IS TI TUTO COM PRENS I VO SCANDI CCI I – FIIC83400X
IS TI TUTO COM PRENS I VO SCANDI CCI I – FIIC83400X
Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxxx (XX)
Tel. 055/0000000 - Fax 055/740870 - C.F. 80043430489
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx - E-mail: xxxxxxxxxxx0@xxxxx.xxx xxxx00000x@xxx.xxxxxxxxxx.xx
CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO – A. S. 2011/12
L’anno 2012 del giorno 9 del mese di gennaio nei locali della Direzione dell’Istituto Comprensivo Scandicci I in Via Sassetti n.1 a Scandicci, in sede di negoziazione integrativa a livello di istituzione scolastica, tra la delegazione di parte pubblica, nella persona del Dirigente Scolastico XXXXXXXX XXXXXXXXXX e i rappresentanti sindacali della delegazione sindacale RSU composta da XXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, è sottoscritto il seguente contratto integrativo, che ha validità per l’anno scolastico 2011/12, e comunque fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo d’istituto.
La presente contrattazione può essere disdetta con almeno 3 mesi di anticipo rispetto alla scadenza su iniziativa di una delle parti.
Si potrà procedere ad aggiornare il Contratto Integrativo d’Istituto in seguito alla stipulazione di un nuovo CCNL.
La presente contrattazione sarà affissa all’albo di ogni plesso scolastico entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione.
Sarà inoltre inviato in via telematica all’ARAN e al CNEL, ai fini del monitoraggio previsto dall’art. 46 del decreto 165, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, con l’allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa, e con l’indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il personale incaricato a tempo determinato per supplenze temporanee accede al salario accessorio, qualora ne abbia diritto, nel caso che la durata dell’incarico stesso sia pari o superiore a 30 giorni.
3. Quanto già deciso nelle sedi competenti in merito alle materie oggetto del presente contratto, precedentemente alla sua sottoscrizione, è comunque fatto salvo e resta in vigore se compatibile con il contratto medesimo.
4. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e hanno validità per l’A.S. 2011/12 e sono in ogni caso prorogati fino alla stipula del nuovo contratto.
Art. 2 – Interpretazione autentica
1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di avviare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l’interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza contrattuale, salvo diverso accordo.
TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I – Relazioni sindacali Art. 3 – Rispetto delle competenze
1. Nella definizione delle materie oggetto di relazioni sindacali si rispettano le competenze degli XX.XX. (Consiglio d’Istituto e Collegio dei Docenti), del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
Art. 4 – Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse professionale dei lavoratori con l’esigenza di migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:
Contrattazione integrativa;
Informazione preventiva;
Procedure di concertazione;
Informazione successiva;
Interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all’altra parte e senza oneri per la scuola.
Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico
1. La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e qualora questo non sia possibile, designa altro lavoratore individuato tra i dipendenti dell’ Istituto.
2. Entro quindici giorni dall’inizio di ogni anno scolastico, la RSU concorda con il Dirigente Scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente Scolastico concorda con le RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, l’invito da parte del Dirigente Scolastico va effettuato con almeno sei giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro sei giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati.
4. Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie.
CAPO II – Diritti sindacali
Art. 6 – Attività sindacale
1. La RSU e i rappresentanti delle XX.XX. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale di cui sono responsabili. Ogni documento affisso all’Albo va siglato da chi lo affigge, che se ne assume la responsabilità per qualsiasi effetto di legge.
2. Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle XX.XX. firmatarie tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall’esterno.
3. La RSU e i rappresentanti delle XX.XX. possono richiedere, per le loro riunioni, l’utilizzazione dei locali della scuola.
Art. 7 – Assemblea in orario di lavoro
1. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sette giorni lavorativi di anticipo; ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data e ora.
2. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, l’eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
3. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.
4. Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
5. La dichiarazione preventiva di partecipazione da parte del personale in servizio, va espressa in forma scritta presso la sede di servizio e fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale ed è irrevocabile.
Art. 8 – Contingente minimo essenziale in caso di assemblea
1. Riguardo al personale amministrativo, tecnico ausiliario se la partecipazione è totale o tale, comunque, da non garantire i servizi minimi, si stabilisce la presente quota di personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali, in caso di partecipazione non totale dei docenti:
durante le attività didattiche:
n. 1 collaboratore scolastico per ogni plesso;
in periodo di interruzione delle attività didattiche:
n. 1 collaboratore scolastico sede Uffici;
2. Qualora si renda necessaria l’applicazione dei servizi minimi, il Direttore dei Servizi generali e Amministrativi sceglierà i nominativi tramite sorteggio, seguendo poi il criterio della rotazione nel corso dell’anno scolastico indipendentemente dalla sede e/o ufficio di servizio.
Art. 9 – Contingente minimo essenziale in caso di sciopero
1. Al fine di assicurare la prestazione indispensabile in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla collocazione del servizio e dalla organizzazione dello stesso, si individuano i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni per:
Garantire l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali:
n. 1 assistente amministrativo;
n. 1 collaboratore scolastico per turno.
Garantire lo svolgimento degli esami:
n. 1 assistente amministrativo;
n. 1 collaboratore scolastico per turno.
Garantire il pagamento degli stipendi:
il Direttore dei Servizi generali e amministrativi;
n. 1 assistente amministrativo;
n. 1 collaboratore scolastico.
2. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi comunica al personale interessato ed espone all’Albo dell’Istituto l’ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi.
Art. 10 – Organizzazione del lavoro in caso di sciopero
1. Al fine di contemperare il diritto al lavoro di chi non partecipa allo sciopero con il diritto alla incolumità degli allievi, anche in considerazione della loro età, in caso di partecipazione totale allo sciopero del personale collaboratore scolastico del plesso, il dirigente scolastico o il suo sostituto procede alla chiusura del plesso. I docenti in servizio, su base volontaria, possono chiedere di svolgere le lezioni presso un altro plesso, se aperto, dello stesso ordine di scuola.
2. In caso di plesso chiuso per sciopero, i docenti non scioperanti sono tenuti a firmare la propria presenza presso la scuola sede degli Uffici di Segreteria, se aperta.
3. In caso di sciopero il dirigente scolastico, sulla base delle dichiarazioni volontarie di adesione, può disporre “scivolamenti” di orario dei docenti e del personale ATA non scioperante, nel rispetto dell’orario massimo di quel giorno dei singoli lavoratori, ovvero il funzionamento dell’Istituzione Scolastica o di uno o più plessi nel solo turno antimeridiano.
Art. 11 – Permessi retribuiti – Xxxxxxxx non retribuiti
1. Spettano alle RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 30 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il calcolo viene effettuato, all’inizio dell’anno scolastico, dal Dirigente Scolastico che lo comunica alla RSU medesima. I permessi sono gestiti autonomamente dalle RSU, con obbligo di preventiva comunicazione (almeno un giorno prima) al Dirigente Scolastico.
2. Per l’anno scolastico 2011/12 la RSU stabilisce che le ore siano divise in parti eguali.
TITOLO TERZO –
XXXXXXX E IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE DA DESTINARE AL PERSONALE INTERNO
ART. 12 – CALCOLO DELLE RISORSE
Art. 13 – Criteri generali per l’utilizzo del fondo d’istituto
Fatte salve le destinazioni di fondi specifici al personale docente o non docente previste dalla normativa, il Fondo d’Istituto è suddiviso fra il personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di 1° grado, il personale ATA unicamente in proporzione al numero degli addetti previsti nell’organico di diritto, una volta accantonati gli importi da destinare ai 2 collaboratori del Dirigente Scolastico, all’insegnante referente per il sito WEB al DSGA e gli importi previsti per le sostituzioni del DSGA.
Le economie degli anni precedenti vengono attribuite al personale al quale erano state destinate, in presenza di una programmazione del piano delle attività.
La ripartizione delle risorse destinate alle varie tipologie di attività del presente articolo sono regolate dal CCNL vigente.
Le risorse per il finanziamento del fondo dell’istituzione scolastica da parte del MIUR ammontano, secondo quanto autocalcolato in base all’art 85 del CCNL e all’Intesa con le organizzazioni sindacali di comparto sottoscritta il 31 maggio 2011 per l’anno scolastico 2011/12 complessivamente a € 134.164,00 lordo Stato (compreso oneri a Carico dell’Xxx.xx) che corrisponde ad € 101.103,24 (lordo dipendente). A queste disponibilità si sommano le economie del precedente A.S. 2010/11 che ammontano ad € 24.256,31 (lordo dip.).
Il FIS dell’A.S. 2011/12 è stato calcolato utilizzando i parametri indicati nella nota prot. 7451 del 14/10/2011 e confermata nell’e-mail del Ministero del 21 novembre 2011 con riferimento agli organici dell’A.S. 2011/12. Ove risultasse errato per eccesso l’autocalcolo, si provvederà a ridurre le cifre da pagare in modo proporzionale (cioè in proporzione al numero) tra personale docente e ATA
Art. 14 – Elaborazione ed approvazione del Piano delle attività da incentivare a carico del fondo d’Istituto
Per il personale docente il Piano delle attività deriva innanzitutto dal POF deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto. La stesura del piano è di competenza del Dirigente Scolastico, che potrà essere coadiuvato da una commissione da lui nominata.
Per il personale ATA, il Piano è elaborato dal DSGA, sentito il personale ATA, ed é adottato dal Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico, nelle materie soggette a contrattazione, formalizza alla RSU la sua proposta entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico e, in ogni caso, entro i successivi 10 giorni dall’inizio delle trattative.
Sottoscritta la contrattazione da ambedue le parti, il Dirigente Scolastico procede all’assegnazione scritta degli incarichi al personale individuato.
Il Consiglio di Istituto delibera in merito alla compatibilità degli impegni rispetto ai fondi disponibili in bilancio, adottando i provvedimenti amministrativi di sua competenza.
Art. 15 – Struttura del Piano delle attività da incentivare a carico del fondo d’Istituto e liquidazione compensi incentivanti
Il piano deve indicare in modo esauriente le mansioni assegnate, le ore da retribuire, il compenso corrispondente nonché, ove possibile, i nominativi degli incaricati. In ogni caso, al termine dell’anno scolastico, sarà data informazione successiva su tutti i nominativi del personale incaricato.
In caso di prolungata assenza degli incaricati, i relativi sostituti o il personale ad essi subentrato in corso di anno per nuova nomina, si intendono destinatari delle mansioni di cui sopra.
In particolare per il personale docente, il Collegio dei docenti delibera le attività funzionali all’insegnamento, fino a un massimo di 40 ore annue per il punto a) del terzo comma dell’art. 29 e fino a un massimo di 40 ore per il punto b) del terzo comma dell’art. 29 CCNL vigente. Per le attività eccedenti le 40 ore di cui sopra, anche nei periodi di interruzione e/o sospensione delle attività
didattiche, non sussiste alcun obbligo di servizio per il personale, e, se formalmente autorizzate ed effettuate, dovranno essere inserite nel piano delle attività da incentivare approvato dalla RSU e retribuite con il Fondo d’Istituto secondo le tabelle previste dal CCNL.
All’interno del piano si dovrà prevedere un fondo di riserva non superiore al 15% per il personale docente e non superiore al 10% per il personale ATA per eventuali necessità che si possono verificare nel corso dell’anno scolastico.
Sentita la RSU e concordemente tra le parti, il piano delle attività da incentivare potrà essere variato durante l’intero anno scolastico, e programmaticamente entro la fine di aprile verrà fissata una riunione per una verifica ed eventuale aggiornamento delle attività pianificate.
Una volta definito il piano delle attività da incentivare, il Dirigente affiderà gli incarichi relativi all’effettuazione di prestazioni aggiuntive con una lettera in cui verrà indicato il tipo di attività, gli impegni conseguenti, nonché il relativo compenso forfetario o orario e il numero di ore retribuite.
Per gli incarichi affidati prima della definizione della contrattazione, nella lettera d’incarico sarà utilizzata la dizione:”Il compenso spettante sarà definito nella contrattazione del piano delle attività da incentivare”
Per la rendicontazione delle attività svolte saranno esaminati gli atti e un’autocertificazione rilasciata dagli interessati secondo un modello predisposto dal Dirigente Scolastico.
Le autocertificazioni dovranno essere riconsegnate entro il 15 giugno.
Non verranno retribuite le ore prestate oltre quelle autorizzate, o attività non previste dal piano, salvo diversa disposizione derivante da contrattazione intermedia o finale.
Il totale dei compensi incentivanti spettanti sarà corrisposto al personale alla fine dell’anno scolastico e comunque nei termini previsti dal CCNL vigente con liquidazione a carico della DPT nel cosiddetto “cedolino unico” .
Art. 16 – Criteri di ripartizione di ulteriori finanziamenti
La procedura per la ripartizione di ulteriori risorse destinate al personale docente non a carico del Fondo d’istituto sarà egualmente oggetto di contrattazione.
I finanziamenti per le iniziative didattiche volte all’ampliamento dell’offerta formativa saranno destinati secondo le finalità e gli obiettivi stabiliti dal POF approvato dal Collegio dei Docenti .
Per le cosiddette “Funzioni strumentali” da destinare al personale docente individuato dal Collegio, la cifra conseguente all’Intesa con le organizzazioni sindacali di comparto sottoscritta il 31 maggio 2011 per l’anno scolastico 2011/12, assegnata dal MIUR al nostro Istituto con la nota prot. 7451 del 14/10/2011 e con l’e-mail del 21/11/2011 è di € 17.929,34 lordo Stato (compreso oneri a carico dell’xxx.xx) corrispondente a circa € 13.511,18 lordo dipendente.
Si concorda una suddivisione in parti uguali del fondo assegnato tra gli 11 docenti individuati dal Collegio come “Funzioni strumentali”.
Ogni insegnante incaricato per la funzione strumentale dovrà rendicontare le ore effettuate per l’incarico attribuito (corrispondente al pagamento massimo di circa 70 ore per docente al compenso orario lordo di € 17,50). Qualora l’impegno orario annuale risultasse inferiore alle 70 ore previste, il compenso sarà ridotto in proporzione alle ore effettuate. In questo caso, le eventuali economie potranno essere ridistribuite in proporzione tra gli altri insegnanti “funzioni strumentali” che avessero superato il tetto massimo di 70 ore .
Il totale dei compensi spettanti sarà corrisposto al personale alla fine dell’anno scolastico e comunque nei termini previsti dal CCNL vigente, con liquidazione a carico della DPT nel cosiddetto “cedolino unico” .
Per i cosiddetti “Incarichi Specifici” la cifra conseguente all’Intesa con le organizzazioni sindacali di comparto sottoscritta il 31 maggio 2011 per l’anno scolastico 2011/12, assegnata dal MIUR al nostro Istituto con la nota prot. 7451 del 14/10/2011 e con l’e-mail del 21/11/2011 è di € 7.787,07 lordo Stato (compreso oneri a carico dell’xxx.xx) corrispondente a circa € 5.868,18 lordo dipendente.
La suddivisione del fondo da assegnare al comparto “assistenti amministrativi” e al comparto “collaboratori scolastici” si effettuerà dividendo il relativo finanziamento erogato dal Ministero, tra gli addetti del personale ATA non beneficiari della 1° o 2°posizione economica ex art.7 (al momento risultano non beneficiari 5 ass.ti xxx.xx su 7 in organico e non beneficiari 14 collab scolastici su 20 in organico) in base .
Successivamente, per l’attribuzione degli incarichi specifici in sede di contrattazione si stabilisce la quota da assegnare alle singole attività da incentivare; quindi, su proposta del DSGA, il Dirigente Scolastico individua le singole unità del personale ATA incaricate di svolgerle e i compensi da attribuire.
Il totale dei compensi spettanti sarà corrisposto al personale alla fine dell’anno scolastico e comunque nei termini previsti dal CCNL vigente, con liquidazione a carico della DPT nel cosiddetto “cedolino unico” .
Per le ore eccedenti per le attività complementari di educazione fisica, la cifra conseguente all’Intesa con le organizzazioni sindacali di comparto sottoscritta il 31 maggio 2011 per l’anno scolastico 2011/12, assegnata dal MIUR al nostro Istituto con la nota prot. 7451 del 14/10/2011 e con l’e-mail del 21/11/2011 è di € 6.673,17 lordo Stato (compreso oneri a carico dell’xxx.xx) corrispondente a circa € 5.028,76 lordo dipendente.
Essendo stato presentato un progetto specifico da n. 2 docenti Prof.xx Xxxxxx Xxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx, si concorda di attivare il progetto e di retribuire con il fondo a disposizione dell’Istituto i docenti forfetariamente per le ore effettivamente prestate (che non potranno essere complessivamente superiori a 143) con lo stesso importo previsto per il pagamento delle ore xxx.xx di insegnamento a carico del FIS, ovvero € 35,00 lorde orarie.
Il totale dei compensi spettanti sarà corrisposto al personale alla fine dell’anno scolastico e comunque nei termini previsti dal CCNL vigente, con liquidazione a carico della DPT nel cosiddetto “cedolino unico” .
Per le ore eccedenti prestate dai docenti per la sostituzione dei colleghi assenti, la cifra conseguente all’Intesa con le organizzazioni sindacali di comparto sottoscritta il 31 maggio 2011 per l’anno scolastico 2011/12, assegnata dal MIUR al nostro Istituto con la nota prot. 7451 del 14/10/2011 e con l’e-mail del 21/11/2011 è di € 4.513,50 lordo Stato (compreso oneri a carico dell’xxx.xx) corrispondente a circa € 3.401,28 lordo dipendente.
Il totale dei compensi spettanti sarà corrisposto al personale alla fine dell’anno scolastico e comunque nei termini previsti dal CCNL vigente, con liquidazione a carico della DPT nel cosiddetto “cedolino unico” .
Ogni altro finanziamento che perverrà all’Istituto da Enti Pubblici o da privati che prevede attività aggiuntive del personale interno docente e/o non docente, verrà retribuito con gli stessi parametri previsti dal FIS. Il personale destinatario di eventuali incarichi sarà individuato tra coloro che daranno la propria disponibilità e che hanno una specifica preparazione professionale.
Art. 17 Assegnazione risorse da parte dell’amministrazione comunale per la retribuzione delle funzioni miste ai collaboratori scolastici, e la retribuzione di ore aggiuntive per servizi elettorali, e al personale di segreteria per i servizi amministrativi relativi al servizio di refezione
Le parti prendono atto e approvano la proposta dell’Amministrazione Comunale, che, attraverso una convenzione con l’Istituzione Scolastica, regolamenta l’affidamento delle cosiddette “funzioni miste” ai collaboratori scolastici statali in servizio nei plessi. L’amministrazione erogherà ad ogni Istituto del territorio il finanziamento concordato in misura proporzionale al numero dei rientri a mensa dei singoli plessi.
Il personale sarà chiamato a svolgere i seguenti compiti:
1) rilevazione presenze, comunicazione giornaliera dei pasti, trasmissione di diete e di quant’altro occorre per il regolare svolgimento del servizio di refezione;
2) riscossione dei pagamenti con bancomat tramite i poss installati nei plessi Turziani, XXV Aprile, Gabbrielli, Rodari;
3) adempimenti d’ufficio per aggiornamento iscrizioni e comunicazioni varie, riscossione dei pagamenti con bancomat tramite poss;
Si concorda di assegnare :
il 55% del fondo per lo svolgimento dell’incarico di cui al punto 1)
il 40% del fondo per lo svolgimento nei 4 plessi dell’incarico di cui al punto 2)
il 5% del fondo per gli assistenti amministrativi che si occuperanno degli adempimenti d’ufficio di cui al punto 3) in collaborazione con gli uffici dell’Amministrazione Comunale e della ditta incaricata dell’informatizzazione.
Il DS, individuata la dotazione finanziaria complessiva di ogni incarico, e la dotazione finanziaria dell’incarico di cui al punto 1) di ogni singolo plesso in base al numero dei rientri, richiederà all’inizio dell’anno scolastico la disponibilità del personale a svolgere uno o più dei suddetti incarichi.
Al termine dell’anno scolastico assegnerà, dividendo il fondo assegnato ad ogni singolo plesso, il compenso ai collaboratori scolastici che hanno effettivamente svolto l’incarico in proporzione all’impegno svolto nel corso dell’anno.
Qualora il compito di cui al punto 2 sarà svolto in tutto o in parte da genitori volontari, la quota non assegnata di quel plesso andrà a incrementare il fondo complessivo destinato all’incarico di cui al punto 1).
Per l’incarico di cui al punto 2) e 3) il compenso sarà diviso fra il personale che ha effettivamente svolto l’incarico in proporzione all’impegno svolto. In particolare per l’incarico di cui al punto 2) la retribuzione dell’incarico avverrà anche in proporzione all’orario di apertura settimanale del servizio nel plesso.
Le parti inoltre prendono atto che, in caso di elezioni politiche o amministrative, saranno retribuite dall’Amministrazione Comunale le ore aggiuntive effettivamente prestate dal personale collaboratore scolastico che si è reso disponibile per i servizi elettorali secondo le tabelle orarie previste per servizio diurno/notturno e/o festivo dal CCNL .
Art. 18 – Criteri di individuazione del personale da utilizzare negli incarichi specifici (Personale ATA)
a) Possesso di professionalità e specifiche competenze adeguate e documentate;
b) rotazione, negli anni, fra il personale che ha fornito la propria disponibilità.
In caso di più richieste per progetti che richiedono specifiche competenze, l’assegnazione dell’incarico verrà effettuata in base al curriculum professionale e alle certificazioni in possesso.
Incarichi specifici collaboratori scolastici
Le parti convengono che l’attività da retribuire sia l’ausilio materiale agli alunni diversamente abili per esigenze di particolare disagio, l’attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e alle bambine nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale e gestione interventi di primo soccorso ed eventuali conservazione e somministrazione di medicinali.
Il fondo assegnato per tale personale, in considerazione del fatto che tale tipologia di allievi è presente in tutti i plessi, sarà suddiviso tra tutti gli addetti che svolgeranno effettivamente l’incarico stesso. A tale suddivisione non parteciperà, per norma contrattuale, il personale beneficiario della I o II posizione economica (ex art.7) almeno fino alla concorrenza dell’importo dell’incarico specifico con quello della I o II posizione economica. In caso contrario, anche il personale beneficiario della I o II posizione economica potrà essere destinatario di una somma pari alla concorrenza dell’importo attribuito con gli incarichi specifici.
Incarichi specifici assistenti amministrativi
Considerata la prioritaria esigenza di garantire l’apertura pomeridiana dell’istituto sia per assicurare una maggiore fruibilità all’utenza sia per poter svolgere in team il lavoro trasversale connesso con le complessità organizzative richieste da un Istituto Comprensivo e dal POF adottato, le parti convengono che il fondo sia suddiviso anche in misura diversa tra il personale che svolgerà gli incarichi attribuiti in orari di servizio che comportano flessibilità e tra il personale che, su richiesta del DS e DSGA, intensifichi l’attività con ulteriori funzioni rispetto a quelle programmate. A tale suddivisione non parteciperà, per norma contrattuale, il personale beneficiario della I o II posizione economica (ex art. 7 CCNL ’05) almeno fino alla concorrenza dell’importo dell’incarico specifico con quello della I o II posizione economica. In caso contrario, anche il personale beneficiario della I o II posizione economica potrà essere destinatario di una somma pari alla concorrenza dell’importo attribuito con gli incarichi specifici.
Art. 19 – Criteri di utilizzo delle risorse finanziarie (personale ATA)
Le risorse finanziarie destinate al personale ATA saranno utilizzate sia per le ore aggiuntive effettivamente svolte che per l’ intensificazione delle prestazioni lavorative durante l’orario di servizio. In particolare i compensi forfetari per intensificazione di lavori gestionali, organizzativi, di vigilanza, manutenzione, pulizia e per tutte le attività previste nel POF, saranno rapportati all’effettiva presenza in servizio, non trascurando la qualità del servizio offerto.
Art. 20 – Variazione delle situazioni
Nel caso di ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo, sarà data comunicazione alle RSU e gli stessi saranno oggetto di contrattazione.
Per attività non programmate che in corso d’anno si rivelassero necessarie da attuare, si procederà ad ulteriore contrattazione, reperendo le risorse da eventuali avanzi, eventuali nuove assegnazioni o dal fondo di riserva. In caso di mancata copertura finanziaria, per il solo personale ATA, si disporrà in sostituzione del pagamento, il riconoscimento di un forfait di ore da poter recuperare nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
Art. 21 – Modalità di assegnazione degli incarichi ed eventuali dimissioni
L’assegnazione di tutti gli incarichi di cui al presente accordo dovrà essere effettuata, mediante comunicazione scritta nominativa o collettiva agli interessati, indicando l’importo lordo spettante.
In caso di sopraggiunti impedimenti, il destinatario dell’incarico può presentare formale richiesta di dimissioni al Dirigente Xxxxxxxxxx.
La retribuzione in questo caso verrà rapportata al periodo di effettivo svolgimento dell’incarico, tenendo conto del puntuale svolgimento dello stesso.
TITOLO QUARTO –
Criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario e delle assenze del personale
Art. 22 – Ferie
Le ferie sono regolamentate dagli articoli 13 e 19 del CCNL vigente.
Per il personale ATA, in presenza di più richieste di ferie in un medesimo periodo si adotteranno in ordine di priorità i seguenti criteri di accettazione della richiesta:
1) anzianità di servizio;
2) anzianità di plesso;
3) turnazione, rispetto agli anni precedenti.
Tenuto conto delle esigenze di assicurare nei periodi di sospensione delle attività didattiche una presenza del personale ATA, con particolare riferimento al personale Assistente Amministrativo, tale da permettere lo svolgimento del lavoro ordinariamente previsto per tale periodo, e visto che il comma 11 dell’art. 13 prevede che debba essere assicurato al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio – 31 agosto, il personale ATA presenterà al dsga entro il mese di novembre la propria richiesta di xxxxx per il periodo dicembre – giugno ed entro aprile la propria richiesta di xxxxx per il periodo estivo. Ove le domande pervenute non rispondessero all’esigenza del servizio, il dsga concordemente con il dirigente scolastico, sentito il personale ATA distintamente per le categorie dei collaboratori scolastici e degli Assistenti Amministrativi, predisporrà d’ufficio un piano di ferie, fermo restando il diritto del dipendente ai 15 giorni consecutivi per il periodo luglio – agosto.
Art. 23 – Festività soppresse
Le festività sono regolamentate dall’articolo 14 del CCNL vigente.
Art. 24 – Permessi retribuiti e permessi brevi.
I permessi retribuiti ed i permessi brevi sono regolamentati dagli articoli 15 e 16 del CCNL vigente.
Art. 25 – vigilanza alunni
La vigilanza sugli alunni é regolamentata dalle disposizioni normative vigenti e dal Regolamento d’Istituto.
Il servizio di pre e post scuola nella scuola primaria é a carico dell’Amministrazione Comunale.
Nella scuola dell’infanzia, per una sorveglianza breve e comunque inferiore ai 20 minuti, e per un numero di alunni non superiori a 10 può essere utilizzato, su base volontaria, il personale collaboratore scolastico nel periodo antecedente alle attività didattiche.
Nella scuola primaria resta a carico del personale collaboratore scolastico la vigilanza degli alunni che arrivano in anticipo rispetto all’orario di entrata perché trasportati dal servizio scolastico.
Nel caso di ritardo occasionale della famiglia per gli alunni non autorizzati ad uscire da soli, questi ultimi devono rimanere all’interno della scuola, sia dell’infanzia che primaria, ed affidati al custode addetto alla sorveglianza.
Per l’incarico della sorveglianza nel periodo antecedente all’attività didattica e per l’obbligo dell’affidamento degli allievi per eventuali ritardi dopo l’orario dell’uscita, verrà riconosciuto nel Piano delle Attività da Incentivare un compenso forfetario ai collaboratori scolastici come intensificazione delle prestazioni lavorative.
Art. 26 – Assegnazione dei docenti alle classi.
Il dirigente scolastico dispone l'assegnazione dei docenti alle classi sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte formulate dal Collegio dei Docenti in riferimento all'applicazione dei criteri fissati dal Consiglio
“Come prescrive il T.U. delle leggi sulla scuola, D.L. 16 aprile 1994 n. 297” il Consiglio di Istituto (art.10 comma 4) “indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all'assegnazione ad esse dei singoli docenti”
Il dirigente scolastico in particolare, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle sezioni o classi di ciascuno dei moduli organizzativi e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.
Nel caso in cui il dirigente fosse a conoscenza di fatti che non consigliano l’inserimento di un docente in una data classe o sezione, può disporre una discrezionale assegnazione e può darne motivata comunicazione al docente interessato, che potrà richiedere che sia in forma scritta.
Fatte salve queste premesse, il dirigente adotterà di regola i seguenti criteri:
per tutti gli ordini di scuola
1) garantire, ove possibile, la continuità didattica;
2) nel caso di più richieste da parte dei docenti titolari rispetto alle classi che risultano da assegnare, terrà conto, ove non vi siano diverse motivazioni didattiche, del punteggio nella graduatoria di istituto;
3) per i nuovi docenti “supplenti annuali”, ove non vi siano diverse motivazioni didattiche, terrà conto del punteggio nella graduatoria provinciale;
4) per i docenti “supplenti annuali” presenti nei precedenti anni, si terrà conto della continuità didattica, sempre che non vi siano diverse motivazioni didattiche, fermo restando il diritto del docente di ruolo ad aspirare all’attribuzione di quel posto.
per la scuola primaria:
1) favorire, all’atto dell’assegnazione delle classi prime, su richiesta dei docenti delle classi quinte, una opportuna turnazione nelle classi a modulo e a tempo pieno;
2) evitare, possibilmente, la frantumazione dei “team” quando questi concorrono ad una migliore qualità dell’insegnamento;
3) Assegnare i “supplenti annuali” in classi a modulo o a tempo pieno tenendo conto di :
valorizzare le competenze e abilità dei singoli docenti e, possibilmente, assegnare a classi diverse chi è in possesso dell’abilitazione per l’insegnamento della lingua straniera;
evitare, possibilmente, le classi dove sono inseriti gli alunni portatori di handicap e gli stranieri;
numero degli alunni nella classe
presenza di almeno 1 titolare a tempo indeterminato nel team.
Art. 27 - Numero di collaboratori scolastici da assegnare ad ogni plesso
Considerato l’organico di fatto dei collaboratori scolastici assegnati all’Istituto, valutata attentamente la situazione dei singoli plessi, si concorda di procedere all’attribuzione del numero di collaboratori ad ogni plesso in base ai seguenti criteri:
a) assicurare almeno 2 collaboratori per ogni plesso;
b) numero alunni per plesso;
c) presenza alunni portatori di handicap;
d) tipologia della scuola (Materna, Elementare, Media);
e) tempo scuola medio settimanale;
f) numero giorni di rientro;
g) articolazione orario settimanale con o senza sabato libero;
h) equa ripartizione del personale appartenente a categorie protette.
- Assegnazione del personale ai plessi
In presenza di più unità di personale avente diritto ad assentarsi per l’art. 33 della L. 104/92, viene stabilito che non potranno essere assegnati nello stesso plesso più di una unità di detto personale, per evidenti ragioni di funzionalità del servizio, ed avrà priorità nella scelta del plesso il personale a tempo indeterminato .
Prima di procedere all’assegnazione del personale ai plessi, il DS interpellerà il personale interessato, valuterà le richieste e, qualora rilevi più richieste per lo stesso plesso o eccessive discordanze effettuerà l’assegnazione avvalendosi dei seguenti criteri adottati e sottoscritti dalle parti:
a) continuità di servizio nel plesso (personale a tempo indeterminato e determinato) ;
b) anzianità di servizio (personale a tempo indeterminato);
c) ordine di punteggio nella relativa graduatoria provinciale (personale a tempo determinato)
c) idoneità e concorsi per l’accesso a profili superiori;
d) partecipazione a corsi di formazione;
e) anzianità anagrafica;
f) particolari situazioni di famiglia o personali (vedove-figli, minori-figli con H, possesso della patente, o quanto altro rilevabile dai fascicoli personali).
L’assegnazione del personale ai plessi potrà essere modificata per motivate esigenze di servizio. Saranno possibili eventuali spostamenti nei seguenti casi:
- compensazione volontaria fra 2 dipendenti;
- incompatibilità ambientale accertata dal dirigente scolastico.
Art. 28 –Personale ATA. Orario di lavoro
1 L’orario ordinario di lavoro è, di norma, di 36 ore settimanali svolte in 6 giorni e per 6 ore continuative. In tutti i plessi, ad eccezione della Rodari, per i collaboratori scolastici l’orario di norma sarà su 5gg dal lunedì al venerdì per 7,12 h giornaliere nei periodi di sospensione delle attività didattiche (36 h xxxx.xx) e di 7 h giornaliere (35 h xxxx.xx) nei periodi di attività didattiche, come stabilito dal successivo art. 29.
Stessa organizzazione oraria riguarderà il personale della segreteria che effettua il proprio servizio su 5gg settimanali.
Sarà possibile adottare un piano annuale di flessibilità oraria che preveda un orario superiore a quello ordinario nei periodi di attività didattica, e un recupero delle ore eccedenti nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
L’orario superiore a quello stabilito, occasionale o per un determinato periodo di tempo o annuale, deve essere concordato preventivamente tra il dsga e il personale ATA e autorizzato in modo formale. Le eventuali eccedenze d’orario, qualora non fossero formalmente autorizzate in anticipo, non daranno luogo al recupero né ad alcuna forma di pagamento. Quelle autorizzate potranno essere recuperate sotto forma di ore o di giornate compensative di regola nei periodi di sospensione delle attività didattiche, e comunque in accordo con il dsga.
2 L’orario di lavoro viene di norma stabilito per l’intero anno scolastico. Qualsiasi variazione di orario deve essere autorizzata dal dirigente scolastico.
Nella definizione dell’orario si tiene conto sia delle necessità di servizio che delle esigenze dei lavoratori.
L’orario normale deve assicurare per quanto possibile, la copertura di tutte le attività didattiche previste dal curricolo obbligatorio e di tutte le riunioni degli XX.XX. In caso di prolungamento delle riunioni oltre l’orario previsto, almeno 1 collaboratore scolastico dovrà garantire la chiusura del plesso.
Il ritardo sull’orario d’ingresso non potrà avere carattere abitudinario e fino a 10 minuti potrà essere recuperato il giorno stesso prolungando l’orario d’uscita.
Eventuali permessi orari autorizzati non potranno essere recuperati in modo arbitrario ma , in accordo con il DSGA, in periodi in cui l’Amministrazione verificherà particolari esigenze di servizio.
Il servizio festivo o notturno è previsto solo in casi eccezionali (elezioni scolastiche, attività deliberate dagli XX.XX. ecc.) e comporta, per il personale impegnato, il recupero delle ore nella misura stabilita dalle apposite tabelle del CCNL vigente, o di giornate compensative.
Premesso che l’osservanza dell’orario di servizio sia condizione indispensabile per il buon funzionamento della scuola, al fine di tutelare i diritti dei lavoratori si precisa quanto segue:
a) la variazione dell’orario di servizio per esigenze d’Ufficio sarà comunicata, salvo urgenza, al dipendente con almeno un giorno di preavviso;
b) il prolungamento dell’orario di servizio avverrà nei casi straordinari quando il DS lo riterrà necessario e per i seguenti eventi ordinari:
- riunioni degli organi collegiali e di alcuni adempimenti obbligatori (riunioni con i genitori, ricevimento genitori, incontri operatori ASL, ecc.) e in particolari casi di utilizzo dei locali della scuola da parte di enti, associazioni, genitori;
- iniziative previste nel POF.
In ogni caso la comunicazione della variazione d’orario dovrà indicare l’ora d’inizio e termine del servizio.
Per individuare il personale che effettuerà il prolungamento del servizio si darà priorità a coloro che si siano dichiarati disponibili.
Qualora tale disponibilità venga a mancare, il DSGA procederà ad una turnazione seguendo l’ordine alfabetico del cognome (da nubile nel caso di donne).
Il Personale ATA è tenuto a dichiarare, all’inizio dell’anno scolastico, la propria disponibilità a svolgere incarichi specifici, funzioni miste, prolungamento dell’orario di servizio.
Collaboratori Scolastici
I collaboratori in servizio nei plessi di scuola Primaria e dell’ Infanzia effettuano di norma il loro orario di lavoro su 5 giorni settimanali, mentre i collaboratori in servizio presso la Secondaria di 1°grado , su 6 giorni, essendoci attività didattica nella giornata di sabato .
Assistenti Amministrativi
Il personale assicura il ricevimento del pubblico (genitori, insegnanti, ATA) in orario mattutino dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle 13,30 e il sabato dalle ore11,30 alle 13,00, e in 2 pomeriggi la settimana, che vengono individuati nel martedì e nel mercoledì, con ricevimento dalle 15,00 alle 17,00.
Viene assicurata a tutto il personale ATA la possibilità di adottare un orario flessibile , secondo le norme del CCNL vigente, assicurando comunque la presenza di almeno un assistente amministrativo alle ore 7,30 per la nomina dei supplenti
Art. 29 Riduzione dell’orario a 35 ore settimanali personale ATA.
A norma dell’art. 55 del CCNL vigente, considerato che l’Istituto é strutturato con un orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni a settimana, le parti concordano la riduzione di orario a 35 ore per il personale ATA soggetto a turnazione o ad orario flessibile che comporti oscillazioni significative dell’orario di lavoro individuale rispetto all’orario ordinario, limitatamente al periodo di svolgimento delle attività didattiche.
In caso di assenza del titolare per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi, anche al personale supplente nominato sarà consentita la riduzione d’orario a 35 ore settimanali qualora il personale supplito abbia diritto a tale riduzione.
Limitatamente all’anno scolastico 2011/12 sono destinatari della riduzione a 35 ore settimanali e limitatamente al periodo dello svolgimento delle attività didattiche le assistenti amministrativi che assicurano una presenza continuativa, che si sono dichiarati disponibili e realmente effettueranno oscillazioni significative dell’orario di lavoro individuale, e i collaboratori scolastici soggetti a turnazione.
Collaboratori scolastici
Al personale, qualora lo richieda la maggiore efficacia ed efficienza del servizio, può essere richiesta la programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro, come previsto dall’art. 53 del CCNL vigente. Tale programmazione, proposta dal DSGA, può avvenire solo con il consenso specifico e vincolante del personale coinvolto.
Il personale in servizio presso il plesso sede degli Uffici di Direzione deve garantire l’apertura dei locali in concomitanza con tutte le riunioni programmate.
Art. 30 - Ore aggiuntive e formazione in servizio del Personale ATA.
In quanto richieste dall’Amministrazione, le ore aggiuntive eventualmente svolte dal Personale ATA, saranno recuperare durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Ad eccezione del plesso della Rodari, dove il sabato si effettuano regolarmente le attività didattiche, negli altri plessi viene richiesta al personale collaboratore scolastico la disponibilità a prestare servizio un sabato al mese per garantire una maggiore igiene dei locali .
Anche in questo caso le ore svolte al sabato verranno recuperate durante i periodi di sospensione delle lezioni, secondo un piano di recupero concordato con il DSGA.
Come previsto dall’art. 64 del CCNL il personale che partecipa a corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione centrale o periferica, o dall’istituzione scolastica è considerato in servizio a tutti gli effetti.
Il personale ATA può partecipare inoltre, previa autorizzazione del capo d’Istituto, ed in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di formazione organizzate da enti accreditati, nel limite di tempo necessario alla realizzazione del processo formativo, tenendo conto anche del tempo per raggiungere la sede dove si svolge l’attività di formazione.
Le ore di formazione a distanza (on-line), previa autorizzazione del dirigente e salvaguardando prioritariamente il funzionamento del servizio, potranno essere svolte totalmente o in parte anche in orario di servizio. In questo caso, le ore effettuate in orario di servizio non daranno, ovviamente, diritto al recupero. Il dipendente potrà chiedere al dirigente di usufruire delle apparecchiature informatiche dell’Istituto per svolgere le suddette azioni formative anche fuori dall’orario di servizio, se questo utilizzo non comporta incompatibilità con il funzionamento dei servizi scolastici.
Art. 31 – Sostituzione docenti Scuola dell’Infanzia
Organizzazione per la sostituzione del personale assente
Tenuto presente la necessità di diminuire le spese delle supplenze, le parti concordano che la sostituzione del docente titolare assente per periodi non superiori a 5 giorni con la nomina di un supplente è vincolata alle seguenti condizioni:
1) l’assenza del docente titolare avviene nel turno antimeridiano e la comunicazione avviene nella stessa giornata;
2) l’assenza del docente titolare avviene nel turno pomeridiano e il numero di bambini presenti, divisi fra i docenti presenti, supera le 28 unità per docente, o le 25 in caso di presenza di bambino diversamente abile;
Le parti concordano che qualora il titolare sia preventivamente a conoscenza della sua assenza, sarà impegnato ad informare l’ufficio con almeno 2 giorni di anticipo per dar modo di richiedere al collega della sezione la disponibilità al cambio del turno.
Subordinatamente, per la sostituzione dei colleghi assenti fino a 5gg, si potrà ricorrere anche alla prestazione di ore eccedenti da parte dei colleghi che si rendono disponibili, retribuite con i fondi erogati dal MIUR.
Art. 32 – Sostituzione docenti Scuola Primaria e Utilizzazione ore di compresenza
Premesso che una quota delle ore di compresenza sono state utilizzate, con l’approvazione del Consiglio di Istituto, per l’ampliamento dell’offerta formativa del plesso a moduli Gabbrielli aumentando l’orario dell’organico per una prima da 27 a 30 ore e per l’altra prima da 27 a 32 ore, per le classi seconde e terze da 27 a 30 ore e per le classi quarte e quinte da 30 a 32 ore, e per una classe quarta funzionante alla XXV Aprile da 30 a 40 ore, si concorda di utilizzare 48 ore residue per la sostituzione dei colleghi assenti fino a 5gg e le altre 34 per la copertura delle ore rimaste scoperte per gli alunni diversamente abili, per il potenziamento e il recupero nonchè per garantire le uscite didattiche .
Considerata la maggiore disponibilità di ore nel plesso a T.P. XXV Aprile, viene concordato di assegnare in quel plesso 40 ore per la sostituzione dei colleghi assenti fino a 5gg, garantendo la copertura dell’intero orario di 8 ore per 5 giorni.
Le restanti 8 ore saranno destinare alla sostituzione dei colleghi assenti alla Gabbrielli per il lunedì mattina e il venerdì mattina.
Per la sostituzione dei colleghi assenti fino a 5gg, ove non ci sia copertura da parte dei colleghi a questo tenuti, si potrà ricorrere anche alla prestazione di ore eccedenti da parte dei colleghi che si rendono disponibili.
Ove un docente a disposizione non dovesse effettuare l’ora di supplenza perché tutti i colleghi sono presenti, dovrà prestare servizio in una delle proprie classi ovvero potrà considerarsi libero da impegni e “accumulare” le ore per attività didattiche (visite guidate d’istruzione, recupero, ecc.) da svolgersi in altri giorni .
La compresenza o la contemporaneità sono possibili tra docente curricolare e docente di sostegno.
Per il sostegno, non é possibile che in classe siano presenti contemporaneamente l’educatore e il docente specializzato.
Non si procede a sostituzioni nel caso di saltuaria assenza di un docente che insegna in classe ove sia presente un allievo diversamente abile in condizioni di non particolare gravità e sia presente il contitolare docente specializzato di sostegno.
Per l’ “accumulo” delle ore di supplenza non effettuate, quando le stesse vengono recuperate per attività di potenziamento, laboratori, visite guidate d’istruzione, ecc. nel proprio plesso e non solo nella propria classe, naturalmente fuori dall’orario di servizio, é previsto un incentivo di € 300, per un minimo di 15 ore di attività.
L’Ufficio, in caso di sovrabbondanza di domande, si riserva di accoglierne solo alcune.
Art. 33 – Sostituzione docenti Scuola Secondaria di 1° Grado
Le parti concordano che in linea generale non si procederà alla nomina di supplenti per docenti assenti per periodi inferiori a 15 gg. In questi casi si adotteranno le seguenti procedure secondo questo ordine:
1) entrata posticipata o uscita anticipata degli alunni, di norma per massimo un’ora giornaliera;
2) sostituzione mediante utilizzo docenti disponibili ad effettuare ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata;
3) divisione degli alunni tra le classi.
Qualora non fosse possibile “coprire” o dividere le classi per l’assenza contemporanea di più docenti per più giorni, ovvero nel caso di palese danno all’attività didattica, si procederà a nominare il docente supplente anche per un periodo inferiore a 15gg.
Art. 34 – Sostituzione Personale ATA
A) Assistenti Amministrativi
In caso di assenza di una unità lavorativa si procederà alla nomina di un supplente qualora il DSGA lo riterrà opportuno per assicurare il regolare svolgimento del servizio, anche in riferimento a periodi di particolare intensità lavorativa.
In caso di assenza di una unità lavorativa (ad eccezione delle ferie) non sostituita con supplente viene riconosciuta a chi svolge la sostituzione mezz’ora giornaliera di intensificazione di prestazione lavorativa da usufruire come recupero non retribuito, previa autorizzazione del DS, fino ad un massimo di 30 ore annue pro-capite.
In sede di assemblea del personale verranno concordati di regola i nominativi delle persone designate alla sostituzione degli eventuali assenti, anche se poi si terrà conto della effettiva sostituzione effettuata.
B) Collaboratori Scolastici
In caso di assenza di una unità lavorativa si procederà alla nomina di un supplente solo se il DSGA lo riterrà indispensabile per garantire il regolare svolgimento del servizio, anche in riferimento a periodi di particolari intensità lavorativa.
Di regola, nei plessi dove la consistenza d’organico lo consente, non si nominano supplenti fino a 3gg di assenza.
In caso di assenza di una unità lavorativa (ad eccezione delle ferie) non sostituita con supplente viene riconosciuta un’ora giornaliera di intensificazione di prestazione lavorativa da suddividere tra il personale che ha svolto in quel giorno la sostituzione del collega. Il personale destinatario di questo riconoscimento orario, fino ad un massimo complessivo di 30 ore annue pro-capite, potrà presentare domanda di recupero senza retribuzione aggiuntiva durante i periodi di sospensione delle lezioni, previa autorizzazione del DSGA.
Scandicci 09/01/2012
Firme: Il Dirigente Scolastico (xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
RSU Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxx