COMUNE DI ORMEA
COMUNE DI ORMEA
(Provincia di Cuneo)
CONCESSIONE DEL DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA NELLE ACQUE DEL TORRENTE CORSAGLIA SCORRENTI IN TERRITORIO DEL COMUNE DI ORMEA PER IL PERIODO 01/05/2019 – 30/04/2024.
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
Art. 1 – Il Comune di Ormea, con sede in Ormea – Via Teco 1 – C.F. 00514250042, in persona del Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Xxxxx XXXXX, a ciò autorizzato con deliberazione della G.C.
n. 16 in data 04/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, nel seguito indicato con il termine “CONCEDENTE”, concede a nel seguito indicato con il termine di “CONCESSIONARIO”, il diritto esclusivo di pesca nelle acque del torrente Corsaglia scorrenti in territorio del Comune di Ormea per il periodo 01/05/2019 – 30/04/2024.
Art. 2 – La concessione scade il 30/04/2024 e non è tacitamente rinnovabile.
Art. 3 – Il canone è stabilito in annui €. (euro ) relativo alla stagione di pesca, oltre IVA di legge e sarà rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT del costo della vita (percentuale di incremento o decremento al mese di dicembre rispetto al medesimo mese dell’anno precedente). Il concessionario dovrà pagarlo in due rate alle seguenti scadenze: 50% entro il 31 maggio e 50% entro il 31 agosto, rimossa qualsiasi eccezione e ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale od amministrativa sopra qualsiasi pretesa del concessionario medesimo.
Art. 4 – La consegna della zona in cui si esercita la pesca sopra descritta si intende fatta con l’avvenuta verifica, da parte del Comune di Ormea dei seguenti adempimenti da parte del concessionario: a) costituzione di garanzia di cui al successivo art. 24; sottoscrizione e registrazione con spese a carico del concessionario del contratto di concessione.
Art. 5 – Il concessionario rimane assoggettato a pagare l’intero canone.
Art. 6 – Il concessionario potrà rescindere il contratto con comunicazione scritta che dovrà pervenire al concedente almeno 6 (sei) mesi prima dell’apertura annuale della pesca.
Art. 7 – Il concedente si riserva la facoltà di revocare la concessione in qualunque momento, previa verifica e conseguente contestazione al concessionario, nel caso di mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite.
Art. 8 – Il concedente ha altresì la facoltà di revocare la concessione quando lo richieda l’interesse pubblico, con il preavviso di mesi 6 (sei) senza che il concessionario abbia diritto ad indennità o compenso di sorta, salvo il rimborso degli interventi ittiogenici e spese effettuati.
Art. 9 – Il concessionario si obbliga a sollevare il concedente da ogni molestia di terzi in dipendenza dell’esercizio della propria concessione, esclusa ogni azione di garanzia o chiamata verso l’Amministrazione e salva la facoltà di intervenire se lo riterrà conveniente.
Art. 10 – Il concessionario non può eseguire alcuna opera o comunque alterare il regime idraulico delle acque senza averne ottenuta autorizzazione scritta dall’Amministrazione competente, ed anche in seguito a tale autorizzazione egli solo è responsabile di qualunque danno che in conseguenza delle opere o per suo atto e fatto avessero a subire beni pubblici o privati, dovendo in tutti i casi il Comune di Ormea restare esonerato da ogni responsabilità nella più ampia forma.
Art. 11 – Il concessionario non potrà cedere la concessione, né associarsi ad altri, né sub-concederla in tutto od in parte senza l’autorizzazione del concedente. Nonostante tale permesso però il
concessionario rimane sempre responsabile verso l’Amministrazione concedente non solo del pagamento del canone alle fissate scadenze, ma anche dell’esecuzione di tutti gli altri obblighi stabiliti nel presente atto di concessione per l’intera sua durata.
Art. 12 – Il concessionario è tenuto ad osservare nell’esercizio della pesca la vigenti disposizioni legislative e regolamentari della pesca, sulle acque pubbliche, sull’igiene e sulla sicurezza pubblica, come pure le disposizioni legislative e regolamentari che intervenissero in seguito alle stesse materie, nonché tutte le altre disposizioni vigenti o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sia nell’interesse della pesca e dell’acquacoltura, sia in quello dei servizi idraulici ed altri servizi pubblici.
Art. 13 – Il concessionario è obbligato ad adottare tutti i provvedimenti atti a migliorare la pescosità nel tratto del corso d’acqua avuto in concessione ed in particolare ha l’obbligo di eseguirvi annualmente le semine che dovranno essere comunicate al Comune di Ormea entro il 30 giugno di ogni anno per il successivo inoltro al Settore Caccia e Pesca della Provincia di Cuneo. Le semine dovranno riguardare trote di specie autoctona necessarie per consentire la pesca nella riserva e adeguato ripopolamento con avannotti delle medesime specie. Tutto il materiale da ripopolamento dovrà provenire da zone o da allevamenti riconosciuti indenni ai sensi del D.P.R. 555 del 31/12/1992 o da incubatoi di valle siti all’interno dello stesso bacino del corso d’acqua.
Art. 14 – Fermo restando l’obbligo fatto al concessionario dal precedente art. 13 per quanto si riferisce a mantenere ed aumentare la pescosità, qualora il Comune di Ormea intendesse eseguire opere di ripopolamento ittico o semplici verifiche nel tratto del corso d’acqua soggetto al diritto di pesca concesso col presente atto, il concessionario è tenuto ad uniformarsi a quelle prescrizioni che gli verranno date per assicurare il buon esito delle operazioni senza che egli possa sollevare alcune obiezione od eccezione. Il concessionario è obbligato altresì a sottoporsi a tutte le ispezioni e controlli che saranno ordinati dalle competenti Autorità.
Art. 15 – Ogni spesa inerente le semine è a totale carico del concessionario.
Art. 16 – Nel caso di inadempienza sia parziale che totale agli obblighi delle semine, di cui all’art. 13 del presente disciplinare, il concedente procederà a far eseguire le semine stesse. In tal caso il relativo costo, aumentato dalle spese e da una penalità pari al 50% dell’importo stesso, dovrà essere soddisfatto dal concessionario.
Art. 17 – Il concessionario dovrà, alla fine della campagna ittiogenica, presentare al concedente un rapporto sintetico delle operazioni eseguite e dei risultati ottenuti. Sarà altresì tenuto a presentare la statistica annuale della produzione ittica del tratto d’acqua avuto in concessione.
Art. 18 – E’ fatto divieto al concessionario di introdurre nelle acque a lui concesse nuove specie di pesci senza l’autorizzazione del Comune.
Art. 19 – Eventuali recuperi di pesce potranno essere effettuati esclusivamente secondo le norme vigenti.
Art. 20 – Il concedente si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento tutti i controlli ritenuti necessari per accertare che il pesce immesso sia idoneo ed esente da malattie.
Art. 21 – Per tutto il tratto del corso d’acqua costituito in riserva, il concessionario è obbligato a collocare idonee tabelle ad una distanza non inferiore a ml. 50 l’una dall’altra o comunque in modo che le tabelle siano visibili ad ogni punto di accesso e da ogni tabella siano visibili le due contigue. Il concessionario è obbligato, durante tutto il periodo di validità della concessione, a provvedere a proprie spese alla manutenzione dei segnali predetti, ad aumentarne il numero e variarne l’ubicazione dietro semplice richiesta del concedente.
Art. 22 – A garanzia del concedente e di tutti gli obblighi assunti, il concessionario provvederà a costituire idonea cauzione, anche in forma di fideiussione bancaria od assicurativa, pari ad un’annualità del canone convenuto, la quale sarà restituita a concessione finita, sempre che gli obblighi assunti siano stati regolarmente compiuti. Tale deposito risulta dalla . Ritardandosi il pagamento del canone annuo oltre il termine fissato dal precedente art. 3 o nel caso in cui l’Amministrazione concedente sia costretta, per inosservanza del concessionario, a procedere alla semina annuale di cui all’art. 15 senza che il concessionario abbia corrisposto le somme addebitategli, il concedente avrà senz’altro diritto di incamerare la cauzione sino alla concorrenza del suo credito. Il concessionario dovrà reintegrare il deposito stesso entro trenta giorni dalla notifica dell’avvenuto incameramento, sotto pena, in caso di inadempienza, della immediata decadenza della concessione.
Art. 23 – Qualora il concessionario non adempia o contravvenga agli obblighi assunti col presente atto di concessione, il concedente potrà, previa diffida da notificare tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dichiarare la decadenza della concessione, con liberazione dal canone al termine dell’annualità in corso. In tal caso il concedente potrà procedere al nuovo collocamento della riserva.
Art. 24 – terminata al concessione si procederà alla riconsegna dei tratti di cui all’art. 1 mediante sopralluogo del personale di Polizia Locale del Comune di Ormea unitamente ad appartenenti al Servizio Caccia e Pesca della Provincia di Cuneo.
Art. 25 – Per tutti gli effetti del presente atto il concessionario elegge domicilio presso il Tribunale di Cuneo.
Art. 26 – Tulle le spese e tasse (compresi i diritti di segreteria) in dipendenza del presente atto di concessione, comprese quelle per una copia dell’atto in forma esecutiva per il concedente, sono a carico del concessionario.
Art. 27 – Il concessionario dovrà provvedere a promuovere e coordinare la vigilanza sulla pesca attraverso personale dipendente e volontario in possesso di prescritti requisiti ed adotterà tutti i provvedimenti di propria competenza contro i pescatori che violino le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pesca.
Il Concedente Il Concessionario