ACCORDO
ACCORDO
SUL TRASFERIMENTO E LA MESSA IN COMUNE DEI CONTRIBUTI AL FONDO
DI RISOLUZIONE UNICO
LE PARTI CONTRAENTI, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia;
IMPEGNATI A conseguire l'istituzione di un quadro finanziario integrato nell'Unione europea di cui l'unione bancaria è parte fondamentale;
RICORDANDO la decisione dei rappresentanti degli Stati membri della zona euro riuniti in sede di Consiglio dell'Unione europea il 18 dicembre 2013, relativa alla negoziazione e alla conclusione di un accordo intergovernativo concernente il funzionamento del Fondo unico di risoluzione (il "Fondo") istituito a norma del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio1 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico ("regolamento SRM"), nonché il mandato accluso a tale decisione;
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
1 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(1) L'Unione europea ha adottato negli ultimi anni una serie di atti giuridici fondamentali per la realizzazione del mercato interno nell'ambito dei servizi finanziari e per garantire la stabilità finanziaria della zona euro e dell'Unione nel suo complesso, nonché per il processo di approfondimento dell'unione economica e monetaria.
(2) Nel giugno del 2009 il Consiglio europeo ha richiesto l'istituzione di un "codice unico europeo applicabile a tutti gli istituti finanziari del mercato unico". L'Unione ha pertanto stabilito una serie di norme prudenziali armonizzate, che gli enti creditizi in tutta l'Unione devono rispettare, con il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1 e la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2.
1 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
2 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 0000/00/XX x 0000/00/XX (XX L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(3) L'Unione ha inoltre istituito le autorità europee di vigilanza (AEV), a cui è affidata una serie di compiti di vigilanza microprudenziale: l'Autorità bancaria europea (ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio1, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio2, e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio3. Ciò è stato accompagnato dall'istituzione del Comitato europeo per il rischio sistemico con il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio4, cui sono affidate talune funzioni di vigilanza macroprudenziale.
1 Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
2 Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
3 Regolamento (UE) n . 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
4 Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).
(4) L'Unione ha istituito un meccanismo di vigilanza unico con il regolamento (UE)
n. 1024/20131, che attribuisce alla Banca centrale europea (BCE) compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e che conferisce alla BCE, la quale agisce insieme con le autorità nazionali competenti, poteri di vigilanza sugli enti creditizi stabiliti negli Stati membri la cui moneta è l'euro e negli Stati membri la cui moneta non è l'euro che abbiano instaurato una cooperazione stretta con la BCE a fini di vigilanza (gli "Stati membri partecipanti").
(5) Con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento2 ("direttiva BRR"), l'Unione armonizza le leggi e i regolamenti nazionali sulla risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento, anche in ordine all'istituzione di meccanismi di finanziamento nazionali della risoluzione.
1 Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.
(6) Il Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2012 ha affermato che "[i]n un contesto in cui la vigilanza bancaria è trasferita effettivamente ad un meccanismo di vigilanza unico sarà necessario un meccanismo di risoluzione unico, dotato dei poteri atti ad assicurare che qualsiasi banca in uno Stato membro partecipante possa essere assoggettata a risoluzione mediante gli strumenti opportuni". Il Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2012 ha inoltre dichiarato che "[i]l meccanismo di risoluzione unico dovrebbe basarsi sui contributi dello stesso settore finanziario e comprendere adeguate ed efficaci misure di sostegno. Queste ultime non dovrebbero avere implicazioni di bilancio nel medio termine assicurando che gli aiuti pubblici siano recuperati attraverso prelievi ex post nel settore finanziario". In tale contesto l'Unione ha adottato il regolamento SRM, che crea un sistema centralizzato di adozione delle decisioni per la risoluzione, dotato di mezzi finanziari adeguati attraverso l'istituzione del Fondo. Il regolamento SRM si applica alle entità situate negli Stati membri partecipanti.
(7) Il regolamento SRM istituisce, in particolare, il Fondo e ne stabilisce le modalità di utilizzo. La direttiva BRR e il regolamento SRM stabiliscono i criteri generali per fissare e calcolare i contributi ex ante ed ex post degli enti necessari al finanziamento del Fondo, nonché l'obbligo degli Stati membri di prelevarli a livello nazionale. Tuttavia, gli Stati membri partecipanti che, a norma della direttiva BRR e del regolamento SRM, raccolgono i contributi degli enti situati nei loro rispettivi territori rimangono competenti per il trasferimento di tali contributi al Fondo. L'obbligo di trasferimento al Fondo dei contributi raccolti a livello nazionale non discende dal diritto dell'Unione. Tale obbligo sarà stabilito dal presente accordo, che determina le condizioni alle quali le parti contraenti, conformemente alle proprie rispettive norme costituzionali, convengono congiuntamente di trasferire al Fondo i contributi che raccolgono a livello nazionale.
(8) La competenza di ciascuno Stato membro partecipante per il trasferimento dei contributi raccolti a livello nazionale dovrebbe essere esercitata in modo tale da rispettare il principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), conformemente al quale gli Stati membri devono, tra l'altro, facilitare all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione. Per tale motivo, gli Stati membri partecipanti dovrebbero garantire che le risorse finanziarie siano fatte confluire in modo uniforme verso il Fondo, assicurandone in tal modo il corretto funzionamento.
(9) Di conseguenza le parti contraenti hanno concluso il presente accordo, per mezzo del quale stabiliscono tra l'altro l'obbligo di trasferire al Fondo i contributi raccolti a livello nazionale, sulla scorta di criteri, modalità e condizioni uniformi, in particolare l'assegnazione, in un periodo transitorio, dei contributi raccolti a livello nazionale a diversi comparti corrispondenti a ciascuna parte contraente, nonché la messa in comune progressiva dei comparti in modo tale che questi cessino di esistere alla fine di tale periodo transitorio.
(10) Le parti contraenti rammentano che è loro obiettivo preservare parità di condizioni e ridurre al minimo il costo complessivo della risoluzione per i contribuenti ed esamineranno l'onere globale a carico dei rispettivi settori bancari al momento di definire i contributi al Fondo e il loro trattamento fiscale.
(11) Il contenuto del presente accordo è limitato agli elementi specifici relativi al Fondo che rimangono di competenza degli Stati membri. Il presente accordo non pregiudica le disposizioni comuni stabilite conformemente al diritto dell'Unione e nemmeno ne modifica l'ambito di applicazione. Esso è piuttosto concepito come complemento della normativa dell'Unione sulla risoluzione delle crisi del settore bancario, favorevole e intrinsecamente legato alla realizzazione delle politiche dell'Unione, in particolare l'istituzione del mercato interno nel settore dei servizi finanziari.
(12) Le disposizioni legislative e regolamentari nazionali che recepiscono la direttiva BRR, comprese quelle relative all'istituzione di meccanismi di finanziamento nazionali, iniziano ad applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2015. Le disposizioni relative all'istituzione del Fondo ai sensi del regolamento SRM saranno applicabili, in linea di principio, a decorrere dal
1º gennaio 2016. Di conseguenza, le parti contraenti raccoglieranno i contributi destinati al meccanismo nazionale di finanziamento della risoluzione che sono tenute a istituire fino alla data di applicazione del regolamento SRM, data in cui esse inizieranno a raccogliere i contributi destinati al Fondo. Allo scopo di rafforzare la capacità finanziaria del Fondo fin dal suo avvio, le parti contraenti si impegnano a trasferire al Fondo i contributi che hanno raccolto a norma della direttiva BRR fino alla data di applicazione del regolamento SRM.
(13) Si riconosce che si possono verificare situazioni in cui i mezzi disponibili nel Fondo non siano sufficienti per una particolare azione di risoluzione e i contributi ex post che si dovrebbero raccogliere per coprire i necessari importi aggiuntivi non siano immediatamente accessibili. Conformemente alla dichiarazione dell'Eurogruppo e del Consiglio del 18 dicembre 2013, al fine di assicurare un finanziamento continuo e sufficiente durante il periodo transitorio, le parti contraenti interessate da una particolare azione di risoluzione dovrebbero fornire finanziamenti ponte provenienti da fonti nazionali o dal meccanismo europeo di stabilità ("MES") in linea con le procedure concordate, tra cui la previsione della possibilità di trasferimenti temporanei tra i comparti nazionali. Le parti contraenti dovrebbero disporre di procedure che consentano loro di far fronte in maniera tempestiva a qualsiasi richiesta di finanziamenti ponte. Durante il periodo transitorio saranno elaborate misure comuni di sostegno, che faciliteranno l'assunzione di prestiti da parte del Fondo. Il settore bancario in tutti gli Stati membri partecipanti sarà in definitiva responsabile del rimborso tramite contributi, compresi i contributi ex post. Tali misure garantiranno la parità di trattamento tra tutte le parti contraenti che partecipano al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico, comprese le parti contraenti che abbiano aderito in una fase successiva, in termini di diritti e obblighi e sia nel periodo transitorio che a regime. Dette misure garantiranno parità di condizioni con gli Stati membri che non partecipano né al meccanismo di vigilanza unico né al meccanismo di risoluzione unico.
(14) Il presente accordo dovrebbe essere ratificato da tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro e dagli Stati membri la cui moneta non è l'euro che partecipano al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico.
(15) Gli Stati membri la cui moneta non è l’euro e che non sono parti contraenti dovrebbero aderire al presente accordo, con diritti e obblighi pieni, in linea con quelli delle parti contraenti, dalla data in cui adottano effettivamente l'euro come moneta o, altrimenti, dalla data di entrata in vigore della decisione della BCE sulla cooperazione stretta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013.
(16) Il 21 maggio 2014 i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno autorizzato le parti contraenti a richiedere alla Commissione europea e al Comitato di risoluzione unico (il "Comitato") di svolgere i compiti previsti dal presente accordo.
(17) L'articolo 15 del regolamento SRM, quale risultante alla data della sua adozione iniziale, stabilisce principi generali che disciplinano la risoluzione, a norma dei quali gli azionisti dell'ente soggetto a risoluzione sostengono per primi le perdite e i creditori dell’ente soggetto a risoluzione sostengono le perdite dopo gli azionisti, secondo l’ordine di priorità dei loro crediti. L'articolo 27 del regolamento SRM stabilisce di conseguenza uno strumento di bail-in il quale dispone che gli azionisti, i detentori di pertinenti strumenti di capitale e altre passività ammissibili dell'ente soggetto a risoluzione forniscano, tramite svalutazione, conversione o altrimenti, un contributo all'assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione pari a un importo non inferiore all'8% delle passività totali dell'ente soggetto a risoluzione, compresi i fondi propri, calcolate al momento dell'azione di risoluzione in base alla valutazione di cui all'articolo 20 del regolamento SRM, e dispone altresì che il contributo del Fondo non superi il 5% delle passività totali dell'ente soggetto a risoluzione, compresi i fondi propri, calcolate al momento dell'azione di risoluzione in base alla valutazione di cui all'articolo 20 del regolamento SRM, a meno che tutte le passività non garantite e non privilegiate diverse dai depositi ammissibili siano state svalutate o interamente convertite. Inoltre, gli articoli 18, 52 e 55 del regolamento SRM, quali risultanti alla data della sua adozione iniziale, stabiliscono una serie di norme di procedura relative al processo decisionale del Comitato e delle istituzioni dell'Unione. Tali elementi del regolamento SRM costituiscono una base essenziale del consenso delle parti contraenti a essere vincolate dal presente accordo.
(18) Le parti contraenti riconoscono che le disposizioni pertinenti della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati nonché il diritto internazionale consuetudinario devono applicarsi in relazione a qualsiasi modifica fondamentale delle circostanze che si sia verificata contro la loro volontà e che incida sulla base essenziale del consenso delle parti contraenti a essere vincolate dalle disposizioni del presente accordo, secondo quanto indicato al considerando 17. Le parti contraenti possono pertanto invocare le conseguenze di qualsiasi modifica fondamentale delle circostanze che si sia verificata contro la loro volontà, conformemente al diritto internazionale pubblico. Se una parte contraente invoca tali conseguenze, qualsiasi altra parte contraente può sottoporre la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea ("Corte di giustizia"). Alla Corte di giustizia dovrebbe essere conferito il potere di verificare se esistano modifiche fondamentali delle circostanze e quali ne siano le conseguenze. Le parti contraenti riconoscono che invocare le conseguenze dopo l'abrogazione o la modifica di uno degli elementi del regolamento SRM di cui al considerando 17, effettuata contro la volontà di una qualsiasi delle parti contraenti e suscettibile di incidere sulla base essenziale del loro consenso a essere vincolate dalle disposizioni del presente accordo, si tradurrà in una controversia concernente l'applicazione del presente accordo ai fini dell'articolo 273 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che può pertanto essere sottoposta alla Corte di giustizia a norma di tale disposizione. Qualsiasi parte contraente può inoltre chiedere alla Corte di giustizia misure provvisorie, conformemente all'articolo 278 TFUE e agli articoli da 160 a 162 del regolamento di procedura della Corte di giustizia1. Nel dirimere la controversia e decidere in merito alla concessione delle misure provvisorie, la Corte di giustizia dovrebbe tenere conto degli obblighi delle parti contraenti derivanti dal TUE e dal TFUE, inclusi quelli relativi al meccanismo di risoluzione unico e alla sua integrità.
1 Regolamento di procedura della Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx 00 xxxxxxxxx 0000 (XX L 265 del 29.9.2012, pag. 1), comprese eventuali modificazioni successive.
(19) La Corte di giustizia è competente per determinare se le istituzioni dell'Unione, il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione applichino lo strumento del bail-in in maniera compatibile con il diritto dell'Unione, conformemente ai mezzi di ricorso previsti dal TUE e dal TFUE, in particolare gli articoli 258, 259, 260, 263, 265 e 266 TFUE.
(20) Poiché il presente accordo costituisce uno strumento di diritto internazionale pubblico, i diritti e gli obblighi da esso previsti sono soggetti al principio di reciprocità. Pertanto, il consenso di ognuna delle parti contraenti a essere vincolata dal presente accordo è subordinato al pari rispetto dei diritti e degli obblighi in capo a ognuna delle parti contraenti. Ne consegue che la violazione di una parte contraente dell'obbligo di trasferire i contributi al Fondo dovrebbe comportare l'esclusione delle entità autorizzate nel suo territorio dall'accesso al Fondo. Al Comitato e alla Corte di giustizia dovrebbe essere conferito il potere di determinare e di dichiarare se le parti contraenti abbiano violato il loro impegno al trasferimento dei contributi, conformemente alle procedure stabilite nel presente accordo. Le parti contraenti riconoscono che, in caso di violazione dell'obbligo di trasferire i contributi, l'unica conseguenza giuridica sarà l'esclusione della parte contraente che ha commesso la violazione dal finanziamento a carico del Fondo, mentre gli obblighi delle altre parti contraenti dell'accordo restano immutati.
(21) Il presente accordo istituisce un meccanismo in base al quale gli Stati membri partecipanti si impegnano a rimborsare congiuntamente, tempestivamente e con gli interessi, a ciascuno Stato membro che non partecipa al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico, l'importo che tale Stato membro non partecipante ha pagato in termini di risorse proprie corrispondenti all'uso del bilancio generale dell'Unione nei casi di responsabilità extracontrattuale e relativi costi, in relazione all'esercizio dei poteri da parte delle istituzioni dell'Unione ai sensi del regolamento SRM. La responsabilità di ciascuno Stato membro partecipante in base a tale meccanismo dovrebbe essere separata e individuale e non in solido e, pertanto, ciascuno Stato membro partecipante dovrebbe rispondere solo per la propria parte dell'obbligo di rimborso secondo quanto determinato dal presente accordo.
(22) Le controversie che sorgono tra le parti contraenti in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo, comprese quelle relative al rispetto degli obblighi ivi stabiliti, dovrebbero essere soggette alla competenza della Corte di giustizia a norma dell'articolo 273 TFUE. Gli Stati membri la cui moneta non è l'euro e che non sono parti del presente accordo dovrebbero avere la possibilità di sottoporre alla Corte di giustizia qualunque controversia sull'interpretazione e sull'esecuzione delle disposizioni stabilite nel presente accordo relativamente all'indennizzo in caso di la responsabilità extracontrattuale e relativi costi.
(23) Il trasferimento dei contributi da parte delle parti contraenti che divengano parte del meccanismo di vigilanza unico e del meccanismo di risoluzione unico a una data successiva alla data di applicazione del presente accordo dovrebbe essere effettuato nel rispetto del principio della parità di trattamento con le parti contraenti che partecipano al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico alla data di applicazione del presente accordo. Le parti contraenti che partecipano al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico alla data di applicazione del presente accordo non dovrebbero sostenere l'onere delle risoluzioni cui avrebbero dovuto contribuire i meccanismi di finanziamento nazionali delle parti contraenti che partecipino in una fase successiva. Analogamente, queste ultime non dovrebbero sostenere il costo delle risoluzioni sorte prima della data in cui esse siano divenute Stati membri partecipanti, di cui dovrebbe essere responsabile il Fondo.
(24) Se si pone fine alla cooperazione stretta di una parte contraente la cui moneta non è l'euro con la BCE ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013, si dovrebbe decidere in merito a una ripartizione equa dei contributi cumulati versati dalla parte contraente in questione, tenuto conto degli interessi di tale parte contraente e del Fondo. Di conseguenza, l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento SRM stabilisce le modalità, i criteri e la procedura che il Comitato deve seguire per concordare con lo Stato membro interessato dalla cessazione della cooperazione stretta il recupero dei contributi trasferiti da detto Stato membro.
(25) L'obiettivo delle parti contraenti, nel pieno rispetto delle procedure e dei requisiti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, è di includere al più presto nel quadro giuridico dell'Unione le norme sostanziali del presente accordo, conformemente al TUE e al TFUE,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
TITOLO I
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
ARTICOLO 1
1. Con il presente accordo le parti contraenti si impegnano a:
a) trasferire i contributi raccolti a livello nazionale a norma della direttiva BRR e del regolamento SRM al Fondo di risoluzione unico (il "Fondo") istituito da tale regolamento; e
b) assegnare, durante il periodo transitorio che decorre dalla data di applicazione del presente accordo, quale determinata dall'articolo 12, paragrafo 2, del presente accordo, e termina nel momento in cui il Fondo raggiunge il livello-obiettivo del finanziamento determinato all'articolo 68 del regolamento SRM, ma non oltre 8 anni dalla data di applicazione del presente accordo (periodo transitorio), i contributi che le stesse raccolgono a livello nazionale in conformità del regolamento SRM e della direttiva BRR ai diversi comparti corrispondenti a ciascuna parte contraente. I comparti sono oggetto di una progressiva messa in comune di modo che questi cesseranno di esistere alla fine del periodo transitorio, sostenendo così l’efficacia delle operazioni e del funzionamento del Fondo.
2. Il presente accordo si applica alle parti contraenti i cui enti sono sottoposti al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico, conformemente alle pertinenti disposizioni, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e del regolamento SRM (parti contraenti che partecipano al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico).
TITOLO II
COERENZA E RAPPORTO CON IL DIRITTO DELL'UNIONE
ARTICOLO 2
1. Il presente accordo è applicato e interpretato dalle parti contraenti conformemente ai trattati su cui si fonda l'Unione europea e al diritto dell'Unione europea, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, TUE e la normativa dell'Unione sulla risoluzione degli enti.
2. Il presente accordo si applica per quanto compatibile con i trattati su cui si fonda l'Unione europea e con il diritto dell'Unione. Esso non interferisce con le competenze dell'Unione relativamente al mercato interno.
3. Ai fini del presente accordo si applicano le pertinenti definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento SRM.
TITOLO III
TRASFERIMENTO DI CONTRIBUTI E COMPARTI
ARTICOLO 3
Trasferimento di contributi
1. Le parti contraenti si impegnano congiuntamente a trasferire in modo irrevocabile al Fondo i contributi raccolti dagli enti autorizzati nei rispettivi territori a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento SRM e conformemente ai criteri stabiliti in essi e negli atti delegati e di esecuzione a cui fanno riferimento. Il trasferimento di contributi ha luogo alle condizioni di cui agli articoli da 4 a 10 del presente accordo.
2. Le parti contraenti trasferiscono i contributi ex ante corrispondenti a ciascun anno al più tardi entro il 30 giugno dello stesso anno. Il trasferimento iniziale di contributi ex ante al Fondo sarà effettuato al più tardi entro il 30 giugno 2016 oppure, qualora l'accordo non sia entrato in vigore entro tale data, al più tardi sei mesi dopo la sua data di entrata in vigore.
3. I contributi raccolti dalle parti contraenti a norma degli articoli 103 e 104 della direttiva BRR prima della data di applicazione del presente accordo sono trasferiti al Fondo al più tardi entro il
31 gennaio 2016 o, qualora l'accordo non sia entrato in vigore entro tale data, al più tardi un mese dopo la sua data di entrata in vigore.
4. Qualsiasi importo erogato dal meccanismo di finanziamento della risoluzione di una parte contraente prima della data di applicazione del presente accordo per azioni di risoluzione nel proprio territorio è dedotto dai contributi che devono essere trasferiti da tale parte contraente al Fondo di cui al paragrafo 3. In tal caso la parte contraente in questione resta vincolata a trasferire al Fondo un importo equivalente a quello che sarebbe stato necessario per raggiungere il livello- obiettivo del finanziamento del suo meccanismo di finanziamento della risoluzione, a norma dell'articolo 102 della direttiva BRR ed entro i termini ivi previsti.
5. Le parti contraenti trasferiscono i contributi ex post immediatamente dopo averli raccolti.
ARTICOLO 4
Comparti
1. Durante il periodo transitorio, i contributi raccolti a livello nazionale sono trasferiti al Fondo in modo tale che siano assegnati ai comparti corrispondenti a ciascuna parte contraente.
2. La dimensione dei comparti di ciascuna parte contraente è uguale al totale dei contributi dovuti dagli enti autorizzati in ciascuno dei rispettivi territori a norma degli articoli 68 e 69 del regolamento SRM e degli atti delegati e di esecuzione a cui fanno riferimento.
3. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, il Comitato elabora, a fini esclusivamente informativi, un elenco in cui specifica la dimensione dei comparti di ciascuna parte contraente. Tale elenco è aggiornato ogni anno del periodo transitorio.
ARTICOLO 5
Funzionamento dei comparti
1. Se, conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento SRM, si decide di fare ricorso al Fondo, il Comitato ha il potere di disporre dei comparti del Fondo secondo le seguenti modalità:
a) in primo luogo, i costi sono sostenuti dai comparti corrispondenti alle parti contraenti in cui è stabilito o autorizzato l'ente o il gruppo soggetto a risoluzione. Nel caso in cui un gruppo transfrontaliero sia soggetto a risoluzione, i costi sono ripartiti tra i diversi comparti corrispondenti alle parti contraenti in cui sono stabilite o autorizzate l'impresa madre e le filiazioni in proporzione all'importo relativo dei contributi che ciascuna entità del gruppo soggetto a risoluzione ha fornito ai propri comparti rispetto all'importo aggregato di contributi che tutte le entità del gruppo hanno fornito ai loro comparti nazionali.
Se una parte contraente in cui sono stabilite o autorizzate l'impresa madre o la filiazione ritiene che l'applicazione del criterio per la ripartizione dei costi di cui al primo comma conduca a una forte asimmetria fra la ripartizione dei costi fra i comparti e il profilo di rischio delle entità interessate dalla risoluzione, può chiedere al Comitato di prendere in considerazione senza indugio anche i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 5, della direttiva BRR. Se non dà seguito alla richiesta presentata dalla parte contraente interessata, il Comitato spiega pubblicamente la sua posizione.
Si fa ricorso ai mezzi finanziari disponibili all'interno dei comparti corrispondenti alle parti contraenti di cui al primo comma, a concorrenza dell'onere a cui ciascun comparto nazionale deve contribuire in base ai criteri di ripartizione dei costi stabiliti nel primo e secondo comma, secondo le seguenti modalità:
– durante il primo anno del periodo transitorio, si fa ricorso a tutti i mezzi finanziari disponibili all'interno di detti comparti;
– durante il secondo e il terzo anno del periodo transitorio, si fa ricorso rispettivamente al 60% e al 40% dei mezzi finanziari disponibili all'interno di detti comparti;
– durante gli anni successivi del periodo transitorio, la disponibilità dei mezzi finanziari nei comparti corrispondenti a tali parti contraenti diminuisce annualmente di 6 ⅔ punti percentuali.
La suddetta riduzione annuale della disponibilità di mezzi finanziari nei comparti corrispondenti alle relative parti contraenti è ripartita in modo uniforme per ogni trimestre;
b) in secondo luogo, qualora i mezzi finanziari disponibili all'interno dei comparti delle parti contraenti interessate di cui alla lettera a) non siano sufficienti a realizzare la missione del Fondo di cui all'articolo 75 del regolamento SRM, si fa ricorso ai mezzi finanziari disponibili nei comparti del Fondo corrispondenti a tutte le parti contraenti.
I mezzi finanziari disponibili nei comparti di tutte le parti contraenti sono integrati, nella stessa misura specificata al terzo comma della presente lettera, dai mezzi finanziari rimanenti nei comparti nazionali corrispondenti alle parti contraenti interessate dalla risoluzione di cui alla lettera a).
In caso di risoluzione di un gruppo transfrontaliero, l'assegnazione dei mezzi finanziari resi disponibili tra i comparti delle parti contraenti interessate ai sensi della presente lettera, primo e secondo xxxxx, segue la stessa chiave di distribuzione dei costi tra di essi, conformemente alla lettera a). Se l'ente o gli enti autorizzati in una delle parti contraenti interessate soggetto alla risoluzione a livello di gruppo non necessitano della totalità dei mezzi finanziari disponibili a norma della lettera b), i mezzi finanziari disponibili non necessari a norma della lettera b) sono utilizzati nella risoluzione degli enti autorizzati nelle altre parti contraenti interessate dalla risoluzione a livello di gruppo.
Durante il periodo transitorio, il ricorso a tutti i comparti nazionali delle parti contraenti avviene nel modo seguente:
– durante il primo e il secondo anno del periodo transitorio, si fa ricorso rispettivamente al 40% e al 60% dei mezzi finanziari disponibili all'interno di detti comparti;
– durante gli anni successivi del periodo transitorio, la disponibilità dei mezzi finanziari in detti comparti aumenta annualmente di 6 ⅔ punti percentuali.
Tale aumento annuale della disponibilità di mezzi finanziari in tutti i comparti nazionali delle parti contraenti è ripartito in modo uniforme per ogni trimestre;
c) in terzo luogo, qualora i mezzi finanziari impiegati conformemente alla lettera b) non siano sufficienti a realizzare la missione del Fondo di cui all'articolo 75 del regolamento SRM, si fa ricorso a tutti i mezzi finanziari restanti nei comparti corrispondenti alle parti contraenti interessate di cui alla lettera a).
In caso di risoluzione di un gruppo transfrontaliero, si fa ricorso ai comparti delle parti contraenti interessate che non hanno fornito mezzi finanziari sufficienti conformemente alle lettere a) e b) relativamente alla risoluzione di entità autorizzate nei loro territori. I contributi di ogni comparto sono determinati in base ai criteri di ripartizione dei costi stabiliti alla lettera a);
d) in quarto luogo e fatti salvi i poteri del Comitato di cui alla lettera e), qualora i mezzi finanziari di cui alla lettera c) non siano sufficienti a coprire i costi di una particolare azione di risoluzione, le parti contraenti interessate di cui alla lettera a) trasferiscono al Fondo, dagli enti autorizzati nei rispettivi territori, i contributi straordinari ex post raccolti conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 70 del regolamento SRM.
In caso di risoluzione di un gruppo transfrontaliero, i contributi ex post sono trasferiti dalle parti contraenti interessate che non hanno fornito mezzi finanziari sufficienti conformemente alle lettere da a) a c) relativamente alla risoluzione di entità autorizzate nei loro territori;
e) se i mezzi finanziari di cui alla lettera c) non sono sufficienti a coprire i costi di una particolare azione di risoluzione e finché non saranno immediatamente accessibili i contributi straordinari ex post di cui alla lettera d), anche per motivi connessi alla stabilità degli enti interessati, il Comitato può esercitare il potere di contrarre per il Fondo prestiti o altre forme di sostegno conformemente agli articoli 72 e 73 del regolamento SRM, oppure il potere di effettuare trasferimenti temporanei tra i comparti conformemente all'articolo 7 del presente accordo.
Qualora il comitato decida di esercitare i poteri di cui al primo comma della presente lettera, le parti contraenti interessate di cui alla lettera d) trasferiscono al Fondo contributi straordinari ex post al fine di rimborsare i prestiti o le altre forme di sostegno, o il trasferimento temporaneo tra i comparti.
2. I rendimenti degli investimenti degli importi trasferiti al Fondo, conformemente all'articolo 74 del regolamento SRM, sono assegnati a ciascun comparto in misura proporzionale ai rispettivi mezzi finanziari disponibili, esclusi eventuali crediti o impegni di pagamento irrevocabili ai fini dell'articolo 75 del regolamento SRM attribuibili a ciascun comparto. I rendimenti degli investimenti relativi alle operazioni di risoluzione che il Fondo può effettuare, a norma dell'articolo 75 del regolamento SRM, sono assegnati a ciascun comparto in misura proporzionale al rispettivo contributo a una particolare azione di risoluzione.
3. Al termine del periodo transitorio si procede alla fusione di tutti i comparti, che cessano così di esistere.
ARTICOLO 6
Trasferimento di contributi ex ante aggiuntivi e livello-obiettivo
1. Le parti contraenti garantiscono di ricostituire il Fondo, ove appropriato, mediante contributi ex ante, da versare entro i termini stabiliti dall'articolo 68, paragrafi 2, 3 e 5, lettera a), del regolamento SRM in misura equivalente a quella necessaria per raggiungere il livello-obiettivo di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento SRM.
2. Durante il periodo transitorio il trasferimento dei contributi connessi alla ricostituzione del Fondo è ripartito fra i comparti secondo le seguenti modalità:
a) le parti contraenti interessate dalla risoluzione trasferiscono i contributi alla parte del loro comparto che non è ancora stata oggetto di messa in comune a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b);
b) tutte le parti contraenti trasferiscono i contributi alla parte dei loro rispettivi comparti oggetto di messa in comune a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b).
ARTICOLO 7
Trasferimento temporaneo tra comparti
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a d), durante il periodo transitorio le parti contraenti interessate dalla risoluzione possono richiedere al Comitato di impiegare temporaneamente la parte dei mezzi finanziari, non ancora messa in comune, disponibili nei comparti del Fondo corrispondenti alle altre parti contraenti. In tal caso, le parti contraenti interessate trasferiscono successivamente al Fondo, prima del termine del periodo transitorio, contributi ex post straordinari per un importo equivalente a quello ricevuto dai loro comparti unitamente agli interessi maturati, in modo da rimborsare gli altri comparti.
2. L'importo trasferito in via temporanea da ciascun comparto ai comparti riceventi è proporzionale alla loro dimensione, quale determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, e non supera il 50% dei mezzi finanziari disponibili nell'ambito di ciascun comparto non ancora oggetto di messa in comune. In caso di risoluzione di un gruppo transfrontaliero, l'assegnazione dei mezzi finanziari resi disponibili tra i comparti delle parti contraenti interessate ai sensi del presente paragrafo segue la stessa chiave di distribuzione dei costi tra di essi stabilita dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a).
3. Le decisioni del Comitato relative alla richiesta di trasferimento temporaneo di mezzi finanziari tra comparti di cui al paragrafo 1 sono adottate a maggioranza semplice dei membri riuniti in sessione plenaria, come specificato all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento SRM. Nella decisione relativa al trasferimento temporaneo, il Comitato specifica il tasso di interesse, il termine per il rimborso e altri termini e condizioni concernenti il trasferimento di mezzi finanziari tra comparti.
4. La decisione del Comitato che approva il trasferimento temporaneo di mezzi finanziari di cui al paragrafo 3 può entrare in vigore solo se nessuna delle parti contraenti dai cui comparti è effettuato il trasferimento solleva obiezioni entro un periodo di 4 giorni di calendario dalla data di adozione della decisione.
Durante il periodo transitorio, il diritto di sollevare obiezioni di una parte contraente può essere esercitato solo se:
a) essa può avere bisogno dei mezzi finanziari provenienti dal comparto nazionale che corrisponde a essa per finanziare un'azione di risoluzione a breve termine o se il trasferimento temporaneo compromette lo svolgimento di un'azione di risoluzione in corso nel suo territorio;
b) il trasferimento temporaneo riguarda più del 25% della sua parte del comparto nazionale non ancora oggetto di messa in comune a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b); o
c) essa ritiene che la parte contraente il cui comparto beneficia del trasferimento temporaneo non fornisca garanzie di rimborso proveniente da fonti nazionali o di sostegno proveniente dal MES in linea con le procedure concordate.
La parte contraente che intende sollevare obiezioni motiva debitamente il verificarsi di una delle circostanze di cui alle lettere da a) a c).
Qualora siano sollevate obiezioni conformemente al presente paragrafo, la decisione del comitato sul trasferimento temporaneo è adottata escludendo i mezzi finanziari dei comparti delle parti contraenti che hanno sollevato le obiezioni.
5. Se un ente di una parte contraente dal cui comparto sono stati trasferiti mezzi finanziari a norma del presente articolo è soggetto a risoluzione, tale parte contraente può chiedere al Comitato di trasferire dal Fondo al suo comparto un importo equivalente a quello inizialmente trasferito da tale comparto. Xxx sia formulata una tale richiesta, il Comitato approva immediatamente il trasferimento.
In tal caso, le parti contraenti che hanno inizialmente beneficiato dell'impiego temporaneo dei mezzi finanziari sono responsabili del trasferimento al Fondo degli importi assegnati alla parte contraente interessata ai sensi del primo comma, nei termini e alle condizioni che saranno specificate dal Comitato.
6. Il Comitato specifica i criteri generali che determinano le condizioni a cui è soggetto il trasferimento temporaneo di mezzi finanziari tra comparti previsto nel presente articolo.
ARTICOLO 8
Parti contraenti la cui moneta non è l’euro
1. Qualora, a una data successiva a quella di applicazione del presente accordo ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, il Consiglio dell'Unione europea adotti una decisione che abroga la deroga di una parte contraente la cui moneta non è l'euro, quale definita all'articolo 139, paragrafo 1, TFUE, o l'esenzione di cui al protocollo n. 16 su talune disposizioni relative alla Danimarca allegato al TUE e al TFUE ("protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca") o se, in mancanza di tale decisione, una parte contraente la cui moneta non è l’euro aderisce al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico, quest'ultima trasferisce al Fondo i contributi raccolti nel proprio territorio per un importo equivalente alla parte del totale del livello- obiettivo previsto per il suo comparto nazionale, calcolato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, quindi pari a quello che sarebbe stato trasferito dalla parte contraente interessata se avesse partecipato al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico a partire dalla data di applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 12, paragrafo 2.
2. Qualsiasi importo erogato dal meccanismo di finanziamento della risoluzione di una parte contraente di cui al paragrafo 1 per azioni di risoluzione nel suo territorio è dedotto dagli importi che devono essere trasferiti da tale parte contraente al Fondo in forza del paragrafo 1. In tal caso, la parte contraente in questione resta vincolata a trasferire al Fondo un importo equivalente a quello che sarebbe stato necessario per raggiungere il livello-obiettivo del suo meccanismo di finanziamento della risoluzione, a norma dell'articolo 102 della direttiva BRR ed entro i termini ivi previsti.
3. Il Comitato determina, d'accordo con la parte contraente interessata, l'importo esatto dei contributi che essa deve trasferire, sulla scorta dei criteri stabiliti ai paragrafi 1 e 2.
4. I costi di qualsiasi azione di risoluzione avviata nel territorio delle parti contraenti la cui moneta non è l’euro prima della data in cui ha effetto la decisione che abroga la loro deroga, quale definita all'articolo 139, paragrafo 1, TFUE, o la loro esenzione, di cui al protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca, o prima della data di entrata in vigore della decisione della BCE sulla cooperazione stretta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 non sono sostenuti dal Fondo.
Se la BCE, nella sua valutazione approfondita degli enti creditizi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013, ritiene che uno qualsiasi degli enti delle parti contraenti interessate sia in dissesto o a rischio di dissesto, i costi delle azioni di risoluzione di tali enti creditizi non sono sostenuti dal Fondo.
5. Qualora si ponga fine alla cooperazione stretta con la BCE, i contributi trasferiti dalla parte contraente interessata dalla cessazione sono recuperati conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento SRM.
La cessazione della cooperazione stretta con la BCE non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti contraenti derivanti da azioni di risoluzione svoltesi nel periodo in cui le parti contraenti interessate sono soggette al presente accordo e che riguardano:
– il trasferimento di contributi ex post, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d);
– la ricostituzione del Fondo, a norma dell'articolo 6; e
– il trasferimento temporaneo tra comparti, a norma dell'articolo 7.
ARTICOLO 9
Rispetto dei principi generali e degli obiettivi della risoluzione
1. L'impiego del Fondo su base comune e il trasferimento di contributi al Fondo stesso sono subordinati al permanere di un quadro giuridico in materia di risoluzione le cui norme siano equivalenti e portino almeno allo stesso risultato di quelle stabilite dal regolamento SRM qui di seguito elencate, senza modificarle:
a) le norme procedurali sull'adozione di un programma di risoluzione di cui all'articolo 18 del regolamento SRM;
b) le norme del processo decisionale del Comitato di cui agli articoli 52 e 55 del regolamento SRM;
c) i principi generali della risoluzione di cui all'articolo 15 del regolamento SRM, in particolare i principi sanciti dal paragrafo 1, lettere a) e b), del suddetto articolo, in base ai quali gli azionisti dell'ente soggetto a risoluzione sostengono per primi le perdite e i creditori dell’ente soggetto a risoluzione sostengono le perdite dopo gli azionisti, secondo l’ordine di priorità dei loro crediti;
d) le norme riguardanti gli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento SRM, in particolare quelle relative all'applicazione dello strumento del bail-in stabilite dall'articolo 27 di tale regolamento e dagli articoli 43 e 44 della direttiva BRR e le soglie specifiche che esse stabiliscono riguardo all'imputazione delle perdite agli azionisti e ai creditori e al contributo del Fondo a una particolare azione di risoluzione.
2. Nel caso in cui le norme di risoluzione di cui al paragrafo 1, previste nel regolamento SRM quale risultante alla data della sua adozione iniziale, siano abrogate o altrimenti modificate contro la volontà di una delle parti contraenti, compresa l'adozione di norme di bail-in, in modo non equivalente o che non porti almeno a un risultato uguale e non meno rigoroso di quello derivante dal regolamento SRM quale risultante alla data della sua adozione iniziale, e tale parte contraente eserciti i suoi diritti ai sensi del diritto internazionale pubblico riguardo a un mutamento sostanziale delle circostanze, qualsiasi altra parte contraente può, sulla base dell'articolo 14 del presente accordo, domandare alla Corte di giustizia di verificare l'esistenza di un mutamento sostanziale delle circostanze e le conseguenze che ne derivano, conformemente al diritto internazionale pubblico. Nella domanda qualsiasi parte contraente può chiedere alla Corte di giustizia di sospendere l'esecuzione di una misura oggetto della controversia, nel qual caso si applicano l'articolo 278 TFUE e gli articoli da 160 a 162 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.
3. La procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo non pregiudica né inficia la facoltà di esperire i mezzi di ricorso di cui agli articoli 258, 259, 260, 263, 265 e 266 TFUE.
ARTICOLO 10
Conformità
1. Le parti contraenti adottano, nei propri ordinamenti giuridici nazionali, le misure necessarie a garantire l'osservanza dell'obbligo di trasferire congiuntamente i contributi conformemente al presente accordo.
2. Fatto salvo il potere della Corte di giustizia di cui all'articolo 14 del presente accordo, il Comitato, agendo di propria iniziativa o su richiesta di una parte contraente, può valutare se una parte contraente non abbia rispettato l'obbligo di trasferire i contributi al Fondo, come previsto dal presente accordo.
Qualora rilevi che una parte contraente non ha rispettato l'obbligo di trasferire i contributi, il Comitato fissa un termine entro il quale la parte contraente interessata deve adottare le misure necessarie per porre fine alla violazione. Nel caso in cui la parte contraente interessata non adotti le misure necessarie per porre fine alla violazione entro il termine stabilito dal Comitato, è escluso l'uso dei comparti di tutte le parti contraenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), per quanto concerne la risoluzione degli enti autorizzati nella parte contraente in questione. Tale esclusione cessa dal momento in cui il Comitato accerta che la parte contraente interessata ha adottato le misure necessarie a porre fine alla violazione.
3. Le decisioni del Comitato di cui al presente articolo sono adottate a maggioranza semplice dal presidente e dai membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del regolamento SRM.
TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
ARTICOLO 11
Ratifica, approvazione o accettazione ed entrata in vigore
1. Il presente accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione dei firmatari conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea ("il depositario"). Il depositario notifica agli altri firmatari ciascun deposito e la relativa data.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione sono stati depositati dai firmatari che partecipanti al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico che rappresentino almeno il 90% del totale dei voti ponderati di tutti gli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico, come determinato nel protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato al TUE e al TFUE.
ARTICOLO 12
Applicazione
1. Il presente accordo si applica alle parti contraenti che hanno depositato i loro strumenti di ratifica, approvazione o accettazione, a condizione che il regolamento SRM sia già entrato in vigore.
2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, il presente accordo si applica, a condizione che sia entrato in vigore a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, a decorrere dal 1º gennaio 2016 alle parti contraenti che partecipano al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico che entro tale data hanno depositato i loro strumenti di ratifica, approvazione o accettazione. Qualora non sia entrato in vigore entro il 1º gennaio 2016, il presente accordo si applica a partire dalla data di entrata in vigore alle parti contraenti che partecipano al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico che entro tale data hanno depositato i loro strumenti di ratifica, approvazione o accettazione.
3. Il presente accordo si applica alle parti contraenti che partecipano al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico che non hanno depositato i loro strumenti di ratifica, approvazione o accettazione entro la data di applicazione a norma del paragrafo 2 dal primo giorno del mese successivo al deposito del rispettivo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione.
4. Il presente accordo non si applica alle parti contraenti che hanno depositato i loro strumenti di ratifica, approvazione o accettazione ma che non partecipano al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico alla data di applicazione del presente accordo. Xxxx parti contraenti partecipano tuttavia all'accordo speciale di cui all'articolo 14, paragrafo 2, dalla data di applicazione del presente accordo, al fine di sottoporre alla Corte di giustizia qualunque controversia sull'interpretazione e sull'esecuzione dell'articolo 15.
Il presente accordo si applica alle parti contraenti di cui al primo comma dalla data in cui ha effetto la decisione che abroga la deroga, quale definita all'articolo 139, paragrafo 1, TFUE o l'esenzione di cui al protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca o, in mancanza di tale decisione, dalla data di entrata in vigore della decisione della BCE sulla cooperazione stretta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013.
Fatto salvo l'articolo 8 del presente accordo, quest'ultimo cessa di applicarsi alle parti contraenti che hanno instaurato la cooperazione stretta con la BCE di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 dalla data di cessazione della suddetta cooperazione stretta a norma dell'articolo 7, paragrafo 8, di tale regolamento.
ARTICOLO 13
Adesione
Il presente accordo è aperto all'adesione degli Stati membri diversi dalle parti contraenti. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafi da 1 a 3, gli effetti dell'adesione decorrono dal deposito dello strumento di adesione presso il depositario, il quale lo notifica alle altre parti contraenti. A seguito dell'autenticazione delle parti contraenti, il testo del presente accordo nella lingua ufficiale dello Stato membro aderente, che sia anche una lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione, è depositato negli archivi del depositario come testo autentico del presente accordo.
ARTICOLO 14
Risoluzione delle controversie
1. Se una parte contraente è in disaccordo con un'altra parte contraente circa l'interpretazione di una qualsiasi disposizione del presente accordo o se ritiene che un'altra parte contraente non abbia rispettato i propri obblighi ai sensi del presente accordo, può sollevare la questione dinanzi alla Corte di giustizia. La sentenza della Corte di giustizia è vincolante per le parti del procedimento.
Se la Corte di giustizia rileva che una parte contraente non ha rispettato i propri obblighi ai sensi del presente accordo, la parte contraente interessata adotta, entro i termini decisi dalla Corte di giustizia, le misure necessarie per conformarsi alla sentenza. Nel caso in cui la parte contraente interessata non adotti, entro i termini fissati dalla Corte di giustizia, le misure necessarie per porre fine alla violazione, l'uso dei comparti di tutte le parti contraenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), è escluso relativamente agli enti autorizzati nella parte contraente interessata.
2. Il presente articolo costituisce un compromesso tra le parti contraenti ai sensi dell'articolo 273 TFUE.
3. Gli Stati membri la cui moneta non è l'euro che non hanno ratificato il presente accordo possono notificare al depositario che intendono partecipare al compromesso di cui al paragrafo 2 del presente articolo, al fine di sottoporre alla Corte di giustizia qualunque controversia sull'interpretazione e sull'esecuzione dell'articolo 15. Il depositario procede alla comunicazione della notifica dello Stato membro interessato alle parti contraenti, con la quale lo Stato membro in questione diventa parte del compromesso di cui al paragrafo 2 del presente articolo ai fini descritti nel presente paragrafo.
ARTICOLO 15
Indennizzo
1. Le parti contraenti si impegnano a rimborsare congiuntamente, tempestivamente e con gli interessi, a ciascuno Stato membro che non partecipa al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico ("Stato membro non partecipante"), l'importo che tale Stato membro non partecipante ha pagato in termini di risorse proprie corrispondenti all'uso del bilancio generale dell'Unione nei casi di responsabilità extracontrattuale e relativi costi, in relazione all'esercizio dei poteri da parte delle istituzioni dell'Unione ai sensi del regolamento SRM.
2. L'importo con il quale si stima che ciascuno degli Stati membri non partecipanti abbia contribuito alla responsabilità extracontrattuale e relativi costi è fissato pro rata sulla base del rispettivo reddito nazionale lordo determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio1 o a eventuali atti successivi dell'Unione che la modificano o abrogano.
3. I costi sono ripartiti tra le parti contraenti pro rata sulla base del rispettivo reddito nazionale lordo determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio o a eventuali atti successivi dell'Unione che la modificano o abrogano.
1 Decisione del Consiglio del 7 giugno 2007 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).
4. Gli importi corrispondenti ai pagamenti dal bilancio dell'Unione per regolare la responsabilità extracontrattuale e i costi relativi a seguito dell'adozione del connesso bilancio rettificativo sono rimborsati agli Stati membri non partecipanti alle date di accreditamento sui conti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio1 o a eventuali atti successivi dell'Unione che lo modificano o abrogano.
Gli interessi sono calcolati conformemente alle disposizioni relative agli interessi sugli importi resi disponibili tardivamente applicabili alle risorse proprie dell'Unione. Gli importi sono convertiti tra le valute nazionali e l'euro al tasso di cambio determinato conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio o a eventuali atti successivi dell'Unione che lo modificano o abrogano.
5. La Commissione coordina le azioni di rimborso effettuate dalle parti contraenti in base ai criteri stabiliti ai sensi dei paragrafi da 1 a 3. Il ruolo di coordinamento della Commissione include il calcolo della base su cui devono essere effettuati i pagamenti, l'emissione di avvisi alle parti contraenti con cui si richiede l'effettuazione dei pagamenti e il calcolo degli interessi.
1 Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1), comprese eventuali modificazioni successive.
ARTICOLO 16
Revisione
1. Al più tardi entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, ogni 18 mesi, il Comitato effettua una valutazione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione dell'accordo stesso e, in particolare, sul corretto funzionamento dell'impiego del Fondo su base comune e sul relativo impatto sulla stabilità finanziaria e sul mercato interno.
2. Al più tardi entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, sulla base di una valutazione dell'esperienza di attuazione contenuta nelle relazioni elaborate dal Comitato a norma del paragrafo 1, sono adottate le misure necessarie, conformemente al TUE e al TFUE, al fine di integrare la sostanza del presente accordo nel quadro giuridico dell'Unione.
Fatto a Bruxelles, il … 2014, in un unico esemplare, i cui i testi in lingua xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese fanno ugualmente fede, è depositato presso gli archivi del depositario, che ne trasmette una copia debitamente certificata a ciascuna delle parti contraenti.
DICHIARAZIONI D'INTENTI DELLE PARTI CONTRAENTI E DEGLI OSSERVATORI DELLA CONFERENZA INTERGOVERNATIVA CHE SONO MEMBRI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA DA DEPOSITARSI UNITAMENTE ALL'ACCORDO
Dichiarazione n. 1
Nel pieno rispetto dei requisiti procedurali dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, le parti contraenti e gli osservatori della conferenza intergovernativa che sono membri del Consiglio dell'Unione europea rilevano che è loro obiettivo e loro intenzione far sì che, salvo altrimenti deciso dall'insieme delle parti:
a) l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento SRM, quale risultante alla data della sua adozione iniziale, non sia abrogato o modificato;
b) i principi e le norme relativi allo strumento del bail-in non siano abrogati o modificati in modo non equivalente e che non porti almeno a un risultato uguale e non meno rigoroso di quello derivante dal regolamento SRM quale risultante alla data della sua adozione iniziale.
Dichiarazione n. 2
I firmatari dell'accordo intergovernativo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico dichiarano che si adopereranno per completarne il processo di ratifica conformemente alle rispettive norme nazionali in tempo utile così da consentire al meccanismo di risoluzione unico di essere pienamente operativo entro il 1º gennaio 2016.