AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
Delibera del Direttore Generale n. 249 del 16-04-2021
Proposta n. 460 del 2021
Oggetto: AOU MEYER/LOGISTICA FUTURA SRL - TRIBUNALE DI FIRENZE R.G. 6449/2020 – ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – AUTORIZZAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO.
Dirigente: XXXX XXXXX
Struttura Dirigente: AMM. LEGALE E RAPPORTI CON UNIVERSITA
Delibera del Direttore Generale n. 249 firmata digitalmente il 16-04-2021
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA XXXXX
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
C.F. P.Iva 02175680483
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto | |
Contenuto | AOU Meyer/Logistica Futura Srl - Tribunale di Firenze R.G. 6449/2020 – Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo – Autorizzazione accordo transattivo. |
Area Tecnico Xxx.xx | AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
Coord. Area Tecnico Xxx.xx | XXXX XXXXX |
Struttura | AFFARI LEGALI E RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’ |
Direttore della Struttura | XXXX XXXXX |
Responsabile del procedimento | XXXX XXXXX |
Immediatamente Esecutiva | NO |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° di pag. | Oggetto |
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx (D.P.G.R.T. n. 99 del 30 luglio 2020)
Visto il D. Lgs.vo 30.12.1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24.02.2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;
Dato atto che:
- con deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 01.02.2021 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Xxxxx, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 01.02.2021;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 01.02.2021 sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi in relazione alla conferma/riassetto delle strutture complesse e semplici dotate di autonomia ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 01.02.2021 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in relazione alla conferma/riassetto delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area dei Diritti del Bambino, dell’Area Tecnico Amministrativa ed al conferimento di relativi incarichi di direzione;
- con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 92 del 15.02.2021 si è provveduto ad assumere ulteriori disposizioni attuative relative all’organizzazione dell’A.O.U. Xxxxx in ordine alle Strutture semplici Intrasoc, Unità Professionali, Uffici e Incarichi professionali;
Su proposta del Responsabile della S.O.C. Affari Legali e Rapporti con l’Università, Dr.ssa Xxxxx Xxxx la quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto;
Premesso che:
- la Soc. Logistica Futura Srl con sede in Pisa nel 2013 è risultata affidataria del servizio di trasloco e facchinaggio per le Aziende Sanitarie e gli Enti del SSR aggiudicato dal Estar con provvedimento
n. 587 del 29.11.2013, servizio svolto fino al settembre 2019;
- nel 2018 è insorto fra questa Azienda e Logistica Futura Srl un contenzioso relativo alla corretta applicazione da parte del fornitore delle clausole contrattuali ed ai conseguenti errori di contabilizzazione e fatturazione per gli anni 2014-2017, contestati formalmente alla società con nota del 15.02.2018 con richiesta di emissione di note di credito per complessivi € 22.906,25 iva esclusa;
- la società ha sempre sostenuto, anche per il tramite del proprio legale, che i servizi prestati sono stati forniti su richiesta dell’AOU Xxxxx che fino al 2018 non ha mai contestato le modalità di esecuzione dello stesso e che le fatture sono state emesse sulla base dei buoni di lavoro firmati;
- vista l’impossibilità di raggiungere al tempo un accordo sulla vicenda, l’Avv. Xxxxx Xxxx, legale incaricato dall’Azienda di assisterla nella gestione della vertenza stragiudiziale, in data 31.10.2018 ha provveduto a comunicare a Logistica Futura che per le somme indebitamente corrisposte sarebbe stata operata una deduzione in compensazione da quelle spettanti a Logistica Futura alla data del 31.10.2018, provvedendo contestualmente al pagamento della residua somma spettante;
- a seguito di quanto sopra è stato bloccato il pagamento delle seguenti fatture:
• 01772018PA di € 6.699,72 Iva inclusa
• 02282018PA di € 7.719,53 Iva inclusa
• 02362018PA di € 3.763,10 Iva inclusa
• 02742018PA di € 5.381,79 Iva inclusa
• 03322018PA di € 6.345,67 iva inclusa bloccata per € 3.591,38 per un totale di € 27.945,63 Iva inclusa (imponibile € 22.906,25);
- con mandati nn. 1258 del 27.03.2019 e 1937 del 14.5.2019 si è provveduto al pagamento rispettivamente delle fatture n. 00152019PA di € 4.652,92 e n. 03322018PA per il residuo importo di € 1.964,18, e n. 01222019PA di € 5.160,99;
- in data 18.02.2020 è stato notificato all’AOU Meyer da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione atto di pignoramento per un credito vantato nei confronti di Logistica Futura Srl di € 166.674,79, con il quale è stato ordinato a questa Azienda il pagamento al medesimo agente per la riscossione di tutte le somme dovute e debende a Logistica Futura Srl;
- in esecuzione di quanto sopra l’AOU Meyer ha provveduto a pagare con mandato n. 808 del 21.02.2020 la somma di € 19.007.05 corrispondente all’importo imponibile delle fatture nn. 02902019PA, 03492019PA, 03502019PA e 03992019PA emesse dal Logistica Futura e non ancora liquidate;
- con nota inviata a mezzo Pec il 03.03.2020, quindi in data ampiamente successiva all’emissione del sopra citato mandato di pagamento, Logistica Futura Srl comunicava a questa Azienda di aver impugnato l’atto di pignoramento in quanto ritenuto illegittimo e chiedeva di non procedere al pagamento all’Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- con comunicazione Pec del 06.03.2020, reiterata in data 23.04.2020, questa Azienda faceva presente a Logistica Futura di aver già dato esecuzione all’atto di pignoramento ed emesso in data 21.02.2020 il mandato di pagamento a favore dell’agente della riscossione.
Dato atto che:
- in data 12.03.2020 Logistica Futura Srl a seguito di ricorso per decreto ingiuntivo proposto dinanzi al Tribunale di Firenze, ha ottenuto il D.I. n. 1167/2020 con il quale si ingiunge all’AOU Meyer il pagamento della somma di totale di € 46.378,70 oltre interessi di mora e spese del procedimento;
- le somme oggetto del decreto ingiuntivo sono non solo quelle relative alle fatture sopra indicate ed oggetto di compensazione con il credito che l’AOU Meyer ritiene di vantare nei confronti di Logistica Futura Srl, ma anche quelle già corrisposte alla medesima società nel 2019 ed all’Agenzia delle Entrate Riscossione nel 2020 a seguito del pignoramento;
- con deliberazione n. 249 del 29.05.2020 questa Azienda ha dato incarico all’Avv. Xxxxx Xxxx di proporre atto di citazione nei confronti di Logistica Futura Srl in opposizione al decreto ingiuntivo;
- tale opposizione si è basata non solo sulla insussistenza del credito vantato per le motivazioni sopra esposte, ma soprattutto ed in primis sulla considerazione che parte delle somme oggetto del
D.I. sono state già corrisposte a Logistica Futura ed il residuo risulta comunque inesigibile dovendo l’Azienda, nel caso anche venisse acclarata la sussistenza del credito, corrispondere tali somme all’Agenzia delle Entrate in virtù del sopra citato pignoramento;
- che il Tribunale di Firenze, su istanza della parte interessata e senza tenere in alcun conto le ragioni poste a base della opposizione, con ordinanza del 22.11.2020 ritenendo la stessa non fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ha concesso la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, ordinando contestualmente l’esperimento di un tentativo di mediazione finalizzato ad una composizione transattiva della vertenza;
- a seguito di domanda di mediazione presentata all’OCPisa dall’AOU Meyer in data 29.01.2021 si è svolto l’incontro delle parti dinanzi al mediatore Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
- il tentativo di conciliazione si è concluso con verbale negativo in quanto non è stato possibile addivenire ad un accordo in tale sede;
- inopinatamente, Logistica Futura Srl in data 25.02.2021 ha notificato una nuova domanda di mediazione dinanzi all’Organismo di mediazione Rimedia al quale questa Azienda con lettera prot. 1895 del 08.03.2021 a firma del Direttore Generale ha comunicato di non aderire essendo già stato effettuato con esito negativo, analogo procedimento di mediazione sulle medesime questioni;
- in data 15.03.2021 Logistica Futura Srl ha notificato a questa Azienda il D.I. 1167/2020 dotato di provvisoria esecutività, atto preliminare all’avvio della procedura di esecuzione nei confronti dell’Azienda.
Considerato che è maturata la possibilità che Logistica Futura Srl possa addivenire, contrariamente a quanto fino ad oggi espresso, ad un accordo che possa porre fine alla vertenza con soddisfazione delle pretese di entrambi.
Vista la proposta conciliativa espressa in base alla quale Logistica Futura Srl rinuncerebbe alle somme oggetto del D.I. dietro il pagamento della somma a saldo e stralcio di € 13.000,00 oltre Iva ed accessori delle quali € 10.000,00 oltre Iva per capitale ed € 3.000,00 oltre accessori per contributo alle spese legali.
Acquisite le valutazioni espresse dall’Avv. Xxxx, agli atti, dalla quale emerge l’opportunità per l’Azienda di aderire alla proposta transattiva tenuto che:
- il Tribunale di Firenze, senza tenere conto delle somme già pagate dall’AOU Xxxxx e senza addurre alcuna motivazione in merito, ha concesso come già detto la provvisoria esecuzione sul totale della somma per la quale è stato emesso il decreto ingiuntivo quindi € 46.378,00;
- tale provvedimento espone l’AOU Meyer ad una azione esecutiva da parte di Logistica Futura Srl per la somma di cui sopra;
- del rischio che l’Azienda comunque, anche nel caso risultasse alla fine vincitrice in giudizio sulla base di tutte le argomentazioni esposte, non riesca a recuperare la somma pagata considerata anche la dubbia solvibilità di Logistica Futura come dimostra il pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- che la somma che l’AOU Meyer andrebbe a pagare per capitale risulta essere inferiore alla metà di quella in contestazione e che comunque la prosecuzione del giudizio comporterebbe ulteriori spese a carico dell’Azienda.
Ritenuto, pertanto, di autorizzare la formalizzazione di un accordo transattivo con Logistica Futura Srl nei termini sopra indicati ed a chiusura definitiva della vertenza in essere, a condizione che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione preventivamente liberi l’AOU Xxxxx dal vincolo del pignoramento in essere; in caso contrario la conciliazione non potrebbe avere luogo in quanto in contrasto con il vincolo di indisponibilità derivante dal citato pignoramento.
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della Dr.ssa Xxxxx Xxxx sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;
Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Xxxxx Xxxx, espresso mediante sottoscrizione nel frontespizio del presente atto;
Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99.
DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,
1. di autorizzare la conciliazione della vertenza in essere con Logistica Futura Srl nei termini indicati in parte dispositiva a chiusura definitiva della vertenza in essere, dando mandato all’Avv. Xxxxx Xxxx di provvedere a quanto necessario per la formalizzazione e sottoscrizione di un accordo transattivo;
2. di stabilire che condizione preliminare alla conciliazione è la liberazione dell’AOU Xxxxx da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione dal vincolo del pignoramento in essere;
3. di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione dell’accordo e l’imputazione a Bilancio della spesa conseguente;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L. R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa
A.O.U. Xxxxx.
IL DIRETTORE GENERALE | |
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx) | |
IL DIRETTORE SANITARIO | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
(Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx) | (Dr. Xxxx Xxxxx) |