AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI
AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI
Servizio Appalti
Via Dogana, 8 – 00000 Xxxxxx
P x00 0000 000000
F x00 0000 000000
@ xxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx
@ xxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.xx
Trento, 5 Dicembre 2017
Prot. n. S171/2017/699299/3.5.2/ CT49453-1667/17
(da citare interamente nella risposta)
Spett.le Impresa
Oggetto: invito a partecipare al confronto concorrenziale per l’affidamento a cottimo fiduciario dei “LAVORI URGENTI E INDEROGABILI PER RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE DI RONCEGNO TERME – FRAZ. MARTER – COMUNE DI RONCEGNO TERME.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Gara telematica n. 49453 CIG: 724991531F
Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del giorno 11 Gennaio 2018
Scadenza richiesta chiarimenti tecnici: 2 Gennaio 2018
Apertura buste: 12 Gennaio 2018 - ore 10:45
1. Delibera della Giunta comunale di Roncegno Terme n. 152 di data 23 ottobre 2017.
2. Oggetto dei lavori: LAVORI URGENTI E INDEROGABILI PER RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE DI RONCEGNO TERME – FRAZ. MARTER.
3. Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Roncegno Terme.
4. Descrizione delle caratteristiche dell'opera e natura delle prestazioni: i lavori consistono nella sostituzione di alcuni tratti della rete di adduzione e di distribuzione dell’abitato di Marter con tubi in ghisa sferoidale antisfaldamento e installazione di alcuni idranti a colonna, e camerette di manovra con alloggiamento di saracinesche in ghisa sferoidale a corpo piatto con cuneo gommato.
5. Tipologia del contratto da stipulare: a misura
Provincia autonoma di Trento
Sede centrale: Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx • P x00 0000 000000 • C.F. e P.IVA 00337460224
6. Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso:
- mediante ribasso sull’elenco prezzi xx xxx. 00, x. 0 xxxxx x.x. 0/0000;
7. Termine di esecuzione dei lavori (in giorni naturali e consecutivi): 120 giorni.
8. I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate all’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa.
9. Penale giornaliera per ritardo pari all’uno per mille dell’importo netto contrattuale.
10. Importo complessivo a base di gara: EURO 254.904,77.- di cui:
a) EURO 244.935,69.- per lavorazioni soggette a ribasso
b) EURO 9.969,08.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
11. Classificazione dei lavori:
CATEGORIA PREVALENTE OG6 (Xxxxxxxxxx, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione): EURO 254.904,77.- di cui:
a) EURO 244.935,69.- per lavorazioni soggette a ribasso
b) EURO 9.969,08.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Nei lavori relativi alla categoria prevalente sono ricomprese le seguenti attività di cui all’art. 1, comma 53 della L. 190/2012 (white lists):
- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto terzi;
12. Ai sensi dell’art. 52, comma 9 della l.p. 26/1993, è ammesso il subappalto.
13. Non è’ prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1 L.P. 26/93.
14. L'opera non è suddivisa in lotti.
15. L’opera rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.
17. L’importo della garanzia provvisoria è pari al 2% (due per cento) dell’importo a base di appalto. Ulteriori informazioni al paragrafo 4.2 dell’invito.
18. E’ richiesta la presentazione di garanzia definitiva Ulteriori informazioni all’art. 24 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa.
19. E’ richiesta la presentazione di xxxxxxx assicurativa ex art. 23 bis della L.p. 26/93. Ulteriori informazioni all’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa.
20. Non è prevista la consegna anticipata dell’opera ex art. 46 LP 26/1993;
21. Non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori, accompagnati dal tecnico referente.
La Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti – Servizio Appalti
– svolge la presente procedura su delega del Comune di Roncegno Terme, con sede in via Piazza A. de Xxxxxxxx, n. 38 – 38050 a Roncegno Terme (TN).
Il contratto di cottimo sarà stipulato dall’impresa con il soggetto delegante.
PREMESSO che:
a) l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti si avvale, quale sistema di negoziazione informatico per l’attuazione della gara in oggetto, del Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento, di seguito chiamato Sistema;
b) la documentazione di gara è disponibile all’interno dell’ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, accessibile dal sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx.xxx (Accedi ai servizi e - Procurement);
c) secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse con il criterio del xxxxxxx xxxxxx;
d) per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica minima indicata al paragrafo 1.2 – Capitolo 1 – Sezione 1 dell’allegato “Guida Operativa”;
con la presente
SI INVITA
ai sensi dell’art. 52 della l.p. 10 settembre 1993, n. 26 e del Titolo IV, Capo V del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (regolamento di attuazione della l.p. 26/1993), codesta spettabile Impresa a partecipare alla presente gara telematica per l’affidamento a cottimo dei lavori in oggetto, le cui caratteristiche principali sono evidenziate all’inizio del presente invito.
Al presente invito sono allegati e ne formano parte integrante i seguenti documenti:
- Elaborati progettuali;
- Elenco prezzi;
- Fac-simili di dichiarazioni da allegare all’offerta;
- Guida operativa – Risposta del fornitore alla gara telematica ad invito per l’affido di lavori.
Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l’esclusione dell’impresa dalla procedura di gara si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall’Amministrazione caricati a sistema all’interno dei “Dati Generali” nella sezione “Informazioni Acquirente”, nella cartella compressa denominata “Documentazione da caricare a sistema”. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.
Al fine di agevolare le imprese nella presa visione della documentazione allegata alla gara si è proceduto a caricare sul sistema i vari files suddivisi per argomento in varie cartelle “compresse”. Quindi, nella sezione “Dati di Testata – Documenti”, si potranno aprire le diverse cartelle suddivise per tipologia di documentazione (es. Elaborati progettuali – Sicurezza, Documentazione da caricare a sistema ecc…). Si
informa che il sistema operativo Windows, a partire da Windows XP, ha un comando per la creazione e l'apertura di archivi compressi (tasto destro del mouse, "Invia a/Cartella compressa", oppure "Apri con/Cartelle compresse"), anche in formati proprietari, quali Xxxxxx, WinRar.
Gli elaborati progettuali caricati a sistema costituiscono solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali.
1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E CRITERIO DI AFFIDAMENTO
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all’art. 36, comma 1 della L.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 34, comma 6, della L.p. 26/93, che abbiano ricevuto il presente invito da parte dell'Amministrazione appaltante (Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti).
Ai sensi dell’art. 36 comma 6 della L.P. 26/93, è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all’art. 36 comma 1 lett. b) e c) della L.p. 26/93 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 36, comma 1 lett. b) e c) della L.P. 26/1993, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 resa dal consorzio dovranno rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, limitatamente ai motivi di esclusione di cui al punto II del successivo paragrafo 4.1.
Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.
Ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. 50/2016, qualora l’operatore economico e/o l’impresa al medesimo collegata, abbia partecipato alla procedura, dovrà, in sede di partecipazione, fornire informazioni dettagliate in merito all’attività esperita e le misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza.
Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Tale divieto si estende anche alle imprese controllate, controllanti o collegate all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile.
Si precisa che i divieti di cui all'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 si estendono anche ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.
Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. In sede di partecipazione dovranno essere fornite, nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, informazioni dettagliate atte a dimostrare che l’esperienza acquisita non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza.
Le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero le imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio possono partecipare alla procedura a condizione che presentino in gara la documentazione prevista dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto
n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016, oltre a quanto richiesto al successivo paragrafo 4.1.
1.1. CRITERIO DI AFFIDAMENTO
L’affidamento avviene con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.P. 2/2016.
Non è previsto il ricorso alla valutazione delle offerte anomale ed alla loro esclusione automatica dalla procedura concorsuale ai sensi dell’art. 40, comma 1 della L.P. 26/93.
Ai sensi dell'art. 16, comma 6 della L.p. 2/2016 non sono ammesse offerte in aumento.
2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA
2.1 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per essere ammessa alla gara telematica, codesta Impresa dovrà inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il sistema secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella Guida Operativa:
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 Gennaio 2018.
Il presente cottimo è individuato a sistema con il n. CT49453 Scadenza chiarimenti tecnici: 2 Gennaio 2018
L’apertura delle buste si terrà il giorno 12 Gennaio 2018 alle ore 10:45, presso la Xxxx Xxxx, xxx Xxxxxx, 0 – Trento.
Le istruzioni per la modalità di gestione dell’offerta (predisposizione, caricamento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica o cancellazione dell’offerta) sono indicate alla Sezione III della Guida Operativa.
Prima di inviare l’offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema i seguenti documenti
firmati digitalmente:
1. la dichiarazione prodotta secondo i contenuti e le indicazioni di cui al successivo paragrafo 4.1 della presente lettera di xxxxxx (eventualmente corredata dalla documentazione di cui ai paragrafi 4.4, 4.5 e 4.6);
2. la documentazione comprovante la costituzione della garanzia provvisoria di cui al successivo paragrafo 4.2;
3. la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del CONTRIBUTO di € 20,00.- (venti/00) all’Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C., con le modalità indicate al paragrafo 4.3;
Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 nella categoria
“Allegato amministrativo” come indicato al paragrafo 1.1 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.
4 il documento Elenco prezzi (soggetto ad imposta di bollo);
5 la documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo per la gara in oggetto;
6 il documento di sintesi dell’offerta (soggetto ad imposta di xxxxx);
7 l’eventuale dichiarazione di subappalto (soggetta ad imposta di bollo).
Il concorrente avrà cura di classificare i documenti di cui ai precedenti punti 4, 5, 6 e 7 nella categoria
“Allegato economico” come indicato al paragrafo 1.1 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.
Il mancato caricamento a sistema o la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste ai successivi paragrafi 2.2, 3.1.1 e 3.1.2 dell’Elenco prezzi e del relativo documento di sintesi comporta l’esclusione dalla gara.
Nel momento dell’invio dell’offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all’offerente una comunicazione di “Notifica offerta presentata” all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall’impresa; tale comunicazione informa dell’avvenuto invio dell’offerta.
Entro il termine prefissato per la presentazione dell’offerta è possibile modificare un’offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato al Capitolo 4 – Sezione III della Guida Operativa.
Scaduto il termine per la presentazione dell’offerta, il sistema non consentirà più di inviare l’offerta né modificare o cancellare l’offerta già presentata.
In caso di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara, le relative comunicazioni saranno inviate tramite sistema, con le modalità indicate nella Sezione V della Guida Operativa.
Ai sensi dell’art. 81 comma 2 del regolamento della L.P. 26/93 (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/lLeg) l’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere, rinviare o annullare l’intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l’irregolarità della procedura telematica.
2.1.1 RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Informazioni possono essere richieste, ai sensi del Piano anticorruzione 2017-2019, ESCLUSIVAMENTE
per iscritto, inoltrando apposita richiesta a mezzo del sistema Sap-Srm, con le modalità di cui al paragrafo
3.1 – Capitolo 3 – Sezione II della Guida Operativa.
I chiarimenti di carattere tecnico dovranno essere richiesti entro il termine indicato al paragrafo 2.1.
L’Amministrazione riscontrerà le richieste di chiarimento prima della scadenza del termine fissato dall’invito per la presentazione dell’offerta, con le modalità indicate al paragrafo 3.2 – Capitolo 3 – Sezione II della Guida Operativa ossia:
- se la risposta al chiarimento è di interesse particolare di una specifica impresa, tale risposta viene inviata solo all’impresa che ha formulato il quesito; l’impresa riceverà notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- se la risposta al chiarimento è di interesse generale, ogni singola impresa invitata riceve notifica della presenza di chiarimenti sul sistema Sap-Srm al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’inserimento a Sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461 800786, al quale dovrà essere comunicato il numero di gara telematica.
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di assistenza di tipo informatico, le stesse dovranno essere effettuate almeno 60 (sessanta) minuti prima della scadenza del termine per l’invio dell’offerta.
Le richieste di informazioni possono essere inoltrate anche all’indirizzo pec xxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.xx.
2.1.2 Avvertenze in materia di anticorruzione
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e xx.xx., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice e dell'ente delegante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 2 del Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2017-2019, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dall'invito quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l’attività istruttoria, il direttore dell’Ufficio Procedure telematiche di lavori pubblici, il dirigente del Servizio Appalti, il Presidente della seduta di gara, nonché il dirigente, il direttore e il tecnico referente della struttura di merito per conto della quale viene esperita la procedura.
L'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ente delegante, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.
Al fine di prevenire fenomeni corruttivi:
I. Fermo l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all’amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.
II. L’operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione dei lavori.
Si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l’Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta.
Ai sensi dell’art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e xx.xx., al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del codice del processo amministrativo, sono pubblicati nel sito internet xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx/XxxxXxxxxxxxxxxXxxxxx/ , nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e
le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e xx.xx., nonché la sussistenza dei requisiti di qualificazione.
Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, al relativo indirizzo pec di detto provvedimento, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l’impugnativa di cui al citato art. 120, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.
2.2 MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE E CARICAMENTO DEI DOCUMENTI DI CUI AL PARAGRAFO 2.1
Le dichiarazioni di cui al successivo paragrafo 4, la documentazione comprovante la costituzione della garanzia provvisoria di cui al successivo paragrafo 4.2, la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. di cui al successivo paragrafo 4.3 ed eventuali altri documenti che il concorrente intende produrre devono essere caricati a sistema firmati digitalmente (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione .p7m e classificati nella categoria “Allegato amministrativo” come indicato al paragrafo 1.1 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.
Il documento “Elenco Prezzi” la dichiarazione di subappalto di cui al successivo paragrafo 3.2 (tutti soggetti ad imposta di bollo) e il Documento di sintesi dell’offerta devono essere caricati a sistema firmati digitalmente (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione .p7m e classificati nella categoria “Allegato economico” come indicato al paragrafo 1.2– Capitolo 1 – Sezione III e al Capitolo 1 – Sezione VI della Guida Operativa.
Si precisa che l’estensione .p7m è generata in automatico con la procedura di firma digitale. Si avverte che il Sistema accetta documenti firmati digitalmente con estensione pdf.p7m.
Per quanto concerne l’apposizione della firma digitale sulla documentazione in formato pdf, si rinvia a quanto descritto nelle Sezioni VI e Sezioni VII della Guida Operativa.
Per quanto attiene il caricamento a sistema dei documenti firmati digitalmente si rimanda ai paragrafi 1.1 e 1.2
– Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.
NB: l’errata classificazione dei documenti all’interno di “Allegato amministrativo” o “Allegato economico”
non comporta l’esclusione dalla gara.
3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA
ECONOMICA
3.1.1. MODALITA’ DI FIRMA DELL’ELENCO PREZZI
Il file denominato “Elenco prezzi” (soggetto ad imposta di bollo) deve essere firmato dal legale rappresentante o da un suo procuratore, a pena d’esclusione, assicurandosi di firmare il file già firmato dal responsabile della Struttura di merito e dal Dirigente del Servizio Appalti e classificato nella categoria “Allegato economico”, come indicato ai paragrafi 1.1 e 1.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.
A titolo esemplificativo si forniscono le indicazioni sulle operazioni da effettuare:
• salvare il file di cui sopra sul proprio computer;
• accedere al proprio software di firma digitale;
• selezionare il file “elenco prezzi” che ha estensione .pdf.p7m, cioè il file firmato digitalmente dal Responsabile della struttura di merito e dal Dirigente del Servizio Appalti, precedentemente salvato sul proprio PC;
• attivare la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato;
• il file così firmato, dovrà essere inserito a sistema a corredo dell’offerta.
In sintesi, alla fine del processo di firma, il file che sarà allegato all’offerta dovrà contenere il certificato con tre firme successive: quella del Responsabile della Struttura di merito, quella del Dirigente del Servizio Appalti e quella del concorrente.
Per verificare se la firma digitale sul file denominato Elenco Prezzi è stata apposta correttamente si consiglia di prendere visione della Sezione VII della Guida Operativa.
Per verificare se la firma digitale sul file denominato “Elenco prezzi unitari” è stata apposta correttamente, si consiglia di prendere visione della Sezione VII della Guida Operativa.
La presentazione del file “Elenco prezzi unitari” non firmato secondo le modalità riportate nel presente paragrafo (senza le firme digitali successive del responsabile della Struttura di merito, del Dirigente del Servizio Appalti e del legale rappresentante dell’impresa o suo procuratore) comporta l’esclusione dalla gara.
3.1.2 MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO E DI FIRMA DEL DOCUMENTO DI SINTESI DELL’OFFERTA
Il ribasso percentuale offerto va inserito solamente nell’apposita sezione del sistema telematico con le seguenti modalità (paragrafo 1.2.2 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa):
• accedere alla piattaforma e ricercare il numero della gara in “Elaborare offerta”;
• entrare nella gara di riferimento e posizionarsi nella sezione “Dati posizione”;
• entrare nel dettaglio dell’unica posizione di gara presente a sistema cliccando su numero “1” o sulla lente d’ingrandimento;
• inserire nell’apposito campo “Ribasso in percentuale” il ribasso percentuale offerto con fino a tre
decimali dopo la virgola
Una volta concluse tutte le operazioni necessarie alla presentazione dell’offerta (caricamento di tutta la documentazione di gara e inserimento del ribasso percentuale offerto), si dovrà procedere alla generazione del “Documento di sintesi dell’offerta”, cliccando sul pulsante “Documento di sintesi”; il sistema estrae il documento di sintesi, che deve essere salvato sul proprio personal computer e firmato digitalmente, dal legale rappresentante dell’impresa invitata (o da un suo procuratore).
Per le modalità di firma del Documento di sintesi dell’offerta si rinvia a quanto indicato per il file “Elenco prezzi unitari” al precedente paragrafo 3.1.1.
Al fine di caricare il “Documento di sintesi dell’offerta” firmato digitalmente all’interno della documentazione dell’offerta, procedere come segue:
accedere alla sezione “Dati generali” – “Note personali” – area “Allegati”;
• nella sezione “Categoria”, selezionare “Allegato economico”:
• nella sezione “sottocategoria”, selezionare “Documento di sintesi dell’offerta”;
• nella sezione “Descrizione”, digitare “Documento di sintesi dell’offerta”(in tale sezione il concorrente è comunque libero di digitare la denominazione che preferisce, come ad esempio “sintesi offerta” seguita dal numero della gara)
• inserire il “Documento di sintesi dell’offerta”, precedentemente firmato digitalmente, utilizzando la funzione “Sfoglia”;
• cliccare “Aggiungere” e “Parcheggiare”.
Per ulteriori e più dettagliate informazioni relative al “Documento di sintesi dell’offerta”, si rinvia al paragrafo
1.4 – Capitolo 1 – Sezione III della Guida Operativa.
Comporta l’esclusione dalla gara:
1. il mancato caricamento a sistema dell’Elenco Prezzi Unitari fornito dall’Amministrazione;
2. la presentazione del file “Elenco prezzi” non firmato secondo le modalità riportate nel presente paragrafo (senza le firme digitali successive del dirigente della Struttura di merito, del dirigente del Servizio Appalti e del legale rappresentante dell’impresa o suo procuratore);
3. il caricamento a sistema di un documento di sintesi diverso da quello della gara o non completo dei dati essenziali relativi alla gara.
3.2 DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 della L.p. 2/2016, 42 della L.p. 26/93 e 105 del D. Lgs. 50/2016, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, dovrà caricare a sistema la dichiarazione di subappalto firmata digitalmente dal legale rappresentante o da suo procuratore, classificandola nella categoria “Allegato economico” (secondo le modalità di cui al paragrafo 1.1 - Capitolo 1 - Sezione III della Guida Operativa), assieme al documento Elenco prezzi e al “Documento di sintesi dell’offerta”.
La dichiarazione di subappalto dovrà contenere la precisa indicazione:
- dei lavori o delle parti di opere o delle lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo;
- della relativa categoria di lavori.
La dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto dei limiti e delle condizioni di seguito specificati:
ai sensi del combinato disposto dell’art. 26 comma 1 l.p. 2/2016 e dell’art. 105, comma 2 d.lgs. 50/2016, la percentuale complessiva subappaltabile, calcolata sommando l’importo delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG6 affidate in subappalto, non potrà essere superiore al limite del 30% dell’importo complessivo del contratto (dato dalla somma di quanto complessivamente offerto per le lavorazioni soggette a ribasso e degli oneri della sicurezza fissati dall’Amministrazione);
Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori.
Ai sensi dell’art. 26, comma 2, lett. e bis), l’affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto.
La dichiarazione di subappalto deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore.
Qualora la dichiarazione di subappalto sia dovuta, la mancata sottoscrizione di tale dichiarazione con le modalità sopra indicate, comporta l’esclusione dalla gara.
Fatte salve le espresse ipotesi previste a pena di esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente, qualora richieste, le lavorazioni che l'offerente intende
subappaltare o concedere in cottimo e la categoria di appartenenza delle stesse. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.
Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.p. 2/2016 e dell’art. 139 del regolamento di attuazione della L.p. 26/93, l’Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.
3.3 MODALITA’ DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI
L’offerta economica è soggetta ad imposta di bollo. L’imposta di bollo sui documenti completamente smaterializzati non può essere assolta in modo tradizionale con l’apposizione delle marche da bollo sul supporto cartaceo, ma deve essere assolta secondo una delle modalità descritte nei successivi punti 1 e 2.
Per la gara in oggetto l’importo dell’imposta di bollo, da assolvere in modo virtuale, è pari ad € 32,00.- (n. 2 marche da bollo da € 16,00.-, una ogni 4 facciate dell’elenco prezzi unitari, compresi la copertina e il documento di sintesi dell’offerta).
Nel caso venga presentata la dichiarazione di subappalto, aggiungere ulteriori € 16,00.- all’importo sopra esposto.
Nel caso in cui venga presentata una fideiussione bancaria, aggiungere ulteriori € 16,00.-all’importo indicato.
1. BOLLO VIRTUALE EX ART. 15 DEL DPR 642/1972
La presente modalità può essere utilizzata dalle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'articolo 15 del DPR 642/1972.
Ai fini della documentazione da allegare all’offerta, l’Impresa dovrà caricare a sistema una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, riportante il numero dell'autorizzazione, classificandola nella categoria “Allegato economico”.
2. ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
Il concorrente può dimostrare di avere assolto l’imposta di bollo sull’offerta compilando il modulo denominato “Attestazione imposta di bollo” - Allegato D al presente invito.
A tal fine, il concorrente dovrà:
- inserire i codici identificativi delle marche da bollo relative all’appalto in oggetto;
- applicare le marche nello spazio riservato e procedere al loro annullamento;
- scansionare il modulo, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema tra gli “Allegati economici”.
Il modulo deve essere conservato in originale presso l’operatore economico partecipante alla gara.
I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l’avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte prive della documentazione che attesta l’assolvimento dell’imposta nonché quelle comunicazioni ritenute anomale dalla stazione appaltante.
4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE ALL'ATTO
DELL'OFFERTA
4.1 DICHIARAZIONE
Unitamente all’offerta deve essere prodotta una dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da suo procuratore ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello allegato A al presente invito, da classificare nella categoria “Allegato amministrativo”.
La predetta dichiarazione attesta:
I. INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO
(eventuale) FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:
(se consorzio di cui all’art. 36, c. 1 lett. b) della L.p. 26/93):
l’elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall’art. 36, comma 6 della L.p. 26/93;
IN TALE IPOTESI L’IMPRESA CONSORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1, LIMITATAMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI AL PUNTO II DEL PRESENTE PARAGRAFO (parte II modello
Allegato A);
(se consorzio di cui all’art. 36, c. 1 lett. c) della L.p. 26/93):
l’elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall’art. 36, comma 6 della L.p. 26/93;
IN TALE IPOTESI L’IMPRESA CONSORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1, LIMITATAMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI AL PUNTO II DEL PRESENTE PARAGRAFO (parte II modello
Allegato A);
II. MOTIVI DI ESCLUSIONE
1. L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
oppure
1. Di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.
2. Le informazioni con riferimento ai motivi di esclusione legati a insolvenza, conflitti di interesse o illeciti professionali di cui all'art. 80, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Le dichiarazioni inerenti i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (art. 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2011).
ATTENZIONE: l'amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, l'amministrazione procederà alla valutazione:
a) fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera b), delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte. A tale scopo l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere la seduta di gara;
b) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 comma 5 lettere a) e c) del decreto legislativo n. 50 del 2016, durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato al paragrafo 6.
Si riporta di seguito l'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016
Articolo 80 decreto legislativo n. 50 del 2016 Motivi di esclusione
1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente xxxxx non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena
principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.
PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:
- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;
- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Xxxxx Xxxxx);
- per l’articolo 30, comma 3 del d.lgs. 50/2016, “nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X”;
- ai sensi dell'art. 42 comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, “si ha conflitto di interesse quando il personale di una stazione appaltante che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto”;
- con riferimento all’articolo 67 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, “qualora un candidato o un offerente o un’impresa collegata ad un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all’art. 66, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire he la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente stesso. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di
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trattamento, il candidato o l’offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, l’amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza”.
la dichiarazione deve essere resa con riferimento a tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs.
n. 50/2016 e non richiede l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti. Per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita la dichiarazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016, compatibilmente con la novella apportata all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 dall’art. 49 del d.lgs. n. 56/2017;
in caso di incorporazione, fusione societaria, cessione di azienda o affitto di ramo d’azienda, la dichiarazione di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del d.lgs. n. 50/2016 deve riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
III. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
4 “il possesso di adeguata attestazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per categoria e classifica adeguata ai lavori da appaltare;
Si precisa che:
a) la certificazione S.O.A. e l’indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, pena l’esclusione, fatto salvo quanto previsto all’art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l’adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell’attestazione SOA, pena l’attivazione del soccorso istruttorio;
b) Le imprese la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l’effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall’art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
c) I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest’ultimo termine, alla SOA l’adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell’esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.
Il dichiarante farà riferimento alle categorie comprese nel presente appalto possedute dall’Impresa, nonché alla relativa classifica.
IV. ALTRE DICHIARAZIONI
5. di avere:
- “esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto”.
6. (Eventualmente qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta, avvalendosi dei benefici previsti dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016):
- di essere in possesso di una o più delle certificazioni previste dal punto 6 – Parte IV del modello Allegato A;
- di essere microimpresa, piccola o media impresa.
ATTENZIONE: per la definizione di micro piccola o media impresa si consiglia l’attenta lettura della raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003 e della Guida all'utente alla definizione di PMI disponibile all’indirizzo
xxxx://xx.xxxxxx.xx/XxxxXxxx/xxxxxxxxx/00000/xxxxxxxxxxx/0/xxxxxxxxxxxx?xxxxxxx0.
Ai fini della verifica di quanto dichiarato, l’Amministrazione si riserva di richiedere la presentazione del Modello di dichiarazione – Informazioni relative alla qualifica di PMI allegato alla predetta Guida all’utente alla definizione di PMI, debitamente compilata e sottoscritta.
L'operatore economico può rendere le dichiarazioni inerenti i precedenti punti I, II, e III, utilizzando il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 disponibile al link xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx- content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007.. In tal caso dovrà essere presentata apposita dichiarazione con riferimento ai contenuti di cui al punto IV del presente paragrafo 4.1.
I requisiti di cui al presente paragrafo 4.1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 2.1, pena l’esclusione.
In caso di impresa singola o (consorzio) la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o di un suo procuratore).
Ai sensi dell’art. 3 del DPR 445/2000, la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione, oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia, è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo (dichiarazione semplificata o D.G.U.E.), l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- omessa dichiarazione anche di uno solo dei precedenti punti dal I al IV, qualora dovuti, da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l’assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dal concorrente:
4.2 GARANZIA PROVVISORIA
Il concorrente dovrà caricare a sistema, classificandolo nella categoria “Allegato amministrativo”, il documento, sottoscritto dal soggetto garante mediante firma digitale, comprovante la costituzione di una garanzia provvisoria, per un ammontare pari ad Euro 5.098,10.-, corrispondente al 2% dell’importo a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del concorrente, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informativa antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come previsto dall’art. 93 del d. lgs. 50/2016.
La garanzia provvisoria deve essere emessa a favore del Comune di Roncegno Terme, con sede in via Xxxxxx
X. xx Xxxxxxxx , x. 00 – 38050 a Roncegno Terme (TN), in quanto l’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti indice la presente procedura su delega dello stesso.
RIDUZIONI EX ART. 93, COMMA 7 D. LGS. 50/2016:
- l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI XXX XXX0000;
- l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Detta riduzione non è cumulabile con quella di cui al punto precedente;
- l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENI ISO 14001;
- l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con le riduzione di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso di inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Per fruire delle riduzioni suindicate, il concorrente è tenuto ad allegare alla documentazione costituente la garanzia provvisoria, copia della/e certificazione/i o, in alternativa, apposita/e dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione, attestante/i il possesso dei relativi requisiti.
Per fruire delle riduzioni e, comunque, dei benefici in favore delle microimprese, piccole e medie imprese, il concorrente è tenuto a rendere apposita dichiarazione.
Per la definizione di micro piccola o media impresa si consiglia l’attenta lettura della raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003 e la Guida all’utente alla definizione di PMI disponibile all’indirizzo xxxx://xx.xxxxxx.xx/XxxxXxxx/xxxxxxxxx/00000/xxxxxxxxxxx/0/xxxxxxxxxxxx?xxxxxxx0.
Ai fini della verifica di quanto dichiarato, l’Amministrazione si riserva di richiedere la presentazione del Modello di dichiarazione – Informazioni relative alla qualifica di PMI allegato alla predetta Guida all’utente alla definizione di PMI, debitamente compilata e sottoscritta.
La costituzione della suddetta garanzia provvisoria potrà avvenire:
in caso di cauzione, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231:
1. tramite deposito in contanti, esclusivamente presso gli sportelli di tesoreria del Comune di Roncegno Terme, IBAN: XX00X0000000000000000000000 – GRUPPO INTESA SAN PAOLO, con la seguente causale “deposito cauzionale riferito alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori urgenti e inderogabili per ristrutturazione di alcuni tratti dell’acquedotto comunale di Roncegno Terme – fraz. Marter”; in tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell’avvenuto deposito, copia della quietanza liberatoria del Tesoriere. L’offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall’impegno sottoscritto digitalmente da un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla garanzia definitiva in favore del Comune di Roncegno Terme; nel caso di micro, piccole e medie imprese, non è richiesto il suddetto impegno al rilascio della cauzione definitiva;
2. tramite bonifico bancario con versamento diretto sul conto corrente intestato al Comune di Roncegno Terme, IBAN: XX00X0000000000000000000000 – GRUPPO INTESA SAN PAOLO, con la seguente causale “deposito cauzionale riferito alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori urgenti e inderogabili per ristrutturazione di alcuni tratti dell’acquedotto comunale di Roncegno Terme – fraz. Marter”. In tal caso il versante deve presentare ricevuta a comprova dell’esito di “buon fine” del bonifico.
L’offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall’impegno sottoscritto digitalmente da un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla garanzia definitiva in favore del Comune di Roncegno Terme, nel caso di micro, piccole e medie imprese, non è richiesto il suddetto impegno al rilascio della cauzione definitiva;
3. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il tesoriere a titolo di pegno a favore del Comune di Roncegno Terme. In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell’avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di deposito. L’offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall’impegno sottoscritto digitalmente da un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla garanzia definitiva in favore di Comune di Roncegno Terme; nel caso di micro, piccole e medie imprese, non è richiesto il suddetto impegno al rilascio della cauzione definitiva;
in caso di fideiussione:
4. mediante fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale, intestata al Comune di Roncegno Terme.
Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate
esclusivamente se prestate dai seguenti soggetti:
• imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
• intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l’intermediario finanziario.
I file contenenti la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere sottoscritti mediante firma digitale dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito) e accompagnati da una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (a tal fine si allega sotto la lettera E) un fac-simile di dichiarazione).
In alternativa, il concorrente può presentare copia della garanzia provvisoria e della dichiarazione di cui al precedente capoverso sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale che attesti la sua conformità con l’originale.
I concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata con le modalità sopra specificate ed integrata con le seguenti clausole:
- ”IL FIDEIUSSORE RINUNCIA ALL’ECCEZIONE DI CUI ALL’ART. 1957, SECONDO COMMA DEL CODICE CIVILE”;
Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, a fideiussione dovrà riportare le seguenti clausole:
1. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire il comune di Xxxxxx, in caso di mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. n. 159 del 2011;
2. la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
3. il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dall’Amministrazione (o dal Comune) a semplice richiesta dello stesso, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
4. il fideiussore rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma del codice civile;
5. il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla garanzia definitiva in favore dell’Amministrazione (o del Comune); nel caso di micro, piccole e medie imprese, non è richiesto il suddetto impegno al rilascio della cauzione definitiva;
6. il fideiussore dichiara che la polizza rilasciata si intende altresì integrata da quanto altro previsto nello schema tipo 1.1 di cui al decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123.
Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell’Amministrazione appaltante, ovvero che indichino, quale foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell’Amministrazione, un foro diverso da quello in cui ha sede la medesima.
Si precisa che la fideiussione bancaria è soggetta a imposta di bollo.
Si ribadisce che, nel caso di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l’offerta non dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla garanzia definitiva.
La garanzia provvisoria rimarrà vincolata fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo della garanzia provvisoria, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione della medesima garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione relativi alla costituzione della garanzia provvisoria, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l’esclusione dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata presentazione della garanzia provvisoria (garanzia fideiussoria ovvero ricevuta del tesoriere in caso di deposito in contanti o documento a comprova dell’esito di “buon fine” in caso di bonifico bancario o copia della relativa ricevuta di deposito in caso di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato);
- mancata sottoscrizione digitale della fideiussione da parte del soggetto garante ovvero mancata presentazione della dichiarazione di conformità all’originale della garanzia provvisoria, sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale;
- mancata presentazione da parte del soggetto che sottoscrive la polizza della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore;
- presentazione di una garanzia provvisoria di importo inferiore a quanto richiesto dalla lettera di invito;
- mancanza della documentazione/dichiarazioni sostitutive a comprova del possesso delle certificazioni necessarie o della situazione di micro piccola media impresa, in caso di presentazione di cauzioni di importo ridotto;
- mancanza anche di una sola delle clausole sopra richieste;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l’assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dal concorrente;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell’oggetto dell’appalto;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento;
- mancanza dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
Si procederà ad escludere l’operatore economico nel caso in cui si accerti che la garanzia provvisoria sia stata costituita oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
4.3. CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
L’impresa dovrà caricare a sistema, classificandola nella categoria “Allegato amministrativo” la RICEVUTA a comprova dell’AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di Euro 20,00.- (venti/00) a favore di
A.N.A.C. - deliberazione 21 dicembre 2016, n. 1377 – secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxxx.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xx.
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG n. 724991531F che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
- on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”, ed è inoltre attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l’Amministrazione procederà a verificare l’avvenuto pagamento.
Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall’Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell’ammissione del concorrente, richiederà al
concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per il concorrente di richiedere all’Autorità la restituzione di quanto già versato.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e della documentazione di cui al presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l’esclusione dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dalla lettera di xxxxxx.
Si procederà ad ESCLUDERE il concorrente nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dalla lettera di invito.
4.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE
L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, classificandola nella categoria “Allegato Amministrativo”, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell’Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, firmata digitalmente e caricata a sistema con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.2, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.
4.5 IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE, CHE HANNO DEPOSITATO RICORSO PER L’AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE OVVERO IL CURATORE DEL FALLIMENTO AUTORIZZATO ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO
Tali soggetti possono partecipare alla procedura a condizione che presentino in gara la documentazione prevista dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016, oltre a quanto richiesto al paragrafo 4.1.
Si riportano di seguito un estratto dell’art. 000-xxx xxx X.X. 267/1942 e l'art. 110 comma 3 del D.Lgs. 50/2016:
Art. 186-bis del X.X. 000/0000
Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonchè di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.
Art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016
3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, possono:
a) participare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;
b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.
4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato.
5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certtificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:
a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l’esclusione dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale di quanto richiesto dal presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l’assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dal concorrente.
4.6 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 1, LETT. B) E C) DELLA L.P. 26/1993 E XX.XX.
In caso di consorzi di cui all’art. 36 comma 1, lett. b) e c) della L.p. 26/1993 e xx.xx., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno presentare, classificandola nella categoria “Allegato Amministrativo”, la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, limitatamente ai motivi di esclusione (punto II).
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l’esclusione dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.
Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale di quanto richiesto dal presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l’assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dal concorrente.
5. APERTURA OFFERTE
Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, nel giorno e nell’ora sopra indicati, in seduta pubblica, il dirigente del Servizio Appalti, ovvero un funzionario dallo stesso delegato, attraverso apposita funzione prevista a sistema, alla presenza di altri due funzionari assegnati al Servizio Appalti, procede:
a) ad aprire i documenti presentati dalle Imprese e contenuti nell’”Allegato Amministrativo”, a verificare la completezza e regolarità della documentazione e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara oppure a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta;
b) esperito l'eventuale soccorso istruttorio ed escluse le imprese che non hanno risposto alla richiesta di integrazioni/modificazioni entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta, ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara contenuti nell’“Allegato economico”, a verificare la completezza e regolarità della documentazione, e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;
c) a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti;
d) a formare la graduatoria;
e) a sospendere le operazioni di gara e a trasmettere le offerte alla Struttura di merito, la quale dispone la valutazione della congruità dell’offerta qualora accerti la sussistenza dei presupposti previsti dall’articolo 63, comma 7, D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg..
Qualora il Responsabile dell’Ente delegante comunichi che non sussistono i presupposti previsti dall’articolo 63, comma 7, il dirigente del Servizio Appalti, o un suo delegato, in seduta pubblica – convocata mediante sistema SAP SRM – conferma la graduatoria di cui alla precedente lettera d) e dichiara l’affidamento alla
migliore offerta, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.
Qualora il Responsabile dell’Ente delegante disponga la valutazione di congruità di cui alla precedente lettera e), all’esito della predetta valutazione, il dirigente del Servizio Appalti, o un suo delegato, in seduta pubblica – convocata mediante sistema SAP SRM:
a) dichiara l’esclusione delle offerte che sono risultate anomale;
b) conferma o riforma la graduatoria di cui alla precedente lettera d);
c) dichiara l’affidamento alla migliore offerta risultata congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.
Qualora la migliore offerta sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, il sistema effettua il relativo sorteggio in modalità automatica e casuale.
Qualora sia presentata o venga ammessa una sola offerta, l’affidamento è disposto in favore di quest'ultima, purché ritenuta conveniente o idonea dalla Struttura di merito in relazione all’oggetto del contratto.
Le operazioni svolte sono documentate in apposito verbale sottoscritto digitalmente dal dirigente del Servizio Appalti, ovvero dal funzionario dallo stesso delegato, e da altri due funzionari assegnati al medesimo Servizio.
A conclusione delle operazioni di gara, è tempestivamente comunicato, mediante il sistema SAP SRM, l’affidamento dei lavori a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale.
L’offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per l’Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dei lavori. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
6. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE
Ai sensi dell'art. 22, comma 2 della L.p. 2/2016, l'Amministrazione procede nei confronti dell'aggiudicatario, alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui al punto II del precedente paragrafo 4.1 e del possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dal presente invito, dichiarati nel corso della procedura di affidamento. Ai fini della predetta verifica, l'Amministrazione utilizza le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiede all'aggiudicatario, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria.
Ai sensi dell’art. 22, comma 6 della L.P. 2/2016, nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016. In tale ipotesi l'amministrazione richiederà al concorrente, a mezzo PEC ovvero mediante il sistema SAP SRM, nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.
Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.p. 2/2016, qualora non sia possibile l’acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il
possesso dei requisiti dichiarati, l’Amministrazione procede all'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE, ALL’ESCUSSIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA, alla
SEGNALAZIONE del fatto all’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) per i provvedimenti di competenza e alla sospensione per un periodo di due mesi dall'elenco telematico da cui il concorrente è stato selezionato.
Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese.
A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, l’Amministrazione non procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell’offerta e aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.p. 2/2016, l'amministrazione può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.
L’impresa aggiudicataria dovrà produrre entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione la seguente documentazione:
eventualmente, qualora non già fornita in sede di gara e non disponibile in banche dati pubbliche: copia della documentazione attestante la sussistenza della/e riduzione/i applicate alla garanzia provvisoria;
La documentazione dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all'originale fatto salvo quanto previsto dall’art. 43 e seguenti del D.P.R. 445/2000. In particolare si precisa che con riferimento a informazioni, dati e documenti già in possesso di Amministrazioni pubbliche è onere del concorrente indicare l’amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti; la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi, ai sensi degli articoli 19 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.
In caso di imprese straniere appartenenti all’Unione europea, ai fini degli accertamenti relativi ai motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad ANAC che, ai sensi dell'articolo 80, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 del predetto articolo 80, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Si precisa infine che l’amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all’autorità giudiziaria competente, al fine di appurare l’eventuale sussistenza di ipotesi di reato.
L'amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato con le modalità previste dall’art. 180 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg e con spese a carico dell’affidatario. La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n.
90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114).
Per le attività imprenditoriali di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l’Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariato del governo.
L’impresa affidataria dovrà presentare, ai fini della stipulazione del contratto, a seguito di richiesta da parte della Struttura di merito, i seguenti documenti:
• GARANZIA DEFINITIVA di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della stipulazione del contratto ovvero della consegna dei lavori in caso di consegna anticipata), a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, nella misura del 10% dell'importo contrattuale, fatta salva la maggior percentuale richiesta ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e quanto disposto, in materia di riduzione dell’importo della garanzia, dall’art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016;
• polizze assicurative per i danni all’Amministrazione o a terzi, ex art. 23 bis della L.p. 26/1993 (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori), a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori e a copertura dei danni a terzi. Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolato speciale.
• PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA di cui all’art. 40 bis comma 8 della L.P. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) e PROGRAMMA DEI LAVORI, redatto in conformità all’eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.
Ai sensi dell’art. 26 co. 3 della L.P. n. 2/2016, l’affidatario/aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all’amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di appalto, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario/aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’impresa affidataria, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 58.8 della L.p. 26/93.
Riservatezza:
La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti utilizzando gli strumenti informatici (pec e firma digitale), è in capo al legale rappresentante dell’impresa o del soggetto munito di delega.
Qualora l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle Autorità competenti.
Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 30 novembre 1992, n. 23: dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
8. TUTELA DELLA PRIVACY
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.
Il trattamento dei dati che l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti - Servizio Appalti intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s’informano i concorrenti alla procedura di gara che:
1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l’affidamento dei lavori;
4. il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
5. il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Appalti;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
Distinti saluti.
per IL DIRIGENTE
- xxxx. Xxxxx Xxxxxxx-
SR/EN documento firmato digitalmente