CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK, PER UN PERIODO DI 36 MESI, SULLA TAC MOD. BRIGHTSPEED ELITE
INSTALLATA PRESSO L’OSPEDALE CITTA’ DI SESTO SAN XXXXXXXX DELL’ASST NORD MILANO.
CODICE IDENTIFICATIVO GARA: CIG N. 6975051A2A
I N D I C E
PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto, durata e decorrenza del servizio 4
Art. 2 - Valore dell’appalto e relativi oneri della sicurezza per rischi da interferenza 5
Art. 3 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio 5
Art. 4 – Manutenzione preventiva, aggiornamenti e verifiche di sicurezza 6
Art. 5 – Assistenza su chiamata ed interventi di riparazione 7
Art. 8 – Verbali di intervento 7
Art.10 - Rispondenza alle normative vigenti 9
PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
...........................................9
Art. 12 – Referenti dell’appalto 9
Art. 13 – Clausola di salvaguardia 10
Art. 14 – Responsabilità civile, copertura assicurativa 10
Art. 15 - Garanzia definitiva 11
Art. 16 - Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto 13
Art. 17 – Interruzione del servizio da parte del contraente 15
Art. 18 - Obblighi ed oneri dell’aggiudicatario 15
Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive 16
Art. 20 – Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 17
Art. 21 - Codice etico aziendale e Patto di integrità 17
Art. 22 - Scioperi e causa di forza maggiore 18
Art. 23 – Rendicontazione, fatturazione e pagamenti 19
Art. 25 – Penalità e risoluzione del contratto 23
Art. 26 – Diritto di recesso 24
Art. 27 - Clausola risolutiva espressa 25
Art. 28 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore 28
Art. 29 – Clausola di adesione successiva 28
Art. 30 - Spese contrattuali 29
Art. 32 - Rinvio altre norme 29
PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto, durata e decorrenza del servizio
OGGETTO
Il presente capitolato disciplina la fornitura del servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk per un periodo di 36 mesi sull’apparecchiatura TAC mod. “Brightspeed Elite” e relativi accessori compreso modulo UPS installata presso l’Ospedale Città di Sesto San Xxxxxxxx dell’ASST Nord Milano le cui caratteristiche tecniche sono indicate al successivo art. 3.
L’erogazione di tale Servizio sarà effettuata dalla società che risulterà aggiudicataria della presente procedura nel rispetto della propria proposta operativa offerta in sede di gara, tenuto conto delle indicazioni contenute nel presente Capitolato speciale d’appalto e garantendo tutte le condizioni in esso previste.
Le attività da svolgere, in conformità alle norme UNI 10224 e s.m.i, e che saranno più dettagliatamente descritte nei successivi articoli del presente CSA, sono:
- Manutenzione preventiva;
- Manutenzione correttiva;
- Verifiche di funzionamento e sicurezza funzionale ed elettrica (periodiche e straordinarie), con individuazione degli interventi di adeguamento normativo eventualmente necessari;
- Controlli funzionali (controllo prestazioni ed eventuali interventi di conferma metrologica, tarature e calibrazioni) periodici e straordinari;
- tutti gli interventi eventualmente necessari per garantire il rispetto delle tolleranze per tutti i parametri previsti dai controlli di qualità di cui all’art. 8 del D.Lgs n. 187/2000 e relativo Allegato V;
- ogni necessaria assistenza, compresa la eventuale messa a disposizione di mezzi tecnici necessari, per la esecuzione congiunta con i responsabili dell’ASST (Servizio di Ingegneria Clinica e Fisica Sanitaria) alle prove di accettazione di cui all’art. 8 del D.Lgs n. 187/2000 e relativo Allegato V.
Si intendono comprese nel servizio di manutenzione richiesto, anche tutti gli eventuali accessori e/o componenti dell’apparecchiatura stessa, nessuno escluso.
Lo svolgimento del servizio sarà effettuato secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi.
DURATA
Il contratto avrà la durata di 36 mesi; l’erogazione del servizio decorrerà dalla data indicata nella lettera di affidamento, con previsione della facoltà di recesso prevista ai successivi articoli 25 e 26 del presente Capitolato.
L’ASST si riserva la facoltà, che l'aggiudicatario si obbliga ad accettare quale clausola di contratto, di prorogare, per ulteriori 12 mesi, il contratto successivamente alla scadenza dello stesso, per il periodo necessario all’espletamento delle procedure concorsuali volte all’individuazione del nuovo aggiudicatario – alle medesime condizioni contrattuali vigenti – senza che l’Appaltatore possa pretendere compensi ulteriori. L’aggiudicatario si obbliga, pertanto, a proseguire il servizio dietro semplice richiesta da parte delle ASST inoltrata tramite preavviso scritto anticipato rispetto la scadenza naturale del contratto.
* * * * * * *
La Stazione Appaltante si riserva di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall’AVCP (divisone di
X.X.XX.), e/o da altri Enti (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) risultino inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.
Nel corso del periodo di vigenza del contratto, la Società aggiudicataria dovrà erogare il servizio rispettando puntualmente tutte le disposizioni inerenti il contenuto, le caratteristiche e le modalità di erogazione previste nel presente Capitolato Speciale; eventuali variazioni in corso d'esecuzione, potranno essere rappresentate all'Azienda committente e, previa specifica autorizzazione, formalizzate con atto scritto.
* * * * * * *
Tutte le prescrizioni di seguito riportate potranno essere successivamente integrate da ulteriori e più precise indicazioni circa le modalità di erogazione a cui il soggetto aggiudicatario dovrà attenersi. Sarà compito dell’aggiudicatario gestire il servizio e rendere disponibile tutto quanto necessario all’erogazione dello stesso in relazione alle finalità da conseguire, secondo quanto disposto nel seguito del presente documento e previsto in contratto. L’operatore economico concorrente dichiara, a tal fine, di possedere l’organizzazione, i mezzi e le persone necessarie per l’erogazione correlati al servizio di manutenzione di che trattasi alle condizioni tutte del presente Capitolato Speciale e previste dalla normativa vigente in materia.
Art. 2 - Valore dell’appalto e relativi oneri della sicurezza per rischi da interferenza
Valore complessivo negoziabile
Il valore complessivo negoziabile del servizio è stimato in € 195.000,00= Iva esclusa (al netto degli oneri della sicurezza per i rischi da interferenza non soggetti a ribasso, pari a € 470,00).
Importo massimo dell’appalto
In funzione dell’opzione: “Clausola di adesione successiva” di cui al successivo art. 29, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo massimo presuntivo del servizio è calcolato in € 456.096,67 al netto di IVA, di cui € 195.470,00 quale valore relativo alla opzione “Clausola di adesione successiva” ed € 65.156,67 Iva esclusa, per il periodo di proroga stimato in 12 mesi.
Gli Operatori economici partecipanti alla gara dovranno prendere conoscenza delle condizioni nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull’esecuzione del servizio stesso e sulle condizioni del contratto.
L’ Azienda committente si riserva sin d’ora di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara qualora prima della formalizzazione dell’affidamento mediante apposita comunicazione o prima della stipula di relativo contratto fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati da ANAC (divisione AVCP), e/o da altri Enti (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti nonché CONSIP Spa o ARCA Spa) siano inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.
Art. 3 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
L’Aggiudicatario, avvalendosi della propria organizzazione, attrezzature e personale tecnico specializzato, si impegna:
- ad espletare un servizio di assistenza e manutenzione allo scopo di mantenere in condizioni di efficienza le apparecchiature oggetto dell'appalto, per quanto riguarda la loro installazione, il loro
funzionamento e la rispondenza dei parametri tipici delle attrezzature;
- ad effettuare controlli per mantenere le apparecchiature sicure sotto l'aspetto antinfortunistico secondo i criteri indicati al successivo paragrafo nonché a fornire ogni assistenza per quanto attiene il corretto utilizzo dell’apparecchiatura stessa.
In modo particolare verranno effettuate tutte le attività previste dal produttore delle apparecchiature ai sensi dell’art. 13.6 dell’allegato 1 del D. lgs. 46/1997, attuazione dalla direttiva 93/42/CEE e s.m.i..
Per la effettuazione delle attività manutentive dovrà essere impiegato personale specificatamente formato per l’apparecchiatura oggetto del contratto presso strutture od organizzazioni di formazione riconosciute dal relativo costruttore. A tal scopo dovrà essere tenuto aggiornato l’elenco nominativo del suddetto personale e delle relative abilitazioni. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere evidenza di quanto dichiarato dall’appaltatore. In particolare entro il mese di gennaio di ogni anno l’aggiudicatario provvederà ad inviare al Servizio di Ingegneria Clinica (mail: ingegneria.clinica@asst- xxxxxxxxxx.xx), un aggiornamento dell’elenco dei tecnici formati assegnati alla struttura organizzativa afferente alla zona Milano presentato in sede d’offerta.
Il servizio sarà espletato durante il normale orario di lavoro, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00, escluso i giorni festivi. La Società offerente dovrà indicare un numero telefonico per la reperibilità in caso di forza maggiore ed un numero telefonico, numero di fax, ed indirizzo e-mail ove aprire la richiesta di assistenza.
Tutte le operazioni di manutenzione preventiva o su chiamata di cui ai successivi paragrafi dovranno essere svolte nell'orario sopra indicato e comunque la riconsegna dell'apparecchiatura deve avvenire nell'orario di cui sopra e alla presenza del responsabile del servizio utilizzatore o di personale da esso incaricato.
Per l’ultimazione di riparazioni o manutenzioni, se necessario, l’Aggiudicatario dovrà, previa autorizzazione dell’ASST, estendere l’orario di lavoro oltre ai limiti sopraindicati, fermi restando gli obblighi relativi alla riconsegna.
Nella esecuzione dei servizi è esclusa la possibilità da parte dell’Aggiudicatario di usufruire di servizi, impianti/attrezzature e materiali di proprietà dell’ASST salvo diverso formale accordo.
Art. 4 – Manutenzione preventiva, aggiornamenti e verifiche di sicurezza
La Società effettuerà degli interventi periodici durante i quali saranno eseguite in generale verifiche di funzionamento, regolazioni e tarature eventuali, nonché controlli dei parametri di funzionamento e verifiche di sicurezza generali e particolari.
In modo particolare verranno effettuate tutte le attività previste dal produttore dell’apparecchiatura e riportate dai manuali specifici delle attrezzature, ai sensi dell’art 13.6 dell’allegato 1 dalla direttiva CEE 93/42, comprendenti almeno le attività riportate nel programma manutentivo di minima previsto dal produttore stesso.
All’atto dell’affidamento ed all’inizio di ogni anno solare, l’aggiudicatario dovrà concordare con il servizio di Ingegneria Clinica Aziendale ed il reparto utilizzatore il calendario annuale delle date di esecuzione delle operazioni di manutenzione preventiva e verifiche di sicurezza. Allo scopo, l’aggiudicatario provvederà ad inviare una propria proposta al suddetto Servizio di Ingegneria Clinica (mail: ingegneria.clinica@asst- xxxxxxxxxx.xx) che verrà successivamente verificata e confermata.
Gli interventi di manutenzione preventiva e di verifica di sicurezza elettrica avranno carattere periodico e saranno eseguiti in numero minimo annuo pari a 2, e comunque secondo quanto previsto dal costruttore. All’apparecchiature dovranno essere apportati tutti gli aggiornamenti di release e le modifiche software e hardware necessari a correggere eventuali malfunzionamenti rilevati e consentirne l’ottimale utilizzo della stessa rilasciate dai costruttori.
I servizi di cui al presente articolo si dovranno espletare durante il normale orario di lavoro, come indicato al precedente paragrafo e comunque la riconsegna dell'impianto dovrà avvenire nell'orario sopra indicato
alla presenza di un incaricato del Servizio Ingegneria Clinica ovvero, qualora ciò non fosse possibile, del responsabile del servizio utilizzatore o di personale da esso incaricato, fornendo poi effettivo riscontro al Servizio di Ingegneria Clinica.
Dopo ogni intervento di riparazione di particolare rilevanza dovranno essere ripetute le verifiche di sicurezza.
Nel corso di ogni intervento di manutenzione preventiva e verifiche di sicurezza dovrà essere compilata l’etichetta riportata sull’apparecchiatura.
Art. 5 – Assistenza su chiamata ed interventi di riparazione
L’Aggiudicatario si impegna ad effettuare interventi in numero illimitato per l'eliminazione di eventuali guasti dell’apparecchiatura, segnalati o riscontrati in occasione delle chiamate o durante l'intervento stesso.
Il tempo massimo di intervento del personale tecnico dell’Aggiudicatario, dal momento della chiamata, sarà di 8 (otto) ore lavorative ed il tempo di risoluzione di 24 (ventiquattro) ore lavorative, da garantire almeno nel 90% dei casi.
Nel corso dell’esecuzione del servizio agli utilizzatori della apparecchiature deve essere garantita la possibilità di accedere ad una struttura centralizzata di supporto, costituita da personale specializzato, in grado di ricevere richieste di assistenza telefonica, effettuare analisi delle problematiche e fornire supporto telefonico agli utilizzatori stessi. Il servizio deve essere garantito almeno dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 ed in lingua italiana.
Dovranno essere previsti interventi su chiamata per assistenza applicativa clinica nella misura di almeno 1 giorno all’anno per apparecchiatura. Inoltre lo specialista di prodotto, opportunamente formato, dovrà essere disponibile telefonicamente per dare supporto d’urgenza al personale medico e tecnico di radiologia.
Art. 6 – Parti di ricambio
Le parti di ricambio, necessarie per la manutenzione preventiva e l'assistenza su chiamata, sono a totale carico della Società. È compresa la fornitura dei tubi RX. Si intendono parti di ricambio anche i monitor, pc, ups, materassini, coperture, accessori per posizionamento paziente, ed eventuale altro materiale si rendesse necessario strettamente attinente al servizio in oggetto.
La Società si impegna ad utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali ed “a nuovo”, e, qualora previsto, dovranno essere dotate di versione firmware dichiarata dal costruttore compatibile con la relativa versione software dell’apparecchiatura a cui sono destinate.
Art. 7 - Teleassistenza
Nel corso dell’esecuzione del servizio, deve essere svolto anche un servizio di teleassistenza tramite connessione remota per l’esecuzione di controllo proattivi, diagnosi remota dei guasti e riparazione di eventuali problemi del software sull’apparecchiatura. Le modalità di funzionamento dovrà essere conforme a quanto previsto dal costruttore, dovrà rispettare gli standard definiti dall’ASST per l’accesso in remoto alla rete.
Tramite detta infrastruttura l’appaltatore garantirà il costante controllo ed aggiornamento dei software antivirus installati dal costruttore e perfettamente compatibili con le rispettive specifiche.
Art. 8 – Verbali di intervento
Per ogni intervento, come descritto ai precedenti paragrafi:
- dovrà sempre essere annotata in un apposito registro macchina, conservato presso l’apparecchiatura, la specifica dell'avvenuto intervento indicando, in modo chiaro e particolareggiato, tutte le riparazioni eseguite, le modifiche apportate e le cause che le hanno motivate;
- verranno stesi appositi verbali che dovranno essere sottoscritti dal tecnico della Società, da un
incaricato del Servizio Ingegneria Clinica ovvero, qualora non fosse possibile, dal responsabile del servizio utilizzatore o di personale incaricato, dal Sanitario responsabile del reparto o suo delegato, riportando in modo chiaro e particolareggiato, tutte le riparazioni eseguite, le modifiche apportate e le cause che le hanno motivate anche i dati della chiamata;
- per gli interventi di manutenzione preventiva, i verbali dovranno essere corredati delle checklist relative con indicazione dei risultati delle eventuali operazioni di misurazione e dei relativi limiti di accettabilità, dei dati degli strumenti utilizzati utili alla loro identificazione univoca anche per consentire eventuali controlli della loro taratura.
Copia dei verbali di intervento, corredati delle eventuali checklist, dovranno pervenire al Servizio di Ingegneria Clinica in formato elettronico entro la mattinata successiva (mail ingegneria.clinica@asst- xxxxxxxxxx.xx)
Entro il mese successivo di ciascun anno dovranno essere trasmesse al Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale i report riepilogativi relativi a:
• interventi di assistenza su chiamata (elenco delle chiamate e dei relativi interventi)
• attività svolta in teleassistenza
• aggiornamenti di release ed evolutivi rilasciati dai costruttori con indicazione della data di implementazione.
• attività di assistenza applicativa
Qualora nel corso degli interventi di riparazione o di manutenzione preventiva si verificassero guasti che si protraggano oltre la giornata lavorativa ovvero oltre i tempi preventivamente programmati, l’appaltatore dovrà darne segnalazione al Servizio di Ingegneria Clinica con tempestività.
Il Servizio di Ingegneria Clinica si riserva di chiedere a campione i certificati di taratura degli strumenti di misura utilizzati per controlli e le verifiche che dovranno essere opportunamente identificati nei report di attività allo scopo di garantire la funzionalità, prestazioni, accuratezza e precisione delle apparecchiature.
Art. 9 – Periodo di prova
L’ASST si riserva di sottoporre il servizio in oggetto ad un periodo di prova, di 3 MESI, decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio. Detto periodo è incluso nella durata contrattuale complessivamente stabilita in 36 (trentasei) mesi.
In caso di esito negativo del periodo di prova, Il DEC, predisporrà apposita relazione nella quale saranno evidenziate le ragioni e gli elementi comprovanti la non accettabilità del servizio reso, previa contestazione in contraddittorio delle cause dell’inadeguatezza del servizio offerto. Detta relazione sarà trasmessa formalmente dal DEC al RUP (Responsabile della S.C. Provveditorato Economato), a seguito della quale, si provvederà a comunicare tale circostanza alla società entro i successivi 20 giorni dalla data di scadenza del periodo di prova di detto servizio e il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell’art. 1456 cc..
Alla società non sarà riconosciuto alcun indennizzo.
Al fine di verificare la piena idoneità del servizio reso, la società aggiudicataria dovrà effettuare la prima manutenzione entro il primo mese di avviso del servizio.
A parziale ristoro delle spese sostenute e dei danni patiti, l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di incamerare il deposito cauzionale originariamente versato dall’aggiudicatario, ferma ed impregiudicata ogni eventuale ed ulteriore azione risarcitoria. L’aggiudicatario sarà tenuto, in ogni caso, a garantire la prosecuzione del servizio sino al subentro del nuovo soggetto.
Art.10 - Rispondenza alle normative vigenti
Le apparecchiature fornite a qualsiasi titolo dovranno essere costruite a regola d’arte e in conformità alle leggi e regolamenti vigenti.
In particolare, la Società aggiudicataria sarà tenuta al rigoroso rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e d’antinfortunistica.
L’ASST s’impegna, nei termini e modi prescritti ad informare l’Aggiudicatario sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e d’emergenza adottate in relazione alla propria attività (vedesi successivo articolo 20).
Art.11 - Sicurezza dati
Per il rispetto degli artt. 33, 34, 35 e 36 del d.lgs. n. 196/2003, la società concorrente dovrà garantire la conformità delle apparecchiature offerte alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, fornendo una descrizione delle soluzioni fornite, con particolare riguardo ai seguenti punti:
– Autenticazione informatica
– Sistema di autorizzazione degli accessi profilabile
– Protezione dei sistemi e dei dati personali trattati
La società, inoltre, dovrà garantire che il personale di cui si avvarrà per assolvere qualsiasi adempimento correlato al contratto di fornitura, sia adeguatamente istruito sulla normativa per la protezione dei dati personali e adotti comportamenti conformi a tale normativa.
L’eventuale riscontro di gravi violazioni nei comportamenti di cui sopra, potrebbe costituire motivo di risoluzione del contratto.
PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
Art. 12 – Referenti dell’appalto
Per l’ASST Nord Milano
Responsabile aziendale della gestione ed esecuzione dell’appalto (DEC) (art. 101, 102, comma 1 e 2 e art. 111, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e successive Linee guida in fase di formalizzazione da parte di ANAC): è individuato dall‘ASST Nord Milano. Ha il compito di verificare il perfetto svolgimento del servizio, garantendo la massima funzionalità dell’appalto alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione. Il Responsabile aziendale dell’appalto si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui l’appaltatore dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche: al Responsabile della S.C. utilizzatrice, al Servizio di Ingegneria Clinica, al Servizio di Prevenzione e Protezione, per quanto, invece, concerne gli adempimenti contrattuali di tipo amministrativo, lo stesso dovrà relazionarsi con la
S.C. Provveditorato Economato.
Il DEC, qualora necessario, individuerà uno o più Assistenti /Coordinatori /Supervisori Aziendali del DEC, a seconda delle esigenze, che avrà/avranno il compito di garantire il necessario raccordo tecnico- professionale e gestionale con il Responsabile della commessa della società aggiudicataria al fine di ottimizzare l’organizzazione e gestione del servizio.
Per l’Appaltatore:
Responsabile della commessa: nominato dall’appaltatore e munito di delega piena ed espressa, è la diretta interfaccia del Responsabile aziendale dell’appalto ed avrà la funzione di garantire la perfetta esecuzione della fornitura e di controllare e far osservare gli adempimenti previsti dal presente capitolato. A lui faranno capo l’organizzazione, la programmazione ed il controllo e la verifica di tutte le attività
previste, nonché l’applicazione delle norme vigenti in tutte le materie connesse a qualsiasi titolo al presente appalto.
Dovrà dirigere e controllare lo sviluppo e il coordinamento di tutti i processi operativi al fine di ottimizzarne il rendimento.
L’appaltatore dovrà indicare la persona che, eccezionalmente, in caso di assenza o impedimento di breve periodo, sostituirà in tutte le funzioni il responsabile della commessa.
Art. 13 – Clausola di salvaguardia
Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura del presente capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità allo/a stesso/a, ovvero recedere dal contratto. Alla Società, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a mezzo PEC e/o fax, entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale.
L'Azienda committente si riserva altresì, qualora Consip Spa o la Azienda Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia (ARCA Spa) – durante la fase di esperimento della procedura di gara e sino alla fase di affidamento, consegna, installazione e collaudo della fornitura di che trattasi - attivassero una convenzione in merito all’esecuzione di fornitura/servizio comparabile a quella/o oggetto del presente capitolato, di aderire alla stessa mediante recesso dal contratto stipulato, con semplice preavviso scritto,, senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell’ASST, fatto salvo il caso in cui l’aggiudicataria sia disponibile ad adeguare i propri prezzi a quelli applicati dalla convenzione Consip ovvero ARCA.
Ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: “Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (Omissis)… Qualora sulla
base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento.”
Art. 14 – Responsabilità civile, copertura assicurativa
Il Fornitore aggiudicatario è responsabile, a tutti gli effetti, della perfetta esecuzione, del corretto e completo adempimento dei servizi connessi oggetto della presente procedura conformemente alle condizioni contrattuali nonché nel rispetto di tutte le vigenti norme di legge.
Il Fornitore sarà conseguentemente ritenuto responsabile per gli eventuali danni comunque arrecati a terzi e riconducibili a vizi, difetti ovvero all’uso di materiali, macchinari o articoli viziati o difettosi.
L’Aggiudicatario assume altresì, ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o a cose, arrecati all’ASST, o a terzi, per fatto della Società aggiudicataria medesima, o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l’Azienda committente da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, anche qualora gli stessi dovessero accadere al personale dipendente dell’impresa nell’esecuzione del servizio/fornitura , fatte salve le responsabilità penali e civili facenti carico per legge all'Azienda.
L’Aggiudicatario dovrà dimostrare, fornendone copia, di essere in possesso di congrue polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi e di responsabilità civile prodotti a copertura dei rischi connessi ai servizi oggetto del presente appalto. In particolare le polizze dovranno prevedere il risarcimento per eventuali danni causati a cose e/o a persone e imputabili alla difettosità o al vizio del prodotto/i usato/i nell’ambito del servizio richiesto o per carenze del servizio stessononché al comportamento del personale dipendente dall’aggiudicatario o di eventuali sub appaltatori.
Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all’ASST Nord Milano a semplice richiesta dell’Azienda.
Il Fornitore si impegna a mantenere in vigore le suddette polizze per tutta la durata del contratto di fornitura e fino all’intervenuta cessazione, nei termini di legge, degli obblighi risarcitori in capo all’aggiudicatario stesso.
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Durante le operazioni di trasporto, consegna e messa in opera, nonché durante il ritiro delle apparecchiature ed il periodo d'installazione presso l’ASST anche con riferimento a sue parti o accessori, la Società aggiudicataria assume l'obbligo di sollevare l’Azienda committente da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdita o di danni subiti dalle apparecchiature non imputabili per colpa grave all’Azienda. L’Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
La polizza RCT (responsabilità civile) dovrà contenere apposita precisazione in merito all’operatività per gli eventuali danni di qualsiasi natura arrecati a terzi, ivi compresi quelli cagionati all’ASST committente in conseguenza della gestione ed esecuzione del servizio/fornitura in oggetto.
Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti e non saranno opponibili all’ASST committente. Resta ferma comunque la totale responsabilità della società appaltatrice riguardo al risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.
La sottoscrizione della Polizza potrà essere sostituita da apposita dichiarazione della Compagnia presso cui l’aggiudicatario è già assicurato per la responsabilità civile da cui risulti che la polizza in corso copre anche i rischi per danni a terzi conseguenti alla stipula del contratto per i massimali indicati e nella quale si espliciti espressamente che la polizza in questione copre anche il servizio di che trattasi alle condizioni sopra citate.
Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell’ASST committente oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
La suddetta documentazione dovrà obbligatoriamente essere fornita in lingua italiana.
Art. 15 - Garanzia definitiva
Ai fini della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2006, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’Importo di aggiudicazione.
La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione secondo le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016.
Detta garanzia, se sottoscritta digitalmente dall’Ente che la ha emessa, potrà essere fornita in formato elettronico digitale. Diversamente della stessa dovrà essere trasmessa copia originale in formato cartaceo.
La suddetta garanzia dovrà possedere i seguenti elementi essenziali, pena l’annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione:
- essere prestata in favore dell’ASST contraente che, pertanto, dovrà espressamente risultare quale
beneficiaria della stessa;
- essere sottoscritta con firma digitale da parte di un soggetto in possesso dei necessari poteri per impegnare il garante. La fideiussione, pertanto, dovrà essere presentata unitamente a, in via alternativa: - copia (scannerizzata) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore del garante; - autentica notarile, ovvero firmata digitalmente dal notaio, attestante, inoltre, l’avvenuta sottoscrizione in sua presenza nonché le generalità ed i poteri del sottoscrittore;
- essere incondizionata e irrevocabile;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’ ASST contraente;
- prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto;
- avere una durata almeno pari a tutta la durata contratto. In proposito si precisa che la polizza resa per il servizio in oggetto dovrà avere una durata complessiva pari a 60 mesi ovvero ricomprendere i 12 mesi di proroga nonché ulteriori 12 mesi a copertura e garanzia di eventuali contenziosi o inadempimenti che si dovessero constatare e rendere evidenti successivamente alla scadenza del contratto.
Anche qualora l’Istituto o Società garante emetta la cauzione definitiva sulla base del D.M. 12 marzo 2004,
n. 123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo della garanzia (condizioni generali o condizioni particolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra stabilite.
L’importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto nei casi ove previsti:
- del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000;
- del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE)
n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, per i concorrenti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e dei servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- del 15% per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della noma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 , così come previsto dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.
Le riduzioni di cui ai punti precedenti sono applicate sommando le percentuali in caso di possesso delle certificazioni/requisiti summenzionati (es. possesso di certificazione di sistema di qualità ISO 9000 e
possesso di certificazione ambientale ISO 14001 consente una riduzione dell’80% dell’importo a base d’asta complessivo del lotto di partecipazione).
- del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del D.lgs 50/2016, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione di modello organizzativo ai sensi del D.lgs 231/2001 o di certificazione social accountability 8000 o di sistema di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o di certificazione OHSAS 18001 o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o di UNI CEI 11352 riguardante la certificazione dell’operatività di qualità di ESC per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Per fruire di tali benefici, l’aggiudicatario dovrà produrre (se non già prodotte nella Documentazione Amministrativa in sede di gara) le certificazioni di qualità (in originale formato elettronico ovvero in copia scannerizzata corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma) conformi alle suddette norme. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma, resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso di detta certificazione.
Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l’aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria.
La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per le cause previste l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Convenzione entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta formulata.
La garanzia è progressivamente svincolata in ragione ed in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, secondo le modalità che saranno indicate nel Contratto.
Nel caso in cui l’aggiudicatario sia impossibilitato a fornire la cauzione definitiva, di cui al presente paragrafo, in formato elettronico, lo stesso potrà presentare cauzione originale in formato cartaceo. In tale caso la cauzione definitiva dovrà comunque contenere tutte le prescrizioni e le clausole sopra descritte.
Art. 16 - Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto
A norma di quanto stabilito all’art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 1 lett. d) del suddetto Decreto.
* * * * * *
La cessione del credito dell’aggiudicatario, di cui all’art.1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
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Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi di quanto disposto all’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, l’aggiudicatario non potrà dare in subappalto parte del servizio/della fornitura (comunque non superiore al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda Appaltante.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’ASST committente dei servizi subappaltati.
Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Si precisa che, ai sensi dell’art all’art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante è da intendersi l’Ente richiedente le prestazioni ed emittente gli ordinativo di fornitura e, pertanto, obbligato al pagamento delle prestazioni nei confronti dell’aggiudicatario e dei relativi subappaltatori.
L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni:
a) il concorrente all’atto dell’offerta deve indicare ai sensi dell’art. 105, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 la terna dei subappaltatori;
- il concorrente all’atto dell’offerta deve indicare, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, la terna dei subappaltatori;
- il concorrente all’atto dell’offerta deve indicare le forniture e/o i servizi (o parti degli stessi) che intende subappaltare; il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’ASST committente copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate;
- l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’art. 105, del D.Lgs.
n. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 cod.civ. con l’Impresa subappaltatrice;
- con il deposito del contratto di subappalto l’affidatario deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
A sensi di quanto previsto al comma 13, art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Diversamente l’ASST appaltante provvederà al pagamento in favore dell’aggiudicatario del corrispettivo da questi dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante la corretta e regolare esecuzione del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, cui è tenuto il subappaltatore in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con
legge 04 agosto 2006, n. 248). L’azienda committente può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, come precisato all’art. 20 del presente Capitolato.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (comma 19, art. 105 del D.lgs. n. 50/2016).
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata (comma 20, art. 105 del D.lgs. n. 50/2016).
Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 17 – Interruzione del servizio da parte del contraente
In considerazione della specifica finalità del servizio, destinato a tutelare il primario diritto di accesso della persona alle strutture di cura, la società aggiudicataria s’impegna a garantire l’erogazione dei servizi inerenti la manutenzione in oggetto nel rispetto dei termini, tempi, condizioni e modalità riportate ne presente Capitolato con continuità ed affidabilità, indipendentemente dall’avverarsi di eventi – anche non programmabili ma prevedibili – connessi alla gestione del personale eventualmente impiegato nell’esecuzione del servizio, (esempio eventi atmosferici, malattie, ferie del proprio personale, scioperi). In tal ultimo caso dovranno essere preventivamente comunicati al Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) i nominativi degli operatori sostituti.
Qualora si verifichi un’arbitraria e non giustificata sospensione del servizio richiesto al presente Capitolato da parte della società contraente e allorché lo stesso dovesse protrarsi per un periodo continuativo superiore a 3 (tre) giorni, l’ASST potrà ritenere risolto il contratto ed incamerare l’importo del deposito cauzionale, nonché domandare al contraente inadempiente il risarcimento del maggior danno.
In ogni caso di sospensione/interruzione del suddetto servizio da parte della società aggiudicataria, l’ASST appaltante avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio suddetto nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all’appaltatore i relativi costi e le conseguenti spese, fatta salva ogni altra diversa ed ulteriore azione.
Art. 18 - Obblighi ed oneri dell’aggiudicatario
L’Impresa è ben consapevole di stipulare un contratto con un Ente Pubblico Sanitario e pertanto non potrà accampare qualsivoglia scusa, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare alla fornitura e/o prestazione in tutto o in parte.
Tale inadempimento comporta, oltre agli eventuali rilievi contemplati dal Codice Civile, anche eventuali violazioni, nel caso ne ricorressero gli estremi, di carattere penale quale interruzione di pubblico servizio (art. 331 e seguenti c.p.).
L’aggiudicatario si impegna a svolgere i servizi oggetto del presente Capitolato speciale, in piena autonomia, in relazione all’organizzazione delle risorse da impiegare, al fine di garantire un adeguato livello dello stesso, con assunzione del relativo rischio di impresa. Tutti gli obblighi necessari per l’esecuzione fornitura del servizio devono intendersi a completo carico dell’aggiudicatario.
In particolare e fatto obbligo all’aggiudicatario di:
- eseguire i servizi nonché le eventuali forniture agli stessi correlati secondo i termini previsti e svolgerli secondo le modalità riportate nel presente capitolato, nonché nella documentazione di gara, tutta, e nell’offerta presentata;
- eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento in conformità a tutte le vigenti norme comunitarie, leggi e regolamenti nazionali e/o regionali, ovvero regolamenti aziendali, applicabili alle forniture in oggetto, garantendone il buon andamento e la corretta esecuzione;
- considerare inclusi nell’importo contrattuale offerto, anche gli oneri e le spese, non specificatamente indicati, ma risultanti necessari, per l’esecuzione dei servizi e delle eventuali necessarie forniture a regola d’arte, previsti dalla documentazione di gara;
- assumere gli oneri che dovessero, eventualmente, essere sopportati dall’ASST in conseguenza dell’inosservanza di obblighi a carico della società aggiudicataria;
- assicurare la conformità - assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità di qualunque inadempimento - agli obblighi nascenti dai documenti di gara, in funzione della corretta esecuzione dei servizi;
- adottare i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità degli operatori, delle persone addette al servizio de quo, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. L’aggiudicatario sarà responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso l’Ente che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura o che potessero essere arrecati durante l’esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura, per colpa o negligenza;
- dotare il proprio personale di tesserino di riconoscimento, così come disposto dalle vigenti normative per i servizi di assistenza;
- risarcire i danni causati nel corso dello svolgimento del servizio per i quali l‘ASST è autorizzata a detrarre direttamente il costo di ripristino sull’importo mensile dovuto all’impresa stessa;
- far fronte ad ogni incombenza, non specificata nel presente Capitolato speciale, necessaria all’esecuzione dei servizi di che trattasi;
- sostenere tutte le spese, compresi bollo e registrazione, dovute alla stipula del contratto;
- ottemperare alla normativa sulla privacy;
- obbligarsi allo svolgimento di attività attinenti i servizi in oggetto anche se non esplicitamente descritte nel presente Capitolato comunque necessarie a garantire la regolare esecuzione della fornitura medesima.
Il Fornitore aggiudicatario non potrà eccepire, durante l’esecuzione dei servizi richiesti, la mancata conoscenza delle condizioni riportate negli atti di gara o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore per cui si rinvia al successivo art. 22. Per tutte le ragioni espresse l’aggiudicatario assume interamente su di sé, esentando l‘ASST Nord Milano, tutte le responsabilità organizzative, esecutive e civili connesse all’erogazione fornitura dei servizi in oggetto dell’affidamento. Di tali oneri ed obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel presente Capitolato speciale, l’aggiudicatario ha tenuto in debito conto nello stabilire i prezzi delle attività. Al Fornitore aggiudicatario non spetterà, dunque, altro compenso, se non quello derivante dai prezzi offerti.
Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive
La società aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall'alt. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara.
Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.
Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà pacificamente fornito dalla Stazione Appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.
La società aggiudicataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all'ASST contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.
Art. 20 – Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08
Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazioni circa i rischi specifici esistenti negli ambienti della Stazione Appaltante, in allegato alla documentazione di gara (di cui costituiscono l’Allegato n. 4 BIS), viene posto l’Opuscolo Informativo “rischi lavorativi specifici negli ambienti dell’ASST Nord Milano e misure di prevenzione e emergenza. Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori affidati all’interno dell’Azienda ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 81/08 – Rev. 06”, redatto dall’ASST nel mese di gennaio 2016.
Inoltre, si allega, sempre al succitato Disciplinare di gara (Allegato 4), il modello di DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) che i partecipanti alla gara dovranno unire alla propria offerta compilato nelle parti relative:
• all’anagrafica del/i appaltatore/i;
• ai rischi che lo svolgimento della loro attività può introdurre negli ambienti ove viene eseguito il servizio e le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi (vedasi parte III del DUVRI “programma di cooperazione e coordinamento”.
All’atto della formalizzazione dell’incarico, l’Azienda Appaltante e l’Aggiudicatario completeranno la redazione del DUVRI ex art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in conformità alla regolamentazione vigente nell’Azienda Appaltante.
Art. 21 - Codice etico aziendale e Patto di integrità
L’Amministrazione committente, i concorrenti e l’Aggiudicatario sono tenuti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede.
A tal fine l’appaltatore con la partecipazione alla gara si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto ex art.
1456 del codice civile come da successivo art. 25, qualora i ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
L’aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto attesta, altresì, ai sensi dell’art. 53, comma 16ter del D.Lgs n. 165/2011 e dell’art. 21 del D.Lgs n. 39/2013 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda committente nei confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
L’aggiudicatario, nei rapporti inerenti al presente contratto, s’impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico adottato dall'ASST committente e pubblicato sul relativo sito internet aziendale.
L’aggiudicatario, con la partecipazione alla gara dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR n. 445/2000:
- di aver preso visone del “Patto triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018” dell’Azienda committente, adottato in conformità alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012;
- che non sussistono rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e responsabili dell’Ente
La società aggiudicataria s’impegna, altresì, a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali”, approvato con
X.X.X. Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00 gennaio 2014, n. X/1299.
Detto Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l’Amministrazione Contraente, il/i concorrente/i e l’aggiudicatario/gli aggiudicatari, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso dell’espletamento ed in occasione della presente procedura e della stipula ed esecuzione del/i rispettivo/i contratto/i.
Il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto.
Il concorrente:
a) esprime l’impegno a non porre in essere comportamenti in violazione a quanto disposto dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, assumendosi le relative responsabilità;
b) prende atto che, in caso di aggiudicazione in proprio favore, ha l’onere di pretendere il rispetto da parte dei propri subappaltatori e sub affidatari degli obblighi previsti dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e che la violazione dello stesso da parte di detti subappaltatori e sub affidatari è causa di risoluzione del Contratto;
c) prende, altresì, atto che la violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali comporta l’applicazione delle sanzioni stabilite all’articolo 4 del medesimo Patto.
La società è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice Etico aziendale e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.
Art. 22 - Scioperi e causa di forza maggiore
Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o esterne eventuale ulteriore interruzione di servizio, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.
L’aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con il DEC, la S.C. Provveditorato Economato e la strutture interessata dal servizio.
Il contraente aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all’Amministrazione di riferimento per il tramite del DEC, i suoi coordinatori/assistenti/supervisori aziendali, della fornitura/servizio, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale interna e/o esterna.
L’ASST committente si riserva la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione al minore servizio prestato.
Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell’ASST, quest’ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare al contraente inadempiente il maggior onere sostenuto.
Art. 23 – Rendicontazione, fatturazione e pagamenti
I corrispettivi dovuti per l’erogazione del presente servizio sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all’adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. Il Fornitore aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi offerti in sede di gara.
Il Fornitore provvederà ad emettere, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture trimestralmente posticipate, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate, riferita al servizio regolarmente svolto.
Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza della Stazione Appaltante, pari ad € 470,00, verranno pagati in un'unica soluzione all’interno della prima fattura emessa dalla società aggiudicataria, indicandoli separatamente dall’importo dovuto.
La fattura dovrà indicare analiticamente l’importo dovuto per le prestazioni effettuate – di cui alle condizioni economiche e tecniche presentate in sede di gara - secondo le modalità sotto riportate riferite alla fatturazione elettronica.
Il fornitore dovrà trasmettere, quale riscontro dell’importo indicato in fattura, apposito report in cui siano riportate, distinte per data e tipologia, le prestazioni effettuate nel mese di riferimento nonché ogni eventuale, ulteriore documentazione che l’ASST committente potrebbe avere necessità di richiedere in funzione di particolari esigenze di servizio.
* * * * *
La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”).
Le fatture elettroniche indirizzate all’ASST Nord Milano, per quanto di competenza, dovranno fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio, così come censiti su xxx.xxxxxxxx.xxx.xx.
Denominazione Ente | Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano |
Codice Ipa | Asstnm |
Codice Univoco Ufficio | UF5O1B |
Nome dell'Ufficio | Uff_eFatturaPA |
Cod.fisc. del Servizio di F.E. | 09320420962 |
Partita Iva | 09320420962 |
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente:
1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
2. Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.
Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:
1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
Le fatture elettroniche, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9 ter, comma 6 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 dovranno, altresì, riportare, nella sezione all’uopo dedicata, i dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto che, nel tracciato della fattura elettronica stessa, è rappresentata con il blocco
< CodiceArticolo> così articolato:
CodiceTipo: indica la tipologia di codice articolo (i.e.: TARIC, CPV,EAN,SSC,…);
CodiceValore: valore del codice articolo corrispondente alla tipologia.
Le informazioni di cui sopra sono necessarie onde agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e, pertanto, si ritengono obbligatorie.
L’ASST Nord Milano ha conferito mandato irrevocabile alla società Finlombarda S.p.a. per l’esecuzione dei pagamenti per conto delle suddette Amministrazioni.
La società aggiudicataria, pertanto, riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla società Finlombarda S.p.A.
L'art. 1 co. 629 lett. b) della legge di stabilità 2015 ha apportato la seguente modifica al DPR 633/72 inserendo il nuovo art. 17-ter rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" che muta i criteri di applicazione dell'imposta per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. "split payment".
Le disposizioni in materia di “Split payment” introdotte dalla Legge di Stabilità per l’anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l’IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici. Pertanto le fatture dovranno essere emesse, per quanto riguarda l’importo relativo all’IVA, alle aliquote in vigore, con la dicitura:
“SPLIT PAYMENT” –art. 17 ter del DPR n. 633/1972
e i pagamenti da parte delle Aziende ospedaliere, per l’acquisizioni di beni e servizi, devono essere effettuati al netto dell’IVA applicata in fattura.
Il soggetto pubblico in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell’IVA e dovrà provvedere al versamento dell’IVA direttamente all’Erario con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia.
Con la Legge n. 190/2014 (cd Legge di stabilità 2015), è altresì previsto il meccanismo del reverse charge per le seguenti prestazioni:
Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici-nuova lettera a-ter) del comma 6 dell’art. 17;
Alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis, co. 3 , lettera a) – nuova lettera d-quater) del comma 6 dell’art. 17.
Per il corrente anno 2015 e per tutti gli adempimenti che riguarderanno la registrazione ed i successivi pagamenti dei documenti passivi emessi in regime di “REVERSE CHARGE” si chiede di riportare, in modo esplicito, la seguente dicitura:
“IVA DA VERSARE AI SENSI DELL’ART. 17 TER DEL DPR N. 633/1972”
Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx .
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Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa, secondo le modalità espressamente previste dalla legge.
Ai fini di poter consentire al DEC e agli uffici preposti la verifica ed il controllo del servizio effettivamente reso per la corretta liquidazione delle fatture, il Contraente dovrà far pervenire relativa documentazione attestante la regolare e corretta esecuzione dello stesso con indicazione dell’importo unitamente al dettaglio delle singole voci fatturate/interventi effettuati. Tale documentazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ASST all’attenzione della S.C. Provveditorato Economato che provvederà a comunicarlo all’aggiudicatario.
La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell’appalto.
La S.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione della fattura in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro del documento di accompagnamento, nonché dall’esito positivo del collaudo.
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra (art. 19 “Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive”); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
In caso di ritardato pagamento, si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all’interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.
Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione del servizio da parte della società aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.
La liquidazione della fattura resterà, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’aggiudicatario del servizio, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’ASST, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del contraente.
La liquidazione della fattura resterà, inoltre, subordinata, alle eventuali verifiche condotte dall’ASST NORD MILANO in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.
Le Amministrazioni committenti si riservano, al riguardo, di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della suddetta documentazione contributiva; tale situazione interrompe i termini per il pagamento.
In caso di riscontrare irregolarità, le stesse procederanno secondo quanto per legge stabilito.
Art. 24 – Revisione prezzi
Il corrispettivo, determinato in sede di gara, si intende esaustivo di tutte le prestazioni richieste al fornitore e resta fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale. L’imposta sul valore aggiunto è a carico dell’ASST.
La revisione prezzi, applicata ai sensi dell’art. art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, è concessa trascorsi i primi dodici mesi dell’appalto, solo qualora pervenga da parte della società contraente apposita e giustificata richiesta e l’istruttoria, condotta dall’ufficio competente della stazione appaltante, dimostri che essa è dovuta Sarà, pertanto, onere dell’appaltatore inviare circostanziata e documentata istanza revisionale. La prima istanza di revisione potrà essere presentata alla scadenza del primo anno di contratto.
La revisione viene operata sulla base di un’istruttoria, condotta dal predetto ufficio, con riferimento ai costi standardizzati determinati e pubblicati dall’“Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” nonché sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT e pubblicati, con cadenza almeno semestrale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
In assenza dei dati di cui al comma precedente, fatte salve emanande nuove disposizioni in materia, per il calcolo del compenso revisionale si utilizzeranno gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; il mese iniziale di riferimento sarà quello di avvio dell’esecuzione del servizio.
Art. 25 – Penalità e risoluzione del contratto
Durante il periodo di vigenza del contratto, il Fornitore dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura e del relativo servizio di assistenza e manutenzione ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta.
A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l’interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Il Fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell’ASST committente entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione
Qualora le inadempienze fossero confermate verranno applicate le seguenti penali, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno:
• € 200 per ogni volta si riscontri il mancato rispetto degli orari di copertura del servizio;
• 1‰ dell’importo contrattuale per ciascun giorno di fermo macchina per manutenzione preventiva non eseguita nei termini previsti e comunicati;
• 1‰ dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo sui tempi di intervento previsti;
• 1‰ dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo sui tempi di risoluzione previsti da applicarsi agli interventi eccedenti il limite di tolleranza del 10% di cui al precedente articolo 4 per i guasti che comportano il fermo dell’impianto.
In ogni caso l’importo complessivo delle penali non dovrà superare il 10% dell’importo netto contrattuale, in qualsiasi momento del periodo contrattuale, si procederà alla risoluzione anticipata del contratto al superamento di tale soglia.
Nel caso di applicazione di penali l’ASST emetterà fattura per l’importo da applicarsi e tratterrà il relativo valore dal primo mandato di pagamento utile.
La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell’ASST.
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Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l’ Amministrazioni committente promuove l'avvio della procedura di cui all’art. 108, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016. Qualora l’inadempimento permanga, la Stazioni appaltante risolvono il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’aggiudicatario.
Questa ASST, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 inadempimenti anche parziali avventi in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’ASST committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio/la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.
Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali.
Si precisa che l’importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell’importo contrattuale netto complessivo).
In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente.
Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Società e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito.
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Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente.
Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 26 – Diritto di recesso
È prevista la facoltà di recesso dal contratto da parte dell’ASST committente, con semplice preavviso di 30 giorni senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, ai quali le parti espressamente rinunciano, nei seguenti casi:
− qualora, nel corso di esperimento della presente procedura di gara e/o nella fase di aggiudicazione e stipula del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell’art. 26 della L. 488/99, aggiudicasse il servizio di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l’aggiudicataria non sia in grado di praticare almeno tali prezzi;
− qualora, nel corso di esperimento della presente procedura di gara e/o nella fase di aggiudicazione e stipula del contratto,, fosse attivata una convenzione per il medesimo ed identico servizio oggetto del presente appalto, da parte della Centrale Regionale Acquisti (della regione Lombardia), in conformità alle linee di indirizzo fornite dalle DD.GG.RR. di Regione Lombardia in materia di acquisti delle Aziende Sanitarie di cui si cita l’ultima n. X/5954 del 5 dicembre 2016 e precedente n. X/4702 del 29.12.2015.
In tali casi l’ASST si riserva, tuttavia, la facoltà di:
- procedere, con la Società aggiudicataria del servizio di cui alla presente procedura, ad apposito negoziato per uniformare alle eventuali condizioni economiche migliorative delle convenzioni suddette;
- in caso di esito negativo del negoziato, di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore entro 30 giorni, con nota trasmessa a mezzo PEC.
L’ASST ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, nei seguenti casi:
a) in qualsiasi momento di vigenza del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’Impresa è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
b) qualora venisse riscontrata la violazione da parte del Contraente, del Codice Etico approvato dall’ASST Nord Milano e pubblicato sul sito dell’Azienda medesima e la violazione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con DGR Regione Lombardia 30 gennaio 2014 n. X/1299.
c) per un diverso assetto organizzativo dell’Azienda committente che faccia venire meno la necessità della prestazione del servizio oggetto del presente appalto. In tale ultima ipotesi il recesso unilaterale da parte dell’Azienda committente verrà esercitato previo preavviso al contraente aggiudicatario di 2 (due) mesi.
d) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tal caso l’ASST sarà tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto;
e) nel caso di dismissione dell’apparecchiatura oggetto di assistenza/manutenzione .
Nelle ipotesi di recesso unilaterale sopra menzionate (ad eccezione dell’ipotesi di cui alla lett. e), deve comunque essere garantita la continuità del servizio e della correlata fornitura di eventuali pezzi di ricambio - sino all’individuazione del nuovo contraente e/o all’avvio della nuova conduzione organizzativa e produttiva - al fine di evitare gravi pregiudizi e/o disservizi all’Azienda committente, che è obbligata ad assicurare la tutela e l’erogazione dei servizi sanitari in favore dell’utenza.
L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni di cui all’art. 1462 c.c., al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato Tecnico. Ogni diversa eccezione ovvero ogni eventuale riserva che la Società aggiudicataria intenderà comunque formulare - a qualsiasi titolo - dovrà essere comunicata per iscritto alle Aziende committenti e debitamente documentata mediante la produzione di una distinta indicante, nel dettaglio, le somme di cui la stessa ritiene di avere diritto fornendone adeguata motivazione.
La suddetta comunicazione dovrà, inoltre, essere trasmessa entro e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Decorso inutilmente tale termine, la società aggiudicataria perderà il diritto di proporre qualsivoglia riserva o eccezione.
Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.
L’impresa contraente assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne questa ASST da qualsiasi molestia.
Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Art. 27 - Clausola risolutiva espressa
La ASST committente avrà facoltà di procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, previa comunicazione all’aggiudicatario con nota trasmessa a mezzo PEC, nei seguenti casi:
1. inottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 3, c. 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136: il contratto d’appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc., nel caso di
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
2. incapacità da parte dell’Aggiudicatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della procedura di gara, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell’offerta;
3. interruzione non giustificata del servizio;
4. interruzione del servizio protratto – per qualsiasi motivo - per un periodo continuativo manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della fornitura e dei servizi alla stessa correlati;
5. gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze nell’espletamento manutenzione dei servizi oggetto del presente affidamento;
6. constatazione di tre casi di non conformità relativi allo stesso servizio;
7. gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, non sanati in seguito a diffida formale da parte dell’amministrazione;
8. verificarsi di n. 3 inadempimenti anche parziali avvenuti in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all‘ASST un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto;
9. esito negativo del periodo di prova, fissato dall’art. 9 del presente Capitolato;
10. incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti;
11. subappalto totale o parziale non autorizzato;
12. in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
13. inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
14. inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs 81/2008 e xx.xx, e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti;
15. rinuncia della società offerente;
16. in tutti gli altri casi espressamente indicati nel presente Capitolato Speciale.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avverrà di diritto allorché l’ASST deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al Fornitore tramite PEC o raccomandata A/R.
Nei casi sopra previsti, la società aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l’Azienda committente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento del servizio ad altra società.
Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra l’ASST si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.
In caso di risoluzione, l'Azienda committente affiderà ad altra società il servizio, utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, incamerata la cauzione prestata, alla fine del periodo contrattuale provvederà ad addebitare alla Società inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.
Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l’ASST appaltante può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente, ai sensi dell’art. 108, comma 8, del succitato decreto legislativo.
Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l’ASST committente si riserva la facoltà di affidare il servizio al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di tale procedura, ai sensi dell’art. 108 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016.
Nelle ipotedi di fallimento del contraente, o di risoluzione del contratto e di misure straordinarie di gestione, è fatta salva la facoltà di cui all’art. 110 comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dei quali l’ASST appaltante interpella progressivamente i soggetti concorrenti alla procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Per quanto non contemplato nel presente articolo, la risoluzione del contratto sarà disciplinata dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ciascuna Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l’Azienda medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.
Per quanto non contemplato nel presente Capitolato speciale, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.
Qualora il Fornitore aggiudicatario risolvesse il contratto prima della scadenza convenuta, le Amministrazioni committenti tratterranno, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiteranno le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione fornitura del servizio ad altra Società, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.
In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto dalle Amministrazioni appaltanti alla società per gli investimenti eventualmente attivati in ragione della stipula del contratto.
Il presente contratto sarà inoltre risolto, al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 108, comma 2, del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016.
Ai sensi dell’art. 30, comma 8 del D. Lgs n. 50/2016, “per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, ……. alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”.
* * * * *
Sempre in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento, ferme restando le ipotesi sopra previste, costituisce causa di risoluzione espressa dello stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 Cod. Civ. – da comunicarsi per iscritto - la violazione degli obblighi posti a carico del contraente e previsti dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), da intendersi quali obbligazioni contrattuali.
Il Fornitore contrante, a tal proposito, dichiara di conoscere i contenuti del soprarichiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e, in particolare, gli artt. 4, 6, 7, 11, 13 e 14 al fine di non incorrere in condotte contrarie ai principi in esso enunciati.
L’eventuale tolleranza dimostrata da parte dalle Amministrazioni committenti con riguardo a comportamenti inadempienti posti in essere in violazione ad un qualsiasi obbligo contrattuale, non dovrà essere interpretata quale acquiescenza né, tantomeno, potrà in alcun modo far presumere la perdita di efficacia delle clausole oggetto di inadempimento.
E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito da ciascuna Amministrazione in dipendenza degli inadempimenti di cui sopra.
Nel caso in cui il contratto derivante dalla presente procedura si risolva per inadempimento del Contraente, gli Enti appaltanti avranno diritto a trattenere tutte le somme eventualmente dovute al Contraente in conto risarcimento danni fino alla liquidazione degli stessi.
Art. 28 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore
Nel caso di fallimento dell’appaltatore, le Amministrazioni committenti si avvalgono, senza pregiudizio per ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’at. 110 del D. Lgs. 50/2016.
Se l’appaltatore è un raggruppamento o associazione temporanea d’impresa, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del suddetto Decreto.
In caso di morte del Fornitore contraente le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque ciascun Ente la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso.
In caso di scioglimento o di liquidazione del Fornitore, ciascuna Amministrazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell’eventuale nuovo soggetto subentrante.
Resta salva la facoltà di cui all’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016, nel caso di fallimento dell’esecutore del contratto o di risoluzione dello stesso.
Art. 29 – Clausola di adesione successiva
Coerentemente a quanto disposto dalla LR n. 23/2015 avente ad oggetto “Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo: modifiche al titolo I e al titolo II della L.R. 33/2009” nonché dalla DGR 5 dicembre 2016,
n. X/5954, “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2017” ed in funzione dei nuovi assetti consortili, si precisa che nel corso del periodo di vigenza contrattuale, gli Enti e le Aziende facenti parte del Consorzio per gli Acquisti degli Enti Sanitari Pubblici di Milano (CAESPM) – al quale ha aderito anche l’ASST Nord Milano con deliberazione 31 marzo 2016, n. 136
– e di seguito indicati:
- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
- ASST Fatebenefratelli Sacco
- ASST Santi Paolo e Xxxxx
- ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Xxxxxxx Xxxx/CTO
- ASST Nord Milano
- ASST Rhodense
- ASST Melegnano e della Martesana
- ASST Ovest Milanese
- ASST di Lodi
- Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico
- Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
- Fondazione IRCCS Neurologico Xxxxx Xxxxx
- Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);
avranno facoltà di richiedere alle Imprese aggiudicatarie l’erogazione della fornitura in parola, alle medesime condizioni contrattuali previste dal presente Capitolato Speciale ed alle condizioni economiche
offerte in gara entro i primi 24 mesi decorrenti dalla data di affidamento e fino ad un valore massimo pari al 100% dell’importo complessivo aggiudicato.
Quanto sopra potrà essere fatto valere anche dall’ASST committente la presente procedura qualora, durante la vigenza del contratto, avesse la necessità di implementare/integrare il servizio per intervenute nuove esigenze, non prevedibili né preventivabili al momento dell’indizione della presente procedura di gara.
L’adesione successiva da parte degli Enti Sanitari facenti parte del suddetto Consorzio comporterà, per le parti contraenti, gli stessi obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale.
Ogni società offerente è chiamata a dichiarare, in sede di gara, la disponibilità o meno ad accettare la propria adesione alla forma collettiva d’acquisto sopra descritta.
In particolare, qualora l’impresa aggiudicataria non intenda aderire alle eventuali richieste che dovessero sopravvenire in tal senso, dovrà espressamente specificarlo in calce alla dichiarazione di cui all’Allegato 2 – Dichiarazioni - del Disciplinare di Gara - da inserire nella busta telematica n. 1, relativa alla doc. amministrativa. Nel caso in cui detta dichiarazione - della quale sarà data pubblica lettura nel corso della prima seduta relativa all’apertura della busta telematica relativa alla documentazione amministrativa - non venga espressa nei termini sopra precisati, sarà considerata tacitamente accettata dall’Impresa la possibilità di successiva adesione alla procedura da parte degli Enti consorziati.
In ogni caso, si precisa che l’Amministrazione capofila non sarà coinvolta nei rapporti contrattuali che si verranno a costituire tra l’aggiudicatario e gli Enti sanitari contraenti restando, la stessa, del tutto estranea al riguardo.
Art. 30 - Spese contrattuali
Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, è a carico fornitore della società aggiudicataria, fatta eccezione per l’IVA che è a carico delle Aziende Appaltanti, secondo le aliquote stabilite dalla Legge. La società aggiudicataria dovrà provvedere al versamento delle spese di bollo e di registro entro 15 giorni dalla relativa richiesta della S.C. competente dell’Amministrazione.
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla gazzetta Ufficiale entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
Art. 31 - Controversie
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti anche in ordine all’interpretazione ed e all’esecuzione dei contratti, le parti, rinunziando agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c, concordano sin d’ora di eleggere, quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Monza, competente per l’ASST Nord Milano ed anche in ordine all’interpretazione dei contratti.
Si esclude in qualsiasi modo la competenza arbitrale.
In caso di contenzioso, si applicano, oltre alla normativa contenuta nel D.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo) così come modificata ed integrata dal D.lgs. 50/2016, le disposizioni contenute nei Capi I e II del Titolo I, Parte VI del D.lgs. 50/2016 citato.
Art. 32 - Rinvio altre norme
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale e dal contratto d’appalto, troveranno applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nel CCNL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente capitolato, ed in particolare quelle
contenute nel D.Lgs. 50/2016, nel D. lgs. 159/2011, nelle L. 135/2012 e L. 208/2015 e nel D.Lgs. 81/2008 e successive loro modificazioni ed integrazioni.
Sottoscrizione digitale per accettazione da parte del legale rappresentante della società (o da persona munita da comprovati poteri di firma): riportata nelle dichiarazioni di cui all’allegato 2 del disciplinare di gara
Ai sensi dell'art. 1341 c.c. specificamente si approva il contenuto degli artt. 1, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21,
22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32.
Sottoscrizione digitale per accettazione da parte del legale rappresentante della società (o da persona munita da comprovati poteri di firma): riportata nelle dichiarazioni di cui all’allegato 2 del disciplinare di gara