Polizza di assicurazione Tutela legale PLUS
Polizza di assicurazione Tutela legale PLUS
e Perdite Pecuniarie (Recupero Patente e Punti Patente) a favore dei Soci ACI Gold
Valida per le tessere ACI Gold emesse o rinnovate a partire dal 1° maggio 2021
IL PRESENTE TESTO COSTITUISCE UN ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI
DELLA POLIZZA N°3500222765 “TUTELA LEGALE PLUS”, STIPULATA TRA ACI GLOBAL Spa E SARA ASSICURAZIONI Spa, IL CUI TESTO È DEPOSITATO PRESSO ACI GLOBAL
Spa.
ACCOMPAGNATORE | La persona che, al momento dell’evento, è incaricata di assistere ed aiutare l’Assicurato |
ARBITRATO | Istituto mediante il quale le Parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l’Autorità giudiziaria ordinaria per risolvere controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. |
ASSICURATO | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione, come meglio precisato nei seguenti artt denominati “Soggetti assicurati”: • Sez.1 Tutela Legale Plus e Sez. 2 Perdite Pecuniarie: artt 2 e 13 |
ASSICURAZIONE | Il contratto di assicurazione. |
ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE | Attività svolta per comporre la vertenza prima del ricorso al giudice e per evitare tale ricorso. |
CONTRAENTE | Il soggetto che stipula l’assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti: ACI Global S.p.a. |
COPERTURA PLUS | Comprende la garanzia “Tutela Legale Plus + Perdite Pecuniarie” ed è valida esclusivamente per le tessere ACI GOLD, riservate alle persone fisiche |
DANNO CONTRATTUALE | Xxxxx conseguente ad inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto, scritto o verbale. |
DANNO EXTRACONTRATTUALE | Xxxxx xxxxxxxx conseguente a fatto illecito. |
DOCUMENTO DI GUIDA | La Patente di guida, la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), il Certificato di Abilitazione Professionale (CAP). |
INDENNIZZO/RIMBORSO | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
MASSIMALE/LIMITE DI INDENNIZZO | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, che costituisce anche il limite di indennizzo per ogni singolo evento. |
PEDONE | Il Socio ACI che in qualità di “pedone” debba sostenere l’esercizio di una pretesa al risarcimento del danno subito o la difesa rispetto ad un danno procurato in un sinistro da “circolazione stradale”. |
PERDITE PECUNIARIE | Perdite Pecuniarie è una locuzione che sta ad indicare una garanzia assicurativa di natura indennitaria riconducibile al Ramo 16 dell'elenco allegato alla Legge 295/78 e riguarda il complesso di rischi eterogenei accomunati dal solo fatto di tradursi in una perdita di denaro. Le perdite pecuniarie di vario genere sono definite dall’art. 2, comma 3, n.16 del D.Lgs. n. 209/2005. |
POLIZZA | Il documento che accerta la sottoscrizione del contratto di assicurazione. |
PREMIO | La somma dovuta dalla Contraente (ACI Global S.p.A.) alla Società. |
RISCHIO | La probabilità che si verifichi un sinistro. |
SANZIONE AMMINISTRATIVA | La sanzione prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale. |
SINISTRO (RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE 1 – TUTELA LEGALE) | L'evento dannoso consequenziale al verificarsi del rischio di polizza, a seguito di cui sorge la necessità della tutela legale. Più nel dettaglio, tale necessità emerge qualora l’Assicurato: - riceva una notificazione o un atto o una comunicazione scritta relativa all’avvio di una procedura giudiziaria a suo carico; - riceva una qualunque comunicazione scritta, anche in via stragiudiziale, nella quale venga sostenuta una qualsivoglia responsabilità a suo carico; - abbia la necessità di tutela legale per proteggere i propri diritti ed |
interessi. | |
SINISTRO (RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE 2 – PERDITE PECUNIARIE) | Il ricevimento da parte dell’Assicurato della comunicazione di decurtazione punti sul documento di guida. |
SOCIETÀ - ASSICURATORE | L’Impresa, il Gruppo di imprese o il Soggetto che presta l’assicurazione detta anche Compagnia. |
SOCIO ACI | La persona fisica titolare di tessera associativa ACI emessa o rinnovata nel corso del periodo di vigenza del contratto assicurativo. |
SPESE DI GIUSTIZIA | Nei procedimenti penali, le spese del processo che il condannato deve pagare allo Stato. Nei procedimenti civili, le spese della procedura - pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali – che, a conclusione del giudizio, il soccombente può essere condannato a rifondere. |
SPESE DI SOCCOMBENZA | Le spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza che rimangono a carico della parte soccombente in quanto le relative pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice. |
STRUTTURA ORGANIZZATIVA CENTRALE OPERATIVA | La struttura di ACI Global Spa, con sede legale in Roma e con sede secondaria in Milano, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in Polizza. |
TESSERA ASSOCIATIVA ACI | Una delle tessere associative rilasciate dall’Automobile Club d’Italia e pubblicate sul sito xxx.xxx.xx, nonché ogni altra tipologia di tessera che verrà emessa in futuro dall’Automobile Club Italia e che quest’ultima si impegna a comunicare – per il Tramite di ACI Global- alla Società prima di avviarne la relativa commercializzazione. La tessera associativa ACI Gold, che ha decorrenza dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e di pagamento della quota sociale, ha validità: ▪ in caso di prima iscrizione, per 365 giorni più la porzione del mese nel quale viene effettuata l’iscrizione ▪ per 365 giorni in caso di rinnovo. |
TRANSAZIONE | Accordo mediante il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, definiscono una lite tra di loro insorta o ne prevengono l’insorgenza. |
TUTELA LEGALE | L’assicurazione “Tutela Legale” ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163 – 164 – 173 – 174 e correlati |
TUTELA LEGALE PLUS | Polizza Tutela Legale valida per tutte le tessere ACI riservate alle persone fisiche attualmente denominate ACI GOLD |
UNICO CASO ASSICURATIVO | Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati |
VEICOLO | Uno dei seguenti mezzi: - autovettura (incluso il carrello appendice) come indicato all’art. 56 comma 4 del vigente Codice della Strada; autoveicolo adibito al trasporto di persone e cose; autocarro; motocicli o ciclomotore a due ruote o tre ruote comprese minicar, motoveicolo a quattro ruote con cilindrata superiore a 150 cc, camper di massa complessiva non superiore a 3.500 kg., e ogni altro veicolo a motore o rimorchio trasportato; autocarri, autoveicoli ad uso speciale, autovetture tipo “limousine”, motrici, trattori, rimorchi, semirimorchi, bus, minibus, muniti di targa. - velocipedi elettrici e non, e monopattini elettrici con potenza massima 50kw. Per i veicoli non muniti di targa l’attivazione della Polizza sarà possibile solo nel caso in cui alla guida del mezzo si trovi il Socio. |
CONDIZIONI GENERALI A FAVORE DI TERZI
SEZIONE 1 TUTELA LEGALE PLUS
1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE PLUS
Alle condizioni previste dalla presente polizza e nei limiti dei massimali riportati al successivo art.7, la Società si obbliga ad assumere gli oneri, elencati al successivo art.3, relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che l'Assicurato deve sostenere, in ogni grado di giudizio, per la tutela dei propri diritti e interessi, qualora ricorra uno dei casi previsti dal successivo art.4.
2) SOGGETTI ASSICURATI
Riveste la qualifica di Assicurato nella presente assicurazione ogni Socio dell’Automobile Club d’Italia, titolare una tessera riservata alle persone fisiche, ACI GOLD, che sia stata emessa o rinnovata durante il periodo di vigenza del contratto e che risulti in corso di validità alla data del sinistro.
La garanzia è operante esclusivamente se l'Assicurato è in possesso del documento di guida, fatto salvo i casi per cui non è richiesta la patente di guida, secondo quanto previsto dall’art. 5.l e in caso di Socio Aci ACI “Pedone”.
3) SPESE ASSICURATE
3.1 La Società assume a proprio carico:
a) le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro ai sensi del successivo art.9;
b) le spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato o di transazione, sempreché autorizzata dalla Società come previsto al successivo art.10;
c) le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti, purché scelti in accordo con la Società attraverso le modalità previste al medesimo art.10;
d) le spese processuali nel processo penale (art.535 Codice di Procedura Penale);
e) le spese di giustizia;
f) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ove non rimborsato dalla controparte soccombente;
g) le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri.
3.2. In caso di arresto, minaccia d'arresto o di procedimento penale in uno dei Paesi nei quali la presente garanzia è operante (cfr. art. 15 - Estensione territoriale delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”), Italia esclusa, la Società assicura, inoltre, entro il limite massimo di:
a) n. 10 ore lavorative, le spese per l'assistenza di un interprete;
b) € 1.000,00 (mille) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
c) € 16.000,00 (sedicimila) l'anticipo della cauzione disposta dall'autorità competente; tale anticipo dovrà essere restituito alla Società entro 60 (sessanta) giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali verranno conteggiati gli interessi al tasso legale corrente.
4) GARANZIE PRESTATE
Le garanzie di cui alla presente Sezione vengono prestate a tutela dell’Assicurato in relazione alla proprietà o alla guida di un VEICOLO così come identificato nelle Definizioni per la Tutela Legale Plus, nel caso in cui:
a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione connesso a incidente stradale, ferme le esclusioni previste al successivo art.5;
b) debba presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato del documento di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
c) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
d) xxxxx presentare ricorso contro le sanzioni amministrative irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
e) debba proporre opposizione o ricorso avverso le sanzioni per violazioni al vigente Codice della Strada comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a 4 (quattro) punti; tale garanzia è operante a condizione che l’Assicurato non abbia più di 14 (quattordici) punti residui sul documento di guida;
f) debba proporre opposizione o ricorso contro i provvedimenti di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida adottati dall’Autorità amministrativa o giudiziaria derivanti da violazioni di norme di comportamento del vigente Codice della Strada;
g) debba sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti da terzi nei seguenti casi:
1. sinistri stradali gestiti con la “Procedura di risarcimento diretto” (art.149 D.lgs n.209/05): l’operatività della presente prestazione è prevista esclusivamente dopo l’offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia R.C. Auto o, in caso di mancata comunicazione della stessa, entro i termini di cui all’art.8 del D.P.R. n.254/2006, ivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale;
2. sinistri stradali gestiti con la “Procedura di risarcimento” (art.148 D.lgs n. 209/05);
3. recupero dei danni subiti dall’Assicurato, in qualità di terzo trasportato, a causa di sinistri stradali (art 141 D.lgs n. 209/2005).
In caso di “Socio” “pedone”, e nel caso di Socio alla guida di velocipede (elettrico e non) e di monopattino elettrico, le garanzie sono prestate nel caso in cui lo stesso debba sostenere l’esercizio di una pretesa al risarcimento del danno subito, o la difesa rispetto ad un danno procurato, in un sinistro da “circolazione stradale”.
5) ESCLUSIONI
La garanzia di cui alla presente Sezione non è operante:
a) per i sinistri riguardanti la materia fiscale, amministrativa e tributaria;
b) per i fatti conseguenti a sommosse popolari, invasioni, insurrezioni, eventi bellici, sabotaggio, atti di terrorismo e di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o da impiego di sostanze radioattive;
c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
d) per le controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
e) per i sinistri derivanti da fatto doloso;
f) per i fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile, quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
h) se l'Assicurato non è abilitato alla guida del veicolo, salvo i casi per cui per la casistica di riferimento, non è richiesta la patente di guida, oppure se il veicolo è usato in difformità alla
immatricolazione o a quanto previsto dalle normative vigenti o per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, se non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l'Assicurato medesimo, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista e alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge n.990/1969 e s.m.i.;
i) se l’Assicurato è imputato di guida in stato di ebbrezza (artt.186 e 186 bis Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art.189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso); qualora l’Assicurato sia successivamente prosciolto o assolto dalle imputazioni citate al precedente capoverso, la Società rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, sempreché la sentenza sia passata in giudicato e non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;
j) per i fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove nonché da circolazione su piste o circuiti privati;
k) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dalle presenti condizioni di polizza;
l) se l’Assicurato non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente o se guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente o, nei casi in cui non è prevista la patente, utilizzi il veicolo in difformità da quanto prescritto dalle normative vigenti; tale esclusione decade nei casi in cui l’Assicurato non abbia ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, ovvero sia munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro;
m) se la richiesta di risarcimento danni di cui all’art.4 lett. lett. g) punto n. 1, avvenga prima dell’offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia R.C. Auto ai sensi dell’art.8 del D.P.R. n.254/2006;
n) per le spese di regolarizzazione dei documenti necessari per la gestione del sinistro e ogni altro onere fiscale nel corso o al termine dello stesso, a eccezione dell’IVA esposta in fattura dai professionisti incaricati e del contributo unificato di cui al precedente art. 3.1 lett. f);
o) per le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art.541 Codice di Procedura Penale).
p) per i sinistri non connessi alla “circolazione stradale” nei casi di Socio “pedone” e di Socio alla guida di velocipede (elettrico e non) o di monopattino elettrico.
6) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
La garanzia di cui alla presente Sezione 1 è valida per i sinistri insorti durante il periodo di validità della tessera associativa ACI Gold e denunciati, con le modalità di cui al successivo art.8.
È considerato unico sinistro:
a) il ricorrere di più violazioni della stessa natura, nel qual caso si farà riferimento alla data della prima violazione;
b) le vertenze promosse da o contro più Assicurati e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
c) le indagini o rinvii a giudizio a carico di uno o più Assicurati e dovuti al medesimo evento o fatto.
Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti b) e c), la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
7) MASSIMALI
La garanzia di cui alla presente Sezione viene prestata fino alla concorrenza del seguente massimale:
a) € 14.000,00 per sinistro, con il limite di n. 2 sinistri per anno assicurativo.
8) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO VALIDI PER LA TUTELA LEGALE PLUS
In caso di sinistro relativo alle garanzie di cui alla Sezione 1 - Tutela legale Plus, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Contraente, utilizzando il Modulo Denuncia Sinistri da inviare all’indirizzo email xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx entro 30 (trenta) giorni dalla data del sinistro o dalla data in cui ne sia venuto a conoscenza.
Tale avviso deve contenere le generalità complete dell'Assicurato compresi i recapiti telefonici ed il numero della Tessera associativa.
L'inadempimento degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 Codice Civile).
ACI Global, ricevuta la documentazione e verificata la posizione associativa dell’Assicurato, invierà, entro 5 giorni dalla ricezione della stessa, una mail di risposta al Socio con la quale invita lo stesso ad inviare alla Compagnia, all’indirizzo email dedicato, la documentazione necessaria per attivare la gestione del sinistro che, per la Tutela Legale, avverrà a cura diretta della Compagnia. Da quel momento in poi tutti i successivi rapporti, fino alla chiusura del Sinistro, avverranno direttamente tra Compagnia ed Assicurato.
Qualora ACI Global, nel corso dell’istruttoria, riscontrasse che il sinistro denunciato è escluso dalle garanzie prestate con la presente assicurazione, ne darà comunicazione scritta all’Assicurato entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso di sinistro stesso.
9) SCELTA DEL PROFESSIONISTA
Relativamente alle garanzie di cui alla presente Sezione 1 - Tutela legale Plus, la Società, ricevuto l’avviso di sinistro dalla Contraente secondo quanto previsto dall'art.8, si adopererà per gestire la fase stragiudiziale del sinistro stesso svolgendo ogni possibile tentativo per comporre bonariamente la controversia direttamente o tramite professionisti da essa incaricati.
Ove tale componimento sia infruttuoso, sempreché le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, e nei casi in cui sia necessaria la difesa in sede penale, la Società affiderà il sinistro al legale nominato con le modalità di seguito riportate.
Fermo quanto previsto ai precedenti capoversi del presente articolo, l’Assicurato ha il diritto/dovere di indicare il legale al quale intende affidare la tutela dei propri interessi, operante nella circoscrizione del Tribunale competente. Il nominativo sarà comunicato dal Soci alla Società. che, dopo aver ratificato l'incarico, assumerà a proprio carico le relative spese.
Tali spese, nei termini e limiti previsti dal presente contratto, verranno direttamente liquidate al professionista incaricato, dietro presentazione di idonea documentazione fiscale.
La Società garantisce l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio.
10) GESTIONE DEL SINISTRO
Fermo restando quanto previsto dal precedente art.9, la garanzia assicurativa viene prestata anche per i successivi gradi di giudizio, sia in sede civile che penale, qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo.
L'Assicurato non può in alcun modo addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza la preventiva autorizzazione scritta della Società.
L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti deve essere preventivamente concordata con la Società.
Quest'ultima non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei singoli professionisti interessati alla gestione del sinistro.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione del sinistro fra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità. L'arbitro viene designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile: ciascuna delle Parti, indipendentemente dall'esito dell'arbitrato, contribuisce alla metà delle spese arbitrali. La Società è tenuta ad informare l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
11) LIQUIDAZIONE DELLE SPESE - RECUPERO DI SOMME
La Società procederà al pagamento diretto di ogni onorario e spesa ammessi a copertura in base alle condizioni previste dal presente contratto.
La Società si riserva altresì il diritto di chiedere all'Assicurato la produzione della parcella asseverata dall'Ordine degli Avvocati cui appartiene il legale che ha gestito il sinistro.
Spettano integralmente all'Assicurato tutte le somme dallo stesso recuperate o corrisposte dalla controparte
a titolo capitale, rivalutazione monetaria ed interessi.
Ogni onorario, spesa legale e/o peritale in genere, liquidata in sede giudiziale o arbitrale o concordata transattivamente e/o stragiudizialmente, spetta, invece, alla Società che le ha sostenute o anticipate.
SEZIONE 2 PERDITE PECUNIARIE (RECUPERO PATENTE E PUNTI PATENTE)
12) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE DELLA SEZIONE PERDITE PECUNIARIE (RECUPERO PATENTE E PUNTI PATENTE)
La Società si obbliga a rimborsare all'Assicurato le spese sostenute a seguito della decurtazione dei punti dal proprio documento di guida, qualora ricorra uno dei casi previsti al successivo art.14 secondo le condizioni previste dalla presente polizza e nei limiti dei massimali riportati al successivo art.17.
13) SOGGETTI ASSICURATI
Riveste la qualifica di Assicurato nella presente assicurazione, ogni Socio dell’Automobile Club d’Italia, titolare di una tessera associativa ACI GOLD, che sia stata emessa o rinnovata durante il periodo di vigenza del contratto e che risulti in corso di validità alla data del sinistro.
La garanzia è operante se l’Assicurato è in possesso del documento di guida, fatto salvo quanto previsto dall’art.15
14) GARANZIE PRESTATE
All'Assicurato che subisca una decurtazione di punti dal proprio documento di guida, in conseguenza di violazioni commesse agli articoli del vigente Codice della Strada, la Società riconoscerà:
a) il rimborso delle spese sostenute per partecipare ad un corso di aggiornamento, organizzato da un'autoscuola o da altri soggetti autorizzati per il recupero dei punti, nei limiti del massimale previsto al successivo art.17; la presente garanzia è operante esclusivamente per i corsi effettuati entro 12 (dodici) mesi dalla data di decurtazione dei punti, che coincide con la data nella quale i dati concernenti il verbale di contestazione ed il numero dei punti detratti sono inseriti nell'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida, e sempreché la violazione che ha originato la suddetta decurtazione sia avvenuta successivamente alla data di rilascio e/o di rinnovo della tessera associativa. La data di decurtazione dei punti viene rilevata dalla lettera inviata all'Assicurato dalla Direzione Generale per la Motorizzazione (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), ovvero sul relativo sito internet istituzionale;
b) il rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione o riattivazione del documento di guida a
seguito di perdita totale del punteggio iniziale conseguente a violazione di norme del Codice della Strada, nei limiti del massimale previsto al successivo art.17.
La presente garanzia è operante sia per il rimborso del solo costo dell'esame di revisione del documento di guida che nei casi in cui l'Assicurato abbia sostenuto il corso di aggiornamento previsto dalla vigente legislazione in materia, organizzato da soggetti in tal senso autorizzati, per recuperare il punteggio perduto o per riattivare il documento di guida.
15) ESCLUSIONI
La garanzia di cui alla presente Sezione non è operante:
a) per i fatti conseguenti a sommosse popolari, invasioni, insurrezioni, eventi bellici, sabotaggio, atti di terrorismo e di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
b) per i sinistri derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
c) per i sinistri derivanti da fatto doloso;
d) se l'Assicurato non è abilitato alla guida del veicolo, oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, se non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l'Assicurato medesimo, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista e alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge n.990/1969 e s.m.i.;
e) se l'Assicurato è imputato di guida in stato di ebbrezza (artt.186 e 186 bis Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art.189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), salvo il caso di proscioglimento o assoluzione dalle imputazioni, sempreché la sentenza sia passata in giudicato e vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;
f) per i fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove nonché da circolazione su piste o circuiti privati;
g) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dalle presenti condizioni di polizza.
16) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
La garanzia di cui alla presente Sezione 2 è valida per i sinistri verificatisi durante il periodo di validità della tessera associativa e denunciati, con le modalità di cui al successivo art.18.
17) MASSIMALI
La garanzia di cui alla presente Sezione viene prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali dietro presentazione di regolare ricevuta:
a) per i casi di cui all'art.14, lettera a): fino al un massimo di € 250 per sinistro, con il limite di n. 1 corso per documento di guida e per anno assicurativo;
b) per i casi di cui all'art.14, lettera b): fino al un massimo di €.500 per sinistro, con il limite di n.1 esame per documento di guida e per anno assicurativo.
18) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO VALIDI PER LA SEZIONE 2 PERDITE PECUNIARIE (RECUPERO PATENTE E PUNTI PATENTE)
In caso di sinistro relativo alle garanzie di cui alla Sezione 2 - Perdite pecuniarie (Recupero Patente e Punti Patente), l'Assicurato deve darne avviso scritto ad ACI Global entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di decurtazione punti sul documento di guida, utilizzando il Modulo Denuncia Sinistri da inviare all’indirizzo email di ACI Global xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Tale avviso deve contenere:
a. le generalità complete dell'Assicurato, i recapiti telefonici ed il numero della tessera associativa;
b. la copia della lettera recapitata all'Assicurato dalla Direzione Generale per la Motorizzazione (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) riportante la cronologia delle decurtazioni subite, oppure l'estratto storico dal sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
c. l'attestato di frequenza al corso, rilasciato al Socio dall'autoscuola o da altro soggetto autorizzato dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri;
d. la fattura o la ricevuta fiscale numerata, datata e riportante il nominativo del Socio che ha frequentato il corso, rilasciata dall’autoscuola, attestante l'avvenuto pagamento del corso medesimo e/o comprovante, in caso di perdita totale dei punti, le spese sostenute per l'esame di revisione o di riattivazione del documento di guida;
e. le Coordinate bancarie IBAN dell’intestatario della fattura.
L'inadempimento degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 Codice Civile). Qualora il sinistro denunciato risultasse escluso dalle garanzie prestate con la presente assicurazione, ACI Global ne darà comunicazione scritta all'Assicurato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'avviso di sinistro.
19) LIQUIDAZIONE DELLE SPESE
La Contraente rimborserà all'Assicurato, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare documento fiscale, le spese sostenute e ammesse a copertura relative alle garanzie previste alla lett. a) e alla lett. b) dell'art.14.
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dalla Polizza valgono le norme di legge del diritto italiano.
INFORMATIVA ai sensi dell’Articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)
La presente informativa viene fornita, oltre che per rispondere ad un preciso obbligo normativo, per chiarire, nel rispetto del principio di trasparenza, gli ambiti di trattamento delle Sue informazioni personali relativamente alla stipula di polizze assicurative con Sara Assicurazioni S.p.A. e per permetterle di fornire in modo consapevole il Suo consenso, ove necessario, al trattamento dei Suoi dati personali.
1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Sara Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Xxx Xx, 00, Xxxx (il “Titolare” o “Sara Assicurazioni”).
2. COME CONTATTARE IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI?
Il Responsabile della protezione dei dati personali (il “RDP”), in persona del soggetto pro tempore nominato, è contattabile inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica XXX@xxxx.xx ovvero scrivendo al seguente indirizzo:
Responsabile Protezione Dati Personali Sara Assicurazioni S.p.A. Xxx Xx, 00 00000 – Xxxx
3. COS’ É IL DATO PERSONALE?
Ai sensi del GDPR, per dato personale si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”(i “Dati”). Il GDPR definisce, altresì, le particolari categorie di dati personali, ossia “i dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” (i “Dati Sensibili”).
4. QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI E LA RELATIVA BASE GIURIDICA? Il trattamento è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità assicurative quali, a titolo esemplificativo, conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri, attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
I Suoi Dati saranno, altresì, trattati dal Titolare per l’adempimento di obblighi di legge. A titolo esemplificativo, Sara Assicurazioni potrà trattare i Suoi Dati per adempimenti di natura fiscale connessi all’esecuzione del contratto, nonché per obbligazioni relative alla normativa antifrode e antiriciclaggio. Il consenso da Lei prestato sui singoli temi potrà essere revocato in qualsiasi momento contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2. In ogni caso, ci impegniamo ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate siano appropriate rispetto le finalità descritte, e che ciò non determini un’invasione della Sua sfera personale.
No. | Finalità del trattamento | Natura obbligatoria o volontaria del conferimento dei dati personali | Conseguenze del rifiuto al conferimento dei dati personali | Condizione di liceità del trattamento |
1 | Assunzione e gestione della polizza assicurativa | Volontaria | Impossibilità di fornirLe il servizio richiesto | Esecuzione del contratto e il Suo consenso con specifico riferimento al trattamento dei Suoi Dati Sensibili |
5. A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI PERSONALI?
Il Titolare potrà comunicare alcuni Suoi Dati e Dati Sensibili a persone fisiche o giuridiche delle quali si avvale per lo svolgimento di attività connesse alla erogazione dei servizi oggetto del contratto. In particolare, i Suoi Dati potranno essere comunicati a società esterne che offrono servizi amministrativi, servizi informatici, contabili e di consulenza. Tali società tratteranno i Suoi Dati e Dati Sensibili in qualità di Responsabili del trattamento.
L’elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2. Il Titolare, inoltre, potrà comunicare i Suoi Dati e Dati Sensibili, oltre che ai soggetti cui la comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge, a Pubbliche Amministrazioni, alle altre società del Gruppo, siano esse controllanti, controllate o partecipate, a società di coassicurazioni e/o di riassicurazione, agli istituti di credito con cui il Titolare opera a fini di pagamento, a istituti finanziari e/o di factoring. Tali soggetti tratteranno i Suoi Dati in qualità di autonomi titolari del trattamento. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei Suoi Dati e Dati Sensibili a soggetti indeterminati.
6. DOVE TRASFERIAMO I SUOI DATI?
Sara Assicurazioni di norma non trasferisce i Suoi Dati e Dati Sensibili al di fuori dell’Unione Europea. In alcune determinate circostanze e per finalità connesse alla conservazione e gestione elettronica dei dati, alcuni dei suoi Dati possono essere forniti a destinatari che li trasferiscono presso paesi terzi. In questo caso Xxxx Assicurazioni assicura che il destinatario, che opera in qualità di Responsabile del Trattamento, rispetti le disposizioni di cui al GDPR ivi comprese le norme specificatamente dettate per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi. In particolare, Xxxx Assicurazioni garantisce che i trasferimenti avvengano sulla base di una decisione di adeguatezza o della sottoscrizione da parte del Responsabile di clausole contrattuali tipo di protezione dei dati approvate dalla Commissione Europea. L’effettivo trasferimento dei dati personali verso paesi terzi e le connesse maggiori informazioni possono essere richieste contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.
7. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI?
I Dati e i Dati Sensibili a Lei riferibili saranno trattati da Sara Assicurazioni solo per il tempo necessario per le finalità sopra menzionate.
In particolare, riportiamo di seguito i principali periodi di utilizzo e conservazione dei Suoi Dati e i Dati Sensibili con riferimento alle diverse finalità di trattamento:
a) per finalità connesse all’esecuzione del contratto, i Xxxx Xxxx e i Dati Sensibili saranno trattati dal Titolare per tutta la durata del contratto e sino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all’esecuzione del contratto e saranno conservati per un periodo di 11 anni successivo a tale termine per finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge e per consentire al Titolare la difesa dei propri diritti;
8. QUALI SONO I SUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO DEL TRATTAMENTO?
Durante il periodo in cui Sara Assicurazioni è in possesso dei Suoi Dati e, se del caso, dei Suoi Dati Sensibili, Lei, in qualità di interessato del trattamento, può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:
● Diritto di revocare il consenso prestato – Lei ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso da Lei prestato per i diversi trattamenti che lo richiedono
● Diritto di accesso – Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento concernente i Suoi Dati e Dati Sensibili nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento;
● Diritto alla rettifica – Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati e Dati Sensibili in nostro possesso, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti;
● Diritto alla cancellazione – in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi Dati e Dati Sensibili presenti all’interno dei nostri archivi;
● Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento concernente i Suoi Dati e Dati Sensibili;
● Diritto alla portabilità – Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi Dati e Dati Sensibili in nostro possesso in favore di un diverso Titolare;
● Diritto di opposizione – Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi Dati e Dati Sensibili;
● Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – nel caso in cui Sara Assicurazioni si rifiuti di soddisfare le Sue richieste di accesso, verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto. Se del caso, Xxx ha il diritto di proporre reclamo così come descritto nel seguente paragrafo 9.
Lei può esercitare i Suoi diritti contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2
9. COME PROPORRE UN RECLAMO?
Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi Dati e, se del caso, i Suoi Dati Sensibili sono trattati da Sara Assicurazioni, ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo.