ammortamento del prestito è allegato al presente contratto e ne costituisce parte integrante. Nel Piano di Ammortamento sono indicati gli importi dovuti, le relative scadenze, le condizioni di pagamento e gli interessi applicati nonché ogni altra informazione utile.
16.1. Il Cliente, in qualsiasi momento del rapporto, ha diritto di ricevere, previa richiesta al Finanziatore presentata a mezzo posta ordinaria, ulteriore copia del contratto aggiornato, ivi compreso il Piano di Ammortamento, con le condizioni economiche in vigore. Il Finanziatore invia, a mezzo posta ordinaria e/o elettronica, anche certificata, detta documentazione entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della richiesta.
16.2. Il Finanziatore avrà la facoltà di richiedere al Cliente gli oneri e i costi sostenuti per il recupero e l’invio della documentazione richiesta.
17. FORO COMPETENTE, ELEZIONE DI DOMICILIO E LEGGE APPLICABILE
Ogni eventuale controversia in ordine alla interpretazione, alla validità ed alla esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione esclusiva dell’Autorità Giudiziaria competente per legge e saranno regolate dalla legge italiana.
17.1. Il Cliente, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari, elegge il suo domicilio presso l’Amministrazione da cui attualmente dipende o dipenderà in futuro. Il Cliente dichiara, anche in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, che l’indirizzo di residenza fornito in sede di sottoscrizione del contratto e indicato nel documento di identità è quello risultante dal registro dell’ufficio anagrafico competente. In caso di discordanza tra quest’ultimo e quanto dichiarato in sede di sottoscrizione del contratto, il Cliente dichiara che la residenza effettiva corrisponde a quella indicata in epigrafe nel presente contratto. Il Cliente è tenuto, anche in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, a comunicare tempestivamente al Finanziatore ogni variazione in merito alle informazioni fornite in sede di sottoscrizione del contratto di prestito (indirizzo di residenza effettivo, cambiamento dell’Amministrazione ecc). In mancanza, ogni comunicazione o notifica si intende validamente ed efficacemente effettuata presso l’ultima residenza dichiarata e/o presso l'ultimo domicilio eletto.
17.2. Ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 (come modificato dalla L. n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione del D.L. n. 69/2013), prima di adire l’Autorità Giudiziaria le parti devono esperire la procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà compiuto, di comune accordo, presso l’organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario. Per maggiori informazioni si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
17.3. Il Cliente e il Finanziatore, anche successivamente alla sottoscrizione del prestito, si riservano la possibilità di concordare di adire un diverso organismo di conciliazione anch’esso iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.
17.4. In ogni caso, il tentativo di conciliazione può essere esperito dalle parti anche rivolgendosi all’Arbitro Bancario Finanziario o in alternativa al Conciliatore Bancario Finanziario secondo la normativa specifica di riferimento.
18. RECLAMI E COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Per la composizione stragiudiziale di eventuali controversie, il Cliente potrà rivolgersi all’Ufficio Reclami del Finanziatore. Eventuali reclami dovranno essere inviati a
mezzo raccomandata A/R presso l’Ufficio Reclami sito in Roma, Via Venti Settembre n. 30 o mediante invio di e-mail al seguente indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata): xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. L’Ufficio risponderà entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricezione del reclamo.
18.1. Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua ricezione da parte del Finanziatore, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); ogni informazione relativa alla procedura da seguire, può essere acquisita collegandosi al sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, ovvero su sito web del Finanziatore (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx).
18.2. Il Cliente può anche rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere i servizi da questo offerti ed accedere agli altri sistemi alternativi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ovvero xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
18.3. Il ricorso ai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie non pregiudica al Cliente la facoltà di avvalersi di ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ordinamento.
19. RECESSO DAL CONTRATTO
Il Cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al Finanziatore entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto. Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 (trenta) giorni dall’invio della comunicazione di recesso, il Cliente deve restituire il capitale e pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati al tasso annuo nominale (T.A.N.). In caso di recesso sono comunque dovute dal Cliente le somme non ripetibili corrisposte dal Finanziatore alla Pubblica Amministrazione.
20. CESSIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il Finanziatore potrà cedere i diritti derivanti dal presente contratto, con le relative garanzie. Di tale cessione verrà data comunicazione dal Finanziatore anche successivamente al perfezionamento della stessa. Il Cliente può sempre opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al Finanziatore. In caso di cessione del contratto si applica, ai fini della notifica della cessione al Cliente, quanto previsto al punto 17.1.
20.1. Qualora, nonostante la cessione dei diritti derivanti dal presente contratto, il Finanziatore continui a svolgere nell’interesse dell’acquirente le attività di riscossione e gestione dei crediti ceduti, il Cliente autorizza sin d’ora il Finanziatore a procedere ad eventuali compensazioni di importi risultanti a credito e/o a debito su tale contratto ceduto con altre posizioni risultanti a credito e/o a debito relative rapporti di prestito dal Cliente stesso contratte con il Finanziatore che siano state a loro volta oggetto o meno di cessione a terzi.
21. ASSISTENZA ALLA CLIENTELA
Il Cliente può avere chiarimenti adeguati e personalizzati da parte del Finanziatore sulle caratteristiche del prestito, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal contratto, prima e dopo la conclusione del contratto stesso, contattando il Servizio Clienti al numero verde indicato nel presente contratto.
22. PORTABILITÀ
BANCA DI SCONTO S.P.A. XXX XXXXX XXXXXXXXX, 00 – 00000 XXXX
Il Cliente ha diritto di stipulare, senza spese né penalità, con altra controparte, un nuovo prestito ad estinzione del presente contratto, esercitando la surrogazione ai sensi dell’art. 1202 del Cod. Civ. (art. 120 quater TUB). La nuova controparte surrogata subentra nelle garanzie del credito come previste nel presente contratto.
NOTIFICA DEL CONTRATTO | COGNOME: | NOME: | CF: | RATA €: | DURATA: MESI |
Il sottoscritto Avvocato REP. n° notifica a richiesta del cessionario a tutti gli effetti di ragione e di legge il presente contratto di prestito contro cessione/delegazione di quote dello stipendio/pensione fatta al cessionario del sig. , al datore di lavoro. |