Accordo di Programma tra
Accordo di Programma tra
Ministero dello Sviluppo Economico Regione Toscana
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. (INVITALIA)
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e che prevede all’art. 15 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia»;
VISTE le disposizioni che, a partire dall’art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto l’estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181/1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;
VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», di seguito “decreto-legge n. 83 del 2012”, e, in particolare, l’art. 27, comma 8-bis, introdotto con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico
vengano disciplinate le condizioni e le modalità per l’attuazione degli interventi di cui agli artt. 5, 6 e 8 del decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come successivamente estesi a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica, nei casi di “situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione”;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, che stabilisce termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 120 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale e, in particolare, l’art. 2, comma 3, dello stesso decreto in base al quale “I territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni sono individuati, anche su proposta delle singole Regioni interessate, con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”;
VISTA la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 59282 del 6 agosto 2015 avente a oggetto «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali»;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016 recante
«Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181», con il quale sono stati definiti i criteri per l’individuazione dei territori candidabili alle predette agevolazioni;
VISTO, in particolare, l’art. 5, comma 1, del citato decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2016 che rinvia a un decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico la pubblicazione dell’elenco
nazionale dei territori candidati alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa e la definizione dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione ai sensi del decreto ministeriale 9 giugno 2015;
VISTO il decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 19 dicembre 2016, recante l’elenco dei territori individuati, sulla base del citato decreto ministeriale 4 agosto 2016, quali aree di crisi non complessa;
VISTO, in particolare, l’art. 2 del citato decreto direttoriale 19 dicembre 2016, che rinvia ad un successivo provvedimento del Ministero dello sviluppo economico l’apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 gennaio 2017, con il quale le risorse finanziarie complessivamente destinate alla reindustrializzazione delle aree di crisi sono state ripartite tra le diverse tipologie di intervento;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c), del suddetto decreto ministeriale 31 gennaio 2017, il totale delle risorse finanziarie destinate ai programmi di investimento da agevolare nelle aree di crisi industriale non complessa, tramite procedura valutativa con procedimento a sportello, ammonta ad euro 124.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, dei quali euro 44.000.000,00 accantonati in favore degli interventi disciplinati da accordi di programma e da utilizzare a tal fine entro un anno dalla data di apertura dello sportello;
VISTO il decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 24 febbraio 2017, con il quale, ai sensi dell’art. 2 del citato decreto direttoriale 19 dicembre 2016, sono stati fissati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui alla legge n.181/1989 nelle aree di crisi individuate dallo stesso decreto 19 dicembre 2016;
CONSIDERATO che, come riportato all’art. 1, comma 3, del predetto decreto direttoriale 24 febbraio 2017, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
VISTA la nota dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, soggetto gestore degli interventi, n. 7010/INIMP del 5 aprile 2017, con la quale è stato comunicato che, a partire dalla data di apertura dello sportello, 4 aprile 2017, e fino alle ore 10.00 del 5 aprile 2017, risultano pervenute n. 208 domande, per un ammontare di agevolazioni richieste pari a 634,6 milioni di euro;
CONSIDERATO che il predetto fabbisogno finanziario supera ampiamente la dotazione finanziaria di cui al sopra menzionato decreto ministeriale 31 gennaio 2017;
CONSIDERATO, che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 123, si è reso necessario, con decreto direttoriale n. 1724 del 5 aprile 2017, procedere all’immediata chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione in considerazione dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017 recante la destinazione di una quota pari ad euro 69.831.524,51 delle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile agli interventi di riconversione e riqualificazione industriale di cui alla legge 181/1989, nonché la sua ripartizione tra le diverse tipologie di intervento;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b), del suddetto decreto ministeriale 7 giugno 2017, l’importo di euro 20.000.000,00 è destinato all’incremento della quota di euro 44.000.000,00 accantonata in favore degli interventi nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c), del citato decreto ministeriale 31 gennaio 2017;
VISTA la nota n. 3193/CR-C11AP del 26 giugno 2017 con la quale il Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico il parere favorevole della Conferenza, espresso nella seduta del 22 giugno 2017, sui criteri di ripartizione delle risorse proposti dal Ministero dello sviluppo economico, dichiarando altresì l’accordo delle Regioni a cofinanziare gli accordi di programma nella misura minima del 20%;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2017, con il quale le risorse pari ad euro 64.000.0000, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, destinate agli interventi nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma sono state ripartite tra le Regioni interessate;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del suddetto decreto ministeriale 9 agosto 2017, sono destinati euro 5.430.606,00 (cinquemilioniquattrocento trentamilaseicentosei euro) a finanziare interventi disciplinati da accordi di programma nelle aree di crisi industriale non complessa della Regione Toscana;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 e dalla circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 59282 del 6 agosto 2015, in caso di accordo di programma, possono essere individuati, limitatamente ad alcune fattispecie, criteri e modalità ulteriori rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale;
PRESO ATTO della volontà espressa dalla Regione Toscana di concentrare nell'area di Massa-Carrara gli interventi di cui al presente Accordo di Programma, come da Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1014 del 25/09/2017 recante “Approvazione dell’Accordo di Programma per il rilancio e lo sviluppo industriale dei territori della Provincia di Massa e Carrara riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa”;
PRESO ATTO che la Regione Toscana, come dalla sopra citata delibera n. 1014 del 25/09/2017, concorre con 5.000.000,00 di euro di risorse proprie per il cofinanziamento degli interventi assunti con il presente Accordo;
CONSTATATO altresì che la Regione Toscana intende intervenire con ulteriori risorse fino all'importo massimo di 10.000.000,00 di euro a supporto degli investimenti delle PMI dell'area di Massa-Carrara mediante gli strumenti di incentivazione previsti dalla programmazione regionale, con particolare riferimento al POR Fesr 2014-2020 - Linea di Azione 3.1.1. “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” e Linea di Azione 3.5.1. “Interventi di sostegno alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza”, nonché con ulteriori agevolazioni che saranno individuate dalla Giunta Regionale. La Regione, inoltre, promuove, attraverso il soggetto gestore del Distretto Tecnologico Marmo IMM S.p.a., selezionato a seguito di bando pubblico, e con un finanziamento fino a 150.000 euro uno studio sul livello tecnologico di macchinari per la fase di estrazione del marmo in grado di ridurre l'impatto ambientale e migliorare le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro. Con i predetti strumenti di intervento la Regione Toscana attua anche gli impegni di “promozione ed incentivazione dell'innovazione e dello sviluppo sostenibile” previsti all'art.
4 del “Protocollo per la salvaguardia della legalità e la promozione dello sviluppo sostenibile dell'attività estrattiva nel Distretto Apuo-Versiliese” approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 565 del 14 giugno 2016 e sottoscritto in data 30 gennaio 2017;
In tal senso, tutto quanto sopra premesso, tra le parti intervenute si è concordato di sottoscrivere il seguente
ACCORDO DI PROGRAMMA
Articolo 1 Finalità dell’Accordo
1. Le premesse costituiscono parte integrante e costitutiva del presente atto.
2. Il presente Accordo ha per oggetto l’attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nei territori della provincia di Massa-Carrara riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa ai sensi del decreto direttoriale 19 dicembre 2016, nonché le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla copertura dei medesimi interventi.
Articolo 2
Modalità attuative degli interventi
1. Gli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva sono attuati in conformità alla disciplina normativa di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 3
Oggetto ed ambito territoriale di operatività dell’Accordo
1. Per il conseguimento delle finalità convenute, il presente Accordo regola il procedimento, gli impegni e le attività dei sottoscrittori per il raggiungimento degli obiettivi di rilancio e di sviluppo industriale nell’area di crisi industriale dei territori della provincia di Massa-Carrara riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa ai sensi del citato Decreto direttoriale 19 dicembre 2016.
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico si impegna a promuovere e sostenere iniziative imprenditoriali in grado di contribuire al recupero e consolidamento di attività esistenti e creare nuove opportunità di sviluppo per le specializzazioni produttive.
Articolo 4
Soggetti dell’Accordo di programma.
1. Partecipano all'Accordo di programma:
a) il Ministero dello sviluppo economico (MiSE) che, attraverso le proprie strutture:
• concorre al finanziamento degli investimenti delle imprese tramite le agevolazioni previste dalla L. 181/1989;
• presiede al confronto fra le parti sociali ed istituzionali;
• fornisce gli opportuni indirizzi ad Invitalia, nonché assicura le attività di vigilanza e di coordinamento per l’attuazione dell’Accordo di programma;
b) la Regione Toscana, che contribuisce al cofinanziamento degli investimenti nelle forme indicate all’art. 5;
c) Invitalia, che:
1. fornisce il supporto tecnico all’organo preposto al coordinamento attuativo del presente Accordo di cui al successivo art. 7;
2. è il soggetto gestore degli interventi ai sensi della L.181/1989.
Articolo 5
Attuazione degli interventi e impegni finanziari
1. I soggetti sottoscrittori provvedono all’esercizio delle proprie competenze con le modalità ed i tempi convenuti con il presente Accordo di Programma, assumendo i seguenti impegni finanziari:
a) Il Ministero dello sviluppo economico concorrerà agli adempimenti finanziari di propria competenza nel limite complessivo di euro 5.430.606,00 a valere sulle risorse destinate agli interventi disciplinati da accordi di programma dall’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 31 gennaio 2017 e dall’art. 1, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 7 giugno 2017;
b) La Regione Toscana concorrerà agli adempimenti finanziari assunti con l’Accordo di programma quantificati in euro 5.000.000,00, pari al 92,07%1 delle risorse di cui ai citati art. 1, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 31 gennaio 2017 e art. 1,
1 L’importo minimo del cofinanziamento è di euro 1.086.121,20 pari al 20% delle risorse nazionali.
comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 7 giugno 2017 riservate agli accordi di programma. Dette risorse regionali sono allocate sul capitolo di spesa 52627 del Bilancio d'esercizio 2017 e saranno versate dalla Regione Toscana a favore del Ministero dello Sviluppo Economico entro l'esercizio finanziario 2017, successivamente alla firma del presente Accordo, sulla contabilità speciale n. 1726 denominata “Interventi Aree Depresse”, aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Roma, intestata al Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Le risorse finanziarie complessive indicate al comma 1 saranno destinate al finanziamento di programmi di investimento localizzati nel territorio dell'area di Massa-Carrara, di cui all’allegato 1, le cui domande di agevolazione presentate ai sensi del citato decreto direttoriale 24 febbraio 2017 risultano sospese per esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso in cui le predette risorse risultino superiori rispetto al fabbisogno si potrà procedere all’apertura di uno sportello dedicato al finanziamento delle domande di agevolazione per programmi di investimento localizzati in detta area. Al Comitato di coordinamento previsto al successivo art. 7 è demandata la definizione delle modalità di utilizzo delle risorse che non dovessero essere impegnate.
3. La quota di cofinanziamento regionale è utilizzata, insieme alla quota statale, per la concessione sia di contributi in c/capitale che di finanziamenti agevolati, secondo il mix di agevolazioni previsto dalla L. 181/1989. Per quanto attiene ai finanziamenti agevolati, il Comitato di coordinamento di cui all'art. 7 determina le modalità con le quali il Ministero dello Sviluppo Economico riverserà alla Regione Toscana i futuri rientri effettuati dalle imprese da imputarsi alla quota parte di cofinanziamento regionale.
Articolo 6
Impegni delle imprese e salvaguardia dell’occupazione
1. Le imprese beneficiarie degli interventi di cui al precedente art. 3 si dovranno impegnare, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all’assunzione
di residenti nel territorio dei Comuni di cui all’Allegato 1 percettori di ammortizzatori sociali o disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo.
Articolo 7
Ministero dello Sviluppo Economico - coordinamento delle attività
1. Il Ministero dello sviluppo economico assicura le attività di coordinamento tecnico ed amministrativo per l’attuazione dell’Accordo. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico procede alla costituzione di un Comitato di coordinamento per l’attuazione dell’Accordo, composto da tre membri di cui due in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo Economico ed uno in rappresentanza della Regione Toscana. Il Comitato si avvale, del supporto tecnico di Invitalia.
2. Il Comitato di coordinamento si riunisce presso il MiSE e svolge compiti di monitoraggio sull’attuazione dell’Accordo.
3. Il Comitato di coordinamento sovrintende alla verifica dell'attuazione dell’Accordo di programma e delle attività a cui sono impegnate le parti sottoscrittrici. Le eventuali inadempienze o i ritardi formano oggetto di informativa al Presidente della Regione ed al Ministro, per l’adozione dei provvedimenti o delle iniziative utili alla rigorosa attuazione del presente Accordo, anche ai sensi del comma 2 dell’art.34 del D. Lgs. n. 267/2000.
4. Il Comitato di coordinamento, in riferimento alle date del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno di validità del presente Accordo, predispone una relazione tecnica sullo stato di attuazione degli interventi e, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di conclusione di cui al successivo art. 8, una relazione finale. Le relazioni sono trasmesse ai soggetti sottoscrittori i quali, entro i successivi trenta giorni, fanno pervenire eventuali osservazioni.
Articolo 8
Impegno alla diligenza e durata dell’Accordo
1. Fermo restando quanto regolato con il presente atto, nonché nel rispetto delle
norme e dei regolamenti di settore vigenti, i soggetti del presente Accordo sono reciprocamente impegnati, in ogni caso, ad assolvere alle attività di propria competenza ed a quelle scaturenti dalle esigenze di coordinamento con la massima diligenza e tempestività, al fine di assicurare l’efficienza del procedimento concordato per la compiuta realizzazione dell’obiettivo e dell’oggetto dell’Accordo. In tal senso, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo sono impegnati, ove occorra, anche su specifica richiesta del Comitato di coordinamento, a dare alle strutture di rispettivo riferimento le opportune disposizioni e direttive.
2. La durata del presente Accordo è di trentasei mesi dalla sua data di stipula; le Parti, tuttavia, si riservano la facoltà di prorogarne l’efficacia o di rinnovarlo in tutto o in parte.
Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.
Ministero dello sviluppo economico
Il Direttore generale per gli incentivi alle imprese
Ministero dello sviluppo economico
Il Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese
Regione Toscana Il Presidente
PER PRESA VISIONE
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. (INVITALIA)
L’Amministratore delegato
Allegato 1
Regione Toscana - Comuni della Provincia di Massa-Carrara ricompresi nell’elenco delle aree di crisi industriale non complessa (Decreto direttoriale 19 dicembre 2016)
Comune di Carrara (SLL di Carrara)
Comune di Massa (SLL di Massa)
Comune di Montignoso (SLL di Massa)
Comune di Bagnone (SLL di Pontremoli)
Comune di Filattiera (SLL di Pontremoli)
Comune di Mulazzo (SLL di Pontremoli)
Comune di Pontremoli (SLL di Pontremoli) Comune di Villafranca in Lunigiana (SLL di Pontremoli) Comune di Zeri (SLL di Pontremoli)
Comune di Aulla (parte toscana del SLL di La Spezia) Comune di Casola in Lunigiana (parte toscana del SLL di La Spezia) Comune di Comano (parte toscana del SLL di La Spezia)
Comune di Fivizzano (parte toscana del SLL di La Spezia)
Comune di Fosdinovo (parte toscana del SLL di La Spezia)
Comune di Licciana Nardi (parte toscana del SLL di La Spezia)
Comune di Podenzana (parte toscana del SLL di La Spezia)
Comune di Tresana (parte toscana del SLL di La Spezia)