CONTRATTO PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI RIDUZIONE ISTANTANEA DEI PRELIEVI DI ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALLA DELIBERA DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS N. 15/10
“CONTRATTO TIPO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RIDUZIONE ISTANTANEA DEI PRELIEVI DI ENERGIA ELETTRICA”
CONTRATTO PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI RIDUZIONE ISTANTANEA DEI PRELIEVI DI ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALLA DELIBERA DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS N. 15/10
Con il presente contratto
TRA
La società Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., con sede legale in Xxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 00, iscritta nel registro delle imprese di Roma, partita IVA e Codice fiscale capitale
sociale ………., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore , in qualità
di ………………, giusti poteri conferiti da ( nel seguito, per brevità Terna) da una parte
e
………………..con sede legale in………….., iscritta nel registro delle imprese di , partita IVA e
Codice fiscale ……………. capitale sociale ………., nella persona del suo legale rappresentante
pro tempore ………….in qualità di ,(nel seguito, per brevità Assegnatario), dall’altra;
Premesso che
a) Il decreto legge 25 gennaio 2010, n.3, ha istituito, per il triennio 2010- 2012, un nuovo servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di Sicilia e di Sardegna, al fine di garantire, con la massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole (di seguito: servizio di riduzione istantanea dei prelievi per la sicurezza), in ottemperanza alle istruzioni impartite da Terna;
b) l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), secondo quanto previsto dal sopra citato decreto, in data 9 febbraio 2010 ha emanato la delibera ARG/elt 15/10, recante “Definizione delle condizioni del servizio di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori” (di seguito delibera 15/10);
c) la delibera 15/10 prevede che Terna definisca:
i. i requisiti minimi tecnici e funzionali degli impianti nei punti di prelievo;
ii. le prestazioni minime richieste per le risorse riducibili istantaneamente, con riferimento alla potenza riducibile istantaneamente e le modalità per la verifica da parte di Terna delle medesime prestazioni;
iii. le condizioni contrattuali che regolano il rapporto tra Terna e i soggetti che prestano il servizio;
d) la delibera 15/10 prevede altresì che Terna si approvvigioni delle risorse riducibili istantaneamente nell’ambito del dispacciamento attraverso procedure trasparenti e non discriminatorie, approvate dall’Autorità;
e) con lettera del 12 febbraio 2010 [prot. 0019678], il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito a Terna e all’Autorità alcune indicazioni in merito alle modalità di attuazione del decreto legge 25 gennaio 2010;
f) l’Autorità con delibera ARG/elt 19/10 ha approvato, con integrazioni, la proposta di Terna relativa alle procedure di cui al precedente alinea;
g) in attuazione di quanto sopra Terna ha pubblicato sul proprio sito Internet in data … l’Avviso per l’assegnazione del servizio di riduzione istantanea dei prelievi per la sicurezza per il triennio 2010-2012 (di seguito: Avviso);
h) l’Assegnatario, in seguito alla partecipazione alla summenzionata procedura, è risultato aggiudicatario del servizio di riduzione istantanea dei prelievi per la sicurezza per gli impianti indicati nell’Allegato 1;
i) tra gli obblighi derivanti dalla partecipazione alla procedura è incluso l’obbligo per l’Assegnatario di sottoscrivere un contratto con Terna per la regolazione del servizio di riduzione istantanea dei prelievi per la sicurezza, in conformità al modello allegato all’Avviso e al Codice di rete;
j) l’Assegnatario è in possesso dei requisiti previsti per l’idoneità a prestare il servizio di riduzione istantanea dei prelievi per la sicurezza come definiti nel Codice di rete, e ha fornito a Terna la documentazione attestante tali requisiti;
k) l’Assegnatario ha assolto gli oneri ed effettuato gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di allacciamento e accesso alla rete di trasmissione nazionale e alle reti di distribuzione ed uso delle stesse;
l) l’Assegnatario dà atto che le prestazioni oggetto del presente contratto sono disciplinate altresì dal Codice di rete nonché da ogni altra disposizione prevista dalla normativa vigente in materia di allacciamento, accesso alla rete di trasmissione nazionale ed uso della rete stessa nonché alle reti di distribuzione che dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva;
m) l’Assegnatario è Utente del dispacciamento (direttamente o tramite un soggetto terzo) per i punti di prelievo indicati nell’Allegato 1 localizzati in Sardegna e/x Xxxxxxx e dà atto che la corretta esecuzione del contratto di dispacciamento per punti di prelievo costituisce condizione necessaria per la prestazione del servizio di riduzione istantanea dei prelievi per la sicurezza e per la conseguente remunerazione dello stesso;
n) l’Assegnatario dà atto che Terna ha diritto di verificare con l’esercente il servizio di trasporto la sussistenza di tutte le condizioni indicate nei precedenti alinea;
o) il servizio di riduzione istantanea dei prelievi per la sicurezza reso disponibile da parte dell’Assegnatario sarà gestito in ordine alle esigenze di funzionamento in sicurezza del sistema elettrico nazionale.
Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 Premesse e allegati
1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto. In particolare:
- Allegato 1: Potenza contrattuale per sito e corrispettivo unitario annuale,
- Allegato 2 :Coefficienti mensili di cui all’articolo 3.2 lettera a) i della delibera 15/10
- Allegato 3: Schema di garanzia.
Articolo 2 Definizioni
2.1. Ai fini e agli effetti del presente contratto si applicano le seguenti definizioni, oltre a quelle contenute nella delibera 15/10 e nel Codice di Rete:
- Potenza contrattuale: potenza riducibile istantaneamente, vale a dire il valore nominale di potenza messa a disposizione dall’Assegnatario in esito alle procedure di assegnazione del servizio di riduzione istantanea dei prelievi per la sicurezza per il periodo 2010– 2012;
- Potenza media mensile minima: prodotto tra la potenza contrattuale e il coefficiente mensile di cui all’allegato 2;
- Periodo di indisponibilità: periodo, di durata complessiva non superiore al 15% delle ore dell’anno solare, in cui la risorsa non è disponibile a causa ad esempio di manutenzione programmata o fuori servizio a seguito dell’attivazione della riduzione istantanea.
- Potenza media oraria: media dei prelievi di potenza nell’ora.
- Potenza media oraria minima: minor valore di potenza media oraria rilevato nel mese.
Articolo 3 Oggetto
3.1 Oggetto del presente contratto è la regolazione del servizio di riduzione istantanea dei prelievi per la sicurezza per il triennio 2010-2012, che l’Assegnatario è tenuto a prestare a Terna attraverso gli impianti indicati nell’Allegato 1. In tale allegato sono riportate per ciascun sito la potenza contrattuale e la relativa remunerazione in esito alla procedura di assegnazione.
Articolo 4 Obblighi dell’Assegnatario
4.1 L’Assegnatario è tenuto a prestare il servizio di riduzione istantanea dei prelievi per la sicurezza per l’intero periodo di durata del contratto.
4.2 Ai fini della prestazione del servizio di riduzione istantanea dei prelievi per la sicurezza l’Assegnatario mette a disposizione la potenza contrattuale secondo quanto riportato nell’Allegato 1.
4.3 L’Assegnatario è tenuto a prestare il servizio di riduzione istantanea dei prelievi per la sicurezza in ottemperanza a quanto definito nelle Regole di dispacciamento di cui al Capitolo 4 del Codice di rete e ai documenti allegati, in particolare: Allegato A.401 “Prescrizioni tecniche integrative per la connessione al Banco Manovra Interrompibili”,
1 Si precisa che le previsioni relative all’interrompibilità di emergenza e ai siti in media tensione non trovano applicazione ai sensi del presente contratto.
Allegato A.41 Unità periferica distacco carichi – Guida alla realizzazione”, Allegato A.42 “Unità periferica distacco carichi – Profilo del protocollo IEC 000-0-000”.
4.4 L’Assegnatario è tenuto a valutare, su base mensile, i periodi di indisponibilità per ciascun sito indicato nell’Allegato 1, e a darne preventiva comunicazione a Terna, mediante la procedura predisposta dalla stessa, entro l’ultimo giorno del mese precedente a quello cui l’indisponibilità si riferisce.
4.5 In deroga ai termini previsti al precedente comma 4.4 , qualora per i siti oggetto del presente contratto sussistano avarie o eventi difficilmente programmabili e che non costituiscano causa di forza maggiore e/o caso fortuito, l’Assegnatario, previa adeguata comunicazione a Terna contenente l’indicazione circostanziata degli eventi che si sono verificati, può, nel corso del mese in cui tali eventi si verificano:
a) indicare un numero maggiore o minore di ore di manutenzione per il sito in questione rispetto a quelle comunicate ai sensi del comma 4.4, fermo restando il limite annuo del periodo di indisponibilità;
b) cedere totalmente o parzialmente la potenza contrattuale ai sensi dell’articolo 11.1, a valere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene comunicata la cessione stessa;
Le richieste relative al punto b) possono essere effettuate non più di due volte nel corso del medesimo anno solare.
4.6 Nel caso in cui l’Assegnatario durante la vigenza del contratto esegua interventi sui propri impianti è tenuto ad informarne Terna mediante comunicazione alla casella di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx prima dell’esecuzione degli interventi e si impegna al termine degli stessi a presentare, su eventuale espressa richiesta di quest’ultima, l’attestazione aggiornata rilasciata da apposito istituto di certificazione accreditato circa l’idoneità degli impianti a prestare il servizio di riduzione istantanea dei prelievi per la sicurezza.
4.7 L’Assegnatario è tenuto a fornire a Terna un riferimento operativo continuativo, 24h su 24h, reperibile per mezzo di: fax, telefono fisso, cellulare, e-mail. Inoltre, deve monitorare l’apparato Unità Periferica Distacco del Carico (UPDC) mediante un sistema di supervisione ed allarmistica; in particolare deve poter rilevare la presenza di segnalazioni invalide, anomalie di apparato, colloquio con Terna non attivo, canale di comunicazione guasto. La presenza di una delle suddette anomalie comporta l’immediata segnalazione del
disservizio da parte dell’Assegnatario a Terna attraverso l’apposita procedura informatica predisposta e ai seguenti numeri di telefono e mail e fax (Terna-Accoe: tel: 00.0000.0000, fax: 00.0000.0000, e-mail: xxxxx@xxxxx.xx). L’Assegnatario è tenuto a risolvere prontamente il disservizio. Il completo ripristino deve avvenire comunque entro 3 giorni lavorativi dal malfunzionamento.
In ogni caso, il numero massimo di malfunzionamenti nel corso dell’anno non può essere superiore a 3. Nel caso di superamento di suddetto limite, Terna non riconoscerà ulteriori malfunzionamenti UPDC ai fini del calcolo della potenza media mensile, della potenza media oraria e comunque ai fini del presente contratto.
4.8 L’Assegnatario accetta preventivamente che Terna verifichi, a consuntivo, l’effettiva avvenuta riduzione. In caso di esito negativo di tale verifica tutto il periodo di non funzionamento del sistema di teledistacco, ovvero dal momento della mancata riduzione al ripristino della funzionalità comprovata da prove congiunte, è computato, ai fini del calcolo della potenza media mensile,della potenza media oraria e comunque ai fini del presente contratto, come un prelievo di potenza pari a 0 (zero). L’Assegnatario si impegna inoltre a mantenere sempre in servizio e alimentati correttamente sia l'apparato UPDC, che il router ad esso collegato. Ciò anche nei casi di chiusura dello stabilimento o della linea produttiva, indipendentemente dalla durata del periodo.
4.9 L’Assegnatario inoltre:
a. assume la piena responsabilità di tutte le conseguenze dirette e indirette derivanti dall’applicazione dell’interruzione della fornitura di energia elettrica;
b. dichiara che la riduzione non comporta in nessun caso rischio alle maestranze, all’ambiente e agli impianti produttivi;
c. accetta senza riserva alcuna che Terna possa verificare presso i suoi impianti l’effettiva predisposizione degli strumenti d’attuazione e di misura e che Terna possa effettuare in ogni momento ispezioni e verifiche per l’accertamento dei requisiti per il servizio di riduzione istantanea dei prelievi per la sicurezza;
d. si impegna a sostenere i costi di adeguamento degli impianti e l’onere per l’annualità intera di noleggio relativo alle linee di comunicazione per l’acquisizione delle misure e/o l’invio degli ordini di riduzione;
e. si impegna a mantenere i requisiti per la fornitura del servizio per l’intera durata del presente contratto.
4.10 L’Assegnatario ha fornito a Terna la attestazione da parte di istituto accreditato del superamento delle prove di collaudo dei circuiti di smistamento attestante la presenza della sigillatura e la misura dei tempi di attuazione del segnale di distacco o, in alternativa, si impegna a fornire a Terna detta attestazione entro 30 giorni dalla data di assegnazione del servizio. A tal riguardo Terna si riserva di effettuare ispezioni e verifiche presso gli impianti per l’accertamento di tali requisiti. Qualora le verifiche diano esito negativo, il presente contratto si intende automaticamente risolto relativamente agli impianti in questione. In tal caso l’Assegnatario è tenuto a riconoscere a Terna quanto già incassato nei mesi precedenti per il servizio di riduzione istantanea dei prelievi per la sicurezza oggetto del presente contratto.
Articolo 5 Remunerazione del servizio riduzione istantanea dei prelievi per la sicurezza
5.1 Per il periodo di validità del presente contratto, il servizio è remunerato per ciascun singolo sito in misura pari al prodotto tra la potenza contrattuale del sito in oggetto e il corrispettivo unitario annuale riportato nell’Allegato 1, a fronte di un numero di interruzioni per anno non superiore a venti (20). Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in mensilità di pari importo.
5.2 Terna, inoltre, riconosce all’Assegnatario un corrispettivo pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di 3.000 €/MW e la differenza, se positiva, tra il numero annuo di interruzioni effettive e 20 riduzioni. Tale clausola verrà applicata ai contratti in essere al 31 dicembre di ogni anno, con riferimento alla potenza media contrattualizzata nell’anno. La regolazione delle partite economiche relative a quanto previsto nel presente comma verrà effettuata nel primo trimestre dell’anno successivo.
5.3 Resta inteso che il numero limite di riduzioni annue (20) di cui ai precedenti commi si intende proporzionalmente ridotto in ragione dell’effettiva durata del contratto.
Articolo 6 Inadempimenti
6.1 Terna con cadenza mensile rileva la potenza media mensile prelevata dalle risorse riducibili istantaneamente, nella disponibilità dell’Assegnatario, e verifica che tale valore non sia inferiore alla potenza media mensile minima. Qualora, in esito a tali rilevazioni, la potenza media mensile prelevata dalle risorse riducibili istantaneamente risulti essere inferiore alla potenza media mensile minima, Terna riduce la quota del corrispettivo di cui all’Articolo 5.1 con riferimento al mese in cui si è verificata tale condizione. In particolare, riconosce all’Assegnatario il pagamento di un dodicesimo del corrispettivo fisso annuale di cui all’ Articolo 5, moltiplicato per un coefficiente dato dal rapporto tra la potenza media mensile effettivamente prelevata nel medesimo mese suscettibile di riduzione istantanea e la potenza media mensile minima.
6.2 Qualora la potenza media mensile prelevata dalle risorse riducibili istantaneamente nella disponibilità dell’Assegnatario sia inferiore alla potenza media mensile minima per tre mesi anche non consecutivi nel medesimo anno solare, a partire dalla successiva violazione e nei mesi successivi dell’anno solare in cui la potenza media mensile assorbita da un sito sia inferiore al 90% della potenza media mensile minima, il corrispettivo mensile come eventualmente modificato ai sensi del comma 6.1 definito per il sito in questione è ridotto di un valore pari a 2.000 €/MW/mese.
6.3 Terna, limitatamente ai punti di prelievo con potenza contrattuale superiore a 100 MW, verifica che la potenza media oraria prelevata dalle risorse riducibili istantaneamente nella disponibilità dell’Assegnatario sia in ciascuna ora non inferiore al 50% della potenza contrattuale2. Qualora tale previsione non sia rispettata, Terna riduce la quota del corrispettivo di cui all’Articolo 5.1 con riferimento al mese in cui si è verificata tale condizione, come eventualmente già modificato ai sensi dei precedenti commi, moltiplicandolo per un coefficiente pari al rapporto tra la potenza media oraria minima prelevata nel corso del mese dalle risorse riducibili istantaneamente e il 50% della potenza contrattuale.
6.4 Resta inteso che il corrispettivo di cui al comma 5.1 come eventualmente ridotto in applicazione di quanto previsto ai precedenti commi è posto pari a zero per i casi in cui per effetto delle suddette riduzioni risulti negativo.
2 La valutazione viene effettuata da Terna al netto dei valori di potenza media oraria minori per un numero pari al numero di ore di indisponibilità comunicate ai sensi dell’articolo 4.4 del presente contratto per il mese in questione.
Articolo 7 Risoluzione
7.1 Il presente contratto è risolto di diritto qualora:
a) risultino non sussistenti i requisiti contenuti nelle Regole di dispacciamento di cui al Capitolo 4 del Codice di rete e nei documenti allegati, in particolare: Allegato A.40 “Prescrizioni tecniche integrative per la connessione al Banco Manovra Interrompibili”, Allegato A.41 Unità periferica distacco carichi – Guida alla realizzazione”, Allegato
A.42 “Unità periferica distacco carichi – Profilo del protocollo IEC 000-0-000;
b) risultino non sussistenti i requisiti richiesti da Terna nell'Avviso;
c) l'Assegnatario non adempia agli impegni previsti nel medesimo Avviso relativi alla produzione della documentazione di cui all’ Articolo 4.10 del presente contratto;
d) il relativo contratto di dispacciamento venga risolto e, comunque, limitatamente agli impianti interessati.
7.2 Terna si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto limitatamente agli impianti interessati qualora:
a. con riferimento ai punti di prelievo di cui al precedente articolo 6.3, la potenza media oraria minima prelevata nel corso di un mese, con esclusione delle ore appartenenti ai periodi di indisponibilità, dalle risorse riducibili istantaneamente nella disponibilità dell’Assegnatario sia inferiore al 10%, della potenza contrattuale;
b. la potenza media mensile prelevata dalle risorse riducibili istantaneamente nella disponibilità dell’Assegnatario sia inferiore al 70%,della potenza media mensile minima;
c. la potenza media mensile prelevata dalle risorse riducibili istantaneamente nella disponibilità dell’Assegnatario sia, nel corso di uno stesso anno solare, inferiore alla potenza media mensile minima per un numero di volte superiore a 5;
d. nel caso in cui, in conseguenza dell’attivazione della risorsa riducibile istantaneamente nella disponibilità dell’Assegnatario, si verifichino significative variazioni dei prelievi di energia elettrica nel medesimo punto di prelievo;
e. il numero delle mancate riduzioni a seguito di richiesta da parte di TERNA come anche confermate dalle successive verifiche effettuate da TERNA che diano esito negativo sia superiore a tre volte anche non consecutive nel periodo di validità del presente contratto.
7.3 L’Assegnatario non può recedere dall’obbligo di fornire il servizio per la durata del presente contratto pena la corresponsione della penale di cui al successivo comma.
7.4 Nei casi di risoluzione del contratto, l’Assegnatario è tenuto a corrispondere a Terna, nel corso dei primi 15 mesi del periodo contrattuale, per ogni MW oggetto di mancato rispetto dell’obbligo assunto, una penale pari al prodotto tra 20.000 euro e il maggior valore tra zero
(0) e la differenza tra 15 ed il numero di mesi di assolvimento del servizio, fatto salvo il diritto di Terna all’integrale risarcimento dei danni subiti.
7.5 Resta inteso che nei casi di risoluzione dei contratto, intervenuta anche successivamente al periodo di cui al precedente comma 7.4, l’Assegnatario sarà tenuto a corrispondere a Terna l’integrale risarcimento dei danni subiti.
Articolo 8 Garanzie
8.1 L’Assegnatario è tenuto a prestare, entro sei mesi dalla stipula del presente contratto, apposita garanzia in favore di TERNA, nella forma di fideiussione a prima richiesta, redatta in conformità al modello allegato (Allegato 3) a copertura delle obbligazioni inerenti il presente contratto e pari al prodotto tra 300.000 €/MW/anno e la potenza contrattuale. Tale ammontare verrà mensilmente ridotto in ragione del prodotto tra 20.000€/MW e il numero di mesi di assolvimento del servizio.
8.2 La fideiussione dovrà avere durata almeno fino al 17-esimo mese successivo al mese di sottoscrizione del contratto.
Articolo 9 Decorrenza e durata del contratto
9.1 Il presente contratto ha efficacia dal …… e durata fino al 31 dicembre 2012.
9.2 Le parti si impegnano a verificare congiuntamente, entro il 31 agosto 2010, l'eventuale positivo esperimento di tutte le istruttorie di compatibilità comunitaria nonché le eventuali variazioni della normativa, ivi incluse quelle derivanti dalla legge di conversione del d.l. 25 gennaio 2010, n. 3. Il contratto si intende risolto, senza oneri per le parti, alla data del 31 agosto 2010, ove la verifica non sia conclusa positivamente.
Articolo 10 Fatturazione e pagamenti
10.1 La periodicità della fatturazione è mensile e calcolata pari ad 1/12 del corrispettivo annuale di cui all’Articolo 5.1, fatte salve le eventuali riduzioni nel mese di riferimento di cui all’Articolo 6. Alla fine di ogni anno solare si procederà agli eventuali conguagli in conseguenza della verifica del numero di interruzioni nel corso del medesimo anno solare di cui all’Articolo 5 del presente contratto.
10.2 Terna entro il giorno 10 del mese n+1 comunica all’Assegnatario i dati necessari per la quantificazione della remunerazione del mese di riferimento “n”. Analoga comunicazione sarà inviata da Terna al cessionario nel caso di cessione del credito di cui al successivo comma 10.11.Trascorsi 5 (cinque) giorni senza rilievi da parte dell’Assegnatario, quest’ultimo emette fattura nei confronti di Terna e ne anticipa una copia tramite fax (00000000000) o email (fatturazioni_P_mercato@terna,it).
10.3 Il termine di scadenza della fattura “Data di Pagamento“ è fissato nel terz’ultimo giorno lavorativo bancario nella città di Roma, del mese n+2.
10.4 Terna provvederà al pagamento con valuta beneficiario la Data di Pagamento - accreditando gli importi sul conto corrente bancario (completo di cod. IBAN) indicato in fattura dall’Assegnatario.
10.5 In caso di mancato pagamento totale o parziale o in caso di ritardato pagamento delle fatture sono dovuti, sugli importi fatturati, non debitamente pagati o pagati in ritardo, interessi moratori per ogni giorno effettivo di ritardo, calcolati al tasso della BCE (Banca centrale Europea) maggiorato di 3 (tre) punti percentuali per tutto il periodo di inadempienza.
10.6 Ogni reclamo relativo alla fattura dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della stessa tramite raccomandata.
10.7 In caso di ritardato pagamento ciascuna parte avrà il diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1194 codice civile, di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati alla data dell’incasso, nonché delle eventuali spese e successivamente in conto capitale, indipendentemente da una diversa imputazione indicata dall’altra Parte all’atto del pagamento.
10.8 Sui pagamenti effettuati successivamente a causa della mancanza di disponibilità della specifica raccolta non saranno riconosciuti interessi moratori.
10.9 In ogni caso, Terna provvederà ai pagamenti solo a seguito della presentazione da parte dell’Assegnatario della attestazione o autocertificazione di cui all’Articolo 4 da parte di istituto accreditato e comunque in conformità ai provvedimenti emanati dalla Autorità circa le modalità di copertura degli oneri per il servizio di interrompibilità.
10.10 L’Assegnatario non può procedere a compensazioni di cui agli artt. 1241 e seguenti del Codice Civile senza il preventivo consenso scritto di Terna.
10.11 L’Assegnatario può cedere, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 1260 e seguenti del codice civile, i crediti maturati nei confronti di Terna in virtù del presente contratto. La cessione dei crediti, o qualsiasi altro atto di disposizione dei crediti di cui al presente contratto,sono ammessi alle seguenti condizioni:
• il contratto di cessione del credito - o altro atto di disposizione del credito - sia stipulato mediante Scrittura Privata Autenticata; e
• il contratto di cessione del credito - o altro atto di disposizione del credito - dovrà essere anticipato tramite fax al numero 0000000000 o all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, nonché notificato a.m. raccomandata A.R. o mezzo equipollente a cura del cedente prima dell'avvio della procedura per il pagamento da parte di Terna, a:
Terna S.p.A.
Direzione Amministrazione- Bilancio Ciclo attivo e regolazione partite energetiche
Xxxxx X. Xxxxxxx, 00 00000 Xxxx
Articolo 11 Cessione del Contratto
11.1 E’ consentita la cessione totale o parziale del servizio di riduzione istantanea dei prelievi per la sicurezza per valori di MW interi ad aziende appartenenti allo stesso gruppo societario dell’Assegnatario e sempre che abbiano i medesimi requisiti dell’Assegnatario e siano localizzate nelle medesime aree territoriali. e i cui carichi interrompibili siano già connessi al Banco Manovra degli Interrompibili (BMI).
11.2 La cessione comporta il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi previsti dal presente contratto a carico dell'Assegnatario ed è condizionata alla verifica in capo al cessionario del possesso dei requisiti richiesti in relazione al contratto oggetto di cessione.
11.3 La cessione del contratto è notificata a TERNA, utilizzando il format predefinito per la configurazione dei carichi asserviti al servizio di riduzione istantanea dei prelievi per la sicurezza ed inviando lettera firmata dal legale rappresentante anticipata via fax al n. 00 0000 0000, almeno 10 giorni prima dell’inizio del mese di effettiva validità della stessa.
Articolo 12 Elezione di domicilio e dati societari
12.1 Le parti eleggono domicilio ai fini del presente contratto rispettivamente:
a. per Terna: presso Terna Spa – Direzione Dispacciamento e Conduzione, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxx;
b. per l'Assegnatario: presso ;
Articolo 13 Norme per la risoluzione di controversie, arbitrato, foro competente
13.1 Le controversie che dovessero insorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione del presente contratto che non si siano potute risolvere con l'accordo diretto dei contraenti sono deferite, se non vi si oppone una delle parti, ad arbitrato.
13.2 Il collegio arbitrale è costituito a norma degli artt. 806 e seguenti c.p.c. ed è composto da tre arbitri nominati uno da Terna, uno dall'Assegnatario ed il terzo con funzioni di Presidente, dai primi due, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente della Corte di Appello di Roma su istanza di una delle parti.
13.3 La parte che intende deferire una controversia agli arbitri deve notificare alla controparte un atto contenente i propri quesiti e la nomina del proprio arbitro.
13.4 Ove, entro sessanta giorni dalla ricezione di tale atto, l’altra parte non notifichi un atto contenente i propri quesiti e la nomina del proprio arbitro la domanda si intende respinta.
13.5 Il collegio arbitrale ha sede a Roma ed esprime la sua decisione a maggioranza entro 90 giorni dall'accettazione del terzo arbitro, salvo proroga concessa d'accordo tra le parti.
13.6 Il collegio arbitrale sceglie la procedura che ritiene più opportuna per giungere alla decisione, salvo quanto stabilito dall'articolo 816 c.p.c.
13.7 Gli arbitri decidono secondo le regole di diritto.
13.8 Qualora la controversia non venga deferita ad arbitrato secondo quanto previsto ai precedenti commi, le parti convengono che il foro competente per ogni controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del presente contratto è esclusivamente il foro di Roma.
Articolo 14 Oneri fiscali e vari eventuali altri oneri
14.1 Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili per legge o per disposizione dell’Autorità al contratto sono a carico dell’Assegnatario, salvo che non siano espressamente a carico di Terna senza possibilità di rivalsa.
Articolo 15 Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito
15.1 Terna è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e siano prevedibili alla data di stipula del presente contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti di Terna, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
15.2 Qualora si verifichi un caso di forza maggiore e/o di caso fortuito, quali eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato dall’autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale o atti di autorità pubblica, la parte che ne subisca le conseguenze informerà l’altra parte del verificarsi dell’evento e dei suoi effetti sulle possibilità di dar corso
alle pattuizioni contrattuali. In tal caso le parti si incontreranno per adottare le azioni necessarie per annullare o per ridurre l’effetto dell’evento. A solo titolo esemplificativo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, le parti si danno reciprocamente atto che costituiscono cause di forza maggiore e/o caso fortuito:
a. scioperi;
b. guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili;
c. blocchi o embarghi;
d. fenomeni naturali avversi, compresi i fulmini, terremoti, cedimenti, incendi, inondazioni, siccità, accumuli di neve o ghiaccio, meteoriti ed eruzioni vulcaniche;
e. collisione di veicoli, aerei, nonché gli effetti delle onde causate da oggetti viaggianti a velocità supersonica;
f. esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
g. atti o omissioni delle autorità che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della parte che la invoca.
15.3 Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore e/o caso fortuito, o i suoi effetti permangano la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le obbligazioni e la parte adempiente potrà astenersi dall’eseguire le proprie.
15.4 Le parti convengono, inoltre, che non costituiscono causa di forza maggiore e/o caso fortuito (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):
a) assemblee sindacali;
b) l’indisponibilità degli impianti per cause tecniche nonché le indisponibilità per manutenzione programmata o accidentale, qualora, l’indisponibilità sia dovuta a non corretta manutenzione dell’sito da parte dell’Assegnatario
c) le variazioni delle condizioni di approvvigionamento dei combustibili;
d) fuori servizio di macchinari di lavorazione legati a fine della vita utile dei macchinari medesimi o di parte di essi;
e) fuori servizio di breve durata di tutte le apparecchiature elettriche che consentono lo svolgimento dei processi produttivi;
f) fuori servizio legato al mancato riavvio degli impianti a seguito di fermate produttive;
g) interventi sugli impianti legati al medesimo servizio di servizio di riduzione istantanea dei prelievi per la sicurezza, incluse attività di modifica, certificazione, ispezione salvo quanto già previsto all’art. 4 del presente contratto;
h) malfunzionamento del canale di trasmissione dati utilizzato per l’invio delle misure.
Articolo 16 Reclami e decadenze
16.1 L’Assegnatario comunica a Terna, a pena di decadenza, ogni reclamo o pretesa di risarcimento entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui lo stesso ha avuto conoscenza del prodursi dell’evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l’ordinaria diligenza, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l’evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto è comunicata a Terna entro e non oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui l’Assegnatario ha avuto conoscenza del prodursi dell’evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l’ordinaria diligenza.
16.2 Terna riferisce all’Assegnatario, con la massima celerità. La risposta è motivata e contiene, in caso di accoglimento, anche la disposizione delle misure necessarie per rimediare ai fatti denunciati.
16.3 In caso di mancata contestazione nei termini indicati l’Assegnatario decade dal diritto.
16.4 L’Assegnatario non può in nessun caso rifiutare o sospendere l’esecuzione delle proprie obbligazioni salvo il caso di forza maggiore e caso fortuito.
Articolo 17 Riservatezza
17.1 L’Assegnatario ai sensi di quanto previsto dagli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 dichiara di essere stato informato di quanto previsto dagli articoli 7 e 13 del suddetto decreto legislativo e, a tal fine, consente a Terna il trattamento e la comunicazione dei dati rivenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto.
Articolo 18 Rinvio
18.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno rinvio alle disposizioni contenute nella delibera ARG/elt 15/10 e nel Codice di rete nonché, in quanto applicabili, a quelle contenute nel Codice Civile.
18.2 Si intendono automaticamente inserite nel presente contratto eventuali modifiche dovute a successive deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Roma, lì ………………….
Per Terna: [firma] Assegnatario: [firma]
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XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Il sottoscritto (indicare Nome e Xxxxxxx rappresentante Assegnatario) dichiara di avere preso conoscenza di quanto precede e di approvare in particolare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., i seguenti articoli: 4 (Obblighi dell’Assegnatario); 6 (Inadempimenti); 7
(Risoluzione); 8 (Garanzie); 10 ( Fatturazione e pagamenti), 13 (Norme per la risoluzione di controversie, arbitrato, foro competente), 15 (Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito); 16 ( Reclami e decadenze).
Assegnatario: [firma]
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