CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI … E L’ASSOCIAZIONE …
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI … E L’ASSOCIAZIONE …
PER LA REALIZZAZIONE DI TRASPORTI A FAVORE DI CITTADINI DISABILI OVVERO NON AUTOSUFFICIENTI
Il giorno del mese dell’anno , con la presente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge, tra:
• il Comune di rappresentato dal sig. , nato a il
, residente a in via , in qualità di d’ora in poi denominato COMUNE;
• il sig. nato a il , residente a in via
che rappresenta l’Associazione , d’ora in poi denominata “ASSOCIAZIONE”;
PREMESSO CHE:
- nel nostro ordinamento costituzionale la libertà di associazione è considerata espressione della personalità dell’uomo e, come tale, è inclusa nei diritti e nelle libertà fondamentali, giacché l’art. 18 della Costituzione recita che “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”;
- la L. n. 328/2000 individua tra i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali il riconoscimento e la valorizzazione, da parte degli Enti Locali, del ruolo degli enti del terzo settore;
- nel COMUNE di vi sono persone non autosufficienti che necessitano di usufruire di mezzi adeguati ai fini della fruizione di terapie, cure riabilitative e visite mediche;
RICHIAMATO il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione, secondo cui “i Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”;
PRESO ATTO CHE:
• in esecuzione dell’art. 56 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 c.d. "Codice del Terzo settore", le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
• tali convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
• i soggetti con cui stipulare le relative convenzioni devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari;
PRESO ATTO, ALTRESI’, CHE:
- nel territorio del Comune di (…) opera l’ASSOCIAZIONE (…), che ha tra le finalità previste dal proprio Statuto quella di dar vita a iniziative assistenziali e di solidarietà, nella quale può rientrare l’attività relativa al servizio di trasporto e accompagnamento di soggetti disabili, anziani, adulti e minori in carico al Servizio Sociale o cittadini che necessitano di trasporti verso strutture pubbliche ovvero per attività inerenti ai loro bisogni e le loro necessità umane e sociali;
- l’ASSOCIAZIONE è iscritta all’albo regionale delle associazioni dal e fonda la propria attività su prestazioni libere, spontanee, personali e gratuite, essendo la finalità associativa senza scopo di lucro e perseguita nell’ambito normativo indicato dal codice civile;
- l’ASSOCIAZIONE, operante nel territorio comunale, giusta comunicazione (…), si è resa disponibile a porre in essere un servizio di trasporto e di accompagnamento di soggetti disabili ovvero non autosufficienti residenti nel Comune di Tocco da Casauria dalla propria abitazione alle strutture di cura per la fruizione di terapie, cure riabilitative e visite mediche;
CONSIDERATO CHE:
- la disponibilità manifestata è assolutamente meritoria e, pertanto, è opportuno dare corso alla stipulazione di un accordo amministrativo (che si fondi giuridicamente sull’art. 118, ultimo comma, della Costituzione e sull’art. 11 della L. n. 241/1990), per disciplinare la cogestione delle attività per le quali l’ASSOCIAZIONE si è resa disponibile;
- con deliberazione di G.C. n. (…) del (…) è stato approvato lo schema della presente convenzione, ai fini della sua successiva stipulazione, costituito da n. (…) articoli;
- le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
- le convenzioni devono prevedere, altresì, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della relativa qualità dei servizi, nonché modalità di rimborso delle spese;
VISTA la determinazione del (…) n. (…) di data (…), con cui è stata autorizzata la stipula della convezione con l’associazione (…) per una durata di (…);
PRESO ATTO dello stato dell’associazione, della disciplina del codice civile in tema di associazioni;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 Oggetto e finalità
Il Comune di (…), nella persona del responsabile del servizio (…), che lo rappresenta, affida all’ASSOCIAZIONE (…,) che, per mezzo del suo legale rappresentante sig. (…), accetta, la gestione delle attività di rilievo sociale di seguito elencate:
• trasporto e accompagnamento di soggetti disabili ovvero non autosufficienti residenti nel Comune di Tocco da Casauria dalla propria abitazione alle strutture di cura per la fruizione di terapie, cure riabilitative e visite mediche.
Le parti danno atto che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente accordo, danno esecuzione non solo a quanto pattuito formalmente in atto ma anche salvaguardano, per quanto possibile, gli interessi della controparte, nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito.
L’associazione, in particolare, prende atto dell’importanza che assume l’attività da prestare a beneficio della collettività, a cui, per altro, la convenzione stessa è finalisticamente preordinata.
La parte privata assume gli obblighi nascenti dalla presente convenzione nella piena consapevolezza che essa sia in una situazione strutturale ed economico-finanziaria tale da permettere l’esecuzione dei servizi ivi indicati e per tutta la durata della convenzione.
Art. 2 Operatori volontari
L’ASSOCIAZIONE opera esclusivamente mediante volontari che prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà.
L’ASSOCIAZIONE garantisce che tutti i volontari inseriti nelle attività che essa svolge sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento delle prestazioni richieste e adeguatamente formati.
L’ASSOCIAZIONE è tenuta a stipulare con Compagnia primaria, per i propri aderenti, apposita polizza assicurativa contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno che possa verificarsi in conseguenza di esse, esonerando il COMUNE da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi.
Il COMUNE si fa carico totalmente del costo della predetta polizza assicurativa stipulata dall’ASSOCIAZIONE mediante rimborso della quota.
L’ASSOCIAZIONE provvede a garantire le attività in oggetto con volontari che, muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dall’ASSOCIAZIONE, devono agire nel rispetto delle esigenze e della dignità delle persone coinvolte, mantenendo la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite durante l’espletamento delle attività.
Art. 3
Modalità di svolgimento del servizio e di erogazione del rimborso delle spese
L’ASSOCIAZIONE effettua il servizio in raccordo con l’ufficio assistenza sociale del COMUNE di …
In particolare, pervenuta al servizio sociale comunale la richiesta di attivazione del servizio, cui viene allegata idonea documentazione attestante la disabilità, e dopo che il competente ufficio comunale abbia autorizzato il servizio richiesto, l’ASSOCIAZIONE comunica al Comune tempi e luoghi dello svolgimento del servizio.
L’ASSOCIAZIONE comunica al Comune i nominativi dei volontari impiegati nello svolgimento delle attività, indicando le competenze possedute rispetto al servizio svolto, nonché le sostituzioni degli stessi volontari.
Ogni trasporto deve essere documentato su apposito registro, di cui una copia è tenuta presso l’ASSOCIAZIONE e altra copia è conservata direttamente su ciascun mezzo da utilizzarsi per il servizio.
L’ASSOCIAZIONE si impegna a effettuare il servizio utilizzando propri mezzi attrezzati per il trasporto di disabili.
È fatto divieto a ciascun volontario di utilizzare un proprio mezzo di trasporto.
L’ASSOCIAZIONE è tenuta ad assicurare la presenza sui mezzi impiegati di un accompagnatore per la sorveglianza dei soggetti disabili.
Il conducente del mezzo e l’accompagnatore devono essere iscritti nel registro dei volontari.
Il conducente del mezzo è tenuto a sottoscrivere, unitamente a un familiare degli utenti, il foglio del registro attestante ogni singolo trasporto effettuato.
Per lo svolgimento del servizio il Comune corrisponde all’ASSOCIAZIONE un rimborso delle spese, nel limite massimo di complessivi € ( / ) annui, pari ad € 0,60 al km; tale importo comprende i seguenti costi:
- assicurazione degli automezzi dell’Associazione impiegati per lo svolgimento del servizio;
- copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari adibiti al servizio di trasporto;
- costi telefonici sostenuti per il servizio e tutte le spese ad esso connesse, quali pedaggi autostradali, tariffe parcheggi, ecc.;
- carburante e ammortamento degli automezzi utilizzati;
- costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei suddetti automezzi;
- spese relative all’organizzazione e alla gestione del servizio.
Ai fini del calcolo dei km rimborsabili, si considera quale punto di partenza unicamente il Comune di Tocco da Casauria.
La richiesta di rimborso delle spese è presentata dall’Associazione con cadenza trimestrale e deve essere corredata del rendiconto delle spese connesse al servizio ed effettivamente effettuate, debitamente documentate, e del registro dei trasporti effettuati per ciascun utente, indicando il relativo nominativo, la data di effettuazione dei trasporti, il luogo di destinazione e il numero di km effettivamente percorsi, distinti per viaggio di andata e di ritorno, escludendo la possibilità di presentare autodichiarazioni da parte del rappresentante dell’associazione.
Il COMUNE provvede alla verifica della documentazione pervenuta e alla liquidazione del rimborso delle spese entro giorni 30 (trenta) dalla presentazione della richiesta.
Art. 4 Obblighi
L’ASSOCIAZIONE si impegna affinché il servizio di trasporto venga reso con continuità per tutta la durata della convenzione.
L’ASSOCIAZIONE è tenuta a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e quello approvato dall’ente.
Si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione al COMUNE delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività di trasporto.
Il COMUNE è tenuto a comunicare tempestivamente all’ASSOCIAZIONE ogni evento che possa incidere sull’attuazione del servizio e qualsiasi elemento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.
Art. 5 Responsabilità, controlli e verifiche
L’ASSOCIAZIONE è responsabile della gestione complessiva delle attività oggetto della convenzione e del relativo buon andamento, che può essere verificato dal COMUNE in qualsiasi momento.
L’Amministrazione ha titolo a verificare non solo che il servizio venga di fatto espletato ma anche che lo stesso venga espletato in modo diligente, corretto e nel rispetto delle norme di sicurezza.
A tal proposito, il COMUNE si riserva di monitorare e verificare l’efficacia del servizio, avendo cura di verificare che gli operatori assicurino lo svolgimento di un servizio professionale, nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e nominando un referente che vi provveda, concordando con l’ASSOCIAZIONE eventuali variazioni e modifiche alle modalità tecnico-operative.
Le parti concordano di incontrarsi periodicamente per valutare congiuntamente i risultati delle attività realizzate, discutere eventuali variazioni ai piani predisposti e collaborare per possibili progettazioni.
Art. 6 Durata
La presente convenzione ha durata di anni 2 (due) e, precisamente, dal al .
È ammessa la proroga della presente convenzione, da concordare con l’ASSOCIAZIONE e da disporre con espresso provvedimento dirigenziale, nelle more della procedura di affidamento del servizio in oggetto.
Il COMUNE ha facoltà di risolvere la presente convenzione, ove il servizio venga espletato senza l’ordinaria diligenza ovvero i mezzi vangano impiegati per scopi estranei alla convenzione.
Art. 7 Risoluzione del rapporto
Per espressa e concorde volontà delle parti, la presente convenzione si risolve di diritto, previa comunicazione scritta all’ASSOCIAZIONE con indicazione dei motivi della risoluzione, allorquando l’ASSOCIAZIONE, direttamente o indirettamente, violi il precetto del mero rimborso delle spese, attuando azioni volte a eludere il precetto medesimo mediante elargizioni, dirette o indirette o per tramite di soggetti terzi, di benefici economici ai volontari.
La presente convenzione si risolve di diritto, altresì, qualora dovessero venir meno le ragioni della stessa, ossia vi sia rinuncia al servizio da parte degli utenti.
Il COMUNE può risolvere la presente convenzione nelle seguenti fattispecie:
• l’ASSOCIAZIONE perda, durante l’esecuzione della convenzione, i requisiti i requisiti di moralità professionale;
• l’ASSOCIAZIONE violi disposizioni di legge o di regolamento, ordinanze o prescrizioni delle competenti autorità;
• l’ASSOCIAZIONE venga sciolta e posta in liquidazione;
• l’ASSOCIAZIONE non abbia provveduto alla formazione e all'aggiornamento dei volontari, in funzione del tipo di servizio da svolgere;
• in caso di provata inadempienza da parte dell’ASSOCIAZIONE dei propri obblighi derivanti dal presente atto;
• in caso di sostanziale mutamento nell’assetto associativo che comprometta il rapporto con il COMUNE.
Nei suddetti casi, si procede alla risoluzione previa diffida, anche al fine di eliminare le cause che l’hanno determinata, ove possibile, senza oneri a carico del COMUNE se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’ASSOCIAZIONE, debitamente documentate, effettuate fino alla diffida e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni causati al COMUNE. La risoluzione ha luogo decorso il termine indicato dal COMUNE nell’atto di diffida.
L’ASSOCIAZIONE può risolvere la presente convenzione, previa diffida di almeno giorni 15 (quindici), per provata inadempienza del COMUNE degli obblighi contrattuali che interessino in senso stretto l’attività oggetto del presente atto.
Art. 8 Controversie
In caso di controversia tra le parti, si fa riferimento alla competente autorità giudiziaria.
Art. 9 Disposizioni finali
La presente convenzione, non avendo natura patrimoniale, viene redatta in duplice originale ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.
Le parti concordano che, laddove vi fosse una controversia avente ad oggetto l’interpretazione del presente accordo, si debba privilegiare l’interpretazione più favorevole all’interesse pubblico quale finalità esclusiva per la quale lo stesso è stato stipulato e di cui l’Amministrazione è tutrice.
Per quanto non stabilito dalla presente convenzione, le parti ritengono applicabili i principi di cui al codice civile in tema di obbligazioni e contratti e rinviano alle norme vigenti in materia.
Per quanto riguarda la protezione dei dati personali, si informa l’Associazione che, nell’instaurazione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale, il Comune tratta i dati personali della stessa in conformità alle esigenze contrattuali e ai conseguenti adempimenti normativi. Tale trattamento avviene per tutta la durata del rapporto contrattuale e successivamente per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e istituzionali. Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere effettuato sia mediante supporti cartacei sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici. I dati trattati non vengono diffusi e possono essere dall’ente comunicati ai soggetti incaricati del proprio trattamento all’interno della relativa struttura. Possono essere comunicati, altresì, a soggetti esterni, individuati dal Comune quali Responsabili del Trattamento, per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra l’Associazione e il Comune stesso. In relazione ai dati personali dell’Associazione, quest’ultima può esercitare tutti i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Reg. UE 2016/679, rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento, ovvero al Comune di .
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per il Comune ………………………………………………
Per l’Associazione …………………………………………