TOMMASO TAFURI MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S.
XXXXXXX XXXXXX MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S.
15.02.2022
14:01:31 UTC
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici
OGGETTO: Richiesta di Offerta nr 2951978 presentata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per “l’aggiornamento di un software di sicurezza mediante il rinnovo della licenza software concernente il certificato SECTIGO SSL
+ Wildcard RSA Organization Validation Secure Server CA, con relativa estensione di validità temporale della licenza d’uso per 5 (cinque) anni”, necessario al corretto funzionamento del “sistema AFIS” del Servizio Polizia Scientifica.
SMARTCIG Z2E3508C63
Determina a contrarre n. 0013178 del 09/02/2022
Si prega di presentare un'offerta per la fornitura in oggetto indicata, dettagliatamente descritta nell’allegato capitolato tecnico (all. 1), che forma parte integrante della presente richiesta, unitamente al documento “Patto d’integrità” (all. 2), al “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno” (all. 3), DGUE” (allegato 4a in formato “Xml” e allegato 4b in formato “pdf”), al “Modello dettagliato di Offerta” (all. 5) ed al “Modello di istanza di modifica delle condizioni del contratto per causa di forza maggiore” (all. 6).
La presente fornitura dovrà essere assicurata presso la sede della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato - Servizio Polizia Scientifica, sita in Roma, via Tuscolana nr. 1548
– CAP 00173, previ diretti accordi con il Direttore dell’Esecuzione del contratto, di cui all'articolo 3 del presente atto, il cui nominativo verrà comunicato alla Società aggiudicataria in fase di stipula del contratto.
I chiarimenti inerenti la gara dovranno essere esclusivamente formulati in lingua italiana e richiesti tramite il sito “e-procurement” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) entro e non oltre il 2/03/2022, alle ore 8:00.
I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura relativa alla presente “Richiesta d’offerta” saranno resi disponibili, in formato elettronico, firmato digitalmente, nell’area riservata agli invitati del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx , nel rispetto del termine di cui all’art. 74, comma 4, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Le richieste di chiarimento non pervenute nei tempi e nei termini indicati, pur conservate agli atti dell’Amministrazione, non saranno prese in considerazione, significando, altresì, che non saranno rilasciate risposte per via telefonica o altro mezzo alternativo.
L'offerta dovrà essere formulata sul portale dell'e-procurement, entro le ore 12:00 del giorno 21/03/2022.
Articolo 1
OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
-MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
1.1 - Oggetto della fornitura e descrizione della fornitura
La fornitura in argomento, che prevede “l’aggiornamento di un software di sicurezza mediante il rinnovo della licenza software concernente il certificato SECTIGO SSL + Wildcard RSA Organization Validation Secure Server CA, con relativa estensione di validità temporale della licenza d’uso per 5 (cinque) anni”, necessario al corretto funzionamento del “sistema AFIS” del Servizio Polizia Scientifica”, è, nello specifico, di seguito riepilogata:
PRODOTTO | Q.tà | Durata licenza |
Certificato SECTIGO SSL + Wildcard RSA Organization Validation Secure Server CA – 5 Yr (estensione della validità temporale di certificato SSL wildcard, emesso da Sectigo, tipo Organization Validation) | 1 | 5 anni |
1.2- Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione della presente procedura è quello dell’“offerta al minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.b), del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii. e, di conseguenza, saranno escluse le offerte economiche che comportino una spesa superiore.
In seguito all’esame delle “offerte economiche”, nell'ipotesi di parità assoluta tra più offerte, si procederà all’individuazione dell’affidatario tramite sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica, a cura del Responsabile Unico del Procedimento.
1.3 - Modalità di presentazione dell’offerta
L’”OFFERTA” dovrà essere fatta pervenire attraverso il “Sistema MePA”, a pena di esclusione, entro il termine indicato nella “lettera d’invito” e dovrà comprendere i seguenti documenti:
1. “Documentazione amministrativa”, comprensiva del DGUE in formato “XML” (allegato 4a) e, qualora non sia possibile, stante i vincoli posti dal particolare formato del modello elettronico, in formato “PDF” (allegato 4b);
2. “Offerta economica”;
3. “Modello dettagliato di offerta economica” (allegato 5).
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i “file” che compongono l’offerta, che non siano già in “formato
.pdf”, devono essere tutti convertiti in “formato .pdf”.
Si raccomanda di non indicare o comunque fornire i dati dell’“offerta economica” in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Ai fini della presentazione dell’offerta economica dovrà essere utilizzato il rispettivo “Modello dettagliato di offerta” (allegato 5), valorizzandosi obbligatoriamente le voci degli importi unitari e totali, nonchè delle specifiche tecniche dei prodotti offerti ed, in maniera distinta, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Si precisa che dovranno essere inserite tutte le righe relative alle singole voci di costo non esplicitamente indicate ma che concorrono al valore complessivo dell’offerta.
Si precisa sin da ora che la mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., nell’offerta economica, comporterà l’esclusione automatica dalla procedura, ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).
Si precisa, inoltre, che la presentazione dell’offerta sarà considerata, altresì, quale accettazione incondizionata e irrevocabile delle clausole contenute nei documenti denominati “Patto d’integrità” e “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno”, riportati rispettivamente negli allegati n. 2 e n. 3, e, ove previsti, di adesione ai “Protocolli di legalità”, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Legge 316/07/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni dalla Legge 11/09/2020, nr. 120.
Gli allegati n. 2 e 3. dovranno essere comunque controfirmati dal solo operatore economico affidatario all’atto della formalizzazione dell’ordine.
1.4- “PASSOE operatore economico”
Previsione valida per le procedure sopra € 40.000,00 in caso di richiesta di “Codice Identificativo Gara (CIG)”
Gli operatori economici che intendono partecipare alle sole procedure con importi superiori ad € 40.000,00, anche in forma associativa, dovranno necessariamente allegare a “Sistema” un “PASSOE” ottenuto dalla piattaforma “AVCpass” gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. Si segnala che, nel caso in cui partecipino alle suddette procedure, concorrenti che non risultano essere registrati presso il “Sistema AVCpass”, la stazione appaltante provvederà, con opportuna comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima.
Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il “Sistema AVCpass”, nonché l’eventuale mancata trasmissione del “PASSOE” non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura.
(Si precisa altresì che la Delibera AVCP nr. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal Comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell’ANAC del 17.2.2016 nr. 157, all’articolo 9, comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a
€ 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al “sistema AVCPass” per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità. Tale deliberazione non è, al momento, stata adottata).
1.5 – Offerte anomale ed esclusione automatica
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76, si procederà all’esclusione delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D. Lgs.vo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque.
1.6 – Il “Sistema”
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 52 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs.vo n. 82/2005.
Il funzionamento della “piattaforma” avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.
L’utilizzo della “piattaforma” comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché nel documento denominato “Regole del Sistema di “e-Procurement” della Pubblica Amministrazione”.
In caso di mancato funzionamento della “piattaforma” o di malfunzionamento della stessa, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della “piattaforma” e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione.
Allorché il concorrente in gara deduca il malfunzionamento della “piattaforma” informatica utilizzata
per inserire le offerte è onere del medesimo dimostrare il preteso malfunzionamento, non essendo per certo l’Amministrazione ad essere tenuta a “comprovare” il regolare funzionamento del “sistema”. (T.A.R. Trentino Alto Adige N. 00014/2022 del 31/01/2022).
L’utilizzo della “piattaforma” avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2 e del Codice Civile
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all’Amministrazione tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla procedura, significando che qualora il concorrente deduca il malfunzionamento della “piattaforma” informatica utilizzata per inserire le offerte deve dimostrare il preteso malfunzionamento, non essendo per certo l’Amministrazione ad essere tenuta a “comprovare” il regolare funzionamento del “sistema”.
1.7 – Ulteriori regole e vincoli
La stazione appaltante si riserva il diritto di:
a) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;
b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
c) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, ai sensi dell’articolo 69 del X.X. xx. 000/0000;
d) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente per non convenienza o inidoneità dell’offerta (cfr. Xxxxxxxx A.N.A.C. n. 79 del 29/01/2020);
e) non stipulare il contratto motivatamente.
Articolo 2
IMPORTO E VALIDITA’ CONTRATTUALE
Il valore stimato del presente appalto, al netto degli importi derivanti dalle opzioni di cui al successivo articolo 18, è fissato in € 2.000,00, oltre IVA al 22%, e, di conseguenza, saranno escluse le offerte economiche che comportino una spesa superiore.
La fornitura della licenza d’uso, con i relativi servizi di “supporto tecnico Sectigo”, avrà la durata di 5 (cinque) anni, a partire dalla data di stipula del discendente ordine negoziale ovvero dal 1 aprile 2022, data di prevista scadenza della licenza in parola.
Pertanto, alla data di esecutività del discendente contratto, la Società aggiudicataria deve aggiornare la licenza attualmente utilizzata dall’Amministrazione, prorogandone la scadenza di ulteriori 60 (sessanta) mesi.
Articolo 3
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DI PROGETTO
Ai sensi degli articoli 101, comma 1, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione provvederà a nominare, entro 5 giorni lavorativi dalla data di stipula del discendente atto negoziale, un "Direttore dell'Esecuzione del contratto" con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile sull'esecuzione del presente contratto e di tale nomina verrà data comunicazione alla Società aggiudicataria.
Il "Direttore dell'Esecuzione Contrattuale" dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte della/e Società, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali, ai sensi dell’articolo 111 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché del Decreto Ministeriale n. 49 del 07/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. La Società aggiudicataria provvederà a sua volta, entro lo stesso termine, alla nomina di un proprio rappresentante designato quale "Responsabile di Progetto", con funzione di interlocutore unico per l’Amministrazione per gli aspetti amministrativi e contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale della fornitura.
Di tale nomina dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione.
Articolo 4
RINNOVO DELLE LICENZE SOFTWARE - APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITA’ INVENTARIALE - VERIFICA DI CONFORMITÀ INVENTARIALE
4.1 Fornitura – Approntamento alla verifica di conformità inventariale
La Società aggiudicataria, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del discendente atto negoziale, dovrà assicurare “l’aggiornamento di un software di sicurezza mediante il rinnovo della licenza software concernente il certificato SECTIGO SSL + Wildcard RSA Organization Validation Secure Server CA, con relativa estensione di validità temporale della licenza d’uso per 5 (cinque) anni”, necessario al corretto funzionamento del “sistema AFIS” del Servizio Polizia Scientifica, presso la sede di Roma della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato - Servizio Polizia Scientifica, sita in Roma, via Tuscolana nr. 1548 – CAP 00173, previa contestuale formalizzazione della dichiarazione di approntamento alla verifica di conformità inventariale.
Il prodotto “software” dovrà essere fornito, unitamente a tutta la documentazione tecnica e d’uso prevista (a titolo indicativo e non esaustivo: manuali descrittivi delle funzionalità del prodotto, modalità d’installazione, d’uso e personalizzazione, messaggistica, ecc.), su supporto digitale CD/DVD in lingua inglese e, qualora pubblicata, in italiano.
Il mancato rispetto del termine indicato al precedente comma 1 comporterà l’applicazione delle penalità previste al successivo articolo 6.
4.2 Verifica di conformità inventariale
Entro il successivo termine di 10 (dieci) giorni solari dalla comunicazione di approntamento alla verifica inventariale, di cui al precedente Paragrafo 4.1, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto dovrà assicurare la relativa verifica di conformità inventariale.
Tale operazione si svolgerà in unica fase in aderenza con le specifiche tecniche indicate nel presente documento e nel capitolato tecnico, oltre ad ogni altra prova e verifica, anche funzionale, che il medesimo riterrà necessaria, nel corso della quale la Società dovrà presentare ogni documentazione necessaria ad attestare l’effettiva fornitura; tale documentazione sarà sottoposta ad approvazione da parte dell’Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di effettuare ulteriori motivate verifiche, che ritenga opportuno, mirate ad accertare l’effettivo rinnovo della “licenza software”.
La Società dovrà garantire tutta l’assistenza necessaria e mettere a disposizione dell’Amministrazione tutte le apparecchiature e mezzi essenziali per l’effettuazione delle verifiche.
Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se richiesto dall’Amministrazione.
Il certificato di positiva verifica di conformità, rilasciato dal “Direttore dell’Esecuzione del Contratto”, sarà sottoposto, entro i successivi 10 (dieci) giorni solari, ad approvazione da parte dell'Amministrazione che ne darà comunicazione alla Società aggiudicataria a mezzo PEC e/o con consegna a mano.
Articolo 5
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E MODALITÀ DI ESECUZIONE – HELP DESK E TTS - LIVELLI DI SERVIZIO
5.1 Servizio di supporto tecnico
La Società aggiudicataria, a decorrere dalla data dell’approvazione del certificato di positiva verifica di conformità inventariale della presente fornitura, di cui al precedente articolo 4, Paragrafo 4.2, e per un arco temporale di 5 (cinque) anni, dovrà assicurare, per le esigenze del Servizio Polizia Scientifica,
un servizio di supporto tecnico per la gestione delle richieste di assistenza tecnica, secondo i “livelli di servizio” indicati nel successivo Paragrafo 5.1.1.
5.1.1 Livelli di servizio
La Società aggiudicataria dovrà garantire una copertura di 5 (cinque) giorni lavorativi a settimana (lunedì-venerdì), nell’orario 8.00-18.00, nel rispetto dei seguenti “livelli di servizio”:
1. Guasti bloccanti: malfunzionamento per cui è impedito l’uso di tutto il sistema o di una parte o più funzioni essenziali alla fruizione del servizio.
Tempi di ripristino entro 1 giorno lavorativo successivo alla chiamata.
2. Guasti non bloccanti: malfunzionamento che non compromette l’erogazione dei servizi essenziali, pur mettendoli a rischio o riducendone le prestazioni, oppure un guasto che compromette l’uso di funzionalità non essenziali.
Tempi di ripristino entro 2 giorni lavorativi successivi alla chiamata.
Il mancato rispetto dei “livelli di servizio” soprariportati comporterà l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 6.
5.2 Servizio di “Help Desk” e Sistema di “Trouble Ticket System (TTS)”
La Società, per l’intera vigenza contrattuale, a decorrere dalla stipula del relativo atto negoziale, assicurerà l’erogazione di un servizio di “Help Desk”, con correlata attivazione di un sistema di “Trouble Ticket System”, mediante utenza telefonica e “mail”, per la presa in carico delle segnalazioni di “problemi/bug”, attivo con le seguenti modalità:
Orario | Modalità di richiesta | |
Giorno feriali escluso il sabato ed i festivi | dalle ore 08.00 alle ore 18.00 | Numero telefonico e/o email |
dalle ore 18.00-alle ore 08.00 del giorno successivo | ||
Sabati e Giorni festivi | H24 | Email con presa in carico dalle ore 08.00 del giorno feriale successivo |
Dopo tali orari le chiamate dovranno intendersi come ricevute alle ore 8:00 del giorno lavorativo successivo.
Ad ogni richiesta di intervento, la Società registrerà tale richiesta nel proprio sistema di gestione “Trouble Ticket System (TTS)” messo a disposizione dell’Amministrazione, assegnando ad essa un identificativo e la tipologia di guasto.
Tale identificativo, unitamente all’ora di registrazione, sarà comunicato al richiedente contestualmente alla chiamata, se effettuata telefonicamente, o immediatamente dopo la ricezione di richieste di intervento a mezzo posta elettronica.
Dalla registrazione così avvenuta decorreranno i termini per l’erogazione del servizio di manutenzione validi ai fini del calcolo degli “SLA”.
La Società dovrà garantire il tracciamento della richiesta (stato dell’intervento) in tutte le sue fasi, fino alla chiusura dell’intervento stesso.
5.2.1 Livelli di servizio “Help Desk” e Sistema di “trouble Ticket System” (TTS)
La Società dovrà garantire, per l’intera durata contrattuale, i seguenti “livelli di servizio”:
Livello di servizio | Caso di Applicazione |
SLA.1 | Tempo massimo di attesa servizio di supporto telefonico: – 20 secondi nel 90% dei casi e 60 secondi nel 10% dei casi |
SLA.2 | Chiamate entranti perdute servizio di help desk: – 5% max |
Il mancato rispetto dei “livelli di servizio” riportati comporterà l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 6.
Articolo 6 PENALI
6.1 Fornitura e approntamento alla verifica di conformità inventariale
Ogni ritardo rispetto al previsto termine per la consegna della fornitura e per l’approntamento alla verifica di conformità inventariale, di cui al comma 1 del precedente articolo 4, Paragrafo 4.1, comporterà l’applicazione di una penale giornaliera, corrispondente all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
6.2 Servizio di supporto tecnico-“ Livelli di servizio”
Il mancato rispetto dei “livelli di servizio”, di cui al precedente articolo 5, Paragrafo 5.1, Sottoparagrafo 5.1.1, comporterà l’applicazione di una penale pari allo 0,2 per mille del valore netto del contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Riferimento SLA | Caso di Applicazione | Penali |
Risoluzione guasto bloccante | In caso di ripristino di un guasto bloccante oltre 1 giorno lavorativo successivo alla chiamata | Sarà corrisposta una penale pari al 0,2 per mille dell’importo netto contrattuale del servizio nel periodo di osservazione |
Risoluzione guasto non bloccante | In caso di ripristino di un guasto non bloccante oltre 2 (due) giorni lavorativi successivi alla chiamata | Sarà corrisposta una penale pari al 0,2 per mille dell’importo netto contrattuale del servizio nel periodo di osservazione |
6.3 Servizio di “Help Desk” e Sistema di “trouble Ticket System”
Il mancato rispetto dei “livelli di servizio”, di cui al precedente articolo 5, Paragrafo 5.2, Sottoparagrafo 5.2.1, comporterà l’applicazione delle penali di seguito indicate:
Caso di applicazione | Causale | Penale |
Tempo massimo di | Per ogni punto o frazione percentuale in diminuzione rispetto ai valori di soglia. | 0,1 per mille dell’importo |
attesa servizio di | netto contrattuale del | |
supporto telefonico: | servizio nel periodo di | |
20 secondi nel 90% | osservazione | |
dei casi e 60 secondi | ||
nel 10% dei casi | ||
Chiamate entranti perdute servizio di help desk: 5% max | Per ogni punto o frazione percentuale in aumento rispetto al valore di soglia | 0,1 per mille dell’importo netto contrattuale del servizio nel periodo di osservazione |
6.4 Termine essenziale
Nell’ipotesi prevista di applicazione di penali disciplinata dal precedente capoverso, l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Parimenti, nell’ipotesi prevista di applicazione di penali disciplinata dal precedente capoverso, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, nonché all’esecuzione in danno della Società.
Qualora l’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario ed all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall' inadempimento del contratto.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.
Articolo 7
RIFIUTO E RIPRESENTAZIONE ALLA VERIFICA INVENTARIALE
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d’oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, di cui al precedente articolo 3, pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica, la Società potrà, alternativamente:
a) riproporre - entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto – le realizzazioni/beni già sottoposte alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
b) sottoporre - entro il medesimo termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione dei beni in sostituzione
di quelli rifiutati ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detti beni, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica funzionale.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all’articolo 4 del presente documento.
In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica risultata negativa restano a carico della Società. Se entro il termine stabilito dall' Amministrazione, la Società non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall’Amministrazione che si rivarrà sulla Società stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall’ Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.
Nell'ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole anche della seconda verifica, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione in danno della Società, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico della Società in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili alla Società non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 6 del presente contratto.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte della Società al Ministero dell'Interno.
Articolo 8 GARANZIA DEFINITIVA
La Società aggiudicataria, ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., entro il termine di 10 (dieci) giorni, decorrente dall’aggiudicazione definitiva inserita “a sistema” sul “portale MEPA”, pena la decadenza dall’affidamento della fornitura in questione, deve costituire e produrre a sua scelta e con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs.vo
n. 50/2016 e ss.mm.ii., idonea garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell’importo della fornitura, ridotta secondo le previsioni dell’articolo 93, comma 7.
Aggiungasi, altresì, che, ai sensi dell’articolo 103, comma 11, del vigente Codice dei Contratti, rimane nella facoltà dell’Amministrazione di non richiedere siffatta “garanzia definitiva” in relazione a talune ipotesi ivi contemplate, fermo restando che l’esonero dalla prestazione della garanzia rimane subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Ciò premesso, fermo restando l’intendimento dell’Amministrazione di procedere nel rispetto della cennata disposizione normativa, si rappresenta che la Società aggiudicatrice potrà ricorrere all’applicazione di una riduzione dell’1% dell’offerta presentata.
L’eventuale cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. .
Nell’eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 107, comma 3, del D. Lgs.vo 1 settembre 1993, n. 385.
La garanzia dovrà essere corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R.
n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.
In alternativa, la sottoscrizione della garanzia potrà essere corredata da autentica notarile ai sensi dell’articolo 2703 del Codice Civile.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.
Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Qualora l’ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Società aggiudicataria, fatta salva la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La garanzia definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.
Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Società aggiudicataria, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
La garanzia dovrà riportare per ogni specifico lotto la relativa dicitura:
“Garanzia definitiva della Richiesta di Offerta RdO nr. 2951978 presentata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per “l’aggiornamento di un software di sicurezza mediante il rinnovo della licenza software concernente il certificato SECTIGO SSL + Wildcard RSA Organization Validation Secure Server CA, con relativa estensione di validità
temporale della licenza d’uso per 5 (cinque) anni”, necessario al corretto funzionamento del “sistema AFIS” del Servizio Polizia Scientifica - SMARTCIG Z2E3508C63
Art. 9
TERMINI DI PAGAMENTO -TRACCIABILITA’ - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
9.1 Fornitura
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento della specifica fornitura, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica da emettersi successivamente alla comunicazione dell’avvenuta approvazione del certificato di positiva verifica di conformità inventariale ovvero, nell’ipotesi di ricevimento della fattura in data anteriore, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla comunicazione dell’avvenuta approvazione del certificato di positiva verifica di conformità inventariale, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d), dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
In ottemperanza all'art. 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 16 marzo 2018, n. 29, che prevede, con decorrenza 1° gennaio 2019, l’adozione di un “nuovo concetto di impegno” della spesa, strutturato in imputazioni pluriennali ad esigibilità differita (IPE), si fa presente che l’esigibilità dell’importo contrattualizzato è prevista nella sola annualità 2022.
La predetta fattura, che dovrà obbligatoriamente riportare, rispettivamente, il numero SMARTCIG Z2E3508C63, dovrà/dovranno essere intestata/e a: MINISTERO DELL’INTERNO - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici, Xxx Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx xx. 0 - 00000 XXXX, C.F.: 80202230589, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, nr. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché trasmesse secondo le modalità di cui dalla Legge n.244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.
CODICE SMARTCIG Z2E3508C63
CONTO CORRENTE DEDICATO:
GENERALITA’ DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO:
CODICE FISCALE AZIENDA:
MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale
Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici, Xxx Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx xx. 0 - 00000 XXXX
9.2 - Clausola risolutiva espressa
La Società aggiudicataria, nell’eventualità di ricorso all’istituto del subappalto, si impegna, sin da ora, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Nell’eventualità in cui trattasi di RTI, la mandataria si impegna, sin da ora, a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari, che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche del contratto di mandato stipulato con il subappaltatore.
In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, in applicazione dell’articolo 3
– comma 8 - Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.
La Società aggiudicataria si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.
Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.
Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali della Società, quando anche pubblicate nei modi di legge, la Società s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante.
In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
Articolo 10
OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ IN MATERIA DI TUTELA DELLA RISERVATEZZA
La Società si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679, come recepito dal decreto legislativo 10/8/2018, nr.101.
In particolare, il personale della Società che, nell’ambito dell’erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
E’fatto divieto al personale della Società di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto.
Ove la Società intenda diffondere:
a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d’impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’Amministrazione ed impiegati nei servizi d’istituto,
dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all’ Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica, all’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.
L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti della Società ai fini dell’eventuale trattamento dei dati personali.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 11 CONTROVERSIE
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione dell’ordine che verrà stipulato, verranno deferite esclusivamente all’Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 12
BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE
La Società aggiudicataria sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.
In tal caso, la Società aggiudicataria pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto la Società aggiudicataria di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.
Le obbligazioni derivanti al la Società aggiudicataria dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione del la Società aggiudicataria possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca alla Società aggiudicataria, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.
In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione:
- se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi della Società aggiudicataria;
- se trattasi di prodotti “software” o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' Amministrazione per il loro acquisto.
La Società aggiudicataria non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:
- combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall’Impresa con apparecchiature o dati non forniti dalla Società aggiudicataria;
- modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dalla Società aggiudicataria;
- violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dalla Società aggiudicataria anche se da essa distribuito.
Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità della Società aggiudicataria in relazione a violazione di brevetti o diritti d' autore.
Articolo 13 MODIFICHE E VARIANTI
Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta della Società aggiudicataria, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D. Lgs.vo 50/2016 e nel rispetto di entrambe le condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile unico del procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.
Qualora dette modifiche, previ accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, la Società aggiudicataria sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Quanto sopra sarà fatto constatare:
a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.
Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:
a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.
Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile unico del procedimento.
Articolo 14 RESPONSABILITA’
La Società aggiudicataria non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia, oltre quelle espressamente previste nel presente contratto, fatti salvi i limiti inderogabili di legge.
L’Amministrazione conviene che il limite massimo di responsabilità della Società aggiudicataria per danni di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo, compresi i danni per eventuali violazioni di brevetti (ma escluse eventuali violazioni di diritti d’autore) conseguenti o connessi alla prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, sarà costituito da un ammontare pari al valore del contratto stesso, maggiorato del 50%.
L’Amministrazione conviene inoltre che la Società aggiudicataria non sarà responsabile per qualsiasi pretesa avanzata da terzi contro l’Amministrazione, a meno che non si tratti di pretesa per violazione di brevetti o diritti d’autore come sopra previsto.
Articolo 15
RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE
Ai sensi dell’art.109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., è in facoltà dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni, di recedere, in qualunque momento, dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, nonché del 10% (diecipercento) dell’importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell’ammontare globale del contratto.
In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da CONSIP S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs.vo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) l’Amministrazione recederà dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’ informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del
valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Articolo 16 PATTO DI INTEGRITA’
Ai sensi del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge 190/2012, l’Amministrazione e la Società aggiudicataria dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito “Patto di integrità” (all. 2), che diviene parte integrante del presente documento, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.
Articolo 17
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL MINISTERO DELL’INTERNO
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall’unito “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno” (all. 3), adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al
D.P.R. 16/4/2013, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell’articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera n. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”.
Articolo 18 OPZIONI
• L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere
b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo;
• L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale aggiudicato, che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;
• L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell’articolo 63, comma 5, del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., per una durata massima pari ad un’ulteriore annualità.
• L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.
Qualora l’Amministrazione voglia avvalersi delle opzioni di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.
Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
Inoltre, in aderenza alla lettera a) del richiamato comma 1 dell’articolo 106 del Codice, così come modificato dall’articolo 29, comma 1, lettera a), del Decreto Legge n. 4 del 27/01/2022, che sancisce l’obbligo di previsione delle clausole di revisione dei prezzi, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1, ed in considerazione della circostanza che sono in atto pregiudizievoli fenomeni inflattivi e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, che stanno producendo straordinari incrementi dei prezzi di acquisto praticati dalle aziende fornitrici, nazionali ed estere, l’ordine negoziale discendente dalla presente procedura conterrà una specifica clausola di “revisione dei prezzi”, di cui al punto 10 del successivo articolo 19, al fine di favorire il compimento del risultato negoziale, anche attraverso la disponibilità a riallinearne il contenuto alle mutate circostanze.
Articolo 19 CONDIZIONI DEL CONTRATTO
1. Dovranno essere osservate le norme in vigore per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, le “Condizioni generali per gli acquisti e le lavorazioni del materiale di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, nonché la vendita dei materiali stessi non più adatti al servizio”, approvate con D.M. n. 999.9687 del 28.3.1953, registrato alla Corte dei Conti il 29.5.1953, registro n. 17 - Interno - foglio n. 81, nonché le norme previste dal Regolamento di Contabilità dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, approvato con DPR 7.8.1992, n. 417.1
2. In caso di inadempimento degli obblighi assunti con il presente ordine l’Amministrazione ha facoltà di farli adempiere a rischio e pericolo di codesta Società e potrà rescindere l’obbligazione stessa mediante semplice denunzia, fatto salvo, comunque, il diritto all’esercizio dell’azione per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza suddetta.
3. La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.
4. Il ricorso al subappalto è ammesso nella misura ed alle condizioni di cui all’articolo 105 del D. Lgs.vo
n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Ai sensi del comma 2, terzo periodo, del richiamato articolo, come sostituito dall’articolo 49, comma 2, lett. A), della Legge n. 108/2021, si configurano quali attività da eseguire esclusivamente a cura dell’Impresa:
“l’approvvigionamento della fornitura”.
L’Impresa provvederà, per i restanti servizi contrattualizzati, quale il servizio di supporto tecnico, al deposito dell’eventuale contratto di subappalto presso gli Uffici dell’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
Contestualmente, l’Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l’approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
Non si configurano, altresì, come attività cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti
sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
L’Impresa rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell’Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende appaltatrici.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
5. La Società si obbliga ad adottare nei confronti dei lavoratori occupati nei lavori costituenti oggetto della fornitura, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, successivamente stipulato con la categoria.
La Società appaltatrice si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano la Società appaltatrice anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o che receda da esse.
L’Amministrazione, in caso di violazione degli obblighi suddetti, previa comunicazione alla Società appaltatrice delle inadempienze da essa accertate o ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, sospenderà l’emissione del mandato di pagamento per un ammontare corrispondente, fino a che l’Ispettorato suddetto non avrà accertato che è corrisposto ai dipendenti quanto loro dovuto ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamento la Società appaltatrice non potrà opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante, né avrà titolo a risarcimento di danni.
6. La Società dovrà risultare in regola con gli adempimenti contributivi ex art. 2 del D.L. 25/09/2002,
n. 210, convertito con modificazioni nella Legge 22/11/2002, n. 266.
7. Il concorrente compila il DGUE utilizzando il modello elettronico messo a disposizione dalla Commissione Europea al link: xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxx?xxxxxxx.
Sarà sufficiente “caricare” il modello allegato al presente documento di gara (All. 4a, in formato “Xml”), all’uopo predisposto dalla Stazione appaltante in relazione alla presente procedura, sull’apposito spazio presente all’interno del “link” in argomento.
L’operatore economico dopo averlo compilato, sottoscritto e stampato e/o firmato digitalmente e salvato su supporto informatico potrà inserirlo, tra la documentazione amministrativa a corredo dell’offerta.
Qualora non sia possibile, stante i vincoli posti dal particolare formato del modello elettronico, rendere tutte le dichiarazioni necessarie e/o obbligatorie, ai fini della partecipazione alla presente procedura, l’operatore economico è tenuto ad integrare quanto mancante e/o carente trasmettendo, debitamente compilato, in formato “pdf”, sottoscritto digitalmente, il “Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)”, (allegato 4b), di cui all’articolo 85 del D. Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., eccezion fatta per le parti IV Sezioni B e C, per la cui compilazione si rimanda ad una attenta lettura delle istruzioni relative, nonché la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti, giusto quanto previsto dalla Legge 13/08/2010, n.136 e ss.mm.ii.
(N.B. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide. In caso di partecipazione in associazione va compilato e presentato un DGUE per ogni operatore economico).
8. L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.
9. Tutte le dichiarazioni formulate ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e successive integrazioni di cui alla Legge 12/11/2011, n. 183.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e/o all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
La stazione appaltante/RUP/Commissione giudicatrice, può chiedere chiarimenti ed emendare errori “materiali” riguardanti il contenuto tecnico ed economico dell’offerta, da parte del concorrente, che in ogni caso non dovranno assumere un carattere integrativo dell’offerta, ma essere finalizzati unicamente a consentirne l’esatta interpretazione, superandone le eventuali ambiguità e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale.
10. In aderenza alla lettera a), comma 1, dell’articolo 106 del Codice, così come modificato dall’articolo 29, comma 1, lettera a), del Decreto Legge n. 4 del 27/01/2022, l’Amministrazione, al fine di favorire la corretta attuazione del presente atto negoziale, anche attraverso la disponibilità a riallinearne le previsioni alle eventuali mutate circostanze, provvederà, su espressa richiesta dell’Impresa da rendersi sulla scorta del modulo allegato (Allegato 6) “Modello di istanza di modifica delle condizioni economiche del contratto per cause di forza maggiore”, ad avviare un procedimento di verifica circa la spettanza del compenso revisionale.
La determinazione della revisione prezzi sarà effettuata dalla stazione appaltante all’esito di un’istruttoria condotta dal Responsabile Unico del Procedimento, secondo un modello procedimentale volto al compimento di un’attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale.
11. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (articolo 209, comma 2, del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.)
12. L’Autorità Amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione dell’appalto è il Tar del Lazio.