ACCORDO CONTRATTUALE FRA L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E IL CONSORZIO ASTIR DI PRATO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE PSICHIATRICHE E DI RIABILITAZIONE EXTRAOSPEDALIERA A BASSA INTENSITÀ A...
All A Rep. Atti n. del
ACCORDO CONTRATTUALE FRA L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E IL CONSORZIO ASTIR DI PRATO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE PSICHIATRICHE E DI RIABILITAZIONE EXTRAOSPEDALIERA A BASSA INTENSITÀ A CARATTERE RESIDENZIALE, EROGATE NELLA STRUTTURA RESIDENZIALE TERAPEUTICO RIABILITATIVA PER MINORI A BASSA INTENSITÀ " LA CASA XXXX'INA “ - COMUNE DI CERRETO GUIDI (FI)
TRA
- L’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0, nella persona della Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per territorio e sociale Firenze Empoli, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale del ;
E
il Consorzio ASTIR s.c.s. - Consorzio di Cooperative sociali, di seguito denominato Consorzio, con sede legale in Prato, Via Xxxxxxx Xxxxx n. 11, codice fiscale e partita IVA 01676060971, iscritto all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, Sezione C, con decreto regionale n. 53 del 7 febbraio 1995, nella persona del suo Legale Rappresentante Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx,
VISTI
- Il D.LGS. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;
- l’art. 8-bis comma 3 del D.LGS 229/1999 e s.m. i.; ove si prevede che “la realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l’esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente, al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 8-ter, all’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8 quater nonché della stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies…”
- la L.R. n. 51 del 05/08/2009 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”;
- il D.P.G.R. n. 79/R del 17/11/2016 “Regolamento di attuazione della L.R. 5 agosto 2009 n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie)”;
- Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 , approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell'11 agosto 2020.
- il DPCM 12/01/2017 con cui sono stati definiti e aggiornati i Livelli essenziali di Assistenza di cui all’art. 1 comma 7 del D.LGS 502/92, in particolare l'art. 25 e l’art. 32 “Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neuro sviluppo";
- la DGRT n. 504 del 15/05/2017 di recepimento del DPCM 12/01/2017;
- Il Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale (PANSM), approvato dalla Conferenza Stato
– Regioni nella seduta del 24 gennaio 2013;
- l’Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti locali e le Comunità montane sul documento concernente “Strutture residenziali psichiatriche n. 13/054/CR7A/C7 rep. Atti 116/LU del 17/01/2013;
- l’Accordo della Conferenza Unificata tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e le Comunità montane sul documento recante “Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichiatrici dell’infanzia e dell’adolescenza” Rep. Atti n. 138 LU del 13/11/2014;
- l’Accordo tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti locali ai sensi del D.LGS 281/97 art 9 co 2 lett. c) recante “Linee di indirizzo per l’accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni “. Rep. Atti n. 172 del 14/12/2017 CV;
- l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del D.LGS 281/97 art. 4, sul documento recante “Linee d’indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi in area pediatrico - adolescenziale” integrato dal documento “Rete dell’emergenza - urgenza pediatrica” Rep. Atti n. 248 del 21/12/2017;
- l’Intesa, ai sensi dell’art. 8 L. 131/03 tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante “Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell’infanzia e adolescenza” Rep. Atti n. 70 LU del 25/07/2019;
- la DGRT n. 1063 del 09/11/2015 "Linee di indirizzo per la qualificazione della risposta all'emergenza-urgenza psichiatrica nell'infanzia e nell'adolescenza e dei percorsi di cura residenziali e semiresidenziali";
- la DGRT 1127 del 09/12/2014 su parametri strutturali e organizzativi delle strutture residenziali psichiatriche;
- il GDPR n. 679/2016 (Regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo “GDPR”;
- il D.LGS n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come novellato dal D.LGS n. 101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”
- l’art. 28, primo paragrafo del Regolamento europeo 2016/679/UE che prevede: “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato;
PREMESSO
– che la Struttura Residenziale psichiatrico-riabilitativa a bassa intensità assistenziale per minori “La Casa di Xxxx’Ina” risulta autorizzata al funzionamento con atto n. 3 del 11/03/2019 rilasciato dal Comune di Cerreto Guidi (Fi) e la stessa risulta, altresì, accreditata dalla Regione Toscana come struttura sanitaria privata con Decreto Dirigenziale n. 1649 del 10/02/2020, entrambi gli atti ai sensi della L.R. 51/09 e del relativo Regolamento Regionale della Toscana n. 79/R del 17/11/2016 come novellato dal Regolamento Regionale della Toscana n 90/R del 16/09/2020;
– che al gestore della Struttura in parola non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs 231/2001 che impediscono di contrattare con gli Enti Pubblici;
– che il gestore della Struttura è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/99;
– che il Regolamento interno della Struttura recepisce tutte le indicazioni previste dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 novembre 2016, n.79/R, così come novellato dal Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R e tutte le eventuali ulteriori indicazioni previste da normative in vigore nel periodo di validità della presente convenzione;
– che con scheda di fabbisogno in data 16/12/2020 il Direttore della Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza dell’Azienda USL Toscana Centro Dr. Xxxxx Xxxxxxxxx ed il Responsabile UFC Salute Mentale Infanzia Adolescenza Empoli, Dr. Xxxxx Xxxxx hanno espresso la necessità di stipulare una convenzione per n. 1 posto in comunità terapeutica per adolescenti a bassa intensità assistenziale per assicurare agli adolescenti con situazione psicopatologica stabilizzata, ma con bisogni formativi e di sostegno che non possono essere soddisfatti nell’ambito familiare, la possibilità di un sostegno comunitario estensivo con adeguato supporto educativo, formativo, psicologico e medico, in particolare nelle fasi di uscita dalle comunità a media od alta intensità assistenziale, al fine di prevenire il fallimento scolastico, di promuovere l’integrazione sociale e di prevenire comportamenti devianti o antisociali;
– che nella medesima relazione si rileva la necessità per l’ambito territoriale dell’empolese e del Valdarno inferiore di incrementare l’offerta residenziale nella fascia a bassa intensità assistenziale, nonché completare la rete aziendale di strutture dedicate ai trattamenti residenziali di adolescenti con disturbi psichiatrici con struttura a bassa intensità in quanto ogni anno vi sono adolescenti che sono indirizzati a strutture terapeutiche di diversa intensità assistenziale ed alcuni sono ospitati fuori Regione o comunque fuori dell’ambito aziendale; e si ricorda altresì che la distanza dal contesto di vita costituisce un fattore di mancato governo del processo con potenziali conseguenze iatrogene e la mancanza di strutture adeguate nell’ambito territoriale di origine può portare alla scelta di soluzioni non appropriate per livello di intensità;
– che con mail in data 24/01/2021, agli atti di questo Ufficio, il xxxx. Xxxxx Xxxxx Responsabile Unità Funzionale Complessa Salute Mentale Infanzia Adolescenza (UFCSMIA) Empoli indica la convenzione con la struttura residenziale psichiatrico-riabilitativa a bassa intensità assistenziale per minori denominata “La Casa di Xxxx’Ina” di Cerreto Guidi come idonea a completare, relativamente alla bassa intensità assistenziale, la rete delle strutture intermedie, ovvero interposte tra i reparti ospedalieri ed i servizi ambulatoriali delle varie UUFFCC Salute Mentale Infanzia Adolescenza dell’Azienda USL Toscana Centro, dedicate agli adolescenti con disturbi psicopatologici; dato atto che nella medesima comunicazione viene richiamato il profilo delle strutture a bassa intensità, così caratterizzate:
a) vi si attuano percorsi residenziali terapeutici a bassa intensità terapeutico riabilitativa, indicati per pazienti con quadri clinici stabilizzati, privi di elementi di particolare complessità;
b) la durata massima del ricovero non è superiore ai dodici mesi;
c) vi sono al massimo n. 10 posti letto. In detta mail si rileva inoltre che la UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza di Empoli non è convenzionata con alcuna struttura a bassa intensità di cura;
– che a seguito di una serie di reciproche comunicazioni tra rappresentanti dell’Azienda (sia di parte professionale che amministrativa) e del Consorzio, sono stati approfonditi gli aspetti organizzativi ed i costi di gestione della struttura e le parti hanno pattuito quanto stabilito nel presente accordo;
– che il Consorzio con mail in data 25/01/2021, agli atti d’ Ufficio, ha comunicato il proprio assenso in merito al presente schema contrattuale;
– che la capacità ricettiva attuale della Struttura è di:
n. 10 posti di tipo residenziale psichiatrico-riabilitativo (soggetti minori);
TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Le parti convengono che oggetto della presente convenzione è la gestione del trattamento residenziale per adolescenti nell’ambito territoriale Empolese e Valdarno Inferiore presso la Struttura Residenziale psichiatrico-riabilitativa a bassa intensità assistenziale per minori “La Casa di Xxxx’Ina” con sede in xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00-00 Xxxxxxx Xxxxx (Xx), qualificata ai sensi del DPGR n 79/R del 17.11.2016 come Struttura residenziale terapeutico riabilitativa per minori, tipologia A.3 - a bassa intensità terapeutico riabilitativa.
Il Consorzio gestirà il servizio oggetto del presente contratto con propria idonea organizzazione di personale che dovrà essere qualificato secondo la normativa vigente. A tal fine il Consorzio incarica le seguenti Cooperative consorziate:
- Il Chicco di Senape con sede legale in xxx Xxxx, 00 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx - Xxxxx (Xx) C.F. e P.IVA 05589440485 iscritta con A.D. n. 1115/2007 all’Albo delle Cooperative Sociali della Regione Toscana nella sezione A che curerà gli aspetti relativi a assistenza sociosanitaria, attività educativa, terapeutico- riabilitativa, socializzazione e reinserimento sociale;
- La Tenda di Elia con sede legale in xxx Xxxx, 00 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxxxx (XX) CF e PIVA 05612960483 iscritta con A.D. n. 583/2007 all’Albo delle Cooperative Sociali della Regione Toscana nella sezione B che curerà gli aspetti relativi ai servizi ausiliari, attività di pulizia e lavanderia, di supporto alla gestione della struttura insieme agli utenti e all’amministrazione.
Il servizio è rivolto prioritariamente ad adolescenti che presentano problematiche di tipo socio-familiare unite ad un disturbo psico-patologico, anche temporaneamente allontanati dal nucleo familiare.
L’attività è erogata a favore di minori ambosessi di età compresa tra i 10 i 18 anni in carico alla UFC SMIA. La permanenza oltre il compimento del 18° anno di età è consentita per un massimo di 11 mesi. Nel caso che il posto sia vacante per oltre 15 giorni, la struttura potrà ospitare utenti provenienti dall’ambito territoriale dell'intera Azienda USL Toscana Centro, da altre Aziende USL della Toscana o da Aziende USL di altre regioni italiane, previa informazione al Responsabile del Contratto per gli aspetti sanitari. L’Azienda utilizza il posto residenziale autorizzato in base al bisogno e senza alcun vincolo nei confronti della Struttura.
ART. 2 - TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E DOTAZIONE DI PERSONALE
Come sopra indicato, la struttura è autorizzata, ai sensi del Regolamento n.79/R del 17/11/2016 e s.m.i., per l’erogazione delle prestazioni di ricovero a ciclo continuativo e diurno in fase post acuta (D.3), tipologia struttura residenziale psichiatrico-riabilitativa a bassa intensità assistenziale per minori (A.3).
Per il posto letto autorizzato oggetto del presente accordo, indipendentemente dall’occupazione dello stesso, la Struttura assicura l’erogazione delle prestazioni secondo i requisiti indicati nel Regolamento n.79/R del 17/11/2016 e nell’atto di accreditamento, come specificato in dettaglio nell’Allegato A1 “Retta della Struttura” parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.
La struttura, essendo di tipo residenziale, dovrà restare aperta per 365 giorni e per 24 ore al giorno. Durante la giornata, la struttura dovrà sempre garantire personale congruo alla corretta gestione delle attività e al controllo degli ospiti.
Con la sottoscrizione del seguente accordo, la struttura mette a disposizione la seguente dotazione organica:
Direttore Sanitario (Specialista in neuropsichiatria infantile in libera professione) per 625,68 ore annue;
Educatore Professionale (cat. D2) senza indennità di turno per 9077 ore annue; Educatore Professionale (cat. D2) con indennità di turno per 2504 ore annue;
Educatore Professionale (cat. D2) senza indennità di turno, in servizio nei giorni festivi, per 1508 ore annue;
Educatore Professionale (cat. D2) con indennità di turno, in servizio nei giorni festivi, per 416 ore annue;
Operatore Socio-Sanitario (cat. C2) senza indennità di turno per 5008 ore annue; Operatore Socio-Sanitario (cat. C2) con indennità di turno per 2504 ore annue;
Operatore Socio-Sanitario (cat. C2) senza indennità di turno, in servizio nei giorni festivi, per 832 ore annue;
Operatore Socio-Sanitario (cat. C2) con indennità di turno, in servizio nei giorni festivi per 416 ore annue;
Psicoterapeuta (libera professione) per 938,52 ore annue;
Coordinatore Professionale (cat. E2) senza indennità di turno per 1564,20 ore;
Infermiere professionale ad incarico (cat. D2) senza indennità di turno per 939 ore annue;
Infermiere professionale ad incarico (cat. D2) senza indennità di turno, in servizio nei giorni festivi, per 156 ore annue;
Docente/Insegnante in libera professione per 1251,36 ore annue.
Il Direttore Sanitario svolge la funzione di Responsabile della Struttura, coordinando gli interventi educativi, terapeutici e riabilitativi. In particolare, svolge i seguenti compiti:
- Collegamento con i servizi invianti;
- Raccordo tecnico-organizzativo e sanitario;
- Coordinamento dell’equipe di Struttura;
- Responsabile del regolare svolgimento del servizio;
- Referente Covid. Il Consorzio si impegna a mettere a disposizione tale figura professionale e a comunicarne il nominativo alla Azienda USL Toscana Centro.
La struttura potrà avvalersi di personale volontario e/o del Servizio Civile nazionale e regionale. Ove presente, il personale volontario dovrà essere adeguatamente formato, prima della presa di servizio presso la struttura.
Il Consorzio dovrà, altresì, garantire adeguata attività di formazione al personale dipendente impiegato nella Struttura, sulla base di necessità di aggiornamento/approfondimento delle competenze tecnico- professionali e nel rispetto dei relativi CCNL di categoria.
La struttura garantisce le seguenti attività:
- Servizio residenziale (vitto, alloggio, assistenza di base);
- Prestazioni di psicoterapia di gruppo e individuale;
- Colloquio con la famiglia dell’assistito;
- Attività educative e socializzazione tra gli ospiti;
- Sostegno al percorso scolastico e formativo dell’ospite;
- Interventi di promozione dello sviluppo e delle abilità espressive e comunicative;
- Sostegno alle attività motorie;
- Contatti continui e tempestivi con il medico specialista di riferimento;
- Monitoraggio della terapia farmacologica e dei suoi effetti collaterali, qualora presente.
Il percorso terapeutico-riabilitativo deve garantire le seguenti attività educative: cura dell’ambiente di vita, acquisizione di abilità di vita indipendente, attività sportive, laboratori artigianali, partecipazione a eventi sul territorio, laboratori di orto-giardinaggio e cucina, stage formativi professionali, tutoraggio nell’alternanza scuola-lavoro.
L’Azienda è esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura per l’attività eseguita oltre il volume indicato nel presente articolo e oltre i volumi finanziari assegnati al successivo articolo 5.
ART. 3 - MODALITÀ DI ACCESSO E DIMISSIONE
Come previsto dall’art. 1 del presente accordo, il posto autorizzato è riservato in via prioritaria ai minori in età adolescenziale residenti nell’ambito territoriale Empolese e Valdarno Inferiore e in carico alla UFCSMIA. Qualora vi sia la possibilità, possono usufruire del servizio anche utenti di altre UFCSMIA delle Zone Distretto dell’Azienda USL Toscana Centro e, in subordine, di altre Aziende Sanitarie, ma in ogni caso l’ammissione dovrà essere comunicata con preavviso di 30 giorni al Direttore dell’UFCSMIA di Empoli. In nessun caso è ammesso l’inserimento di un ospite su iniziativa dei Servizi Sociali.
Nell'ambito della struttura possono essere individuati moduli differenziati in relazione all'età, tenendo presente le seguenti fasce: 10-14 anni (bambini-preadolescenti) e 14-18 (adolescenti).
L'inserimento nella Struttura è subordinato:
- alla definizione di un PTRI indicante finalità e obiettivi dell’inserimento residenziale; in base a tale PTRI il Direttore dell’UFCSMIA di Empoli, o suo delegato, definisce le modalità d’inserimento e la data d’ingresso in accordo con la Struttura;
- alla comunicazione da parte dell’ufficio amministrativo dell’Azienda USL Toscana Centro dell’autorizzazione all’inserimento dell’utente con la quale l’Azienda Sanitaria si impegna al pagamento della retta, a seguito del progetto terapeutico predisposto dalla UFCSMIA di residenza.
Una volta rilasciata l’autorizzazione amministrativa, l’inserimento in struttura deve avvenire in tempi brevi e comunque non oltre 7 giorni dal ricevimento di detta autorizzazione. La retta decorre dal giorno in cui l’utente è inserito in struttura.
La struttura non potrà iniziare il trattamento fino a data successiva a quella di autorizzazione all’ammissione.
La struttura, accertata la regolarità della documentazione (PTRI, fascicolo sanitario, schede e scale previste dalle procedure per la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno debitamente compilate, impegnativa al ricovero), accoglie l’ospite dandone comunicazione all’UFC Salute Mentale Infanzia Adolescenza e ai Servizi Amministrativi dell’Azienda competenti per territorio, entro un giorno lavorativo dall’inserimento. La comunicazione suddetta può essere trasmessa mediante posta elettronica (e-mail) ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC).
Per l’utente la struttura redige un Piano terapeutico Specifico (PTS) residenziale in cui sono descritte le attività svolte in relazione agli obiettivi declinati nel Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI) elaborato dalla UFSMIA inviante.
Al compimento del diciassettesimo anno di età il Direttore dell’UFCSMIA di residenza provvede ad informare il Direttore dell’UFSMA circa il progetto residenziale in corso, in modo che il Direttore dell’UFCSMA provveda a organizzare le dimissioni entro l’anno in cui avviene il compimento del 18° anno; al compimento del diciottesimo anno di età dell’ospite ovvero alla scadenza del provvedimento dell’Autorità Xxxxxxxxxxx, il progetto viene comunicato al Direttore dell’UFC Salute Mentale Adulti dell’ambito territoriale di residenza, allo scopo di pianificare la transizione ai servizi dedicati agli adulti. La struttura, con motivate argomentazioni, può segnalare al Direttore dell’UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza, o suo delegato, la non opportunità a proseguire la permanenza in struttura dell’utente.
I Servizi invianti, potranno proporre di modificare, mantenere, o sospendere l’inserimento oppure procedere alla dimissione del minore per riassegnazione a diverso progetto terapeutico.
Il piano di dimissione dell’utente è definito e preordinato sulla base del raggiungimento degli obiettivi del PTRI come concordato tra tutti i soggetti coinvolti (UFSMIA, Struttura, utente e suoi familiari e/o tutore legale).
La struttura deve notificare ai Servizi Amministrativi dell’Azienda competenti per territorio la data effettiva di dimissione dell’assistito nel termine di cinque giorni dalla cessazione del trattamento.
La struttura deve altresì notificare tempestivamente all’Azienda eventuali allontanamenti non concordati degli utenti e altri eventi di rilevanza clinica (crisi comportamentali, episodi critici di possibile natura epilettica, reazioni avverse ai farmaci, insorgenza ex novo di sintomi clinicamente rilevanti).
Per i ricoveri ospedalieri la comunicazione dovrà essere data immediatamente al Direttore dell’UFC Salute Mentale Infanzia Adolescenza ed entro cinque giorni dalla data di detto ricovero all’ufficio amministrativo di riferimento territoriale.
Almeno ogni 3 mesi i competenti servizi dell’Azienda che hanno richiesto il trattamento effettuano verifiche sullo stato di attuazione del progetto individuale predisposto ed autorizzano eventuali proroghe al trattamento, la durata del quale non potrà superare i 24 mesi.
ART. 4 - MODALITÀ OPERATIVE
La struttura si impegna a tenere una cartella clinica individuale per l’ospite, contenente, oltre a copia della Scheda di Inserimento, la scheda farmacologica, il PTRI e tutta la documentazione clinica dell’ospite. Detta cartella clinica può essere anche informatizzata e accessibile dall’esterno, purché sia adeguatamente garantita la protezione dei dati personali a norma del GDPR n. 679/2016 (Regolamento UE 2016/679).
La struttura garantisce all’ospite la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita, dei desideri, aspirazioni e abitudini dello stesso, compatibilmente con quanto stabilito nel PTRI, mantenendo e sviluppando le relazioni con i familiari, anche attraverso le visite dei medesimi alla struttura.
La struttura si impegna, altresì, a disciplinare i rapporti tra assistito e la struttura medesima nel Regolamento e nella Carta dei Servizi, strumenti di comunicazione e trasparenza che la stessa dovrà predisporre e aggiornare coerentemente con i servizi offerti e che dovrà rendere pubblici.
L’ospite della struttura usufruisce delle prestazioni sanitarie previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale.
La struttura si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal PTRI, alle prescrizioni mediche e a mantenere ogni rapporto con i Servizi invianti per assicurare all’ assistito la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione.
La struttura comunica tempestivamente ai Servizi invianti le variazioni più significative dello stato di salute dell’assistito e l’eventuale aggravamento.
La struttura è tenuta altresì:
- a predisporre per l’assistito e a rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente;
- a garantire le funzioni di interpretariato e mediazione culturale per gli utenti non italofoni;
- in caso di necessità, a chiamare il medico curante dell’assistito o il medico della continuità assistenziale o con la Centrale Operativa del 118 con la quale deve essere previsto un accordo per la gestione delle emergenze - urgenze;
- a curare la somministrazione dei farmaci prescritti all’utente;
- a seguire la dieta prescritta all’assistito dal medico curante o dal medico specialista;
- a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubito, nel rispetto dell'appropriatezza della prestazione, senza alcun onere a carico dell’assistito.
Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella clinica individuale.
La struttura deve prevedere un protocollo di collaborazione con la rete dei Servizi Aziendali sia sociali che sanitari. In particolare, nel caso di passaggio dell’utente alla maggiore età, provvede ad informare il Direttore dell’UFC Salute Mentale Adulti del progetto residenziale in corso, concordando le modalità di transizione del medesimo.
In caso di ricovero ospedaliero dell’utente la struttura ne darà immediata comunicazione al Direttore UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza e ai Servizi Amministrativi dell’Azienda competenti per territorio. Sulla base del presente atto e del proprio regolamento interno, la struttura assicurerà la necessaria vigilanza sul paziente anche in sede ospedaliera, nonché la continuità del rapporto utente/operatore, assumendo, se del caso, una funzione sostitutiva dei familiari del minore e rispettando il dovere di informativa nei confronti della UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza. In caso di ricovero ospedaliero è prevista la conservazione del posto con la precisazione che dal giorno di ricovero la retta verrà decurtata dei costi generali non gravanti sulla struttura con detrazione dell’importo di Euro 18,34 da quello della retta.
Qualora si renda necessario fornire sostegno e vigilanza anche educativa al minore all’interno della struttura di ricovero da parte di un operatore del Consorzio, allo stesso verrà corrisposto il pagamento delle ore di assistenza fornite all’utente da detto operatore, parametrate al profilo professionale del
lavoratore nonché alla collocazione temporale della prestazione resa (orario notturno, festivo) di cui al CCNL e Contratti integrativi in vigore nel tempo e nel luogo ove si svolge il servizio sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale. Il Consorzio deve puntualmente documentare detto servizio.
La struttura dovrà inoltre disporre:
- degli ausili e dei presidi per l’incontinenza con sistemi di assorbenza (es. pannoloni e traverse salvaletto) di cui all’ allegato 2 del DPCM 12/01/2017, ove necessario;
- del materiale per medicazioni ordinarie di cui all’Allegato 1 della Delibera GRT n. 503 del 24/04/1996.
Dovrà essere disponibile un defibrillatore; il personale deve essere formato al suo utilizzo, con attestazione BLS-D e PBLS-D.
Per tali prestazioni e materiali non potrà essere imputato alcun costo agli assistiti, in quanto rientranti nel corrispettivo riconosciuto dall’Azienda alla Struttura al successivo art. 5.
ART 5 - ELENCO DEL PERSONALE
Il Consorzio, al momento della stipula del presente contratto, consegnerà all’Azienda l’elenco e la qualifica del personale operante al suo interno; di ciascun operatore dovrà essere inviato il curriculum, da cui si evincano chiaramente i titoli di studio e l’iscrizione all’albo professionale di pertinenza, il Codice Fiscale, nonché l'indicazione circa il rapporto di lavoro, subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Eventuali modifiche saranno comunicate all'Azienda tempestivamente.
ART. 6 - IMPORTO DELLA RETTA E TETTO DI SPESA
Per le prestazioni di cui alla presente convenzione, la struttura riceve un corrispettivo (retta giornaliera), dovuto per il posto occupato, il quale è composto da un’unica quota sanitaria omnicomprensiva e a totale carico dell’Azienda.
Con riferimento al richiamato allegato A1 al presente accordo la retta giornaliera residenziale con frequenza sulle 24 ore giornaliere, riconosciuta alla struttura, è stabilita in € 208,84 (IVA inclusa), salvo che non intervengano adeguamenti a livello regionale. Il costo complessivo annuale massimo per n. 1 posto residenziale non può superare l’importo di Euro 76.226,60 (settantaseimiladuecentoventisei/60),
I.V.A. 5% inclusa, salvo quanto sopra detto.
Non essendo prevista compartecipazione da parte dei minori, la struttura non può prevedere oneri a carico dell’utente per le prestazioni di cui all’articolo 2.
La retta comprende i costi del personale per attività di assistenza di base, di riabilitazione extraospedaliera, socio-educative, nonché per il vitto e i materiali sanitari necessari, così come previsto dalla vigente normativa regionale.
È onere della struttura provvedere autonomamente all’approvvigionamento di componenti di arredo e accorgimenti dettati dalle particolari esigenze di comodità, di mobilizzazione e di sicurezza degli assistiti non autosufficienti secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali.
Resta inteso che le prestazioni sanitarie previste dai LEA (protesica personalizzata, nutrizione enterale e parentale, ossigeno liquido e gassoso, medicazioni avanzate di cui al nomenclatore DPCM 12/01/2017, assistenza integrativa) sono garantite dal SSR senza nessun costo per gli assistiti.
La struttura si impegna a garantire l’assistenza farmaceutica agli assistiti secondo le necessità definite nel PTRI e sulla base della disciplina vigente (DL 347/2001 convertito in X. 000/0000, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 208/2016).
Eventuali costi aggiuntivi per particolari regimi dietetici possono essere riconosciuti a parte, qualora adeguatamente certificati.
I tetti di spesa di cui sopra sono da intendersi riferiti ad utenti residenti nel territorio dell’Azienda USL Toscana Centro in quanto il costo che deriva dall’eventuale permanenza in struttura di utenti residenti in altre Aziende Sanitarie verrà direttamente fatturato dal Consorzio all’Azienda di residenza dei medesimi.
Le parti concordano che saranno remunerate esclusivamente le giornate di effettiva presenza, oltre a quanto previsto per il ricovero ospedaliero, per i rientri in famiglia e per l’allontanamento volontario non autorizzato dalla Struttura.
ART. 7 - RICOVERO OSPEDALIERO ED ALTRE ASSENZE
L’ospite della Struttura avrà diritto alla conservazione del posto a seguito di ricovero ospedaliero, rientro in famiglia per brevi periodi - preventivamente autorizzati dal Responsabile della Gestione sanitaria del contratto - allontanamento volontario e non autorizzato dalla Struttura per massimo 5 giorni.
In caso di assenza dalla struttura per motivi personali/familiari per un massimo di 7 giorni consecutivi, o di ricovero ospedaliero per l'intera durata, ovvero di allontanamento volontario e non autorizzato dalla Struttura residenziale per massimo 3 giorni, dalla retta giornaliera residenziale sarà decurtato l’importo di Euro 18,34 per ogni giorno di assenza giustificata.
La retta intera sarà nuovamente corrisposta dal giorno di reinserimento presso la Struttura. In caso di assenze superiori a 15 giorni consecutivi, nulla è dovuto alla Struttura.
La motivazione delle assenze, previste dal presente articolo, deve essere indicata esplicitamente nel prospetto presenze degli utenti, sottoscritto dal Direttore Sanitario della struttura o da altro Responsabile individuato, che la struttura è tenuta a inviare mensilmente al Direttore dell’UFC SMIA e ai Servizi Amministrativi dell’Azienda competenti per territorio e alla U.F. Salute Mentale Infanzia e Adolescenza.
ART. 8 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE
Le attività all’interno della struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii), sul trattamento dei dati personali e della normativa sulla privacy (D.LGS 196/03 così come novellato dal D.LGS 101/18 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati ).
Per quanto riguarda i requisiti inerenti alla normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi, il Consorzio garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.
Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D. Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali sono a carico del Consorzio che si impegna ad adeguare la stessa, il personale e l’organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.
La Struttura assicura il rispetto del novellato Titolo X del D.LGS 81/08 a seguito della pandemia Covid 19.
ART. 9 - CONTROLLI
La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.
L’Azienda USL si riserva, in ordine alle attività erogate dalla struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale.
A tale scopo la struttura metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente all’attività svolta.
Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla struttura, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.
ART. 10 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Il Consorzio procederà alla fatturazione dell’attività sulla base del prospetto delle presenze mensili validato dall’Azienda. Tale prospetto dovrà essere inviato entro il quinto giorno del mese successivo a quello a quello in cui sono state effettuate le prestazioni, debitamente sottoscritto dal legale Rappresentante del Consorzio o suo delegato ai sensi del DPR 445/2000, al Responsabile per l’Azienda per gli aspetti sanitari del contratto di cui al successivo art. 21 che dovrà validarlo entro 10 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine senza che sia stata effettuata detta validazione, il Consorzio potrà emettere la fattura salvo eventuale conguaglio da effettuarsi nel mese successivo.
Il prospetto riepilogativo dovrà contenere i seguenti elementi:
- Cognome, nome,
- Comune di residenza anagrafica dell’utente,
- Codice fiscale dell’utente rilevato dalla tessera sanitaria,
- Giorni di effettiva presenza,
- Data di ingresso e data delle dimissioni.
Le fatture relative agli utenti residenti in altre Aziende dovranno essere inviate direttamente alle stesse. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall’art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) il Consorzio provvederà alla fatturazione elettronica dell’attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
La fattura potrà essere emessa solo dopo la verifica di quanto trasmesso e l’emissione del relativo ordine di acquisto delle prestazioni attraverso il sistema NSO (nodo smistamento ordini - Decreto MEF 27/12/2019).
Qualora queste operazioni non siano svolte come sopra indicato, non potrà esser dato corso al regolare pagamento delle prestazioni.
La fattura elettronica relativa a utente residente nell’Azienda USL Toscana Centro dovrà essere indirizzata al Codice Univoco d’Ufficio identificativo relativo all’Area di residenza dell’assistito. Sarà cura dell’Azienda comunicare i Codici Univoci d’Ufficio identificativi delle quattro Aree: empolese, fiorentina, pratese e pistoiese di cui è costituita l’Azienda USL Toscana Centro.
Sarà altresì cura dell’Azienda Sanitaria comunicare eventuali variazioni dei Codici Univoci.
Il Consorzio si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall’Azienda su tale materia.
Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.
L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dal Consorzio quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate dal Consorzio, corrispondenti alle giornate di effettiva presenza per la retta giornaliera entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.
In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D.Lgs n. 231 del 2002, così come modificato dal D.Lgs 09/11/2012, n. 192 e s.m.i..
I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.
L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte del Consorzio dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.
Resta inteso che il Consorzio rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.
ART. 11 - RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
L’età degli ospiti prevede l’adempimento dell’obbligo scolastico, riguardante la fascia d’età compresa tra i 6 e i 16 anni ai sensi della L. 246/2006.
La Struttura deve quindi prevedere accordi o si deve coordinare con l’Ufficio Scolastico Territoriale e con gli istituti scolastici di provenienza degli adolescenti ospiti, sia per quanto riguarda l’educazione "in presenza" che per l’educazione "a distanza", nonché per la predisposizione di progetti di alternanza scuola-lavoro.
L’età degli utenti prevede inoltre l’obbligo formativo ovvero il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all’obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all’età di 18 anni: pertanto devono essere previsti accordi o protocolli d’intesa con i Centri per l’impiego e con l’Agenzia Regionale per il Lavoro (ARTI).
ART. 12 - DEBITO INFORMATIVO
Il Consorzio si impegna ad inserire nel relativo applicativo tutti i dati componenti l’RFC160, necessari alla registrazione dell’attività nonché tutti i dati di cui necessita il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell’Azienda affinché venga assolto il debito informativo regionale previsto dal flusso amministrativo corrente RFC160. Il Consorzio è tenuto a comunicare al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze i dati da correggere ed integrare. L’Azienda comunicherà di volta in volta gli eventuali aggiornamenti nel contenuto dei dati sulla base degli atti regionale (aggiornamento RFC160).
ART. 13 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n. 4 del 07.07.2011, le prestazioni oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. Il Consorzio si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva.
L’Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute al Consorzio, acquisirà il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e la certificazione di regolarità contributiva ENPAM.
La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui il Consorzio risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.
ART. 14 - EFFICACIA DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall’Azienda USL Toscana Centro nel cui territorio la Struttura ha sede, ed ha efficacia nei confronti di tutte le altre Aziende sanitarie del territorio regionale che intendono usufruire delle prestazioni previste nel presente accordo nelle modalità previste all’art. 3
ART. 15 - INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE
1. Inadempienze e penali.
Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni del Consorzio dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.
In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto al Consorzio per le prestazioni rese.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per il Consorzio dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.
2. Sospensione
L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 2 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso al Consorzio un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.
3. Recesso
Qualora il Consorzio intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all’Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.
L’Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto al Consorzio da parte dell’Azienda.
4. Risoluzione
L’Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:
- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall’Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell’attività, non preventivamente concordata con l’Azienda.
5. Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:
- ritiro dell’autorizzazione/accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità addebitabile a responsabilità del Consorzio;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx alla voce “privacy”.
Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l’“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, allegato B.
Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all’art. 24 dell’allegato B al contratto tra Azienda e Consorzio di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell’istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).
ART. 17 - CARTA DEI SERVIZI
Il Consorzio adotta ed attua una propria Carta dei Servizi, sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento della Carta dei Servizi pubblici sanitari emanato con DPCM del 19-05-1995. Di detta Carta dei Servizi il Consorzio a deve dare adeguata pubblicità agli utenti nelle modalità previste dalla normativa vigente ed inviata in copia all’ Azienda.
ART. 18 - POLIZZE ASSICURATIVE
A copertura dei rischi inerenti l’attività svolta, per conto dell’Azienda, dal Consorzio con mezzi, strumenti e personale propri, lo stesso dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente accordo, esonerando espressamente l’Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento dell’attività oggetto dell’accordo stesso.
ART. 19 - INCOMPATIBILITA’
Il Consorzio si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e ss.mm.ii. art.4 co. 7 e L. 662/1996 e ss.mm.ii. art. 1 co. 5 e co. 19.
Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. a questa Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.
È fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell’Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la struttura.
ART. 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO
Il Consorzio è tenuto a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella Struttura, i principi contenuti nel codice di comportamento dell’Azienda adottato con
deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione- trasparente- disposizioni generali - atti generali”.
ART. 21 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.
ART. 22 - DECORRENZA
Le parti convengono che il presente accordo ha validità 24 mesi a decorrere dalla data dell’ultima firma digitale apposta.
Alla scadenza dei 24 mesi, dopo verifica dell’attività svolta ed a seguito di accordo espresso tra le parti, è possibile rinnovare il contratto di anno in anno rilevato il fabbisogno e nel rispetto delle normative in quel momento vigenti per la scelta del contraente, per ulteriori due anni. Alla scadenza è prevista la possibilità di attivare una proroga di tre mesi. Resta inteso che il rinnovo sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto all’art. 6 “ Importo della retta e tetto di spesa” del presente accordo contrattuale, in particolare per quanto concerne la definizione dei tetti di spesa.
Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.
ART. 23 - RESPONSABILI DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
Sono individuati quali responsabili dell’accordo contrattuale:
- il Responsabile del Procedimento ai sensi L. 241/1990 e ss.mm.ii. nella figura del Direttore della SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per territorio e sociale Firenze Empoli Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
- il Responsabile del Contratto per gli aspetti sanitari nella figura del Responsabile UFC Salute Mentale Infanzia Adolescenza Empoli Xxxx. Xxxxx Xxxxx;
- per il Consorzio: il Responsabile della convenzione nella figura del Referente per le Cooperative di tipo A, Dott.ssa Xxxxxxxx Alunni.
ART. 24 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO
Il presente contratto, che consta di n. 15 pagine, sarà registrato in caso d’uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.
Il presente accordo è in esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’at. 27/bis del DPR 26.10.1972 n° 642 e successive modifiche e integrazioni.
Art 25 - CLAUSOLA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
Art. 26 - SOTTOSCRIZIONE
Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. per il Consorzio Astir :
Il Legale rappresentante Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx (firmato digitalmente)
Per l’Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore della SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per territorio e sociale Firenze Empoli Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
(firmato digitalmente)
il Responsabile del Contratto per gli aspetti sanitari Xxxx. Xxxxx Xxxxx
(firmato digitalmente)