Prot. n. 433608/2022
Prot. n. 433608/2022
Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone
1. Definizione, contenuto e predisposizione della fattura elettronica
1.1 Ai fini del presente provvedimento, la fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (da ora in poi, SdI), di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, e da questo recapitato al soggetto ricevente. La trasmissione telematica al SdI può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1.2 La fattura elettronica contiene obbligatoriamente le informazioni stabilite dall’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero, nel caso di fattura semplificata, quelle stabilite dall’articolo 21-bis del medesimo decreto, nonché le altre informazioni indicate nelle specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente provvedimento. Ai fini del presente provvedimento per “dati fattura” si intendono i dati fiscalmente rilevanti di cui all’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, ad esclusione dei dati relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione di cui al comma 2, lettera g), e alle altre disposizioni tributarie
nonché i dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica attraverso il SdI, riportati nell’allegato B, compreso il codice hash, ossia il codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento, di cui al successivo punto 4.8. Per “dati fattura integrati” si intendono i dati riportati nell’allegato C che contiene ulteriori dati rilevanti ai fini fiscali ivi compresi quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione di cui al citato comma 2, lettera g), dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, ferme restando le limitazioni di cui al punto 12.
1.3 La fattura elettronica è un file in formato XML (eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente provvedimento.
1.4 A integrazione delle informazioni obbligatorie, il file della fattura consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori.
1.5 Per la predisposizione del file della fattura l’Agenzia delle entrate rende gratuitamente disponibili una procedura web, un’applicazione utilizzabile da dispositivi mobile (da ora in poi app) e un software da installare su PC. Per la predisposizione del file della fattura da trasmettere al SdI con software privati sono utilizzate le specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente provvedimento.
1.6 Per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni restano valide le disposizioni e le regole tecniche di cui al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
2. Trasmissione della fattura elettronica al SdI e controlli sui file
2.1 La fattura elettronica è trasmessa al SdI dal soggetto obbligato ad emetterla ai sensi dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 (cedente/prestatore). La fattura elettronica può essere trasmessa, per conto del soggetto obbligato ad emetterla, da un intermediario di cui al successivo punto 5.1. Per la trasmissione devono essere soddisfatti i requisiti indispensabili alla identificazione del soggetto trasmittente.
Tali requisiti sono rispettati utilizzando una delle modalità di colloquio con il SdI di cui al punto successivo.
2.2 La trasmissione della fattura elettronica al SdI è effettuata con le seguenti modalità, dettagliate nelle specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente provvedimento:
a) posta elettronica certificata, di seguito “PEC”;
b) servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, quali la procedura web e la app di cui al punto 1.5;
c) sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite modello “web service”;
d) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP. Le modalità di cui alle lettere c) e d) necessitano di un preventivo processo di “accreditamento” al SdI, descritto nell’allegato A del presente provvedimento, per consentire di impostare le regole tecniche di colloquio tra l’infrastruttura informatica del soggetto trasmittente e il SdI: al termine di tale procedura il SdI, su richiesta, associa al canale telematico attivato almeno un codice numerico di 7 cifre (da ora in poi, “codice destinatario”).
2.3 Per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti dal SdI, è fornito riscontro con le modalità descritte nell’allegato A del presente provvedimento.
2.4 Il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse.
2.5 I controlli di cui al punto 2.4 effettuati dal SdI sono dettagliati nell’allegato A del presente provvedimento.
2.6 Nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SdI effettua un controllo sulla validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del controllo, il file viene scartato e viene inviata la ricevuta di cui al punto 2.4. Anche in questo caso la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal
SdI si considerano non emesse. I tipi di firma elettronica gestiti dal SdI sono dettagliati nell’allegato A del presente provvedimento.
3. Recapito della fattura elettronica
3.1 La fattura elettronica è recapitata dal SdI al soggetto cessionario/committente. La fattura elettronica può essere recapitata dal SdI, per conto del cessionario/committente, ad un intermediario di cui al successivo punto 5.1. Il SdI recapita la fattura elettronica attraverso le seguenti modalità:
a) sistema di posta elettronica certificata, “PEC”;
b) sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite modello “web service”;
c) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP. Le modalità di cui alle lettere b) e c) necessitano del preventivo processo di “accreditamento” di cui al punto 2.2.
3.2 Per il recapito della fattura elettronica l’Agenzia delle entrate rende disponibile un servizio di registrazione, descritto al punto 8.1, dell’“indirizzo telematico” (vale a dire una PEC o un codice destinatario di cui al precedente punto 2.2) prescelto per la ricezione dei file.
3.3 In caso di registrazione, le fatture elettroniche sono sempre recapitate all’“indirizzo telematico” registrato. Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.
3.4 Nel caso in cui il cessionario/committente non abbia utilizzato il servizio di registrazione di cui al punto 3.2, il campo “CodiceDestinatario” del file della
fattura elettronica è compilato dal soggetto emittente come segue:
a) inserendo il codice destinatario (si veda il punto 2.2) fornito dal soggetto cessionario/committente. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente presso l’indirizzo corrispondente al codice destinatario indicato nel file della fattura. Qualora il valore riportato nel campo “CodiceDestinatario” sia inesistente, il SdI invia al soggetto trasmittente la “ricevuta di scarto” di cui al punto 2.4. Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, il canale telematico di cui al punto 3.1, lettere b) e c), non sia attivo e funzionante e il recapito non fosse, quindi, possibile, il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica. Ad eccezione dei casi di scarto del file della fattura di cui al punto 2.4, il SdI mette a disposizione, nelle rispettive aree riservate del sito web dell’Agenzia delle entrate del cedente/prestatore e del cessionario/committente, un duplicato informatico della fattura elettronica, come definito all’articolo 1, comma 1, lettera i) quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD);
b) inserendo un codice convenzionale “0000000” e compilando il successivo campo “PECDestinatario” con l’indirizzo PEC del soggetto cessionario/committente. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente alla PEC indicata nel file della fattura. Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI (ad esempio, casella PEC piena o non attiva), il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto ad
effettuare la comunicazione di cui alla precedente lettera a) al cessionario/committente. Anche in tali casi il SdI mette a disposizione un duplicato informatico della fattura elettronica come indicato nella precedente lettera a);
c) inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un consumatore finale e, nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica, non siano stati compilati i campi “IdFiscaleIVA” e sia stato compilato solo il campo “CodiceFiscale” del cessionario/committente. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico di cui alla lettera a). Comunque, il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate;
d) inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un soggetto passivo che rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero un soggetto passivo che applica il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero un produttore agricolo di cui all’articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico di cui alla lettera a). Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare
– per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche
mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica;
e) inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il soggetto passivo IVA cessionario/committente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI. In tal caso, il SdI rende disponibile la fattura elettronica al cessionario/committente nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico di cui alla lettera a). Comunque, il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.
3.5 L’Agenzia delle entrate non è responsabile per qualsiasi errata compilazione da parte del cedente/prestatore dell’indirizzo telematico riportato nel file della fattura elettronica o del lotto di fatture elettroniche.
4. Data di emissione e data di ricezione della fattura elettronica via SdI
4.1 La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “DatiGenerali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del d.P.R. n. 633 del 1972: la fattura elettronica scartata dal SdI a seguito dei controlli di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.6 si considera non emessa.
4.2 Nel caso di esito positivo dei controlli di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.6, il SdI recapita la fattura elettronica al soggetto ricevente come descritto nel punto 3 e, in caso di esito positivo del recapito, invia al soggetto trasmittente una “ricevuta di consegna” della fattura elettronica che contiene anche l’informazione della data di ricezione da parte del destinatario.
4.3 Nel caso in cui, per i motivi indicati nel punto 3.4, lettere a), b) ed e), il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, il SdI rende comunque disponibile al
cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata. Per le fatture elettroniche non recapitate per le quali è stata richiesta la ritrasmissione per il tramite dei servizi di quadratura e reinoltro di cui al punto 8.4, la data di ricezione è rappresentata dalla data in cui la fattura elettronica è stata ricevuta dal sistema del soggetto che richiede la ritrasmissione.
4.4 Le ricevute di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.3 attestano che la fattura è emessa.
4.5 Nel caso di esito positivo del recapito della fattura elettronica, la data di ricezione è resa disponibile al destinatario come indicato nelle specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente provvedimento, in funzione della modalità di ricezione della stessa.
4.6 Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura elettronica di cui al punto 4.3, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente. Il SdI comunica al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.
4.7 Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura elettronica di cui al punto 3.4, lettere c) e d), la data di ricezione coincide con la data di messa a disposizione.
4.8 Per ogni file elaborato il SdI calcola un codice hash che caratterizza univocamente il documento riportandolo all’interno delle ricevute.
5. Intermediari
5.1 Il cedente/prestatore può trasmettere al SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario. Il cessionario/committente può ricevere dal SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario, comunicando al cedente/prestatore “l’indirizzo telematico” (codice destinatario o PEC) dell’intermediario stesso, o indicando tale indirizzo nel servizio di registrazione di cui al punto 8.1. Gli
intermediari di cui ai periodi precedenti possono essere anche soggetti diversi da quelli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni all’Agenzia delle entrate individuati dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
5.2 Qualora il canale telematico di invio della fattura elettronica coincida con quello di ricezione, nei casi indicati nell’allegato A del presente provvedimento, per la ricezione del file può essere utilizzato un “flusso semplificato” descritto nelle specifiche tecniche stesse.
5.3 La consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, servizio offerto dall’Agenzia delle entrate nell’ambito del quale la stessa opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali e accessibile previa adesione al servizio effettuata con le modalità di cui al successivo punto 9, è consentita anche agli intermediari individuati dall’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, appositamente delegati dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente. Il conferimento/revoca della delega è effettuato con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 e successive modificazioni. L’intermediario delegato al predetto servizio è abilitato anche alla consultazione dei dati delle fatture transfrontaliere (si veda il successivo punto 11) e dei dati rilevanti ai fini IVA relativi alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017, trasmessi ai sensi della normativa vigente.
5.4 L’utilizzo dei servizi di registrazione del canale e dell’indirizzo telematico prescelto per la ricezione dei file delle fatture elettroniche, di censimento del canale abituale di trasmissione e di un canale “web-service” da utilizzare per le richieste di scarico massivo di dati, di cui al punto 8.1, è consentito anche attraverso gli intermediari individuati dall’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, appositamente delegati dal soggetto passivo IVA. Il conferimento/revoca della delega è effettuato con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 e successive modificazioni.
6. Note di variazioni e autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto Legislativo n. 471/1997
6.1 Le regole tecniche stabilite nei punti precedenti sono valide anche per le note emesse in seguito alle variazioni di cui all’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 (così dette note di credito o di debito).
6.2 Le richieste effettuate dal cessionario/committente al cedente/prestatore di variazioni di cui all’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 non sono gestite dal SdI.
6.3 Nel caso in cui il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile della fattura elettronica per la quale ha ricevuto una “ricevuta di scarto”, di cui al punto 2.4, dal SdI, viene effettuata – se necessario – una variazione contabile valida ai soli fini interni senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI.
6.4 Per la regolarizzazione dell’operazione nei casi di omessa o irregolare fatturazione (si veda l’articolo 6, comma 8, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), il cessionario/committente trasmette l’autofattura al SdI compilando, nel file fattura elettronica, il campo “TipoDocumento” con un codice convenzionale, riportato nelle specifiche tecniche del presente provvedimento, e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati. La trasmissione dell’autofattura al SdI sostituisce l’obbligo, di cui all’articolo 6, comma 8, lettera a), del decreto legislativo n. 471 del 1997, di presentazione dell’autofattura in formato analogico all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.
7. Conservazione delle fatture elettroniche
7.1 I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti o stabiliti in Italia possono conservare elettronicamente, ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il SdI, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, conforme alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013.
7.2 Per usufruire del servizio di conservazione l’operatore aderisce preventivamente all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate.
7.3 L’adesione al servizio di conservazione e il successivo utilizzo del servizio stesso sono consentiti attraverso intermediari, anche diversi da quelli individuati dall’articolo 3 del d.P.R. n. 322 del 1998, appositamente delegati dal cedente/prestatore o cessionario/committente.
7.4 Ai fini della conservazione i dati sono trattati dall’Agenzia delle entrate in qualità di responsabile del trattamento, sulla base dell’accordo di servizio di cui al punto 7.2.
8. Servizi di ausilio per il processo di fatturazione elettronica
8.1 L’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori soggetti passivi IVA i seguenti servizi, per rendere il processo di fatturazione elettronica più semplice e automatico possibile:
− un software installabile su PC per la predisposizione della fattura elettronica;
− una procedura web e una app per la predisposizione e trasmissione al SdI della fattura elettronica;
− un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QR- Code), utile per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico”;
− un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente, o per suo conto un intermediario di cui al punto 5.4, può indicare al SdI il canale e l’“indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file, tra quelli definiti al punto 3.1. Nel caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio, il SdI recapiterà le fatture elettroniche e le note di variazione riferite a tale partita IVA attraverso il canale e all’indirizzo telematico registrati, indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo “CodiceDestinatario” definite alle lettere a) e b) del punto 3.4;
− un servizio web di censimento del canale abituale di trasmissione che consente, ai soggetti passivi IVA o, per loro conto, a un intermediario di cui
al punto 5.4, l’inserimento, la visualizzazione, l’aggiornamento e l’eliminazione dell’informazione relativa al/i canale/i di trasmissione abituale/i della fattura elettronica. Nel caso in cui il programma di controllo del SdI rilevi una o più trasmissioni avvenute attraverso un canale diverso da quello/i dichiarato/i come canale “abituale”, il sistema predispone ed invia una mail di avviso all’indirizzo PEC indicato in fase di censimento;
− un servizio web di censimento di un canale “web-service”, da parte del titolare di partita IVA o, per suo conto, da un intermediario di cui al punto 5.4, attraverso cui effettuare richieste di download e upload massivo dei dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri acquisiti ed elaborati dall’Agenzia delle entrate sulla base della normativa vigente;
− un servizio, offerto dall’Agenzia delle entrate nell’ambito del quale la stessa opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali e accessibile previa adesione effettuata con le modalità di cui al successivo punto 9, di consultazione e acquisizione puntuale dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI, all’interno di un’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. I file delle fatture elettroniche correttamente trasmesse al SdI sono disponibili nella citata area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI;
− servizi web informativi, di assistenza, di sperimentazione del processo di fatturazione elettronica regolamentato dai precedenti punti.
8.2 I servizi web di cui al precedente punto 8.1 sono accessibili mediante SPID, Carta di identità elettronica (CIE), credenziali Fisconline/Entratel, Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
8.3 La app è accessibile mediante credenziali Fisconline/Entratel ovvero mediante SPID.
8.4 L’Agenzia delle entrate mette a disposizione un servizio di quadratura e reinoltro delle fatture e delle notifiche da e verso il SdI, esposto tramite modello “web service”, ai soggetti IVA che trasmettono e ricevono le fatture elettroniche mediante un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP oppure attraverso un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet,
di cui ai punti 2.2, lettera c) e d) e 3.1, lettera b) e c).
9. Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici da parte degli operatori IVA
9.1 L’Agenzia delle entrate mette a disposizione il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, nell’ambito del quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, previa adesione al servizio, da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Gli operatori IVA effettuano l’adesione al servizio anche attraverso gli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 appositamente delegati al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.
In presenza di adesione effettuata da una sola delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente – l’Agenzia delle entrate rende disponibili per la consultazione e acquisizione le fatture elettroniche esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione.
Al soggetto che non abbia effettuato l’adesione sono resi disponibili in consultazione esclusivamente i “dati fattura” di cui al punto 1.2 fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento. Per gli operatori IVA, la consultazione può essere effettuata anche attraverso gli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del
d.P.R. 322 del 1998 appositamente delegati.
Il recesso dal servizio è effettuato mediante la medesima funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate e, per gli operatori IVA, è effettuato anche attraverso gli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. 322 del 1998 appositamente delegati al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. Il recesso è immediatamente efficace e comporta l’interruzione del servizio di consultazione di tutte le fatture emesse/ricevute.
10. Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici da parte dei consumatori finali e dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, non titolari di partita IVA
10.1 Il cessionario/committente consumatore finale ovvero il soggetto, diverso da persona fisica, non titolare di partita IVA, accede al servizio di consultazione delle fatture elettroniche ricevute previa adesione da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche sono messe a disposizione in consultazione dall’Agenzia in qualità di titolare del trattamento. Le fatture elettroniche trasmesse al SdI dopo la data di adesione sono disponibili nella citata area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI. Il recesso dal servizio è effettuato mediante la medesima funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, è immediatamente efficace e comporta l’interruzione del servizio di consultazione di tutte le fatture ricevute.
Al cessionario/committente consumatore finale, in assenza della sua adesione al servizio, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute.
11. Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere
11.1 Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato trasmettono le seguenti informazioni secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche, versione 1.6.4, allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni: i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento comprovante l’operazione, la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento,
la tipologia dell’operazione. Per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, gli operatori IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato trasmettono i dati delle operazioni transfrontaliere all’Agenzia delle entrate utilizzando il formato previsto al punto 1.3 del presente provvedimento e inviano i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche, versione 1.7.1, allegate al presente provvedimento.
11.2 La comunicazione di cui al precedente punto 11.1 è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e non va effettuata nel caso di operazioni transfrontaliere per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti.
11.3 La trasmissione telematica è effettuata nei termini previsti dall’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015.
12. Trattamento dei dati
12.1 I file delle fatture elettroniche e delle relative note di variazione correttamente trasmessi al SdI sono memorizzati dall’Agenzia delle entrate, in qualità di titolare del trattamento, in una banca dati dedicata per consentire:
a. l’invio e la ricezione da parte degli operatori economici o dei loro delegati mediante il Sistema di Interscambio;
b. i servizi di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche;
c. la consultazione e l’acquisizione da parte della Guardia di Finanza, per le attività di polizia economica e finanziaria, nonché da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza per le attività di controllo puntuale a fini fiscali, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5- bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015.
I file delle fatture elettroniche e delle relative note di variazione correttamente trasmessi al SdI sono memorizzati dall’Agenzia delle entrate in una banca dati dedicata per consentire la messa a disposizione del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche in qualità di responsabile del trattamento per il servizio destinato agli operatori IVA di cui al punto 9.1, in qualità di titolare del trattamento per il servizio destinato ai consumatori finali di cui al punto 10.1.
12.2 I “dati fattura integrati” di cui al punto 1.2 sono trattati unicamente dal personale delle strutture centrali, appositamente autorizzato, dell’Agenzia delle entrate per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio, di promozione dell’adempimento spontaneo di cui all’articolo 1, commi 634 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e di controllo ai fini fiscali. Tali attività possono essere effettuate anche attraverso l’elaborazione dei predetti dati con i dati delle operazioni transfrontaliere e quelli presenti nelle altre banche dati dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in qualità di titolare del trattamento. I “dati fattura integrati” sono trattati dal personale delle strutture territoriali, appositamente autorizzato, dell’Agenzia delle entrate per lo svolgimento di attività istruttorie ai fini della liquidazione delle istanze di rimborso IVA, della valutazione delle istanze di annullamento in autotutela presentate dal contribuente e del riconoscimento di contributi a fondo a perduto a favore di operatori IVA. Relativamente alle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali persone fisiche e alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, queste ultime individuate sulla base del codice ATECO dell’emittente, non sono memorizzati i dati di natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione di cui al comma 2, lettera g), dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972.
12.3 I “dati fattura” di cui al punto 1.2, inclusi nella medesima banca dati di cui al punto 12.2, nonché i dati delle operazioni transfrontaliere sono trattati dal personale delle strutture centrali e territoriali dell’Agenzia delle entrate nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in qualità di titolare del trattamento, per lo svolgimento, in particolare, delle attività di assistenza, di controllo finalizzato all’erogazione dei rimborsi, di elaborazione dei dati per attività di analisi del rischio, di controllo automatizzato e puntuale che possono essere effettuate anche attraverso l’incrocio con le informazioni presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle entrate.
12.4 I file delle fatture elettroniche e delle note di variazione sono trattati in modo puntuale dall’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in qualità di
titolare del trattamento. In particolare, i file delle fatture elettroniche e delle note di variazione possono essere consultati e acquisiti esclusivamente dal personale delle strutture centrali e delle strutture territoriali dell’Agenzia delle entrate specificatamente autorizzato nell’ambito delle attività istruttorie connesse:
a) all’esecuzione dei rimborsi ai sensi dell’articolo 00-xxx xxx x.X.X. x. 000 xxx 0000;
b) all’esercizio dei poteri di cui agli articoli 51 del d.P.R. n. 633 del 0000 x 00 xxx x.X.X. x. 000 xxx 0000;
c) all’espletamento degli accessi, ispezioni e verifiche previsti dagli articoli 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 33 del d.P.R. n. 600 del 1973;
d) al controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-ter del
d.P.R. n. 600 del 1973;
e) al controllo preventivo sulle dichiarazioni presentate mediante modello 730 con esito a rimborso, ai sensi dell’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
Ferme restando le precedenti disposizioni, sono consultabili e acquisibili dall’Agenzia delle entrate i file delle fatture e delle note di variazione, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo le disposizioni normative in vigore, riferiti ai soli periodi oggetto di attività istruttoria e la consultazione e l’acquisizione sono automaticamente inibite al termine della predetta attività istruttoria di cui alle lettere precedenti. I file delle fatture e delle note di variazione sono acquisibili e consultabili in caso di indagini penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria.
Al fine di limitare il trattamento dei dati contenuti nei file delle fatture elettroniche emesse nei confronti del consumatore finale, l’accesso ai file xml è consentito per controlli fiscali nei confronti del consumatore finale avviati esclusivamente nei casi di attività di verifica della spettanza di detrazioni, deduzioni o agevolazioni fiscali, ovvero nei casi di verifiche puntuali, qualora le stesse siano state poste in essere preliminarmente nei confronti di operatori economici, i cui beni ceduti o servizi prestati oggetto della fattura siano stati acquistati dal predetto consumatore e gli elementi della stessa siano tali da far emergere un rischio di evasione fiscale. Con riferimento, infine, ai file delle fatture emesse da cedenti/prestatori che
operano nell’ambito del settore legale, gli stessi sono cifrati individualmente e memorizzati in una distinta area di storage. La chiave di cifratura, gestita automaticamente dal sistema, è conservata e protetta in un repository separato dai dati. L’accesso puntuale ai predetti file è consentito solo previa richiesta o autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, o nell’ambito di un procedimento contenzioso di tipo civile, penale, tributario, di cui è parte l’Agenzia, previa richiesta del Giudice.
12.5 L’Agenzia delle entrate stipulerà con la Guardia di Finanza una convenzione, in relazione alla quale sarà acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, per la messa a disposizione dei file delle fatture elettroniche e dei “dati fattura integrati”, di cui al precedente punto 12.2, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015.
12.6 La memorizzazione dei file delle fatture elettroniche, dei “dati fattura” e dei “dati fattura integrati” è effettuata fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.
12.7 Tutti i trattamenti dei dati di cui ai punti precedenti da parte del personale dell’Agenzia delle entrate sono tracciati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché dei tempi di conservazione delle copie di sicurezza.
12.8 In relazione ai trattamenti dei dati oggetto del presente provvedimento sono state effettuate le relative valutazioni d’impatto, ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.
13. Sicurezza dei dati
13.1 Tutte le modalità di trasmissione avvengono attraverso protocolli sicuri su rete Internet, come descritto nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
13.2 La consultazione sicura degli archivi informatici dell’Agenzia delle entrate è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di
tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché di conservazione delle copie di sicurezza.
14. Correzioni ed evoluzioni delle specifiche tecniche e degli altri allegati
14.1 Eventuali modifiche delle specifiche tecniche di cui all’allegato A, nonché degli allegati B e C, del presente provvedimento sono pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate, e ne è data relativa comunicazione.
15. Disposizioni transitorie e finali
15.1 Il presente provvedimento sostituisce integralmente il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.
15.2 Restano salvi i trattamenti effettuati sulla base del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, sino al completamento delle procedure interne, con il conseguente adeguamento delle misure di sicurezza, finalizzate alla consultazione dei file delle fatture elettroniche e dei “dati fattura integrati” da parte del personale autorizzato dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza.
MOTIVAZIONI
L’articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto l’obbligo di fatturazione elettronica in relazione alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di Interscambio.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, sono state individuate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché́ per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
L’articolo 14 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha stabilito che i file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015 «sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali”, specificando anche che “la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
Tanto premesso, con il presente provvedimento vengono modificate e integrate le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, al fine di recepire le disposizioni dell’articolo 14 del decreto-legge n. 124 del 2019 sopra citato e le previsioni contenute nel parere n. 454 del 22 dicembre 2021 del Garante per la protezione
dei dati personali.
In particolare, viene stabilito che:
− l’Agenzia delle entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i file xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente; restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi stabiliti, alle richieste di esibizione ricevute. I suddetti file sono inoltre resi disponibili in caso di indagini penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio, accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione;
− con riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia delle entrate memorizza nella banca dati fattura integrati, da utilizzare per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, anche la descrizione dell’operazione, ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati;
− con particolare riguardo alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, al fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file xml delle fatture elettroniche, le suddette fatture, individuate in base al codice ATECO del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata.
Inoltre, al fine di ampliare e migliorare la gamma dei servizi relativi alla fatturazione elettronica che l’Agenzia mette a disposizione degli operatori economici, anche per dar seguito alle richieste provenienti dalle associazioni di categoria, sono stati realizzati nuovi servizi in cooperazione applicativa per un colloquio automatico tra sistemi informatici per consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture
elettroniche, dei corrispettivi, nonché degli elenchi che l’Agenzia mette a disposizione al fine del pagamento dell’imposta di bollo.
Allo scopo di limitare ulteriormente il fenomeno delle false fatturazioni, infine, con il servizio di censimento del canale abituale per la trasmissione delle fatture elettroniche, i soggetti passivi IVA o i loro delegati o incaricati possono inserire, visualizzare, aggiornare e eliminare l’informazione relativa al/ai canale/i di trasmissione abitualmente utilizzati per la trasmissione della fattura elettronica.
RIFERIMENTI NORMATIVI
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
˗ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)
˗ Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6)
˗ Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).
b) Normativa di riferimento:
˗ Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 ottobre 1972, n. 633
˗ Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 settembre 1973, n. 600
˗ Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 settembre 1973, n. 602
˗ Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471
˗ Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
˗ Legge 27 luglio 2000, n. 212
˗ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
˗ Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
˗ Legge 24 dicembre 2007, n. 244
˗ Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze 7 marzo 2008
˗ Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
˗ Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n.55
˗ Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 0 dicembre 2013
˗ Legge 11 marzo 2014, n. 23 (art. 9, comma 1, lettera g)
˗ Legge 23 dicembre 2014, n.190
˗ Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014
˗ Decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127
˗ Legge 27 dicembre 2017, n. 205
˗ Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
˗ Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n.157
˗ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 89757 del 30 aprile 2018
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 24 novembre 2022
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente